art. 2 (commi 1-100)
                               Art. 2. 
                       (Disposizioni diverse) 
 
    1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato,  ai  sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge  9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,  e  dell'articolo  59,
comma 34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2010: 
    a) in 303,76  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi,  della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale  di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e  dello
sport professionistico (ENPALS); 
    b) in  75,05  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui  alla
lettera a), della gestione esercenti attivita'  commerciali  e  della
gestione artigiani. 
    2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma  1,  gli  importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno  2010
in 18.121,52 milioni di euro per le  gestioni  di  cui  al  comma  1,
lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di  cui  al
comma 1, lettera b). 
    3. I medesimi importi complessivi di cui ai  commi  1  e  2  sono
ripartiti tra le gestioni interessate  con  il  procedimento  di  cui
all'articolo 14 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  esuccessive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento  di  cui
al comma 1, lettera  a),  della  somma  di  836,97  milioni  di  euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al  netto  delle  somme  di
2,72 milioni di euro e  di  63,06  milioni  di  euro  di  pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 
    4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri  a  carico  della
gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e  indennita'  agli
invalidi civili, ciechi e  sordomuti  di  cui  all'articolo  130  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni
di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio
2009, sono utilizzate: 
    a) le somme che risultano, sulla  base  del  bilancio  consuntivo
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS)  per  l'anno
2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della  legge  9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza  rispetto
agli oneri per prestazioni e  provvidenze  varie,  per  un  ammontare
complessivo pari a 244,09 milioni di euro; 
    b)  le  risorse  trasferite  all'INPS  e  accantonate  presso  la
gestione di  cui  alla  lettera  a),  come  risultanti  dal  bilancio
consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto,  per  un  ammontare
complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non  utilizzate  per  i
rispettivi scopi. 
    5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto  1972,  n.
457, si interpreta nel senso che  il  termine  ivi  previsto  del  30
ottobre per la rilevazione della media tra  le  retribuzioni  per  le
diverse qualifiche previste dai contratti collettivi  provinciali  di
lavoro  ai  fini  della  determinazione  della   retribuzione   media
convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per
il  calcolo  della  contribuzione  degli  operai  agricoli  a   tempo
determinato e' il  medesimo  di  quello  previsto  al  secondo  comma
dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli  operai  a
tempo indeterminato. 
    6. Ai contribuenti  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 23 novembre 2009, n.  168,  hanno  gia'  provveduto  al
pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del  differimento  del
versamento dell'importo  corrispondente  a  venti  punti  percentuali
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  dovuto
per il periodo di imposta 2009, previsto  dal  medesimo  articolo  1,
comma 1, del decreto-legge  n.  168  del  2009,  compete  un  credito
d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. 
    7. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale,  i
sostituti  d'imposta  trattengono  l'acconto,   tenendo   conto   del
differimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  23
novembre 2009, n. 168. 
    8.  I  sostituti  d'imposta  che  non  hanno  tenuto  conto   del
differimento di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto-legge  23
novembre 2009, n. 168, restituiscono  le  maggiori  somme  trattenute
nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre  2009.  Le  somme
restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
novembre 1997, n. 445. 
    9.  Per  il  triennio  2010-2012  continuano  ad  applicarsi   le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640  e  642,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
    10. All'articolo 1, comma 17, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: "2010 e  2011"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "2010, 2011 e 2012"; 
    b) alla lettera a), le parole: "dicembre  2011"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dicembre 2012"; 
    c) alla lettera b), le parole: "dicembre  2011"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dicembre 2012"  e  le  parole:  "giugno  2012"  sono
sostituite dalle seguenti: "giugno 2013". 
    11. All'articolo 1, comma 18, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, le parole: "2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti:  "2010,
2011, 2012 e successivi". 
    12. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
    "2-bis. Le regioni, nell'esercizio della  potesta'  normativa  in
materia di disciplina delle attivita' economiche,  possono  stabilire
che l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al  comma  1
sia  soggetta  alla  presentazione  da  parte  del  richiedente   del
documento  unico  di  regolarita'   contributiva   (DURC),   di   cui
all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  In
tal caso, possono essere altresi' stabilite le  modalita'  attraverso
le quali i comuni, anche avvalendosi  della  collaborazione  gratuita
delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento  di
attivita' di verifica della sussistenza e regolarita' della  predetta
documentazione.  L'autorizzazione  all'esercizio  e'  in  ogni   caso
rilasciata  anche  ai  soggetti  che  hanno  ottenuto  dall'INPS   la
rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del  presente
articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali"; 
    b) all'articolo 29, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. L'autorizzazione e' sospesa  per  sei  mesi  in  caso  di
mancata presentazione  annuale  del  DURC,  di  cui  al  comma  2-bis
dell'articolo 28". 
    13. Nelle more della definizione del nuovo  assetto  contrattuale
delle  amministrazioni   pubbliche,   con   particolare   riferimento
all'individuazione del numero e alla  composizione  dei  comparti  di
contrattazione  e  alle  conseguenti  implicazioni  in   termini   di
rappresentativita' sindacale, tenuto anche conto delle compatibilita'
di  finanza  pubblica  nel  contesto  degli  attuali  sviluppi  della
congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi
contrattuali del triennio 20102012, in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  di  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008,  n.
203,  gli  oneri  posti  a  carico  del  bilancio  statale   per   la
contrattazione     collettiva     nazionale     sono     quantificati
complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370  milioni
di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2012. 
    14. In relazione a quanto previsto al comma 13, per  il  triennio
2010-2012, le risorse per i  miglioramenti  economici  del  rimanente
personale statale in regime  di  diritto  pubblico  sono  determinate
complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201  milioni
di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135  e  214
milioni di euro per il personale delle Forze armate e  dei  Corpi  di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
    15. Le somme di cui ai commi 13 e  14,  comprensive  degli  oneri
contributivi e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
(IRAP) di cui al  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
concorrono  a  costituire  l'importo  complessivo  massimo   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto  1978,  n.
468. 
    16. Per il personale dipendente da  amministrazioni,  istituzioni
ed enti pubblici  diversi  dall'amministrazione  statale,  gli  oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici  al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico  dei  rispettivi  bilanci  ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo  n.
165 del 2001. In  sede  di  deliberazione  degli  atti  di  indirizzo
previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001, i comitati di settore provvedono  alla  quantificazione
delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo  ai  criteri
ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione  degli  oneri,
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al
comma 13 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore  si
avvalgono dei dati disponibili presso il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede  di
rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente. 
