art. 1 (commi 1001-1100)
  1001. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del  decreto-legge  24  giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2016, n. 160, le parole: « 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite  dalle
seguenti: « 2017, 2018, 2019 e 2020 ». 
  1002. Al comma 9 dell'articolo 14  del  decreto-legge  30  dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: « al  31  dicembre  2019  »  sono
sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2020 »; 
    b) al secondo periodo, le parole: « nel limite  di  500.000  euro
per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti:  «  nel  limite  di
500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ». 
  1003. All'onere di cui al comma 1002, nel limite  di  500.000  euro
per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo  del  fondo  di  parte
corrente  iscritto  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  1004. Per far fronte alle accresciute  esigenze  di  rafforzare  il
dispositivo di soccorso tecnico  urgente  e  di  implementazione  dei
servizi resi nella citta' di Genova, il Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco e' autorizzato alla spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2019
per l'adeguamento delle sedi di servizio nella citta' di Genova e per
l'incremento della dotazione di  mezzi  idonei  al  soccorso  tecnico
urgente in quell'ambito urbano. 
  1005. Al  fine  di  potenziare  la  risposta  operativa  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di 5  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023,  per  l'acquisto  e
l'adeguamento strutturale delle sedi  di  servizio  territoriali  del
medesimo Corpo. 
  1006. Per gli enti locali colpiti dal sisma  del  20  e  29  maggio
2012, individuati dall'articolo 2-bis del  decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, e' prorogata all'anno  2020  la  sospensione,  prevista
dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei  mutui  concessi
dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,  trasferiti  al   Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell'anno 2019, comprese quelle il cui pagamento e'  stato  differito
ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, dell'articolo 1, comma 356, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190. 
  1007.  Gli  oneri  di  cui  al  comma  1006  sono   pagati,   senza
applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020,  in
rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicita' di
pagamento prevista nei provvedimenti  e  nei  contratti  regolanti  i
mutui stessi. 
  1008. Agli oneri derivanti dai commi 1006 e 1007,  quantificati  in
1,253 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per  la  compensazione  degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189,  e'  ridotto  di
1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
  1009. Le disposizioni dei commi 1006 e 1007 entrano  in  vigore  il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. 
  1010. L'articolo 1-septies, comma 1, del  decreto-legge  29  maggio
2018, n. 55, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
2018, n. 89, e' sostituito dal seguente: 
     « 1. Tenuto conto delle oggettive difficolta', anche  sul  piano
probatorio, della ricostruzione delle realta' economiche  a  distanza
di anni dall'evento sismico, sotto il profilo sia del danno emergente
che del lucro cessante,  i  dati  relativi  all'ammontare  dei  danni
subiti per effetto degli eventi sismici  verificatisi  nella  regione
Abruzzo a partire dal 6  aprile  2009  e  le  eventuali  osservazioni
relative  alle   somme   effettivamente   percepite   devono   essere
presentati, a pena  di  decadenza,  entro  quattrocentottanta  giorni
dalla comunicazione di avvio del procedimento di  recupero  ai  sensi
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14  novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 ». 
  1011. Il comma 758 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e' sostituito dal seguente: 
     « 758. Al fine di  permettere  lo  svolgimento  delle  procedure
connesse  alle  attivita'  di  ricostruzione,   il   fondo   per   la
ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.
122, e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019  e  di  35
milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri  derivanti  dal  presente
comma    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ». 
  1012. Ai fini della  compensazione  degli  effetti  in  termini  di
indebitamento e di fabbisogno della  disposizione  di  cui  al  comma
1011, il Fondo per la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di  17,5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
  1013. All'articolo 1, comma 771, della legge 27 dicembre  2017,  n.
205, dopo le parole: « e' assegnato un contributo » sono inserite  le
seguenti:  «  di  importo  non  superiore  al  limite  previsto   dai
regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
per gli aiuti de minimis ». 
  1014. All'articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre  2017,  n.
205, le parole: « novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31  marzo
2019 ». 
  1015. Nel corso  del  2019  gli  enti  locali  possono  variare  il
bilancio di previsione 2019-2021 per  ridurre  il  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' stanziato per l'esercizio 2019 nella  missione  «
Fondi  e  Accantonamenti  »  ad  un  valore  pari  all'80  per  cento
dell'accantonamento   quantificato    nell'allegato    al    bilancio
riguardante  il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita',  se   sono
verificate entrambe le seguenti condizioni: 
    a) con riferimento all'esercizio  2018  l'indicatore  annuale  di
tempestivita'  dei  pagamenti  calcolato  e  pubblicato  secondo   le
modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi  ciale  n.
265 del 14 novembre 2014, e'  rispettoso  dei  termini  di  pagamento
delle transazioni commerciali, di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute  e  scadute
nell'esercizio 2018 sono state  pagate  per  un  importo  complessivo
superiore al 75 per cento del totale ricevuto; 
    b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo  33  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018
si e' ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o e' nullo
o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione. 
  1016. La facolta' di cui al comma 1015 puo' essere esercitata anche
dagli enti locali che, pur non soddisfacendo  i  criteri  di  cui  al
medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni: 
    a) l'indicatore di tempestivita'  dei  pagamenti,  al  30  giugno
2019, calcolato e  pubblicato  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre  2014,  e'
rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,  e
le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate  per  un
importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto; 
    b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo  33  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno  2019
si e' ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre  2018,
o e' nullo o costituito solo  da  debiti  oggetto  di  contenzioso  o
contestazione. 
