art. 1 note (parte 7)

           	
				
 
            8-bis.  All'  articolo 17  della  legge  17 agosto  1942,
          n. 1150, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,
          il seguente comma: 
            «Qualora, decorsi due anni dal termine  per  l'esecuzione
          del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione
          il   secondo   comma,   nell'interesse    improcrastinabile
          dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture  e
          servizi,  il  comune,  limitatamente  all'attuazione  anche
          parziale   di   comparti   o    comprensori    del    piano
          particolareggiato  decaduto,  accoglie   le   proposte   di
          formazione   e   attuazione   di   singoli    sub-comparti,
          indipendentemente dalla parte restante  del  comparto,  per
          iniziativa  dei  privati   che   abbiano   la   titolarita'
          dell'intero  sub-comparto,  purche'  non   modifichino   la
          destinazione  d'uso  delle  aree  pubbliche   o   fondiarie
          rispettando gli stessi rapporti dei  parametri  urbanistici
          dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti  di  cui
          al presente comma non costituiscono variante urbanistica  e
          sono approvati dal consiglio comunale senza  l'applicazione
          delle procedure di cui agli articoli 15 e 16». 
            9. Al  fine  di  incentivare  la  razionalizzazione   del
          patrimonio  edilizio  esistente  nonche'  di  promuovere  e
          agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate  con
          presenza  di  funzioni   eterogenee   e   tessuti   edilizi
          disorganici o incompiuti nonche' di edifici a  destinazione
          non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da
          rilocalizzare,  tenuto  conto  anche  della  necessita'  di
          favorire lo sviluppo  dell'efficienza  energetica  e  delle
          fonti rinnovabili,  le  Regioni  approvano  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto  specifiche  leggi  per
          incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione
          e ricostruzione che prevedano: 
            a)  il  riconoscimento  di  una   volumetria   aggiuntiva
          rispetto a quella preesistente come misura premiale; 
            b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in  area
          o aree diverse; 
            c)  l'ammissibilita'  delle  modifiche  di   destinazione
          d'uso,  purche'  si  tratti  di   destinazioni   tra   loro
          compatibili o complementari; 
            d)   le   modifiche   della   sagoma    necessarie    per
          l'armonizzazione architettonica con gli  organismi  edilizi
          esistenti. 
            10. Gli  interventi  di  cui  al  comma 9   non   possono
          riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in
          aree ad inedificabilita'  assoluta,  con  esclusione  degli
          edifici  per  i  quali  sia  stato  rilasciato  il   titolo
          abilitativo edilizio in sanatoria. 
            11. Decorso  il  termine  di  cui  al  comma 9,  e   sino
          all'entrata  in  vigore  della  normativa  regionale,  agli
          interventi di cui al citato comma si applica l' articolo 14
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380 anche per il  mutamento  delle  destinazioni  d'uso.
          Resta fermo il rispetto degli standard  urbanistici,  delle
          altre  normative  di   settore   aventi   incidenza   sulla
          disciplina dell'attivita' edilizia e in  particolare  delle
          norme    antisismiche,    di    sicurezza,     antincendio,
          igienico-sanitarie,  di  quelle   relative   all'efficienza
          energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente  e
          dell'ecosistema, nonche' delle disposizioni  contenute  nel
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
            12. Le disposizioni dei commi 9, 10  e  11  si  applicano
          anche nelle Regioni a statuto  speciale  e  nelle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  compatibilmente  con  le
          disposizioni degli statuti di autonomia e con  le  relative
          norme di attuazione. 
            13. Nelle Regioni a statuto  ordinario,  oltre  a  quanto
          previsto  nei  commi  precedenti,  decorso  il  termine  di
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto, e sino all'entrata  in
          vigore della normativa regionale, si  applicano,  altresi',
          le seguenti disposizioni: 
            a) e' ammesso il rilascio del  permesso  in  deroga  agli
          strumenti  urbanistici  ai  sensi  dell'  articolo 14   del
          decreto del  Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,
          n. 380 anche per il  mutamento  delle  destinazioni  d'uso,
          purche' si tratti di destinazioni tra  loro  compatibili  o
          complementari; 
            b) i piani attuativi, come denominati dalla  legislazione
          regionale, conformi  allo  strumento  urbanistico  generale
          vigente, sono approvati dalla giunta comunale. 
            14. Decorso il  termine  di  120  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo
          quanto previsto al  comma 10,  e  al  secondo  periodo  del
          comma 11, sono immediatamente applicabili  alle  Regioni  a
          statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione
          delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di
          tali leggi, la volumetria aggiuntiva da  riconoscere  quale
          misura premiale, ai  sensi  del  comma 9,  lettera  a),  e'
          realizzata in  misura  non  superiore  complessivamente  al
          venti per cento del volume dell'edificio  se  destinato  ad
          uso residenziale, o al dieci  per  cento  della  superficie
          coperta  per  gli  edifici  adibiti  ad  uso  diverso.   Le
          volumetrie e le superfici di  riferimento  sono  calcolate,
          rispettivamente, sulle  distinte  tipologie  edificabili  e
          pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato
          in sede di presentazione della documentazione  relativa  al
          titolo abilitativo previsto. 
            15. All' articolo 2, comma 12,  del  decreto  legislativo
          14 marzo  2011,  n. 23  le  parole  "1° maggio  2011"  sono
          sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011". 
            Comma 272: 
            -Si  riporta  il  testo   dell'articolo 2   della   legge
          23 dicembre  2009,  n. 191,  e  successive   modificazioni,
          recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2010).", come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 2 
            222-quater. Le amministrazioni di cui  al  primo  periodo
          del comma 222-bis, entro il 30 giugno  2015,  predispongono
          un  nuovo  piano   di   razionalizzazione   nazionale   per
          assicurare, oltre al rispetto del parametro metri  quadrati
          per  addetto  di  cui  al  comma 222-bis,  un   complessivo
          efficientamento  della  presenza  territoriale,  attraverso
          l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o  di  parte
          di essi, anche in condivisione  con  altre  amministrazioni
          pubbliche,  compresi  quelli  di  proprieta'   degli   enti
          pubblici, e il rilascio di immobili condotti  in  locazione
          passiva in modo da garantire per ciascuna  amministrazione,
          dal  2016,  una  riduzione,  con  riferimento   ai   valori
          registrati nel 2014, non  inferiore  al  50  per  cento  in
          termini di spesa per locazioni passive e non  inferiore  al
          30 per cento in termini di spazi utilizzati negli  immobili
          dello   Stato.   Sono   esclusi   dall'applicazione   della
          disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
          di  pubblica  sicurezza  e  quelli  destinati  al  soccorso
          pubblico  e  gli   edifici   penitenziari.   I   piani   di
          razionalizzazione nazionali, comprensivi  della  stima  dei
          costi per  la  loro  concreta  attuazione,  sono  trasmessi
          all'Agenzia   del   demanio   per   la    verifica    della
          compatibilita' degli stessi con gli obiettivi  fissati  dal
          presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
          finanziarie stanziate  negli  appositi  capitoli  di  spesa
          riguardanti la razionalizzazione  degli  spazi  ad  uso  di
          ufficio. All'Agenzia del demanio sono  attribuite  funzioni
          di   indirizzo   e    di    impulso    dell'attivita'    di
          razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
          anche  mediante  la  diretta  elaborazione  di   piani   di
          razionalizzazione    secondo    quanto     previsto     dal
          comma 222. All'attuazione  delle  disposizioni  del  quarto
          periodo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica.  Entro  e  non  oltre  60  giorni  dalla
          presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica  al
          Ministero    dell'economia    e     delle     finanze     e
          all'amministrazione interessata i risultati della verifica,
          nonche'  la   disponibilita'   delle   specifiche   risorse
          finanziarie.  Nel  caso  di  assenza  di   queste   ultime,
          l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
          alla  disponibilita'  di  nuove  risorse.   Nel   caso   di
          disponibilita'  di  risorse  finanziarie  e   di   verifica
          positiva    della    compatibilita'    dei     piani     di
          razionalizzazione con gli obiettivi  fissati  dal  presente
          comma, l'Agenzia  comunica  gli  stanziamenti  di  bilancio
          delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive,  da
          ridurre per effetto dei risparmi individuati nel  piano,  a
          decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
          caso  in  cui,  invece,  il  piano   di   razionalizzazione
          nazionale non venga presentato, ovvero sia  presentato,  ma
          non sia in linea con gli  obiettivi  fissati  dal  presente
          comma, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
          una corrispondente riduzione  sui  capitoli  relativi  alle
          spese  correnti  per   l'acquisto   di   beni   e   servizi
          dell'amministrazione inadempiente, al fine di  garantire  i
          risparmi attesi dall'applicazione del presente  comma.  Con
          decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nel
          limite massimo del 50 per cento  dei  complessivi  risparmi
          individuati nei piani di razionalizzazione, sono  apportate
          le occorrenti variazioni  di  bilancio  necessarie  per  il
          finanziamento delle spese connesse alla  realizzazione  dei
          predetti  piani,   da   parte   delle   amministrazioni   e
          dell'Agenzia del demanio. 
            Comma 273: 
            -Si riporta il testo dell'articolo 12  del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,
          recante  "Disposizioni  urgenti  per   la   stabilizzazione
          finanziaria.", come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di
          immobili pubblici) 
            1. A decorrere  dal  1° gennaio  2012  le  operazioni  di
          acquisto e vendita di immobili,  effettuate  sia  in  forma
          diretta  sia  indiretta,  da  parte  delle  amministrazioni
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3  dell'articolo 1
          della legge  31 dicembre  2009,  n. 196,  con  l'esclusione
          degli enti territoriali, degli enti previdenziali  e  degli
          enti  del  servizio  sanitario   nazionale,   nonche'   del
          Ministero degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni
          immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
          attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Per  gli  enti
          previdenziali  pubblici  e   privati   restano   ferme   le
          disposizioni  di  cui  al  comma 15   dell'articolo 8   del
          decreto-legge  31 maggio  2010,  n. 78,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
            1-bis. A  decorrere  dal  1° gennaio  2014  nel  caso  di
          operazioni di  acquisto  di  immobili,  ferma  restando  la
          verifica del rispetto  dei  saldi  strutturali  di  finanza
          pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1  e'
          effettuata   anche    sulla    base    della    documentata
          indispensabilita'  e   indilazionabilita'   attestata   dal
          responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo  e'
          attestata dall'Agenzia del demanio, previo  rimborso  delle
          spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di  servizi
          stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300,  e  successive  modificazioni.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione del presente comma. 
            1-ter.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2014  al  fine  di
          pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto  a  quelli
          previsti  dal  patto  di  stabilita'  interno,   gli   enti
          territoriali e gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale
          effettuano operazioni di acquisto di immobili solo  ove  ne
          siano  comprovate  documentalmente  l'indispensabilita'   e
          l'indilazionabilita'   attestate   dal   responsabile   del
          procedimento.  La  congruita'  del  prezzo   e'   attestata
          dall'Agenzia del  demanio,  previo  rimborso  delle  spese.
          Delle predette operazioni e' data preventiva  notizia,  con
          l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito,
          nel sito internet istituzionale dell'ente. 
            1-quater. Per l'anno 2013  le  amministrazioni  pubbliche
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione,  come  individuate  dall'ISTAT  ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 3,  della  legge  31 dicembre  2009,
          n. 196, e successive modificazioni,  nonche'  le  autorita'
          indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale  per  le
          societa'  e  la  borsa  (CONSOB),  non  possono  acquistare
          immobili  a  titolo  oneroso  ne'  stipulare  contratti  di
          locazione  passiva  salvo  che  si  tratti  di  rinnovi  di
          contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire,
          a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di  locali
          in sostituzione di immobili dismessi ovvero per  continuare
          ad  avere  la  disponibilita'  di  immobili  venduti.  Sono
          esclusi gli enti previdenziali pubblici e  privati,  per  i
          quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e  15
          dell'articolo 8 del decreto-legge  31 maggio  2010,  n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. Sono  fatte  salve,  altresi',  le  operazioni   di
          acquisto  di  immobili  gia'  autorizzate  con  il  decreto
          previsto dal comma 1,  in  data  antecedente  a  quella  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
            1-quinquies. Sono fatte salve dalle  disposizioni  recate
          dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica  del
          rispetto dei saldi strutturali di  finanza  pubblica  e  le
          finalita'  di  contenimento  della   spesa   pubblica,   le
          operazioni di acquisto destinate a soddisfare  le  esigenze
          allocative in materia di edilizia residenziale pubblica. 
            1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate  dal
          comma 1-quater  le  operazioni  di  acquisto  previste   in
          attuazione di  programmi  e  piani  concernenti  interventi
          speciali realizzati  al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo
          economico  e  la  coesione  sociale  e   territoriale,   di
          rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e
          amministrativi  del  Paese  e   di   favorire   l'effettivo
          esercizio dei  diritti  della  persona  in  conformita'  al
          quinto  comma  dell'articolo 119   della   Costituzione   e
          finanziati con risorse  aggiuntive  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 
            2. A decorrere dal 1° gennaio 2013: 
            a) sono attribuite all'Agenzia del demanio  le  decisioni
          di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti,  relative   agli   interventi   manutentivi,   a
          carattere  ordinario  e  straordinario,  effettuati   sugli
          immobili di proprieta' dello Stato, in  uso  per  finalita'
          istituzionali  alle  Amministrazioni  dello  Stato  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30 marzo
          2001,  n. 165,  e  successive  modificazioni,  incluse   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e le  Agenzie,  anche
          fiscali, fatte salve  le  specifiche  previsioni  di  legge
          riguardanti il Ministero della difesa, il  Ministero  degli
          affari esteri e il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti con riferimento a quanto previsto dagli  articoli
          41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n. 300,  e
          successive modificazioni, e dagli articoli 127  e  128  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 163,  e  successive
          modificazioni. Restano altresi'  esclusi  dalla  disciplina
          del   presente    comma    gli    istituti    penitenziari.
          Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite  al
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  gli
          interventi relativi agli edifici pubblici  statali  e  agli
          immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
          nei limiti delle  predette  risorse,  dal  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  l'Agenzia  del
          demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
          Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
          edilizia penitenziaria; 
            b) sono altresi' attribuite all'Agenzia  del  demanio  le
          decisioni   di   spesa,   sentito   il   Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   per   gli   interventi
          manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
          di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo  dalle
          Amministrazioni di cui alla lettera a); 
            « c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate
          per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e
          agli immobili demaniali, le  decisioni  di  spesa  relative
          agli interventi manutentivi da  effettuare,  a  cura  delle
          strutture    del    medesimo    Ministero,     ai     sensi
          dell'articolo 176 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni
          immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di  tali
          interventi e' tempestivamente  comunicata  all'Agenzia  del
          demanio,  al  fine  del  necessario  coordinamento  con  le
          attivita'  dalla  stessa  poste  in  essere  ai  sensi  del
          presente articolo. 
            d) gli interventi di piccola manutenzione nonche'  quelli
          atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni  di  cui
          al Decreto Legislativo 9 aprile  2008,  n. 81  sono  curati
          direttamente  dalle  Amministrazioni  utilizzatrici   degli
          immobili, anche  se  di  proprieta'  di  terzi.  Tutti  gli
          interventi  sono   comunicati   all'Agenzia   del   demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a),  b)
          e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al  fine
          di verificare le previsioni contrattuali in materia (39). 
            2-bis. Per far fronte  a  imprevedibili  e  indifferibili
          esigenze di pronta operativita' e a una maggiore  mobilita'
          del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti
          istituzionali, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri,
          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  il  Corpo  della
          guardia di finanza sono autorizzati,  previa  comunicazione
          all'Agenzia del demanio,  all'esecuzione  degli  interventi
          specifici presso le sedi dei propri  reparti.  A  decorrere
          dall'esercizio  finanziario  2015,   sono   trasferiti   ai
          competenti  programmi  degli  stati   di   previsione   del
          Ministero dell'interno  e  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze gli importi occorrenti per  le  finalita'  di
          cui al primo periodo. 
