art. 1 (commi 1101-1143)
  1101. All'articolo 8, comma 2, del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, le parole da: « e riserva, comunque, » fino  alla  fine
del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «   riservando   alla
diffusione di contenuti in ambito locale una  quota  della  capacita'
trasmissiva determinata con  l'adozione  del  piano  di  assegnazione
delle frequenze per la diffusione televisiva su  frequenze  terrestri
». 
  1102. All'articolo 8 del decreto legislativo  31  luglio  2005,  n.
177, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
     « 2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  adotta
il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze  da  destinare  al
servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area
tecnica di cui al comma 1030 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
2017, n. 205, piu' frequenze in banda UHF  per  la  realizzazione  di
reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90  per  cento
della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di
capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale ». 
  1103. All'articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: « PNAF 2018 » sono  sostituite  dalla  seguente:  «
PNAF »; 
    b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Entro  il  31
gennaio 2019 l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna
il PNAF di cui al periodo precedente »; 
    c) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: « Le frequenze in
banda III VHF sono pianificate sulla  base  dell'Accordo  di  Ginevra
2006  e  di  successivi  accordi  internazionali   sottoscritti   dal
Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia digitale e, ove
necessario,  per   il   servizio   televisivo   digitale   terrestre.
L'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  pianifica  per  la
realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale  da
parte  del  concessionario   del   servizio   pubblico   radiofonico,
televisivo e multimediale una rete con decomponibilita' per macroaree
con frequenze in banda UHF ». 
  1104. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le parole: «  30  settembre  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 »; 
    b) al terzo periodo, le  parole:  «  30  settembre  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 » e le parole: « in  banda
470-694 MHz UHF » sono soppresse; 
    c) al quarto periodo, le parole: « Entro il 28  febbraio  2019  »
sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30  giugno  2019  »  e  le
parole da: « , e assegna » fino alla fine del comma  sono  sostituite
dalle seguenti: « L'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
dispone le modalita' e le condizioni economiche, orientate al  costo,
secondo cui il concessionario del  servizio  pubblico  nel  multiplex
contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere una  quota
della capacita' trasmissiva assegnata, comunque non  inferiore  a  un
programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno  dei  soggetti
legittimamente operanti in  ambito  locale  assegnatari  dei  diritti
d'uso dei canali CH 51 e 53 alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione che rilascino i rispettivi  diritti  d'uso  nel
periodo transitorio ai sensi del comma 1032 ». 
  1105. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo  il
comma 1031 sono inseriti i seguenti: 
     « 1031-bis. L'assegnazione dell'ulteriore capacita'  trasmissiva
disponibile  in  ambito  nazionale  e  delle   frequenze   terrestri,
aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione  dei  diritti
d'uso di cui al  comma  1031  e  pianificate  dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni  nel  PNAF,  da  destinare  al  servizio
televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete  nazionali  e
la   concessionaria   del   servizio   pubblico   radiotelevisivo   e
multimediale,  avviene  mediante  procedura  onerosa  senza   rilanci
competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro  il
30 settembre 2019 dall'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni
ai  sensi   dell'articolo   29   del   codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
sulla base dei seguenti principi e criteri: a) assegnare la capacita'
trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti  con  dimensione  pari
alla meta' di un multiplex; b) determinare  un  valore  minimo  delle
offerte sulla base dei valori di mercato  individuati  dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni; c) considerare il  valore  delle
offerte  economiche  presentate;  d)  garantire  la  continuita'  del
servizio, la  celerita'  della  transizione  tecnologica  nonche'  la
qualita' delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli
operatori di rete nazionali operanti  nel  settore,  ivi  inclusa  la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e  multimediale;
e)  valorizzare  le  esperienze  maturate  dagli  operatori  di  rete
nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione
di reti di radiodiffusione  digitale;  f)  valorizzare  la  capacita'
strutturale di assicurare l'efficienza spettrale, le professionalita'
e le competenze maturate nel  settore,  l'innovazione  tecnologica  e
l'ottimale,  effettivo  e  tempestivo  sfruttamento  della  capacita'
trasmissiva e delle frequenze aggiuntive; g)  assicurare  la  miglior
valorizzazione dello spettro, tenendo conto  dell'attuale  diffusione
di contenuti di buona  qualita'  in  tecnologia  televisiva  digitale
terrestre alla piu' vasta maggioranza della popolazione italiana.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione degli  introiti,  versati  su
apposito capitolo di entrata del bilancio dello  Stato,  ad  appositi
capitoli di spesa dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  per   interventi   finalizzati   a   incentivare
l'acquisto di apparecchiature di ricezione  televisiva  di  cui  alla
lettera c) del comma 1039, nel rispetto del principio di  neutralita'
tecnologica, e a favorire  la  sperimentazione  di  nuove  tecnologie
televisive, secondo modalita' operative  e  procedure  di  erogazione
stabilite con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
     1031-ter. La durata dei diritti d'uso delle frequenze  derivanti
dalla conversione di cui al comma 1031 nonche'  di  quelle  derivanti
dall'assegnazione mediante la procedura di cui al comma  1031-bis  e'
stabilita secondo quanto  previsto  dal  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
     1031-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
ai commi 1031 e 1031-bis, nel caso in cui il medesimo  diritto  d'uso
della frequenza  sia  assegnato  a  piu'  di  un  operatore  di  rete
nazionale, qualora sorga una controversia inerente  alla  gestione  e
all'utilizzo  della  stessa,  l'Autorita'  per  le   garanzie   nelle
comunicazioni, su istanza di una delle parti,  adotta  una  decisione
vincolante che risolve la controversia. La  decisione  dell'Autorita'
deve    essere    motivata,    nonche'    pubblicata     nel     sito
internetdell'Autorita' stessa nel rispetto delle norme in materia  di
riservatezza,  ha  efficacia  dalla  data  di  notifica  alle   parti
interessate  ed  e'  ricorribile  in  via  giurisdizionale.   Laddove
l'Autorita' accerti l'inottemperanza a tale decisione,  il  Ministero
dello  sviluppo  economico  puo'  revocare  il  diritto  d'uso  sulla
frequenza interessata. La procedura di  cui  al  presente  comma  non
preclude  alle   parti   la   possibilita'   di   adire   un   organo
giurisdizionale ». 
  1106. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b) e alla lettera e), le parole: «  PNAF  2018  »
sono sostituite dalla seguente: « PNAF »; 
    b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
     « c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera  f),  da  parte
del concessionario del servizio pubblico  radiofonico,  televisivo  e
multimediale, delle frequenze utilizzate  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione  dal  multiplex  del   servizio
pubblico   contenente   l'informazione   regionale   e    contestuale
attivazione delle frequenze destinate dal PNAF per  la  realizzazione
del nuovo multiplex con decomponibilita' per macroaree »; 
    c) alla lettera d), le parole:  «  nonche'  delle  frequenze  che
risultino pianificate dal PNAF  2018  per  i  soggetti  di  cui  alle
lettere b) e c), » sono soppresse; 
    d) alla lettera d), dopo le parole: « d'impresa »  sono  aggiunte
le seguenti: « nonche' rilascio, alla scadenza di  cui  alla  lettera
f), da parte degli operatori di rete titolari dei  diritti  d'uso  in
ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per
successive  aree  geografiche  come  individuate  alla  lettera   a),
comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al  31  dicembre
2021 »; 
    e) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
     «  f)  individuazione  delle  scadenze,  comunque  nel   periodo
transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021,  della  sequenza
di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e
per gli operatori nazionali titolari dei diritti d'uso dei canali  CH
50 e 52 di cui alla lettera d), da  realizzare  per  successive  aree
geografiche come individuate  alla  lettera  a),  della  sequenza  di
rilasci di frequenze secondo i criteri e per gli operatori in  ambito
locale titolari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 di  cui  alla
lettera d),  da  realizzare  per  successive  aree  geografiche  come
individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal  1°
gennaio 2020 al 31 dicembre  2021,  nonche'  delle  scadenze  per  il
rilascio delle  restanti  frequenze  e  attivazione  delle  frequenze
previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d'uso di  cui  alle
lettere b), c) ed e) »; 
    f) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «  Il  Ministro
dello sviluppo economico,  entro  il  15  aprile  2019,  aggiorna  il
decreto di cui al periodo precedente ». 
