Art. 97.
Pubblicazione  dell'elenco  dei medicinali secondo la classificazione
                       ai fini della fornitura

  1.  Entro  il  mese  di febbraio  di ogni anno, l'AIFA procede alla
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di
tutti   i   medicinali  dei  quali  e'  autorizzata  l'immissione  in
commercio, con la specificazione per ciascuno di essi della classe di
appartenenza prevista dal presente titolo.
  2.  Ogni anno l'AIFA comunica alla Commissione europea e agli altri
Stati   membri   della   Comunita'  europea  le  modifiche  apportate
all'elenco  di  cui  al  comma 1,  limitatamente ai medicinali la cui
fornitura   e'   soggetta   all'obbligo   di   prescrizione   medica,
precisandone la classificazione.