            3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro
          il 31 gennaio di  ogni  anno,  a  decorrere  dal  2012,  la
          previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
          straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
          proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori  di
          manutenzione ordinaria che prevedono  di  effettuare  sugli
          immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati  a
          qualsiasi titolo. Le  medesime  Amministrazioni  comunicano
          inoltre semestralmente, al di fuori dei casi  per  i  quali
          sono attribuite all'Agenzia del  demanio  le  decisioni  di
          spesa ai sensi  del  comma 2  lettere  a)  e  b),  tutti  i
          restanti  interventi  manutentivi  effettuati   sia   sugli
          immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia
          su quelli di proprieta' di  terzi  utilizzati  a  qualsiasi
          titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. 
            4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate
          e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati  per
          le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti, l'Agenzia del demanio  assume  le  decisioni  di
          spesa sulla base di un piano generale di interventi per  il
          triennio successivo,  volto,  ove  possibile,  al  recupero
          degli spazi interni  degli  immobili  di  proprieta'  dello
          Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonche' alla
          riqualificazione energetica degli stessi  edifici.  Per  le
          medesime finalita', l'Agenzia del  demanio  puo'  stipulare
          accordi   quadro   con   societa'    specializzate    nella
          riorganizzazione dei  processi  di  funzionamento  che,  in
          collaborazione con le Amministrazioni di  cui  al  comma 2,
          realizzano i progetti di recupero, a valere  sulle  risorse
          di cui al comma 6. Il piano generale puo' essere oggetto di
          revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per  le
          opere pubbliche del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  in  caso  di  sopravvenute   ed   imprevedibili
          esigenze manutentive considerate  prioritarie  rispetto  ad
          uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove non risultino
          gia' affidati ad uno degli operatori con cui  l'Agenzia  ha
          stipulato  accordi  quadro  ai  sensi  del  comma 5.   Alle
          decisioni di spesa  assunte  dall'Agenzia  del  demanio  ai
          sensi del presente comma non si applicano  le  disposizioni
          di cui all'articolo 2, comma 618, della  legge  24 dicembre
          2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
            5. L'Agenzia  del  demanio,  al  fine  di  progettare   e
          realizzare gli interventi manutentivi di  cui  al  comma 2,
          lettere a) e b), e per  gli  interventi  manutentivi  dalla
          stessa gestiti con  fondi  diversi  da  quelli  di  cui  al
          comma 6,  stipula  accordi  quadro,  riferiti   ad   ambiti
          territoriali predefiniti, con operatori  specializzati  nel
          settore  individuati   mediante   procedure   ad   evidenza
          pubblica, ed anche  avvalendosi  di  societa'  a  totale  o
          prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri.
          L'esecuzione degli interventi manutentivi e' curata, previa
          sottoscrizione  di  apposita  convenzione   quadro,   dalle
          strutture  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti senza nuovi o maggiori oneri. Gli  atti  relativi
          agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo
          degli uffici appartenenti al sistema delle  ragionerie  del
          Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo
          le modalita' previste  dal  decreto  legislativo  30 giugno
          2011, n. 123. Gli atti  relativi  agli  interventi  gestiti
          dall'Agenzia  del  Demanio  sono  controllati  secondo   le
          modalita' previste dalla propria organizzazione. Il ricorso
          agli operatori con  i  quali  sono  stipulati  gli  accordi
          quadro e' disposto anche per gli interventi disciplinati da
          specifiche previsioni di  legge  riguardanti  il  Ministero
          della difesa e il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o  degli
          accordi quadro e' data immediata notizia sul sito  internet
          dell'Agenzia del Demanio. Al fine di assicurare il rispetto
          degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente
          comma, il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          assicura un'adeguata organizzazione delle proprie strutture
          periferiche, in particolare  individuando  all'interno  dei
          provveditorati   un   apposito   ufficio   dedicato    allo
          svolgimento  delle  attivita'  affidate  dall'Agenzia   del
          Demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del
          presente decreto, dotato di idonee professionalita'. 
            6. Gli stanziamenti  per  gli  interventi  manutentivi  a
          disposizione  delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma 2,
          lettere a) e b), confluiscono, a decorrere  dal  1° gennaio
          2013, in due appositi fondi, rispettivamente per  le  spese
          di parte corrente e di conto capitale per  le  manutenzioni
          ordinaria  e  straordinaria,  istituiti  nello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, impiegati dall'Agenzia  del  demanio.  Le  risorse
          necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
          corrispondenti riduzioni  degli  stanziamenti  di  ciascuna
          Amministrazione, sulla base  delle  comunicazioni  di'  cui
          all'articolo 2,  comma 222,  decimo  periodo,  della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti  stabiliti
          dall'articolo 2, comma 618, della legge  24 dicembre  2007,
          n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
          2009, n. 191; dall'articolo 8 del  decreto-legge  31 maggio
          2010, n. 78  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          30 luglio  2010,  n. 122. Le  risorse  di  cui  al  periodo
          precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
          che possono essere  assegnate  in  corso  d'anno  ai  sensi
          dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
            6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di  cui  al
          comma 2, lettera a), dotati di  autonomia  finanziaria,  ai
          fini della copertura dei costi degli interventi  comunicati
          ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui
          al  comma 4,  mettono  a  disposizione  la   corrispondente
          provvista finanziaria per  integrare  i  fondi  di  cui  al
          comma 6. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
            7. Fino alla stipula degli accordi  o  delle  convenzioni
          quadro di cui al comma 5 e, comunque,  per  i  lavori  gia'
          appaltati alla data della stipula  degli  accordi  o  delle
          convenzioni quadro, gli interventi  manutentivi  continuano
          ad essere gestiti dalle Amministrazioni  interessate  fermi
          restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone
          comunicazione,   limitatamente   ai    nuovi    interventi,
          all'Agenzia del demanio che  ne  assicurera'  la  copertura
          finanziaria  a  valere  sui  fondi  di  cui  al  comma 6  a
          condizione  che  gli  stessi  siano  ricompresi  nel  piano
          generale degli  interventi.  Successivamente  alla  stipula
          dell'accordo o della  convenzione  quadro,  e'  nullo  ogni
          nuovo contratto di manutenzione ordinaria  e  straordinaria
          non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione  per
          quelli  stipulati  dalla  Presidenza  del   Consiglio   dei
          Ministri e  dichiarati  indispensabili  per  la  protezione
          degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.   Salvo   quanto
          previsto  in  relazione  all'obbligo  di  avvalersi   degli
          accordi quadro di cui  al  comma 5. Restano  esclusi  dalla
          disciplina del presente comma i beni  immobili  riguardanti
          il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali, il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti  e  il   Ministero   della   giustizia   con
          riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonche'  i  beni
          immobili all'estero riguardanti il Ministero  degli  affari
          esteri, salva la  preventiva  comunicazione  dei  piani  di
          interventi all'Agenzia del demanio, al fine del  necessario
          coordinamento con le attivita' poste  in  essere  ai  sensi
          comma 1 e con i  piani  di  razionalizzazione  degli  spazi
          elaborati  dall'Agenzia  stessa  previsti   all'articolo 2,
          comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
            8. L'Agenzia  del  demanio,  al  fine  di  verificare   e
          monitorare  gli  interventi   necessari   di   manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria,  puo'   dotarsi   di   proprie
          professionalita'  e  di  strutture  interne   appositamente
          dedicate,  sostenendo  i  relativi  oneri  a  valere  sulle
          risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello  0,5%.
          Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia  del  demanio  puo'
          avvalersi   delle    strutture    del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
          ovvero, in  funzione  della  capacita'  operativa  di  tali
          strutture, puo', con procedure ad  evidenza  pubblica  e  a
          valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma 6,   selezionare
          societa' specializzate ed indipendenti. 
            9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di  cui
          all'articolo 2, comma 222, della  legge  23 dicembre  2009,
          n. 191, volte alla  razionalizzazione  degli  spazi  ed  al
          contenimento della spesa pubblica, e fermo restando  quanto
          ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui  al
          comma 2 del presente articolo, a decorrere  dal  1° gennaio
          2013, comunicano annualmente  all'Agenzia  del  demanio,  a
          scopo  conoscitivo,  le  previsioni  relative  alle   nuove
          costruzioni, di programmata  realizzazione  nel  successivo
          triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre  l'esatta
          descrizione dell'immobile e la sua destinazione presente  e
          futura,  l'ammontare  dei  relativi  oneri  e  le  connesse
          risorse  finanziarie,  nonche'  i  tempi  previsti  per  la
          realizzazione delle opere. 
            10. Con uno o piu' decreti di  natura  non  regolamentare
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  concerto
          con il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  da
          adottarsi, il primo, entro il termine di  90  giorni  dalla
          data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
          definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi
          o maggiori oneri, le attivita' dei  Provveditorati  per  le
          opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e  risorse
          disponibili. 
            11. Al   comma 3   dell'articolo 8   del    decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  30 luglio  2010,  n. 122,  le  parole:  "di  cui  al
          comma 222, periodo nono", sono sostituite  dalle  seguenti:
          "di cui all'articolo 2, comma 222". 
            12. All'articolo 13  del  decreto-legge  25 giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  "Misure  per
          razionalizzare la gestione e la dismissione del  patrimonio
          residenziale pubblico"; 
            b)  il  comma 1  e'  sostituito  dal   seguente:   "1. In
          attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo,  lettera
          m), e terzo della Costituzione, al fine  di  assicurare  il
          coordinamento della finanza pubblica, i livelli  essenziali
          delle prestazioni  e  favorire  l'accesso  alla  proprieta'
          dell'abitazione, entro il  31 dicembre  2011,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni  e  per  la  coesione  territoriale
          promuovono,  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
          all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,
          n. 281, la conclusione  di  accordi  con  regioni  ed  enti
          locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure
          di alienazione degli immobili di proprieta' degli  Istituti
          autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
          la dismissione e la razionalizzazione  del  patrimonio  dei
          predetti Istituti anche attraverso la promozione  di  fondi
          immobiliari   nell'ambito   degli    interventi    previsti
          dall'articolo 11,  comma 3,  lettera   a).   In   sede   di
          Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
          dello stato di attuazione dei predetti accordi.". 
            13. La  violazione  degli   obblighi   di   comunicazione
          stabiliti   dall'articolo 2,   comma 222,    della    legge
          23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai
          decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo,  e'
          causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
          soggette  ai  suddetti  obblighi  individuano,  secondo  le
          rispettive strutture organizzative e i relativi profili  di
          competenza,  i  responsabili  della  comunicazione  stessa,
          trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
          Per  la  comunicazione  delle  unita'  immobiliari  e   dei
          terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
          dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del
          30 luglio  2010,  il  termine  per  l'adempimento   e'   il
          31 luglio 2012. I termini e gli ambiti  soggettivi  per  la
          comunicazione dei dati relativi  agli  altri  attivi  dello
          Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
          dell'articolo 2, comma 222,  quindicesimo  periodo  che  li
          individuano. 
            14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo,  della
          legge 23 dicembre  2009,  n. 191,  le  parole:  «rendiconto
          patrimoniale dello  Stato  a  prezzi  di  mercato  previsto
          dall'articolo 6, comma 8, lettera e),  del  regolamento  di
          cui  al  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   del
          30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale del  patrimonio
          dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo
          7 agosto 1997,  n. 279»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche  a
          valori di mercato». 
            15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole:  "l'Agenzia  del
          demanio ne effettua la segnalazione alla Corte  dei  conti"
          sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del demanio e il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte  dei  conti
          per gli atti di rispettiva competenza". 
            Comma 274: 
            -Si riporta  il  testo  del  comma 31,  dell'articolo 33,
          della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato. (Legge di stabilita' 2012)" 
            "Art. 33 (Disposizioni diverse) 
            (omissis) 
            31.Il contratto di programma per il  triennio  2009-2011,
          stipulato tra Poste italiane s.p.a. e  il  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  e'   approvato,   fatti   salvi   gli
          adempimenti previsti dalla  normativa  UE  in  materia.  Ai
          relativi oneri si fa fronte nei limiti  degli  stanziamenti
          di bilancio previsti a legislazione  vigente.  Il  presente
          comma entra in vigore  alla  data  di  pubblicazione  della
          presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
            (omissis)" 
            Comma 275: 
            -Si riporta il testo del  comma 7,  dell'articolo 3,  del
          decreto  legislativo  22 luglio   1999,   n. 261,   recante
          "Attuazione della  direttiva  97/67/CE  concernente  regole
          comuni per lo sviluppo  del  mercato  interno  dei  servizi
          postali comunitari e per il  miglioramento  della  qualita'
          del  servizio.",  come  modificato  dal   comma 276   della
          presente legge: 
            "Art. 3 (Servizio universale) 
            (omissis) 
            7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni,  che  e'
          autorizzata dall'autorita' di regolamentazione, in presenza
          di particolari  situazioni  di  natura  infrastrutturale  o
          geografica  in  ambiti  territoriali   con   una   densita'
          inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un  massimo
          di un quarto della popolazione nazionale. Ogni  circostanza
          eccezionale ovvero ogni deroga concessa  dall'autorita'  di
          regolamentazione ai sensi del presente comma e'  comunicata
          alla Commissione europea. 
            (omissis)" 
            Note all'art. 2: 
            Comma 276: 
            -Il  testo  del  comma 7,  dell'articolo 3,  del   citato
          decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato
          dal presente comma, e' citato nelle note al comma 275 della
          presente legge. 
            Comma 278: 
            -Si riporta il testo dell'articolo 1, del citato  decreto
          legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "Art. 1 (Definizioni) 
            1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta,  allo
          smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii
          postali nonche' la realizzazione e l'esercizio  della  rete
          postale  pubblica  costituiscono  attivita'  di  preminente
          interesse generale. 
