art. 1 (commi 901-999)
  901. Dal  1º  luglio  2016  le  disposizioni  di  cui  al  comma  4
dell'articolo  15  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma  1
dell'articolo  7  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  902. All'articolo 12 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
il comma 1.1 e' abrogato. 
  903. All'articolo 32-bis del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, il comma 4 e' abrogato. 
  904. Resta fermo per  le  pubbliche  amministrazioni  l'obbligo  di
procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti  a  qualsiasi
titolo erogati di importo  superiore  a  mille  euro,  esclusivamente
mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai  sensi  dell'articolo
2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  905. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della  tariffa,  parte
prima,  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti
l'imposta di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole:  «12  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «15 per cento». 
  906. Al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Le
agevolazioni previste dal periodo precedente  si  applicano  altresi'
agli atti di trasferimento a titolo oneroso  di  terreni  agricoli  e
relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di  masi
chiusi di cui alla legge  della  provincia  autonoma  di  Bolzano  28
novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati». 
  907. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  4-bis,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono  applicabili
anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purche' gia'
proprietari di terreni agricoli e conviventi, di  soggetti  aventi  i
requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-bis. 
  908. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  da  adottare  entro  il  31   gennaio   2016   ai   sensi
dell'articolo  34,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali  di
compensazione   applicabili   a   taluni   prodotti    del    settore
lattiero-caseario in misura non superiore al 10  per  cento.  Con  lo
stesso decreto e con le medesime modalita' sono innalzate, per l'anno
2016, le percentuali di compensazione applicabili agli  animali  vivi
della specie bovina e suina rispettivamente in misura  non  superiore
al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione  delle  disposizioni
di cui al precedente  periodo  non  puo'  comportare  minori  entrate
superiori a 20 milioni di euro. 
  909. All'articolo 1, comma 512, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, e successive  modificazioni,  le  parole:  «7  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 per cento». 
  910. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il  comma
423 e' sostituito dal seguente: 
  «423. Ferme restando  le  disposizioni  tributarie  in  materia  di
accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica  e  calorica
da fonti rinnovabili agroforestali, sino  a  2.400.000  kWh  anno,  e
fotovoltaiche, sino a 260.000  kWh  anno,  nonche'  di  carburanti  e
prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente
dal fondo,  effettuate  dagli  imprenditori  agricoli,  costituiscono
attivita' connesse ai sensi  dell'articolo  2135,  terzo  comma,  del
codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per  la
produzione di energia, oltre i  limiti  suddetti,  il  reddito  delle
persone fisiche, delle societa' semplici e degli  altri  soggetti  di
cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando  all'ammontare  dei
corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli  effetti
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  relativamente  alla  componente
riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione
della quota incentivo, il coefficiente di  redditivita'  del  25  per
cento, fatta salva l'opzione per la determinazione  del  reddito  nei
modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le  modalita'
previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442». 
  911. L'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, si applica anche all'energia elettrica prodotta
con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi  della  normativa
vigente in materia,  con  potenza  disponibile  superiore  a  20  kw,
consumata  dai  soci  delle  societa'  cooperative  di  produzione  e
distribuzione dell'energia elettrica di cui  all'articolo  4,  numero
8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghi  diversi
dalle abitazioni. 
  912. Le disposizioni del comma 910 si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
  913. All'articolo 22 del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  il
comma 1 e' abrogato. 
  914. A valere sulle risorse di cui al  Fondo  di  investimento  nel
capitale di rischio previsto dal regolamento di cui  al  decreto  del
Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182,
per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge  27
dicembre 2002, n. 289, l'ISMEA versa all'entrata del  bilancio  dello
Stato la somma di 45 milioni di euro per l'anno 2016. 
  915. La dotazione del fondo per gli  incentivi  all'assunzione  dei
giovani lavoratori agricoli di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' ridotta di 8,3 milioni di euro
per l'anno 2016, di 7,9 milioni di  euro  per  l'anno  2017  e  di  8
milioni di euro per l'anno 2018. 
  916. A quota parte  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi da 61 a 72  si  provvede,  quanto  a  75
milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro per l'anno 2017
e a 22,5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo del fondo
di conto capitale iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
delle  politiche   agricole   alimentari   e   forestali   ai   sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89. 
  917. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre  2000,  n.
340, e' sostituito dai seguenti: 
  «3. Tutti gli atti, i  documenti  e  i  provvedimenti  relativi  ai
procedimenti, anche esecutivi, cautelari  e  tavolari  relativi  alle
controversie in materia  di  masi  chiusi,  nonche'  quelli  relativi
all'assunzione  del  maso  chiuso,  in  seguito  all'apertura   della
successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da  ogni
altra imposta e tassa e dal contributo unificato. 
  3-bis. Le disposizioni del comma 3 si applicano per  i  periodi  di
imposta  per  i  quali  non  siano  ancora  scaduti  i   termini   di
accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente». 
  918. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del  testo  unico  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e'
fissata in misura pari al 17,5 per cento dell'ammontare  delle  somme
giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016. A  decorrere  dalla  stessa
data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) e'  fissata  in
misura non inferiore al 70 per cento. 
  919. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera b), del  testo  unico  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e'
fissata in misura pari al 5,5 per cento  dell'ammontare  delle  somme
giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016. 
  920. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e' abrogato. 
  921. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, si interpreta nel senso che la riduzione  su  base  annua  delle
risorse  statali  a  disposizione,  a   titolo   di   compenso,   dei
concessionari e dei soggetti che, secondo le  rispettive  competenze,
operano nella  gestione  e  raccolta  del  gioco  praticato  mediante
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico  di  cui
al regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  si  applica  a  ciascun
operatore  della   filiera   in   misura   proporzionale   alla   sua
partecipazione  alla  distribuzione  del  compenso,  sulla  base  dei
relativi  accordi  contrattuali,  tenuto  conto  della  loro   durata
nell'anno 2015. 
  922. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e'  precluso  il  rilascio  di
nulla osta per gli apparecchi  di  cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto 18  giugno
1931, n. 773, che non siano sostitutivi di nulla osta  di  apparecchi
in esercizio. 
