Art. 96 
 
                           Residenza OICR 
 
  1.  L'articolo  73  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' cosi' modificato: 
    a) al comma 1 la lettera c) e' cosi'  sostituita.  «c)  gli  enti
pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno  per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di  attivita'  commerciale
nonche' gli  organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio,
residenti nel territorio dello Stato»; 
    b)  al  comma  3,  nel  secondo  periodo,  dopo  le  parole   «Si
considerano altresi'  residenti  nel  territorio  dello  Stato»  sono
aggiunte le seguenti parole «gli organismi di investimento collettivo
del risparmio istituiti in Italia e»; 
    c) il comma 5-quinquies  e'  cosi'  sostituito:  «5-quinquies.  I
redditi degli organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio
istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, ((e di quelli con
sede))  in  Lussemburgo,  gia'  autorizzati   al   collocamento   nel
territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del  decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, e  successive  modificazioni,  sono  esenti
dalle imposte sui redditi purche' il fondo o il  soggetto  incaricato
della gestione sia sottoposto a forme di  vigilanza  prudenziale.  Le
ritenute operate sui redditi di capitale sono  a  titolo  definitivo.
Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e  3  dell'articolo
26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e  successive  modificazioni,
sugli interessi ed altri  proventi  dei  conti  correnti  e  depositi
bancari, e le ritenute previste dai commi  3-bis  e  5  del  medesimo
articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche'
dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,  e  successive
modificazioni».