            2. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
            a)  "servizi  postali":  i  servizi  che   includono   la
          raccolta, lo smistamento, il trasporto e  la  distribuzione
          degli invii postali; 
            b) "rete postale": l'insieme  dell'organizzazione  e  dei
          mezzi di ogni tipo utilizzati dal  fornitore  del  servizio
          universale che consentono in particolare: a)  la  raccolta,
          dai punti di accesso  sull'insieme  del  territorio,  degli
          invii postali coperti dall'obbligo di servizio  universale;
          b) il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di
          accesso alla rete postale fino al centro di  distribuzione;
          c) la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio; 
            c) "punti di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti in
          particolare gli uffici postali e le cassette postali  messe
          a disposizione del pubblico, o sulla  via  pubblica  o  nei
          locali  del  fornitore  del  servizio  universale   o   dei
          fornitori  dei  servizi  postali  dove  gli  invii  postali
          possono essere depositati dai mittenti nella rete postale; 
            d)  "raccolta":  l'operazione  di  raccolta  degli  invii
          postali da parte di un fornitore di servizi postali; 
            e) "distribuzione": il processo che va dallo  smistamento
          nel centro incaricato di organizzare la distribuzione  alla
          consegna degli invii postali ai destinatari; 
            f) "invio postale": l'invio, nella  forma  definitiva  al
          momento in cui viene preso in  consegna  dal  fornitore  di
          servizi  postali;  si   tratta,   oltre   agli   invii   di
          corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici  e
          similari nonche' di pacchi postali contenenti merci  con  o
          senza valore commerciale; 
            f-bis) "invio di posta prioritaria": servizio espresso di
          corrispondenza non massiva verso  qualsiasi  localita'  del
          territorio nazionale ed estero per il  quale  sono  fissati
          obiettivi medi per  il  recapito  da  effettuare  entro  il
          giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete
          pubblica postale; 
            f-ter) "invio di corrispondenza ordinaria": servizio base
          di corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita' del
          territorio nazionale ed estero per il  quale  sono  fissati
          obiettivi medi per  il  recapito  da  effettuare  entro  il
          quarto giorno lavorativo successivo  a  quello  di  inoltro
          nella rete pubblica postale; 
            g) "invio di corrispondenza": la comunicazione  in  forma
          scritta,  anche  generata  mediante  l'ausilio   di   mezzi
          telematici, su supporto materiale di qualunque  natura  che
          viene trasportato e consegnato all'indirizzo  indicato  dal
          mittente sull'oggetto  stesso  o  sul  suo  involucro,  con
          esclusione di libri,  cataloghi,  quotidiani,  periodici  e
          similari; 
            h)    "pubblicita'    diretta    per     corrispondenza":
          comunicazione indirizzata ad  un  numero  significativo  di
          persone   (3),   consistente   unicamente   in    materiale
          pubblicitario  o  di  marketing,   contenente   lo   stesso
          messaggio ad  eccezione  del  nome,  dell'indirizzo  e  del
          numero di identificazione del  destinatario  nonche'  altre
          modifiche che non alterano  la  natura  del  messaggio,  da
          inoltrare e consegnare all'indirizzo indicato dal  mittente
          sull'invio  stesso  o  sull'involucro.   Avvisi,   fatture,
          rendiconti finanziari e altre comunicazioni  non  identiche
          non    sono    considerati    pubblicita'    diretta    per
          corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicita'  e
          altro nello stesso involucro non e' considerata pubblicita'
          diretta  per  corrispondenza.  Quest'ultima  comprende   la
          pubblicita' transfrontaliera e quella interna; 
            i)  "invio  raccomandato":  servizio  che  consiste   nel
          garantire forfettariamente contro i rischi di  smarrimento,
          furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova
          dell'avvenuto  deposito  dell'invio  postale   e,   a   sua
          richiesta, della consegna al destinatario; 
            l)   "invio   assicurato":    servizio    che    consiste
          nell'assicurare l'invio postale per  il  valore  dichiarato
          dal   mittente,   in   caso   di   smarrimento,   furto   o
          danneggiamento; 
            m) "posta transfrontaliera": posta da o  verso  un  altro
          Stato membro o da o verso un paese terzo; 
            n)  "scambio  di  documenti":  la  fornitura  di   mezzi,
          compresa la messa a disposizione di appositi  locali  e  di
          mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire  la
          distribuzione da parte degli interessati stessi tramite  il
          mutuo scambio di  invii  postali  tra  utenti  abbonati  al
          servizio; 
            o) "fornitore del servizio universale": il  fornitore  di
          un servizio postale, pubblico o privato,  che  fornisce  un
          servizio postale universale sul territorio nazionale  e  la
          cui identita' e' stata notificata alla Commissione; 
            p) (soppressa) 
            q)  "autorizzazioni":   ogni   titolo   abilitativo   che
          stabilisce i diritti e gli obblighi specifici  nel  settore
          postale e che consente  alle  imprese  di  fornire  servizi
          postali e, se del caso, creare ovvero  gestire  le  proprie
          reti per la fornitura  di  tali  servizi,  sotto  forma  di
          "autorizzazione generale" oppure di "licenza  individuale",
          definite come segue: 
            1) "autorizzazione generale": ogni autorizzazione che non
          richiede al fornitore di un servizio postale interessato di
          ottenere    una    esplicita     decisione     da     parte
          dell'amministrazione competente  prima  dell'esercizio  dei
          diritti  derivanti  dall'autorizzazione,  indipendentemente
          dal fatto che questa  sia  regolata  da  una  "licenza  per
          categoria" o da norme di legge generali e che sia  prevista
          o meno  per  essa  una  procedura  di  registrazione  o  di
          dichiarazione; 
            2) "licenza individuale":  ogni  autorizzazione  concessa
          dall'amministrazione  competente,   la   quale   conferisce
          diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero
          che assoggetta le operazioni di tale  impresa  ad  obblighi
          specifici che integrano l'autorizzazione generale,  qualora
          detto fornitore non  possa  esercitare  i  diritti  di  cui
          trattasi     in     assenza     di     previa     decisione
          dell'amministrazione competente; 
            r) "spese terminali": la remunerazione del fornitore  del
          servizio universale incaricato  della  distribuzione  della
          posta transfrontaliera in entrata  costituita  dagli  invii
          postali provenienti da un altro Stato membro o da un  paese
          terzo; 
            s) "mittente": la  persona  fisica  o  giuridica  che  e'
          all'origine degli invii postali; 
            t) "utente": qualunque persona  fisica  o  giuridica  che
          usufruisce di una prestazione del  servizio  universale  in
          qualita' di mittente o di destinatario; 
            u) "esigenze essenziali": i motivi di interesse  generale
          e di natura non economica che possono  portare  ad  imporre
          condizioni in materia  di  fornitura  di  servizi  postali,
          quali la riservatezza della  corrispondenza,  la  sicurezza
          del funzionamento della rete in  materia  di  trasporto  di
          sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro
          e dei sistemi di sicurezza sociale  previsti  dalla  legge,
          dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative  ovvero
          dagli accordi collettivi negoziati  tra  le  parti  sociali
          nazionali in conformita' al diritto comunitario e nazionale
          e, nei casi in cui  sia  giustificato,  la  protezione  dei
          dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale;  la
          protezione dei dati puo' comprendere la protezione dei dati
          personali, la riservatezza delle informazioni  trasmesse  o
          conservate, nonche' la tutela della vita privata; 
            u-bis "fornitore di un servizio postale":  l'impresa  che
          fornisce uno o piu' servizi postali; 
            u-ter) "invii di posta massiva": invii non raccomandati o
          assicurati   diversi   dalla   pubblicita'   diretta    per
          corrispondenza consegnati in grandi quantita' ai  fornitori
          di servizi postali presso i punti  di  accesso  individuati
          dai fornitori stessi; 
            u-quater)  "Autorita'  nazionale  di   regolamentazione":
          l'organismo   designato   a   svolgere   le   funzioni   di
          regolamentazione del settore postale di cui alla  direttiva
          2008/6/CE,    di    seguito     anche     "autorita'     di
          regolamentazione"; 
            u-quinquies)  "servizi  forniti  a   tariffa   unitaria":
          servizi postali la cui tariffa e' fissata per invii postali
          singoli." 
            Comma 282: 
            -Si riporta il testo vigente degli articoli 32 e 36,  del
          citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66: 
            "Art. 32  (Incremento  del  Fondo   per   assicurare   la
          liquidita' per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili) 
            1. Al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei  tempi   di
          pagamento di cui  all'articolo 4  del  decreto  legislativo
          9 ottobre  2002,  n. 231,  la  dotazione  del  "Fondo   per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili" di cui  al  comma 10  dell'articolo 1
          del decreto-legge  8 aprile  2013,  n. 35,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  6 giugno   2013,   n. 64,   e'
          incrementata, per l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, al
          fine di far fronte ai pagamenti da parte  delle  Regioni  e
          degli enti locali dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili
          maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei  debiti
          per  i  quali  sia  stata  emessa   fattura   o   richiesta
          equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche'
          dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti  per
          il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche  se
          riconosciuti in bilancio in data  successiva,  ivi  inclusi
          quelli contenuti  nel  piano  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale,  di  cui  all'articolo 243-bis   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con  delibera
          della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
            2. Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze,  sentita   la   Conferenza   unificata,   di   cui
          all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,
          n. 281, da adottare entro il 31 luglio 2014, sono stabiliti
          la distribuzione dell'incremento di cui al comma 1  tra  le
          Sezioni  del  "Fondo  per  assicurare  la  liquidita'   per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi  ed  esigibili"  e,  in
          conformita' alle procedure di cui agli articoli 1,  2  e  3
          del decreto-legge 8 aprile  2013,  n. 35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri,
          i tempi e le modalita' per la concessione delle risorse  di
          cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi
          le regioni e gli enti locali che non hanno  precedentemente
          avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a  valere
          sul predetto Fondo. 
            3. Il decreto ministeriale di cui  al  comma 2  determina
          anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per  il  2014  della
          Sezione di cui all'articolo 2 del  decreto  legge  8 aprile
          2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          6 giugno 2013, n. 64, derivante da eventuali disponibilita'
          relative  ad   anticipazioni   di   liquidita'   attribuite
          precedentemente  e  non  ancora  erogate   alla   data   di
          emanazione del suddetto decreto ministeriale,  ivi  incluse
          quelle  conseguenti   ad   eventuali   verifiche   negative
          effettuate dal Tavolo di cui al  comma 4,  dell'articolo 2,
          del citato decreto legge n. 35 del  2013,  in  merito  agli
          adempimenti di cui alle lettere a), b) e c),  del  comma 3,
          del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni e  Province
          autonome. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita' di
          cui al presente comma da parte del Ministero  dell'economia
          e delle finanze - Dipartimento del Tesoro sono subordinate,
          oltre  che  alla  verifica  positiva  anche  alla   formale
          certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75  per
          cento  dei  debiti  e  dell'effettuazione  delle   relative
          registrazioni  contabili  da  parte   delle   Regioni   con
          riferimento  alle  anticipazioni  di  liquidita'   ricevute
          precedentemente. 
            4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidita'  per  il
          pagamento dei  debiti  del  settore  sanitario  di  cui  al
          presente articolo le regioni sottoposte ai piani di rientro
          ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della  legge  311,  del
          2004, ovvero ai programmi operativi di  prosecuzione  degli
          stessi ai  sensi  dell'articolo 2,  comma 88,  della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191, per un  importo  massimo  pari  a
          quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle
          maggiorazioni fiscali regionali, destinati  nell'anno  2013
          al finanziamento del servizio sanitario  regionale  per  il
          medesimo anno. Per le finalita'  del  presente  comma  sono
          destinati  600  milioni  di  euro   dell'incremento   della
          dotazione del fondo di cui al comma 1. 
            5. Per le attivita' gestite da Cassa depositi e  prestiti
          S.p.A.   ai   sensi   del   presente   articolo,    nonche'
          dell'articolo 31, e' autorizzata la  spesa  complessiva  di
          euro 0,5 milioni per l'anno 2014." 
            « Art. 36 (Debiti dei Ministeri) 
            1. Al fine di consentire il pagamento dei  debiti  certi,
          liquidi  ed  esigibili  del  Ministero   dell'Interno   nei
          confronti  delle  Aziende  Sanitarie   Locali,   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          15 gennaio 1972, n. 9, maturati  al  31 dicembre  2012,  e'
          autorizzata la spesa nel limite massimo di 250  milioni  di
          euro nell'anno 2014. Lo somme eventualmente eccedenti  sono
          destinate al pagamento  dei  debiti  della  stessa  specie,
          maturati successivamente alla predetta data. 
            2. E' istituito nello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze un fondo, con  una  dotazione
          di 300 milioni per l'anno  2014,  destinato  all'estinzione
          dei debiti dei ministeri il cui pagamento  non  ha  effetti
          peggiorativi in termini di indebitamento  netto.  Entro  il
          30 giugno 2014, le amministrazioni  possono  comunicare  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria Generale dello Stato, l'elenco dei  debiti
          di cui al presente comma, al fine della attribuzione  delle
          relative risorse. Con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da emanarsi  entro  il  31 luglio  2014,  si
          provvede   alla   ripartizione   delle   risorse   tra   le
          amministrazioni  richiedenti,  sulla   base   di   apposita
          istruttoria sulle partite debitorie al fine della  verifica
          della  sussistenza  della   neutralita'   in   termini   di
          indebitamento netto. In caso di insufficienza delle risorse
          stanziate, il predetto fondo e' ripartito in proporzione ai
          debiti assentibili per ciascuna amministrazione » . 
            -Si riporta il testo vigente degli articoli da  23-sexies
          a 23-duodecies  del  decreto-legge  6 luglio  2012,  n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  7 agosto  2012,
          n. 135, recante  "Disposizioni  urgenti  per  la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario.": 
            « Art. 23-sexies (Emissione di strumenti finanziari) 
            1. Al fine di conseguire gli obiettivi  di  rafforzamento
          patrimoniale previsti in attuazione  della  raccomandazione
          della European Banking Authority  dell'8 dicembre  2011  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  (di  seguito  il
          "Ministero"), su specifica richiesta  di  Banca  Monte  dei
          Paschi  di  Siena  S.p.A.  (di  seguito  l'"Emittente")   e
          subordinatamente al verificarsi  delle  condizioni  di  cui
          agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies: 
            a) provvede a sottoscrivere, fino al 1° marzo 2013, anche
          in deroga alle norme di contabilita'  di  Stato,  strumenti
          finanziari (di seguito  i  "Nuovi  Strumenti  Finanziari"),
          computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1)  come
          definito dalla raccomandazione  EBA  dell'8 dicembre  2011,
          fino all'importo di euro due miliardi; 
            b) provvede altresi' a sottoscrivere, entro  il  medesimo
          termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore
          di euro unmiliardonovecentomilioni al  fine  dell'integrale
          sostituzione    degli    strumenti    finanziari     emessi
          dall'Emittente  e  sottoscritti  dal  Ministero  ai   sensi
          dell'articolo 12  del   decreto-legge   29 novembre   2008,
          n. 185,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          28 gennaio 2009, n. 2, nel  rispetto  delle  condizioni  di
          remunerazione previste dall'articolo 23-septies, comma 2. 
            1-bis. Il Ministero, in  conformita'  a  quanto  previsto
          dall'articolo 23-decies,  comma 4,  sottoscrive,  oltre   i
          limiti  indicati  al  precedente  comma,  Nuovi   Strumenti
          Finanziari  e   azioni   ordinarie   di   nuova   emissione
          dell'Emittente,  fino  a  concorrenza  dell'importo   degli
          interessi non pagati in forma monetaria. » 
            « Art. 23-septies (Condizioni di sottoscrizione) 
            1. Il  Ministero  non  puo'  sottoscrivere  alcun   Nuovo
          Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel
          rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 55  del  7 marzo  2009,  e  del
          relativo prospetto, al riscatto degli strumenti  finanziari
          emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi
          dell'articolo 12  del   decreto-legge   29 novembre   2008,
          n. 185,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          28 gennaio 2009, n. 2, ed alla accettazione  preventiva  di
          quanto    previsto    dal     comma 2. L'importo     dovuto
          dall'Emittente  e'  compensato  con  l'importo  dovuto  dal
          Ministero  per  la  sottoscrizione  dei   Nuovi   Strumenti
          Finanziari. L'Emittente comunica al Ministero  la  data  in
          cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta
          di cui all'articolo 23-novies, comma 1. 
            2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la
          remunerazione  degli  strumenti  finanziari   gia'   emessi
          dall'Emittente  e  sottoscritti  dal  Ministero  ai   sensi
          dell'articolo 12  del   decreto-legge   29 novembre   2008,
          n. 185,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          28 gennaio  2009,  n. 2,  per  il  periodo  decorrente  dal
          1° gennaio 2012 fino alla data di  riscatto,  e'  calcolata
          secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi
          Strumenti Finanziari, ai  sensi  dell'articolo 23-decies  e
          del decreto ministeriale di cui  all'articolo 23-duodecies.
          La  remunerazione  e'  corrisposta  alla  prima   data   di
          pagamento degli interessi prevista per  i  Nuovi  Strumenti
          Finanziari.    Si    applicano    i    commi    3    e    4
          dell'articolo 23-decies. 
            2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi  Strumenti  Finanziari
          da   parte   del   Ministero   e'   altresi'    subordinata
          all'assunzione da parte dell'Emittente, delle deliberazioni
          in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale
          conversione  in  azioni  ordinarie  dei   Nuovi   Strumenti
          Finanziari   prevista   dall'articolo 23-decies,   comma 1,
          nonche' al servizio dell'assegnazione di  azioni  ordinarie
          di nuova emissione dell'Emittente in conformita'  a  quanto
          previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione
          si considera assunta anche mediante conferimento per cinque
          anni   agli   amministratori   della   facolta'    prevista
          dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile. » 
            « Art. 23-octies (Conformita'  con  la  disciplina  degli
          aiuti di Stato) 
            1. La sottoscrizione dei Nuovi  Strumenti  Finanziari  e'
          consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione
          della Commissione europea sulla compatibilita' delle misure
          previste nel  presente  decreto  con  il  quadro  normativo
          dell'Unione  europea  in  materia   di   aiuti   di   Stato
          applicabile  alle  misure  di  sostegno  alle  banche   nel
          contesto della crisi finanziaria. 
            2. In  caso  di  sottoscrizione   dei   Nuovi   Strumenti
          Finanziari da parte del Ministero,  l'Emittente  svolge  la
          propria attivita' in  modo  da  non  abusare  del  sostegno
          ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi. 
            3. L'Emittente  e'  tenuto  a  presentare  un  piano   di
          ristrutturazione (il "Piano")  conforme  alle  disposizioni
          europee  in  materia   di   aiuti   di   Stato   ai   sensi
          dell'articolo 107   del    Trattato    sul    funzionamento
          dell'Unione  europea,  anche  per   quanto   attiene   alle
          strategie commerciali e di espansione,  alle  politiche  di
          distribuzione degli utili e ai meccanismi di  remunerazione
          e incentivazione. Il Piano e le  sue  eventuali  successive
          variazioni sono  presentati  alla  Commissione  europea  ai
          sensi  del   paragrafo   14   della   comunicazione   della
          Commissione europea 2011/C-356/02. 