  923. Ferma restando  l'applicazione  dell'articolo  1,  comma  646,
lettera b), della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  in  caso  di
violazione dell'articolo 7,  comma  3-quater,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio e'  punito  con  la
sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica
al proprietario dell'apparecchio. Il divieto  di  cui  al  precedente
periodo  e  la  sanzione  ivi  prevista   si   applicano,   altresi',
nell'ipotesi di offerta di giochi  promozionali  di  cui  al  decreto
legislativo 9 aprile  2003,  n.  70,  per  il  tramite  di  qualunque
tipologia  di  apparecchi  situati  in  esercizi  pubblici  idonei  a
consentire la  connessione  telematica  al  web.  Il  titolare  della
piattaforma  dei  giochi  promozionali  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da euro  50.000  a  euro  100.000.  Le  sanzioni  sono
irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area
monopoli,  territorialmente  competente;  per  i  soggetti  con  sede
all'estero e' competente l'ufficio dei monopoli del Lazio. 
  924. All'articolo 12 del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Le sanzioni  previste  dal  comma  1,  lettera  o),  e  dal
relativo decreto di attuazione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,   si
applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i  quali  e'  stata
accertata la coincidenza con attivita' di gioco riservate allo  Stato
o  l'elusione  del  monopolio  statale  dei  giochi.  Per  le   altre
violazioni resta  ferma  la  disciplina  sanzionatoria  anteriormente
vigente in materia». 
  925. Le norme di cui al comma 924 si applicano anche in riferimento
alle sanzioni gia' irrogate, ma non definitive alla data  di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  in  quanto  impugnate  o  ancora
suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono  rideterminate
d'ufficio da parte dell'autorita' competente. 
  926. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il  31  gennaio
2015 alla procedura di regolarizzazione di  cui  al  medesimo  comma,
nonche' a quelli attivi successivamente  alla  data  del  30  ottobre
2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia,
per conto proprio ovvero  di  soggetti  terzi,  anche  esteri,  senza
essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che,  in  tale  caso,  il
giocatore e' l'offerente e che il  contratto  di  gioco  e'  pertanto
perfezionato  in  Italia  e  conseguentemente  regolato  secondo   la
legislazione  nazionale,  e'  consentito  regolarizzare  la   propria
posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo
articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale  fine,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alle lettere a) e b) del comma 643,  le  parole:  «31  gennaio
2015» e «5 gennaio  2015»  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»; 
    b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28  febbraio  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»; 
    c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque
ricorre, e' sostituita  dalla  seguente:  «2016»  e  le  parole:  «30
giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»; 
    d) alla lettera g) del comma 644, le parole:  «1º  gennaio  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016». 
  927. Qualora uno o piu' soggetti residenti, operanti nell'ambito di
un'unica rete di vendita, svolgano, per conto di soggetti esteri  non
residenti o  comunque  sulla  base  di  contratti  di  ricevitoria  o
intermediazione con  i  soggetti  terzi,  le  attivita'  tipiche  del
gestore, anche sotto forma di centro  trasmissione  dati,  quali,  ad
esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate,  pagamento
dei premi, e mettano a disposizione dei fruitori finali del  servizio
strumenti  per  effettuare  la  giocata,  quali  le   apparecchiature
telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorche'  i  flussi
finanziari, relativi alle suddette  attivita'  ed  intercorsi  tra  i
gestori e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi,
500.000  euro,  l'Agenzia  delle   entrate,   rilevati   i   suddetti
presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario  e  degli
altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo
11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  e
successive modificazioni, da effettuare secondo i  criteri  stabiliti
dal Ministero dell'economia e delle finanze,  entro  sessanta  giorni
dalla medesima informativa convoca in contraddittorio i gestori e  il
soggetto estero, i quali possono fornire  prova  contraria  circa  la
presenza  in  Italia  di  una  stabile   organizzazione,   ai   sensi
dell'articolo 162 del testo unico di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  928. Le attivita' svolte dai gestori  possono  essere  desunte  dai
dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dal  Corpo  della
guardia di finanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio  di
cui al comma 927. 
  929. Laddove, all'esito del procedimento in contraddittorio di  cui
al comma 927, da concludere entro novanta giorni,  sia  accertata  in
Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle
entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore  imposta
e le sanzioni dovute. 
  930. A seguito  di  segnalazione  dell'Agenzia  delle  entrate  dei
contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata  la  stabile
organizzazione, gli intermediari  finanziari  e  gli  altri  soggetti
esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1  e
2, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  e  successive
modificazioni,   ai   fini   della   disciplina   in    materia    di
antiriciclaggio, sono tenuti  ad  applicare  una  ritenuta  a  titolo
d'acconto  nella  misura  del  25  per  cento  sugli  importi   delle
transazioni verso il beneficiario non residente, con  versamento  del
prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a  quello  di
effettuazione del pagamento. 
  931. Il  contribuente  puo'  comunque  presentare,  entro  sessanta
giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta,  specifica  istanza
di interpello disapplicativo, ai sensi  dell'articolo  11,  comma  2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale  dimostri  il  venir
meno dei presupposti di cui ai  commi  da  918  a  930  del  presente
articolo. 
  932.  In  vista  della  scadenza  delle  concessioni  vigenti,  per
garantire la tutela  degli  interessi  pubblici  nelle  attivita'  di
raccolta delle scommesse su eventi  sportivi,  anche  ippici,  e  non
sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  nel  rispetto  dei
principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara  da
indire dal 1º maggio 2016, mediante procedura aperta,  competitiva  e
non discriminatoria, tutte  le  concessioni  per  la  raccolta  delle
predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la
raccolta, esclusivamente in  rete  fisica,  di  scommesse  su  eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le  scommesse  su
eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed  ippica,
presso  punti  di  vendita  aventi  come  attivita'   prevalente   la
commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a  un  numero
massimo di 10.000 diritti, e presso  punti  di  vendita  aventi  come
attivita' accessoria la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
pubblici, fino ad un massimo di 5.000  diritti,  di  cui  fino  a  un
massimo di 1.000 diritti negli esercizi  in  cui  si  effettua  quale
attivita' principale la somministrazione di alimenti e bevande; 
    b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000  per  ogni  punto  di
vendita avente come attivita' principale la  commercializzazione  dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita
avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei  prodotti
di gioco pubblici; 
    c) in caso di  aggiudicazione,  versamento  della  somma  offerta
entro la data di sottoscrizione della concessione; 
    d)  possibilita'  di  partecipazione  per  i  soggetti  che  gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno  degli  Stati  dello
Spazio economico europeo, avendovi la sede legale  ovvero  operativa,
sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato. 
