art. 1 note (parte 12)

           	
				
 
              Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 173  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 173. Scissione di societa' 
              1. - 9. Omissis. 
              10. Alle perdite fiscali, agli  interessi  indeducibili
          oggetto  di  riporto  in  avanti  di   cui   al   comma   4
          dell'articolo  96  del  presente   testo   unico,   nonche'
          all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di
          cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, delle societa' che partecipano  alla
          scissione  si  applicano  le  disposizioni  del   comma   7
          dell'articolo 172,  riferendosi  alla  societa'  scissa  le
          disposizioni riguardanti le societa' fuse o  incorporate  e
          alle beneficiarie quelle riguardanti la societa' risultante
          dalla   fusione   o   incorporante   ed   avendo   riguardo
          all'ammontare   del   patrimonio   netto   quale    risulta
          dall'ultimo bilancio  o,  se  inferiore,  dal  progetto  di
          scissione di cui all'articolo 2506-bis del  codice  civile,
          ovvero dalla situazione patrimoniale  di  cui  all'articolo
          2506-ter del codice civile." 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  181  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 181. Perdite fiscali 
              1. Nelle operazioni di cui alle lettere a)  e  b),  del
          comma 1, dell'articolo 178, le perdite fiscali, l'eccedenza
          di interessi indeducibili oggetto di riporto in  avanti  di
          cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente  testo  unico,
          nonche'  all'eccedenza  relativa  all'aiuto  alla  crescita
          economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  sono  ammesse  in
          deduzione  da  parte  del  soggetto  non   residente   alle
          condizioni e nei limiti di cui all'articolo 172,  comma  7,
          proporzionalmente  alla   differenza   tra   gli   elementi
          dell'attivo e  del  passivo  effettivamente  connessi  alla
          stabile organizzazione  sita  nel  territorio  dello  Stato
          risultante  dall'operazione   e   nei   limiti   di   detta
          differenza.". 
              Comma 550: 
              Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Aiuto alla crescita economica (Ace) 
              1. In considerazione della esigenza  di  rilanciare  lo
          sviluppo economico  del  Paese  e  fornire  un  aiuto  alla
          crescita  mediante  una  riduzione  della  imposizione  sui
          redditi  derivanti  dal  finanziamento  con   capitale   di
          rischio, nonche' per ridurre lo squilibrio del  trattamento
          fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese
          che si  finanziano  con  capitale  proprio,  e  rafforzare,
          quindi, la  struttura  patrimoniale  delle  imprese  e  del
          sistema produttivo italiano, ai fini  della  determinazione
          del reddito complessivo netto dichiarato dalle  societa'  e
          dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e
          b), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917,  e'  ammesso  in   deduzione   un   importo
          corrispondente al rendimento nozionale del  nuovo  capitale
          proprio, secondo le disposizioni dei commi da  2  a  8  del
          presente articolo. Per le societa' e gli  enti  commerciali
          di cui all'articolo 73, comma 1,  lettera  d),  del  citato
          testo  unico  le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano relativamente  alle  stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato. 
              2. Il rendimento nozionale del nuovo  capitale  proprio
          e' valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale
          di cui al comma 3 alla variazione in aumento  del  capitale
          proprio  rispetto  a   quello   esistente   alla   chiusura
          dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 
              2-bis. 
              3.   Dall'ottavo   periodo   di   imposta    l'aliquota
          percentuale per il calcolo  del  rendimento  nozionale  del
          nuovo capitale proprio e' fissata al 2,7 per cento. In  via
          transitoria,  per  il  primo  triennio   di   applicazione,
          l'aliquota e' fissata  al  3  per  cento;  per  il  periodo
          d'imposta in corso al 31  dicembre  2014,  al  31  dicembre
          2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017  l'aliquota
          e' fissata, rispettivamente, al 4 per  cento,  al  4,5  per
          cento, al 4,75 per cento e al 2,3 per cento. 
              4. La parte del  rendimento  nozionale  che  supera  il
          reddito  complessivo  netto  dichiarato  e'  computata   in
          aumento dell'importo deducibile  dal  reddito  dei  periodi
          d'imposta successivi ovvero si puo' fruire  di  un  credito
          d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
          cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22  dicembre  1986,  n.  917.  Il  credito   d'imposta   e'
          utilizzato  in  diminuzione  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive,  e  va  ripartito  in  cinque  quote
          annuali di pari importo. 
              5.  Il  capitale  proprio   esistente   alla   chiusura
          dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010  e'  costituito
          dal patrimonio  netto  risultante  dal  relativo  bilancio,
          senza  tener  conto  dell'utile  del  medesimo   esercizio.
          Rilevano come  variazioni  in  aumento  i  conferimenti  in
          denaro  nonche'  gli  utili  accantonati   a   riserva   ad
          esclusione di quelli destinati a riserve  non  disponibili;
          come variazioni in diminuzione: 
              a) le riduzioni del patrimonio netto con  attribuzione,
          a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; 
              b)  gli  acquisti   di   partecipazioni   in   societa'
          controllate; 
              c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende. 
              6. Gli incrementi derivanti da conferimenti  in  denaro
          rilevano  a  partire  dalla  data  del  versamento;  quelli
          derivanti   dall'accantonamento   di   utili   a    partire
          dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve  sono
          formate.  I  decrementi  rilevano  a  partire   dall'inizio
          dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende  e
          le societa' di nuova costituzione si  considera  incremento
          tutto il patrimonio conferito. 
              6-bis. Per i soggetti  diversi  dalle  banche  e  dalle
          imprese di  assicurazione  la  variazione  in  aumento  del
          capitale  proprio  non  ha  effetto  fino   a   concorrenza
          dell'incremento  delle  consistenze  dei  titoli  e  valori
          mobiliari diversi dalle partecipazioni  rispetto  a  quelli
          risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso  al
          31 dicembre 2010. 
              7. Il presente articolo si  applica  anche  al  reddito
          d'impresa di persone fisiche, societa' in nome collettivo e
          in  accomandita  semplice   in   regime   di   contabilita'
          ordinaria. , con le modalita' stabilite con il decreto  del
          Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in
          modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito
          ai soggetti di cui al comma 1. 
              8. Le disposizioni di attuazione del presente  articolo
          sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle
          Finanze entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del  presente  decreto.  Con  lo
          stesso provvedimento possono essere stabilite  disposizioni
          aventi finalita'  antielusiva  specifica.  Il  contribuente
          puo' interpellare l'amministrazione ai sensi  dell'articolo
          11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000,  recante
          lo  Statuto  dei  diritti  del  contribuente  al  fine   di
          dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalita'
          antielusiva  specifica   le   operazioni   effettuate   non
          comportano duplicazioni del beneficio di  cui  al  presente
          articolo. Il contribuente che intende fruire del  beneficio
          ma non  ha  presentato  l'istanza  di  interpello  prevista
          ovvero,  avendola  presentata,  non  ha  ricevuto  risposta
          positiva deve separatamente  indicare  nella  dichiarazione
          dei  redditi  gli   elementi   conoscitivi   indicati   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2011.". 
              Comma 551: 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della legge
          27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di  statuto
          dei diritti del contribuente): 
              "Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie) 
              1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.". 
              Comma 552: 
              Il  testo  del  comma  7  dell'articolo  1  del  citato
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e'  riportato  nelle
          note al comma 550. 
              Comma 554: 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2003,   n.   27
          (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti  comunitari
          e fiscali, di riscossione e di procedure di  contabilita'),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  2.  Riapertura  di   termini   in   materia   di
          rivalutazione di beni di impresa e di  rideterminazione  di
          valori di acquisto 
              1. Omissis. 
              2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge  28
          dicembre 2001,  n.  448,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano anche  per  la  rideterminazione  dei  valori  di
          acquisto delle  partecipazioni  non  negoziate  in  mercati
          regolamentati e dei terreni edificabili e con  destinazione
          agricola posseduti  alla  data  del  1°  gennaio  2017.  Le
          imposte sostitutive possono essere rateizzate  fino  ad  un
          massimo di tre rate annuali di pari  importo,  a  decorrere
          dalla data del 30  giugno  2017;  sull'importo  delle  rate
          successive alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi  nella
          misura del 3 per cento annuo, da versarsi  contestualmente.
          La redazione e il giuramento della  perizia  devono  essere
          effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2017.". 
              Comma 555: 
              Il  testo  del  comma  2  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, e' riportato  nelle
          note al comma 554. 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  5  della
          legge  28  dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge  finanziaria  2002),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 5. (Rideterminazione dei valori  di  acquisto  di
          partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati) 
              1. Omissis. 
              2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari  [al
          4] all'8 per cento  per  le  partecipazioni  che  risultano
          qualificate, ai sensi dell'articolo 81,  comma  1,  lettera
          c), del citato testo unico delle imposte sui redditi,  alla
          data del 1° gennaio 2002, e all'8 per cento per quelle che,
          alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi  del
          medesimo articolo  81,  comma  1,  lettera  c-bis),  ed  e'
          versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  entro  il  16  dicembre
          2002.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 7
          della citata legge 28 dicembre 2001, n.  448  (Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato  -legge  finanziaria  2002),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 7. (Rideterminazione dei valori di  acquisto  dei
          terreni edificabili e con destinazione agricola) 
              1. Omissis. 
              2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari  [al
          4] all'8 per cento del valore determinato a norma del comma
          1 ed e' versata, con le modalita' previste dal capo III del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  entro  il  16
          dicembre 2002.". 
              Comma 556: 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          73 del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi): 
              "Art. 73. Soggetti passivi 
              1.  Sono  soggetti  all'imposta   sul   reddito   delle
          societa': 
              a) le societa' per azioni e in accomandita per  azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
              b) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali; 
              c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          i trust che non hanno per oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli  organismi
          di investimento collettivo  del  risparmio,  residenti  nel
          territorio dello Stato; 
              d) le societa' e gli enti  di  ogni  tipo,  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato." 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  2426  del
          codice civile: 
              "Art. 2426. Criteri di valutazioni. 
              Nelle valutazioni devono essere  osservati  i  seguenti
          criteri: 
              1)  le  immobilizzazioni  sono  iscritte  al  costo  di
          acquisto  o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto   si
          computano anche i costi accessori. Il costo  di  produzione
          comprende  tutti  i  costi   direttamente   imputabili   al
          prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la  quota
          ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
          di fabbricazione e fino al momento dal quale il  bene  puo'
          essere utilizzato; con gli stessi  criteri  possono  essere
          aggiunti  gli  oneri  relativi   al   finanziamento   della
          fabbricazione, interna o presso terzi; le  immobilizzazioni
          rappresentate da titoli sono rilevate in  bilancio  con  il
          criterio del costo ammortizzato, ove applicabile; 
              2)  il  costo  delle  immobilizzazioni,   materiali   e
          immateriali, la cui utilizzazione  e'  limitata  nel  tempo
          deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
          in  relazione  con  la   loro   residua   possibilita'   di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento e dei  coefficienti  applicati  devono  essere
          motivate nella nota integrativa; 
              3) l'immobilizzazione che,  alla  data  della  chiusura
          dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore  a
          quello determinato secondo i numeri 1)  e  2)  deve  essere
          iscritta a tale minore valore. Il  minor  valore  non  puo'
          essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno
          i motivi della rettifica  effettuata;  questa  disposizione
          non  si   applica   a   rettifiche   di   valore   relative
          all'avviamento. 
              Per le immobilizzazioni consistenti  in  partecipazioni
          in imprese controllate o collegate che  risultino  iscritte
          per   un    valore    superiore    a    quello    derivante
          dall'applicazione del criterio di valutazione previsto  dal
          successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo  di  redigere
          il bilancio  consolidato,  al  valore  corrispondente  alla
          frazione  di  patrimonio   netto   risultante   dall'ultimo
          bilancio dell'impresa  partecipata,  la  differenza  dovra'
          essere motivata nella nota integrativa; 
              4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
          imprese controllate o collegate  possono  essere  valutate,
          con riferimento ad una o piu' tra dette  imprese,  anziche'
          secondo il criterio indicato al numero 1), per  un  importo
          pari alla  corrispondente  frazione  del  patrimonio  netto
          risultante dall'ultimo  bilancio  delle  imprese  medesime,
          detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
          principi di  redazione  del  bilancio  consolidato  nonche'
          quelle necessarie per il  rispetto  dei  principi  indicati
          negli articoli 2423 e 2423-bis. 
              Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
          in base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo  di
          acquisto superiore al valore corrispondente del  patrimonio
          netto riferito  alla  data  di  acquisizione  o  risultante
          dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata  o  collegata
          puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate
          le ragioni nella nota integrativa. La  differenza,  per  la
          parte attribuibile a beni ammortizzabili o  all'avviamento,
          deve essere ammortizzata. 
              Negli esercizi  successivi  le  plusvalenze,  derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al valore indicato nel bilancio  dell'esercizio  precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile; 
              5) i costi di impianto e di ampliamento e  i  costi  di
          sviluppo  aventi  utilita'   pluriennale   possono   essere
          iscritti nell'attivo con il consenso,  ove  esistente,  del
          collegio sindacale.  I  costi  di  impianto  e  ampliamento
          devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a
          cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati  secondo
          la loro vita utile; nei casi  eccezionali  in  cui  non  e'
          possibile stimarne  attendibilmente  la  vita  utile,  sono
          ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque  anni.
          Fino  a  che  l'ammortamento  dei  costi  di   impianto   e
          ampliamento e di sviluppo non e' completato possono  essere
          distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
          sufficienti   a   coprire   l'ammontare   dei   costi   non
          ammortizzati; 
              6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il
          consenso,  ove  esistente,  del  collegio   sindacale,   se
          acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo  per  esso
          sostenuto.  L'ammortamento  dell'avviamento  e'  effettuato
          secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui  non
          e' possibile stimarne attendibilmente  la  vita  utile,  e'
          ammortizzato entro un periodo non superiore a  dieci  anni.
