(Regolamento di polizia mortuaria- art. 98)
                              Art. 98. 
  1. In caso di soppressione del  cimitero  gli  enti  o  le  persone
fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i  quali  i
comuni siano legati da regolare atto di concessione,  hanno  soltanto
diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel  nuovo  cimitero,  per  il
tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione,  o  per  la
durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuita'  della
concessione estinta, un posto corrispondente in superficie  a  quello
precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed  al  gratuito
trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo  cimitero,  da
effettuare a cura del comune. 
  2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti
sepolcrali e quelle per le pompe  funebri  che  siano  richieste  nel
trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono  tutte
a carico dei concessionari, salvo i patti  speciali  stabiliti  prima
della data di entrata in vigore del presente regolamento.