  933. I concessionari per la raccolta  delle  scommesse  di  cui  al
comma 932 e per la raccolta del gioco a distanza di cui al comma 935,
in scadenza  alla  data  del  30  giugno  2016,  proseguono  le  loro
attivita'  di  raccolta  fino  alla  data  di  sottoscrizione   delle
convenzioni accessive  alle  concessioni  aggiudicate  ai  sensi  dei
predetti   commi,   a   condizione   che   presentino   domanda    di
partecipazione. 
  934. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 636: 
      1) all'alinea, le parole: «anni 2013  e  2014»  e  «2014»  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «anni dal 2013 al  2016»
e «2016 a una gara per  l'attribuzione  di  210  concessioni  per  il
predetto gioco» e le  parole:  «alla  riattribuzione  delle  medesime
concessioni» sono soppresse; 
      2) alla lettera a), le parole: «euro 200.000»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 350.000»; 
      3) alla lettera b), le parole: «sei anni» sono sostituite dalle
seguenti: «nove anni, non rinnovabile»; 
      4) alla lettera c), le parole: «euro 2.800» e «euro 1.400» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:  «euro  5.000»  e  «euro
2.500» e dopo le parole: «concessione riattribuita» sono aggiunte  le
seguenti:  «,  fermi  in  ogni  caso  la   sottoscrizione   dell'atto
integrativo previsto  dall'articolo  1,  comma  79,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei  locali  per
tutto il periodo della proroga»; 
      5) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai
sensi  della  lettera  a)  entro  la  data  di  sottoscrizione  della
concessione»; 
      6) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  «d-bis) possibilita' di partecipazione  per  i  soggetti  che  gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno  degli  Stati  dello
Spazio economico europeo, avendovi la sede legale  ovvero  operativa,
sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato»; 
    b) al comma 637, le parole: «, da adottare entro la fine del mese
di maggio 2014,» sono soppresse. 
  935. In considerazione  dell'approssimarsi  della  scadenza  di  un
gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di
cui all'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad  f),  della  legge  7
luglio 2009, n. 88, al fine di garantire la continuita' delle entrate
erariali, nonche' la tutela  dei  giocatori  e  della  fede  pubblica
attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco  illegale,  ed
un  allineamento  temporale,  al  31  dicembre  2022,  di  tutte   le
concessioni aventi ad oggetto la  commercializzazione  dei  giochi  a
distanza di cui al citato articolo  24,  comma  11,  l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una  gara  per
la  selezione,  mediante  procedura   aperta,   competitiva   e   non
discriminatoria, di 120 concessioni per  la  commercializzazione  dei
suddetti  giochi  a  distanza  nel  rispetto  dei  criteri   previsti
dall'articolo 24, comma 15, lettere da a) a e)  e  g),  della  citata
legge n. 88 del 2009 e previo  versamento  di  un  corrispettivo  una
tantum, per la durata della concessione, pari ad euro 200.000. 
  936. Entro il 30 aprile 2016, in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono  definite  le  caratteristiche  dei  punti  di  vendita  ove  si
raccoglie gioco pubblico, nonche' i criteri per la loro distribuzione
e concentrazione  territoriale,  al  fine  di  garantire  i  migliori
livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico
e della pubblica fede dei giocatori e  di  prevenire  il  rischio  di
accesso dei minori di eta'. Le intese raggiunte in sede di Conferenza
unificata sono recepite con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti. 
  937. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da  4  a
5, del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  e  fermo  il
divieto di pubblicita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13
dicembre  1989,  n.  401,   per   contrastare   l'esercizio   abusivo
dell'attivita' di gioco o scommessa e per garantire  ai  consumatori,
ai giocatori e ai minori un  elevato  livello  di  tutela,  inteso  a
salvaguardare la salute e a ridurre al  minimo  gli  eventuali  danni
economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la
propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti  di  giochi
con vincite in  denaro  e'  effettuata  tenendo  conto  dei  principi
previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del  14
luglio 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
da adottare, di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  sentita
l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
individuati i criteri per l'attuazione della citata raccomandazione. 
  938. In ogni caso, e' vietata la pubblicita': 
    a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato; 
    b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi; 
    c) che ometta di rendere esplicite le modalita' e  le  condizioni
per la fruizione di incentivi o bonus; 
    d) che presenti o  suggerisca  che  il  gioco  sia  un  modo  per
risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una
fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto
che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento; 
    e) che induca  a  ritenere  che  l'esperienza,  la  competenza  o
l'abilita' del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza
della vincita o consenta di vincere sistematicamente; 
    f) che si rivolga  o  faccia  riferimento,  anche  indiretto,  ai
minori e rappresenti questi  ultimi,  ovvero  soggetti  che  appaiano
evidentemente tali, intenti al gioco; 
    g)  che  utilizzi   segni,   disegni,   personaggi   e   persone,
direttamente e primariamente legati ai minori, che  possano  generare
un diretto interesse su di loro; 
    h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad  accrescere
la   propria   autostima,   considerazione   sociale    e    successo
interpersonale; 
    i)  che  rappresenti  l'astensione  dal  gioco  come  un   valore
negativo; 
    l) che  induca  a  confondere  la  facilita'  del  gioco  con  la
facilita' della vincita; 
    m) che contenga dichiarazioni  infondate  sulla  possibilita'  di
vincita o sul  rendimento  che  i  giocatori  possono  aspettarsi  di
ottenere dal gioco; 
    n) che  faccia  riferimento  a  servizi  di  credito  al  consumo
immediatamente utilizzabili ai fini del gioco. 
  939. E' altresi' vietata la pubblicita' di giochi  con  vincita  in
denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste,  nel
rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7  alle  ore
22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente  comma
i  media  specializzati  individuati   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo  economico,  nonche'  le  lotterie  nazionali  a  estrazione
differita di cui all'articolo  21,  comma  6,  del  decreto-legge  1º
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102. Sono altresi' escluse le forme di  comunicazione
indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura,
della ricerca, dello sport,  nonche'  nei  settori  della  sanita'  e
dell'assistenza. 
