art. 1 note (parte 5)

           	
				
 
            10. Al fine di migliorare  la  sicurezza  e  l'efficiente
          funzionamento  della   rete   elettrica   di   trasmissione
          nazionale, l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,
          entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
          determina idonei meccanismi volti a promuovere la  completa
          unificazione  della  rete  di  trasmissione  nazionale   da
          conseguire nei successivi 36 mesi. 
            11. Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico
          sono stabiliti i criteri per la certificazione del  gestore
          del sistema di trasmissione nel caso in cui un soggetto  di
          un Paese non appartenente all'Unione europea acquisisca  il
          controllo di Terna Spa, in base ai  quali  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas  e'  tenuta  ad  adottare  una
          decisione  di  certificazione.   Il   decreto,   oltre   ad
          assicurare quanto previsto al comma 7,  garantisce  che  il
          rilascio  della  certificazione  non  metta  a  rischio  la
          sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Italia  e
          dell'Unione europea e che siano rispettati i diritti e  gli
          obblighi derivanti dal diritto internazionale e da  accordi
          con il Paese non appartenente  all'Unione  europea  purche'
          conformi al diritto comunitario. 
            12. Terna Spa predispone, entro il 31 gennaio di  ciascun
          anno,  un  Piano  decennale  di  sviluppo  della  rete   di
          trasmissione nazionale,  basato  sulla  domanda  e  offerta
          esistenti e previste. Il Ministro dello sviluppo economico,
          acquisito  il   parere   delle   Regioni   territorialmente
          interessate dagli interventi in programma, rilasciato entro
          il termine di cui  all'articolo 17,  comma 3,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero entro il  termine
          di sessanta giorni dal ricevimento del Piano  nel  caso  di
          mancato avvio  della  procedura  VAS,  tenuto  conto  delle
          valutazioni   formulate   dall'Autorita'   per    l'energia
          elettrica ed il gas in  esito  alla  procedura  di  cui  al
          comma 13,  approva  il  Piano.  Il   Piano   individua   le
          infrastrutture di trasmissione da  costruire  o  potenziare
          nei  dieci  anni  successivi,  anche   in   risposta   alle
          criticita' e alle congestioni riscontrate  o  attese  sulla
          rete,  nonche'  gli  investimenti  programmati  e  i  nuovi
          investimenti da realizzare nel triennio  successivo  e  una
          programmazione  temporale  dei  progetti  di  investimento,
          secondo quanto stabilito nella concessione per  l'attivita'
          di trasmissione  e  dispacciamento  dell'energia  elettrica
          attribuite  a  Terna  ai  sensi  del  decreto   legislativo
          16 marzo 1999, n. 79. 
            13. Il Piano  di  cui  al  comma 12  e'  sottoposto  alla
          valutazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica  ed  il
          gas che, secondo i propri  autonomi  regolamenti,  effettua
          una  consultazione  pubblica  di  cui  rende   pubblici   i
          risultati e trasmette l'esito della propria valutazione  al
          Ministro dello sviluppo economico ai  fini  dell'emanazione
          del provvedimento di cui al comma 12. 
            14. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed   il   gas
          controlla e valuta l'attuazione del Piano e,  nel  caso  in
          cui Terna non realizzi un investimento  in  base  al  Piano
          decennale di sviluppo della rete che sarebbe dovuto  essere
          realizzato nel triennio  successivo,  provvede  ad  imporre
          alla societa' di realizzare gli investimenti, a meno che la
          mancata  realizzazione  non  sia  determinata   da   motivi
          indipendenti dal controllo della societa'  stessa.  Restano
          ferme le disposizioni in materia di verifica, inadempimenti
          e sanzioni previste  nella  convenzione  tra  il  Ministero
          dello sviluppo economico e  Terna  Spa  per  la  disciplina
          della  concessione  per  l'attivita'  di   trasmissione   e
          dispacciamento dell'energia elettrica. 
            15. Ai fini di promuovere la necessaria conoscenza  e  di
          favorire la cooperazione regionale in un'ottica di maggiore
          condivisione delle esigenze di sviluppo della  rete,  Terna
          redige con cadenza annuale una relazione sullo stato  della
          rete,  da  trasmettersi   al   Ministero   dello   sviluppo
          economico,  alle  Regioni  e  all'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, da cui si evincano  le  caratteristiche
          della rete di trasmissione, le aree di  carico  in  cui  la
          stessa e' funzionalmente articolata, nonche' le criticita',
          le congestioni e i livelli di  sovraccarico  riscontrati  o
          previsti". 
            Il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 maggio
          1963, n. 730,  recante  "Norme  relative  al  trasferimento
          all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle  attivita'
          elettriche  esercitate  direttamente   dall'Amministrazione
          delle ferrovie dello Stato ed alla  fornitura  dell'energia
          alla stessa Amministrazione" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
          1° giugno 1963, n. 144. 
            Si riporta il testo del comma 11-bis dell'articolo 11 del
          decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  recante  "Disposizioni
          urgenti nell'ambito del Piano di  azione  per  lo  sviluppo
          economico,  sociale  e   territoriale",   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80: 
            "11-bis. La disposizione di cui  al  comma 11  non  trova
          applicazione con riferimento al regime, gia'  senza  limiti
          temporali,  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  22 maggio  1963,  n. 730,   che   continua   ad
          applicarsi alle condizioni in essere  al  31 dicembre  2004
          fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi  attraverso
          lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica". 
            Comma 195: 
            Si  riporta  il   testo   dell'articolo 26   del   citato
          decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
            "Art. 26. Contratti di sponsorizzazione (art. 2,  co.  6,
          legge n. 109/1994; art. 43,  legge  n. 449/1997;  art. 119,
          d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004) 
            1. Ai contratti di  sponsorizzazione  e  ai  contratti  a
          questi assimilabili, di cui siano parte  un'amministrazione
          aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che
          non sia  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  altro  ente
          aggiudicatore,  aventi  ad  oggetto   i   lavori   di   cui
          all'allegato  I,  nonche'  gli  interventi  di  restauro  e
          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
          beni  architettonici  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n. 42,  ovvero   i
          servizi  di  cui  all'allegato  II,  ovvero  le   forniture
          disciplinate  dal  presente  codice,  quando  i  lavori,  i
          servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura  e
          a spese dello sponsor per importi superiori a  quarantamila
          euro, si applicano i principi del Trattato  per  la  scelta
          dello  sponsor  nonche'  le  disposizioni  in  materia   di
          requisiti  di  qualificazione  dei  progettisti   e   degli
          esecutori del contratto. 
            2. L'amministrazione   aggiudicatrice   o   altro    ente
          aggiudicatore beneficiario delle  opere,  dei  lavori,  dei
          servizi,  delle  forniture,  impartisce   le   prescrizioni
          opportune  in  ordine  alla  progettazione,  nonche'   alla
          direzione ed esecuzione del contratto. 
            2-bis.  Ai  contratti  di  sponsorizzazione  di   lavori,
          servizi e forniture aventi ad  oggetto  beni  culturali  si
          applicano altresi'  le  disposizioni  dell'articolo 199-bis
          del presente codice". 
            Si riporta il testo degli articoli 124,  125  e  126  del
          decreto  legislativo  10 febbraio  2005,   n. 30,   recante
          "Codice   della    proprieta'    industriale,    a    norma
          dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002,  n. 273",  e
          successive modificazioni: 
            "Art. 124. Misure correttive e sanzioni civili 
            1. Con la  sentenza  che  accerta  la  violazione  di  un
          diritto di proprieta' industriale possono  essere  disposti
          l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e  dell'uso
          delle cose costituenti violazione del diritto,  e  l'ordine
          di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose  nei
          confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la
          disponibilita'.   L'inibitoria   e   l'ordine   di   ritiro
          definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
          ogni intermediario, che sia parte del  giudizio  ed  i  cui
          servizi  siano  utilizzati  per  violare  un   diritto   di
          proprieta' industriale. 
            2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una
          somma   dovuta   per   ogni   violazione   o   inosservanza
          successivamente   constatata    e    per    ogni    ritardo
          nell'esecuzione del provvedimento. 
            3. Con la  sentenza  che  accerta  la  violazione  di  un
          diritto di proprieta' industriale puo' essere  ordinata  la
          distruzione di tutte le cose costituenti la violazione,  se
          non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
          della violazione. Non puo' essere ordinata  la  distruzione
          della cosa e  l'avente  diritto  puo'  conseguire  solo  il
          risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e'  di
          pregiudizio   all'economia   nazionale.   Se   i   prodotti
          costituenti   violazione   dei   diritti   di    proprieta'
          industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
          una  utilizzazione  legittima,  puo'  essere  disposto  dal
          giudice, in  luogo  del  ritiro  definitivo  o  della  loro
          distruzione, il loro ritiro temporaneo dal  commercio,  con
          possibilita' di reinserimento a seguito  degli  adeguamenti
          imposti a garanzia del rispetto del diritto. 
            4. Con la sentenza che accerta la violazione dei  diritti
          di proprieta' industriale, puo'  essere  ordinato  che  gli
          oggetti prodotti importati  o  venduti  in  violazione  del
          diritto e i mezzi  specifici  che  servono  univocamente  a
          produrli o ad attuare il metodo o processo  tutelato  siano
          assegnati in proprieta' al  titolare  del  diritto  stesso,
          fermo restando il diritto al risarcimento del danno. 
            5. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta  del
          proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui
          al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di
          proprieta' industriale o delle particolari circostanze  del
          caso, ordinare il  sequestro,  a  spese  dell'autore  della
          violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e
          dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il  titolare
          del diritto di proprieta' industriale puo' chiedere che gli
          oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in
          mancanza di accordo tra  le  parti,  verra'  stabilito  dal
          giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito. 
            6. Delle  cose  costituenti  violazione  del  diritto  di
          proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione  o
          la distruzione, ne' puo' esserne  interdetto  l'uso  quando
          appartengono  a  chi  ne  fa  uso  personale  o  domestico.
          Nell'applicazione delle  sanzioni  l'autorita'  giudiziaria
          tiene conto della necessaria proporzione  tra  la  gravita'
          delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse  dei
          terzi. 
            7. Sulle  contestazioni  che  sorgono  nell'eseguire   le
          misure menzionate in questo articolo decide, con  ordinanza
          non  soggetta  a  gravame,  sentite   le   parti,   assunte
          informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
          recante le misure anzidette". 
            "Art. 125. Risarcimento  del  danno  e  restituzione  dei
          profitti dell'autore della violazione 
            1. Il risarcimento dovuto  al  danneggiato  e'  liquidato
          secondo le disposizioni degli articoli 1223,  1226  e  1227
          del codice  civile,  tenuto  conto  di  tutti  gli  aspetti
          pertinenti,  quali  le  conseguenze  economiche   negative,
          compreso il mancato  guadagno,  del  titolare  del  diritto
          leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e,
          nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici,
          come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla
          violazione. 
            2. La sentenza che provvede sul  risarcimento  dei  danni
          puo' farne la liquidazione in una somma  globale  stabilita
          in base agli atti della causa e  alle  presunzioni  che  ne
          derivano. In questo caso  il  lucro  cessante  e'  comunque
          determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni
          che  l'autore  della  violazione  avrebbe  dovuto   pagare,
          qualora  avesse  ottenuto  una  licenza  dal  titolare  del
          diritto leso. 
            3. In  ogni  caso  il  titolare  del  diritto  leso  puo'
          chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
          della violazione, in alternativa al risarcimento del  lucro
          cessante  o  nella  misura  in  cui  essi   eccedono   tale
          risarcimento". 
            "Art. 126. Pubblicazione della sentenza 
            1. L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che  l'ordinanza
          cautelare o la  sentenza  che  accerta  la  violazione  dei
          diritti   di   proprieta'   industriale   sia    pubblicata
          integralmente o in sunto o nella  sola  parte  dispositiva,
          tenuto conto della  gravita'  dei  fatti,  in  uno  o  piu'
          giornali da essa indicati, a spese del soccombente". 
            Comma 196: 
            Si riporta il testo del  comma 3  dell'articolo 17  della
          legge   23 agosto   1988,   n. 400   recante    "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri": 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione". 
            Comma 198: 
            Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 300 del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  "Codice
          dell'ordinamento militare": 
            "2. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque fabbrica, vende, espone,  adopera  industrialmente
          ovvero   utilizza   al   fine   di   trarne   profitto   le
          denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi
          di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni  di  cui
          al medesimo comma e' punito con la multa da euro 1.000,00 a
          euro 5.000,00. 3. Le disposizioni contenute nel comma 2 non
          si applicano ai collezionisti e agli  amatori  che  operano
          per finalita' strettamente personali e non lucrative. 
            4. Ferme   restando   le   competenze   attribuite   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  disciplinate  con
          decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri
          28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 25
          del  1° febbraio  2011,  e  successive  modificazioni,   in
          materia di approvazione  e  procedure  per  la  concessione
          degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze  armate,
          mediante apposito  regolamento  adottato  con  decreto  del
          Ministro della difesa, di concerto  con  i  Ministri  dello
          sviluppo economico e  dell'economia  e  delle  finanze,  ai
          sensi  dell'articolo 17,  comma 3,  della  legge  23 agosto
          1988,  n. 400,  sono  individuati  le  denominazioni,   gli
          stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di
          cui al comma 1, nonche' le specifiche modalita' attuative". 
            Comma 201: 
            -Si riporta il testo dell'articolo 10, del  decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante "Disposizioni
          urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica": 
            "Art. 10. (Proroga di termini in materia  di  definizione
          di illeciti edilizi.) 
            1. Al   decreto-legge    30 settembre    2003,    n. 269,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti ulteriori modifiche: 
            a) nell'allegato  1,  le  parole:  «20 dicembre  2004»  e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
            b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno
          2005», inserite dopo  le  parole:  «deve  essere  integrata
          entro il»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31 ottobre
          2005»; 
            c) al comma 37  dell'articolo 32  le  parole:  «30 giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
            2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al  30 settembre  2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
            3. Il comma 2-quater  dell'articolo 5  del  decreto-legge
          12 luglio  2004,  n. 168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge   30 luglio   2004,   n. 191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
            4. Alle minori entrate derivanti  dal  comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
            5. Al fine di agevolare il perseguimento degli  obiettivi
          di finanza pubblica, anche mediante interventi  volti  alla
          riduzione  della  pressione   fiscale,   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali  di
          politica economica», alla cui  costituzione  concorrono  le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1." 
            Comma 202: 
            -Si riporta il testo dell'articolo 30, del  decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11 novembre  2014,  n. 164,  recante  "Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico   e   per   la   ripresa   delle    attivita'
          produttive.": 
            "Art. 30 (Promozione straordinaria del Made  in  Italy  e
          misure per l'attrazione degli investimenti) 
            1. Al fine  di  ampliare  il  numero  delle  imprese,  in
          particolare  piccole  e  medie,  che  operano  nel  mercato
          globale,  espandere  le  quote   italiane   del   commercio
          internazionale, valorizzare l'immagine del  Made  in  Italy
          nel mondo, sostenere  le  iniziative  di  attrazione  degli
          investimenti esteri in Italia, il Ministro  dello  sviluppo
          economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  un  Piano
          per  la  promozione  straordinaria  del  Made  in  Italy  e
          l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di  cui
          al presente comma e'  adottato  d'intesa  con  il  Ministro
          degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali con riferimento alle azioni di  cui  al  comma 2,
          lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole  e
          agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per  la
          realizzazione delle suddette azioni. 