          Nella nota  integrativa  e'  fornita  una  spiegazione  del
          periodo di ammortamento dell'avviamento; 
              7) il disaggio e  l'aggio  su  prestiti  sono  rilevati
          secondo il criterio stabilito dal numero 8); 
              8) i crediti e  i  debiti  sono  rilevati  in  bilancio
          secondo il criterio del costo ammortizzato,  tenendo  conto
          del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del
          valore di presumibile realizzo; 
              8-bis) le attivita' e passivita'  monetarie  in  valuta
          sono iscritte al cambio a  pronti  alla  data  di  chiusura
          dell'esercizio; i conseguenti  utili  o  perdite  su  cambi
          devono essere imputati al  conto  economico  e  l'eventuale
          utile  netto  e'  accantonato  in  apposita   riserva   non
          distribuibile fino al realizzo. Le attivita'  e  passivita'
          in valuta non monetarie devono essere  iscritte  al  cambio
          vigente al momento del loro acquisto; 
              9) le rimanenze, i titoli e  le  attivita'  finanziarie
          che non costituiscono  immobilizzazioni  sono  iscritti  al
          costo di acquisto o di  produzione,  calcolato  secondo  il
          numero 1), ovvero al  valore  di  realizzazione  desumibile
          dall'andamento del mercato, se minore;  tale  minor  valore
          non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
          venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non  possono
          essere computati nel costo di produzione; 
              10) il costo dei beni fungibili puo'  essere  calcolato
          col metodo della  media  ponderata  o  con  quelli:  «primo
          entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato,  primo  uscito»;
          se  il  valore  cosi'   ottenuto   differisce   in   misura
          apprezzabile   dai    costi    correnti    alla    chiusura
          dell'esercizio, la differenza  deve  essere  indicata,  per
          categoria di beni, nella nota integrativa; 
              11) i lavori in corso  su  ordinazione  possono  essere
          iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
          con ragionevole certezza; 
              11-bis) gli strumenti  finanziari  derivati,  anche  se
          incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al
          fair value. Le variazioni del fair value sono  imputate  al
          conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di
          variazione  dei  flussi  finanziari  attesi  di  un   altro
          strumento  finanziario  o  di  un'operazione   programmata,
          direttamente  ad  una  riserva  positiva  o   negativa   di
          patrimonio  netto;  tale  riserva  e'  imputata  al   conto
          economico  nella  misura  e  nei  tempi  corrispondenti  al
          verificarsi o al modificarsi  dei  flussi  di  cassa  dello
          strumento coperto o al verificarsi dell'operazione  oggetto
          di copertura. Gli elementi oggetto di copertura  contro  il
          rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di
          cambio o dei prezzi di  mercato  o  contro  il  rischio  di
          credito  sono  valutati  simmetricamente   allo   strumento
          derivato  di  copertura;  si   considera   sussistente   la
          copertura  in  presenza,  fin  dall'inizio,  di  stretta  e
          documentata  correlazione  tra  le  caratteristiche   dello
          strumento  o  dell'operazione  coperti   e   quelle   dello
          strumento di copertura. Non sono  distribuibili  gli  utili
          che  derivano  dalla  valutazione  al  fair   value   degli
          strumenti  finanziari  derivati  non   utilizzati   o   non
          necessari per la copertura. Le riserve  di  patrimonio  che
          derivano  dalla  valutazione  al  fair  value  di  derivati
          utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi  di  un
          altro strumento finanziario o di un'operazione  programmata
          non sono considerate nel computo del patrimonio  netto  per
          le finalita' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446  e
          2447 e, se  positive,  non  sono  disponibili  e  non  sono
          utilizzabili a copertura delle perdite. 
              12). 
              Ai fini della presente Sezione, per la  definizione  di
          "strumento  finanziario",  di  "attivita'  finanziaria"   e
          "passivita'   finanziaria",   di   "strumento   finanziario
          derivato", di "costo ammortizzato",  di  "fair  value",  di
          "attivita'  monetaria"  e  "passivita'  monetaria",  "parte
          correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente
          accettato"  si  fa  riferimento   ai   principi   contabili
          internazionali adottati dall'Unione europea. 
              Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del  primo
          comma,   numero   11-bis),   sono   considerati   strumenti
          finanziari derivati anche  quelli  collegati  a  merci  che
          conferiscono  all'una  o  all'altra  parte  contraente   il
          diritto di procedere alla liquidazione  del  contratto  per
          contanti  o  mediante  altri   strumenti   finanziari,   ad
          eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente
          le seguenti condizioni: 
              a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto  per
          soddisfare le esigenze previste dalla societa'  che  redige
          il bilancio di acquisto, di vendita  o  di  utilizzo  delle
          merci; 
              b) il contratto sia stato destinato a  tale  scopo  fin
          dalla sua conclusione; 
              c) si prevede che il contratto  sia  eseguito  mediante
          consegna della merce. 
              Il fair value e' determinato con riferimento: 
              a) al valore di mercato, per gli  strumenti  finanziari
          per i quali e' possibile individuare facilmente un  mercato
          attivo; qualora il valore di  mercato  non  sia  facilmente
          individuabile  per   uno   strumento,   ma   possa   essere
          individuato per i  suoi  componenti  o  per  uno  strumento
          analogo, il valore  di  mercato  puo'  essere  derivato  da
          quello dei componenti o dello strumento analogo; 
              b) al valore che  risulta  da  modelli  e  tecniche  di
          valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i
          quali non sia possibile individuare facilmente  un  mercato
          attivo; tali  modelli  e  tecniche  di  valutazione  devono
          assicurare una ragionevole  approssimazione  al  valore  di
          mercato. 
              Il fair value non e' determinato se l'applicazione  dei
          criteri indicati al  quarto  comma  non  da'  un  risultato
          attendibile.". 
              La sezione II del capo I (Rivalutazione dei beni  delle
          imprese) della legge 21 novembre 2000, n.  342  (Misure  in
          materia fiscale) comprende gli articoli da 10 a 16. 
              Comma 561: 
              Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante:
          "Norme   di   semplificazione   degli    adempimenti    dei
          contribuenti  in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi   e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni", e' stato  pubblicato  nella  Gazz.  Uff  28
          luglio 1997, n. 174. 
              Comma 562: 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 11, 13, 14 e
          15 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in  materia
          fiscale): 
              "Art.   11.   (Modalita'   di    effettuazione    della
          rivalutazione) 
              1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve  essere
          eseguita   nel   bilancio   o   rendiconto   dell'esercizio
          successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per  il
          quale il termine di approvazione scade successivamente alla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  deve
          riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa  categoria
          omogenea e deve essere annotata nel relativo  inventario  e
          nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in
          due  distinte  categorie  gli  immobili  e  i  beni  mobili
          iscritti in pubblici registri. 
              2. I valori iscritti in  bilancio  e  in  inventario  a
          seguito della rivalutazione  non  possono  in  nessun  caso
          superare i valori effettivamente attribuibili ai  beni  con
          riguardo  alla  loro  consistenza,  alla   loro   capacita'
          produttiva,   all'effettiva   possibilita'   di   economica
          utilizzazione nell'impresa, nonche' ai  valori  correnti  e
          alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati  italiani
          o esteri. 
              3. Gli amministratori e il  collegio  sindacale  devono
          indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri  seguiti
          nella  rivalutazione  delle  varie  categorie  di  beni   e
          attestare che la rivalutazione  non  eccede  il  limite  di
          valore di cui al comma 2. 
              4. Nell'inventario relativo  all'esercizio  in  cui  la
          rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche  il
          prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
          conformita' a precedenti leggi di rivalutazione,  dei  beni
          rivalutati." 
              "Art. 13. (Contabilizzazione della rivalutazione) 
              1.  Il  saldo  attivo  risultante  dalle  rivalutazioni
          eseguite ai sensi  degli  articoli  10  e  11  deve  essere
          imputato al capitale o accantonato in una speciale  riserva
          designata  con  riferimento  alla   presente   legge,   con
          esclusione di ogni diversa utilizzazione. 
              2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
          essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
          dei commi secondo e terzo  dell'articolo  2445  del  codice
          civile. In caso di utilizzazione della riserva a  copertura
          di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili
          fino a quando la riserva non e' reintegrata  o  ridotta  in
          misura  corrispondente  con  deliberazione   dell'assemblea
          straordinaria, non applicandosi le disposizioni  dei  commi
          secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. 
              3. Se il saldo attivo viene attribuito  ai  soci  o  ai
          partecipanti mediante riduzione della riserva prevista  dal
          comma 1 ovvero mediante riduzione del  capitale  sociale  o
          del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale,  le  somme
          attribuite   ai   soci   o   ai   partecipanti,   aumentate
          dell'imposta   sostitutiva   corrispondente   all'ammontare
          distribuito, concorrono a  formare  il  reddito  imponibile
          della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
          o dei partecipanti. 
              4. Ai fini del comma 3 si considera  che  le  riduzioni
          del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
          riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte  in
          bilancio a norma  di  precedenti  leggi  di  rivalutazione,
          abbiano  anzitutto  per  oggetto,  fino  al  corrispondente
          ammontare, la parte del capitale formata con  l'imputazione
          di tali riserve. 
              5. Nell'esercizio in cui si verificano  le  fattispecie
          indicate nel comma  3,  al  soggetto  che  ha  eseguito  la
          rivalutazione e' attribuito un credito  d'imposta  ai  fini
          dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche   o
          dell'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche  pari
          all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui  all'articolo
          12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi. 
              6. Agli effetti delle disposizioni di  cui  al  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  466,   e   successive
          modificazioni, recante  norme  di  riordino  delle  imposte
          personali   sul   reddito   al   fine   di   favorire    la
          capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di  cui  al
          comma 1 concorre a formare la  variazione  in  aumento  del
          capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio  in
          cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva." 
              "Art. 14. (Riconoscimento fiscale  di  maggiori  valori
          iscritti in bilancio) 
              1. Le  disposizioni  dell'articolo  12  possono  essere
          applicate per il riconoscimento ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone giuridiche  e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive  dei  maggiori  valori,  iscritti  nel
          bilancio di cui al  comma  1  dell'articolo  10,  dei  beni
          indicati nello stesso articolo 10. 
              2. L'importo corrispondente ai maggiori valori  di  cui
          al comma 1  e'  accantonato  in  apposita  riserva  cui  si
          applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3. 
              3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni
          dei commi 1 e 2 si applicano anche  per  il  riconoscimento
          dei maggiori valori di cui all'articolo  54,  comma  2-bis,
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, concernente le plusvalenze  patrimoniali,  iscritti
          nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11." 
              "Art.   15.   (Ulteriori    soggetti    ammessi    alle
          rivalutazioni) 
              1. Le  disposizioni  degli  articoli  da  10  a  14  si
          applicano, per i beni relativi alle  attivita'  commerciali
          esercitate, anche alle imprese individuali,  alle  societa'
          in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e
          agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87,  comma
          1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  nonche'
          alle societa' ed enti di cui alla lettera d)  del  comma  1
          dello  stesso  articolo  87  e  alle  persone  fisiche  non
          residenti  che   esercitano   attivita'   commerciali   nel
          territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. 
              2. Per i soggetti che fruiscono di regimi  semplificati
          di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i  beni
          che risultino acquisiti  entro  il  31  dicembre  1999  dai
          registri di cui agli articoli  16  e  18  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni. La rivalutazione e' consentita  a
          condizione che venga redatto un apposito prospetto  bollato
          e vidimato  che  dovra'  essere  presentato,  a  richiesta,
          all'amministrazione  finanziaria,  dal  quale  risultino  i
          prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.". 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          13 aprile  2001,  n.  162,  recante:  "Regolamento  recante
          modalita' di attuazione delle  disposizioni  tributarie  in
          materia di rivalutazione  dei  beni  delle  imprese  e  del
          riconoscimento fiscale  dei  maggiori  valori  iscritti  in
          bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16  della  L.  21
          novembre 2000, n. 342", e'  stato  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 8 maggio 2001, n. 105. 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          19  aprile  2002,  n.  86,  recante:  "Regolamento  recante
          modalita' di attuazione delle  disposizioni  tributarie  in
          materia di rivalutazione  dei  beni  delle  imprese  e  del
          riconoscimento fiscale  dei  maggiori  valori  iscritti  in
          bilancio, ai sensi dell' articolo 3, commi 1, 2 e  3  della
          L. 28 dicembre 2001, n. 448",  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 106. 
              Si riporta il testo vigente dei commi 475,  477  e  478
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005): 
              "475. Le riserve e i fondi di cui  al  comma  473  e  i
          saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati  all'imposta
          sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile
          dell'impresa ovvero della societa' e dell'ente e in caso di
          distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito
          d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29
          dicembre 1990, n. 408, dall'articolo  26,  comma  5,  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo  13,  comma
          5, della legge 21 novembre 2000, n. 342." 
              "477. L'imposta  sostitutiva  e'  indeducibile  e  puo'
          essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte
          in bilancio  o  rendiconto.  Se  l'imposta  sostitutiva  e'
          imputata al capitale  sociale  o  fondo  di  dotazione,  la
          corrispondente  riduzione  e'  operata,  anche  in   deroga
          all'articolo 2365 del codice civile, con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice." 
              "478.   Per   la   liquidazione,   l'accertamento,   la
          riscossione, i rimborsi, le sanzioni e  il  contenzioso  si
          applicano le  disposizioni  previste  per  le  imposte  sui
          redditi.". 
              Comma 563: 
              Il testo vigente dell'articolo 14 della citata legge 21
          novembre 2000, n. 342, e' riportato  nelle  note  al  comma
          562. 
              Comma 564: 
              Il testo vigente dell'articolo 14 della citata legge 21
          novembre 2000, n. 342, e' riportato  nelle  note  al  comma
          562. 
              Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 19 luglio 2002, recante:  "Regolamento
          del   Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   relativo
          all'applicazione di principi contabili internazionali",  e'
          stato pubblicato nella G.U.C.E. 11  settembre  2002,  n.  L
          243. 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   3-bis
          dell'articolo  85  del   decreto   del   presidente   della
          repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
          unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]): 
              "Art. 85. Ricavi 
              1. - 3. Omissis. 
              3-bis. In  deroga  al  comma  3,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  si
          considerano  immobilizzazioni  finanziarie  gli   strumenti
          finanziari   diversi   da   quelli    detenuti    per    la
          negoziazione.". 