  1017. I commi 1015 e 1016 non  si  applicano  agli  enti  che,  con
riferimento agli esercizi 2017  e  2018,  non  hanno  pubblicato  nel
proprio sito internet, entro i  termini  previsti  dalla  legge,  gli
indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito  commerciale
residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di  SIOPE+
di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31  dicembre
2009, n. 196, non hanno trasmesso alla  piattaforma  elettronica  dei
crediti commerciali le  comunicazioni  relative  al  pagamento  delle
fatture. 
  1018. Gli oneri recati dai commi da 1015 a  1017  sono  pari  a  30
milioni di euro per l'anno 2019 in termini di indebitamento netto. 
  1019. Al  fine  di  consentire  il  ristoro  delle  maggiori  spese
affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del  crollo  di  un
tratto del viadotto Polcevera  dell'autostrada  A10,  nel  comune  di
Genova,  noto  come  ponte  Morandi,  avvenuto  il  14  agosto  2018,
derivanti  dalla  necessita'  di   percorrere   tratti   autostradali
aggiuntivi  rispetto  ai  normali  percorsi   e   dalle   difficolta'
logistiche relative all'ingresso e all'uscita  dalle  aree  urbane  e
portuali, e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2019 e 2020. 
  1020. All'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per
quello successivo »; 
    b) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2018 »,  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2019, limitatamente al  primo  anno  di
attivita' »; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
     « 5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a  un
massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere di 10 milioni di
euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 45 ». 
  1021. Al fine di garantire la continuita' dei servizi di  interesse
generale a seguito di eventi emergenziali di cui all'articolo  7  del
codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i  sindaci
dei comuni interessati dai suddetti eventi indicano tempe  stivamente
ai concessionari di servizi pubblici, che ne abbiano fatto  richiesta
mediante apposita istanza di autorizzazione, le aree pubbliche  nella
loro disponibilita' da  destinare  agli  insediamenti  di  container,
immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza,  al  fine  di
consentire il regolare svolgimento  dei  servizi,  prima  resi  negli
immobili, per i quali sia intervenuta  dichiarazione  d'inagibilita'.
L'assegnazione e' effettuata a titolo gratuito e per  un  periodo  di
tempo predeterminato, eventualmente rinnovabile, mentre le spese  per
l'installazione e le utenze sono a  carico  dei  concessionari.  Sono
fatti salvi i  comportamenti  tenuti  dai  concessionari  di  servizi
pubblici per garantire la continuita' del servizio  in  occasione  di
eventi emergenziali verificatisi  prima  della  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  1022. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole: « Per  le  associazioni  politiche,
sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si
considerano commerciali » sono sostituite dalle seguenti:  «  Per  le
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive
dilettantistiche, nonche' per  le  strutture  periferiche  di  natura
privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per  attuare
la funzione di preposto a  servizi  di  pubblico  interesse,  non  si
considerano commerciali ». Le minori entrate  di  cui  al  precedente
periodo sono valutate in euro 300.000 annui a decorrere dal 2019. 
  1023. Al fine  di  contrastare  gli  effetti  negativi,  diretti  e
indiretti, derivanti dal crollo  del  ponte  Morandi,  attraverso  la
realizzazione di piani di sviluppo  portuali,  dell'intermodalita'  e
dell'integrazione tra la citta' e il porto di Genova, e' riconosciuto
all'Autorita' di sistema portuale  del  Mare  Ligure  occidentale  un
finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
2020, 2021 e 2022. 
  1024. I finanziamenti di cui al comma 1023 sono  finalizzati  anche
alla realizzazione di interventi di completamento di opere in  corso,
di attuazione di accordi di programma e di  attuazione  di  piani  di
recupero di beni demaniali dismessi. 
  1025. Le attivita' di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici
nel Porto di Genova  di  cui  all'articolo  6  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sono affidate, per l'anno 2019, al Commissario
straordinario  per  la  ricostruzione  di  cui  all'articolo  1   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 
  1026. Fra le attivita' di cui al comma  1025  e',  in  particolare,
ricompresa la progettazione del nuovo  centro  merci  di  Alessandria
Smistamento, a cui sono assegnate per  l'anno  2019  risorse  per  il
valore di 2 milioni di euro. 
  1027. Agli oneri derivanti dai commi 1025  e  1026  si  provvede  a
valere  sulle  somme  previste  dall'articolo   6,   comma   1,   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 
  1028. E' autorizzata la spesa di 800 milioni  di  euro  per  l'anno
2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al
fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del
medesimo triennio degli investimenti strutturali  e  infrastrutturali
urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice
di cui al decreto legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  finalizzati
esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico
nonche' all'aumento del  livello  di  resilienza  delle  strutture  e
infrastrutture  individuate  dai  rispettivi   Commissari   delegati,
nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri  di
dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, ovvero nei casi in  cui  alla
stessa data lo stato di emergenza sia  terminato  da  non  oltre  sei
mesi, ai sensi e  nei  limiti  dell'articolo  26,  comma  1,  secondo
periodo, del citato  decreto  legislativo.  Detti  investimenti  sono
realizzati secondo le modalita' previste dall'ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018. Per
gli investimenti di valore superiore alla soglia di cui  all'articolo
35, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo  18
aprile  2016,  n.  50,  puo'  essere   finanziata   anche   la   sola
progettazione da realizzare nell'anno 2019. 
