2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprieta' dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalita' tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalita' di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente puo' presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio. 3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalita' di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilita' di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda e' accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. 4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di piu' livelli di governo territoriale, il bene e' attribuito, in forza dei principi di sussidiarieta' e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle citta' metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni gia' utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori. 5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino nella proprieta' dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione. 6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato. 8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprieta' fino al permanere delle esigenze medesime. 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. 10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 11. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, e' altresi' destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo. 13. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il quinto periodo e' soppresso; b) al sesto periodo, le parole: ", nonche' l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalita' previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari" sono soppresse. Art. 56-ter. - (Piani di azionariato). - 1. I Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali presentano al Parlamento, entro il 30 settembre 2013, una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive dell'azionariato diffuso, ovvero della partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa ed individuano le opportune misure, normative e di incentivazione fiscale, volte a favorire la diffusione delle predette esperienze in ambito nazionale e la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione a partire dai piani di azionariato. Art. 56-quater. - (Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede nei servizi di investimento). - 1. All'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a)". Art. 56-quinquies. - (Modifica all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993). - 1. All'articolo 112, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che: a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica; b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro; c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro; d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu' favorevoli di quelli presenti sul mercato"». All'articolo 57: al comma 1: all'alinea, le parole: «Fondo FAR» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)»; alla lettera e), le parole: «e assegni di ricerca post-doc» sono sostituite dalle seguenti: «e di assegni di ricerca»; alla lettera f), le parole: «nell'ottica di Horizon 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del programma europeo Horizon 2020»; alla lettera i), le parole: «vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB» sono sostituite dalle seguenti: «assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea, ovvero dei progetti finanziati a carico dei fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)»; dopo la lettera l) e' inserita la seguente: «l-bis) al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti»; al comma 2, le parole: «nel Fondo FAR» sono sostituite dalle seguenti: «nel FAR». Dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente: «Art. 57-bis. - (Modifica all'articolo comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228). - 1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998". 2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata una spesa nel limite massimo di 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Inziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, per l'anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5». All'articolo 58: al comma 2, le parole: «Fondo per il funzionamento delle universita' statali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali» e le parole: «Fondo ordinario degli enti di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo ordinario per gli enti di ricerca»; al comma 3, le parole: «Si prescinde dal parere dell'anzidetta commissione» sono sostituite dalle seguenti: «Non e' richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo»; dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attivita' di ricerca"»; al comma 6, le parole: «ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente articolo» e dopo le parole: «del presente decreto» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attivita' agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, puo' assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro e' regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione puo' avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto». L'articolo 59 e' sostituito dal seguente: «Art. 59. - (Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilita' degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi). - 1. Al fine di promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti e di incentivare la mobilita' nel sistema universitario, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, borse di mobilita' a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso universita' statali o non statali italiane, con esclusione delle universita' telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di origine. 2. Il bando stabilisce l'importo delle borse di mobilita', nonche' le modalita' per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i candidati. L'importo delle borse puo' essere differenziato tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'universita' alla quale lo stesso intende iscriversi. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri: a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100; b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. 4. Le borse di mobilita' sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente articolo. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori piu' bassi nel requisito di cui alla lettera b) del citato comma 3, quindi piu' alti nel requisito di cui alla lettera a) del medesimo comma 3. La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui al comma 2 e comunque non oltre il 30 settembre 2013. La predetta assegnazione diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso un'universita' situata in una regione differente da quella di residenza dello stesso e della famiglia d'origine, con esclusione delle universita' telematiche. 5. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito: a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione; b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30; c) non aver riportato alcun voto inferiore a 26/30. 6. Le borse di mobilita' sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 7. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca all'universita' presso la quale lo studente beneficiario e' iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente. 8. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscrivere nel Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilita'. 9. Le somme gia' impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58. 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 11. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato un Piano nazionale per il merito e la mobilita' degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi, che definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari. Il suddetto Piano e' triennale e puo' essere aggiornato annualmente anche in relazione alle risorse disponibili. Le risorse stanziate per l'attuazione del Piano sono determinate annualmente con la legge di stabilita'». All'articolo 60: al comma 1 e' premesso il seguente: «01. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attivita' delle universita' statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, e' determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le universita' sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualita' della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non puo' determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna universita' e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente»; al comma 1, le parole: «e della legge 7 agosto 1990, n. 245,» sono sostituite dalle seguenti: «e alla legge 7 agosto 1990, n. 245,»; al comma 2, le parole: «della attivita' amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «delle attivita' amministrative» e le parole: «(ANVUR) e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e della ricerca (ANVUR)»; il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e di consentire un'adeguata programmazione delle sue attivita', le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo. 3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: "in numero non superiore complessivamente a cinquanta unita'" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". 