art. 1 (commi 1101-1181)
  1101. La pubblicita' delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite
dagli uffici  dei  tribunali  competenti  in  materia  di  esecuzioni
immobiliari,  e'  assicurata  mediante  i  quotidiani  cartacei  piu'
diffusi sul territorio  nazionale  e  attraverso  i  siti  web,  come
previsto a legislazione  vigente.  Con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e  le  modalita'
di attuazione del presente comma. 
  1102. Al fine di assicurare la trasparenza in materia  di  appalti,
la pubblicita'  delle  gare  in  caso  di  subappalto  e'  assicurata
attraverso  i  quotidiani  cartacei  piu'  diffusi   sul   territorio
nazionale e  dai  siti  web,  cosi'  come  previsto  dalla  normativa
vigente. 
  1103. Al testo unico di cui al  decreto  legislativo  1º  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole: « codice civile  »
sono aggiunte le seguenti:  «  ,  inclusi  gli  strumenti  di  debito
chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis »; 
  b) al capo I del titolo II,  dopo  l'articolo  12  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «Art.  12-bis  (Strumenti  di  debito  chirografario   di   secondo
livello). - 1. Sono strumenti  di  debito  chirografario  di  secondo
livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi  da  una
banca o da una societa'  del  gruppo  bancario,  aventi  le  seguenti
caratteristiche: 
  a) la durata originaria degli strumenti di debito e' pari ad almeno
dodici mesi; 
    b)  gli  strumenti  di  debito  non  sono  strumenti   finanziari
derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico  di
cui al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  non  sono
collegati   a   strumenti   finanziari   derivati,   ne'    includono
caratteristiche ad essi proprie; 
    c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di
offerta o di  ammissione  a  quotazione  degli  strumenti  di  debito
indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli  interessi
e di eventuali altri importi dovuti  ai  titolari  sono  disciplinati
secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma1-bis, lettera c-bis). 
  2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), e'
subordinata al rispetto delle  condizioni  di  cui  al  comma  1.  Le
clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullita' non
comporta la nullita' del contratto. 
  3. Una volta emessi,  gli  strumenti  di  debito  chirografario  di
secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da  far
venire meno le caratteristiche indicate al comma  1.  E'  nulla  ogni
pattuizione difforme. 
  4.  La  Banca  d'Italia  puo'   disciplinare   l'emissione   e   le
caratteristiche degli strumenti di debito  chirografario  di  secondo
livello »; 
    c) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c)  e'  inserita
la seguente: 
    «c-bis) i crediti per il rimborso del  capitale  e  il  pagamento
degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli
strumenti  di  debito  chirografario  di  secondo  livello   indicati
dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti  gli  altri  crediti
chirografari e con preferenza rispetto ai  crediti  subordinati  alla
soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati  della
societa' ». 
  1104. Al capo II-bis del titolo IV della parte II del  testo  unico
di  cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  dopo
l'articolo 60-bis.4 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 60-bis.4-bis. (Strumenti di debito chirografario  di  secondo
livello). - 1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1,  possono
emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello  ai
sensi dell'articolo 12-bis  del  Testo  unico  bancario.  Si  applica
l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico  bancario
». 
  1105.  Il  valore  nominale  unitario  degli  strumenti  di  debito
chirografario di secondo livello previsti  dall'articolo  12-bis  del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e' pari  ad
almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di  debito  possono  essere
oggetto di collocamento, in qualsiasi  forma  realizzato,  rivolto  a
soli investitori qualificati. 
  1106. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  e'  istituito  un  Fondo  di  ristoro  finanziario  con  una
dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2018, 2019, 2020 e 2021 per l'erogazione  di  misure  di  ristoro  in
favore  di  risparmiatori  che  hanno  subito  un   danno   ingiusto,
riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia  degli  arbitri
presso la camera  arbitrale  per  i  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, in ragione  della  violazione  degli  obblighi  di  informazione,
diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  nella  prestazione  dei
servizi   e   delle   attivita'   di   investimento   relativi   alla
sottoscrizione e al collocamento di strumenti  finanziari  emessi  da
banche  aventi  sede  legale  in  Italia  sottoposte  ad  azione   di
risoluzione ai sensi del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.
180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo  il
16 novembre 2015 e prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge.  Il  Fondo  opera  entro  i  limiti  della  dotazione
finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico
della presentazione dell'istanza corredata di idonea  documentazione.
Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione alle
Camere sullo stato di attuazione del presente comma. 
  1107. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono stabiliti requisiti, modalita'  e  condizioni  necessarie
all'attuazione  di  quanto  disposto  dai  commi  da  1106  a   1109.
Dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso  dedotte  le
eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di  cui
i risparmiatori abbiano gia' beneficiato. 
  1108. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo di 12 milioni di  euro
per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021 e le risorse  provenienti  dalla  Gestione  speciale  del
Fondo nazionale di garanzia da restituire al Ministero  dell'economia
ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno  1998,  n.  238,  per  13
milioni di euro per l'anno 2018 sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato. 
  1109. Il Fondo per la compensazione degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 12 milioni di euro
per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021. 