  1107. All'articolo 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole:  «  30  settembre  2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 30 marzo 2019 »; 
    b) le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle  seguenti:
« 30 ottobre 2019 ». 
  1108. All'articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le  parole:  «  31  dicembre  2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 30 marzo 2019 »; 
    b) le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle  seguenti:
« 30 ottobre 2019 ». 
  1109. All'articolo 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, le parole: « 31 maggio 2019 » sono sostituite dalle seguenti:  «
31 dicembre 2019 ». 
  1110. All'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'alinea, le parole: « 293,4 milioni » sono sostitute dalle
seguenti: « 344,4 milioni »; 
    b) alla lettera c), le parole da:  «  25  milioni  »  fino  a:  «
2019-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 25 milioni di euro  per
l'esercizio finanziario 2019, 76  milioni  di  euro  per  l'esercizio
finanziario 2020 e 25 milioni di euro  per  ciascuno  degli  esercizi
finanziari 2021 e 2022 ». 
  1111.  Lo  stanziamento  di  spesa  di  conto   capitale   di   cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e' ridotto di 51 milioni di euro per l'anno 2020. 
  1112. Una quota pari a 29  milioni  di  euro  delle  disponibilita'
finanziarie intestate  all'Agenzia  per  lo  svolgimento  dei  Giochi
olimpici « Torino 2006 » e' versata all'entrata  del  bilancio  dello
Stato entro il mese di settembre 2019 e resta acquisita all'erario. 
  1113. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2018 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2020 ». 
  1114. Al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della
figura di Nilde Iotti, in occasione  del  ventesimo  anno  dalla  sua
scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita, e'  autorizzata  la
spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
  1115.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi  speciali   di   cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi  che
si prevede possano essere  approvati  nel  triennio  2019-2021,  sono
determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle  misure
indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. 
  1116. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 13,630 milioni di euro  per
l'anno 2019, di 11,470 milioni di euro per l'anno  2020,  di  102,410
milioni di euro per l'anno 2021,  di  150,900  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, di 111,060 milioni di euro per l'anno 2023,  di  226,190
milioni di euro per l'anno 2024,  di  239,910  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, di 271,450 milioni di euro per l'anno 2026,  di  277,830
milioni di euro per l'anno 2027,  di  275,350  milioni  di  euro  per
l'anno 2028, di 261,770 milioni di euro per l'anno 2029 e di  252,160
milioni di euro per l'anno 2030,  di  251,460  milioni  di  euro  per
l'anno 2031, di 250,940 milioni di euro per l'anno 2032,  di  250,420
milioni di euro per l'anno 2033,  di  249,910  milioni  di  euro  per
l'anno 2034 e di 249,390 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2035. 
  1117.  Al  fine  di   garantire   il   rispetto   degli   obiettivi
programmatici di finanza  pubblica,  in  attuazione  dell'articolo  7
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e' assicurato  il  monitoraggio
continuo dell'andamento dei conti pubblici. 
  1118. Per l'anno 2019, le dotazioni del bilancio  dello  Stato,  in
termini di competenza e cassa, sono accantonate e rese  indisponibili
per la gestione, per un importo complessivo  pari  a  2  miliardi  di
euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 annesso  alla  presente
legge. Con decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei
Ministri interessati, possono  essere  rimodulati  nell'ambito  degli
stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralita'  degli
effetti sui saldi di finanza pubblica. 
