Articolo 99 Indennita' di esproprio per i beni culturali 1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennita' consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato. 2. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilita'.