  1110. Al fine di garantire la migliore  comprensione  dei  fenomeni
naturali e per l'allerta dai rischi collegati  alle  dinamiche  della
Terra,  l'Istituto  nazionale  di  geofisica  e  vulcanologia  (INGV)
promuove un piano straordinario per lo sviluppo  e  l'implementazione
di una rete multiparametrica integrata di  monitoraggio  geofisico  e
geochimico del territorio italiano mediante  l'implementazione  della
rete nazionale per il monitoraggio sismico in  tempo  reale  in  aree
marine, di reti di  monitoraggio  ad  alta  risoluzione  dei  sistemi
vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici  degli
acquiferi e  delle  emissioni  di  gas  dal  suolo,  del  sistema  di
monitoraggio  permanente  dei  movimenti  del  suolo   tramite   dati
satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le
emissioni acustiche  della  crosta  terrestre  e  di  un  sistema  di
monitoraggio « space weather ». 
  1111. Per l'attuazione del comma 1110 e' autorizzata la spesa di  5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. 
  1112. Alla legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 34, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «  2-bis.  E'  istituito,  d'intesa  con  le  regioni   Veneto   ed
Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le  aree  del
perimetro del Parco naturale regionale del Delta  del  Po,  istituito
con la legge della regione Veneto 8 settembre  1997,  n.  36,  e  del
Parco regionale del Delta  del  Po,  istituito  con  la  legge  della
regione  Emilia-Romagna  2   luglio   1988,   n.   27.   Il   mancato
raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco del Delta
del Po. La copertura delle spese obbligatorie e' assicurata a  valere
sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione  vigente
dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »; 
    b) all'articolo 36, comma 1: 
      1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
    «g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca
»; 
      2) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: 
    « o) Capo Spartivento ». 
  1113. L'istituzione e il primo avviamento delle riserve di  cui  al
comma 1112, lettera b), sono finanziati nei limiti massimi  di  spesa
di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018,  il  loro
funzionamento  e'  finanziato,  a  decorrere   dall'esercizio   2019,
rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000. 
  1114. Agli oneri derivanti dal comma 1113, pari a euro 200.000  per
l'anno 2018 e a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2019, si  provvede
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  32  della
legge 31 dicembre 1982, n.  979,  mediante  corrispondente  riduzione
delle somme gia'  destinate  al  funzionamento  delle  altre  riserve
marine. 
  1115. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394  del  1991  e'
abrogato. 
  1116. All'articolo 34, comma 1, della legge  6  dicembre  1991,  n.
394, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: 
    « f-bis) Matese; 
    f-ter) Portofino, comprendente la gia'  istituita  area  protetta
marina di Portofino ». 
  1117. L'istituzione e il primo avviamento  dei  parchi  di  cui  al
comma 1116 sono finanziati  nei  limiti  massimi  di  spesa  di  euro
300.000 per ciascun  parco  nazionale,  per  l'esercizio  finanziario
2018. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di  Portofino
e'  finanziato,  a   decorrere   dall'esercizio   finanziario   2019,
rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000. 
  1118. Agli oneri derivanti dal comma 1117, pari a euro 600.000  per
l'anno 2018 e  a  euro  3.000.000  a  decorrere  dall'anno  2019,  si
provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma  43,  della  legge  28  dicembre   1995,   n.   549,   mediante
corrispondente riduzione delle somme gia' destinate al  funzionamento
degli altri Enti parco. 
  1119. Nell'ambito dei progetti finanziati  ai  sensi  dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una  quota
dei proventi delle aste di competenza del Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare per  gli  anni  2018,  2019  e
2020,  nel  limite  di  10  milioni  di  euro  annui,  e'   destinata
prioritariamente   al   finanziamento   delle   attivita'    previste
dall'articolo 4 della legge 6 dicembre  1991,  n.  394;  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  1120. Nelle materie di interesse delle strutture  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, sono disposte  le  seguenti  proroghe  di
termini: 
  a)  i  termini  di  cui  all'articolo   14,   comma   31-ter,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  in  materia  di   funzioni
fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018; 
  b) all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo  2017,
n. 40, in materia di Consulta nazionale per il  servizio  civile,  le
parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle  seguenti:  «  diciotto
mesi »; 
  c) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in  materia  di  potenziamento  dell'attivita'  informativa,  le
parole: « Fino al 31 gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: «
Fino al 31 gennaio 2019 »; 
  d) all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015,  n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.  43,
in materia di servizi di informazione per la sicurezza, le parole:  «
Fino al 31 gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: «  Fino  al
31 gennaio 2021 »; 
  e) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.
6, in materia di Unita' Tecnica-Amministrativa per  la  gestione  dei
rifiuti nella regione Campania, le parole: « 31 dicembre 2017 »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». 
  1121. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia,  e'
disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1,  comma  340,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di  dodici  mesi  e'
prorogato sino al 31 dicembre 2018. A  tal  fine  e'  autorizzata  la
spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
limitatamente all'anno 2018. 
  1122. Nelle materie di interesse del Ministero  dell'interno,  sono
disposte le seguenti proroghe di termini: 
  a) all'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea, le parole: «  31  dicembre
2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  b) al fine di incrementare il ricorso  alla  misura  del  rimpatrio
volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-ter del testo unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e' previsto l'avvio, in via sperimentale,  di
un Piano nazionale per la realizzazione di  interventi  di  rimpatrio
volontario assistito comprensivi di misure  di  reintegrazione  e  di
reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine,  per  il  periodo
2018-2020 e nel limite di spesa di  500.000  euro  per  il  2018,  di
1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000  euro  per  il  2020.  Tale
Piano prevede l'istituzione fino a un  massimo  di  trenta  sportelli
comunali  che  svolgono,  in  concorso  con  le   associazioni   piu'
rappresentative degli enti locali e  in  accordo  con  le  prefetture
uffici  territoriali  del  Governo,  con  le  questure   e   con   le
organizzazioni internazionali, attivita' informative, di supporto, di
orientamento e di assistenza sociale e legale per gli  stranieri  che
possono  accedere  ai  programmi  di  RVA  esistenti;  assicurano  la
formazione di personale interno; curano l'informazione  sui  progetti
che prevedono,  in  partenariato,  la  reintegrazione  nei  Paesi  di
origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro  tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del
Ministro dell'interno, sono stabilite le linee guida e  le  modalita'
di attuazione del suddetto Piano; 
  c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, in  materia  di  contrasto  alla  pirateria,  le
parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  31
dicembre 2018 »; 
  d) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005,  n.
