(parte 2)
  223. Al fine di dare attuazione alla sentenza della  Corte  europea
dei diritti dell'uomo del 3 settembre  2013  (Requête  no.  5376/11),
recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di  cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, degli importi maturati a  titolo
di    rivalutazione     dell'indennita'     integrativa     speciale,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge
25 febbraio 1992, n. 210, e' incrementata  di  euro  50  milioni  per
ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
  224. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e' rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno
2014. 
  225. A decorrere dal 1º gennaio 2014  si  applica  per  le  aziende
farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1,  comma  796,  lettera
g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 
  226. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale
ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana  del
farmaco  (AIFA)  applica  i  criteri  di  cui  all'articolo   5   del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,  e  successive  modificazioni,
operando anche la compensazione  tra  le  aziende  farmaceutiche  che
costituiscono societa' controllate ai sensi  dell'articolo  2359  del
codice  civile.  Nell'applicare  i  citati  criteri  per  il  calcolo
dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda  interessata,  derivante
dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA
effettua  la  compensazione  degli  importi  in  capo  alla  societa'
controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la  compiuta  attuazione
dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135,  e  successive  modificazioni,  per  il  calcolo  dell'eventuale
ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal  superamento
del  limite  di   spesa   farmaceutica   ospedaliera,   effettua   la
compensazione degli importi in capo alla  societa'  controllante.  Ai
fini dell'attuazione del presente comma, le societa'  controllanti  e
le societa' controllate informano l'AIFA dell'esistenza del  rapporto
di   cui   all'articolo   2359    del    codice    civile    mediante
autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna
societa'. 
  227. La disposizione di cui al comma 225 si applica,  su  richiesta
delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo
il 31 dicembre 2006. 
  228. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera h), dopo le parole: «relativi ai  medicinali»  sono
inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»; 
  b) alla lettera i), dopo le parole: «relativi ai  medicinali»  sono
inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»; 
  c) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
  «i-bis) le disposizioni della lettera  i)  si  applicano  anche  ai
farmaci che rispettano i requisiti previsti  dal  citato  regolamento
(CE) n. 141/2000 e che sono  elencati  nella  circolare  dell'Agenzia
europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo  2001,  nonche'
ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita  delibera  dell'AIFA,
tra quelli gia' in  possesso  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, destinati alla cura di malattie rare e  che  soddisfano  i
criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo  regolamento  (CE)  n.
141/2000, e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della
data di entrata in vigore del suddetto regolamento;». 
  229. Il Ministro della salute, con decreto da  adottare  entro  due
mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  sentiti
l'Istituto superiore di sanita' e  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, prevede anche in  via  sperimentale  di  effettuare,  nel
limite di cinque milioni di  euro,  lo  screening  neonatale  per  la
diagnosi precoce di  patologie  metaboliche  ereditarie  per  la  cui
terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di
efficacia terapeutica o per le quali vi siano  evidenze  scientifiche
che una diagnosi precoce, in eta' neonatale, comporti un vantaggio in
termini di accesso a terapie in avanzato  stato  di  sperimentazione,
anche di tipo dietetico. Entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente  legge,  il  Ministro  della  salute  definisce
l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire
la massima uniformita'  dell'applicazione  sul  territorio  nazionale
della diagnosi precoce neonatale  e  l'individuazione  di  bacini  di
utenza ottimali proporzionati all'indice di natalita',  e'  istituito
presso  l'Agenzia  nazionale  per  i   servizi   sanitari   regionali
(Age.na.s.) un Centro  di  coordinamento  sugli  screening  neonatali
composto: dal  direttore  generale  dell'Age.na.s.  con  funzione  di
coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno
un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da
un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche
ereditarie; da un rappresentante del Ministero della  salute;  da  un
rappresentante della Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  La
partecipazione dei soggetti di cui  al  terzo  periodo  e'  a  titolo
gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del  Servizio
sanitario  nazionale  cui  concorre  ordinariamente   lo   Stato   e'
incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. 
  230. L'autorizzazione di spesa relativa  al  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  e  successive
modificazioni, e' ridotta di 2 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2014, 2015 e 2016. 
  231. Nel  capo  V,  sezione  II,  del  codice  dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  dopo
l'articolo 62-bis e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 62-ter. -- (Anagrafe nazionale degli assistiti).  --  1.  Per
rafforzare gli interventi in tema di  monitoraggio  della  spesa  del
settore   sanitario,   accelerare   il   processo   di    automazione
amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le  pubbliche
amministrazioni, e' istituita, nell'ambito  del  sistema  informativo
realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione
di quanto disposto dall'articolo 50 del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA). 
  2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,
in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche
esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza  (LEA),
nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62  del
presente decreto, subentra, per tutte  le  finalita'  previste  dalla
normativa vigente, alle  anagrafi  e  agli  elenchi  degli  assistiti
tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo
7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che  mantengono  la  titolarita'
dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento. 
  3.  L'ANA  assicura  alla  singola  azienda  sanitaria  locale   la
disponibilita' dei dati e degli strumenti per  lo  svolgimento  delle
funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa
contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni  per  le  relative
finalita' istituzionali, secondo le modalita' di cui all'articolo 58,
comma 2, del presente decreto. 
  4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria  locale  cessa  di
fornire  ai  cittadini  il  libretto  sanitario  personale   previsto
dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n.  833.  e'  facolta'
dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti  nell'ANA,
secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 6  del  presente
decreto, ovvero  di  richiedere  presso  l'azienda  sanitaria  locale
competente copia cartacea degli stessi. 
  5. In caso di trasferimento di residenza del  cittadino,  l'ANA  ne
da' immediata comunicazione  in  modalita'  telematica  alle  aziende
sanitarie locali interessate dal trasferimento.  L'azienda  sanitaria
locale nel cui territorio e' compresa  la  nuova  residenza  provvede
alla  presa  in  carico  del  cittadino,  nonche'   all'aggiornamento
dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione
in merito al trasferimento di residenza e' dovuta dal cittadino  alle
aziende sanitarie locali interessate. 
  6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario  nazionale
realizzato  dal  Ministero  della  salute  in  attuazione  di  quanto
disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  con
le modalita' definite dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 7, l'accesso ai  dati  e  la  disponibilita'
degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia
delle prestazioni di  cura  erogate  al  cittadino,  nonche'  per  le
finalita' di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. 
  7. Entro  il  30  giugno  2014,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: 
  a) i contenuti dell'ANA, tra  i  quali  devono  essere  inclusi  il
medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio; 
  b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e  agli
elenchi  degli  assistiti  tenuti  dalle  singole  aziende  sanitarie
locali, da completare entro il 30 giugno 2015; 
  c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri  per
l'interoperabilita' dell'ANA con le altre banche  dati  di  rilevanza
nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione  dell'ANA
con banche dati gia' istituite a livello regionale  per  le  medesime
finalita', nel rispetto della normativa  sulla  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e
delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita', ai sensi
del presente decreto». 
  232. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 60 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)». 
  233. I commi 89,  90,  91,  92,  92-bis,  92-ter,  92-quater  e  93
dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  e  successive
modificazioni,   sono   abrogati.   Nell'ambito   dei   processi   di
riorganizzazione del Ministero della salute, di  cui  all'articolo  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni, si provvede alla concentrazione  dell'esercizio  delle
funzioni statali in materia  di  assistenza  sanitaria  al  personale
navigante e aeronavigante presso gli  uffici  di  sanita'  marittima,
aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini  della  razionalizzazione
della rete ambulatoriale  del  Ministero  della  salute  mediante  la
progressiva unificazione delle strutture presenti sul  territorio.  A
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di
riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e  la
relativa   dotazione   organica   sono   ridotti   di   una   unita'.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  234. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2012 e
2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui
al primo periodo, il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il  riparto  della  quota
premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri  di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome.  Limitatamente  all'anno  2013,  la  percentuale   indicata
all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
pari allo 0,30 per cento». 
  235. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «da parte del  Ministero
dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti:  «ai  sensi
del comma 2-bis»; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee
e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione
maggiorata degli  interessi  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  trattenere
la relativa quota parte a  valere  sulle  somme  a  qualunque  titolo
dovute dallo Stato  alla  Croce  Rossa  italiana  o  all'Associazione
italiana della Croce Rossa, fino a  concorrenza  della  rata  dovuta.
Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c),
del decreto  legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  i  proventi
derivanti dalla dismissione del patrimonio  immobiliare  della  Croce
Rossa italiana e dell'Associazione italiana della  Croce  Rossa  sono
prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di  cui  al
comma 1 del presente articolo». 
  236. Le  organizzazioni  riconosciute  non  lucrative  di  utilita'
sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4  dicembre
1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a  fini  di
beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli  indigenti  di   prodotti
alimentari, ceduti dagli operatori del  settore  alimentare,  inclusi
quelli della ristorazione ospedaliera,  assistenziale  e  scolastica,
nonche'  i  citati  operatori  del  settore  alimentare  che   cedono
gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto  stato
di conservazione, trasporto,  deposito  e  utilizzo  degli  alimenti,
ciascuno per la parte di  competenza.  Tale  obiettivo  e'  raggiunto
anche mediante la predisposizione di specifici manuali  nazionali  di
corretta prassi  operativa  in  conformita'  alle  garanzie  speciali
previste  dall'articolo  8  del  regolamento  (CE)  n.  852/2004  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e  successive
modificazioni, validati dal Ministero della salute. 
  237.  Le  disposizioni  del  comma  236  non  si   applicano   alla
distribuzione gratuita di prodotti  alimentari  di  proprieta'  degli
operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente
agli indigenti. 
  238. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge  13  maggio  1999,  n.
133, le parole: «e da questi ritirati presso i  luoghi  di  esercizio
dell'impresa,» sono soppresse. 
  239. Dall'attuazione dei commi 236, 237 e 238 non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  240.  Alla  copertura  degli   oneri   relativi   alla   quota   di
cofinanziamento   nazionale   pubblica   relativa   agli   interventi
cofinanziati dall'Unione europea per  il  periodo  di  programmazione
2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi  strutturali,  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del  Fondo  europeo
per gli affari marittimi e la  pesca  (FEAMP),  a  titolarita'  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987,  n.  183,  nella
misura massima del 70 per cento  degli  importi  previsti  nei  piani
finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per  cento
e' a carico dei bilanci delle  regioni  e  delle  province  autonome,
nonche' degli eventuali  altri  organismi  pubblici  partecipanti  ai
programmi. 
  241. Per gli interventi di cui al comma 240,  a  titolarita'  delle
Amministrazioni centrali dello  Stato,  alla  copertura  degli  oneri
relativi  alla  quota  di  cofinanziamento  nazionale   pubblica   si
provvede, integralmente, con le disponibilita' del Fondo di rotazione
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  242. Il Fondo di rotazione di cui alla legge  16  aprile  1987,  n.
183,  concorre,  nei  limiti   delle   proprie   disponibilita',   al
finanziamento degli oneri relativi  all'attuazione  degli  interventi
complementari  rispetto   ai   programmi   cofinanziati   dai   fondi
strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della
programmazione strategica  definita  con  l'Accordo  di  partenariato
2014/2020 siglato con le autorita' dell'Unione europea.  Al  fine  di
massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari  di
cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano possono  concorrere  al  finanziamento  degli  stessi  con
risorse a carico dei propri bilanci. 
  243. Il Fondo di rotazione di cui alla legge  16  aprile  1987,  n.
183, e' autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere
sulle proprie disponibilita', a concedere anticipazioni  delle  quote
comunitarie  e  di  cofinanziamento   nazionale   dei   programmi   a
titolarita' delle Amministrazioni centrali dello  Stato  cofinanziati
dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR  ed  il  FEAMP,
nonche' dei programmi complementari di cui al comma 242.  Le  risorse
cosi'  anticipate  vengono  reintegrate  al  Fondo,  per   la   parte
comunitaria, a valere sui successivi accrediti  delle  corrispondenti
risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato.  Per
la parte nazionale, le anticipazioni  sono  reintegrate  al  Fondo  a
valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute  per  lo
stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni  di  spesa.
Per i programmi complementari, le anticipazioni sono  reintegrate  al
Fondo a valere sulle  quote  riconosciute  per  ciascun  programma  a
seguito delle relative rendicontazioni di spesa. 
  244. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri
organismi titolari degli interventi,  delle  risorse  precedentemente
erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile  1987,  n.
183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi,
anche  mediante  compensazione  con  altri  importi  spettanti   alle
medesime amministrazioni ed organismi, sia  per  lo  stesso  che  per
altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di
rotazione. 
  245. Il  monitoraggio  degli  interventi  cofinanziati  dall'Unione
europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul
FEASR e sul FEAMP, nonche' degli  interventi  complementari  previsti
nell'ambito dell'Accordo di  partenariato  finanziati  dal  Fondo  di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987,  n.  183,  ai  sensi  del
comma 242, e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  attraverso  le
specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo. A tal fine,
le Amministrazioni centrali, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano assicurano,  per  gli  interventi  di  rispettiva
competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica
e procedurale a livello di singolo progetto,  secondo  le  specifiche
tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le
Amministrazioni centrali dello Stato responsabili  del  coordinamento
per i singoli fondi. 
  246. Lo schema di Accordo di partenariato per gli  anni  2014-2020,
prima della stipulazione con le  autorita'  dell'Unione  europea,  e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
Commissioni parlamentari competenti per  materia,  corredato  di  una
relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire. Il parere
deve essere espresso entro venti giorni dalla  data  di  trasmissione
dello schema di cui al primo periodo. Decorso inutilmente il  termine
per  l'espressione  del  parere,  l'accordo  puo'   essere   comunque
stipulato. 
  247. All'articolo 5, comma 2, del  decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
  «g-bis)  contratti   passivi,   convenzioni,   decreti   ed   altri
provvedimenti   riguardanti   interventi    a    titolarita'    delle
Amministrazioni centrali dello Stato,  cofinanziati  in  tutto  o  in
parte con risorse dell'Unione europea,  ovvero  aventi  carattere  di
complementarita' rispetto alla  programmazione  dell'Unione  europea,
giacenti  sulla  contabilita'  del  Fondo   di   rotazione   di   cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano  ferme  le
disposizioni  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1041,   per   la
rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti  assoggettati  al
controllo di cui al periodo precedente». 
  248. Le amministrazioni statali titolari di programmi  di  sviluppo
cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad
una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice  di
cui  al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   per   le
acquisizioni di beni e di servizi  finalizzate  all'attuazione  degli
interventi relativi ai detti programmi, si avvalgono di  Consip  Spa,
stipulando  apposite  convenzioni  per  la  disciplina  dei  relativi
rapporti.  Le  restanti  amministrazioni  titolari  di  programmi  di
sviluppo cofinanziati hanno facolta' di avvalersi di  Consip  Spa  ai
sensi e con le modalita' di cui al primo periodo. 
  249. A valere sulle disponibilita' del Fondo di  rotazione  di  cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite  di
60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse
a favore delle azioni di cooperazione allo  sviluppo  realizzate  dal
Ministero degli affari esteri, in coerenza  ed  a  complemento  della
politica di cooperazione dell'Unione europea.  Le  somme  annualmente
individuate  sulla  base  delle  azioni  finanziabili  ai  sensi  del
presente comma sono versate dal Fondo di  rotazione  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente  capitolo  di
spesa del Ministero degli affari esteri,  che  provvede  al  relativo
utilizzo in favore delle azioni stesse. 
