Art. 98 
             (Finalita' di rilevante interesse pubblico) 
 
   1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi  degli
articoli 20 e 21, le finalita' relative ai trattamenti effettuati  da
soggetti pubblici: 
   a) per scopi storici, concernenti la conservazione,  l'ordinamento
e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi  di  Stato  e
negli archivi storici degli enti pubblici,  secondo  quanto  disposto
dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione  del
testo  unico  in  materia  di  beni  culturali  e  ambientali,   come
modificato dal presente codice; 
   b) che fanno parte del sistema statistico  nazionale  (Sistan)  ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e  successive
modificazioni; 
   c) per scopi scientifici. 
 
          Note all'art. 98:
              - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
          «Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di
          beni  culturali  e  ambientali,  a  norma dell'art. 1 della
          legge 8 ottobre 1997, n. 352.».
              - Il  decreto  legislativo  6 settembre  1989,  n. 322,
          reca:  «Norme  sul  Sistema  statistico  nazionale  e sulla
          riorganizzazione  dell'Istituto nazionale di statistica, ai
          sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.».