3-ter. Dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». All'articolo 61: al comma 1: l'alinea e' sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 18, comma 8-septies, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46, comma 1-bis, 46-bis e 56, pari a 41,1 milioni di euro per l'anno 2013, a 104,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 62,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 75,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 57,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 46,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:»; la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»; la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) quanto a 20,75 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»; dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: «d-bis) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; d-ter) quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; d-quater) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»; alla lettera e): al secondo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»; al terzo periodo, le parole: «Agli aumenti disposti ai sensi della presente lettera non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre,» sono soppresse. All'articolo 63: al comma 3: alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonche' magistrati onorari, che non esercitino piu' ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni»; la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda»; la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda»; la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) i notai anche se a riposo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda». All'articolo 64: al comma 1: all'alinea, la parola: «richiesti» e' sostituita dalla seguente: «necessari»; alla lettera f), le parole: «dai rispettivi ordinamenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza»; al comma 4, primo periodo, le parole: «delle lingua» sono sostituite dalle seguenti: «delle lingue». All'articolo 65: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, e' determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica e' determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui puo' essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte»; al comma 2: al primo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono determinate» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati»; il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «A parita' di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore eta' anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo»; al comma 3, le parole: «in pianta organica» sono sostituite dalle seguenti: «nella pianta organica». All'articolo 67: al comma 1, le parole: «La nomina a giudice ausiliario ha durata» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice ausiliario e' nominato per la durata» e le parole: «e puo' essere prorogata» sono sostituite dalle seguenti: «, prorogabili». All'articolo 68: al comma 3, le parole: «degli standard produttivi» sono sostituite dalle seguenti: «dei parametri di operosita'». All'articolo 69: al comma 3, le parole: «difendere anche» sono sostituite dalle seguenti: «difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure»; al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato». All'articolo 71: al comma 2, le parole: «dalla nomina,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della nomina,», le parole: «ha definito» sono sostituite dalle seguenti: «abbia definito» e la parola: «propone» e' sostituita dalle seguenti: «e propone». All'articolo 73: al comma 1: al primo periodo, le parole: «un punteggio di laurea non inferiore a 102/110» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110», le parole: «ventotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta anni» e le parole: «i tribunali e le Corti di appello» sono sostituite dalle seguenti: «le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni»; al quarto periodo, le parole: «la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «le province autonome di Trento e di Bolzano» e le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»; al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A parita' dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea»; al comma 3, al secondo periodo, le parole: «a uno o piu' magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»; al comma 4: dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e' autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro»; al settimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni,» e le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma»; al comma 5: al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura»; al terzo periodo, la parola: «teorico-pratico» e' sostituita dalla seguente: «teorico-pratica» e le parole: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»; dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo stage e' condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalita' individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali»; il comma 12 e' soppresso; al comma 15, le parole: «di giudice onorario» sono sostituite dalle seguenti: «a giudice onorario» e le parole: «di vice procuratore onorario» sono sostituite dalle seguenti: «a vice procuratore onorario»; al comma 16, alinea, la parola: «aggiunto» e' sostituita dalla seguente: «inserito». La rubrica del capo III e' sostituita dalla seguente: «Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione». L'articolo 74 e' sostituito dal seguente: «Art. 74. - (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio) -1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio"; b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno puo' destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilita' di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione". 2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la piu' celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la meta' dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non piu' di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente di studio. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio. 4. Con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attivita' svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. 5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 e' sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto. 6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte di cassazione ai sensi del presente articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo». All'articolo 75: il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». All'articolo 76: al comma 1: all'alinea, le parole: «Al codice» sono sostituite dalle seguenti: «Nel titolo V del libro quarto del codice»; al capoverso «791-bis»: le parole: «791-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 791-bis.»; al primo comma: al primo periodo, le parole: «la nomina di un notaio avente» sono sostituite dalle seguenti: «la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi»; dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato»; al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente codice»; al quarto periodo, la parola: «notaio» e' sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»; al secondo comma, la parola: «notaio» e' sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»; al terzo comma: al primo periodo, le parole: «notaio designato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista incaricato»; al secondo periodo, le parole: «Libro III, Titolo II, Capo IV» sono sostituite dalle seguenti: «Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-bis»; al terzo periodo, la parola: «notaio» e' sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»; al quarto comma, le parole: «Libro IV» sono sostituite dalle seguenti: «Libro quarto» e la parola: «notaio» e' sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»; al quinto comma, le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «quarto comma» e la parola: «notaio», ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»; alla rubrica, le parole: «al notaio» sono sostituite dalle seguenti: «a un professionista». All'articolo 77: al comma 1, lettera a), capoverso «185-bis»: le