Art. 97 
 
Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  nonche'  al
  decreto-legge   3   ottobre   2006,   n.   262,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 
 
  1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE)  n.  44/2009  del
Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento  (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001  che  definisce  talune
misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione,
alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16  settembre
2010  relativa  ai  controlli  di  autenticita'  ed  idoneita'  delle
banconote denominate  in  euro  ed  al  loro  ricircolo,  nonche'  al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 15 dicembre  2010,  relativo  alla  autenticazione  delle  monete
metalliche in euro e al trattamento  delle  monete  non  adatte  alla
circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a  quello
dell'Unione europea, al decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  409,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
      1. I gestori del contante  si  assicurano  dell'autenticita'  e
dell'idoneita' a circolare delle banconote e delle monete  metalliche
in  euro  che  intendono  rimettere  in  circolazione  e   provvedono
affinche' siano individuate  quelle  false  e  quelle  inidonee  alla
circolazione. 
      2.  Agli  effetti  della  presente  sezione,  per  gestori  del
contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attivita' di
pagamento,  le  Poste  Italiane  S.p.A.,   gli   altri   intermediari
finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonche' gli operatori
economici che partecipano  alla  gestione  e  alla  distribuzione  al
pubblico di banconote e monete metalliche, compresi: 
        a)  i  soggetti  la  cui  attivita'  consiste  nel   cambiare
banconote o monete metalliche di altre valute; 
        b)  i  soggetti  che  svolgono  attivita'  di  custodia   e/o
trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b),
del Decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  limitatamente
all'esercizio dell'attivita' di trattamento del denaro contante; 
        c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casino',
che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione  al
pubblico di banconote mediante distributori automatici  di  banconote
nei limiti di dette attivita' accessorie; 
  3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1,  sono
svolte conformemente alla  Decisione  della  Banca  Centrale  Europea
(ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010  e  successive  modificazioni
relativa ai controlli di autenticita' ed  idoneita'  delle  banconote
denominate in euro ed al loro ricircolo. Le  verifiche  sulle  monete
metalliche in euro, previste al comma 1,  sono  svolte  conformemente
alla normativa europea e, in  particolare,  al  Regolamento  (CE)  n.
1338/2001, come modificato dal Regolamento  (CE)  n.  44/2009  e  dal
Regolamento (UE) n. 1210/2010. 
  4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le  banconote
e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo  alle  quali
hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano  false  e
le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia  e
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
  5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita'  indicate  al
comma 2,  ritirano  dalla  circolazione  le  banconote  e  le  monete
metalliche in euro da  essi  ricevute  che  risultano  inidonee  alla
circolazione  ma  che  non  risultano  sospette  di  falsita'  e   ne
corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le  monete
metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e  al
Centro nazionale di analisi delle monete -  CNAC,  presso  l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato. 
  La corresponsione del controvalore delle  banconote  che  risultano
inidonee alla  circolazione  in  quanto  danneggiate  o  mutilate  e'
subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione  della
Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003. 
  La corresponsione del  controvalore  delle  monete  metalliche  che
risultano  inidonee  alla  circolazione  in  quanto  danneggiate   e'
subordinata  al  rispetto  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa
europea e, in particolare, al  Regolamento  (UE),  n.  1210/2010.  In
relazione  a  quanto  previsto  dell'articolo  8,  paragrafo  2,  del
Regolamento (UE) n. 1210/2010,  le  monete  metalliche  in  euro  non
adatte alla circolazione che siano state deliberatamente  alterate  o
sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di  alterarle
non possono essere rimborsate. 
  6. Al "Centro nazionale di analisi  delle  monete  -  CNAC"  presso
l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  di  cui  all'elenco
pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002
C 173/02,  sono  attribuiti  i  compiti  e  le  funzioni  di  cui  al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente: 
    ricezione delle monete metalliche  in  euro  sospette  di  essere
contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione; 
    effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE)
n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento  delle  monete
metalliche in euro; 
    effettuazione  dei  controlli  annuali  di  cui  all'articolo  6,
paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010; 
    formazione del personale in conformita' alle  modalita'  definite
dagli Stati membri. 