26, in materia di  bilancio  di  previsione  degli  enti  locali,  le
parole: « per l'anno 2005 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  per
l'anno 2018 »; 
  e) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, in materia di  utilizzo  delle  risorse  gia'  disponibili  sulle
contabilita' speciali delle province di Monza  e  della  Brianza,  di
Fermo e di Barletta-Andria-Trani, le parole: «  31  dicembre  2016  »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  f) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85,  in
materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale  del  DNA,
le parole: « un anno dalla data della sua entrata in funzione »  sono
sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2018 »; 
  g) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti
del personale dei corpi di cui  all'articolo  66,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  h) all'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «  ,  e  la  graduatoria
vigente del concorso a 814 posti di vigile  del  fuoco,  bandito  con
decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del  18  novembre  2008,
che e' prorogata fino al 31 dicembre 2018 »; 
  i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25  posti
letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  9  aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti  per
l'ammissione  al  piano  straordinario  di  adeguamento  antincendio,
approvato con  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  marzo  2012,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  76  del  30  marzo  2012,
completano l'adeguamento alle  disposizioni  di  prevenzione  incendi
entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale
dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della  SCIA  parziale,
attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni,
come disciplinate dalle specifiche  regole  tecniche:  resistenza  al
fuoco   delle   strutture;   reazione   al   fuoco   dei   materiali;
compartimentazioni;  corridoi;  scale;  ascensori   e   montacarichi;
impianti idrici antincendio;  vie  d'uscita  ad  uso  esclusivo,  con
esclusione dei punti  ove  e'  prevista  la  reazione  al  fuoco  dei
materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con  esclusione  dei  punti
ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti  a
deposito. 
  1123. Al fine di garantire  il  tempestivo  avvio  delle  procedure
connesse all'entrata in  vigore  del  nuovo  sistema  elettorale,  e'
autorizzata la spesa di un  milione  di  euro  per  l'anno  2018  per
l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20,
nono comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo  4  della  legge  3
novembre  2017,  n.  165,  e  per   l'implementazione   dei   sistemi
informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici  elettorali
e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di  tutti  i
dati necessari  per  la  proclamazione  degli  eletti,  e,  anche  in
considerazione dei termini connessi  alla  nuova  determinazione  dei
collegi elettorali in attuazione dell'articolo 3 della  citata  legge
n. 165 del 2017, per  le  prime  elezioni  successive  alla  data  di
entrata  in  vigore   della   presente   legge,   il   numero   delle
sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del citato  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del
1957 e all'articolo 9, comma 2, del testo unico delle  leggi  recanti
norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui  al  decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' ridotto a un quarto. 
  1124.  In   attuazione   degli   impegni   internazionali   assunti
dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per  la  sicurezza  e  la
cooperazione in Europa (OSCE), e'  ammessa  la  presenza  presso  gli
uffici  elettorali  di  sezione,  in   occasione   di   consultazioni
elettorali o referendarie,  di  osservatori  internazionali.  A  tale
fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati
dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
che, almeno venti giorni prima della  data  stabilita  per  il  voto,
trasmette  al  Ministero  dell'interno  l'elenco  nominativo  per  la
successiva comunicazione ai  prefetti  di  ciascuna  provincia  e  ai
sindaci. Gli osservatori internazionali non  possono  in  alcun  modo
interferire  nello  svolgimento   delle   operazioni   degli   uffici
elettorali di sezione. 
  1125. Nelle materie di  interesse  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  e'  disposta  la  seguente   proroga   di   termini:
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  in
materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e  di  riduzione
dei costi  per  locazioni  passive,  le  parole:  «  e  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ». 
  1126. Al fine di garantire la continuita'  operativa  e  gestionale
necessaria per il conseguimento degli obiettivi  strategici  relativi
alle attivita' informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi  provvedimenti  di
attuazione, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di
servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la societa'
di cui all'articolo 59 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
300, sono prorogati fino al completamento delle  procedure  in  corso
per la stipula del nuovo atto regolativo. 
  1127. All'articolo 1 del decreto-legge 16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi  per  le  case
popolari, comunque denominati, situati nei  territori  delle  regioni
del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto  2016  e
del 26  e  30  ottobre  2016,  che  hanno  aderito  alla  definizione
agevolata dei debiti secondo  quanto  previsto  dall'articolo  6  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre  2016,  n.  225,  di  completare  i  relativi
versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire  dei  benefici  derivanti
dalla suddetta definizione agevolata,  il  pagamento  delle  rate  in
scadenza nel mese di novembre 2017 e' differito al mese  di  novembre
2018. 
  3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017 ». 
  1128. Le disposizioni di cui al comma 1127  entrano  in  vigore  il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. 
