art. 1 note (parte 7)

           	
				
 
              5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  7,
          tutti gli enti pubblici, anche economici, e  gli  organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'articolo
          2, comma 634, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6. 
              6.  Nelle  societa'  inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  nonche'  nelle  societa'  possedute
          direttamente o indirettamente in misura  totalitaria,  alla
          data di entrata in vigore del presente provvedimento  dalle
          amministrazioni pubbliche, il compenso di cui  all'articolo
          2389, primo comma, del codice civile, dei componenti  degli
          organi di amministrazione  e  di  quelli  di  controllo  e'
          ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui  al  primo
          periodo si applica a decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
          vigore del presente provvedimento. La disposizione  di  cui
          al presente comma non si applica alle  societa'  quotate  e
          alle loro controllate. 
              7. Al fine di valorizzare le  professionalita'  interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  3  dell'articolo  1  della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le  autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              8.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese   per   relazioni   pubbliche,   convegni,    mostre,
          pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
          al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
          medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
          del lavoro pubblico  e  di  efficientare  i  servizi  delle
          pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1°  luglio  2010
          l'organizzazione  di  convegni,   di   giornate   e   feste
          celebrative, nonche' di cerimonie  di  inaugurazione  e  di
          altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
          Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e  delle
          strutture da esse vigilati e' subordinata  alla  preventiva
          autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
          rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
          alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
          messaggi e discorsi ovvero non  sia  possibile  l'utilizzo,
          per le medesime finalita',  di  video/audio  conferenze  da
          remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
          ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
          aumento delle spese destinate  in  bilancio  alle  predette
          finalita', si devono svolgere al di  fuori  dall'orario  di
          ufficio. Il personale che vi partecipa  non  ha  diritto  a
          percepire  compensi   per   lavoro   straordinario   ovvero
          indennita' a qualsiasi titolo. Per  le  magistrature  e  le
          autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei   limiti
          anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per   le
          magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno  e,  per
          le  autorita'  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca   ed   agli   incontri    istituzionali    connessi
          all'attivita' di  organismi  internazionali  o  comunitari,
          alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e  a
          quelle istituzionali delle Forze armate e  delle  Forze  di
          polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
          limite  di  spesa  complessivo  di  euro  40  milioni,  nel
          rispetto dei limiti derivanti  dalla  legislazione  vigente
          nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero  per
          i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli  fini
          finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              9.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per sponsorizzazioni. 
              10. 
              11.  Le  societa',   inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  si  conformano  al  principio  di
          riduzione di spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni
          pubbliche, convegni,  mostre  e  pubblicita',  nonche'  per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
          l'inerenza della spesa effettuata per relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni,  e'  attestata  con  apposita   relazione
          sottoposta al controllo del collegio sindacale. 
              12.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per missioni, anche all'estero, con esclusione  delle
          missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
          missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
          quella effettuata dal Ministero dei beni e delle  attivita'
          culturali e del turismo per lo svolgimento delle  attivita'
          indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
          culturale e a quella effettuata dalle universita' nonche' a
          quella  effettuata  dagli  enti  di  ricerca  con   risorse
          derivanti da finanziamenti dell'Unione  europea  ovvero  di
          soggetti  privati  nonche'  da  finanziamenti  di  soggetti
          pubblici destinati ad attivita'  di  ricerca.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  le
          diarie per le missioni all'estero di cui  all'art.  28  del
          decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4
          agosto 2006, n. 248, non  sono  piu'  dovute;  la  predetta
          disposizione non si applica alle missioni internazionali di
          pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia,
          dalle Forze armate e dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco. Con decreto del Ministero  degli  affari  esteri  di
          concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sono determinate  le  misure  e  i  limiti  concernenti  il
          rimborso delle spese di vitto e alloggio per  il  personale
          inviato all'estero. A decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge  18
          dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26  luglio  1978,  n.
          417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano
          al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165  del
          2001  e  cessano  di  avere  effetto   eventuali   analoghe
          disposizioni contenute nei contratti collettivi. 
              13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
          dalle  amministrazioni   pubbliche   inserite   nel   conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, incluse le  autorita'  indipendenti,
          per attivita' esclusivamente di formazione deve essere  non
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
          l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
          pubblica amministrazione ovvero tramite i propri  organismi
          di formazione. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in
          violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
          del presente comma costituiscono  illecito  disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale.  La  disposizione  di
          cui al presente  comma  non  si  applica  all'attivita'  di
          formazione  effettuata  dalle  Forze  armate,   dal   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia
          tramite i propri organismi  di  formazione,  nonche'  dalle
          universita'. 
              14. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del  decreto-legge
          30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
          i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
          comma e' versato entro il 31 ottobre 2010  all'entrata  del
          bilancio dello Stato.». 
              16. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge il Comitato per  l'intervento  nella
          Sir  e  in  settori  ad  alta  tecnologia,  istituito   con
          decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M.  5  settembre
          1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e  cessa
          ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento  dei  compiti
          di seguito indicati.  A  valere  sulle  disponibilita'  del
          soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori
          ad alta tecnologia, la societa'  trasferitaria  di  seguito
          indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata  del
          bilancio dello Stato  la  somma  di  euro  200.000.000.  Il
          residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir
          e in settori ad alta tecnologia, con  ogni  sua  attivita',
          passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni  nella
          Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in  liquidazione  e
          nel Consorzio  Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione,  e'
          trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o  a  Societa'  da
          essa interamente controllata,  sulla  base  del  rendiconto
          finale    delle    attivita'     e     della     situazione
          economico-patrimoniale aggiornata alla  medesima  data,  da
          redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
          in vigore  del  presente  decreto-legge.  Detto  patrimonio
          costituisce un patrimonio separato dal  residuo  patrimonio
          della  societa'  trasferitaria,  la  quale   pertanto   non
          risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
          del patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir  ed
          in settori  ad  alta  tecnologia  ad  essa  trasferito.  La
          societa'  trasferitaria  subentra  nei  processi  attivi  e
          passivi nei quali e' parte  il  Comitato  per  l'intervento
          nella Sir e in settori ad alta  tecnologia,  senza  che  si
          faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio  di
          tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
          della  predetta  situazione  economico-patrimoniale,   tale
          situazione e  predispone,  sulla  base  della  stessa,  una
          valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
          del patrimonio trasferito. I componenti  del  collegio  dei
          periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
          dal Ministero dell'economia e delle finanze  ed  il  terzo,
          con  funzioni  di  presidente,  d'intesa   dalla   societa'
          trasferitaria ed  il  predetto  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. La valutazione  deve,  fra  l'altro,  tenere
          conto di tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per  la
          liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
          di funzionamento, nonche' dell'ammontare del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento del patrimonio,  che  e'
          corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
          collegio di periti e' determinato con decreto dal  Ministro
          dell'Economia   e   delle   Finanze.   Al   termine   della
          liquidazione del patrimonio  trasferito,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
          70%  e'  attribuito  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli  di
          Stato e la residua quota del 30%  e'  di  competenza  della
          societa' trasferitaria in ragione  del  migliore  risultato
          conseguito nella liquidazione. 
              17.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  i  liquidatori  delle  societa'  Ristrutturazione
          Elettronica  REL  S.p.a.  in  liquidazione,  del  Consorzio
          Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione  e  della  Societa'
          Iniziative e  Sviluppo  di  Attivita'  Industriali  -  Isai
          S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni  e  la
          funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta  dalla
          societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati  i
          commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144. 
              18. Tutte le  operazioni  compiute  in  attuazione  dei
          commi 16 e 17 sono esenti da qualunque  imposta  diretta  o
          indiretta,  tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque
          inteso o denominato. Si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni di  cui  ai  commi  da  488  a  495  e  497
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              19. 
              20.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  in  via  diretta  alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,  per
          i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
          coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
          una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti  erariali
          di cui all'art. 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  a
          favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
          essere successivamente svincolata e destinata alle  regioni
          a statuto ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito
          dall'art. 3  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che  aderiscono
          volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
          Ai fini ed agli effetti di cui al  periodo  precedente,  si
          considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario  che
          hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla  media
          nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al  netto
          delle spese per i ripiani  dei  disavanzi  sanitari  e  del
          surplus di spesa rispetto agli  obiettivi  programmati  dal
          patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
          di  stabilita'  interno.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          sentita  la  Conferenza   Stato-Regioni,   sono   stabiliti
          modalita', tempi e criteri per  l'attuazione  del  presente
          comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
          due rappresentanti delle  Assemblee  legislative  regionali
          designati d'intesa tra loro  nell'ambito  della  Conferenza
          dei Presidenti dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e
          delle province autonome di cui agli  articoli  5,  8  e  15
          della legge  4  febbraio  2005,  n.  11.  Il  rispetto  del
          parametro e' considerato  al  fine  della  definizione,  da
          parte della  regione,  della  puntuale  applicazione  della
          disposizione recata in termini di principio  dal  comma  28
          dell'articolo 9 del presente decreto. 
              21. Le somme provenienti dalle riduzioni  di  spesa  di
          cui al presente articolo, con esclusione di quelle  di  cui
          al primo periodo del  comma  6,  sono  versate  annualmente
          dagli enti e  dalle  amministrazioni  dotati  di  autonomia
          finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
          applica agli enti territoriali e agli enti,  di  competenza
          regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
          di cui all'articolo 270 del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
          si applicano agli enti di cui  al  decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103. 
              21-ter. 
              21-quater. 
              21-quinquies. Con decreto di natura  non  regolamentare
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri della giustizia e dell'interno, da  emanare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di  conversione  del   presente   decreto,   sono   dettate
          specifiche  disposizioni   per   disciplinare   termini   e
          modalita' per la vendita  dei  titoli  sequestrati  di  cui
          all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.  181,  in  modo  tale  da  garantire  la  massima
          celerita' del versamento del ricavato  dell'alienazione  al
          Fondo unico giustizia, che  deve  avvenire  comunque  entro
          dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
          nonche' la restituzione  all'avente  diritto,  in  caso  di
          dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
          in ogni caso fermi restando  i  limiti  di  cui  al  citato
          articolo 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
          e valori sequestrati. 
              21-sexies.  Per  gli  anni  dal  2011  al  2020,  ferme
          restando le dotazioni  previste  dalla  legge  23  dicembre
          2009,  n.  192,  le  Agenzie  fiscali  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere  alle
          disposizioni del presente articolo, del successivo articolo
          8,  comma  1,  primo  periodo,  nonche'  alle  disposizioni
          vigenti   in   materia   di   contenimento   della    spesa
          dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento  a
          favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per
          cento delle dotazioni previste  sui  capitoli  relativi  ai
          costi di funzionamento stabilite con la  citata  legge.  Si
          applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni
          di cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  nonche'  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22,  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266,  all'articolo  2,  comma  589,  e
          all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24  dicembre
          2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo  48,
          comma  1,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. Le predette  Agenzie  possono  conferire  incarichi
          dirigenziali  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  tenendo  conto
          delle proprie peculiarita' e della necessita' di  garantire
          gli obiettivi di gettito fissati annualmente.  Le  medesime
          Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali  ai  sensi
          dell'articolo  19,  comma   5-bis,   del   citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001 anche a  soggetti  appartenenti
          alle magistrature e ai ruoli degli avvocati  e  procuratori
          dello Stato previo  collocamento  fuori  ruolo,  comando  o
          analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.  Il
          conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
          percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6,  e'
          disposto nei limiti delle  facolta'  assunzionali  a  tempo
          indeterminato delle singole Agenzie. 
              21-septies.  All'articolo  17,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,   n.   545,   la   parola:
          «immediatamente» e' soppressa." 
              Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 537  del
          1993 e' riportato nelle note al comma 265. 
              Comma 305: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del   decreto
          legislativo 5 giugno 1998,  n.  204  (Disposizioni  per  il
          coordinamento, la programmazione  e  la  valutazione  della
          politica nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
          della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art. 7. Competenze del MURST. 
              1. A partire dal 1° gennaio 1999  gli  stanziamenti  da
          destinare al Consiglio nazionale delle ricerche  (CNR),  di
          cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951  ,
          all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della
          legge 30 maggio 1988, n. 186 , e all'articolo 5 della legge
          31  maggio  1995,  n.  233  ;  all'Osservatorio   geofisico
          sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2,  della
          legge 30 novembre 1989, n. 399 ; agli enti  finanziati  dal
          MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43,  della  legge  28
          dicembre  1995,  n.  549   ,   gia'   concessi   ai   sensi
          dell'articolo 11, terzo comma, lettera d),  della  legge  5
          agosto  1978,  n.  468  e  successive  modificazioni,  sono
          determinati  con   unica   autorizzazione   di   spesa   ed
          affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti  e  le
          istituzioni di  ricerca  finanziati  dal  MURST,  istituito
          nello  stato  di  previsione  del  medesimo  Ministero.  Al
          medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio  1999,
          i contributi all'Istituto nazionale  per  la  fisica  della
          materia (INFM),  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonche'  altri
          contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite  per
          legge in relazione alle attivita'  dell'Istituto  nazionale
          di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi  laboratori
          di Trieste  e  di  Grenoble,  del  Programma  nazionale  di
          ricerche  in  Antartide,  dell'Istituto  nazionale  per  la
          ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il  fondo
          e' determinato ai  sensi  dell'articolo  11,  terzo  comma,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni e integrazioni. Il Ministro del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  e'  autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio. 