  940. La violazione dei divieti di cui ai commi 938 e  939  e  delle
prescrizioni del decreto di  cui  al  comma  937  e'  punita  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo  7,  comma  6,
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni  sono
irrogate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  secondo
i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689,  al  soggetto
che commissiona la pubblicita', al soggetto che la effettua,  nonche'
al proprietario del mezzo con il quale essa e' diffusa. 
  941. Il Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  anche  attraverso
l'utilizzo dei propri siti web, predispone campagne di informazione e
sensibilizzazione, con particolare riferimento alle  scuole  di  ogni
ordine e grado, sui fattori di rischio connessi al  gioco  d'azzardo,
al fine di aumentare la consapevolezza  sui  fenomeni  di  dipendenza
correlati, nonche' sui rischi che ne derivano per la salute, fornendo
informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e  del
terzo settore per affrontare il problema della  dipendenza  da  gioco
d'azzardo. 
  942. Al fine di semplificare  il  processo  di  certificazione  dei
sistemi del gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  b),  del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  dei  relativi  giochi,  anche  per
incrementare il corrispondente  gettito  erariale,  all'articolo  12,
comma 1, lettera  l),  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  le
parole: «nonche' le modalita' di  verifica  della  loro  conformita'»
sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente numero: 
  «5-bis) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli  stipula  convenzioni
per l'effettuazione delle verifiche di  conformita'  dei  sistemi  di
gioco e dei  giochi  offerti  e  affida  al  partner  tecnologico  la
verifica di parte dei sistemi e giochi gia' sottoposti a verifica  di
conformita' in  attuazione  delle  convenzioni  stesse.  La  presente
disposizione  si  applica  a  partire  dal  primo  giorno  del   mese
successivo a quello in cui, con decreto  del  direttore  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono emanate  le  relative  disposizioni
attuative   di   carattere   tecnico   e   quelle   necessarie    per
l'effettuazione dei controlli». 
  943. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
disciplinato il processo di evoluzione tecnologica  degli  apparecchi
di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di  cui  al  citato  articolo
110, comma 6, lettera a), non possono piu' essere rilasciati dopo  il
31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il  31
dicembre  2019.  A  partire  dal  1º  gennaio  2017  possono   essere
rilasciati solo nulla osta per apparecchi  che  consentono  il  gioco
pubblico da ambiente remoto, prevedendo la  riduzione  proporzionale,
in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015,
riferibili a ciascun concessionario. Le modalita' di tale  riduzione,
anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il
costo dei nuovi  nulla  osta  e  le  modalita',  anche  rateali,  del
relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale. 
  944. A decorrere dal 1º gennaio 2016 per i  giochi  di  abilita'  a
distanza con vincita in denaro l'imposta  unica  di  cui  al  decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita nella  misura  del
20 per cento delle somme che, in base al regolamento  di  gioco,  non
risultano restituite al giocatore. 
  945. A decorrere dal 1º gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa,
escluse le scommesse ippiche,  l'imposta  unica  di  cui  al  decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra
le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure  del  18  per
cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento,  se
la raccolta avviene a distanza. Al gioco  del  Bingo  a  distanza  si
applica l'imposta unica di cui al citato decreto legislativo  n.  504
del 1998;  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2017  l'imposta  unica  e'
stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in  base  al
regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. 
  946. Al fine di garantire le prestazioni  di  prevenzione,  cura  e
riabilitazione rivolte  alle  persone  affette  dal  gioco  d'azzardo
patologico (GAP), come definito  dall'Organizzazione  mondiale  della
sanita', presso il Ministero della salute e' istituito il  Fondo  per
il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo  e'  ripartito  tra  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla  base  di
criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Per  la
dotazione del Fondo di cui al periodo precedente  e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  947. Ai fini del  completamento  del  processo  di  riordino  delle
funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge
7 aprile  2014,  n.  56,  le  funzioni  relative  all'assistenza  per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'
fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge  5
febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di  cui  all'articolo
139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal  1º  gennaio  2016,
fatte salve le disposizioni legislative regionali che  alla  predetta
data gia'  prevedono  l'attribuzione  delle  predette  funzioni  alle
province, alle citta' metropolitane  o  ai  comuni,  anche  in  forma
associata. Per l'esercizio delle predette funzioni e'  attribuito  un
contributo di 70 milioni di euro per l'anno  2016.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, si provvede al  riparto  del  contributo  di  cui  al
periodo precedente  tra  gli  enti  territoriali  interessati,  anche
frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base  dell'anno  scolastico  di
riferimento,  in  due  erogazioni,   tenendo   conto   dell'effettivo
esercizio delle funzioni di cui al primo periodo. 
  948. Il numero 26) della lettera b) del comma  78  dell'articolo  1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' abrogato. 
  949.  Al  decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  3,  comma  3,  al  primo  periodo,  le  parole:
«prestazioni  erogate  nel  2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«prestazioni erogate dal 2015» e dopo il secondo periodo e'  aggiunto
il seguente: «I dati relativi alle prestazioni  sanitarie  erogate  a
partire  dal  1º  gennaio  2016  sono  inviati  al  Sistema   tessera
sanitaria, con le medesime modalita' di cui al presente comma,  anche
da parte delle strutture autorizzate  per  l'erogazione  dei  servizi
sanitari e non accreditate»; 
    b) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla  predisposizione
della dichiarazione dei redditi precompilata,  possono  consultare  i
dati relativi alle proprie  spese  sanitarie  acquisiti  dal  Sistema
tessera sanitaria ai sensi  dei  commi  2  e  3  mediante  i  servizi
telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria»; 
    c) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto  il
seguente: «Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati
di cui  al  periodo  precedente,  si  applica  la  sanzione  prevista
dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n.  413,  e
successive modificazioni»; 
    d) all'articolo 3, comma  5,  le  parole:  «commi  2  e  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»; 
    e) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015,  relative
all'anno 2014, e  comunque  per  quelle  effettuate  nel  primo  anno
previsto per la trasmissione all'Agenzia delle  entrate  dei  dati  e
delle  certificazioni  uniche  utili  per  la  predisposizione  della
dichiarazione precompilata, non si fa  luogo  all'applicazione  delle
sanzioni di cui al comma 5-bis del  presente  articolo,  all'articolo
78, comma 26, della legge 30 dicembre  1991,  n.  413,  e  successive
modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.