    17. Fermo restando quanto previsto al comma 16, per gli enti  del
Servizio  sanitario  nazionale  continua   a   trovare   applicazione
l'obbligo  contabile  disposto  dall'articolo   9,   comma   1,   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
    18. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 13  a  16  del
presente articolo,  le  amministrazioni  destinatarie  utilizzano  le
risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33  e  34,  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalita' e per  le  finalita'
ivi previste, previa verifica da effettuare entro il  primo  semestre
del  2010  sulla  base  delle  risultanze  finanziarie  dei  dati  di
consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto  scuola  resta  ferma  la
normativa di settore di cui  all'articolo  64  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
    19. Le risorse aggiuntive risultanti dalla  verifica  di  cui  al
comma 18 confluiscono in un apposito fondo istituito nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  essere
destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, alle finalita' di cui ai commi  da  13  a  20  del  presente
articolo. 
    20. Al termine della fase di cui al comma 13,  si  provvede  alla
individuazione ed al relativo stanziamento  delle  ulteriori  risorse
finanziarie  occorrenti  per  i  rinnovi  contrattuali  del  triennio
2010-2012. 
    21. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.
74 del 13 marzo 2009,  e'  istituito  un  tavolo  paritetico  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze e la  regione  Friuli-Venezia
Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da  riconoscere
alla  regione  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  4,  del   decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio  2010.
In attesa della predetta determinazione, e' corrisposto alla  regione
Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per  l'importo  iscritto  nel
bilancio dello Stato  a  legislazione  vigente,  un  acconto  di  200
milioni di euro. 
    22. Ai fini del concorso al  raggiungimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3,  commi  116,
117 e 118,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  operano  con
riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. 
    23. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e successive modificazioni, con una  riduzione  complessiva  dei
relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni indicati. Con decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto
con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  si  provvede  alla
corrispondente   rideterminazione   dell'ammontare   dei   contributi
spettanti ai singoli enti interessati. 
    24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui  ai
commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre  2006,  n.
286, e successive  modificazioni,  i  comuni  trasmettono,  entro  il
termine perentorio del 31 marzo  2010  e  a  pena  di  decadenza,  al
Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito
accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale  sugli  immobili,
derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonche' da 40 a  45
del  medesimo  articolo  2  del  decreto-legge  n.  262   del   2006,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  286  del  2006,  e
successive modificazioni,  con  modalita'  e  termini  stabiliti  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministero dell'interno. 
    25. Al fine di consentire la  prosecuzione  delle  attivita'  dei
collegi universitari legalmente riconosciuti per  lo  svolgimento  di
attivita' culturale, per l'anno 2010 e' autorizzata  la  spesa  di  3
milioni di euro. 
    26. Le vittime di atti di  terrorismo  e  delle  stragi  di  tale
matrice e i  loro  superstiti,  compresi  i  figli  maggiorenni,  gli
ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in
un procedimento civile, penale, amministrativo o  contabile  comunque
dipendente da atti di terrorismo o da stragi di  tale  matrice,  sono
esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di  registro  previsto,
quali  parti  in  causa,  dall'articolo  57  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di  ogni  altra
imposta. 
    27. Ai fini dello svolgimento  dell'attivita'  negoziale  diretta
all'acquisizione di  beni  mobili,  servizi  e  connesse  prestazioni
strettamente correlate allo  svolgimento  dei  compiti  istituzionali
dell'Amministrazione  della  difesa  e  non  direttamente   correlate
all'attivita' operativa  delle  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  nonche'  ai
fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985,  n.  808,  nonche'
delle attivita' di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione  per
quelle di alienazione, degli immobili militari, da  realizzare  anche
attraverso accordi con altri soggetti e la stipula  di  contratti  di
sponsorizzazione, e' costituita la  societa'  per  azioni  denominata
"Difesa Servizi Spa", con sede in Roma.  Il  capitale  sociale  della
societa' di cui al presente comma e' stabilito in 1 milione di euro e
i successivi eventuali aumenti  del  capitale  sono  determinati  con
decreto  del  Ministro  della  difesa,   che   esercita   i   diritti
dell'azionista.   Le   azioni   della   societa'   sono   interamente
sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto
di diritti a favore di terzi. 
    28. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo
della guardia di finanza hanno il  diritto  all'uso  esclusivo  delle
proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli  emblemi  e  di  ogni
altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche  avvalendosi
della societa' di cui al comma 27,  ed  il  Corpo  della  guardia  di
finanza, anche avvalendosi dell'apposita societa', possono consentire
l'uso anche  temporaneo  delle  denominazioni,  degli  stemmi,  degli
emblemi e dei segni distintivi di  cui  al  presente  comma,  in  via
convenzionale ai sensi dell'articolo  26  del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  nel  rispetto  delle  finalita'
istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e  del  Corpo  della
guardia di finanza. Si  applicano  le  disposizioni  contenute  negli
articoli 124, 125 e 126 del codice della  proprieta'  industriale  di
cui al decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30,  e  successive
modificazioni. 
    29. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero  utilizza  al
fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i
marchi di cui al comma 28 in violazione delle disposizioni di cui  al
medesimo comma e' punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro. 
    30. Le disposizioni contenute nel comma 29 non  si  applicano  ai
collezionisti e agli amatori che operano per  finalita'  strettamente
personali e non lucrative. 
    31. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
difesa, di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico  e
dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli
stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma  28,
nonche' le specifiche modalita' attuative, con riferimento alle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Con regolamenti  da  emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  sono  individuate
le  denominazioni,  gli  stemmi,  gli  emblemi  e  gli  altri   segni
distintivi di cui al comma 28 e le  specifiche  modalita'  attuative,
con riferimento al Corpo della guardia di finanza. 
    32. La societa' di cui  al  comma  27,  che  e'  posta  sotto  la
vigilanza del Ministro della  difesa,  opera  secondo  gli  indirizzi
strategici  e  i  programmi  stabiliti  con  decreto   del   medesimo
Ministero,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. La medesima societa' ha ad oggetto la prestazione di servizi
e   l'espletamento   di   attivita'   strumentali   e   di   supporto
tecnico-amministrativo in favore  dell'Amministrazione  della  difesa
per  lo  svolgimento  di  compiti  istituzionali   di   quest'ultima.
L'oggetto  sociale,   riguardante   l'attivita'   negoziale   diretta
all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse  prestazioni,  e'
strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del
comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per  le
Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  delle  funzioni  di
centrale di committenza ai sensi  dell'articolo  33  del  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette  funzioni  di
centrale di committenza possono essere  svolte  anche  per  le  altre
Forze di polizia, previa  stipula  di  apposite  convenzioni  con  le
amministrazioni interessate. La  societa'  puo'  altresi'  esercitare
ogni attivita' strumentale, connessa o  accessoria  ai  suoi  compiti
istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale  e  comunitaria
in materia di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico. 