  1129.  In  considerazione  delle  nuove   competenze   e   funzioni
attribuite  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   con
particolare riferimento  all'aggregazione  e  centralizzazione  degli
acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e  coordinamento  delle
partecipazioni  pubbliche,  al  completamento   della   riforma   del
bilancio, nonche' al potenziamento delle  attivita'  di  monitoraggio
dei conti pubblici e di controllo  delle  entrate  e  della  spesa  e
all'armonizzazione dei bilanci  pubblici,  nel  rispetto  dei  limiti
delle dotazioni  organiche  e  delle  facolta'  nonche'  dei  vincoli
assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche
all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'economia e delle  finanze
puo'  coprire,  per  il  2018,  le  proprie   carenze   nei   profili
professionali della terza area assumendo in  ordine  di  graduatoria,
nel limite massimo del 50 per cento delle facolta'  assunzionali  per
il 2018, i  candidati  risultati  idonei  nelle  procedure  selettive
interne  per  il  passaggio  dalla  seconda  alla  terza   area   con
graduatorie approvate  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2010,  nonche'
procedere anche all'inquadramento nell'area superiore  del  personale
del Ministero dell'economia e delle finanze di  cui  all'articolo  1,
comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  1130. Per le finalita'  di  sviluppo,  sperimentazione  e  messa  a
regime  dei  sistemi  informativi   e   delle   nuove   funzionalita'
strumentali all'attuazione della riforma  del  bilancio  dello  Stato
disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e  12  maggio
2016,  n.  93,  nonche'  dalla  legge  4  agosto  2016,  n.  163,  e'
autorizzata  l'assunzione  di  personale  con   contratto   a   tempo
determinato della  durata  massima  di  due  anni,  non  rinnovabili,
reclutato  attraverso  procedure  selettive  pubbliche   o   mediante
l'utilizzazione di graduatorie di pubblici concorsi  gia'  esistenti,
nel limite massimo  di  500.000  euro  in  ragione  d'anno,  mediante
utilizzo delle disponibilita' di parte  corrente  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della  legge  23  dicembre
2014,  n.  190.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  1131. Una quota delle risorse  finanziarie  previste  alla  voce  «
Adeguamento e ammodernamento del  sistema  a  supporto  della  tenuta
delle scritture contabili del bilancio dello Stato  »  della  tabella
allegata alla deliberazione del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  n.  114/  2015  del  23   dicembre   2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70  del  24  marzo  2016,  nel
limite massimo di 3 milioni di euro  per  il  periodo  2018-2020,  e'
utilizzata, mediante riassegnazione ai pertinenti capitoli di  spesa,
per incrementare le risorse relative alle prestazioni  straordinarie,
anche in deroga a quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 12 delle  norme
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,  n.
344, e  all'incentivazione  della  produttivita'  del  personale  del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze direttamente coinvolto nelle  attivita'
di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi
e delle nuove funzionalita' strumentali all'attuazione della  riforma
del bilancio dello Stato. Con  successivo  regolamento  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  per  la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
individuate le procedure e le modalita' di utilizzo delle risorse  di
cui al precedente periodo. 
  1132. Nelle materie  di  interesse  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, sono disposte le seguenti proroghe di termini: 
    a) all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124,  in  materia
di anagrafe degli impianti  di  distribuzione  dei  carburanti,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 101, le parole: « centottanta giorni » sono  sostituite
dalle seguenti: « trecentosessanta giorni »; 
  2) al comma 102, le parole: « dodici mesi » sono  sostituite  dalle
seguenti: « diciotto mesi »; 
  3) al comma 103, le parole: « nove mesi  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « quindici mesi »; 
  4) al comma 109, le parole: « nove mesi  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « quindici mesi »; 
    b) all'articolo 43, comma 12, del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di  sistema  integrato
delle comunicazioni, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  c) all'articolo 14, comma 11,  del  decreto  legislativo  4  luglio
2014, n. 102, le parole: « sino al 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2018 » e le parole: « entro  il
31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  entro  il  31
dicembre 2018 »; 
  d) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
      1) all'articolo 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  « 1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo
7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122,  per  le
attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge,  come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge,  previa  definizione
di livelli minimi comuni,  mediante  accordo  stipulato  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite  le  organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative,  in  conformita'
ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845. 
  1-ter.  Per  le  imprese  di  autoriparazione,  gia'  iscritte  nel
registro  delle  imprese  o  nell'albo  delle  imprese  artigiane   e
abilitate per una o piu' attivita' di cui all'articolo  1,  comma  3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall'articolo  1
della presente legge, alla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione,  la  frequentazione,  con  esito  positivo,  dei  corsi
regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del
presente articolo consente l'immediata abilitazione del  responsabile
tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali  imprese
non si applica l'articolo 7, comma  2,  lettera  b),  della  legge  5
febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio  per
almeno  un  anno  dell'attivita'  di  autoriparazione,  come  operaio
qualificato,  alle  dipendenze  di  imprese  operanti   nel   settore
nell'arco degli ultimi cinque anni »; 
      2) all'articolo 3: 
  2.1) al comma 2, le parole: « per i cinque anni »  sono  sostituite
dalle seguenti: « per i dieci anni »; 
  2.2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  « 2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresi' ai  fini
della regolarizzazione delle imprese  gia'  iscritte,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese  o
nell'albo  delle  imprese  artigiane  e  abilitate  per  una  o  piu'
attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c),  della
legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell'articolo
1 della presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche
per una o entrambe le altre attivita' di cui al medesimo articolo  1,
comma 3». 
  1133. Nelle materie di  interesse  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare,  e'  disposta  la  seguente
proroga di termini: all'articolo 5, comma  5,  del  decreto-legge  10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio 2014, n. 6,  in  materia  di  gestione  commissariale  dello
stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, le parole: «  fino
al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: «  fino  al  31
dicembre 2018 ». 