322, e successive modificazioni, nei casi di lieve  tardivita'  o  di
errata trasmissione  dei  dati  stessi,  se  l'errore  non  determina
un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni  nella  dichiarazione
precompilata di cui all'articolo 1»; 
    f) all'articolo 5, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione  direttamente
ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che  presta   l'assistenza
fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione  precompilata  che
incidono sulla  determinazione  del  reddito  o  dell'imposta  e  che
presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati  con
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle   entrate   ovvero
determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro,  l'Agenzia
delle  entrate  puo'  effettuare   controlli   preventivi,   in   via
automatizzata    o    mediante    verifica    della    documentazione
giustificativa, entro  quattro  mesi  dal  termine  previsto  per  la
trasmissione   della   dichiarazione,   ovvero   dalla   data   della
trasmissione, se questa e' successiva a detto  termine.  Il  rimborso
che risulta  spettante  al  termine  delle  operazioni  di  controllo
preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre  il  sesto
mese  successivo  al  termine  previsto  per  la  trasmissione  della
dichiarazione, ovvero dalla data della  trasmissione,  se  questa  e'
successiva a detto termine. Restano fermi  i  controlli  previsti  in
materia di imposte sui redditi»; 
    g) all'articolo  1,  comma  4,  le  parole:  «5,  comma  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «5, commi 3 e 3-bis»; 
    h) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) e' abrogata con effetto
per le dichiarazioni dei redditi  presentate  a  decorrere  dall'anno
2016, relative al periodo di imposta 2015; 
    i) all'articolo 35, comma 3, le parole: «e' trasmesso annualmente
un  numero  di  dichiarazioni  pari  all'uno  per  cento,   con   uno
scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra  le
dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno  dei  tre  anni  e  la
media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che
svolgono attivita' di assistenza  fiscale  nel  triennio  precedente,
compreso quello considerato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel  primo
triennio  sia  almeno  pari  all'uno  per  cento  della  media  delle
dichiarazioni complessivamente trasmesse dai  soggetti  che  svolgono
attivita' di  assistenza  fiscale  nel  medesimo  triennio,  con  uno
scostamento massimo del 10 per cento»; 
    l) all'articolo 35, comma 3, le parole: «2016, 2017 e 2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017». 
  950. All'articolo 78 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 25-bis e' sostituito dal seguente: 
  «25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi
da parte dell'Agenzia delle entrate, a  partire  dall'anno  d'imposta
2015, nonche' dei controlli sugli  oneri  deducibili  e  sugli  oneri
detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le  casse
e  le  societa'  di  mutuo  soccorso   aventi   esclusivamente   fine
assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario  nazionale
che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di  iscrizione
nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario  nazionale
di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo  30  dicembre
1992,  n.  502,  nonche'  gli  altri   fondi   comunque   denominati,
trasmettono all'Agenzia delle  entrate,  per  tutti  i  soggetti  del
rapporto, una comunicazione contenente i  dati  relativi  alle  spese
sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di  cui  alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 51  e  di  quelli  di  cui  alla
lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'  i  dati  relativi  alle
spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del
contribuente ai sensi  dell'articolo  10,  comma  1,  lettera  b),  e
dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico»; 
    b) il comma 25-ter e' abrogato; 
    c) al comma 26: 
      1) il primo periodo e' soppresso; 
      2) le parole: «al comma 25», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 25 e 25-bis». 
  951. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) agli articoli 6 e 22 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia  puo'
essere prestata  sotto  forma  di  cauzione  in  titoli  di  Stato  o
garantiti dallo Stato, al valore di  borsa,  ovvero  di  fideiussione
rilasciata da una banca o da una  impresa  di  assicurazione  per  un
periodo  di  quattro  anni  successivi  a   quello   di   svolgimento
dell'attivita' di assistenza. Con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze possono essere individuate modalita' alternative  che
offrano adeguate garanzie»; 
    b) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera c)  e'  inserita  la
seguente: 
  «c-bis) comunicare all'Agenzia delle  entrate  in  via  telematica,
entro il termine previsto alla lettera c), il risultato finale  delle
dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di  cui
all'articolo 16, comma 4-bis»; 
    c) all'articolo 7, comma 2-ter, le parole: «che il  numero  delle
dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari
all'uno  per  cento  del  rapporto  risultante  tra  la  media  delle
dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «annualmente   che   la   media   delle
dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun  centro  nel  triennio
precedente sia almeno pari all'uno per cento della». 
  952.  All'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
  «3-bis. Salvo quanto previsto al  comma  6-quinquies,  i  sostituti
d'imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello  Stato,  anche   con
ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive modificazioni, che effettuano le ritenute  sui  redditi  a
norma degli articoli 23, 24, 25,  25-bis,  25-ter  e  29  del  citato
decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo  21,  comma  15,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo  11  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui
al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in  via  telematica
all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli  incaricati  di
cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma
1 del presente articolo, relativa all'anno solare  precedente,  entro
il 31 luglio di ciascun anno»; 
    b) al comma 6-quinquies,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse  in
via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o  tramite  gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il  7  marzo
dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori  sono  stati
corrisposti. Entro la stessa data  sono  altresi'  trasmessi  in  via
telematica  gli  ulteriori  dati  fiscali  e  contributivi  e  quelli
necessari   per   l'attivita'   di   controllo   dell'Amministrazione
finanziaria  e  degli  enti  previdenziali  e  assicurativi,  i  dati
contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e
assicurativi nonche' quelli relativi alle  operazioni  di  conguaglio
effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata  ai  sensi  del
decreto  legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   stabiliti   con
provvedimento  del   direttore   dell'Agenzia   delle   entrate.   Le
trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma
sono equiparate a tutti gli effetti  alla  esposizione  dei  medesimi
dati nella dichiarazione di cui al comma 1». 
  953. All'articolo 21 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: 
  «1-quater.  Al   fine   di   semplificare   gli   adempimenti   dei
contribuenti, in via sperimentale,  per  l'anno  2016,  l'obbligo  di
comunicare le operazioni di cui al comma 1 e' escluso  per  coloro  i
quali trasmettono i  dati  al  Sistema  tessera  sanitaria  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21  novembre  2014,
n. 175». 