  250. Al pagamento delle somme di denaro conseguenti  alle  pronunce
di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o  ritardato
recepimento nell'ordinamento di direttive o  di  altri  provvedimenti
dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede
a valere sullo stanziamento appositamente  iscritto  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze.   La
disposizione di cui al presente comma si applica anche alle  pronunce
gia' depositate o notificate alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. Ai titoli giudiziari di  cui  al  presente  comma  si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5-quinquies,  commi
da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89. 
  251. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  n.  282  del  2004,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  307  del  2004,  e'
incrementato di 283 milioni di euro per l'anno 2014. 
  252. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma  1240,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' incrementato di
614 milioni di euro per l'anno 2014. 
  253.  Per  le  finalita'  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  1
dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64,  e'  autorizzata  la
spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,
per l'istituzione in via sperimentale  di  un  contingente  di  corpi
civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della
presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace  non
governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o  nelle
aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del  contingente  si
provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo  5  aprile
2002, n. 77. 
  254. Per gli interventi di cui all'articolo  7-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24  giugno  2013,  n.  71,  l'erogazione  dei  contributi
avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti  in  bilancio,
sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali  e
previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE puo'
autorizzare gli enti  medesimi  all'attribuzione  dei  contributi  in
relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni
si applicano le disposizioni di cui al comma 2  del  citato  articolo
7-bis. 
  255. Nella ripartizione delle risorse di  cui  all'articolo  7-bis,
comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  come  rifinanziate
dalla presente legge, il CIPE, sulla  base  delle  esigenze  rilevate
dagli uffici speciali per  la  ricostruzione,  puo'  destinare  quota
parte delle risorse stesse anche al  finanziamento  degli  interventi
per assicurare la  ricostruzione  e  la  riparazione  degli  immobili
pubblici e la  copertura  delle  spese  obbligatorie,  connesse  alle
funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione  Abruzzo,
colpiti  dagli  eventi  sismici  del  6  aprile  2009,   nonche'   la
prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi
all'edilizia privata e pubblica  nei  comuni  della  regione  Abruzzo
situati al di fuori del cratere sismico. 
  256. Al fine di permettere il  completamento  degli  interventi  di
ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre  2012  in  Calabria  e
Basilicata, e' autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5  milioni
di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno  2015.  I
relativi pagamenti effettuati da ciascuna regione  sono  esclusi  dal
patto di  stabilita'  interno,  nei  limiti  di  2  milioni  di  euro
nell'anno 2014, di 6,3 milioni  di  euro  nell'anno  2015  e  di  1,7
milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Calabria e di 1 milione
di euro nell'anno 2014, di 3,2 milioni di euro nell'anno  2015  e  di
0,8 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Basilicata. 
  257. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 150 milioni di euro. 
  258. Per il finanziamento  di  interventi  in  favore  dei  collegi
universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  68,  e'  autorizzata  una
spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni  2014,
2015 e 2016. 
  259. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento
per il diritto allo studio  universitario  a  favore  degli  studenti
capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere  dall'anno  2014  il
Fondo integrativo statale per la concessione di borse  di  studio  di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  29
marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella  misura  di  50  milioni  di
euro. 
  260. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 47, della  legge
22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 220  milioni  di
euro per l'anno 2014. Le predette spese sono  escluse  dal  patto  di
stabilita' interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014.
Conseguentemente  il  Fondo  per  la  compensazione   degli   effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014. 
  261. e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno  all'editoria»
con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di
euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016,  destinato
ad incentivare, in conformita' con il regolamento (CE)  n.  1998/2006
della Commissione, del 15  dicembre  2006,  relativo  agli  aiuti  di
importanza  minore  (de  minimis),  gli  investimenti  delle  imprese
editoriali, anche di nuova  costituzione,  orientati  all'innovazione
tecnologica e  digitale  e  all'ingresso  di  giovani  professionisti
qualificati  nel  campo  dei  nuovi   media   ed   a   sostenere   le
ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri  con  delega  per
l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare  entro  il
31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto  con  il  Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali,  il  Ministro  dello  sviluppo
economico ed il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite  le
organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore
delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, e' definita, previa
ricognizione annuale delle  specifiche  esigenze  di  sostegno  delle
imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. 
  262. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per  le
misure di sostegno  dell'emittenza  radiotelevisiva  locale  relative
agli anni 2012 e 2013, e' autorizzata la spesa di 35 milioni di  euro
per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse gia' assegnate  nel
bilancio. 
  263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea  antincendio
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il  programma  «Prevenzione
dal rischio e soccorso pubblico»  dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'interno e' integrato di 5 milioni di euro  a
decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti  dall'alienazione  dei
velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato
alle esigenze del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  per  il
potenziamento del concorso aereo  di  Stato  per  il  contrasto  agli
incendi boschivi.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  264. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere  dal  1º  gennaio  2014,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2014.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 41,4 milioni  di
euro per l'anno 2014, con specifica destinazione  di  40  milioni  di
euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,4 milioni di euro per
il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n.
78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  102  del
2009. 
  265. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014. 
  266. Il fondo di cui all'articolo 616 del codice di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e  successive  modificazioni,  e'
finanziato per l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2014. 
  267. Al fine  di  incrementare  la  costituzione  di  parte  civile
dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad  oggetto
reati tributari, di  assicurare  l'assistenza  delle  amministrazioni
dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti  di  mediazione
obbligatoria, nonche'  di  garantire  l'indispensabile  attivita'  di
consulenza in via breve in favore dell'Unita'  tecnica-amministrativa
di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 10  febbraio  2011,  in  relazione  all'imponente
contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato e'  autorizzata  ad
effettuare, in aggiunta alle  facolta'  assunzionali  previste  dalla
normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo  organico  vigente,
ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro  il  limite  di
spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014.  In  dipendenza  di
tali ulteriori assunzioni e per garantire la  suddetta  attivita'  di
consulenza, la citata Unita' e' autorizzata ad avvalersi, nel  limite
delle  risorse  finanziarie  disponibili,  di  quattro   avvocati   o
procuratori dello Stato, di cui almeno  due  in  posizione  di  fuori
ruolo. 
  268. Al fine di non disperdere la  professionalita'  acquisita  dal
personale con contratto di lavoro  subordinato  a  tempo  determinato
assunto a seguito di  superamento  di  apposita  procedura  selettiva
pubblica,  per  titoli  ed  esami,  nonche'  per  fare  fronte   agli
accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attivita'  di
cooperazione fra autorita' di protezione di dati dell'Unione europea,
il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come  incrementato  in
attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre  2006,
n.  296,  e'  incrementato  di  dodici  unita',  previa   contestuale
riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del
predetto articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196
del 2003. 
  269. Per le finalita' di cui  al  comma  268,  il  Garante  di  cui
all'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo  30  giugno
2003, n. 196, indice, entro il 31 dicembre  2016,  nei  limiti  delle
proprie disponibilita' finanziarie, anche attingendo dalle risorse di
cui all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,
come modificato dal comma 416  del  presente  articolo,  una  o  piu'
procedure concorsuali, per titoli ed esami, per  assunzioni  a  tempo
indeterminato del personale  in  servizio  presso  l'Ufficio  di  cui
all'articolo 156 del predetto codice di cui al decreto legislativo n.
196 del 2003 a seguito di superamento di apposita procedura selettiva
pubblica, per titoli ed esami, che, alla data  di  pubblicazione  del
bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianita' con contratto  di
lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze  dello  stesso
Garante. 
  270. e' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
difesa, il Fondo per  le  esigenze  di  funzionamento  dell'Arma  dei
carabinieri con una dotazione di  10  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle
finanze, si provvede alla  ripartizione  del  Fondo  nell'ambito  del
programma di spesa «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa
e la sicurezza» del centro di responsabilita' «Arma dei Carabinieri». 
  271. L'articolo 2195 del codice di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   2195.   --   (Contributi   a   favore    di    Associazioni
combattentistiche)  --  1.  Per  il  sostegno  delle   attivita'   di
promozione  sociale  e  di  tutela  degli  associati   svolte   dalle
Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994,  n.
93,  sottoposte  alla  vigilanza  del  Ministero  della  difesa,   e'
autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli  anni
2014, 2015 e 2016. Il Ministro  della  difesa  provvede  con  proprio
decreto alla ripartizione di tali risorse, con le  modalita'  di  cui
alla legge 28 dicembre 1995, n. 549». 
  272. Al fine di  consentire  la  promozione  e  lo  svolgimento  di
iniziative per le celebrazioni del  settantesimo  anniversario  della
Resistenza e della Guerra di liberazione,  e'  istituito,  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo,  con  una  dotazione
pari a 1,5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2014  e  2015,
destinato a finanziare le iniziative  promosse  dalla  Confederazione
italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane. 
  273. Per assicurare il tempestivo adempimento  degli  indifferibili
impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento  del  semestre
di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del  2014  e
con  il  funzionamento  della  delegazione  per  la  Presidenza,   e'
autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno  2014  e  di  euro
2.000.000 per l'anno 2015. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri
trasmette ai competenti organi parlamentari,  prima  dell'inizio  del
semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro il  30  maggio
2014, una nota puntuale sul  riparto  delle  risorse,  suddivisa  per
finalita'  e  iniziative.  Le  somme  non  impegnate   nell'esercizio
finanziario  di  competenza  possono  essere  impegnate   nel   corso
dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al  presente
comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60,  comma
15, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per lo  svolgimento
delle attivita' di comunicazione del semestre di Presidenza  italiana
del   Consiglio   dell'Unione   europea   del    2014,    nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo,
sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri  2  milioni
di euro; a tale fine, si applicano le  deroghe  alle  limitazioni  di
spesa e di assunzione temporanea di personale previste  dal  presente
comma. Le attivita', gli interventi, la gestione  finanziaria  e  del
personale posti in  essere  dalla  delegazione  restano  disciplinati
dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto  del  collocamento  fuori
ruolo del personale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge
5 giugno 1984, n. 208, e' reso indisponibile per tutta la durata  del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione  organica
dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto  di  vista
finanziario. L'articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n.
208,  si  interpreta  nel  senso  che,  nei   limiti   temporali   di
operativita' della delegazione e nell'ambito  dello  stanziamento  di
cui al presente comma,  le  spese  sostenute  dalla  delegazione  per
consumi intermedi, nonche' per  il  noleggio  e  la  manutenzione  di
autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai
fini del calcolo dei limiti di spesa per il  Ministero  degli  affari
esteri  derivanti  dall'applicazione  della  normativa  vigente.  Nei
limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al  presente
comma, si applicano altresi' le disposizioni di cui  all'articolo  7,
commi 1,  4  e  6,  del  decreto-legge  28  dicembre  2012,  n.  227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013,  n.  12.
Ai  componenti  della  delegazione  di  cui  al  presente  comma   e'
corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennita'  di  cui
al regio decreto  3  giugno  1926,  n.  941.  Fermo  restando  quanto
previsto all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma,  al
personale di qualifica non  dirigenziale  componente  la  delegazione
puo'  essere  corrisposto  un   contributo   fisso   onnicomprensivo,
sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari
carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attivita' della
delegazione,  da  svolgere  anche   in   sedi   diverse   da   quella
dell'Amministrazione  centrale.  Per  le  straordinarie  esigenze  di
servizio della Rappresentanza  permanente  d'Italia  presso  l'Unione
europea connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio
dell'Unione europea, e' autorizzata per l'anno 2014, a  valere  sulle
risorse di cui al primo periodo del presente comma e  nei  limiti  di
1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con  contratto
temporaneo ai sensi dell'articolo  153  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  in  deroga  ai  limiti
quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le  iniziative
connesse  con  il  semestre  di  Presidenza  italiana  del  Consiglio
dell'Unione  europea,  di  competenza  di  Amministrazioni   centrali
diverse dal Ministero degli affari esteri,  e'  istituito  presso  lo
stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un  fondo  con
una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra
i Ministeri interessati con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, su proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri,  di
concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative  spese
si applicano  le  disposizioni  contenute  nel  presente  comma,  ivi
comprese  le  deroghe  alle  limitazioni  di  spesa  previste   dalla
normativa vigente. 
  274. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni  di
euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e  di  governo
dell'Unione europea sull'occupazione giovanile e dell'Asia --  Europe
Summit  che  si  terranno  in  Italia  nel   2014.   Le   spese   per
l'organizzazione  dei  vertici  sono  escluse  dall'applicazione  dei
limiti di spesa di cui all'articolo 6  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni. 
  275. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' di  cura,
formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte,  sia  a  livello
nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto  mediterraneo
di  ematologia  (IME),  di  cui  all'articolo   2,   comma   2,   del
decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e' autorizzata la  spesa  di  3,5
milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014. 
  276. Al fine di proseguire le attivita' dell'Associazione nazionale
privi della vista ed ipovedenti  (ANPVI  ONLUS),  organizzazione  non
lucrativa di utilita' sociale riconosciuta con decreto del Presidente
della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981,  e  in  particolare  le
attivita' del Centro autonomia e mobilita' e della scuola cani  guida
per ciechi di Campagnano di Roma, e' autorizzata la spesa di  300.000
euro per l'anno 2014. 
  277. Per ampliare il panorama  dei  servizi  culturali  per  i  non
vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e
dei Paesi del Mediterraneo, nonche' per le finalita' di cui al  comma
1 dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n.  52,  e  successive
modificazioni, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina  Margherita»
stipula un'apposita convenzione  con  il  Polo  tattile  multimediale
della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Per le  finalita'
di cui al presente comma e' erogato un  contributo  straordinario  di
800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del  Polo
tattile multimediale. 
  278. e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di  100  milioni  di
euro  da  assegnare  all'Agenzia  delle  entrate   quale   contributo
integrativo alle spese di funzionamento. 
  279. All'articolo 63, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al terzo periodo, dopo le parole:  «previsto  dal  terzo  comma»
sono inserite le seguenti: «, a soggetti iscritti alla  data  del  30
settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la  sub-categoria
tributi, in possesso di diploma di  laurea  in  giurisprudenza  o  in
economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria»; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la procura e'
rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o  di
una societa' di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,  n.  164,  essa
deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale  del
predetto centro o dal legale rappresentante della  predetta  societa'
di servizi». 
  280. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, le parole: «, ovvero, quando la procura  e'  rilasciata
ad un funzionario di un  centro  di  assistenza  fiscale,  essa  deve
essere  autenticata  dal  responsabile  del  predetto  centro»   sono
soppresse. 
  281. La disciplina prevista in materia di prezzi  di  trasferimento
praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma
7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, deve intendersi applicabile  alla  determinazione  del
valore della produzione netta ai fini  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive anche  per  i  periodi  d'imposta  successivi  a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. 
  282. La sanzione di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle  rettifiche
del valore della produzione netta di cui al comma 281. 
  283. La non applicazione delle sanzioni di  cui  al  comma  282  e'
limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla  data
del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta  per  il  quale,  alla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  siano  decorsi  i
termini per la presentazione della relativa dichiarazione. 
  284. Le disposizioni dei commi 282 e 283 non  si  applicano  se  la
sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  285. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e  di  47,5
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2017  ed  e'  ridotto  di  20
milioni di euro per l'anno 2015. 
  286. Per consentire la realizzazione della riforma del  catasto  in
attuazione della delega in materia fiscale, e' autorizzata  la  spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di  40  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2019. 
  287. Al  fine  di  rimborsare  le  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011,  n.  111,  in  attuazione  della  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013,  e'  istituito  un  apposito
fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60
milioni di euro per l'anno 2015. 
  288. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2014, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente,
ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso  gia'  concluso
alla data di entrata in vigore della presente legge. A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3
milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016. 
  289. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le suddette permute riguardanti nuovi immobili destinati  a
carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello
di cui al periodo precedente, hanno carattere di assoluta  priorita'.