            2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in  particolare  le
          seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie: 
            a) iniziative straordinarie di formazione e  informazione
          sulle opportunita' offerte dai mercati esteri alle  imprese
          in particolare piccole e medie; 
            b)   supporto   alle   piu'   rilevanti    manifestazioni
          fieristiche italiane di livello internazionale; 
            c) valorizzazione  delle  produzioni  di  eccellenza,  in
          particolare agricole e agroalimentari, e tutela  all'estero
          dei marchi e delle certificazioni di qualita' e di  origine
          delle imprese e dei prodotti; 
            d) sostegno alla penetrazione dei prodotti  italiani  nei
          diversi mercati, anche attraverso appositi accordi  con  le
          reti di distribuzione; 
            e) realizzazione di un segno  distintivo  unico,  per  le
          iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione
          universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari
          che siano rappresentative della qualita' e  del  patrimonio
          enogastronomico italiano; 
            f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei
          mercati  piu'  rilevanti  e  di   contrasto   al   fenomeno
          dell'Italian sounding; 
            g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da
          parte delle piccole e medie imprese; 
            h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per
          l'acquisizione  e  la  fidelizzazione  della  domanda   dei
          mercati esteri; 
            i) rafforzamento organizzativo  delle  start  up  nonche'
          delle  micro,  piccole  e  medie  imprese  in   particolare
          attraverso l'erogazione di contributi a  fondo  perduto  in
          forma di voucher; 
            l)   sostegno   ad   iniziative   di   promozione   delle
          opportunita'  di  investimento  in   Italia,   nonche'   di
          accompagnamento e assistenza degli  investitori  esteri  in
          Italia. 
            3. L'ICE  -  Agenzia  per  la  promozione  all'estero   e
          l'internazionalizzazione delle  imprese  italiane  provvede
          all'attuazione del piano di cui al  comma 1  nell'esercizio
          delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle
          intese raggiunte sulle azioni di cui  al  comma 2,  lettere
          c), d), e), ed f). 
            3-bis. L'ICE - Agenzia per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione delle imprese  italiane  trasmette
          ogni anno  alle  competenti  Commissioni  parlamentari  una
          relazione sugli interventi svolti e, in particolare,  sulle
          azioni realizzate, attraverso la rete  estera,  a  sostegno
          della promozione del made in Italy e dell'attrazione  degli
          investimenti all'estero. 
            4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2, sono
          destinati, nel rispetto del regolamento  (UE)  n. 1407/2013
          della   Commissione,   del   18 dicembre   2013    relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de  minimis",
          per l'acquisizione, tra l'altro,  di  figure  professionali
          specializzate nei  processi  di  internazionalizzazione  al
          fine di realizzare attivita'  di  studio,  progettazione  e
          gestione di processi e programmi  su  mercati  esteri.  Con
          decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
          requisiti soggettivi, i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          concessione dei voucher. 
            5. Tramite apposita convenzione,  da  stipularsi  tra  il
          Ministero dello sviluppo economico e l'ICE - Agenzia per la
          promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle
          imprese italiane sono definiti: 
            a) gli obiettivi attribuiti  all'ICE  -  Agenzia  per  la
          promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle
          imprese   italiane   per   favorire   l'attrazione    degli
          investimenti  esteri,  tenuto  conto  di  quanto   previsto
          dall'articolo 1, comma 460, della legge  27 dicembre  2006,
          n. 296; 
            b) i risultati attesi; 
            c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo. 
            6. L'ICE  -  Agenzia  per  la  promozione  all'estero   e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane   svolge
          l'attivita' di  attrazione  degli  investimenti  all'estero
          attraverso la propria rete  estera  che  opera  nell'ambito
          delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane. 
            7. Presso  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  e'
          istituito un  Comitato  con  il  compito  di  coordinamento
          dell'attivita' in materia di attrazione degli  investimenti
          esteri, nonche' di favorire, ove  necessario,  la  sinergia
          tra  le  diverse  amministrazioni  centrali  e  locali.  Il
          Comitato e' composto da  un  rappresentante  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  che   lo   presiede,   da   un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
          da un rappresentante del Ministero degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione e da  un  rappresentante  della  Conferenza
          permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  Regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato  puo'
          essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni
          centrali e territoriali di volta  in  volta  coinvolte  nel
          progetto d'investimento. Ai  componenti  del  Comitato  non
          sono corrisposti gettoni, compensi,  rimborsi  di  spese  o
          altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento  del
          Comitato di cui al presente comma si  provvede  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  previste  a
          legislazione vigente e  comunque  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza  pubblica.  L'articolo 35  del
          decreto-legge  18 ottobre  2012,  n. 179,  convertito   con
          modificazioni dalla  legge  17 dicembre  2012,  n. 221,  e'
          abrogato. 
            8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa  con  il
          Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
          presenta annualmente  al  Parlamento  una  relazione  sullo
          stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti. 
            9. La dotazione del Fondo per la promozione degli  scambi
          e  l'internazionalizzazione  delle  imprese  da   assegnare
          all'ICE  -  Agenzia  per   la   promozione   all'estero   e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  di  cui
          all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, come determinata nella Tabella C della  legge
          di stabilita' annuale e' destinata anche agli interventi di
          cui al presente articolo." 
            -Si  riporta  il  testo  dell'articolo 5,   della   legge
          31 marzo 2005, n. 56, e successive  modificazioni,  recante
          "Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
          delega al Governo per il riordino degli enti  operanti  nel
          medesimo settore": 
            "Art. 5.    (Accordi    di    settore    in    tema    di
          internazionalizzazione.) 
            1. Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  promuove,
          anche attraverso  l'ICE,  favorisce  e  incentiva,  tramite
          accordi con le associazioni di categoria o accordi - quadro
          con le confederazioni, d'intesa con le regioni  interessate
          e tenuto conto delle strategie definite in seno  ai  tavoli
          di settore, il coordinamento delle attivita' promozionali e
          la realizzazione di progetti di investimenti  di  carattere
          pluriennale  di  internazionalizzazione  di  settore  o  di
          filiera. 
            2. Il Ministro delle attivita' produttive,  d'intesa  con
          il Ministro degli  affari  esteri,  sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano,  promuove,  anche
          attraverso  l'ICE,  opportune  forme  di  raccordo  con  il
          sistema associativo, rappresentativo degli interessi  delle
          imprese, e coordina, sulla base di accordi di programma con
          le  regioni,  sentite   le   associazioni   di   categoria,
          interventi a  carattere  di  investimento,  anche  su  base
          pluriennale, al fine di accrescere  la  competitivita'  del
          sistema economico nazionale, nell'ambito degli  accordi  di
          settore con le categorie economiche interessate. 
            3. Il Ministro delle attivita' produttive e  il  Ministro
          degli affari esteri, promuovono,  anche  attraverso  l'ICE,
          opportune forme di raccordo con  le  camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura  e  le  camere   di
          commercio italiane all'estero, con il  sistema  associativo
          rappresentativo  degli  interessi  delle  imprese,  con  le
          comunita', le comunita' d'affari italiane all'estero e  con
          i loro organismi rappresentativi al fine di  facilitare  le
          sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con  le
          modalita' previste negli accordi di programma e di  settore
          sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche  disgiuntamente,
          con  l'Unioncamere,  con  l'Associazione  delle  camere  di
          commercio italiane all'estero, con  le  regioni,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese. 
            4. Per la realizzazione delle  attivita'  previste  dagli
          accordi di cui ai commi 1, 2 e 3, i sottoscrittori  possono
          coordinarsi  con  i   soggetti   che   svolgono   attivita'
          promozionali operanti all'estero e riconosciuti dal Governo
          italiano. 
            5. Per gli interventi di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per  ciascuno  degli
          anni 2004 e 2005." 
            -Si riporta il testo dell'articolo 42, del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la
          crescita del Paese.": 
            "  Art. 42  (Sostegno  all'internazionalizzazione   delle
          imprese e consorzi per l'internazionalizzazione) 
            1. All'articolo 6  del  decreto-legge   25 giugno   2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: 
            a) al  comma 2,  lettera  c)  le  parole  «individuati  e
          definiti   dal   Comitato    interministeriale    per    la
          programmazione economica» sono soppresse; 
            b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
            «3. Con decreto di natura non regolamentare del  Ministro
          dello sviluppo economico sono  determinati  i  termini,  le
          modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita'  e
          gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo  nonche'
          la   composizione   e   i   compiti   del   Comitato    per
          l'amministrazione del fondo di cui  al  comma 4. Sino  alla
          emanazione del decreto restano in vigore  i  criteri  e  le
          procedure attualmente vigenti». 
            c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
            «4. Per le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate
          le disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2,
          comma 1,  del   decreto-legge   28 maggio   1981,   n. 251,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
          n. 394 con le stesse modalita' di  utilizzo  delle  risorse
          del  Fondo  rotativo,  con  riserva  di  destinazione  alle
          piccole e medie imprese pari al 70% annuo.». 
            2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 2,
          della legge 28 dicembre  2001,  n. 448,  il  riparto  delle
          risorse iscritte nel  capitolo  2501  del  Ministero  dello
          Sviluppo economico per il contributo in favore di istituti,
          enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e
          di Camere di commercio italiane  all'estero,  di  cui  alla
          legge  1° luglio  1970,  n. 518,  per  lo  svolgimento   di
          specifiche attivita' promozionali,  di  rilievo  nazionale,
          per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese,
          e' effettuato con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze.  La  relazione  sulla  realizzazione  delle
          attivita' promozionali effettuate  in  ciascun  anno  viene
          trasmessa alle competenti Commissioni Parlamentari entro il
          31 marzo dell'anno successivo. 
            3. I  consorzi  per  l'internazionalizzazione  hanno  per
          oggetto la diffusione internazionale  dei  prodotti  e  dei
          servizi delle piccole e medie imprese nonche'  il  supporto
          alla loro presenza nei mercati esteri anche  attraverso  la
          collaborazione e il partenariato con imprese estere. 
            4. Nelle      attivita'      dei       consorzi       per
          l'internazionalizzazione   funzionali   al   raggiungimento
          dell'oggetto  sono   ricomprese   le   attivita'   relative
          all'importazione   di   materie   prime   e   di   prodotti
          semilavorati,    alla    formazione    specialistica    per
          l'internazionalizzazione,  alla  qualita',  alla  tutela  e
          all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati
          nei   mercati   esteri,   anche   attraverso   marchi    in
          contitolarita' o collettivi. 
            5. I   consorzi   per    l'internazionalizzazione    sono
          costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612  e  seguenti
          del codice civile o  in  forma  di  societa'  consortile  o
          cooperativa  da  piccole  e  medie   imprese   industriali,
          artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari, agricole
          e  ittiche  aventi  sede  in  Italia;   possono,   inoltre,
          partecipare  anche  imprese  del  settore  commerciale.  E'
          altresi' ammessa  la  partecipazione  di  enti  pubblici  e
          privati, di banche  e  di  imprese  di  grandi  dimensioni,
          purche'  non  fruiscano   dei   contributi   previsti   dal
          comma 6. La nomina della maggioranza  degli  amministratori
          dei consorzi per l'internazionalizzazione  spetta  in  ogni
          caso alle piccole e medie  imprese  consorziate,  a  favore
          delle quali i consorzi svolgono in via prevalente  la  loro
          attivita'. 
            6. Ai consorzi per l'internazionalizzazione sono concessi
          contributi per la copertura di non piu' del  50  per  cento
          delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di  progetti
          per   l'internazionalizzazione,   da    realizzare    anche
          attraverso contratti di rete con piccole  e  medie  imprese
          non  consorziate.   I   progetti   possono   avere   durata
          pluriennale,  con  ripartizione  delle  spese  per  singole
          annualita'. Ai contributi si  applica,  con  riguardo  alle
          imprese consorziate ed alle piccole  e  medie  imprese  non
          consorziate  rientranti  in  un  contratto  di   rete,   il
          regolamento  (CE)  n. 1998/2006  della   Commissione,   del
          15 dicembre 2006 e successive modificazioni, in materia  di
          aiuti de minimis, fatta salva l'applicazione di regimi piu'
          favorevoli. Nel caso in cui al progetto partecipino imprese
          agricole o ittiche, ai fini  del  contributo  si  applicano
          rispettivamente,  nell'ambito  del  plafond  nazionale,  il
          regolamento  (CE)  n. 1535/2007  della   Commissione,   del
          20 dicembre 2007, e il regolamento (CE)  n. 875/2007  della
          Commissione,  del  24 luglio  2007,  che  disciplinano   le
          sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis
          in favore delle imprese attive  nella  produzione  primaria
          dei prodotti di cui all'allegato I annesso al Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea. I contributi di  cui  al
          presente comma sono concessi nell'ambito delle  risorse  di
          bilancio disponibili allo scopo finalizzate  ai  sensi  del
          comma 2. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,   sono   stabiliti   i
          requisiti soggettivi, i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          concessione dei contributi di cui al presente comma. 
            7. Ai fini delle imposte sui redditi le somme accantonate
          nelle riserve costituenti il patrimonio netto dei  consorzi
          per l'internazionalizzazione concorrono alla formazione del
          reddito dell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata  per
          scopi diversi dalla copertura delle perdite o  dall'aumento
          del fondo consortile o del capitale sociale. I servizi resi
          da detti consorzi alle piccole e medie imprese  consorziate
          costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi
          internazionali  ai  sensi   dell'articolo 9   del   decreto
          Presidente della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633. Ai
          consorzi  per  l'internazionalizzazione  si  applicano   le
          disposizioni  dell'articolo 13,  commi  34,  35,   36   del
          decreto-legge 30 settembre  2003,  n. 269,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
            7-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo
          27 marzo  2006,  n. 161,  e  successive  modificazioni,  le
          parole: «,  nei  quattro  anni  successivi  alle  date  ivi
          previste,» sono soppresse." 
            -Si  riporta  il  testo   dei   commi   da   40   a   43,
          dell'articolo 1,  della  legge  28 dicembre  1995,  n. 549,
          recante  "Misure   di   razionalizzazione   della   finanza
          pubblica.": 
            "Art. 1 
            (omissis) 
            40. Gli importi dei contributi dello Stato in  favore  di
          enti,   istituti,   associazioni,   fondazioni   ed   altri
          organismi, di cui alla tabella  A  allegata  alla  presente
          legge, sono iscritti in un unico capitolo  nello  stato  di
          previsione di ciascun Ministero  interessato.  Il  relativo
          riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro,  con
          proprio decreto, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
          previo parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti,
          alle quali vengono altresi' inviati  i  rendiconti  annuali
          dell'attivita'  svolta  dai  suddetti  enti,  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le
          relative autorizzazioni di spesa. 
