competente ufficio del registro entro il 31 dicembre, previo pagamento della somma di L. 1.000 per spese e diritti di suggellamento per ogni macchina o apparecchio. ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ 9. E' esentata dal pagamento delle tasse controindicate la detenzione, per proprio uso, da parte di ditte industriali e commerciali, nonche' da parte di esercenti di pubblici esercizi, di macchine od apparecchi di riserva inattivi ed a tale uopo suggellati dagli uffici tecnici erariali o dalla Guardia di finanza. 10. Gli oneri relativi all'applicazione o rimozione dei suggelli sono a carico delle ditte od esercenti interessati. 11. Sono in ogni caso esclusi dal pagamento della tassa controindicata i condizionatori d'aria. 12. La tassa controindicata non va corrisposta per gli impianti ed altri apparecchi atti alla produzione del freddo, installati su mezzi di trasporto di qualsiasi specie. TITOLO V PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 48 1. Brevetti per invenzioni industriali e per nuove varieta' vegetali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14 ottobre 1985, n. 620): a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico . . . . . . . . . . . . . . . 80.000 b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno: 1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 2) se la descrizione riassunto e tavole di disegno superano le 10 ma non le 20 pagine . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine . . . . . . . . . . . . . . . 350.000 4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine ma non 100 pagine . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 c) per mantenere in vita il brevetto: primo anno . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 secondo anno . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 terzo anno . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 quarto anno . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 quinto anno . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 sesto anno . . . . . . . . . . . . . . . 130.000 settimo anno . . . . . . . . . . . . . . . 180.000 ottavo anno . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 nono anno . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 decimo anno . . . . . . . . . . . . . . . 350.000 undicesimo anno . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 dodicesimo anno . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 tredicesimo anno . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 quattordicesimo anno . . . . . . . . . . . . . . . 900.000 quindicesimo anno e successivi . . . . . . . . . . . . . . . 1.100.000 2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali e licenza speciale su brevetti per nuove varieta' vegetali (leggi e decreti citati nel comma 1): a) per la domanda . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 b) per la concessione . . . . . . . . . . . . . . . 2.700.000 3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 1. La tassa di cui al comma 1, lettera a), non e' dovuta per la domanda di brevetto europeo; se ne viene richiesta la trasformazione in domanda di brevetto italiano la tassa deve essere pagata entro il termine stabilito dall'ufficio centrale dei brevetti. 2. Agli effetti della tassa annuale si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dal mese in cui e' stata depositata la domanda o dal corrispondente mese dell'anno solare successivo. Il pagamento deve essere eseguito: a) prima del deposito della domanda, salvo rimborso se questa e' stata rigettata o ritirata, per le tasse relative al primo triennio; b) entro il termine di quattro mesi dalla data di emanazione del brevetto, per le tasse eventualmente scadute fino a tale termine; c) entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda, per le tasse che scadono dopo l'emanazione del brevetto o, eventualmente, dopo il termine di cui alla lettera b). E' ammesso il pagamento anticipato di piu' tasse annuali. Per i brevetti europei validi in Italia la tassa annuale e' dovuta a partire dall'anno successivo a quello in cui l'emanazione del brevetto europeo e' stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagata entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo. 3. Il ritardo nel pagamento della tassa annuale comporta l'applicazione di una soprattassa di L. 100.000 e, se superiore a sei mesi, anche la decadenza del brevetto, o la cessazione della validita' in Italia del brevetto europeo, con effetto dal compimento dell'ultimo anno per il quale la tassa e' stata pagata. In caso di incompletezza o di irregolarita' del pagamento per errore scusabile l'ufficio centrale dei brevetti puo' ammetterne l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva. 4. La tassa annuale e' ridotta alla meta', fino alla revoca dell'offerta, se il richiedente o titolare del brevetto ha offerto al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione con dichiarazione pubblicata nel bollettino dei brevetti. 5. La tassa di cui al comma 2, lettera b), deve essere pagata su richiesta dell'ufficio centrale dei brevetti prima della concessione della licenza. ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ 49 1. Brevetto per modelli di utilita': a) per domanda di brevetto . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 b) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 c) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' invece pagata in due rate: 1) rata per il primo quinquennio . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 2) rata per il secondo quinquennio . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 d) per la domanda di licenza obbligatoria . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 e) per la concessione della licenza . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali: a) per la domanda di brevetto . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 b) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' pagata in una unica soluzione . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 c) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' invece pagata in tre rate: a) rata per il I quinquennio . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 b) rata per il II quinquennio . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 c) rata per il III quinquennio . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 d) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' invece pagata in tre rate: 1) rata per I quinquennio . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 2) rata per il II quinquennio . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 3) rata per il III quinquennio . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 3. Brevetto per modelli di utilita' e brevetto per modelli e disegni ornamentali: a) per la lettera d'incarico . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre) . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 1. Con una sola domanda puo' essere chiesto il brevetto per non piu' di cento modelli o disegni, purche' destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (art. 6 del regio decreto del 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modifiche). 2. Il brevetto per modelli di utilita' ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda (art. 9 del regio decreto sopracitato). 3. La tassa di concessione puo' essere pagata o in un'unica soluzione o in rate quinquennali (art. 12 del regio decreto sopracitato). 4. Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilita' ai sensi dell'art. 2 del decreto sopracitato, puo' essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e per disegni ornamentali quanto per modelli di utilita', ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumu- late in un solo brevetto. 5. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale o nello stesso tempo ne accresce la utilita', e' applicabile l'art. 29 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127 (art. 8 del decreto succitato). 6. In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione di brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del disposto della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento puo' effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al comma 3, lettera b). 7. Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente art. 48. 50 1. Brevetti per marchi di impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929): a) per la domanda del brevetto di primo deposito . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 b) per il rilascio del brevetto di primo deposito o di rinnovazione: 1) riguardante generi di una sola classe . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 2) per ogni classe in piu' . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 2. Brevetti per marchi collettivi: a) per la domanda del brevetto di primo deposito . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 b) per il rilascio del brevetto di primo deposito o di rinnovazione riguardante generi di una o piu' classi . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 3. Domanda di registrazione internazionale del marchio 200.000 4. Brevetti per marchi di impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali: a) per lettera di incarico . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 b) per il ritardo nella rinnovazione del brevetto e per il ritardo nel pagamento della tassa di rilascio nel suo ammontare integrale o nell'ammontare delle sue rate, del brevetto di primo deposito o di rinnovazione (entro il semestre) . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 c) per la trascrizione di atto di trasferimento . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 1. La tassa per il rilascio del brevetto per marchi d'impresa puo' essere pagata in due rate decennali di L. 100.000 con l'aggiunta di L. 50.000 per ogni classe in piu', per il primo decennio di durata del brevetto e di L. 200.000 con l'aggiunta di L. 70.000 per ogni classe in piu', per il secondo decennio. 2. La tassa per il rilascio del brevetto per marchio collettivo puo' essere pagata in due rate decennali di L. 200.000 per il primo e di L. 250.000 per il secondo decennio. 3. La prima rata decennale deve essere pagata all'atto del deposito della domanda. La seconda rata deve essere pagata entro il mese in cui ha termine il precedente decennio. ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ 51 1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70): a) per la domanda . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 b) per la registrazione . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata, su richiesta dell'ufficio centrale dei brevetti, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa; decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda. 52 1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349): a) per la domanda . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 1. La tassa di cui alla lettera b) e' dovuta fino al ventesimo anno di validita' del brevetto al quale il certificato si riferisce. Si applicano le disposizioni dell'art. 48. 2. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la soprattassa di L. 700.000. 53 1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonche' di atti di divisione o di societa' relativi ai diritti medesimi (art. 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633): per ogni registrazione . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (art. 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19): a) per ogni disco o apparecchio analogo . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 b) per ogni progetto . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 TITOLO VI OPERE E BENI PUBBLICI 54 1. Concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di autostrade (art. 3 della legge 21 maggio 1955, n. 463): a) per la costruzione . . . . . . . . . . . . . . . 