  1119.  Il  monitoraggio  degli  andamenti  tendenziali  di  finanza
pubblica effettuato con il Documento di economia e finanza e  con  la
relativa Nota di aggiornamento e' aggiornato entro il mese di luglio.
Il Ministro dell'economia e delle finanze informa  il  Consiglio  dei
ministri degli andamenti tendenziali  di  finanza  pubblica  entro  i
dieci giorni successivi.  Qualora  dal  monitoraggio  di  luglio  gli
andamenti tendenziali dei conti pubblici risultino  coerenti  con  il
raggiungimento degli obiettivi programmatici  per  l'esercizio  2019,
valutati al netto delle maggiori entrate derivanti  dalle  operazioni
di dismissione degli immobili pubblici, gli accantonamenti di cui  al
comma 1118, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono resi disponibili. 
  1120. Qualora dal monitoraggio  di  luglio  dovessero  evidenziarsi
scostamenti  o  rischi  di  scostamenti  rilevanti  per   l'esercizio
finanziario 2019 rispetto agli  obiettivi  programmatici  di  finanza
pubblica, sulla base delle risultanze della Nota di aggiornamento del
Documento di economia e finanza, con la medesima procedura di cui  al
comma 1119, gli accantonamenti sono  confermati  per  l'esercizio  in
corso o sono resi disponibili. 
  1121. Ai fini della revisione delle tariffe,  con  effetto  dal  1°
gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi INAIL
per l'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  23
febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 1, comma 128,  della  legge  27
dicembre    2013,    n.    147,     considerate     le     risultanze
economico-finanziarie e attuariali e  tenuto  conto  degli  andamenti
prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse  indicate
nel citato articolo 1, comma 128, della legge n.  147  del  2013,  si
tiene conto delle seguenti minori entrate, pari a  euro  410  milioni
per l'anno 2019, a euro 525 milioni per l'anno  2020  e  a  euro  600
milioni per l'anno 2021. 
  1122. Alle minori entrate derivanti  dal  comma  1121  si  provvede
mediante: 
    a) riduzione per ciascuno degli anni  2019,  2020  e  2021  delle
risorse strutturali destinate dall'INAIL  per  il  finanziamento  dei
progetti  di  investimento  e  formazione  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i seguenti importi: 
     1) euro 110 milioni per il 2019; 
     2) euro 100 milioni per il 2020; 
     3) euro 100 milioni per il 2021; 
    b) riduzione per ciascuno degli anni 2020 e  2021  delle  risorse
destinate  allo  sconto  per  prevenzione  secondo  quanto   previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,  n.  38,  e
relative modalita' di applicazione, per i seguenti importi: 
     1) euro 50 milioni per il 2020; 
     2) euro 50 milioni per il 2021; 
    c) ulteriore riduzione delle  risorse  strutturali  di  cui  alle
lettere a) e b) per l'anno 2021 fino a un importo complessivo massimo
di euro 50 milioni qualora, previa verifica dell'INAIL unitamente  al
Ministero dell'economia e delle finanze, non si riscontrassero  delle
eccedenze, rispetto al livello delle entrate per premi  e  contributi
ovvero in termini di minori spese  rispetto  a  quanto  previsto  nei
saldi di finanza pubblica, per la predetta annualita'. La  riduzione,
operata fino a concorrenza del suddetto  importo  di  50  milioni  di
euro, e' cosi' ripartita: 
     1) fino a un importo di euro  25  milioni,  con  riferimento  ai
finanziamenti alle imprese, di cui alla lettera a); 
     2) fino a un importo di euro 25 milioni,  con  riferimento  allo
sconto per prevenzione, di cui alla lettera b); 
    d) utilizzo delle maggiori entrate ai fini IRES  per  euro  173,8
milioni per l'anno 2020 ed euro 147,2 milioni per l'anno 2021; 
    e) per l'anno 2021,  mediante  utilizzo  delle  maggiori  entrate
derivanti dai commi 1127 e 1128, pari a 176,1 milioni di euro. 
