Art. 97
                         (Camera iperbarica)
1. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886
   del 1979, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
   "Il  datore  di lavoro deve prevedere la disponibilita', a seconda
   delle situazioni, di una camera iperbarica a bordo o di un  rapido
   collegamento   con   un   centro   di  emergenza  dotato  di  tale
   attrezzatura."