            4. Per il tempo necessario all'attuazione  del  Piano  di
          ristrutturazione,   l'Emittente   non    puo'    acquisire,
          direttamente  o  indirettamente,  nuove  partecipazioni  in
          banche,  in  intermediari  finanziari  e  in   imprese   di
          assicurazione   e    di    riassicurazione,    salvo    che
          l'acquisizione sia funzionale all'attuazione  del  Piano  e
          sia compatibile con la  normativa  europea  in  materia  di
          aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione  del
          Piano di  ristrutturazione,  l'Emittente  e'  vincolato  al
          contenimento    della    componente     variabile     delle
          remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock  options,
          accordate  o  pagate  ai  componenti   del   consiglio   di
          amministrazione,  al  direttore  generale  e   agli   altri
          dirigenti che possono  assumere  rischi  rilevanti  per  la
          banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento  con
          i risultati aziendali, con i rischi cui la banca e' esposta
          e  con  l'esigenza  di  mantenere   adeguati   livelli   di
          patrimonializzazione. In caso di inosservanza,  si  applica
          la    sanzione    amministrativa    pecuniaria     prevista
          dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  secondo  la
          procedura prevista dall'articolo 145 dello  stesso  decreto
          legislativo. A decorrere dalla data  di  sottoscrizione,  e
          fino all'approvazione del Piano da parte della  Commissione
          europea,  l'Emittente  non  puo'  deliberare  o  effettuare
          distribuzione di dividendi ordinari o straordinari. 
            5. Nel caso in cui il  bilancio  approvato  evidenzi  una
          perdita di esercizio non sono corrisposti  interessi  sugli
          altri strumenti finanziari  subordinati  il  cui  contratto
          preveda  la  facolta'  per  la  banca  emittente   di   non
          corrispondere  la  remunerazione  in  caso   di   andamenti
          negativi della gestione. Il precedente  periodo  non  trova
          applicazione, nei limiti in cui  cio'  risulti  compatibile
          con il quadro normativo dell'Unione europea in  materia  di
          aiuti di Stato, ai casi in cui la  facolta'  dell'Emittente
          di  non  corrispondere  la  remunerazione  sugli  strumenti
          finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non
          comporti la definitiva perdita della  remunerazione  ma  un
          differimento della stessa,  ovvero  ai  casi  in  cui  tale
          facolta'   non   possa   essere   esercitata   in   ragione
          dell'operare, al ricorrere di  determinate  condizioni,  di
          altre  disposizioni  contrattuali,  tali  che  il   mancato
          pagamento della remunerazione determina un inadempimento al
          contratto. » 
            « Art. 23-novies (Procedura) 
            1. L'Emittente,  se  intende  emettere  Nuovi   Strumenti
          Finanziari, trasmette al Ministero e alla  Banca  d'Italia,
          almeno quindici giorni prima della data  di  sottoscrizione
          prevista, una richiesta che include: 
            a) la delibera del consiglio di amministrazione; 
            b) l'importo della sottoscrizione richiesta; 
            c) il valore  nominale  iniziale  di  ciascuno  strumento
          finanziario emesso; 
            d) la data di sottoscrizione prevista; 
            e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3. 
            2. Entro quindici giorni dalla comunicazione  di  cui  al
          precedente comma, la Banca d'Italia valuta: 
            a) l'adeguatezza del Piano, avendo  riguardo  anche  alla
          conformita' del Piano alla normativa europea in materia  di
          aiuti     di     Stato,     secondo     quanto     previsto
          dall'articolo 23-octies e dalle disposizioni di vigilanza; 
            b)  l'adeguatezza  patrimoniale  attuale  e   prospettica
          dell'Emittente; 
            c) il profilo di rischio dell'Emittente; 
            d) la computabilita' dei Nuovi Strumenti  Finanziari  nel
          patrimonio di vigilanza; (314) 
            e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del
          conseguimento      delle       finalita'       di       cui
          all'articolo 23-sexies, comma 1. 
            3. La  Banca   d'Italia   puo'   chiedere   all'Emittente
          chiarimenti, integrazioni ed  effettuare  accertamenti.  In
          tali casi il termine di  cui  al  comma 2  e'  sospeso.  Le
          valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente
          e al Ministero. Nel termine di  cui  al  comma 2  la  Banca
          d'Italia rilascia  altresi'  l'autorizzazione  al  riscatto
          degli  strumenti   finanziari   emessi   dall'Emittente   e
          sottoscritti dal Ministero ai  sensi  dell'articolo 12  del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n. 185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
            4. La sottoscrizione dei Nuovi  Strumenti  Finanziari  da
          parte del Ministero e' effettuata, per l'ammontare  di  cui
          al comma 2, lettera e), comunicato  dalla  Banca  d'Italia,
          sulla base della positiva valutazione da parte della stessa
          degli elementi di cui al comma 2. 
            5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti  Finanziari
          dopo l'entrata in vigore del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 23-undecies. 
            6. La sottoscrizione dei Nuovi  Strumenti  Finanziari  e'
          approvata con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. » 
            « Art. 23-decies  (Caratteristiche  dei  Nuovi  Strumenti
          Finanziari) 
            1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono  privi  dei  diritti
          indicati  nell'articolo 2351  del  codice  civile  e   sono
          convertibili    in    azioni    ordinarie    a    richiesta
          dell'Emittente. L'esercizio della facolta'  di  conversione
          e'  sospensivamente  condizionato  alla  deliberazione   in
          ordine al relativo aumento di  capitale.  A  tal  fine,  la
          determinazione del prezzo di  emissione  e'  effettuata  in
          deroga all'articolo 2441, sesto comma,  del  codice  civile
          tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie,
          in  conformita'  ai  criteri  previsti  in  relazione  alla
          determinazione del rapporto di conversione dal  decreto  di
          cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il
          parere sulla  congruita'  del  prezzo  di  emissione  delle
          azioni previsto  dall'articolo 158,  comma 1,  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
            2. E' prevista a favore  dell'Emittente  la  facolta'  di
          rimborso o riscatto, a  condizione  che  l'esercizio  della
          facolta' di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca
          d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e  di
          solvibilita' dell'Emittente e del relativo gruppo bancario. 
            3. Gli interessi sono pagati in forma  monetaria  fino  a
          concorrenza del risultato  dell'esercizio  come  risultante
          dall'ultimo  bilancio  dell'Emittente,   al   lordo   degli
          interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto  fiscale
          e al netto degli accantonamenti per  riserve  obbligatorie.
          La  delibera  con  la  quale   l'assemblea   decide   sulla
          destinazione degli utili e'  vincolata  al  rispetto  delle
          condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 
            4. Gli  eventuali  interessi   eccedenti   il   risultato
          dell'esercizio, come definito  al  comma 3,  sono  composti
          mediante assegnazione al Ministero di azioni  ordinarie  di
          nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal  fine,
          la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata  in
          deroga all'articolo 2441, sesto comma, del  codice  civile,
          tenendo conto  del  valore  di  mercato  delle  azioni,  in
          conformita' ai criteri previsti in relazione  al  pagamento
          degli      interessi      dal      decreto      di      cui
          all'articolo 23-duodecies,  comma 1. Non  e'  richiesto  il
          parere sulla  congruita'  del  prezzo  di  emissione  delle
          azioni previsto  dall'articolo 158,  comma 1,  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui cio'
          risulti compatibile con  il  quadro  normativo  dell'Unione
          europea in materia di aiuti di  Stato,  in  relazione  agli
          esercizi finanziari 2012 e  2013  gli  eventuali  interessi
          eccedenti il risultato  dell'esercizio,  come  definito  al
          comma 3,  possono   essere   corrisposti   anche   mediante
          assegnazione  al  Ministero   del   corrispondente   valore
          nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione. 
            5. All'assunzione     di     partecipazioni     azionarie
          nell'Emittente da  parte  del  Ministero  conseguente  alla
          sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari  non   si
          applicano: 
            a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo  II
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
            b) le disposizioni degli articoli 106,  comma 1,  e  109,
          comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
            c) eventuali limiti di  possesso  azionario  previsti  da
          disposizioni legislative o statutarie. 
            6. Il   consiglio   di   amministrazione   dell'Emittente
          delibera  in  merito  all'emissione  dei  Nuovi   Strumenti
          Finanziari. 
            7. Con il decreto di cui  all'articolo 23-duodecies  sono
          specificate  le   caratteristiche   dei   Nuovi   Strumenti
          Finanziari individuate dal presente decreto e  definite  le
          ulteriori caratteristiche degli stessi. » 
            « Art. 23-undecies (Risorse finanziarie ) 
            1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono individuate le risorse necessarie  per  finanziare  la
          sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le  predette
          risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello  stato  di
          previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono individuate mediante: 
            a)  riduzione  lineare  delle  dotazioni  finanziarie,  a
          legislazione vigente, delle missioni di  spesa  di  ciascun
          Ministero, con  esclusione  delle  dotazioni  di  spesa  di
          ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni  e
          altre spese fisse; alle spese  per  interessi;  alle  poste
          correttive  e  compensative  delle  entrate,  comprese   le
          regolazioni contabili con le regioni;  ai  trasferimenti  a
          favore degli enti territoriali aventi natura  obbligatoria;
          del  fondo  ordinario  delle  universita';  delle   risorse
          destinate  alla  ricerca;  delle   risorse   destinate   al
          finanziamento del 5 per mille  delle  imposte  sui  redditi
          delle persone fisiche;  nonche'  di  quelle  dipendenti  da
          parametri stabiliti dalla  legge  o  derivanti  da  accordi
          internazionali; 
            b) riduzione di  singole  autorizzazioni  legislative  di
          spesa; 
            c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata  di
          disponibilita'  esistenti   sulle   contabilita'   speciali
          nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni
          pubbliche ed enti  pubblici  nazionali  con  esclusione  di
          quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche'
          di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con
          l'Unione europea ed i connessi  cofinanziamenti  nazionali,
          con corrispondente riduzione delle relative  autorizzazioni
          di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo; 
            d) emissione di titoli del debito pubblico. 
            2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato  di
          relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione  di
          bilancio, e' trasmesso alle Camere  per  l'espressione  del
          parere  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili  di
          carattere finanziario. I pareri sono espressi  entro  dieci
          giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora  non
          intenda   conformarsi   alle   condizioni   formulate   con
          riferimento ai  profili  finanziari,  trasmette  nuovamente
          alle Camere lo schema di decreto, corredato  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili
          finanziari, da esprimere entro cinque giorni dalla data  di
          trasmissione.   Decorsi   inutilmente   i    termini    per
          l'espressione dei pareri, il decreto puo'  essere  comunque
          adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di
          bilancio sono comunicati alla Corte dei conti. 
            2-bis. Qualora non sia possibile  procedere  mediante  le
          ordinarie  procedure  di  gestione   dei   pagamenti   alla
          sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  nei  termini
          stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni
          di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione  di
          ordini di pagamento sul pertinente capitolo  di  spesa,  e'
          effettuata  entro  il  termine  di   novanta   giorni   dal
          pagamento. » 
            « Art. 23-duodecies (Disposizioni di attuazione) 
            1. Con decreto di natura non regolamentare  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la  Banca  d'Italia,
          da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
          di attuazione del presente titolo ed il prospetto dei Nuovi
          Strumenti   Finanziari.   Il   prospetto   disciplina    la
          remunerazione, i casi di riscatto, rimborso  e  conversione
          nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione  delle
          fasi successive alla  sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti
          Finanziari. 
            2. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  riesamina
          le misure  previste  dal  presente  titolo  secondo  quanto
          previsto dalle comunicazioni della Commissione europea. 
            2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai
          fini della contribuzione alla sottoscrizione  del  capitale
          per la partecipazione al Meccanismo europeo  di  stabilita'
          (MES), mediante i versamenti stabiliti dagli articoli  9  e
          41 del Trattato che istituisce il medesimo Meccanismo, sono
          autorizzate emissioni di  titoli  di  Stato  a  medio-lungo
          termine, le cui caratteristiche sono stabilite con  decreti
          di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a
          tale finalita' » . 
            Comma 283: 
            -Il   testo   vigente   dell'articolo 10,   del    citato
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n. 282,  e'  citato  nelle
          note al comma 201 della presente legge. 
            -Si   riporta   il    testo    vigente    del    comma 8,
          dell'articolo 9,  del   decreto-legge   30 dicembre   1997,
          n. 457,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          27 febbraio 1998, n. 30, recante "Disposizioni urgenti  per
          lo  sviluppo  del  settore  dei  trasporti  e  l'incremento
          dell'occupazione.": 
            "Art. 9. (Interventi nel settore marittimo.) 
            (omissis) 
            8. In favore della gestione commissariale  del  Fondo  di
          cui all'articolo 6, comma 1, e' autorizzata  l'assegnazione
          della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5
          miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi  per  gli  anni
          1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno  2000
          la durata  di  detto  Fondo,  e  di  lire  156  miliardi  a
          decorrere dall'anno 2001, restando confermate le  modalita'
          di cui all'articolo 4 del  decreto-legge  22 gennaio  1990,
          n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge  24 marzo
          1990, n. 58. 
            (omissis)" 
            Comma 285: 
            -Si riporta il  testo  del  comma 1097,  dell'articolo 1,
          della  legge  27 dicembre  2006,   n. 296,   e   successive
          modificazioni, recante "Disposizioni per la formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2007)", come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 1 
            (omissis) 
            1097. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste
          Italiane  Spa  per  attivita'  di  bancoposta   presso   la
          clientela  privata  ai  sensi   dell'articolo 2,   comma 1,
          lettera  a),  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  14 marzo  2001,  n. 144,  sono
          investiti in titoli governativi dell'area euro e,  per  una
          quota non superiore al 50 per cento  dei  fondi,  in  altri
          titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano a cura
          di Poste Italiane Spa. 
            (omissis)" 
            Comma 286: 
            -Si riporta il testo dell'articolo 2,  del  decreto-legge
          1o dicembre 1993, n. 487,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge   29 gennaio   1994,   n. 71,   e   successive
          modificazioni, recante "Trasformazione dell'Amministrazione
          delle poste e  delle  telecomunicazioni  in  ente  pubblico
          economico   e   riorganizzazione   del   Ministero",   come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 2. (Attivita' dell'ente.) 
            1. L'ente  «Poste  Italiane»  svolge  le  attivita'  e  i
          servizi  determinati  nello  statuto  e  nel  contratto  di
          programma, nonche',  fino  all'adozione  dei  medesimi,  le
          attivita' e i servizi esercitati dall'Amministrazione delle
          poste e delle telecomunicazioni alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto.   Restano   attribuite   al
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni
          indicate nell'articolo 11. 
            2. L'ente "Poste Italiane"  stipula  appositi  accordi  o
          convenzioni, con il Ministero del tesoro, d'intesa  con  la
          Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri  enti
          pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare: 
            a) le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di
          tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto  attiene  al
          sistema delle riscossioni e dei  pagamenti  dello  Stato  e
          degli enti del settore pubblico allargato  che  per  quanto
          riguarda  i  conti  correnti  postali  e  la  raccolta  del
          risparmio postale, con distinte modalita' che assicurino il
          rispetto dei flussi e la tempestivita'  delle  rilevazioni,
          fissando le relative remunerazioni, da rapportare:  1)  per
          le attivita' diverse dalla raccolta del risparmio  postale,
          a una contabilita' analitica per centro  di  costo  fornita
          dall'Ente poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di
          parametri rappresentativi di tali costi e con modalita' che
          spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o
          lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile  per
          il servizio  coerente  con  le  regole  del  mercato.  Tali
          remunerazioni potranno essere riviste, a richiesta  di  uno
          dei  contraenti,  con  appositi  accordi  aggiuntivi,   che
          prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento
          degli obiettivi di raccolta. 
            b) le modalita' di  movimentazione,  tra  le  sezioni  di
          tesoreria e gli uffici postali, dei fondi connessi  con  le
          anzidette operazioni." 