              2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito  annualmente
          tra gli enti e le  istituzioni  finanziati  dal  MURST  con
          decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
          due  anni   successivi,   emanati   previo   parere   delle
          commissioni  parlamentari  competenti   per   materia,   da
          esprimersi entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla  richiesta.  Nelle  more  del   perfezionamento   dei
          predetti  decreti  e  al  fine  di  assicurare   l'ordinata
          prosecuzione delle attivita', il MURST  e'  autorizzato  ad
          erogare acconti  agli  enti  sulla  base  delle  previsioni
          contenute negli schemi dei medesimi  decreti,  nonche'  dei
          contributi assegnati come competenza nel precedente anno. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo il Consiglio  nazionale  della
          scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo  11  della
          legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
          le deliberazioni e gli atti adottati  dal  predetto  organo
          fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate  le
          seguenti modificazioni ed integrazioni: 
              a) ... ; 
              b) nella lettera c) del comma  1  dell'articolo  2,  le
          parole «sentito il CNST» sono soppresse; 
              c) ... ; 
              d) nelle lettere e) ed f) del comma 1  dell'articolo  2
          le parole «sentito il CNST» sono soppresse; 
              e) ... ; 
              f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso; 
              g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi  e  nel
          comma 3 dell'articolo 3 le parole «sentito  il  CNST»  sono
          soppresse; 
              h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da «il  quale»
          fino a «richiesta» sono soppresse; 
              i) l'articolo 11 e' soppresso. 
              5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della
          legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  le  parole  da  «previo
          parere» fino a «n. 59» sono soppresse. 
              6. E' abrogata  ogni  altra  vigente  disposizione  che
          determina competenze del CNST. 
              7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  a  partire  dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  alla  lettera
          g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9  maggio  1989,
          n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4. 
              8. Fino alla data di insediamento dei CSN  e  dell'AST,
          l'articolo 4, comma 3, lettera a),  non  si  applica  nella
          parte in cui sono previste  loro  osservazioni  e  proposte
          preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di  prima
          applicazione  del   presente   decreto,   in   assenza   di
          approvazione  del  PNR,  il  Fondo  speciale  puo'   essere
          ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi  di
          ricerca di particolare rilevanza strategica. 
              9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio  di
          presidenza  e  la  giunta  amministrativa  del   CNR   sono
          prorogati fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          legislativo di riordino del  CNR  stesso,  da  emanarsi  ai
          sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              10. L'Istituto nazionale per la ricerca  scientifica  e
          tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
          della legge 7 agosto 1997, n. 266 ,  e'  inserito  tra  gli
          enti  di  ricerca  a  carattere  non  strumentale   ed   e'
          disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della
          legge 9 maggio 1989, n. 168 , e successive modificazioni  e
          integrazioni,  alle  quali  si  uniforma  il  decreto   del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica previsto dal  predetto  articolo  5,  comma  4,
          della legge n. 266 del 1997." 
              Comma 306: 
              Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art.   30   Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse 
              1. Le amministrazioni possono ricoprire  posti  vacanti
          in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
          all'articolo 2,  comma  2,  appartenenti  a  una  qualifica
          corrispondente e in servizio presso altre  amministrazioni,
          che  facciano  domanda  di  trasferimento,  previo  assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Le  amministrazioni,
          fissando  preventivamente  i  requisiti  e  le   competenze
          professionali  richieste,  pubblicano  sul   proprio   sito
          istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta  giorni,
          un bando  in  cui  sono  indicati  i  posti  che  intendono
          ricoprire attraverso  passaggio  diretto  di  personale  di
          altre amministrazioni, con  indicazione  dei  requisiti  da
          possedere. In via sperimentale e fino  all'introduzione  di
          nuove  procedure  per  la  determinazione  dei   fabbisogni
          standard di personale delle amministrazioni pubbliche,  per
          il  trasferimento  tra  le  sedi  centrali  di   differenti
          ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
          non  e'   richiesto   l'assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza, la quale dispone il trasferimento  entro  due
          mesi dalla richiesta dell'amministrazione di  destinazione,
          fatti salvi i termini per il preavviso e a  condizione  che
          l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale  di
          posti    vacanti    superiore    all'amministrazione     di
          appartenenza. Per agevolare le procedure  di  mobilita'  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica  istituisce   un   portale   finalizzato
          all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'. 
              1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede  alla
          riqualificazione  dei  dipendenti   la   cui   domanda   di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              1-ter. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
              2.  Nell'ambito  dei  rapporti   di   lavoro   di   cui
          all'articolo  2,  comma  2,  i  dipendenti  possono  essere
          trasferiti  all'interno  della  stessa  amministrazione  o,
          previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, e successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli
          stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa
          in un'altra sede. 
              2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  per  i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
              2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole  dei
          contratti collettivi in contrasto con  le  disposizioni  di
          cui ai commi 1 e 2. 
              2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1  e
          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
              2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,  quanto  a  6
          milioni di euro per l'anno 2014 e a 9  milioni  di  euro  a
          decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma
          97, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  quanto  a  9
          milioni   di   euro   a   decorrere   dal   2014   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1,  comma  14,  del  decreto-legge  del  3
          ottobre 2006, n. 262 convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto  a  12  milioni  di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          527, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere
          dall'anno 2015, il fondo di cui al comma  2.3  puo'  essere
          rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
          d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
          l'attuazione del presente articolo. 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
          3, comma 59, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
          all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311". 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'articolo 6, possono  utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto." 
              Comma 307: 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  81,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26  maggio   2004,   n.   138
          (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo
          per la salute pubblica): 
              "Art.1. 1. Al  fine  di  contrastare  le  emergenze  di
          salute  pubblica  legate  prevalentemente   alle   malattie
          infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le
          seguenti misure: 
              a) e' istituito presso il  Ministero  della  salute  il
          Centro nazionale per la prevenzione e  il  controllo  delle
          malattie con analisi e  gestione  dei  rischi,  previamente
          quelli legati alle malattie  infettive  e  diffusive  e  al
          bioterrorismo, che opera in coordinamento con le  strutture
          regionali attraverso convenzioni con  l'Istituto  superiore
          di sanita', con l'Istituto superiore per la  prevenzione  e
          la  sicurezza  del  lavoro  (ISPESL),  con   gli   Istituti
          zooprofilattici sperimentali, con le universita',  con  gli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  con
          altre strutture di assistenza  e  di  ricerca  pubbliche  e
          private, nonche' con gli organi della sanita' militare.  Il
          Centro opera con modalita' e in base  a  programmi  annuali
          approvati  con  decreto  del  Ministro  della  salute.  Per
          l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese  le
          spese  per  il  personale,  e'  autorizzata  la  spesa   di
          32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
          2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006; 
              b) e' istituito un Istituto  di  riferimento  nazionale
          specifico sulla genetica  molecolare  e  su  altre  moderne
          metodiche di  rilevazione  e  di  diagnosi,  collegato  con
          l'Istituto  superiore  di  sanita'  e   altre   istituzioni
          scientifiche  nazionali  ed  internazionali,  con  sede  in
          Milano, presso l'Ospedale Maggiore,  denominato  Fondazione
          «Istituto nazionale di genetica molecolare  -  INGM»;  sono
          autorizzate le seguenti spese: 
              1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di  euro
          6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000  a  decorrere
          dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca
          in base a un programma approvato con decreto  del  Ministro
          della salute,  nonche',  per  quanto  di  pertinenza  dello
          Stato,   al   rimborso   delle   spese   di    costituzione
          dell'Istituto medesimo; 
              2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004  per  gli
          interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede
          dell'Istituto, nonche' per le  attrezzature  del  medesimo,
          previa presentazione dei  relativi  progetti  al  Ministero
          della salute; 
              c) per procedere  alla  realizzazione  di  progetti  di
          ricerca in collaborazione con gli  Stati  Uniti  d'America,
          relativi  alla   acquisizione   di   conoscenze   altamente
          innovative, al fine della tutela della salute  nei  settori
          dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo  e'
          autorizzata la spesa di 12.945.000 euro  per  l'anno  2004,
          12.585.000 euro per  l'anno  2005  e  12.720.000  euro  per
          l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con  decreto
          del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano." 
              Commi 308 e 311: 
              Si riporta il testo dei commi 33 e 39  dell'articolo  1
          della legge 13 luglio 2015, n.  107  (Riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 
              1. - 32. Omissis 
              33. Al fine di incrementare le opportunita' di lavoro e
          le capacita' di orientamento degli studenti, i percorsi  di
          alternanza scuola-lavoro di cui al decreto  legislativo  15
          aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici  e
          professionali, per  una  durata  complessiva,  nel  secondo
          biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno
          400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di  almeno
          200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo  si
          applicano a partire dalle classi terze  attivate  nell'anno
          scolastico successivo  a  quello  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge.  I  percorsi  di
          alternanza sono inseriti nei piani  triennali  dell'offerta
          formativa. 
              34. - 38. Omissis 
              39. Per le finalita' di cui  ai  commi  33,  37  e  38,
          nonche' per l'assistenza  tecnica  e  per  il  monitoraggio
          dell'attuazione   delle   attivita'   ivi   previste,    e'
          autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a  decorrere
          dall'anno  2016.  Le  risorse   sono   ripartite   tra   le
          istituzioni   scolastiche   del   sistema   nazionale    di
          istruzione. 
              Omissis." 
              Il Capo III (I  percorsi  di  istruzione  e  formazione
          professionale) del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.
          226 (Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni
          relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema   educativo   di
          istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2  della  L.
          28 marzo 2003, n. 53) comprende gli articoli da 15 a 22. 
              Comma 313: 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  1  della
          legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica
          e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione): 
              "Art.1. 1. Il sistema nazionale  di  istruzione,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 33,  secondo  comma,
          della Costituzione, e' costituito dalle  scuole  statali  e
          dalle scuole paritarie private  e  degli  enti  locali.  La
          Repubblica    individua    come    obiettivo    prioritario
          l'espansione  dell'offerta  formativa  e   la   conseguente
          generalizzazione della domanda di istruzione  dall'infanzia
          lungo tutto l'arco della vita. 
              Omissis." 
              Commi 314 e 316: 
              Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 537  del
          1993 e' riportato nelle note al comma 265. 
              Comma 318: 
              Si riporta il testo dell'articolo  21  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario): 
              "Art.  21.  (Comitato  nazionale  dei  garanti  per  la
          ricerca) 
              1. Al fine di promuovere la qualita'  della  ricerca  e
          assicurare  il  buon  funzionamento  delle   procedure   di
          valutazione  tra  pari  previste   dall'articolo   20,   e'
          istituito il Comitato nazionale dei garanti per la  ricerca
          (CNGR). Il CNGR e' composto da sette studiosi,  italiani  o
          stranieri,   di    elevata    qualificazione    scientifica
          internazionale,  appartenenti  a  una  pluralita'  di  aree
          disciplinari, tra i quali almeno due donne  e  due  uomini,
          nominati dal  Ministro,  il  quale  sceglie  in  un  elenco
          composto da non meno  di  dieci  e  non  piu'  di  quindici
          persone definito da un comitato di selezione.  Il  comitato
          di  selezione,  istituito  con  decreto  del  Ministro,  e'
          composto  da  cinque   membri   di   alta   qualificazione,
          designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal  presidente  del
          Consiglio direttivo dell'ANVUR,  dal  vice  presidente  del
          Comitato di esperti per la politica della  ricerca  (CEPR),
          dal  presidente   dell'European   Research   Council,   dal
          presidente dell'European Science Foundation. 
              2. Il CNGR indica criteri generali per le attivita'  di
          selezione e valutazione dei progetti di ricerca, tenendo in
          massima  considerazione  le  raccomandazioni  approvate  da
          organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di
          convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte
          dei comitati di selezione di cui al comma  1  dell'articolo
          20 e coordina le attivita' dei comitati suddetti;  subentra
          alla commissione  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 26  marzo  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  173  del  26  luglio  2004,   nonche'   alla
          commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca
          di  interesse  nazionale.  Le  predette  commissioni   sono
          soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti  del
          CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata
          copertura degli oneri  da  essi  derivanti,  il  CNGR  puo'
          provvedere all'espletamento delle  procedure  di  selezione
          dei progetti  o  programmi  di  ricerca  attivati  da  enti
          pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue  funzioni,  il
          CNGR  si  avvale  delle  risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie   del   Ministero   relative   alle   attivita'
          contemplate dal presente comma. 