  1029. Per le finalita' di cui al  comma  1028,  e'  istituto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2019  e  di
900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.  Le  risorse
di cui al periodo precedente sono  trasferite  al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri  in  apposito  fondo  del
Dipartimento della protezione civile. Con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del  Dipartimento  della
protezione  civile,  dette  risorse  sono  assegnate  ai   Commissari
delegati ovvero ai soggetti  responsabili  di  cui  all'articolo  26,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.
1. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, e i relativi dati sono rilevati dai Commissari
delegati che li trasmettono  con  la  classificazione  «  Mitigazione
dissesto idrogeologico - piani dei commissari » ai sensi del medesimo
decreto legislativo n. 229 del 2011. 
  1030. Per  far  fronte  alle  esigenze  di  contrasto  al  dissesto
idrogeologico  ed  ai  rischi  ambientali,  le   regioni   utilizzano
prioritariamente le risorse allo scopo  disponibili  nell'ambito  dei
programmi  cofinanziati  dai  fondi  europei   della   programmazione
2014/2020 e dei programmi complementari di  azione  e  coesione,  nel
rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa  europea  e
nazionale, fino a complessivi 700 milioni di euro annui per  ciascuno
degli anni 2019, 2020 e 2021. 
  1031. In via sperimentale,  a  chi  acquista,  anche  in  locazione
finanziaria, e immatricola  in  Italia,  dal  1°  marzo  2019  al  31
dicembre 2021, un veicolo di categoria  M1  nuovo  di  fabbrica,  con
prezzo  risultante  dal   listino   prezzi   ufficiale   della   casa
automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA  esclusa,  e'
riconosciuto: 
    a)  a  condizione  che  si  consegni   contestualmente   per   la
rottamazione un  veicolo  della  medesima  categoria  omologato  alle
classi Euro 1, 2, 3 e 4, un  contributo  parametrato  al  numero  dei
grammi di biossido di carbonio  emessi  per  chilometro  (CO2  g/km),
secondo gli importi di cui alla seguente tabella: 
    

                 ===================================
                 | CO2 g/km  |  Contributo (euro)  |
                 +===========+=====================+
                 |0-20       |6.000                |
                 +-----------+---------------------+
                 |21-70      |2.500                |
                 +-----------+---------------------+
    
    b) in assenza della rottamazione di  un  veicolo  della  medesima
categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4,  un  contributo  di
entita' inferiore parametrato al numero dei  grammi  di  biossido  di
carbonio emessi per  chilometro  secondo  gli  importi  di  cui  alla
seguente tabella: 
    

                 ===================================
                 | CO2 g/km  |  Contributo (euro)  |
                 +===========+=====================+
                 |0-20       |4.000                |
                 +-----------+---------------------+
                 |21-70      |1.500                |
                 +-----------+---------------------+
    
  1032.  Il  veicolo  consegnato  per  la  rottamazione  deve  essere
intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del
nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto
del medesimo veicolo, ovvero, in caso di  locazione  finanziaria  del
veicolo nuovo, deve essere  intestato,  da  almeno  dodici  mesi,  al
soggetto utilizzatore del suddetto  veicolo  o  a  uno  dei  predetti
familiari. 
  1033. Nell'atto di acquisto deve  essere  espressamente  dichiarato
che il veicolo consegnato  e'  destinato  alla  rottamazione  e  sono
indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di
cui al comma 1031. 
  1034. Entro quindici giorni dalla  data  di  consegna  del  veicolo
nuovo, il venditore ha l'obbligo,  pena  il  non  riconoscimento  del
contributo, di avviare il veicolo  usato  per  la  demolizione  e  di
provvedere  direttamente  alla   richiesta   di   cancellazione   per
demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di  cui  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
settembre 2000, n. 358. 
  1035. Ai fini di quanto  disposto  dal  comma  1034,  il  venditore
consegna  i  veicoli  usati  ai  centri  di  raccolta   appositamente
autorizzati, anche per il tramite delle  case  costruttrici  al  fine
della  messa  in  sicurezza,  della  demolizione,  del  recupero   di
materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere
rimessi in circolazione. 
  1036.  Il  contributo  di  cui  al  comma   1031   e'   corrisposto
all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo  di
acquisto e  non  e'  cumulabile  con  altri  incentivi  di  carattere
nazionale. 
  1037. Le imprese costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo  e  recuperano  tale
importo  quale  credito  d'imposta,  utilizzabile  esclusivamente  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  senza  applicazione  dei   limiti   di   cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  presentando  il
modello F24 esclusivamente  tramite  i  servizi  telematici  messi  a
disposizione dall'Agenzia delle entrate. 
  1038. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello  in
cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici  o
importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di
acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore. 
  1039. Dopo l'articolo 16-bis del decreto-legge 4  giugno  2013,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,
e' inserito il seguente: 
     « Art. 16-ter. - (Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in
opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica) -  1.  Ai  contribuenti  e'  riconosciuta  una  detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019  al  31  dicembre  2021
relative all'acquisto e alla  posa  in  opera  di  infrastrutture  di
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi  inclusi  i
costi iniziali per la richiesta di potenza  addizionale  fino  ad  un
massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire
tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta
nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed  e'  calcolata
su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. 
     2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere
dotate di uno o piu'  punti  di  ricarica  di  potenza  standard  non
accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d)
e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. 
     3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste
a carico del contribuente, per l'acquisto  e  la  posa  in  opera  di
infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del  codice
civile ». 
  1040.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai  commi
1031 e  seguenti,  con  particolare  riferimento  alle  procedure  di
concessione del contributo di cui al comma 1031 e della detrazione di
cui al comma 1039. 