            41. I Ministri  effettuano  il  riparto  secondo  criteri
          diretti   ad   assicurare    prioritariamente    il    buon
          funzionamento delle  istituzioni  culturali  e  sociali  di
          particolare rilievo  nazionale  ed  internazionale  nonche'
          degli enti nazionali per la gestione dei parchi. 
            42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria,
          che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio  di
          ogni anno  il  conto  consuntivo  dell'anno  precedente  da
          allegare allo stato di  previsione  dei  singoli  Ministeri
          interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno  cui
          si riferisce lo stato di previsione stesso. 
            43. La dotazione dei  capitoli  di  cui  al  comma 40  e'
          quantificata   annualmente   ai   sensi   dell'articolo 11,
          comma 3, lettera d), della  legge  5 agosto  1978,  n. 468,
          come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. 
            44. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 la dotazione di cui al
          comma 43 e' ridotta del 20 per cento  rispetto  all'importo
          complessivamente risultante sulla base  della  legislazione
          vigente. 
            (omissis)" 
            Comma 203: 
            -Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 49,   del
          decreto-legge  24 aprile  2014,  n. 266,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n. 89,  recante
          "Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia
          sociale.": 
            "Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui) 
            1. Nelle more del completamento della riforma della legge
          di contabilita' e  finanza  pubblica,  di  cui  alla  legge
          31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   con   proprio   decreto,   d'intesa    con    le
          amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta
          un programma straordinario di  riaccertamento  dei  residui
          passivi  nonche'  riaccertamento  della  sussistenza  delle
          partite debitorie iscritte nel conto del  patrimonio  dello
          Stato in corrispondenza di residui  andati  in  perenzione,
          esistenti  alla  data  del   31 dicembre   2013,   di   cui
          all'articolo 275,  secondo   comma,   del   regio   decreto
          23 maggio  1924,  n. 827,  ai  fini  della  verifica  della
          permanenza  dei   presupposti   indicati   all'articolo 34,
          comma 2, della legge n. 196 del 2009. 
            2. In esito alla  rilevazione  di  cui  al  comma 1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
            a) per i  residui  passivi  iscritti  in  bilancio,  alla
          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento
          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte
          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da
          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni
          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di
          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei
          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura
          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui
          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'
          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
            b) per i  residui  passivi  perenti,  alla  cancellazione
          delle relative partite dalle scritture contabili del  conto
          del  Patrimonio  Generale  dello  Stato;  a  tal  fine,  le
          amministrazioni interessate individuano i residui non  piu'
          esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da  effettuare
          improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge  di
          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti
          alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
          previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su  base
          pluriennale nella medesima proporzione  nei  fondi  di  cui
          alla precedente lettera a). 
            c)  per  i  residui  passivi   perenti,   connessi   alla
          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,
          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla
          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la
          tesoreria statale; 
            d) per i residui passivi  relativi  a  trasferimenti  e/o
          compartecipazioni statutarie alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli altri enti territoriali  le  operazioni  di
          cui al presente articolo vengono operate  con  il  concorso
          degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
          gli  anni   2015-2017,   le   somme   corrispondenti   alla
          cancellazione dei suddetti importi sono  iscritte  su  base
          pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
          in relazione ai residui eliminati." 
            Comma 204: 
            -Il  testo  dell'articolo 49,  del  citato  decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66, e' citato nelle note al comma 203. 
            Comma 205: 
            -Il  testo  dell'articolo 10,  del  citato  decreto-legge
          29 novembre  2004,  n. 282,  e'  citato   nelle   note   al
          comma 201. 
            Comma 206: 
            -Si   riporta   il    testo    dell'articolo 6-bis    del
          decreto-legge  14 agosto  2013,  n. 93,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
          "Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  e  per  il
          contrasto della violenza di  genere,  nonche'  in  tema  di
          protezione civile e di commissariamento delle province.": 
            "Art. 6-bis (Accordi territoriali di sicurezza  integrata
          per lo sviluppo) 
            1. Per le aree interessate da insediamenti  produttivi  o
          da  infrastrutture  logistiche  ovvero   da   progetti   di
          riqualificazione e  riconversione  di  siti  industriali  o
          commerciali dismessi o da progetti  di  valorizzazione  dei
          beni di  proprieta'  pubblica  o  da  altre  iniziative  di
          sviluppo  territoriale,  gli  accordi  tra   il   Ministero
          dell'interno e le regioni e gli enti locali,  stipulati  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 439, della  legge  27 dicembre
          2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione  di  altri
          enti pubblici, anche non economici, e di soggetti  privati,
          finalizzata  al   sostegno   strumentale,   finanziario   e
          logistico delle attivita' di promozione della sicurezza dei
          cittadini, del controllo  del  territorio  e  del  soccorso
          pubblico. Per le  predette  contribuzioni  non  si  applica
          l'articolo 1,  comma 46,  della  legge  23 dicembre   2005,
          n. 266. 
            2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere,
          ai  fini   del   contenimento   della   spesa,   forme   di
          ottimizzazione  delle  modalita'  di  impiego   dei   mezzi
          strumentali delle Forze di polizia e  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, per le quali e' consentito, anche  in
          deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilita'
          pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990,
          n. 185,  il  ricorso  alla  permuta  di  materiali   o   di
          prestazioni. In tal caso, l'accordo e' soggetto a specifica
          autorizzazione  del  Ministero   dell'interno,   rilasciata
          d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si
          applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574
          del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
          di ordinamento militare, di cui al decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  15 marzo  2010,  n. 90,   e   successive
          modificazioni. In caso di accordi tra enti pubblici,  anche
          non economici, la permuta puo' prevedere anche la  cessione
          diretta  di  beni  di  proprieta'  pubblica  in  cambio  di
          prestazioni o di finanziamenti volti alla  ristrutturazione
          di altri beni di proprieta' pubblica destinati a presidi di
          polizia.  Restano  fermi   i   controlli   di   regolarita'
          amministrativa e contabile previsti  dalle  norme  vigenti.
          Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  ai  sensi
          dell'articolo 17,  comma 3,  della  legge  23 agosto  1988,
          n. 400, sono definite  ulteriori  modalita'  attuative  del
          presente comma, nonche'  individuate  eccezionali  esigenze
          per le quali puo' essere  altresi'  consentito  il  ricorso
          alla predetta permuta. 
            3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto
          puo'  assumere  iniziative  volte  alla  semplificazione  e
          all'accelerazione  della   conclusione   dei   procedimenti
          amministrativi   di   competenza   degli   enti    pubblici
          interessati, anche indirettamente, alla  realizzazione  dei
          progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino  beni  di
          proprieta'  pubblica,  gli  accordi  di  cui  al   presente
          articolo  sono   conclusi   d'intesa   con   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze." 
            Comma 207: 
            -Si riporta  il  testo  del  comma 430,  dell'articolo 1,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2014)",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "Art. 1 
            (omissis) 
            430. Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2016, su proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze,  previo  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono
          disposte variazioni delle aliquote di imposta  e  riduzioni
          della misura delle agevolazioni e delle detrazioni  vigenti
          tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.272 milioni di
          euro per l'anno 2016 e 6.272 milioni di  euro  a  decorrere
          dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente  non  sono
          adottate o sono adottate per  importi  inferiori  a  quelli
          indicati nel  medesimo  periodo  ove,  entro  la  data  del
          1° gennaio 2016, siano  approvati  provvedimenti  normativi
          che assicurino, in tutto o in  parte,  i  predetti  importi
          attraverso il conseguimento di maggiori entrate  ovvero  di
          risparmi di spesa mediante interventi di  razionalizzazione
          e di revisione della spesa pubblica. 
            (omissis)" 
            Comma 208: 
            -Si riporta il  testo  dell'articolo 2  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24 dicembre  1974,   n. 727,
          recante "Attuazione della  decisione  del  Consiglio  delle
          Comunita' europee relativa alla sostituzione dei contributi
          finanziari degli Stati membri  con  risorse  proprie  delle
          Comunita'  e  dei  regolamenti   comunitari   relativi   al
          finanziamento   della   politica   agricole   comune,    in
          applicazione  dell'art. 3  della   L.   23 dicembre   1970,
          n. 1185. (Quinto provvedimento)": 
            "Art. 2.  (L'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 , e' abrogato). 
            Le somme dovute agli  aventi  diritto  in  attuazione  di
          disposizioni  dell'ordinamento   comunitario   relative   a
          provvidenze finanziarie, la  cui  erogazione  sia  affidata
          agli  organismi  pagatori   riconosciuti   ai   sensi   del
          regolamento  (CE)  n. 1663/95,  del  7 luglio  1995   della
          Commissione, non possono essere  sequestrate,  pignorate  o
          formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi  i
          fermi amministrativi di cui all'articolo 69,  sesto  comma,
          del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per
          il recupero da parte degli organismi pagatori di  pagamenti
          indebiti di tali provvidenze. 
            I crediti inerenti alle  suddette  provvidenze  non  sono
          cedibili per atto tra vivi. 
            E' fatta  salva  l'efficacia  degli  atti  di  sequestro,
          pignoramento e di cessione di credito notificati alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto." 
            Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 17 dicembre 2013, reca: "REGOLAMENTO DEL
          PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL  CONSIGLIO  recante  norme  sui
          pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito  dei  regimi
          di sostegno previsti dalla politica agricola comune  e  che
          abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio  e  il
          regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio" 
            -Si riporta il testo del comma 45, dell'articolo 4  della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2004)": 
            "Art. 4. (Finanziamento agli investimenti.) 
            (omissis) 
            45. Per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 5,  del
          decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n. 419,  l'ISMEA  e'
          autorizzato, anche  attraverso  la  costituzione  di  forme
          associative e  consortili  con  banche  ed  altri  soggetti
          autorizzati    all'esercizio    del    credito     agrario,
          all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a: 
            a)  prestare  garanzie  finanziarie  per   emissioni   di
          obbligazioni sia a breve che a  medio  e  a  lungo  termine
          effettuate da piccole e medie imprese operanti nel  settore
          agricolo e agroalimentare; 
            b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve
          che a medio e a lungo termine in  favore  delle  piccole  e
          medie   imprese   operanti   nel   settore    agricolo    e
          agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione; 
            c) effettuare anticipazioni  dei  crediti  vantati  dagli
          agricoltori  nei  confronti  dei   soggetti   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n. 1663/95  del  7 luglio   1995   della
          Commissione. 
            (omissis)" 
            -Si riporta il  testo  dell'articolo 72  del  regolamento
          (UE) n. 1306/ 2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 17 dicembre 2013, recante "REGOLAMENTO  DEL  PARLAMENTO
          EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento, sulla gestione e
          sul monitoraggio  della  politica  agricola  comune  e  che
          abroga i regolamenti del Consiglio  (CEE)  n. 352/78,  (CE)
          n. 165/94,  (CE)   n. 2799/98,   (CE)   n. 814/2000,   (CE)
          n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008": 
            "Art. 72 (Domande di aiuto e domande di pagamento) 
            1. Ogni beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67,
          paragrafo 2, presenta ogni anno una  domanda  di  pagamenti
          diretti oppure una domanda di pagamento per  la  superficie
          corrispondente e per le misure di sviluppo rurale  connesse
          agli animali, che indica, a seconda dei casi: 
            a) tutte le parcelle agricole  dell'azienda,  nonche'  la
          superficie non  agricola  per  la  quale  e'  richiesto  il
          sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2; 
            b) i diritti all'aiuto  dichiarati  ai  fini  della  loro
          attivazione; 
            c)  ogni  altra  informazione   prevista   dal   presente
          regolamento   o   richiesta    per    l'attuazione    della
          corrispondente legislazione settoriale agricola o richiesta
          dallo Stato membro interessato. 
            Per quanto riguarda i pagamenti diretti  per  superficie,
          ciascuno Stato membro determina la dimensione minima di una
          parcella agricola che puo' essere oggetto  di  una  domanda
          d'aiuto. Tale dimensione minima  non  supera  tuttavia  0,3
          ettari. 
            2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri
          possono  decidere  che  le  parcelle   agricole   con   una
          superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non e' stata
          fatta domanda di pagamento non  devono  essere  dichiarate,
          posto che la somma di tali parcelle non sia superiore  a  1
          ha, e/o che gli agricoltori che non presentano  domanda  di
          pagamenti diretti per superficie  non  hanno  l'obbligo  di
          dichiarare le parcelle agricole che  detengono  qualora  la
          superficie totale non sia superiore a  1  ha.  In  tutti  i
          casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di  avere
          a disposizione  parcelle  agricole  e  su  richiesta  delle
          autorita' competenti ne indicano l'ubicazione. 
            3. Gli Stati membri forniscono,  anche  attraverso  mezzi
          elettronici, moduli  prestabiliti  basati  sulle  superfici
          determinate nell'anno precedente nonche' materiale  grafico
          indicante l'ubicazione delle superfici stesse. 
            Uno Stato membro puo' disporre che le domande di aiuto  e
          le domande di pagamento: 
            a) siano valide se il beneficiario conferma l'assenza  di
          modifiche rispetto alle domande di aiuto e alle domande  di
          pagamento dell'anno precedente; 
            b) indichino soltanto gli elementi che cambiano  rispetto
          alle  domande  di  aiuto  e  alle  domande   di   pagamento
          presentate per l'anno precedente. 
            Tuttavia, per  quanto  riguarda  il  regime  dei  piccoli
          agricoltori  di  cui  al  titolo  V  del  regolamento  (UE)
          n. 1307/2013, tale possibilita'  e'  offerta  a  tutti  gli
          agricoltori interessati. 
            4. Gli Stati membri  possono  disporre  che  una  domanda
          unica copra piu' o tutti i regimi  di  sostegno  e  piu'  o
          tutte le misure di sostegno di cui all'articolo 67 o  altri
          regimi di sostegno e misure. 
            5. In deroga al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del
          Consiglio , il calcolo della data per la presentazione o la
          modifica di  una  domanda  di  aiuto,  di  una  domanda  di
          pagamento  o   di   qualsiasi   documento   giustificativo,
          contratto o  dichiarazione  di  cui  al  presente  capo  e'
          adeguato ai requisiti specifici del sistema  integrato.  E'
          conferito alla  Commissione  il  potere  di  adottare  atti
          delegati in  conformita'  dell'articolo 115  riguardo  alle
          norme applicabili ai periodi  di  tempo,  alle  date  e  ai
          termini se l'ultimo giorno utile per  la  presentazione  di
          domande o modifiche e' un giorno festivo, un sabato  o  una
          domenica." 
            -Si riporta il testo dei commi 16 e 17, dell'articolo 01,
          del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n. 2,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11 marzo   2006,   n. 81,   e
          successive modificazioni, recante "Interventi urgenti per i
          settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della  pesca,
          nonche' in materia di fiscalita' d'impresa.": 
            "Art. 01.  (Disposizioni   in   materia   di   previdenza
          agricola.) 