              3. La spesa per il  funzionamento  del  CNGR  e  per  i
          compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione
          dei progetti di ricerca e' compresa nell'ambito  dei  fondi
          riguardanti il finanziamento dei progetti  o  programmi  di
          ricerca, per un importo massimo  non  superiore  al  3  per
          cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che  nomina  i
          componenti del CNGR determina le  indennita'  spettanti  ai
          suoi componenti. 
              4.   Il   CNGR   definisce   le   proprie   regole   di
          organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
          il  presidente,  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei  suoi
          componenti. I dipendenti pubblici possono essere  collocati
          in aspettativa per la durata del mandato. I componenti  del
          CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere
          nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque
          anni.  Essi  cessano  automaticamente   dalla   carica   al
          compimento del  settantesimo  anno  di  eta'.  Se  uno  dei
          componenti cessa dalla  carica  prima  della  scadenza  del
          proprio  mandato,  il  componente  che  viene  nominato  in
          sostituzione resta in carica  per  la  durata  residua  del
          mandato. Il predetto  componente  e'  scelto  dal  Ministro
          nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma  1,
          purche'  nell'elenco  predetto   sia   comunque   possibile
          ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo.
          In caso contrario si procede a costituire un  nuovo  elenco
          con le modalita' di cui al comma 1. L'elenco  ha  validita'
          biennale e scaduto tale  termine  e'  ricostituito  con  le
          modalita' di cui al comma 1. 
              5. In sede di prima applicazione,  mediante  sorteggio,
          sono individuati due componenti  del  CNGR  che  durano  in
          carica due anni e  due  componenti  che  durano  in  carica
          quattro  anni.  Il  CNGR  predispone   rapporti   specifici
          sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di
          valutazione della ricerca, che trasmette  al  Ministro,  il
          quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti  e
          delle relazioni del CNGR." 
              Comma 323: 
              Si riporta il testo degli articoli 9 e 18 della  citata
          legge n. 240 del 2010: 
              "Art. 9. (Fondo per la premialita') 
              1. E' istituito un Fondo di ateneo per  la  premialita'
          di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto
          dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005,  n.
          230, cui affluiscono le  risorse  di  cui  all'articolo  6,
          comma 14, ultimo periodo, della presente  legge.  Ulteriori
          somme possono essere attribuite a ciascuna universita'  con
          decreto del Ministro, in proporzione alla  valutazione  dei
          risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR.  Il  Fondo  puo'
          essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei
          proventi   delle   attivita'   conto   terzi   ovvero   con
          finanziamenti  pubblici  o  privati.  In   tal   caso,   le
          universita' possono prevedere,  con  appositi  regolamenti,
          compensi aggiuntivi per  il  personale  docente  e  tecnico
          amministrativo   che   contribuisce   all'acquisizione   di
          commesse conto terzi ovvero di finanziamenti  privati,  nei
          limiti  delle  risorse   del   Fondo   non   derivanti   da
          finanziamenti pubblici." 
              "Art. 18. (Chiamata dei professori) 
              1. Le universita', con proprio regolamento adottato  ai
          sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano,  nel
          rispetto del codice etico, la chiamata  dei  professori  di
          prima  e  di  seconda  fascia  nel  rispetto  dei  principi
          enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui  alla
          raccomandazione della Commissione delle  Comunita'  europee
          n. 251 dell'11 marzo 2005, e  specificamente  dei  seguenti
          criteri: 
              a)  pubblicita'  del  procedimento  di  chiamata  sulla
          Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e  su  quelli  del
          Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
          concorsuale  e  di  un  eventuale  profilo   esclusivamente
          tramite    indicazione    di    uno    o    piu'    settori
          scientifico-disciplinari;  informazioni  dettagliate  sulle
          specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul  relativo
          trattamento economico e previdenziale; 
              b)  ammissione  al  procedimento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
          dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
          dei   settori   concorsuali   ricompresi    nel    medesimo
          macrosettore e per le funzioni  oggetto  del  procedimento,
          ovvero per funzioni superiori  purche'  non  gia'  titolari
          delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti  per  la
          chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
          partecipare  altresi'  i  professori,  rispettivamente,  di
          prima e di seconda fascia gia'  in  servizio,  nonche'  gli
          studiosi stabilmente impegnati all'estero in  attivita'  di
          ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
          di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla  base  di
          tabelle  di  corrispondenza,  aggiornate  ogni  tre   anni,
          definite dal Ministro, sentito il CUN.  In  ogni  caso,  ai
          procedimenti per la chiamata, di cui al presente  articolo,
          non possono partecipare coloro  che  abbiano  un  grado  di
          parentela o di affinita', fino al  quarto  grado  compreso,
          con un  professore  appartenente  al  dipartimento  o  alla
          struttura che effettua la chiamata ovvero con  il  rettore,
          il direttore generale o  un  componente  del  consiglio  di
          amministrazione dell'ateneo; 
              c) applicazione dei criteri di  cui  alla  lettera  b),
          ultimo periodo, in relazione al conferimento degli  assegni
          di ricerca di cui all'articolo 22 e alla  stipulazione  dei
          contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
          titolo erogati dall'ateneo; 
              d) valutazione delle  pubblicazioni  scientifiche,  del
          curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
          alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
          massimo  delle  pubblicazioni  in  conformita'   a   quanto
          prescritto dal decreto di cui  all'articolo  16,  comma  3,
          lettera  b),  e  accertare,   oltre   alla   qualificazione
          scientifica    dell'aspirante,    anche    le    competenze
          linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche  dei  corsi  di
          studio in lingua estera; 
              e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
          dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
          dei  professori  di  prima  fascia  per  la   chiamata   di
          professori di prima fascia, e dei professori di prima e  di
          seconda fascia per la chiamata dei  professori  di  seconda
          fascia,  e  approvazione  della  stessa  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione. 
              2. Nell'ambito  delle  disponibilita'  di  bilancio  di
          ciascun  ateneo  i  procedimenti  per   la   chiamata   dei
          professori di prima e di seconda fascia di cui al comma  1,
          nonche'   per   l'attribuzione   dei   contratti   di   cui
          all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono  effettuati
          sulla  base   della   programmazione   triennale   di   cui
          all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e di  cui  all'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 5, comma 4,  lettera  d),  della  presente
          legge. La programmazione  assicura  la  sostenibilita'  nel
          tempo degli oneri stipendiali, compresi  i  maggiori  oneri
          derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
          incrementi annuali e  dalla  dinamica  di  progressione  di
          carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
          la copertura finanziaria degli oneri  derivanti  da  quanto
          previsto dall'articolo 24, comma 5. 
              3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori  di
          cui al comma 1 e dall'attribuzione  dei  contratti  di  cui
          all'articolo 24 possono essere a  carico  totale  di  altri
          soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula  di
          convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
          per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di  cui
          all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di  importo  e
          durata non inferiore a quella del contratto per i posti  di
          ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a). 
              4.  Ciascuna  universita'  statale,  nell'ambito  della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore  di
          ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio  non
          hanno prestato servizio,  o  non  sono  stati  titolari  di
          assegni di ricerca ovvero  iscritti  a  corsi  universitari
          nell'universita' stessa. 
              5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
          delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore,  e
          lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  presso   le
          universita' sono riservati esclusivamente: 
              a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
          tempo determinato; 
              b)  ai  titolari  degli  assegni  di  ricerca  di   cui
          all'articolo 22; 
              c) agli studenti dei corsi  di  dottorato  di  ricerca,
          nonche'  a  studenti  di   corsi   di   laurea   magistrale
          nell'ambito di specifiche attivita' formative; 
              d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; 
              e)  al  personale  tecnico-amministrativo  in  servizio
          presso le universita'  e  a  soggetti  esterni  purche'  in
          possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; 
              f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
          enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a  titolari  di
          borse  di  studio  o  di  ricerca  banditi  sulla  base  di
          specifiche  convenzioni  e  senza  oneri   finanziari   per
          l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi  allo
          svolgimento dell'attivita' di  ricerca  e  degli  eventuali
          costi assicurativi. 
              6.  Alla  partecipazione   ai   progetti   di   ricerca
          finanziati  dall'Unione  europea  o  da  altre  istituzioni
          straniere,  internazionali   o   sovranazionali,   e   allo
          svolgimento delle relative attivita' si applicano le  norme
          previste dai relativi bandi." 
              Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata legge
          n. 240 del  2010,  come  modificato  dal  comma  338  della
          presente legge: 
              "Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato) 
              1.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, al fine di svolgere attivita'  di  ricerca,
          di didattica, di didattica integrativa e di  servizio  agli
          studenti, le universita'  possono  stipulare  contratti  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  determinato.  Il   contratto
          stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
          modalita' di svolgimento delle attivita' di  didattica,  di
          didattica integrativa e di servizio agli  studenti  nonche'
          delle attivita' di ricerca. 
              2.  I  destinatari  sono  scelti   mediante   procedure
          pubbliche di selezione disciplinate dalle  universita'  con
          regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel
          rispetto dei principi enunciati  dalla  Carta  europea  dei
          ricercatori, di cui alla raccomandazione della  Commissione
          delle Comunita'  europee  n.  251  dell'11  marzo  2005,  e
          specificamente dei seguenti criteri: 
              a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale,  sul
          sito dell'ateneo e su quelli del  Ministero  e  dell'Unione
          europea; specificazione del settore  concorsuale  e  di  un
          eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno
          o  piu'  settori   scientifico-disciplinari;   informazioni
          dettagliate sulle specifiche  funzioni,  sui  diritti  e  i
          doveri   e   sul   relativo   trattamento    economico    e
          previdenziale;  previsione  di  modalita'  di  trasmissione
          telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
          dei titoli e delle pubblicazioni; 
              b) ammissione alle procedure dei possessori del  titolo
          di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero,  per  i
          settori  interessati,  del  diploma   di   specializzazione
          medica, nonche' di eventuali ulteriori  requisiti  definiti
          nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
          assunti a tempo indeterminato come professori  universitari
          di prima o di seconda fascia o come ricercatori,  ancorche'
          cessati dal servizio; 
              c) valutazione preliminare dei candidati, con  motivato
          giudizio analitico  sui  titoli,  sul  curriculum  e  sulla
          produzione scientifica, ivi compresa la tesi di  dottorato,
          secondo criteri e parametri, riconosciuti anche  in  ambito
          internazionale,  individuati  con  decreto  del   Ministro,
          sentiti l'ANVUR e  il  CUN;  a  seguito  della  valutazione
          preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu'
          meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per  cento
          del numero degli stessi e  comunque  non  inferiore  a  sei
          unita', alla discussione pubblica con  la  commissione  dei
          titoli e della produzione  scientifica;  i  candidati  sono
          tutti ammessi alla discussione qualora il loro  numero  sia
          pari o inferiore a sei; attribuzione  di  un  punteggio  ai
          titoli e a  ciascuna  delle  pubblicazioni  presentate  dai
          candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
          possibilita' di prevedere un numero massimo,  comunque  non
          inferiore  a  dodici,  delle  pubblicazioni   che   ciascun
          candidato puo' presentare. Sono  esclusi  esami  scritti  e
          orali, ad eccezione di una prova orale volta  ad  accertare
          l'adeguata conoscenza di  una  lingua  straniera;  l'ateneo
          puo' specificare nel bando la lingua straniera  di  cui  e'
          richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo stesso  ovvero  alle  esigenze  didattiche  dei
          corsi di studio in lingua estera; la  prova  orale  avviene
          contestualmente  alla  discussione  dei  titoli   e   delle
          pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione  del  decreto  di
          cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di
          cui  al  decreto  del  Ministro  adottato   in   attuazione
          dell'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  10  novembre
          2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
          gennaio 2009, n. 1; 
              d) formulazione della proposta di chiamata da parte del
          dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
          dei professori di prima e di seconda fascia e  approvazione
          della stessa con delibera del consiglio di amministrazione. 
              3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
              a) contratti di durata triennale prorogabili  per  soli
          due anni, per una sola volta, previa  positiva  valutazione
          delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,  effettuata
          sulla base di modalita', criteri e parametri  definiti  con
          decreto del Ministro; i predetti contratti  possono  essere
          stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; 
              b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno
          usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero  che
          hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale  alle
          funzioni di professore di prima o di seconda fascia di  cui
          all'articolo 16 della presente legge, ovvero  che  sono  in
          possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
          per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno  usufruito
          di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51,  comma  6,
          della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  o  di  assegni  di
          ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge,  o  di
          borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4  della  legge
          30 novembre 1989, n. 398,  ovvero  di  analoghi  contratti,
          assegni o borse in atenei stranieri. 
              4. I contratti di cui al comma 3, lettera  a),  possono
          prevedere il regime di tempo pieno o di tempo  definito.  I
          contratti di cui al comma 3,  lettera  b),  sono  stipulati
          esclusivamente con regime di tempo pieno.  L'impegno  annuo
          complessivo  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di
          didattica, di didattica  integrativa  e  di  servizio  agli
          studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a
          200 ore per il regime di tempo definito. 