  1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali  di  cui
al comma 1031 e' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di
euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio. 
  1042. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino  al  31  dicembre  2021,
chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e  immatricola  in
Italia un veicolo di categoria M1 nuovo  di  fabbrica  e'  tenuto  al
pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi  di  biossido
di carbonio emessi per chilometro eccedenti  la  soglia  di  160  CO2
g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella: 
    

                =====================================
                |     CO2 g/km      |Imposta (euro) |
                +===================+===============+
                |161-175            |1.100          |
                +-------------------+---------------+
                |176-200            |1.600          |
                +-------------------+---------------+
                |201-250            |2.000          |
                +-------------------+---------------+
                |Superiore a 250    |2.500          |
                +-------------------+---------------+
    
  1043. L'imposta di cui al comma 1042  e'  altresi'  dovuta  da  chi
immatricola in Italia un veicolo di categoria M1  gia'  immatricolato
in un altro Stato. 
  1044. L'imposta di cui al comma 1042 non si applica ai veicoli  per
uso speciale  di  cui  all'allegato  II,  parte  A,  punto  5,  della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  5
settembre 2007. 
  1045. L'imposta di cui al comma 1042 e' versata, dall'acquirente  o
da chi richiede l'immatricolazione, con  le  modalita'  di  cui  agli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  in  materia  di
accertamento, riscossione e contenzioso in  materia  di  imposte  sui
redditi. 
  1046. Fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido  di
carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione  del
contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al  comma  1042
e' relativo al ciclo  di  prova  NEDC,  come  riportato  nel  secondo
riquadro al punto  V.7  della  carta  di  circolazione  del  medesimo
veicolo. 
  1047. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure  di
cui ai commi 1031 e seguenti e' istituito presso il  Ministero  dello
sviluppo economico un sistema  permanente  di  monitoraggio,  che  si
avvale  anche  delle  informazioni  fornite   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  1048. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il
comma 1 sono inseriti i seguenti: 
     « 1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di  interesse  storico  e
collezionistico con anzianita' di  immatricolazione  compresa  tra  i
venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza
storica  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  17  dicembre  2009,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  19  marzo
2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4  dell'articolo  60  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e qualora tale riconoscimento di storicita' sia riportato  sulla
carta di circolazione, sono assoggettati  al  pagamento  della  tassa
automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. 
     1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis  e'  valutato  in  2,05
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 ». 
  1049. All'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «  ovvero  con
massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t » sono sostituite dalle
seguenti: « o con massa complessiva a pieno  carico  fino  a  3,5  t,
ovvero superiore a 3,5 t se  destinati  al  trasporto  di  merci  non
pericolose o non deperibili  in  regime  di  temperatura  controllata
(ATP) ». 
  1050. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
con proprio decreto, da'  attuazione  alle  modifiche  apportate  dal
comma 1049 nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  80  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. 
  1051. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b),  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, previste dall'articolo  9,  comma  6,  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di  1,35  per
gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di
cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2019.  La  percentuale
delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out)  e'  fissata  in
misura  non  inferiore  al  68  per  cento  e   all'84   per   cento,
rispettivamente, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per  l'adeguamento  della
percentuale di restituzione in vincite sono concluse  entro  diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  1052. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica  di  cui  al
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita: 
    a) per i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro e al
gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme
che, in base al regolamento di gioco,  non  risultano  restituite  al
giocatore; 
    b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse  ippiche,
nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica,
e del 24 per cento, se la  raccolta  avviene  a  distanza,  applicata
sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; 
    c) per le scommesse a quota  fissa  su  eventi  simulati  di  cui
all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella
misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme  che,  in
base  al  regolamento  di  gioco,  sono  restituite  in  vincite   al
giocatore. 
  1053. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre  2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  periodo,  le  parole:  «  1°  gennaio  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »; 
    b) al secondo periodo,  le  parole:  «  30  giugno  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 »; 
    c) al  terzo  periodo,  le  parole:  «  30  giugno  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 ». 
  1054. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate  in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili  e  con  destinazione
agricola rideterminati con le modalita' e nei  termini  indicati  dal
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27,
come da ultimo modificato dal comma 1053 del  presente  articolo,  le
aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo  5,  comma  2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari all'11 per cento  per
le partecipazioni che risultano qualificate, ai  sensi  dell'articolo
67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
alla  data  del  1°  gennaio  2019,  e  al  10  per  cento   per   le
partecipazioni che, alla medesima data, non risultano  qualificate  e
l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della  medesima  legge  e'
aumentata al 10 per cento. 
  1055. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.  212,
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al  31
dicembre 2017: 
    a) al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
     1) all'articolo 23, comma 1, lettera g), le parole: « ,  nonche'
quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo  periodo  »  sono
soppresse; 
     2) l'articolo 55-bis e' abrogato; 
     3) all'articolo 116: 
      3.1) il comma 2-bis e' abrogato; 
      3.2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Opzione per  la
trasparenza fiscale delle societa' a ristretta base proprietaria »; 
    b) il comma 548 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, e' abrogato. 
  1056. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare  dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2018, e' differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026. 
  1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano in Italia, anche  in
locazione  finanziaria,  un  veicolo  elettrico  o  ibrido  nuovo  di
fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e
L3 e che consegnano per la rottamazione  un  veicolo  delle  medesime
categorie di  cui  siano  proprietari  o  utilizzatori,  in  caso  di
locazione finanziaria, da almeno  dodici  mesi,  e'  riconosciuto  un
contributo pari al 30 per cento del prezzo di  acquisto  fino  ad  un
massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo  consegnato  per  la
rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2. 