              Comma 565: 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  da  115  a  120
          dell'articolo 1  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2016): 
              "115. Le societa' in nome  collettivo,  in  accomandita
          semplice, a  responsabilita'  limitata,  per  azioni  e  in
          accomandita per azioni che, entro  il  30  settembre  2016,
          assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli
          indicati nell'articolo 43,  comma  2,  primo  periodo,  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o
          beni mobili iscritti in pubblici  registri  non  utilizzati
          come beni strumentali nell'attivita' propria  dell'impresa,
          possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al
          comma 120 a condizione che tutti i soci risultino  iscritti
          nel libro dei  soci,  ove  prescritto,  alla  data  del  30
          settembre 2015, ovvero che vengano  iscritti  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, in forza di  titolo  di  trasferimento  avente  data
          certa  anteriore  al   1º   ottobre   2015.   Le   medesime
          disposizioni si  applicano  alle  societa'  che  hanno  per
          oggetto esclusivo o principale  la  gestione  dei  predetti
          beni e che entro il 30 settembre  2016  si  trasformano  in
          societa' semplici." 
              "116. Sulla differenza tra il valore normale  dei  beni
          assegnati o, in caso di  trasformazione,  quello  dei  beni
          posseduti all'atto della trasformazione, e  il  loro  costo
          fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva
          delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive nella misura dell'8 per  cento  ovvero
          del  10,5  per  cento  per  le  societa'  considerate   non
          operative  in  almeno  due  dei  tre  periodi  di   imposta
          precedenti a quello in corso al momento della assegnazione,
          cessione  o  trasformazione.  Le  riserve  in   sospensione
          d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei  beni
          ai soci e quelle delle societa'  che  si  trasformano  sono
          assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per
          cento.". 
              "117. Per gli immobili, su richiesta della  societa'  e
          nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale
          puo' essere determinato in misura pari a quello  risultante
          dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in
          catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri  e  le
          modalita'  previsti  dal  primo   periodo   del   comma   4
          dell'articolo  52  del  testo  unico   delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso
          di cessione,  ai  fini  della  determinazione  dell'imposta
          sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se  inferiore
          al  valore  normale  del   bene,   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e  successive  modificazioni,  o  in
          alternativa, ai sensi del primo periodo,  e'  computato  in
          misura non inferiore ad uno dei due valori." 
              "118. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni  o
          quote possedute dai  soci  delle  societa'  trasformate  va
          aumentato  della   differenza   assoggettata   ad   imposta
          sostitutiva. Nei confronti  dei  soci  assegnatari  non  si
          applicano le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  secondo
          periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica n.  917  del  1986.  Tuttavia,  il  valore
          normale dei beni ricevuti, al netto dei  debiti  accollati,
          riduce il costo fiscalmente  riconosciuto  delle  azioni  o
          quote possedute." 
              "119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di  cui
          ai  commi  da  115  a   118,   le   aliquote   dell'imposta
          proporzionale di registro  eventualmente  applicabili  sono
          ridotte alla meta' e le imposte ipotecarie e  catastali  si
          applicano in misura fissa." 
              "120. Le societa' che si avvalgono  delle  disposizioni
          di cui ai commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento
          dell'imposta sostitutiva entro il 30  novembre  2016  e  la
          restante parte entro il 16 giugno 2017, con  i  criteri  di
          cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Per  la
          riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si  applicano  le
          disposizioni previste per le imposte sui redditi.". 
              Comma 566: 
              Il testo del comma 121  dell'articolo  1  della  citata
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' riportato nelle note  al
          comma 565. 
              Comma 567: 
              Si riporta il testo dell'articolo 26  del  decreto  del
          presidente  della  repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 26. Variazioni dell'imponibile o dell'imposta 
              1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti  devono
          essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte
          le volte che successivamente all'emissione della fattura  o
          alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
          imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
          viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,  compresa  la
          rettifica  di  inesattezze  della  fatturazione   o   della
          registrazione. 
              2. Se un'operazione  per  la  quale  sia  stata  emessa
          fattura, successivamente alla  registrazione  di  cui  agli
          articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o  se  ne
          riduce   l'ammontare   imponibile,   in   conseguenza    di
          dichiarazione   di    nullita',    annullamento,    revoca,
          risoluzione, rescissione e simili o per  mancato  pagamento
          in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali  o  di
          procedure esecutive individuali  rimaste  infruttuose  o  a
          seguito  di  un  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti
          omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267, ovvero  di  un  piano  attestato  ai
          sensi  dell'articolo  67,  terzo  comma,  lettera  d),  del
          medesimo regio decreto n.  267  del  1942,  pubblicato  nel
          registro delle imprese o in  conseguenza  dell'applicazione
          di abbuoni o sconti previsti contrattualmente,  il  cedente
          del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in
          detrazione   ai   sensi    dell'articolo    19    l'imposta
          corrispondente  alla  variazione,  registrandola  a   norma
          dell'articolo 25. 
              3. La disposizione di cui al comma 2  non  puo'  essere
          applicata dopo il decorso  di  un  anno  dall'effettuazione
          dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi  indicati
          si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
          parti e puo' essere applicata,  entro  lo  stesso  termine,
          anche  in  caso   di   rettifica   di   inesattezze   della
          fatturazione  che  abbiano  dato   luogo   all'applicazione
          dell'articolo 21, comma 7. 
              4. (Abrogato). 
              5.  Ove  il  cedente  o  prestatore  si  avvalga  della
          facolta' di cui al comma 2, il cessionario  o  committente,
          che   abbia   gia'   registrato   l'operazione   ai   sensi
          dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione
          a norma dell'articolo 23 o  dell'articolo  24,  nei  limiti
          della  detrazione  operata,  salvo  il  suo  diritto   alla
          restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore  a
          titolo di rivalsa. 
              6. (Abrogato). 
              7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle
          registrazioni di cui agli articoli 23,  25  e  39  e  nelle
          liquidazioni   periodiche   di   cui    all'articolo    27,
          all'articolo 1  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  23  marzo  1998,  n.  100,  e
          successive modificazioni, e all'articolo 7 del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
          ottobre 1999, n.  542,  e  successive  modificazioni,  deve
          essere  fatta,  mediante   annotazione   delle   variazioni
          dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23
          e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro
          di cui all'articolo 25.  Con  le  stesse  modalita'  devono
          essere corretti, nel registro di cui all'articolo  24,  gli
          errori  materiali  inerenti  alla  trascrizione   di   dati
          indicati nelle fatture o nei registri  tenuti  a  norma  di
          legge. 
              8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e quelle  per
          errori di registrazione di cui al comma  7  possono  essere
          effettuate dal cedente o  prestatore  del  servizio  e  dal
          cessionario   o   committente   anche   mediante   apposite
          annotazioni in rettifica rispettivamente  sui  registri  di
          cui  agli  articoli  23  e  24  e  sul  registro   di   cui
          all'articolo 25. 
              9. Nel caso di  risoluzione  contrattuale,  relativa  a
          contratti a esecuzione continuata o periodica,  conseguente
          a inadempimento, la facolta' di  cui  al  comma  2  non  si
          estende a quelle cessioni e a quelle  prestazioni  per  cui
          sia  il  cedente  o  prestatore  che   il   cessionario   o
          committente abbiano correttamente  adempiuto  alle  proprie
          obbligazioni. 
              10.  La  facolta'  di  cui  al  comma  2  puo'   essere
          esercitata,  ricorrendo  i  presupposti  di  cui   a   tale
          disposizione, anche dai cessionari e  committenti  debitori
          dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o  dell'articolo  74
          del  presente   decreto   ovvero   dell'articolo   44   del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e
          successive  modificazioni.  In  tal  caso,  si  applica  ai
          cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5. 
              11. (abrogato). 
              12. Ai  fini  del  comma  2,  una  procedura  esecutiva
          individuale si considera in ogni caso infruttuosa: 
              a) nell'ipotesi di pignoramento  presso  terzi,  quando
          dal  verbale   di   pignoramento   redatto   dall'ufficiale
          giudiziario risulti che presso il terzo  pignorato  non  vi
          sono beni o crediti da pignorare; 
              b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili,  quando
          dal  verbale   di   pignoramento   redatto   dall'ufficiale
          giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero
          l'impossibilita'  di  accesso  al  domicilio  del  debitore
          ovvero la sua irreperibilita'; 
              c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre  volte  l'asta
          per la vendita del bene pignorato sia  andata  deserta,  si
          decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva
          onerosita'.". 
              Comma 569: 
              Il testo  del  comma  6  dell'articolo  25  del  citato
          decreto legislativo n. 259 del 2003 e' riportato nelle Note
          al Comma 570. 
              Comma 570: 
              Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259   (Codice   delle
          comunicazioni elettroniche): 
              "Art. 25. Autorizzazione  generale  per  le  reti  e  i
          servizi di comunicazione elettronica 
              1. L'attivita'  di  fornitura  di  reti  o  servizi  di
          comunicazione elettronica e' libera ai sensi  dell'articolo
          3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo  e
          le  eventuali  limitazioni   introdotte   da   disposizioni
          legislative regolamentari e amministrative che prevedano un
          regime particolare per i cittadini o le  imprese  di  Paesi
          non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico
          europeo, o che siano giustificate da esigenze della  difesa
          e della sicurezza dello Stato  e  della  sanita'  pubblica,
          compatibilmente con le esigenze della tutela  dell'ambiente
          e   della   protezione   civile,   poste   da    specifiche
          disposizioni, ivi comprese  quelle  vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore del Codice. 
              2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche
          ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
          europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi,
          nelle materie disciplinate dal presente Titolo,  condizioni
          di piena reciprocita'.  Rimane  salvo  quanto  previsto  da
          trattati  internazionali  cui  l'Italia   aderisce   o   da
          specifiche convenzioni. 
              3. La fornitura di reti o di servizi  di  comunicazione
          elettronica, fatti salvi  gli  obblighi  specifici  di  cui
          all'articolo 28, comma  2,  o  i  diritti  di  uso  di  cui
          all'articolo  27,  e'  assoggettata  ad   un'autorizzazione
          generale,   che   consegue   alla    presentazione    della
          dichiarazione di cui al comma 4. 
              3-bis.    Le    imprese    che    forniscono    servizi
          transfrontalieri di comunicazione  elettronica  ad  imprese
          situate  in  piu'  Stati  membri  non  sono  obbligate   ad
          effettuare  piu'  di  una   notifica   per   Stato   membro
          interessato. 
              4. L'impresa  interessata  presenta  al  Ministero  una
          dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
          legale  rappresentante  della  persona  giuridica,   o   da
          soggetti  da  loro  delegati,  contenente  l'intenzione  di
          iniziare la fornitura di reti o  servizi  di  comunicazione
          elettronica,  unitamente  alle  informazioni   strettamente
          necessarie per consentire al Ministero di tenere un  elenco
          aggiornato  dei  fornitori  di  reti  e   di   servizi   di
          comunicazione  elettronica,  da  pubblicare   sul   proprio
          Bollettino   ufficiale   e   sul   sito   Internet.    Tale
          dichiarazione  costituisce  segnalazione   certificata   di
          inizio attivita' e deve essere conforme al modello  di  cui
          all'allegato n. 9. L'impresa e' abilitata  ad  iniziare  la
          propria attivita' a decorrere  dall'avvenuta  presentazione
          della dichiarazione e nel rispetto delle  disposizioni  sui
          diritti di uso stabilite negli articoli 27,  28  e  29.  Ai
          sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241  e
          successive modificazioni, il Ministero, entro e  non  oltre
          sessanta giorni dalla  presentazione  della  dichiarazione,
          verifica d'ufficio la sussistenza  dei  presupposti  e  dei
          requisiti  richiesti  e   dispone,   se   del   caso,   con
          provvedimento motivato da notificare agli interessati entro
          il   medesimo   termine,   il   divieto   di   prosecuzione
          dell'attivita'. Le imprese titolari di autorizzazione  sono
          tenute  all'iscrizione  nel  registro  degli  operatori  di
          comunicazione di cui all'articolo 1 della legge  31  luglio
          1997, n. 249. 
              5.  La  cessazione  dell'esercizio  di   una   rete   o
          dell'offerta di un servizio di  comunicazione  elettronica,
          puo' aver luogo in ogni tempo. La  cessazione  deve  essere
          comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone
          contestualmente il Ministero. Tale  termine  e'  ridotto  a
          trenta giorni nel caso di  cessazione  dell'offerta  di  un
          profilo tariffario. 
              6.  Le  autorizzazioni  generali   hanno   durata   non
          superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  le  autorizzazioni
          possono essere prorogate, nel corso della loro durata,  per
          un  periodo  non  superiore   a   quindici   anni,   previa
          presentazione di un dettagliato piano  tecnico  finanziario
          da parte degli operatori. La  congruita'  del  piano  viene
          valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico  e
          dall'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  in
          relazione anche alle  vigenti  disposizioni  comunitarie  e
          all'esigenza  di   garantire   l'omogeneita'   dei   regimi
          autorizzatori. L'impresa interessata  puo'  indicare  nella
          dichiarazione di cui al comma 4 un periodo  inferiore.  Per
          il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma
          4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire  con
          sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. 
              7. La scadenza  dell'autorizzazione  generale  coincide
          con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'. 
              8. Una autorizzazione generale  puo'  essere  ceduta  a
          terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi  forma,  previa
          comunicazione al Ministero nella  quale  siano  chiaramente
          indicati  le  frequenze  radio  ed  i  numeri  oggetto   di
          cessione.  Il  Ministero  entro   sessanta   giorni   dalla
          presentazione della relativa istanza da parte  dell'impresa
          cedente, puo' comunicare il proprio diniego  fondato  sulla
          non  sussistenza  in  capo  all'impresa   cessionaria   dei
          requisiti oggettivi e  soggettivi  per  il  rispetto  delle
          condizioni di cui all'autorizzazione medesima.  Il  termine
          e' interrotto per una sola volta se il  Ministero  richiede
          chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente
          dalla  data  in  cui  pervengono  al  Ministero  stesso   i
          richiesti chiarimenti o documenti.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259   (Codice   delle
          comunicazioni elettroniche): 
              "Art. 35. Contributi per la concessione di  diritti  di
          uso e di diritti di installare infrastrutture 
              1. I contributi per la concessione di  diritti  di  uso
          delle  frequenze  radio  o  dei  numeri  sono  fissati  dal
          Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita'. 