parole: «185-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 185-bis.»; al primo periodo, le parole: «deve formulare alle parti» sono sostituite dalle seguenti: «formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto,»; il secondo periodo e' soppresso; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice». All'articolo 78: al comma 1, lettera a), la parola: «udienza» e' sostituita dalle seguenti: «l'udienza». Gli articoli 79 e 80 sono soppressi. All'articolo 82: al comma 1, lettera b), le parole: «Con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto motivato», le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «che fissa il termine di cui al primo periodo» e le parole: «, e si applica» sono sostituite dalle seguenti: «; si applica»; al comma 2, dopo le parole: «settimo comma,» sono inserite le seguenti: «primo periodo, del»; al comma 3, capoverso: al primo periodo, le parole: «di cui al sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «che fissa il termine di cui al sesto comma»; all'ultimo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente segno: «"»; dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalita' mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, e' riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220». All'articolo 83: al comma 1, le parole: «di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio». All'articolo 84: al comma 1: alla lettera a) sono premesse le seguenti: «0a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa"; 0b) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di piu' domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza"»; la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facolta' di chiedere la mediazione"»; alla lettera b): il capoverso «1» e' rinumerato come capoverso «1-bis»; al medesimo capoverso «1»: al primo periodo, dopo la parola: «medica» sono inserite le seguenti: «e sanitaria» e dopo le parole: «e' tenuto» sono inserite le seguenti: «, assistito dall'avvocato,»; dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore e' attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione»; la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente e' adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione"»; dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo"»; la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale"»; la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) all'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto"»; alla lettera f), le parole da: «al comma 2» fino alla fine della lettera sono soppresse; dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale"»; alla lettera g): all'alinea, la parola: «sostituto» e' sostituita dalla seguente: «sostituito»; al capoverso, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis e 2» ; la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: "non oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre trenta" e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalita' di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilita' di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento"»; alla lettera i), il capoverso «5» e' rinumerato come capoverso «4-bis»; la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) all'articolo 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13"»; la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico"»; la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - (Spese processuali). - 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. 2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente. 3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri"»; alla lettera o), capoverso «4-bis» sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a cio' finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) all'articolo 17: 1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati: a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di ripartizione tra le parti; b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2"; 2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti: "5-bis. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato. 5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso e' dovuto per l'organismo di mediazione"». Al capo VIII del titolo III, dopo l'articolo 84 sono aggiunti i seguenti: «Art. 84-bis. - (Modifica all'articolo 2643 del codice civile). - 1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) e' inserito il seguente: "12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato". Art. 84-ter. - (Compensi per gli amministratori di societa' controllate dalle pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "5-quater. Nelle societa' direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonche' nelle societa' dalle stesse controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio d'amministrazione non puo' essere stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima societa', nel corso del mandato antecedente al rinnovo. 5-quinquies. Nelle societa' direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione e' sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette societa' e delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al comma 5-quater. In tale sede, l'azionista di controllo pubblico e' tenuto ad esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo. 5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, qualora si sia gia' provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle previste nei medesimi commi"». All'articolo 85: al comma 3, secondo periodo, le parole: «copertura finanziaria, del» sono sostituite dalle seguenti: «copertura finanziaria del»; al comma 4, le parole: «del presente provvedimento non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «del presente titolo non devono derivare». Prima dell'allegato A e' inserita la seguente tabella: «Tabella 1 (Articolo 18, comma 8-quater) --------------------------------------------------------------------- REGIONI | --------------------------------------------------------------------- ABRUZZO | 4.000.000 --------------------------------------------------------------------- BASILICATA | 2.000.000 --------------------------------------------------------------------- CALABRIA | 13.000.000 --------------------------------------------------------------------- CAMPANIA | 18.000.000 --------------------------------------------------------------------- EMILIA-ROMAGNA | 7.000.000 --------------------------------------------------------------------- FRIULI VENEZIA GIULIA | 2.500.000 --------------------------------------------------------------------- LAZIO | 14.000.000 --------------------------------------------------------------------- LIGURIA | 4.000.000 --------------------------------------------------------------------- LOMBARDIA | 15.000.000 --------------------------------------------------------------------- MARCHE | 3.000.000 --------------------------------------------------------------------- MOLISE | 2.000.000 --------------------------------------------------------------------- PIEMONTE | 9.000.000 --------------------------------------------------------------------- PUGLIA | 12.000.000 --------------------------------------------------------------------- SARDEGNA | 5.000.000 --------------------------------------------------------------------- SICILIA | 16.000.000 --------------------------------------------------------------------- TOSCANA | 10.000.000 --------------------------------------------------------------------- UMBRIA | 2.500.000 --------------------------------------------------------------------- VALLE D'AOSTA | 1.000.000 --------------------------------------------------------------------- VENETO | 10.000.000 --------------------------------------------------------------------- TOTALE NAZIONALE ... | 150.000.000 --------------------------------------------------------------------- ». L'allegato A e' sostituito dal seguente: «Allegato A (Articolo 74, comma 5) "ALLEGATO 2 (Articolo 1, comma 5) PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE --------------------------------------------------------------------- Funzione | Organico --------------------------------------------------------------------- Primo Presidente della Corte di cassazione | 1 --------------------------------------------------------------------- Presidente aggiunto della Corte di cassazione | 1 --------------------------------------------------------------------- Presidente di sezione della Corte di cassazione | 54 --------------------------------------------------------------------- Consigliere della Corte di cassazione | 303 --------------------------------------------------------------------- Magistrato di tribunale destinato all'ufficio | del massimario e del ruolo | 67 --------------------------------------------------------------------- "».