    33. La societa' di cui al comma 27, nell'espletare le funzioni di
centrale di committenza,  utilizza  i  parametri  di  prezzo-qualita'
delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma  1,  della  legge  23
dicembre 1999,  n.  488,  e  successive  modificazioni,  come  limiti
massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili. 
    34. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della societa'
di cui al comma 27. Esso e' approvato con decreto del Ministro  della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge.  E'  ammessa  la  delega  dei   poteri   dell'organo
amministrativo a uno dei suoi membri.  Con  lo  stesso  decreto  sono
nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale per il primo periodo di durata  in  carica.  I  membri  del
consiglio di amministrazione possono  essere  scelti  anche  tra  gli
appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le  successive
modifiche allo statuto  e  le  nomine  dei  componenti  degli  organi
sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma  del  codice
civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle  stesse
con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo  statuto
prevede: 
    a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di
esse diritti a favore di terzi; 
    b) la nomina da  parte  del  Ministro  della  difesa  dell'intero
consiglio di  amministrazione  e  il  suo  assenso  alla  nomina  dei
dirigenti; 
    c) le modalita' per l'esercizio  del  "controllo  analogo"  sulla
societa', nel rispetto dei  principi  del  diritto  europeo  e  della
relativa giurisprudenza comunitaria; 
    d) le  modalita'  per  l'esercizio  dei  poteri  di  indirizzo  e
controllo sulla politica aziendale; 
    e) l'obbligo dell'esercizio della attivita' societaria in maniera
prevalente in favore del Ministero della difesa; 
    f) il divieto di chiedere la quotazione in  borsa  o  al  mercato
ristretto. 
    35. Gli utili netti della  societa'  di  cui  al  comma  27  sono
destinati  a  riserva,  se  non  altrimenti  determinato  dall'organo
amministrativo della societa'  previa  autorizzazione  del  Ministero
vigilante. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge. 
    36. La pubblicazione  del  decreto  di  cui  al  comma  34  nella
Gazzetta Ufficiale  tiene  luogo  degli  adempimenti  in  materia  di
costituzione delle societa'  previsti  dalla  normativa  vigente.  Il
rapporto  di  lavoro  del  personale  dipendente  della  societa'  e'
disciplinato dalle norme di diritto privato  e  dalla  contrattazione
collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi 27 e da 32 a  35  del
presente  articolo,  in  deroga  a  quanto  previsto  dal   comma   9
dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
la societa' si avvale anche  del  personale  militare  e  civile  del
Ministero  della  difesa,  anche  di  livello  non  dirigenziale,  in
possesso  di  specifiche  competenze  in   campo   amministrativo   e
gestionale, da impiegare secondo le modalita' previste  dallo  stesso
articolo. 
    37. Al fine di assicurare efficace sostegno  alle  iniziative  di
rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a piu'  alto
tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonche' per potenziare  gli
strumenti di tutela della  stabilita'  dell'occupazione,  nell'ambito
delle risorse del fondo di garanzia  di  cui  all'articolo  15  della
legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota  di  10  milioni  di  euro  e'
destinata agli interventi in favore dei consorzi  dei  confidi  delle
province  con  il  piu'  alto  tasso  di  utilizzazione  della  cassa
integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro dello sviluppo economico, da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le modalita' attuative del presente comma. 
    38. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.  35,
che alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  risultino
ancora nella disponibilita' dei competenti  confidi,  possono  essere
altresi' utilizzati dagli stessi per le finalita' previste dal  comma
37 del presente articolo. 
    39. All'articolo 13, comma 3-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Al  fine  di
agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre  2008,  e'
istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al  credito  per
l'acquisto della prima casa da  parte  delle  giovani  coppie  o  dei
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita'  per
quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato"; 
    b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto  del
Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati,
fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri
per l'accesso al Fondo di cui al primo  periodo  e  le  modalita'  di
funzionamento del  medesimo,  nel  rispetto  delle  competenze  delle
regioni in materia di politiche abitative". 
    40. Per l'anno 2010 sono prorogate  le  disposizioni  di  cui  al
comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e
successive modificazioni. 
    41. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008  detenevano
una partecipazione al capitale sociale di banche  popolari  superiore
alla misura prevista al comma 2  dell'articolo  30  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' ulteriormente differito  al
31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni  eccedenti
di cui al citato articolo 30, comma 2. 
    42. Per i comuni di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del  patto  di  stabilita'
interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non  superiore  a
15  milioni  di  euro,  i  pagamenti  per  le  spese  relative   agli
investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica
nonche' per gli interventi temporanei  e  straordinari  di  carattere
sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi  del
sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse  di  cui  all'articolo
14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009.  Con  decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze e con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, sono dettate  le  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma. 
    43. Al fine di riconoscere la specificita' della funzione  e  del
ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di  cui
al decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  per  il  biennio
2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2,  comma  28,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2010. 
    44. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo  nel
territorio  delle  regioni  Basilicata,  Abruzzo,  Molise,  Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di  Frosinone  e
di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di  Viterbo,  nonche'
dei  comuni  della  provincia  di  Roma  compresi  nella   zona   del
comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge
10 agosto 1950,  n.  646,  attraverso  l'incentivazione  di  progetti
coordinati  dal  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  dall'ENEA,
secondo le specifiche competenze, in materia di  tecnologie  avanzate
per   l'efficienza   energetica,   tutela   ambientale,   metodologie
innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci
biotecnologici, e' autorizzata la spesa di 15  milioni  di  euro  per
l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di  euro
per l'anno 2012 in favore del Consiglio nazionale  delle  ricerche  e
dell'ENEA. 
    45. All'articolo 2, comma 188,  primo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro il 31  dicembre  2004"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31  dicembre  2008,  nei  limiti
delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1  milione  di
euro per l'anno 2010". 
    46. E' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno  2010
e di  2  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2011  e  2012
finalizzata  alla  diffusione  di  defibrillatori  semiautomatici   e
automatici esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,  sono
stabiliti i criteri e  le  modalita'  per  dotare  di  defibrillatori
luoghi,strutture e mezzi di  trasporto,  entro  il  limite  di  spesa
previsto dal presente comma. 
    47. Per il contenimento delle relative  spese  di  potenziamento,
ammodernamento,  manutenzione  e  supporto  per  mezzi,  materiali  e
strutture in dotazione, la facolta' di cui all'articolo 1, comma 568,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di stipulare, nei  termini  ivi
contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta  di
materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche
al  Corpo  della  guardia  di  finanza.  Con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze sono disciplinate le  condizioni  e  le
modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle  prestazioni
di cui al periodo precedente, nel rispetto della  vigente  disciplina
in materia negoziale e del principio di economicita'. 
