Art. 99. 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente titolo disciplina la distribuzione all'ingrosso  dei
medicinali   per   uso   umano,   nonche'   delle    materie    prime
farmacologicamente attive. 
  2.  L'attivita'  di  distribuzione  all'ingrosso   sul   territorio
nazionale di medicinali puo' riguardare unicamente medicinali per cui
e' stata rilasciata una AIC ai  sensi  del  presente  decreto  o  del
regolamento (CE) n. 726/2004. 
  3. Qualsiasi distributore, che non sia  il  titolare  dell'AIC,  il
quale intende importare un medicinale da un altro Stato membro ne da'
comunicazione al titolare  dell'AIC,  al  Ministero  della  salute  e
all'AIFA  almeno  quarantacinque  giorni  prima  di  provvedere  alla
distribuzione di detto medicinale. 
 
          Nota all'art. 99: 
              -  Per  il  regolamento  (CE)  n.  726/2004  vedi  note
          all'art. 1.