  954. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15, comma 1, la lettera d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «d) le  spese  funebri  sostenute  in  dipendenza  della  morte  di
persone, per importo non superiore  a  euro  1.550  per  ciascuna  di
esse»; 
    b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «e) le spese per frequenza di  corsi  di  istruzione  universitaria
presso universita' statali e non statali, in  misura  non  superiore,
per le universita' non statali, a quella  stabilita  annualmente  per
ciascuna   facolta'   universitaria   con   decreto   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare entro il
31  dicembre,  tenendo  conto  degli  importi  medi  delle  tasse   e
contributi dovuti alle universita' statali»; 
    c) all'articolo 24, comma 3-bis, le parole:  «nei  confronti  dei
soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico  europeo»  sono
sostituite dalle seguenti: «nei confronti dei soggetti non  residenti
nel territorio italiano». 
  955. Le disposizioni di cui al comma  954,  lettere  a)  e  b),  si
applicano a partire dall'anno d'imposta 2015. Per il  primo  anno  di
applicazione, il decreto di cui al comma 954, lettera b), e' adottato
entro il 31 gennaio 2016. 
  956. Con effetto per le  dichiarazioni  dei  redditi  presentate  a
decorrere dall'anno  2016,  relative  al  periodo  di  imposta  2015,
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i  commi  586  e
587 sono abrogati. 
  957. All'articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, le parole: «di una somma pari alla sanzione irrogata  »
sono sostituite dalle seguenti: «di un  importo  pari  alla  sanzione
irrogata e alle altre somme indicate al comma 1». 
  958. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di
termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015,
n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre  2015,
n. 187, sono quantificate nell'importo di 2.000 milioni di euro. 
  959. Qualora dal monitoraggio delle entrate di  cui  al  comma  958
emerga un andamento  che  non  consenta  la  realizzazione  integrale
dell'importo di cui al medesimo comma 958, il Ministro  dell'economia
e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro  il  31  marzo
2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal  1º  maggio  2016,  delle
accise di cui alla direttiva  2008/118/  CE  del  Consiglio,  del  16
dicembre 2008, in misura tale  da  assicurare  il  conseguimento  del
predetto ammontare di maggiori entrate. 
  960. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono  sostituiti
dai seguenti: 
  «L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventidue per
cento della base imponibile dell'operazione. 
  L'aliquota e' ridotta al quattro, al cinque e al  dieci  per  cento
per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi  elencati,
rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III
dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34»; 
    b) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) e' abrogato; 
    c) alla tabella A, dopo la parte II e' inserita la seguente: 
  «Parte II-bis 
  BENI E SERVIZI SOGGETTI 
  ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO 
      1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter)
dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei  soggetti  indicati
nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi». 
  961. Le maggiori entrate derivanti dal comma 960  sono  pari  a  12
milioni di euro. 
  962. All'articolo 1, comma 331, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, il primo e il secondo periodo sono soppressi. 
  963. Le  disposizioni  dei  commi  960  e  962  si  applicano  alle
operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati  o
prorogati successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  964. Al fine di contrastare l'elusione della tassa  automobilistica
alla quale sono tenuti  i  proprietari  dei  veicoli  circolanti  sul
territorio nazionale, ai sensi del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,  n.  39,  nonche'  degli
oneri e delle spese  connessi  al  trasferimento  di  proprieta'  del
veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo le parole: «del veicolo stesso» sono  inserite  le
seguenti: «per reimmatricolazione, comprovata  dall'esibizione  della
copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso
di cessione intracomunitaria,  dalla  documentazione  comprovante  la
radiazione dal PRA». 
  965. Per  il  potenziamento  degli  interventi  e  delle  dotazioni
strumentali in materia  di  protezione  cibernetica  e  di  sicurezza
informatica nazionali nonche'  per  le  spese  correnti  connesse  ai
suddetti interventi, e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo  con  una  dotazione
finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2016. Un  decimo  della
dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma e' destinato
al rafforzamento della formazione del personale del servizio  polizia
postale  e  delle  comunicazioni,  nonche'  all'aggiornamento   della
tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche. 
  966. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la  sicurezza  della
Repubblica (CISR), sentiti  il  Ministro  dell'interno,  il  Comitato
parlamentare  per  la   sicurezza   della   Repubblica,   nonche'   i
responsabili del Dipartimento delle  informazioni  per  la  sicurezza
(DIS),  dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  esterna  (AISE)   e
dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), lo stanziamento
del fondo di cui al comma 965 e' ripartito  in  via  prioritaria  tra
tali organismi anche ai fini  dell'attuazione,  in  coerenza  con  le
direttive impartite ai sensi  dell'articolo  1,  comma  3-bis,  della
legge 3 agosto 2007, n. 124, di specifiche  misure  di  rafforzamento
delle attivita' di prevenzione e di contrasto con  mezzi  informatici
del crimine di matrice terroristica nazionale  e  internazionale.  Di
tale ripartizione e' data comunicazione al Comitato parlamentare  per
la sicurezza della Repubblica.  Resta  fermo,  con  riferimento  alle
risorse finanziarie assegnate ai predetti organismi, quanto  disposto
dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 29 della citata legge
n.  124  del  2007,   e   successive   modificazioni.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  967. Per  l'ammodernamento  delle  dotazioni  strumentali  e  delle
attrezzature anche di protezione  personale  in  uso  alle  Forze  di
polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per  l'anno
2016. Per il rinnovo e l'adeguamento della  dotazione  dei  giubbotti
antiproiettile della Polizia di Stato e' autorizzata la spesa  di  10
milioni di euro per l'anno  2016.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno,  il  Ministro  della
difesa e il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono
individuati  gli  interventi  e  le  amministrazioni  competenti  cui
destinare le  predette  somme.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  968. Alla copertura degli oneri derivanti dal  comma  967,  secondo
periodo, pari a 10 milioni di  euro  per  l'anno  2016,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  969. Al fine di sostenere interventi straordinari per la  difesa  e
la sicurezza nazionale in relazione alla  minaccia  terroristica,  e'
istituito nello stato di previsione del  Ministero  della  difesa  un
fondo con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per l'anno
2016. 