    48. Per l'anno 2010  al  fondo  di  cui  all'articolo  13,  comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'  riservata  una
quota di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui  al  comma
250 del presente articolo. 
    49. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al
comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  e
all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3  novembre  2008,  n.
171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,  n.
205, disciplinata per gli anni 2006-2009, e' estesa al periodo dal 1°
gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A  tal  fine,  per  l'anno  2010,  e'
autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro. 
    50. All'articolo 1, comma 72, della legge 24  dicembre  2007,  n.
247,  le  parole:  "accedere  a  finanziamenti  agevolati  per"  sono
soppresse e, dopo la parola: "ovvero", la parola: "per" e' soppressa.
Il comma 74 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247,  e'
abrogato. 
    51. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti  dagli
eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno  2009,  il  Fondo
per la protezione  civile,  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' integrato per l'importo  di  10
milioni di euro per l'anno 2010. 
    52. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965,  n.  575,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
    "2-bis. I beni di cui al  comma  2,  di  cui  non  sia  possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento  per  le  finalita'  di
pubblico  interesse  ivi  contemplate  entro   i   termini   previsti
dall'articolo 2-decies, sono destinati alla vendita. 
    2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze
di polizia possono costituire  cooperative  edilizie  alle  quali  e'
riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni
destinati alla vendita di cui al comma 2-bis. 
    2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati  alla
vendita ai sensi del comma 2-bis  possono  esercitare  la  prelazione
all'acquisto  degli  stessi.  Con  regolamento  adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita' e
le ulteriori disposizioni occorrenti per  l'attuazione  del  presente
comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e'  comunque
possibile procedere alla vendita dei beni di cui al  comma  2-bis  ai
sensi del comma 4 del presente articolo"; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni
di  cui  al  comma  3  provvede,  previo  parere   obbligatorio   del
Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei  beni
confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente  del  competente
ufficio del territorio dell'Agenzia deldemanio,  che  puo'  affidarle
all'amministratore di cui  all'articolo  2-sexies,  con  l'osservanza
delle disposizioni di cui al comma 3  dell'articolo  2-nonies,  entro
sei mesi dalla data di emanazione  del  provvedimento  del  direttore
centrale dell'Agenzia del demanio di cui  al  comma  1  dell'articolo
2-decies.  Il  dirigente  del  competente  ufficio  dell'Agenzia  del
demanio richiede al prefetto della provincia  interessata  un  parere
obbligatorio, sentito il  Comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche'  i  beni  non
siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali
furono confiscati ovvero da soggetti  altrimenti  riconducibili  alla
criminalita' organizzata"; 
    c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    "5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al  comma
2-bis, al netto delle spese  per  la  gestione  e  la  vendita  degli
stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella  misura
del 50 per cento, al  Ministero  dell'interno  per  la  tutela  della
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella  restante  misura
del 50 per cento, al Ministero della  giustizia,  per  assicurare  il
funzionamento e il potenziamento  degli  uffici  giudiziari  e  degli
altri  servizi  istituzionali,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  di
stabilita' della finanza pubblica". 
    53. Per l'anno 2010 e' consentito l'accesso al fondo di  garanzia
di cui all'articolo 15 della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  come
rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, nei limiti di 20  milioni  di  euro,  per  favorire  l'accesso  al
credito ai fini di investimento e di consolidamento delle  passivita'
attraverso il rafforzamento delle attivita'  del  fondo  di  garanzia
nazionale e dei confidi agricoli. 
    54. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di
cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n.  73/2009  del  Consiglio,
del 19 gennaio 2009, con le  disposizioni  di  cui  all'articolo  38,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del
29 ottobre 2009, e di garantire la continuita'  degli  interventi  di
gestione dei rischi in agricoltura, le risorse  finanziarie  previste
all'articolo 11 del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29  luglio  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 22 settembre  2009,  di  attuazione  del  citato
articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono incrementate fino a
120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e  2012.  Alla
conseguente rimodulazione finanziaria  degli  interventi  di  cui  al
citato decreto si provvede con decreto del Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  d'intesa   con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Alle citate  risorse  si  aggiungono
altresi'   le   risorse   comunitarie   attivabili    nel    contesto
dell'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo,  pari  a  20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di
garantire  il  pagamento  dei  saldi  contributivi  degli  interventi
assicurativi del Fondo di solidarieta' nazionale,  le  disponibilita'
finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2,
del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  e   successive
modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni  di
spesa degli anni precedenti a quello  di  competenza  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
    55. Per le necessita' del settore agricolo il  CIPE  individua  i
programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro, a valere  sulle
disponibilita' del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma
1,  lettera  b),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
    56. Al fine di dare attuazione agli obblighi e  agli  adempimenti
comunitari derivanti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio,
del 27 luglio 2006, nonche' del regolamento (CE) del  Consiglio,  che
istituisce un  regime  di  controllo  comunitario  per  garantire  il
rispetto delle norme della politica comune della pesca, che  modifica
i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.  811/  2004,
(CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,  (CE)  n.
388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 76/2007, (CE) n. 1098/2007,  (CE)
n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti  (CEE)  n.
2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 966/2006, approvato dal  Consiglio
dell'Unione europea nella riunione del 20 novembre 2009,  per  l'anno
2010 e' prorogato il Programma di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di  cui  al  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali  3  agosto
2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
236 del 10  ottobre  2007,  a  valere  e  nei  limiti  delle  risorse
disponibili di  cui  all'articolo  1,  comma  1084,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
    57.  In  considerazione  della  specificita'   delle   produzioni
agricole tipiche e per il sostegno  al  Made  in  Italy  nel  settore
agricolo e' autorizzata la spesa di 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2010 per il riconoscimento di contributi alla produzione di  prodotti
a  stagionatura  prolungata  a  denominazione  registrata  a  livello
comunitario del settore primario agricolo. Con decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le modalita' per l'attuazione del presente comma. 
    58. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter,
del  decreto-legge  1°  ottobre  2005,  n.   202,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244,  e'  ridotta  di
0,1 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a  decorrere
dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012. 
    59. Nei confronti degli orfani  delle  vittime  di  terrorismo  e
delle stragi di tale  matrice  che  siano  stati  gia'  collocati  in
pensione e' riconosciuto un contributo straordinario per l'anno  2010
pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  si  provvede
alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei  criteri  di
cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto  2004,  n.  206,  e
successive modificazioni, in modo tale da escludere sperequazioni  di
trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale  contributo
non e' decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso  contributo
si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5  e  6,
della legge 23  novembre  1998,  n.  407,  in  materia  di  esenzioni
dall'IRPEF. 