  1134. All'articolo 11 del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 3-bis e 9-bis, le parole: « e comunque non oltre il  31
dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «
e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 »; 
  b) al comma 9-bis, quarto periodo, dopo le parole:  «  nonche'  nel
limite massimo di 10 milioni di euro » e'  inserita  la  seguente:  «
annui » e le parole: « nel corso dell'anno  2017  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « nel corso degli anni 2017 e 2018 ». 
  1135. Al capo I  del  titolo  I  della  parte  quarta  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 194 e' aggiunto il
seguente: 
  «Art. 194-bis (Semplificazione del procedimento  di  tracciabilita'
dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI). -
1. In attuazione delle disposizioni del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  per
consentire la lettura integrata dei dati riportati,  gli  adempimenti
relativi alle modalita' di compilazione  e  tenuta  del  registro  di
carico e scarico e del formulario di trasporto  dei  rifiuti  di  cui
agli  articoli  190  e  193  del  presente  decreto  possono   essere
effettuati in formato digitale. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare puo', sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  l'Agenzia  per   l'Italia
digitale e l'Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato
digitale degli adempimenti di cui al comma 1. 
  3. E' consentita la trasmissione della quarta copia del  formulario
di trasporto dei rifiuti prevista  dal  comma  2  dell'articolo  193,
anche mediante posta elettronica certificata. 
  4. Al contributo previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione
ordinaria previsti dall'articolo 2946 del codice civile. 
  5. Per il recupero dei  contributi  per  il  SISTRI  dovuti  e  non
corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di
utenti del SISTRI, il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di  natura  non
regolamentare, una  o  piu'  procedure,  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri: 
  a)  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  con  l'invio   del
sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione  coattiva
del credito vantato dal Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI  dovuti  e  non
corrisposti o corrisposti parzialmente; 
  b) determinazione unitaria del debito  o  del  credito,  procedendo
alla compensazione dei crediti maturati  a  titolo  di  rimborso  con
quanto dovuto a titolo di contributo; 
  c) previsione di modalita'  semplificate  per  la  regolarizzazione
della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento  dei
contributi per il SISTRI, fino all'annualita' in corso alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione,  che  non  vi  abbiano
provveduto   o   vi   abbiano   provveduto   parzialmente,   mediante
ravvedimento  operoso,  acquiescenza  o  accertamento  concordato  in
contraddittorio; 
  d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di
favorire il raggiungimento di accordi, in sede  processuale,  tra  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
gli utenti del SISTRI per  i  profili  inerenti  al  pagamento  o  al
rimborso dei contributi per il SISTRI. 
  6. L'esperimento delle procedure di cui al  comma  2  del  presente
articolo determina, all'esito della regolarizzazione della  posizione
contributiva,  l'estinzione  della  sanzione  di   cui   all'articolo
260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi ». 
  1136. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini: 
  a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, in materia di salvamento acquatico, le parole: « 31 dicembre 2017
», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:  «  31  ottobre
2018 »; 
  b) all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  31
dicembre 2018  ».  Conseguentemente,  la  sospensione  dell'efficacia
disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018. 
  1137.  Il  termine  fissato   dall'articolo   4,   comma   1,   del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2015, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2018. 
  1138. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato  al
31 dicembre 2020. 
  1139. All'articolo 49 del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 1 e 2, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  b) al comma 3, le parole: « dal 2012  al  2017  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « dal 2012 al 2018 ». 
  1140. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «  1°  luglio  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »; 
  b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «  1°  luglio  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ». 
  1141. Nelle materie di interesse del Ministero della  salute,  sono
disposte le seguenti proroghe di termini: 
  a) all'articolo 27-bis, comma 1, terzo periodo,  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114,  in  materia  di  liquidazione  di  importi  per
soggetti  danneggiati  da  trasfusione   con   sangue   infetto,   da
somministrazione   di   emoderivati   infetti   o   da   vaccinazioni
obbligatorie,  le  parole:  «  entro  il  31  dicembre  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »; 
  b) all'articolo 15, comma 2, quinto periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, in materia di  sistema  di  remunerazione  della
filiera distributiva del farmaco, le parole: « Entro  il  1º  gennaio
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1º gennaio 2019 ». 
  1142. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e  91,  comma
1-bis,  del  codice  delle  leggi  antimafia  e   delle   misure   di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
in materia di acquisizione della documentazione  e  dell'informazione
antimafia peri terreni agricoli, non  si  applicano  alle  erogazioni
relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate  prima
del 19 novembre 2017.  Le  predette  disposizioni,  limitatamente  ai
terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei  per  importi  non
superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018. 
  1143. In materia di edilizia scolastica, sono disposte le  seguenti
proroghe di termini: 
  a) all'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2017 »  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «  31  dicembre  2018  ».  Restano  fermi  i  termini   di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente; 
  b) all'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107,  le  parole:  «  entro  il  31  dicembre  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2018 ». 
  1144. All'articolo 11, comma 2, secondo  periodo,  della  legge  27
novembre 2017,  n.  167,  le  parole:  «  31  dicembre  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». 
  1145. Le somme residue relative ai mutui che sono stati  trasferiti
al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   in   attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, concessi per interventi di edilizia  universitaria  dalla  Cassa
depositi e prestiti Spa, a valere sulle risorse di  cui  all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche'  a  valere
sulle risorse di  cui  all'articolo  54,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, possono essere erogate  anche  successivamente
alla scadenza dell'ammortamento dei  predetti  mutui  ai  fini  della
realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del  mutuo
concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi
e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento,  previo  parere
favorevole del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. L'erogazione delle suddette somme e' effettuata dalla  Cassa
depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre  2019,  su  domanda  dei
soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  1146. All'articolo 19, comma  1,  del  decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, le parole:  «  e  2016-2017  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , 2016-2017 e 2017-2018 ». 