            (omissis) 
            16. Per le imprese agricole,  le  disposizioni  contenute
          nell'articolo 10, comma 7, del  decreto-legge  30 settembre
          2005, n. 203, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          2 dicembre 2005, n. 248,  e  nell'  articolo 1,  comma 553,
          della  legge  23 dicembre  2005,   n. 266,   si   applicano
          limitatamente  ai  contributi  dovuti  per  le  prestazioni
          lavorative effettuate a decorrere  dal  1° gennaio  2006. A
          tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli
          organismi  pagatori  sono  autorizzati  a  compensare  tali
          aiuti, ad eccezione di quelli derivanti  da  diritti  posti
          precedentemente in  pegno  ai  sensi  dell'articolo 18  del
          decreto legislativo 29 marzo  2004,  n. 102,  e  successive
          modificazioni,  con  i  contributi   previdenziali   dovuti
          dall'impresa agricola beneficiaria, gia' scaduti alla  data
          del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli  interessi
          di legge a qualsiasi titolo maturati e le  somme  dovute  a
          titolo di sanzione. A tale  fine  l'Istituto  previdenziale
          comunica in via informatica i dati relativi  ai  contributi
          previdenziali scaduti contestualmente  all'Agenzia  per  le
          erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e
          ai diretti interessati, anche tramite i Centri  autorizzati
          di   assistenza   agricola   (CAA)   istituiti   ai   sensi
          dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,
          n. 165,   e   successive   modificazioni.   In   caso    di
          contestazioni,  la   legittimazione   processuale   passiva
          compete all'Istituto previdenziale. 
            17. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con
          i commi da 1 a 16." 
            -Si riporta il testo degli articoli 69  e  70  del  regio
          decreto   18 novembre   1923,   n. 2440,   recante   "Nuove
          disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla
          contabilita' generale dello Stato.": 
            "Art. 69. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di
          pegno,  i  pignoramenti,  i  sequestri  e  le   opposizioni
          relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in  cui  sono
          ammesse   dalle   leggi,    debbono    essere    notificate
          all'amministrazione centrale  ovvero  all'ente,  ufficio  o
          funzionario cui spetta ordinare il pagamento. 
            La notifica rimane priva di effetto riguardo agli  ordini
          di pagamento che risultino gia' emessi. Potra', per  altro,
          il  creditore  fare   tale   notificazione   all'ufficiale,
          tesoriere o agente  incaricato  di  eseguire  il  pagamento
          degli ordini o di effettuare la consegna degli  assegni  di
          cui all'art. 54, lettera a). 
            Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di  pegno  e
          gli atti di revoca, rinuncia  o  modificazione  di  vincoli
          devono risultare da atto pubblico o da  scrittura  privata,
          autenticata da notaio. 
            I  pignoramenti,  i  sequestri  e  le  opposizioni  hanno
          efficacia  soltanto  se  fatti  nei   modi   e   nei   casi
          espressamente stabiliti dalla legge. 
            Nessun  impedimento  puo'  essere   costituito   mediante
          semplici inibitorie o diffide. 
            Qualora  un'amministrazione  dello  Stato  che  abbia,  a
          qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto  a
          somme  dovute  da  altre   amministrazioni,   richieda   la
          sospensione del pagamento, questa deve essere  eseguita  in
          attesa del provvedimento definitivo. 
            Tra le amministrazioni dello Stato devono  intendersi  le
          Agenzie  da  esso  istituite,  anche   quando   dotate   di
          personalita'  giuridica.  Alle   predette   amministrazioni
          devono  intendersi  equiparate  l'Agenzia  del  demanio   e
          l'Agenzia   per   le   erogazioni   in   agricoltura,    in
          considerazione sia della natura delle funzioni  svolte,  di
          rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia
          della qualita', relativamente all'Agenzia per le erogazioni
          in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano  nei
          confronti della Commissione europea ai  sensi  del  decreto
          legislativo   27 maggio   1999,   n. 165,   e    successive
          modificazioni. 
            Art. 70. Gli atti considerati nel precedente articolo 69,
          debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo
          Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. 
            Con un  solo  atto  non  si  possono  colpire,  cedere  o
          delegare crediti verso amministrazioni diverse. 
            Per le somme dovute  dallo  Stato  per  somministrazioni,
          forniture  ed   appalti,   devono   essere   osservate   le
          disposizioni dell'art. 9, allegato  E,  della  L.  20 marzo
          1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato  F,  della
          legge medesima." 
            -Si  riporta  il  testo  dell'articolo 1264  del   codice
          civile: 
            "Art.1264. (Efficacia della cessione riguardo al debitore
          ceduto). 
            La cessione ha effetto nei confronti del debitore  ceduto
          quando  questi  l'ha  accettata  o  quando  gli  e'   stata
          notificata. 
            Tuttavia, anche prima della  notificazione,  il  debitore
          che paga al cedente non  e'  liberato,  se  il  cessionario
          prova  che  il   debitore   medesimo   era   a   conoscenza
          dell'avvenuta cessione." 
            -Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5, 6  e  7
          della legge 21 febbraio 1991,  n. 52,  recante  "Disciplina
          della cessione dei crediti di impresa": 
            "Art. 4. (Garanzia di solvenza.) 
            1. Il cedente garantisce, nei  limiti  del  corrispettivo
          pattuito,  la  solvenza  del   debitore,   salvo   che   il
          cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia. 
            Art. 5.(  Efficacia  della  cessione  nei  confronti  dei
          terzi.) 
            1. Qualora il cessionario abbia  pagato  in  tutto  o  in
          parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia
          data certa, la cessione e' opponibile: 
            a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo  di
          acquisto  non  sia  stato  reso  efficace  verso  i   terzi
          anteriormente alla data del pagamento; 
            b) al creditore  del  cedente,  che  abbia  pignorato  il
          credito dopo la data del pagamento; 
            c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data  del
          pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1. 
            1-bis. Ai fini  dell'ottenimento  della  data  certa  del
          pagamento e' sufficiente  l'annotazione  del  contante  sul
          conto di pertinenza del cedente, in conformita' al disposto
          dell'articolo 2,   comma 1,   lettera   b),   del   decreto
          legislativo 21 maggio 2004, n. 170. 
            2. E' fatta salva  per  il  cessionario  la  facolta'  di
          rendere la cessione opponibile ai terzi nei  modi  previsti
          dal codice civile. 
            3. E' fatta  salva  l'efficacia  liberatoria  secondo  le
          norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore
          a terzi. 
              
            Art. 6.  (Revocatoria  fallimentare  dei  pagamenti   del
          debitore ceduto.) 
            1. Il  pagamento  compiuto   dal   debitore   ceduto   al
          cessionario  non  e'  soggetto  alla  revocatoria  prevista
          dall'articolo 67  del  testo   delle   disposizioni   sulla
          disciplina  del  fallimento,  del  concordato   preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267 . Tuttavia tale azione  puo'  essere  proposta
          nei confronti del cedente qualora  il  curatore  trovi  che
          egli conosceva lo stato di insolvenza del  debitore  ceduto
          alla data del pagamento al cessionario. 
            2. E'  fatta  salva  la  rivalsa  del  cedente  verso  il
          cessionario che abbia  rinunciato  alla  garanzia  prevista
          dall'articolo 4. 
            Art. 7. (Fallimento del cedente). 
            1. L'efficacia della  cessione  verso  i  terzi  prevista
          dall'articolo 5, comma 1, non e' opponibile  al  fallimento
          del cedente,  se  il  curatore  prova  che  il  cessionario
          conosceva lo stato di  insolvenza  del  cedente  quando  ha
          eseguito  il  pagamento  e  sempre  che  il  pagamento  del
          cessionario  al  cedente  sia  stato   eseguito   nell'anno
          anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e  prima
          della scadenza del credito ceduto. 
            2. Il curatore del fallimento del cedente  puo'  recedere
          dalle cessioni  stipulate  dal  cedente,  limitatamente  ai
          crediti  non  ancora  sorti  alla   data   della   sentenza
          dichiarativa. 
            3. In caso di recesso  il  curatore  deve  restituire  al
          cessionario il  corrispettivo  pagato  dal  cessionario  al
          cedente per le cessioni previste nel comma 2." 
            -Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  26 aprile
          1986, n. 131, reca  "Approvazione  del  Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro." 
            Comma 209 
            -Si  riporta  il  testo  dell'articolo 17   del   decreto
          legislativo  29 marzo  2004,  n. 102,  recante  "Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2,  lettera  i),  della  L.  7 marzo
          2003, n. 38.", come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 17. (Interventi per  favorire  la  capitalizzazione
          delle imprese.) 
            1. La Sezione speciale istituita  dall'articolo 21  della
          legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e'
          incorporata  nell'Istituto  di  servizi  per   il   mercato
          agricolo  alimentare  (ISMEA),  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  31 marzo  2001,  n. 200,  che
          subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. 
            2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a fronte di
          finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine  concessi
          da banche,  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale di cui  all'articolo 107  del  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia di  cui  al  decreto
          legislativo  1° settembre  1993,   n. 385,   e   successive
          modificazioni, nonche'  dagli  altri  soggetti  autorizzati
          all'esercizio del credito agrario e destinati alle  imprese
          operanti  nel  settore  agricolo,  agroalimentare  e  della
          pesca. La garanzia puo' altresi' essere  concessa  anche  a
          fronte  di  transazioni  commerciali  effettuate   per   le
          medesime destinazioni. 
            2-bis. La garanzia di cui al comma 2 puo' essere concessa
          anche a fronte di titoli di  debito  emessi  dalle  imprese
          operanti  nel  settore  agricolo,  agroalimentare  e  della
          pesca,    in    conformita'     con     quanto     previsto
          dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del
          decreto-legge  22 giugno  2012,  n. 83,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  2012,   n. 134,   e
          successive  modificazioni,  acquistati  da   organismi   di
          investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o
          azioni siano collocate  esclusivamente  presso  investitori
          qualificati che non siano, direttamente  o  indirettamente,
          soci della societa' emittente.  Per  le  proprie  attivita'
          istituzionali,  nonche'  per  le  finalita'  del   presente
          decreto  legislativo,  l'ISMEA   si   avvale   direttamente
          dell'anagrafe  delle  aziende  agricole  e  del   fascicolo
          aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e  9
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503. 
            3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei  capitali
          da parte delle imprese di  cui  al  comma 2,  l'ISMEA  puo'
          concedere garanzia diretta a  banche  e  agli  intermediari
          finanziari   iscritti   nell'elenco   speciale    di    cui
          all'articolo 107 del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, approvato  con  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e  successive  modificazioni,  a
          fronte  di  prestiti  partecipativi  e  partecipazioni  nel
          capitale delle imprese  medesime,  assunte  da  banche,  da
          intermediari  finanziari,  nonche'  da  fondi   chiusi   di
          investimento mobiliari. 
            4. Per le medesime finalita' l'ISMEA  potra'  intervenire
          anche mediante rilascio di controgaranzia e  cogaranzia  in
          collaborazione  con  confidi,  altri  fondi   di   garanzia
          pubblici e privati, anche  a  carattere  regionale  nonche'
          mediante  finanziamenti   erogati,   nel   rispetto   della
          normativa europea in materia di aiuti di  Stato,  a  valere
          sul fondo credito di cui alla decisione  della  Commissione
          Europea  C(2011)  2929  del  13 maggio  2011  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. 
            4-bis.  Le  operazioni  di   credito   agrario   di   cui
          all'articolo 43 del testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, devono  essere  assistite  dalla
          garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
          finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2  e
          4. 
            5. Con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
          da adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo, sono  stabiliti  i
          criteri  e  le  modalita'  di  prestazione  delle  garanzie
          previste dal presente articolo, nonche' di quelle  previste
          in  attuazione  dell'articolo 1,  comma 512,  della   legge
          30 dicembre 2004, n. 311,  tenuto  conto  delle  previsioni
          contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle
          banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie. 
            5-bis.  Le  garanzie  prestate  ai  sensi  del   presente
          articolo possono  essere  assistite  dalla  garanzia  dello
          Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da  stabilire
          con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.
          Agli  eventuali  oneri  derivanti   dall'escussione   della
          garanzia concessa ai sensi  del  comma 2,  si  provvede  ai
          sensi  dell'articolo 7,  secondo  comma,  numero 2),  della
          legge  5 agosto  1978,  n. 468. La  predetta  garanzia   e'
          elencata  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  ai  sensi  dell'articolo 13
          della citata legge n. 468 del 1978. 
            5-ter.  Al  fine  di   assicurare   l'adempimento   delle
          normative  speciali  in  materia  di  redazione  dei  conti
          annuali  e  garantire  una   separatezza   dei   patrimoni,
          l'Istituto di servizi per il  mercato  agricolo  alimentare
          (ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria  attivita'
          di assunzione di  rischio  per  garanzie  anche  attraverso
          propria societa' di capitali dedicata.  Sull'attivita'  del
          presente  articolo,  l'ISMEA  trasmette   annualmente   una
          relazione al Parlamento. 
            6. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al comma 5, il D.M. 30 luglio  2003,  n. 283
          del Ministro dell'economia e delle finanze, e' abrogato." 
            Comma 210: 
            -Si  riporta  il  testo  dell'articolo 60,  del   decreto
          legislativo   7 marzo   2005,   n. 82,   recante    "Codice
          dell'amministrazione  digitale",  come   modificato   dalla
          presente legge: 
            "Art. 60. (Base di dati di interesse nazionale) 
            1. Si definisce  base  di  dati  di  interesse  nazionale
          l'insieme   delle   informazioni   raccolte    e    gestite
          digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee  per
          tipologia e contenuto e la cui conoscenza  e'  utilizzabile
          dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici,
          per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle
          competenze e delle normative vigenti. 
            2. Ferme   le    competenze    di    ciascuna    pubblica
          amministrazione, le basi di  dati  di  interesse  nazionale
          costituiscono, per ciascuna tipologia di dati,  un  sistema
          informativo unitario che tiene conto  dei  diversi  livelli
          istituzionali   e    territoriali    e    che    garantisce
          l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime
          da parte delle pubbliche  amministrazioni  interessate.  La
          realizzazione di tali sistemi informativi e le modalita' di
          aggiornamento sono attuate secondo le regole  tecniche  sul
          sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73  e
          secondo le vigenti regole del Sistema statistico  nazionale
          di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989,  n. 322,  e
          successive modificazioni. 
            3. Le  basi  di  dati   di   interesse   nazionale   sono
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o del Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie, di concerto con i Ministri di  volta  in  volta
          interessati, d'intesa con la Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,
          n. 281, nelle materie di competenza e  sentiti  il  Garante
          per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale
          di  statistica.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
          individuate  le  strutture  responsabili   della   gestione
          operativa di ciascuna base di  dati  e  le  caratteristiche
          tecniche del sistema informativo di cui al comma 2. 
            3-bis. In sede di prima applicazione e fino  all'adozione
          del decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti
          basi di dati di interesse nazionale: 
            a) repertorio nazionale dei dati territoriali; 
            b) anagrafe nazionale della popolazione residente; 
            c) banca dati nazionale dei  contratti  pubblici  di  cui
          all'articolo 62-bis; 
            d) casellario giudiziale; 
            e) registro delle imprese; 
            f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e
          di asilo di cui all'articolo 2, comma 2,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, 
            f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA). 
            f-ter)   anagrafe   delle   aziende   agricole   di   cui
          all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503. 