            Comma 290: 
            -Si riporta il testo degli  articoli  10,16  e  19  della
          legge  30 dicembre  1986,  n. 936,   recante   "Norme   sul
          Consiglio nazionale  dell'economia  e  del  lavoro.",  come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 10. (Attribuzioni.) 
            1. In conformita'  a  quanto  previsto  dall'articolo 99,
          secondo e terzo comma, della Costituzione, il CNEL: 
            a) esprime,  su  richiesta  del  Governo,  valutazioni  e
          proposte sui piu' importanti documenti ed atti di  politica
          e  di  programmazione  economica  e  sociale,   anche   con
          riferimento alle politiche comunitarie; 
            b)  esamina,  in  apposite  sessioni,  il  Documento   di
          economia e finanza e la Nota di aggiornamento del Documento
          di economia e finanza, che il Governo presenta alle  Camere
          rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e  10-bis  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni; 
            c) approva in apposite sessioni con periodicita' da  esso
          stesso  stabilita,  ovvero,  in   relazione   ad   esigenze
          specifiche,  su  richiesta  delle  Camere  o  del  Governo,
          rapporti  predisposti  da   apposito   comitato   o   dalla
          commissione  di   cui   all'articolo 16   sugli   andamenti
          generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, sugli
          assetti   normativi   e    retributivi    espressi    dalla
          contrattazione collettiva, procedendo ad un  esame  critico
          dei dati  disponibili  e  delle  loro  fonti,  al  fine  di
          agevolare l'elaborazione di risultati univoci  sui  singoli
          fenomeni; 
            d)  esprime  proprie  valutazioni  sull'andamento   della
          congiuntura economica in sessioni semestrali; 
            e) esamina,  sulla  base  dei  rapporti  predisposti  dal
          Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e  a
          tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti organismi
          delle Comunita' europee e degli altri Stati membri; 
            f) contribuisce all'elaborazione della  legislazione  che
          comporta  indirizzi  di  politica   economica   e   sociale
          esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta
          delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province
          autonome; 
            g) puo' formulare  osservazioni  e  proposte  di  propria
          iniziativa sulle materie di cui ai punti precedenti, previa
          presa in considerazione  da  parte  dell'assemblea  con  le
          stesse  modalita'  previste  per  la   propria   iniziativa
          legislativa; 
            h) compie studi e indagini di propria  iniziativa,  sulle
          materie di cui ai punti precedenti; 
            i) ha l'iniziativa legislativa; 
            l) esercita tutte le altre funzioni  ad  esso  attribuite
          dalla legge. » 
            « Art. 16. (Commissione dell'informazione.) 
            1. Il  Consiglio  istituisce   nel   proprio   seno   una
          commissione speciale, composta da un numero di  membri  non
          superiore   a   quindici   e   preposta   alla    raccolta,
          all'organizzazione  e  all'elaborazione   dell'informazione
          nelle materie di cui agli articoli 10 e 17. La  commissione
          e' presieduta dal presidente del CNEL o, su sua delega,  da
          un consigliere scelto tra gli esperti  di  cui  al  comma 1
          dell'articolo 2. 
            2. La commissione: 
            a) richiede alle istituzioni pubbliche, che sono tenute a
          fornirle, informazioni  sull'andamento  retributivo,  sulle
          condizioni di lavoro, sull'organizzazione e sull'efficienza
          degli uffici e servizi; 
            b) ha facolta' di  disporre  indagini,  anche  di  natura
          campionaria, sulle retribuzioni e le condizioni  di  lavoro
          nel settore privato. I  datori  di  lavoro  sono  tenuti  a
          fornire i dati e le informazioni richieste con i vincoli  e
          le garanzie di  cui  all'articolo 4,  quarto  comma,  della
          legge 22 luglio 1961, n. 628; 
            c) svolge direttamente  tramite  il  personale  del  CNEL
          studi e ricerche, anche comparative, in materia di  mercato
          del lavoro, di contratti collettivi, di retribuzioni  e  di
          condizioni di lavoro; 
            d)   impartisce   le   direttive   per   l'organizzazione
          dell'archivio  nazionale  dei  contratti  e  degli  accordi
          collettivi di lavoro di cui all'articolo 17; 
            e) impartisce le  direttive  per  l'organizzazione  della
          banca dei dati di cui all'articolo 17; 
            f) procede alla  formazione  e  all'aggiornamento  di  un
          archivio  degli  organismi  pubblici  nei  quali  la  legge
          prevede la rappresentanza delle categorie produttive. A tal
          fine, le organizzazioni  interessate  trasmettono  al  CNEL
          l'elenco dei propri  rappresentanti  secondo  le  modalita'
          fissate dal regolamento  di  cui  all'articolo 20. Il  CNEL
          pubblica annualmente  l'elenco  degli  organismi  suddetti,
          nonche' la lista dei nominativi  dei  rappresentanti  delle
          categorie presenti in tali organismi. » 
            « Art. 19. (Acquisizioni istruttorie.) 
            1. Alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e  dei
          comitati del  CNEL  hanno  facolta'  di  intervenire  senza
          diritto   di   voto   i   presidenti   delle    commissioni
          parlamentari,  i  membri  del  Governo,  i  presidenti  dei
          consigli o assemblee e delle giunte delle regioni  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  i
          deputati italiani al Parlamento europeo. 
            2. Il CNEL puo' invitare  alle  riunioni  dell'assemblea,
          delle commissioni e dei comitati, membri del  Governo,  del
          Parlamento, dei consigli o assemblee delle regioni e  delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  i
          deputati italiani al Parlamento europeo. 
            3. Il CNEL puo' stipulare convenzioni con amministrazioni
          statali, con enti pubblici per il compimento delle indagini
          occorrenti  ai  fini  della  documentazione  dei   problemi
          sottoposti all'esame degli organi consiliari. 
            4. (abrogato) » . 
            L'articolo 9 della citata legge 936  del  1986,  abrogato
          dalla presente legge recava: « Art.9. Indennita', diaria di
          presenza e rimborso delle spese dei membri del CNEL. » . 
            Comma 292: 
            -Si riporta il testo vigente dell'articolo 21, del citato
          decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66: 
            "Art. 21 (Disposizioni concernenti RAI S.p.A.) 
            1. All'articolo 17 della  legge  3 maggio  2004,  n. 112,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a)  al  comma 2,  la  lettera  p)  e'  sostituita   dalla
          seguente: 
            "p) l'informazione pubblica a livello nazionale e  quella
          a livello regionale  attraverso  la  presenza  in  ciascuna
          regione  e  provincia  autonoma  di  proprie  redazioni   e
          strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto
          di quanto previsto alla lettera f)"; 
            b) il comma 3 e' soppresso; 
            b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
            "3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio  di  cui  al
          comma 2,  lettera  f),   mantengono   la   loro   autonomia
          finanziaria e contabile in relazione all'adempimento  degli
          obblighi  di  pubblico  servizio  affidati  alle  stesse  e
          fungono anche da centro di  produzione  decentrato  per  le
          esigenze di promozione  delle  culture  e  degli  strumenti
          linguistici locali. 
            3-ter. Con  la  convenzione  stipulata  tra  la  societa'
          concessionaria e la  provincia  autonoma  di  Bolzano  sono
          individuati  i  diritti  e  gli   obblighi   relativi,   in
          particolare  i  tempi  e  gli  orari   delle   trasmissioni
          radiofoniche e televisive. Per garantire la  trasparenza  e
          la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico
          provinciale, dei costi di  esercizio  per  il  servizio  in
          lingua  tedesca  e  ladina  e'  data  rappresentazione   in
          apposito  centro  di  costo  del  bilancio  della  societa'
          concessionaria. Le  spese  per  la  sede  di  Bolzano  sono
          assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo  conto
          dei      proventi       del       canone       di       cui
          all'articolo 18. L'assunzione degli oneri  per  l'esercizio
          delle  funzioni  relative  alla  sede  di  Bolzano  avviene
          mediante le risorse individuate dall'articolo 79,  comma 1,
          lettera  c),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica   31 agosto   1972,   n. 670,
          nell'importo non superiore ad euro  10.313.000  annui.  Gli
          eventuali  ulteriori   oneri   derivanti   dalla   predetta
          convenzione rimangono esclusivamente a carico del  bilancio
          della provincia autonoma di Bolzano". 
            2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale
          da parte di  RAI  S.p.a.,  le  sedi  regionali  o,  per  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   le   sedi
          provinciali della societa' continuano ad operare in  regime
          di  autonomia  finanziaria   e   contabile   in   relazione
          all'attivita' di adempimento  degli  obblighi  di  pubblico
          servizio affidati alle stesse. 
            3. Ai fini dell'efficientamento, della  razionalizzazione
          e   del    riassetto    industriale    nell'ambito    delle
          partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Societa'  puo'
          procedere alla  cessione  sul  mercato,  secondo  modalita'
          trasparenti e non discriminatorie, di  quote  di  Rai  Way,
          garantendo  la  continuita'  del   servizio   erogato.   Le
          modalita' di alienazione sono individuate con  decreto  del
          Presidente del consiglio dei ministri adottato su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con  il
          Ministro dello sviluppo economico. 
            4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio
          pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27,  comma 8,
          primo periodo, della legge 23 dicembre 1999,  n. 488,  sono
          ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni. A  decorrere
          dall'anno 2015,  le  somme  da  riversare  alla  RAI,  come
          determinate  sulla  base  dei  dati  del   rendiconto   del
          pertinente capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato
          dell'anno precedente a quello di  accredito,  sono  ridotte
          del 5 per cento. 
            4-bis. All'articolo 45, comma 2, lettera  e),  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
          le parole: "la  costituzione  di  una  societa'  per"  sono
          soppresse»." 
            Comma 293: 
            -Il  regio  decreto-legge   21 febbraio   1938,   n. 246,
          convertito  dalla  legge  4 giugno   1938,   n. 880,   reca
          "Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.". 
            -Si riporta il testo vigente dell'articolo 47  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
          recante "Testo unico dei servizi  di  media  audiovisivi  e
          radiofonici.": 
            "Art. 47. (Finanziamento del servizio  pubblico  generale
          radiotelevisivo) 
            1. Al fine di consentire la determinazione del  costo  di
          fornitura del servizio pubblico  generale  radiotelevisivo,
          coperto  dal  canone  di  abbonamento  di  cui   al   regio
          decreto-legge 21 febbraio 1938,  n. 246,  convertito  dalla
          legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni,  e
          di  assicurare  la   trasparenza   e   la   responsabilita'
          nell'utilizzo  del  finanziamento  pubblico,  la   societa'
          concessionaria  predispone   il   bilancio   di   esercizio
          indicando in una contabilita' separata i  ricavi  derivanti
          dal gettito del canone  e  gli  oneri  sostenuti  nell'anno
          solare precedente per la fornitura del  suddetto  servizio,
          sulla  base  di  uno   schema   approvato   dall'Autorita',
          imputando o attribuendo i costi sulla base di  principi  di
          contabilita' applicati in modo  coerente  e  obiettivamente
          giustificati  e  definendo  con  chiarezza  i  principi  di
          contabilita' analitica secondo  cui  vengono  tenuti  conti
          separati.  Ogni  qualvolta  vengano  utilizzate  le  stesse
          risorse di personale, apparecchiature o  impianti  fissi  o
          risorse  di  altra  natura,  per  assolvere  i  compiti  di
          servizio pubblico generale e per altre attivita',  i  costi
          relativi  devono  essere   ripartiti   sulla   base   della
          differenza  tra  i   costi   complessivi   della   societa'
          considerati  includendo  o  escludendo  le   attivita'   di
          servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta  giorni  dalla
          data di  approvazione,  e'  trasmesso  all'Autorita'  e  al
          Ministero. 
            2. La contabilita' separata tenuta ai sensi  del  comma 1
          e' soggetta  a  controllo  da  parte  di  una  societa'  di
          revisione, nominata dalla societa' concessionaria e  scelta
          dall'Autorita' tra quante risultano  iscritte  all'apposito
          albo tenuto presso la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa, ai  sensi  dell'articolo 161  del  testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, di  cui  al  decreto  legislativo  24 febbraio
          1998, n. 58. All'attivita' della societa' di  revisione  si
          applicano le norme di cui alla del sezione IV Capo  II  del
          Titolo III della Parte IV del citato testo unico di cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
            3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro
          delle  comunicazioni,  con  proprio   decreto,   stabilisce
          l'ammontare  del  canone  di  abbonamento  in  vigore   dal
          1° gennaio  dell'anno  successivo,  in   misura   tale   da
          consentire alla societa' concessionaria della fornitura del
          servizio di coprire i costi  che  prevedibilmente  verranno
          sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi
          di servizio pubblico generale  radiotelevisivo  affidati  a
          tale  societa',  come   desumibili   dall'ultimo   bilancio
          trasmesso, prendendo anche in considerazione  il  tasso  di
          inflazione  programmato   e   le   esigenze   di   sviluppo
          tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito  del
          canone  dovra'  essere  operata   con   riferimento   anche
          all'articolazione territoriale  delle  reti  nazionali  per
          assicurarne l'autonomia economica. 
            4. E' fatto divieto alla  societa'  concessionaria  della
          fornitura del  servizio  pubblico  di  cui  al  comma 3  di
          utilizzare,  direttamente  o   indirettamente,   i   ricavi
          derivanti dal canone per finanziare attivita' non  inerenti
          al servizio pubblico generale radiotelevisivo." 
            Comma 294: 
            -Il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, reca "REGOLAMENTO DEL
          PARLAMENTO EUROPEO E  DEL  CONSIGLIO  relativo  ai  servizi
          pubblici  di  trasporto  di  passeggeri  su  strada  e  per
          ferrovia e che abroga i  regolamenti  del  Consiglio  (CEE)
          n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.". 
            Comma 295: 
            -Si  riporta  il  testo   dell'articolo 36   del   citato
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "Art. 36 (Disposizioni in materia di  riordino  dell'ANAS
          S.p.A.) 
            1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita, ai sensi
          dell'articolo 8 del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,
          n. 300, e successive  modificazioni,  presso  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti e con  sede  in  Roma,
          l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il
          potere  di  indirizzo,  di   vigilanza   e   di   controllo
          sull'Agenzia   e'    esercitato    dal    Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di
          cui al comma 2, il potere di indirizzo e  di  controllo  e'
          esercitato, quanto ai profili finanziari, di  concerto  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze.  L'incarico  di
          direttore  generale,  nonche'  quello  di  componente   del
          comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia
          ha la durata di tre anni. 
            2. L'Agenzia svolge i seguenti compiti e attivita'  ferme
          restando  le  competenze  e   le   procedure   previste   a
          legislazione vigente per  l'approvazione  di  contratti  di
          programma nonche' di atti convenzionali  e  di  regolazione
          tariffaria nel settore  autostradale  e  nei  limiti  delle
          risorse disponibili agli specifici scopi: 
            a) proposta di programmazione della costruzione di  nuove
          strade statali, della costruzione di nuove  autostrade,  in
          concessione; 
            b) quale amministrazione concedente: 
            1) selezione dei concessionari  autostradali  e  relativa
          aggiudicazione; 
            2) vigilanza e controllo sui concessionari  autostradali,
          inclusa  la  vigilanza  sull'esecuzione   dei   lavori   di
          costruzione delle opere date in concessione e il  controllo
          della gestione delle autostrade il cui esercizio e' dato in
          concessione; 
            3) ( abrogato) 
            4) si avvale, nell'espletamento delle  proprie  funzioni,
          delle societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a.,
          Autostrade  del  Molise  s.p.a.,  Concessioni  Autostradali
          Lombarde  s.p.a.  e  Concessioni  Autostradali   Piemontesi
          s.p.a.,  relativamente  alle  infrastrutture  autostradali,
          assentite o  da  assentire  in  concessione,  di  rilevanza
          regionale; 
            c) approvazione dei progetti relativi ai lavori  inerenti
          la rete autostradale di interesse nazionale, che equivale a
          dichiarazione di  pubblica  utilita'  ed  urgenza  ai  fini
          dell'applicazione delle leggi in materia di  espropriazione
          per pubblica utilita'; 
            d)   proposta   di   programmazione    del    progressivo
          miglioramento ed adeguamento  della  rete  delle  strade  e
          delle autostrade statali e della relativa segnaletica; 
            e) proposta  in  ordine  alla  regolazione  e  variazioni
          tariffarie  per  le  concessioni  autostradali  secondo   i
          criteri  e  le  metodologie  stabiliti   dalla   competente
          Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata  la  loro
          successiva approvazione; 
            f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari,
          delle leggi e dei regolamenti  concernenti  la  tutela  del
          patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche'
          la tutela  del  traffico  e  della  segnaletica;  vigilanza
          sull'adozione,   da   parte    dei    concessionari,    dei
          provvedimenti ritenuti necessari ai  fini  della  sicurezza
          del traffico sulle strade ed autostrade medesime; 
            g) effettuazione e partecipazione  a  studi,  ricerche  e
          sperimentazioni  in  materia  di  viabilita',  traffico   e
          circolazione; 
            h)  effettuazione,   a   pagamento,   di   consulenze   e
          progettazioni per conto di altre  amministrazioni  od  enti
          italiani e stranieri. 