              2.  In  sede  di  prima  applicazione  si  applicano  i
          contributi nella misura prevista dall'allegato n. 10. 
              3. Per  i  contributi  relativi  alla  concessione  dei
          diritti  per  l'installazione,  su   aree   pubbliche,   di
          infrastrutture di reti  di  comunicazione  elettronica,  si
          applicano le disposizioni di cui al comma  2  dell'articolo
          93. 
              4.  I  contributi  sono   trasparenti,   obiettivamente
          giustificati, proporzionati allo scopo, non  discriminatori
          e tengono conto degli obiettivi di cui all'articolo 13.". 
              La  delibera  dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle
          comunicazioni 541/08/CONS del 17 settembre  2008,  recante:
          "Procedure e regole per l'assegnazione e  l'utilizzo  delle
          bande di frequenza a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di
          comunicazione elettronica", e' stata pubblicata nella Gazz.
          Uff. 7 ottobre 2008, n. 235. 
              La  delibera  dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle
          comunicazioni 282/11/CONS  del  18  maggio  2011,  recante:
          "Procedure e regole per l'assegnazione e  l'utilizzo  delle
          frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e  2600  mhz
          per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e  sulle
          ulteriori norme  per  favorire  una  effettiva  concorrenza
          nell'uso delle altre frequenze mobili a 900,  1800  e  2100
          mhz", e' stata pubblicata nella Gazz. Uff. 18 giugno  2011,
          n. 140, S.O.. 
              Comma 576: 
              La direttiva 2014/23/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del  26  febbraio  2014  sull'aggiudicazione  dei
          contratti di concessione e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  28
          marzo 2014, n. L 94 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  30  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle
          direttive    2014/23/UE,    2014/24/UE     e     2014/25/UE
          sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli
          appalti pubblici e sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
          erogatori  nei  settori   dell'acqua,   dell'energia,   dei
          trasporti e dei servizi postali, nonche'  per  il  riordino
          della disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture": 
              "Art. 30. Principi per l'aggiudicazione e  l'esecuzione
          di appalti e concessioni 
              1. L'affidamento e l'esecuzione di  appalti  di  opere,
          lavori, servizi, forniture  e  concessioni,  ai  sensi  del
          presente codice garantisce la qualita' delle prestazioni  e
          si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  di  economicita',
          efficacia, tempestivita'  e  correttezza.  Nell'affidamento
          degli appalti e delle concessioni, le  stazioni  appaltanti
          rispettano, altresi', i principi di libera concorrenza, non
          discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche'  di
          pubblicita' con le modalita' indicate nel presente  codice.
          Il principio di economicita' puo' essere  subordinato,  nei
          limiti in  cui  e'  espressamente  consentito  dalle  norme
          vigenti e dal presente codice,  ai  criteri,  previsti  nel
          bando, ispirati a esigenze  sociali,  nonche'  alla  tutela
          della salute, dell'ambiente,  del  patrimonio  culturale  e
          alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
          di vista energetico. 
              2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun
          modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire
          o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici  o,
          nelle  procedure  di  aggiudicazione   delle   concessioni,
          compresa la stima del valore, taluni  lavori,  forniture  o
          servizi. 
              3.   Nell'esecuzione   di   appalti   pubblici   e   di
          concessioni,  gli  operatori   economici   rispettano   gli
          obblighi  in  materia  ambientale,  sociale  e  del  lavoro
          stabiliti  dalla  normativa  europea   e   nazionale,   dai
          contratti collettivi o  dalle  disposizioni  internazionali
          elencate nell'allegato X. 
              4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti
          pubblici e concessioni e' applicato il contratto collettivo
          nazionale e territoriale in vigore per il settore e per  la
          zona nella quale  si  eseguono  le  prestazioni  di  lavoro
          stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale e  quelli  il  cui  ambito  di  applicazione  sia
          strettamente connesso con l'attivita' oggetto  dell'appalto
          o della concessione svolta dall'impresa  anche  in  maniera
          prevalente. 
              5. In caso di inadempienza contributiva risultante  dal
          documento unico  di  regolarita'  contributiva  relativo  a
          personale dipendente dell'affidatario o del  subappaltatore
          o dei soggetti titolari di  subappalti  e  cottimi  di  cui
          all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del  contratto,
          la  stazione  appaltante  trattiene  dal   certificato   di
          pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per  il
          successivo versamento diretto  agli  enti  previdenziali  e
          assicurativi,  compresa,  nei  lavori,  la   cassa   edile.
          Sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata
          una ritenuta dello 0,50  per  cento;  le  ritenute  possono
          essere svincolate soltanto in sede di liquidazione  finale,
          dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante  del
          certificato di  collaudo  o  di  verifica  di  conformita',
          previo  rilascio  del  documento   unico   di   regolarita'
          contributiva. 
              6. In caso di ritardo nel pagamento delle  retribuzioni
          dovute al personale di cui  al  comma  5,  il  responsabile
          unico del procedimento  invita  per  iscritto  il  soggetto
          inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a  provvedervi
          entro i successivi  quindici  giorni.  Ove  non  sia  stata
          contestata formalmente e motivatamente la fondatezza  della
          richiesta entro il termine  sopra  assegnato,  la  stazione
          appaltante paga anche  in  corso  d'opera  direttamente  ai
          lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
          importo dalle somme dovute  all'affidatario  del  contratto
          ovvero dalle somme dovute  al  subappaltatore  inadempiente
          nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai  sensi
          dell'articolo 105. 
              7. I criteri di partecipazione alle gare devono  essere
          tali da non escludere le  microimprese,  le  piccole  e  le
          medie imprese. 
              8. Per quanto non espressamente previsto  nel  presente
          codice  e  negli  atti   attuativi,   alle   procedure   di
          affidamento  e  alle  altre  attivita'  amministrative   in
          materia di contratti pubblici si applicano le  disposizioni
          di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla  stipula  del
          contratto  e  alla  fase  di  esecuzione  si  applicano  le
          disposizioni del codice civile". 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 2
          del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40  "Disposizioni
          urgenti tributarie e finanziarie in  materia  di  contrasto
          alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate,  tra
          l'altro,  nella  forma   dei   cosiddetti   «caroselli»   e
          «cartiere»,  di  potenziamento  e  razionalizzazione  della
          riscossione tributaria anche in adeguamento alla  normativa
          comunitaria, di  destinazione  dei  gettiti  recuperati  al
          finanziamento di un Fondo per incentivi  e  sostegno  della
          domanda   in   particolari   settori",   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73: 
              "2.  Per  garantire  il  pieno  rispetto  dei  principi
          comunitari sulla  concorrenza  in  materia  di  concessioni
          pubbliche  statali  generatrici  di  entrate  erariali,  si
          considerano lesivi di  tali  principi,  e  conseguentemente
          vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale  di  natura
          commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti
          in forma espressa e  regolati  negli  atti  di  gara;  ogni
          diverso provvedimento di  assenso  amministrativo  di  tali
          pratiche e rapporti, anche se gia' adottato, e' nullo e  le
          somme   percepite   dai    concessionari    sono    versate
          all'amministrazione statale concedente. Le  amministrazioni
          statali concedenti,  attraverso  adeguamenti  convenzionali
          ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse  quelle
          relative  alle  reti  fisiche  di   raccolta   del   gioco,
          assicurano l'effettivita' di clausole  idonee  a  garantire
          l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel  rispetto  dei
          principi  di   ragionevolezza,   proporzionalita'   e   non
          automaticita', a fronte  di  casi  di  inadempimento  delle
          clausole della convenzione  imputabile  al  concessionario,
          anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in
          funzione   della   gravita'   dell'inadempimento,   nonche'
          riduzione di meccanismi tesi  alla  migliore  realizzazione
          del principio di effettivita' della clausola  di  decadenza
          dalla  concessione,  oltre  che  di  maggiore   efficienza,
          efficacia ed economicita'  del  relativo  procedimento  nel
          rispetto   del   principio   di   partecipazione   e    del
          contraddittorio". 
              Comma 577: 
              Si riporta il testo vigente del comma 90, dell'articolo
          1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              "90. Con provvedimenti del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di
          Stato, sono stabilite, entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  le  modalita'  di
          affidamento  in  concessione  della  gestione  dei   giochi
          numerici  a  totalizzatore  nazionale,  nel  rispetto   dei
          seguenti criteri: 
              a) aggiudicazione, in  base  al  criterio  dell'offerta
          economicamente piu' conveniente, della  concessione  ad  un
          soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione
          aperta ai piu' qualificati operatori  italiani  ed  esteri,
          secondo i principi e le regole previste  in  materia  dalla
          normativa nazionale e  comunitaria,  evitando  comunque  il
          determinarsi di posizioni dominanti sul  mercato  nazionale
          del gioco; 
              b) inclusione, tra i giochi  numerici  a  totalizzatore
          nazionale  da  affidare   con   procedura   di   selezione,
          dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e
          delle relative forme di partecipazione a distanza,  nonche'
          di  ogni  ulteriore  gioco  numerico  basato  su  un  unico
          totalizzatore a livello nazionale; 
              c) revisione del regolamento e della formula  di  gioco
          dell'Enalotto e  previsione  di  nuovi  giochi  numerici  a
          totalizzatore nazionale, anche al  fine  di  assicurare  il
          costante allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione
          della domanda dei consumatori; 
              d)  assicurazione  del  costante  miglioramento   degli
          attuali livelli  di  servizio  al  pubblico  dei  giochi  a
          totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti
          interessi   pubblici   connessi   al   loro   regolare   ed
          ininterrotto svolgimento, anche con l'apporto dei punti  di
          vendita titolari di  contratti  con  concessionari  per  la
          commercializzazione di tali giochi; 
              e) coerenza della soluzione concessoria individuata con
          la  finalita'  di  progressiva  costituzione   della   rete
          unitaria  dei  giochi   pubblici,   anche   attraverso   la
          devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di
          una rete di almeno 15.000 punti di vendita non  coincidenti
          con quelli dei concessionari della raccolta del  gioco  del
          Lotto. ". 
              Comma 578: 
              Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,  recante
          "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti  di
          cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre  1990,
          n.  356,  e  disciplina   fiscale   delle   operazioni   di
          ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L.
          23 dicembre 1998, n. 461" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
          maggio 1999, n. 125. 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  15  della
          citata legge 11 agosto 1991, n. 266: 
              "Art. 15. Fondi speciali presso le regioni. 
              1. Gli enti  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del
          decreto legislativo 20  novembre  1990,  n.  356  ,  devono
          prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad
          un quindicesimo dei propri proventi, al netto  delle  spese
          di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla  lettera
          d) del comma 1 dello stesso articolo  12,  venga  destinata
          alla costituzione di fondi speciali presso  le  regioni  al
          fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri
          di  servizio  a  disposizione   delle   organizzazioni   di
          volontariato, e da  queste  gestiti,  con  la  funzione  di
          sostenerne e qualificarne l'attivita'. 
              2. Le casse di risparmio, fino  a  quando  non  abbiano
          proceduto  alle  operazioni  di  ristrutturazione  di   cui
          all'articolo 1 del citato decreto legislativo  n.  356  del
          1990, devono destinare alle medesime finalita'  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo una quota pari ad  un  decimo
          delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica
          utilita' ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del  regio
          decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni. 
              3. Le modalita' di attuazione delle  norme  di  cui  ai
          commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del
          tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
          entro tre mesi dalla data di pubblicazione  della  presente
          legge nella Gazzetta Ufficiale". 
              Comma 580: 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  "Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni": 
              "Art. 17. (Oggetto) 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione ; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis). 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis.". 
              Il testo vigente del comma  53  dell'articolo  1  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' riportato nelle note  al
          comma 108. 
              Il  testo  vigente  dell'articolo  34  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e' riportato  nelle  note  al  comma
          108. 
              Comma 583: 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del  citato
          decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83: 
              "Art. 1. ART-BONUS-Credito di imposta per  favorire  le
          erogazioni liberali a sostegno della cultura 
              1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate  nei
          periodi d'imposta  successivi  a  quello  in  corso  al  31
          dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e
          restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno  degli
          istituti  e  dei  luoghi  della  cultura  di   appartenenza
          pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e  dei  teatri
          di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il
          restauro e il potenziamento di quelle esistenti di  enti  o
          istituzioni pubbliche che, senza scopo di  lucro,  svolgono
          esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano
          le disposizioni di cui agli articoli 15, comma  1,  lettere
          h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per  cento
          delle erogazioni effettuate. 
              2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma  1
          e' riconosciuto  alle  persone  fisiche  e  agli  enti  non
          commerciali  nei  limiti  del  15  per  cento  del  reddito
          imponibile, ai soggetti titolari di reddito  d'impresa  nei
          limiti del  5  per  mille  dei  ricavi  annui.  Il  credito
          d'imposta spettante  ai  sensi  del  comma  1  e'  altresi'
          riconosciuto  qualora  le  erogazioni  liberali  in  denaro
          effettuate per interventi  di  manutenzione,  protezione  e
          restauro di beni  culturali  pubblici  siano  destinate  ai
          soggetti concessionari o affidatari  dei  beni  oggetto  di
          tali interventi. Il credito d'imposta e' ripartito  in  tre
          quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni
          di cui agli articoli 40,  comma  9,  e  42,  comma  9,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214.  3.
          Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari
          importo, per i soggetti titolari di  reddito  d'impresa  il
          credito di imposta e' utilizzabile tramite compensazione ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, e successive modificazioni, e non  rileva  ai
          fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive. 
