Art. 99 Norme generali di protezione - Limitazione delle esposizioni 1. Chiunque pone in essere le attivita' disciplinate dal presente decreto deve attuare le misure necessarie al fine di evitare che le persone del pubblico siano esposte al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori a quelle fissate con il decreto di cui all'articolo 96, anche a seguito di contaminazione di matrici. 2. Chiunque pone in essere le attivita' disciplinate deve inoltre adottare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile, secondo le norme specifiche di buona tecnica, i contributi alle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di cui all'articolo 96, comma 5.