              5.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
          3,  lettera  b),  l'universita'  valuta  il  titolare   del
          contratto  stesso,  che  abbia  conseguito   l'abilitazione
          scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della  chiamata
          nel ruolo di professore associato, ai  sensi  dell'articolo
          18, comma 1, lettera e). In caso di  esito  positivo  della
          valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
          stesso, e' inquadrato nel ruolo dei  professori  associati.
          La valutazione  si  svolge  in  conformita'  agli  standard
          qualitativi   riconosciuti   a    livello    internazionale
          individuati con apposito regolamento di ateneo  nell'ambito
          dei  criteri  fissati  con   decreto   del   Ministro.   La
          programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
          disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito
          positivo della procedura di valutazione. Alla procedura  e'
          data pubblicita' sul sito dell'ateneo. 
              6.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione,    fermo    restando    quanto     previsto
          dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge e fino al 31 dicembre del  sesto  anno
          successivo, la procedura di cui  al  comma  5  puo'  essere
          utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
          e  seconda  fascia  di  professori  di  seconda  fascia   e
          ricercatori   a    tempo    indeterminato    in    servizio
          nell'universita'   medesima,   che    abbiano    conseguito
          l'abilitazione scientifica di cui all'articolo  16.  A  tal
          fine le universita'  possono  utilizzare  fino  alla  meta'
          delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
          posti disponibili di professore di ruolo. A  decorrere  dal
          settimo  anno  l'universita'  puo'  utilizzare  le  risorse
          corrispondenti fino alla meta'  dei  posti  disponibili  di
          professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5. 
              7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
          comma 9. 
              8. Il trattamento economico  spettante  ai  destinatari
          dei contratti di cui al comma 3, lettera  a),  e'  pari  al
          trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato  a
          seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti
          di cui al comma 3, lettera b), il trattamento  annuo  lordo
          onnicomprensivo e' pari al trattamento  iniziale  spettante
          al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino  a  un
          massimo del 30 per cento. 
              9. I contratti di cui al presente  articolo  non  danno
          luogo  a  diritti   in   ordine   all'accesso   ai   ruoli.
          L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere  a)
          e b), costituisce titolo  preferenziale  nei  concorsi  per
          l'accesso alle pubbliche amministrazioni. 
              9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti  di
          cui   al   presente   articolo,    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
          contribuzioni  previdenziali,  in  aspettativa  ovvero   in
          posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
          prevista dagli ordinamenti di appartenenza." 
              Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo  1  della
          legge  4  novembre  2005,  n.   230   (Nuove   disposizioni
          concernenti i professori e  i  ricercatori  universitari  e
          delega al Governo per  il  riordino  del  reclutamento  dei
          professori universitari): 
              "Art. 1 
              1. - 8. Omissis 
              9.  Nell'ambito  delle   relative   disponibilita'   di
          bilancio, le universita' possono procedere  alla  copertura
          di  posti  di  professore  ordinario  e  associato   e   di
          ricercatore   mediante   chiamata   diretta   di   studiosi
          stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca  o
          insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
          che ricoprono  una  posizione  accademica  equipollente  in
          istituzioni universitarie o di ricerca estere,  ovvero  che
          abbiano gia' svolto per chiamata  diretta  autorizzata  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          nell'ambito  del  programma  di  rientro  dei  cervelli  un
          periodo di almeno tre anni di ricerca e  di  docenza  nelle
          universita' italiane  e  conseguito  risultati  scientifici
          congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
          chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati  vincitori
          nell'ambito di  specifici  programmi  di  ricerca  di  alta
          qualificazione,  identificati  con  decreto  del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentiti
          l'Agenzia   nazionale   di    valutazione    del    sistema
          universitario e della ricerca e il Consiglio  universitario
          nazionale, finanziati dall'Unione europea o  dal  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ovvero di
          studiosi di  elevato  e  riconosciuto  merito  scientifico,
          previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel
          rispetto di criteri volti  ad  accertare  l'eccellenza  dei
          percorsi individuali di  ricerca  scientifica.  Nell'ambito
          delle relative disponibilita' di bilancio,  le  universita'
          possono altresi' procedere  alla  copertura  dei  posti  di
          professore ordinario mediante chiamata diretta di  studiosi
          di chiara  fama.  A  tali  fini  le  universita'  formulano
          specifiche   proposte    al    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
          il nulla osta alla nomina, previo parere della  commissione
          nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione
          scientifica nazionale, di cui  all'articolo  16,  comma  3,
          lettera f),  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e
          successive modificazioni, per il settore per  il  quale  e'
          proposta la chiamata,  da  esprimere  entro  trenta  giorni
          dalla richiesta del medesimo parere. Non  e'  richiesto  il
          parere della commissione di cui al terzo periodo  nel  caso
          di chiamate di studiosi che siano  risultati  vincitori  di
          uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di  cui
          al primo periodo, effettuate entro tre anni  dalla  vincita
          del  programma  o  che  siano   studiosi   di   elevato   e
          riconosciuto  merito  scientifico  previamente  selezionati
          come indicato nel primo periodo. Il  rettore,  con  proprio
          decreto, dispone la nomina determinando la relativa  classe
          di stipendio  sulla  base  della  eventuale  anzianita'  di
          servizio e di valutazioni di merito. 
              Omissis." 
              Comma 329: 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 9 della citata legge
          n. 240 del 2010 e' riportato nelle note al comma 323. 
              Comma 335: 
              Il testo degli articoli 18 e 24 della citata  legge  n.
          240 del 2010 e' riportato nelle note al comma 323. 
              Il testo del comma 9 dell'articolo 1 della citata legge
          n. 230 del 2005 e' riportato nelle note al comma 323. 
              Comma 338: 
              Si riporta il testo dell'articolo 23 della citata legge
          n. 240 del 2010, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 23. (Contratti per attivita' di insegnamento) 
              1. Le  universita',  anche  sulla  base  di  specifiche
          convenzioni con gli  enti  pubblici  e  le  istituzioni  di
          ricerca di cui all'articolo 8 del  regolamento  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
          dicembre 1993, n. 593, possono  stipulare  contratti  della
          durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente  per
          un periodo massimo di cinque  anni,  a  titolo  gratuito  o
          oneroso di importo non inferiore a quello  fissato  con  il
          decreto di cui al comma 2, per attivita' di insegnamento di
          alta   qualificazione   al   fine   di   avvalersi    della
          collaborazione  di  esperti  di  alta   qualificazione   in
          possesso  di  un  significativo  curriculum  scientifico  o
          professionale. I  predetti  contratti  sono  stipulati  dal
          rettore, su proposta dei competenti  organi  accademici.  I
          contratti  a  titolo  gratuito,  ad  eccezione  di   quelli
          stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non
          possono superare, nell'anno  accademico,  il  5  per  cento
          dell'organico dei professori  e  ricercatori  di  ruolo  in
          servizio presso l'ateneo. 
              2. Fermo restando  l'affidamento  a  titolo  oneroso  o
          gratuito di incarichi di insegnamento al personale  docente
          e  ricercatore  universitario,  le   universita'   possono,
          altresi', stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito
          delle proprie disponibilita' di bilancio, per fare fronte a
          specifiche  esigenze  didattiche,  anche  integrative,  con
          soggetti in possesso di adeguati  requisiti  scientifici  e
          professionali.  Il  possesso  del  titolo  di  dottore   di
          ricerca, della specializzazione medica,  dell'abilitazione,
          ovvero  di  titoli   equivalenti   conseguiti   all'estero,
          costituisce titolo preferenziale ai fini  dell'attribuzione
          dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti  previo
          espletamento di procedure disciplinate con  regolamenti  di
          ateneo, nel rispetto del codice etico,  che  assicurino  la
          valutazione comparativa  dei  candidati  e  la  pubblicita'
          degli atti. Il trattamento economico spettante ai  titolari
          dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
          del Ministro, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
              3. Al fine  di  favorire  l'internazionalizzazione,  le
          universita' possono attribuire, nell'ambito  delle  proprie
          disponibilita' di bilancio o utilizzando  fondi  donati  ad
          hoc  da  privati,  imprese  o  fondazioni,  insegnamenti  a
          contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di
          chiara fama. Il  trattamento  economico  e'  stabilito  dal
          consiglio di amministrazione  sulla  base  di  un  adeguato
          confronto  con  incarichi  simili   attribuiti   da   altre
          universita' europee. La proposta dell'incarico e' formulata
          al consiglio di amministrazione dal rettore, previo  parere
          del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del
          candidato nel sito internet dell'universita'. 
              4.  La  stipulazione  di  contratti  per  attivita'  di
          insegnamento ai sensi del presente articolo non da' luogo a
          diritti in ordine all'accesso  ai  ruoli  universitari,  ma
          consente di computare le eventuali chiamate di  coloro  che
          sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse
          vincolate di cui all'articolo 18, comma 4." 
              Il testo dell'articolo 24 della citata legge n. 240 del
          2010, come modificato  dal  presente  comma,  e'  riportato
          nelle note al comma 323. 
              Comma 339: 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio  2010,
          n. 2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura ed  il
          funzionamento dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
          sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato  ai
          sensi dell'articolo  2,  comma  140,  del  decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006,  n.  286),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 3 Attivita', criteri e metodi 
              1. L'Agenzia svolge le seguenti attivita': 
              a) valuta la qualita' dei processi,  i  risultati  e  i
          prodotti delle attivita' di gestione, formazione,  ricerca,
          ivi compreso il trasferimento tecnologico delle universita'
          e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole
          strutture dei predetti enti;  le  predette  valutazioni  si
          concludono entro un periodo di 5 anni; 
              b) definisce criteri e metodologie per la  valutazione,
          in  base  a  parametri  oggettivi  e  certificabili,  delle
          strutture delle universita' e degli enti di ricerca, e  dei
          corsi di studio universitari, ivi compresi i  dottorati  di
          ricerca,   i   master   universitari   e   le   scuole   di
          specializzazione,  ai  fini  dell'accreditamento  periodico
          degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque  il
          contributo delle  procedure  di  auto-valutazione.  Per  le
          questioni didattiche e' promosso il  coinvolgimento  attivo
          degli studenti e dei loro  organismi  di  rappresentanza  e
          delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri
          a carico della finanza pubblica; 
              c) esercita funzioni di indirizzo  delle  attivita'  di
          valutazione demandate  ai  nuclei  di  valutazione  interna
          degli atenei e degli  enti  di  ricerca,  ad  eccezione  di
          quelle  loro  affidate  dalle  rispettive  istituzioni   di
          appartenenza, raccordando la propria attivita'  con  quella
          di valutazione interna svolta dai nuclei  e  confrontandosi
          con questi ultimi sulla definizione di criteri,  metodi  ed
          indicatori; 
              d) predispone, anche in riferimento  alle  funzioni  di
          cui alla lettera b), in  collaborazione  con  i  nuclei  di
          valutazione interna procedure uniformi per  la  rilevazione
          della valutazione dei corsi da parte degli studenti,  fissa
          i requisiti minimi cui le Universita' si attengono  per  le
          procedure di valutazione dell'efficacia della  didattica  e
          dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e  ne
          cura l'analisi e la pubblicazione soprattutto con modalita'
          informatiche; 
              e)  elabora  e  propone   al   Ministro   i   requisiti
          quantitativi e qualitativi, in termini  di  risorse  umane,
          infrastrutturali e finanziarie stabili,  e  di  adeguatezza
          dei programmi di insegnamento e di capacita' di ricerca, ai
          fini  dell'istituzione   fusione   o   federazione   ovvero
          soppressione  di  universita'  o  di  sedi  distaccate   di
          universita'  esistenti,  nonche'  per   l'attivazione,   la
          chiusura o  l'accorpamento  di  tutti  i  corsi  di  studio
          universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master
          universitari e le scuole di specializzazione; 
              f) elabora, su richiesta del Ministro, i  parametri  di
          riferimento per l'allocazione  dei  finanziamenti  statali,
          ivi inclusa la determinazione  dei  livelli  essenziali  di
          prestazione e  dei  costi  unitari  riferiti  a  specifiche
          tipologie di servizi; 
              g)  valuta,  sulla  base  dei  risultati  attesi  e  di
          parametri  predefiniti,  i  risultati  degli   accordi   di
          programma ed il  loro  contributo  al  miglioramento  della
          qualita' complessiva  del  sistema  universitario  e  della
          ricerca; 
              h) valuta  l'efficienza  e  l'efficacia  dei  programmi
          pubblici  di  finanziamento  e  di   incentivazione   delle
          attivita' didattiche, di ricerca e di innovazione; 
              i) svolge, su richiesta del Ministro e  compatibilmente
          con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attivita'
          di valutazione, nonche'  di  definizione  di  standard,  di
          parametri e di normativa tecnica. 
              i-bis) svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione
          della qualita' della ricerca delle universita' e degli enti
          di ricerca, sulla base di un apposito decreto del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  emanato
          entro il  31  marzo  dell'anno  successivo  al  quinquennio
          oggetto  di  valutazione,  e  diretto  a   individuare   le
          linee-guida  concernenti  lo  svolgimento  della   medesima
          valutazione e le risorse economiche a tal fine  necessarie.