12.000.000 b) per l'esercizio: tassa di rilascio e annuale . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 55 1. Concessioni relative alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche o di canali demaniali (testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775): a) grandi derivazioni e opere di raccolta e loro varianti sostanziali . . . . . . . . . . . . . . . 12.000.000 b) piccole derivazioni e loro varianti sostanziali . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 c) Varianti non sostanziali relative: 1) a grandi derivazioni . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 2) a piccole derivazioni . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 2. Autorizzazioni relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee (articoli 95 e 98 del citato testo unico n. 1775 del 1973) . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 1. Agli effetti della tassa, non sono decreti di variante quelli che vengono emanati dal Ministero dei lavori pubblici in sede di approvazione dei certificati di collaudo per stabilire le precise caratteristiche della utenza attuata rispetto a quella autorizzata con gli atti di concessione, quando le varianti stiano nei limiti riconosciuti ammissibili e percio' si faccia luogo ad una nuova concessione con tutte le forme prescritte e con nuovo disciplinare. 56 1. Permesso per la ricerca di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi (articoli 4 e 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620) . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ 2. Autorizzazione a disporre delle sostanze minerali estratte (art. 12, secondo comma, del citato decreto n. 1443 del 1927) . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 3. Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sostanze minerali (art. 8 del citato decreto n. 1443 del 1927) . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 4. Concessione per la coltivazione di miniere di sostanze di cui al comma 1 (art. 18 del citato decreto n. 144 del 1927) . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 5. Autorizzazione al trasferimento per atto tra vivi della concessione di miniere (art. 27 del citato decreto n. 1443 del 1927) . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 6. Autorizzazione alla iscrizione di ipoteche sulle miniere e loro pertinenze (art. 22, secondo comma, del citato decreto n. 1443 del 1927) . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 57 1. Permesso per la ricerca di idrocarburi (art. 2 e 35 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituiti dagli articoli 57 e 69 della legge 21 luglio 1967, n. 613) . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 2. Concessioni per la coltivazione di aree sulle quali sono stati rinvenuti idrocarburi (art. 13 della legge 14 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'art. 62 della legge 21 luglio 1967, n. 613) . . . . . . . . . . . . . . . 1.100.000 3. Permessi e concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sul mare territoriale e nella piattaforma continentale (citata legge n. 613 del 1967): a) permessi di prospezione . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 b) permessi di ricerca . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 c) proroga dei permessi di ricerca . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 d) concessione di coltivazione . . . . . . . . . . . . . . . 1.050.000 e) proroga della coltivazione . . . . . . . . . . . . . . . 350.000 f) ampliamento della concessione di coltivazione . . . . . . . . . . . . . . . 1.050.000 4. Autorizzazione al trasferimento di quote del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione di idrocarburi (articoli 10 e 18 della citata legge n. 613 del 1967) . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.000 58 1. Concessioni relative all'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale a fini diversi da quelli indicati nel comma 2, nonche' di zone portuali della navigazione interna (articoli 36, 46, 52, 58 e 59 del codice della navigazione; art. 2 della legge 19 maggio 1976, n. 398; art. 10 del regolamento 15 febbraio 1952, n. 328 e art. 6 del regolamento 28 giugno 1949, n. 631): a) per un tempo non superiore a quattro anni . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 b) per un tempo superiore a quattro anni . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 2. Concessioni relative all'occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per l'impianto di stabilimenti di tonnare o altri stabilimenti da pesca fissi, per l'esecuzione di opere occorrenti per l'allevamento di pesci, di crostacei e di molluschi, per lo sfruttamento dei banchi di coralli o di spugne o per altri fini di pesca (art. 222 del codice della navigazione) . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 3. Licenza per l'estrazione e la raccolta di rena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale (art. 51 del codice della navigazione) . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 4. Autorizzazione per l'esercizio dell'industria di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli di qualsiasi specie (art. 1, terzo comma, della legge 4 luglio 1929, n. 1315 . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 1. La tassa di cui al comma 1 e' dovuta anche per l'esercizio di commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo (art. 2 della legge 13 maggio 1976, n. 398), nonche' per l'autorizzazione al subingresso nella concessione in relazione alla durata residua della stessa. In caso di diniego della rinnovazione dopo l'utilizzo per qualsiasi tempo della concessione provvisoria (art. 10 del citato regolamento n. 328 del 1952), la tassa pagata non e' rimborsabile. ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ TITOLO VII TRASPORTI, BANCHE E ASSICURAZIONI 59 1. Autorizzazioni e licenze relative al trasporto di cose con veicoli a motore (articoli 32 e 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificati dal decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132): tassa di rilascio e annuale . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 2. Abilitazione per trasporti speciali (art. 16 della citata legge n. 298 del 1974) . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 1. Le tasse di cui al comma 1 sono dovute per ogni autoveicolo o motoveicolo e per ogni rimorchio o semi-rimorchio trainato dal veicolo cui si riferisce la licenza o autorizzazione. 60 1. Concessione provvisoria o definitiva di servizi pubblici automobilistici di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli, anche a carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822; articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771): a) con frequenza giornaliera superiore a quattro giorni per settimana: tassa di rilascio e annuale . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 b) con frequenza da due a quattro giorni per settimana: tassa di rilascio e annuale . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 c) con frequenza non superiore a due giorni per settimana: tassa di rilascio e annuale . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 d) ad uso esclusivo di operai o studenti: per ciascun anno di durata della concessione . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 2. Concessioni di cui al comma 1 accordate per brevi periodi di tempo in occasione di particolari contingenze: a) per il primo giorno . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 b) per ogni giorno successivo . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 1. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte alla meta' per le concessioni di durata non superiore a sei mesi e per le concessioni di autoservizi di gran turismo. 61 1. Patente di abilitazione alla guida di veicoli a motore (art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285): tassa di rilascio e annuale . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 2. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di autoscuole (art. 123 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992): a) tassa di rilascio . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 b) tassa annuale . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 1. Non sono soggette a tassa le patenti di abilitazione alla guida di motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1.300 kg ne' le patenti speciali rilasciate a mutilati e minorati fisici per la guida di veicoli appositamente adattati. 2. La tassa di rilascio di cui al comma 1 puo' essere pagata anche a mezzo marche; la tassa annuale di cui al comma 1 si paga a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validita', applicate sulla patente ed annullate a cura del contribuente con la propria firma. 3. La tassa annuale di cui al comma 1 deve essere pagata entro il mese di febbraio o prima dell'uso della patente se successivo; non e' dovuta per gli anni nei quali non si usufruisce della patente. 62 1. Abilitazione delle navi alla navigazione marittima (articoli 150, 152 e 153 del codice della navigazione): a) con atto di nazionalita' . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 b) con passavanti provvisorio . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 c) con licenza per navi minori o galleggianti . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 2. Patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto compresi i motoscafi: tassa di rilascio e annuale . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 3. Patente di abilitazione al comando di diporto: a) tassa di rilascio . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 b) tassa annuale . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 1. Per la tassa annuale di cui ai commi 2 e 3 vale la nota 3 dell'art. 61. ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ 63 1. Certificato di immatricolazione degli aereomobili nel Registro nazionale aeronautico (art. 755 del codice della navigazione) . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 2. Attestazione dell'iscrizione nel registro matricolare degli alianti libratori (art. 755 del codice della navigazione) . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 3. Certificato di navigabilita' degli aeromobili e certificato di collaudo degli alianti libratori (art. 764 del codice della navigazione) . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 4. Licenza per l'esercizio dell'attivita' di pilota, di navigatore o di tecnico di volo (art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 565): tassa di rilascio e annuale . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 1. Per la tassa annuale di cui al comma 4 vale la nota 3 dell'art. 61. 64 1. Trascrizioni relative a navi, galleggianti e aeromobili e a loro carati o quote (articoli 238, 250, 271, 279, 567, 684, 853, 865, 875, 1030 e 1076 del codice della navigazione): a) dei contratti di costruzione e degli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 b) delle dichiarazioni di armatore o di esercente aeromobili, degli atti di costituzione, variazione o scioglimento delle societa' di armamento tra comproprietari e delle ipoteche . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 c) dei provvedimenti di autorizzazione al sequestro 70.000 65 1. Autorizzazione all'impianto di sedi e succursali di banche estere in Italia (regi decreti 4 settembre 1919, n. 1620 e 20 febbraio 1921, n. 483) eccetto quelle dei Paesi facenti parte della Comunita' economica europea . . . . . . . . . . . . . . . 12.000.000 66 1. Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita e contro i danni, nonche' delle altre operazioni previste dalle leggi in materia assicurativa (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742): a) per le imprese nazionali e dei Paesi appartenenti negli Stati della Comunita' economica europea . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.000 b) per le imprese di altri Stati esteri . . . . . . . . . . . . . . . 