  7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori del
contante al fine di verificare il rispetto  degli  obblighi  previsti
dalla Decisione della Banca Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16
settembre 2010 e successive modificazioni, dal  presente  articolo  e
dalle disposizioni  attuative  del  medesimo,  con  riferimento  alle
banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei
gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della
Guardia di Finanza ai  sensi  dell'art.  53,  comma  2,  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive  modificazioni,  la
Banca  d'Italia  puo'  avvalersi,  anche  sulla  base   di   appositi
protocolli d'intesa  all'uopo  stipulati,  della  collaborazione  del
predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad
esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
delle  imposte  sui  redditi,  nell'ambito   delle   risorse   umane,
finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione  vigente.  Gli
ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli  atti  che
ritengono  necessari,  nonche'  prelevare  esemplari   di   banconote
processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia;
in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare  un
proprio rappresentante alla verifica. 
  8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la  Banca  d'Italia,
il "Centro nazionale di analisi delle  monete  -  CNAC"  e  le  altre
autorita' nazionali competenti, di cui al ((  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze 26 settembre 2002 )), pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  271
del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi  protocolli  d'intesa  al
fine di coordinare (( le attivita' di  cui  al  presente  articolo  e
all'articolo 8-bis )). 
  9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle  finanze,
nell'ambito delle rispettive  competenze  sulle  banconote  e  monete
metalliche in  euro,  emanano  disposizioni  attuative  del  presente
articolo,  anche  con  riguardo  alle  procedure,  all'organizzazione
occorrente  per  il  trattamento  del  contante,  ai  dati   e   alle
informazioni che i gestori del contante sono  tenuti  a  trasmettere,
nonche', relativamente alle monete metalliche in  euro,  alle  misure
necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n.
1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente  comma  sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla  Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16  settembre  2010  e
successive  modificazioni,  al  Regolamento  (CE)  n.   44/2009   del
Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n.
1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del  15  dicembre  2010,  al
presente articolo, nonche' delle disposizione  attuative  di  cui  al
comma 9, la Banca d'Italia  e  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nell'ambito delle rispettive competenze  sulle  banconote  e
monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei  gestori  del
contante, una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  5.000  ad
euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica,
in quanto compatibile, l'articolo  145  del  Decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal Decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104. 
  11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui
casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla  Decisione  della
Banca  Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010   e
successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle
disposizioni attuative di cui al comma 9,  richiede  al  gestore  del
contante di  adottare  misure  correttive  entro  un  arco  di  tempo
specificato. Finche' non sia  stato  posto  rimedio  all'inosservanza
contestata, la Banca d'Italia puo' vietare al soggetto  in  questione
di rimettere in  circolazione  il  taglio  o  i  tagli  di  banconote
interessati. In ogni caso, il  comportamento  non  collaborativo  del
gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in  relazione
a un'ispezione costituisce di  per  se'  inosservanza  ai  sensi  del
presente articolo e delle relative disposizioni attuative.  Nel  caso
in  cui  la  violazione  sia  dovuta  a  un  difetto  del   tipo   di
apparecchiatura  per  il  trattamento  delle  banconote,  cio'   puo'
comportare la sua  cancellazione  dall'elenco  delle  apparecchiature
conformi alla normativa pubblicato  sul  sito  della  Banca  Centrale
Europea. 
  12. Le violazioni delle disposizioni di cui  alla  Decisione  della
Banca  Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010   e
successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle
disposizione attuative di cui al comma 9, da parte  di  banche  o  di
altri intermediari finanziari e prestatori di  servizi  di  pagamento
sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che  esse
possono avere per l'attivita' di vigilanza. 
  13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla  Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16  settembre  2010  e
successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle
disposizioni attuative di cui al ((comma 9)), da parte di gestori del
contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia  e
il  Ministero  dell'Economia  e  delle  finanze,  nell'ambito   delle
rispettive competenze sulle banconote e monete  metalliche  in  euro,
informano  l'autorita'  di  controllo   competente   perche'   valuti
l'adozione delle misure e delle  sanzioni  previste  dalla  normativa
vigente. 