          La valutazione della qualita'  della  ricerca  deve  essere
          conclusa  entro  il  31   dicembre   dell'anno   successivo
          all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo. 
              Omissis." 
              Commi 340, 341 e 342: 
              Si  riporta  il  testo  del  comma  1-bis  e   1-quater
          dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n.  114  (Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e   la
          trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli  uffici
          giudiziari): 
              "Art. 50 (Ufficio per il processo) 
              1. - Omissis 
              1-bis. Con decreto del  Ministro  della  giustizia,  da
          adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  sono  determinati  il  numero  e  i  criteri  per
          l'individuazione dei soggetti che hanno svolto  il  periodo
          di perfezionamento di cui all'articolo 37,  comma  11,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive   modificazioni,   che   possano    far    parte
          dell'ufficio per il  processo  per  svolgere  un  ulteriore
          periodo di perfezionamento per una durata non  superiore  a
          dodici mesi, tenuto conto delle  valutazioni  di  merito  e
          delle esigenze organizzative degli  uffici  giudiziari,  in
          via prioritaria a  supporto  dei  servizi  di  cancelleria.
          Nell'individuazione dei criteri e'  riconosciuta  priorita'
          alla  minore  eta'  anagrafica  ed  e'  assicurata  un'equa
          ripartizione  territoriale  delle  risorse,  tenendo  conto
          delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con  il  medesimo
          decreto puo'  essere  attribuita  ai  soggetti  di  cui  al
          presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse
          destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a
          400 euro mensili. Il decreto fissa altresi' i requisiti per
          l'attribuzione della borsa  di  studio,  tenuto  conto,  in
          particolare,   del   titolo   di   studio,   dell'eta'    e
          dell'esperienza formativa. 
              1-ter. Omissis 
              1-quater.   Il    completamento    del    periodo    di
          perfezionamento presso l'ufficio per il processo  ai  sensi
          del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di
          preferenza a parita' di merito, ai  sensi  dell'articolo  5
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9   maggio   1994,   n.   487,   e   successive
          modificazioni,  nei   concorsi   indetti   dalla   pubblica
          amministrazione.  Nelle   procedure   concorsuali   indette
          dall'amministrazione  della   giustizia   sono   introdotti
          meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa
          acquisita  mediante  il  completamento   del   periodo   di
          perfezionamento presso l'ufficio per il processo  ai  sensi
          del citato comma 1-bis. 
              Omissis." 
              Comma 343: 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21-quater
          del citato decreto-legge n. 83 del  2015,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015: 
              "Art. 21-quater. Misure  per  la  riqualificazione  del
          personale dell'amministrazione giudiziaria 
              1. - 4. Omissis 
              5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
          spesa nel limite di euro 25.781.938 a  decorrere  dall'anno
          2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo  del
          fondo di cui all'articolo  1,  comma  96,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su
          proposta del Ministro della  giustizia,  le  variazioni  di
          bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo  sui
          pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo." 
              Comma 344: 
              Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
          n. 99 del 2004 e' riportato nelle note al comma 44. 
              Il citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          601 del 1973 e' pubblicato nella Gazz. Uff. n. 268  del  16
          ottobre 1973, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo  15  della  legge  27
          dicembre  1977,  n.  984  (Coordinamento  degli  interventi
          pubblici nei  settori  della  zootecnia,  della  produzione
          ortoflorofrutticola, della forestazione,  dell'irrigazione,
          delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura  e
          della utilizzazione e valorizzazione dei terreni  collinari
          e montani): 
              "Art. 15. Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3
          relativamente ai terreni di collina e di  montagna  avranno
          riguardo alle esigenze di utilizzare  e  di  valorizzare  i
          terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare  il
          riordino agrario e fondiario in funzione di  nuovi  assetti
          produttivi,  con  particolare   riguardo   a   quelli   che
          presentano una naturale  capacita'  di  assicurare  elevate
          produzioni  unitarie  e  di  foraggi  e  cereali  per   uso
          zootecnico. 
              Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in
          particolare: 
              a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione
          produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime; 
              b) le opere da realizzare, le priorita' e le  forme  di
          incentivazione, favorendo in particolare la creazione e  lo
          sviluppo di forme  associative  e  cooperative  alle  quali
          assegnare i terreni incolti in base  alle  norme  di  legge
          vigenti." 
              Comma 345: 
              Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
          18 dicembre 2013 relativo all'applicazione  degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis» (Testo  rilevante  ai  fini
          del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013,  n.
          L 352. 
              Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
          18 dicembre 2013 relativo all'applicazione  degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis»  nel  settore  agricolo  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              Comma 346: 
              Il riferimento alla citata legge n.  250  del  1958  e'
          riportato nelle note al comma 246. 
              Comma 351: 
              Si riporta il testo degli articoli 9 e 10  del  decreto
          legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in  materia
          di abrogazione di reati  e  introduzione  di  illeciti  con
          sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2,  comma
          3, della legge 28 aprile  2014,  n.  67),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 9. Pagamento della sanzione 
              1. L'importo dovuto a  titolo  di  sanzione  pecuniaria
          civile e'  recuperato  secondo  le  disposizioni  stabilite
          dalla  parte  VII  del  testo  unico   delle   disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia,  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
              2.  Il  giudice  puo'  disporre,  in   relazione   alle
          condizioni economiche  del  condannato,  che  il  pagamento
          della sanzione pecuniaria civile  sia  effettuato  in  rate
          mensili da due  a  otto.  Ciascuna  rata  non  puo'  essere
          inferiore ad euro cinquanta. 
              3. Decorso inutilmente, anche per  una  sola  rata,  il
          termine fissato per il pagamento, l'ammontare residuo della
          sanzione e' dovuto in un'unica soluzione. 
              4. Il condannato puo'  estinguere  la  sanzione  civile
          pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento. 
              5. Per il pagamento della  sanzione  pecuniaria  civile
          non e' ammessa alcuna forma di copertura assicurativa. 
              6. L'obbligo di pagare la  sanzione  pecuniaria  civile
          non si trasmette agli eredi." 
              "Art. 10. Destinazione del provento della sanzione 
              1. Il provento  della  sanzione  pecuniaria  civile  e'
          versato all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato  di
          previsione del Ministero dell'interno riguardante il  Fondo
          di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati  di
          tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura  e  dei
          reati  intenzionali  violenti,  per  le  finalita'  di  cui
          all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122." 
              Comma 352: 
              Si riporta il testo del comma 367 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 244 del 2007 come modificato dalla presente
          legge: 
              "367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, il Ministero  della  giustizia
          stipula  con  una  societa'  interamente  posseduta   dalla
          societa' di cui all'articolo 3, comma 2, del  decreto-legge
          30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o piu' convenzioni
          in base alle quali la societa' stipulante  con  riferimento
          alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          2002, n. 115, nonche' alle sanzioni  pecuniarie  civili  di
          cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7,  provvede
          alla gestione del credito, mediante le seguenti attivita': 
              a) acquisizione dei  dati  anagrafici  del  debitore  e
          quantificazione del credito,  nella  misura  stabilita  dal
          decreto del  Ministro  della  giustizia  adottato  a  norma
          dell'articolo 205 del testo unico di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  e
          successive modificazioni; 
              b) iscrizione a ruolo del  credito;  a  tale  fine,  il
          titolare  dell'ufficio  competente  delega   uno   o   piu'
          dipendenti della societa'  stipulante  alla  sottoscrizione
          dei relativi ruoli; 
              c)  [iscrizione   al   ruolo   del   credito,   scaduto
          inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo]." 
              Comma 353: 
              Il citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          917 del 1986 e' pubblicato nella Gazz. Uff. n. 302  del  31
          dicembre 1986, S.O. 
              Comma 354: 
              Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 4  della
          citata legge n. 92 del 2012 
              "Art. 4 Ulteriori disposizioni in  materia  di  mercato
          del lavoro 
              1. - 23-bis. Omissis 
              24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo
          una cultura di maggiore condivisione dei  compiti  di  cura
          dei figli  all'interno  della  coppia  e  per  favorire  la
          conciliazione dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro,  in  via
          sperimentale per gli anni 2013-2015: 
              a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque  mesi
          dalla nascita del figlio, ha  l'obbligo  di  astenersi  dal
          lavoro per un periodo  di  un  giorno.  Entro  il  medesimo
          periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi  per
          un ulteriore periodo di  due  giorni,  anche  continuativi,
          previo accordo con  la  madre  e  in  sua  sostituzione  in
          relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
          quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due
          giorni goduto in sostituzione della madre  e'  riconosciuta
          un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS  pari  al  100
          per cento della retribuzione e per il  restante  giorno  in
          aggiunta  all'obbligo  di   astensione   della   madre   e'
          riconosciuta un'indennita' pari  al  100  per  cento  della
          retribuzione. Il  padre  lavoratore  e'  tenuto  a  fornire
          preventiva comunicazione in  forma  scritta  al  datore  di
          lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno
          quindici giorni prima  dei  medesimi.  All'onere  derivante
          dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede,  quanto
          a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,  2014  e
          2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di  spesa  di  cui   all'articolo   24,   comma   27,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e,
          quanto a  13  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni
          2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo; 
              b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le
          modalita'  di  cui  al  comma  25,   e'   disciplinata   la
          possibilita'  di  concedere  alla  madre  lavoratrice,   al
          termine del periodo  di  congedo  di  maternita',  per  gli
          undici  mesi  successivi  e  in  alternativa   al   congedo
          parentale di cui al comma 1, lettera a),  dell'articolo  32
          del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151
          del 2001, la corresponsione di voucher  per  l'acquisto  di
          servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli  oneri
          della rete  pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia  o  dei
          servizi privati accreditati, da  richiedere  al  datore  di
          lavoro. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo del comma 205 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 208 del 2015: 
              "205. Il congedo obbligatorio per il  padre  lavoratore
          dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del
          figlio, nonche' il congedo facoltativo da utilizzare  nello
          stesso periodo, in alternativa alla madre che si  trovi  in
          astensione obbligatoria, previsti in via  sperimentale  per
          gli anni 2013, 2014  e  2015  dall'articolo  4,  comma  24,
          lettera a),  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  sono
          prorogati sperimentalmente per l'anno 2016  ed  il  congedo
          obbligatorio e' aumentato a due giorni, che possono  essere
          goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi  congedi,
          obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata
          dal decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali  22  dicembre  2012,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n.  37  del  13  febbraio  2013.  Alla  copertura
          dell'onere derivante dal presente  comma,  valutato  in  24
          milioni di euro per l'anno 2016, si provvede  quanto  a  14
          milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo
          sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2." 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  18  del  citato
          decreto-legge   n.   185   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 2.  del  2009,  e'  riportato
          nelle note al comma 221. 
              Comma 355: 
              Si riporta il testo del comma 335 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 266 del 2005: 
              "335. Limitatamente al periodo d'imposta 2005,  per  le
          spese documentate sostenute dai genitori per  il  pagamento
          di rette relative alla  frequenza  di  asili  nido  per  un
          importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per
          ogni figlio ospitato negli stessi,  spetta  una  detrazione
          dall'imposta lorda nella misura del 19 per  cento,  secondo
          le disposizioni dell'articolo  15  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni." 
              Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo  2  della
          legge  22  dicembre  2008,  n.  203  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2009): 
              "Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per  l'agricoltura  e
          per  l'autotrasporto,   gestioni   previdenziali,   risorse
          destinate  ai  rinnovi  contrattuali  e  ai   miglioramenti
          retributivi per il personale statale in regime  di  diritto
          pubblico, ammortizzatori  sociali  e  patto  di  stabilita'
          interno) 
              1. - 5. Omissis 
              6. Le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  335,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  si  applicano  anche
          per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per
          i periodi d'imposta successivi. 
              Omissis." 
              Commi 356 e 357: 
              Il testo del comma  24  dell'articolo  4  della  citata
          legge n. 92 del 2012 e' riportato nelle note al comma 354. 
              Comma 359: 
              Si riporta il  testo  degli  articoli  5  e  5-bis  del
          decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,   n.   119
          (Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  e  per  il
          contrasto della violenza di  genere,  nonche'  in  tema  di
          protezione civile e di commissariamento delle province): 
              "Art. 5 Piano d'azione straordinario contro la violenza
          sessuale e di genere 
              1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche
          avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai  diritti
          e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma  3,
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  elabora,
          con il contributo delle amministrazioni interessate,  delle
          associazioni di  donne  impegnate  nella  lotta  contro  la
          violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa
          in sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  un  "Piano  d'azione
          straordinario contro la violenza sessuale e di genere",  di
          seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto  in
          sinergia con la nuova  programmazione  dell'Unione  europea
          per il periodo 2014-2020. 