  1147. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, le parole: « Per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «
Per gli anni 2017 e 2018 » e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: « per ciascuno dei due anni ». 
  1148. In materia di graduatorie e assunzioni  presso  le  pubbliche
amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini: 
  a)  l'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici   per
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del  31  dicembre
2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
delle assunzioni, e' prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la
vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei  vincitori  e,
per  gli  idonei,  l'eventuale  termine  di  maggior   durata   della
graduatoria ai sensi  dell'articolo  35,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  b) all'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  2) al comma  6-quater,  le  parole:  «  31  dicembre  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «
31 dicembre 2018 »; 
  d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014  e  2015  »  sono
sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016  »  e
le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  2) al comma 4, le parole: « 31  dicembre  2017  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  e) il termine per procedere  alle  assunzioni  autorizzate  con  il
decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b),  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' prorogato al 31 dicembre 2018; 
  f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «  31
dicembre 2018 »; 
  g) all'articolo 4, comma 9, terzo  periodo,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  h) all'articolo 22, comma 8,  del  decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio 2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 1° gennaio 2019 ». 
  1149. All'articolo 46, comma 3, della legge 31  dicembre  2012,  n.
247 le parole: « diritto comunitario ed internazionale privato » sono
sostituite dalle seguenti: «  diritto  dell'Unione  europea,  diritto
internazionale privato ». 
  1150. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto  2016,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  ottobre  2016,
n. 197, le  parole:  «  1º  gennaio  2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 1º gennaio 2019 ». 
  1151. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2017 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2018 ». 
  1152. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.  45,  le
parole: « per i successivi trentasei mesi  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « per i successivi quarantotto mesi ». 
  1153. All'articolo 1836, comma 2, del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « ad apposito  conto  di
tesoreria  »  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «   ad   apposita
contabilita' speciale aperta presso  la  tesoreria  dello  Stato.  La
relativa gestione, che puo' essere affidata  ai  sensi  dell'articolo
19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,  ha  natura  di
gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo  della  Corte  dei
conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
». 
  1154.  All'articolo  15,  comma  1,  del  decreto  legislativo   14
settembre 2015, n. 151, le parole: « gennaio 2018 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « gennaio 2019 ».  All'articolo  8,  comma  2,  della
legge 29 ottobre 2016, n. 199, le  parole:  «  gennaio  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « gennaio 2019 ». 
  1155. Le disposizioni della presente legge sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme  dei  rispettivi  statuti  e  le
relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  1156. All'articolo 33 del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8-bis: 
  1) al primo periodo, dopo le parole: « degli  enti  territoriali  »
sono aggiunte le seguenti: « e altri immobili appartenenti al demanio
dello Stato »; 
  2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Gli immobili di
tipo residenziale in uso al  Ministero  della  difesa  acquisiti  dai
citati  fondi  ai  sensi  del  presente   comma   contribuiscono   al
raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare fissata  dal
comma 3 dell'articolo 306 del codice  dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e  i  relativi
introiti sono destinati alla realizzazione del programma  pluriennale
di cui all'articolo 297 dello stesso codice »; 
    b) al  comma  8-quater,  il  quinto  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: « Al predetto Dicastero, a fronte  del  conferimento  e  su
indicazione del conferente, e' riconosciuto direttamente in quote del
costituendo fondo il 30 per cento del valore di apporto dei beni,  da
impiegare con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e  alla
riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese
di  natura  ricorrente.  Le  corrispondenti  risorse   sono   versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva  integrale
riassegnazione allo stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
della  difesa,  in  aggiunta  rispetto  alle  dotazioni   finanziarie
iscritte nel medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando
la procedura di valorizzazione di  cui  al  comma  4  non  sia  stata
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa societa'
di gestione  del  risparmio,  il  Ministero  della  difesa  non  puo'
alienare la maggioranza delle predette quote ». 
  1157. Al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia,  con
particolare riferimento alle scienze del mare  per  lo  studio  della
biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi
marini e della loro evoluzione attraverso un  approccio  integrato  e
interdisciplinare e lo sviluppo  delle  iniziative  scientifiche  sul
piano nazionale, e' autorizzata la spesa di 2  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 a favore dell'Istituto nazionale di biologia, ecologia  e
biotecnologie marine-Stazione zoologica Anton Dohrn. 
  1158. La societa' Armamenti e Aerospazio  S.p.A.  in  liquidazione,
tenuto conto della garanzia dello Stato di cui all'articolo 5,  comma
2-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  487,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33,  in  deroga  alle
disposizioni dell'articolo 2491, secondo comma,  del  codice  civile,
versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31  marzo  2018,
la  somma  di  100  milioni  di  euro  a  valere  sull'importo  delle
disponibilita' finanziarie della societa' stessa. 
  1159. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge  2
luglio 2007, n. 81, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2007, n. 127, e' incrementato di un milione di euro per l'anno
2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10  milioni  di  euro
per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al
finanziamento di progetti di sviluppo economico e di integrazione: 
  a) di tutti i comuni appartenenti alle province confinanti con  due
regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure  di
cui all'articolo 2, commi 117 e  117-bis,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191; 
  b) dei  comuni  confinanti  appartenenti  alle  regioni  a  statuto
ordinario che confinano con due regioni a statuto speciale e che  non
possono accedere alle misure di  cui  all'articolo  2,  commi  117  e
117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  1160. Le modalita' e i criteri  di  erogazione  delle  risorse  del
Fondo di cui all'articolo 6, comma  7,  del  decreto-legge  2  luglio
2007, n. 81, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2007, n. 127, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, ai sensi  del  citato  articolo  6,  comma  7,  secondo
periodo,  del  decreto-legge  n.  81  del   2007,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  n.  127   del   2007,   tenendo   conto
dell'effettiva  condizione  di  svantaggio  del  comune  in   termini
sociali, economici e morfologici. 
