(all. 1 - art. 1) (parte 1)
IPOTESI  DI  ACCORDO  COLLETTIVO  NAZIONALE  PER  LA  DISCIPLINA  DEI
RAPPORTI  CON  I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL
D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

In data 20 gennaio 2005 alle ore 10,30, ha avuto luogo l'incontro per
la   firma  dell'Ipotesi  di  Accordo  collettivo  nazionale  per  la
disciplina  dei  rapporti  con i medici di medicina generale ai sensi
dell'art.  8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni tra

la SISAC nella persona del Coordinatore Dr. Luigi Covolo FIRMATO

               E LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

FIMMG
Dr. Mario Falconi                           FIRMATO

SNAMI
Dr. Piergiuseppe Conti

FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE U.I.L. - F.P.L.
Dr. Armando Ma succi                        FIRMATO

INTESA SINDACALE SIMET - SUMAI - CISL Medici
Dr. Giuseppe Garraffo                       FIRMATO
Dr. Roberto Lala                            FIRMATO
Dr. Mauro Mazzoni                           FIRMATO

FP CGIL MEDICI
Dr. Nicola Preiti                           FIRMATO

   Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive
integrazioni e modificazioni.
   Visto  l'art  .4,  comma  9,  legge  30  dicembre  1991  n.  412 e
successive integrazioni e modificazioni.
   Vista  la  legge  Costituzionale  18  ottobre  2001  n. 3, recante
modifiche  al  titolo  V della parte seconda della Costituzione della
Repubblica Italiana.
   Visto  l'art.  52,  comma  27,  legge  27  dicembre  2002 n. 289 e
successive integrazioni e modificazioni.
   Visto   il  Piano  Sanitario  Nazionale  2003  -  2005  risultante
dall'atto  di  intesa  tra  Stato  e  Conferenza  unificata Regioni e
Autonomie   Locali   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 23 maggio 2003.
   Visto  l'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e
di  Bolzano,  il Ministero della Salute, il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali,
avente  ad  oggetto  la disciplina del procedimento di contrattazione
collettiva   per   il   rinnovo   degli   accordi  con  il  personale
convenzionato   con   il   Servizio  Sanitario  Nazionale,  ai  sensi
dell'articolo  52,  comma 27 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, del
24 luglio 2003.
   Visto l'art. 2-nonies della legge 26 maggio 2004 n. 138.
   Visto  l'accordo  Stato-Regioni  nella Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 29 luglio 2004
   Visto l'art. 1, comma 178 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
   Al  termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato
Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale.


                             PARTE PRIMA
                       INQUADRAMENTO GENERALE

   ART. 1 - QUADRO DI RIFERIMENTO.

   1.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome di Trento e Bolzano (in
seguito    Regioni),   le   Organizzazioni   Sindacali   maggiormente
rappresentative  della  medicina  generale (in seguito Organizzazioni
Sindacali)  con  il presente Accordo definiscono le condizioni per il
rinnovo    dell'Accordo    Collettivo    nazionale,   come   disposto
dall'articolo  8  del  Decreto  Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni.
   2.   Il   progressivo   accentuarsi  dei  problemi  inerenti  alla
sostenibilita' economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di
qualificazione   dei   servizi   sanitari   offerti,   richiede   una
riprogettazione,  seppur  parziale,  del sistema delle cure primarie,
erogate  da  medici  di medicina generale in collaborazione con altre
figure  professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione
dei  servizi territoriali. Esiste la necessita' di rispondere in modo
adeguato,  etico,  deontologico  e  nuovo  alla  domanda crescente di
salute,  che  va  valutata  e  orientata,  recuperando  i  valori e i
principi  della  legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza
di  efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per
un  pieno  utilizzo  delle  risorse  del sistema a tutela di equita',
eguaglianza e compatibilita' del sistema socio - sanitario.
   3.  Il  nuovo  quadro  istituzionale,  con Legge Costituzionale 18
ottobre  2001  n.  3, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha
affidato   piena  potesta'  alle  Regioni  sul  piano  legislativo  e
regolamentare  in  materia  di  salute,  fatte  salve  le  competenze
attribuite   dalle   norme  allo  Stato.  Il  rinnovo  dell'  Accordo
Collettivo  Nazionale  deve  riuscire  a  coniugare  il  nuovo quadro
istituzionale  con  il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale
(SSN).
   4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R.
23  maggio  2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di
Conferenza Unificata Stato - Regioni - Citta' ed autonomie locali del
15  Aprile  2003,  dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n.
833   del   1978,   pone   il   problema  di  un  ripensamento  della
organizzazione  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,  individuando il
territorio  quale punto di forza per la organizzazione della risposta
sanitaria  e  della integrazione socio sanitaria e per il governo dei
percorsi  assistenziali,  a  garanzia  dei livelli essenziali e della
appropriatezza delle prestazioni.
   5.  Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela
della  salute  dei  soggetti  fragili, del bambino, dell'adolescente,
dell'anziano   e   dei   soggetti   affetti   da  patologie  croniche
degenerative,  condizione  che  presuppone  la definizione, in ambito
territoriale,  di  percorsi,  modalita' di integrazione e interazione
dei  professionisti  e  uno  stretto legame con le strutture sociali,
evidenziando la peculiarita' di esigenze e condizioni assistenziali.
   6.  Le  Regioni  e  le  Organizzazioni  Sindacali,  ribadiscono la
validita'  del  Servizio  Sanitario Nazionale solidale, universale ed
equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione
della  salute.  Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare
il  sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla
domanda  di  sanita'  dei  cittadini.  La  convenzione con il singolo
medico tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico - paziente.
   7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro
normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel
suo  complesso  garantisce  la  risposta  ai  bisogni  di  salute dei
cittadini  nel  rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile
avviare  una  forte innovazione nella organizzazione e nella gestione
del  Sistema  Sanitario  attuando quanto indicato dal Piano Sanitario
Nazionale  in  ordine  al  nuovo ruolo del territorio. E' necessario,
pertanto,  pervenire  ad  un  sistema  di  cure  primarie integrato a
partire  dal  primo  intervento,  riservando  all'ospedale  il  ruolo
proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero.
   8. Va costruita, a tal fine, un'organizzazione sanitaria integrata
nel  territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente
ed  ancor  piu' efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di
dare le risposte appropriate e di organizzare opportunita' di accesso
ai  servizi  attraverso  la  costruzione  dei  percorsi assistenziali
secondo   modalita'   che  assicurino  tempestivamente  al  cittadino
l'accesso  informato  e  la  fruizione  appropriata  e  condivisa dei
servizi territoriali e ospedalieri.

   ART. 2 - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE.

   1.  L'Accordo  collettivo  nazionale si caratterizza appieno quale
momento  organizzativo  del  sistema  e  strumento  di garanzia per i
cittadini  e  per  gli operatori. Le novita' normative introdotte nel
quadro  istituzionale,  sono  destinate a mutare in modo importante i
contenuti  dei  tre  livelli  di  negoziazione: nazionale, regionale,
aziendale.
   2. Il livello di negoziazione nazionale individua:
    a) le garanzie per i cittadini;
    b)    il   ruolo,   il   coinvolgimento   nell'organizzazione   e
programmazione,  le  responsabilita',  i  criteri  di  verifica  e le
garanzie per il personale sanitario convenzionato;
    c)  i  servizi  erogati  per  assicurare  i livelli essenziali di
assistenza;
    d) la compatibilita' economica;
    e)  la  responsabilita' delle istituzioni (Regioni e Aziende) nei
confronti della piena applicazione dell'Accordo collettivo nazionale
   3.  Il  livello  di  negoziazione regionale definisce obiettivi di
salute,  modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in
coerenza  con  le  strategie  e  le  finalita' del Servizio Sanitario
Regionale,  integrando elencazione, incentivazione e remunerazione di
compiti con il perseguimento di obiettivi e risultati.
   4.  Il  livello  negoziale  aziendale  definisce  i  progetti e le
attivita'    del    personale   sanitario   convenzionato   necessari
all'attuazione   degli  obiettivi  individuati  dalla  programmazione
regionale.

   ART. 3 - NEGOZIAZIONE NAZIONALE.

   Le  Regioni  e  le  Organizzazioni  sindacali  concordano,  con la
stesura   del  presente  Accordo,  che  il  livello  di  negoziazione
nazionale, qui rappresentato, definisce:
    a) natura, modalita' e costituzione del rapporto di Convenzione;
    b) incompatibilita';
    c) requisiti per il mantenimento del rapporto di convenzione;
    d)  definizione  del  rapporto ottimale e dei massimali di scelta
anche in relazione ai modelli associativi;
    e)  ridefinizione  del  ruolo,  delle  funzioni e dei compiti dei
medici  di  medicina  generale in relazione alla garanzia del livello
essenziale  di  assistenza  delle  cure  primarie, caratterizzando le
attivita'  e  le prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative dovute agli assistiti sia sani, sia con patologie acute
e  croniche,  nei diversi ambiti assistenziali, nonche' la promozione
dei  processi  di  presa in carico dell'utente a livello territoriale
con la continuita' dell'assistenza;
    f) modalita' e ambiti di esercizio della libera professione;
    g)  definizione  delle  modalita'  di  applicazione degli aspetti
sanzionatori  e conseguenti criteri di valutazione delle violazioni e
delle  penalita'  conseguenti  fino  al  venir  meno  del rapporto di
convenzione;
    h) avvio di un processo condiviso di determinazione di percorsi e
linee  guida  per l'efficacia e l'appropriatezza, con il concorso dei
soggetti  istituzionali  e  delle parti sociali, al fine di garantire
nell'ambito  delle funzioni di continuita' dell'assistenza e presa in
carico,  cittadini e operatori. I percorsi e le linee guida approvati
e  definiti  verranno  portati  a  conoscenza  degli  operatori e dei
cittadini a cura delle Regioni;
    i)  area  funzionale  e giuridica dell'emergenza e della medicina
dei  servizi,  favorendo  la  loro piena integrazione nell'area delle
cure primarie;
    j)  criteri  e modalita' per la regolamentazione dell'accesso, in
relazione alle normative vigenti;
    k)   criteri   della   rappresentativita'   sindacale  nazionale,
regionale ed aziendale;
    l)  funzioni  ed obiettivi delle forme associative della medicina
generale e dei loro elementi costitutivi fondamentali;
    m)  criteri  generali  nella  gestione della formazione, nei suoi
ambiti principali;
    n) entrata in vigore e la durata dell'Accordo nazionale;
    o) struttura del compenso;
    p)   cornice   generale   degli   Accordi   regionali,   con   la
individuazione degli ambiti della contrattazione.

   ART. 4 - NEGOZIAZIONE REGIONALE.

   1.  Le  Regioni  e  le  Organizzazioni  Sindacali  si  impegnano a
definire,  entro  e  non  oltre  i sei mesi successivi all'entrata in
vigore   dell'Accordo   collettivo  nazionale,  le  intese  regionali
contemplate  nel  presente  accordo  per  la definizione dei seguenti
aspetti specifici:
    a)  le  responsabilita'  nei rapporti convenzionali, in relazione
agli  obiettivi  regionali,  con  le modalita' previste dall'articolo
precedente;
    b) l'attuazione di quanto indicato dall'art. 6;
    c)  l'organizzazione  della presa in carico degli utenti da parte
dei  medici  con  il  supporto  delle professionalita' sanitarie e la
realizzazione  della  continuita'  dell'assistenza  24  ore su 24 e 7
giorni su 7;
    d)  l'organizzazione dell'emergenza territoriale e della medicina
dei servizi;
    e) le modalita' di realizzazione della appropriatezza delle cure,
delle  prescrizioni  e dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione
degli strumenti di programmazione monitoraggio e controllo;
    f) la modalita' di partecipazione dei medici di medicina generale
nella  definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e
della responsabilita' nell'attuazione dei medesimi;
    g)  i  criteri  e  le  modalita' nella organizzazione del sistema
informativo fra operatori - strutture associate - Distretti - Aziende
Sanitarie - Regione;
    h)  l'organizzazione  della  formazione di base, della formazione
specifica, della formazione continua e dell'aggiornamento;
    i) gli organismi di partecipazione e rappresentanza dei Medici di
medicina generale a livello regionale;
    j) l'attuazione dell'art. 8 comma 2, lettere b, c ed e

   ART. 5 - OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE.

   Le   Regioni   e   le   Organizzazioni  sindacali,  concordano  la
realizzazione di alcuni fondamentali obiettivi quali:
    a)  garantire  su  tutto  il  territorio  nazionale  da parte del
sistema  sanitario  la erogazione ai cittadini dei livelli essenziali
di assistenza (LEA);
    b)  realizzare  nel territorio la continuita' dell'assistenza, 24
ore  su  24  e  7 giorni su 7, nel concetto piu' ampio della presa in
carico dell'utente. Dovranno essere definiti i compiti, le funzioni e
le  relazioni  tra  le figure convenzionate impegnate, partendo dalla
valorizzazione   dei   servizi  di  continuita'  assistenziale  e  di
emergenza territoriale;
    c)  realizzare  un  riequilibrio,  fra  ospedale e territorio con
conseguente   ridistribuzione   delle   risorse,   sulla  base  della
indicazione  delle  sedi e del livello piu' appropriato di erogazione
delle  prestazioni in ragione dell'efficienza, della efficacia, della
economicita',  degli aspetti etici e deontologici e del benessere dei
cittadini;
    d)  favorire la assunzione condivisa di responsabilita', da parte
dei  medici e dei professionisti sanitari che operano nel territorio,
nelle scelte di politica sanitaria e di governo clinico, sulla scorta
di   quanto   definito   nei  diversi  livelli  della  programmazione
socio-sanitaria;
    e)  introdurre,  con  la  programmazione  regionale  e aziendale,
strumenti  di  gestione  che  garantiscano  una  reale  funzione  del
territorio   ed   una  concreta  responsabilita'  dei  medici  e  dei
professionisti  sanitari  nelle  scelte a garanzia degli obiettivi di
salute;
    f)  promuovere  la  salute  dell'infanzia  e dell'adolescenza con
particolare attenzione agli interventi di prevenzione ed educazione e
informazione sanitaria;
    g)  favorire  lo sviluppo appropriato delle prestazioni erogabili
sul   territorio,   unitamente   ad   una   adeguata   attivita'   di
qualificazione e aggiornamento professionale per l'insieme dei medici
e dei professionisti sanitari che operano nel territorio;
    h)  favorire una integrazione fra politiche sanitarie e politiche
sociali  a partire dall'assistenza domiciliare in raccordo e sinergia
con  i  diversi  soggetti  istituzionali  e  con i poli della rete di
assistenza;
    i)  favorire  la  presa  in  carico  da parte del sistema di cure
primarie   degli   assistibili,  in  particolare  se  fragili  o  non
autosufficienti,  attraverso  l'attivazione  di  regimi assistenziali
sostenibili   e   di   livello   appropriato   quali   quelli   della
domiciliarita'  e  residenzialita',  attivando tutte le risorse delle
reti assistenziali.

   ART. 6 - STRUMENTI.

   1.  Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento
degli  obiettivi di politica sanitaria indicati nel presente Accordo,
convengono    sulla   necessita'   di   attuare   una   significativa
riorganizzazione   del  servizio  sanitario  attraverso  le  seguenti
scelte:
    a)  realizzazione  in  ambito  distrettuale e territoriale di una
rete  integrata  di  servizi  finalizzati  all'erogazione  delle cure
primarie  al  fine  di  garantire  la continuita' dell'assistenza, la
individuazione  e  la  intercettazione della domanda di salute con la
presa  in  carico  dell'utente  e  il governo dei percorsi sanitari e
sociali,  in  una rigorosa linea di appropriatezza degli interventi e
di  sostenibilita'  economica.  Cio'  consentira'  al  territorio, di
soddisfare,  nella  misura  massima possibile, la domanda di salute a
partire   dal  primo  intervento  perseguendo  anche  l'obiettivo  di
ricondurre le liste di attesa entro tempi accettabili;
    b)  a tal fine convengono sulla necessita' di costituzione di una
organizzazione distrettuale e territoriale integrata per l'assistenza
primaria  con  lo  sviluppo  della  medicina  associata prevedendo la
sperimentazione,  definita  in sede regionale d'intesa con le oo.ss.,
di   strutture   operative   complesse,   organizzate   dagli  stessi
professionisti  e  fondate  sul  lavoro  di  gruppo  con  sede unica,
composte da medici di medicina generale (assistenza primaria e medici
di  continuita'  assistenziale)  e  pediatri di libera scelta, con la
presenza    di    specialisti    ambulatoriali   interni   ed   altre
professionalita'  sanitarie,  in  un quadro di unita' programmatica e
gestionale  del territorio di ogni azienda sanitaria, in coerenza con
l'intesa Stato - Regioni del 29.07.04;
    c)  la  nuova  organizzazione avra' come suo presupposto la piena
valorizzazione ed integrazione di tutte le componenti all'interno del
sistema. I medici e i professionisti sanitari operanti sul territorio
nelle  cure  primarie  avranno,  sulla  base di quanto definiranno le
Regioni,  un  ruolo  di  partecipazione diretta nella definizione dei
modelli   organizzativi,   nella  individuazione  dei  meccanismi  di
programmazione  e  controllo  e  nella definizione degli obiettivi di
budget;
    d)  in  proposito  dovra'  essere  garantita  la  presenza  delle
strutture   organizzative   territoriali   nell'ambito   delle  forme
partecipative, previste dall'atto aziendale;
    e)   questa   riorganizzazione   avra'  come  proprio  fondamento
l'informatizzazione  del sistema, secondo standard condivisi definiti
a  livello  nazionale  e  regionale,  che  dovra' coinvolgere tutti i
soggetti operanti nel territorio, per una ottimale interrelazione fra
professionisti   sanitari,   strutture   organizzative  territoriali,
distretti,    ospedali   ed   altri   poli   della   rete   integrata
socio-sanitaria;
    f)  le  Regioni  e  le Organizzazioni sindacali, concordano sulla
esigenza  che sia perseguito, anche tramite gli accordi regionali, un
adeguato  percorso  formativo  nella  fase di formazione pre-laurea e
pre-abilitazione,  della  formazione  specifica,  e  della formazione
continua;
    g)  dovranno  essere definiti anche percorsi formativi comuni tra
medici  e professionisti sanitari che operano nel territorio e medici
e  professionisti  sanitari  che  operano  in ospedale. Tali percorsi
dovranno   essere   mirati   all'acquisizione   di  strategie  comuni
finalizzate  all'ottimizzazione  dei percorsi diagnostico terapeutici
dell'assistito  e la loro appropriatezza, anche con il coinvolgimento
delle societa' scientifiche.

   ART. 7 - RUOLO E PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

   1.  Le  Regioni  e  le Organizzazioni Sindacali, ferma restando la
natura   convenzionale   del  rapporto  per  singolo  professionista,
concordano   che   la   maggiore   partecipazione   alle   scelte  di
programmazione  e  gestione, dei medici di medicina generale operanti
nel  territorio  comporta  un  equivalente e contemporaneo aumento di
responsabilita' nel governo clinico, con particolare riferimento alla
garanzia  dei  livelli  di  prestazione  e  la  gestione  dei  budget
concordati a livello di territorio.
   2.  La  mancata  adesione  agli  obiettivi  e percorsi concordati,
diventa  motivo per la verifica del rapporto di convenzione fino alla
revoca, secondo quanto previsto dai rispettivi articolati di settore.

   ART. 8 - STRUTTURA DEL COMPENSO.

   1.  Le  Regioni  e  le  Organizzazioni sindacali, preso atto degli
indirizzi  del  governo  in  materia  di  rinnovo  di  convenzioni  e
contratti  nella  pubblica  amministrazione  (d.lgs.  30  marzo  2001
n.165),  convengono  sulla  necessita'  che il compenso dei medici di
medicina  generale,  sia  sintonizzato  con  il  perseguimento  degli
obiettivi  di  salute  programmati, con un adeguato equilibrio fra la
parte  del  compenso  legata  ad  automatismi  e  quella  legata agli
obiettivi  e alle prestazioni definite dalle programmazioni regionali
e aziendali.
   2.  Concorrono alla costituzione del compenso dei medici di cui al
presente Accordo:
    a) quota capitaria ponderata per assistito e/o quote orarie;
    b)  incentivi di struttura, di processo, di livello erogativo, di
partecipazione  agli  obiettivi  e  al  governo della compatibilita',
nonche'   incentivi  legati  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di
qualificazione e appropriatezza;
    c) quota per servizi e prestazioni aggiuntive, per medico singolo
o per gruppi, calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione;
    d) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al successivo
articolo 9;
    e)  incentivi  legati  al  trasferimento di risorse alla luce del
perseguimento del riequilibrio di prestazioni e ospedale - territorio
derivanti  da azioni e modalita' innovative dei livelli assistenziali
per l'assistenza primaria.
   3. Nel rispetto di quanto indicato ai commi 1 e 2, le Regioni e le
Organizzazioni  sindacali  concordano  di  determinare  l'entita' del
compenso   per   assistibile  pesato  definendone  caratteristiche  e
tipologie secondo i seguenti criteri:
    A.  Le  quote  b) e o) del comma 2 potranno contenere fino al 30%
del   totale  degli  attuali  compensi  e  saranno  finalizzate  alle
attivita' e agli obiettivi di livello regionale. Queste quote saranno
ulteriormente  integrate  con le risorse eventualmente derivate dalle
fattispecie di cui al precedente punto e).
   La   quota   a)  del  comma  2  potra'  rappresentare  un  livello
percentuale   del   totale   degli   attuali   compensi  inversamente
corrispondente a quello di cui alla precedente lettera A.
    B.  Gli  aumenti  per i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte
compensi  2000  per  competenza,  vanno  ad incrementare le quote del
compenso di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
   4.  Sono  comunque  garantiti  gli effetti degli Accordi regionali
vigenti  fino  alla  loro scadenza, conformemente alle determinazioni
previste negli stessi.

   ART. 9 - AUMENTI CONTRATTUALI.

   1.  Le  Regioni  e  le  Organizzazioni sindacali, preso atto delle
disposizioni  finanziarie  assunte dal Governo in materia, fissano un
aumento,  per medici di medicina generale a quota capitaria e a quota
oraria  (assistenza  primaria,  continuita'  assistenziale, emergenza
saniataria  territoriale, medicina dei servizi), da erogarsi al lordo
di ogni ritenuta o contribuzione e distribuite come indicato nel modo
che segue:

   A) Medici di Assistenza Primaria

   TABELLA A - Arretrati 2001 - 2002 - 2003
=====================================================================
             Anno              |        €/anno per assistito
=====================================================================
arretrati 2001                 |                                0,964
arretrati 2002                 |                                0,964
arretrati 2003                 |                                1,355

   TABELLA B - Aumenti 2004 - 2005

=====================================================================
            Decorrenza            |         quota capitaria
=====================================================================
dal 1.1.2004                      |                              4,06
dal 31.12.2004                    |                              1,10
dal 31.12.2005                    |                              1,00
Totale                            |                              6,16

   Le  risorse  di  cui  alla  tabella B sono distribuite nella quota
fissa e nella quota variabile nel modo che segue:

   TABELLA  C  -  Distribuzione  delle  risorse della quota capitaria
nella quota fissa e nella quota variabile

=====================================================================
      Decorrenza       |    quota fissa     |    quota variabile
=====================================================================
dal 1.1.2004           |                2,03|                    2,03
dal 31.12.2004         |                0,55|                    0,55
dal 31.12.2005         |                0,50|                    0,50
Totale                 |                3,08|                    3,08

   B)   Medici  di  continuita'  assistenziale,  emergenza  sanitaria
territoriale, medicina dei servizi

   TABELLA D - Arretrati 2001 - 2002 - 2003 per medici a quota oraria

=====================================================================
                |arretrati per € | arretrati € per | arretrati per €
    Settore     |  per ora 2001  |    ora 2002     |  per ora 2003
=====================================================================
Medici          |                |                 |
Continuita'     |                |                 |
Assistenziale   |           0,311|            0,311|            0,437
---------------------------------------------------------------------
Medici Emergenza|                |                 |
Territoriale    |           0,311|            0,311|            0,437
---------------------------------------------------------------------
Medici della    |                |                 |
Medicina dei    |                |                 |
Servizi         |           0,480|            0,480|            0,675

   TABELLA E - Aumenti 2004 - 2005 per medici a quota oraria

=====================================================================
                | Aumento orario | Aumento orario  | Aumento orario
    Settore     |  dal 1.1.2004  | dal 31.12.2004  | dal 31.12.2005
=====================================================================
Medici          |                |                 |
Continuita'     |                |                 |
Assistenziale   |           1,61*|            0,49*|            0,44*
---------------------------------------------------------------------
Medici Emergenza|                |                 |
Territoriale    |           1,61*|            0,49*|            0,44*
---------------------------------------------------------------------
Medici della    |                |                 |
Medicina dei    |                |                 |
Servizi         |          1,81**|           0,49**|           0,44**
   *  Depurato  dell'aumento  dell'imponibile  Enpam corrispondente a
tutte le voci
   **  Aumento  orario  sul  compenso percepito dal singolo medico al
momento dell'entrata in vigore del presente Accordo


   ART. 10 - DISPOSIZIONE CONTRATTUALE DI GARANZIA - OSSERVATORIO.

   1.   Le   Regioni   e  le  Organizzazioni  sindacali,  a  garanzia
dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del presente
Accordo,  si  impegnano ad applicare in caso di inadempienza anche di
una delle parti, la procedura di garanzia di cui ai commi 2 e 3.
   2.  Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo
la  SISAC  verifica lo stato di avanzamento degli Accordi in ciascuna
Regione,  accordando eventualmente ulteriori tre mesi di tempo per la
conclusione    della    trattativa,   trascorsi   i   quali   si   fa
inderogabilmente riferimento a quanto previsto dal comma 3.
   3.  La SISAC, entro 15 giorni, convoca le organizzazioni sindacali
nazionali e, valutato lo stato di inadempienza, puo' procedere, entro
30  giorni,  alla  convocazione  delle parti regionali interessate al
fine  di pervenire ad un accordo, da stipularsi entro i successivi 60
giorni.  In  caso  di impossibilita' a raggiungere tale risultato, la
SISAC  e  le  Organizzazioni sindacali nazionali proporranno, entro i
successivi 60 giorni, una soluzione sostitutiva all'accordo regionale
da  sottoporre  alla  approvazione della Conferenza Stato - Regioni e
Province autonome a valere per la Regione, e valida fino alla stipula
dell'Accordo regionale.
   4.  Al  fine  di  acquisire  le  necessarie  conoscenze  in ordine
all'andamento  di  attuazione  degli  accordi regionali ed aziendali,
nonche'  all'esigenza  di  monitorare  i relativi dati economici e di
attuazione  di  particolari  c  definiti  istituti  contrattuali,  e'
istituito,  entro  120  giorni  dall'entrata  in  vigore del presente
Accordo,  l'osservatorio  consultivo  permanente  nazionale presso la
SISAC,  con la partecipazione delle organizzaizioni sindacali, la cui
composizione  ed  i  relativi compiti saranno definiti con successivo
accordo tra le parti.

   ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO.

   1.  Il  presente  Accordo entra in vigore dalla data di assunzione
del  relativo  provvedimento da parte della Conferenza Stato-Regioni,
scade  il  31  dicembre 2005 e rimane in vigore fino alla stipula del
successivo Accordo.


                            PARTE SECONDA
         DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI DI
                          MEDICINA GENERALE


   ART. 12 - PREMESSA.

   1.  Le novita' introdotte, nell'ordinamento costituzionale e nelle
procedure  di  contrattazione  con  la legge 27 dicembre 2002 n. 289,
comportano  una  nuova  e piu' funzionale strutturazione del rapporto
convenzionale   in   particolare  negli  articolati  di  settore.  E'
necessario  cioe'  coordinare  e  rendere sequenziale la normativa di
ogni  specifica  categoria con gli obiettivi e i contenuti generali e
comuni  a  tutte le categorie che operano nel territorio sia pure con
la   necessaria   gradualita'.  La  stesura  dell'Accordo  Collettivo
Nazionale  per  la  medicina  generale  e'  finalizzata ad attrezzare
meglio  il  rapporto  Regioni  -  Categorie  Mediche  che operano nel
territorio,  con l'obiettivo di avviare un processo di innovazione in
grado   di  rispondere  in  modo  piu'  adeguato  alle  esigenze  dei
cittadini,  a  rivalutare  il  ruolo degli operatori e consolidare in
modo  significativo  il  ruolo  del  Servizio Sanitario Nazionale nel
nostro Paese.
   2.  Nel  presente  Accordo si riconosce la caratterizzazione della
Medicina   Generale   italiana  secondo  i  principi  espressi  dalla
Definizione  Europea  di  Medicina Generale/di Famiglia data da WONCA
Europa  (la  sezione europea dell'associazione mondiale dei medici di
famiglia)  nel  2002.  Il  valore  di  tale  Definizione  si  colloca
nell'ambito  culturale, scientifico, professionale e della formazione
specifica,  ed  e'  finalizzato  alla  necessita' di riconoscere alla
Medicina  Generale italiana ruolo, identita' e responsabilita' che ne
favoriscano   una  ulteriore  crescita  qualitativa  e  uno  sviluppo
coerente  con  la  comunita'  scientifico-professionale  europea alla
quale  appartiene.  Pertanto  i  medici  di  medicina  generale  sono
specialisti  formati  ai  principi della disciplina, sulla base delle
caratteristiche   di   seguito   elencate   che   ne  definiscono  le
peculiarita' professionali:
    a) la medicina generale e' normalmente il luogo di primo contatto
medico all'interno del sistema sanitario, fornisce un accesso diretto
ed  illimitato  ai  suoi  utenti,  si  occupa  di tutti i problemi di
salute, indipendentemente da eta', sesso, e ogni altra caratteristica
della persona;
    b)  fa  un utilizzo efficiente delle risorse sanitarie attraverso
il  coordinamento  delle  cure,  il  lavoro  con altri professionisti
presenti  nel  contesto  organizzativo delle cure primarie, agendo da
interfaccia  con  altre  specialita'  ed assumendo, se necessario, il
ruolo di difensore dell'interesse dei pazienti;
    c)  sviluppa  un  approccio  centrato  sulla  persona,  orientato
all'individuo, alla sua famiglia e alla sua comunita';
    d)  si  basa  su un processo di consultazione unico fondato sulla
costruzione  di  una  relazione  protratta  nel  tempo attraverso una
efficace comunicazione tra medico e paziente;
    e)  ha  il  compito  di  erogare  cure longitudinali e continue a
seconda dei bisogni del paziente;
    f)  prevede  uno specifico processo decisionale determinato dalla
prevalenza e incidenza delle malattie in quella precisa comunita';
    g) gestisce contemporaneamente i problemi di salute sia acuti che
cronici dei singoli pazienti;
    h)  si occupa di malesseri che si presentano in modo aspecifico e
ad  uno stadio iniziale del loro sviluppo e che potrebbero richiedere
un intervento urgente;
    i)  promuove la salute ed il benessere con interventi appropriati
ed efficaci;
    j) ha una responsabilita' specifica della salute della comunita';
    k) si occupa dei problemi di salute nella loro dimensione fisica,
psicologica, sociale, culturale ed esistenziale.


                               CAPO I
                          PRINCIPI GENERALI

   ART. 13 - CAMPO DI APPLICAZIONE.

   1.  Il  presente  Accordo  Collettivo  Nazionale  regola, ai sensi
dell'art.  8,  comma  1,  del  D.L.vo  30  dicembre  1992,  n.  502 e
successive   modificazioni   ed   integrazioni  e  sulla  base  delle
determinazioni  regionali  in materia, il rapporto di lavoro autonomo
convenzionato  per  l'esercizio  delle attivita' professionali, tra i
medici  di  medicina  generale  e le Aziende sanitarie locali, per lo
svolgimento,  nell'ambito del SSN e le sue articolazioni, dei compiti
e delle attivita' relativi ai settori di:
    a) assistenza primaria;
    b) continuita' assistenziale;
    c) medicina dei servizi territoriali;
    d) emergenza sanitaria territoriale.

   ART. 14 - CONTENUTI DEMANDATI ALLA NEGOZIAZIONE REGIONALE.

   1.  Gli Accordi Regionali di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e
successive   modificazioni   ed  integrazioni  realizzano  i  livelli
assistenziali  aggiuntivi previsti dalla programmazione delle Regioni
rispetto  a quelli dell'Accordo Collettivo Nazionale e coerenti con i
livelli essenziali e uniformi di assistenza.
   2.  In armonia con quanto definito all'art. 4, al fine di cogliere
ogni specificita' e novita' a livello locale sul piano organizzativo,
e  consentire  al  contempo  il  conseguimento  di  uniformi  livelli
essenziali  di  assistenza  in  tutto  il  territorio nazionale, sono
demandati  alla  trattativa  regionale,  sulla  base  degli indirizzi
generali  individuati  nel  presente  Accordo,  oltre  agli specifici
singoli  richiami, i seguenti articoli ed Allegati ai fini della loro
riorganizzazione e definizione:

   Capo I:
    Art 23 - Comitato aziendale
    Art. 24 - Comitato Regionale;
    Art. 25 - Programmazione e monitoraggio delle attivita';
    Art. 26 - Equipes territoriali;
    Art. 27 - Appropriatezza delle Cure e dell'uso delle risorse;
    Art. 32 - Assistenza ai turisti

   Capo II:
    Art.   34  -  Copertura  degli  ambiti  territoriali  carenti  di
assistenza primaria;
    Art. 35 - Instaurazione del rapporto convenzionale;
    Art. 37 - Sostituzioni;
    Art. 38 - Incarichi provvisori;
    Art. 40 - Scelta del medico;
    Art. 44 - Elenchi nominativi e variazioni mensili;
    Art. 46 - Fondo a riparto per la qualita' dell'assistenza;
    Art. 53 - Assistenza domiciliare programmata;
    Art. 54 - Forme associative dell'assistenza primaria;

   Capo III:
    Art. 70 - Sostituzioni ed incarichi provvisori;
    Art. 71 - Organizzazione della reperibilita';

   Capo IV
    Art. 78 - Compiti e doveri del medico - Libera professione.

   Capo V:
    Art. 92 - Individuazione e attribuzione degli incarichi
    Art. 93 - Massimale Orario
    Art. 95 - Compiti del Medico - Libera Professione
    Art. 97 - Sostituzioni, Incarichi Provvisori - Reperibilita'

   Allegato: G - Assistenza domiciliare programmata.

   Allegato: H - Assistenza domiciliare integrata.
   3.  Gli  Accordi  regionali,  definiscono i compiti e le attivita'
svolte dai medici di medicina generale:
    a)  in  forma  aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'Accordo
Collettivo Nazionale;
    b) in forma associativa complessa e integrata;
    c) per il rispetto di livelli di spesa programmati.
   4. Gli accordi regionali possono prevedere:
    - A)  l'erogazione  di  prestazioni aggiuntive, anche tese ad una
migliore integrazione tra interventi sanitari e sociali, per:
     a)  interventi  sanitari relativi all'eta' anziana, a domicilio,
nelle residenze sanitarie assistite e nelle collettivita';
     b) assistenza sanitaria ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS,
ai malati mentali;
     c) processi assistenziali riguardanti patologie sociali;
     d)   assistenza  domiciliare  ai  pazienti  oncologici  in  fase
terminale;
     e) sperimentazione di iniziative di telemedicina;
     f)   partecipazione   alle  iniziative  sanitarie  di  carattere
nazionale o regionale;
     g)  prestazioni  aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste
dall'accordo nazionale all'allegato D), parte "A" e "B".
    - B) linee guida di priorita' in merito a:
     a)  iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute
nei confronti di singoli soggetti o gruppi di popolazione;
     b)   attivita'   di  prevenzione  individuale  e  su  gruppi  di
popolazione,  in  particolare contro i rischi oncologici metabolici e
cardiovascolari,  anche  mediante  richiamo  periodico  delle persone
sane.
    - C) lo svolgimento delle seguenti attivita':
     a) partecipazione a procedure di verifica della qualita';
     b) svolgimento di attivita' di ricerca epidemiologica;
     c) attivazione di un sistema informativo integrato tra medici di
medicina  generale,  presidi  delle Aziende ed eventuali banche dati,
per  il collegamento degli studi professionali con i centri unificati
di  prenotazione  e  lo sviluppo di scambi telematici di informazioni
sanitarie (medico generale - specialista - servizi ospedalieri);
     d)  fornitura  di  flussi informativi, a fini epidemiologici, di
valutazione della qualita' delle prestazioni e dei relativi costi.
   5.  Gli  accordi  regionali  disciplinano,  in  via  esclusiva, la
sperimentazione   di  ulteriori  forme  associative  oltre  a  quelle
previste   dall'articolo   54,   tra   medici  di  medicina  generale
convenzionati ai sensi del presente Accordo. Tra le forme associative
sperimentabili  negli Accordi regionali, particolare rilievo assumono
le  associazioni integrate e complesse che prefigurino la presenza al
proprio interno di differenti figure professionali mediche e non, con
elementi  di elevata integrazione dell'assistenza ambulatoriale o che
realizzino   livelli   assistenziali,  anche  del  tipo  di  ricovero
residenziale  e  semi residenziale che possano costituire alternativa
al ricovero in strutture ospedaliere.
   La sperimentazione delle forme associative e' finalizzata anche ad
utilizzare   l'attivita'   di   altri  operatori  sanitari  da  parte
dell'associazione  per  erogare  prestazioni  ulteriori,  rispetto  a
quelle fornite dal medico di medicina generale, in particolare:
    a) assistenza specialistica di base;
    b) prestazioni diagnostiche;
    c)  assistenza  infermieristica  e riabilitativa, ambulatoriale e
domiciliare;
    d)  assistenza  sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove
consentita in base alle norme regionali.
   6. Gli accordi regionali prevedono, ai sensi dell'art. 8, lett. f,
del  D.l.vo  502/92  e  successive  modificazioni ed integrazioni, la
disciplina  dei  rapporti  tra  Regione, Aziende e medici di medicina
generale per il rispetto dei livelli di spesa programmati.
   I  Livelli  di Spesa Programmati sono sempre correlati a specifici
obiettivi    e   programmi   di   attivita'   mirati   a   perseguire
l'appropriatezza e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse.
   Il rispetto dei livelli di spesa programmati e' correlato, secondo
il  disposto  del  D.L.vo  n.  502/92  e  successive modificazioni ed
integrazioni,  a  specifici  incentivi che devono essere previsti nel
progetto relativo.
   7.  Gli  accordi  regionali disciplinano la forma, le modalita' di
erogazione  e  l'ammontare  dei  compensi,  che  sono corrisposti, in
rapporto  al tipo di attivita' svolta dal medico convenzionato, anche
in forma associata.
   Nelle  forme  integrate di erogazione dell'attivita' professionale
puo'   essere   prevista   la   fornitura   di  personale,  locali  e
attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso
di cui alla alinea precedente.
   Anche  ai  fini della ristrutturazione del compenso del medico, le
parti  possono  concordare l'attuazione di sperimentazioni gestionali
basate  sull'assegnazione  a  gruppi  di  medici di budget virtuali o
reali.
   8.  Gli  accordi  regionali  disciplinano  anche  la materia della
contrattazione  aziendale,  definendo  le  linee  guida degli accordi
decentrati  aziendali,  al  fine  di  armonizzare  la  contrattazione
periferica agli obiettivi generali della programmazione regionale.
   9.  Nell'ambito  degli  accordi  regionali possono essere definiti
parametri  di  valutazione  di particolari e specifiche condizioni di
disagio e difficolta' di espletamento dell'attivita' convenzionale.

   ART. 15 - GRADUATORIA REGIONALE.

   1.  I  medici  da incaricare per l'espletamento delle attivita' di
settore  disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie
per  titoli,  una  per  ciascuna  delle  attivita' di cui all'art. 13
(graduatorie   di   settore),   predisposte   annualmente  a  livello
regionale, a cura del competente Assessorato alla Sanita'. Le Regioni
possono  adottare,  nel  rispetto  delle  norme  di  cui  al presente
Accordo,    procedure    tese    allo   snellimento   burocratico   e
all'abbreviazione   dei   tempi   necessari   alla  formazione  delle
graduatorie.  Gli  Accordi  regionali  possono  inoltre  prevedere la
formulazione   di  una  graduatoria  unica  regionale  per  tutte  le
attivita'  disciplinate  dal  presente  Accordo. Le graduatorie hanno
validita'  di un anno a partire dal 1 gennaio dell'anno al quale sono
riferite,   decadono  il  31  dicembre  dello  stesso  anno,  e  sono
utilizzate  comunque  per  la copertura degli incarichi rilevati come
vacanti nel corso dell'anno di validita' delle graduatorie di settore
medesime.  La  domanda  per l'inserimento nella graduatoria regionale
viene  presentata una sola volta, ed e' valida fino a revoca da parte
del medico, mentre annualmente vengono presentate domande integrative
dei  titoli,  aggiuntivi  rispetto a quelli precedentemente allegati,
sulla  base dell'Allegato A1 del presente Accordo. Annualmente, sulla
base  delle  domande  presentate  e  delle domande integrative, viene
predisposta  la graduatoria regionale relativa all'anno in corso, con
modalita' operative definite nell'ambito degli accordi regionali.
   2.  Il  rapporto  di lavoro di cui al presente Accordo puo' essere
instaurato  da  parte  delle  aziende  solo  con i medici in possesso
dell'attestato   di   formazione   in  medicina  generale,  o  titolo
equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991, n.
256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277.
   3.  I  medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie di cui
al  comma  1, devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande:
    a) iscrizione all'albo professionale;
    b)  essere  in  possesso dell'attestato di formazione in medicina
generale,   o   titolo   equipollente,   come  previsto  dai  decreti
legislativi  8  agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio
2003 n. 277.
   4.  Ai  fini dell'inclusione nella relativa graduatoria annuale di
settore  i medici devono presentare o inviare, con plico raccomandato
entro  il  termine del 31 gennaio, all'Assessorato alla sanita' della
Regione  o  ad  altro  soggetto  individuato  dalla  Regione,  in cui
intendono prestare la loro attivita', una domanda unica conforme allo
schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a
provare   il  possesso  dei  requisiti  e  dei  titoli  dichiarati  o
dall'autocertificazione  e  dichiarazione  sostitutiva ai sensi della
normativa  vigente.  La  domanda  e'  unica ed in essa e' indicata la
richiesta di inclusione da parte del medico in una o piu' graduatorie
di settore.
   5.  Ai  fini  della  determinazione  del  punteggio  valido per la
graduatoria  sono  valutati  solo  i  titoli accademici e di servizio
posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
   6.  Il  medico  che  sia  gia'  stato  iscritto  nella graduatoria
regionale di settore dell'anno precedente deve presentare, per l'anno
in  corso,  con  la  domanda  integrativa  di  cui  all'Allegato  A1,
l'autocertificazione  della  iscrizione  all'albo  professionale e la
documentazione  probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso
dell'ultimo  anno  nonche'  di eventuali titoli non presentati per la
precedente graduatoria.
   7.  La domanda deve essere in regola con lc vigenti norme di legge
in materia di imposta di bollo.
   8.  L'amministrazione  regionale,  sulla  base  dei  titoli  e dei
criteri  di  valutazione di cui al successivo art. 16, predispone una
graduatoria   regionale  di  settore  per  ciascuna  delle  attivita'
disciplinate  dal  presente Accordo e indicate all'art. 13, da valere
per  l'anno  solare  successivo,  specificando,  a  fianco di ciascun
nominativo,  il  punteggio  conseguito,  la residenza ed evidenziando
l'eventuale  possesso  del titolo di formazione specifica in medicina
generale  di  cui  ai  decreti  legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17
agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277.
   9.  La  graduatoria  e'  resa  pubblica  entro il 30 settembre sul
Bollettino   Ufficiale   della  Regione  ed  entro  30  giorni  dalla
pubblicazione i medici interessati possono presentare all'Assessorato
regionale  alla  sanita'  istanza  di riesame della loro posizione in
graduatoria.
   10.   Le   graduatorie  regionali  di  settore  sono  approvate  e
pubblicate  sul  Bollettino Ufficiale della Regione in via definitiva
entro il 31 dicembre dall'Assessorato regionale alla sanita'.
   11.  I  medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato per
una  o  piu'  delle  attivita' di cui al presente Accordo non possono
fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore, e,
pertanto,   possono  concorrere  alla  assegnazione  degli  incarichi
vacanti solo per trasferimento.
   12.   Le   Aziende   Sanitarie  Locali,  sulla  base  di  apposite
determinazioni  previste  dagli  Accordi Regionali che modifichino le
procedure  previste  dal  presente Accordo in materia di attribuzione
degli  incarichi  provvisori,  possono predisporre graduatorie per la
disponibilita'  alla  copertura  degli incarichi vacanti da parte dei
medici inseriti nella graduatoria regionale di settore relativa o, in
carenza,  ove  necessario,  da  parte  dei  medici  in  possesso  dei
requisiti previsti dal presente articolo.

   ART. 16 - TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.

   1.  I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie
sono   elencati  qui  di  seguito  con  l'indicazione  del  punteggio
attribuito a ciascuno di essi:
   I - Titoli accademici e di studio:
    a)  diploma  di  laurea conseguito con voto 110/ 110 e 110/ 110 e
lode o 100/100 e 100/100 e lode: p. 1,00
    b) diploma di laurea conseguito con voti da 105/ 110 a 109/ 110 o
da 95/100 a 99/100: p. 0,50
    c)  diploma di laurea conseguito con voti da 100/ 110 a 104/110 o
da 90/100 a 94/100: p. 0,30
    d)  specializzazione  o  libera  docenza  in  medicina generale o
discipline  equipollenti  ai  sensi  delle  vigenti disposizioni: per
ciascuna specializzazione o libera docenza: p. 2,00
    e)  specializzazione  o  libera  docenza  in  discipline affini a
quella  di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni: per
ciascuna specializzazione o libera docenza: p. 0,50
    f)  attestato  di formazione in medicina generale di cui all'art.
1,  comma  2,  e  all'art.  2,  comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle
corrispondenti  norme  del  D.L.vo  n.  368/99, e di cui al D.L.vo n.
277/2003. : p. 7,20
   II - Titoli di servizio
    a)  attivita',  sia  a  tempo  indeterminato  che determinato, di
medico  di  assistenza  primaria  convenzionato ai sensi dell'art. 48
della  legge  833/78  e  dell'art.  8,  comma 1, del D.L.vo n. 502/92
compresa  quella  svolta  in  qualita' di associato: per ciascun mese
complessivo: p. 0,20
   Il  punteggio  e' elevato a 0,30 per l'attivita' nell'ambito della
Regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento;
    b)  attivita'  di  sostituzione del medico di assistenza primaria
convenzionato  con il S.S.N. solo se svolta con riferimento a piu' di
100  utenti  e  per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le
sostituzioni dovute ad attivita' sindacale del titolare sono valutate
anche  se di durata inferiore a 5 giorni). Le sostituzioni effettuate
su  base  oraria  ai  sensi dell'art. 37 sono valutate con gli stessi
criteri di cui alla lettera c): per ciascun mese complessivo: p. 0,20
    c)   servizio  effettivo  con  incarico  a  tempo  indeterminato,
determinato  o anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia
medica  e di continuita' assistenziale in forma attiva: per ogni mese
ragguagliato a 96 ore di attivita'. (Per ciascun mese solare non puo'
essere  considerato  un  numero  di  ore  superiore  a quello massimo
consentito dall'accordo nazionale relativo al settore): p. 0,20
     c1)  servizio  effettivo  con  incarico  a  tempo  determinato e
indeterminato  nella  emergenza sanitaria territoriale: per ogni mese
di attivita' p. 0,20
     c2)  servizio  effettivo  con  incarico  a tempo indeterminato o
determinato  o  di  sostituzione nella medicina dei servizi: per ogni
mese di attivita' ragguagliato a 96 ore di attivita': p. 0,20
     c3) servizio effettivo nelle attivita' territoriali programmate:
per ogni mese di attivita' corrispondente a 52 ore: p. 0,10
    d) attivita' programmata nei servizi territoriali, di continuita'
assistenziale,  o  di  emergenza  sanitaria  territoriale in forma di
reperibilita',   ai   sensi  del  presente  accordo:  per  ogni  mese
ragguagliato a 96 ore di attivita': p. 0,05
    e)  attivita'  medica  nei servizi di assistenza stagionale nelle
localita'  turistiche  organizzati dalle Regioni o dalle Aziende: per
ciascun mese complessivo: p. 0,20
    f)  servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile)
anche in qualita' di Ufficiale Medico di complemento e per un massimo
di  12  mesi,  svolto  dopo il conseguimento del diploma di laurea in
medicina: per ciascun mese: p. 0,10.
   Tale  punteggio  e' elevato a 0,20/mese se il servizio militare di
leva e' svolto in concomitanza di incarico conferito dalla Azienda ai
sensi   del  presente  Accordo  e,  comunque,  solo  per  il  periodo
concomitante con tale incarico
    g)  servizio  civile  volontario  espletato per finalita' e scopi
umanitari  o di solidarieta' sociale svolto dopo il conseguimento del
diploma di laurea in medicina: per ciascun mese: p. 0,10.
   Tale  punteggio  e'  elevato  a 0,20/mese se il servizio civile e'
svolto  in  concomitanza di incarico conferito dalla Azienda ai sensi
del  presente  Accordo  e, comunque, solo per il periodo concomitante
con tale incarico.
    h)  attivita', anche in forma di sostituzione, di medico pediatra
di  libera scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per
periodi  non  inferiori  a  5  giorni  continuativi: per ciascun mese
complessivo: p. 0,10
    i)  medico  specialista  ambulatoriale  nella  branca di medicina
interna e medico generico di ambulatorio ex enti mutualistici, medico
generico  fiduciario  e  medico  di  ambulatorio convenzionato con il
Ministero  della  sanita'  per il servizio di assistenza sanitaria ai
naviganti: per ciascun mese: p. 0,05
    l)  attivita'  di  medico  addetto all'assistenza sanitaria nelle
carceri,  sia  a  tempo  indeterminato  che  di  sostituzione,  e  di
ufficiale  medico  militare in servizio permanente effettivo per ogni
mese di attivita': p. 0,20
    m) servizio prestato presso aziende termali, (con le modalita' di
cui  all'art  8  della  Legge  24  ottobre  2000  n.323),  equiparato
all'attivita' di continuita' assistenziale, per ogni mese complessivo
di attivita': p. 0,20
    n)  servizio  effettivo  di  medico di assistenza primaria, della
continuita' assistenziale, di emergenza territoriale, svolto in paesi
dell'Unione Europea, ai sensi della legge 9 febbraio 1979 n.38, della
legge   10   luglio   1960  n.  735  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  e del decreto ministeriale 1° settembre 1988 n.430: per
ciascun mese complessivo p. 0,20
   2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio
tutte le frazioni di mese dell'anno sono sommate. L'eventuale residuo
pari  ad  una  frazione  superiore  a 15 giorni e' valutato come mese
intero.  I  residui  non  valutati sono sommati alle integrazioni dei
titoli di servizio eventualmente presentati negli anni successivi.
   3.  Relativamente  al  servizio di ex guardia medica e continuita'
assistenziale,  alla  medicina dei servizi e alla emergenza sanitaria
territoriale,  per  frazione  di mese da valutare come mese intero si
intende  un  numero complessivo di ore di attivita' superiore a 48. I
residui  non  valutati  sono  sommati alle integrazioni dei titoli di
servizio eventualmente presentati negli anni successivi.
   4.  I  titoli  di  servizio  non  sono  cumulabili  se riferiti ad
attivita'  svolte  nello  stesso  periodo. In tal caso e' valutato il
titolo  che comporta il punteggio piu' alto. Le attivita' di servizio
eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili.
   5.  A parita' di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, la
minore eta', il voto di laurea e, infine l'anzianita' di laurea.
   6.  Non  sono  valutabili  attivita'  che  non siano espressamente
previste ed elencate dal presente articolo.
   7.  Per  l'assegnazione  a  tempo  indeterminato  degli  incarichi
vacanti   di  assistenza  primaria  e  di  continuita'  assistenziale
rilevati,  secondo  le  procedure  di  cui  al  presente  Accordo, le
Regioni, fatto salvo il disposto di cui all'art. 34, comma 2, lettera
a),  e  dell'art.  63,  comma  2,  lettera  a), riservano nel proprio
ambito, sulla base degli Accordi regionali:
    a)  una  percentuale variabile dal 60% al 80% a favore dei medici
in  possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui
all'art.  1,  comma  2, e all'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e
delle  norme  corrispondenti  di  cui al D.L.vo n. 368/99 e di cui al
D.L.vo n. 277/2003;
    b)  una percentuale variabile dal 40 % al 20% a favore dei medici
in   possesso   di   titolo   equipollente,  in  corrispondenza  alla
percentuale di cui alla lettera a).
   8.  Qualora  non  vengano  assegnati,  per  carenza  di domande di
incarico,  ambiti  territoriali  vacanti  di assistenza primaria e di
continuita'  assistenziale  spettanti  ad  una  delle  due riserve di
aspiranti,   gli   stessi  vengono  assegnati  all'altra  riserva  di
aspiranti.
   9.  Gli  aspiranti  alla  assegnazione  degli  ambiti territoriali
carenti  e  degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente
per  una delle riserve di assegnazione di cui al comma 7, fatto salvo
il disposto di cui al precedente comma 8.
   10.  Ai  fini  del  disposto del precedente comma 9, gli aspiranti
alla assegnazione degli incarichi vacanti o degli ambiti territoriali
carenti  dichiarano,  all'atto della relativa domanda, la riserva per
la quale intendono concorrere.
   11.  I  quozienti  frazionali  derivanti  dall'applicazione  delle
percentuali  di  riserva  di  cui  al  comma 7 sono approssimati alla
unita' piu' vicina. In caso di quoziente frazionale pari per entrambe
le  riserve,  il  relativo  posto  viene  assegnato alla riserva piu'
bassa.

   ART. 17 - INCOMPATIBILITA'.

   1. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e' incompatibile con lo svolgimento delle attivita' previste dal
presente accordo il medico che:
    a)  sia  titolare  di  qualsiasi  rapporto  di lavoro dipendente,
pubblico  o  privato,  anche  precario, a eccezione dei medici di cui
all'art.  6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con
modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296;
    b)  eserciti attivita' che configurino conflitto di interessi con
il  rapporto  di  lavoro  con  il  Servizio Sanitario Nazionale o sia
titolare  o compartecipe di quote di imprese che esercitino attivita'
che  configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il
Servizio Sanitario Nazionale;
    c)   svolga   attivita'   di   medico  specialista  ambulatoriale
accreditato;
    d)   sia   iscritto   negli   elenchi   dei   medici  specialisti
ambulatoriali convenzionati;
    e)  sia  iscritto  negli  elenchi  dei  medici pediatri di libera
scelta,  convenzionati ai sensi dell'art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni.
   2. E', inoltre, incompatibile il medico che:
    a)  svolga  funzioni  fiscali  per conto dell'Azienda o dell'INPS
limitatamente  all'ambito  territoriale  di  scelta  o  di  attivita'
oraria,   fatti   salvi   gli   incarichi  di  medicina  dei  servizi
territoriali.  Nell'ambito  degli  Accordi  regionali  sono  definiti
limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera;
    b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente
da  parte  del  fondo  di  previdenza competente di cui al decreto 14
ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
    c) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in
presidi,  strutture  sanitarie,  stabilimenti  o  istituzioni private
convenzionate;  tale  incompatibilita' opera nei confronti dei medici
che  svolgono  attivita'  presso gli stabilimenti termali ma solo nei
confronti   dei   propri   assistiti,   e  determina  le  conseguenti
limitazioni del massimale;
    d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai
sensi  dell'art.  8-quinquies,  D.L.vo  n.  502/92  e  sue successive
modificazioni e integrazioni;
    e)  sia  iscritto  al  corso di formazione in medicina generale o
corsi  di  specializzazione di cui ai D.L.vi n. 256/91, n. 257/91, n.
368/99  e  n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti
in materia;
    f)  fruisca  di  trattamento  di quiescenza relativo ad attivita'
convenzionate  e  dipendenti  del  SSN, fatta esclusione per i medici
gia'  titolari  di  convenzione per la medicina generale all'atto del
pensionamento.  Tale incompatibilita' non opera inoltre nei confronti
dei  medici  che  si  trovavano  in  tale  condizione  alla  data  di
pubblicazione  del  DPR  270/2000,  di  quelli  previsti  al  comma 8
dell'art.  39  del  presente  Accordo,  e di quelli che fruiscono del
trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell'Enpam.
   3.  Il  medico  che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di
medico  di  fabbrica  o  di  medico competente ai sensi del D.L.vo n.
626/94,  fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di
massimale,  non  puo'  acquisire  nuove  scelte  dei dipendenti delle
aziende  per  le  quali  opera  o  dei loro familiari anagraficamente
conviventi.
   4. Non e' consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente
Accordo  di detenere piu' di due rapporti convenzionali tra quelli da
esso  previsti.  Gli  incarichi a tempo indeterminato per l'emergenza
sanitaria   territoriale  sono  incompatibili  con  tutti  gli  altri
rapporti convenzionali di cui al presente Accordo.
   5.   L'accertata   e  contestata  situazione  di  incompatibilita'
previste  dal  presente articolo comporta, sulla base delle procedure
di cui all'art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale.
   6.  La  Azienda  dispone,  mediante  i propri servizi ispettivi, i
controlli  idonei  ad  accertare  la  sussistenza delle situazioni di
incompatibilita',  anche  in  corrispondenza  della comunicazione del
medico relative al proprio status convenzionale.
   7.   L'accertata   situazione   di  incompatibilita'  deve  essere
contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30.
   8. La eventuale situazione di incompatibilita' a carico del medico
incluso  nella  graduatoria  regionale  di  cui all'articolo 15, deve
cessare  all'atto  dell'assegnazione del relativo ambito territoriale
carente o incarico vacante.

   ART. 18 - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO E DELL'ATTIVITA' CONVENZIONALE.

   1.  Il  medico  deve essere sospeso dagli incarichi della medicina
generale:
    a) in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all'articolo
30;
    b)   per  sospensione  dall'albo  professionale.  In  materia  si
applicano  le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, della legge 23
aprile 1981, n. 154;
    c)  per  tutta  la durata del servizio militare o servizio civile
sostitutivo,  nonche'  nei  casi  di servizio prestato all'estero per
tutta  la  durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979,
n. 38;
    d) in caso di emissione, da parte della Autorita' Giudiziaria, di
provvedimenti  restrittivi  della  liberta'  personale, quali arresti
domiciliari,  custodia  cautelare in carcere o luogo di cura, divieto
di  dimora  nel  territorio  dell'ambito  territoriale  di  attivita'
convenzionale  o  nel  territorio  dell'Azienda,  che  impediscano il
corretto   svolgimento   dell'attivita'  convenzionata  di  studio  e
domiciliare;
   2. Il medico e' sospeso dalle attivita' di medicina generale:
    a) in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento
delle attivita' professionali convenzionate, per la durata massima di
tre anni nell'arco di cinque;
    b) nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di
incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi
o  di  dirigenza  nel  Distretto  o nell'ambito delle altre strutture
organizzative   e  gestionali  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  o
Regionale,  anche  ai  sensi  del  disposto dell'articolo 8, comma 1,
lettera  m)  del  D.L.vo  n.  502/92  e  successive  modificazioni ed
integrazioni,   per   tutta  la  durata  dell'incarico  e  fino  alla
cessazione  dello  stesso.  Nel caso di incarico a tempo parziale, la
sospensione e' anch'essa a tempo parziale.
    c)  per la durata complessiva della inabilita' temporanea totale,
in  caso  di  infortunio  o  malattia occorsi nello svolgimento della
propria attivita' professionale;
    d)  per inabilita' temporanea o permanente che derivi da causa di
servizio, per la durata massima di tre anni nell'arco di cinque.
    e)  partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di
solidarieta'  sociale  aventi  carattere  istituzionale  e  che siano
preventivamente autorizzati dall'Azienda.
    f)  per  motivi  di  studio  relativi a partecipazione a corsi di
formazione  diversi  da  quelli  obbligatori  di  cui all'art. 20 del
presente  Accordo,  accreditati  secondo le disposizioni previste dal
D.L.vo  n.  502/92  e  successive  modificazioni ed integrazioni, che
abbiano  durata  superiore  a  30  giorni  consecutivi  e  fino  alla
concorrenza di un limite massimo di 60 giorni all'anno, salvo diversi
Accordi  regionali,  che  abbiano come oggetto argomenti di interesse
per  la  medicina  generale  e  che siano preventivamente autorizzati
dall'Azienda.
   3.  Il  medico  di  medicina  generale  ha diritto ad usufruire di
sospensione    parziale   dell'attivita'   convenzionale,   con   sua
sostituzione  part-time  e  per  periodi  anche superiori a sei mesi,
comunque non superiori a 18 mesi nell'arco di cinque anni, per:
    a)  Allattamento  o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di
vita;
    b) Adozione di minore nei primi 12 mesi dall'adozione;
    c) Assistenza a minori conviventi non autosufficienti;
    d)  Assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con
inabilita' pari al 100% e titolari di indennita' di accompagnamento.
   4.  Il  medico  in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del
presente  Accordo,  puo'  richiedere  la  sospensione  dell'attivita'
convenzionale  per  tutto  o  per  parte  del  periodo  previsto come
obbligatorio  per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o
parziale della propria attivita' lavorativa.
   5.  Il medico convenzionato ai sensi del presente Accordo, ove non
gia'  previsto  dai  Capi  specifici  puo'  richiedere la sospensione
dell'attivita'  convenzionale  per  un  periodo  non  superiore ai 30
giorni  lavorativi  nell'arco  di  un  anno  per ristoro psico-fisico
dall'attivita' lavorativa, con sostituzione a proprio carico.
   6.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  2,  3,  4  e  5  la sospensione
dell'attivita'  di  medicina generale non comporta la sospensione del
rapporto  convenzionale  ne'  soluzione  di  continuita' del rapporto
stesso ai fini della anzianita' di servizio.
   7. I periodi di sospensione del rapporto convenzionale non possono
essere considerati, a nessun titolo, come attivita' di servizio e non
possono  comportare  alcun  onere,  anche previdenziale, a carico del
SSN.
   8.  Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve essere sostituito
da  un  medico  nominato dalla Azienda secondo le modalita' stabilite
dall'art.  37  comma 15, dall'art. 70 comma 4, dall'art. 81 comma 6 e
dall'art. 97, comma 4.
   9.  Nei  casi  previsti dai commi 2, 3, 4 e 5 il medico deve farsi
sostituire  seguendo  le  modalita'  previste  dall'art. 37, comma 1,
dall'art. 70, comma 1, dall'art. 81, e dall'art. 97, comma 2.
   10.  Il  medico sospeso dall'incarico ai sensi del comma 1 lettera
b)  e  sospeso  temporaneamente  ai  sensi  del  comma  1  lettera d)
conserva,  in  quest'ultimo  caso  e  fino  a sentenza definitiva, il
diritto a percepire i propri compensi al netto dei compensi spettanti
al sostituto ai sensi dell'Allegato C del presente Accordo.
   11.  I  compensi  di cui al comma 10 sono erogati fatta salva ogni
eventuale azione di rivalsa.
   12.  Il provvedimento di sospensione del rapporto convenzionale e'
disposto   dal   Direttore   Generale   della  Azienda  con  apposita
deliberazione, visti gli atti probatori.
   13.   Il  provvedimento  di  sospensione  ha  contemporaneita'  di
efficacia  in  tutte  le  sedi  di attivita' del medico. Il medico e'
tenuto  ad  informare  tutte  le Aziende nelle quali egli opera della
insorgenza   di   eventuali  condizioni  comportanti  la  sospensione
dell'incarico,  al  fine  di consentire le relative determinazioni da
parte dei rispettivi Direttori Generali.
   14.   Fatte   salve   le  sospensioni  d'ufficio  del  rapporto  o
dell'attivita' convenzionale e quelle dovute a malattia, infortunio o
a  cause  non prevedibili, la comunicazione da parte del medico della
sospensione  deve  essere  effettuata  con  un preavviso minimo di 15
giorni.
   15.  Le  autorizzazioni  di cui alle lettere d) ed e) del comma 1,
sono  richieste  dal medico 30 giorni prima dell'evento e la risposta
della  ASL  viene  fornita  entro  15  giorni  dalla  ricezione della
relativa  richiesta.  La mancata risposta entro i termini previsti ha
significato  di  approvazione.  Il  diniego deve essere adeguatamente
motivato.

   ART. 19 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE.

   1.  Il  rapporto  tra  le  Aziende e i medici di medicina generale
cessa:
    a)  per compimento del 65° anno di eta', fermo restando, ai sensi
del  combinato  disposto  dei commi 1 e 3 dell'articolo 15-nonies del
D.L.vo  n.  229/99,  che  e' facolta' del medico di medicina generale
convenzionato  di  mantenere  l'incarico per il periodo massimo di un
biennio  oltre  il 65° anno di eta', in applicazione dell'art. 16 del
D.L.vo 30/12/92, n. 503;
    b)  per  provvedimento  disciplinare  adottato  ai sensi e con le
procedure di cui all'art. 30;
    c)  per  recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno
un  mese  di  preavviso  in caso di trasferimento e di due mesi negli
altri casi;
    d)  per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi
di incompatibilita' ai sensi dell'art. 17;
    e)  per  sopravvenuto,  accertato  e  contestato  venir  meno dei
requisiti minimi di cui all'art. 36;
    f)   per   incapacita'   psico-fisica   a   svolgere  l'attivita'
convenzionale,   accertata   da  apposita  commissione  medico-legale
aziendale,  ai  sensi  della  legge  n.  295/90.  Il componente della
medicina  generale, di cui all'art. 1, comma 3 della legge citata, e'
nominato dal Comitato aziendale;
    g)  per  accertato e contestato mancato rispetto degli obblighi e
dei  compiti  previsti  dalla  convenzione  e  dai  relativi  accordi
integrativi  regionali e aziendali, sulla base delle procedure di cui
all'art. 30.
   2.  Sono  inoltre  motivi di decadenza del rapporto convenzionale,
sulla base delle procedure di cui all'art. 30:
    a)  l'accertato  e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte
dell'assistito  di  prestazioni previste dal presente accordo e dagli
accordi  regionali  e  retribuite  nella  quota  fissa  ed  in quella
variabile del compenso;
    b)  l'esercizio  della  libera  professione  al  di  fuori  delle
modalita' stabilite dal presente Accordo.
   3.  Il medico che, dopo tre anni di iscrizione nello stesso elenco
dei  medici  di assistenza primaria non risulti titolare di un numero
minimo   di  scelte  pari  a  n.  300  unita',  decade  dal  rapporto
convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto
sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento
e'  adottato  dalla  competente  Azienda,  sentiti l'interessato e il
comitato di cui all'art. 23.
   4.  Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2, il
medico  puo' presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie
dopo   quattro   anni   dalla   cessazione.  Una  nuova  attribuzione
dell'incarico   puo'   avvenire   solo  per  un  ambito  territoriale
differente   da   quello   detenuto  all'atto  della  cessazione  del
precedente incarico.
   5.  Il  rapporto  cessa  di  diritto  e  con effetto immediato per
radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.
   6.  Il  provvedimento  di  cessazione  e'  adottato  dal Direttore
Generale della Azienda con deliberazione.

   ART. 20 - FORMAZIONE CONTINUA.

   1.    La    formazione   professionale   in   medicina   generale,
universitaria,   complementare   e  continua,  riguarda  la  crescita
culturale  e  professionale  del  medico  e  le attivita' inerenti ai
servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali
di  assistenza  e  competenze  ulteriori  o  integrative  relative ai
livelli  assistenziali  aggiuntivi  previsti dagli atti programmatori
regionali,  secondo  quanto  previsto  dagli Accordi della Conferenza
Stato-Regioni.
   2.  Le  Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per
la  formazione,  tenendo  conto  degli  obiettivi  formativi  sia  di
interesse  nazionale,  individuati dalla Conferenza Stato-Regioni sia
di  specifico  interesse regionale e aziendale. I programmi prevedono
momenti  di formazione comune con altri medici convenzionati operanti
nel  territorio,  medici  dipendenti,  ospedalieri  e  non,  ed altri
operatori sanitari.
   4.   Le   Regioni   possono  riconoscere,  anche  in  accordo  con
l'Universita'  e  per  le  parti  di rispettiva competenza, attivita'
formative del Medico di Medicina Generale, nelle seguenti aree:
    a) insegnamento universitario di base pre-laurea
    b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica
    c) formazione specifica in Medicina Generale
    d) Aggiornamento e audit
    e) Ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
   4.  Le  regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati
alla  corretta ed adeguata formazione dei medici di medicina generale
che  operano  nel  SSN,  assumono  un  ruolo di primo piano in questo
importante processo per garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine
le   Regioni,   sulla   base   degli  accordi  regionali,  assicurano
l'attivita'  formativa  e  di ricerca dei medici di medicina generale
mediante  adeguati  modelli organizzativi, e possono altresi' dotarsi
di appositi Centri Formativi Regionali, con l'obiettivo di:
    a)  definire  indirizzi  e  obiettivi generali delle attivita' di
formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generale;
    b)  formare  e/o  accreditare  i  medici di medicina generale che
svolgono  attivita'  didattica  (animatori  di  formazione,  docenti,
tutor);
    c) garantire la formazione specifica in medicina generale;
    d)  promuovere attivita' di ricerca e sperimentazione in Medicina
generale
    e)  proporre  e  coordinare  le attivita' di formazione ECM della
Regione  e  delle  Aziende  Sanitarie  rivolte  ai medici di medicina
generale.
   5.   La  partecipazione  alle  attivita'  di  formazione  continua
costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita' di medico
di  medicina  generale  ai  sensi del presente Accordo. Per garantire
efficacia,  appropriatezza,  sicurezza  ed  efficienza all'assistenza
prestata,  il medico e' tenuto a soddisfare il proprio debito annuale
di crediti formativi, attraverso attivita' che abbiano come obiettivi
quelli definiti al comma 1 del presente articolo.
   6.   Gli   eventi  (residenziali,  formazione  a  distanza,  ecc.)
accreditati  sulla base degli indirizzi e priorita' individuate dalle
regioni  e  dalle aziende danno titolo ad un credito didattico. Danno
altresi'  luogo  a  crediti formativi, le attivita' di formazione sul
campo  incluse  le attivita' di ricerca e sperimentazione, secondo le
modalita'   previste  dalla  Regione,  in  base  agli  accordi  della
Conferenza Stato-Regioni.
   7.  Ai sensi dell'art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo
229/99,  al  medico  di  medicina generale che nel triennio non abbia
conseguito   il   minimo   dei   crediti  formativi  stabilito  dalla
commissione nazionale e' attivato il procedimento disciplinare di cui
all'art. 30.
   8.  I  corsi  regionali e aziendali possono valere fino al 70% del
debito formativo annuale e, orientativamente, i temi della formazione
obbligatoria saranno scelti, in modo da rispondere:
    a)  ad  obiettivi  aziendali  e  distrettuali  di cui un terzo su
argomenti di organizzazione sanitaria;
    b)   ad   obiettivi  regionali  di  cui  un  terzo  su  argomenti
deontologici e legali;
    c) all'integrazione tra Territorio ed Ospedale.
   9.  Ai  fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende
garantiscono  ai  medici  la  realizzazione  dei  relativi corsi, nei
limiti  delle  risorse  disponibili  e  ad esse assegnate, sulla base
degli   Accordi   regionali   e  nel  rispetto  della  programmazione
regionale.
   10.  Il  medico che non frequenti i corsi obbligatori per due anni
consecutivi  e'  soggetto  all'attivazione  delle  procedure  di  cui
all'art.   30  per  l'eventuale  adozione  delle  sanzioni  previste,
graduate a seconda della continuita' dell'assenza.
   11.  Il  medico  di medicina generale ha facolta' di partecipare a
proprie  spese  a  corsi,  anche  attraverso la Formazione a Distanza
(FAD),  non  organizzati  ne'  gestiti direttamente dalle Aziende, ma
comunque  svolti  da soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche
della  medicina  generale,  fino alla concorrenza del 30% dei crediti
previsti per l'aggiornamento.
   12.  I  corsi  obbligatori, fatta salva una diversa determinazione
concordata  a  livello  aziendale,  si svolgono il sabato mattina per
almeno  10  sabati  e per almeno 40 ore annue; tale attivita' rientra
nei compiti retribuiti. L'Azienda, con oneri a proprio carico, adotta
i  provvedimenti necessari a garantire la continuita' dell'assistenza
durante  le  ore  di  aggiornamento,  anche  con  il  pagamento della
sostituzione da parte dell'azienda medesima.
   13.   L'azienda   provvede   ad   assicurare   l'erogazione  delle
prestazioni  di competenza dei medici di medicina generale a rapporto
orario,  durante  la  partecipazione  ai  corsi, qualora l'orario dei
corsi non sia compatibile con lo svolgimento del servizio.
   14.  Danno  altresi'  luogo  a  crediti  formativi le attivita' di
formazione   sul   campo,   incluse   le   attivita'   di  ricerca  e
sperimentazione,  le  attivita'  di animatore di formazione, docente,
tutor e tutor valutatore, secondo le modalita' previste dalla Regione
in base alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.
   15. Gli Accordi regionali definiscono:
    a)   l'attuazione   di  corsi  di  formazione  per  animatori  di
formazione   permanente,   sulla  base  di  un  curriculum  formativo
specifico, da individuarsi tra i medici di medicina generale;
    b)  il  fabbisogno  regionale  di  animatori  di  formazione e di
docenti di medicina generale;
    c)   la   creazione  di  un  elenco  regionale  di  animatori  di
formazione,  con idoneita' acquisita nei corsi di cui alla lettera a)
o  altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi
tra i medici di medicina generale, sulla base di espliciti criteri di
valutazione,   fra   i  quali  deve  essere  previsto  un  curriculum
formativo.   Sono   riconosciuti  gli  attestati  di  idoneita'  gia'
acquisiti in corsi validati dalla Regione;
    d)  i  criteri  per  la  individuazione  dei  docenti di medicina
generale da inserire in apposito elenco;
    e)  le  modalita'  e  i  criteri per la loro specifica formazione
didattica  e  professionale  permanente  e per il coordinamento delle
loro  attivita',  anche  attraverso la formazione di Scuole regionali
con  proprio  statuto,  ai  fini  dell'accreditamento di cui all'art.
16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
    f) le attivita' di sperimentazione e ricerca.
   16.  Le  attivita'  didattiche  indicate  al  comma precedente non
comportano riduzione del massimale individuale.

   ART. 21 - DIRITTI SINDACALI.

   1.  Ai  componenti  di  parte medica convenzionati per la medicina
generale,  presenti  nei Comitati e Commissioni previste dal presente
accordo   e   da  normative  nazionali,  regionali  o  aziendali,  e'
rimborsata  la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione
alle  riunioni  dei  suddetti  organismi  nella misura prevista dagli
Accordi  Regionali  e le spese di viaggio nella misura prevista dalle
vigenti norme della pubblica amministrazione.
   2. Tale onere e' a carico della Azienda di iscrizione del medico.
   3.   I  rappresentanti  nazionali,  regionali  e  provinciali  dei
sindacati  medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici
nominati  alle  cariche  dagli  organi  ordinistici  per  espletare i
rispettivi  mandati,  nonche'  i  medici  eletti  al  Parlamento o ai
consigli  regionale,  provinciale  e  comunale possono avvalersi, con
oneri  a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della
collaborazione  professionale  di  medici  con compenso orario. Detto
compenso,   onnicomprensivo,  non  puo'  essere  inferiore  a  quello
previsto  per le attivita' orarie di continuita' assistenziale di cui
all'art.   72,   comma   1,  nella  misura  prevista  per  l'anno  di
riferimento.
   4.  A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di
compiti   sindacali,   a  ciascun  sindacato  viene  riconosciuta  la
disponibilita' di 3 ore annue per ogni iscritto.
   5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni
anno  alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti
ai  quali  deve essere attribuita la disponibilita' della quota parte
di   orario   spettante,  con  indicazione  dell'orario  assegnato  a
ciascuno.
   6.  Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del
comma  5  comunica  alla propria Azienda il nominativo del medico che
l'ha  sostituito  nel  mese  precedente  e  il  numero  delle  ore di
sostituzione.  Entro  il  mese successivo si provvede al pagamento di
quanto  dovuto  al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a
quello  previsto per le attivita' orarie di continuita' assistenziale
di  cui  all'art.  72,  comma  1, nella misura prevista per l'anno di
riferimento,  fatte  salve diverse determinazioni assunte nell'ambito
degli  Accordi  regionali.  Tale  attivita'  non  si  configura  come
rapporto   di   lavoro  continuativo.  Il  compenso  e'  direttamente
liquidato   dalla   Azienda   che   amministra   la   posizione   del
rappresentante sindacale designato.
   7.  Nel  caso  di medico convenzionato a rapporto orario l'Azienda
provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo
orario di incarico.

   ART. 22 - RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE.

   1.  Al  fine  di  definire regole di indirizzo volte ad assicurare
l'accertamento  del requisito della "maggiore rappresentativita'", ai
sensi  dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni,  sottolineata  la  necessita' di garantire il piu' alto
grado  di  trasparenza  nelle  relazioni  sindacali,  si indica, come
criterio  di  riferimento per la determinazione di tale requisito sul
piano   nazionale,   delle   Confederazioni  e  delle  Federazioni  e
Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza associativa.
   2.  La  consistenza  associativa  e' rilevata in base alle deleghe
conferite  alle  singole  Aziende  dai  medici  convenzionati  per la
ritenuta   del  contributo  sindacale.  La  decorrenza  della  delega
coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1° gennaio
di ogni anno.
   3.   Entro   il   mese  di  febbraio  di  ciascun  anno,  mediante
comunicazione  delle stesse Aziende, la consistenza associativa viene
trasmessa   alla   Struttura  Interregionale  Sanitari  Convenzionati
(SISAL),  all'Assessorato  Regionale  alla Sanita' ed alle Segreterie
Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
   4. Per le trattative disciplinate dall'art. 8 del D.L.vo n. 502/92
e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,   la  consistenza
associativa  e'  determinata  sulla  base  dei dati riferiti all'anno
precedente  a quello in cui si procede all'avvio delle trattative per
il rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale.
   5.  In  tutti  gli  altri  casi in cui occorra il riferimento alla
consistenza  associativa, essa e' riferita ai dati rilevati nell'anno
precedente.
   6.  Sono  considerate  maggiormente rappresentative, ai fini della
contrattazione,  sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che,
relativamente al disposto di cui ai commi 2 e 3, abbiano un numero di
iscritti,  risultanti  dalle  deleghe  per la ritenuta del contributo
sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
   7.  Contestualmente alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai
rispettivi  sindacati  provinciali  l'elenco  dei medici ai quali sia
stata  effettuata  la  ritenuta  sindacale,  con  l'indicazione delle
relative  quote e di tutti gli elementi atti a verificare l'esattezza
della ritenuta medesima.
   8. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su
delega  del  medico  attraverso  le  Aziende  con  versamento  in c/c
intestato ai tesorieri dei sindacati per mezzo della banca incaricata
delle operazioni di liquidazione dei compensi.
   9.  Le  deleghe  precedentemente  rilasciate  restano  valide, nel
rispetto della normativa vigente.
   10.  Le  organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo,
in  possesso  dei  requisiti  di  rappresentativita' cui al comma 6 a
livello  nazionale,  sono  legittimate alla trattativa e alla stipula
degli Accordi regionali.
   11.   Gli   Accordi   aziendali  possono  essere  stipulati  dalle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo regionale.
   12.  Nel  caso  in  cui  il  requisito di cui al comma 6 sia stato
conseguito  mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali,
il  soggetto contrattuale e' univocamente rappresentato da una sigla,
partecipa  alle  trattative  e  sottoscrive gli Accordi come tale, e'
rappresentata  alle  trattative dal legale rappresentante o da un suo
delegato  e  mantiene  il  diritto di rappresentativita' contrattuale
fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.

   ART. 23 - COMITATO AZIENDALE.

   1.  In  ciascuna azienda, o ambito diverso definito dalla Regione,
e'   costituito   un   comitato   aziendale  permanente  composto  da
rappresentanti  dell'Azienda  e  rappresentanti  delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. I compiti
e  le  modalita'  di  funzionamento  del comitato sono definite dagli
Accordi regionali.
   2.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi,
secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
   3. Il comitato aziendale esprime pareri obbligatori in merito a:
    a)  richiesta  di deroga temporanea al massimale di scelte di cui
all'art. 39;
    b)  motivi  di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni di
cui all'art. 41, comma 4;
    c)  cessazione  del rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 19,
comma 1, lettera e) e comma 3;
    d)   deroghe  di  cui  all'art.  35,  comma  12,  all'obbligo  di
residenza;
    e) variazione degli ambiti di scelta;
    f) individuazione delle zone disagiate.
   4.  Inoltre  il  comitato  aziendale  e' preposto alla definizione
degli  accordi  aziendali,  ad  esprimere  ogni  altro  parere  e  ad
espletare ogni altro incarico attribuitogli dal presente accordo o da
accordi regionali o aziendali.
   5.  Il  comitato  esprime  pareri  sui  rapporti  convenzionali di
assistenza   primaria,   di   continuita'   assistenziale,  emergenza
sanitaria  territoriale, medicina dei servizi e attivita' programmate
territoriali.
   6.  L'Azienda  fornisce  il  personale,  i  locali  e  quant'altro
necessario  ad  assicurare  lo  svolgimento  dei compiti assegnati al
comitato aziendale.

   ART. 24 - COMITATO REGIONALE.

   1.  In  ciascuna  regione  e'  istituito  un  comitato  permanente
regionale   composto   da   rappresentanti   della   regione   e   da
rappresentanti    delle    organizzazioni    sindacali   maggiormente
rappresentative a livello regionale a norma dell'art. 22.
   2.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi,
secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
   3. Il comitato permanente e' preposto:
    a) alla definizione degli accordi regionali;
    b)  a  formulare  proposte  ed  esprimere  pareri  sulla corretta
applicazione  delle  norme  del  presente  accordo  e  degli  accordi
regionali;
    c)  a  fornire  indirizzi  sui  temi  di  formazione di interesse
regionale;
    d)  a  collaborare  per  la  costituzione  di  gruppi  di lavoro,
composti  da  esperti delle aziende e da medici di medicina generale,
per  la  verifica  degli standard erogativi e di individuazione degli
indicatori di qualita'.
   4.    L'attivita'    del    comitato    permanente   e'   comunque
prioritariamente   finalizzata  a  fornire  indirizzi  uniformi  alle
aziende  per  l'applicazione  dell'accordo  nazionale e degli accordi
regionali ed e' sede di osservazione degli accordi aziendali.
   5.  La  regione  fornisce  il  personale,  i  locali e quant'altro
necessario  per  assicurare  lo  svolgimento dei compiti assegnati al
comitato regionale.

   ART. 25 - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'.

   1.  Ai  sensi  dell'art. 3-quater, comma 2, del D.L.vo n. 502/92 e
successive  modificazioni  ed integrazioni, nell'ambito delle risorse
assegnate al distretto per il perseguimento degli obiettivi di salute
della  popolazione  di  riferimento,  e  in  virtu'  della  autonomia
tecnico-gestionale   ed   economico-finanziaria,   con   contabilita'
separata  all'interno del bilancio della Azienda, il "Programma delle
attivita'  Territoriali"  nel  rispetto  delle  normative  regionali,
prevede:
    a)  le  attivita'  di  medicina  generale  previste  dal  decreto
legislativo   sopra  richiamato  all'art.  3-quinquies  e  dal  piano
sanitario  nazionale,  approvato  con  il D.P.R. del 23 luglio 1998 -
cioe'   assistenza  primaria,  continuita'  assistenziale,  emergenza
sanitaria  territoriale  e  medicina  dei  servizi  -  e  il relativo
finanziamento  sulla  base  della  quota  capitaria  di finanziamento
erogata alla Azienda dalla Regione;
    b) altre attivita' territoriali pertinenti la medicina generale e
attivita'   intersettoriali,  cui  partecipa  la  medicina  generale,
definite  dagli  Accordi  Regionali  e  Aziendali, con la indicazione
dello specifico finanziamento.
   2.  Le  attivita' territoriali riguardanti la medicina generale di
cui al comma 1, lett. B) del presente articolo sono in particolare:
    a)  attivita'  di  formazione, informazione, e revisione fra pari
dei medici di medicina generale;
    b)  prestazioni  aggiuntive  dei  medici  di  medicina  generale,
comprese  quelle  informatiche di ricerca epidemiologica, statistica,
di calcolo di spesa;
    c)  servizi  di  supporto  alla  attivita' dei medici di medicina
generale, di tipo strutturale, strumentale e di personale;
    d)  potenziamento  delle  attivita'  distrettuali  di  assistenza
domiciliare di cui al presente Accordo;
    e) progetti obiettivo nazionali, regionali e aziendali;
    f) progetti a livello di spesa programmato;
    g) sviluppo delle forme associative nelle condizioni di oggettiva
difficolta' socio-geografica;
    h) sviluppo e potenziamento degli standard informatici dei medici
di medicina generale;
    i)   produzione   di   linee  guida  e  protocolli  per  percorsi
diagnostici e assistenziali;
    j) conferenze di consenso nell'ambito del Distretto;
    k) sviluppo di attivita' integrate ospedale-territorio;
    l) sviluppo di servizi assistenziali carenti nel distretto.
   3.  Il  finanziamento  delle  attivita'  indicate  al  comma  2 e'
assicurato dalla Azienda, sulla base di linee di indirizzo definite a
livello regionale, utilizzando:
    a)  appositi  stanziamenti, anche relativi a finanziamenti per la
medicina   generale   non   utilizzati   negli  esercizi  precedenti,
finalizzati   all'attuazione   di   specifici  progetti  o  programmi
individuati dagli accordi regionali e aziendali;
    b)  stanziamenti  conseguenti  alla razionalizzazione della spesa
diretta o indotta dai medici di medicina generale;
    c)   finanziamenti  ricevuti  da  soggetti  non  appartenenti  al
Servizio  Sanitario  Nazionale  e  finalizzati  a  specifici progetti
concernenti la medicina generale;
    d)  attribuzione  della  quota  capitaria  relativa  ai cittadini
residenti che non hanno effettuato la scelta del medico nella Azienda
stessa o in altra Azienda.
   4. Fatte salve diverse determinazioni a livello regionale, pur nel
rispetto  dei  principi  di  unitarieta'  e di intersettorialita' del
"Programma delle attivita' distrettuali", il Direttore del Distretto,
unitamente   ai   propri   collaboratori,   e'   coadiuvato,  per  il
monitoraggio   delle   iniziative   previste   dal  Programma  stesso
concernenti  la  medicina generale, da un medico di medicina generale
membro  di  diritto  dell'Ufficio  di  Coordinamento  delle attivita'
distrettuali  sulla base delle disposizioni regionali in materia e da
due  rappresentanti dei medici di medicina generale eletti tra quelli
operanti nel distretto.
   5. In particolare sono oggetto del monitoraggio:
    a)  l'andamento,  per la parte concernente la medicina generale e
indicata  ai  commi  2  e  3,  dell'attuazione  del  Programma  delle
attivita' distrettuali e della gestione delle relative risorse;
    b)  l'appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti
tra  medicina  generale  e  medicina  specialistica  ambulatoriale  e
ospedaliera, in riferimento a linee guida condivise, all'applicazione
di  percorsi  diagnostico-terapeutici  concordati,  al rispetto delle
note  dell'AIFA, anche al fine di prevenire e rimuovere comportamenti
anomali.
   6.  I  soggetti  di  cui  al  comma  4  assumono iniziative per la
promozione  di  momenti  di  verifica  e  revisione  di  qualita', di
conferenze  di  consenso  e  per  l'applicazione  nel  distretto  dei
programmi  di  attivita' finalizzata al rispetto dei livelli di spesa
programmati, come concordati ai sensi dell' art. 14, comma 6.
   7.  Le  Aziende  assicurano  la  predisposizione di appropriati ed
effettivi   strumenti   di  informazione  per  garantire  trasparenza
all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
   8.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione di quanto previsto dal
presente articolo, secondo il disposto dell'art. 14.

   ART. 26 - EQUIPES TERRITORIALI ED UTAP.

   1.  Le  Regioni e le Aziende, attraverso la istituzione di equipes
territoriali,   realizzano   forme   di   integrazione  professionale
dell'attivita'   dei  singoli  operatori  tra  loro,  la  continuita'
dell'assistenza,  la  presa in carico del paziente e il conseguimento
degli obiettivi e dei programmi distrettuali.
   2.  In  coerenza  con l'intesa Stato-Regioni del 29 luglio 2004 le
Regioni   prevedono,   in   accordo   con   le   OO.SS.  maggiormente
rappresentative,  in via sperimentale e con partecipazione volontaria
dei  medici  e  degli altri operatori sanitari, la costituzione delle
Unita'  di assistenza primaria (UTAP), strutture territoriali ad alta
integrazione  multidisciplinare  ed  interprofessionale,  in grado di
dare risposte complesse al bisogno di salute delle persone.
   3. L'equipe territoriale e':
    a) strumento attuativo della programmazione sanitaria;
    b)  momento  organizzativo  della medicina generale e delle altre
discipline  presenti  nel  distretto  per  la  erogazione dei livelli
essenziali  e  appropriati  di  assistenza  e per la realizzazione di
specifici  programmi  e  progetti assistenziali di livello nazionale,
regionale e aziendale.
   4.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi,
secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
   5.  L'ambito distrettuale di riferimento della equipe territoriale
e  dell'UTAP,  intesa  come  organismo  operativo distrettuale, viene
individuato  dal Direttore di distretto e dagli operatori interessati
e  rappresenta l'ambito territoriale di operativita' delle stesse per
lo  svolgimento  delle  attivita'  e  l'erogazione  delle prestazioni
previste  dal "Programma delle attivita' distrettuali", che comprende
oltre ai livelli obbligatori di assistenza anche quanto di pertinenza
distrettuale  indicato  da  specifici progetti nazionali, regionali e
aziendali.
   6.  Al  fine  di  assicurare l'intersettorialita' e l'integrazione
degli   interventi   socio-sanitari   nell'ambito   territoriale   di
riferimento,   della   equipe  territoriale  fanno  parte  le  figure
professionali  ivi  operanti deputate a garantire, ai sensi dell'art.
3-quinquies  del  decreto  legislativo  502  del  1992  e  successive
modificazioni e integrazioni:
    a) l'assistenza primaria;
    b) la continuita' assistenziale;
    c) la pediatria di libera scelta;
    d) l'assistenza specialistica ambulatoriale;
    e) la medicina dei servizi;
    f) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
   7.  L'intervento  coordinato e integrato della equipe territoriale
assume particolare rilievo nel coinvolgimento nelle attivita' ad alta
integrazione socio-sanitaria, quali:
    a)  prevenzione  e  cura  delle  dipendenze  da  droga,  alcool e
farmaci;
    b)  tutela  della  salute  dell'infanzia,  della  donna  e  della
famiglia;
    c) tutela dei disabili e anziani;
    d) patologie in fase terminale;
    e) patologie da HIV;
    f) tutela della salute mentale;
    g)    inabilita'    o   disabilita'   conseguenti   a   patologie
cronico-degenerative.
   8.   L'attivita'   interdisciplinare   e   integrata   dell'equipe
territoriale  si  realizza  mediante  la  produzione  di  valutazioni
multidimensionali  e  selezionando  risposte appropriate alle diverse
condizioni   di   bisogno.   Si   concretizza   anche  attraverso  la
predisposizione di un programma di lavoro:
    a)  finalizzato  ad  assicurare  lo svolgimento delle attivita' e
l'erogazione   delle   prestazioni   previste   dalla  programmazione
sanitaria, quali livelli essenziali e appropriati di assistenza, e da
specifici programmi e progetti assistenziali;
    b)  proposto  dagli  operatori  interessati  o  dal Direttore del
distretto;
    c)  concordato  tra  gli  operatori interessati e tra questi e il
Direttore del distretto;
    d)  che  indichi  i  soggetti  partecipanti,  le  attivita'  o le
prestazioni   di  rispettiva  competenza,  i  tempi  e  i  luoghi  di
esecuzione delle stesse;
    e)   la   possibilita'   di  operare  modifiche  durante  la  sua
esecuzione,  i tempi delle verifiche periodiche su eventuali problemi
operativi, sui tempi di attuazione e sui risultati conseguiti.

   ART. 27 - APPROPRIATEZZA DELLE CURE E DELL'USO DELLE RISORSE.

   1.  Il medico di medicina generale concorre, unitamente alle altre
figure professionali operanti nel Servizio sanitario nazionale, a:
    a)  realizzare  la  continuita' dell'assistenza nel territorio in
ragione della programmazione regionale;
    b)  assicurare l'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse messe
a  disposizione dalla Azienda per l'erogazione dei livelli essenziali
e  appropriati  di  assistenza e in attesa della definizione di linee
guida consensuali;
    c)  ricercare  la  sistematica  riduzione  degli sprechi nell'uso
delle risorse disponibili mediante adozione di principi di qualita' e
di medicina basata sulle evidenze scientifiche;
    d)  operare  secondo  i principi di efficacia e di appropriatezza
degli   interventi   in  base  ai  quali  le  risorse  devono  essere
indirizzate  verso  le  prestazioni  la cui efficacia e' riconosciuta
secondo  le evidenze scientifiche e verso i soggetti che maggiormente
ne possono trarre beneficio.
   2.  Le  prescrizioni  di  prestazioni  specialistiche, comprese le
diagnostiche,  farmaceutiche  e  di  ricovero, del medico di medicina
generale si attengono ai principi sopra enunciati e avvengono secondo
scienza e coscienza.
   3.  Nell'applicazione  delle norme di cui all'art. 1, comma 4, del
decreto  legge  20  giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni
nella  legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale ha stabilito tra l'altro
per  le  prescrizioni  farmaceutiche  l'obbligo  da  parte di tutti i
medici  del  rispetto  delle  condizioni  e  limitazioni previste dai
provvedimenti  della  AIFA,  la  segnalazione di eventuali infrazioni
all'Ordine  professionale di iscrizione e al Ministero della sanita',
nonche'   l'obbligo   per   il   medico   di  rimborsare  il  farmaco
indebitamente  prescritto,  si applicano le procedure e i principi di
cui ai successivi commi.
   4.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi,
secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
   5.  Le  Aziende che rilevano comportamenti prescrittivi del medico
di   medicina   generale  ritenuti  non  conformi  alle  norme  sopra
evidenziate,  sottopongono  il  caso ai soggetti individuati all'art.
25, comma 4, deputati a verificare, ai sensi del comma 5 dello stesso
articolo,  l'appropriatezza  prescrittiva nell'ambito delle attivita'
distrettuali, integrati dal responsabile del servizio farmaceutico, o
da  suo  delegato, e da un medico individuato dal direttore sanitario
della Azienda
   6.  L'organismo  suddetto  esamina  il  caso entro 30 giorni dalla
segnalazione, tenendo conto dei seguenti principi:
    a)  la  ipotesi di irregolarita' deve essere contestata al medico
per  iscritto  entro gli ulteriori 15 giorni assegnandogli un termine
non  inferiore  a  15  giorni per le eventuali controdeduzioni e/o la
richiesta di essere ascoltato;
    b)   il   risultato  dell'accertamento,  esaminate  le  eventuali
controdeduzioni  e/o  udito  il  medico interessato, e' comunicato al
Direttore  generale della Azienda per i provvedimenti di competenza e
al medico interessato.
   7.  La  prescrizione  farmaceutica  e'  valutata tenendo conto dei
seguenti elementi:
    a) sia oggetto di occasionale, e non ripetuta, inosservanza delle
norme prescrittive dovuta ad errore scusabile;
    b)  sia  stata  determinata da un eccezionale stato di necessita'
attuale  al  momento  della prescrizione, con pericolo di danno grave
alla vita o all'integrita' della persona che non possa essere evitato
con il ricorso alle competenti strutture o servizi del S.S.N.;
    c) sia stata determinata dalla novita' del farmaco prescritto e/o
dalla  novita'  della  nota  AIFA,  o  di  altra  legittima norma, e,
comunque,  per  un periodo non superiore a 30 giorni dalla immissione
alla  vendita,  dall'emanazione  ufficiale della nota AIFA o di altra
legittima norma.

   ART. 28 - ARTICOLAZIONE DEL COMPENSO.

   1.  Ai  sensi  dell'art. 8 comma 1, lettera d), del D. L.vo 502/92
come  successivamente  modificato  ed  integrato,  la  struttura  del
compenso del medico di medicina generale cosi' si articola:
    a)  Quota  fissa  oraria  -  in  relazione  a quanto previsto dai
rispettivi  Capi  del  presente  Accordo  -  o  capitaria per ciascun
soggetto  iscritto  nella  lista,  corrisposta  su  base  annuale  in
rapporto alle funzioni definite dal presente accordo;
    b)  Una  quota  variabile  in  funzione  del raggiungimento degli
obiettivi  previsti  dai  programmi  di  attivita' e del rispetto dei
conseguenti  livelli di spesa programmati di cui all'art. 8, comma 1,
lett. f) del decreto legislativo sopra richiamato;
    c)  Una  quota  variabile  in  funzione delle prestazioni e delle
attivita' previste nel presente accordo e negli accordi regionali, in
quanto  funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f)
sopra richiamata.
   2.   Le  modalita'  di  corresponsione  dei  compensi  di  cui  ai
precedenti  commi  sono stabilite, nel rispetto dei principi generali
di cui al presente articolo, dai successivi artt. 59, 72, 85 e 98, e,
per quanto di competenza, dagli Accordi Regionali e Aziendali.

   ART. 29 - FUNZIONI DELLA MEDICINA GENERALE.

   1.  Il  ruolo  della  Medicina  Generale  nel sistema sanitario e'
orientato:
    a)  al  superamento  della  logica  dell'intervento  rivolto alla
erogazione  della  singola  prestazione  a  favore  di  un  approccio
integrato  finalizzato  a  una  gestione  globale  della  salute  del
cittadino  attraverso  un  modello  di  cure che faccia corrispondere
continuita' e variabilita' di bisogni del paziente con la continuita'
e la variabilita' della risposta assistenziale del sistema;
    b)  alla  valorizzazione  delle cure primarie e al coinvolgimento
decisionale    del    Medico   di   medicina   generale   in   ordine
all'appropriatezza  e  all'efficacia  della  pratica  professionale e
nelle scelte in merito all'allocazione delle risorse;
    c)  a  garantire la continuita' dell'assistenza per l'intero arco
della  giornata  e  per tutti i giorni della settimana, attraverso la
organizzazione   distrettuale   del   servizio  ed  il  coordinamento
operativo  e la massima integrazione dell'attivita' professionale tra
i   medici   della   medicina   generale  e  tra  essi  e  gli  altri
professionisti dell'assistenza territoriale.
   2.  Lo  sviluppo condiviso di forme associative, la qualificazione
di  standard strutturali ed operativi, il raggiungimento di obiettivi
favoriscono  lo  svolgimento delle funzioni e dei compiti affidati al
medico  di medicina generale e migliorano la risposta territoriale ai
bisogni assistenziali del cittadino.
   3. I medici associati di cui all'art. 54 sono soggetti qualificati
a  proporre  iniziative  e  progetti assistenziali da sottoporre alla
contrattazione, nell'ambito degli accordi regionali e aziendali.
   4.  I  medici  singoli  ed  associati  fanno  parte  di  centri di
responsabilita'  territoriale,  distrettuali  o  subdistrettuali, per
partecipare al raggiungimento di specifici obiettivi del Distretto.
   5.  Le  Aziende  sanitarie locali, sulla base della programmazione
regionale   e   nell'ambito   degli   indirizzi   nazionali,  con  la
partecipazione  dei  medici  individuano  gli obiettivi, concordano i
programmi di attivita' e conseguenti livelli di spesa programmati dei
medici, in coerenza con gli obiettivi ed i programmi di attivita' del
distretto, verificandone il raggiungimento di risultato.
   6.  Sulla  base  di accordi regionali, sono individuate specifiche
attivita'   di  tutela  dei  soggetti  fragili  dal  punto  di  vista
socio-sanitario,  ivi  compresi  gli  extracomunitari  in  attesa  di
regolarizzazione.
   7. Il medico di medicina generale svolge compiti clinici, assicura
la   comunicazione   con   i   pazienti   e  gestisce  gli  strumenti
professionali.
   8.  I  compiti  assistenziali del medico di medicina generale sono
quelli di cui ai Livelli Essenziali di Assistenza:
    a) gestione del paziente ammalato in condizioni acute;
    b) gestione delle patologie croniche;
    c)  gestione  dei malati, nell'ambito dell'Assistenza domiciliare
programmata e integrata.

   ART.  30  -  RESPONSABILITA'  CONVENZIONALI E VIOLAZIONI. COLLEGIO
ARBITRALE.

   1.  I  medici  convenzionati  di  medicina  generale  sono  tenuti
all'osservanza  degli  obblighi  e  dei compiti previsti dal presente
accordo  e  dagli  accordi  regionali e aziendali. Non possono essere
oggetto   di  contestazione  a  carico  del  medico  le  inosservanze
derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori
dell'Azienda.
   2.  Per  la  valutazione  delle  violazioni  delle norme di cui al
presente Accordo e degli Accordi regionali cd Aziendali, e' istituita
una  commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio
arbitrale, composta da:
    a)  un Presidente, nominato dall'Assessore alla Sanita', o organo
competente,  e  scelto  tra  una  rosa di tre rappresentanti indicati
dall'ordine degli avvocati del capoluogo di Regione;
    b)   3  componenti  di  parte  pubblica  nominati  dall'Assessore
Regionale alla Sanita' o organo competente;
    c)  3  componenti  di  parte  medica,  di  cui  2 designati dalle
organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentativi, tra i medici
di  medicina  generale  della  Regione ed 1 designato dall'Ordine dei
Medici del capoluogo di Regione con funzione di vicepresidente.
   3.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un funzionario
regionale.
   4.    Le    violazioni   di   natura   occasionale   danno   luogo
all'applicazione delle seguenti sanzioni:
    a) richiamo verbale;
    b) richiamo con diffida per il reiterarsi di infrazioni che hanno
comportato il richiamo verbale.
   5.  L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al medico, entro 30
giorni  dal  momento  in  cui  ne viene a conoscenza. Il medico ha la
possibilita'  di  produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni
dalla data della contestazione e di essere sentito se lo richiede.
   6.  Il  Responsabile  aziendale della struttura di riferimento del
medico,  valutate  le  controdeduzioni  addotte dallo stesso, procede
all'archiviazione  del  caso  o  alla  irrogazione della sanzione. Il
provvedimento e' notificato all'interessato entro 30 giorni dalla sua
assunzione.
   7.  Le  violazioni  di maggiore gravita' danno luogo alle seguenti
sanzioni:
    a) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al
10%  e  non superiore al 20% per la durata massima di cinque mesi per
infrazioni  gravi  compreso  il  reiterarsi  di  infrazioni che hanno
comportato il richiamo con diffida;
    b) sospensione del rapporto per durata non inferiore a 1 mese per
recidiva   di  infrazioni  che  hanno  comportato  la  riduzione  del
trattamento economico;
    c)  revoca  del rapporto per infrazioni particolarmente gravi e/o
finalizzate  all'acquisizione  di vantaggi personali, compresa quella
di  cui  all'art. 30, comma 2, e per recidiva di infrazioni che hanno
comportato la sospensione del rapporto.
   8.  Le violazioni di cui al precedente comma 7, sono di competenza
del  Collegio  di  cui  al  comma  2,  previa  istruttoria  da  parte
dell'Azienda.
   9.  Il  collegio  e' nominato con provvedimento regionale entro 90
giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  Accordo.  La Regione
provvede a raccogliere le designazioni delle Organizzazioni sindacali
del  presente  Accordo, entro un termine da essa stabilito. Trascorso
tale termine, in caso di mancata designazione unitaria da parte delle
Organizzazioni sindacali, la Regione provvede direttamente a nominare
i  componenti  anche  di  parte  sindacale  secondo il criterio della
maggiore rappresentativita'.
   10.  In  caso  di  mancata  indicazione  dei  componenti  di parte
sindacale,  la Regione provvede autonomamente con nomina tra i medici
convenzionati della Regione.
   11. L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al medico, entro 30
giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, e chiede al Collegio
arbitrale l'apertura di un procedimento a carico del medico quando le
sanzioni comminabili siano quelle previste al comma 7.
   12.  Il  Presidente, ricevuta la notifica dell'Azienda, convoca il
collegio entro 10 giorni, per la discussione del caso. Il Collegio, a
sua  volta, convoca il medico a sua difesa con l'eventuale assistenza
di  un  procuratore.  La convocazione per la difesa non puo' avvenire
prima  che  siano  trascorsi 20 giorni dall'invio della contestazione
scritta dell'addebito da parte della ASL.
   Qualora  il  medico  non  produca  alcuna controdeduzione o non si
presenti  innanzi  al  Collegio, quest'ultimo da' corso comunque alla
valutazione del caso.
   13.  Le  parti possono richiedere al Collegio di essere sentite in
merito  al caso in oggetto, eventualmente producendo i documenti o le
memorie  ritenute  piu' appropriate, anche attraverso l'assistenza di
un procuratore.
   14.  Il Collegio puo' deliberare di udire le parti singolarmente o
in  contraddittorio  al  fine di pervenire ad un giudizio appropriato
sul caso in esame, anche su richiesta di una delle parti.
   15. Il Collegio, valutate le controdeduzioni eventualmente addotte
dal  medico  in  sede  di difesa procede all'archiviazione del caso o
alla   proposta   di   sanzione.   Il   provvedimento   c  notificato
all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.
   16.  L'Azienda  ricevuto  il  deliberato del Collegio arbitrale si
conforma allo stesso con provvedimento del Direttore Generale.
   17.  Il  procedimento di cui al presente articolo deve concludersi
entro   180  giorni  dalla  contestazione  dell'addebito  al  medico.
Trascorso tale termine il procedimento si estingue.
   18.   L'atto  di  contestazione  e  il  provvedimento  finale  del
procedimento,   con  allegata  la  relativa  documentazione  compreso
l'eventuale   deliberato,   sono   inviate   all'Ordine   provinciale
d'iscrizione  del  medico,  ai  fini  di cui all'art. 8, comma 3, del
D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificato ed integrato.
   19.  In  caso  di  sospensione  del rapporto ai sensi del comma 7,
lett.   b),   l'Azienda  nomina  il  sostituto.  I  compensi  vengono
corrisposti,  fin  dal  primo  giorno,  al  sostituto e al sostituito
secondo quanto previsto dal comma 2 dell'Allegato C.
   20.  Non  puo'  tenersi  conto  ad  alcun  effetto  delle sanzioni
disciplinari  trascorsi, un anno per quelle di cui comma 4 e due anni
per  quelle  di cui al precedente comma 7, dalla loro irrogazione. Le
violazioni  e  le  infrazioni  si  prescrivono dopo 5 anni dalla loro
irrogazione.
   21.  Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle
norme del Codice Civile.

   ART.   31   -  ESERCIZIO  DEL  DIRITTO  DI  SCIOPERO.  PRESTAZIONI
INDISPENSABILI E LORO MODALITA' DI EROGAZIONE.

   1.  Il  diritto  di  sciopero  delle  organizzazioni sindacali dei
medici  di  medicina  generale  convenzionati  e'  esercitato  con un
preavviso minimo di 10 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero,
contestualmente    al    preavviso,    indicano   anche   la   durata
dell'astensione  dal  lavoro.  In caso di revoca di uno sciopero gia'
indetto,   le   organizzazioni   sindacali  devono  darne  tempestiva
comunicazione.
   2.  La  proclamazione  di  scioperi relativi a vertenze sindacali,
deve  essere  comunicata  ai  soggetti  istituzionalmente preposti ai
rispettivi livelli nazionale, regionale, aziendale.
   3.  Sono  prestazioni  indispensabili  di  assistenza primaria, ai
sensi  della  legge  n.  146/1990, come modificata ed integrata dalla
legge  n.  83/00 e successive modificazioni e integrazioni: le visite
domiciliari  urgenti, l'assistenza domiciliare integrata, le forme di
assistenza  domiciliare  programmata  a  malati terminali, nonche' le
ulteriori prestazioni definite nell'ambito degli Accordi regionali.
   4.  Nel  campo  della  continuita'  assistenziale e dell'emergenza
sanitaria  territoriale, oltre a quelle previste dal precedente comma
1  per  quanto  di  competenza,  sono  prestazioni indispensabili gli
interventi  di  cui  agli  artt.  67 e 95, limitatamente agli aspetti
diagnostici  e  terapeutici,  Nel  campo  della  medicina dei servizi
territoriali,  sono prestazioni indispensabili quelle di cui all'art.
78, comma 12.
   5. Le prestazioni di cui ai commi 3 e 4, in caso di sciopero della
categoria  dei  medici di medicina generale convenzionati, continuano
ad  essere  erogate con le procedure e secondo le modalita' di cui ai
rispettivi  Capi  del  presente  Accordo e fino all'entrata in vigore
degli Accordi regionali.
   6.  Il  medico  convenzionato  e' tenuto a comunicare per iscritto
alla  Azienda  la propria non adesione all'agitazione entro le 24 ore
precedenti   nel   rispetto  delle  modalita'  concordate  a  livello
regionale.
   7.  L'adesione all'agitazione sindacale comporta la trattenuta del
compenso  relativo  all'intero  periodo  di astensione dall'attivita'
convenzionale.  Sono  fatte  salve  modalita'  diverse  concordate  a
livello  regionale,  al  fine  di  garantire  ai  cittadini i servizi
essenziali e le prestazioni urgenti.
   8.  I  medici  di medicina generale che si astengono dal lavoro in
violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da
valutare ai sensi dell'art. 30.
   9.  Le  organizzazioni  sindacali si impegnano a non effettuare le
azioni di sciopero:
    - nel mese di agosto;
    - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono
le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
    - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono
le  consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i
rispettivi  ambiti  territoriali;  nei  giorni  dal  23 dicembre al 7
gennaio;
    - nei  giorni  dal  giovedi'  antecedente  la  Pasqua al martedi'
successivo.
   10.  In  casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o
di   calamita'   naturali   gli   scioperi  dichiarati  si  intendono
immediatamente sospesi.
   11.  In  conformita'  agli  accordi  di cui al comma successivo le
Aziende  individuano,  in  occasione  degli  scioperi  dei  medici di
continuita'  assistenziale, di medicina dei sevizi terrritoriali e di
emergenza sanitaria territoriale, i nominativi dei medici tenuti alle
prestazioni   indispensabili  ed  esonerati  dallo  sciopero  stesso,
comunicando  cinque  giorni  prima  della data di effettuazione dello
sciopero,   i   nominativi   inclusi   nei  contingenti,  come  sopra
individuati,  alle  organizzazioni  sindacali  locali  ed  ai singoli
interessati.  Il medico individuato ha il diritto di esprimere, entro
le ventiquattro ore successive alla ricezione della comunicazione, la
volonta'   di   aderire   allo   sciopero  chiedendo  la  conseguente
sostituzione nel caso sia possibile.
   12.  Entro  30  giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo
sono   stabiliti,   relativamente   agli  addetti  della  continuita'
assistenziale,    della   medicina   dei   servizi   territoriali   e
dell'emergenza  sanitaria, con apposite intese a livello regionale, i
criteri  per  la determinazione di contingenti di personale medico da
esonerare  dalla  partecipazione a eventuali scioperi di categoria al
fine di garantire la continuita' delle prestazioni di cui al comma 4,
nonche' per la loro distribuzione territoriale.
   13.  Per  l'area  dell'assistenza  primaria,  l'individuazione del
contingente  di  medici si realizza nell'ambito delle sperimentazioni
regionali  di  strutture operative composte, con sede unica, ai sensi
dell'art. 6.
   14.   Per   la   effettuazione   delle  prestazioni  professionali
indispensabili,   in   occasione  di  sciopero  della  categoria,  e'
riconosciuto  ai  medici  di  medicina  generale  una percentuale del
compenso  previsto per essi dai rispettivi Capi del presente Accordo,
percentuale da definirsi in sede di Accordo Regionale.
   15.  E'  fatto  divieto,  al  medico  in  sciopero,  di richiedere
compensi   ai   cittadini  per  la  effettuazione  delle  prestazioni
indispensabili di cui ai commi 3 e 4.
   16. La comunicazione di cui al comma 6 non e' dovuta, da parte dei
medici iscritti a Sindacati firmatari del presente Accordo:
    a)  in  caso di astensione dal lavoro promossa da sigle sindacali
non firmatarie del presente Accordo;
    b)  nel caso in cui il Sindacato di appartenenza abbia comunicato
all'Azienda  la  sospensione  o  la  revoca  dello  sciopero o la non
adesione  della  sua organizzazione a manifestazioni indette da altri
sindacati.
   17.  La  dovuta  e  mancata  comunicazione  di  non  adesione alla
agitazione  sindacale  comporta  la  trattenuta del compenso relativo
all'intero  periodo  di astensione dall'attivita' convenzionale o, se
del  caso, dal suo inizio e fino al giorno, compreso, della eventuale
comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale stessa.
   18.  La trattenuta dei compensi di cui ai commi 7 e 17 deve essere
effettuata  dalla  Azienda di competenza entro i 90 giorni successivi
al termine della agitazione sindacale medesima.
   19. Il medico iscritto a un sindacato, che partecipi allo sciopero
indetto  da  altre  organizzazioni,  deve  comunicare alla Azienda la
propria  adesione  alla  agitazione  sindacale  nei  tempi e nei modi
previsti dal comma 6.

   ART. 32 - ASSISTENZA AI TURISTI.

   1.   Sulla   base   di   apposite  determinazioni  regionali  sono
individuate  le  localita'  a  forte  flusso  turistico  nelle  quali
organizzare  un servizio di assistenza sanitaria rivolta alle persone
non residenti.
   2. Le Aziende nel cui territorio si trovano le localita' di cui al
comma  1,  organizzano  il  servizio utilizzando i medici di medicina
generale  convenzionati  ai  sensi  del presente Accordo inseriti nel
relativo  ambito  territoriale,  sia  in  relazione alle attivita' di
assistenza primaria che di continuita' assistenziale.
   3.  Le prestazioni di cui al presente articolo sono retribuite dal
cittadino  non  residente  sulla base del disposto di cui all'art. 57
del presente Accordo.
   4. E' demandata alla contrattazione regionale la definizione degli
ulteriori  e differenti contenuti e modalita' di attuazione di quanto
previsto  al  comma  1,  anche  mediante  potenziamento del servizio,
secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.


                               CAPO II
                         ASSISTENZA PRIMARIA

   ART. 33 - RAPPORTO OTTIMALE.

   1.  La  libera  scelta  del medico avviene, ai sensi dell'art. 19,
comma    2,   della   legge   n.   833/78,   nei   limiti   oggettivi
dell'organizzazione  delle  Aziende  Sanitarie  Locali, come definita
dalla Regione.
   2.  Agli  effetti  del  precedente  comma l'assistenza primaria e'
organizzata   in  via  prioritaria  per  ambiti  comunali,  ai  sensi
dell'art. 25 della legge n. 833/78.
   3.  Le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o
di  altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo
dell'assistenza  primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di
comuni   o  distretti.  L'ambito  di  scelta  deve  essere  di  norma
intradistrettuale,  al  fine  di  consentire una utile pianificazione
delle  politiche  di  budget,  dell'accesso all'area e dello sviluppo
delle forme associative tra i medici della medicina generale.
   4.  Ciascuna  Azienda  cura  la  tenuta  degli  elenchi dei medici
convenzionati  per l'erogazione dell'assistenza primaria, i quali, ai
fini  dell'esercizio  della scelta del medico da parte del cittadino,
sono  articolati  nei medesimi ambiti territoriali di comuni o gruppi
di  comuni o distretti individuati ai sensi dei precedenti commi 1, 2
e 3.
   5.  L'ambito  territoriale  ai fini dell'acquisizione delle scelte
deve   comprendere   popolazione   non  inferiore  a  7.000  abitanti
anagraficamente  residenti.  Per motivi geografici, di viabilita', di
distanza   tra   comuni,   di  difficile  percorrenza  delle  vie  di
comunicazione, di parcellizzazione degli insediamenti abitativi o per
altre  valide  condizioni,  le  Regioni  possono  individuare  ambiti
territoriali con popolazione inferiore a 7.000 unita' ma comunque mai
inferiore a 5.000.
   6. Nei comuni comprendenti piu' Aziende, per la determinazione del
rapporto  ottimale  si  fa  riferimento  alla popolazione complessiva
residente nel comune, sulla base dei parametri di cui al comma 9.
   7.  La  determinazione del numero dei medici iscrivibili in comuni
comprendenti  piu'  Aziende,  viene  determinata  sommando  i  medici
iscrivibili  in  ciascuna  Azienda  Sanitaria Locale sulla base della
propria popolazione di riferimento. Eventuali frazioni di popolazione
di  ciascuna  Azienda,  inferiori a 500 abitanti, possono concorrere,
sommandosi,  alla  determinazione  di  carenza  di medici nell'intero
ambito comunale, da dichiararsi da parte della o delle Aziende con il
resto piu' elevato.
   8.  Il  medico  operante  in  un comune comprendente piu' Aziende,
fermo  restando  che  puo'  essere  iscritto  nell'elenco di una sola
Azienda  che  ne gestisce la posizione amministrativa, puo' acquisire
scelte  in  tutto  l'ambito  comunale ai sensi dell'art. 25, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
   9.  Fino  alla  stipula  dei  nuovi Accordi regionali, fatti salvi
quelli  gia'  in  essere, per ciascun ambito territoriale puo' essere
iscritto  solamente un medico ogni 1000 abitanti residenti o frazione
di 1000 superiore a 500, detratta la popolazione di eta' compresa tra
0  e  14  anni,  risultante  alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
precedente.  Le  Regioni  possono  indicare  per  ambiti territoriali
dell'assistenza   primaria  un  diverso  rapporto  medico/popolazione
residente.  La  variabilita'  di tale rapporto deve essere concordata
nell'ambito  degli  Accordi  regionali  e comunque fino ad un aumento
massimo del 30%.
   10.  Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili, oltre
che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche
dei  differenti valori di massimale e delle eventuali autolimitazioni
di  massimali  gia'  dichiarate  ed esistenti alla data di entrata in
vigore del presente Accordo, derivanti dall'applicazione dell'art. 39
a   carico   dei   singoli  medici  gia'  iscritti  nell'elenco.  Per
l'applicazione  delle  norme  in  materia  di  rapporto  ottimale  si
richiamano le istruzioni pratiche riportate nell'allegato B.
   11.   Ai   fini   della   determinazione  dei  medici  iscrivibili
nell'elenco, l'Azienda, utilizzando l'elenco di cui all'art. 44 comma
5,  scorpora  dalla  popolazione di riferimento per la determinazione
del  rapporto  ottimale  (come  definita al precedente comma 9) tutti
quei  cittadini  che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente,
pur   essendo  anagraficamente  residenti  nell'ambito  territoriale,
abbiano  effettuato la scelta del medico in altro ambito territoriale
dell'Azienda  stessa.  Tali  assistiti  vengono  conteggiati  per  il
rapporto ottimale nell'ambito territoriale in cui hanno esercitato il
diritto di scelta.
   12. In tutti i comuni dell'ambito territoriale di cui ai commi 2 e
3,  in tutte le circoscrizioni e nelle zone con oltre 500 abitanti di
ambiti territoriali dichiarati carenti ai sensi dell'art. 34 comma 1,
sentito   il   Comitato  Aziendale  deve  esser  comunque  assicurata
l'assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente, nell'ordine di
inserimento, degli ultimi medici inseriti.
   13.  Ai  fini  del  corretto calcolo del rapporto ottimale e delle
incidenze  sullo  stesso  delle  limitazioni  si  fa riferimento alle
situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
   14. In caso di modifiche di ambito territoriale il medico conserva
tutte  le  scelte  in  suo  carico, comprese quelle che vengono a far
parte  di  un  ambito  diverso da quello in cui, in conseguenza della
modifica,  si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o
quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.
   15.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al comma 9, nell'ambito degli
Accordi  regionali, possono essere individuate specifiche e peculiari
modalita'  di  determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi
carenti,  anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai
medici  gia'  inseriti  e  della  effettiva  capacita'  ricettiva del
relativo ambito territoriale e previo parere del Comitato aziendale.

   ART.   34   -  COPERTURA  DEGLI  AMBITI  TERRITORIALI  CARENTI  DI
ASSISTENZA PRIMARIA.

   1.  Entro  la  fine  dei  mesi di Aprile e di Ottobre di ogni anno
ciascuna  Regione  pubblica  sul  Bollettino Ufficiale l'elenco degli
ambiti  territoriali carenti di medici convenzionati per l'assistenza
primaria  individuati,  a  seguito  di  formale  determinazione delle
Aziende  previa  comunicazione  al comitato aziendale di cui all'art.
23,  rispettivamente  alla  data  del  1  °  marzo e del 1° settembre
dell'anno  in corso nell'ambito delle singole Aziende, sulla base dei
criteri di cui al precedente articolo 33.
   2. Possono concorrere al conferimento degli incarichi negli ambiti
territoriali carenti resi pubblici secondo quanto stabilito dal comma
1:
    a)  i medici che risultano gia' iscritti in uno degli elenchi dei
medici  convenzionati  per l'assistenza primaria della Regione che ha
pubblicato  gli ambiti territoriali carenti e quelli gia' inseriti in
un  elenco  di  assistenza  primaria  di altra Regione, ancorche' non
abbiano  fatto  domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a
condizione  peraltro  che  risultino  iscritti,  rispettivamente,  da
almeno  due  anni e da almeno 4 anni nell'elenco di provenienza e che
al  momento  dell'attribuzione  del nuovo incarico non svolgano altre
attivita'  a  qualsiasi  titolo  nell'ambito  del  Servizio sanitario
nazionale, eccezion fatta per attivita' di continuita' assistenziale.
I  trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei
posti  disponibili  in  ciascuna  Azienda  e  i  quozienti frazionali
ottenuti  nel  calcolo  del  terzo  di cui sopra si approssimano alla
unita'  piu'  vicina.  In caso di disponibilita' di un solo posto per
questo puo' essere esercitato il diritto di trasferimento.
    b)  i  medici  inclusi nella graduatoria regionale generale o, se
presente, di settore valida per l'anno in corso.
   3.   Al   fine  del  conferimento  degli  incarichi  negli  ambiti
territoriali  carenti  i  medici  di  cui  al  comma  2 lett. b) sono
graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
    a)   attribuzione   del  punteggio  riportato  nella  graduatoria
regionale di cui all'art. 15;
    b)  attribuzione di punti 5 a coloro che nell'ambito territoriale
dichiarato  carente  per il quale concorrono abbiano la residenza fin
da  due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione
della  domanda  di  inclusione nella graduatoria regionale e che tale
requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico;
    c) attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito della
Regione  da  almeno  due  anni  antecedenti  la  data di scadenza del
termine  per  la  presentazione  della  domanda  di  inclusione nella
graduatoria  regionale  e  che  tale requisito abbiano mantenuto fino
alla attribuzione dell'incarico.
   4.  Le  graduatorie  per  l'assegnazione degli ambiti territoriali
carenti  vengono  formulate sulla base dell'anzianita' e dei punteggi
relativi  ed  apponendo  a  fianco  al  nominativo  di ciascun medico
concorrente l'ambito o gli ambiti territoriali per i quali egli abbia
inoltrato domanda di assegnazione.
   5.  In  caso  di pari posizione in graduatoria, i medici di cui al
comma  2 sono ulteriormente graduati nell'ordine di minore eta', voto
di laurea ed anzianita' di laurea.
   6.  La  Regione,  o  il soggetto da questa individuato, interpella
prioritariamente  i  medici  di cui al comma 2, lett. a) in base alla
anzianita'  di  iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per
l'assistenza   primaria;   laddove   risulti  necessario,  interpella
successivamente  i  medici  di  cui  al  comma  2,  lett. b), in base
all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 3
e  sulla  base  del  disposto di cui all'articolo 16, commi 7 e 8 del
presente Accordo.
   7.   L'anzianita'   di  iscrizione  negli  elenchi  a  valere  per
l'assegnazione  degli  ambiti territoriali carenti ai sensi del comma
2, lett. a), e' determinata sommando:
    a)  l'anzianita'  complessiva  di  iscrizione negli elenchi della
assistenza  primaria  della  regione, detratti i periodi di eventuale
cessazione dell'incarico;
    b)   l'anzianita'   di  iscrizione  nell'elenco  di  provenienza,
ancorche' gia' compresa nell'anzianita' di cui alla lettera a).
   8.  E'  cancellato dalla graduatoria regionale e di settore valida
per  l'anno  in  corso,  il  medico che abbia accettato l'incarico ai
sensi dell'art. 35, comma 1.
   9.  Il  medico  che, avendo concorso all'assegnazione di un ambito
territoriale  carente  avvalendosi  della  facolta' di cui al comma 2
lettera a), accetta l'incarico ai sensi dell'art. 35, comma 1, decade
dall'incarico  detenuto  nell'ambito  territoriale  di  provenienza e
viene cancellato dal relativo elenco.
   10.  E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi,
secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
   11.  In  sede  di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti,
fermo  restando  l'ambito  di  iscrizione del medico, l'Azienda, puo'
indicare  la zona in cui deve essere comunque assicurata l'assistenza
ambulatoriale.
   12.  La  indicazione  di  cui al comma 11 costituisce vincolo alla
apertura  di  uno  studio di assistenza primaria nella zona indicata,
vincolo  che  si  protrae  per  un  periodo di anni 3 dall'iscrizione
nell'elenco,  trascorso il quale, a richiesta del medico interessato,
l'Azienda,  nel pubblicare gli ambiti territoriali carenti, indica la
zona  stessa agli effetti della apertura dello studio medico a carico
del neo inserito.
   13.  Gli  aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al
comma   1,   presentano   alla  Regione,  o  al  soggetto  da  questa
individuato,  apposita  domanda di assegnazione di incarico per uno o
piu'  degli  ambiti  territoriali  carenti pubblicati, in conformita'
allo schema di cui agli Allegati Q o Q/3.
   14.  In  allegato  alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una
dichiarazione  sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di
presentazione  della  domanda  abbiano  in  atto  rapporti  di lavoro
dipendente,  anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si
trovino  in posizione di incompatibilita', secondo lo schema allegato
sub lettera "L".
   15.  La  Regione provvede alla convocazione, mediante raccomandata
AR o telegramma, dei medici aventi titolo, secondo la graduatoria, al
conferimento  degli incarichi dichiarati carenti e pubblicati, presso
la  sede indicata dall'Assessorato Regionale alla Sanita', in maniera
programmata  e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di
invio della convocazione.
   16. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico.
   17.  Il  medico  oggettivamente impossibilitato a presentarsi puo'
dichiarare  la  propria  accettazione  mediante telegramma, indicando
nello  stesso l'ordine di priorita' per l'accettazione tra gli ambiti
territoriali  dichiarati carenti per i quali egli ha concorso. In tal
caso  gli  sara'  attribuito  il  primo  incarico disponibile tra gli
incarichi vacanti che egli avra' indicato.
   18.  La  Regione  che  attribuisce l'incarico ai sensi del comma 2
lettera  a)  ad  un medico proveniente da altra regione comunica alla
Regione  di provenienza l'avvenuto conferimento dell'incarico ai fini
di quanto previsto dal comma 9.
   19. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 24 e
nel  rispetto dei precedenti commi, puo' adottare procedure tese allo
snellimento  burocratico  e  all'abbreviazione dei tempi necessari al
conferimento degli incarichi.
   20.  La  Regione  puo'  individuare  e assegnare ad altri soggetti
l'espletamento dei compiti previsti dal presente articolo.

   ART. 35 - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE.

   1.  Il  medico  interpellato ai sensi dell'art. 34 deve, a pena di
decadenza,  indicare  e dichiarare, in sede di convocazione, l'ambito
territoriale per il quale accetta l'incarico.
   2.  La  Regione, o il soggetto da questa individuato, espletate le
formalita'  per l'accettazione dell'incarico, invia gli atti relativi
all'Azienda  interessata,  la  quale  conferisce  l'incarico  a tempo
indeterminato, condizionato al possesso dei requisiti di cui al comma
3,  con  provvedimento  del  Direttore Generale, che viene comunicato
all'interessato  mediante  raccomandata  con  avviso  di ricevimento,
ricevimento  dal  quale  decorre il termine di 90 giorni previsto dal
comma successivo.
   3. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione
di cui al precedente comma 2, il medico, sempre a pena di decadenza e
fatto salvo quanto previsto al comma 12, deve:
    - aprire  nell'ambito  territoriale  carente assegnatogli, tenuto
conto  delle  eventuali prescrizioni di cui all'articolo 34 comma 11,
uno  studio  professionale  idoneo  secondo  le  prescrizioni  di cui
all'art. 36 e darne comunicazione alla Azienda;
    - richiedere  il  trasferimento  della  residenza  o  eleggere il
proprio  domicilio  nella  zona  assegnatagli,  se  risiede  in altro
Comune;
    - comunicare  l'Ordine  professionale  provinciale  al  quale  e'
iscritto.
   4.  L'incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della
decorrenza  dell'iscrizione  nell'elenco  e  della  autorizzazione ad
acquisire  le  scelte  degli  assistiti,  con  la comunicazione della
Azienda  attestante l'idoneita' dello studio oppure alla scadenza del
termine  di  15  giorni  di  cui  al  comma 9, qualora la Azienda non
proceda  alla prevista verifica di idoneita'. E' fatta comunque salva
la  facolta'  delle  Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica
della idoneita' dello studio.
   5.  Il medico al quale sia definitivamente conferito l'incarico ai
sensi  del  presente  articolo  viene  iscritto  nell'elenco relativo
all'ambito  territoriale  carente  della  Azienda  che ne gestisce la
posizione amministrativa.
   6.   Al  medico  e'  fatto  divieto  di  esercitare  le  attivita'
convenzionate  ai  sensi  del presente accordo in studi professionali
collocati  fuori  dall'ambito  territoriale  nel  cui  elenco egli e'
iscritto, escluso il caso di cui all'art. 33, comma 14.
   7.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi,
secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
   8.  Le  Aziende avuto riguardo a eventuali difficolta' collegate a
particolari   situazioni   locali,  possono  consentire,  sentito  il
Comitato di cui all'art. 23, temporanee proroghe al termine di cui al
comma 3, entro il limite massimo di ulteriori sessanta giorni.
   9.  Entro  15  giorni  dalla  comunicazione dell'avvenuta apertura
dello  studio  l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla
verifica  dell'idoneita' dello stesso in rapporto ai requisiti minimi
di  cui  all'art.  36 e ne notifica i risultati al medico interessato
assegnandogli,  se del caso, un termine non superiore a 60 giorni per
adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine
inutilmente   il   medico   decade   dal   diritto   al  conferimento
dell'incarico.
   10.  Le procedure di cui al comma 9 si applicano anche nei casi di
apertura   di   ulteriori  studi  professionali,  per  l'espletamento
dell'attivita' convenzionata di cui al presente Accordo, nel contesto
del  medesimo  ambito  territoriale  e  nel  caso  di  variazione  di
ubicazione  dello  studio  convenzionato per l'assistenza primaria in
altro locale all'interno del medesimo ambito territoriale.
   11.  Al  fine  di  favorire  l'inserimento  di medici negli ambiti
territoriali carenti, con particolare riguardo a quelli disagiati, la
Azienda puo', su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di
un  ambulatorio  pubblico eventualmente disponibile. L'ammontare e le
modalita'  di  compensazione delle spese per l'uso, comprese le spese
per  il  suo  utilizzo,  dell'ambulatorio  pubblico,  sono oggetto di
apposite  determinazioni  da  concordarsi  nell'ambito  degli Accordi
Regionali.
   12.  Fatte  salve  diverse determinazioni regionali, nel corso del
rapporto  convenzionale  il  medico  puo'  essere  autorizzato  dalla
Azienda  a  trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza o
il  domicilio  in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un
ambito  territoriale  di  contiguita',  previo  parere favorevole del
comitato  di  cui  all'art.  23  del  presente Accordo e purche' tale
trasferimento   non   comporti   alcun   disservizio  nell'erogazione
dell'assistenza.
   13.  Al  medico  al  quale  sia  stato  definitivamente  conferito
l'incarico  ai  sensi  del  presente  articolo, e' consentita, per il
valore  di  diffusione  capillare dell'assistenza sanitaria di cui al
presente  Accordo  e  per  il  miglioramento  della  qualita' di tale
assistenza,  l'apertura  di piu' studi per l'esercizio dell'attivita'
convenzionata di assistenza primaria nei comuni o nelle zone comprese
nell'ambito territoriale nel cui elenco il medico e' iscritto.
   14.  Nel  caso  di  esercizio dell'attivita' convenzionata in piu'
studi, l'orario di studio complessivo, come determinato sulla base di
quanto  disposto  dall'articolo  36 del presente Accordo, puo' essere
frazionato,  previo  parere  del  Comitato  aziendale,  fra tutti gli
studi,  fatta  salva  la erogazione dell'attivita' ambulatoriale, nel
suo insieme, per almeno 5 giorni la settimana.

   ART. 36 - REQUISITI E APERTURA DEGLI STUDI MEDICI.

   1.  Lo  studio  del  medico  di assistenza primaria e' considerato
presidio  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  e concorre, quale bene
strumentale  e  professionale  del  medico,  al  perseguimento  degli
obiettivi   di   salute  del  Servizio  medesimo  nei  confronti  del
cittadino,  mediante  attivita'  assistenziali  convenzionate  e  non
convenzionate   retribuite.   Ai   fini   dell'instaurazione   e  del
mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, oltre
che  ai  fini  della  corresponsione  del  concorso  alle  spese  per
l'erogazione  delle prestazioni del servizio cui all'art. 59, ciascun
medico   deve   avere   la   disponibilita'   di  almeno  uno  studio
professionale  nel  quale  esercitare  l'attivita'  convenzionata. Lo
studio  del  medico  di  medicina  generale, ancorche' destinato allo
svolgimento  di  un  pubblico  servizio,  e' uno studio professionale
privato  che  deve  possedere  i  requisiti  previsti  dai  commi che
seguono.
   2.  Lo  studio  del  medico convenzionato deve essere dotato degli
arredi  e  delle  attrezzature  indispensabili  per l'esercizio della
medicina  generale,  di  sala  d'attesa  adeguatamente  arredata,  di
servizi  igienici,  di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi
idonei strumenti di ricezione delle chiamate.
   3.  Detti  ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso
di  studio  medico con destinazione specifica o anche essere inseriti
in  un  appartamento  di  civile abitazione, con locali appositamente
dedicati.
   4.  Se  lo  studio  e'  ubicato  presso strutture adibite ad altre
attivita'  non  mediche  o  sanitarie  soggette ad autorizzazione, lo
stesso  deve  avere  un ingresso indipendente e deve essere eliminata
ogni comunicazione tra le due strutture.
   5.  Lo studio professionale del medico iscritto nell'elenco, salvo
quanto  previsto  in  materia di orario di continuita' assistenziale,
deve  essere  aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana,
preferibilmente  dal  lunedi' al venerdi', con previsione di apertura
per  almeno  due  fasce  pomeridiane  o  mattutine  alla  settimana e
comunque  con  apertura  il  lunedi',  secondo  un  orario  congruo e
comunque non inferiore a:
    5 ore settimanali fino a 500 assistiti.
    10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti.
    15 ore settimanali da 1000 e 1500 assistiti.
   L'orario  di studio e' definito dal medico anche in relazione alle
necessita' degli assistiti iscritti nel suo elenco e alla esigenza di
assicurare  una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in
maniera   tale   che   sia   assicurato   il  migliore  funzionamento
dell'assistenza.  In  relazione  a particolari esigenze assistenziali
l'Azienda  puo'  richiedere, previo parere del Comitato aziendale, di
cui all'art. 23, la revisione dell'orario.
   I  medici  che  aderiscono  a  forme  associative  della  medicina
generale  sono  tenuti a garantire l'apertura dello studio secondo le
determinazioni   previste   e  definite  in  sede  di  contrattazione
regionale per le singole tipologie di associazione.
   6.  L'Azienda  ha  il  compito  di  verificare  l'applicazione del
disposto di cui al precedente comma 5.
   7.  L'orario  con  il  nominativo  del  medico, da comunicare alla
Azienda,  deve  essere  esposto  all'ingresso  dello  studio  medico;
eventuali  variazioni  devono essere comunicate alla Azienda entro 30
giorni dalla avvenuta variazione.
   8. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono
di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.
   9.  Le  modalita'  di contattabilita' del medico al di fuori delle
fasce  orarie  di apertura dello studio sono disciplinate nell'ambito
degli Accordi Regionali.
   10. Nell'ambito degli Accordi regionali possono essere previste le
modalita'  di  erogazione  di  prestazioni  medico  specialistiche in
regime  di  accreditamento con contratto tra medici di cure primarie,
operanti  in  forma associata, ASL e aziende erogatrici pubbliche e/o
private    accreditate   del   medesimo   ambito   territoriale.   La
sperimentazione  e'  finalizzata  alla  integrazione  dei vari attori
responsabili  del governo clinico del soggetto. Lo strumento primario
di  integrazione  riguarda la definizione e l'utilizzo di linee guida
diagnostico  terapeutiche condivise. Gli accordi specifici devono far
riferimento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, necessari
al  funzionamento  delle  unita' di offerta sperimentali, e derivanti
dalla  normativa  nazionale  e regionale in tema di autorizzazione ed
accreditamento.

   ART. 37 - SOSTITUZIONI.

   1.  Il  medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilita'
di  prestare  la  propria  opera,  fermo  restando l'obbligo di farsi
sostituire  fin  dall'inizio, deve comunicare alla competente Azienda
entro  il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo
del  collega  che  lo sostituisce quando la sostituzione si protragga
per piu' di tre giorni consecutivi. Il medico sostituito comunica, in
uno  con  la  dichiarazione  di  assenza dal servizio, la motivazione
della stessa tra quelle previste dall'art. 18 del presente Accordo.
   2.  Il  medico  sostituto  deve  dichiarare  di  non  trovarsi  in
situazione  di  incompatibilita'  prevista  dall'articolo  17,  salvi
diversi  accordi  regionali  che  stabiliscono  anche il limite delle
scelte che possono essere poste a carico del medico sostituto.
   3. Nella nomina del proprio sostituto, il titolare deve avere cura
di  scegliere  per  i  propri  assistiti  un medico che garantisca un
adeguato  livello  di qualita' professionale. Ove possibile il medico
sostituto  deve avere i requisiti per accedere alla graduatoria della
medicina generale.
   4. Il medico sostituto assume direttamente e formalmente, all'atto
dell'incarico  di  sostituzione  da  parte  del medico sostituito, le
responsabilita'  professionali  inerenti  tutte le attivita' previste
dal    presente   Accordo.   Il   medico   sostituto   deve   inoltre
dichiaratamente   garantire   l'attivita'  assistenziale  secondo  le
modalita'   organizzative,   disponibilita'   strutturale,   standard
assistenziale   e   orario  di  apertura  dello  studio,  del  medico
sostituito.
   5. Nel caso di sostituzione tra medici di assistenza primaria gia'
titolari  di  incarico, il sostituito dovra' comunicare adeguatamente
ai  propri  assistiti  le  modalita'  della  sostituzione  secondo le
modalita'  organizzative  del  medico  di  famiglia  che  effettua la
sostituzione.
   6.  Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non
possa  essere  effettuata dal medico di medicina generale, sia svolta
da  un medico iscritto negli elenchi dei pediatri di libera scelta, i
compensi   allo   stesso  sono  corrisposti  secondo  il  trattamento
economico previsto per la medicina generale.
   7.  Non  e'  consentito  al  sostituto acquisire scelte del medico
sostituito durante la sostituzione.
   8.  Alla sostituzione del medico sospeso dall'incarico per effetto
di  provvedimento  di  cui  all'art.  30  provvede  la Azienda con le
modalita' di cui al comma 15.
   9.   Le   scelte   del  sanitario  colpito  dal  provvedimento  di
sospensione  restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli
aventi  diritto  avanzino  richiesta  di  variazione  del  medico  di
fiducia; variazione che in ogni caso, non puo' essere fatta in favore
del  medico  incaricato della sostituzione, per tutta la durata della
stessa.
   10.  L'attivita'  di  sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non
comporta  l'iscrizione  del  medico  nell'elenco,  anche se determina
l'assunzione   di  tutti  gli  obblighi  professionali  previsti  dal
presente Accordo, dagli accordi Regionali e da quelli Aziendali.
   11.  E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi,
secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
   12.  Il  medico  sostituito  deve provvedere ad informare i propri
assistiti  sulla  durata,  sulle  modalita'  della sostituzione e sul
sostituto.
   13.  Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa
corrispondono  i  compensi  al medico sostituito che provvede secondo
quanto  previsto al comma 14; dal 31° giorno corrispondono i compensi
direttamente  al medico che effettua la sostituzione, purche' abbia i
requisiti  per  l'iscrizione nella graduatoria regionale e secondo il
trattamento economico previsto dal successivo comma 14.
   14.  I rapporti economici tra medico sostituito e medico sostituto
sono  disciplinati dalla norme di cui all'allegato sub lettera C, nel
rispetto della normativa fiscale.
   15.   Il   medico   che   non  riesca  ad  assicurare  la  propria
sostituzione,  deve  tempestivamente  informarne la Azienda, la quale
provvede  a  designare  il  sostituto  prioritariamente  tra i medici
inseriti  nella  graduatoria  di  cui all'art. 15, e secondo l'ordine
della  stessa,  interpellando  prioritariamente  i  medici  residenti
nell'ambito  di  iscrizione  del  medico  sostituito.  In tale caso i
compensi  spettano  fin dal primo giorno della sostituzione al medico
sostituto, salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 19.
   16. Tranne che per i motivi di cui all'art. 18, commi 1, 2, 3 e 4,
del  presente  Accordo  e  per  mandato parlamentare, amministrativo,
ordinistico,   sindacale,   per   sostituzione  superiore  a  6  mesi
nell'anno,  anche  non continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di
cui  all'art.  23,  si  esprime sulla prosecuzione della sostituzione
stessa  e  puo'  esaminare  il  caso  ai  fini  anche  dell'eventuale
risoluzione del rapporto convenzionale.
   17.  Quando  il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella
impossibilita'  di percepire i compensi che gli spettano in relazione
al  periodo  di  sostituzione,  le  Aziende  possono  liquidare  tali
competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.
   18.  In  caso  di  decesso  del  medico  convenzionato,  l'Azienda
provvede  alla  nomina  del  sostituto.  Qualora il medico fosse gia'
sostituito,  il sostituto gia' incaricato al momento del decesso puo'
proseguire  l'attivita'  nei  confronti  degli assistiti in carico al
medico deceduto per non piu' di 30 giorni, conservando il trattamento
di cui beneficiava durante la sostituzione.

   ART. 38 - INCARICHI PROVVISORI.

   1.  Qualora  in un ambito territoriale si determini una carenza di
assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le
scelte  disponibili,  l'Azienda,  sentito il Comitato di cui all'art.
23,  puo'  conferire  ad un medico residente nell'ambito territoriale
carente,  scelto  nel rispetto della graduatoria regionale di settore
o,  se  esistente, alla graduatoria di disponibilita' di cui all'art.
15, comma 12 del presente Accordo, un incarico temporaneo.
   2.  Tale  incarico,  di  durata  comunque inferiore a dodici mesi,
cessa  alla  sua  scadenza  o nel momento in cui viene individuato il
medico  avente  diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente
comma  sono  corrisposti,  per  gli  utenti  che  viene incaricato di
assistere, i compensi di cui all'art. 59, lettera "A", comma 1.
   3.  Nel  caso  in  cui  sia  necessario proseguire la durata di un
incarico  provvisorio,  i  successivi  incarichi  vengono  attribuiti
secondo  l'ordine  della  graduatoria  regionale  di  settore  o,  se
esistente, della graduatoria di disponibilita', a seguire rispetto al
medico precedentemente incaricato.
   4.  L'incarico  di  cui  al  comma  1  non  viene conferito quando
l'eccedenza  degli  assistibili rispetto alla somma dei massimali dei
singoli  medici  iscritti  nell'elenco  dell'ambito  territoriale non
supera   le   300   unita'.  In  tal  caso  si  applica  il  disposto
dell'articolo 39, comma 3.
   5.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi,
secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
   6.  Ai  medici  di cui al precedente comma 1, che siano chiamati a
ricoprire un incarico provvisorio, l'Azienda e' tenuta a concedere in
uso   l'eventuale   struttura   ambulatoriale  in  suo  possesso,  ed
usualmente utilizzata, nell'ambito territoriale relativo.
   7.  Qualora in un ambito territoriale si determinino le condizioni
previste  al  comma  1,  l'Azienda  e'  tenuta ad informare, entro 20
giorni   dall'evento,   i  cittadini  interessati  dalla  carenza  di
assistenza  della  necessita'  di  procedere  ad una nuova scelta del
medico   tra   tutti   quelli   incaricati  nell'ambito  territoriale
interessato,  anche  attraverso annunci sui quotidiani, manifesti nei
comuni  e  negli  altri  luoghi  pubblici  e, ove ritenuto opportuno,
mediante comunicazione diretta agli assistiti.

   ART. 39 - MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONI.

