Art. 97 Attivita' disciplinate. Vigilanza 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivita' che comunque espongono la popolazione ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. 2. La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero della sanita' che si avvale degli organi del servizio sanitario nazionale. 3. La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione si esercita su tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di prevenire, secondo i principi generali di cui all'articolo 2, esposizioni della popolazione e contaminazioni delle matrici ambientali, delle sostanze alimentari e delle bevande, ad uso sia umano che animale, o di altre matrici rilevanti. 4. La vigilanza di cui al comma 3 e' esercitata attraverso gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio e attraverso l'ANPA, che riferisce direttamente ai Ministeri della sanita', dell'ambiente e della protezione civile, per quanto di competenza.