A tal fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  per  ciascun
anno, a decorrere dall'anno  2016,  destinata  a  tali  procedure  di
permuta in cui  siano  ricompresi  immobili  demaniali  gia'  in  uso
governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione». 
  290.  Al  fine  di  non  ostacolare  l'attuazione  in  corso  della
revisione delle circoscrizioni  giudiziarie,  i  giudici  onorari  di
tribunale e i vice procuratori onorari il cui  mandato  scade  il  31
dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a
norma  dell'articolo  42-quinquies,  primo  comma,   dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  nonche'
i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31  dicembre  2014  e
per  i  quali  non  e'  consentita  un'ulteriore  conferma  a   norma
dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre  1991,  n.  374,  e
successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio
delle  rispettive  funzioni  fino   alla   riforma   organica   della
magistratura onoraria e, comunque, non oltre  il  31  dicembre  2014;
conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del  decreto  legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31  dicembre  2013»
sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014». 
  291. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre  2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 25,  dopo  le  parole:  «turistico-ricreative»  sono  inserite  le
seguenti: «, ad uso pesca, acquacoltura ed  attivita'  produttive  ad
essa connesse,». 
  292. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, si provvede  all'incremento  dei  consumi  medi
standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato  di  cui
al decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  26
febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi  dei  prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli,  in  allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai
fini  dell'applicazione  delle  aliquote  ridotte  o   dell'esenzione
dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del  20  marzo
2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a
21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016. 
  293. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 12
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni  di  euro
e' versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed  e'
riassegnato al pertinente capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze  al  fine  di  provvedere  al
rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione
della produzione bieticolosaccarifera di cui  all'articolo  1,  comma
1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza  di  una
parte del  quarto  anno  del  quinquennio  previsto  dalla  normativa
europea. 
  294. A favore degli italiani nel mondo  sono  disposti  i  seguenti
interventi: 
  a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno  2014,  per
le elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE; 
  b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno  2014,  per
il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura  italiana
all'estero; 
  c) per un ammontare pari a 600.000 euro per  l'anno  2014,  per  il
rifinanziamento delle attivita' di assistenza, diretta  e  indiretta,
degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza; 
  d) per un ammontare pari a 200.000 euro per  l'anno  2014,  per  il
Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma; 
  e) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, in  favore
delle agenzie  specializzate  per  i  servizi  stampa  dedicati  agli
italiani residenti all'estero; 
  f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per  l'anno  2014,  ad
integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti  in
favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. 
  295. All'articolo 12  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. All'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)  sono
attribuite le attivita' a  carattere  tecnico-operativo  relative  al
coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n.
1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A  tal  fine,  l'Agenzia
agisce come unico rappresentante dello Stato italiano  nei  confronti
della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed
al FEASR ed e' responsabile nei confronti dell'Unione  europea  degli
adempimenti  connessi  alla  gestione  degli  aiuti  derivanti  dalla
politica agricola comune, nonche'  degli  interventi  sul  mercato  e
sulle strutture del settore agricolo,  finanziati  dal  FEAGA  e  dal
FEASR. Resta  ferma  la  competenza  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali nella gestione dei  rapporti  con  la
Commissione  europea  afferenti,  in  seno  al  Comitato  dei   fondi
agricoli, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa,
di  cui  al  citato  regolamento  (CE)  n.  1290/2005,  relativo   al
finanziamento della  politica  agricola  comune,  nonche'  alle  fasi
successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi
della vigente normativa europea. In  materia  l'Agenzia  assicura  il
necessario  supporto  tecnico  fornendo,  altresi',  gli   atti   dei
procedimenti»; 
    b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati. 
  296. Le somme di cui all'articolo 18,  comma  11,  della  legge  23
luglio 2009,  n.  99,  iscritte  nel  bilancio  dell'Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura (AGEA) e  non  ancora  utilizzate,  possono
essere destinate negli  anni  2014  e  2015  alle  finalita'  di  cui
all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 2009. 
  297. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con
particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio  Xylella
fastidiosa  e  al  potenziamento  dei  sistemi  di   monitoraggio   e
controllo, ivi compresi i  controlli  sulle  sementi  provenienti  da
organismi geneticamente modificati, e'  autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro  per  l'anno  2014,  da  ripartire  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo
onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui  all'articolo
12 della legge 27 ottobre 1996,  n.  910,  che,  a  tale  fine,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
e' autorizzato  per  l'anno  2014  ad  effettuare  le  operazioni  di
pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia  per
lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero  stesso
ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
mediante l'utilizzo dei conti correnti gia' intestati  alla  medesima
Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le  operazioni  effettuate
sono   oggetto   di   rendicontazione   al   termine   dell'esercizio
finanziario. 
  299. Per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di
Milano per la realizzazione del progetto «Binario 21» e'  autorizzata
la spesa di 900.000 euro per l'anno 2014. 
  300. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e  la  divulgazione
sulla legislazione persecutoria  e  sulla  deportazione  degli  ebrei
d'Italia, nonche' sugli ebrei  salvati,  anche  predisponendo  banche
dati informatiche per il Museo  nazionale  dell'Ebraismo  italiano  e
della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003,  n.  91,  e  per  altre
strutture a carattere museale, e' attribuito alla  Fondazione  Centro
di documentazione ebraica contemporanea un contributo di 100.000 euro
per l'anno 2014. 
  301. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 299 e 300, pari
a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2014,  si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,  n.
75. 
  302. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito  un  fondo  per  il  finanziamento  di  esigenze
indifferibili con una dotazione di 24.331.245 euro per  l'anno  2014,
da ripartire contestualmente tra le finalita'  di  cui  all'elenco  1
allegato alla presente legge,  con  un  unico  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  303. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma  12,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' integrato con 10 milioni  di  euro
per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20  milioni  di
euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito  sportivo  amministra
gli importi di cui sopra in gestione  separata  in  base  ai  criteri
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro da lui delegato,  sentiti  il  Ministro  dell'interno  e  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  previo  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  della   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie  locali,  tenendo  conto  dell'esigenza  di
assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli
impianti sportivi e la loro fruibilita', nonche' per il loro sviluppo
e ammodernamento. 
  304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c)
del presente comma, il piu' efficace utilizzo, in via non  esclusiva,
delle risorse del Fondo di cui  al  comma  303,  come  integrate  dal
medesimo comma, nonche' di favorire comunque  l'ammodernamento  o  la
costruzione di  impianti  sportivi,  con  particolare  riguardo  alla
sicurezza  degli  impianti  e   degli   spettatori,   attraverso   la
semplificazione delle procedure amministrative  e  la  previsione  di
modalita' innovative di finanziamento: 
  a) il soggetto che  intende  realizzare  l'intervento  presenta  al
comune  interessato  uno  studio  di  fattibilita',  a  valere  quale
progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di  cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n.  207,  e  corredato  di  un  piano  economico-finanziario  e
dell'accordo  con  una  o  piu'  associazioni  o  societa'   sportive
utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilita'  non  puo'
prevedere  altri  tipi  di  intervento,  salvo  quelli   strettamente
funzionali alla fruibilita' dell'impianto  e  al  raggiungimento  del
complessivo  equilibrio   economico-finanziario   dell'iniziativa   e
concorrenti alla valorizzazione del territorio  in  termini  sociali,
occupazionali  ed  economici  e   comunque   con   esclusione   della
realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune,
previa  conferenza  di  servizi  preliminare  convocata  su   istanza
dell'interessato in ordine allo studio di fattibilita', ove ne valuti
positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine  di  novanta
giorni  dalla  presentazione  dello  studio  medesimo,  il   pubblico
interesse della  proposta,  motivando  l'eventuale  mancato  rispetto
delle priorita' di cui al comma 305  ed  eventualmente  indicando  le
condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di  assenso  sul
progetto; 
  b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto
proponente presenta al comune  il  progetto  definitivo.  Il  comune,
previa conferenza di servizi decisoria, alla quale  sono  chiamati  a
partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in
ordine al progetto presentato e che  puo'  richiedere  al  proponente
modifiche  al  progetto  strettamente  necessarie,  delibera  in  via
definitiva  sul  progetto;  la  procedura  deve   concludersi   entro
centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove  il  progetto
comporti atti di competenza regionale, la conferenza  di  servizi  e'
convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni  dalla
presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce  ogni
autorizzazione  o  permesso  comunque  denominato   necessario   alla
realizzazione dell'opera e determina  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera medesima; 
  c) in caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e  b),
relativamente agli impianti omologati per un numero di posti  pari  o
superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto  proponente,  assegna
all'ente interessato  trenta  giorni  per  adottare  i  provvedimenti
necessari; decorso inutilmente  tale  termine,  il  presidente  della
regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare,
entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i
provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un
numero di posti pari o superiore a 4.000 al  coperto  e  20.000  allo
scoperto, decorso  infruttuosamente  l'ulteriore  termine  di  trenta
giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei ministri,  al
quale  e'  invitato  a  partecipare  il  presidente   della   regione
interessata,  previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei   lavori
pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla  richiesta,  adotta,
entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari; 
  d) in caso di  interventi  da  realizzare  su  aree  di  proprieta'
pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto  approvato  e'
fatto  oggetto  di  idonea  procedura  di   evidenza   pubblica,   da
concludersi comunque entro novanta  giorni  dalla  sua  approvazione.
Alla gara e' invitato anche il soggetto  proponente,  che  assume  la
denominazione di promotore. Il  bando  specifica  che  il  promotore,
nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario,  puo'  esercitare  il
diritto  di  prelazione  entro  quindici  giorni  dall'aggiudicazione
definitiva e divenire  aggiudicatario  se  dichiara  di  assumere  la
migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili,  le
previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163, in materia di finanza di progetto.  Qualora  l'aggiudicatario
sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a),  primo  periodo,  il
predetto aggiudicatario e' tenuto a subentrare nell'accordo  o  negli
accordi di cui alla medesima lettera e periodo; 
  e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla
normativa vigente in relazione  alla  tipologia  o  dimensione  dello
specifico intervento promosso. 
  305. Gli interventi di cui al comma 304,  laddove  possibile,  sono
realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o
relativamente a impianti localizzati in aree gia' edificate. 
  306.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
  307. Per l'organizzazione  dei  Campionati  mondiali  di  pallavolo
femminile del 2014  e'  attribuito  al  Comitato  olimpico  nazionale
italiano (CONI) un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014. 
  308. Al fine di consentire la realizzazione di  interventi  urgenti
per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei
«Luoghi della memoria» nel quadro degli  eventi  programmati  per  la
celebrazione  del  Centenario  della  prima   guerra   mondiale,   e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per  l'anno  2014  e  di  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. 
  309. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi  della  prima
guerra mondiale e di preservarne la memoria in  favore  delle  future
generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni,  convegni,
mostre, pubblicazioni e  percorsi  di  visita,  anche  prevedendo  il
coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e  grado  in  un  percorso
didattico integrativo ai  fini  del  recupero  di  lettere,  oggetti,
documenti e di altro materiale storico, e' autorizzata  la  spesa  di
1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. 
  310. Il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' destinato al finanziamento  delle  iniziative  finalizzate
alla gestione e all'implementazione del portale «Normattiva» volto  a
facilitare la ricerca  e  la  consultazione  gratuita  da  parte  dei
cittadini della normativa vigente, nonche' a  fornire  strumenti  per
l'attivita'  di  riordino   normativo.   Il   programma,   le   forme
organizzative  e  le  modalita'  di  funzionamento  delle   attivita'
relative al portale, anche al fine di favorire la  convergenza  delle
banche dati regionali, sono disciplinati con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri,  previa  intesa  con  il  Presidente  del
Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati
e previo parere  della  Conferenza  dei  presidenti  delle  assemblee
legislative delle regioni e delle province autonome. Il  Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo  delle
attivita'. La banca dati del portale e' alimentata  direttamente  dai
testi degli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana e le relative  attivita'  sono  svolte,  su  base
convenzionale, dal medesimo soggetto preposto  alla  stampa  ed  alla
gestione, anche con strumenti telematici, della  Gazzetta  Ufficiale.
Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo  e'  incrementato
di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di  euro  1.000.000  per  ciascuno
degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno  2017.
Ulteriori  finanziamenti  possono  essere  attribuiti  al  fondo   da
soggetti pubblici e privati, con le modalita' stabilite dallo  stesso
decreto. 
  311. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre
2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2009, n. 9, sono abrogati. 
  312. Per il completamento e la implementazione del progetto x-leges
finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi  costituzionali,
per assicurare la completa informatizzazione della  formazione  degli
atti normativi e  delle  deliberazioni  adottate  dal  Consiglio  dei
ministri, nonche' per alimentare la Gazzetta Ufficiale in conformita'
alle disposizioni del codice di cui al decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e' istituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  un  fondo  con  una  dotazione  complessiva  pari  ad  euro
1.500.000, di cui euro 200.000 per  l'anno  2014,  euro  400.000  per
l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro  200.000  per  l'anno
2017, euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 200.000 per l'anno 2019. 
  313. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni  anno,  riferisce  alla
Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui  all'articolo
14, comma 19, della legge 28 novembre  2005,  n.  246,  e  successive
modificazioni, sui risultati raggiunti nell'attuazione  dei  progetti
Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo. 
  314. All'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, il comma 30
e' abrogato. 
  315. All'articolo 1, comma 144, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, dopo le parole: «livelli essenziali di assistenza» sono aggiunte
le  seguenti:  «,  nonche'  per   i   servizi   istituzionali   delle
rappresentanze  diplomatiche  e   degli   uffici   consolari   svolti
all'estero». All'articolo 5, comma  2,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, dopo le parole: «tecnico-operativa della  difesa»  sono
inserite le seguenti: «nonche'  per  i  servizi  istituzionali  delle
rappresentanze  diplomatiche  e   degli   uffici   consolari   svolti
all'estero». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  comma
si provvede mediante corrispondente riduzione degli  stanziamenti  di
parte corrente e di  parte  capitale  destinati  all'erogazione  agli
uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e  di
parte capitale, iscritti nello  stato  di  previsione  del  Ministero
degli affari esteri. 
  316. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013,
n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013,  n.
85, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a
seguito dell'opzione effettuata ai sensi del  comma  2  del  medesimo
articolo 1 della legge n. 418 del  1999,  il  trattamento  economico,
comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non
puo'  superare  quello  complessivamente  attribuito  ai  membri  del
Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione  previdenziale,
che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza». 
  317. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, dopo le parole: «compiti  ispettivi»
sono inserite le seguenti: «, a quella effettuata dal  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del  turismo  per  lo  svolgimento
delle attivita' indispensabili di  tutela  e  di  valorizzazione  del
patrimonio culturale». 
  318. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'
ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per
l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016 e 95 milioni di  euro
per l'anno 2017. 