    60. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' sostituito dal seguente: 
    "556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo  e
integrazione sociali svolto dalle comunita' giovanili, e'  istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
gioventu', l'Osservatorio nazionale sulle comunita' giovanili. Presso
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
gioventu' e' altresi' istituito il Fondo nazionale per  le  comunita'
giovanili,  per  la  realizzazione  di   azioni   di   promozione   e
valorizzazione  delle  attivita'  delle   comunita'   giovanili.   La
dotazione finanziaria del Fondo e' fissata in 5 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in  3  milioni  di  euro  per
l'anno 2010". 
    61. L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, si intendono riferiti alle imprese e  testate  ivi  indicate  in
possesso dei  requisiti  richiesti  anche  se  abbiano  mutato  forma
giuridica. 
    62. In attuazione dell'articolo 44 del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  i  contributi  e   le
provvidenze spettano  nel  limite  dello  stanziamento  iscritto  sul
pertinente  capitolo  del  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  procedendo,  ove  necessario,  al   riparto
proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte  salve  le
risorse da destinare  alle  convenzioni  e  agli  oneri  inderogabili
afferenti allo stesso capitolo. 
    63. L'importo di ciascuna annualita' di cui all'articolo 2, comma
135, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286,  puo'  essere
rimodulato per lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato
pagamento dell'annualita' 2009. La  presente  disposizione  entra  in
vigore il giorno stesso della data di  pubblicazione  della  presente
legge nella Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente,  le  somme  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili  nell'anno  2009
ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non  sono  state
riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base del  bilancio
dello Stato, per l'importo di 45  milioni  di  euro,  sono  acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato a  compensazione  degli  effetti
derivanti dall'attuazione del primo periodo. 
    64. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  22-bis,  comma
5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e successive modificazioni, e' ridotta di 69,2 milioni  di  euro
per l'anno 2010 e di 0,1 milione di euro a decorrere dall'anno  2011.
E' ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate  il  contingente
annuo, per l'anno 2010, di cui  all'articolo  22-bis,  comma  1,  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
504. 
    65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,  comma  17,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' ridotta  di  100
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. 
    66. Per garantire il rispetto  degli  obblighi  comunitari  e  la
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio
20102012  e  in  attuazione  dell'intesa  Stato-regioni  in   materia
sanitaria per il triennio 2010-2012,  sancita  nella  riunione  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, nonche'
in  funzione  dell'esigenza  di  assicurare,  da   parte   regionale,
l'equilibrio  economico-finanziario  della  gestione   sanitaria   in
condizioni  di  efficienza  e   appropriatezza,   si   applicano   le
disposizioni di cui ai commi da 67 a 105. 
    67.  Per  gli  anni  2010  e  2011  si  dispone   un   incremento
rispettivamente di 584 milioni di euro  e  di  419  milioni  di  euro
rispetto  al  livello  del  finanziamento  del   Servizio   sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente  lo  Stato,  pari  a  104.564
milioni di euro per l'anno 2010 e  a  106.884  milioni  di  euro  per
l'anno 2011, comprensivi  della  riattribuzione  a  tale  livello  di
finanziamento dell'importo di  800  milioni  di  euro  annui  di  cui
all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, nonche' dell'importo di 466 milioni di euro
annui di economie sulla  spesa  del  personale  derivanti  da  quanto
disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e  dall'articolo  1,
comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-regioni,  e  al  netto
dei 50 milioni di  euro  annui  per  il  finanziamento  dell'ospedale
pediatrico Bambino Gesu' di cui all'articolo 22, comma  6,del  citato
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 102 del 2009, nonche' dell'importo di 167,8 milioni di  euro
annui per la sanita' penitenziaria di cui all'articolo 2, comma  283,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  Con  successivi  provvedimenti
legislativi e' assicurato l'intero importo delle  risorse  aggiuntive
previste nella citata intesa Stato-regioni in materia  sanitaria  per
il triennio  2010-2012.  Per  l'esercizio  2012  sono  assicurate  al
Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste
per il 2011, incrementate del 2,8 per cento. 
    68. Al fine di consentire  in  via  anticipata  l'erogazione  del
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  a  cui   concorre
ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012: 
    a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13,  comma  6,  del
decreto  legislativo  18  febbraio  2000,   n.   56,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alle regioni
a statuto ordinario  e  alla  Regione  siciliana  anticipazioni,  con
riferimento   al   livello   del   finanziamento   a   cui   concorre
ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle  contabilita'  speciali
di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre  2000,  n.
388, in essere presso le tesorerie  provinciali  dello  Stato,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi da 2 a 6, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    b)  la  misura  dell'erogazione   del   suddetto   finanziamento,
comprensiva di eventuali anticipazioni di cui  alla  lettera  a),  e'
fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute  a  titolo  di
finanziamento  ordinario  della  quota  indistinta,  al  netto  delle
entrate proprie e, per la Regione siciliana, della  compartecipazione
regionale al  finanziamento  della  spesa  sanitaria,  quale  risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e   di   Bolzano   sulla   ripartizione   delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni  che
risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto  agli  adempimenti
previsti dalla normativa vigente, la misura della  citata  erogazione
del finanziamento e' fissata  al  livello  del  98  per  cento;  tale
livello puo' essere ulteriormente  elevato  compatibilmente  con  gli
obblighi di finanza pubblica; 
    c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica  positiva
degli adempimenti regionali e' fissata nelle misure del 3 per cento e
del 2 per cento delle somme di cui alla  lettera  b)  rispettivamente
per le regioni che accedono all'erogazione nella misura  del  97  per
cento e per quelle che accedono all'erogazione nella  misura  del  98
per cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di  detta  quota
si provvede  a  seguito  dell'esito  positivo  della  verifica  degli
adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge; 
    d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle  norme
vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie  complessive  destinate
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle
risorse in via anticipata provvisoria e' commisurata al livello delle
erogazioni effettuate in via anticipata  definitiva,  a  seguito  del
raggiungimento  della  citata  intesa,  relative  al   secondo   anno
precedente a quello di riferimento; 
    e) sono autorizzati, in sede di  conguaglio,  eventuali  recuperi
necessari, anche a carico delle somme a  qualsiasi  titolo  spettanti
alle regioni per gli esercizi successivi; 
    f) sono  autorizzate,  a  carico  di  somme  a  qualsiasi  titolo
spettanti, le compensazioni degli importi a credito  e  a  debito  di
ciascunaregione  e  provincia  autonoma,  connessi   alla   mobilita'
sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni. I predetti  importi  sono  definiti
dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano. 