  970. Fermo restando quanto disposto dal comma 372, con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con  il  Ministro  della  difesa,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono individuati gli interventi e gli  organismi  cui
destinare le risorse del fondo di cui al comma 969,  con  particolare
riguardo  a  quelli  diretti  a  potenziare  i  sistemi   di   difesa
territoriale e  dello  spazio  aereo  e  di  intervento  delle  forze
speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di
azione terrestre,  marittimo,  aereo  e  spaziale,  a  sviluppare  il
sistema  di  sorveglianza  satellitare   e   di   comunicazione,   ad
ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di  difesa,  nonche'  a
rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la  protezione  delle
infrastrutture sensibili  e  di  rilevanza  strategica.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  971.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale e' autorizzato, per l'anno  2016,  alla  spesa  di  15
milioni di euro per investimenti destinati ad accrescere  il  livello
di sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all'estero. 
  972. Nelle more dell'attuazione della delega  sulla  revisione  dei
ruoli delle Forze di polizia, del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e delle Forze  armate  e  per  il  riconoscimento  dell'impegno
profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di  sicurezza
nazionale, per l'anno 2016 al  personale  appartenente  ai  corpi  di
polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze  armate
non  destinatario  di  un  trattamento  retributivo  dirigenziale  e'
riconosciuto un contributo straordinario pari  a  960  euro  su  base
annua, da corrispondere in quote di  pari  importo  a  partire  dalla
prima retribuzione utile  e  in  relazione  al  periodo  di  servizio
prestato nel corso  dell'anno  2016.  Il  contributo  non  ha  natura
retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo  ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  non  e'  assoggettato   a
contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti  destinatari
del contributo straordinario si applicano altresi',  ricorrendone  le
condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma  1-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma   e'
autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro  per  l'anno  2016.  Al
fine di  garantire  il  rispetto  degli  obiettivi  programmatici  di
finanza pubblica,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti
dal presente comma. Nelle more del  monitoraggio,  e'  accantonato  e
reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016  a
valere sulle risorse del fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi  del
comma  63  del  presente  articolo.  In  relazione  agli  esiti   del
monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze
si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle  risorse
necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri
accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti   variazioni
compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai  sensi  del
presente   comma   anche   tra   stati   di    previsione    diversi.
L'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1999,  n.  40,  e  successivi
rifinanziamenti, e' ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016. 
  973. All'articolo 3, comma 155, della legge 24  dicembre  2003,  n.
350, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «E'  altresi'
autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro
per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018,
da destinare a  provvedimenti  normativi  diretti  all'equiparazione,
nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e
nel trattamento giuridico ed economico, del personale  direttivo  del
Corpo di polizia  penitenziaria  ai  corrispondenti  ruoli  direttivi
della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre  2000,
n.  334.  In  ogni  caso,  restano  ferme  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124». 
  974. Per l'anno 2016 e' istituito  il  Programma  straordinario  di
intervento per  la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle
periferie delle  citta'  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di
provincia,  di  seguito  denominato  «Programma»,  finalizzato   alla
realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione  delle  aree
urbane  degradate   attraverso   la   promozione   di   progetti   di
miglioramento della qualita'  del  decoro  urbano,  di  manutenzione,
riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e  delle  strutture
edilizie  esistenti,  rivolti   all'accrescimento   della   sicurezza
territoriale e della capacita' di resilienza urbana, al potenziamento
delle  prestazioni  urbane  anche  con  riferimento  alla   mobilita'
sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore
e  del  servizio  civile,  per  l'inclusione   sociale   e   per   la
realizzazione di nuovi modelli di welfare  metropolitano,  anche  con
riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi
sociali e culturali, educativi e didattici,  nonche'  alle  attivita'
culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati. 
  975. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1º marzo
2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma  974
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalita' e la
procedura stabilite  con  apposito  bando,  approvato,  entro  il  31
gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. 
  976. Con il decreto di cui al comma 975 sono altresi' definiti: 
    a)  la  costituzione,  la  composizione   e   le   modalita'   di
funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un
Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il  quale
ha facolta' di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti
pubblici  o  privati  ovvero  di  esperti  dotati  delle   necessarie
competenze; 
    b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare  ai
progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione; 
    c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo,
in coerenza con le finalita' del Programma, tra i quali la tempestiva
esecutivita' degli interventi e la capacita' di attivare sinergie tra
finanziamenti pubblici e privati. 
  977. Sulla base dell'istruttoria  svolta,  il  Nucleo  seleziona  i
progetti in coerenza con i criteri definiti dal  decreto  di  cui  al
comma 975, con le relative indicazioni di priorita'. Con uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati  i
progetti da inserire nel Programma  ai  fini  della  stipulazione  di
convenzioni o  accordi  di  programma  con  gli  enti  promotori  dei
progetti  medesimi.  Tali  convenzioni   o   accordi   di   programma
definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei  progetti,
le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di  cui
al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi,  nonche'
i criteri  per  la  revoca  dei  finanziamenti  in  caso  di  inerzia
realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le  convenzioni  o
gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei
ministri  i  dati  e  le  informazioni  necessari  allo   svolgimento
dell'attivita' di  monitoraggio  degli  interventi.  Il  monitoraggio
degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle  convenzioni  e  degli
accordi stipulati costituisce il Programma. 
  978. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da  974  a
977, per l'anno 2016 e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze un  fondo  denominato  «Fondo
per l'attuazione del Programma straordinario  di  intervento  per  la
riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza   delle   periferie»,   da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. A tale fine e' autorizzata la spesa di 500 milioni di  euro
per l'anno 2016. 
  979.  Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  della  cultura  e  la
conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini  italiani  o
di altri Paesi membri dell'Unione europea  residenti  nel  territorio
nazionale, i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016,  e'
assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980,  una
Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale  massimo  di  euro
500  per  l'anno  2016,  puo'  essere  utilizzata  per  assistere   a
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri
nonche'  per  l'ingresso  a  musei,  mostre  ed   eventi   culturali,
monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli
dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non  costituiscono  reddito
imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini  del  computo  del
valore dell'indicatore della situazione  economica  equivalente.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della
Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili. 
  980. Per le finalita' di cui al comma 979 e' autorizzata  la  spesa
di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello  stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo. 
  981. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli
obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alla  Fondazione
MAXXI - Museo nazionale  delle  arti  del  XXI  secolo  le  norme  di
contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei
soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive  modificazioni.
Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma,  pari  a
500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si  provvede  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25,  comma
2, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
  982. Per le spese sostenute da persone fisiche  non  nell'esercizio
di  attivita'   di   lavoro   autonomo   o   di   impresa   ai   fini
dell'installazione  di  sistemi  di  videosorveglianza   digitale   o
allarme, nonche' per  quelle  connesse  ai  contratti  stipulati  con
istituti  di  vigilanza,  dirette  alla  prevenzione   di   attivita'
criminali, e' riconosciuto un credito d'imposta ai fini  dell'imposta
sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per
l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono definiti i  criteri  e  le  procedure  per
l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero
in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai
fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti  di  cui
al presente comma. 
  983. Il  contributo  all'Organizzazione  europea  per  le  ricerche
astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo  1982,
n. 127, e' rideterminato in 17 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2016. La quota eccedente il  contributo  obbligatorio  puo'
essere destinata a programmi di ricerca realizzati in  collaborazione
con la predetta organizzazione internazionale. 
  984. Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori  di  musica  e
degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai  corsi  di  strumento
secondo il precedente ordinamento e  ai  corsi  di  laurea  di  primo
livello secondo il nuovo ordinamento, e' concesso un  contributo  una
tantum di 1.000 euro, non eccedente il  costo  dello  strumento,  per
l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso  di
studi, nel limite complessivo di 15 milioni  di  euro.  Lo  strumento
musicale oggetto di agevolazione deve  essere  acquistato  presso  un
produttore o un rivenditore, dietro presentazione di  un  certificato
di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti  musicali
pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso  di
strumento cui lo studente e' iscritto. Il  contributo  e'  anticipato
all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di  sconto
sul prezzo di vendita ed  e'  a  questo  rimborsato  sotto  forma  di
credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e  successive  modificazioni.   Con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita'
attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni  altra  disposizione  necessaria
per il monitoraggio dell'agevolazione. 
  985. Per l'anno finanziario 2016,  con  riferimento  al  precedente
periodo d'imposta, ciascun contribuente puo'  destinare  il  due  per
mille della propria imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  a
favore di un'associazione culturale iscritta in  un  apposito  elenco
istituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  Con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente  legge,  sono  stabiliti  i  requisiti  e  i
criteri per l'iscrizione delle associazioni  nell'elenco  nonche'  le
cause e le  modalita'  di  revoca  o  di  decadenza.  I  contribuenti
effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in  sede
di  dichiarazione  annuale   dei   redditi   ovvero,   se   esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione
di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata
ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo
sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il  riparto  e  la
corresponsione delle  somme  spettanti  alle  associazioni  culturali
sulla  base  delle  scelte  operate  dai  contribuenti,  in  modo  da
garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione,  nonche'  le
ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le  somme  non
impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in  quello  successivo.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa  di
100 milioni di euro per l'anno 2016. 
  986. In relazione alle contingenti esigenze  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio e di tutela dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, le parole: «con decorrenza non anteriore al 1º  ottobre
2015 e al 1º ottobre  2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con
decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015 e al 1º marzo 2016» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La  Polizia  di  Stato  e'
altresi' autorizzata, nei  limiti  degli  eventuali  ulteriori  posti
residui, a bandire, per l'anno  2016,  un  concorso  ai  sensi  dello
stesso articolo 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n.
66 del 2010». 
  987. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986,  n.  917,  dopo  la  lettera  o-bis)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «o-ter) le somme corrisposte, anche su  base  volontaria  al  fondo
istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei  consorzi
cui le imprese aderiscono in ottemperanza a  obblighi  di  legge,  in
conformita'   alle   disposizioni   di    legge    o    contrattuali,
indipendentemente dal trattamento  contabile  ad  esse  applicato,  a
condizione che siano utilizzate in conformita'  agli  scopi  di  tali
consorzi». 
  988. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 1) e' inserito il  seguente:
«1-bis) le somme corrisposte,  anche  su  base  volontaria  al  fondo
istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei  consorzi
cui le imprese aderiscono in ottemperanza a  obblighi  di  legge,  in
conformita'   alle   disposizioni   di    legge    o    contrattuali,
indipendentemente dal trattamento  contabile  ad  esse  applicato,  a
condizione che siano utilizzate in conformita'  agli  scopi  di  tali
consorzi». 
  989. Le disposizioni di cui ai commi  987  e  988  si  applicano  a
decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. 
  990. All'articolo 1, comma 269, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, le parole: «per l'anno 2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per gli anni 2015 e 2016». 
  991. E' assegnato al CONI, con vincolo di  destinazione  in  favore
delle attivita' del Comitato promotore per le olimpiadi «Roma  2024»,
un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 8  milioni
di euro per l'anno 2017. 
  992. Le disposizioni della presente legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti  e
le relative norme di attuazione, anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  993.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, per il finanziamento dei  provvedimenti  legislativi  che  si
prevede possano  essere  approvati  nel  triennio  2016-2018  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nelle  misure
indicate  nelle  Tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 
  994. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del
bilancio 2016 e del triennio 2016-2018 in relazione a leggi di  spesa
permanente  la  cui  quantificazione  e'  rinviata  alla   legge   di
stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della
legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  sono  indicate  nella  Tabella  C
allegata alla presente legge. 
  995. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018 per le leggi che dispongono spese a  carattere
pluriennale in conto  capitale,  con  le  relative  aggregazioni  per
programma e per missione e con distinta  e  analitica  evidenziazione
dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge. 
  996. Gli importi delle  riduzioni,  per  ciascuno  degli  anni  del
triennio 2016-2018  per  le  leggi  che  dispongono  spese  di  parte
corrente, con le relative aggregazioni per programma e per  missione,
ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,  lettera  f),  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella  D  allegata  alla
presente legge. 
  997. A  valere  sulle  autorizzazioni  di  spesa,  riportate  nella
Tabella di cui al comma 995, le amministrazioni pubbliche,  ai  sensi
dell'articolo 30, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
possono assumere impegni nell'anno 2016, a carico di esercizi futuri,
nei  limiti  massimi  di   impegnabilita'   indicati   per   ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna  della  stessa  Tabella,
ivi compresi gli impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi  a
valere sulle autorizzazioni medesime. 
  998. Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e  2018,  la  copertura
della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti,  per  le
riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere
nel  fondo  speciale  di  parte  corrente  e'  assicurata,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 6, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
secondo il prospetto allegato alla presente legge. 
  999. La presente legge, salvo quanto diversamente  previsto,  entra
in vigore il 1º gennaio 2016. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 dicembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
                       Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Orlando