Art. 98
                              (Alloggi)
1.  Ove  lo  richiedano  la  natura,  l'entita'  o  la  durata  delle
   operazioni, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un alloggio
   che, oltre a rispettare i requisiti di  cui  all'articolo  30  del
   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 886 del 1979, deve
   essere progettato e costruito in modo che sia:
   a) adeguatamente protetto contro le conseguenze di una  esplosione
      oltre  che contro le infiltrazioni di fumo e di gas, contro gli
      incendi e il loro propagarsi;
   b) dotato ad ogni livello di almeno due  uscite  indipendenti  che
      conducano a vie di emergenza;
   c)  protetto contro gli odori e contro i fumi provenienti da altre
      zone,  che  possano  essere  pericolosi,  nonche'   contro   le
      intemperie;
   d) situato quanto piu' possibile distante dalle zone di pericolo.
2.  Gli  alloggi devono contenere un numero sufficiente di letti o di
   cuccette per i lavoratori che devono dormire sul posto;  i  locali
   dormitorio  devono  avere  uno  spazio adeguato dove gli occupanti
   possano riporre i loro abiti;  devono  essere  previsti  dormitori
   separati per gli uomini e per le donne.
3.  Gli  alloggi  devono  avere  gabinetti,  docce e lavabi in numero
   sufficiente, con acqua corrente  calda  e  fredda;  devono  essere
   previsti  per  docce  e gabinetti locali separati per gli uomini e
   per le donne o l'uso alternato dei medesimi; i locali per le docce
   devono essere sufficientemente ampi affinche'  ciascun  lavoratore
   possa   lavarsi   senza  difficolta'  e  in  condizioni  igieniche
   adeguate.