Art. 99
                    (Movimento degli elicotteri)
1.  Gli  eliporti  devono  essere  progettati  e costruiti in modo da
   garantire facilita' di accesso e in. modo che gli  elicotteri  dei
   quali  e' previsto l'impiego possano eseguirvi manovre anche nelle
   condizioni piu' difficili.
2. Il datore di lavoro provvede affinche'  l'attrezzatura  necessaria
   al  trasporto  in  elicottero delle persone infortunate sia pronta
   all'uso nelle immediate vicinanze dell'area di atterraggio.
3. Il datore di lavoro provvede affinche', negli impianti presidiati,
   la squadra incaricata degli interventi di emergenza  sia  presente
   durante  le fasi di atterraggio e decollo degli elicotteri secondo
   le modalita' previste dalle disposizioni vigenti.