  319. Al fine di fronteggiare la  grave  situazione  socio-economica
nell'isola di Lampedusa,  determinatasi  a  seguito  dell'eccezionale
afflusso di cittadini  provenienti  dai  Paesi  del  Mediterraneo,  e
rafforzarne  la  dotazione  di  infrastrutture,  finalizzata  ad  una
maggiore efficienza  dei  servizi,  il  CIPE  assegna  al  comune  di
Lampedusa e Linosa 20 milioni di euro per il  triennio  2014-2016,  a
valere sulle  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione
stanziate dalla presente  legge  per  il  periodo  di  programmazione
2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, il comune di Lampedusa  e  Linosa,
nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal  presente  comma,
presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che
lo istruisce, un piano di interventi di miglioramento dell'efficienza
della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento
e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano, contenente anche
specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi,
istruito positivamente, su proposta  del  Ministro  per  la  coesione
territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti e' sottoposto al CIPE, per l'approvazione in  una  riunione
cui partecipa il Presidente della Regione  siciliana.  Il  comune  di
Lampedusa  e  Linosa  puo'  richiedere  all'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di  impresa  S.p.a.  di
fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere  con  il
predetto Dipartimento, ai cui oneri  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse di cui al primo periodo del  presente  comma,  la  necessaria
assistenza tecnica per la definizione del piano  e  per  l'attuazione
degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il  ricorso  alle
misure di accelerazione di cui all'articolo 55-bis del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni,  e  a  quelle  di  cui
all'articolo  9-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98.  Le
agevolazioni di cui all'articolo  37  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle  risorse  individuate
dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate
nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa,  istituita
dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al
fine di consentire il completamento del programma  di  metanizzazione
del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre  1980,
n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 20  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2014  al  2020,  e'  autorizzata  la
concessione, ai comuni e ai loro consorzi,  di  contributi  in  conto
capitale  fino  a  un  massimo   del   54   per   cento   del   costo
dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane  di
distribuzione del gas  metano.  I  contributi  sono  erogati  qualora
l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa
ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  coesione  relative  alla  programmazione   nazionale
2014-2020, con deliberazione del CIPE, che provvede ad  assegnare  20
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2014  al  2020,  sono
stabilite le procedure per la concessione dei contributi  secondo  le
seguenti priorita': 
  a) concessione ai comuni che abbiano  gia'  presentato,  nei  tempi
previsti, la domanda di contributo ai sensi delle  deliberazioni  del
CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004; 
  b) proseguimento  del  programma  generale  di  metanizzazione  del
Mezzogiorno -- biennio operativo, di cui  alla  citata  deliberazione
del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999. 
  320. Al fine di consentire le attivita' di  ricerca,  assistenza  e
cura dei malati oncologici, e' autorizzata la spesa di 3  milioni  di
euro per l'anno 2014 a favore del  Centro  nazionale  di  adroterapia
oncologica (CNAO). 
  321. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nonche' le
Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'  assicurano
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando,  secondo  i
rispettivi ordinamenti, misure di  contenimento  della  spesa,  anche
alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di  finanza
pubblica ad esse  applicabili,  che  garantiscano  il  versamento  al
bilancio dello Stato di  un  risparmio  di  spesa  complessivo  annuo
maggiorato del 10 per cento  rispetto  agli  obiettivi  di  risparmio
stabiliti a legislazione vigente e  senza  corrispondenti  incrementi
delle entrate dovute ai contributi del  settore  di  regolazione.  Le
misure alternative di  contenimento  della  spesa  di  cui  al  primo
periodo  non  possono   prevedere   l'utilizzo   degli   stanziamenti
preordinati alle spese in conto  capitale  per  finanziare  spese  di
parte corrente ne' deroghe  alle  vigenti  disposizioni  in  tema  di
personale, con particolare riferimento a quelle comportanti  risparmi
di spesa. Il rispetto  di  quanto  previsto  dal  presente  comma  e'
asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorita'. 
  322. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre  1993,  n.
580, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «6. Al fine di garantire la  partecipazione  del  sistema  camerale
agli obiettivi di contenimento di  finanza  pubblica  e  ai  relativi
risparmi  di  spesa  applicabili,  ciascuna  camera   di   commercio,
l'Unioncamere  e  le  singole  unioni  regionali  possono  effettuare
variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo
il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento  dei
risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei  conti
dei  singoli  enti  attesta  il  conseguimento  degli  obiettivi   di
risparmio e le modalita' compensative tra  le  diverse  tipologie  di
spesa». 
  323. All'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n.  146,  dopo  il
comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Al fine di garantire la  continuita'  dell'attivita'  della
Commissione, nei limiti  dei  contingenti  di  cui  al  comma  2,  il
personale di ruolo della pubblica  amministrazione,  in  servizio  in
posizione di comando  alla  data  del  30  giugno  2013,  che  ne  fa
richiesta, e' trasferito alla  Commissione  e  inquadrato  nel  ruolo
organico del personale  della  Commissione,  appositamente  istituito
senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  con
corrispondente   riduzione   delle    dotazioni    organiche    delle
amministrazioni  di  appartenenza  e  trasferimento  delle   relative
risorse finanziarie. Il numero delle unita' di personale in posizione
di comando di cui l'amministrazione puo' avvalersi ai sensi del comma
2 e' ridotto di un numero pari alle unita' immesse in ruolo». 
  324. Al fine di estendere il beneficio di cui  all'articolo  4  del
decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, in  favore  delle  reti  e  dei
consorzi  di  imprese  utilizzatori  di  gas  ed   energia   a   fini
industriali, i quali abbiano almeno per una percentuale  pari  all'80
per  cento  la  propria  unita'  produttiva  ubicata  nei   distretti
industriali individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n.  317,
nonche' ai  sensi  delle  normative  regionali  vigenti,  considerati
utente  unico,  anche  se  con  punti  di  fornitura   multipla,   e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite
le modalita' attuative della presente disposizione. 
  325. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della  legge
24  dicembre  2012,  n.  228,  relative  al  commissariamento   delle
amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale
del mandato nonche' di cessazione anticipata degli organi provinciali
che intervengono in una data compresa tra  il  1º  gennaio  e  il  30
giugno 2014. 
  326. All'articolo 11  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
dopo il comma 19 e' inserito il seguente: 
  «19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di
eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresi' individuate,  con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
le   fondazioni   lirico-sinfoniche   che,    presentando    evidenti
peculiarita'  per  la  specificita'  della  storia  e  della  cultura
operistica e sinfonica  italiana,  per  la  loro  assoluta  rilevanza
internazionale, le  eccezionali  capacita'  produttive,  i  rilevanti
ricavi propri, nonche' per il significativo  e  continuativo  apporto
finanziario  di  soggetti   privati,   possono   dotarsi   di   forme
organizzative  speciali,  fermo  restando  il  rispetto  di  tutti  i
requisiti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,   lettera   f),   del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri
statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma  15,  lettere
a), numero 2), e b), del presente articolo». 
  327. Fermo quanto stabilito al comma 326, la disposizione di cui al
numero 2)  della  lettera  a)  del  comma  15  dell'articolo  11  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si  applica  alla  Fondazione
Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo  sono  svolte  dal
consiglio di amministrazione. 
  328. e' autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a
favore dell'orchestra «I virtuosi italiani» di Verona, finalizzato al
sostegno della programmazione musicale. 
  329. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Per i contratti di locazione passiva  degli  immobili  di  cui  al
primo comma, i limiti temporali  indicati  all'articolo  12,  secondo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati,
se nel contratto e' inserita la clausola  di  acquisto  dell'immobile
locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente». 
  330. Ai fini della razionalizzazione e  del  riassetto  industriale
nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli  di
amministrazione di SICOT --  Sistemi  di  consulenza  per  il  Tesoro
S.r.l. e di Consip Spa, entro venti giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione
del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in  Consip
Spa. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la  convenzione
attualmente  in  essere  tra  la  SICOT   S.r.l.   e   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e'  risolta  e  le  attivita'  previste
dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal
Ministero, sulla base di un nuovo rapporto  convenzionale,  a  Consip
Spa,  secondo  modalita'  in  grado  di  limitare  esclusivamente  al
Ministero dell'economia e delle finanze --  Dipartimento  del  tesoro
l'accesso  ai  dati  e  alle  informazioni  trattati.  Le  operazioni
compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta  di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali
e da ogni  altra  imposta  indiretta  esclusa  l'imposta  sul  valore
aggiunto. 
  331. All'articolo 14  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  «11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, la societa'  di  cui  all'articolo  5-bis  del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993,  n.  202,  e'  trasferita  alla  Societa'
Fintecna s.p.a. o a societa'  da  essa  interamente  controllata.  Il
corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo le procedure e
ai  sensi  del  comma   12.   Entro   trenta   giorni   dall'avvenuto
trasferimento, la societa' trasferitaria  provvede  a  deliberare  la
messa in liquidazione della societa'»; 
    b) il primo periodo del comma  12  e'  sostituito  dal  seguente:
«Entro i trenta giorni successivi alla messa  in  liquidazione  della
societa', si provvede alla  nomina  di  un  collegio  di  tre  periti
designati, uno dalla societa' trasferitaria, uno  dal  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e  uno  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine  di
effettuare,  entro  novanta  giorni,   una   valutazione   estimativa
dell'esito finale della liquidazione della societa' trasferita». 
  332. La societa' EUR Spa puo' presentare al Ministero dell'economia
e delle finanze -- Dipartimento del  tesoro,  entro  il  15  febbraio
2014,    con    certificazione    congiunta    del    presidente    e
dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad  anticipazione
di liquidita', per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni  di
euro. L'anticipazione e' concessa, previa presentazione di  un  piano
di pagamento  dei  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili,  a  valere
sull'incremento  della  dotazione  del  Fondo   per   assicurare   la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed  esigibili,  di
cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
e successive modificazioni, previsto dall'articolo 13, comma  8,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Della presente  disposizione  si
tiene  conto  nella  predisposizione  del   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive  modificazioni,  con  il  quale,  ai  sensi  del  citato
articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, si  provvede
alla distribuzione dell'incremento del  predetto  Fondo  tra  le  sue
diverse sezioni. 
  333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si  provvede  a
seguito: 
  a) della predisposizione, da  parte  della  societa'  EUR  Spa,  di
misure  idonee  e  congrue  di   copertura   annuale   del   rimborso
dell'anticipazione  di   liquidita'   maggiorata   degli   interessi,
verificate da un apposito tavolo tecnico cui partecipano la societa',
il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro
e Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  nonche'  il
comune di Roma Capitale; 
  b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  --  Dipartimento  del  tesoro  e  la
societa' EUR Spa, nel quale sono definite le modalita' di  erogazione
e di restituzione  delle  somme,  comprensive  di  interessi,  in  un
periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresi', qualora  la
societa' non adempia nei termini stabiliti al versamento  delle  rate
dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime  somme  da  parte
del Ministero dell'economia e delle finanze,  sia  l'applicazione  di
interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della societa'  e'
pari al rendimento di mercato  dei  buoni  poliennali  del  tesoro  a
cinque anni in corso di emissione. 
  334.   Per   assicurare   il   completamento   del   processo    di
modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita  della  stampa
quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento
tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il  termine  previsto
dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio  2012,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio  2012,  n.  103,
per la tracciabilita' delle vendite e delle rese, e' differito al  31
dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta  di  cui  al  medesimo
comma e' riconosciuto per l'anno 2014. 
  335. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 577 del presente articolo, i commi 1, 2  e  3  dell'articolo
11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  abrogati.
Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui  alle
suddette disposizioni,  come  rideterminate  ai  sensi  del  predetto
decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alla dotazione di cui  all'articolo  4,  comma  1,  terzo
periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. 
  336. Ai fini del  mantenimento,  per  il  triennio  2014-2016,  del
regime di  sospensione  delle  agevolazioni  tariffarie  postali,  in
scadenza al 31 dicembre 2013,  il  termine  di  cui  al  comma  1-bis
dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2010, n. 163, e'  prorogato
al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad  applicarsi
la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla  legge
24 febbraio 2012, n. 14, per le spedizioni di prodotti editoriali  da
parte  delle  associazioni  e  organizzazioni  senza  fini  di  lucro
iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e  delle
associazioni d'arma e combattentistiche. 
  337. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo
1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  16  luglio  2012,  n.  103,  ai  fini
dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e
diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalita'
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1983,
n. 48. 
  338. La Banca  d'Italia  tiene  conto,  nell'ambito  della  propria
autonomia, dei principi di contenimento della spesa di cui  ai  commi
da 452 a 488. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con  le
organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di  contrattazione  in
tempo utile per  dare  attuazione  ai  suddetti  principi,  la  Banca
d'Italia provvede sulle materie oggetto  del  mancato  accordo,  fino
alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo. 
  339. A decorrere dall'anno 2014, la  quota  delle  risorse  di  cui
all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da
attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da  sostenere  per  gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti  dal  servizio  per
malattia effettuati dalle  aziende  sanitarie  locali,  e'  ripartita
annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  alla
predisposizione del decreto di cui al periodo precedente  sulla  base
di una proposta della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome, da trasmettere entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno  con
riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole  regioni
provvedono all'assegnazione delle  rispettive  quote  determinate  ai
sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati.  Le
risorse di cui al presente comma, attribuite alle regioni e agli enti
da esse vigilati, non possono essere destinate  a  finalita'  diverse
dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal  servizio
per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i  cui  oneri
dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse. 
  340. Al comma 10-bis dell'articolo 4 del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Ai  fini
della razionalizzazione del  servizio,  l'INPS,  per  l'effettuazione
delle visite mediche di controllo domiciliari ai  lavoratori  assenti
dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei  medici
inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente». 
  341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  340  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  342. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: «al di sopra della soglia di rilievo  comunitario»
sono soppresse. 
  343. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni  di  cui  al
presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori,  servizi
e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta,
nonche' nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e  al  secondo
periodo del comma 11 dell'articolo 125». 
  344. All'articolo 37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  «11. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  della
giustizia, e'  stabilita  la  ripartizione  in  quote  delle  risorse
confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per  essere
destinate,  in  via  prioritaria,  all'assunzione  di  personale   di
magistratura  ordinaria,  nonche',  per  il  solo  anno  2014,  nella
prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e  per
consentire a coloro  che  hanno  completato  il  tirocinio  formativo
presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228,  lo  svolgimento  di  un  periodo  di
perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014,  nel  limite
di spesa di 15 milioni di euro. La titolarita' del relativo  progetto
formativo e' assegnata al  Ministero  della  giustizia.  A  decorrere
dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni  di  euro  del  predetto
importo e' destinata all'incentivazione del personale  amministrativo
appartenente  agli  uffici  giudiziari  che  abbiano  raggiunto   gli
obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga  alle  disposizioni  di
cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e alle  spese  di  funzionamento  degli  uffici  giudiziari.  La
riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e' effettuata al
netto delle risorse utilizzate per le  assunzioni  del  personale  di
magistratura ordinaria». 
  345. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e'  autorizzata  la
spesa di 2,9 milioni di euro per le finalita' di cui  all'articolo  8
della legge 23 febbraio 2001,  n.  38,  e  di  500.000  euro  per  le
finalita' di cui all'articolo 21 della medesima legge. 
  346. e'  istituito,  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di  euro  per
l'anno 2014 finalizzato  ad  interventi  in  conto  capitale  per  la
ricostruzione  e  messa  in  sicurezza  del  territorio  nelle   zone
interessate da eventi emergenziali pregressi  per  le  quali  vi  sia
stato il rientro all'ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, ovvero vi sara' nel corso del  2014.  Il  fondo  puo'  essere
utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte  e  beni
mobili strumentali all'attivita' produttiva, inclusa quella agricola,
purche'  i  danni  siano  in  nesso  di  causalita'  con  l'evento  e
dimostrabili con perizia giurata, risalente al  periodo  dell'evento.
Gli interventi attuati con le risorse del fondo di  cui  al  presente
comma sono monitorati ai sensi del decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi. 