              4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non
          si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
          34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
              5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali  di
          cui al comma 1, ivi  inclusi  i  soggetti  concessionari  o
          affidatari  di  beni  culturali  pubblici  destinatari   di
          erogazioni   liberali   in   denaro   effettuate   per   la
          realizzazione di interventi di manutenzione,  protezione  e
          restauro  dei  beni  stessi,  comunicano   mensilmente   al
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute  nel
          mese di riferimento; provvedono altresi'  a  dare  pubblica
          comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione
          e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio
          sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina  dedicata
          e facilmente  individuabile,  e  in  un  apposito  portale,
          gestito  dal  medesimo  Ministero,  in  cui   ai   soggetti
          destinatari delle erogazioni liberali sono associati  tutte
          le informazioni relative allo stato  di  conservazione  del
          bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione
          eventualmente in  atto,  i  fondi  pubblici  assegnati  per
          l'anno in corso, l'ente responsabile del bene,  nonche'  le
          informazioni relative alla fruizione. Sono fatte  salve  le
          disposizioni del Codice in materia di protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196. Il Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e
          del turismo  provvede  all'attuazione  del  presente  comma
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
              6. L'articolo 12 del decreto-legge 8  agosto  2013,  n.
          91, convertito con  modificazioni  dalla  legge  7  ottobre
          2013,  n.  112  e'  abrogato.   Con   il   regolamento   di
          organizzazione del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo, di cui all'articolo 14,  comma  3,
          del  presente  decreto,  si  individuano,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
          dotazioni   organiche   definite    in    attuazione    del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  apposite
          strutture dedicate a favorire le  elargizioni  liberali  da
          parte dei privati e la raccolta di fondi tra  il  pubblico,
          anche attraverso il portale di cui al comma 5. 
              7. Ai maggiori oneri derivanti  dalla  concessione  del
          credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati  in
          2,7 milioni di euro per l'anno 2015,  in  11,9  milioni  di
          euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di  euro  per  l'anno
          2017, in 14,6 milioni di euro per  l'anno  2018  e  in  5,2
          milioni di euro per  l'anno  2019,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 17". 
              Comma 584: 
              Il testo vigente del  comma  2  dell'articolo  1  della
          citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, e'  riportato  nelle
          note al comma 120. 
              Comma 585: 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  63  del
          decreto legislativo 26 agosto 2016, n.  179  "Modifiche  ed
          integrazioni al Codice  dell'amministrazione  digitale,  di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  ai  sensi
          dell'articolo 1 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in
          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni
          pubbliche": 
              "Art. 63. Nomina commissariale 
              1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di
          prima attuazione del presente decreto, puo'  nominare,  per
          un periodo non superiore a tre anni, con  proprio  decreto,
          un Commissario straordinario per  l'attuazione  dell'Agenda
          digitale. Il Commissario svolge funzioni  di  coordinamento
          operativo dei soggetti pubblici, anche in forma  societaria
          operanti nel settore delle  tecnologie  dell'informatica  e
          della comunicazione  e  rilevanti  per  l'attuazione  degli
          obiettivi   di   cui    all'Agenda    digitale    italiana,
          limitatamente all'attuazione degli obiettivi  di  cui  alla
          predetta Agenda digitale  ed  anche  in  coerenza  con  gli
          obiettivi dell'Agenda digitale europea. 
              2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio decreto, individua uno o piu' progetti di rilevanza
          strategica  e  di  interesse  nazionale,  dei  quali   puo'
          affidare l'attuazione, ai sensi del comma 1, al Commissario
          eventualmente nominato ai sensi del comma 1, autorizzandolo
          ad avvalersi anche dei soggetti di cui al comma 1. 
              3. Per la realizzazione  delle  azioni,  iniziative  ed
          opere essenziali,  connesse  e  strumentali  all'attuazione
          dell'Agenda digitale italiana, anche in  coerenza  con  gli
          obiettivi  dell'Agenda  digitale  europea,  il  Commissario
          esercita poteri di impulso e di coordinamento nei confronti
          delle  pubbliche   amministrazioni   cui   competono   tali
          adempimenti, ivi inclusa l'Agenzia per  l'Italia  digitale,
          nonche' il potere sostitutivo secondo le modalita'  di  cui
          al comma 4. 
              4. In caso di inadempienze gestionali o  amministrative
          relative all'attuazione delle misure necessarie ai fini del
          comma 3, il Commissario invita l'amministrazione competente
          ad adottare, entro il termine di trenta giorni  dalla  data
          della diffida, i provvedimenti dovuti; decorso  inutilmente
          tale termine, il Commissario, su  autorizzazione  resa  con
          decreto del Presidente del Consiglio, previa  comunicazione
          al Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo. 
              5. Il Commissario, nell'ambito delle proprie competenze
          e   limitatamente   all'attuazione   dell'Agenda   digitale
          italiana, puo' avvalersi della collaborazione di societa' a
          partecipazione  pubblica   operanti   nel   settore   delle
          tecnologie dell'informatica e della comunicazione, anche in
          relazione all'utilizzo delle relative  risorse  finalizzate
          allo scopo, e puo', inoltre, adottare nei  confronti  degli
          stessi   soggetti   e   nei   confronti   delle   pubbliche
          amministrazioni, regole tecniche  e  linee  guida,  nonche'
          richiedere  dati,  documenti  e  informazioni   strumentali
          all'esercizio della propria attivita' e dei propri poteri. 
              6.  Il  Commissario  rappresenta  il   Presidente   del
          Consiglio nelle  sedi  istituzionali  internazionali  nelle
          quali  si  discute  di  innovazione   tecnologica,   agenda
          digitale europea e governance di Internet e  partecipa,  in
          ambito  internazionale,  agli  incontri   preparatori   dei
          vertici istituzionali al fine di supportare  il  Presidente
          del Consiglio dei  ministri  nelle  azioni  strategiche  in
          materia di innovazione tecnologica. 
              7. Con il decreto di cui  al  comma  1,  sono  altresi'
          definite la struttura di supporto e le modalita' operative,
          anche sul piano contabile, per la gestione dei progetti. Il
          Commissario operera' quale funzionario delegato  in  regime
          di contabilita' ordinaria, ai sensi del  regio  decreto  18
          novembre 1923, n. 2440, e del decreto del Presidente  della
          Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, a valere per l'anno 2016
          sulle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente   nel
          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri. 
              8. Il Commissario straordinario riferisce al Presidente
          del Consiglio dei ministri sullo svolgimento della  propria
          attivita'. 
              9.  Per  l'espletamento  dell'incarico  attribuito,  al
          Commissario straordinario non e' dovuto alcun compenso". 
              Comma 590: 
              Si riporta il testo vigente del comma 411 della  citata
          legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
              "411. Al fine di sostenere le politiche in  materia  di
          adozioni internazionali e di  assicurare  il  funzionamento
          della  Commissione  per  le  adozioni   internazionali   e'
          istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e   delle   finanze,   per   il   successivo
          trasferimento al bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo  per  le
          adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di
          euro  annui  a  decorrere  dal  2016.   In   attesa   della
          riorganizzazione  delle  strutture  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7
          agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo  e
          della Commissione di cui al presente comma e' assegnata  al
          Centro di responsabilita' del Segretariato  generale  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri". 
              Comma 592: 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1-bis  del
          decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, "Disposizioni  urgenti
          in  materia  di  riordino  dei  contributi   alle   imprese
          editrici, nonche' di  vendita  della  stampa  quotidiana  e
          periodica e di pubblicita' istituzionale", convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103: 
              "Art. 1-bis. Contributi a favore di periodici  italiani
          pubblicati all'estero 
              1. Nell'ambito delle risorse stanziate  sul  pertinente
          capitolo  del  bilancio  autonomo  della   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri e nel rispetto  del  limite  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  a  decorrere  dai   contributi
          relativi all'anno 2012, e'  autorizzata  la  corresponsione
          dell'importo complessivo di 2 milioni di euro,  in  ragione
          d'anno,  di  contributi  a  favore  di  periodici  italiani
          pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni
          con periodicita'  almeno  trimestrale  edite  in  Italia  e
          diffuse prevalentemente  all'estero  da  almeno  tre  anni,
          anche  tramite  abbonamenti  a  titolo   oneroso   per   le
          pubblicazioni on line. 
              2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui
          al  comma  1  e'  determinata  tenendo  conto  della   loro
          diffusione presso le  comunita'  italiane  all'estero,  del
          loro apporto alla diffusione della lingua e  della  cultura
          italiane, del loro contributo alla promozione  del  sistema
          Italia all'estero, della loro consistenza informativa. 
              3. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro  degli  affari  esteri,  sentite   le   competenti
          Commissioni permanenti della  Camera  dei  deputati  e  del
          Senato della Repubblica,  sono  definiti  i  criteri  e  le
          modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma
          1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero  di
          pagine pubblicate, del numero di  copie  vendute  anche  in
          formato digitale, e riservando  una  apposita  quota  parte
          dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che
          esprimono specifiche appartenenze  politiche,  culturali  e
          religiose. 
              4. E' istituita una commissione incaricata di accertare
          la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di
          cui al presente articolo e di deliberarne la  liquidazione,
          composta da rappresentanti della Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri e del Ministero degli affari esteri,  in  pari
          numero, nonche' da rappresentanti  del  Consiglio  generale
          degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della
          stampa italiana  all'estero,  della  Federazione  nazionale
          della stampa italiana  e  della  Consulta  nazionale  delle
          associazioni   di   emigrazione.   Ai   componenti    della
          commissione non spetta  alcun  compenso  o  rimborso  spese
          comunque denominato  ed  alle  spese  di  funzionamento  si
          provvede con gli ordinari stanziamenti di  bilancio,  senza
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato". 
              Comma 594: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8   del   citato
          decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 8. Razionalizzazione e risparmi  di  spesa  delle
          amministrazioni pubbliche 
              1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della
          legge 24 dicembre 2007,  n.  244  per  le  spese  annue  di
          manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli   immobili
          utilizzati dalle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
          dello Stato a  decorrere  dal  2011  e'  determinato  nella
          misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.
          Resta fermo quanto previsto dai commi  da  619  a  623  del
          citato articolo 2 e i limiti  e  gli  obblighi  informativi
          stabiliti,  dall'art.  2,  comma  222,  periodo  decimo  ed
          undicesimo, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191.  Le
          deroghe  ai  predetti  limiti  di   spesa   sono   concesse
          dall'Amministrazione centrale vigilante  o  competente  per
          materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria  generale
          dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si
          applicano nei confronti  degli  interventi  obbligatori  ai
          sensi del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42
          recante il «Codice dei beni culturali e  del  paesaggio»  e
          del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  concernente
          la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per  le  Amministrazioni
          diverse dallo Stato,  e'  compito  dell'organo  interno  di
          controllo verificare la  correttezza  della  qualificazione
          degli interventi di manutenzione ai sensi delle  richiamate
          disposizioni. 
              2. Ai fini della  tutela  dell'unita'  economica  della
          Repubblica e nel rispetto  dei  principi  di  coordinamento
          della finanza pubblica, previsti agli articoli  119  e  120
          della Costituzione, le regioni,  le  province  autonome  di
          Trento e Bolzano, gli enti  locali,  nonche'  gli  enti  da
          questi  vigilati,  le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere,
          nonche'  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi  definiti
          dal  comma  15,   stabilendo   misure   analoghe   per   il
          contenimento   della   spesa   per    locazioni    passive,
          manutenzioni  ed  altri  costi  legati  all'utilizzo  degli
          immobili.  Per  le  medesime  finalita',  gli  obblighi  di
          comunicazione previsti  dall'art.  2,  comma  222,  periodo
          dodicesimo, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
          estesi alle amministrazioni pubbliche  inserite  nel  conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. Le  disposizioni  del  comma  15  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dai relativi statuti. 
              3.    Qualora    nell'attuazione    dei    piani     di
          razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma  222,  della
          legge  23  dicembre   2009,   n.   191,   l'amministrazione
          utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non  provvede
          al rilascio degli  immobili  utilizzati  entro  il  termine
          stabilito, su comunicazione  dell'Agenzia  del  demanio  il
          Ministero dell'economia  e  finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria generale  dello  Stato  effettua  una  riduzione
          lineare degli stanziamenti  di  spesa  dell'amministrazione
          stessa  pari  all'8  per  cento  del  valore   di   mercato
          dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza. 
              4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare
          in via indiretta in  Abruzzo  ai  sensi  dell'articolo  14,
          comma  3,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti
          previdenziali all'acquisto di immobili, anche di proprieta'
          di    amministrazioni    pubbliche,    come     individuate
          dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, adibiti o da adibire ad ufficio in  locazione  passiva
          alle  amministrazioni  pubbliche,  secondo  le  indicazioni
          fornite dall'Agenzia del demanio sulla base  del  piano  di
          razionalizzazione di cui al comma 3. Con  riferimento  agli
          immobili  di  proprieta'  di   amministrazioni   pubbliche,
          possono essere compresi nelle procedure di acquisto di  cui
          al presente comma solo gli  immobili  di  proprieta'  delle
          medesime per i  quali  non  siano  in  corso  contratti  di
          locazione a terzi. L'Agenzia del demanio  esprime  apposito
          parere di congruita' in  merito  ai  singoli  contratti  di
          locazione da porre in essere o da rinnovare da parte  degli
          enti di previdenza pubblici. Eventuali opere  e  interventi
          necessari alla  rifunzionalizzazione  degli  immobili  sono
          realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla  base  di
          un  progetto  elaborato  dall'Agenzia   del   demanio.   Ai
          contratti di locazione degli immobili acquistati  ai  sensi
          del presente comma non si applicano le riduzioni del canone
          previste dall'articolo 3 del decreto-legge 6  luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135. Con decreto di natura non  regolamentare  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          stabilite le modalita' di attuazione  del  presente  comma,
          nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica. 
              5. 
              6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della  legge
          13 novembre 2009, n. 172 il Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e gli enti previdenziali e  assistenziali
          vigilati   stipulano   apposite    convenzioni    per    la
          razionalizzazione   degli   immobili   strumentali   e   la
          realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo al
          predetto Ministero canoni e oneri  agevolati  nella  misura
          ridotta del 30  per  cento  rispetto  al  parametro  minimo
          locativo fissato dall'Osservatorio del mercato  immobiliare
          in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni
          logistiche e funzionali. 
