Art. 96 
 
 
Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1.  All'articolo  156,  comma  7,  secondo  periodo,  del   decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  le  parole:  "del   progetto
definitivo" sono soppresse. 
 
          Note all'art. 96: 
              - Si riporta l'articolo 156 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 156 (Concorso di idee). - 1. Le disposizioni  del
          presente capo  si  applicano  anche  ai  concorsi  di  idee
          finalizzati all'acquisizione di una  proposta  ideativa  da
          remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. 
              2. Sono ammessi  al  concorso  di  idee,  oltre  che  i
          soggetti ammessi ai  concorsi  di  progettazione,  anche  i
          lavoratori  subordinati   abilitati   all'esercizio   della
          professione e iscritti  al  relativo  ordine  professionale
          secondo  l'ordinamento  nazionale  di   appartenenza,   nel
          rispetto delle norme che regolano il rapporto  di  impiego,
          con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che
          bandisce il concorso. 
              3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella
          forma piu' idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i
          lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di
          livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto
          di  fattibilita'  tecnica  ed  economica.  Il  termine   di
          presentazione  della  proposta  deve  essere  stabilito  in
          relazione all'importanza e complessita' del tema e non puo'
          essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione  del
          bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima. 
              4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o  ai
          soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori. 
              5.  L'idea  o  le  idee  premiate  sono  acquisite   in
          proprieta'  dalla  stazione  appaltante,  previa  eventuale
          definizione degli assetti tecnici, le quali possono  essere
          poste a base di  un  concorso  di  progettazione  o  di  un
          appalto di servizi di progettazione.  Alla  procedura  sono
          ammessi a partecipare i premiati qualora  in  possesso  dei
          relativi requisiti soggettivi. 
              6. La stazione appaltante puo'  affidare  al  vincitore
          del  concorso  di  idee  la  realizzazione  dei  successivi
          livelli di progettazione,  con  procedura  negoziata  senza
          bando,  a  condizione  che   detta   facolta'   sia   stata
          esplicitata nel bando, e che il soggetto  sia  in  possesso
          dei  requisiti  di  capacita'  tecnico   professionale   ed
          economica  previsti  nel  bando  in  rapporto  ai   livelli
          progettuali da sviluppare. 
              7. In caso di intervento  di  particolare  rilevanza  e
          complessita',  la  stazione   appaltante   puo'   procedere
          all'esperimento di un concorso di progettazione  articolato
          in  due  fasi.  La  seconda  fase,  avente  ad  oggetto  la
          presentazione del progetto di fattibilita',  ovvero  di  un
          progetto definitivo a livello architettonico e a livello di
          progetto  di  fattibilita'  per  la  parte  strutturale  ed
          impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad
          un massimo di dieci, attraverso la valutazione di  proposte
          di idee presentate nella prima  fase  e  selezionate  senza
          formazione di  graduatorie  di  merito  e  assegnazione  di
          premi.  Tra  i  soggetti  selezionati  a  partecipare  alla
          seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per  cento
          di soggetti incaricati, singoli o in forma  associata,  con
          meno  di  cinque  anni  di  iscrizione  ai  relativi   albi
          professionali. Nel  caso  di  raggruppamento,  il  suddetto
          requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti
          selezionati aventi meno di cinque  anni  di  iscrizione  e'
          corrisposto un rimborso spese pari al 50  per  cento  degli
          importi previsti per le spese come determinati dal  decreto
          per  i  corrispettivi  professionali  di  cui  al  comma  8
          dell'articolo 24. Per gli altri  soggetti  selezionati,  in
          forma singola o associata, il predetto rimborso e' pari  al
          25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei
          requisiti previsti, puo' essere affidato  l'incarico  della
          progettazione esecutiva a condizione che detta possibilita'
          e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.".