  347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 346,  ai
sensi e con le  modalita'  ivi  previste,  sono  ammessi  i  seguenti
interventi: 
  a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi  alle  imprese
che abbiano subito danni alle scorte e  ai  beni  mobili  strumentali
all'attivita'  produttiva  a   seguito   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che hanno colpito il territorio  della  regione  Marche
nei giorni dal 1º al 6 marzo 2011; 
  b) interventi per la  ricostruzione  a  seguito  degli  eccezionali
eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province  di
Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20  al
24 ottobre 2013, nonche' della regione Marche nei giorni tra il 10  e
l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro  per  l'anno
2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari; 
  c) al  fine  di  consentire  l'avvio  dell'opera  di  ricostruzione
necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento  sismico
verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5  milioni  di  euro  per
l'anno  2014  per  il  finanziamento  degli  interventi   diretti   a
fronteggiare i danni conseguenti al sisma. 
  348. Al fine di completare le attivita' finalizzate alla prima fase
di ricostruzione e di recupero del tessuto  urbano  e  sociale  della
citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere,  all'articolo  4,  comma
14, del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita', i  comuni  del
cratere possono prorogare  o  rinnovare  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2014 i contratti di  lavoro  a  tempo  determinato  previsti
dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre  2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,
n.  10,  nonche'  i  contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa stipulati in  forza  delle  ordinanze  emergenziali  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo  7,  comma
6-ter, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,  n.  71,  avvalendosi  del
sistema derogatorio ivi previsto anche per  l'anno  2014  nel  limite
massimo di spesa di 0,5 milioni di euro». 
  349. Al fine di completare le attivita' finalizzate alla prima fase
di ricostruzione del tessuto urbano, sociale  e  occupazionale  della
citta' dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il  solo
anno 2014, il comune dell'Aquila e' autorizzato, nel limite di  spesa
di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno,  anche  in  deroga  alle
vigenti normative in materia  di  vincoli  alle  assunzioni  a  tempo
determinato presso le amministrazioni pubbliche, di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n.  368,  al  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  anche
con  riferimento  all'articolo  19  di  quest'ultimo  decreto,  e  di
rispetto del patto di stabilita' e di spesa del personale di cui alla
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014  i
contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di
funzione  dirigenziale,  stipulati   sulla   base   della   normativa
emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui  all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo  2012,
con  rendicontazione  al  titolare  dell'Ufficio  speciale   per   la
ricostruzione della citta' dell'Aquila. 
  350.  Al  fine  di   concorrere   ad   assicurare   la   stabilita'
dell'equilibrio  finanziario  nel  comune  dell'Aquila,  negli  altri
comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario  delegato  n.  3
del  16  aprile  2009  e  n.  11  del  17  luglio  2009,   pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile  2009  e
n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, nonche' per
assicurare la continuita' del servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti
solidi  urbani,  e'  assegnato  un   contributo   straordinario   per
l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori  costi  sostenuti  o  delle
minori entrate conseguite derivanti  dalla  situazione  emergenziale,
nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune  dell'Aquila,
di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del  cratere  e
di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila. 
  351. Per agevolare l'autonoma sistemazione  dei  cittadini  la  cui
prima abitazione e' stata oggetto di ordinanza di sgombero a  seguito
del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i  contributi
previsti all'articolo 2  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 sono  estesi  fino
al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro. 
  352. All'articolo 1, comma 319, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, le parole: «6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2014»
sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2014». 
  353. Per l'anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione
Molise e' determinato, sia in termini di competenza sia in termini di
cassa,  dalla  somma  delle  spese  correnti  e  in  conto   capitale
risultanti dal consuntivo  al  netto  di  quelle  effettuate  per  la
ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi  sismici
dell'ottobre e del  novembre  2002.  L'esclusione  opera  nei  limiti
complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014. 
  354. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di  stabilita'  interno
dei comuni e delle province, individuati ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.  122,  e  dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le
procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai
commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della  regione
Emilia-Romagna e di 2,5 milioni  di  euro  per  gli  enti  locali  di
ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.  Ai  fini  dell'attuazione
della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna,  Lombardia  e
Veneto nel ridurre gli obiettivi degli  enti  locali  non  peggiorano
contestualmente il proprio obiettivo di patto. 
  355. All'articolo 32, comma 4, della legge  12  novembre  2011,  n.
183, dopo la lettera n-quater) e' aggiunta la seguente: 
  «n-quinquies)   dei   trasferimenti   effettuati   dalle    regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni  e  dei
territori terremotati nel maggio 2012, a  titolo  di  cofinanziamento
della quota nazionale e regionale del contributo di solidarieta', nel
limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014». 
  356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio  2013  e  2014
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.  ai  comuni
di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1º
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6  giugno
2012, e  successive  modificazioni,  e  all'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  e  successive  modificazioni,
nonche' alle province dei predetti comuni,  trasferiti  al  Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  non  ancora
effettuato alla data di entrata in  vigore  del  presente  comma,  e'
differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  all'anno
immediatamente successivo  alla  data  di  scadenza  del  periodo  di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Il  presente
comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1  milioni  di
euro per l'anno 2014 e a 5,3 milioni di  euro  per  l'anno  2015,  si
provvede con le risorse di cui  alle  contabilita'  speciali  di  cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,  n.  122,
che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  357.  Gli  interventi  per  l'assistenza  alla  popolazione  e  gli
interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,  n.  122,  possono  essere
ammessi, nei limiti delle  risorse  ivi  previste,  anche  in  comuni
diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del  predetto
decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove  risulti  l'esistenza  di  un
nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti
ed eventi sismici. 
  358. Per la concessione dei contributi di cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili
di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si
applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel  medesimo
decreto-legge, anche qualora: 
  a)  il  conduttore  non   possieda   la   residenza   nell'edificio
danneggiato oppure l'immobile  risulti  domicilio  per  lavoratori  o
foresteria, purche' in entrambi i casi il contratto  di  affitto  sia
stato regolarmente registrato in una data antecedente alla  data  del
sisma; 
  b) alla data del sisma il  proprietario  non  risultasse  residente
anagraficamente nell'immobile danneggiato  poiche'  ospitato  in  una
struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato  temporaneamente
la residenza; 
  c)  il  proprietario   di   abitazione   inagibile   sia   iscritto
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e  l'immobile
danneggiato sia adibito a domicilio  nei  periodi  di  permanenza  in
Italia. 
  359. I Commissari delegati di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,  sono  autorizzati  ad  impiegare
fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per  la  ricostruzione
di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge,  per  il  pagamento
dei maggiori interessi maturati  a  carico  dei  soggetti  che  hanno
contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per  immobili  di
edilizia abitativa, a seguito della sospensione  delle  rate  di  cui
all'articolo 8, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge. 
  360. All'articolo 3, comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122,  le  parole:  «entro  il  31  marzo  2013»  sono
sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro il 31  dicembre
2014». 
  361. All'articolo 11  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,  n.  122,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo  del  tessuto
produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del  20  e  del  29
maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna  contabilita'
speciale alla data di entrata in vigore della presente  disposizione,
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del  presente
articolo, possono essere  utilizzate  anche  per  agevolazioni  nella
forma di contributo in conto capitale, alle imprese  che  realizzino,
ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti
produttivi nei territori individuati dal  comma  1  dell'articolo  1,
ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1  al  presente  decreto,
integrati dai  territori  individuati  dall'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. 
  1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi  di  cui  al
cui al  comma  1-bis  sono  concesse  secondo  quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15  dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  trattato
agli aiuti di importanza  minore  ("de  minimis"),  o  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1535/2007  della  Commissione,  del  20  dicembre
2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  trattato
CE agli aiuti de minimis nel settore della  produzione  dei  prodotti
agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato
autorizzati. 
  1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter
provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma  2  dell'articolo
1; i criteri, le  condizioni  e  le  modalita'  di  concessione  sono
disciplinati con propri  atti  dalla  regione  Emilia-Romagna,  dalla
regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono,  in
particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese
ammesse,  i  criteri  di  valutazione,  i  documenti  istruttori,  la
procedura, le condizioni per l'accesso, per  l'erogazione  e  per  la
revoca   dei   contributi,   le   modalita'   di   controllo   e   di
rendicontazione». 
  362. Al fine di  consentire  un'adeguata  continuita'  di  funzione
degli istituti coinvolti nell'attivita' di emergenza e  ricostruzione
del patrimonio culturale nelle aree  colpite  dal  sisma  del  maggio
2012, le disposizioni di cui all'articolo  30,  comma  2-sexies,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, non si  applicano  al  personale  comandato  da  altre
amministrazioni presso gli uffici del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo che  hanno  sede  o  competenze  di
tutela nei territori delle province di  Bologna,  Modena,  Ferrara  e
Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva  degli  organici  del
Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  e
all'assorbimento  nei  ruoli  del  personale   comandato   da   altre
amministrazioni che ne faccia richiesta. 
  363. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º  agosto  2012,  n.
122, e successive modificazioni,  le  parole:  «diciotto  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi». 
  364.  La  durata  della  contabilita'  speciale  n.  5458  di   cui
all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  28  del  2  febbraio  2013,  e'  prorogata  di
ventiquattro mesi. Il dirigente dell'Unita' di progetto  Sicurezza  e
qualita' della regione Veneto e' tenuto a presentare alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile il
rendiconto  semestrale   delle   risorse   di   cui   alla   predetta
contabilita'. 
  365. I finanziamenti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo
18 del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  in  quanto  a
basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di
finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26  del  medesimo
decreto legislativo. 
  366. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le  parole:  «lettera  a)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«lettere a), b) ed f)»; 
    b) dopo le parole: «edilizia abitativa e ad uso produttivo,» sono
inserite le seguenti: «nonche' al risarcimento dei danni  subiti  dai
beni mobili strumentali all'attivita' ed  alla  ricostituzione  delle
scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attivita'
danneggiate  dal  sisma  al  fine  di   garantirne   la   continuita'
produttiva,». 
  367. Nel limite delle risorse disponibili  sulle  contabilita'  dei
Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n. 122, in cui confluiscono  le  risorse  finanziarie  relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate  all'anno  2015  le
possibilita' assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo. 
  368. Al fine di consentire il regolare svolgimento della  didattica
e reintegrare il patrimonio immobiliare  danneggiato  dal  sisma  del
2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma
1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non  si  applicano
alle amministrazioni delle Universita' che hanno sede  nei  territori
colpiti dal sisma di cui al  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 
  369.   Per   favorire   la   ricostruzione,   riqualificazione    e
rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri  storici  e  dei  centri
urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e
privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al
citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  1º  giugno
2012, e  successive  modificazioni,  e  all'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  e  successive  modificazioni,
predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle
condizioni di vita, alla ripresa delle attivita' economiche  ed  alla
riduzione della vulnerabilita' edilizia ed urbana, sulla  base  delle
disposizioni impartite dalle regioni interessate. 
  370.  Al  finanziamento  dei  piani  possono   concorrere   risorse
disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  135,  nonche'  risorse  private  attivate  a  seguito   di
specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate. 
  371. I finanziamenti di cui al comma 369, che non possono  comunque
eccedere la  quota  di  contributo  riconosciuto  a  ciascuna  unita'
immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n.  74  del  2012,
sono destinati: 
  a) agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122; 
  b) all'acquisto delle  aree  necessarie  per  la  delocalizzazione,
parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo  dell'eventuale
potenzialita' edificatoria qualora per finalita' di  contenimento  di
consumo di suolo si  acquisisca  un'area  gia'  pianificata  ai  fini
edificatori; 
  c) alla ricostruzione  di  immobili,  da  parte  di  terzi,  che  i
proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati  ad
attivita' produttive, a servizi, alla residenza o  alla  locazione  a
canone concordato con priorita' per coloro che risiedevano alla  data
del sisma nel centro storico danneggiato; 
  d) all'acquisto  di  immobili  immediatamente  disponibili  per  la
destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti
nei piani dei comuni di cui al comma 369. 
  372. I criteri e le modalita' di concessione dei  finanziamenti  di
cui al  comma  369  sono  definiti  con  appositi  provvedimenti  dei
Commissari delegati che garantiscono altresi' il  riconoscimento  dei
finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti. 
  373. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del
comma 371, il finanziamento per l'acquisto di aree non puo'  superare
il 30 per cento  del  costo  dell'intervento  di  ricostruzione,  con
contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria  su  cui
insiste l'edificio demolito e non ricostruito. 
  374. Le risorse disponibili di cui all'articolo 10,  comma  5,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di
euro,  sono  attribuite  alla  provincia  dell'Aquila,  al  fine   di
provvedere, d'intesa con il comune dell'Aquila, alla realizzazione di
un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di  iniziative
per il contrasto di situazioni di marginalita' dovute  alla  violenza
di genere e sui bambini. 
  375. I risparmi derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  1  della
legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in
67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di 59 milioni di  euro
per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 346
a 351. La rimanente quota, pari  a  8.629.845  euro,  confluisce  nel
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  376. Alla compensazione degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  dei
commi da 353 a 355, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro
per l'anno 2014, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  377. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da
universita' non statali di cui all'articolo 8, comma 1,  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999,  n.  517,  e'  disposto,  a  titolo  di
concorso  statale  al  finanziamento  degli   oneri   connessi   allo
svolgimento delle attivita' strumentali necessarie  al  perseguimento
dei fini istituzionali  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al  citato
articolo 8, comma 1, il finanziamento  di  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2015 al 2024, la cui erogazione e'  subordinata  alla  sottoscrizione
dei protocolli d'intesa, tra le  singole  universita'  e  la  regione
interessata, comprensivi della definitiva  regolazione  condivisa  di
eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo  tra
i policlinici universitari gestiti direttamente  da  universita'  non
statali e' stabilito con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute. 
  378. e' rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di  30  milioni
di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma  33,
della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
  379. Per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di  euro
per il rifinanziamento  del  Fondo  di  cui  all'articolo  13,  comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali  risorse  sono
prioritariamente destinate ad interventi di messa  in  sicurezza  del
territorio. 
  380. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190
milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2016. 
  381. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'
incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014. 
  382. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in  materia  di
erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre  1996,
n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  un  regolamento  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  383. Il regolamento di cui al comma  382  si  attiene  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
  a)  trasparenza  e   pubblicita'   dei   procedimenti   concernenti
l'assegnazione dei contributi; 
  b) semplificazione e celerita' dei procedimenti; 
  c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi  degli  istituti
culturali  beneficiari,  tra   cui:   possesso   della   personalita'
giuridica; assenza di finalita' di lucro; storicita'  della  presenza
dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza  nazionale
e internazionale dell'attivita' svolta; possesso di un consistente  e
notevole patrimonio culturale  relativo  all'ambito  disciplinare  di
vocazione   dell'istituto,   pubblicamente   fruibile   in    maniera
continuativa  anche  mediante  l'utilizzo  delle  nuove   tecnologie;
svolgimento di attivita' e di programmi di ricerca e di formazione di
rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in  collaborazione
tra piu' istituti culturali; capacita' di attrarre capitali privati e
promuovere  forme  di  mecenatismo;  svolgimento   di   attivita'   e
prestazione di servizi di accertato  e  rilevante  valore  culturale;
disponibilita'  di  sede  e  di  attrezzature  idonee   e   adeguate;
costituzione degli stessi e svolgimento di un'attivita'  continuativa
da  almeno  cinque  anni;  possesso  di  un  consistente   patrimonio
librario, archivistico, museale,  audiovisivo,  musicale,  storico  e
corrente,  valorizzato  dall'adesione   al   Servizio   bibliotecario
nazionale  o  ad  altre  reti  anche  di  carattere   internazionale;
svolgimento di attivita' di ricerca  e  di  formazione  di  interesse
pubblico, a livello nazionale o internazionale; 
  d) razionalizzazione del sistema di contribuzione  statale  secondo
unicita'  di  visione  e  conseguente  programmazione  delle  risorse
statali, tenendo conto anche dei contributi  a  quegli  istituti  che
fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo; 
  e)   orientamento   del   sistema    di    contribuzione    statale
prioritariamente  e  prevalentemente  a  favore   delle   istituzioni
culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni
e sovrapposizioni con il sistema delle  contribuzioni  erogate  dalle
regioni e dagli enti locali; 
  f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari  del
contributo statale, sottoposta a  revisione  triennale,  adottata  su
proposta del Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentite le competenti Commissioni parlamentari; 
  g) previsione di una  procedura  concorsuale  annuale  mediante  la
quale sono attribuiti  contributi  per  progetti  di  elevato  valore
culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da  reti  di
istituti culturali, anche  al  fine  di  ottimizzare  i  servizi  per
l'utenza; 
  h)  definizione  delle  procedure  concorsuali  per  l'accesso   ai
contributi statali di cui alle lettere f) e g); 
  i) individuazione di forme adeguate  di  vigilanza  sulla  gestione
economico-finanziaria delle istituzioni  culturali  beneficiarie  del
contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze; 
  l) previsione di una  norma  transitoria  che  faccia  salve,  fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui al  presente  comma,  le
eventuali richieste del contributo statale previsto  dall'articolo  1
della  citata  legge  n.  534  del  1996,  redatte  ed  inoltrate  ai
competenti uffici del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo secondo le modalita' prescritte. 