    69. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico,  l'importo
fissato dall'articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e
successive  modificazioni,  rideterminato  in  23  miliardi  di  euro
dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, e' elevato a 24 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con  le
regioni e l'assegnazione di  risorse  agli  altri  enti  del  settore
sanitario interessati, il limite annualmente definito  in  base  alle
effettive disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente
comma e' destinato prioritariamente alle regioni che hanno  esaurito,
con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilita' a valere sui
citati 23 miliardi di euro. 
    70.  Per  consentire  alle   regioni   l'implementazione   e   lo
svolgimento delle attivita' previste dall'articolo  11  della  citata
intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio  2010-2012,
dirette a pervenire alla certificabilita' dei bilanci  delle  aziende
sanitarie,  alle  regioni  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 79, comma 1-sexies, lettera  c),  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
    71. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  comma  565,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per
il triennio 2007-2009, gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale
concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
adottando, anche nel triennio 20102012, misure necessarie a garantire
che le spese del personale, al lordo degli oneri  riflessi  a  carico
delle  amministrazioni  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'
produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il
corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.
A tale fine si considerano  anche  le  spese  per  il  personale  con
rapporto  di  lavoro  a   tempo   determinato,   con   contratto   di
collaborazione coordinata e continuativa, o che presta  servizio  con
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o  con  convenzioni.  Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al  presente  comma,
le spese per il personale sono considerate al netto:  a)  per  l'anno
2004, delle spese per  arretrati  relativi  ad  anni  precedenti  per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno
degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai  rinnovi  dei
contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti  successivamente
all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia
per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010,  2011  e  2012,  le
spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari  o
privati,  nonche'  le  spese  relative  alle   assunzioni   a   tempo
determinato  e  ai   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa per l'attuazione di progetti di  ricerca  finanziati  ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni. 
    72. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al  comma  71,
nell'ambito  degli  indirizzi  fissati  dalle   regioni,   anche   in
connessione con i processi di riorganizzazione, ivi  compresi  quelli
di razionalizzazione ed efficientamento della rete  ospedaliera,  per
il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti
dal medesimo comma: 
    a)  predispongono  un  programma  annuale  di   revisione   delle
consistenze  di   personale   dipendente   a   tempo   indeterminato,
determinato, che presta  servizio  con  contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa o con altre forme di  lavoro  flessibile  o
con convenzioni, finalizzato alla riduzione della  spesa  complessiva
per il personale, con conseguente  ridimensionamento  dei  pertinenti
fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione  fanno
riferimento anche alle disposizioni  recate  dall'articolo  1,  commi
189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e  successive
modificazioni; 
    b)  fissano  parametri  standard   per   l'individuazione   delle
strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative
e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del
personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
comunque delle disponibilita' dei fondi per  il  finanziamento  della
contrattazione integrativa cosi'  come  rideterminati  ai  sensi  del
presente comma. 
    73. Alla verifica dell'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi
previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71  e  72  per  gli  anni
2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per  la
verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  dell'intesa  23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005. La regione e'  giudicata  adempiente  ove  sia
accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso
contrario  la  regione  e'  considerata  adempiente  solo  ove  abbia
comunque assicurato l'equilibrio economico. 
    74. Ai fini  dell'applicazione,  nel  triennio  2010-2012,  delle
disposizioni  recate  dall'articolo  17,  commi  da  10  a  13,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi  previsti
sono da intendersi riferiti, per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, alle misure di contenimento delle spese di  cui  ai  commi
71, 72 e 73 del presente articolo. 
    75. Per le regioni  che  risultano  in  squilibrio  economico  si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91. 
    76. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre  2004,  n.
311,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al quinto periodo: 
    1) dopo le parole:  "si  applicano  comunque"  sono  inserite  le
seguenti: "il blocco automatico  del  turn  over  del  personale  del
servizio sanitario regionale fino al 31  dicembre  del  secondo  anno
successivo a quello in corso, il  divieto  di  effettuare  spese  non
obbligatorie per il medesimo periodo e"; 
    2) le parole: "scaduto il termine del 31 maggio, i  provvedimenti
del commissario ad acta non possono avere ad oggetto" sono sostituite
dalle seguenti: "scaduto il termine del 31  maggio,  la  regione  non
puo' assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto"; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli atti  emanati
e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del  turn
over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie  sono  nulli.
In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione  interessata
e'  tenuta  ad   inviare   una   certificazione,   sottoscritta   dal
rappresentante legale  dell'ente  e  dal  responsabile  del  servizio
finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli". 
    77.  E'  definito  quale  standard  dimensionale  del   disavanzo
sanitario strutturale, rispetto al  finanziamento  ordinario  e  alle
maggiori entrate proprie sanitarie,  il  livello  del  5  per  cento,
ancorche' coperto dalla regione,ovvero il livello inferiore al 5  per
cento qualora gli automatismi fiscali o  altre  risorse  di  bilancio
della regione non garantiscano  con  la  quota  libera  la  copertura
integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento  di
detto standard dimensionale,  la  regione  interessata  e'  tenuta  a
presentare entro il successivo 10  giugno  un  piano  di  rientro  di
durata  non  superiore   al   triennio,   elaborato   con   l'ausilio
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma
180,  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,   e   successive
modificazioni, per le parti non in contrasto con la  presente  legge,
che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo  dei
livelli essenziali di assistenza,  per  renderlo  conforme  a  quello
desumibile dal  vigente  piano  sanitario  nazionale  e  dal  vigente
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  fissazione  dei
medesimi  livelli  essenziali  di  assistenza,  sia  le  misure   per
garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno  degli  anni
compresi nel piano stesso. 
    78. Il piano di rientro, approvato  dalla  regione,  e'  valutato
dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3,  comma
2, della citata intesa Stato-regioni  in  materia  sanitaria  per  il
triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nei termini perentori rispettivamente di trenta e  di  quarantacinque
giorni dalla data di approvazione da parte della regione.  La  citata
Conferenza, nell'esprimere il parere, tiene conto  del  parere  della
citata Struttura tecnica, ove espresso. 