  1058. Entro quindici giorni dalla  data  di  consegna  del  veicolo
nuovo, il venditore ha l'obbligo,  pena  il  non  riconoscimento  del
contributo, di consegnare il veicolo  usato  a  un  demolitore  e  di
provvedere  direttamente  alla   richiesta   di   cancellazione   per
demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di  cui  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
settembre 2000, n. 358. 
  1059. I veicoli usati di cui  al  comma  1058  non  possono  essere
rimessi  in  circolazione  e  devono  essere  avviati  o  alle   case
costruttrici   o   ai   centri   appositamente   autorizzati,   anche
convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza,  della
demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. 
  1060. Il contributo  di  cui  al  comma  1057  e'  corrisposto  dal
venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. 
  1061. Le imprese costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo  e  recuperano  tale
importo quale credito di imposta per  il  versamento  delle  ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da  lavoro  dipendente,  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa'  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  dovute,  anche  in
acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico  registro
automobilistico l'originale del certificato di  proprieta'  e  per  i
successivi. 
  1062. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello  in
cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici  o
importatrici conservano la seguente documentazione, che  deve  essere
ad esse trasmessa dal venditore: 
    a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; 
    b) copia del libretto e della carta di circolazione e del  foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in
caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; 
    c)  originale  del  certificato  di  proprieta'   relativo   alla
cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello  telematico
dell'automobilista di cui al comma 1058. 
  1063. Per la concessione del contributo di cui  al  comma  1057  e'
autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2019. Il Ministero
dell'economia   e   delle   finanze    effettua    il    monitoraggio
dell'applicazione del credito d'imposta ai fini  di  quanto  previsto
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.
Agli oneri di cui al primo periodo del presente  comma  si  provvede,
nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2019,  mediante  utilizzo
del fondo di conto capitale iscritto nello stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo  49,  comma
2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  1064.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai  commi
1057 e seguenti. 
  1065. Ai fini della determinazione  dell'acconto  dell'imposta  sul
reddito delle  societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 1056. 
  1066. La percentuale della somma da versare nei termini  e  con  le
modalita' previsti dall'articolo  9,  comma  1-bis,  della  legge  29
ottobre 1961, n. 1216, e' elevata all'85 per cento per  l'anno  2019,
al 90 per cento per l'anno 2020  e  al  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  1067.  Per  i  soggetti  che  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n.   917,   i   componenti   reddituali   derivanti    esclusivamente
dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura  delle
perdite per perdite  attese  su  crediti  di  cui  al  paragrafo  5.5
dell'International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in
bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti
della clientela, sono deducibili dalla base  imponibile  dell'imposta
sul reddito delle societa' per il 10 per cento del loro ammontare nel
periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante  90
per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi. 
  1068. Per i soggetti di  cui  agli  articoli  6  e  7  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti di  cui  al  comma
1067 del presente articolo relativi ai  crediti  verso  la  clientela
sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel
periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante  90
per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi. 
  1069. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.  212,
le disposizioni di cui ai commi 1067 e 1068 si applicano in  sede  di
prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in  periodi  d'imposta
precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge. 
  1070. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28  febbraio  2005,
n. 38, e' inserito il seguente: 
     « Art. 2-bis. - (Facolta' di applicazione) - 1.  I  soggetti  di
cui all'articolo 2 i cui titoli non siano ammessi  alla  negoziazione
in un mercato regolamentato hanno facolta' di  applicare  i  principi
contabili di cui al presente decreto ». 
  1071. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  28
febbraio  2005,  n.  38,  i  cui  titoli  non  siano   ammessi   alla
negoziazione in un  mercato  regolamentato  possono  avvalersi  della
facolta' di applicazione dei  principi  contabili  internazionali  ai
sensi dell'articolo 2-bis del medesimo decreto legislativo n. 38  del
2005, introdotto dal comma 1070 del presente  articolo,  a  decorrere
dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge. 
  1072. All'articolo 38 del decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.
136, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «  Obblighi  di
redazione (articoli 2 e 42 della direttiva 86/635/CEE e  articolo  2,
paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE) »; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: « 2-bis. Nel caso  di
gruppi bancari cooperativi di cui  all'articolo  37-bis  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la societa'  capogruppo  e  le
banche di  credito  cooperativo  ad  essa  affiliate  in  virtu'  del
contratto di coesione costituiscono un'unica entita' consolidante ». 
  1073. Al fine di rafforzare la  comunicazione  di  informazioni  di
carattere non finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte
di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni di cui alla
direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  22
ottobre 2014, all'articolo  3,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, dopo le  parole:  «  principali
rischi, » sono inserite le seguenti: « ivi incluse  le  modalita'  di
gestione degli stessi ». 
  1074. All'articolo 39-octies del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera a), le parole: 
     « 10,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 
     « 11 per cento »; 
    b) al comma 5: 
     1) alla lettera a), le parole: « euro 25 » sono sostituite dalle
seguenti: « euro 30 »; 
     2) alla lettera b), le parole: « euro 30 » sono sostituite dalle
seguenti: « euro 32 »; 
     3) alla lettera c), le parole: «  euro  120  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « euro 125 »; 
    c) al comma 6: 
     1) le parole: « euro 175,54 » sono sostituite dalle seguenti:  «
euro 180,14 »; 
     2) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  A  decorrere
dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione  dei  prezzi
di vendita al pubblico  rideterminate,  per  l'anno  2019,  ai  sensi
all'articolo 39-quinquies, il predetto onere fiscale minimo  e'  pari
al 95,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul
valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" ». 
