Art. 99 (Movimento degli elicotteri) 1. Gli eliporti devono essere progettati e costruiti in modo da garantire facilita' di accesso e in. modo che gli elicotteri dei quali e' previsto l'impiego possano eseguirvi manovre anche nelle condizioni piu' difficili. 2. Il datore di lavoro provvede affinche' l'attrezzatura necessaria al trasporto in elicottero delle persone infortunate sia pronta all'uso nelle immediate vicinanze dell'area di atterraggio. 3. Il datore di lavoro provvede affinche', negli impianti presidiati, la squadra incaricata degli interventi di emergenza sia presente durante le fasi di atterraggio e decollo degli elicotteri secondo le modalita' previste dalle disposizioni vigenti.