              2.  Il  Piano,  con  l'obiettivo  di  garantire  azioni
          omogenee nel territorio  nazionale,  persegue  le  seguenti
          finalita': 
              a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
          attraverso  l'informazione  e  la  sensibilizzazione  della
          collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e
          dei ragazzi nel processo  di  eliminazione  della  violenza
          contro  le  donne  e  nella  soluzione  dei  conflitti  nei
          rapporti interpersonali; 
              b) sensibilizzare gli operatori dei settori  dei  media
          per la realizzazione di una comunicazione  e  informazione,
          anche commerciale,  rispettosa  della  rappresentazione  di
          genere e, in  particolare,  della  figura  femminile  anche
          attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione  da
          parte degli operatori medesimi; 
              c)  promuovere  un'adeguata  formazione  del  personale
          della scuola alla relazione  e  contro  la  violenza  e  la
          discriminazione di genere e promuovere,  nell'ambito  delle
          indicazioni  nazionali  per  il  curricolo   della   scuola
          dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di  istruzione,  delle
          indicazioni nazionali per i licei e delle linee  guida  per
          gli istituti tecnici e professionali, nella  programmazione
          didattica curricolare ed extracurricolare delle  scuole  di
          ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
          la formazione  degli  studenti  al  fine  di  prevenire  la
          violenza nei confronti delle donne e la discriminazione  di
          genere, anche attraverso un'adeguata  valorizzazione  della
          tematica nei libri di testo; 
              d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle
          donne vittime  di  violenza  e  ai  loro  figli  attraverso
          modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei  servizi
          territoriali, dei centri  antiviolenza  e  dei  servizi  di
          assistenza alle donne vittime di violenza; 
              e) garantire la formazione di tutte le professionalita'
          che entrano in contatto con fatti di violenza di  genere  o
          di stalking; 
              f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il
          rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni
          coinvolte; 
              g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto  il
          territorio nazionale,  di  azioni,  basate  su  metodologie
          consolidate  e  coerenti  con  linee  guida   appositamente
          predisposte, di recupero e di accompagnamento dei  soggetti
          responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
          al fine di favorirne il recupero e di limitare  i  casi  di
          recidiva; 
              h) prevedere una raccolta strutturata e  periodicamente
          aggiornata,  con  cadenza  almeno  annuale,  dei  dati  del
          fenomeno,   ivi   compreso   il   censimento   dei   centri
          antiviolenza,  anche  attraverso  il  coordinamento   delle
          banche di dati gia' esistenti; 
              i) prevedere specifiche  azioni  positive  che  tengano
          anche  conto   delle   competenze   delle   amministrazioni
          impegnate nella prevenzione, nel contrasto e  nel  sostegno
          delle vittime di violenza di genere e di stalking  e  delle
          esperienze delle associazioni che svolgono  assistenza  nel
          settore; 
              l) definire un sistema strutturato  di  governance  tra
          tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
          esperienze e sulle buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle
          reti locali e sul territorio. 
              3.  Il  Ministro  delegato  per  le  pari  opportunita'
          trasmette   annualmente   alle   Camere    una    relazione
          sull'attuazione del Piano. 
              4. Per il finanziamento del  Piano,  il  Fondo  per  le
          politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita'  e'
          incrementato di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2013.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          61, comma 22, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni. 
              5.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel
          presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma  4
          del medesimo articolo e dall'articolo  5-bis,  si  provvede
          mediante l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." 
              "Art. 5-bis Azioni  per  i  centri  antiviolenza  e  le
          case-rifugio 
              1.  Al  fine  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
          dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto,
          il Fondo per le politiche relative ai diritti e  alle  pari
          opportunita',  di  cui  all'articolo  19,  comma   3,   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e'
          incrementato di 10 milioni di euro per l'anno  2013,  di  7
          milioni di euro per l'anno 2014 e di  10  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno  2015.  Al  relativo  onere  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 61, comma 22,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   e   successive
          modificazioni, e, quanto a 7 milioni  di  euro  per  l'anno
          2014 e a 10 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
          interventi strutturali di politica economica.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              2. Il  Ministro  delegato  per  le  pari  opportunita',
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, provvede annualmente a  ripartire  tra
          le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto: 
              a) della programmazione regionale  e  degli  interventi
          gia' operativi per contrastare la  violenza  nei  confronti
          delle donne; 
              b)  del  numero  dei  centri  antiviolenza  pubblici  e
          privati gia' esistenti in ogni regione; 
              c) del numero delle case-rifugio  pubbliche  e  private
          gia' esistenti in ogni regione; 
              d) della necessita' di riequilibrare  la  presenza  dei
          centri antiviolenza e delle case-rifugio in  ogni  regione,
          riservando un terzo dei fondi  disponibili  all'istituzione
          di  nuovi  centri  e  di  nuove  case-rifugio  al  fine  di
          raggiungere  l'obiettivo  previsto  dalla   raccomandazione
          Expert Meeting sulla violenza contro le donne -  Finlandia,
          8-10 novembre 1999. 
              3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle  quali
          e' garantito l'anonimato, sono promossi da: 
              a) enti locali, in forma singola o associata; 
              b) associazioni e organizzazioni operanti  nel  settore
          del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime  di  violenza,
          che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche  in
          materia di violenza contro le  donne,  che  utilizzino  una
          metodologia  di  accoglienza  basata  sulla  relazione  tra
          donne, con personale specificamente formato; 
              c) soggetti di cui alle lettere a) e b),  di  concerto,
          d'intesa o in forma consorziata. 
              4. I centri antiviolenza e le case-rifugio  operano  in
          maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari  e
          assistenziali territoriali, tenendo conto delle  necessita'
          fondamentali per la protezione delle persone che  subiscono
          violenza,  anche  qualora  svolgano  funzioni  di   servizi
          specialistici. 
              5. Indipendentemente dalle  metodologie  di  intervento
          adottate e  dagli  specifici  profili  professionali  degli
          operatori   coinvolti,   la   formazione    delle    figure
          professionali dei centri antiviolenza e delle  case-rifugio
          promuove un approccio integrato  alle  fenomenologie  della
          violenza, al fine  di  garantire  il  riconoscimento  delle
          diverse dimensioni della violenza subita dalle  persone,  a
          livello   relazionale,   fisico,   psicologico,    sociale,
          culturale ed economico. Fa altresi' parte della  formazione
          degli   operatori   dei   centri   antiviolenza   e   delle
          case-rifugio  il  riconoscimento  delle  dimensioni   della
          violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere. 
              6. Le regioni destinatarie  delle  risorse  oggetto  di
          riparto  presentano  al  Ministro  delegato  per  le   pari
          opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione
          concernente le iniziative adottate nell'anno  precedente  a
          valere sulle risorse medesime. 
              7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni,
          il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle
          Camere, entro il 30 giugno  di  ogni  anno,  una  relazione
          sullo stato di utilizzo delle risorse  stanziate  ai  sensi
          del presente articolo." 
              Comma 360: 
              Si riporta il testo del comma 401 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 208 del 2015: 
              "Comma 401 
              401. Al fine di garantire la compiuta attuazione  della
          legge 18 agosto 2015, n. 134, e' istituito nello  stato  di
          previsione del Ministero della salute il Fondo per la  cura
          dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con  una
          dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
          2016." 
              Comma 361: 
              Il  testo  del  comma  2  dell'articolo  6  del  citato
          decreto-legge   n.   154   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 189 del  2008,  e'  riportato
          nelle note al comma 231. 
              Comma 362: 
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  5  e  14   del
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189  (Interventi  urgenti
          in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
          2016) ,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre 2016 n. 229: 
              "Art. 5. Ricostruzione privata 
              1.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  benefici  e   del
          riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori  di
          cui all'articolo 1, con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 2,  comma  2,  il  Commissario  straordinario
          provvede a: 
              a)   individuare   i   contenuti   del   processo    di
          ricostruzione  e  ripristino  del  patrimonio   danneggiato
          distinguendo: 
              1)  interventi  di   immediata   riparazione   per   il
          rafforzamento   locale   degli   edifici   residenziali   e
          produttivi che presentano danni lievi; 
              2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o
          ricostruzione  puntuale  con  adeguamento   sismico   delle
          abitazioni e attivita' produttive danneggiate  o  distrutte
          che presentano danni gravi; 
              3) interventi di ricostruzione integrata dei  centri  e
          nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti; 
              b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione,
          la progettazione e la  realizzazione  degli  interventi  di
          ricostruzione  con  adeguamento   sismico   degli   edifici
          distrutti e di ripristino con miglioramento  sismico  degli
          edifici danneggiati, in modo  da  rendere  compatibili  gli
          interventi  strutturali  con  la   tutela   degli   aspetti
          architettonici,  storici  e  ambientali,   anche   mediante
          specifiche   indicazioni   dirette   ad   assicurare    una
          architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
          Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti  pubblici
          e privati coinvolti nel processo di ricostruzione; 
              c) individuare le tipologie di immobili e il livello di
          danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b)
          sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e
          definire le relative procedure e modalita' di attuazione; 
              d) individuare le tipologie di immobili e il livello di
          danneggiamento per i quali i principi di cui  alla  lettera
          b) sono utilizzabili per gli interventi di  ripristino  con
          miglioramento sismico o  di  ricostruzione  puntuale  degli
          edifici destinati  ad  abitazione  o  attivita'  produttive
          distrutti o  che  presentano  danni  gravi  e  definire  le
          relative procedure e modalita' di attuazione; 
              e) definire i criteri  in  base  ai  quali  le  Regioni
          perimetrano, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore delle disposizioni commissariali, i centri e  nuclei
          di particolare interesse, o parti di  essi,  che  risultano
          maggiormente  colpiti  e  nei  quali  gli  interventi  sono
          attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi; 
              f)  stabilire  i   parametri   da   adottare   per   la
          determinazione  del  costo  degli  interventi  ed  i  costi
          parametrici. 
              2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
          comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti  nel  presente
          decreto, sulla base dei danni effettivamente  verificatisi,
          i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti,
          sono erogati per far  fronte  alle  seguenti  tipologie  di
          intervento e danno conseguenti  agli  eventi  sismici,  nei
          Comuni di cui all'articolo 1: 
              a)  riparazione,  ripristino  o   ricostruzione   degli
          immobili di edilizia abitativa  ad  uso  produttivo  e  per
          servizi  pubblici  e  privati,  e   delle   infrastrutture,
          dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o
          danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; 
              b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali  alle
          attivita' produttive, industriali,  agricole,  zootecniche,
          commerciali, artigianali,  turistiche,  professionali,  ivi
          comprese quelle relative  agli  enti  non  commerciali,  ai
          soggetti  pubblici  e  alle  organizzazioni,  fondazioni  o
          associazioni con esclusivo fine solidaristico o  sindacale,
          e di servizi, inclusi i servizi sociali,  socio-sanitari  e
          sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; 
              c) danni economici  subiti  da  prodotti  in  corso  di
          maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi  del  regolamento
          (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  21  novembre  2012,  relativo  alla  protezione  delle
          indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
          prodotti agricoli e  alimentari,  previa  presentazione  di
          perizia asseverata; 
              d) danni alle strutture private  adibite  ad  attivita'
          sociali,  socio-sanitarie  e  socio-educative,   sanitarie,
          ricreative, sportive e religiose; 
              e)   danni   agli   edifici   privati   di    interesse
          storico-artistico; 
              f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano  in  locali
          sgomberati  dalle  competenti  autorita',  per   l'autonoma
          sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento
          di alloggi temporanei; 
              g)   delocalizzazione   temporanea   delle    attivita'
          economiche o produttive e dei servizi pubblici  danneggiati
          dal sisma al fine di garantirne la continuita'; 
              h) interventi sociali  e  socio-sanitari,  attivati  da
          soggetti  pubblici,  nella  fase  dell'emergenza,  per   le
          persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio; 
              i)  interventi  per  far  fronte  ad  interruzioni   di
          attivita' sociali,  socio-sanitarie  e  socio-educative  di
          soggetti pubblici, ivi comprese  le  aziende  pubbliche  di
          servizi alla persona, nonche' di  soggetti  privati,  senza
          fine di lucro. 
              3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d),  e)
          e g) del  comma  2  sono  erogati,  con  le  modalita'  del
          finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento
          lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni
          di  servizi  e  alle   acquisizioni   di   beni   necessari
          all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. 