  1075. Nell'allegato I al testo unico di cui al decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, alla voce « Tabacchi lavorati », le aliquote
indicate alle lettere b) e c) sono stabilite, rispettivamente,  nella
misura del 23,5 per cento e del 59,5 per cento. 
  1076. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, la tabella  A  «  sigarette  »  allegata  alla  determinazione
direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n. 11047/R.U., la tabella B «
sigari » allegata alla  determinazione  direttoriale  del  7  gennaio
2015, prot. n. 30/R.U., e le tabelle C « sigaretti » e  D  «  tabacco
trinciato a taglio fino da usarsi  per  arrotolare  le  sigarette  »,
allegate al decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  13
giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno
2017, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A,  B,  C  e  D
allegate alla presente legge. 
  1077. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre  2014,  n.
188, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
     « a) le aliquote  di  base  di  cui  al  comma  1  dell'articolo
39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995 nonche'  le  misure
percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma  6,  e  gli
importi di cui al comma 5  del  medesimo  articolo  fino,  rispettiva
mente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5 »; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
     « 2-bis. L'onere fiscale minimo di cui all'articolo 7, paragrafo
4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011,  non
puo' superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul  valore
aggiunto  calcolate  con  riferimento  al  "PMP-sigarette"   di   cui
all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 »; 
    c) al  comma  3,  secondo  periodo,  le  parole:  «  alla  misura
percentuale  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «   alle   misure
percentuali ». 
  1078. Le disposizioni del comma 1077 si applicano a decorrere dalla
data di applicazione delle tabelle  di  ripartizione  dei  prezzi  di
vendita  al  pubblico  rideterminate,  per  l'anno  2019,  ai   sensi
dell'articolo  39-quinquies  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 
  1079. Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e
delle altre attivita' immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione
di attivita' per imposte anticipate cui  si  applicano  i  commi  55,
56-bis, 56-bis.1  e  56-ter  dell'articolo  2  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per il  5  per  cento  del
loro ammontare complessivo nel  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2019, per il 3 per cento nel periodo d'imposta in  corso  al
31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro ammontare  complessivo
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021,  per  il  12  per
cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta  in  corso
al 31 dicembre 2022 e fino  al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2027, per il 5 per cento del loro ammontare complessivo  nei
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029.
Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente  alla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  se  di  minore
ammontare rispetto a quelle rideterminate in base  alla  disposizione
del primo periodo; in tal  caso,  la  differenza  e'  deducibile  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029. 
  1080. L'articolo 1 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e i commi da 549 a 553 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre  2016,
n.  232,  sono  abrogati;  tuttavia,  continuano  ad  applicarsi   le
disposizioni di cui al  comma  2  dell'articolo  3  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  3  agosto  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  187  dell'11  agosto  2017,  emanato  in
attuazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 201  del  2011,
relativamente  all'importo  del  rendimento  nozionale  eccedente  il
reddito complessivo netto  del  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2018. 
  1081. Al fine di  garantire  il  pieno  funzionamento  del  sistema
sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 22 febbraio  2006,  n.
128, e, conseguentemente,  contrastare  i  fenomeni  di  elusione  ed
evasione di imposte  nel  settore  della  distribuzione  di  GPL,  al
decreto legislativo 22 febbraio  2006,  n.  128,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) agli articoli 8 e 13, al comma 2, lettera a), dopo le  parole:
« ai sensi dell'articolo 2359 » sono inserite le seguenti: « ,  primo
comma, numeri 1) e 2), »; 
    b) agli articoli 8 e 13, al comma 2, lettera b),  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: « e proprietario  dell'impianto  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a) »; 
    c) all'articolo 18, comma 12, le parole: « Nel caso previsto  dal
comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: «  Nei  casi  previsti  dai
commi 1, 2, 3 e 7»; 
    d) all'articolo 18, dopo il comma 14 e' inserito il seguente: 
     « 14-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1,  chiunque  non
risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e  14
non puo' esercitare l'attivita' di distribuzione e vendita di GPL; le
amministrazioni   periferiche   competenti   adottano   i    relativi
provvedimenti inibitori dell'attivita' ». 
  1082. Le imprese che alla data di entrata in vigore della  presente
legge  controllano  o   sono   controllate   da   societa'   titolari
dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b)  del  comma  1  degli
articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128,  ai
sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 3), del  codice  civile
si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1081, lettera a), entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
dandone  comunicazione  al  Ministero  dello  sviluppo  economico   e
all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  b),  del
decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128. 
  1083. I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui  agli
articoli 8 e 13, comma 2, lettera  b),  del  decreto  legislativo  22
febbraio 2006, n. 128, si adeguano alle disposizioni di cui al  comma
1081, lettera b), entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge,  dandone  comunicazione  al  Ministero  dello
sviluppo economico e all'ente competente di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128. 
  1084. L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge  27  dicembre
2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20,
comma 1, del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
  1085. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il numero 3) della lettera a) del comma 1 e' abrogato; 
    b) al comma  4-bis.2,  le  parole:  «  numeri  2)  e  3)  »  sono
sostituite dalle seguenti: « numero 2) ». 
