(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 99)
 
                               Art. 99 
 
      (Termini e modalita' di istruttoria in corso di giudizio) 
 
 
  1. Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova,  anche
se delegato, pronuncia  con  ordinanza  su  tutte  le  questioni  che
sorgono nel corso della stessa. 
 
 
  2. Su istanza di parte il giudice delegato fissa il giorno, l'ora e
il luogo dell'assunzione  con  ordinanza,  che  e'  comunicata  dalla
segreteria alle altre parti e al  pubblico  ministero  almeno  cinque
giorni prima dell'inizio delle operazioni. 
 
 
  3. Le parti  possono  assistere  personalmente  all'assunzione  dei
mezzi di prova. 
 
 
  4. Dell'assunzione dei mezzi di prova si  redige  processo  verbale
sotto la direzione del giudice. 
 
 
  5. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono  riportate  in
prima persona e sono lette al dichiarante. 
 
 
  6. Il giudice,  quando  lo  ritiene  opportuno,  nel  riportare  le
dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone. 
 
 
  7. Decorso il termine prefisso per l'assunzione ovvero se la  parte
su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova  non  si
presenta, il giudice dichiara la parte istante decaduta  dal  diritto
di fare assumere la prova, salvo che l'altra parte  presente  non  ne
chieda l'assunzione. 
 
 
  8. La parte interessata  puo'  chiedere  al  giudice,  nell'udienza
successiva, la  revoca  dell'ordinanza  che  ha  pronunciato  la  sua
decadenza dal diritto di assumere la prova.  Il  giudice  dispone  la
revoca con ordinanza quando riconosce che la mancata comparizione  e'
stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte. 
 
 
  9. Il giudice dichiara chiusa l'assunzione quando sono  eseguiti  i
mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui  al  comma  8,
non vi sono altri mezzi da assumere. 
 
 
  10. Eseguita l'istruttoria, ad istanza della parte  piu'  diligente
il presidente fissa la nuova udienza per la discussione  della  causa
con decreto comunicato dalla segreteria alle parti. 
 
 
  11. I provvedimenti istruttori, che non  contengono  la  fissazione
dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono
compiere gli atti processuali, possono essere integrati,  su  istanza
di parte o  d'ufficio,  entro  il  termine  perentorio  di  sei  mesi
dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure  dalla
loro notificazione o comunicazione se prescritte. 
 
 
  12. L'integrazione e' disposta dal presidente con  decreto  che  e'
comunicato a tutte le parti a cura della segreteria della sezione.