    79.  Il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi  i
termini  di  cui  al  comma  78,  accerta  l'adeguatezza  del   piano
presentato anche  in  mancanza  dei  pareti  delle  citate  Struttura
tecnica e Conferenza. In caso di  riscontro  positivo,  il  piano  e'
approvato dal Consiglio dei ministri ed e' immediatamente efficace ed
esecutivo per la regione. In caso di riscontro  negativo,  ovvero  in
caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio  dei  ministri,
in  attuazione  dell'articolo  120  della  Costituzione,  nomina   il
presidente della regione commissario ad acta per la  predisposizione,
entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per  la  sua
attuazione per l'intera durata del  piano  stesso.  A  seguito  della
nomina del presidente quale commissario ad acta: 
    a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono
sospesi i trasferimenti erariali  a  carattere  non  obbligatorio  e,
sempre  in   via   automatica,   decadono   i   direttori   generali,
amministrativi  e  sanitari  degli  enti   del   servizio   sanitario
regionale, nonche' dell'assessorato regionale competente. Con decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  sono  individuati  i  trasferimenti
erariali a carattere obbligatorio; 
    b)  con  riferimento  all'esercizio  in  corso  alla  data  della
delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in  via
automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle  misure
fisse di 0,15 punti  percentuali  l'aliquota  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali  l'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  (IRPEF)  rispetto  al
livello delle aliquote vigenti, secondo  le  modalita'  previste  dal
citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del  2004,  come  da
ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. 
    80. Per la regione sottoposta al piano  di  rientro  resta  fermo
l'obbligo del mantenimento, per  l'intera  durata  del  piano,  delle
maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive  e  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  ove   scattate
automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato  dal  comma  76  del
presente  articolo.  Gli  interventi  individuati  dal   piano   sono
vincolanti  per  la  regione,  che  e'  obbligata   a   rimuovere   i
provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di  rientro.  Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b),  ottavo
periodo, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  in  merito  alla
possibilita', qualora sia verificato che il rispetto degli  obiettivi
intermedi  sia  stato  conseguito  con  risultati   quantitativamente
migliori,  di  riduzione  delle   aliquote   fiscali   nell'esercizio
successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto;
analoga misura di attenuazione si puo' applicare anche al blocco  del
turn over e al  divieto  di  effettuare  spese  non  obbligatorie  in
presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano. 
    81. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene  con
periodicita' trimestrale e annuale, ferma restando la possibilita' di
procedere  a  verifiche  ulteriori  previste  dal  piano   stesso   o
straordinarie  ove  ritenute  necessarie  da  una  delle   parti.   I
provvedimenti  regionali  di  spesa  e  programmazione  sanitaria,  e
comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio  sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono
trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute,  a
cui possono accedere  tutti  i  componenti  degli  organismi  di  cui
all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con
il   Ministero   dell'economia   e   delle    finanze,    nell'ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza  nei  confronti
delle regioni sottoposte al piano di rientro dai  disavanzi,  esprime
un parere preventivo esclusivamente sui  provvedimenti  indicati  nel
piano di rientro. 
    82. L'approvazione del piano di rientro da  parte  del  Consiglio
dei ministri  e  la  sua  attuazione  costituiscono  presupposto  per
l'accesso al  maggior  finanziamento  dell'esercizio  in  cui  si  e'
verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal  piano  stesso.
L'erogazione del maggior finanziamento, dato dalle quote  premiali  e
dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non  erogate
in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota  pari
al 40 per cento a seguito dell'approvazione del piano di  rientro  da
parte del Consiglio dei ministri. Le restanti somme  sono  erogate  a
seguito della verifica positiva dell'attuazione  del  piano,  con  la
procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189. In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  2  e  3,  del  citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
    83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 81  emerga
l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro  dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute  e  sentito
il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri,
sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui  all'articolo  3,
comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia  sanitaria  per
il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
che  esprimono  il  proprio  parere  entro   i   termini   perentori,
rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta,  diffida
la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresi'  tutti
gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei
a garantire il conseguimento degli obiettiviin esso previsti. In caso
di perdurante inadempienza,  accertata  dal  Tavolo  tecnico  per  la
verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di  cui
rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata  intesa
del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario  n.  83  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con  le
regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il
presidente della regione commissario ad acta per l'intera durata  del
piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate  nel
piano,  nonche'  gli  ulteriori  atti  e   provvedimenti   normativi,
amministrativi, organizzativi  e  gestionali  da  esso  implicati  in
quanto presupposti o comunque correlati  e  necessari  alla  completa
attuazione del piano. Il commissario verifica altresi'  la  piena  ed
esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del  sistema
sanitario regionale. A seguito  della  deliberazione  di  nomina  del
commissario: 
    a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono
sospesi i trasferimenti erariali a  carattere  non  obbligatorio,  da
individuare a seguito del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono,  sempre  in  via
automatica, i direttori generali,  amministrativi  e  sanitari  degli
enti  del  servizio  sanitario  regionale,  nonche'  dell'assessorato
regionale competente; 
    b)  con  riferimento  all'esercizio  in  corso  alla  data  della
delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in  via
automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle  misure
fisse di 0,15 punti  percentuali  l'aliquota  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali  l'addizionale
all'IRPEF rispetto al livello  delle  aliquote  vigenti,  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  1,  comma  174,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato  dal  comma  76  del
presente articolo. 
    84. Qualora il presidente della regione, nominato commissario  ad
acta per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi  79
o 83, non adempia in tutto o in parte all'obbligo  di  redazione  del
piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal  piano  stesso,
indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio  dei
ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione,  adotta
tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del  piano  di
rientro e della sua attuazione. Nei casi di  riscontrata  difficolta'
in sede di verifica e monitoraggio  nell'attuazione  del  piano,  nei
tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il  Consiglio  dei
ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita
la regione interessata, nomina uno  o  piu'  commissari  ad  acta  di
qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti  indicati
nel piano e non realizzati. 
    85. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma  2,
terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge  1°  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e successive  modificazioni,  in  materia  di  soggetti
attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale.  Restano
altresi'  salve  le  disposizioni  in  materia  di   commissariamenti
sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del  presente
articolo. 
    86. L'accertato verificarsi, in sede  di  verifica  annuale,  del
mancato raggiungimento degli obiettivi  del  piano  di  rientro,  con
conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre
all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme  restando
le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83,  l'incremento
nelle  misure  fisse  di   0,15   punti   percentuali   dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  di  0,30  punti
percentuali dell'addizionale  all'IRPEF  rispetto  al  livello  delle
aliquote vigenti, secondo  le  procedure  previste  dall'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo. 
    87. Le disposizioni di cui ai commi 80, 82, ultimo periodo, e  da
83 a 86 si applicano anche nei confronti delle  regioni  che  abbiano
avviato le procedure per il piano di rientro. 
    88. Per le regioni gia' sottoposte ai piani  di  rientro  e  gia'
commissariate alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge
restano fermi l'assetto della gestione commissariale  previgente  per
la prosecuzione del piano di rientro,  secondo  programmi  operativi,
coerenti con gli obiettivi finanziari  programmati,  predisposti  dal
commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto contabile
e gestionale. E' fatta  salva  la  possibilita'  per  la  regione  di
presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata
dal presente articolo. A seguito dell'approvazione  del  nuovo  piano
cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le  procedure  definiti
nel medesimo piano per  il  passaggio  dalla  gestione  straordinaria
commissariale alla gestione ordinaria  regionale.  In  ogni  caso  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  174,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato  dal  comma
76 del presente articolo,  e  ai  commi  da  80  a  86  del  presente
articolo. 