  1086. Il comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e' abrogato. 
  1087. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 50 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2019 e 2020. 
  1088. All'articolo 7 della legge  30  aprile  1999,  n.  130,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
  1) alla lettera a), dopo le parole: « emittente  i  titoli  »  sono
aggiunte le seguenti: « , avente per  effetto  il  trasferimento  del
rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate
»; 
  2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
     « b-bis)  alle  operazioni  di  cartolarizzazione  dei  proventi
derivanti dalla titolarita' di beni immobili, beni mobili  registrati
e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni »; 
    b) dopo il comma 2-septies sono aggiunti i seguenti: 
     « 2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti  oggetto
di operazioni di cartolarizzazione di cui al  comma  1,  lettera  a),
puo' destinare i crediti stessi, nonche' i diritti e i  beni  che  in
qualunque  modo  costituiscano  la  garanzia  del  rimborso  di  tali
crediti,  al  soddisfacimento   dei   diritti   della   societa'   di
cartolarizzazione  o  ad  altre  finalita',  anche   effettuando   la
segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni,  con  facolta'  di
costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti  a  garanzia  dei
crediti  derivanti  dal  finanziamento  concesso  dalla  societa'  di
cartolarizzazione. 
     2-novies. Il contratto  relativo  all'operazione  suddetta  puo'
prevedere l'obbligo del soggetto  finanziato  di  corrispondere  alla
societa' di cartolarizzazione tutte le somme  derivanti  dai  crediti
cartolarizzati, analogamente ad una cessione ». 
  1089. Con uno o piu' decreti del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono definiti i beni  e  i  diritti  che
sono destinati al  soddisfacimento  dei  diritti  dei  portatori  dei
titoli e delle controparti dei contratti derivati  con  finalita'  di
copertura dei rischi insiti nei crediti e  nei  titoli  ceduti  nelle
operazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 della legge
30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal comma 1088,  lettera  a),
numero 1), del presente articolo, nonche' le modalita' con  cui  tali
beni e diritti possono costituire patrimonio separato e  gli  effetti
di tale separazione. Con i decreti di cui al periodo precedente  sono
altresi' definiti le  modalita'  e  le  finalita'  con  le  quali  il
soggetto di cui al comma 2-octies dell'articolo 7 della legge n.  130
del 1999,  introdotto  dal  comma  1088,  lettera  b),  del  presente
articolo, effettua la destinazione dei  crediti  cartolarizzati,  gli
effetti dell'eventuale segregazione,  le  modalita'  di  costituzione
delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti  segregati,  anche
nel caso in cui il  soggetto  finanziato  sia  soggetto  a  procedura
concorsuale,   e   l'eventuale   conferimento   alla   societa'    di
cartolarizzazione per l'amministrazione e  la  gestione  dei  crediti
cartolarizzati. 
  1090. All'articolo 1 della legge  30  aprile  1999,  n.  130,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis: 
     1) al primo periodo, le parole: «  emittente  i  titoli  »  sono
sostituite dalle seguenti: « di cartolarizzazione »; 
     2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in  cui
i titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione siano destinati a
investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  i  titoli  di
debito  destinati  ad  essere  sottoscritti  da   una   societa'   di
cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga  all'articolo
2483,  secondo  comma,  del  codice  civile  e  il  requisito   della
quotazione  previsto  dall'articolo  2412  del  medesimo  codice   si
considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni  anche  in  caso  di
quotazione dei soli titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione
»; 
    b) al comma 1-ter, alinea,  dopo  le  parole:  «  all'articolo  3
possono » sono inserite le seguenti: « , anche contestualmente  e  in
aggiunta alle operazioni realizzate con le modalita' di cui ai  commi
1 e 1-bis del presente articolo, »  e  le  parole:  «  dalle  persone
fisiche  e  dalle  microimprese,  come  definite   dall'articolo   2,
paragrafo 1, dell'allegato  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione europea, del  6  maggio  2003  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « dalle persone fisiche e dalle imprese che  presentino  un
totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro ». 
  1091. Ferme restando le facolta' di regolamentazione del tributo di
cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
i comuni  che  hanno  approvato  il  bilancio  di  previsione  ed  il
rendiconto entro i termini  stabiliti  dal  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  possono,  con  proprio
regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e  riscosso,
relativo agli accertamenti dell'imposta municipale  propria  e  della
TARI, nell'esercizio  fiscale  precedente  a  quello  di  riferimento
risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5
per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di  riferimento,  al
potenziamento  delle  risorse  strumentali  degli   uffici   comunali
preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio  del
personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in  deroga  al
limite di cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75.  La  quota  destinata  al  trattamento  economico
accessorio, al lordo  degli  oneri  riflessi  e  dell'IRAP  a  carico
dell'amministrazione,   e'   attribuita,   mediante    contrattazione
integrativa,  al  personale  impiegato   nel   raggiungimento   degli
obiettivi del settore entrate, anche con riferimento  alle  attivita'
connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei  tributi
erariali e dei contributi sociali non  corrisposti,  in  applicazione
dell'articolo  1  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.   203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248.
Il beneficio attribuito  non  puo'  superare  il  15  per  cento  del
trattamento  tabellare   annuo   lordo   individuale.   La   presente
disposizione non si applica qualora il servizio di  accertamento  sia
affidato in concessione. 
  1092. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «
; il beneficio di cui alla presente lettera si estende,  in  caso  di
morte del comodatario, al coniuge  di  quest'ultimo  in  presenza  di
figli minori ». 
  1093. All'articolo 1, comma 652,  terzo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2018 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , 2018 e 2019 ». 
  1094. I maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura  di
assegnazione di diritti d'uso delle  frequenze  nelle  bande  694-790
MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz,  di  cui  all'articolo  1,  comma
1026, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  rispetto  a  quanto
considerato  nelle  previsioni  tendenziali  di  finanza  pubblica  a
legislazione  vigente  indicate  nella  Nota  di  aggiornamento   del
Documento di economia e finanza  2018,  concorrono  al  conseguimento
degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con  i
criteri  di  contabilizzazione  previsti  per  i  saldi  di   finanza
pubblica. 
  1095. Al fine  di  consentire  l'espletamento  della  procedura  di
selezione per l'attribuzione della nuova concessione per  l'esercizio
dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all'articolo 1,
comma 576, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  la  gestione  del
gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario  fino
all'aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre  il
30 settembre 2019. 
  1096. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre  2013,  n.
147, le parole: « anni dal 2013  al  2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « anni dal 2013 al 2019 ». 
  1097. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, le  parole:  «  sono  prorogate  al  31  dicembre  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « sono prorogate  fino  all'aggiudicazione
delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019 ». 
  1098. Ferma restando la riduzione del  numero  dei  nulla  osta  di
esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma  6,
lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  prevista  dall'articolo
6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 1,
comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « dopo il
31 dicembre 2018 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  dopo  il  31
dicembre 2019 » e le parole: « tali apparecchi devono essere dismessi
entro il 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  tali
apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre  2020  ».  Gli
apparecchi che consentono il gioco pubblico da  ambiente  remoto  non
possono presentare parametri di  funzionamento  superiori  ai  limiti
previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio. 
  1099. Al comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  secondo  periodo,  le  parole:  «  e  le  altre  autorita'
competenti effettuano »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  ,  di
concerto con l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato,
effettua »; 
    b) al secondo periodo, dopo le parole: « agendo d'ufficio  ovvero
su segnalazione degli interessati » sono inserite le  seguenti:  «  e
comminando,  se  del  caso,  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste dal presente comma »; 
    c) al terzo periodo, le parole: «  o  qualsiasi  altra  forma  di
collocamento » sono sostituite dalle seguenti: « ad un prezzo  uguale
o inferiore a quello nominale ». 
  1100. Dopo il comma 545 dell'articolo 1  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, sono inseriti i seguenti: 
     « 545-bis. A decorrere dal 1° luglio  2019,  ferme  restando  le
specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le
quali continua ad applicarsi la specifica disciplina  di  settore,  i
titoli di accesso ad attivita' di spettacolo in impianti con capienza
superiore  a  5.000  spettatori  sono  nominativi,  previa   efficace
verifica dell'i dentita', e riportano la chiara indicazione del  nome
e del cognome del soggetto che fruisce del  titolo  di  accesso,  nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L'accesso all'area dello spettacolo e' subordinato al  riconoscimento
personale, attraverso controlli e  meccanismi  efficaci  di  verifica
dell'identita' dei partecipanti  all'evento,  compresi  i  minorenni.
Sono esclusi da tale prescrizione gli spettacoli di attivita' lirica,
sinfonica  e  cameristica,  prosa,  jazz,  balletto,  danza  e  circo
contemporaneo. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, adottato previa intesa con il Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e  sentita  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della  presente  disposizione,  sono  stabilite  le  regole  tecniche
attraverso cui i siti internet di rivendita  primari,  i  box  office
autorizzati o i siti internet  ufficiali  dell'evento  assicurano  la
rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o il  cambio  di
nominativo. 
     545-ter. Gli organizzatori delle attivita' di spettacolo possono
valersi della collaborazione dei propri  dipendenti  o  dei  soggetti
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto  del  Ministro
dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
235 del  9  ottobre  2009,  per  la  vigilanza  e  per  il  controllo
all'accesso, nonche' per la  verifica  del  possesso  dei  titoli  di
ingresso in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5 del  citato
decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009. 
     545-quater. I siti internet di rivendita primari, i  box  office
autorizzati o i siti internet  ufficiali  dell'evento  assicurano  la
possibilita' di rimettere in vendita i titoli di ingresso  nominativi
e garantiscono adeguata visibilita'  e  pubblicita'  alla  rivendita,
agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti
dal comma 545bis. Il biglietto cosi' rivenduto a persone fisiche deve
essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma  restando  la
possibilita' per i siti internet di  rivendita  primari,  per  i  box
office autorizzati o per i siti  internet  ufficiali  dell'evento  di
addebitare congrui costi  relativi  unicamente  alla  gestione  della
pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione  nominale.
I siti internet di rivendita primari, i box office  autorizzati  e  i
siti internetufficiali dell'evento consentono inoltre la variazione a
titolo non oneroso dell'intestazione nominativa del titolo attraverso
la modifica delle generalita'  del  fruitore  addebitando  unicamente
congrui costi  relativi  alla  gestione  della  pratica  di  modifica
dell'intestazione nominale. La presente disposizione non  si  applica
in materia di manifestazioni sportive. 
     545-quinquies.  Salva  l'ipotesi  di  cessione  autorizzata  del
titolo di ingresso nominativo secondo le modalita' previste dai commi
da 545-bis a 545-quater, nel caso di  diversita'  tra  il  nominativo
dell'acquirente e quello del soggetto che ne  fruisce,  i  titoli  di
ingresso sono annullati, senza alcun rimborso ».