  384. All'articolo 25, primo comma, della legge 5  agosto  1981,  n.
416,  e  successive  modificazioni,  la   parola:   «contributi»   e'
sostituita dalla seguente:  «premi»  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Alle pubblicazioni periodiche di cui  al  presente
comma  possono  essere  conferite,  inoltre,  menzioni  speciali  non
accompagnate da apporto economico». 
  385. Sullo schema di regolamento di cui al comma 382  e'  acquisito
il parere del Consiglio  di  Stato  e  delle  competenti  Commissioni
parlamentari. I  pareri  sono  espressi  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e' comunque emanato. 
  386. All'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San  Carlo  di
Napoli e' destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2014. 
  387. All'articolo 2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 222: 
  1) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2011»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno» e le parole:  «in  corso»
sono sostituite dalle seguenti: «da avviare nell'anno seguente»; 
  2) dopo il sesto periodo e' inserito  il  seguente:  «Ai  fini  del
contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni  dello
Stato, nell'espletamento  delle  indagini  di  mercato  di  cui  alla
lettera  b)  del  terzo  periodo  del  presente  comma,   finalizzate
all'individuazione degli immobili da assumere in  locazione  passiva,
hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente piu'
vantaggiose per l'Erario sulla base  di  quanto  previsto  dal  comma
222-bis, valutando anche la possibilita' di decentrare gli uffici»; 
  3) l'ottavo periodo e' sostituito dai seguenti: «Sulla  base  delle
attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma
e del comma 222-bis, l'Agenzia del  demanio  definisce  il  piano  di
razionalizzazione degli spazi. Il piano  di  razionalizzazione  viene
inviato,  previa  valutazione  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze in ordine  alla  sua  compatibilita'  con  gli  obiettivi  di
riduzione del  costo  d'uso  e  della  spesa  corrente,  ai  Ministri
interessati per le valutazioni di competenza  ed  e'  pubblicato  nel
sito internet dell'Agenzia del demanio»; 
    b) al comma 222-bis: 
  1) il quarto periodo e' soppresso; 
  2) dopo il sesto periodo sono aggiunti  i  seguenti:  «Al  fine  di
pervenire ad ulteriori risparmi di spesa,  le  Amministrazioni  dello
Stato di cui al comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo
le modalita' ed i termini determinati con provvedimento del direttore
della medesima Agenzia, i dati e le informazioni  relativi  ai  costi
per l'uso degli edifici di proprieta' dello Stato e  di  terzi  dalle
stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  del
demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla
medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto,  sulla  base  dei
dati e delle  informazioni  fornite  dalle  predette  Amministrazioni
dello Stato. Queste ultime, entro due anni  dalla  pubblicazione  del
relativo provvedimento nel sito internet  dell'Agenzia  del  demanio,
sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori  di  performance  ivi
riportati»; 
    c) il comma 224 e' sostituito dal seguente: 
  «224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo,
le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da  222
a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». 
  388.  Anche  ai  fini  della  realizzazione  degli   obiettivi   di
contenimento della  spesa,  i  contratti  di  locazione  di  immobili
stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma  2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni, non possono essere rinnovati,  qualora  l'Agenzia  del
demanio, nell'ambito delle proprie  competenze,  non  abbia  espresso
nulla  osta  sessanta  giorni  prima  della  data  entro   la   quale
l'amministrazione  locataria  puo'  avvalersi   della   facolta'   di
comunicare  il  recesso  dal  contratto.  Nell'ambito  della  propria
competenza  di  monitoraggio,  l'Agenzia  del  demanio  autorizza  il
rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di
prezzi medi di mercato, soltanto  a  condizione  che  non  sussistano
immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati  in  violazione
delle disposizioni del presente comma sono nulli. 
  389. Le disposizioni del ((...)) comma 388  del  presente  articolo
non si  applicano  per  i  contratti  di  locazione  di  immobili  di
proprieta'  dei  fondi  comuni  di  investimento   immobiliare   gia'
costituiti ai sensi dell'articolo 4 del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410, e successive modificazioni, nonche' degli  immobili  di
proprieta' dei terzi aventi causa da detti fondi, per  il  limite  di
durata del finanziamento degli stessi fondi. 
  390. All'articolo 12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di  operativita'  dei
compiti di tutela della  sicurezza  e  del  soccorso  pubblico,  sono
altresi' escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b),
le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Per  far  fronte  a  imprevedibili  e
indifferibili esigenze  di  pronta  operativita'  e  a  una  maggiore
mobilita' del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, il Corpo della  guardia  di  finanza  e'  autorizzato,
previa comunicazione all'Agenzia del  demanio,  all'esecuzione  degli
interventi specifici presso le sedi dei propri reparti.  A  decorrere
dall'esercizio  finanziario  2014,  sono  trasferiti  ai   competenti
programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e  del
Ministero dell'economia e delle finanze  gli  importi  corrispondenti
agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1º gennaio 2013 ai fondi  di
cui al comma 6». 
  391. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
le  competenti  Commissioni  parlamentari  e  la  societa'   di   cui
all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  un  programma
straordinario di  cessioni  di  immobili  pubblici,  compresi  quelli
detenuti dal Ministero della difesa e non  utilizzati  per  finalita'
istituzionali, tale da consentire introiti per il  periodo  2014-2016
non inferiori a 500 milioni di euro annui. 
  392. All'articolo 31, comma 48, della legge 23  dicembre  1998,  n.
448, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5-bis» fino a:  «riduzione
prevista dall'ultimo periodo  dello  stesso  comma»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «attraverso  il  valore  venale  del  bene,  con  la
facolta' per il comune di  abbattere  tale  valore  fino  al  50  per
cento». 
  393. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, vengono individuati i beni  immobili,
appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione  e
ricerca educativa, da  trasferire  all'Agenzia  del  demanio  per  la
successiva dismissione. 
  394. All'articolo 75, comma 3, del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, dopo le parole:  «in  uffici  scolastici  regionali  di
livello» sono inserite  le  seguenti:  «dirigenziale  o»  e  dopo  le
parole: «dirigenziale  generale,»  sono  inserite  le  seguenti:  «in
relazione alla popolazione studentesca della relativa regione,». 
  395. La disposizione  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  secondo
periodo, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta  nel
senso che il direttore generale  di  progetto  e  il  vice  direttore
generale  vicario,  ove   appartenenti   ai   ruoli   del   personale
dirigenziale della pubblica amministrazione, sono  collocati  per  la
durata dell'incarico in  posizione  di  fuori  ruolo,  conservano  il
trattamento economico fondamentale in godimento e hanno  facolta'  di
optare, in luogo dell'indennita'  prevista  per  la  carica,  per  la
corresponsione di  un  emolumento  di  importo  pari  al  trattamento
economico accessorio  previsto  per  l'ultimo  incarico  dirigenziale
ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del
primo periodo del presente comma e' utile ai fini di quanto  previsto
dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni.  All'atto   del
collocamento in fuori ruolo del personale di  cui  al  primo  periodo
sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori
ruolo   un    numero    di    posti    nella    dotazione    organica
dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto  di  vista
finanziario. 
  396. I programmi di spesa relativi  agli  investimenti  pluriennali
per la difesa nazionale sono rideterminati,  ai  sensi  dell'articolo
536, comma 3, lettera b), del codice  dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche
in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in
misura non inferiore a 100 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2015 e 2016. 
  397. All'articolo 8 del decreto legislativo 7  settembre  2012,  n.
155, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. In via  sperimentale,  il  Ministro  della  giustizia  puo'
disporre,  nell'ambito  di  apposite  convenzioni  stipulate  con  le
regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il  tempo
necessario, gli immobili adibiti a servizio degli  uffici  giudiziari
periferici e delle sezioni distaccate soppressi  per  l'esercizio  di
funzioni giudiziarie nelle relative sedi.  Le  spese  di  gestione  e
manutenzione degli  immobili  e  di  retribuzione  del  personale  di
servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente  a  carico  del
bilancio della regione». 
  398. In relazione  alle  spese  per  consultazioni  elettorali,  le
risorse stanziate nel «Fondo da ripartire per fronteggiare  le  spese
derivanti dalle elezioni politiche,  amministrative,  del  Parlamento
europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono  ridotte  di  100
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. 
  399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione  in  occasione
delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella  sola
giornata della domenica, dalle ore 7 alle  ore  23.  Conseguentemente
all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  all'articolo  22,
comma 6, del testo unico di cui al decreto  legislativo  20  dicembre
1993, n.  533,  e  all'articolo  2,  primo  comma,  lettera  c),  del
decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  14  maggio  1976,  n.  240,  la  parola:  «martedi'»  e'
sostituita dalla seguente: «lunedi'»; all'articolo  5,  primo  comma,
lettera b), del citato decreto-legge  n.  161  del  1976  le  parole:
«martedi' successivo, con inizio  alle  ore  dieci»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «lunedi'  successivo,  con  inizio  alle  ore  14»;
all'articolo 20, secondo comma, lettere  b)  e  c),  della  legge  17
febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle  ore  8  del  martedi'»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedi'» e, alla medesima
lettera c), le parole:  «entro  le  ore  16»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro le ore 24» e le  parole:  «entro  le  ore  20»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedi'». 
  400. Ai  fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  risparmio
indicati al comma 398: 
  a) all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
al secondo periodo, le parole: «in occasione delle  convocazioni  dei
comizi elettorali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  cadenza
triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio»; 
  b) all'articolo 17  della  legge  23  aprile  1976,  n.  136,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei
limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo  55,  comma
8, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e  dal  nono  comma  del
presente articolo»; 
  2) dopo l'ottavo comma e' inserito il seguente: 
  «L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta  eccezione
per il trattamento economico dei componenti dei seggi,  e'  stabilito
con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni
di bilancio, con distinti parametri  per  sezione  elettorale  e  per
elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per  cento  e
del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino  a
3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento»; 
  c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, e' abrogato; 
  d) all'articolo  15  del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, le parole: «50 ore» e «70 ore» sono  rispettivamente
sostituite dalle seguenti: «40 ore» e «60 ore» e  le  parole:  «dalla
data di pubblicazione del  decreto  di  convocazione  dei  comizi  al
trentesimo giorno successivo al giorno  delle  consultazioni  stesse»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal  cinquantacinquesimo  giorno
antecedente la data delle consultazioni al quinto  giorno  successivo
alla stessa data»; 
  2) al comma 2, le parole: «con delibera di giunta da  adottare  non
oltre dieci giorni dal decreto di cui al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «con determinazione da adottare preventivamente» e le
parole: «per il periodo gia' decorso» sono soppresse; 
  3) al  comma  3,  le  parole:  «sei  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quattro mesi»; 
    e) all'articolo  85  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo  comma
e' sostituito dal seguente: 
  «Le  elezioni  saranno  rinnovate  in  occasione  del  primo  turno
elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991,
n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza  di
annullamento e' divenuta definitiva»; 
    f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4
e' abrogato; 
    g) in occasione di ogni consultazione elettorale o  referendaria,
per il rilascio delle  tessere  elettorali  non  consegnate,  per  la
consegna dei  duplicati  e  per  il  rinnovo  delle  tessere,  previa
annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta
aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle  ore  nove  alle
ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la  durata  delle
operazioni di voto. e' abrogato l'articolo 9 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299; 
    h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  1) all'articolo 1, il secondo comma e' abrogato; 
  2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo, le parole: «ed al
secondo» sono soppresse e il secondo periodo e' soppresso; il  numero
degli spazi di cui al secondo comma e' ridotto ad almeno 3 e non piu'
di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonche',  sia  nel  numero
minimo che nel numero massimo, alla meta'  nei  comuni  da  10.001  a
500.000 abitanti e ad  un  terzo  nei  comuni  con  piu'  di  500.000
abitanti; 
  3) all'articolo 4, il primo, il secondo  ed  il  terzo  comma  sono
abrogati; 
  4) all'articolo 5, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 3»; 
    i) il presidente della Corte d'appello  nomina  i  presidenti  di
seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati
gli uffici elettorali di sezione; 
    l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1º aprile 2008,  n.
49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, il secondo  periodo
e' soppresso; 
    m) con decreto  del  Ministro  dell'interno,  non  avente  natura
regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio  2014,  i  nuovi
modelli  di  schede  per  le  elezioni   comunali,   ricollocando   i
contrassegni delle liste ammesse in modo piu' razionale, al  fine  di
evitare  la  stampa  di  schede  di  dimensioni  troppo  elevate   ed
eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma  3,  secondo  periodo,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto  ai
quali». 
  401. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal
comma 398 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono
svolgersi in un anno,  sono  individuate  idonee  procedure  per  una
congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse  allo
svolgimento  delle  consultazioni  elettorali.   Le   amministrazioni
interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri  e
le informazioni utili per effettuare tale quantificazione. 
  402. Entro il 1º gennaio 2016, tutti i Corpi di  polizia,  compresa
l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze    --    Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e  dei  servizi  per  il
pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro  il
1º gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi  delle  procedure
informatiche  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   --
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi per il  pagamento  al  personale  delle  competenze  fisse  e
accessorie. Per le Forze armate,  compresa  l'Arma  dei  carabinieri,
l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1,  comma  447,  secondo
periodo,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   cessa   in
corrispondenza della prima mensilita' per  il  cui  pagamento  ci  si
avvale delle procedure informatiche indicate al primo  e  al  secondo
periodo del presente comma. 
  403. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione, di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della
difesa, dell'economia  e  delle  finanze,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e  della  giustizia,  sono  definite,  secondo
criteri  di  razionalizzazione  e  contenimento   della   spesa,   in
sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi
in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalita'
di accertamento delle presenze del personale delle Forze  di  polizia
di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile  1981,  n.  121,  e  del
personale  civile  che  presta  servizio  negli  uffici   o   reparti
specificamente   individuati,   idonee   ad   attestare   l'effettivo
svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei
compensi per lavoro straordinario. 
  404. Ai fini della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo  13
della legge 27 luglio 2000, n.  212,  il  compenso  previsto  per  il
Garante del contribuente non puo' essere superiore al 50 per cento di
quello spettante alla data del 31 dicembre 2013. 
  405. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, e' rideterminato, nei limiti di cui al comma 404,  il
compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte
a decorrere dal 1º gennaio 2014. 
  406. All'articolo 4, comma 32, della legge  12  novembre  2011,  n.
183, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti:  «,  nonche'
negli anni 2015 e 2016». 