12.000.000 2. Autorizzazione ad estendere l'attivita' ad altri rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto aumento del capitale o del fondo di garanzia (decreto n. 449 del 1959 e leggi n. 295 del 1978 e n. 742 del 1986) . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000 TITOLO VIII PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI 67 1. Riconoscimento legale e pareggiamento di scuole non statali elementari e secondarie di ogni ordine e grado (articolo 105 del regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054; articolo 16 del regolamento 6 giugno 1925, numero 1084; regio decreto 15 maggio 1930, numero 1170; articolo 2 del regio decreto legislativo 2 dicembre 1935, numero 2081; articoli 6 e 8 della legge 19 gennaio 1942, numero 86; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, numero 212): a) tassa di rilascio . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ b) annuale: 1) per ogni classe delle scuole pareggiate . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 2) per ogni classe collaterale delle scuole pareggiate . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 3) per ogni classe delle scuole riconosciute . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 4) per ogni classe collaterale delle scuole riconosciute . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 68 1. Accreditamento degli agenti di cambio e dei notai presso l'amministrazione del debito pubblico (articolo 204 del regio decreto 19 febbraio 1911, numero 298, sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1961, numero 945) . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 69 1. Abilitazione all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articolo 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 70 1. Iscrizione dei mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (articolo 32, numero 3, del regio decreto 20 settembre 1934, numero 2011) . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 71 1. Iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori (legge 10 febbraio 1962, n. 57 e iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato (regio decreto 23 febbraio 1939, numero 309, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, numero 45) e negli elenchi delle imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (articolo 29 della legge 20 marzo 1941, numero 366): tassa di iscrizione e annuale . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 72 1. Iscrizione negli elenchi degli esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria (articoli 1 e 2 della legge 14 novembre 1941, numero 1442) . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 2. Iscrizione, reiscrizione e conferma di iscrizione nell'albo nazionale o nel ruolo provvisorio degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli (legge 24 giugno 1942, numero 896) . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 73 1. Iscrizione nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, numero 48): tassa per l'iscrizione per il rinnovo annuale . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 2. Iscrizione nell'albo dei mediatori di assicurazione (legge 28 novembre 1984, numero 792): a) tassa per l'iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 b) tassa annuale, per gli iscritti alla prima sezione . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 c) tassa annuale per gli iscritti alla seconda sezione . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 1. Le tasse annuali di cui al comma 2 possono essere adeguate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. 74 1. Iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (legge 17 febbraio 1992, numero 166): tassa per l'iscrizione e annuale . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 1. L'attestazione del versamento della tassa annuale deve essere iniviata alla commissione provinciale per i periti assicurativi entro trenta giorni dalla data del versamento medesimo. 2. La misura della tassa annuale puo' essere modificata a norma dell'articolo 10, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, numero 166. 75 1. Iscrizione nel registro dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43; articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989): tassa per l'iscrizione annuale: 1) quota fissa . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 2) per ogni comune con oltre 100.000 abitanti compreso nella concessione . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 1. La somma correlata ai comuni compresi nella concessione e' dovuta in aggiunta alla quota fissa. ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ 3) per ogni comune da 10.000 a 100.000 abitanti compreso nella concessione . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 4) per ogni comune fino a 10.000 abitanti compreso nella concessione . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 2. Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori (articolo 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 43 del 1988; decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989): tassa per l'iscrizione annuale . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 TITOLO IX RADIO, CINEMA E STAMPA 76 1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adottabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (articolo 6 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, numero 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, numero 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, numero 1150: articolo 1 della legge 28 maggio 1959, numero 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, numero 1235; articolo 1 del decreto-legge 1 febbraio 1977, numero 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, numero 90; legge 5 maggio 1989, numero 171): a) per ogni abbonamento alle radioudizioni . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 b) per ogni abbonamento alle difussioni televisive . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 c) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e autoscafi soggetti a tassa automobilistica con motore di potenza non superiore a 26 CV fiscali, nonche' su altri autoveicoli di cui all'articolo 26 del testo unico 15 giugno 1959, numero 393 . . . . . . . . . . . . . . . 2.700 d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati: 1) su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, o autoscafi soggetti a tassa automobilistica, con motore di potenza superiore a 26 CV fiscali . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unita' da diporto e navi non da riporto) . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 e) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi, autovetture o altri autoveicoli di cui alla lettera c): 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero . . . . . . . . . . . . . . . 18.000 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 f) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli e autoscafi di cui alla lettera d) numero 1: 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori . . . . . . . . . . . . . . . 350.000 g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) numero 2: 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori . . . . . . . . . . . . . . . 350.000 1. Sono soggetti alle tasse anche gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi soggetti alle tasse di cui all'articolo 24, commi 3 e 4. 2. Il libretto di iscrizione alle radiodiffusioni da' diritto al titolare e ai suoi familiari di fare uso di apparecchi anche in luoghi diversi dal domicilio indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa; del pagamento della tassa e' data anche mediante fotocopia della ricevuta di versamento. 3. Le tasse di cui alle lettere a), b), d) numero 2 e g) sono dovute per ogni anno solare e devono essere pagate insieme con il canone di abbonamento. In caso di pagamento rateale del canone le tasse di cui alla lettera b) sono dovute nella misura semestrale di lire 4.100 o trimestrale di lire 2.200. 4. Le tasse di cui alle lettere c), d) numero 1 ed f) sono dovute per ogni anno di abbonamento e devono essere pagate insieme con la tassa automobilistica. 5. Se durante l'anno e' contratto un abbonamento che comporta il pagamento della tassa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, la differenza deve essere pagata in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo abbonamento. 6. In caso di installazione di apparecchi radioriceventi su un autoveicolo o autoscafo per il quale sia stata gia' pagata la tassa automobilistica, la tassa di concessione governativa deve essere pagata in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi da quello di installazione a quello di scadenza della tassa automobilistica. 7. In caso di omesso o insufficiente pagamento della tassa relativa ad apparecchi stabilimenti installati su autoveicoli, o su autoscafi soggetti a tassa automobilistica, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nell'articcolo 6 del testo unico, la soprattassa di cui ai numeri 3 e 4 della tabella allegata alla legge 24 gennaio 1978, numero 27. ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ 77 1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, numero 223): a) di programmi televisivi: 1) tassa di rilascio o di rinnovo . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.000 2) tassa annuale . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000 b) di programmi radiofonici: 1) tassa di rilascio o di rinnovo . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 2) tassa annuale . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 2. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, numero 223): a) di programmi televisivi: 1) tassa di rilascio o di rinnovo . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 2) tassa annuale . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 b) di programmi radiofonici: 1) tassa di rilascio o di rinnovo . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000 2) tassa annuale . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 3. Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisi (articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73): a) tassa di rilascio o di rinnovo . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 b) tassa annuale . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 1. Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario. 78 1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, numero 223 e articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73): a) tassa di rilascio . . . . . . . . . . . . . . . 8.000.000 b) tassa annuale . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000 79 1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103): a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi: 1) tassa di rilascio o di rinnovo . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.000 2) tassa annuale . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000 b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale: 1) tassa di rilascio o di rinnovo . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 2) tassa annuale . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 1. Le tasse sono dovute per ciascun impianto o rete. 80 1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, numero 156 e articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, numero 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, numero 202): per ogni mese di utenza . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 1. La tassa e' dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento. 2. Le modalita' e i termini versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 3. La tassa non e' dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonche' a non vedenti. L'invalidita' deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento. ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ 81 1. Nulla osta per proiezioni in pubblico di film (leggi 21 aprile 1962, numero 161, e 11 novembre 1963, numero 2029): per ogni metro lineare di pellicola . . . . . . . . . . . . . . . 300 2. Attestato di qualita' rilasciato per i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria (articolo 8 della legge 4 novembre 1965, numero 1213 e articolo 4 della legge 21 giugno 1975, numero 287) . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 3. Dichiarazione di film "prodotto per i ragazzi" relativa a lungometraggi (articolo 16 della citata legge numero 1213 del 1965) . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 4. Lettura e revisione di copioni o scenari di pellicole cinematografiche per la rappresentazione al pubblico: per ogni copione . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 1. La tassa di cui al comma 1 e' dovuta qualunque sia l'esito della domanda di nulla osta e da' diritto a una sola revisione in prima istanza o in grado di appello. Se la lunghezza del film e' superiore a quella indicata nella domanda la revisione e' sospesa fino a quando l'interessato non dimostri di avere versato il supplemento di tassa. 82 1. Iscrizione di giornali e periodici nel registro tenuto dalla cancelleria del tribunale (legge 8 febbraio 1948, numero 47) . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 TITOLO X ALTRI ATTI 83 1. Legalizzazione di firme apposte sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita' estere (articoli da 17 a 21 della legge 4 gennaio 1968, numero 15) . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 2. Legalizzazione di firme apposte sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato (disposizioni indicati al comma 1) . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 1. Pagamento con marche. 2. La tassa non e' dovuta per le legalizzazioni di firme ad uso pensione. 84 1. Certificazione di conformita' della traduzione in lingua italiana al testo in lingua straniera degli atti e documenti formati all'estero da autorita' estere, e da valere nello Stato, della competente autorita' diplomatica e consolare ovvero del traduttore ufficiale (articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15) . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 1. Pagamento con marche. 85 1. Bollatura, numerazione e vidimazione di libri e registri (articoli 2215 e 2216 del Codice civile): per ogni volume . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 1. La tassa puo' essere pagata anche a mezzo marche ed e' dovuta per i libri di cui agli indicati articoli del Codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (articolo 2218 codice civile) sono fatti bollare e vidimare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta e' prescritta soltanto da leggi retributarie. 2. L'attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli estremi sul libro o registro. 3. Particolari modalita', per i libri e registri multiaziendali a striscia continua elaborati da terzi per conto dei soggetti obbligati, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, anche ai fini della tassa, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 1988, numero 70, convertito dalla legge 13 maggio 1988, numero 154. 86 1. Autorizzazioni, licenze e iscrizioni, non considerate in altri articoli della presente tariffa, richieste dalla legge per l'esercizio di attivita' industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri: a) attivita' industriali o commerciali . . . . . . . . . . . . . . . 350.000 b) professioni . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 c) arti e mestieri . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 ==================================================================== Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa . . . . . . . . . . . . . . . Ammontare in lire delle tasse N O T E ____________________________________________________________________ 87 1. Autorizzazione all'uso di sistemi automatici di distribuzione dei biglietti di ingresso a pubblici spettacoli e altre attivita' e autorizzazioni all'uso di sistemi automatici di accettazione scommesse (articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640) . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 88 1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633): a) tassa per l'attribuzione e annuale . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 1. La tassa non e' dovuta dalle societa' iscritte nel registro delle imprese tenute al pagamento della tassa di cui all'art. 4, comma 1. 2. La misura della tassa e' stabilita in L. 250.000: a) per le societa' di ogni tipo comunque non iscritte nel registro delle imprese; b) per gli enti pubblici e privati con o senza personalita' giuridica, diversi dalle societa', aventi per oggetto esclusivo o principale attivita' commerciali o agricole; c) per le associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. 3. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attivita'; quella annuale nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente. Gli estremi dell'attestazione di versamento della tassa per l'attribuzione e di quella annuale devono essere indicati nelle rispettive dichiarazioni; in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale l'attestazione di versamento della tassa annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA competente, anche mediante raccomandata, nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva produzione della stessa si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa. 4. La tassa annuale non e' piu' dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' cessata l'attivita' a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione e' avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo. 5. Gli imprenditori, le societa' e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le societa' e gli enti l'esonero com- pete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori.