art. 1 (commi 1-100)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza,  di  cui  all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  per
gli anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell'allegato n. 1  annesso
alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare  prima  della
scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con  ammortamento
a carico dello Stato. 
  2. Nell'allegato n. 2  annesso  alla  presente  legge  e'  indicato
l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato,  ai
sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3,  lettera  c),  della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,  dell'articolo
59, comma 34, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della  legge  12  novembre
2011, n. 183, per l'anno 2016. I predetti importi sono ripartiti  tra
le gestioni interessate con il procedimento di  cui  all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente  legge  sono,  inoltre,
indicati gli importi complessivi dovuti  per  l'anno  2016  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 4, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
nonche'  gli  importi  che,  prima  del  riparto  tra   le   gestioni
interessate, sono attribuiti: 
    a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e  coloni  a
completamento  dell'integrale  assunzione  a   carico   dello   Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989; 
    b) alla gestione speciale minatori; 
    c) alla gestione  speciale  di  previdenza  e  assistenza  per  i
lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS. 
  4. Gli esperti contabili iscritti nella Sezione B Esperti contabili
dell'Albo dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti  contabili,
istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34, e del decreto
legislativo  28  giugno  2005,  n.  139,  che  esercitano  la  libera
professione con carattere di continuita', sono  iscritti  alla  Cassa
nazionale di previdenza ed  assistenza  a  favore  dei  ragionieri  e
periti commerciali. 
  5. Il comma 430 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, e' abrogato. 
  6. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera a),  le  parole:  «di  due  punti  percentuali  a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal
1° gennaio 2017»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  tre  punti
percentuali dal 1° gennaio 2017»; 
    b) alla lettera b),  le  parole:  «di  due  punti  percentuali  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale  dal
1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal  1°  gennaio
2018» sono sostituite dalle seguenti: «di due punti  percentuali  dal
1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale  dal  1°  gennaio
2018»; 
    c) alla lettera c), le parole: «700 milioni di  euro  per  l'anno
2018» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro per l'anno
2018». 
  7. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, al terzo  periodo,  le  parole  da:  «,  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»  fino  alla  fine
del periodo sono soppresse. 
  8. Il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' abrogato. 
  9. Al fine di evitare un pregiudizio alla  continuita'  dell'azione
amministrativa,       ai       dipendenti        dell'Amministrazione
economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state
affidate le mansioni  della  terza  area  sulla  base  dei  contratti
individuali di lavoro a tempo indeterminato  stipulati  in  esito  al
superamento  di  concorsi  banditi  in  applicazione  del   contratto
collettivo nazionale di comparto del  quadriennio  1998-2001,  o  del
quadriennio 2002-2005,  continua  ad  essere  corrisposto,  a  titolo
individuale e in via provvisoria, sino all'adozione di una  specifica
disciplina contrattuale, il  relativo  trattamento  economico  e  gli
stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle
facolta' assunzionali  a  tempo  indeterminato  e  delle  vacanze  di
organico previste per le strutture interessate. 
  10. All'articolo 13 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole da:  «,  nonche'  l'unita'  immobiliare»
fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse; 
    b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: 
  «0a)  per  le  unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in
comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il
primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a
condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche'
dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato  l'immobile
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui
il comodante oltre all'immobile concesso in comodato  possieda  nello
stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione
principale, ad eccezione delle unita'  abitative  classificate  nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione  delle
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo  attesta  il
possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.
23»; 
    c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso; 
    d) il comma 8-bis e' abrogato; 
    e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre». 
  11. Al comma 8 dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, e' aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni  di  cui  al
presente comma  si  applicano,  dal  periodo  d'imposta  2014,  anche
all'imposta  municipale  immobiliare  della  provincia  autonoma   di
Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n.  3,  ed
all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di  Trento,
istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14». 
  13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1  dell'articolo  7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  si  applica  sulla
base dei criteri individuati  dalla  circolare  del  Ministero  delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.  141  del  18  giugno  1993.  Sono,
altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli: 
    a)  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti   e   dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione; 
    b) ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
    c) a immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a  proprieta'
collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno  2016,
sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del  decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2015, n. 34. 
  14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
    a) al comma 639, le parole: «a  carico  sia  del  possessore  che
dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle  seguenti:  «a
carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore   dell'immobile,
escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale  dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo  familiare,  ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»; 
    b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
  «669. Il presupposto impositivo della TASI  e'  il  possesso  o  la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree  edificabili,
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni  agricoli  e  dell'abitazione
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»; 
    c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Per
i fabbricati costruiti e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni
caso locati, l'aliquota e' ridotta  allo  0,1  per  cento.  I  comuni
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino  allo  0,25
per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»; 
    d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Nel
caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un  soggetto  che  la
destina ad abitazione principale, escluse quelle  classificate  nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella
percentuale stabilita dal comune nel  regolamento  relativo  all'anno
2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il  termine  del
10 settembre 2014 di cui al comma 688  ovvero  nel  caso  di  mancata
determinazione della predetta percentuale stabilita  dal  comune  nel
regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento  a  carico
del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del
tributo»; 
    e) al comma 688, le parole: «21 ottobre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre». 
  15. All'articolo 13, comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ivi incluse  le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative
edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito  della  residenza
anagrafica». 
  16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del  citato  decreto-legge  n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214  del
2011, e' sostituito dal seguente: 
  «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si  applica  al  possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze  della  stessa  e  alla
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito  di  provvedimento  di
separazione legale, annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli
effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita'  immobiliari
che in Italia risultano classificate nelle categorie  catastali  A/1,
A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota  nella  misura  ridotta
dello 0,4 per cento e la  detrazione,  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare, di euro 200 rapportati al  periodo  dell'anno  durante  il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi   la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica». 
  17. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10  a
16, 53 e 54 del presente articolo  prevista  per  l'IMU  e  la  TASI,
all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) al comma  380-ter,  lettera  a),  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2016  la  dotazione  del
Fondo  di  solidarieta'  comunale  di  cui  al   primo   periodo   e'
incrementata di 3.767,45 milioni di euro» e il  secondo  e  il  terzo
periodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del Fondo di  cui
al primo periodo e'  assicurata  attraverso  una  quota  dell'imposta
municipale propria,  di  spettanza  dei  comuni,  di  cui  al  citato
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a  2.768,8  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016  e  seguenti.  Corrispondentemente,
nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una
quota di pari importo dell'imposta municipale propria,  di  spettanza
dei  comuni.  A  seguito  della  riduzione  della  quota  di  imposta
municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello
Stato per alimentare il Fondo di solidarieta' comunale,  a  decorrere
dall'anno   2016,   la    dotazione    del    predetto    Fondo    e'
corrispondentemente ridotta in misura pari a 1. 949,1 milioni di euro
annui»; 
    b) al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo  e'  sostituito
dal seguente: «Al fine di  incentivare  il  processo  di  riordino  e
semplificazione degli enti  territoriali,  una  quota  del  Fondo  di
solidarieta' comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014, e' destinata ad incrementare il contributo  spettante
alle unioni di comuni ai sensi  dell'articolo  53,  comma  10,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  successive  modificazioni,  e  una
quota non inferiore a 30 milioni  di  euro  e'  destinata,  ai  sensi
dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  successive
modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione»; 
    c) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015  e
successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno  2015,  entro
il 30 aprile per l'anno  2016  ed  entro  il  30  novembre  dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi»; 
    d) al comma 380-ter, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
alla lettera b) puo' essere variata la quota di gettito  dell'imposta
municipale propria di spettanza comunale di cui alla  lettera  a)  da
versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata
la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le  modalita'
di versamento  al  bilancio  dello  Stato  sono  determinate  con  il
medesimo decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 
    e) al comma 380-quater: 
      1) dopo le parole: «20 per cento» sono  inserite  le  seguenti:
«per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 percento per
l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018»; 
      2) le parole: «approvati dalla Commissione  tecnica  paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di riferimento» sono sostituite dalle  seguenti:  «approvati
dalla Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard  entro  il  31
dicembre dell'anno precedente a quello  di  riferimento.  Per  l'anno
2016, sono assunti a  riferimento  i  fabbisogni  standard  approvati
dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»; 
      3) le parole: «l'anno 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «gli anni 2015 e 2016»; 
    f) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti: 
  «380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui alla lettera b) del comma  380-ter,  l'incremento
di 3.767,45 milioni di euro per gli  anni  2016  e  successivi  della
dotazione del Fondo di solidarieta'  comunale,  in  deroga  a  quanto
disposto dai commi 380-ter e 380-quater, e' ripartito  tra  i  comuni
interessati sulla base del gettito effettivo  IMU  e  TASI  derivante
dagli  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  e  dai  terreni
agricoli, relativo all'anno 2015.  A  decorrere  dall'anno  2016,  in
deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e  380-quater,  una  quota
del Fondo di solidarieta' comunale, pari a 80  milioni  di  euro,  e'
accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il  riparto
dell'importo  di  3.767,45  milioni  di  euro,  di  cui  al   periodo
precedente, non assicura il ristoro  di  un  importo  equivalente  al
gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota  di
base. La quota di 80  milioni  di  euro  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale e' ripartita in modo da garantire a ciascuno dei  comuni  di
cui al  precedente  periodo  l'equivalente  del  gettito  della  TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. 
  380-septies. A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare  del  Fondo  di
solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter, al netto degli importi
erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune: 
    a)  della  Regione  siciliana  e  della   regione   Sardegna   e'
determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del
Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015; 
    b) delle regioni a statuto  ordinario  non  ripartito  secondo  i
criteri di cui al comma 380-quater e' determinato  in  modo  tale  da
garantire  proporzionalmente  la  dotazione  netta   del   Fondo   di
solidarieta' comunale per l'anno 2015. 
  380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione  netta  si
intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto  degli
importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun  comune,  e
la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune». 
  18. All'articolo  20  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo  straordinario  a
favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al  40  per  cento
dei trasferimenti erariali attribuiti per  l'anno  2010,  nel  limite
degli stanziamenti finanziari  previsti  e  comunque  in  misura  non
superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.  Con  decreto
di natura non regolamentare del  Ministro  dell'interno,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  sono  disciplinate  le
modalita' di riparto  del  contributo,  prevedendo  che  in  caso  di
fabbisogno  eccedente  le  disponibilita'  sia  data  priorita'  alle
fusioni  o  incorporazioni  aventi  maggiori  anzianita'  e  che   le
eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno determinato
ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti
in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»; 
    b) al comma 3, le parole: «di cui al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis». 
  19. Per le medesime finalita' di cui al  comma  17,  per  i  comuni
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a  cui  la  legge
attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione
del  minor  gettito  IMU  e  TASI   avviene   attraverso   un   minor
accantonamento di 85,978 milioni di euro, a  valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali, ai  sensi  del  comma  17  del
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla  base  del  gettito
effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti  ad  abitazione
principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. 
  20. Per l'anno 2016  e'  attribuito  ai  comuni  un  contributo  di
complessivi 390  milioni  di  euro  da  ripartire,  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in  proporzione
alle  somme  attribuite,  ai   sensi   del   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  6  novembre  2014,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21  novembre
2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono
considerate tra le entrate finali valide  ai  fini  del  vincolo  del
pareggio di bilancio di cui ai  commi  da  707  a  734  del  presente
articolo. Le disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per
l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successive
modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro,  al
finanziamento del contributo di cui al presente comma, che  entra  in
vigore il giorno stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. 
  21. A decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  la  determinazione  della
rendita  catastale  degli  immobili   a   destinazione   speciale   e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D  ed  E,
e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle
costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente  connessi
che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa  stima  diretta  macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali  allo  specifico
processo produttivo. 
  22. A decorrere dal 1°  gennaio  2016,  gli  intestatari  catastali
degli immobili  di  cui  al  comma  21  possono  presentare  atti  di
aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la  rideterminazione  della
rendita catastale  degli  immobili  gia'  censiti  nel  rispetto  dei
criteri di cui al medesimo comma 21. 
  23.  Limitatamente  all'anno  di  imposizione   2016,   in   deroga
all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro  il
15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno  effetto  dal
1° gennaio 2016. 
  24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di
aggiornamento di cui al comma  23,  i  dati  relativi,  per  ciascuna
unita' immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia' iscritte in
catasto dal 1°  gennaio  2016;  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali, entro il  31  ottobre  2016,  il  decreto  per  ripartire  il
contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo
di compensazione del minor  gettito  per  l'anno  2016.  A  decorrere
dall'anno 2017, il  contributo  annuo  di  155  milioni  di  euro  e'
ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il  Ministro  dell'interno  e  secondo  una  metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da
emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla  base  dei  dati  comunicati,
entro il 31 marzo  2017,  dall'Agenzia  delle  entrate  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  relativi,  per  ciascuna  unita'
immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016  ai  sensi  del
comma 22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1° gennaio 2016. 
  25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  e'
abrogato. 
  26. Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione
tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza
pubblica,  per  l'anno  2016  e'  sospesa  l'efficacia  delle   leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui
prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli
di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte  salve,
per il settore sanitario, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo  2,
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche'
la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai  fini
dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2
e  3  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti. La sospensione  di  cui  al  primo  periodo  non  si
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli  enti  locali
che deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o
il dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  27. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni  2014  e
2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015,  2016
e 2017»; 
    b) al comma 653, la parola: «2016» e' sostituita dalla  seguente:
«2018». 
  28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili  non  esentati  ai
sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo,  i  comuni  possono
mantenere  con  espressa  deliberazione  del  consiglio  comunale  la
maggiorazione della TASI di cui al comma 677  dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella  stessa  misura  applicata  per
l'anno 2015. 
  29. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, e' istituita, presso  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, la Commissione tecnica per i  fabbisogni  standard  di
cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.  La  Commissione
e' formata  da  undici  componenti,  di  cui  uno,  con  funzioni  di
presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri,  tre
designati dal Ministro dell'economia e delle finanze,  uno  designato
dal Ministro dell'interno, uno designato dal  Ministro  delegato  per
gli affari regionali e  le  autonomie,  uno  designato  dall'Istituto
nazionale di statistica, tre  designati  dall'Associazione  nazionale
dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e
uno designato dalle regioni. 
  30. La Commissione di cui al comma 29 e' istituita  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture  e
dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Ai
componenti della Commissione non e' corrisposto alcun  compenso,  ne'
indennita', ne' rimborso di spese. La  Commissione  definisce,  nella
sua  prima  seduta,  da  convocare  entro  dieci  giorni  dalla   sua
istituzione, le modalita' di  organizzazione  e  di  funzionamento  e
stabilisce i tempi e la disciplina procedurale dei propri lavori. 
  31. All'articolo 5, comma 1, del decreto  legislativo  26  novembre
2010, n. 216, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
  «e) le metodologie predisposte ai  sensi  della  lettera  a)  e  le
elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard  di
cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard,  anche  separatamente,  per  l'approvazione;  in
assenza di osservazioni, le stesse  si  intendono  approvate  decorsi
quindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e  i  fabbisogni
approvati dalla Commissione tecnica  sono  trasmessi  dalla  societa'
Soluzioni per il sistema economico - Sose Spa al  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze». 
  32. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 26  novembre
2010, n. 216, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sono
adottati, anche separatamente, la  nota  metodologica  relativa  alla
procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il  fabbisogno
standard per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo  1,
comma 3. Lo schema di decreto e' corredato di una  relazione  tecnica
redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  31  dicembre
2009, n. 196,  e  successive  modificazioni,  che  ne  evidenzia  gli
effetti finanziari. Sullo schema di decreto e' sentita la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.  Nel  caso  di  adozione  dei  soli
fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla  sua  trasmissione
alla Conferenza, il decreto puo'  essere  comunque  adottato,  previa
deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; esso e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di adozione della  nota
metodologica relativa alla procedura  di  calcolo,  decorsi  quindici
giorni dalla trasmissione alla  Conferenza,  lo  schema  e'  comunque
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del  parere  da  parte
della  Commissione  parlamentare  per  l'attuazione  del  federalismo
fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici  giorni  dalla
trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto puo' essere
comunque adottato,  previa  deliberazione  definitiva  da  parte  del
Consiglio dei ministri; esso e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale.
Il Governo,  se  non  intende  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per  le
quali non si e' conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  recante  determinazione  dei
fabbisogni standard per i comuni e le province indica in allegato gli
elementi considerati ai fini di tale determinazione». 
  33. All'articolo 7, comma 2, del decreto  legislativo  26  novembre
2010, n. 216, le parole da: «, che si avvale»  fino  a:  «federalismo
fiscale» sono soppresse. 
  34.  La  Commissione  tecnica  paritetica  per   l'attuazione   del
federalismo fiscale, di cui  all'articolo  4  della  legge  5  maggio
2009,n. 42, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in  vigore
della  presente  legge.  Le  funzioni  di  segreteria  tecnica  della
Conferenza permanente per il  coordinamento  della  finanza  pubblica
svolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 4,
e 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono  trasferite
ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nell'ambito  della
quale opera. 
  35. All'articolo 22 della tariffa  delle  tasse  sulle  concessioni
governative, annessa al decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'articolo 31,  comma  4,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
tassa e' dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata  in
vigore della presente legge». 
  36. Le funzioni di vigilanza sui  promotori  finanziari  attribuite
alla  CONSOB  dal  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto  legislativo  n.
58 del 1998», sono trasferite all'organismo di cui  all'articolo  31,
comma 4, del  predetto  decreto  legislativo,  che  assume  anche  le
funzioni dell'organismo di cui  agli  articoli  18-bis,  comma  6,  e
18-ter,  comma  3,  del  medesimo  decreto  legislativo  nonche'   la
denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei
consulenti  finanziari».  Tale  organismo  opera  nel  rispetto   dei
principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento
e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti  all'organismo  di
tenuta dell'albo  dei  consulenti  finanziari  nonche'  alla  CONSOB,
contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31,  comma  7,  55  e  196,
comma 2, del  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  si  intendono
sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo  periodo  del
presente comma. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-bis del  decreto
legislativo n. 58 del 1998 sono  abrogati.  Resta  ferma  la  vigente
regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo
di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n.  58
del 1998. 
  37. L'albo unico dei promotori finanziari di cui  all'articolo  31,
comma  4,  del  decreto  legislativo  n.  58  del  1998   assume   la
denominazione di «albo unico dei  consulenti  finanziari».  Nell'albo
sono iscritti, in  tre  distinte  sezioni,  i  consulenti  finanziari
abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi  e
le societa' di consulenza finanziaria.  I  riferimenti  all'albo  dei
consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-bis,  comma  1,  e
18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si  intendono
sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo  del
presente comma. 
  38. Gli  agenti  di  assicurazione  persone  fisiche  iscritti  nel
Registro  unico  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi
(RUI), Sezione A, su richiesta sono  iscritti  nell'albo  di  cui  al
comma  37  del  presente  articolo,  nella  sezione  dei   consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purche' in possesso  dei
medesimi requisiti di onorabilita' e  professionalita'  previsti  per
questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo  31,  comma
4, del decreto legislativo n. 58  del  1998,  con  propria  delibera,
definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di
riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che  i
soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono  sostenere
in considerazione dei requisiti di professionalita'  gia'  posseduti.
In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui al  comma  36  e
gli agenti di assicurazione di cui al presente  comma  sono  soggetti
alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati
all'offerta fuori sede. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati  termini  e
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  presente  comma
limitatamente  agli  aspetti  di   natura   fiscale   connessi   alla
remunerazione dell'attivita' degli agenti  di  assicurazione  persone
fisiche iscritti all'albo di  cui  al  comma  37  quando  gli  stessi
operano in forma societaria. 
  39. I promotori finanziari  di  cui  all'articolo  31  del  decreto
legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione  di  «consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede». I consulenti finanziari
di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo  n.  58  del  1998
assumono la denominazione di «consulenti finanziari  autonomi».  Agli
articoli  30,  31,  55,  166,  187-quater,  191  e  196  del  decreto
legislativo n. 58 del 1998,  le  parole:  «promotore  finanziario»  e
«promotori   finanziari»,   ovunque   ricorrono,   sono   sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti:  «consulente  finanziario  abilitato
all'offerta  fuori   sede»   e   «consulenti   finanziari   abilitati
all'offerta fuori sede» e all'articolo 18-bis del decreto legislativo
n. 58 del 1998, le  parole:  «consulenti  finanziari»  e  «consulente
finanziario»  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle   seguenti:
«consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo». 
  40. L'organismo di cui al comma 36 si avvale del proprio  personale
e di un contingente di personale  anche  con  qualifica  dirigenziale
posto in posizione di distacco, comando o altro analogo  istituto  da
amministrazioni  pubbliche,  incluse  le   autorita'   amministrative
indipendenti.   L'organismo   rimborsa   alle   amministrazioni    di
appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta  a  carico
dell'organismo  anche  l'eventuale  attribuzione   di   un   compenso
aggiuntivo. Al termine del  periodo  di  distacco,  comando  o  altro
analogo istituto e degli eventuali  rinnovi,  il  predetto  personale
rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a  richiesta
del personale interessato, l'organismo non  lo  immetta  nel  proprio
organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti
per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma
1 dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre  2005,  n.  262,  sono
stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto  periodo
del comma 1 del citato articolo 29-bis della legge n. 262  del  2005,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. Si applica l'articolo 17, comma  14,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127. 
  41. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di  cui  al  comma
36, la CONSOB  e  l'organismo  per  la  tenuta  dell'albo  unico  dei
promotori  finanziari  stabiliscono  con  protocollo  di  intesa   le
modalita' operative e i tempi del trasferimento delle  funzioni,  gli
adempimenti  occorrenti  per  dare  attuazione   al   nuovo   assetto
statutario  e  organizzativo,  nonche'  le  attivita'   propedeutiche
connesse all'iscrizione con  esonero  dalla  prova  valutativa  delle
persone fisiche consulenti finanziari autonomi e  delle  societa'  di
consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla  data
di cui alla lettera  a)  del  presente  comma,  nell'albo  unico  dei
promotori finanziari tenuto dall'organismo di  cui  all'articolo  31,
comma 4, del decreto legislativo n. 58  del  1998  sono  iscritti  di
diritto nell'albo unico dei  consulenti  finanziari.  Con  successive
delibere  da  adottare,  anche  disgiuntamente,  in  conformita'   al
predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa  di
cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce: 
    a)  la  data  di  avvio  dell'operativita'  dell'albo  unico  dei
consulenti finanziari; 
    b) la data di avvio dell'operativita' dell'organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. 
  42. Le entrate derivanti dalle disposizioni  di  cui  al  comma  35
affluiscono, a decorrere dall'anno  2016,  all'entrata  del  bilancio
dello Stato. 
  43. All'articolo 190-ter del decreto legislativo  n.  58  del  1998
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le lettere b) e c) del comma 1 sono abrogate; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle
finanze puo'  sciogliere  gli  organi  di  gestione  e  di  controllo
dell'organismo  di  cui  all'articolo  31  qualora  risultino   gravi
irregolarita' nell'amministrazione,  ovvero  gravi  violazioni  delle
disposizioni legislative, amministrative o  statutarie  che  regolano
l'attivita' dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle  finanze
provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli  organi
di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la  continuita'
operativa,  se  necessario  anche  attraverso   la   nomina   di   un
commissario. La CONSOB puo' disporre  la  rimozione  di  uno  o  piu'
componenti degli organi di gestione e  controllo  in  caso  di  grave
inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo  statuto
o  dalle  disposizioni  di  vigilanza,  nonche'   dei   provvedimenti
specifici e di altre istruzioni impartite  dalla  CONSOB,  ovvero  in
caso   di   comprovata   inadeguatezza,   accertata   dalla   CONSOB,
all'esercizio delle funzioni cui sono preposti». 
  44. L'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 8. - (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori  e
degli  investitori).  -1.  Al  fine  di   agevolare   l'accesso   dei
risparmiatori e degli investitori alla piu' ampia tutela  nell'ambito
delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle  controversie  di
cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, la CONSOB istituisce  presso
il proprio  bilancio  il  Fondo  per  la  tutela  stragiudiziale  dei
risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato "Fondo".  Il
Fondo e' destinato a garantire ai risparmiatori e  agli  investitori,
diversi dai  clienti  professionali  di  cui  all'articolo  6,  commi
2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, nei limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo, la  gratuita'
dell'accesso  alla  procedura  di  risoluzione  stragiudiziale  delle
controversie di cui al citato articolo 2, commi 5-bis  e  5-ter,  del
presente decreto, mediante  esonero  dal  versamento  della  relativa
quota  concernente  le  spese  amministrative   per   l'avvio   della
procedura, nonche',  per  l'eventuale  parte  residua,  a  consentire
l'adozione di ulteriori misure a favore  dei  risparmiatori  e  degli
investitori, da parte della CONSOB, anche con riguardo alla  tematica
dell'educazione finanziaria. 
  2. Il Fondo e' finanziato  con  il  versamento  della  meta'  degli
importi delle sanzioni  amministrative  pecuniarie  riscosse  per  la
violazione delle norme che disciplinano  le  attivita'  di  cui  alla
parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  nonche',
nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016,  con  le
risorse iscritte in un apposito capitolo dello  stato  di  previsione
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in   relazione   ai
versamenti effettuati all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  il
pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  641,  per
l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del  medesimo
decreto legislativo n. 58 del 1998. L'impiego delle somme affluite al
Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che
disciplinano le attivita' di cui alla parte  II  del  citato  decreto
legislativo n. 58 del 1998,  e'  condizionato  all'accertamento,  con
sentenza  passata  in  giudicato  o  con  lodo  arbitrale  non   piu'
impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza  del
Fondo resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5-ter
dell'articolo 2 del presente decreto. La CONSOB adotta le  occorrenti
misure affinche' gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
di  cui  al  primo  periodo  affluiscano,  nella  misura   spettante,
contestualmente  al  versamento  da  parte  del  soggetto  obbligato,
direttamente al  bilancio  della  CONSOB,  per  essere  destinate  al
Fondo». 
  45. Al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nel titolo, le parole: «fondo di garanzia per i  risparmiatori
e gli investitori» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Fondo  per  la
tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori»; 
    b) la rubrica del capo II e' sostituita  dalla  seguente:  «Fondo
per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori». 
  46.  Nelle  more  del  coordinamento   da   effettuare   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 1, lettera u), della legge 9 luglio  2015,  n.
114, e allo scopo di assicurare tempestivamente  ai  risparmiatori  e
agli investitori una procedura  di  effettiva  tutela  stragiudiziale
delle  controversie,  la  CONSOB,  rispetto  agli  oneri  attualmente
sostenuti per  il  funzionamento  della  Camera  di  conciliazione  e
arbitrato di cui  all'articolo  2,  commi  da  1  a  5,  del  decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, provvede alle maggiori  spese  di
funzionamento  occorrenti  per  rendere  operativo  l'organo  di  cui
all'articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto  legislativo  n.  179
del 2007 mediante il ricorso, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni  di
cui  al  comma  44  del  presente  articolo,  alle  risorse  di   cui
all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre  1994,  n.  724,  e
successive modificazioni, nonche' agli importi posti a  carico  degli
utenti delle procedure medesime. 
  47. Gli articoli 2, commi da 1 a  5,  3,  4,  5  e  6  del  decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data  in  cui
diviene  operativo  l'organo  decidente  di  cui   al   comma   5-ter
dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179  del  2007.  Il
regolamento della CONSOB indicato al citato comma 5-ter dell'articolo
2 del decreto legislativo n.  179  del  2007  prevede,  altresi',  le
disposizioni  transitorie  per  la  definizione  delle  procedure  di
conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse  alla  data
in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al primo periodo. 
  48. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 35  a  47
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  49. Il termine di cui all'articolo unico del decreto  del  Ministro
dell'interno 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
115 del 20 maggio 2015, deve intendersi riferito al 31  luglio  2015,
in quanto ultimo giorno del mese di luglio. 
  50. Per l'intera durata del programma «Erasmus +»,  alle  borse  di
studio  per  la  mobilita'  internazionale  erogate  a  favore  degli
studenti delle universita' e delle  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM),  ai  sensi  dell'articolo  6,
paragrafo  1,  e  dell'articolo  7,  paragrafo  1,  lettera  a),  del
regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11  dicembre  2013,   si   applicano   le   esenzioni   previste
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9  maggio  2003,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. 
  51. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n.  398,  dopo  il
comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa  di  studio  per  la
frequenza  dei  corsi  di   perfezionamento   e   delle   scuole   di
specializzazione, per  i  corsi  di  dottorato  di  ricerca,  per  lo
svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per  i  corsi
di perfezionamento all'estero, erogate dalla  provincia  autonoma  di
Bolzano, sono esenti dall'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
nei confronti dei percipienti». 
  52. Le disposizioni di cui al comma 51 si applicano per  i  periodi
d'imposta  per  i  quali  non  siano  ancora  scaduti  i  termini  di
accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente. 
  53. All'articolo 13 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Per gli immobili locati a canone  concordato  di  cui  alla
legge 9 dicembre 1998,  n.  431,  l'imposta,  determinata  applicando
l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e'  ridotta  al
75 per cento». 
  54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.
147, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per  gli  immobili
locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune  ai
sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento». 
  55. All'articolo 1,  nota  II-bis),  della  tariffa,  parte  prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche  agli  atti  di
acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il  requisito  di  cui
alla lettera c) del comma 1 e per i quali i  requisiti  di  cui  alle
lettere a) e b) del medesimo comma si verificano  senza  tener  conto
dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate  nella  lettera
c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno
dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione,  all'atto  di
cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4». 
  56. Ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche,  si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del  suo  ammontare,
il  50  per  cento  dell'importo   corrisposto   per   il   pagamento
dell'imposta  sul  valore   aggiunto   in   relazione   all'acquisto,
effettuato entro  il  31  dicembre  2016,  di  unita'  immobiliari  a
destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi  della
normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La
detrazione di cui al precedente periodo  e'  pari  al  50  per  cento
dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed e'  ripartita  in
dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e
nei nove periodi d'imposta successivi. 
  57. Tutti gli atti e i  provvedimenti  emanati  in  esecuzione  dei
piani di ricomposizione fondiaria e di  riordino  fondiario  promossi
dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle  comunita'  montane
sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo. 
  58. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio  2000,
n. 212, l'articolo 32, secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta  nel  senso
che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte
ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento  della
proprieta' delle aree previste al titolo III della legge  22  ottobre
1971, n. 865, indipendentemente  dal  titolo  di  acquisizione  della
proprieta' da parte degli enti locali. 
  59.  L'articolo  13  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 13  -  (Patti  contrari  alla  legge)  -  1.  E'  nulla  ogni
pattuizione volta a determinare un importo del  canone  di  locazione
superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.  E'
fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine
perentorio di trenta giorni, dandone documentata  comunicazione,  nei
successivi sessanta giorni, al conduttore ed  all'amministratore  del
condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi  di  tenuta
dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero  6),  del
codice civile. 
  2. Nei casi di nullita' di cui al comma 1 il conduttore, con azione
proponibile nel termine di sei mesi  dalla  riconsegna  dell'immobile
locato, puo' chiedere la  restituzione  delle  somme  corrisposte  in
misura  superiore  al  canone  risultante  dal  contratto  scritto  e
registrato. 
  3. E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti  di  durata
del contratto stabiliti dalla presente legge. 
  4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e' nulla  ogni
pattuizione volta ad attribuire al locatore  un  canone  superiore  a
quello massimo definito dagli accordi conclusi  in  sede  locale  per
immobili aventi  le  medesime  caratteristiche  e  appartenenti  alle
medesime tipologie. Per i contratti stipulati  in  base  al  comma  1
dell'articolo 2, e' nulla, ove in contrasto con le disposizioni della
presente  legge,  qualsiasi  pattuizione  diretta  ad  attribuire  al
locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito. 
  5. Per i conduttori che, per gli effetti della  disciplina  di  cui
all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14  marzo  2011,
n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del  decreto-legge  28
marzo 2014, n. 47, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla  data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno
16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella  misura  stabilita
dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del  decreto
legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione  dovuto
ovvero dell'indennita' di occupazione maturata,  su  base  annua,  e'
pari al triplo della rendita  catastale  dell'immobile,  nel  periodo
considerato. 
  6. Nei casi di nullita' di cui al comma 4 il conduttore, con azione
proponibile nel termine di sei mesi  dalla  riconsegna  dell'immobile
locato, puo' richiedere la  restituzione  delle  somme  indebitamente
versate. Nei medesimi casi il conduttore  puo'  altresi'  richiedere,
con azione proponibile  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria,  che  la
locazione venga ricondotta a condizioni conformi  a  quanto  previsto
dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2.  Tale
azione e', altresi', consentita nei casi in cui il locatore non abbia
provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di
cui al comma 1  del  presente  articolo.  Nel  giudizio  che  accerta
l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone
dovuto, che non puo' eccedere quello del valore  minimo  definito  ai
sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai  sensi  dell'articolo
5, commi 2  e  3,  nel  caso  di  conduttore  che  abiti  stabilmente
l'alloggio  per  i  motivi  ivi  regolati.  L'autorita'   giudiziaria
stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a
tutte le ipotesi ivi previste  insorte  sin  dall'entrata  in  vigore
della presente legge. 
  8. I riferimenti alla  registrazione  del  contratto  di  cui  alla
presente legge  non  producono  effetti  se  non  vi  e'  obbligo  di
registrazione del contratto stesso». 
  60. All'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica  13  settembre  2005,  n.  296,  dopo  la
lettera g) e' aggiunta la seguente: 
  «g-bis) le associazioni sportive dilettantistiche, le quali: 
      1) non hanno fini di lucro; 
      2) sono affiliate alle federazioni sportive  nazionali  o  agli
enti nazionali di promozione sportiva  riconosciuti  ai  sensi  delle
leggi vigenti; 
      3) svolgono attivita' sportiva dilettantistica,  come  definita
dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti». 
  61. All'articolo 77, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2017,  con  effetto
per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al  31  dicembre
2016, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «24
per cento». 
  62. All'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2017, con effetto per i periodi  d'imposta  successivi  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2016, le parole:  «dell'1,375  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'1,20 per cento». 
  63. Il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' rifinanziato nella misura di 632,5  milioni
di euro per l'anno 2016 e di 854,53 milioni di euro per  l'anno  2017
ed e' ridotto nella misura  di  1,37  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2018. Le dotazioni  finanziarie  di  parte  corrente  delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  sono  ridotte
nella misura di 171,7 milioni di euro per l'anno 2018. 
  64. In relazione ai  commi  61  e  62,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le
percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59  e  68,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'  la
percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q),  del  decreto
legislativo 12 dicembre  2003,  n.  344.  La  rideterminazione  delle
percentuali di cui agli articoli 58, comma 2,  e  68,  comma  3,  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 917 del 1986 non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5  del
medesimo  testo  unico.  Con  il  medesimo  decreto   sono   altresi'
determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze. 
  65.  Per  gli  enti  creditizi  e  finanziari  di  cui  al  decreto
legislativo 27  gennaio  1992,  n.  87,  e  per  la  Banca  d'Italia,
l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 3,5  punti
percentuali. 
  66. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione  di
gruppo di cui all'articolo 117 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita'
di  partecipati,  l'opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui
all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il
proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 65  del
presente articolo e provvedono al relativo versamento; i soggetti che
hanno esercitato, in  qualita'  di  partecipanti,  l'opzione  per  la
trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo  testo
unico assoggettano  il  proprio  reddito  imponibile  all'addizionale
prevista dal comma 65 del presente articolo  senza  tener  conto  del
reddito imputato dalla societa' partecipata. 
  67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Gli interessi passivi sostenuti dalle  imprese  di  assicurazione  e
dalle societa' capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili  nei
limiti del 96 per cento del loro ammontare». 
  68. All'articolo 6, comma 8, del decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, il secondo periodo e' soppresso. 
  69. Le disposizioni di cui ai commi da  65  a  68  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2016. 
  70. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, la lettera d) e' abrogata; 
      2) al comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  «c-bis) i soggetti che esercitano una attivita' agricola  ai  sensi
dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  i
soggetti di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  18  maggio
2001,  n.  227,  nonche'  le  cooperative  e  loro  consorzi  di  cui
all'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601»; 
    b) all'articolo 4, comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  «e  le
imprese agricole» e le parole: «e all'estensione  dei  terreni»  sono
soppresse; 
    c) all'articolo 9: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Determinazione del
valore  della  produzione  netta  per  alcuni  soggetti  del  settore
agricolo»; 
      2) al comma 1, le parole: «i soggetti di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera d), e per» sono soppresse; 
    d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «,  ovvero
derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso»  sono
soppresse; 
    e) all'articolo 45, il comma 1 e' abrogato. 
  71. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  il  comma
238 e' abrogato. 
  72. Le disposizioni del comma  70  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
  73. All'articolo 11, comma 4-octies,  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
deduzione di cui al  periodo  precedente  e'  ammessa  altresi',  nei
limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata  per
ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per
due periodi d'imposta, a decorrere dal  secondo  contratto  stipulato
con lo stesso datore di lavoro nell'arco  temporale  di  due  anni  a
partire dalla data di cessazione del precedente contratto». 