  1123. Ai fini dell'applicazione del comma 1122 si provvede: 
    a)  a  fornire  apposita   evidenza   contabile,   in   sede   di
predisposizione del progetto di bilancio per  gli  anni  interessati,
della  riduzione  delle   risorse   destinate   dall'INAIL   per   il
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo  11,  comma  5,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    b) a rimodulare con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, le percentuali di riduzione  dello  sconto  per  prevenzione
sulla  base  di  quanto  stabilito  dall'articolo   3   del   decreto
legislativo n. 38 del 2000 e delle disposizioni di applicazione delle
nuove  tariffe,   entro   il   31   dicembre   dell'anno   precedente
all'applicazione della riduzione. 
  1124. L'INAIL, per garantire la sostenibilita' delle nuove  tariffe
di cui al comma 1121, comunque sottoposte a revisione al termine  del
primo triennio di applicazione, ne assicura il costante  monitoraggio
degli effetti e,  in  caso  di  accertato  significativo  scostamento
negativo  dell'andamento  delle  entrate,   tale   da   compromettere
l'equilibrio  economico-finanziario  e  attuariale   della   gestione
assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
l'adozione delle conseguenti misure correttive. 
  1125. Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe di  cui  al
comma 1121 a decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  il  termine  del  31
dicembre previsto dall'articolo 28, terzo comma, del testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1965,  n.
1124, e' differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso  anno.  Per
il medesimo anno sono altresi' differiti al 16 maggio 2019 i  termini
di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e sesto comma, e
di cui  all'articolo  44,  secondo  comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124.  In  caso  di
pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo  44
del testo unico, come integrato  dall'articolo  55,  comma  5,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di  scadenza  della  prima  e
della seconda rata per il  2019  sono  unificati  al  16  maggio  del
medesimo anno. 
  1126. In relazione alla revisione delle tariffe  operata  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, con
decorrenza  dal  1°  gennaio  2019  e  dei  criteri  di  calcolo  per
l'elaborazione dei relativi tassi medi, sono apportate a decorrere da
tale data le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, sesto  comma,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo
le parole: « Non si  fa  luogo  a  risarcimento  qualora  il  giudice
riconosca che questo, » sono inserite le seguenti: « complessivamente
calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, » e dopo le parole:
« a somma maggiore dell'indennita' che » sono inserite le seguenti: «
a qualsiasi titolo ed indistintamente »; 
    b) all'articolo 10, settimo comma, del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo
le parole: « a norma degli articoli 66 e seguenti » sono aggiunte  le
seguenti: « e per le somme liquidate complessivamente ed a  qualunque
titolo a norma dell'articolo 13,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 »; 
    c) all'articolo 10, ottavo comma,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo
la parola: « rendita » e' inserita la seguente: « complessivamente  »
e  dopo  le  parole:  «  calcolato  in  base  alle  tabelle  di   cui
all'articolo 39 » sono aggiunte le seguenti: « nonche' da ogni  altra
indennita' erogata a qualsiasi titolo »; 
    d) all'articolo 11, primo comma, primo periodo, del  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
1124, dopo le parole: « per le somme » sono inserite le seguenti: « a
qualsiasi titolo » e dopo le parole: « e per le  spese  accessorie  »
sono inserite  le  seguenti:  «  nei  limiti  del  complessivo  danno
risarcibile »; 
    e) all'articolo 11, primo comma, secondo periodo, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
1124, dopo le parole: « dell'ulteriore rendita  »  sono  inserite  le
seguenti: « a qualsiasi titolo » e dopo le  parole:  «  calcolato  in
base alle tabelle di cui all'articolo 39 » sono aggiunte le seguenti:
« nonche' ad ogni altra indennita' erogata a qualsiasi titolo »; 
    f) all'articolo 142, comma  2,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «  solo  previo
accantonamento di una somma » sono inserite le seguenti: «  a  valere
sul complessivo risarcimento dovuto » e dopo le parole: «  erogate  o
da erogare » sono aggiunte le seguenti: « a qualsiasi titolo »; 
    g) all'articolo  11  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il  secondo
comma e' inserito il seguente: 
     « Nella liquidazione dell'importo  dovuto  ai  sensi  dei  commi
precedenti, il giudice puo'  procedere  alla  riduzione  della  somma
tenendo conto della condotta precedente e successiva  al  verificarsi
dell'evento  lesivo  e  dell'adozione  di  efficaci  misure  per   il
miglioramento dei livelli  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro.  Le