   1.  I  medici  iscritti  negli elenchi possono acquisire un numero
massimo  di  scelte  pari  o inferiori a 1.500 unita', secondo quanto
previsto per le singole fattispecie definite dal presente articolo.
   2.   I   medici   che   avevano   acquisito  la  possibilita'  del
raggiungimento  della  quota individuale di 1.800 scelte ai sensi del
decreto  del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 rientrano nel
massimale  di  1.500  scelte  gradualmente  mediante  la  sospensione
dell'attribuzione di nuove scelte.
   3.  Eventuali  deroghe  al  massimale  individuale  possono essere
autorizzate  dalla  Regione,  su  proposta  dell'Azienda e sentito il
comitato  aziendale  di  cui  all'art. 23, in relazione a particolari
situazioni  locali,  ai  sensi  dell'art. 48, comma 3, punto 5, della
Legge n. 833/78, e per un tempo determinato, non superiore comunque a
mesi sei.
   4.  Nei  confronti  del medico che, oltre ad essere inserito negli
elenchi,  svolga  attivita'  orarie  compatibili  con tale iscrizione
diverse  da quelle disciplinate dal presente Accordo, il massimale di
scelta  e'  ridotto  in  misura  proporzionale  al  numero  delle ore
settimanali  che  il  medesimo  dedica alle suddette altre attivita',
sulla base del disposto del successivo comma.
   5. Tenuto conto del disposto dell'articolo 58 del presente Accordo
in     materia    di    libera    professione,    l'impegno    orario
libero-professionale non puo' determinare una riduzione del massimale
di scelte inferiore al rapporto ottimale.
   5. Ai soli fini del calcolo del massimale individuale per i medici
soggetti a limitazioni per attivita' a rapporto orario compatibili di
cui  al  precedente  comma  4  e  per attivita' di libera professione
strutturata si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda
ad  un  impegno  settimanale  equivalente  a  1.500 scelte per 40 ore
settimanali.
   6.  I  medici  possono  autolimitare il proprio massimale, che non
puo'  essere  inferiore  al  rapporto  ottimale  di  cui agli Accordi
regionali,  come  previsto  all'articolo  33,  comma  9. Il massimale
derivante  da  autolimitazione  non  e'  modificabile prima di 3 anni
dalla data di decorrenza della autolimitazione.
   7.  Le  autolimitazioni  inferiori  gia'  esistenti  alla  data di
entrata  in  vigore  del  presente  Accordo devono essere formalmente
adeguate  dal  medico  interessato al disposto del precedente comma 6
entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. In
difetto   di   tale   adempimento   provvede  l'Azienda,  che  ne  da
comunicazione al medico interessato, anche ai fini della applicazione
delle  norme  sulle  incompatibilita'  di  cui  all'articolo  17  del
presente Accordo.
   8.  Ai  medici  che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma
16,  del  D.L.  n.  324/93,  convertito  nella  legge  n.  423/93, e'
consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per
l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di provenienza (ambito
nel   quale   essi  erano  convenzionati  al  momento  dell'esercizio
dell'opzione  di cui all'art. 4, comma 7 della legge n. 412/91), alle
condizioni  e  nei  limiti  previsti  dalla organizzazione sanitaria,
cosi' come disposto dall'articolo 33.
   9.  Ai  medici di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993
n.  187,  convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296
che  accettano l'incarico di cui al precedente art. 34, e' consentito
acquisire scelte fino alla concorrenza di un massimale di 500 scelte.
   10.  La  disposizione  di  cui al comma 9 non si applica ai medici
che,   soggetti   alla   norma   relativa,   rinunciano  all'incarico
compatibile  entro  60  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente Accordo.
   11.  Le scelte temporanee di cui all'articolo 40, commi 5 e 12 non
concorrono alla determinazione del massimale individuale.
   12.  Non  concorrono alla determinazione del massimale individuale
le scelte dei minori tra 0 e 6 anni.
   13. Lo svolgimento di altre attivita', anche libero-professionali,
compatibili  con  l'iscrizione  negli  elenchi,  non  deve comportare
pregiudizio  al  corretto  e puntuale assolvimento degli obblighi del
medico,  a  livello  ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli
assistiti che lo hanno prescelto.

   ART. 40 - SCELTA DEL MEDICO.

   1.  La  costituzione  e  lo  svolgimento del rapporto tra medico e
assistito sono fondati sul rapporto di fiducia.
   2.  Il  rapporto  di fiducia tra medico e assistito si fonda anche
sulla   reciproca   conoscenza   e  sulla  trasparenza  dei  rapporti
reciproci.  A  tal  fine, e per maggiormente radicare il rapporto tra
medico  e  cittadino,  le  Aziende  promuovono,  sulla base di intese
stipulate  tra  le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative,  una  corretta  informazione  agli  assistiti  sulla
opportunita'  di  avviare  preliminarmente  alla  scelta  una diretta
conoscenza   del   medico  e,  a  margine  della  scelta  effettuata,
promuovono  la informazione sull'organizzazione dei servizi aziendali
e  sulle  modalita'  organizzative  della medicina generale, mediante
consegna della Carta dei servizi.
   3.  Le  Aziende provvedono ad informare adeguatamente i cittadini,
sullo   status   del   medico,   sul   suo   curriculum  personale  e
professionale,  sulle  caratteristiche  della attivita' professionale
(ubicazione  ed  orario  dello  studio, aderenza a forme associative,
utilizzo   di   procedure  informatiche,  disponibilita'  telefonica,
disponibilita' del personale di studio, caratteristiche strutturali e
strumentali, ecc.).
   4.  Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del documento di
iscrizione,  sceglie  direttamente  per se e per i propri familiari o
soggetti  anagraficamente  conviventi il medico di fiducia fra quelli
iscritti  nell'elenco,  definito  ai  sensi  dell'art.  33,  relativo
all'ambito territoriale di residenza.
   5.  Per  i  cittadini  extracomunitari  in  regola con le norme in
materia  di  soggiorno  sul territorio italiano, la scelta e' a tempo
determinato e ha validita' pari a quella del permesso di soggiorno.
   6.  La  scelta di cui al comma 5 e' automaticamente rinnovata alla
scadenza  anche  nelle  more  del  rinnovo del permesso di soggiorno,
fatta  salva  ogni  azione  di  rivalsa  per  quote percepite anche a
seguito di mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
   Il   medico   e'   obbligato   alla   assistenza   del   cittadino
extracomunitario  anche  nelle  more  del  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno.
   7.  Il  figlio,  il coniuge e il convivente dell'assistito gia' in
carico  al medico di medicina generale possono effettuare la scelta a
favore  dello  stesso  medico  anche  in  deroga al massimale o quota
individuale,  purche'  anagraficamente  facenti  parte  del  medesimo
nucleo familiare.
   8. Le scelte in deroga, comunque acquisibili, non possono superare
in  nessun  caso  il  5%  del massimale individuale del medico, fermo
restando quanto previsto dell'art. 39, comma 2.
   9.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi,
secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
   10.  L'Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui
all'art. 23 e acquisita l'accettazione del medico di scelta, consente
che  la  scelta  sia effettuata in favore di un medico iscritto in un
elenco  diverso  da  quello  proprio  dell'ambito territoriale in cui
l'assistito  e' residente per esplicita richiesta di prosecuzione del
rapporto  fiduciario da parte dell'assistito o quando la scelta sia o
diventi  obbligata,  oppure  quando  per  ragioni  di  vicinanza o di
migliore  viabilita' la residenza dell'assistito graviti su un ambito
limitrofo  e  tutte  le  volte  che  gravi  ed  obiettive circostanze
ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.
   11.  La  scelta  per  i  cittadini residenti ha validita' annuale,
salvo revoca nel corso dell'anno, ed e' tacitamente rinnovata.
   12. Per i cittadini non residenti la scelta e' a tempo determinato
da  un  minimo  di  3  mesi  ad  un  massimo  di  1 anno, fatte salve
documentate  situazioni di maggiore durata del permesso di soggiorno,
alla  quale  sara'  adeguata  la durata della scelta provvisoria, con
contemporanea cancellazione della scelta eventualmente gia' in carico
al  medico  della  Azienda di provenienza del cittadino. La scelta e'
espressamente prorogabile.

   ART. 41 - REVOCA E RICUSAZIONE DELLA SCELTA.

   1.  L'assistito  che  revoca  la  scelta ne da' comunicazione alla
competente  Azienda.  Contemporaneamente alla revoca l'assistito deve
effettuare  una  nuova  scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto
immediato.

   2.  Modalita'  per  garantire  la  continuita' dell'assistenza tra
medico   revocato   e  medico  scelto,  nel  primario  interesse  del
cittadino, sono disciplinate nell'ambito degli Accordi Regionali.
   3.  Il  medico che non intenda prestare la propria opera in favore
di  un  assistito  puo'  in  ogni  tempo  ricusare  la scelta dandone
comunicazione  alla  competente Azienda. Tale ricusazione deve essere
motivata  da  eccezionali  ed accertati motivi di incompatibilita' ai
sensi  dell'art.  8, comma 1, lett. b), D.L.vo n. 502/92 e successive
modificazioni  ed integrazioni. Tra i motivi della ricusazione assume
particolare  importanza  la  turbativa  del rapporto di fiducia. Agli
effetti   assistenziali   la   ricusazione  decorre  dal  16°  giorno
successivo alla sua comunicazione.
   4.   Non   e'   consentita   la   ricusazione  quando  nell'ambito
territoriale  di  scelta  non  sia  operante  altro medico, salvo che
ricorrano  eccezionali  motivi  di  incompatibilita' da accertarsi da
parte del Comitato di Azienda di cui all'art. 23.
   5.  I  medici che abbiano esercitato il diritto di autolimitazione
del massimale non possono avvalersi dello strumento della ricusazione
per mantenersi al di sotto del limite della autolimitazione medesima.
   6.  Il  medico  di assistenza primaria puo' comunicare all'azienda
l'avvenuto  decesso  del  proprio  assistito  del  quale  egli  abbia
certificato  la  morte,  salvo verifica presso l'anagrafe comunale di
residenza  dell'assistito deceduto, ai fini della cancellazione della
relativa  scelta e di una sollecita operazione di aggiornamento degli
elenchi del medico interessato.

   ART. 42 - REVOCHE D'UFFICIO.

   1.  Le  scelte dei cittadini che, ai sensi dell'art. 7 della Legge
n.  526/1982,  vengono  temporaneamente  sospesi  dagli elenchi della
Azienda sono riattribuite automaticamente al medico dal momento della
cessazione della sospensione temporanea, anche in deroga al massimale
individuale,  e  fatta  salva  ogni altra e diversa determinazione da
parte  dell'assistito.  A  tal  fine le Aziende istituiscono apposito
separato  elenco  dei cittadini ai quali sia stata revocata d'ufficio
la scelta, onde facilitarne la riattribuzione automatica.
   2.  In caso di eventuali ritardi nella riattribuzione della scelta
di  cui  al  precedente  comma,  gli  effetti  economici della stessa
decorrono  comunque,  in difetto di scelta in favore di altro medico,
dalla data di cessazione della sospensione. A tal proposito il medico
e'  tenuto  comunque  alla  assistenza  del cittadino temporaneamente
sospeso  dagli elenchi fin dalla data di cessazione della sospensione
medesima.
   3.  Differenti  modalita' di gestione delle scelte temporaneamente
sospese   possono   essere   concordate   nell'ambito  degli  Accordi
regionali.
   4.  La  revoca  della  scelta  da  operarsi  d'ufficio  per  morte
dell'assistito ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda e' tenuta
a  comunicare  al  medico  interessato  la  cancellazione per decesso
tempestivamente e comunque entro un anno dall'evento.
   5.  Nell'ambito  degli Accordi regionali possono essere concordate
modalita'  di  tutela  dei medici massimalisti dalla indisponibilita'
alla   acquisizione   di   nuove   scelte   dovuta  a  ritardo  nella
comunicazione  delle cancellazioni per morte di assistiti del proprio
elenco.
   6.  In  caso  di  trasferimento  di residenza, l'Azienda presso la
quale  il  cittadino  ha  effettuato  la  nuova  scelta comunica tale
circostanza  all'Azienda  di provenienza del cittadino stesso perche'
provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta.
   Le  Aziende  che  aggiornano  l'archivio  assistiti utilizzando le
informazioni  anagrafiche  dei Comuni, possono procedere, nei casi di
trasferimento ad altre Aziende, alla revoca d'ufficio.
   7.  L'Azienda  e' tenuta a comunicare detta revoca al medico ed al
cittadino   interessati  tempestivamente  e  comunque  entro  3  mesi
dall'evento.
   8.  Nel  caso  di  trasferimento  di residenza in comuni di ambiti
territoriali  diversi  all'interno  della medesima Azienda, la revoca
non  si  applica d'ufficio ma solo in presenza di una nuova scelta in
favore di altro medico, con decorrenza dalla data di quest'ultima.
   9.  Le revoche conseguenti ai cambiamenti di residenza all'interno
della  Azienda  e tra aziende limitrofe sono disciplinate con accordi
regionali.  Nel caso in cui l'ambito comunale sia comprensivo di piu'
Aziende si intende per Azienda limitrofa il medesimo ambito comunale.
   10.  Le  cancellazioni  per doppia iscrizione decorrono dalla data
della  seconda  attribuzione  nel  caso  di scelta posta due volte in
carico   allo  stesso  medico.  Se  trattasi  di  medici  diversi  la
cancellazione  decorre  dalla  data  della  comunicazione  al  medico
interessato.  Tali  comunicazioni  sono eseguite contestualmente alle
variazioni del mese di competenza.
   11.   Ai  fini  degli  effetti  economici  relativi  alle  revoche
d'ufficio di cui al presente articolo, l'Azienda e' tenuta ad inviare
al  medico  interessato,  in  uno  con  la comunicazione del previsto
importo  da  ripetere,  il  tabulato  nominativo relativo ai pazienti
oggetto  di  revoca  completo  della  causa  e della decorrenza della
revoca medesima.
   12.  Avverso  alla  richiesta di ripetizione il medico interessato
puo' opporre motivato e documentato ricorso entro 15 giorni dalla sua
comunicazione   ed   il   Direttore   Generale   assume   la  propria
deliberazione in merito entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
   13.  Qualora  l'importo  complessivo  richiesto  dalla Azienda sia
superiore  al  20% dell'ammontare degli emolumenti mensili, l'Azienda
puo'  dare corso a conguaglio negativo solo in presenza di accordo in
tal senso con il medico interessato.
   14.  La  ripetizione  delle  somme o l'applicazione del conguaglio
negativo  hanno  corso  nella  misura  massima  del  20% dei compensi
mensili, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, fatto salvo
eventuale differente accordo, in merito alla modalita' di ripetizione
delle somme, tra il medico interessato e l'Azienda.

   ART. 43 - SCELTA, REVOCA, RICUSAZIONE: EFFETTI ECONOMICI.

   1.  Ai  fini  della  corresponsione  dei  compensi  la  scelta, la
ricusazione  e la revoca decorrono dal primo giorno del mese in corso
o  dal  primo  giorno  del mese successivo a seconda che intervengano
entro il 15° giorno o dal 16° giorno del mese.
   2.  Il rateo mensile dei compensi e' frazionabile in trentesimi ai
fini   del  pagamento  di  eventuali  frazioni  di  mese,  quando  le
variazioni dipendano da trasferimento del medico o da cancellazione o
sospensione del medico dall'elenco.
   3.  La  cessazione  per  sopraggiunti  limiti di eta' da parte del
medico  produce  effetti economici dal giorno di compimento dell'eta'
prevista.
   4.  Le  operazioni  di  aggiornamento  dell'elenco degli assistiti
rispetto  alla  scelta  e  alla  revoca  sono  svolte in tempo reale,
qualora  sia  realizzabile  in  base alla possibilita' di utilizzo di
procedure informatiche.
   5.  Modalita'  differenti di gestione delle operazioni di scelta e
revoca  e  di  aggiornamento  degli  elenchi  degli assistiti e delle
comunicazioni ai medici sono oggetto di contrattazione regionale.

   ART. 44 - ELENCHI NOMINATIVI E VARIAZIONI MENSILI.

   1.  Entro  il  31  luglio ed il 31 gennaio di ogni anno le Aziende
inviano  ai  medici  l'elenco  nominativo  delle  scelte  in carico a
ciascuno  di  essi  alla  data rispettivamente del 15 giugno e del 15
dicembre.
   2.  Le  Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici
le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte
e  alle  revoche  avvenute durante il mese precedente, allegandovi le
copie delle dichiarazioni di scelta o revoca.
   3.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi,
secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
   4. I dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere forniti su supporto
magnetico, a richiesta del medico e senza alcun onere a suo carico.
   5. Le Aziende istituiscono un elenco separato delle scelte operate
dai   cittadini   in   favore   di  medici  convenzionati  in  ambiti
territoriali  della  stessa  Azienda  diversi  da quello di residenza
dell'assistito,  ai  sensi  dell'  art.  40  comma  10,  del presente
Accordo.
   6.  Tale  elenco  e'  utilizzato  ai fini della determinazione del
rapporto  ottimale  e  della  individuazione della carenza di medici,
secondo  quanto  disposto  dall'articolo  33,  comma  11 del presente
Accordo.

   ART. 45 - COMPITI DEL MEDICO.

   1.  Le  funzioni ed i compiti individuali del medico di assistenza
primaria sono cosi' individuati:
    a)  servizi essenziali: gestione delle patologie acute e croniche
secondo  la  miglior  pratica e in accordo con il malato, inclusi gli
interventi  appropriati  e  le  azioni  rilevanti di promozione della
salute
    b)  gestione  dei  malati nell'ambito dell'Assistenza domiciliare
programmata   e   integrata:   assistenza  programmata  al  domicilio
dell'assistito,   anche   in   forma   integrata   con   l'assistenza
specialistica,  infermieristica  e  riabilitativa, in collegamento se
necessario con l'assistenza sociale, secondo gli allegati "G" e "H";
    c)  assistenza  programmata  nelle  residenze  protette  e  nelle
collettivita',  sulla base degli accordi regionali previsti dall'art.
53, comma 1, lett. e);
   2.  L'espletamento  delle funzioni di cui al precedente comma 1 si
realizza con:
    a)  il  consulto  con  lo  specialista  e l'accesso del medico di
famiglia presso gli ambienti di ricovero nelle sue varie fasi;
    b)   la   tenuta   e  l'aggiornamento  di  una  scheda  sanitaria
individuale,  su  supporto  informatico  e  tenuto  conto  di  quanto
previsto  dall'art.  59,  lettera  B, ad uso del medico e ad utilita'
dell'assistito  e  del  SSN, secondo standard nazionali e regionali e
modalita'  definite  nell'ambito  degli  Accordi  regionali,  nonche'
l'utilizzazione della Carta nazionale dei Servizi, prevista dal comma
9  art.  52  della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 e della tessera del
cittadino  secondo  quando  previsto  dall'art.  50  della  Legge  24
novembre 2003 n. 326;
    c)  la  disponibilita' per gli assistiti, nei locali dello studio
medico,  della  carta dei servizi definita dagli Accordi regionali in
merito ai compiti ed ai doveri e diritti del medico e dei cittadini;
    d)  la  partecipazione alle forme organizzative territoriali, con
le modalita' e secondo quanto disposto dal successivo comma 3.
    e)  l'aggregazione  in  centri  di  responsabilita' territoriale,
distrettuali   o   subdistrettuali,   per   specifici  obiettivi  del
Distretto;
    f)  le  certificazioni  obbligatorie  per  legge  ai  fini  della
riammissione  alla  scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola
materna e alle scuole secondarie superiori;
    g)  la  certificazione di idoneita' allo svolgimento di attivita'
sportive  non  agonistiche  di cui al decreto Ministro Sanita' del 28
febbraio  1983,  art.  1  lettera  a) e c), nell'ambito scolastico, a
seguito di specifica richiesta dell'autorita' scolastica competente.
    h) la certificazione per l'incapacita' temporanea al lavoro;
    i)  le  certificazioni  di cui all'art. 2 della legge 29 febbraio
1980,  n.  33,  e  all'art. 15 della legge 2 aprile 1981, n. 155 sono
rilasciate utilizzando i moduli allegati sub allegato "F" fatte salve
eventuali  modifiche  degli  stessi  concordate ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della Legge n. 33/80 per i lavoratori del settore privato;
    j)   la  certificazione  per  la  riammissione  al  lavoro  degli
alimentaristi laddove previste;
    k)  le  valutazioni  multidimensionali  e connesse certificazioni
relative   alle  prestazioni  di  assistenza  domiciliare  integrata,
programmata  e per l'inserimento nelle residenze protette, sulla base
della  programmazione  e di quanto previsto nell'ambito degli accordi
regionali;
    l)  lo  sviluppo  e  la  diffusione  della  cultura sanitaria, la
conoscenza del Servizio sanitario nazionale, e regionale, (con idoneo
supporto delle aziende) incluso il sistema di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie e il regime delle esenzioni;
    m) l'appropriatezza delle scelte assistenziali e terapeutiche, la
necessita'  di  un uso appropriato delle risorse messe a disposizione
dal  Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  l'adesione a specifici
progetti concordati a livello regionale e/o aziendale;
    n)   l'adesione  alle  campagne  di  vaccinazione  antinfluenzale
rivolte  a  tutta  la  popolazione a rischio, promosse ed organizzate
dalla Regione e/o dalle Aziende;
    o)  la partecipazione ai programmi di attivita' e agli obiettivi,
finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli programmati di spesa,
concordati  a  livello  regionale e/o aziendale con le organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative.  Tali  accordi prevedono le
modalita'  di  attuazione  dei  programmi, le forme di verifica e gli
effetti,   anche   economici,   del  raggiungimento,  o  meno,  degli
obiettivi;
    p) le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato "D";
    q)  l'assistenza  in  zone  disagiate,  comprese le piccole isole
sulla base delle intese regionali ed al fondo di cui all'art. 59;
    r) le visite occasionali, secondo l'art. 57, comma 4;
    s)  le  visite  ambulatoriali e domiciliari a scopo diagnostico e
terapeutico.
   3.  In merito a quanto previsto dal precedente comma 2, lettera e)
sono  individuate  sostanzialmente  due  diverse  tipologie  di forme
organizzative: funzionali e strutturali. La prima si caratterizza per
la possibilita' che hanno tutti i medici di parteciparvi (vedi equipe
territoriali)   e   per   la   prevalenza  delle  attivita'  di  cure
domiciliari.  Per  tali  motivi  la  partecipazione  a  questa  forma
organizzativa e' obbligatoria e remunerata in quota capitaria, mentre
le  conseguenti  attivita'  sono  remunerate sulla base degli Accordi
regionali.  La seconda si realizza in presenza di medici associati in
gruppo,  UTAP  o  altre  forme  organizzative  complesse  delle  cure
primarie  e  necessita  di  strutture,  attrezzature, risorse umane e
strumentali idonee. La partecipazione a questa forma organizzativa e'
facoltativa  e  sperimentale.  Gli  accordi  regionali ne definiscono
modelli  organizzativi,  caratteristiche  di attivita' e modalita' di
remunerazione.
   4. Sono, inoltre, obblighi e compiti del medico:
    a)  l'adesione alle sperimentazioni delle equipes territoriali di