    89. Al fine di assicurare il conseguimento  degli  obiettivi  dei
piani di  rientro  dai  disavanzi  sanitari,  sottoscritti  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive modificazioni, nella loro unitarieta', anche  mediante  il
regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione
dei medesimi piani, per un periodo  di  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge non possono essere  intraprese
o proseguite azioni esecutive nei confronti delle  aziende  sanitarie
locali  e  ospedaliere  delle  regioni  medesime  e  i   pignoramenti
eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri,
i quali possono disporre delle somme per le  finalita'  istituzionali
degli enti.  I  relativi  debiti  insoluti  producono,  nel  suddetto
periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi  legali  di  cui
all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi  tra  le
parti che prevedono tassi di interesse inferiori. 
    90. Le regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con  il
Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di  finanza
pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse del  Fondo  per
le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico
regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6  marzo  2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16  giugno  2009,  nel
limite individuato nella delibera di presa d'atto dei  singoli  piani
attuativi regionali da parte del CIPE. 
    91. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2009,  nelle
regioni per le quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli
obiettivi    programmati    di     risanamento     e     riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro  dai
disavanzi  sanitari,  di  cui  all'accordo  sottoscritto   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive modificazioni: 
    a)  e'  consentito  provvedere  alla  copertura   del   disavanzo
sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che  le
relative misure di copertura,  idonee  e  congrue,  risultino  essere
state adottate entro il 31 dicembre 2009; 
    b) si applicano, secondo le procedure previste  dall'articolo  1,
comma 174, dellalegge 30  dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, le disposizioni di cui
al comma 86 del presente  articolo,  in  deroga  a  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. 
    92. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi  diversi
dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi da 93 a 97. 
    93. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un  accordo,
con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive modificazioni, per  le  parti  non  in  contrasto  con  la
presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato  accordo,  il
piano di rientro e' valutato dalla Struttura tecnica di  monitoraggio
di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni  in
materia sanitaria  per  il  triennio  2010-2012  e  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di   Trento   e   di   Bolzano   nei   termini   perentori,
rispettivamente, di  quindici  e  di  trenta  giorni  dall'invio.  La
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere  il  parere,
tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove reso. Alla
sottoscrizione del citato accordo si da' luogo  anche  nel  caso  sia
decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni. 
    94. La sottoscrizione dell'accordo  di  cui  al  comma  93  e  la
relativa  attuazione  costituiscono  presupposto  per  l'accesso   al
maggior  finanziamento  dell'esercizio  in  cui  si   e'   verificata
l'inadempienza  e  di  quelli  interessati  dal  piano  di   rientro.
L'erogazione del maggior finanziamento avviene  per  una  quota  pari
all'80 per cento a  seguito  della  sottoscrizione  dell'accordo.  Le
restanti  somme  sono  erogate  a  seguito  della  verifica  positiva
dell'attuazione del piano, con la procedura di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189.  In  materia  di
erogabilita'  delle  somme  restano  ferme  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008
e all'articolo 6-bis, commi 1 e  2,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
    95.  Gli  interventi  individuati  dal  piano  di  rientro   sono
vincolanti  per  la  regione,  che  e'  obbligata   a   rimuovere   i
provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. 
    96. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene  con
periodicita' semestrale e annuale, ferma restando la possibilita'  di
procedere  a  verifiche  ulteriori  previste  dal  piano   stesso   o
straordinarie  ove  ritenute  necessarie  da  una  delle   parti.   I
provvedimenti  regionali  di  spesa  e  programmazione  sanitaria,  e
comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio  sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono
trasmessi alla piattaforma informatica del  Ministero  della  salute,
cui possono accedere  tutti  i  componenti  degli  organismi  di  cui
all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con
il  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   nell'   ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza  nei  confronti
delle regioni sottoposte al piano di rientro dai  disavanzi,  esprime
un parere preventivo esclusivamente sui  provvedimenti  indicati  nel
piano di rientro. 
    97. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere,  entro  il  31
dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  con  il
relativo  piano  di  rientro,  per  la  riattribuzione  del   maggior
finanziamento,  possono  formalmente  chiedere  di  sottoscrivere  il
medesimo accordocorredando la  richiesta  di  un  adeguato  piano  di
rientro, entro il termine del 30 aprile  2010.  In  caso  di  mancata
sottoscrizione dell'accordo entro i  successivi  novanta  giorni,  la
quota di maggior finanziamento si intende  definitivamente  sottratta
alla competenza della regione interessata. 
    98.  Lo  Stato  e'  autorizzato  ad   anticipare   alle   regioni
interessate  dai  piani  di  rientro  dai  disavanzi   sanitari   per
squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro,  la
liquidita'  necessaria   per   l'estinzione   dei   debiti   sanitari
cumulativamente registrati fino al 31 dicembre  2005.  All'erogazione
si  provvede,  fermi   restando   gli   equilibri   programmati   dei
trasferimenti  di  cassa  al  settore  sanitario,  anche  in  tranche
successive, a seguito dell'accertamento  definitivo  e  completo  del
debito sanitario non coperto da parte della regione, con il  supporto
dell'advisor contabile, in attuazione del citato piano di rientro,  e
della predisposizione, da parte regionale, di misure  legislative  di
copertura  dell'ammortamento  della  predetta  liquidita',  idonee  e
congrue. La regione interessata e' tenuta, in funzione delle  risorse
trasferite dallo Stato, alla relativa  restituzione,  comprensiva  di
interessi, in un periodo non  superiore  a  trent'anni.  Gli  importi
cosi' determinati sono acquisiti in appositi  capitoli  del  bilancio
dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia  e
delle finanze e la regione interessata sono definite le modalita'  di
erogazione e di restituzione  delle  somme,  prevedendo,  qualora  la
regione non adempia nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle
rate di ammortamento dovute,  sia  le  modalita'  di  recupero  delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze,
sia  l'applicazione  di   interessi   moratori.   Si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  796,  lettera  e),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
    99. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere a) e  b),  e  dal
comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
concernenti la materia del  prezzo  dei  farmaci  e  delle  quote  di
spettanza si interpretano nel senso che il  termine  "brevetto"  deve
intendersi riferito al brevetto sul principio attivo. 
    100. All'articolo 1,  comma  796,  lettera  t),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, le parole: "1° gennaio 2010"  sono  sostituite
dalle seguenti: "l° gennaio 2011".