modalita' di esecuzione  dell'obbligazione  possono  essere  definite
tenendo  conto  del  rapporto  tra  la  somma  dovuta  e  le  risorse
economiche del responsabile »; 
    h) all'articolo 106, primo comma,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  le
parole: « risulti che  gli  ascendenti  si  trovino  senza  mezzi  di
sussistenza  autonomi  e  sufficienti  e  al  mantenimento  di   essi
concorreva in modo efficiente il  defunto  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « il reddito pro capite dell'ascendente e del  collaterale,
ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, calcolato
col criterio del reddito equivalente, risulti inferiore  alla  soglia
definita dal reddito pro capite, calcolato con il  medesimo  criterio
del reddito  equivalente,  in  base  al  reddito  medio  netto  delle
famiglie italiane pubblicato periodicamente  dall'ISTAT  e  abbattuto
del 15 per cento di una famiglia tipo composta di due persone  adulte
». I relativi oneri sono considerati nell'ambito  del  nuovo  sistema
tariffario, di cui all'alinea del presente comma; 
    i) all'articolo 85, terzo  comma,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  le
parole: « di lire un milione » sono sostituite dalle seguenti:  «  di
euro 10.000 » e le parole: « aventi rispettivamente  i  requisiti  di
cui ai precedenti numeri 2), 3), e 4) » sono  soppresse.  I  relativi
oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema  tariffario,  di
cui all'alinea del presente comma; 
    l) il premio supplementare previsto dagli articoli 153 e 154  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124, non e' piu' dovuto; 
    m) all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1995,  n.
341, le parole: « e all'INAIL » sono soppresse; 
    n) all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo  23  febbraio
2000, n. 38, le parole: « 130  per  mille  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 110 per mille ». 
  1127.  All'articolo  3,  comma  4,  quarto  periodo,  del   decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « e del 95 per cento dal
2012 » sono sostituite dalle seguenti: « , del 95 per cento dal  2012
al 2020 e del 100 per cento dal 2021 ». 
  1128. All'articolo 82, comma 9, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, le parole: « e al 95 per cento per gli anni  successivi  »  sono
sostituite dalle seguenti: « , al 95 per cento per gli anni dal  2010
al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi ». 
  1129. Il  comune  di  Venezia  e'  autorizzato  ad  applicare,  per
l'accesso, con qualsiasi vettore, alla Citta'  antica  e  alle  altre
isole minori della laguna, il contributo di cui all'articolo 4, comma
3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente
all'imposta di soggiorno di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,
entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14,  comma  16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  1130. Le disposizioni della presente legge sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
  1131. Nelle materie di interesse delle strutture  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri sono  disposte  le  seguenti  proroghe  di
termini: 
    a) all'articolo 1 del decreto-legge 29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
     1) al comma  2,  le  parole:  «  31  dicembre  2018  »,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; 
     2) al comma 6-quater, le parole:  «  31  dicembre  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; 
    b) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30  dicembre  2013,
n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2014,
n. 15, le  parole:  «  31  dicembre  2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2019 »; 
    c) all'articolo 1 del decreto-legge 31  dicembre  2014,  n.  192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
     1) al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 »
sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e
2017 » e le parole: « 31 dicembre 2018  »,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; 
     2) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2018 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; 
    d) all'articolo  1,  comma  1148,  lettera  e),  della  legge  27
dicembre 2017,  n.  205,  le  parole:  «  31  dicembre  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; 
    e)  il  termine  per  procedere   alle   assunzioni   autorizzate
dall'articolo 1, commi 673 e 811, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, e' prorogato al 31 dicembre 2019; 
    f) all'articolo 22, comma 8, del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio 2019  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 1° luglio 2019 »; 
    g) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole: « Fino al 31 gennaio 2019  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « Fino al 31 gennaio 2020 »; 
    h) all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, le parole: « 31 dicembre  2018  »,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». 