            3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a.  provvede,
          nel limite delle risorse disponibili e nel  rispetto  degli
          obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente a: 
            a) costruire e gestire  le  strade,  ivi  incluse  quelle
          sottoposte   a   pedaggio,   e   le   autostrade   statali,
          incassandone tutte le entrate relative  al  loro  utilizzo,
          nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; 
            b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento
          della rete delle strade e delle autostrade statali e  della
          relativa segnaletica; 
            c) curare l'acquisto, la costruzione,  la  conservazione,
          il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili
          destinati al  servizio  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali; 
            d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di
          cui al comma 3  dell'articolo 12  del  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16 dicembre  1992,   n. 495,
          nonche'  svolgere  le  attivita'  di  cui   all'articolo 2,
          comma 1, lettere f), g), h) ed i), del decreto  legislativo
          26 febbraio 1994, n. 143; 
            d-bis) approvare i progetti relativi ai  lavori  inerenti
          la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non
          sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a
          dichiarazione di  pubblica  utilita'  ed  urgenza  ai  fini
          dell'applicazione delle leggi in materia di  espropriazione
          per pubblica utilita'. 
            3-bis.  Per  le  attivita'  di  investimento  di  cui  al
          comma 3, lettere a), b)  e  c),  e'  riconosciuta  ad  ANAS
          s.p.a. una quota non superiore al 12,5 per cento del totale
          dello    stanziamento    destinato    alla    realizzazione
          dell'intervento   per   spese   non   previste   da   altre
          disposizioni di legge o regolamentari e  non  inserite  nel
          quadro economico di  progetto  approvato  a  decorrere  dal
          1° gennaio 2015 » 
            4. Entro  la  data  del  30 settembre   2012,   l'Agenzia
          subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le
          convenzioni in essere alla stessa data. A  decorrere  dalla
          medesima data  in  tutti  gli  atti  convenzionali  con  le
          societa' regionali, nonche' con i concessionari di  cui  al
          comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad  Anas  s.p.a.,
          quale ente concedente, deve intendersi sostituito,  ovunque
          ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1. 
            5. Relativamente alle attivita' e ai compiti  di  cui  al
          comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita
          in   materia    all'Ispettorato    di    vigilanza    sulle
          concessionarie autostradali  e  ad  altri  uffici  di  Anas
          s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello  Stato,  i
          quali  sono  conseguentemente  soppressi  a  decorrere  dal
          1° gennaio 2012. Il personale degli  uffici  soppressi  con
          rapporto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  in
          servizio  alla  data  del  31 maggio  2012,  e'  trasferito
          all'Agenzia,  per  formarne  il  relativo  ruolo  organico.
          All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie
          previste per detto personale a legislazione  vigente  nello
          stato di previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture,
          nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della
          legge  n. 296  del   2006,   gia'   finalizzate,   in   via
          prioritaria,   alla    vigilanza    sulle    concessionarie
          autostradali nei limiti delle esigenze di  copertura  delle
          spese   di   funzionamento   dell'Agenzia.   Al   personale
          trasferito  si  applica   la   disciplina   dei   contratti
          collettivi  nazionali  relativi  al  comparto  Ministeri  e
          dell'Area  I  della  dirigenza.  Il  personale   trasferito
          mantiene   il   trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto   al   momento   del   trasferimento,   nonche'
          l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il  predetto
          trattamento  economico  risulti  piu'  elevato  rispetto  a
          quello previsto e' attribuito per la differenza un  assegno
          ad personam riassorbibile con  i  successivi  miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ed  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si
          procede alla individuazione delle unita'  di  personale  da
          trasferire all'Agenzia e  alla  riduzione  delle  dotazioni
          organiche   e   delle   strutture   delle   amministrazioni
          interessate  al  trasferimento  delle  funzioni  in  misura
          corrispondente al personale effettivamente trasferito.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato all'Agenzia. 
            6. Entro   il   30 giugno   2013   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a.  sottoscrivono
          la convenzione in funzione delle modificazioni  conseguenti
          alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5,  da  approvarsi
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
            7. - 7-bis (abrogati) 
            8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, in deroga  a  quanto  previsto  dallo
          statuto di  Anas  s.p.a.,  nonche'  dalle  disposizioni  in
          materia  contenute  nel  codice  civile,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si  provvede
          alla nomina  di  un  amministratore  unico  della  suddetta
          societa', al quale sono conferiti i  piu'  ampi  poteri  di
          amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte
          le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse
          umane,  finanziarie  e  strumentali  di  Anas  s.p.a.   che
          confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia
          di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di  Anas
          S.p.A. in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto decade con effetto dalla data di  adozione
          del citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. La revoca disposta ai  sensi  del  presente  comma
          integra   gli   estremi   della   giusta   causa   di   cui
          all'articolo 2383, terzo comma, del  codice  civile  e  non
          comporta, pertanto, il diritto dei componenti  revocati  al
          risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
            9. L'organo   amministrativo   provvede   altresi'   alla
          riorganizzazione  delle  residue  risorse  di  Anas  s.p.a.
          nonche'  alla  predisposizione  del  nuovo  statuto   della
          societa' che, entro il 30 novembre 2013, e'  approvato  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. Entro 30 giorni dalla data  di  approvazione  da
          parte dell'assemblea del  bilancio  per  l'esercizio  2012,
          viene  convocata  l'assemblea  di  Anas   s.p.a.   per   la
          ricostituzione del consiglio di amministrazione. 
            10. L'articolo 1,  comma 1023,  della  legge  27 dicembre
          2006, n. 296, e' abrogato. 
            10-bis.  Il   comma 12   dell'articolo 23   del   decreto
          legislativo  30 aprile  1992,  n. 285,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
            «12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate  nelle
          autorizzazioni previste dal presente articolo  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 1.376,55 a euro  13.765,50  in  via  solidale  con  il
          soggetto pubblicizzato»." 
            Comma 296: 
            -Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 18,   del
          decreto  legge  21 giugno  2013,  n. 69,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  9 agosto   2013,   n. 98,   e
          successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti per
          il rilancio dell'economia.": 
            "Art. 18   (Sblocca   cantieri,   manutenzione   reti   e
          territorio e fondo piccoli Comuni) 
            1. Per  consentire  nell'anno  2013  la  continuita'  dei
          cantieri in corso  ovvero  il  perfezionamento  degli  atti
          contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e'  istituito
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti un Fondo con  una  dotazione
          complessiva pari a  2.069  milioni  di  euro,  di  cui  335
          milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni  di  euro  per
          l'anno 2014, 652 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  535
          milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di  euro  per
          l'anno  2017. Il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti   presenta   semestralmente   alle   Camere   una
          documentazione  conoscitiva  e  una   relazione   analitica
          sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma. 
            2. Con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione   del    presente    decreto,    si    provvede
          all'individuazione degli specifici interventi da finanziare
          e all'assegnazione delle  risorse  occorrenti,  nei  limiti
          delle  disponibilita'  annuali  del   Fondo   di   cui   al
          comma 1. Gli interventi finanziabili ai sensi del  presente
          comma riguardano il completamento delle  infrastrutture  di
          rilevanza strategica nazionale in corso  di  realizzazione,
          il   potenziamento   dei   nodi,    dello    standard    di
          interoperabilita' dei corridoi europei e  il  miglioramento
          delle prestazioni della rete e dei servizi  ferroviari,  il
          collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte
          e la Valle d'Aosta,  il  superamento  di  criticita'  sulle
          infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie  nonche'
          l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare
          la    sicurezza    e    a    migliorare    le    condizioni
          dell'infrastruttura  viaria  con  priorita'  per  le  opere
          stradali volte alla messa in sicurezza del  territorio  dal
          rischio idrogeologico, l'asse di collegamento tra la strada
          statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento  -  Caltanissetta,
          gli assi  autostradali  Pedemontana  Veneta  e  Tangenziale
          Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento,  l'atto
          aggiuntivo di aggiornamento della  convenzione  conseguente
          all'assegnazione del finanziamento e' approvato con decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  da
          adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione  dell'atto
          convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. Gli
          interventi rispondenti alle finalita' di potenziamento  dei
          nodi, dello  standard  di  interoperabilita'  dei  corridoi
          europei e del miglioramento delle prestazioni della rete  e
          dei  servizi  ferroviari  sono  in  ogni  caso  riferiti  a
          infrastrutture comprese nel Programma delle  infrastrutture
          strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per
          le   quali   si   sono   perfezionate   le   procedure   di
          individuazione   con   il   coinvolgimento    degli    enti
          territoriali. 
            3. Con delibere CIPE, da adottarsi  entro  quarantacinque
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto possono essere finanziati,
          a valere sul fondo di cui  al  comma 1,  nei  limiti  delle
          risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero
          Umbria-Marche, la tratta Colosseo -  Piazza  Venezia  della
          linea C della metropolitana di  Roma,  la  linea  M4  della
          metropolitana di  Milano,  il  collegamento  Milano-Venezia
          secondo lotto Rho-Monza,  nonche',  qualora  non  risultino
          attivabili altre fonti di finanziamento, la linea  1  della
          metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania
          e la tratta Cancello - Frasso Telesino  della  linea  AV/AC
          Napoli-Bari. 
            4. Le  risorse  gia'  assegnate  con  la  delibera   CIPE
          n. 88/2010 al «Corridoio tirrenico meridionale A12 -  Appia
          e   bretella   autostradale   Cisterna   Valmontone»   sono
          indistintamente  utilizzabili  per  i  lotti  in   cui   e'
          articolata l'opera. L'opera, interamente messa a gara, puo'
          essere realizzata e finanziata per lotti funzionali,  senza
          alcun   obbligo   del   concedente   nei   confronti    del
          concessionario al finanziamento delle  tratte  non  coperte
          ove nei tre anni successivi all'aggiudicazione non  vengano
          reperite le risorse necessarie. 
            5. Per assicurare la  continuita'  funzionale  e  per  lo
          sviluppo  degli  investimenti  previsti  nella  Convenzione
          vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte
          autostradali A24 e A25 «Strade dei Parchi»,  a  valere  sul
          Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui
          al comma 2,  e'  destinato  alla  societa'  concessionaria,
          secondo  le  modalita'  previste   dal   Verbale   d'Intesa
          sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi  S.p.A.  il
          16 dicembre 2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni  di
          euro, in ragione di 82,2 milioni di euro per l'anno 2013  e
          8,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34,2 milioni di
          euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,5 milioni  di
          euro in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto
          dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune  di  Roma
          ai sensi della Convenzione. Le risorse  anticipate  vengono
          restituite dalla Regione e dagli  enti  locali  interessati
          entro il 31 dicembre 2015, con versamento  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione  al
          Fondo di cui all'articolo 32,  comma 1,  del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. 
            6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al  CIPE  il
          progetto definitivo della tratta Colosseo - Piazza  Venezia
          della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a
          valere sul Fondo di cui al  comma 1  a  condizione  che  la
          tratta  completata  della  stessa  linea  C  da  Pantano  a
          Centocelle sia messa in pre-esercizio entro il  15 dicembre
          2013. 
            7. Nelle  more   dell'approvazione   del   Contratto   di
          Programma - parte investimenti 2012-2016  sottoscritto  con
          RFI e' autorizzata la contrattualizzazione degli interventi
          per la sicurezza  ferroviaria  immediatamente  cantierabili
          per l'importo gia' disponibile di 300 milioni  di  euro  di
          cui al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          1° marzo  2012,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          23 maggio 2012, n. 119. 
            8. Per innalzare il livello di  sicurezza  degli  edifici
          scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
          investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
          fondi  disponibili  di  cui  all'articolo 65  della   legge
          30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina
          fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014
          al 2016 a un piano di  interventi  di  messa  in  sicurezza
          degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi  edifici
          scolastici, anche con strumenti previsti  dall'articolo 53,
          comma 5,   del   decreto-legge   9 febbraio   2012,   n. 5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  4 aprile  2012,
          n. 35, secondo un programma concordato  tra  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e i  Ministeri  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e delle  infrastrutture  e
          dei trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,
          n. 281, e successive modificazioni. 
            8-bis. Al fine  di  predisporre  il  piano  di  messa  in
          sicurezza degli edifici scolastici, di cui al  comma 8,  e'
          autorizzata la spesa di 3,5 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione  all'articolo 2,
          comma 329,  della  legge  24 dicembre  2007,  n. 244,   per
          l'individuazione di  un  modello  unico  di  rilevamento  e
          potenziamento della rete di monitoraggio e  di  prevenzione
          del  rischio  sismico.  Con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  su   proposta   del   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile, sentito  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
          definite le modalita' di individuazione delle attivita'  di
          cui al periodo precedente. Al relativo onere,  pari  a  3,5
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e  2016,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   delle
          proiezioni, per gli anni 2014 e  2015,  dello  stanziamento
          del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del
          bilancio triennale  2013-2015,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
            8-ter. Al fine di attuare misure urgenti  in  materia  di
          riqualificazione e di messa in sicurezza delle  istituzioni
          scolastiche statali, con particolare riferimento  a  quelle
          in cui e' stata censita la presenza di amianto, nonche'  di
          garantire il regolare svolgimento del servizio  scolastico,
          ferma  restando  la  procedura  prevista  dall'articolo 11,
          commi da 4-bis a  4-octies,  del  decreto-legge  18 ottobre
          2012, n. 179, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al
          Fondo  unico  di  cui  al   comma 4-sexies   del   medesimo
          articolo 11 e nelle more della  completa  attuazione  della
          stessa procedura, per l'anno 2014 e' autorizzata  la  spesa
          di 150 milioni di euro. Per le suddette finalita',  nonche'
          per quelle di cui al comma 8, per gli interventi finanziati
          con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies,  nella  misura
          definita dal decreto di cui al presente  periodo,  fino  al
          31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti  delle  province
          interessati operano in qualita' di commissari  governativi,
          con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente,  che
          saranno definiti con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze.  Ai  relativi  oneri   si
          provvede ai sensi del comma 8-sexies. 
            8-quater.  Le  risorse  previste  dal  comma 8-ter   sono
          ripartite a livello regionale  per  essere  assegnate  agli
          enti locali  proprietari  degli  immobili  adibiti  all'uso
          scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e
          degli  alunni  presenti  in  ciascuna   regione   e   della
          situazione del  patrimonio  edilizio  scolastico  ai  sensi
          della tabella 1  annessa  al  presente  decreto.  Le  quote
          imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono
          rese   indisponibili   in    attuazione    dell'articolo 2,
          comma 109,     della      legge      23 dicembre      2009,
          n. 191. L'assegnazione agli enti locali e'  effettuata  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca entro il 30 ottobre  2013  sulla  base  delle
          graduatorie presentate dalle regioni  entro  il  15 ottobre
          2013. A tale fine, gli enti locali presentano alle  regioni
          entro   il    15 settembre    2013    progetti    esecutivi
          immediatamente  cantierabili   di   messa   in   sicurezza,
          ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici
          scolastici. La mancata trasmissione  delle  graduatorie  da
          parte delle regioni entro il 15 ottobre  2013  comporta  la
          decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti  assegnabili.
          Le risorse resesi  disponibili  sono  ripartite  in  misura
          proporzionale tra  le  altre  regioni.  L'assegnazione  del
          finanziamento prevista dal medesimo decreto  autorizza  gli
          enti  locali  ad  avviare  le   procedure   di   gara   con
          pubblicazione  delle  medesime  ovvero  le   procedure   di
          affidamento  dei  lavori.  Il  Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  comunica  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze  l'elenco  dei  finanziamenti
          assegnati agli enti locali e  semestralmente  lo  stato  di
          attuazione degli interventi, che sono pubblicati  nel  sito
          internet dei due Ministeri. 