            4. Agli oneri finanziari di cui al presente  articolo  si
          provvede con il  fondo  di  finanziamento  per  i  progetti
          strategici del settore informatico di cui  all'articolo 27,
          comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3." 
            Comma 211: 
            -Si   riporta   il    testo    dell'articolo 1-ter    del
          decreto-legge  24 giugno  2014,  n. 91,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  recante
          "Disposizioni urgenti per il settore  agricolo,  la  tutela
          ambientale  e  l'efficientamento  energetico  dell'edilizia
          scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
          imprese, il contenimento dei costi gravanti  sulle  tariffe
          elettriche,  nonche'  per  la  definizione   immediata   di
          adempimenti  derivanti  dalla  normativa  europea.",   come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 1-ter  (Istituzione  del  sistema   di   consulenza
          aziendale in agricoltura) 
            1. E' istituito il sistema  di  consulenza  aziendale  in
          agricoltura in conformita' al titolo  III  del  regolamento
          (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 17 dicembre 2013,  e  secondo  le  disposizioni  quadro
          definite a livello nazionale dal presente articolo. 
            2. Il sistema di consulenza contempla almeno  gli  ambiti
          di  cui  all'articolo 12,  paragrafi  2  e  3,  del  citato
          regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti  relativi  alla
          competitivita'   dell'azienda   agricola,   zootecnica    e
          forestale inclusi il benessere e la  biodiversita'  animale
          nonche' i profili sanitari delle pratiche zootecniche. 
            3. Lo  svolgimento  dell'attivita'  di  consulenza   deve
          essere    chiaramente    separato     dallo     svolgimento
          dell'attivita' di controllo dei procedimenti amministrativi
          e  tecnici  per  l'erogazione  di  finanziamenti   pubblici
          all'agricoltura. 
            4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1
          devono  possedere  qualifiche  adeguate  o   ricevere   una
          adeguata  formazione  di  base  e  di   aggiornamento,   in
          relazione agli ambiti di cui al comma 2. 
            5. Con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  della
          salute,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  sono  definiti   i   criteri   che
          garantiscono il rispetto del principio  di  separatezza  di
          cui al comma 3, le procedure omogenee per la  realizzazione
          delle attivita' di formazione e  aggiornamento  di  cui  al
          comma 4, le modalita' di accesso al sistema  di  consulenza
          aziendale   che   tengano   conto   delle   caratteristiche
          specifiche di  tutti  i  comparti  produttivi  del  settore
          agricolo, zootecnico e forestale, nonche' l'istituzione del
          registro unico nazionale degli organismi  di  consulenza  e
          del  sistema  di  certificazione  di   qualita'   nazionale
          sull'efficacia ed efficienza dell'attivita'  di  consulenza
          svolta,  presso  il  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali, nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica. 
            6. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano selezionano gli  organismi  di  consulenza  secondo
          quanto  disposto   dall'articolo 15,   paragrafo   3,   del
          regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con propri provvedimenti
          definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del decreto  di  cui  al  comma 5,  le  disposizioni
          attuative a livello regionale  del  sistema  di  consulenza
          aziendale. 
            6-bis. Per la selezione  degli  organismi  di  consulenza
          aziendale le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro,  in  deroga
          all'articolo 59, comma 1, del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo   12 aprile   2006,   n. 163,   e    successive
          modificazioni 
            7. All'articolo 3-bis, comma 1, del  decreto  legislativo
          27 maggio 1999, n. 165, dopo la lettera c) e'  aggiunta  la
          seguente: 
            «c-bis)  accertare  ed  attestare,  a  prescindere  dalla
          suddetta convenzione,  nell'ambito  delle  competenze  loro
          assegnate  dalla  legge,  fatti  o  circostanze  di  ordine
          meramente  tecnico  concernenti  situazioni  o  dati  certi
          relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa»." 
            Comma 213: 
            -Si riporta  il  testo  del  comma 515,  dell'articolo 1,
          della citata legge  27 dicembre  2013,  n. 147,  (legge  di
          stabilita' 2014), come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 1 
            (omissis) 
            515. Mediante intese  tra  lo  Stato,  la  regione  Valle
          d'Aosta e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          concludere entro il 30 giugno 2015, o con apposite norme di
          attuazione degli statuti di autonomia,  sono  definiti  gli
          ambiti per il trasferimento  o  la  delega  delle  funzioni
          statali  e  dei  relativi  oneri  finanziari  riferiti,  in
          particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale  per
          la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato  e  alle
          funzioni  amministrative,  organizzative  e   di   supporto
          riguardanti  la  magistratura   ordinaria,   tributaria   e
          amministrativa,  con  esclusione  di  quelle  relative   al
          personale di magistratura, nonche' al Parco nazionale dello
          Stelvio, per le province autonome di Trento e  di  Bolzano.
          Con  apposite  norme   di   attuazione   si   provvede   al
          completamento  del  trasferimento  o  della  delega   delle
          funzioni statali  oggetto  dell'intesa.  Laddove  non  gia'
          attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in  luogo  e  nei
          limiti delle riserve di cui al comma 508, e computata quale
          concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini
          dello stesso comma. Con i predetti accordi , o con norme di
          attuazione lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le  province
          autonome di Trento e di Bolzano e la regione  Trentino-Alto
          Adige individuano gli standard  minimi  di  servizio  e  di
          attivita'  che  lo  Stato,  per  ciascuna  delle   funzioni
          trasferite  o  delegate,  si  impegna   a   garantire   sul
          territorio provinciale o  regionale  con  riferimento  alle
          funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o  dalla
          regione,  nonche'  i  parametri  e  le  modalita'  per   la
          quantificazione e l'assunzione  degli  oneri.  Ai  fini  di
          evitare disparita' di trattamento, duplicazioni di costi  e
          di attivita' sul territorio  nazionale,  in  ogni  caso  e'
          escluso il trasferimento e la delega delle  funzioni  delle
          Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad
          ambiti di materia relativi a  concessioni  statali  e  alle
          reti  di  acquisizione  del  gettito  tributario  sia   con
          riferimento: 1) alle disposizioni  che  riguardano  tributi
          armonizzati o applicabili su  base  transnazionale;  2)  ai
          contribuenti  di  grandi  dimensioni;  3)  alle   attivita'
          strumentali  alla  conoscenza  dell'andamento  del  gettito
          tributario; 4) alle procedure telematiche  di  trasmissione
          dei dati e delle  informazioni  alla  anagrafe  tributaria.
          Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento  delle
          attivita' di controllo sulla base di intese, nel quadro  di
          accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze  e  i
          presidenti della  regione  Valle  d'Aosta,  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   e   della   regione
          Trentino-Alto Adige, tra i direttori  delle  Agenzie  delle
          entrate e delle  dogane  e  dei  monopoli  e  le  strutture
          territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione
          centrale le relazioni con  le  istituzioni  internazionali.
          Con  apposite  norme   di   attuazione   si   provvede   al
          completamento  del  trasferimento  o  della  delega   delle
          funzioni statali oggetto dell'intesa." 
            Comma 215: 
            -Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013,  reca  "  REGOLAMENTO  DELLA  COMMISSIONE
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE)". 
            -Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre  2013,  reca  "REGOLAMENTO  DELLA   COMMISSIONE
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          «de minimis» nel settore agricolo." 
            Comma 216: 
            -Il  decreto  del  Ministro  delle   politiche   agricole
          alimentari e  forestali  22 marzo  2011,  reca  "Criteri  e
          modalita' applicative per la prestazione di garanzie." 
            Comma 217: 
            -Il  testo  dell'articolo 49,  del  citato  decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66, e' citato nelle note al comma 203. 
            Comma 219: 
            -Si riporta il testo  dell'articolo 5  del  decreto-legge
          4 marzo 1989, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 5 maggio 1989, n. 160,  e  successive  modificazioni,
          recante "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e  di
          concessioni marittime.",  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
            "Art. 5. 
            1. A decorrere dal  1° gennaio  1989  sono  istituite  le
          seguenti tasse: 
            a) la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai  voli
          nazionali forniti dall'Azienda autonoma  di  assistenza  al
          volo per il traffico aereo generale; 
            b) la tassa di terminale per i voli nazionali, comunitari
          e internazionali (10). 
            2. La tassa per i servizi di assistenza in rotta ai  voli
          nazionali, di cui al comma 1, lettera a), nonche' la  tassa
          per l'utilizzazione delle installazioni e del  servizio  di
          assistenza  alla  navigazione  aerea  in  rotta  cui   sono
          assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che
          si   svolge   nello   spazio   aereo   nazionale,   forniti
          dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
          aereo generale, sono determinate secondo i criteri  di  cui
          alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata  dalla  legge
          15 febbraio 1985, n. 25. 
            3. La tassa di terminale per i voli nazionali ed  i  voli
          internazionali  di  cui  al   comma 1,   lettera   b),   e'
          determinata secondo la formula: «T =CTT  *  p  *  a,  nella
          quale  «T»  e'  l'ammontare  della  tassa,  «CTT»   e'   il
          coefficiente unitario di tassazione di terminale, 'p' e' il
          coefficiente di peso  ricavato  elevando  il  peso  massimo
          dell'aeromobile al decollo  come  definito  dall'articolo 6
          della  legge  11 luglio  1977,   n. 411,   ad   un   valore
          determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  tenuto  conto  dell'effettivo   costo   di
          erogazione del servizio di controllo al  volo  in  base  al
          peso degli aeromobili. Fino all'emanazione di detto decreto
          il valore cui elevare il  peso  e'  stabilito  in  0,95. Il
          coefficiente «a» e' determinato con  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   tenuto   conto
          dell'effettivo costo di assistenza al  volo  sostenuto  per
          categoria di aeroporto; fino all'emanazione del decreto  di
          determinazione del coefficiente, «a» e' pari a 1 per  tutti
          gli aeroporti. 
            4. Il coefficiente unitario di  tassazione  di  terminale
          (CTT) e' calcolato mediante il rapporto:  "CTT  =  CT/UST",
          nel quale "CT"  e'  il  costo  complessivo  ammesso  per  i
          servizi di terminale  nel  complesso  degli  aeroporti,  al
          netto dei costi  previsti  negli  aeroporti  nei  quali  si
          sviluppa, singolarmente, un traffico in termini  di  unita'
          di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto
          per l'anno di applicazione della tariffa  sull'intera  rete
          nazionale ed "UST" e' il  numero  totale  delle  unita'  di
          servizio di  terminale  che  si  prevede  saranno  prodotte
          nell'anno di applicazione della  tassa.  Il  calcolo  delle
          unita' di servizio prodotte e' in funzione dei coefficienti
          di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere
          dal 1° luglio 2012  il  costo  complessivo  ammesso  per  i
          servizi di  terminale  nel  complesso  degli  aeroporti  e'
          calcolato al lordo dei costi previsti negli  aeroporti  nei
          quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di
          unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento  del  totale
          previsto  per  l'anno   di   applicazione   della   tariffa
          sull'intera  rete  nazionale.  Al  fine  di  garantire   la
          sicurezza e la continuita' del servizio  di  assistenza  al
          volo di  terminale  prestato  dall'Aeronautica  militare  a
          favore dei voli civili, i relativi costi, non  soggetti  ad
          esenzione, sono  coperti  dalla  corrispondente  quota  dei
          ricavi tariffari, secondo  le  modalita'  disciplinate  dal
          Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di  cui
          all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996,  n. 665. Dette
          somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  da
          parte di ENAV s.p.a. per  essere  riassegnate  su  apposito
          programma dello stato di  previsione  del  Ministero  della
          difesa.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
            5. 
            6. Per il  pagamento  delle  tasse  di  cui  al  presente
          articolo  valgono  le  esenzioni  previste  dall'articolo 4
          della legge 20 dicembre 1995, n. 575. 
            7. Le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3  sono  stabilite  in
          modo da assicurare, per l'anno 1989, la  copertura  del  60
          per cento del costo dei servizi di assistenza in  rotta  ai
          voli nazionali e di  quelli  di  terminale  con  incrementi
          annui pari al 10 per cento fino alla  copertura,  nell'anno
          1993,  dell'intero  costo  dei  servizi.  Con  decreto  del
          Ministro dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  sono  stabiliti  i  termini  e  le  modalita'  per
          l'accertamento delle tasse stesse. 
            7-bis. I coefficienti unitari di tassazione,  di  cui  al
          comma 4 del presente articolo e di cui all'articolo 3 della
          legge 11 luglio  1977,  n. 411,  sono  determinati  secondo
          parametri  di  efficientamento  dei  costi   indicati   nel
          contratto di  programma  di  cui  all'articolo 9,  comma 2,
          della legge  21 dicembre  1996,  n. 665. Nel  contratto  di
          programma e' assegnato all'Azienda un obiettivo di recupero
          della produttivita' tenendo conto del livello qualitativo e
          quantitativo  dei  servizi  offerti,  delle   esigenze   di
          recupero dei costi, in base a criteri di  efficienza  e  di
          sviluppo   delle   strutture   di   assistenza   al   volo,
          dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di  sicurezza,
          nonche'  di   un   sistema   di   contabilita'   analitica,
          certificato  da  societa'  di  revisione   contabile,   che
          consenta  l'individuazione  dei  ricavi  e  dei  costi   di
          competenza afferenti a ciascuno dei servizi,  regolamentati
          e non regolamentati. 
            8. Sono a carico dello Stato: 
            a) il  mancato  gettito  di  tassazione  dei  servizi  di
          assistenza alla navigazione aerea in rotta,  sia  nazionale
          che internazionale, nonche' di quelli di terminale, forniti
          dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
          aereo generale  agli  aeromobili  esonerati  ai  sensi  del
          comma 6, sulla base del numero  delle  unita'  di  servizio
          rese; 
            b) i mancati  introiti  dell'Azienda  in  base  a  quanto
          previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo; 
            c) la differenza  tra  le  tasse  applicate  ed  i  costi
          sostenuti in relazione alla gradualita' delle tasse  stesse
          di cui al comma 7. 
            9. Il coefficiente unitario di tassazione per la tassa di
          terminale e' determinato con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, sulla base di un'istruttoria
          effettuata dall'ENAC sentita l'Azienda. 
            10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si
          provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV Spa  per
          lo svolgimento dei servizi di navigazione  aerea  di  rotta
          svolti a favore  del  traffico  aereo  civile,  di  cui  al
          decreto del Ministro del tesoro 5 maggio  1997,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997." 
            Comma 220: 
            -Si  riporta  il  testo  dell'articolo 76,  comma 1,  del
          decreto-legge  24 gennaio  2012,  n. 1,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo  2012,  n. 27,  recante
          "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'", come modificato  dalla
          presente legge: 
            "Art. 76    (Determinazione     diritti     aeroportuali.
          Consultazione) 
            1. Al fine  dell'applicazione  del  sistema  dei  diritti
          aeroportuali, l'Autorita' di vigilanza predispone specifici
          modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico  annuo
          di movimenti passeggeri registrato, al fine  di  assicurare
          che  i  diritti  applicati  agli  utenti  degli   aeroporti
          rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1. 
            2. Il gestore,  individuato  il  modello  tariffario  tra
          quelli predisposti dall'Autorita' ai sensi  del  comma 1  e
          determinato l'ammontare dei diritti,  previa  consultazione
          degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorita' di
          vigilanza che verifica ed approva entro quaranta giorni  la
          corretta applicazione del modello tariffario e del  livello
          dei diritti aeroportuali in coerenza anche agli obblighi di
          concessione. 
            3.   E'   istituita   una   procedura   obbligatoria   di
          consultazione tra il  gestore  aeroportuale  e  gli  utenti
          dell'aeroporto,  che  possono   essere   rappresentati   da
          referenti con delega o dalle associazioni  di  riferimento.
          Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo
          svolgimento di  una  consultazione  periodica,  almeno  una
          volta all'anno, dell'utenza aeroportuale. 
            4. L'Autorita' di vigilanza puo' motivatamente richiedere
          lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e,
          in  particolare,  dispone  che  il   gestore   aeroportuale
          consulti  gli  utenti  dell'aeroporto   prima   che   siano
          finalizzati   piani   relativi   a   nuovi   progetti    di
          infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC - Direzione
          centrale infrastrutture  aeroporti  -  che  incidono  sulla
          determinazione della misura tariffaria. 
            5. L'Autorita'  di  vigilanza  pubblica   una   relazione
          annuale sull'attivita' svolta fornendo,  su  richiesta  dei
          Ministeri  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   e
          dell'economia e delle finanze, tutte  le  informazioni,  in
          particolare, sulle procedure di determinazione dei  diritti
          aeroportuali. 
            6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o
          inferiore  al  milione  di  movimento   passeggeri   annuo,
          l'Autorita' individua  entro  sessanta  giorni  dall'inizio
          della sua attivita', modelli semplificati di aggiornamento,
          anche   annuale,   dei   diritti   ancorati   al   criterio
          dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza." 
            Comma 221: 
            -Si riporta il testo dell'articolo 28, del  decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11 novembre  2014,  n. 164,  recante  "Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico   e   per   la   ripresa   delle    attivita'
          produttive.", come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 28 (Misure urgenti per migliorare la  funzionalita'
          aeroportuale) 
            1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennita'  di  volo
          previste  dalla  legge  o  dal  contratto  collettivo   non
          concorrono   alla   formazione   del   reddito   ai    fini
          contributivi. Le medesime  indennita'  di  cui  al  periodo
          precedente    concorrono    alla    determinazione    della
          retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del
          loro ammontare. 
            2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di
          euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede,
          quanto a 6 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2015,
          2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
          di cui all'articolo 7,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          25 luglio 1997, n. 250 come  determinata  dalla  Tabella  C
          allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto  a  14
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016  e  2017
          mediante riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005,
          n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre
          2005, n. 248, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015  e
          4 milioni  di  euro  per  l'anno  2016  mediante  riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa  di   cui   all'articolo 10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29 novembre   2004,   n. 282,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre
          2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica, quanto  a  4  milioni  di  euro  per
          l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
          di cui all'articolo 2, comma 616  della  legge  24 dicembre
          2007, n. 244, con riferimento al fondo iscritto nello stato
          di previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e quanto a 8 milioni  di  euro  per  l'anno  2017
          mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista di
          cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto  legge  28 dicembre
          1998, n. 451 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni. 
            3. Al quarto comma dell'articolo 5 della  legge  5 maggio
          1976, n. 324, e' aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo:
          "Tale diritto non e' dovuto per i  membri  degli  equipaggi
          delle compagnie aeree che,  avendo  base  operativa  in  un
          determinato  aeroporto,   devono   raggiungere   un   altro
          aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia  per  i
          membri degli equipaggi  delle  compagnie  aeree  che  hanno
          terminato il servizio in un  determinato  aeroporto  e  che
          devono tornare  in  un  altro  aeroporto,  assegnato  dalla
          compagnia di  appartenenza  quale  propria  base  operativa
          (crew  returning  to  base),   purche'   in   possesso   di
          attestazione rilasciata dalla propria compagnia  aerea  che
          certifichi che il  viaggio  e'  effettuato  per  motivi  di
          servizio.". 
            4. Nel    quadro    delle    attivita'     volte     alla
          razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli  oneri
          a  carico  dello  Stato  per  l'espletamento  dei   servizi
          aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti  al
          traffico  civile,  il  servizio  di  pronto   soccorso   e'
          assicurato con oneri a carico  del  gestore  dell'aeroporto
          che ha sottoscritto la convenzione con ENAC per la gestione
          totale dello scalo. 
            5. In via transitoria gli oneri relativi al  servizio  di
          pronto soccorso negli aeroporti a  diretta  gestione  dello
          Stato rimangono a carico del Ministero della salute fino  a
          quando le  previste  convenzioni  per  la  gestione  totale
          stipulate con l'ENAC  non  siano  approvate  dai  Ministeri
          competenti. 
            6. Per  il  periodo  antecedente   alla   stipula   della
          convenzione tra il  Ministero  della  Salute,  l'ENAC  e  i
          gestori aeroportuali per lo  svolgimento  del  servizio  di
          pronto soccorso aeroportuale, in tutti gli aeroporti in cui
          il predetto servizio sia  stato  assicurato  dal  Ministero
          della salute sulla base  di  apposita  convenzione  con  la
          Croce Rossa  Italiana,  secondo  le  modalita'  di  cui  al
          decreto del Ministro  della  sanita'  e  del  Ministro  dei
          trasporti  12 febbraio  1988,  pubblicato  nella   gazzetta
          ufficiale 7 giugno 1988, n. 132, gli  oneri  connessi  allo
          svolgimento del servizio medesimo rimangono  a  carico  del
          bilancio del Ministero stesso. 
            7. Al  fine  di  definire  un  livello   uniforme   nello
          svolgimento del servizio sono elaborate a  cura  dell'ENAC,
          entro e non oltre il 31 ottobre  2014,  previo  parere  del
          Ministero della salute, apposite linee guida per i  gestori
          aeroportuali con le  quali  sono  individuati  i  requisiti
          minimi  del  servizio  di  pronto  soccorso  sanitario   da
          assicurare negli aeroporti nazionali. 
            8. Al  Codice  della  navigazione,  approvato  con  Regio
          decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
            a) all'articolo 691-bis,  quarto  comma,  primo  periodo,
          sopprimere le parole: ", se del caso, " e, dopo  le  parole
          "del  Ministero  della  difesa",  aggiungere  le  seguenti:
          "anche al fine di garantire un livello di  sicurezza  della
          fornitura dei servizi di navigazione aerea  equivalente  ai
          livelli previsti dalla normativa europea"; 
            b)  dopo  l'articolo 733,  e'   inserito   il   seguente:
          "ART. 733-bis (Funzioni del personale  addetto  al  comando
          alla guida e al pilotaggio di aeromobili  e  del  personale
          addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per
          il traffico aereo generale). I compiti, le  attribuzioni  e
          le relative procedure operative del personale  di  volo  di
          cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonche'  del
          personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma,
          lettera a), e del personale  militare  quando  fornisce  il
          servizio  di  navigazione  aerea  per  il  traffico   aereo
          generale,  sono  disciplinati  dalla   normativa   europea,
          nonche'  dalla   normativa   tecnica   nazionale   adottata
          dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e  690,
          primo e secondo comma, nonche' dai  manuali  operativi  dei
          fornitori   di    servizi    della    navigazione    aerea,
          dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei.". 
            8-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei  livelli
          occupazionali e dei collegamenti internazionali  occorrenti
          allo sviluppo del sistema produttivo e sociale  delle  aree
          interessate,  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro degli affari  esteri
          e della cooperazione internazionale,  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto,  promuove  la  definizione  di  nuovi
          accordi bilaterali del trasporto aereo  o  la  modifica  di
          quelli vigenti. Nelle more del  perfezionamento  dei  nuovi
          accordi bilaterali o  della  modifica  di  quelli  vigenti,
          l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile,  al  fine   di
          garantire  la  massima  accessibilita'   internazionale   e
          intercontinentale diretta, puo'  rilasciare,  previo  nulla
          osta del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
          valutata specificamente la compatibilita' con le norme e  i
          principi del  diritto  europeo  ai  vettori  che  ne  fanno
          richiesta    autorizzazioni    temporanee,    incluse    le
          autorizzazioni per le quinte liberta' relative a  voli  per
          trasporto di passeggeri e di merci, la  cui  validita'  non
          puo'  essere  inferiore  a  diciotto  mesi,   eventualmente
          rinnovabili nelle more  del  perfezionamento  dei  relativi
          accordi bilaterali." 
            Comma 222: 
            -Si  riporta  il  testo   dell'articolo 17-undecies   del
          decreto  legge  22 giugno  2012,  n. 83,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  2012,   n. 134,   e
          successive modificazioni, recante "Misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese.", come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 17-undecies   (Fondo   per    l'erogazione    degli
          incentivi) 
            1. Nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          dello sviluppo economico e' istituito  un  fondo,  con  una
          dotazione di 50 milioni di euro per l'anno  2013  e  di  45
          milioni  di  euro   per   l'anno   2014,   per   provvedere
          all'erogazione    dei    contributi    statali    di    cui
          all'articolo 17-decies. 
            2. Le risorse del fondo di  cui  al  comma 1  sono  cosi'
          ripartite per l'anno 2013: 
            a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione  dei
          contributi statali di cui all'articolo 17-decies,  comma 1,
          lettere a) e c), erogati a beneficio di tutte le  categorie
          di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime
          siano assegnate per una quota pari al  70  per  cento  alla
          sostituzione  di  veicoli  pubblici  o  privati   destinati
          all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del  codice
          della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285,  o  alla  sostituzione   dei   veicoli   utilizzati
          nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e  destinati
          ad essere utilizzati come beni  strumentali  nell'attivita'
          propria dell'impresa o dati in disponibilita' ai dipendenti
          in  uso  proprio  e  per  lo   svolgimento   dell'attivita'
          lavorativa; 
            b) 25 milioni di euro, per provvedere all'erogazione  dei
          contributi statali di cui all'articolo 17-decies,  comma 1,
          lettera e), esclusivamente per la sostituzione  di  veicoli
          pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito
          dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei
          veicoli  utilizzati  nell'esercizio  di  imprese,  arti   e
          professioni, e destinati ad  essere  utilizzati  come  beni
          strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o  dati  in
          disponibilita' ai  dipendenti  in  uso  proprio  e  per  lo
          svolgimento dell'attivita' lavorativa. 
            3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17-decies, i
          contributi di cui alla lettera a) del comma 2 del  presente
          articolo, non facenti parte della quota del  70  per  cento
          prevista dalla medesima lettera a), sono erogati  anche  in
          mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione. 
            4. Con decreto di natura non regolamentare  del  Ministro
          dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          per  la  preventiva  autorizzazione  all'erogazione  e   le
          condizioni  per  la  fruizione  dei   contributi   previsti
          dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse di  cui  al
          comma 2 del presente articolo, in modo  da  assicurare  che
          una quota non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2013
          sia destinata all'erogazione dei contributi statali di  cui
          all'articolo 17-decies, comma 1, lettera a). (80) (81) 
            5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al
          presente articolo, al fine di assicurare  il  rispetto  del
          limite di  spesa,  attraverso  il  tempestivo  monitoraggio
          delle disponibilita'  del  fondo  di  cui  al  comma 1,  il
          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, potra'  avvalersi,
          sulla base di apposita convenzione, di  societa'  in  house
          ovvero  di  societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari
          requisiti tecnici, organizzativi e  di  terzieta',  scelti,
          sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le
          procedure previste dal codice di cui al decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163; i relativi costi  graveranno  sulle
          risorse di cui al comma 1 nella misura massima  dell'1  per
          cento. 
            6.  Per  l'anno  2014,  con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
          adottare entro  il  15 gennaio  di  ciascun  anno,  vengono
          rideterminate le  ripartizioni  delle  risorse  di  cui  al
          comma 2, sulla base della dotazione del  fondo  di  cui  al
          comma 1  e  del  monitoraggio  degli   incentivi   relativo
          all'anno precedente:" 
            Comma 223: 
            -Si riporta il testo del comma 83, dell'articolo 1, della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di  stabilita'
          2014), come modificato dal comma 225 della presente legge : 
            "Art. 1 
            (omissis) 
            83. Al  fine  di   favorire   il   rinnovo   dei   parchi
          automobilistici  e  ferroviari  destinati  ai  servizi   di
          trasporto  pubblico  locale,  regionale  e  interregionale,
          nonche' della flotta  destinata  ai  servizi  di  trasporto
          pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo  istituito
          dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, e' incrementata di 300 milioni di euro  per  l'anno
          2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni  2015
          e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile  su
          gomma e  di  materiale  rotabile  ferroviario,  nonche'  di
          vaporetti e ferry-boat. I relativi pagamenti  sono  esclusi
          dal patto di stabilita' interno,  nel  limite  del  45  per
          cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014
          e integralmente per gli anni 2015 e 2016 
            (omissis)" 
            Comma 225: 
            -Il testo del  comma 83,  dell'articolo 1,  della  citata
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita'  2014),
          come modificato dal presente comma, e' citato nelle note al
          comma 223. 
            Comma 228: 
            -La legge 7 aprile 2014, n. 56, reca "Disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni.". 
            -Si riporta il testo del comma 88, dell'articolo 1, della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
            "Art. 1 
            (omissis) 
            88. Al fine di accelerare gli interventi in  aree  urbane
          per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il
          CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, individua, con apposita delibera,  su
          proposta  del  Ministero   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti,   gli   interventi   da   revocare   ai    sensi
          dell'articolo 32,  commi  da  2  a  5,  del   decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011,  n. 111,  nonche'  quelli  finanziati
          dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e  del  decreto-legge
          25 giugno  2008,  n. 112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla   legge   6 agosto   2008,   n. 133,   sul    sistema
          metropolitano che, alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, non siano stati affidati con apposito bando
          di gara. Le risorse rivenienti  dalle  revoche  di  cui  al
          periodo precedente confluiscono  in  apposita  sezione  del
          Fondo istituito ai  sensi  dell'articolo 32,  comma 6,  del
          citato  decreto-legge  6 luglio   2011,   n. 98,   e   sono
          finalizzate dal CIPE con priorita' per la  metrotramvia  di
          Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia. 
            (omissis) 
            Comma 229: 
            -La direttiva 2012/34/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  21 novembre  2012,  reca  "DIRETTIVA   DEL
          PARLAMENTO EUROPEO  E  DEL  CONSIGLIO  che  istituisce  uno
          spazio  ferroviario  europeo   unico   (rifusione)   (Testo
          rilevante ai fini del SEE)". 
