Art. 96 
 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n.
106, con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
sentito  il  Ministro  dell'interno  e  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano,  sono  definiti  le  forme,  i
contenuti, i termini e le modalita' per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalita' di raccordo con  le
altre  Amministrazioni  interessate  e  gli  schemi  delle  relazioni
annuali. Con il medesimo decreto sono altresi' individuati i criteri,
i requisiti e le procedure per l'autorizzazione  all'esercizio  delle
attivita' di controllo da parte delle reti  associative  nazionali  e
dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza  da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti
autorizzati,  nonche'  i  criteri,  che  tengano  anche  conto  delle
dimensioni degli enti da controllare e delle attivita'  da  porre  in
essere, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati  ad  effettuare  i
controlli  ai  sensi  dell'articolo  93,   delle   relative   risorse
finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di  euro  annui,  a
decorrere dall'anno 2019. 
 
          Note all'art. 96: 
              - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 106 del 2016,
          si vedano note alle premesse.