(Regolamento di polizia mortuaria- art. 97)
                              Art. 97. 
  1. Il terreno di  un  cimitero  di  cui  sia  stata  deliberata  la
soppressione non puo' essere destinato ad  altro  uso  se  non  siano
trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione.  Per  la  durata  di
tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorita' comunale e
deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione. 
  2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere  destinato  ad
altro  uso,  il  terreno   del   cimitero   soppresso   deve   essere
diligentemente dissodato per la profondita' di metri due  e  le  ossa
che si rinvengono debbono essere depositate nell'ossario  comune  del
nuovo cimitero.