            Comma 230: 
            -Si  riporta  il  testo  dei  commi  232,   233   e   234
          dell'articolo 2  della  legge  23 dicembre  2009,   n. 191,
          recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2010)": 
            "Art. 2. (Disposizioni diverse) 
            (omissis) 
            232. Con  decreti  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,   sono   individuati   specifici   progetti
          prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti
          nel  programma  delle  infrastrutture  strategiche,  aventi
          costi e tempi di realizzazione superiori,  rispettivamente,
          a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del
          progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali
          di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i  quali  il
          CIPE puo' autorizzare, per un importo  complessivo  residuo
          da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari
          individuati, non superiore a 10 miliardi di  euro,  l'avvio
          della realizzazione del relativo  progetto  definitivo  per
          lotti   costruttivi   individuati   dallo   stesso    CIPE,
          subordinatamente alle seguenti condizioni: 
            a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere
          integralmente   finanziato   e   deve   esservi   copertura
          finanziaria, con risorse pubbliche o  private  nazionali  o
          dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del
          primo lotto, devono costituire almeno il 20 per  cento  del
          costo  complessivo  dell'opera;  in  casi  di   particolare
          interesse  strategico,  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  puo'  essere  consentito
          l'utilizzo della procedura di cui al presente  comma  anche
          in caso di copertura finanziaria, con risorse  pubbliche  o
          private nazionali o dell'Unione  europea,  che,  alla  data
          dell'autorizzazione del primo lotto,  costituiscono  almeno
          il 10 per cento del costo complessivo dell'opera; 
            b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere
          accompagnato da  una  relazione  che  indichi  le  fasi  di
          realizzazione dell'intera opera per lotti  costruttivi,  il
          cronoprogramma dei  lavori  per  ciascuno  dei  lotti  e  i
          connessi fabbisogni  finanziari  annuali;  l'autorizzazione
          dei lavori per i  lotti  costruttivi  successivi  al  primo
          lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti
          gli elementi della medesima relazione; 
            c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve
          assumere  l'impegno  di  rinunciare  a  qualunque   pretesa
          risarcitoria, eventualmente sorta in relazione  alle  opere
          individuate con i decreti del Presidente del Consiglio  dei
          ministri di cui all'alinea,  nonche'  a  qualunque  pretesa
          anche futura connessa  all'eventuale  mancato  o  ritardato
          finanziamento dell'intera  opera  o  di  lotti  successivi;
          dalle determinazioni assunte dal CIPE non  devono  in  ogni
          caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti  di
          terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per  i
          quali non sussista l'integrale copertura finanziaria. 
            233. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il
          CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare  l'intera
          opera   ovvero   di   corrispondere   l'intero   contributo
          finanziato e successivamente assegna, in  via  prioritaria,
          le  risorse  che  si  rendono  disponibili  in  favore  dei
          progetti di cui al comma 232, allo scopo  di  finanziare  i
          successivi lotti costruttivi fino  al  completamento  delle
          opere, tenuto conto del cronoprogramma. 
            234. Il Documento di programmazione economico-finanziaria
          -  Allegato  Infrastrutture  da'  distinta  evidenza  degli
          interventi di cui ai commi 232 e 233, per il  completamento
          dei  quali  il  CIPE  assegna  le  risorse  secondo  quanto
          previsto dal comma 233. 
            (omissis)" 
            Comma 233: 
            -Si riporta il testo dell'elenco 2,  della  citata  legge
          27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014): 
            Elenco 2 
            (articolo 1, comma 577) 
            Norma Credito 
            Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta
          sulle  successioni  e  donazioni,   di   cui   al   decreto
          legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 39 
            Credito per il pagamento dell'imposta  mediante  cessione
          di beni culturali e opere 
            Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, commi da  285
          a 287 Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio
          a studenti universitari 
            Decreto-legge 23 ottobre 1964,  n. 989,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18 dicembre  1964,   n. 1350,
          articolo 1 Credito d'imposta agevolazione titolari  licenza
          taxi-noleggio con conducente 
            Decreto-legge 3 ottobre  2006,  n. 262,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24 novembre   2006,   n. 286,
          articolo 2, comma 58; decreto legislativo 2 febbraio  2007,
          n. 26, articolo 6, comma 2:  decreto-legge  31 marzo  2011,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
          2011,   n. 75,   articolo 1,   comma 4,   ultimo   periodo;
          decreto-legge   6 luglio   2011,   n. 98. convertito,   con
          modificazioni,  dalla   legge   15 luglio   2011,   n. 111,
          articolo 23, comma 50-quater, ultimo periodo; decreto-legge
          6 dicembre 2011,  n. 201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 15,  comma 4
          Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione
          degli autotrasportatori 
            Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito,  con
          modifica/ioni,  dalla  legge  25 novembre   1997,   n. 403,
          articolo 1 
            Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati  a
          metano o GPL o a trazione elettrica o  per  l'installazione
          di impianti di alimentazione a metano e GPL 
            Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20,
          comma 1 Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche 
            Legge  22 dicembre  2008,  n. 203,  articolo 2,  comma 12
          Credito    d'imposta    agevolazione    sulle    reti    di
          teleriscaldamento 
            Decreto-legge  2 luglio  2007,  n. 81,  convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   3 agosto   2007,   n. 127,
          articolo 15, comma 1-bis; legge 22 dicembre  2008,  n. 203,
          articolo 2,  comma 2;  legge  30 dicembre   2004,   n. 311,
          articolo 1,  comma 504  Crediti  d'imposta   fruiti   dalle
          imprese  armatrici  per  la  salvaguardia  dell'occupazione
          della gente di mare 
            Decreto-legge  8 agosto  2013,  n. 91,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla   legge   7 ottobre   2013,   n. 112,
          articolo 7, comma 1 Credito d'imposta sui  costi  sostenuti
          per attivita' di sviluppo, produzione,  digitalizzazione  e
          promozione di registrazioni  fonografiche  o  videografiche
          musicali 
            Decreto-legge 18 ottobre 2012,  n. 179,  convertito,  con
          modificazioni,   dallalegge   17 dicembre   2012,   n. 221,
          articolo 11-bis, comma 1 Credito  d'imposta  per  l'offerta
          on-Iine di opere dell'ingegno 
            Decreto-legge  13 maggio  2011,  n. 70,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla   legge   12 luglio   2011,   n. 106,
          articolo 1 
            Credito di imposta a favore delle imprese che  finanziano
          progetti di ricerca, in Universita' ovvero enti pubblici di
          ricerca 
            Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13 
            Credito   d'imposta   agevolazione    nuove    iniziative
          imprenditoriali 
            Decreto-legge  22 giugno  2012,  n. 83,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   7 agosto   2012,   n. 134,
          articolo 24, comma 13  Credito  d'imposta  a  favore  delle
          imprese per la ricerca scientifica 
            Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8  Credito  d'imposta
          in favore di imprese produttrici prodotti editoriali 
            Decreto-legge  8 luglio  2002,  n. 138,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   2002,   n. 178,
          articolo 11: legge 27 dicembre  2006,  n. 296,  articolo 1,
          comma 1088   Crediti   d'imposta   per   investimenti    in
          agricoltura 
            Legge  28 dicembre  2001,  n. 448,  articolo 60   Credito
          d'imposta per investimenti in agricoltura 
            Legge 27 dicembre 2006,  n. 296,  articolo 1,  comma 271,
          comma 1075  Credito   d'imposta   settore   agricolo   aree
          svantaggiate - credito d'imposta  sugli  acquisti  di  beni
          strumentali 
            Legge  24 dicembre  2007,  n. 244,  articolo 1,  comma 56
          Credito d'imposta per le imprese nel mezzogiorno 
              
            Comma 234: 
            -Si riporta  il  testo  del  comma 579,  dell'articolo 1,
          della citata  legge  27 dicembre  2013,  n. 147  (legge  di
          stabilita' 2014), come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 1 
            (omissis) 
            579. Per gli anni dal 2014 al 2018 la riduzione di cui ai
          commi 577  e  578  non  si  applica  al  credito  d'imposta
          relativo  all'agevolazione  sul  gasolio  per  autotrazione
          degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato  alla
          presente legge. 
            (omissis)" 
            -Si riporta il  testo  dell'articolo 2  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  20 febbraio  2014,
          recante "Riduzione delle quote percentuali di fruizione dei
          crediti d'imposta indicati all'elenco 2 allegato alla legge
          27 dicembre 2013, n. 147 (legge di  stabilita'  per  l'anno
          2014),  ai  sensi  del  comma 577   dell'articolo 1   della
          medesima legge.": 
            "Art. 2. 
            1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il credito di  imposta
          derivante  dall'applicazione  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  9 giugno  2000,  n. 277,   ai   rimborsi
          disposti dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto  legislativo
          2 febbraio   2007,   n. 26,   dall'art. 1,   comma 4,   del
          decreto-legge  31 marzo   2011,   n. 34,   convertito   con
          modificazioni   dalla   legge   26 maggio   2011,    n. 75,
          dall'art. 23, comma 50-quater, del  decreto-legge  6 luglio
          2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 33,  comma 30-ter,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, dall'art. 15, comma 4,  del
          decreto-legge  6 dicembre  2011,  n. 201  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  22 dicembre   2011,   n. 214,
          dall'art. 61, comma 4, del decreto-legge  24 gennaio  2012,
          n. 1, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24 marzo
          2012, n. 27 e' rideterminato in modo da ridurre il medesimo
          credito del 15 per cento." 
            Comma 235: 
            Si riporta il testo  dell'articolo 4,  del  decreto-legge
          28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 23 maggio 2014, n. 80, recante  "Misure  urgenti  per
          l'emergenza abitativa, per il mercato delle  costruzioni  e
          per Expo 2015.": 
            "Art. 4. (Programma di recupero di immobili e alloggi  di
          edilizia residenziale pubblica) 
            1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  d'intesa
          con la Conferenza  unificata,  di  cui  all'articolo 8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  approvano  con
          decreto i criteri per la formulazione di  un  Programma  di
          recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi
          di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei  comuni
          e degli Istituti autonomi per le  case  popolari,  comunque
          denominati, costituiti anche in forma societaria,  e  degli
          enti di edilizia residenziale  pubblica  aventi  le  stesse
          finalita'  degli  IACP  sia  attraverso  il  ripristino  di
          alloggi di risulta sia per il  tramite  della  manutenzione
          straordinaria degli alloggi anche ai fini  dell'adeguamento
          energetico,  impiantistico  statico  e  del   miglioramento
          sismico degli immobili. 
            1-bis. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  le
          regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti gli elenchi, predisposti dai comuni e dagli IACP,
          comunque denominati,  delle  unita'  immobiliari  che,  con
          interventi  di  manutenzione  ed  efficientamento  di   non
          rilevante entita', siano resi prontamente  disponibili  per
          le assegnazioni. 
            2. Il Programma di cui al comma 1 nonche' gli  interventi
          di cui al successivo articolo 10, comma 10, sono finanziati
          con  le   risorse   rivenienti   dalle   revoche   di   cui
          all'articolo 32, commi 2 e 3,  del  decreto-legge  6 luglio
          2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          15 luglio 2011, n. 111,  e  successive  modificazioni,  nel
          limite massimo di 500 milioni di euro e con le  risorse  di
          cui   al   comma 5. Con   decreti,   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze,   sono   individuati   i
          finanziamenti revocati ai sensi del periodo precedente.  Il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica  al
          CIPE  i  finanziamenti  revocati.  Le  quote  annuali   dei
          contributi revocati e iscritte  in  bilancio,  ivi  incluse
          quelle  in  conto  residui,   affluiscono   ad   un   Fondo
          appositamente  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
            3. Le somme relative ai finanziamenti revocati  ai  sensi
          del comma 2 iscritte in  conto  residui,  ad  eccezione  di
          quelle eventualmente conservate ai  sensi  dell'articolo 30
          della  legge  31 dicembre  2009,  n. 196,  dovranno  essere
          mantenute in bilancio e versate  all'entrata  dello  Stato,
          secondo la cadenza temporale individuata nel decreti di cui
          al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi  sui
          saldi di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo
          di cui al comma 2. 
            4. Nell'ambito del  Programma  di  cui  al  comma 1,  gli
          alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero
          con le risorse  di  cui  al  comma 5,  sono  assegnati  con
          priorita'    alle     categorie     sociali     individuate
          dall'articolo 1,  comma 1,  della  legge  8 febbraio  2007,
          n. 9, a condizione  che  i  soggetti  appartenenti  a  tali
          categorie  siano  collocati  utilmente  nelle   graduatorie
          comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia  residenziale
          pubblica. 
            5. Per  l'attuazione  degli   interventi   previsti   dal
          comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino
          al  31 dicembre  2017,  e'  istituito,   nello   stato   di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per  gli  interventi
          di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di
          soggetti assegnatari», nel quale confluiscono  le  risorse,
          non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni: 
            a) dell'articolo 36, della legge 5 agosto  1978,  n. 457,
          relativamente all'articolo 2, lettera f) e  all'articolo 3,
          lettera q) della medesima legge n. 457 del 1978; 
            b)  dell'articolo 3,   comma 7-bis,   del   decreto-legge
          7 febbraio  1985,  n. 12,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; 
            c) dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo  1988,
          n. 67. 
            6. All'onere derivante dall'attuazione del  comma 4,  nel
          limite di euro 5  milioni  per  l'anno  2014,  di  euro  20
          milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016
          e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante
          utilizzo delle risorse previste alle lettere a),  b)  e  c)
          del comma 5 che sono versate  annualmente  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  sul  Fondo  di
          cui al medesimo comma 5. 
            7. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
          di  fabbisogno   e   di   indebitamento   netto   derivanti
          dall'attuazione del comma 5, valutati complessivamente in 5
          milioni di euro per il 2014, 20  milioni  di  euro  per  il
          2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro
          per il 2017 si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
          del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n. 154,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
            8. Con il decreto interministeriale  di  cui  al  comma 1
          sono definiti i criteri di ripartizione  delle  risorse  di
          cui al comma 5 tra le regioni e  le  Province  Autonome  di
          Trento  e   Bolzano   che   provvedono   entro   due   mesi
          all'assegnazione delle risorse ai Comuni  e  agli  Istituti
          autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
          agli  enti  di  edilizia  residenziale  aventi  le   stesse
          finalita' degli IACP. 
            9. Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
            9-bis. Il Governo riferisce alle  competenti  Commissioni
          parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma  di
          recupero di cui  al  presente  articolo  decorsi  sei  mesi
          dall'emanazione  del  decreto   di   cui   al   comma 1   e
          successivamente  ogni  sei   mesi,   fino   alla   completa
          attuazione del Programma." 
            -Si  riporta   il   testo   dei   commi   da   1   a   6,
          dell'articolo 13,  del  decreto-legge   23 dicembre   2013,
          n. 145,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          21 febbraio 2014,  n. 9,  recante  "Interventi  urgenti  di
          avvio del piano "Destinazione Italia", per il  contenimento
          delle    tariffe    elettriche    e    del     gas,     per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche ed EXPO 2015.": 
            "Art. 13 (Disposizioni  urgenti  per  EXPO  2015,  per  i
          lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo) 
            1. Le assegnazioni disposte  dal  CIPE  con  le  delibere
          n. 146 del 17 novembre  2006  e  le  assegnazioni  disposte
          dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate.
