Art. 97 
 
 
              Coordinamento delle politiche di governo 
 
  1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
una Cabina di regia con il compito di coordinare, in raccordo  con  i
ministeri  competenti,  le  politiche  di  governo  e  le  azioni  di
promozione e di  indirizzo  delle  attivita'  degli  enti  del  Terzo
settore. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia: 
    a)  coordina  l'attuazione  del  presente  codice  al   fine   di
assicurarne  la  tempestivita',  l'efficacia   e   la   coerenza   ed
esprimendo, la' dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai
relativi decreti e linee guida; 
    b) promuove le  attivita'  di  raccordo  con  le  amministrazioni
pubbliche interessate, nonche' la definizione di accordi,  protocolli
di intesa o  convenzioni,  anche  con  enti  privati,  finalizzati  a
valorizzare l'attivita' degli enti del Terzo settore e  a  sviluppare
azioni di sistema; 
    c) monitora lo stato di attuazione del presente codice  anche  al
fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento. 
  3. La composizione e le modalita' di funzionamento della Cabina  di
regia sono stabilite con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente  codice,  assicurando  la  presenza  di  rappresentanti  del
sistema degli enti territoriali. La  partecipazione  alla  Cabina  di
regia e' gratuita e non da'  diritto  alla  corresponsione  di  alcun
compenso,  indennita',   emolumento   o   rimborso   spese   comunque
denominato. 
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.