  1132. Nelle materie di interesse del  Ministero  dell'interno  sono
disposte le seguenti proroghe di termini: 
    a) all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le  parole:  «  31  dicembre  2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2019 »; 
    b) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; 
    c) all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26, le parole: « , per l'anno 2018, » sono soppresse. 
  1133. Nelle materie di  interesse  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze sono disposte le seguenti proroghe di termini: 
    a) all'articolo 2, comma 2,  del  decreto  legislativo  16  marzo
2018, n. 29, le parole: « 30 giugno  2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 30 giugno 2019 » e le parole: « 31 dicembre 2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; 
    b) all'articolo 1, comma 28, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno  2019  i
comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo  precedente  possono
continuare a  mantenere  con  espressa  deliberazione  del  consiglio
comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018
»; 
    c) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019
»; 
    d) all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, le parole: « al 2020 » sono sostituite dalle  seguenti:
« al 2023 ». 
  1134. Nelle materie  di  interesse  del  Ministero  dello  sviluppo
economico sono disposte le seguenti proroghe di termini: 
    a) all'articolo 43, comma 12, del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le  parole:  «  ,  prima  del  31
dicembre 2018, » sono soppresse; 
    b) i termini per l'iscrizione  e  l'aggiornamento  della  propria
posizione nel registro delle imprese e nel repertorio  delle  notizie
economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi
e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto  legislativo
26 marzo 2010, n.  59,  ai  sensi  dei  decreti  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  26  ottobre  2011,  pubblicati  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere  dalla
data di entrata in vigore della presente legge e sino alla  data  del
31 dicembre 2019. 
  1135. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini: 
    a) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013,  n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «  31
maggio 2019 »; 
    b) al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
     1) all'articolo 1, comma 1, le parole: « 1° gennaio 2019 »  sono
sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »; 
     2) all'articolo 7, comma 1, le parole: « 1° gennaio 2019 »  sono
sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »; 
    c) all'articolo 43, comma  5-bis,  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, le parole: « la vita tecnica degli impianti di  risalita
in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nel  territorio
della regione Abruzzo, e' prorogata di  un  anno  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « la vita  tecnica  degli  impianti  di  risalita  in
scadenza nel 2018, limitatamente agli ski-lift  siti  nel  territorio
delle regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata di un anno ». 
  1136. Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali sono disposte le seguenti proroghe di termini: 
    a) all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, dopo le parole: « per l'anno 2018 »  sono  inserite  le
seguenti: « e per l'anno 2019 »; 
    b) all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n.  199,
le parole: « gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio
2020 »; 
    c) all'articolo 1, comma 139, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, le parole: « anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: «  anno
2019 ». 
  1137. Nelle materie di interesse del Ministero  della  salute  sono
disposte le seguenti proroghe di  termini:  all'articolo  9-duodecies
del  decreto-legge  19  giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le parole: « Nel triennio 2016-2018
» sono sostituite dalle seguenti: « Nel quadriennio 2016-2019 »; 
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole:  «  negli  anni  2016,
2017 e 2018 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  negli  anni  2016,
2017, 2018 e 2019 ». 