  407. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  515,
della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  e'  soppressa  a  decorrere
dall'anno 2015. 
  408. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  139,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' soppressa. 
  409. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8,  del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' ridotta di  15
milioni di euro per l'anno 2014. 
  410. L'incarico del  Commissario  liquidatore  del  Fondo  gestione
istituti contrattuali  lavoratori  portuali  in  liquidazione  coatta
amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, e' prorogato per  un
ulteriore  periodo,  senza  possibilita'  di  rinnovo,  di  sei  mesi
successivi alla data di accredito delle risorse determinate  in  euro
7.752.477 per l'anno  2014,  a  valere  sugli  appositi  stanziamenti
iscritti in bilancio in  favore  di  tale  gestione,  per  completare
l'attivita' di liquidazione ed espletare gli adempimenti di  chiusura
della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1º gennaio 2015,
le autorizzazioni di spesa  di  cui  agli  articoli  4,  comma  2,  e
9-quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1998,  n.  30,  e  successive
modificazioni, sono rispettivamente ridotte di euro  2.752.477  e  di
euro 5.000.000.  Tale  importo,  pari  a  7.752.477  euro  dal  2015,
confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  411. Al termine della gestione commissariale di cui al  comma  410,
il Ministero dell'economia e  delle  finanze  --  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato subentra nella gestione delle risorse
iscritte, in favore  della  predetta  gestione  commissariale,  nello
stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilita'
finanziarie della richiamata gestione sono  versate  dal  Commissario
all'entrata del bilancio  dello  Stato,  entro  trenta  giorni  dalla
scadenza  dell'incarico,  per   la   successiva   riassegnazione   ai
pertinenti  capitoli  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  gestiti  dal  Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue
attivita' liquidatorie della citata gestione  commissariale,  secondo
le forme e le modalita' della liquidazione coatta amministrativa. 
  412. Al fine di accelerare la definitiva  chiusura  della  gestione
liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative  previste  dagli
articoli 35 e 206 del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  il
Commissario liquidatore e' autorizzato a  stipulare  transazioni  per
debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori  del
5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata  al  momento
della transazione. 
  413.  In  relazione  al  minor  utilizzo  delle  risorse   previste
dall'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  a
seguito dell'adozione del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 gennaio 2013,  recante  «Modalita'  di  attuazione  delle
misure sperimentali per l'incremento della produttivita'  del  lavoro
nel periodo 1º gennaio -- 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1,
comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel medesimo comma 481 le
parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni». 
  414. All'articolo 2, comma 241, della legge 23  dicembre  2009,  n.
191, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «In  deroga  alla
previsione  di  cui  al  periodo  precedente,  l'Autorita'   di   cui
all'articolo 10 della legge 10  ottobre  1990,  n.  287,  restituisce
entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012,  dalle
autorita' contribuenti quale quota delle entrate di cui  all'articolo
23 della legge 12 agosto 1982, n. 576,  e  successive  modificazioni,
delle entrate di  cui  all'articolo  2,  comma  38,  della  legge  14
novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma  6,
lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.  249,  e  delle
entrate di cui all'articolo 1, comma  67,  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni; le restanti  somme  saranno
restituite in dieci  annualita'  costanti  da  erogare  entro  il  31
gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015». 
  415. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  n.  282  del  2004,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  307  del  2004,  e'
ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014. 
  416. Il comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, e' sostituito dal seguente: 
  «523. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 e' attribuita all'Autorita' di
cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  una  quota  pari  a  2
milioni di euro,  per  ciascun  anno,  a  valere  su  ciascuna  delle
seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'articolo 23 della
legge n. 576 del 1982, e successive  modificazioni;  entrate  di  cui
all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della  legge  n.  249
del 1997; entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266
del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10,
comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate  di  cui
all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994. Per gli anni 2014 e 2015
e' attribuita, all'Autorita' di cui alla legge  12  giugno  1990,  n.
146, una quota pari a 0,17 milioni  di  euro,  per  ciascun  anno,  a
valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate  di
cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982; entrate di cui
al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995;  entrate
di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c),  numero  5),  della
legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67,
della legge n. 266 del 2005; entrate di cui  all'articolo  10,  comma
7-ter, della legge 10  ottobre  1990,  n.  287,  ed  entrate  di  cui
all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994; una quota  pari  a  0,98
milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui  all'articolo
13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive  modificazioni,  e
delle entrate di cui  all'articolo  59,  comma  39,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449». 
  417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del  raggiungimento  degli
obiettivi di finanza  pubblica  concordati  in  sede  europea  e  del
rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti  di  cui
al  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto
legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103,  possono  assolvere   alle
disposizioni  vigenti  in  materia  di   contenimento   della   spesa
dell'apparato amministrativo effettuando  un  riversamento  a  favore
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno  di  ciascun
anno, pari  al  12  per  cento  della  spesa  sostenuta  per  consumi
intermedi nell'anno 2010. Per detti enti,  la  presente  disposizione
sostituisce tutta la normativa vigente  in  materia  di  contenimento
della spesa pubblica che  prevede,  ai  fini  del  conseguimento  dei
risparmi di finanza pubblica, il concorso  delle  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge  31  dicembre  2009,  n.
196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano
vincoli in materia di spese di personale. 
  418. In considerazione dell'adozione del bilancio  unico  d'ateneo,
previsto  dal  decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  18,   il
fabbisogno  finanziario  programmato  per  l'anno  2014  del  sistema
universitario, di cui all'articolo  1,  comma  116,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e' determinato incrementando del 3  per  cento
il fabbisogno programmato per l'anno 2013. 
  419. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo,  con  proprio  decreto,  puo'  predisporre   un   piano   di
ristrutturazione  e  razionalizzazione,  anche  mediante  fusione   e
incorporazione,  delle   societa'   direttamente   o   indirettamente
controllate e  di  quelle  interamente  detenute  che  rispondono  ai
requisiti  della  legislazione  europea  in  materia  di   in   house
providing. 
  420.  Al  fine  di  favorire  l'intervento  congiunto  di  soggetti
pubblici e privati, con la maggioranza in  ogni  caso  costituita  da
membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di  cinque
componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  non  si  applica
alle istituzioni culturali che comprovino la gratuita'  dei  relativi
incarichi. 
  421. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si  esercita  anche
per gli oneri finanziari sostenuti dallo  Stato  per  la  definizione
delle controversie dinanzi alla Corte europea dei  diritti  dell'uomo
che si siano concluse con decisione  di  radiazione  o  cancellazione
della causa  dal  ruolo  ai  sensi  degli  articoli  37  e  39  della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848. 
  422. Alla scadenza dello stato di emergenza, le  amministrazioni  e
gli  enti  ordinariamente  competenti,  individuati  anche  ai  sensi
dell'articolo 5, commi 4-ter e  4-quater,  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi  e  passivi,  nei
procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai  sensi  dell'articolo
110 del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli derivanti
dalle  dichiarazioni  di  cui  all'articolo  5-bis,  comma   5,   del
decreto-legge   7   settembre   2001,   n.   343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo
ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata  legge  n.
225 del 1992. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  trovano
applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati  ai  sensi
dell'articolo  5  della  medesima  legge  n.  225  del   1992   siano
rappresentanti delle  amministrazioni  e  degli  enti  ordinariamente
competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. 
  423. Al  fine  di  completare  l'attivita'  di  monitoraggio  e  di
revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle  funzioni  e  dei
servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, cosi'  da  introdurre
comportamenti virtuosi negli enti locali, e' autorizzata la spesa  di
4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
  424. Per le finalita' di cui al titolo VI del  decreto  legislativo
17 agosto 1999, n. 368, e successive  modificazioni,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  di  50
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 
  425. Al fine di garantire la compiuta  attuazione  della  legge  15
marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate  alle
cure palliative pubbliche o private  accreditate,  anche  se  non  in
possesso di una specializzazione, ma che  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge  possiedono  almeno   una   esperienza
triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla  regione
di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con  decreto  del
Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  idonei  ad  operare
nelle  reti  dedicate  alle  cure  palliative  pubbliche  o   private
accreditate. 
  426.    Il    prontuario    della     continuita'     assistenziale
ospedale-territorio  (PHT)  e'  aggiornato,  con   cadenza   annuale,
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare
un  elenco  di   medicinali   che   per   le   loro   caratteristiche
farmacologiche possono essere dispensati attraverso le  modalita'  di
cui all'articolo  8,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, nonche' ad assegnare i medicinali non  coperti
da brevetto e quelli  per  i  quali  siano  cessate  le  esigenze  di
controllo  ricorrente  da  parte  della   struttura   pubblica   alla
distribuzione in regime convenzionale attraverso le  farmacie  aperte
al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  su  proposta  dell'AIFA,  determina
conseguentemente, a saldi invariati, l'entita'  della  riduzione  del
tetto  della   spesa   farmaceutica   ospedaliera   con   equivalente
attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  427.   Sulla   base   degli   indirizzi   indicati   dal   Comitato
interministeriale  di  cui  all'articolo   49-bis,   comma   1,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione  delle  attivita'
svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2  del  medesimo
articolo e delle proposte da questi formulate,  entro  il  31  luglio
2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di  revisione  della
spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese
per beni e servizi, nonche' di ottimizzazione dell'uso degli immobili
tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione,  una  riduzione
della spesa delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  misura  non
inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310  milioni  di
euro negli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni  tre  mesi
al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione  annuale,
alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui  al
primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui  al  presente
comma, nonche' al fine di conseguire un risparmio di spesa  a  carico
dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, con uno o  piu'  regolamenti,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate misure  volte
all'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati
concernenti la proprieta' e le caratteristiche tecniche  dei  veicoli
attualmente  inseriti  nel  pubblico   registro   automobilistico   e
nell'archivio   nazionale   dei   veicoli.   Il    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei  conseguenti
provvedimenti   attuativi   e   all'individuazione   delle   relative
procedure. 
  428. Nelle more della definizione degli  interventi  correttivi  di
cui al comma 427, le dotazioni finanziarie  iscritte  a  legislazione
vigente, in termini di competenza e cassa, delle  spese  rimodulabili
delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo  21,
comma 5, lettera b), della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
accantonate e rese indisponibili per gli importi di  256  milioni  di
euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016  e
2017, secondo quanto indicato nell'allegato 3  alla  presente  legge.
Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di
previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e  innovazione»
e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione  e
quelli relativi alla realizzazione  delle  opere  e  delle  attivita'
connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Restano
altresi'  esclusi  gli  interventi  sui  quali  sono  state   operate
riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dei commi 438, 439, 577
e 578. Le amministrazioni potranno proporre variazioni  compensative,
anche  relative  a   missioni   diverse,   tra   gli   accantonamenti
interessati,  nel  rispetto  dell'invarianza  sui  saldi  di  finanza
pubblica. Resta preclusa la  rimodulazione  degli  accantonamenti  di
spese correnti a valere  su  quelli  di  conto  capitale.  A  seguito
dell'adozione degli interventi correttivi di cui  al  comma  427,  si
provvedera' a rendere disponibili le somme  accantonate.  Qualora  si
verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni  di  risparmio  di
cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze,  con
proprio  decreto,  provvede  alla  riduzione  delle  suddette   somme
accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento  dei  predetti
obiettivi. 
  429. A seguito delle misure di cui al comma 427, per gli anni 2015,
2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui  risparmi
connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla  finanza
pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi
di cui ai commi 449-bis e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come modificato  dai  commi  497  e  499  del  presente
articolo. Parimenti, per gli  anni  2016  e  2017  gli  enti  locali,
mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dai commi 532  e  534
del presente articolo, assicurano un contributo  di  275  milioni  di
euro annui per i comuni  e  di  69  milioni  di  euro  annui  per  le
province. 
  430. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare  entro  il  15  gennaio  2015,  su  proposta  del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia, sono disposte  variazioni  delle
aliquote di imposta e riduzioni della  misura  delle  agevolazioni  e
delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate  pari  a
3.000 milioni di euro per l'anno 2015,  7.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le  misure
di cui al periodo precedente non sono adottate o  sono  adottate  per
importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo  ove,  entro
la data del 1º gennaio 2015, siano approvati provvedimenti  normativi
che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il
conseguimento  di  maggiori  entrate  ovvero  di  risparmi  di  spesa
mediante interventi di razionalizzazione e di revisione  della  spesa
pubblica. 
  431. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo  denominato  «Fondo  per  la  riduzione
della pressione fiscale» cui sono destinate, a  decorrere  dal  2014,
fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza  pubblica,
le seguenti risorse: 
  a)   l'ammontare   dei   risparmi   di   spesa   derivanti    dalla
razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  al  netto  della  quota  gia'
considerata nei commi da 427 a 430,  delle  risorse  da  destinare  a
programmi finalizzati al conseguimento  di  esigenze  prioritarie  di
equita' sociale e ad impegni inderogabili; 
  b) per il biennio 2014-2015, l'ammontare di risorse che, in sede di
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza,  si  stima
di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte
nel bilancio dell'esercizio  in  corso  derivanti  dall'attivita'  di
contrasto  dell'evasione  fiscale,  al  netto  di  quelle   derivanti
dall'attivita'  di  recupero  fiscale  svolta  dalle  regioni,  dalle
province e dai  comuni.  A  decorrere  dall'anno  2016,  le  maggiori
entrate  incassate  rispetto  all'anno  precedente,  derivanti  dalle
attivita' di contrasto dell'evasione  fiscale,  al  netto  di  quelle
derivanti dall'attivita' di recupero fiscale  svolta  dalle  regioni,
dalle province e dai comuni. 
  432. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a)  e  b)
del comma 431 sono annualmente utilizzate, nell'esercizio  successivo
a  quello  di  assegnazione  al  predetto  Fondo  e  dopo   il   loro
accertamento in sede di consuntivo, per incrementare  per  tale  anno
nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso, fermo  restando  il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in  ugual  misura,
da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),
numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13,  comma  5,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e,  dall'altro
lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917
del 1986. 
  433. Il Documento di economia  e  finanza  reca  l'indicazione  del
recupero di evasione fiscale  registrato  nell'anno  precedente,  dei
risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere  a)  e
b) del comma 431, rispetto all'anno precedente e di  quelli  previsti
fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi. 
  434. La Nota di aggiornamento al Documento di  economia  e  finanza
contiene   una   valutazione   ((...))   degli   incassi    derivanti
dall'attivita'  di  contrasto  dell'evasione  fiscale  rispetto  alle
relative previsioni di bilancio  dell'anno  in  corso.  Le  eventuali
maggiori risorse di cui al comma 431 vengono  iscritte,  in  sede  di
predisposizione del disegno di legge di  bilancio,  limitatamente  al
primo anno del triennio di riferimento,  nello  stato  di  previsione
delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per  la  riduzione  della
pressione fiscale di cui  al  comma  431.  La  legge  di  stabilita',
sentite le parti  sociali,  individua  gli  eventuali  interventi  di
miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e  di
razionalizzazione della spesa, i  nuovi  importi  delle  deduzioni  e
detrazioni  di  cui  al  comma  432  e  definisce  le  modalita'   di
applicazione delle medesime  deduzioni  e  detrazioni  da  parte  dei
sostituti  d'imposta  e  delle  imprese,  in  modo  da  garantire  la
neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica. 
  435. Per il 2014, le entrate incassate  in  un  apposito  capitolo,
derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione  fiscale
e non computate nei saldi di finanza pubblica,  sono  finalizzate  in
corso  d'anno  alla  riduzione  della  pressione  fiscale,   mediante
riassegnazione al Fondo di cui al comma  431,  secondo  le  modalita'
previste  al  comma  432,  ad  esclusione  delle  detrazioni  di  cui
all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalita'  di
utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica. 