              4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di  cui
          al  comma  3,  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del
          credito operanti  nei  territori  di  cui  all'articolo  1,
          possono contrarre  finanziamenti,  secondo  contratti  tipo
          definiti   con   apposita   convenzione    stipulata    con
          l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla  garanzia
          dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),
          secondo periodo, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti  agevolati
          assistiti  dalla   garanzia   dello   Stato   ai   soggetti
          danneggiati dall'evento sismico. Con decreti  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e
          sono definiti i criteri  e  le  modalita'  di  operativita'
          delle stesse. Le garanzie dello Stato di  cui  al  presente
          comma sono elencate nell'allegato allo stato di  previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   di   cui
          all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati,
          in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito
          di imposta, fruibile esclusivamente  in  compensazione,  in
          misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
          ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
          nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione  dei
          medesimi  finanziamenti.  Le  modalita'  di  fruizione  del
          credito di imposta sono  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Il
          credito di imposta  e'  revocato,  in  tutto  o  in  parte,
          nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto
          di  finanziamento  agevolato.  Il  soggetto  che  eroga  il
          finanziamento agevolato comunica con modalita'  telematiche
          all'Agenzia  delle  entrate  gli   elenchi   dei   soggetti
          beneficiari,  l'ammontare  del  finanziamento  concesso   a
          ciascun beneficiario, il numero e l'importo  delle  singole
          rate. 
              6.  I  finanziamenti  agevolati  hanno  durata  massima
          venticinquennale e possono coprire le eventuali spese  gia'
          anticipate dai soggetti beneficiari, anche con  ricorso  al
          credito bancario, successivamente ammesse a  contributo.  I
          contratti di finanziamento  prevedono  specifiche  clausole
          risolutive espresse, anche parziali, per i casi di  mancato
          o ridotto impiego dello  stesso,  ovvero  di  suo  utilizzo
          anche parziale per finalita' diverse da quelle indicate nel
          presente articolo. In  tutti  i  casi  di  risoluzione  del
          contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede
          al  beneficiario  la  restituzione  del   capitale,   degli
          interessi e di ogni altro  onere  dovuto.  In  mancanza  di
          tempestivo  pagamento   spontaneo,   lo   stesso   soggetto
          finanziatore comunica al Commissario straordinario, per  la
          successiva iscrizione a ruolo, i  dati  identificativi  del
          debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando  il  recupero
          da parte del soggetto finanziatore delle  somme  erogate  e
          dei relativi interessi  nonche'  delle  spese  strettamente
          necessarie alla gestione dei finanziamenti, non  rimborsati
          spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997,  n.  241.  Le  somme  riscosse  a  mezzo  ruolo  sono
          riversate in apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio
          dello  Stato  per  essere  riassegnate  al  fondo  di   cui
          all'articolo 4. 
              7. Il Commissario straordinario definisce,  con  propri
          provvedimenti   adottati   d'intesa   con   il    Ministero
          dell'economia e delle finanze, i  criteri  e  le  modalita'
          attuative  del  presente  articolo,  anche  per   garantire
          uniformita'  di  trattamento  e  un  efficace  monitoraggio
          sull'utilizzo delle risorse disponibili,  e  assicurare  il
          rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati. 
              8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano  nei
          limiti  e  nel  rispetto  delle  condizioni  previste   dal
          Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014  del  17
          giugno 2014, in particolare dall'articolo 50. 
              9.  L'importo   complessivo   degli   stanziamenti   da
          autorizzare e' determinato con  la  legge  di  bilancio  in
          relazione alla quantificazione dell'ammontare dei  danni  e
          delle risorse necessarie  per  gli  interventi  di  cui  al
          presente articolo." 
              "Art. 14. Ricostruzione pubblica 
              1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
          comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle
          risorse stanziate allo  scopo,  per  la  ricostruzione,  la
          riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli
          interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi
          pubblici,  nonche'  per  gli  interventi   sui   beni   del
          patrimonio  artistico  e  culturale,  nei  Comuni  di   cui
          all'articolo 1, attraverso la concessione di  contributi  a
          favore: 
              a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo
          pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture
          edilizie universitarie, nonche' degli  edifici  municipali,
          delle caserme in uso  all'amministrazione  della  difesa  e
          degli  immobili  demaniali  o   di   proprieta'   di   enti
          ecclesiastici    civilmente    riconosciuti,    formalmente
          dichiarati di  interesse  storico-artistico  ai  sensi  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
          modificazioni; 
              b)  delle  opere  di   difesa   del   suolo   e   delle
          infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la
          difesa idraulica e per l'irrigazione; 
              c) degli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi
          archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine  sono
          equiparati agli immobili di cui alla lettera a); 
              d)  degli  interventi  di  riparazione   e   ripristino
          strutturale  degli  edifici  privati  inclusi  nelle   aree
          cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di
          consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali. 
              2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli
          interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai
          sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a: 
              a)  predisporre  e  approvare  un  piano  delle   opere
          pubbliche,    comprensivo    degli     interventi     sulle
          urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli  strumenti
          urbanistici attuativi, articolato per  le  quattro  Regioni
          interessate, che  quantifica  il  danno  e  ne  prevede  il
          finanziamento in base alla risorse disponibili; 
              b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali,
          articolato  per  le  quattro   Regioni   interessate,   che
          quantifica il danno e ne prevede il finanziamento  in  base
          alle risorse disponibili; 
              c) predisporre e approvare un piano di  interventi  sui
          dissesti idrogeologici, articolato per le  quattro  Regioni
          interessate, con priorita'  per  quelli  che  costituiscono
          pericolo per centri abitati o infrastrutture; 
              d) predisporre e approvare un  piano  per  lo  sviluppo
          delle infrastrutture e il rafforzamento del  sistema  delle
          imprese, articolato  per  le  quattro  Regioni  interessate
          limitatamente ai territori dei Comuni di  cui  all'allegato
          1; 
              e) predisporre e approvare il  piano  per  la  gestione
          delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli  interventi  di
          prima  emergenza  e  ricostruzione  oggetto  del   presente
          decreto, con le modalita' previste nell'articolo 32,  comma
          2; 
              f)  predisporre  e   approvare   un   programma   delle
          infrastrutture  ambientali  da  ripristinare  e  realizzare
          nelle aree oggetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016,
          con particolare attenzione agli impianti di  depurazione  e
          di collettamento fognario. 
              3. Qualora  la  programmazione  della  rete  scolastica
          preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o  diverse,
          le risorse  per  il  ripristino  degli  edifici  scolastici
          danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. 
              4. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario
          straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina  di
          coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza
          con il piano delle opere pubbliche  e  il  piano  dei  beni
          culturali di cui al comma 2, lettere a) e  b),  i  soggetti
          attuatori provvedono a predisporre ed  inviare  i  progetti
          degli interventi al Commissario straordinario. 
              5.  Il  Commissario  straordinario,  previo  esame  dei
          progetti presentati dai soggetti attuatori e verifica della
          congruita' economica  degli  stessi,  acquisito  il  parere
          della  Conferenza  permanente  approva  definitivamente   i
          progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione  del
          contributo. 
              6. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le
          spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via
          diretta. 
              7.  A  seguito  del  rilascio  del   provvedimento   di
          concessione del contributo,  il  Commissario  straordinario
          inoltra  i  progetti  esecutivi  alla  centrale  unica   di
          committenza  di  cui  all'articolo  18  che   provvede   ad
          espletare le procedure  di  gara  per  la  selezione  degli
          operatori economici che realizzano gli interventi. 
              8.  Ai  fini  dell'erogazione  in   via   diretta   dei
          contributi  il  Commissario   straordinario   puo'   essere
          autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, a  stipulare  appositi  mutui  di  durata  massima
          venticinquennale, sulla base di criteri di  economicita'  e
          di contenimento della spesa, con oneri  di  ammortamento  a
          carico del bilancio dello Stato, con la Banca  europea  per
          gli investimenti, con la Banca di  sviluppo  del  Consiglio
          d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e  con  i
          soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'  bancaria
          ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385.
          Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli
          istituti finanziatori direttamente dallo Stato. 
              9. Per quanto  attiene  la  fase  di  programmazione  e
          ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di
          cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di
          Intesa tra il Commissario straordinario,  il  Ministro  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  ed  il
          rappresentante delle Diocesi  coinvolte,  proprietarie  dei
          beni  ecclesiastici,  al  fine  di  concordare   priorita',
          modalita' e termini per il recupero dei  beni  danneggiati.
          Il Protocollo definisce le modalita' attraverso cui rendere
          stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione
          tra  i  soggetti  contraenti,  al  fine  di  affrontare   e
          risolvere   concordemente   i   problemi   in    fase    di
          ricostruzione. 
              10.  Il  monitoraggio  dei  finanziamenti  di  cui   al
          presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
          decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
              11. Il Commissario straordinario definisce, con  propri
          provvedimenti   adottati   d'intesa   con   il    Ministero
          dell'economia e delle finanze, i  criteri  e  le  modalita'
          attuative del comma 6." 
              Comma 363: 
              Si riporta il testo del paragrafo  3  dell'articolo  92
          del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 dicembre  2013  recante  disposizioni
          comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,  sul  Fondo
          sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul  Fondo  europeo
          agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
          affari marittimi e la pesca  e  disposizioni  generali  sul
          Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale
          europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per  gli
          affari marittimi e la pesca, e che  abroga  il  regolamento
          (CE) n. 1083/2006 del Consiglio: 
              "Articolo 92 Risorse per gli obiettivi Investimenti  in
          favore della crescita  e  dell'occupazione  e  Cooperazione
          territoriale europea 
              1. - 2. Omissis 
              3. Nel 2016 la Commissione, nel suo adeguamento tecnico
          per il 2017 a norma degli articoli 6 e  7  del  regolamento
          (UE/Euratom)  n.  1311/2013  riesamina   gli   stanziamenti
          complessivi a titolo dell'obiettivo Investimenti  a  favore
          della crescita e dell'occupazione di ciascuno Stato  membro
          per  il  periodo  2017-  2020,  applicando  il  metodo   di
          assegnazione di cui ai paragrafi da 1  a  16  dell'allegato
          VII sulla base dei dati statistici piu' recenti disponibili
          nonche' della comparazione, per gli Stati membri soggetti a
          massimale, tra il PIL nazionale cumulato osservato per  gli
          anni 2014-2015 e il PIL nazionale cumulato  per  lo  stesso
          periodo  stimato  nel  2012  a  norma  del   paragrafo   10
          dell'allegato VII. Qualora vi sia una divergenza cumulativa
          di oltre +/-5% tra le  dotazioni  riviste  e  le  dotazioni
          totali, le dotazioni totali sono adeguate di conseguenza. A
          norma  dell'articolo  7  del  regolamento  (UE/Euratom)  n.
          1311/2013, gli adeguamenti sono  ripartiti  in  percentuali
          uguali sugli anni 2017- 2020 e i  corrispondenti  massimali
          del quadro  finanziario  sono  modificati  di  conseguenza.
          L'effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo, sia
          negativo, non puo' superare 4.000.000.000  EUR.  A  seguito
          dell'adeguamento  tecnico   la   Commissione   adotta   una
          decisione, mediante atti di esecuzione,  volta  a  definire
          una ripartizione annua rivista delle  risorse  globali  per
          ogni singolo Stato membro. 
              Omissis." 
              Comma 365: 
              Si riporta il testo del comma 466 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal comma 369
          del presente articolo: 
              "466.  Per  il  triennio  2016-2018,  in   applicazione
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
          dipendente  dalle  amministrazioni  statali  in  regime  di
          diritto pubblico, gli oneri posti  a  carico  del  bilancio
          statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2016." 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  48  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 48 Disponibilita' destinate  alla  contrattazione
          collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica 
              1. Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, quantifica,  in  coerenza  con  i
          parametri previsti dagli strumenti di programmazione  e  di
          bilancio di cui all'articolo 1-bis  della  legge  5  agosto
          1978, n. 468 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
          l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale
          a carico del bilancio dello Stato  con  apposita  norma  da
          inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo  11
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni.  Allo  stesso  modo   sono
          determinati gli eventuali oneri  aggiuntivi  a  carico  del
          bilancio dello  Stato  per  la  contrattazione  integrativa
          delle amministrazioni dello Stato di cui  all'articolo  40,
          comma 3-bis. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo degli articoli  62,  63  e  64  del
          citato decreto legislativo n. 300 del 1999: 
              "Art. 62. Agenzia delle entrate. 
              1. All'agenzia delle entrate sono attribuite  tutte  le
          funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non
          sono  assegnate   alla   competenza   di   altre   agenzie,
          amministrazioni dello Stato ad ordinamento  autonomo,  enti
          od organi, con il compito di perseguire il massimo  livello
          di  adempimento  degli  obblighi  fiscali  sia   attraverso
          l'assistenza ai contribuenti, sia  attraverso  i  controlli
          diretti  a  contrastare  gli  inadempimenti  e   l'evasione
          fiscale.  L'agenzia  delle  entrate  svolge,  inoltre,   le
          funzioni di cui all'articolo 64. 
              2. L'agenzia e' competente in particolare a svolgere  i
          servizi relativi alla amministrazione, alla  riscossione  e
          al contenzioso  dei  tributi  diretti  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto, nonche' di tutte  le  imposte,  diritti  o
          entrate  erariali  o  locali,  entrate  anche   di   natura
          extratributaria, gia' di competenza del dipartimento  delle
          entrate del ministero delle finanze  o  affidati  alla  sua
          gestione in base  alla  legge  o  ad  apposite  convenzioni
          stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori. 