  74.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  14,  le  parole:  «31  dicembre  2015»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e  dopo
il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al  31  dicembre
2016 per interventi di riqualificazione energetica  di  parti  comuni
degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11,  comma
2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, in luogo della  detrazione  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo possono optare per la cessione  del  corrispondente
credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi,  con
modalita' da definire con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione»; 
    b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; 
    c) all'articolo  16,  le  parole:  «31  dicembre  2015»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  75. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare  composto  da
coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo  da
almeno tre anni, in cui almeno  uno  dei  due  componenti  non  abbia
superato i trentacinque anni, acquirenti  di  unita'  immobiliare  da
adibire ad  abitazione  principale,  beneficiano  di  una  detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo  della
medesima unita' abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da
ripartire tra gli aventi diritto  in  dieci  quote  annuali  di  pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle  spese  sostenute
dal 1° gennaio 2016 al  31  dicembre  2016  ed  e'  calcolata  su  un
ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.  Il  beneficio  di
cui al presente comma non  e'  cumulabile  con  quello  di  cui  alla
lettera c) del comma 74. 
  76. Con il  contratto  di  locazione  finanziaria  di  immobile  da
adibire  ad  abitazione  principale,  la  banca   o   l'intermediario
finanziario iscritto nell'albo di  cui  all'articolo  106  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare  o  a
far  costruire  l'immobile  su  scelta  e  secondo   le   indicazioni
dell'utilizzatore,  che  se  ne  assume  tutti  i  rischi,  anche  di
perimento, e lo mette a disposizione  per  un  dato  tempo  verso  un
determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di
costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto
l'utilizzatore ha la facolta' di acquistare la proprieta' del bene  a
un prezzo prestabilito. 
  77. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto  di  locazione
finanziaria si applica l'articolo 67, terzo comma,  lettera  a),  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  78. In caso di risoluzione del contratto di  locazione  finanziaria
per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente  ha  diritto  alla
restituzione del bene ed e' tenuto a  corrispondere  all'utilizzatore
quanto ricavato dalla  vendita  o  da  altra  collocazione  del  bene
avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni  scaduti  e
non pagati fino alla data della risoluzione,  dei  canoni  a  scadere
attualizzati e  del  prezzo  pattuito  per  l'esercizio  dell'opzione
finale di acquisto. L'eventuale differenza  negativa  e'  corrisposta
dall'utilizzatore  al  concedente.  Nelle  attivita'  di  vendita   e
ricollocazione del bene, di cui al periodo  precedente,  la  banca  o
l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e
pubblicita' nei confronti dell'utilizzatore. 
  79. Per il  contratto  di  cui  al  comma  76  l'utilizzatore  puo'
chiedere, previa presentazione di apposita richiesta  al  concedente,
la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non piu'
di una volta e per un periodo massimo  complessivo  non  superiore  a
dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In  tal
caso, la durata del contratto e' prorogata di un periodo eguale  alla
durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione
e' subordinata  esclusivamente  all'accadimento  di  almeno  uno  dei
seguenti  eventi,  intervenuti  successivamente  alla   stipula   del
contratto di cui al comma 76: 
    a) cessazione del rapporto di lavoro  subordinato,  ad  eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione  per  limiti
di eta' con diritto a pensione  di  vecchiaia  o  di  anzianita',  di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo  soggettivo,  di
dimissioni del lavoratore non per giusta causa; 
    b) cessazione dei rapporti di lavoro  di  cui  all'articolo  409,
numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi
di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa. 
  80. Al termine della sospensione, il  pagamento  dei  corrispettivi
periodici  riprende  secondo  gli  importi  e  con  la   periodicita'
originariamente  previsti  dal   contratto,   salvo   diverso   patto
eventualmente intervenuto fra le parti per  la  rinegoziazione  delle
condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione,
in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni
del comma 78. La sospensione non comporta  l'applicazione  di  alcuna
commissione o spesa di  istruttoria  e  avviene  senza  richiesta  di
garanzie aggiuntive. 
  81. Per il rilascio dell'immobile il concedente puo' agire  con  il
procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV,  titolo  I,
capo II, del codice di procedura civile. 
  82. All'articolo 15, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera  i-sexies)  sono  inserite  le
seguenti: 
  «i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo
non superiore  a  8.000  euro,  e  il  costo  di  acquisto  a  fronte
dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo  non  superiore  a
20.000 euro, derivanti  da  contratti  di  locazione  finanziaria  su
unita' immobiliari, anche da  costruire,  da  adibire  ad  abitazione
principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000
euro all'atto della stipula del contratto  di  locazione  finanziaria
che non  sono  titolari  di  diritti  di  proprieta'  su  immobili  a
destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni  di  cui
alla lettera b); 
  i-sexies.2)  le  spese  di  cui  alla  lettera  i-sexies.1),   alle
condizioni ivi indicate e per importi non  superiori  alla  meta'  di
quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di eta' non inferiore a 35
anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro  all'atto
della stipula del contratto di locazione  finanziaria  che  non  sono
titolari  di  diritti  di  proprieta'  su  immobili  a   destinazione
abitativa». 
  83. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  40,   comma   1-bis,   le   parole:   «immobili
strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, di cui  all'articolo  10,  primo  comma,  numero
8-ter)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «immobili  abitativi   e
strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, di cui  all'articolo  10,  primo  comma,  numeri
8-bis) e 8-ter)»; 
    b) all'articolo 1 della tariffa, parte prima: 
      1) dopo il terzo capoverso e' aggiunto il seguente: 
  «Se il trasferimento  e'  effettuato  nei  confronti  di  banche  e
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio  dell'attivita'  di
leasing  finanziario,  e  ha  per  oggetto  case  di  abitazione,  di
categoria catastale diversa da Al, A8 e A9,  acquisite  in  locazione
finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono  le  condizioni  di
cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento»; 
      2) e' aggiunta, in fine, la seguente nota: 
  «II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis)  ai  trasferimenti
effettuati  nei  confronti  di  banche  e   intermediari   finanziari
autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing  finanziario,  si
considera, in  luogo  dell'acquirente,  l'utilizzatore  e,  in  luogo
dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria»; 
    c) all'articolo 8-bis della tariffa, parte prima: 
      1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte  degli  utilizzatori,
di contratti di locazione finanziaria aventi ad  oggetto  immobili  a
destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da  Al,  A8  e
A9, effettuate nei confronti di soggetti per  i  quali  ricorrono  le
condizioni di cui alle note II-bis)  e  II-sexies)  dell'articolo  1,
ancorche'  assoggettati  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  di  cui
all'articolo  10,  primo  comma,  numero  8-bis),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 per cento. 