            8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui  al
          comma 8-quater entro il 30 aprile 2014 comporta  la  revoca
          dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali  gli  effetti
          della graduatoria  di  cui  al  comma 8-quater  sono  stati
          sospesi da  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria,  il
          termine  del  30 aprile  2014  e'  prorogato  al  30 giugno
          2014. Le  eventuali  economie  di  spesa  che  si   rendono
          disponibili all'esito delle  procedure  di  cui  al  citato
          comma 8-quater ovvero le risorse  derivanti  dalle  revoche
          dei   finanziamenti   sono   riassegnate   dal    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  alle
          richieste che seguono  nell'ordine  della  graduatoria.  Lo
          stesso Ministero provvede al  trasferimento  delle  risorse
          agli enti  locali  per  permettere  i  pagamenti  entro  il
          31 dicembre 2014, secondo  gli  stati  di  avanzamento  dei
          lavori debitamente certificati. 
            8-sexies. La somma di 150 milioni di  euro  giacente  sul
          conto corrente  bancario  acceso  presso  la  banca  Intesa
          Sanpaolo Spa, relativo alla  gestione  stralcio  del  Fondo
          speciale  per  la   ricerca   applicata   (FSRA)   di   cui
          all'articolo 4 della legge  25 ottobre  1968,  n. 1089,  e'
          versata all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  entro  il
          31 gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo  unico  per
          l'edilizia    scolastica    di     cui     all'articolo 11,
          comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n. 179,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17 dicembre
          2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di  bilancio.  Le  ulteriori  somme  disponibili
          all'esito della chiusura della gestione stralcio  del  FSRA
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere  successivamente  riassegnate  al   Fondo   per   il
          finanziamento ordinario delle universita' statali. 
            8-septies.   All'articolo 1,   comma 141,   della   legge
          24 dicembre 2012, n. 228,  dopo  le  parole:  «non  possono
          effettuare spese di ammontare superiore  al  20  per  cento
          della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e  2011  per
          l'acquisto di mobili e arredi,» sono inserite le  seguenti:
          «se  non  destinati  all'uso  scolastico  e   dei   servizi
          all'infanzia,». 
            9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in  deroga  alla
          procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni  di
          euro  per  l'anno  2014,  da  iscriversi  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          Trasporti,  e'  destinato  alla  realizzazione  del   primo
          Programma   «6000   Campanili»    concernente    interventi
          infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione  e  nuova
          costruzione  di  edifici   pubblici,   ivi   compresi   gli
          interventi relativi all'adozione  di  misure  antisismiche,
          ovvero di realizzazione e manutenzione  di  reti  viarie  e
          infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse  o  reti
          telematiche di NGN e WI-FI, nonche' di salvaguardia e messa
          in  sicurezza   del   territorio.   Possono   accedere   al
          finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri,
          autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal  decreto
          legislativo  12 aprile  2006,  n. 163  e  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n. 207. Entro
          30 giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, con apposita  convenzione
          tra il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  -
          Dipartimento per le infrastrutture, gli affari  generali  e
          il  personale  -  e  l'Associazione  nazionale  dei  comuni
          italiani (ANCI), da  approvare  con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  e  pubblicare  sulla
          Gazzetta  Ufficiale,  sono  disciplinati  i   criteri   per
          l'accesso all'utilizzo delle risorse degli  interventi  che
          fanno  parte  del  Programma.  I  Comuni  con   popolazione
          inferiore a 5.000 abitanti, le unioni  composte  da  comuni
          con popolazione inferiore  a  5.000  abitanti  e  i  comuni
          risultanti da fusione tra comuni, ciascuno  dei  quali  con
          popolazione inferiore a  5.000  abitanti,  per  il  tramite
          dell'ANCI, presentano entro 60 giorni  dalla  pubblicazione
          sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della
          sopra  citata  convenzione,  le  richieste  di   contributo
          finanziario  al  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti. Il contributo richiesto per il singolo  progetto
          non puo' essere inferiore a  500.000  euro  e  maggiore  di
          1.000.000 di euro e il costo totale del singolo  intervento
          puo' superare il contributo richiesto soltanto nel caso  in
          cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano gia'
          immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune
          proponente. Ogni Comune puo' presentare un  solo  progetto.
          Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento
          e' approvato con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti. 
            10. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma 2,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          e' approvato il programma degli interventi di  manutenzione
          straordinaria di ponti, viadotti e gallerie  nonche'  degli
          ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza  e
          a migliorare le condizioni dell'infrastruttura  viaria  con
          priorita'  per  le  opere  stradali  volte  alla  messa  in
          sicurezza del territorio dal  rischio  idrogeologico  della
          rete stradale di interesse nazionale in  gestione  ad  ANAS
          SpA con l'individuazione delle relative risorse e  apposita
          convenzione che disciplina i rapporti tra  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per  l'attuazione
          del programma nei tempi previsti e le relative modalita' di
          monitoraggio. La societa' ANAS SpA presenta  semestralmente
          alle Camere una relazione sull'attuazione del programma  di
          cui al presente comma. 
            11. Il mancato conseguimento, alla data  del  31 dicembre
          2013, delle finalita' indicate  al  comma 1,  determina  la
          revoca del finanziamento assegnato ai  sensi  del  presente
          articolo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse
          di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine  a  ciascun
          intervento,  le  modalita'  di   utilizzo   delle   risorse
          assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di
          applicazione di  misure  di  revoca.  Le  risorse  revocate
          confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del
          decreto-legge  6 luglio  2011,   n. 98,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
            12. Le risorse assegnate a valere sul  Fondo  di  cui  al
          comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di
          contenziosi. 
            13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:  quanto
          a euro 235 milioni per l'anno 2013, mediante corrispondente
          riduzione   dell'autorizzazione    di    spesa    di    cui
          all'articolo 1, comma 213, della  legge  24 dicembre  2012,
          n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno  2013,  a  euro
          120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015  e  a  euro
          142  milioni  per  l'anno  2016,  mediante   corrispondente
          riduzione   dell'autorizzazione    di    spesa    di    cui
          all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
          quanto a euro 96  milioni  per  l'anno  2014,  a  euro  258
          milioni per l'anno 2015, a euro 143 milioni per l'anno 2016
          e  a  euro   142   milioni   per   l'anno   2017   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui  all'articolo 1,  comma 208,  della  legge  24 dicembre
          2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno  2013,  a
          euro 189 milioni per l'anno 2014, a euro  274  milioni  per
          l'anno 2015 e a euro 250 milioni per l'anno  2016  mediante
          corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in
          favore del secondo lotto  del  Terzo  Valico  dei  Giovi  a
          valere sul  Fondo  di  cui  all'articolo 32,  comma 1,  del
          decreto-legge  6 luglio  2011,   n. 98,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
            14. Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  negli  stati
          di previsione dei Ministeri interessati, le  variazioni  di
          bilancio conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui  al
          comma 1. 
            14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          riferisce  semestralmente  alle  Camere  sullo   stato   di
          attuazione dei decreti attuativi di propria  competenza  di
          cui al presente articolo." 
            Comma 297: 
            -Si  riporta  il  testo   dell'articolo 4,   del   citato
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "Art. 4 (Riduzione di  spese,  messa  in  liquidazione  e
          privatizzazione di societa' pubbliche) 
            1. - 3. (abrogati) 
            3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato  ai
          sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997,  n. 414,  e
          successivi  provvedimenti   di   attuazione,   nonche'   le
          attivita' di sviluppo e gestione  dei  sistemi  informatici
          delle amministrazioni pubbliche, svolte  attualmente  dalla
          Consip  S.p.A.  ai  sensi  di  legge  e  di  statuto,  sono
          trasferite, mediante operazione di  scissione,  alla  Sogei
          S.p.A., che, sulla base delle  strategie  di  sviluppo  per
          l'informatica 
            definite dal Ministero dell'economia e delle finanze,  di
          comune intesa tra i capi  dei  Dipartimenti,  ai  fini  del
          conseguimento degli obiettivi di controllo  e  monitoraggio
          della  finanza   pubblica   e   di   razionalizzazione   ed
          efficientamento dell'amministrazione  pubblica,  svolge  le
          correlate attivita' di progettazione  tecnica,  sviluppo  e
          conduzione.  Conseguentemente,  la  Sogei  S.p.A.  stipula,
          entro   il   30 giugno   2015,    con    il    Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          del Ministero dell'economia e delle finanze,  unitariamente
          per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo  della
          fiscalita', un apposito accordo quadro  non  normativo,  in
          cui,  sulla  base  del  modello  relazionale  definito  dal
          Ministero, che tenga conto delle specificita' organizzative
          e operative dei singoli  Dipartimenti  dell'Amministrazione
          economico-finanziaria  e  delle  Agenzie   fiscali,   degli
          obiettivi di cui al periodo precedente e delle esigenze  di
          operativita'  della  Sogei  S.p.A.,  sono  disciplinati   i
          servizi  erogati  e  fissati  relativi  costi,   regole   e
          meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro
          di cui  al  periodo  precedente  le  singole  articolazioni
          dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano
          a loro volta accordi derivati che, sulla base  dei  servizi
          regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano  le
          specifiche prestazioni da  erogare  da  parte  della  Sogei
          S.p.A. Resta fermo, fino alla stipula del predetto accordo,
          quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra  il
          Ministero  e  la  Sogei  S.p.A.  Al  fine   di   assicurare
          l'esercizio   del   controllo   analogo   il   Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          fornisce i necessari elementi informativi  alle  competenti
          articolazioni dell'Amministrazione. Al fine di assicurare e
          supportare  le  attivita'  di  supervisione,   verifica   e
          monitoraggio della attivita' e della qualita'  dei  servizi
          forniti    dalla    Sogei    S.p.A.     il     Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          si    coordina    con    le    competenti     articolazioni
          dell'Amministrazione   economico-finanziaria.   Nell'ambito
          delle  attivita'  relative  alla  definizione  del  modello
          relazionale,   sono   effettuate   congiuntamente   con   i
          Dipartimenti e le Agenzie le attivita'  di  ricognizione  e
          valutazione   dei   beni    strumentali    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze, nonche', dei relativi 
            rapporti  contrattuali  in  essere,  propedeutiche   alla
          stipulazione dell'accordo quadro di cui al presente  comma.
          Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  la  Sogei
          S.p.A., dal 30 giugno 2015, le infrastrutture  informatiche
          di proprieta' del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          sono  conferite  alla  Sogei  S.p.A.,  ferma  restando   la
          facolta'  per  le  strutture  ministeriali  conferenti   di
          fornire indirizzi operativi sulla  gestione  delle  stesse.
          All'acquisto dell'efficacia della  suddetta  operazione  di
          scissione, le disposizioni normative che affidano a  Consip
          S.p.A. le attivita' oggetto di trasferimento  si  intendono
          riferite a Sogei S.p.A. 
            3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte  di  Consip
          S.p.A. delle attivita' ad essa affidate  con  provvedimenti
          normativi, le attivita' di realizzazione del  Programma  di
          razionalizzazione   degli   acquisti,   di   centrale    di
          committenza e di e-procurement continuano ad essere  svolte
          dalla Consip S.p.A. La medesima societa'  svolge,  inoltre,
          le   attivita'   ad   essa   affidate   con   provvedimenti
          amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze.
          Sogei  S.p.A.,   sulla   base   di   apposita   convenzione
          disciplinante i relativi rapporti  nonche'  i  tempi  e  le
          modalita' di realizzazione delle attivita',  si  avvale  di
          Consip  S.p.A,  nella   sua   qualita'   di   centrale   di
          committenza, per le acquisizioni di beni e servizi. 
            3-quater.  Per  la  realizzazione  di   quanto   previsto
          dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n. 83,
          Consip S.p.A. svolge altresi' le attivita' di  centrale  di
          committenza relative alle Reti telematiche delle  pubbliche
          amministrazioni, al Sistema pubblico  di  connettivita'  ai
          sensi  dell'articolo 83  del  decreto  legislativo  7 marzo
          2005, n. 82, e alla  Rete  internazionale  delle  pubbliche
          amministrazioni  ai  sensi  all'articolo 86   del   decreto
          medesimo   nonche'    ai    contratti-quadro    ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 192, della legge  30 dicembre  2004,
          n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il  contributo  di
          cui  all'articolo 18,  comma 3,  del  decreto   legislativo
          1° dicembre 2009, n. 177. 
            3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria
          ai   fini   del   rilascio   dei   pareri   di   congruita'
          tecnico-economica  da  parte  dell'Agenzia   per   l'Italia
          Digitale  che  a  tal  fine  stipula  con  Consip  apposita
          convenzione per la disciplina dei relativi rapporti. 
            3-sexies (abrogato) 
            4. Fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore
          unico,  i  consigli  di  amministrazione   delle   societa'
          controllate    direttamente    o    indirettamente    dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,  comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, che abbiano  conseguito  nell'anno  2011  un
          fatturato  da  prestazione   di   servizi   a   favore   di
          amministrazioni  pubbliche  superiore  al  90   per   cento
          dell'intero fatturato devono essere composti da non piu' di
          tre membri, ferme restando le disposizioni  in  materia  di
          inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui  al
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A  decorrere  dal
          1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i  compensi
          degli amministratori di  tali  societa',  ivi  compresa  la
          remunerazione di quelli investiti di  particolari  cariche,
          non puo' superare l'80 per cento del costo complessivamente
          sostenuto  nell'anno  2013. In  virtu'  del  principio   di
          onnicomprensivita'  della   retribuzione,   qualora   siano
          nominati  dipendenti  dell'amministrazione  titolare  della
          partecipazione, o della societa' controllante  in  caso  di
          partecipazione  indiretta  o  del  titolare  di  poteri  di
          indirizzo e di  vigilanza,  fatto  salvo  il  diritto  alla
          copertura  assicurativa   e   al   rimborso   delle   spese
          documentate, nel rispetto del limite di  spesa  di  cui  al
          precedente periodo, essi hanno  l'obbligo  di  riversare  i
          relativi compensi all'amministrazione o  alla  societa'  di
          appartenenza e, ove riassegnabili,  in  base  alle  vigenti
          disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento
          economico accessorio. 
            5. Fermo  restando  quanto   diversamente   previsto   da
          specifiche disposizioni di legge e fatta salva la  facolta'
          di  nomina  di  un  amministratore  unico,  i  consigli  di
          amministrazione   delle    altre    societa'    a    totale
          partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere
          composti da tre o da cinque  membri,  tenendo  conto  della
          rilevanza e della complessita' delle  attivita'  svolte.  A
          tali societa' si applica quanto previsto dal secondo e  dal
          terzo periodo del comma 4. ( 
            6. A  decorrere  dal   1° gennaio   2013   le   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo n. 165 del  2001  possono  acquisire  a  titolo
          oneroso  servizi  di  qualsiasi  tipo,  anche  in  base   a
          convenzioni,  da  enti  di  diritto  privato  di  cui  agli
          articoli da 13 a 42 del  codice  civile  esclusivamente  in
          base a procedure  previste  dalla  normativa  nazionale  in
          conformita' con la  disciplina  comunitaria.  Gli  enti  di
          diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del  codice
          civile,     che     forniscono     servizi     a     favore
          dell'amministrazione stessa, anche a titolo  gratuito,  non
          possono  ricevere  contributi  a   carico   delle   finanze
          pubbliche. Sono escluse  le  fondazioni  istituite  con  lo
          scopo  di  promuovere  lo  sviluppo  tecnologico  e  l'alta
          formazione  tecnologica  e  gli  enti  e  le   associazioni
          operanti nel campo dei servizi  socio-assistenziali  e  dei
          beni  ed  attivita'  culturali,  dell'istruzione  e   della
          formazione, le associazioni di promozione  sociale  di  cui
          alla  legge  7 dicembre   2000,   n. 383,   gli   enti   di
          volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,  n. 266,  le
          organizzazioni  non   governative   di   cui   alla   legge
          26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla
          legge 8 novembre 1991,  n. 381,  le  associazioni  sportive
          dilettantistiche  di  cui   all'articolo 90   della   legge
          27 dicembre   2002,   n. 289,   nonche'   le   associazioni
          rappresentative, di coordinamento o di supporto degli  enti
          territoriali e locali. 