          Le quote  annuali  dei  contributi  revocati,  iscritte  in
          bilancio, affluiscono  al  Fondo  di  cui  all'articolo 32,
          comma 6,   del   decreto-legge   6 luglio   2011,    n. 98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Le  somme  relative   ai   finanziamenti   revocati
          iscritte  in  conto  residui,  ad   eccezione   di   quelle
          conservate in  bilancio  ai  sensi  dell'articolo 30  della
          legge 31 dicembre 2009,  n. 196,  dovranno  essere  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato, entro il  31 dicembre
          2013,    per    essere     successivamente     riassegnate,
          compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica,  sul
          Fondo di cui al precedente  periodo.  Le  risorse  revocate
          sono   destinate,   con   decreto   del   Ministro    delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti,   in   relazione   alle
          annualita' disponibili: 
            a) prioritariamente, per l'importo  di  53,2  milioni  di
          euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi
          a opere di connessione indispensabili  per  lo  svolgimento
          dell'Evento  Expo  2015,  gia'   individuate   dal   tavolo
          Lombardia,   riguardanti   il    parcheggio    remoto    di
          stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31  milioni
          di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel
          limite di 17,2 milioni di  euro  e  le  connesse  opere  di
          collegamento e accoglienza tra  il  parcheggio  e  il  sito
          espositivo, nel limite di 5 milioni di euro; 
            b)  per  l'importo  di  45  milioni  di  euro,  ad  opere
          necessarie  per  l'accessibilita'  ferroviaria  Malpensa  -
          terminal T1-T2; 
            c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla  linea  M4
          della metropolitana di Milano. 
            1-bis. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  in
          un'apposita sezione del proprio sito web istituzionale,  il
          CIPE pubblica un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di
          legge con i quali, a far data  dal  1° gennaio  2010,  sono
          state  revocate  le  assegnazioni  disposte   con   proprie
          delibere. Nell'anagrafe, da aggiornare con  cadenza  almeno
          trimestrale, per ogni provvedimento devono essere  indicati
          la consistenza delle risorse revocate,  le  finalita'  alle
          quali  tali   risorse   sono   state   destinate   con   il
          provvedimento di revoca e con gli atti successivi  previsti
          dallo stesso provvedimento, nonche' lo stato di avanzamento
          procedurale, fisico e finanziario sia  degli  interventi  a
          beneficio dei  quali  sono  state  riassegnate  le  risorse
          revocate,  sia  di  quelli  oggetto   delle   delibere   di
          assegnazione revocate. 
            2. L'importo di 42,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2013
          assegnato dal CIPE nella  seduta  del  9 settembre  2013  a
          valere  sulle  risorse   dell'articolo 18,   comma 1,   del
          decreto-legge  21 giugno  2013,  n. 69,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  a  favore
          della linea M4 della metropolitana di Milano  e'  assegnato
          al Collegamento SS  11-SS  233,  lotto  1-B,  di  cui  alla
          lettera a) del comma 1. Il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare con propri  decreti  le
          occorrenti variazioni  di  bilancio.  Il  contributo  dello
          Stato assegnato, ai sensi  dell'articolo 18,  comma 3,  del
          citato decreto-legge n. 69 del 2013, alla  linea  M4  della
          metropolitana di Milano, nel complessivo importo  di  172,2
          milioni di euro, e' revocato, in caso  di  mancata  stipula
          del  contratto  di  finanziamento  entro   il   31 dicembre
          2014. Con provvedimento del Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti da trasmettere al CIPE vengono definiti  il
          cronoprogramma dei lavori e le modalita' di monitoraggio. 
            3. In  relazione  agli  interventi  di  cui  al  comma 1,
          lettere a) e b), i  soggetti  attuatori  sono  autorizzati,
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  ad
          avviare le  procedure  per  l'affidamento  dei  lavori  nel
          limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b)  del
          comma 1 e dal comma 2 e  a  condizione  che  le  erogazioni
          avvengano   compatibilmente   con   le   risorse   iscritte
          sull'apposito capitolo di bilancio. Il Commissario Unico di
          cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,
          n. 71, e il Tavolo istituzionale per il governo complessivo
          degli interventi regionali e sovra regionali vigilano sullo
          stato di attuazione  delle  opere  e,  ove  necessario,  il
          Commissario Unico adotta le deroghe per  l'immediato  avvio
          delle opere e per la loro tempestiva realizzazione. 
            4. Le disponibilita' derivanti dalle revoche  di  cui  al
          comma 1 non utilizzate per le finalita' ivi  previste  sono
          destinate alla realizzazione di  interventi  immediatamente
          cantierabili    finalizzati    al    miglioramento    della
          competitivita'  dei  porti  italiani  e  a   rendere   piu'
          efficiente   il   trasferimento   ferroviario   e    modale
          all'interno dei sistemi portuali, nella fase  iniziale  per
          favorire i traffici con i  Paesi  dell'Unione  Europea,  da
          sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          sentite le Regioni interessate. Per le  medesime  finalita'
          sono  revocati  i  fondi  statali  di  cui  all'articolo 1,
          comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasferiti
          o  assegnati  alle  Autorita'  portuali,   anche   mediante
          operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a
          carico  dello  Stato,  per  la   realizzazione   di   opere
          infrastrutturali, a fronte  dei  quali,  essendo  trascorsi
          almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione,  non
          sia stato pubblicato il bando di  gara  per  l'assegnazione
          dei lavori, fatti salvi gli effetti  dei  bandi  pubblicati
          prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
          Le  disponibilita'  derivanti  dalle  revoche  di  cui   al
          precedente  periodo  sono  individuate  con   decreto   del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, e sono versate all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per  essere  riassegnate,  nel  limite  di  200
          milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  ad  apposito  Fondo,
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Il CIPE assegna,  a  valere
          sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma,
          le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi
          di cui alla delibera del CIPE n. 146 del 17 novembre  2006,
          revocata  ai  sensi  del  comma 1  del  presente  articolo,
          subordinatamente     alla     trasmissione     da     parte
          dell'amministrazione  aggiudicatrice  al  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, del  progetto  definitivo  aggiornato  ai
          prezzari vigenti, che viene posto a base  di  gara,  e  del
          relativo  cronoprogramma.  In  sede  di  assegnazione   del
          finanziamento, il CIPE prevede le modalita'  di  revoca  in
          caso  di  mancato  avvio  dei  lavori  nel   rispetto   del
          cronoprogramma. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, entro il 31 maggio  di  ogni  anno,  assegna  al
          Comando generale del Corpo delle capitanerie  di  porto  le
          risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del  presente
          articolo  ai  fini  dell'attuazione  del  sistema  di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies),  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 196. 
            5. Nel caso  in  cui  la  revoca  riguardi  finanziamenti
          realizzati mediante operazioni  finanziarie  di  mutuo  con
          oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il  decreto
          di cui al comma 4 e per le medesime finalita'  e'  disposta
          la cessione ad altra  Autorita'  portuale  della  parte  di
          finanziamento  ancora  disponibile   presso   il   soggetto
          finanziatore,  fermo  restando  che  il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei  trasporti  continua  a  corrispondere
          alla banca mutuante,  fino  alla  scadenza,  la  quota  del
          contributo   dovuta   in   relazione   all'ammontare    del
          finanziamento   erogato.   L'eventuale   risoluzione    dei
          contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza
          pubblica. 
            6. Una quota pari a 23 milioni di euro delle  risorse  di
          cui al comma 1 dell'articolo 18-bis della legge  28 gennaio
          1994, n. 84, e' assegnata a decorrere dall'anno  2014  alla
          realizzazione degli interventi immediatamente  cantierabili
          finalizzati al miglioramento della competitivita' dei porti
          italiani e  a  rendere  piu'  efficiente  il  trasferimento
          ferroviario  e  modale  all'interno  dei  sistemi  portuali
          previsti al comma 4. Nell'ambito degli interventi di cui al
          primo   periodo   destinati    al    miglioramento    della
          competitivita' dei porti italiani e a valere sulle  risorse
          ivi previste, una quota  pari  a  3  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonche' pari a 1 milione di
          euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e' destinata,
          al   fine   di   ottemperare   alla   previsione   di   cui
          all'articolo 8,  comma 13,  del  decreto-legge   18 ottobre
          2012, n. 179, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          17 dicembre  2012,  n. 221,  per  far  fronte  alle   spese
          connesse all'adeguamento e allo sviluppo del sistema di cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies),  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 196,  anche  allo  scopo  di
          consentire che le informazioni di cui agli articoli  6-ter,
          comma 2, e 9-bis del citato decreto legislativo n. 196  del
          2005,   in    possesso    dell'amministrazione    di    cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera m), del  medesimo  decreto
          legislativo, limitatamente alle informazioni relative  alle
          navi presenti nella propria circoscrizione portuale e nella
          rada adiacente e alle navi dirette verso le medesime  aree,
          possano essere rese disponibili  alle  autorita'  portuali,
          con modalita'  che  la  citata  amministrazione  stabilisce
          attraverso le previsioni di cui all'articolo 34,  comma 46,
          del citato decreto-legge n. 179 del 2012,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012. 
            (omissis)" 
            Comma 236: 
            -Il  testo  del  comma 6  dell'articolo 13,  del   citato
          decreto-legge 23 dicembre 2013,  n. 145,  e'  citato  nelle
          note al comma 235. 
            -Si riporta il testo  dell'articolo 18-bis,  della  legge
          28 gennaio   1994,   n. 84,   recante    "Riordino    della
          legislazione in materia portuale.": 
            "Art.18-bis.  (Autonomia  finanziaria   delle   autorita'
          portuali e finanziamento della realizzazione di  opere  nei
          porti). 
            1. Al fine di  agevolare  la  realizzazione  delle  opere
          previste nei rispettivi piani  regolatori  portuali  e  nei
          piani operativi triennali e per il potenziamento della rete
          infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti
          stradali  e  ferroviari  nei  porti  e   gli   investimenti
          necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla
          riqualificazione  strutturale  degli  ambiti  portuali,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti,   un   fondo   per   il
          finanziamento degli interventi  di  adeguamento  dei  porti
          alimentato su base annua, in misura pari  all'1  per  cento
          dell'imposta sul valore aggiunto  dovuta  sull'importazione
          delle merci introdotte  nel  territorio  nazionale  per  il
          tramite di ciascun porto nel limite di 90 milioni  di  euro
          annui. 
            2. Entro il 30 aprile di ciascun  esercizio  finanziario,
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  quantifica
          l'ammontare  dell'imposta  sul   valore   aggiunto   dovuta
          sull'importazione delle  merci  introdotte  nel  territorio
          nazionale per il tramite di ciascun porto, nonche' la quota
          da iscrivere nel fondo. 
            3. Le autorita' portuali trasmettono al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti la  documentazione  relativa
          alla  realizzazione  delle   infrastrutture   portuali   in
          attuazione del presente articolo. 
            4. Il fondo di cui al comma 1 e'  ripartito  con  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, attribuendo a ciascun porto  l'ottanta  per  cento
          della  quota  dell'imposta  sul  valore   aggiunto   dovuta
          sull'importazione delle  merci  introdotte  nel  territorio
          nazionale per suo tramite e ripartendo  il  restante  venti
          per cento tra i porti, con finalita'  perequative,  tenendo
          altresi'  conto  delle  previsioni  dei  rispettivi   piani
          operativi triennali e piani regolatori portuali. 
            5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di
          cui al comma 1, le  autorita'  portuali  possono,  in  ogni
          caso,  fare  ricorso  a  forme  di  compartecipazione   del
          capitale privato, secondo la disciplina  della  tecnica  di
          finanza di progetto di  cui  all'articolo 153  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e  successive  modifiche
          ed integrazioni, stipulando contratti  di  finanziamento  a
          medio e lungo termine con istituti di credito nazionali  ed
          internazionali  abilitati,  inclusa  la  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. 
            6. Sono abrogati i commi da  247  a  250  dell'articolo 1
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244." 
            -Il  testo  del  comma 1  dell'articolo 13,  del   citato
          decreto-legge 23 dicembre 2013,  n. 145,  e'  citato  nelle
          note al comma 235. 
            Comma 237: 
            -Si riporta il testo dell'articolo 32, del  decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11 novembre  2014,  n. 164,  recante  "Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico   e   per   la   ripresa   delle    attivita'
          produttive.", come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 32  (Marina  Resort   e   implementazione   sistema
          telematico centrale nautica da diporto) 
            1. Al  fine  di  rilanciare  le  imprese  della   filiera
          nautica, dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente  decreto  e  fino  al  31 dicembre
          2015,  le  strutture  organizzate  per  la   sosta   e   il
          pernottamento di turisti all'interno delle  proprie  unita'
          da diporto ormeggiate nello specchio  acqueo  appositamente
          attrezzato, secondo i  requisiti  stabiliti  dal  Ministero
          delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il  Ministero
          dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
          rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta. 
            2. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma 1,
          valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si  provvede
          mediante utilizzo delle somme versate  entro  il  15 luglio
          2014  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   ai   sensi
          dell'articolo 148, comma 1, della legge  23 dicembre  2000,
          n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione  del   presente   decreto,   non   sono   state
          riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono  acquisite,
          nel  limite  di  2  milioni  di  euro,  definitivamente  al
          bilancio dello Stato. 
            3. All'articolo 1 della legge  24 dicembre  2012,  n. 228
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) al comma 217, dopo le  parole:  "Il  sistema  include"
          sono inserite  le  seguenti:  "l'ufficio  di  conservatoria
          centrale delle unita' da diporto,"; 
            b) al comma 219, dopo le parole: "lettere b) e  c)"  sono
          inserite le seguenti: "e agli articoli 2, 15, 16,  17,  18,
          19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63  e  65",
          dopo la parola: "registri", e'  inserita  la  seguente:  ",
          uffici",  e  alla  fine  del  periodo   dopo   la   parola:
          "amministrative",  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  anche
          nell'intento  di  adeguare  dette  disposizioni  al   nuovo
          Sistema." 
            Comma 238: 
            -Si riporta il testo dei commi da 1 a 3  dell'articolo 3,
          del     citato     decreto-legge     12 settembre     2014,
          n. 133,convertito,   con   modificazioni,    dalla    legge
          11 novembre 2014, n. 164, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
            "Art. 3 (Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di
          opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio
          dell'economia) 
            1. Per  consentire  nell'anno  2014  la  continuita'  dei
          cantieri in corso  ovvero  il  perfezionamento  degli  atti
          contrattuali finalizzati all'avvio  dei  lavori,  il  Fondo
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti ai  sensi  dell'articolo 18,
          comma 1,   del   decreto-legge   21 giugno   2013,   n. 69,
          convertito con modificazioni  dalla  legge  9 agosto  2013,
          n. 98, e' incrementato  di  complessivi  3.851  milioni  di
          euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014,  231  milioni  per
          l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per
          l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018  e  148  milioni
          per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
            1-bis.  Il  fondo  di  cui   al   comma 1   e'   altresi'
          incrementato, per un importo pari a  39  milioni  di  euro,
          mediante utilizzo delle disponibilita', iscritte  in  conto
          residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13,
          comma 1,  del  decreto-legge  23 dicembre   2013,   n. 145,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21 febbraio
          2014, n. 9, e confluite nel fondo di  cui  all'articolo 32,
          comma 6,   del   decreto-legge   6 luglio   2011,    n. 98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111.