              7. Ai  fini  della  realizzazione  dei  poli  logistici
          integrati,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e gli enti previdenziali e  assistenziali  vigilati
          utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice
          di occupazione pro capite in uso alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              8. Gli immobili acquistati e adibiti a  sede  dei  poli
          logistici   integrati   hanno   natura   strumentale.   Per
          l'integrazione   logistica   e   funzionale   delle    sedi
          territoriali  gli  enti   previdenziali   e   assistenziali
          effettuano i  relativi  investimenti  in  forma  diretta  e
          indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di
          immobili di  proprieta'.  Nell'ipotesi  di  alienazione  di
          unita' immobiliari strumentali, gli  enti  previdenziali  e
          assistenziali vigilati possono utilizzare  i  corrispettivi
          per l'acquisto di immobili da destinare  a  sede  dei  poli
          logistici integrati. Le somme residue sono  riversate  alla
          Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
          I piani relativi a tali investimenti nonche' i  criteri  di
          definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi
          di  funzionamento  dei  poli   logistici   integrati   sono
          approvati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze.   I   risparmi    conseguiti    concorrono    alla
          realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma
          8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
              9. All'articolo 2, comma 222, della legge  23  dicembre
          2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo  sono  inseriti  i
          seguenti periodi: «Gli enti di previdenza  inclusi  tra  le
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro
          il 31 dicembre 2010 un censimento degli  immobili  di  loro
          proprieta',  con  specifica  indicazione   degli   immobili
          strumentali  e  di  quelli  in  godimento   a   terzi.   La
          ricognizione e' effettuata con le  modalita'  previste  con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia   e   delle
          finanze.». 
              10. Al fine di rafforzare la separazione  tra  funzione
          di    indirizzo    politico-amministrativo    e    gestione
          amministrativa,  all'articolo  16,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera  d),  e'
          inserita la  seguente:  «d-bis)  adottano  i  provvedimenti
          previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;». 
              11.  Le  somme   relative   ai   rimborsi   corrisposti
          dall'Organizzazione    delle    Nazioni    Unite,     quale
          corrispettivo  di  prestazioni  rese  dalle  Forze   armate
          italiane nell'ambito  delle  operazioni  internazionali  di
          pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento  della
          partecipazione italiana  alle  missioni  internazionali  di
          pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. A  tale  fine  non  si  applicano  i
          limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge  23
          dicembre 2005, n. 266. La disposizione del  presente  comma
          si applica anche  ai  rimborsi  corrisposti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente provvedimento e  non  ancora
          riassegnati. 
              11-bis. Al fine di tenere conto della specificita'  del
          comparto sicurezza-difesa e delle  peculiari  esigenze  del
          comparto del soccorso pubblico, nello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
          fondo con una dotazione di 80 milioni  di  euro  annui  per
          ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al  finanziamento
          di misure perequative per il personale delle Forze  armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo  9,
          comma 21. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  dei  Ministri   competenti,   sono
          individuate le misure e la  ripartizione  tra  i  Ministeri
          dell'interno, della  difesa,  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  delle
          risorse del fondo di cui  al  primo  periodo.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a  disporre,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione  dei
          commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38. 
              12.  Al  fine   di   adottare   le   opportune   misure
          organizzative,   nei   confronti   delle    amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001 e  dei  datori  di  lavoro  del
          settore  privato   il   termine   di   applicazione   delle
          disposizioni di cui agli  articoli  28  e  29  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio  da
          stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010 e
          quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo  periodo,  del
          medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi. 
              13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre
          2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14,
          le parole: «2009 e 2010», sono sostituite  dalle  seguenti:
          «2009, 2010, 2011, 2012  e  2013»;  le  parole:  «dall'anno
          2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2014»;  le
          parole: «all'anno 2010»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «all'anno 2013». 
              14. Fermo quanto previsto dall'art. 9,  le  risorse  di
          cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse
          modalita' di cui al comma 9, secondo  periodo,  del  citato
          articolo 64, al settore scolastico. Alle  stesse  finalita'
          possono essere destinate risorse da individuare in esito ad
          una specifica sessione negoziale concernente interventi  in
          materia contrattuale per il personale della  scuola,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato  e
          nel rispetto  degli  obiettivi  programmati  dei  saldi  di
          finanza pubblica. La destinazione  delle  risorse  previste
          dal presente comma e' stabilita con decreto di  natura  non
          regolamentare      del      Ministro       dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
              15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili  da
          parte degli enti pubblici e privati  che  gestiscono  forme
          obbligatorie  di  assistenza  e  previdenza,   nonche'   le
          operazioni di utilizzo, da parte degli stessi  enti,  delle
          somme rivenienti dall'alienazione degli  immobili  o  delle
          quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla  verifica
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
          attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
              15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad
          eccezione di quanto previsto al comma 15, non si  applicano
          agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
          509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103". 
              Comma 598: 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
          legislativo 28 settembre  2012,  n.  178  "Riorganizzazione
          dell'Associazione italiana della Croce  Rossa  (C.R.I.),  a
          norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183": 
              "Art. 7. Modalita' di vigilanza sulla CRI e sull'Ente 
              1. Al fine di  verificare  il  perseguimento  dei  fini
          statutari e dei compiti istituzionali ed il  raggiungimento
          degli  obiettivi  previsti  dalle  disposizioni   normative
          vigenti e fatte salve le specifiche  disposizioni  relative
          all'Ente,  il  Ministro  della  salute  e,  per  quanto  di
          competenza, il Ministro  della  difesa,  adottano  atti  di
          indirizzo ed esercitano la funzione di vigilanza sulla  CRI
          e successivamente sull'Ente. 
              2. I compiti di vigilanza di cui  al  comma  1  possono
          essere esercitati anche attraverso  ispezioni  e  verifiche
          disposte dal Ministro della salute  o  dal  Ministro  della
          difesa, nonche' mediante richiesta  di  atti,  documenti  e
          ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare
          rilevanza. 
              3. Le deliberazioni  di  adozione  dei  regolamenti  di
          amministrazione  e  contabilita',   di   organizzazione   e
          funzionamento, gli atti di  programmazione,  le  variazioni
          del ruolo  organico,  il  bilancio  di  previsione  con  le
          relative  variazioni  e   il   rendiconto   della   CRI   e
          successivamente  dell'Ente  sono  trasmessi,  entro   dieci
          giorni dalla data dell'adozione, al Ministero della salute,
          che  li  approva  nei  sessanta  giorni  successivi   dalla
          acquisizione,  ridotti  a  trenta  per   le   delibere   di
          variazione al  bilancio  di  previsione,  o  ne  chiede  il
          riesame con provvedimento motivato. In tal caso, la  CRI  e
          successivamente l'Ente nei successivi  dieci  giorni  dalla
          ricezione, puo' recepire le  osservazioni  trasmettendo  il
          nuovo testo per il controllo,  ovvero  motivare  in  merito
          alle ragioni per le quali ritiene di confermare la delibera
          e gli atti adottati. Decorsi dieci giorni  dalla  ricezione
          dei nuovi atti dalla conferma della delibera e  degli  atti
          adottati, il Ministero della salute,  di  concerto  con  il
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,    procede
          all'approvazione o all'annullamento degli atti. 
              4. Le deliberazioni  di  adozione  dei  regolamenti  di
          organizzazione  e  funzionamento,  di   amministrazione   e
          contabilita', il bilancio di  previsione  con  le  relative
          variazioni  e  il  rendiconto  di  cui  al  comma  3,  sono
          approvati dal Ministero della salute, di  concerto  con  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Gli  atti  di
          programmazione, il bilancio di previsione,  sono  approvati
          dal Ministero della salute, di concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e, per quanto di  competenza,
          di concerto con il Ministero della  difesa.  Le  variazioni
          del ruolo  organico  sono  approvate  di  concerto  con  il
          Dipartimento per la funzione pubblica e  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              5.  In  caso  di   impossibilita'   o   di   prolungata
          difficolta'   di   funzionamento   dell'organo    di    cui
          all'articolo 2, comma 3,  lettera  a),  il  Ministro  della
          salute nomina un commissario, anche ad acta". 
              Comma 600: 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della legge
          27 dicembre 2002, n. 288, "Provvidenze in favore dei grandi
          invalidi": 
              "Art.  2.  Fondo  per  la  concessione  di  un  assegno
          sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio. 
              1. A decorrere dal 1°  gennaio  2003  e'  istituito  un
          fondo per la  concessione  di  un  assegno  sostitutivo  ai
          grandi invalidi di guerra o per servizio  che  non  possano
          piu'     fruire     dell'accompagnatore     militare      o
          dell'accompagnatore del servizio civile". 
              Comma 601: 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          12 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83: 
              "5. Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti  dal
          presente articolo, a decorrere  dall'esercizio  finanziario
          2012 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello  stato
          di previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per l'attuazione del
          piano nazionale per le citta'», nel quale  confluiscono  le
          risorse,  non  utilizzate   o   provenienti   da   revoche,
          relativamente ai seguenti programmi: 
              a)   interventi   costruttivi   finanziati   ai   sensi
          dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, per i quali non siano stati  ratificati,  entro  il
          termine del 31 dicembre  2007,  gli  accordi  di  programma
          previsti dall'articolo 13, comma 2,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  23  febbraio  2006,  n.   51,   e   gia'   destinate
          all'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa ai
          sensi dell'articolo 11,  comma  12,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  nella
          legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni; 
              b) programmi di recupero  urbano  finanziati  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma  63,  lettera  b),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, dell'articolo 1, comma 8 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 61, comma 1  della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
              c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai
          sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23  dicembre
          2000, n. 388, e dell'articolo 4,  comma  3  della  legge  8
          febbraio 2001, n. 21". 
              Comma 603: 
              Si riporta il testo vigente del comma 317 dell'articolo
          1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              "317. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  31
          marzo 2015,  sono  individuate  le  iniziative  di  elevata
          utilita' sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali
          di investimento dell'INAIL da finanziare,  a  valere  sulle
          risorse  autorizzate  nei  predetti  piani  triennali,  con
          l'impiego di quota parte delle somme detenute dal  medesimo
          Istituto  presso  la  tesoreria   centrale   dello   Stato.
          Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica". 
              Comma 605: 
              Si riporta il testo vigente del comma 43  dell'articolo
          1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
              "43. Il CIPE, in sede  di  riparto  delle  risorse  del
          Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  per  il  periodo  di
          programmazione  2014-2020,  tenuto  conto   dei   programmi
          pluriennali  predisposti  dall'Istituto  italiano  per  gli
          studi  storici  e  dall'Istituto  italiano  per  gli  studi
          filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite
          complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli
          anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione  delle
          rispettive attivita' di ricerca e formazione  di  rilevante
          interesse  pubblico  per  lo  sviluppo   delle   aree   del
          Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione,  da  assumere
          con  cadenza  triennale,  sono  disciplinate  le  dotazioni
          annuali, le relative modalita' di erogazione  e  le  regole
          per il  loro  impiego.  A  tal  fine  i  predetti  Istituti
          presentano al Dipartimento per lo sviluppo  e  la  coesione
          economica del Ministero dello sviluppo economico, entro  il
          31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione
          della delibera, i programmi di attivita'. Per  il  triennio
          2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio
          2014. I programmi triennali  indicano  le  altre  fonti  di
          finanziamento,  pubbliche  e  private,   che   si   prevede
          contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30  giugno
          di ogni anno  gli  Istituti  presentano  una  relazione  di
          rendiconto  sulle  attivita'   oggetto   di   finanziamento
          realizzate nell'esercizio precedente". 
              La Delibera CIPE 1 agosto 2014, n. 34,  recante  "Fondo
          per lo sviluppo e la coesione  2014-2020.  Assegnazione  di
          risorse agli Istituti Italiani  per  gli  studi  storici  e
          filosofici di Napoli (Legge n. 147/2013, articolo 1,  comma
          43)" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 23  dicembre  2014,  n.
          297. 
              Comma 607: 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  19  del
          decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.  231,  "Disciplina
          della   responsabilita'   amministrativa   delle    persone
          giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
          di personalita' giuridica, a norma dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre 2000, n. 300": 
              "Art. 19. Confisca 
              1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta,  con  la
          sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto
          del  reato,  salvo  che  per  la  parte  che  puo'   essere
          restituita al  danneggiato.  Sono  fatti  salvi  i  diritti
          acquisiti dai terzi in buona fede. 
              2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma
          del comma 1, la stessa  puo'  avere  ad  oggetto  somme  di
          denaro, beni o altre  utilita'  di  valore  equivalente  al
          prezzo o al profitto del reato". 
              Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,  recante  "Nuove
          disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e
          del  lavoro  nell'esercizio   di   imprese   di   interesse
          strategico nazionale" convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 89 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4
          giugno 2013, n. 129. 
              Comma 608: 
              La direttiva 2016/681/UE del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio sull'uso dei  dati  del  codice  di  prenotazione
          (PNR) a  fini  di  prevenzione,  accertamento,  indagine  e
          azione penale nei confronti dei reati di terrorismo  e  dei
          reati gravi e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 maggio 2016,  n.
          L 119. 
              Comma 609: 
              Si riporta il testo del comma 6-bis dell'articolo 1 del
          decreto-legge  4  dicembre  2015,  n.  191,   "Disposizioni
          urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del
          Gruppo ILVA", convertito, con modificazioni, dalla legge  1
          febbraio 2016, n. 13, come modificato dalla presente legge: 
              "6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo
          dell'attuazione  e  della  realizzazione  del  Piano  delle
          misure e delle attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria
          dell'impresa   in   amministrazione   straordinaria,   come
          eventualmente modificato  e  integrato  per  effetto  della
          procedura di cui al comma 8, sono autorizzati  a  contrarre
          finanziamenti  statali,  nel   rispetto   della   normativa
          dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800
          milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016
          e fino a 200 milioni di  euro  nel  2017.  I  finanziamenti
          statali di cui al periodo precedente sono  erogati  secondo
          modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare. I relativi  importi  sono
          iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del
          Ministero dello sviluppo economico. Sugli  importi  erogati
          maturano interessi al tasso percentuale Euribor  a  6  mesi
          pubblicato il giorno  lavorativo  antecedente  la  data  di
          erogazione, maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento.