  1-ter. Atti, diversi da quelli di cui al comma 1-bis, relativi alle
cessioni, da parte degli  utilizzatori,  di  contratti  di  locazione
finanziaria aventi ad  oggetto  immobili  a  destinazione  abitativa,
anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta  sul  valore
aggiunto, di cui all'articolo 10, primo  comma,  numero  8-bis),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633:  9
per cento»; 
      2) alla nota I), le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter». 
  84. Le disposizioni di cui ai commi 82 e 83  si  applicano  dal  1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. 
  85. In attuazione del principio di  salvaguardia  ambientale  e  al
fine  di  incentivare  la  sostituzione,  mediante  demolizione,  dei
veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  di
categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2»  con  veicoli  nuovi,  aventi
classi  di  emissione  non  inferiore  ad  «euro  5»  della  medesima
tipologia, e' riconosciuto un contributo fino a un massimo  di  8.000
euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine  e'  autorizzata  la
spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Il contributo  e'
anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di  sconto  sul
prezzo di vendita ed e' a questo rimborsato sotto  forma  di  credito
d'imposta di pari importo, da utilizzare in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le modalita' di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito
d'imposta, le modalita' di comunicazione delle  spese  effettuate  ai
fini della verifica della capienza dei fondi disponibili,  il  regime
dei controlli nonche'  ogni  altra  disposizione  necessaria  per  il
monitoraggio dell'agevolazione. 
  86. Le disposizioni di cui al comma 85 si applicano per  i  veicoli
nuovi  acquistati  con  contratto  stipulato  tra  il   venditore   e
l'acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino  al  31  dicembre
2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017. 
  87. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti  autonomi  per  le
case popolari, comunque denominati, per le spese  sostenute,  dal  1°
gennaio 2016 al  31  dicembre  2016,  per  interventi  realizzati  su
immobili  di  loro  proprieta'  adibiti  ad   edilizia   residenziale
pubblica. 
  88. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del  decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90, si  applicano  anche  alle  spese  sostenute  per
l'acquisto, l'installazione  e  la  messa  in  opera  di  dispositivi
multimediali  per  il  controllo  da   remoto   degli   impianti   di
riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione  delle
unita' abitative, volti ad aumentare la  consapevolezza  dei  consumi
energetici da parte degli  utenti  e  a  garantire  un  funzionamento
efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono: 
    a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi  energetici,
mediante la fornitura periodica dei dati; 
    b)  mostrare  le  condizioni  di  funzionamento  correnti  e   la
temperatura di regolazione degli impianti; 
    c) consentire l'accensione, lo spegnimento  e  la  programmazione
settimanale degli impianti da remoto. 
  89. All'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo  le  parole:
«e loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «nonche' enti aventi  le
stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma
di  societa'  che  rispondono   ai   requisiti   della   legislazione
dell'Unione europea in materia di "in house providing"  e  che  siano
costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013». 
  90. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, al comma 3, lettera b), dopo le parole:  «comunque  denominati,»
sono inserite le seguenti: «e agli enti aventi  le  stesse  finalita'
sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa'  che
rispondono ai requisiti della  legislazione  dell'Unione  europea  in
materia di "in house providing" e che  siano  costituiti  e  operanti
alla data del 31 dicembre 2013,». 
  91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti  titolari  di
reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti  e  professioni  che
effettuano investimenti in beni materiali strumentali  nuovi  dal  15
ottobre 2015 al 31 dicembre  2016,  con  esclusivo  riferimento  alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di  locazione
finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 40 per cento. 
  92. Fermo restando quanto disposto al  comma  91  e  solo  per  gli
investimenti effettuati  nello  stesso  periodo  ivi  previsto,  sono
altresi' maggiorati del 40  per  cento  i  limiti  rilevanti  per  la
deduzione delle quote di  ammortamento  e  dei  canoni  di  locazione
finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma  1,  lettera  b),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  93. La disposizione  di  cui  al  comma  91  non  si  applica  agli
investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del
Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del  2  febbraio  1989,
stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5  per  cento,
agli  investimenti  in  fabbricati  e   costruzioni,   nonche'   agli
investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso  alla  presente
legge. 
  94. Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono  effetti  sulla
determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2015. La determinazione  dell'acconto  dovuto  per  il
periodo di imposta  in  corso  al  31  dicembre  2016  e'  effettuata
considerando, quale imposta del periodo  precedente,  quella  che  si
sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91
e 92. 
  95. Al comma 10 dell'articolo  15  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, le parole: «non superiore ad un decimo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non superiore ad un quinto». 
  96. La disposizione di cui al comma 95 si applica  alle  operazioni
di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere  dall'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
  97. Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non  producono  effetti
sui valori attualmente stabiliti  per  l'elaborazione  e  il  calcolo
degli  studi   di   settore   previsti   dall'articolo   62-bis   del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. 
  98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali
nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate
nelle zone assistite  delle  regioni  Campania,  Puglia,  Basilicata,
Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe  previste  dall'articolo
107,  paragrafo  3,  lettera  a),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea, e nelle zone  assistite  delle  regioni  Molise,
Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe  previste  dall'articolo
107,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea, come  individuate  dalla  Carta  degli  aiuti  a
finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424  final  del  16  settembre
2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre  2019  e'
attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento
per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese  e  del
10 per cento per le grandi imprese,  nei  limiti  e  alle  condizioni
previsti dalla citata Carta. Alle imprese attive  nel  settore  della
produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della  pesca  e
dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE)  n.  1379/  2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e  nel
settore della trasformazione e della commercializzazione di  prodotti
agricoli  e  della  pesca   e   dell'acquacoltura,   che   effettuano
l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei
limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in  materia
di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali
e ittico. 
  99. Per le finalita' di cui  al  comma  98,  sono  agevolabili  gli
investimenti, facenti parte di un progetto di  investimento  iniziale
come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE)
n.  651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno   2014,   relativi
all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di
macchinari, impianti  e  attrezzature  varie  destinati  a  strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio. 
  100. L'agevolazione non si applica  ai  soggetti  che  operano  nei
settori dell'industria siderurgica,  carbonifera,  della  costruzione
navale, delle  fibre  sintetiche,  dei  trasporti  e  delle  relative
infrastrutture, della produzione e della distribuzione di  energia  e
delle infrastrutture  energetiche,  nonche'  ai  settori  creditizio,
finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non si  applica
alle imprese in difficolta' come definite dalla  comunicazione  della
Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.