  1161. In caso di mancata o parziale realizzazione degli  interventi
finanziati  dal  Fondo  di  cui  all'articolo   6,   comma   7,   del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge3 agosto 2007, n.  127,  le  corrispondenti  risorse  gia'
assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  al
medesimo Fondo per le finalita' di cui al comma 1159. 
  1162. Al fine di garantire la piena  attuazione  degli  adempimenti
previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ CE,
nonche' dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro
2008/977/GAI del Consiglio, e per far fronte agli  oneri  determinati
dall'applicazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, il fondo di  cui
all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e' ulteriormente incrementato nella misura di
4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 
  1163. Ai fini dell'attuazione del Piano di azione  in  ottemperanza
alla risoluzione n.  1325(2000)  del  Consiglio  di  sicurezza  delle
Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e  la  sicurezza,  e
delle  risoluzioni  seguenti,  incluse  le  azioni   di   promozione,
monitoraggio e valutazione dello stesso  nonche'  la  formazione  nel
settore della mediazione  e  prevenzione  dei  conflitti,  e  per  le
conseguenti azioni previste, all'articolo 1, comma 350,  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « l'anno 2017 e di 500.000  euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti:
« ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ». 
  1164. Al fine di consentire il rapido  completamento  delle  opere,
anche accessorie, inerenti alla societa' Quadrilatero  Umbria  Marche
SpA, da individuare specificamente nell'aggiornamento  del  contratto
di programma 2016-2020 stipulato con ANAS SpA, e'  concesso  ad  ANAS
SpA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro  annui  per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. 
  1165. All'articolo 13-bis del decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  « 3. A partire dalla data dell'affidamento di cui al  comma  4,  il
concessionario  subentrante  dell'infrastruttura   autostradale   A22
Brennero-Modena versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro  il
15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione,
che non potra' essere complessivamente inferiore  a  580  milioni  di
euro. Nella determinazione del  valore  di  concessione,  di  cui  al
periodo precedente, sono in  ogni  caso  considerate  le  somme  gia'
erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura »; 
    b) al comma 4,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «  schema  di
convenzione  »  sono  aggiunte  le  seguenti:  «  e   comunque,   con
riferimento  all'infrastruttura  autostradale  A22   Brennero-Modena,
entro il 30 settembre 2018 ». 
  1166. Sono autorizzate le variazioni  delle  dotazioni  finanziarie
relative alle autorizzazioni di spesa  indicate  nell'allegato  n.  2
annesso alla presente legge. 
  1167.  L'integrazione  salariale  di  cui  all'articolo  1-bis  del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata  per
l'anno 2018, nel limite di spesa di  24  milioni  di  euro.  Ai  fini
dell'erogazione del  beneficio  di  cui  al  precedente  periodo,  il
Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali una  relazione  nella  quale  sono  riportati
l'onere previsto,  il  periodo  di  copertura,  i  beneficiari  e  il
raggiungimento degli obiettivi. E'  altresi'  prorogato,  per  l'anno
2018, l'intervento di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14
maggio  2005,  n.  80,  a  carico  del  Fondo  per   gli   interventi
straordinari della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  di  cui
all'articolo 32-bis del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che e' a tal fine integrato dell'importo di 400.000 euro  per  l'anno
2018. 
  1168. All'onere derivante dal comma 1167, pari  complessivamente  a
24.400.000 euro per l'anno 2018, si provvede quanto a 12.455.793 euro
mediante utilizzo delle risorse disponibili nell'anno  2017  relative
all'autorizzazione  di  spesa   di   cui   all'articolo   1-bis   del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,  n.  18,  che  sono
conservate in bilancio nel conto dei residui. Il presente comma entra
in vigore il giorno stesso della pubblicazione della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale. 
  1169. Al fine di consentire il  rapido  completamento  delle  opere
concernenti il progetto «Viabilita' di accesso all'hub portuale di La
Spezia - Variante alla SS 1 Aurelia », e' concesso  all'ANAS  Spa  un
contributo straordinario pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020. 
  1170. Al fine di realizzare gli obiettivi fissati  dalla  Strategia
italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  di   assicurare   la
partecipazione italiana all'International  Arctic  Science  Committee
(IASC), al Sustaining  Arctic  Observing  Networks  (SAON)  e  al  Ny
Alesund Science Managers Committee (NySMAC), nonche' di  attuare  gli
impegni  assunti  dall'Italia  con  la  dichiarazione  congiunta  dei
Ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science  Ministerial
a Washington il 28 settembre  2016,  e'  istituito  per  il  triennio
2018-2020 il Programma di ricerche in Artico  (PRA),  finalizzato  al
sostegno dell'Italia quale Stato osservatore del Consiglio artico. 
  1171. Le linee strategiche e di indirizzo attuativo  del  PRA  sono
elaborate e proposte dal Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (CNR)
nell'ambito del Comitato scientifico per l'Artico (CSA),  di  cui  ai
commi 1173 e 1174. 
  1172. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e  il   Ministro   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, di concerto tra loro, approvano il PRA, contenente le
linee strategiche e  di  indirizzo  attuativo,  nonche'  i  programmi
annuali di ricerca e vigilano sulla sua attuazione. 