              3. In fase di  prima  applicazione  il  ministro  delle
          finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
          competenza dell'agenzia" 
              "Art. 63. Agenzia delle dogane e dei monopoli 
              1. L'agenzia delle dogane e dei monopoli e'  competente
          a svolgere i  servizi  relativi  all'amministrazione,  alla
          riscossione e al contenzioso dei diritti doganali  e  della
          fiscalita'  interna  negli  scambi  internazionali,   delle
          accise sulla produzione e sui consumi, escluse  quelle  sui
          tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli
          organi dell'Unione  europea  nel  quadro  dei  processi  di
          armonizzazione e  di  sviluppo  dell'unificazione  europea.
          All'agenzia spettano tutte le funzioni  attualmente  svolte
          dal dipartimento delle dogane del ministero delle  finanze,
          incluse quelle esercitate in base ai  trattati  dell'Unione
          europea o  ad  altri  atti  e  convenzioni  internazionali.
          L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni gia'  di  competenza
          dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. 
              2. L'agenzia gestisce  con  criteri  imprenditoriali  i
          laboratori doganali di  analisi;  puo'  anche  offrire  sul
          mercato le relative prestazioni. 
              3. In fase di  prima  applicazione  il  ministro  delle
          finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
          competenza dell'agenzia." 
              "Art.  64.  Ulteriori   funzioni   dell'agenzia   delle
          entrate. 
              1. L'agenzia delle  entrate  e'  inoltre  competente  a
          svolgere  i  servizi  relativi  al   catasto,   i   servizi
          geotopocartografici e quelli  relativi  alle  conservatorie
          dei registri immobiliari,  con  il  compito  di  costituire
          l'anagrafe dei beni immobiliari  esistenti  sul  territorio
          nazionale sviluppando, anche ai fini della  semplificazione
          dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra  i  sistemi
          informativi  attinenti  alla  funzione  fiscale   ed   alle
          trascrizioni ed iscrizioni  in  materia  di  diritti  sugli
          immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli
          enti  locali  per  favorire  lo  sviluppo  di  un   sistema
          integrato di conoscenze sul territori. 
              2. L'agenzia costituisce  l'organismo  tecnico  di  cui
          all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          112 e puo' gestire,  sulla  base  di  apposite  convenzioni
          stipulate con i comuni  o  a  livello  provinciale  con  le
          associazioni degli enti locali,  i  servizi  relativi  alla
          tenuta e all'aggiornamento del catasto. 
              3.  L'agenzia  gestisce  l'osservatorio   del   mercato
          immobiliare. 
              3-bis. Ferme le attivita'  di  valutazione  immobiliare
          per  le   amministrazioni   dello   Stato   di   competenza
          dell'Agenzia  del  demanio,  l'Agenzia  delle  entrate   e'
          competente  a  svolgere   le   attivita'   di   valutazione
          immobiliare   e    tecnico-estimative    richieste    dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti
          ad   esse   strumentali.   Le   predette   attivita'   sono
          disciplinate  mediante  accordi,  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive  modificazioni.  Tali   accordi   prevedono   il
          rimborso  dei  costi   sostenuti   dall'Agenzia,   la   cui
          determinazione  e'  stabilita  nella  Convenzione  di   cui
          all'articolo 59. 
              4. Il comitato di gestione di cui all'articolo  67  del
          presente decreto legislativo e'  integrato,  per  l'agenzia
          delle entrate, da due membri nominati su designazione della
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali." 
              Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 70  della
          citata legge n. 165 del 2001: 
              "Art. 70 Norme 
              1. - 3. Omissis 
              4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26  dicembre
          1936, n. 2174, e successive modificazioni ed  integrazioni,
          alla legge 13 luglio 1984, n. 312,  alla  legge  30  maggio
          1988, n.186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla  legge
          31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30  dicembre  1986,  n.
          936, al decreto legislativo 25  luglio  1997,  n.  250,  al
          decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39,  adeguano  i
          propri ordinamenti ai  principi  di  cui  al  titolo  I.  I
          rapporti di lavoro dei  dipendenti  dei  predetti  enti  ed
          aziende  nonche'  della  Cassa  depositi  e  prestiti  sono
          regolati da contratti collettivi  ed  individuali  in  base
          alle  disposizioni  di  cui  all'articolo   2,   comma   2,
          all'articolo 8, comma 2 ed all'articolo 60, comma 3. 
              Omissis." 
              Il  testo   dell'articolo   30   del   citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001  e'  riportato  nelle  note  al
          comma 306. 
              Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto-legge
          31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125  (Disposizioni  urgenti
          per il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione
          nelle pubbliche amministrazioni), come modificato dal comma
          368 della presente legge: 
              "Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di  immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego 
              1. All'articolo 36 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modifiche: 
              a) al comma 2, le parole: "Per rispondere  ad  esigenze
          temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle  seguenti:
          "Per rispondere ad  esigenze  di  carattere  esclusivamente
          temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla  lettera
          d), del  comma  1,  dell'articolo"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "di cui all'articolo"; 
              a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le
          amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle  disposizioni
          del presente  articolo,  sottoscrivono  contratti  a  tempo
          determinato con i vincitori  e  gli  idonei  delle  proprie
          graduatorie  vigenti  per   concorsi   pubblici   a   tempo
          indeterminato. E' consentita  l'applicazione  dell'articolo
          3, comma 61, terzo periodo, della legge 24  dicembre  2003,
          n. 350, ferma  restando  la  salvaguardia  della  posizione
          occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per
          le assunzioni a tempo indeterminato."; 
              b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: 
              "5-ter.   Le   disposizioni   previste   dal    decreto
          legislativo 6 settembre 2001,  n.  368  si  applicano  alle
          pubbliche  amministrazioni,  fermi  restando  per  tutti  i
          settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta'  di
          ricorrere  ai  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato
          esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma
          2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da
          tempo determinato a tempo indeterminato. 
              5-quater. I contratti di  lavoro  a  tempo  determinato
          posti in essere in violazione del  presente  articolo  sono
          nulli e determinano responsabilita' erariale.  I  dirigenti
          che operano in violazione delle disposizioni  del  presente
          articolo   sono,   altresi',    responsabili    ai    sensi
          dell'articolo   21.   Al    dirigente    responsabile    di
          irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non  puo'
          essere erogata la retribuzione di risultato."; 
              c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo. 
              2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le  parole:
          "Si applicano le disposizioni  previste  dall'articolo  36,
          comma 3,  del  presente  decreto."  sono  sostituite  dalle
          seguenti:   "Si   applicano   le   disposizioni    previste
          dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in  caso
          di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          fermo restando il divieto di costituzione  di  rapporti  di
          lavoro a tempo indeterminato, si  applica  quanto  previsto
          dal citato articolo 36, comma 5-quater.". 
              3.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
          di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: 
              a) dell'avvenuta immissione in servizio,  nella  stessa
          amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle
          proprie  graduatorie  vigenti  di  concorsi  pubblici   per
          assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi  qualifica,
          salve comprovate non  temporanee  necessita'  organizzative
          adeguatamente motivate; 
              b)  dell'assenza,  nella  stessa  amministrazione,   di
          idonei  collocati  nelle  proprie  graduatorie  vigenti   e
          approvate a partire dal  1°  gennaio  2007,  relative  alle
          professionalita' necessarie anche secondo  un  criterio  di
          equivalenza. 
              3-bis. Per la  copertura  dei  posti  in  organico,  e'
          comunque necessaria la previa attivazione  della  procedura
          prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni,  in  materia  di
          trasferimento unilaterale del personale eccedentario. 
              3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli  idonei  delle
          graduatorie  di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo
          l'applicabilita' dell'articolo 3, comma 61, terzo  periodo,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
              3-quater. L'assunzione dei vincitori  e  degli  idonei,
          nelle procedure concorsuali gia' avviate  dai  soggetti  di
          cui al comma 3 e non ancora concluse alla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          e' subordinata alla verifica del rispetto della  condizione
          di cui alla lettera a) del medesimo comma. 
              3-quinquies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  si   svolge
          mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
          di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I  concorsi
          unici sono  organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche
          avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
          al  decreto  interministeriale  25  luglio   1994,   previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo
          35, comma 4, del citato  decreto  legislativo  n.  165  del
          2001, e successive modificazioni, nel rispetto  del  regime
          delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  previsto  dalla
          normativa  vigente,   possono   assumere   personale   solo
          attingendo alle nuove graduatorie di  concorso  predisposte
          presso il Dipartimento della  funzione  pubblica,  fino  al
          loro  esaurimento,  provvedendo  a  programmare  le   quote
          annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
          ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. 
              3-sexies. Con le  modalita'  di  cui  all'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive  modificazioni,  o  previste   dalla   normativa
          vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono
          essere  autorizzati  a  svolgere  direttamente  i  concorsi
          pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e  gli
          enti locali possono aderire alla  ricognizione  di  cui  al
          comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si  obbligano  ad
          attingere alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,
          nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari   in   materia   di
          assunzioni. Al fine di assicurare  la  massima  trasparenza
          delle procedure, il Dipartimento  della  funzione  pubblica
          della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  garantisce,
          mediante   pubblicazione   nel   proprio   sito    internet
          istituzionale, la diffusione  di  ogni  informazione  utile
          sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. 
              3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
          comma 3-quinquies, il bando di  concorso  puo'  fissare  un
          contributo di ammissione ai concorsi per ciascun  candidato
          in misura non superiore a 10 euro. 
              4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi  pubblici
          per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  relative  alle
          amministrazioni  pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017. 
              5.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica,   al   fine   di
          individuare  quantitativamente,  tenuto  anche  conto   dei
          profili professionali di riferimento,  i  vincitori  e  gli
          idonei collocati in  graduatorie  concorsuali  vigenti  per
          assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu'  di
          contratti di lavoro a tempo determinato, hanno  maturato  i
          requisiti di anzianita' previsti dal  comma  6,  nonche'  i
          lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30  settembre
          2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per  le
          pubbliche amministrazioni  che  intendono  avvalersi  delle
          procedure previste dai citati commi 6 e 8,  di  fornire  le
          informazioni richieste.  I  dati  ottenuti  a  seguito  del
          monitoraggio telematico di cui al primo periodo  sono  resi
          accessibili in un'apposita sezione del  sito  internet  del
          Dipartimento della funzione pubblica. Al  fine  di  ridurre
          presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei
          contratti di lavoro a tempo determinato,  favorire  l'avvio
          di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che
          sono collocati in posizione utile  in  graduatorie  vigenti
          per concorsi a tempo  indeterminato,  in  coerenza  con  il
          fabbisogno di personale delle pubbliche  amministrazioni  e
          dei   principi   costituzionali    sull'adeguato    accesso
          dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da adottare entro il 30  marzo  2014,  nel
          rispetto della disciplina prevista dal  presente  articolo,
          sono  definiti,  per  il   perseguimento   delle   predette
          finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
          finanziarie connesse con  le  facolta'  assunzionali  delle
          pubbliche amministrazioni. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 (31),  al  fine
          di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione  della
          professionalita' acquisita dal personale con  contratto  di
          lavoro a tempo  determinato  e,  al  contempo,  ridurre  il
          numero  dei  contratti  a   termine,   le   amministrazioni
          pubbliche  possono  bandire,  nel   rispetto   del   limite
          finanziario fissato  dall'articolo  35,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  a  garanzia
          dell'adeguato accesso  dall'esterno,  nonche'  dei  vincoli
          assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per  le
          amministrazioni  interessate,  previo  espletamento   della
          procedura di cui all'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed  esami,
          per assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale  non
          dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi  519  e
          558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  all'articolo
          3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  nonche'
          a favore di coloro che alla  data  di  pubblicazione  della
          legge di conversione del presente decreto  hanno  maturato,
          negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di  servizio  con
          contratto di lavoro subordinato a  tempo  determinato  alle
          dipendenze dell'amministrazione che  emana  il  bando,  con
          esclusione, in  ogni  caso,  dei  servizi  prestati  presso
          uffici di diretta collaborazione degli organi politici.  Il
          personale non dirigenziale delle province, in possesso  dei
          requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad  una
          procedura selettiva di cui al  presente  comma  indetta  da
          un'amministrazione avente sede nel territorio  provinciale,
          anche se non dipendente dall'amministrazione che  emana  il
          bando. Le procedure selettive  di  cui  al  presente  comma
          possono  essere  avviate  solo  a  valere   sulle   risorse
          assunzionali relative agli anni 2013, 2014,  2015  e  2016,
          anche complessivamente considerate, in misura non superiore
          al  50  per  cento,  in  alternativa  a   quelle   di   cui
          all'articolo 35, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in  esito  alle
          medesime procedure sono  utilizzabili  per  assunzioni  nel
          quadriennio 2013-2016  a  valere  sulle  predette  risorse.
          Resta ferma per il comparto scuola la disciplina  specifica
          di settore.