          I predetti importi sono rimborsati nell'anno  2018,  ovvero
          successivamente,  secondo  la  procedura  di   ripartizione
          dell'attivo stabilita nel presente comma. I commissari  del
          Gruppo    ILVA    devono    tenere    conto,    ai     fini
          dell'aggiudicazione con la procedura di  cui  al  comma  2,
          degli   impegni   assunti   dai   soggetti   offerenti    e
          dell'incidenza di essi sulla  necessita'  di  ricorrere  ai
          finanziamenti  di   cui   al   primo   periodo   da   parte
          dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del
          contraente utilizzati dai commissari del Gruppo  ILVA  sono
          indicati in una relazione da trasmettere alle Camere  entro
          il 30 luglio 2016.  I  crediti  maturati  dallo  Stato  per
          capitale e interessi sono  soddisfatti,  nell'ambito  della
          procedura di ripartizione dell'attivo  della  societa',  in
          prededuzione,    ma    subordinatamente    al    pagamento,
          nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti  gli  altri
          creditori della procedura di amministrazione straordinaria,
          nonche' dei creditori privilegiati ai  sensi  dell'articolo
          2751-bis, numero 1), del codice civile. E', comunque, fatto
          obbligo di promuovere le azioni di rivalsa,  le  azioni  di
          responsabilita'  e  di  risarcimento  nei   confronti   dei
          soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni
          ambientali e sanitari, nonche' danni al Gruppo  ILVA  e  al
          suo patrimonio. I finanziamenti statali concessi  ai  sensi
          del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni
          emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
          5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 marzo 2015, n. 20". 
              Comma 610: 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  3  del
          decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1  "Disposizioni  urgenti
          per  l'esercizio  di  imprese   di   interesse   strategico
          nazionale in  crisi  e  per  lo  sviluppo  della  citta'  e
          dell'area di Taranto", convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "1.  Nell'ambito  della  procedura  di  amministrazione
          straordinaria di cui  al  decreto-legge  n.  347,  l'organo
          commissariale di ILVA S.p.A. e' autorizzato a richiedere il
          trasferimento  delle  somme  sequestrate,  subentrando  nel
          procedimento gia' promosso ai sensi dell'articolo 1,  comma
          11-quinquies, del decreto-legge n. 61,  nel  testo  vigente
          prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
          A seguito dell'apertura della procedura di  amministrazione
          straordinaria,  l'organo  commissariale  e'  autorizzato  a
          richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente  disponga
          l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di
          capitale, per  la  sottoscrizione  di  obbligazioni  emesse
          dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito
          derivante  dalla  sottoscrizione  delle   obbligazioni   e'
          prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  ma
          subordinato alla soddisfazione,  nell'ordine,  dei  crediti
          prededucibili di tutti gli altri creditori della  procedura
          di  amministrazione  straordinaria  nonche'  dei  creditori
          privilegiati ai sensi dell'articolo  2751-bis,  numero  1),
          del codice civile.  L'emissione  e'  autorizzata  ai  sensi
          dell'articolo 2412, sesto  comma,  del  codice  civile.  Le
          obbligazioni  sono  emesse  a  un   tasso   di   rendimento
          parametrato a  quello  mediamente  praticato  sui  rapporti
          intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2
          del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
          sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
          obbligazioni.  Le  obbligazioni  di  nuova  emissione  sono
          nominative  e  devono  essere  intestate  al  Fondo   unico
          giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A.  quale
          gestore ex lege del predetto  Fondo.  Il  versamento  delle
          somme sequestrate avviene al momento  della  sottoscrizione
          delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di  queste
          ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
          S.p.A. devono svolgersi, ai sensi  dell'articolo  1,  comma
          11-quinquies, del decreto-legge n.  61,  sulla  base  delle
          indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria  procedente.
          Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
          sono versate in un patrimonio dell'emittente  destinato  in
          via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano
          delle misure e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale  e
          sanitaria dell'impresa  in  amministrazione  straordinaria,
          previa  restituzione  dei  finanziamenti  statali  di   cui
          all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge  4  dicembre
          2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
          febbraio 2016, n. 13, per la parte  eventualmente  erogata,
          nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi volti
          alla tutela della sicurezza  e  della  salute,  nonche'  di
          ripristino e di bonifica ambientale  secondo  le  modalita'
          previste  dall'ordinamento  vigente.   Al   patrimonio   si
          applicano le disposizioni del libro V, titolo  V,  capo  V,
          sezione XI, del codice civile". 
              Comma 611: 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  194  e  196
          dell'articolo 1 della citata legge  28  dicembre  2015,  n.
          208: 
              "194.   Nell'ambito    dei    programmi    cofinanziati
          dall'Unione  europea  per  il  periodo  2014/2020  e  degli
          interventi complementari  alla  programmazione  dell'Unione
          europea di cui alla citata  delibera  CIPE  n.  10/2015,  a
          titolarita'  delle  amministrazioni  regionali,  gli   enti
          interessati possono pianificare, di concerto con  l'Agenzia
          nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei  beni
          sequestrati e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata,
          specifiche azioni rivolte all'efficace  valorizzazione  dei
          predetti beni" 
              "196. Le risorse di cui al comma 195 confluiscono: 
              a)  nella  misura  di  3  milioni  di  euro  annui,  in
          un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole  e
          medie imprese, di cui all'articolo 2,  comma  100,  lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  destinata  alla
          concessione di garanzie per operazioni finanziarie  erogate
          in favore di imprese, di qualunque dimensione,  sequestrate
          o   confiscate   alla   criminalita'   organizzata,    come
          individuate al comma 195 del presente articolo,  ovvero  di
          imprese  che  rilevano  i  complessi  aziendali  di  quelle
          sequestrate o  confiscate  alla  criminalita'  organizzata,
          come individuate al medesimo comma 195; 
              b)  nella  misura  di  7  milioni  di  euro  annui,  in
          un'apposita sezione del Fondo per la crescita  sostenibile,
          di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
          83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134, per l'erogazione di  finanziamenti  agevolati
          in favore delle imprese di cui alla lettera a)". 
              La  Delibera  CIPE  28  gennaio  2015,  n.  10  recante
          "Definizione  dei  criteri  di   cofinanziamento   pubblico
          nazionale  dei  programmi  europei  per   il   periodo   di
          programmazione   2014-2020   e    relativo    monitoraggio.
          Programmazione  degli  interventi  complementari   di   cui
          all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti
          nell'accordo di partenariato 2014-2020" e' pubblicata nella
          Gazz. Uff. 15 maggio 2015, n. 111. 
              Comma 612: 
              Si riporta il testo vigente del comma 195 dell'articolo
          1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
              "195.  Per  ciascun  anno  del  triennio  2016-2018  e'
          autorizzata la spesa di 10  milioni  di  euro  al  fine  di
          assicurare  alle  aziende  sequestrate  e  confiscate  alla
          criminalita' organizzata  nei  procedimenti  penali  per  i
          delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice  di
          procedura penale e  nei  procedimenti  di  applicazione  di
          misure  di  prevenzione  patrimoniali,   limitatamente   ai
          soggetti  destinatari  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
          lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6
          settembre 2011, n. 159, la continuita' del credito bancario
          e l'accesso al medesimo, il sostegno  agli  investimenti  e
          agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione
          aziendale,  la  tutela  dei   livelli   occupazionali,   la
          promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la
          tutela della  salute  e  della  sicurezza  del  lavoro,  il
          sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48,  comma
          3, lettera c), e comma 8, lettera a), del citato codice  di
          cui al decreto legislativo n. 159 del 2011". 
              Il testo del comma 196  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 208/2015, n. 196, e' riportato nelle note al comma
          611. 
              Comma 613: 
              Si riporta il testo vigente del comma 866 dell'articolo
          1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
              "866. Per il concorso  dello  Stato  al  raggiungimento
          degli  standard  europei  del  parco  mezzi  destinato   al
          trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per
          l'accessibilita' per persone a mobilita' ridotta, presso il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
          un Fondo finalizzato all'acquisto diretto,  ovvero  per  il
          tramite   di   societa'   specializzate,    nonche'    alla
          riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi  adibiti
          al  trasporto  pubblico  locale  e  regionale.   Al   Fondo
          confluiscono, previa intesa  con  le  regioni,  le  risorse
          disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27
          dicembre 2013, n. 147,  e  successivi  rifinanziamenti.  Al
          Fondo sono altresi' assegnati, per le  medesime  finalita',
          210 milioni di euro per ciascuno degli anni  2019  e  2020,
          130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90  milioni  di  euro
          per  l'anno  2022.   Con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti sono  individuate  modalita'
          innovative   e   sperimentali,    anche    per    garantire
          l'accessibilita' alle  persone  a  mobilita'  ridotta,  per
          l'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  comma.
          Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
          effettuare le occorrenti variazioni di bilancio". 
              Comma 616: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1-quinquies  del
          citato decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 1-quinquies. Contribuzione alle scuole  paritarie
          che accolgono alunni con disabilita' 
              1.  A  decorrere  dall'anno  2017  e'  corrisposto   un
          contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo
          2000, n. 62, che  accolgono  alunni  con  disabilita',  nel
          limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui. 
              1-bis. Il contributo di cui al  comma  1  e'  ripartito
          secondo  modalita'  e  criteri  definiti  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della  presente  disposizione,  tenendo  conto,  per
          ciascuna scuola paritaria,  del  numero  degli  alunni  con
          disabilita' accolti  e  della  percentuale  di  alunni  con
          disabilita' rispetto al  numero  complessivo  degli  alunni
          frequentanti. 
              2.  Ai  fini  della  verifica  del  mantenimento  della
          parita', il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca accerta annualmente, con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente, il rispetto del requisito di cui  all'articolo  1,
          comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62. 
              3. Agli oneri  derivanti  dal  comma  1,  pari  a  12,2
          milioni di euro annui a decorrere  dal  2017,  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio  2015,  n.
          107". 
              Comma 617: 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  15  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, come modificato dal presente  comma,  e'  riportato
          nelle note al comma 294 
              Comma 618: 
              Si riporta il testo del comma 330 dell'articolo 1 della
          citata  legge  23  dicembre  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "330. Il secondo e il terzo periodo  dell'articolo  26,
          comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
          modificazioni,  sono  soppressi   a   decorrere   dall'anno
          scolastico 2019/2020". 
              Comma 622: 
              Si riporta il testo degli articoli 8 e 27  della  legge
          11  agosto  2014,  n.  125,  "Disciplina   generale   sulla
          cooperazione  internazionale   per   lo   sviluppo",   come
          modificati dalla presente legge: 
              "Art.  8.  Iniziative  di  cooperazione   con   crediti
          concessionali 
              1. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa
          delibera del Comitato di cui all'articolo 21,  su  proposta
          del Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale, ed in base alle procedure  stabilite  dalla
          presente legge, autorizza  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa a concedere, anche in  consorzio  con  enti  o
          banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici  di
          Stati  di  cui  all'articolo  2,   comma   1,   nonche'   a
          organizzazioni    finanziarie    internazionali,    crediti
          concessionali a valere sul fondo  rotativo  fuori  bilancio
          costituito presso di essa ai sensi dell'articolo  26  della
          legge 24 maggio 1977, n. 227. 
              1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma  1,
          stabilita   dal   Comitato   interministeriale    di    cui
          all'articolo 15 nel  limite  di  50  milioni  di  euro,  e'
          destinata a costituire un fondo di garanzia per i  prestiti
          concessi dalla Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  ai  sensi
          dell'articolo 22,  comma  4.  Con  decreto  di  natura  non
          regolamentare del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          sono definiti i criteri e le modalita' di operativita'  del
          predetto fondo di garanzia. 
              2.  Ove  richiesto  dalla  natura  dei   programmi   di
          sviluppo, i crediti concessionali possono essere  destinati
          al finanziamento dei costi locali e di  acquisti  in  Paesi
          terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di
          cui al presente articolo". 
              2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo
          sono impignorabili" 
              "Art. 27. Soggetti aventi finalita' di lucro 
              1.  L'Italia  riconosce  e  favorisce  l'apporto  delle
          imprese e degli istituti bancari ai  processi  di  sviluppo
          dei Paesi partner, fatta eccezione per  le  societa'  e  le
          imprese iscritte nel registro nazionale  delle  imprese  di
          cui all'articolo 3 della legge 9 luglio  1990,  n.  185,  e
          successive modificazioni,  nel  rispetto  dei  principi  di
          trasparenza, concorrenzialita' e responsabilita' sociale. 
              2.  E'  promossa  la  piu'  ampia  partecipazione   dei
          soggetti di cui al  comma  1  del  presente  articolo  alle
          procedure  di  evidenza  pubblica  dei  contratti  per   la
          realizzazione di iniziative di  sviluppo  finanziate  dalla
          cooperazione allo  sviluppo,  nonche'  dai  Paesi  partner,
          dall'Unione europea, dagli organismi internazionali,  dalle
          banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono
          finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo. 
              3. Una quota del fondo rotativo di cui  all'articolo  8
          puo' essere destinata a: 
              a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati  per
          assicurare il finanziamento  della  quota  di  capitale  di
          rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione  di
          imprese miste in Paesi partner,  individuati  con  delibera
          del CICS, con particolare riferimento alle piccole e  medie
          imprese; 
              b) concedere crediti agevolati ad investitori  pubblici
          o privati o  ad  organizzazioni  internazionali,  affinche'
          finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi  partner  o
          eroghino altre forme di agevolazione identificate dal  CICS
          che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner; 
              c) costituire un  fondo  di  garanzia  per  prestiti  a
          favore di imprese miste nei Paesi di cui alla  lettera  a),
          concessi dalla Cassa depositi e  prestiti  Spa,  da  banche
          dell'Unione europea, da banche di  Paesi  non  appartenenti
          all'Unione europea se soggette alla  vigilanza  prudenziale
          dell'autorita' competente del  Paese  in  cui  si  effettua
          l'intervento  o  da  fondi  direttamente  o  indirettamente
          partecipati o promossi dai predetti soggetti. 
              4. Il CICS stabilisce: 
              a) la quota del fondo  rotativo  che  puo'  annualmente
          essere impiegata per le finalita' di cui al comma 3; 
              b) i criteri per la selezione delle iniziative  di  cui
          al comma  3  che  devono  tenere  conto,  oltre  che  delle
          finalita' e delle priorita' geografiche o settoriali  della
          cooperazione italiana, anche  delle  garanzie  offerte  dai
          Paesi partner a tutela degli investimenti  stranieri.  Tali
          criteri mirano a privilegiare la creazione di  occupazione,
          nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e
          di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile; 
              c) le condizioni in  base  alle  quali  possono  essere
          concessi i crediti. 