  1173. Allo scopo  di  elaborare,  proporre  e  gestire  il  PRA  e'
istituito presso il CNR, nell'ambito  del  Dipartimento  scienze  del
sistema  terra  e  tecnologie  per  l'ambiente  (DTA),  il   Comitato
scientifico per l'Artico che provvede a: 
  a) elaborare su base  triennale  il  PRA  e  i  relativi  programmi
annuali; 
  b)  assicurare  il  collegamento  con  gli  organismi   scientifici
internazionali; 
  c) coordinare le attivita' di ricerca italiane con quelle di  altri
Paesi presenti in Artico; 
  d) promuovere collaborazioni e sinergie  tra  il  PRA  e  le  altre
iniziative nazionali in Artico, in  particolare  quelle  inserite  in
progetti europei; 
  e) predisporre alla fine del triennio di  cui  al  comma  1170  una
relazione per il Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale e per il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca; 
  f)  raccogliere  la  documentazione  relativa  ai  risultati  delle
attivita' scientifiche svolte in Artico; 
  g) incentivare, anche attraverso borse di studio, la  conoscenza  e
lo studio delle tematiche polari e dei cambiamenti climatici. 
  1174. Il Comitato scientifico per l'Artico ecomposto  dai  seguenti
nove membri, aventi mandato triennale rinnovabile: 
  a) un presidente nella persona del Capo della delegazione  italiana
al Consiglio artico (Senior Arctic Official); 
  b)    un    rappresentante    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  c) il rappresentante italiano nell'lASC; 
  d) il rappresentante italiano di NySMAC; 
  e) quattro esperti in problematiche polari, nominati dal presidente
del  CNR  su   designazione,   rispettivamente,   del   CNR   stesso,
dell'Istituto nazionale di oceanografia e di  geofisica  sperimentale
(OGS), dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia  (INGV)  e
dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA); 
  f) un esperto in problematiche polari, anche  non  di  cittadinanza
italiana, indipendente dagli enti di cui al presente comma e nominato
dal CNR. 
  1175. Il CNR provvede all'attuazione del Programma annuale (PA) nel
rispetto  delle  norme  stabilite  dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Il PA deve indicare le attivita' di
ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il  supporto
tecnico-logistico necessario,  le  risorse  umane  impegnate  per  le
attivita' e la ripartizione delle spese. Il PA deve assicurare  quote
di partecipazione a favore dei soggetti, universita', enti di ricerca
pubblici e privati, selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal
CNR.I progetti di ricerca sono valutati e approvati  sulla  base  dei
seguenti  criteri:  adeguatezza  scientifica,  culturale  e  tecnica,
nonche'  contributi  in  termini  di  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie alla loro realizzazione. 
  1176. L'attuazione operativa del PA e' affidata al CNR.  Attraverso
le risorse del PRA, il CNR provvede all'acquisto, al noleggio e  alla
manutenzione delle infrastrutture e delle apparecchiature  installate
presso la Stazione dirigibile Italia a Ny Alesund - Svalbard e presso
strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Le spese fisse
per i contratti di affitto che  assicurano  la  disponibilita'  della
Stazione  dirigibile  Italia,  dei  servizi  basilari  e  delle  aree
riservate all'attivita' scientifica  sono  a  carico  dei  competenti
uffici del CNR. 
  1177. Per assicurare la copertura finanziaria del PRA, nello  stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e' istituito il Fondo per il programma di ricerche in  Artico
con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018,
2019 e 2020. 
  1178. Il Fondo per la razionalizzazione e  la  riconversione  della
produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1,  comma  1063,
della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  rifinanziato  dall'articolo
56-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' incrementato  di
4 milioni di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di  euro  per  l'anno
2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020. 
  1179. All'articolo 49 del decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 7, le parole:  «  nonche'  apposito  preventivo  parere
dell'Autorita' nazionale anticorruzione » sono soppresse; 
  b) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
  « 7-bis.  L'Autorita'  nazionale  anticorruzione  verifica  in  via
preventiva,  ai  sensi  dell'articolo  213,  comma  1,  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  la  correttezza  della  procedura
adottata dall'ANAS per la definizione degli accordi  bonari  e  delle
transazioni di cui al comma 7.  Le  modalita'  di  svolgimento  della
verifica preventiva sono definite in apposita  convenzione  stipulata
tra l'Anas S.p.A. e l'Autorita' nazionale anticorruzione nella  quale
e' individuata anche la documentazione oggetto di verifica ». 
  1180. Al fine di garantire  che  le  procedure  per  l'assegnazione
delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate  in
un contesto  temporale  e  regolatorio  omogeneo,  il  termine  delle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione  e  con  scadenza  anteriore  al  31  dicembre  2020  e'
prorogato fino a tale data. 
  1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180  e  nel  quadro
della promozione e  garanzia  degli  obiettivi  di  politica  sociale
connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate
prevedono, anche in deroga a quanto  disposto  dall'articolo  16  del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59,  specifiche  modalita'  di
assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno  direttamente
utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte  di  reddito
per se' e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede
di Conferenza unificata ai sensi  dell'articolo  8,  comma  6,  della
legge  5  giugno  2003,  n.   131,   si   provvede   conseguentemente
all'integrazione dei criteri  previsti  dall'intesa  5  luglio  2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013,  sancita
in  attuazione  dell'articolo  70,  comma  5,  del   citato   decreto
legislativo n. 59  del  2010,  stabilendo  altresi',  ai  fini  della
garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi
complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto  giuridico,  sia
nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.