  436. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26,  comma
1, del decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'  prorogato  al
31 dicembre 2016.  All'articolo  1,  comma  17,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,  e  successive  modificazioni,
dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «per le esigenze
connesse alle attivita' di analisi e riordino della spesa pubblica  e
miglioramento della qualita' dei servizi pubblici di cui all'articolo
49-bis del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,». 
  437. Ai fini dell'attuazione dell'articolo  49-bis,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con uno o piu' decreti da  adottare
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare
idonee  modalita'  di  utilizzo   di   personale   dipendente   dalle
amministrazioni di cui al  terzo  periodo  del  comma  1  del  citato
articolo, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  438. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti  correnti
in favore di imprese pubbliche e private,  elencate  nell'allegato  4
alla presente legge, sono ridotte per gli importi  ivi  indicati.  Le
erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle  autorizzazioni  di
spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti  dei  relativi
stanziamenti iscritti in bilancio,  come  rideterminati  per  effetto
delle riduzioni di cui al medesimo periodo. 
  439. Le disponibilita' di competenza e di  cassa  delle  spese  del
bilancio dello Stato  per  consumi  intermedi  sono  ridotte  di  152
milioni di euro annui per l'anno 2014 e  di  151,3  milioni  di  euro
annui  a  decorrere   dall'anno   2015,   secondo   quanto   indicato
nell'allegato 5  alla  presente  legge.  Per  effettive,  motivate  e
documentate esigenze,  su  proposta  delle  amministrazioni,  possono
essere disposte variazioni compensative tra i  capitoli  interessati,
con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni. Restano escluse  dalle  citate  riduzioni  le  spese
iscritte negli stati di previsione dei Ministeri  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, nonche' le spese iscritte nell'ambito della missione
«Ricerca e innovazione». 
  440. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono  inseriti  i
seguenti: «Restano altresi' ferme, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo  80  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142  del  regolamento  per
l'esecuzione del predetto testo unico  di  cui  al  regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti  delle
commissioni tecniche non spettano compensi,  gettoni  di  presenza  o
rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque  adottati  dalle
commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della
data di entrata in vigore della presente legge. 
  441. Le gestioni commissariali di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
della legge 15 ottobre 2013,  n.  119,  nonche'  quelle  disposte  in
applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo,  della  legge
24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014. 
  442.  All'allegato  2  di  cui  all'articolo  7,  comma   20,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, alla voce «Stazione  Sperimentale
delle Pelli e Materie concianti, di cui  al  decreto  legislativo  29
ottobre 1999, n. 540», dopo le parole: «CCIAA Napoli»  sono  aggiunte
le seguenti: «, Pisa e Vicenza». Dall'attuazione del  presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio
dello Stato. 
  443. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 52, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a  qualunque  altro
titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1  sono  riconosciuti,  nel
loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al  tasso
calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un  paniere
composto  dai  buoni  del  tesoro  poliennali  quotati  sul   mercato
obbligazionario telematico (RENDISTATO)»; 
    b) all'articolo 53, comma 1,  le  parole:  «70  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «60 per cento». 
  444. Al fine di contribuire alla riduzione  degli  oneri  a  carico
dello stato di previsione del Ministero  dell'interno,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il
prefetto dispone la  ricognizione  dei  veicoli  giacenti  presso  le
depositerie autorizzate ai sensi  dell'articolo  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 luglio  1982,  n.  571,  e  successive
modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di  sequestro  e
delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, comunque custoditi da oltre  due  anni,  anche  se  non
confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti.
Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello  ed  il
numero di targa  o  telaio,  indipendentemente  dalla  documentazione
dello stato  di  conservazione,  viene  formato  elenco  provinciale,
pubblicato  sul  sito  istituzionale  della  Prefettura  --   Ufficio
territoriale del Governo  competente  per  territorio,  in  cui,  per
ciascun veicolo, sono riportati altresi' i  dati  identificativi  del
proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico. 
  445. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui  al
comma 444, il  proprietario  o  uno  degli  altri  soggetti  indicati
nell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 puo'
assumere la custodia del veicolo,  provvedendo  contestualmente  alla
liquidazione delle somme dovute  alla  depositeria,  con  conseguente
estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo  stesso
titolo. Di tale facolta' e' data comunicazione con  la  pubblicazione
dell'elenco, con l'avviso che, in caso di  mancata  assunzione  della
custodia, si procedera' all'alienazione del veicolo alla depositeria,
anche ai soli fini della rottamazione, ai  sensi  delle  disposizioni
dei commi da 446 a 449. 
  446. Decorso inutilmente  il  termine  di  cui  al  comma  445,  la
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  notifica  al  soggetto
titolare   del   deposito   l'atto    recante    la    determinazione
all'alienazione, anche relativamente ad elenchi  di  veicoli,  ed  il
corrispettivo cumulativo.  L'alienazione  si  perfeziona,  anche  con
effetto transattivo ai sensi  degli  articoli  1965  e  seguenti  del
codice civile, con il consenso del titolare del deposito,  comunicato
alla Prefettura -- Ufficio territoriale  del  Governo,  entro  e  non
oltre i quindici giorni successivi alla  notifica.  L'alienazione  e'
comunicata dalla Prefettura -- Ufficio territoriale  del  Governo  al
pubblico  registro  automobilistico  competente  per  l'aggiornamento
delle iscrizioni, senza oneri. 
  447.  Con  decreto  dirigenziale  del  Ministero  dell'interno,  di
concerto con l'Agenzia del demanio, da adottare entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definite
le modalita' dell'alienazione e delle attivita' ad essa funzionali  e
connesse. Il  corrispettivo  dell'alienazione  e'  determinato  dalle
amministrazioni procedenti in  modo  cumulativo  per  il  totale  dei
veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni
dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al  soggetto  titolare
del deposito in relazione  alle  spese  di  custodia,  nonche'  degli
eventuali oneri di rottamazione  che  possono  gravare  sul  medesimo
soggetto. 
  448. Al procedimento  disciplinato  dai  commi  da  444  a  447  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9  dell'articolo  38
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  449.  La   somma   eventualmente   ricavata   dall'alienazione   e'
depositata, sino alla definizione del procedimento  in  relazione  al
quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto
fruttifero presso la tesoreria dello  Stato.  In  caso  di  confisca,
questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma
depositata e' restituita all'avente diritto. 
  450. All'attuazione dei commi da 444  a  449  si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  451. All'articolo 7, comma 7, del codice della strada,  di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, le parole: «e  le  somme  eventualmente  eccedenti  ad
interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' a interventi per
il finanziamento del trasporto pubblico locale e». 
  452. Per gli anni 2015-2017, l'indennita' di  vacanza  contrattuale
da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno
attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai  sensi  dell'articolo
47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'
quella in godimento al 31 dicembre 2013  ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni. 
  453. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Si  da'  luogo
alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni  2013  e
2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e  senza
possibilita' di recupero per la parte economica». 
  454. Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si  applicano  anche
al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
  455. Per effetto delle disposizioni recate dai  commi  452,  453  e
454, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute  le
regioni ai sensi dell'articolo  9,  comma  1,  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248,  non  deve  tenere  conto  dell'indennita'  di
vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017. 
  456. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e  sino  al  31  dicembre  2014».  Al  medesimo  comma  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal  1º  gennaio
2015, le  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  economico
accessorio sono decurtate di un importo pari alle  riduzioni  operate
per effetto del precedente periodo». 
  457. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016,  i
compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura  del  50  per
cento, quelli a carico  della  controparte,  a  seguito  di  sentenza
favorevole per  le  pubbliche  amministrazioni  ai  sensi  del  regio
decreto-legge  27   novembre   1933,   n.   1578,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  22  gennaio  1934,  n.  36,  o  di  altre
analoghe disposizioni  legislative  o  contrattuali,  in  favore  dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello  Stato,
sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme  provenienti
dalle riduzioni di spesa  di  cui  al  presente  comma  sono  versate
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni  dotate  di  autonomia
finanziaria  ad  apposito  capitolo  di  bilancio  dello  Stato.   La
disposizione di cui al precedente periodo non si  applica  agli  enti
territoriali e agli enti, di competenza regionale  o  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. 
  458.  L'articolo  202  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e  l'articolo  3,
commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  sono  abrogati.
Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi,  dopo
che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, e' sempre corrisposto un
trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'. 
  459.  Le  amministrazioni  interessate   adeguano   i   trattamenti
giuridici ed economici, a partire dalla prima  mensilita'  successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di
quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo
e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come
modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135. 
  460. All'articolo 66 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 9, le parole: «pari al 50 per cento» sono  sostituite
dalle seguenti: «pari al 40 per cento»; 
    b)  al  comma  13-bis,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «La predetta facolta' e' fissata nella misura  del  50  per
cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per  cento  per  l'anno  2016,
dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2018»; 
    c) al comma 14, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «La
predetta facolta' assunzionale e' fissata nella  misura  del  50  per
cento negli anni 2014 e  2015,  del  60  per  cento  nell'anno  2016,
dell'80 per cento nell'anno 2017 e del  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2018». 
  461. All'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «La  mobilita'  interuniversitaria  e'  altresi'   favorita
prevedendo la possibilita' di effettuare trasferimenti di  professori
e ricercatori  consenzienti  attraverso  lo  scambio  contestuale  di
docenti  in  possesso   della   stessa   qualifica   tra   due   sedi
universitarie, con l'assenso delle universita' interessate». 
  462. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, il primo e il secondo  periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti:
«Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato, nel limite di un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per
cento di quella relativa al personale cessato  nell'anno  precedente.
La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura dell'80 per
cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018». 
  463. Nell'ambito del processo  di  riorganizzazione  delle  agenzie
fiscali previsto dall'articolo 23-quater del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  135,  e  successive  modificazioni,  sono   istituite,   a
invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di  livello  generale
presso l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  con  la  contestuale
soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello  presso
l'Agenzia  delle  entrate.  Sono   corrispondentemente   ridotte   le
dotazioni finanziarie per  le  spese  di  funzionamento  dell'Agenzia
delle entrate e incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto  ai  fini  del
rapporto tra personale dirigenziale di livello generale  e  personale
dirigenziale di livello non generale  previsto  per  l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli dall'articolo 23-quinquies,  comma  1,  lettera
a), numero 2), del citato decreto-legge n. 95 del 2012. 
  464.  Al  fine  di  incrementare  l'efficienza  dell'impiego  delle
risorse tenendo conto della specificita' e delle  peculiari  esigenze
del Comparto sicurezza e del Comparto vigili  del  fuoco  e  soccorso
pubblico, le relative amministrazioni possono  procedere  per  l'anno
2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della
legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e,  comunque,  con  un  turn  over
complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per  cento,
ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda
pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di  1.000  unita'
per la Polizia di Stato, 1.000 unita' per l'Arma  dei  carabinieri  e
600 unita' per il Corpo della guardia di  finanza.  A  tale  fine  e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a  51,5  milioni
di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015. 
  465. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015. 
  466.  Fermo  restando  quanto   stabilito   dall'articolo   9   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21
del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo  8,
comma  11-bis,  del  citato  decreto-legge  n.  78   del   2010,   e'
incrementata di 100 milioni di euro  per  l'anno  2014.  Al  relativo
onere, pari a 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della  legge  24  dicembre
2003,  n.  350.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  467. Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'articolo
2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.
181, sono destinate, in misura  comunque  non  superiore  al  50  per
cento, con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e  del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  gli  altri   Ministri
competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14
e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16  marzo  1999,  n.
254, nonche' i fondi per l'incentivazione  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
  468. Le assunzioni di cui al comma 464 possono essere riservate  al
personale volontario in ferma  prefissata  di  un  anno  delle  Forze
armate e sono autorizzate con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, nonche' del Ministro responsabile dell'amministrazione
che intende procedere alle assunzioni. 
  469. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n.  133,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «Al
personale delle Forze di polizia a  ordinamento  civile  e  militare»
sono inserite le seguenti: «nonche' al personale del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco». 
  470. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma
469, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno
2015 ed euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.  Ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 469 del  presente  articolo.
Nel  caso  si  verifichino  o  siano  in  procinto   di   verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui  al  presente  comma,  il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede  con  propri  decreti
mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo. 
  471. A decorrere  dal  1º  gennaio  2014  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a
carico delle finanze pubbliche  retribuzioni  o  emolumenti  comunque
denominati in ragione di rapporti di lavoro  subordinato  o  autonomo
intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti e  con  le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  ivi
incluso il personale di diritto pubblico di cui  all'articolo  3  del
medesimo decreto legislativo. 
  472. Sono  soggetti  al  limite  di  cui  all'articolo  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  anche  gli  emolumenti  dei
componenti degli organi di  amministrazione,  direzione  e  controllo
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti. 
  473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471
e 472 sono computate in modo cumulativo  le  somme  comunque  erogate
all'interessato a carico di uno o piu' organismi  o  amministrazioni,
fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali. 
  474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai
commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente
versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi  del
comma  4  del  medesimo  articolo   23-ter   e,   per   le   restanti
amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano  acquisite
nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi. 
  475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente  legge,  nell'ambito  della  propria  autonomia
statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle  disposizioni
di  cui  ai  commi  da  471  a  474.  Tale  adeguamento   costituisce
adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre 2012, n.  213,  ed  integra  le  condizioni  previste  dalla
relativa lettera i). 
  476. L'articolo 10, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma  8,  del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002,  n.  163,  si
interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel  giorno
destinato al riposo settimanale o nel  festivo  infrasettimanale  non
da' diritto a retribuzione a titolo di lavoro  straordinario  se  non
per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero.  Sono
fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data
di entrata in vigore della presente legge. 
  477. Per gli enti nazionali  di  previdenza  e  assistenza  sociale
pubblici, i risparmi di cui al comma 456 concorrono al  conseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1,  comma  108,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. 
  478.  All'articolo  12,   comma   18-bis,   quinto   periodo,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  le  parole:  «da  espletare  nei
limiti e a valere sulle facolta' assunzionali dell'ente, di  verifica
dell'idoneita', sono inquadrati» sono sostituite dalle seguenti:  «di
verifica dell'idoneita', da espletare anche in deroga ai limiti  alle
facolta'  assunzionali,  sono  inquadrati,  anche  in  posizione   di
sovrannumero   rispetto   alla    dotazione    organica    dell'ente,
riassorbibile con le successive vacanze,». 
  479. L'autorizzazione di spesa  relativa  alle  indennita'  di  cui
all'articolo 171  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,  e'  ridotta  di  un
importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2015. 
  480. All'articolo 181, comma 2, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «del 90 per cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento». 
  481. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 452, 453,  454,
455 e  456  il  livello  del  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale cui concorre ordinariamente lo  Stato  e'  ridotto  di  540
milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2016. La predetta riduzione e' ripartita tra le  regioni  e
le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  secondo  criteri  e
modalita' proposti in  sede  di  autocoordinamento  dalle  regioni  e
province autonome di Trento e di Bolzano medesime,  da  recepire,  in
sede di espressione dell'intesa sancita dalla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano per  la  ripartizione  del  fabbisogno  sanitario
nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora  non  intervenga
la proposta entro i termini  predetti,  la  riduzione  e'  attribuita
secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario
nazionale standard. Le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ad  esclusione  della  Regione
siciliana, assicurano il concorso di cui al presente  comma  mediante
le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,  n.
42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al  predetto
articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui  al  presente
comma  e'  annualmente  accantonato,  a   valere   sulle   quote   di
compartecipazione ai tributi erariali.