              5. All'istituto gestore  di  cui  all'articolo  8  sono
          affidate,   con   convenzione   stipulata   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze, l'erogazione e  la  gestione
          dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali
          e'  valutato   dall'Agenzia   congiuntamente   all'istituto
          gestore. Le iniziative di  cui  al  comma  3  del  presente
          articolo sono  soggette  alle  medesime  procedure  di  cui
          all'articolo 8". 
              Comma 624: 
              Il testo vigente  del  comma  5  dell'articolo  10  del
          citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e' riportato
          nelle note al comma 133. 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          15 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193  "Disposizioni
          urgenti in  materia  fiscale  e  per  il  finanziamento  di
          esigenze indifferibili": 
              1. Il Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
          economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno  2017,  di
          4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di  3.270  milioni
          di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui  a
          decorrere dall'anno 2020". 
              Comma 625: 
              Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo
          1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              "200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio". 
              Comma 626: 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  979  e  984
          dell'articolo 1 della citata legge  28  dicembre  2015,  n.
          208: 
              "979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e
          la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti
          nel territorio nazionale, in  possesso,  ove  previsto,  di
          permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validita'  i  quali
          compiono  diciotto  anni  di  eta'   nell'anno   2016,   e'
          assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
          980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
          massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
          per    assistere    a    rappresentazioni    teatrali     e
          cinematografiche,  per  l'acquisto  di  libri  nonche'  per
          l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali,  monumenti,
          gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e  spettacoli
          dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
          reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai  fini
          del computo del  valore  dell'indicatore  della  situazione
          economica  equivalente.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del  turismo  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono definiti i criteri e le  modalita'  di
          attribuzione e di  utilizzo  della  Carta  e  l'importo  da
          assegnare nell'ambito delle risorse disponibili" 
              "984. Per l'anno 2016, agli studenti  dei  conservatori
          di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai
          corsi di strumento secondo il precedente ordinamento  e  ai
          corsi  di  laurea  di  primo  livello  secondo   il   nuovo
          ordinamento, e' concesso un contributo una tantum di  1.000
          euro,  non  eccedente  il  costo   dello   strumento,   per
          l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il
          corso di studi, nel limite complessivo  di  15  milioni  di
          euro. Lo strumento musicale oggetto  di  agevolazione  deve
          essere acquistato presso un produttore  o  un  rivenditore,
          dietro  presentazione  di  un  certificato  di   iscrizione
          rilasciato dal  conservatorio  o  dagli  istituti  musicali
          pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e
          corso  di  strumento  cui  lo  studente  e'  iscritto.   Il
          contributo e' anticipato all'acquirente dello strumento dal
          rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita  ed
          e' a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta  di
          pari importo,  da  utilizzare  in  compensazione  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, e  successive  modificazioni.  Con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  da  emanare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  sono  definiti  le  modalita'  attuative,
          comprese le modalita' per usufruire del credito  d'imposta,
          il regime dei controlli  nonche'  ogni  altra  disposizione
          necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  11  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio  2005,  n.
          212, "Regolamento recante  disciplina  per  la  definizione
          degli  ordinamenti  didattici  delle  Istituzioni  di  alta
          formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,   a   norma
          dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508": 
              "Art. 11. Istituzioni non statali. 
              1. Fino  all'entrata  in  vigore  del  regolamento  che
          disciplina le procedure, i tempi  e  le  modalita'  per  la
          programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo  dell'offerta
          didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7,  lettera  g),
          della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta
          formazione artistica,  musicale  e  coreutica  puo'  essere
          conferita, con decreto  del  Ministro,  a  istituzioni  non
          statali gia' esistenti alla data di entrata in vigore della
          legge. A tale fine, le istituzioni  interessate  presentano
          una  relazione  tecnica  corredata   dalla   documentazione
          attestante  la   conformita'   dell'ordinamento   didattico
          adottato  alle  disposizioni  vigenti  per  le  istituzioni
          statali, nonche' la disponibilita' di idonee strutture e di
          adeguate risorse finanziarie e di personale. 
              2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in
          ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico,  e  del
          Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture  e  del
          personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine
          il Comitato e' integrato con esperti del settore fino ad un
          massimo di  cinque,  nominati  con  decreto  del  Ministro,
          tenuto  conto  delle  diverse  tipologie  formative   delle
          istituzioni   ricomprese   nel    sistema,    nei    limiti
          dell'apposito  stanziamento  di  bilancio,  come   previsto
          dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662. 
              3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati  e
          le altre attivita'  formative  sono  richiesti  i  medesimi
          requisiti vigenti per le istituzioni statali. 
              4.  Le  istituzioni  autorizzate  devono  garantire  il
          rispetto della normativa in materia di diritto allo  studio
          degli studenti iscritti. 
              5. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche alle Accademie gia'  abilitate  a  rilasciare  titoli
          secondo il previgente ordinamento didattico". 
              Comma 628: 
              Si riporta il testo del comma 243 dell'articolo 1 della
          citata legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "243. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile
          1987, n. 183, e' autorizzato, nel limite di 1  miliardo  di
          euro all'anno a  valere  sulle  proprie  disponibilita',  a
          concedere  anticipazioni  delle  quote  comunitarie  e   di
          cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarita' delle
          Amministrazioni centrali dello Stato nonche' delle  regioni
          e  delle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
          cofinanziati dall'Unione europea con i  fondi  strutturali,
          il FEASR ed il FEAMP ovvero con altre  linee  del  bilancio
          dell'Unione europea, nonche' dei programmi complementari di
          cui al comma  242.  Le  risorse  cosi'  anticipate  vengono
          reintegrate al Fondo, per la parte  comunitaria,  a  valere
          sui  successivi  accrediti  delle  corrispondenti   risorse
          dell'Unione europea in favore  del  programma  interessato.
          Per la parte nazionale, le anticipazioni  sono  reintegrate
          al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento  nazionale
          riconosciute  per  lo  stesso  programma  a  seguito  delle
          relative  rendicontazioni  di  spesa.   Per   i   programmi
          complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a
          valere sulle quote riconosciute  per  ciascun  programma  a
          seguito delle relative rendicontazioni di spesa". 
              Comma 629: 
              Si riporta il testo del comma 249 dell'articolo 1 della
          citata legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "249.  A  valere  sulle  disponibilita'  del  Fondo  di
          rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987,  n.  183,  sono
          destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per  l'anno
          2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e
          2016 nonche' fino al limite  di  40  milioni  di  euro  per
          l'anno 2017, risorse a favore delle azioni di  cooperazione
          allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri,
          in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione
          dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla
          base delle azioni finanziabili ai sensi del presente  comma
          sono  versate  dal  Fondo  di  rotazione  all'entrata   del
          bilancio dello Stato per  essere  destinate  al  pertinente
          capitolo di spesa del Ministero degli  affari  esteri,  che
          provvede  al  relativo  utilizzo  in  favore  delle  azioni
          stesse". 
              Comma 631: 
              Si riporta il testo del comma 718 dell'articolo 1 della
          citata legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "718. Fermo restando quanto previsto dal comma  207,  e
          fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi  di  cui
          al comma 719: 
              a) l'aliquota IVA del 10 per cento e'  incrementata  di
          tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018; 
              b) l'aliquota IVA del 22 per cento e'  incrementata  di
          tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018  e  di  ulteriori
          0,9 punti percentuali dal 1º gennaio 2019; 
              c) a decorrere dal 1° gennaio 2018,  con  provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,
          l'aliquota dell'accisa sulla benzina e  sulla  benzina  con
          piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa  sul  gasolio  usato
          come carburante, di cui  all'allegato  I  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in
          misura tale  da  determinare  maggiori  entrate  nette  non
          inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2018 e  ciascuno
          degli anni successivi; il provvedimento e'  efficace  dalla
          data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli". 
              Comma 633: 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del  citato
          decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193: 
              "Art. 7. Riapertura  dei  termini  della  procedura  di
          collaborazione volontaria e norme collegate 
              1.  Dopo  l'articolo  5-septies  del  decreto-legge  28
          giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto  1990,  n.  227,  e'  aggiunto  il  seguente
          articolo: 
              «Art.   5-octies.   (Riapertura   dei   termini   della
          collaborazione volontaria). - 1. Dalla data di  entrata  in
          vigore del presente articolo sino  al  31  luglio  2017  e'
          possibile  avvalersi  della  procedura  di   collaborazione
          volontaria di cui agli articoli da 5-quater a  5-septies  a
          condizione che  il  soggetto  che  presenta  l'istanza  non
          l'abbia gia' presentata in precedenza, anche per interposta
          persona,  e  ferme  restando  le  cause  ostative  previste
          dall'articolo 5-quater, comma 2.  Resta  impregiudicata  la
          facolta' di presentare  l'istanza  se,  in  precedenza,  e'
          stata gia' presentata, entro il 30 novembre 2015,  ai  soli
          fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge  15
          dicembre  2014,  n.  186.  L'integrazione  dell'istanza,  i
          documenti e le informazioni di cui  all'articolo  5-quater,
          comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il  30
          settembre  2017.  Alle  istanze   presentate   secondo   le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate, si applicano  gli  articoli  da
          5-quater a 5-septies del presente  decreto,  l'articolo  1,
          commi da 2 a 5 della legge 15  dicembre  2014,  n.  186,  e
          successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2,  lettere
          b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre  2015,  n.  153,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  novembre
          2015, n. 187, in  quanto  compatibili  e  con  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino  al
          30 settembre 2016; 
              b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge
          27 luglio 2000,  n.  212,  e  successive  modificazioni,  i
          termini di cui all'articolo 43 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive
          modificazioni, all'articolo 57 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, e all'articolo  20,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015,
          sono fissati al 31 dicembre  2018  per  le  sole  attivita'
          oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del  presente
          articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle
          ritenute, ai contributi, alle  sanzioni  e  agli  interessi
          relativi alla procedura di collaborazione volontaria e  per
          tutte le annualita' e le violazioni oggetto della procedura
          stessa, e al 30 giugno 2017 per le istanze  presentate  per
          la prima volta ai sensi dell'articolo  5-quater,  comma  5;
          non si applica l'ultimo periodo del comma  5  del  predetto
          articolo 5-quater; 
              c) per le  sole  attivita'  oggetto  di  collaborazione
          volontaria ai sensi del presente articolo, gli  interessati
          sono esonerati dalla presentazione delle  dichiarazioni  di
          cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016  e  per
          la frazione del periodo d'imposta antecedente  la  data  di
          presentazione    dell'istanza,    nonche',    per    quelle
          suscettibili di generare redditi soggetti a  ritenuta  alla
          fonte a titolo d'imposta o  ad  imposta  sostitutiva  delle
          imposte  sui   redditi,   e   per   i   redditi   derivanti
          dall'investimento in azioni o  quote  di  fondi  comuni  di
          investimento non conformi  alla  direttiva  2009/65/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, per
          i quali e' versata l'IRPEF  con  l'aliquota  massima  oltre
          alla addizionale regionale e  comunale,  dalla  indicazione
          dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione  che
          le  stesse  informazioni  siano  analiticamente  illustrate
          nella relazione di accompagnamento; in tal caso  provvedono
          spontaneamente al versamento in unica soluzione,  entro  il
          30 settembre 2017, di quanto dovuto a  titolo  di  imposte,
          interessi   e,   ove    applicabili,    sanzioni    ridotte
          corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e  successive
          modificazioni, per il 2016 e per la  frazione  del  periodo
          d'imposta   antecedente   la    data    di    presentazione
          dell'istanza; 
              d)   limitatamente   alle    attivita'    oggetto    di
          collaborazione volontaria di cui al presente  articolo,  le
          condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale
          non sono punibili  se  commesse  in  relazione  ai  delitti
          previsti dal  presente  decreto  all'articolo  5-quinquies,
          comma 1, lettera a), sino alla data  del  versamento  della
          prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e)
          e f); 
              e)  gli  autori  delle  violazioni  possono  provvedere
          spontaneamente al versamento in unica soluzione  di  quanto
          dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi
          e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017,
          senza avvalersi della compensazione prevista  dall'articolo
          17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e
          successive  modificazioni;  il   versamento   puo'   essere
          ripartito in tre rate mensili di pari  importo  ed  in  tal
          caso il pagamento della prima rata deve  essere  effettuato
          entro il 30  settembre  2017.  Il  versamento  delle  somme
          dovute nei termini e con le modalita'  di  cui  al  periodo
          precedente  comporta  i  medesimi  effetti  degli  articoli
          5-quater e  5-quinquies  del  presente  decreto  anche  per
          l'ammontare delle sanzioni da  versare  per  le  violazioni
          dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4,  comma
          1 e per le violazioni in materia di imposte sui  redditi  e
          relative   addizionali,   imposte   sostitutive,    imposta
          regionale sulle attivita' produttive,  imposta  sul  valore
          degli  immobili  all'estero,  imposta  sul   valore   delle
          attivita'  finanziarie  all'estero  e  imposta  sul  valore
          aggiunto,  anche  in  deroga  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472.  Ai  fini  della
          determinazione  delle  sanzioni  dovute,  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 12, commi 1  e  5,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni  di
          cui all'articolo 4, comma 1,  del  presente  decreto  e  le
          disposizioni  dell'articolo  12,  comma  8,  del   medesimo
          decreto  legislativo,  per  le  violazioni  in  materia  di
          imposte, nonche' le riduzioni  delle  misure  sanzionatorie
          previste  dall'articolo  5,  comma   1-bis,   del   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente  alla
          data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del
          decreto legislativo n. 472 del 1997.  Gli  effetti  di  cui
          agli articoli 5-quater e 5-quinquies del  presente  decreto
          decorrono dal momento del versamento di  quanto  dovuto  in
          unica soluzione o della terza rata; in tali casi  l'Agenzia
          delle entrate  comunica  l'avvenuto  perfezionamento  della
          procedura di collaborazione volontaria con le modalita'  di
          notifica tramite  posta  elettronica  certificata  previste
          nell'articolo 1, comma 133, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208;