Art. 98 
                               Divieti 
  1.  E'  vietato  mettere  in  circolazione,  produrre,   importare,
impiegare, manipolare o  comunque  detenere,  quando  tali  attivita'
siano svolte a fini commerciali, i seguenti prodotti o manufatti, ove
agli stessi siano state deliberatamente aggiunte materie radioattive,
sia direttamente, sia mediante attivazione: 
  a) prodotti per l'igiene e cosmesi; 
  b) oggetti di uso domestico o personale,  ad  eccezione  di  quelli
destinati ad uso medico o paramedico; 
  c) giocattoli; 
  d) derrate alimentari e bevande; 
  e) dispositivi antifulmine. 
  2. Il divieto, di cui al comma 1, non si applica alle  sorgenti  di
tipo riconosciuto di cui all'articolo 26; 
  3. E'  vietato  l'uso  sulle  persone  di  sorgenti  di  radiazioni
ionizzanti che non sia effettuato a scopo diagnostico, terapeutico  o
di ricerca scientifica clinica in conformita' alle norme vigenti. 
  4. E' altresi' vietato produrre, importare,  impiegare  o  comunque
mettere in circolazione apparati elettronici di visione a distanza  o
comunque  idonei  alla  riproduzione  elettronica  di  immagini,  che
emettano radiazioni ionizzanti a livelli superiori a quelli stabiliti
con decreto del Ministro della sanita', di concerto con  il  Ministro
dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  e  con  le  altre
amministrazioni interessate, sentita l'ANPA. 
  5. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del  Ministro
della sanita' sono concesse deroghe specifiche ai divieti di  cui  ai
commi 1 e 4, nel rispetto dei principi generali di  cui  all'articolo
2.