  14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti  commi,  la  Banca
d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore
adottati nei confronti dei gestori del  contante  per  l'inosservanza
del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo. 
    b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art.  8-bis.  (Disposizioni  concernenti  la  custodia   delle
banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita').  -
1. La Banca d'Italia  mantiene  in  custodia  le  banconote  in  euro
sospette di falsita' ritirate dalla circolazione  ovvero  oggetto  di
sequestro ai sensi delle norme di procedura  penale  fino  alla  loro
trasmissione all'Autorita' competente. 
      2. In deroga a quanto previsto al comma 1,  la  Banca  d'Italia
trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n.  1338/2001  come
modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote  di  cui  al
comma 1 alle altre Banche Centrali  Nazionali,  alla  Banca  Centrale
Europea e ad  altre  istituzioni  ed  organi  competenti  dell'Unione
europea. 
      3.  La  Banca  d'Italia  informa  preventivamente   l'Autorita'
Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del  comma  2
quando la  trasmissione  concerne  tutte  le  banconote  in  euro  in
custodia  nonche'  quando  le  verifiche  cui  la   trasmissione   e'
finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le  banconote
custodite   che   presentano   le   medesime    caratteristiche    di
falsificazione. 
      4. Dal momento della trasmissione eseguita  in  conformita'  ai
commi 2 e  3,  con  riferimento  alle  banconote  trasmesse,  non  si
applicano alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano
il custode a conservare presso di se' le cose e a presentarle a  ogni
richiesta dell'autorita' giudiziaria. Se e' disposta la  restituzione
agli aventi diritto di banconote gia' trasmesse ai sensi dei commi  2
e 3, delle quali non e' stata riconosciuta la falsita'  in  giudizio,
la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo
equivalente. 
      5. Alla Banca d'Italia non e'  dovuto  alcun  compenso  per  la
custodia delle banconote in euro sospette di falsita' e  la  medesima
non e' tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto
di sequestro penale. 
      6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca  d'Italia  in
relazione alle banconote sospette di falsita', di cui ai commi da 1 a
5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto
gia' previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile  1978  n.  154  e
dall'((articolo 8 del presente decreto)). 
      7. Con decreto del  Ministro  della  Giustizia  possono  essere
emanate disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il
loro  coordinamento  con  le  vigenti  norme  in  materia  penale   e
processuale  penale,  sentita  la  Banca  d'Italia  e  il   Ministero
dell'Economia e delle finanze  con  riguardo,  rispettivamente,  alle
banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto e'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
      Art.  8-ter.(Segreto  d'ufficio).   -   1.   Le   notizie,   le
informazioni e i  dati  in  possesso  delle  autorita'  pubbliche  in
ragione dell'esercizio dei poteri  previsti  nella  presente  sezione
sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica
amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette  autorita'
soltanto per le  finalita'  istituzionali  ad  esse  assegnate  dalla
legge. Il segreto non puo' essere opposto  all'autorita'  giudiziaria
quando le informazioni richieste siano necessarie per le  indagini  o
per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. 
      2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  ((
convertito, con modificazioni )), dalla legge 24  novembre  2006,  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 152 e' sostituito dal seguente: 
          «152.  I  gestori  del  contante   trasmettono,   per   via
telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze i  dati  e  le
informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e  di
monete  metalliche  in  euro  sospette  di   falsita',   secondo   le
disposizioni applicative  stabilite  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze con provvedimento pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.». 
        b) il comma 153 e' sostituito dal seguente: 
          «153. In caso di violazione  del  comma  152  del  presente
articolo o delle disposizioni  applicative  del  medesimo  comma,  al
gestore  del  contante  responsabile  e'  applicabile   la   sanzione
amministrativa pecuniaria  fino  ad  euro  5.000.  La  competenza  ad
applicare la sanzione  spetta  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento del Tesoro.». 
        c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente: 
          «153-bis. Fino all'entrata  in  vigore  delle  disposizioni
applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le  vigenti
disposizioni in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle
finanze di dati e informazioni.». 
  3. ((Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare))
nuovi o maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e  le
amministrazioni  competenti  provvedono   con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.