  1138. Nelle materie di  interesse  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono disposte le  seguenti  proroghe
di termini: 
    a) all'articolo  18,  comma  8-quinquies,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2018 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».  Restano  fermi  i  termini  di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente; 
    b) al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
     1) all'articolo 18, comma 1, alinea, le  parole:  «  1°  gennaio
2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2019 »; 
     2) all'articolo 19, ovunque ricorrono, le parole: «  1°  gennaio
2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2019 »; 
     3) all'articolo 20, comma 4, le parole: «  pari  ad  euro  15,11
milioni annui a decorrere dall'anno  2019  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 e  a  euro  15,11
milioni annui a decorrere dall'anno 2020 ». E' autorizzata  la  spesa
di 5,03 milioni di euro per l'anno 2019 in favore  delle  istituzioni
scolastiche  al  fine  di  realizzare   misure   di   accompagnamento
all'attuazione del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  66.  Al
relativo onere si provvede mediante utilizzo integrale  dei  risparmi
di spesa recati dal presente numero. 
  1139. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia sono
disposte le seguenti proroghe di termini: 
    a) all'articolo 9 del decreto legislativo 29  dicembre  2017,  n.
216, sono apportate le seguenti modificazioni: 
     1) al comma 1, le parole:  «  dopo  il  31  marzo  2019  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 luglio 2019 »; 
     2) al comma 2, le parole: « decorsi dodici mesi  dalla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « a decorrere dal 1° agosto 2019 »; 
    b) all'articolo 3, comma 1-bis,  del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 10, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 » sono  sostituite
dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 »; 
    c) all'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
     1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2018 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; 
     2) al comma 3, le parole: « per l'anno 2018  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2018 e 2019 »; 
    d)  all'articolo  11,  comma  3,  primo  periodo,   del   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: « decorsi  tre  anni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  »  sono
sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 14 settembre 2021 »; 
    e) all'articolo 22, comma 4, della legge  31  dicembre  2012,  n.
247, la parola: « sei » e' sostituita dalla seguente: « sette ». 
  1140. Nelle materie di interesse del Ministero  della  difesa  sono
disposte le seguenti proroghe di termini: 
    a) al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 giugno 2009, n. 85,
la parola: « 2018 » e' sostituita dalla seguente: « 2019 »; 
    b) all'articolo 2188-bis del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  le  parole:  «  31
dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «
31 dicembre 2019 ». 
  1141. Nelle materie di  interesse  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo e' disposta la  seguente
proroga di termini: all'articolo 1, comma  1122,  lettera  i),  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «  Per   le   strutture   ricettive   turistico-alberghiere
localizzate  nei   territori   colpiti   dagli   eccezionali   eventi
meteorologici che si sono verificati a partire dal  2  ottobre  2018,
cosi' come individuati dalla delibera dello stato  di  emergenza  del
Consiglio dei ministri 8 novembre  2018,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  266  del  15  novembre  2018,  il   termine   per   il
completamento  dell'adeguamento  alle  disposizioni  di   prevenzione
incendi, di cui al primo periodo, e' prorogato al 31  dicembre  2019,
previa presentazione al Comando  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco
entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale ». 
  1142. Nelle materie di interesse del Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali sono disposte le seguenti proroghe di termini: 
    a) agli articoli 44-bis, comma 1, lettera a), e 44-ter, commi  1,
lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), e 4, lettera a), del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,  le
parole: « per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per  il
periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 »; 
    b) agli articoli 44-bis, comma 2, e 44-quater, commi 2 e  6,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  le
parole: « dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « dal
1° luglio 2019 ». 
  1143. Nelle materie di  interesse  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio  e  del  mare  e'  disposta  la  seguente
proroga di termini: all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo
17 febbraio 2017, n. 42, le parole: « entro 12 mesi » sono sostituite
dalle seguenti: « entro 30 mesi ».