            6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8  non  si
          applicano all'associazione di cui  al  decreto  legislativo
          25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          relativo consiglio di amministrazione  e'  composto,  oltre
          che  dal  Presidente,  dal  Capo  del  dipartimento   della
          funzione pubblica, da tre membri di cui uno  designato  dal
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e due designati dall'assemblea tra  esperti
          di   qualificata   professionalita'   nel   settore   della
          formazione   e    dell'organizzazione    delle    pubbliche
          amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione
          non spetta alcun compenso quali  componenti  del  consiglio
          stesso, fatto salvo il rimborso  delle  spese  documentate.
          L'associazione di cui al presente comma non  puo'  detenere
          il controllo in societa' o  in  altri  enti  privati  e  le
          partecipazioni possedute alla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto sono cedute
          entro il 31 dicembre 2012. 
            7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del
          mercato e di assicurare  la  parita'  degli  operatori  nel
          territorio nazionale, a decorrere dal  1° gennaio  2014  le
          pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo 1,  comma 2,
          del  decreto  legislativo  n. 165  del  2001,  le  stazioni
          appaltanti,   gli   enti   aggiudicatori   e   i   soggetti
          aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
          n. 163, nel rispetto dell'articolo 2,  comma 1  del  citato
          decreto  acquisiscono  sul  mercato  i   beni   e   servizi
          strumentali alla propria attivita'  mediante  le  procedure
          concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.  E'
          ammessa l'acquisizione in via diretta  di  beni  e  servizi
          tramite convenzioni realizzate  ai  sensi  dell'articolo 30
          della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7  della
          legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289,  e  dell'articolo 5  della  legge
          8 novembre  1991,  n. 381.   Sono   altresi'   ammesse   le
          convenzioni siglate con le organizzazioni  non  governative
          per le acquisizioni di  beni  e  servizi  realizzate  negli
          ambiti di attivita' previsti dalla legge 26 febbraio  1987,
          n. 49, e relativi regolamenti di attuazione. 
            8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento  diretto
          puo'  avvenire  solo  a  favore  di  societa'  a   capitale
          interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti  richiesti
          dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria  per  la
          gestione in house. Sono  fatti  salvi  gli  affidamenti  in
          essere fino alla  scadenza  naturale  e  comunque  fino  al
          31 dicembre 2014. Sono altresi' fatte salve le acquisizioni
          in via diretta di beni e servizi il cui valore  complessivo
          sia pari  o  inferiore  a  200.000  euro  in  favore  delle
          associazioni  di  promozione  sociale  di  cui  alla  legge
          7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di  cui
          alla  legge  11 agosto  1991,  n. 266,  delle  associazioni
          sportive  dilettantistiche  di  cui  all'articolo 90  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289,  delle  organizzazioni  non
          governative di cui alla legge 26 febbraio  1987,  n. 49,  e
          delle cooperative sociali  di  cui  alla  legge  8 novembre
          1991, n. 381. 
            8-bis. I commi 7 e 8  non  si  applicano  alle  procedure
          previste  dall'articolo 5  della  legge  8 novembre   1991,
          n. 381. 
            9. - 10. - 11. - (abrogati) 
            12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul  rispetto
          dei  vincoli  di  cui  ai  commi  precedenti;  in  caso  di
          violazione  dei   suddetti   vincoli   gli   amministratori
          esecutivi  e  i  dirigenti  responsabili   della   societa'
          rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni
          ed i compensi erogati in virtu' dei contratti stipulati. 
            13. Le  disposizioni  del  presente   articolo   non   si
          applicano alle societa' quotate ed alle  loro  controllate.
          Le medesime disposizioni non si applicano alle societa' per
          azioni  a  totale  partecipazione  pubblica  autorizzate  a
          prestare il servizio di gestione collettiva del  risparmio.
          L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad
          avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del
          decreto del Presidente  della  Repubblica  14 maggio  2007,
          n. 114. Le disposizioni del presente articolo  e  le  altre
          disposizioni, anche di carattere speciale,  in  materia  di
          societa' a totale o  parziale  partecipazione  pubblica  si
          interpretano nel senso che,  per  quanto  non  diversamente
          stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque  la
          disciplina del codice civile  in  materia  di  societa'  di
          capitali. 
            14. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
          e' fatto divieto, a pena di nullita', di inserire  clausole
          arbitrali in sede di stipulazione di contratti di  servizio
          ovvero   di   atti   convenzionali   comunque   denominati,
          intercorrenti  tra   societa'   a   totale   partecipazione
          pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali  e
          regionali; dalla predetta data perdono comunque  efficacia,
          salvo che non si siano gia' costituiti i  relativi  collegi
          arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti  e
          negli atti anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti  tra
          le medesime parti. » . 
            Comma 298: 
            -La legge 1° aprile 1999, n. 91,  reca  "Disposizioni  in
          materia  di  prelievi  e  di  trapianti  di  organi  e   di
          tessuti.". 
            -Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, del decreto
          legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 26 maggio  2004,  n. 138,  recante  "Interventi
          urgenti per fronteggiare  situazioni  di  pericolo  per  la
          salute pubblica": 
            "Art. 1. 
            1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica
          legate prevalentemente alle malattie infettive e  diffusive
          ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure: 
            a) e' istituito  presso  il  Ministero  della  salute  il
          Centro nazionale per la prevenzione e  il  controllo  delle
          malattie con analisi e  gestione  dei  rischi,  previamente
          quelli legati alle malattie  infettive  e  diffusive  e  al
          bioterrorismo, che opera in coordinamento con le  strutture
          regionali attraverso convenzioni con  l'Istituto  superiore
          di sanita', con l'Istituto superiore per la  prevenzione  e
          la  sicurezza  del  lavoro  (ISPESL),  con   gli   Istituti
          zooprofilattici sperimentali, con le universita',  con  gli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  con
          altre strutture di assistenza  e  di  ricerca  pubbliche  e
          private, nonche' con gli organi della sanita' militare.  Il
          Centro opera con modalita' e in base  a  programmi  annuali
          approvati  con  decreto  del  Ministro  della  salute.  Per
          l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese  le
          spese  per  il  personale,  e'  autorizzata  la  spesa   di
          32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
          2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006; 
            b) e' istituito  un  Istituto  di  riferimento  nazionale
          specifico sulla genetica  molecolare  e  su  altre  moderne
          metodiche di  rilevazione  e  di  diagnosi,  collegato  con
          l'Istituto  superiore  di  sanita'  e   altre   istituzioni
          scientifiche  nazionali  ed  internazionali,  con  sede  in
          Milano, presso l'Ospedale Maggiore,  denominato  Fondazione
          «Istituto nazionale di genetica molecolare  -  INGM»;  sono
          autorizzate le seguenti spese: 
            1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno  2004,  di  euro
          6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000  a  decorrere
          dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca
          in base a un programma approvato con decreto  del  Ministro
          della salute,  nonche',  per  quanto  di  pertinenza  dello
          Stato,   al   rimborso   delle   spese   di    costituzione
          dell'Istituto medesimo; 
            2) la spesa di euro 5.000.000 per  l'anno  2004  per  gli
          interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede
          dell'Istituto, nonche' per le  attrezzature  del  medesimo,
          previa presentazione dei  relativi  progetti  al  Ministero
          della salute; 
            c)  per  procedere  alla  realizzazione  di  progetti  di
          ricerca in collaborazione con gli  Stati  Uniti  d'America,
          relativi  alla   acquisizione   di   conoscenze   altamente
          innovative, al fine della tutela della salute  nei  settori
          dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo  e'
          autorizzata la spesa di 12.945.000 euro  per  l'anno  2004,
          12.585.000 euro per  l'anno  2005  e  12.720.000  euro  per
          l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con  decreto
          del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano." 
            Comma 300: 
            -Si  riporta  il  testo  dell'articolo 14,   del   citato
          decreto-legge 23 dicembre  2013,  n. 145,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            "Art. 14 (Misure per il contrasto del lavoro  sommerso  e
          irregolare) 
            1. Al fine di rafforzare  l'attivita'  di  contrasto  del
          fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della
          salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro   sono
          introdotte le seguenti disposizioni: 
            a) (abrogata) 
            b)  l'importo  delle  sanzioni  amministrative   di   cui
          all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio  2002,  n. 12,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile  2002,
          n. 73, e  successive  modificazioni,  nonche'  delle  somme
          aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera  c),  e
          comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
          n. 81, e successive modificazioni, e' aumentato del 30  per
          cento. In relazione alla  violazione  prevista  dal  citato
          articolo 3 del decreto-legge n. 12  del  2002,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  n. 73  del  2002,  non  si
          applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13  del
          decreto legislativo 23 aprile 2004,  n. 124,  e  successive
          modificazioni. Restano soggette alla procedura  di  diffida
          le violazioni commesse  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto; 
            c) gli importi delle sanzioni amministrative  di  cui  ai
          commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis  del  decreto  legislativo
          8 aprile  2003,  n. 66,  e  successive  modificazioni,  con
          esclusione  delle  sanzioni  previste  per  la   violazione
          dell'articolo 10,    comma 1,    del    medesimo    decreto
          legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui  alla
          presente  lettera si  applicano   anche   alle   violazioni
          commesse a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto; 
            d) i maggiori introiti  derivanti  dall'incremento  delle
          sanzioni di cui alle  lettere  b)  e  c)  sono  versati  ad
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
          essere riassegnati: 
            1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui
          all'articolo 18, comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
            2) ad apposito capitolo dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel  limite
          massimo di 10 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2014, destinato a  misure,  da  definire  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  finalizzate
          ad  una  piu'  efficiente   utilizzazione   del   personale
          ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore
          efficacia,  anche  attraverso   interventi   di   carattere
          organizzativo, della  vigilanza  in  materia  di  lavoro  e
          legislazione  sociale,  nonche'   alla   realizzazione   di
          iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. 
            2. Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
            Comma 301: 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 5,   della   legge
          24 ottobre 2000,  n. 323,  recante  "Riordino  del  settore
          termale", come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 5.  (Regimi  termali  speciali  e  rilancio   degli
          stabilimenti termali.) 
            1. Il  Servizio  sanitario  nazionale   garantisce   agli
          assicurati  aventi  diritto  avviati  alle   cure   termali
          dall'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS)  e
          dall'INAIL i regimi termali speciali di cui  all'articolo 6
          del decreto-legge 20 settembre  1995,  n. 390,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490. 
            2. Il  regime  termale  speciale  in   vigore   per   gli
          assicurati dell'INPS si applica, con le medesime modalita',
          anche agli iscritti ad enti, casse o  fondi  preposti  alla
          gestione  di  forme  anche  sostitutive  di   assicurazione
          obbligatoria per l'invalidita', in possesso  dei  requisiti
          previsti dall'INPS  per  l'ammissione  al  medesimo  regime
          termale speciale. 
            3. Gli organi periferici degli enti di  cui  al  presente
          articolo sono tenuti a svolgere le attivita' necessarie per
          l'ammissione  degli  aventi  diritto  ai   regimi   termali
          speciali di cui al comma 1. A tale fine essi  provvedono  a
          comunicare una sintesi diagnostica dei  singoli  casi  alla
          azienda  unita'  sanitaria  locale  di   appartenenza   del
          soggetto avente diritto e a quella nel  cui  territorio  e'
          ubicato lo stabilimento termale di destinazione. 
            4. Al fine di rilanciarne e svilupparne l'attivita',  gli
          stabilimenti   termali   di   proprieta'   dell'INPS   sono
          trasferiti ai sensi dell'articolo 22 della  legge  15 marzo
          1997, n. 59, e successive modificazioni. » 
            Comma 303: 
            - Si riporta il testo dell'articolo 2, del  decreto-legge
          30 dicembre 1979,  n. 633,  convertito  con  modificazioni,
          dalla   legge   29 febbraio    1980,    n. 133,    recante:
          "Finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  nonche'
          proroga   dei   contratti   stipulati    dalle    pubbliche
          amministrazioni in base alla  L.  1° giugno  1977,  n. 285,
          sulla  occupazione  giovanile",   come   modificato   dalla
          presente legge: 
            " Art 2. 
            A decorrere dal 1° giugno 2005, nei  casi  di  infermita'
          comportante  incapacita'  lavorativa,  il  medico   curante
          trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e
          sulla durata presunta della  malattia  per  via  telematica
          on-line, secondo le  specifiche  tecniche  e  le  modalita'
          procedurali determinate dall'INPS medesimo. 
            Il lavoratore e' tenuto, entro due  giorni  dal  relativo
          rilascio,  a  recapitare   o   a   trasmettere,   a   mezzo
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  l'attestazione
          della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di
          lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS
          la  trasmissione   in   via   telematica   della   suddetta
          attestazione,  secondo  modalita'  stabilite  dallo  stesso
          Istituto. 
            Con apposito decreto interministeriale dei  Ministri  del
          lavoro   e   delle   politiche   sociali,   della   salute,
          dell'economia e delle finanze  e  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e  di  Bolzano,  sono  individuate  le  modalita'
          tecniche, operative  e  di  regolamentazione,  al  fine  di
          consentire l'avvio della nuova  procedura  di  trasmissione
          telematica  on-line  della   certificazione   di   malattia
          all'INPS  e  di  inoltro  dell'attestazione   di   malattia
          dall'INPS al datore di lavoro, previsti  dal  primo  e  dal
          secondo comma del presente articolo. 
            Le  eventuali  visite  di  controllo   sullo   stato   di
          infermita' del lavoratore, ai sensi  dell'articolo 5  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta  dell'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  o  della   struttura
          sanitaria pubblica da esso indicata,  sono  effettuate  dai
          medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni. 
            Il  datore  di  lavoro  deve  tenere  a  disposizione   e
          produrre,  a  richiesta,   all'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale,  la  documentazione  in  suo  possesso.
          Nella ipotesi di cui all'articolo 1,  sesto  comma,  devono
          essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di
          lavoro, entro tre giorni dal ricevimento  dell'attestazione
          di malattia i dati salariali  necessari  per  il  pagamento
          agli  aventi  diritto  delle  prestazioni   economiche   di
          malattia e di maternita'. 
            Qualora l'evento morboso si configuri quale  prosecuzione
          della stessa malattia, ne deve  essere  fatta  menzione  da
          parte   del    medico    curante    nel    certificato    e
          nell'attestazione di cui al primo comma. 
            A decorrere dal 1o  gennaio  2015  il  medico  necroscopo
          trasmette all'Istituto nazionale della previdenza  sociale,
          entro 48 ore dall'evento, il  certificato  di  accertamento
          del  decesso  per  via  telematica  on  line   secondo   le
          specifiche  tecniche  e  le  modalita'   procedurali   gia'
          utilizzate ai fini delle  comunicazioni  di  cui  ai  commi
          precedenti. In caso di violazione dell'obbligo  di  cui  al
          primo   periodo   si   applicano   le   sanzioni   di   cui
          all'articolo 46  del   decreto-legge   30 settembre   2003,
          n. 269,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          24 novembre 2003, n. 326" 
            Comma 306: 
            -Si   riporta   il   testo   vigente    del    comma 245,
          dell'articolo 1,  della  legge  23 dicembre  1996,   n. 662
          recante  "Misure   di   razionalizzazione   della   finanza
          pubblica": 
            "Art 1 (Misure in materia di sanita',  pubblico  impiego,
          istruzione,  finanza  regionale  e  locale,  previdenza   e
          assistenza.). 
            1-244. (omissis) 
            245. E' istituita presso l'INPDAP  la  gestione  unitaria
          delle prestazioni creditizie e sociali agli  iscritti.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  emanate  le
          necessarie norme regolamentari 
            (omissis)" 
            Comma 307 
            - Il decreto-legge 6 dicembre  2011,  n. 201,  convertito
          con modificazioni, dalla legge  22 dicembre  2011,  n. 214,
          reca: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
          consolidamento dei conti pubblici". 
            Comma 309 
            Si riporta il testo vigente dell'articolo 13, della legge
          30 marzo 2001, n. 152, recante "Nuova  disciplina  per  gli
          istituti  di  patronato  e  di  assistenza  sociale",  come
          modificato dalla presente legge: