art. 1 (commi 51-100)
  51. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,   sentiti   i   Ministri
competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti
acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati  dagli
istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile  2008,
definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della  legge  l7  maggio
1999, n. 144, secondo le tabelle  di  confluenza  tra  gli  esiti  di
apprendimento in relazione alle competenze acquisite al  termine  dei
suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi
assimilabili.  L'ammontare   dei   crediti   formativi   universitari
riconosciuti non  puo'  essere  comunque  inferiore  a  cento  per  i
percorsi della durata di quattro semestri e a  centocinquanta  per  i
percorsi della durata di sei semestri. 
  52. All'articolo 55, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  dopo  le  parole:
«della durata di quattro semestri»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti
dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  86
dell'11 aprile 2008». 
  53. Per consentire al  sistema  degli  istituti  superiori  per  le
industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di
qualita' attuali e di fare fronte al pagamento del personale e  degli
oneri di funzionamento  connessi  con  l'attivita'  istituzionale  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015. 
  54. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2,
comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, e' incrementata di 2,9 milioni di euro per l'anno  2015
e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  55. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  dei
commi 53 e 54, pari a euro 3,9 milioni per l'anno 2015  e  a  euro  5
milioni annui a decorrere dell'anno 2016,  si  provvede  per  euro  2
milioni per l'anno 2015 e per euro 3 milioni  a  decorrere  dall'anno
2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24  dicembre
1993, n. 537. Per i restanti euro 1,9 milioni per l'anno 2015 e  euro
2 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede ai sensi  di  quanto
previsto dal comma 204. 
  56. Al fine di sviluppare e di migliorare  le  competenze  digitali
degli studenti e di rendere  la  tecnologia  digitale  uno  strumento
didattico di costruzione delle competenze in generale,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  adotta  il  Piano
nazionale per la scuola digitale, in sinergia con  la  programmazione
europea e regionale e con il Progetto  strategico  nazionale  per  la
banda ultralarga. 
  57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello  in  corso
alla data di entrata in vigore della presente legge,  le  istituzioni
scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali  dell'offerta
formativa e  in  collaborazione  con  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, azioni coerenti con le finalita', i
principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per  la  scuola
digitale di cui al comma 56. 
  58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue  i  seguenti
obiettivi: 
    a)  realizzazione  di  attivita'  volte   allo   sviluppo   delle
competenze   digitali   degli   studenti,   anche    attraverso    la
collaborazione con universita',  associazioni,  organismi  del  terzo
settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di  cui  al  comma  7,
lettera h); 
    b)  potenziamento  degli  strumenti  didattici  e   laboratoriali
necessari a migliorare la formazione  e  i  processi  di  innovazione
delle istituzioni scolastiche; 
    c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire
la governance, la trasparenza e la condivisione di dati,  nonche'  lo
scambio di informazioni tra  dirigenti,  docenti  e  studenti  e  tra
istituzioni scolastiche ed educative e  articolazioni  amministrative
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e  sviluppo
della cultura  digitale  per  l'insegnamento,  l'apprendimento  e  la
formazione delle competenze lavorative,  cognitive  e  sociali  degli
studenti; 
    e)   formazione   dei   direttori   dei   servizi   generali    e
amministrativi, degli assistenti amministrativi  e  degli  assistenti
tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 
    f)  potenziamento  delle  infrastrutture  di  rete,  sentita   la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,  e  successive  modificazioni,  con  particolare
riferimento alla connettivita' nelle scuole; 
    g) valorizzazione delle  migliori  esperienze  delle  istituzioni
scolastiche anche attraverso la promozione di una rete  nazionale  di
centri di ricerca e di formazione; 
    h) definizione dei criteri e delle finalita'  per  l'adozione  di
testi didattici  in  formato  digitale  e  per  la  produzione  e  la
diffusione di opere e materiali  per  la  didattica,  anche  prodotti
autonomamente dagli istituti scolastici. 
  59. Le istituzioni  scolastiche  possono  individuare,  nell'ambito
dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare  il  coordinamento
delle attivita' di cui al comma 57. Ai docenti puo' essere affiancato
un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni  di
cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  60. Per favorire lo  sviluppo  della  didattica  laboratoriale,  le
istituzioni     scolastiche,     anche     attraverso     i      poli
tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per
l'occupabilita' attraverso la partecipazione, anche  in  qualita'  di
soggetti  cofinanziatori,  di  enti  pubblici  e  locali,  camere  di
commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   universita',
associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale,  istituti
tecnici superiori  e  imprese  private,  per  il  raggiungimento  dei
seguenti obiettivi: 
    a) orientamento della didattica e  della  formazione  ai  settori
strategici del made in Italy,  in  base  alla  vocazione  produttiva,
culturale e sociale di ciascun territorio; 
    b) fruibilita' di servizi propedeutici al collocamento al  lavoro
o alla riqualificazione di giovani non occupati; 
    c) apertura della scuola al territorio e possibilita' di utilizzo
degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico. 
  61. I soggetti esterni che  usufruiscono  dell'edificio  scolastico
per effettuare attivita' didattiche  e  culturali  sono  responsabili
della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi. 
  62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche  di  attuare
le attivita' previste nei commi da 56  a  61,  nell'anno  finanziario
2015 e' utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse
gia'  destinate  nell'esercizio  2014  in  favore  delle  istituzioni
scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, di cui  all'articolo  1,  comma  601,  della
legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni.  A
decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di euro 30  milioni
annui. Le risorse sono ripartite tra le  istituzioni  scolastiche  ai
sensi del comma 11. 
  63. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalita'  di  cui  ai
commi da 1  a  4  e  l'attuazione  di  funzioni  organizzative  e  di
coordinamento attraverso  l'organico  dell'autonomia  costituito  dai
posti comuni, per il sostegno e  per  il  potenziamento  dell'offerta
formativa. 
  64.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2016/2017,  con   cadenza
triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201  del
presente articolo, e' determinato l'organico dell'autonomia  su  base
regionale. 
  65.  Il  riparto  della  dotazione  organica  tra  le  regioni   e'
effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni,  e
sulla base del numero degli alunni, per i  posti  del  potenziamento,
senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata.  Il
riparto della dotazione organica per il potenziamento  dei  posti  di
sostegno e' effettuato in base al numero degli  alunni  disabili.  Si
tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla  dotazione  organica
assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree
interne,  a  bassa  densita'   demografica   o   a   forte   processo
immigratorio, nonche' di aree  caratterizzate  da  elevati  tassi  di
dispersione scolastica. Il riparto, senza  ulteriori  oneri  rispetto
alla dotazione organica assegnata, considera altresi'  il  fabbisogno
per progetti e  convenzioni  di  particolare  rilevanza  didattica  e
culturale espresso da  reti  di  scuole  o  per  progetti  di  valore
nazionale.  In  ogni  caso  il  riparto  non  deve  pregiudicare   la
realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,  n.  81.  Il
personale  della  dotazione  organica  dell'autonomia  e'  tenuto  ad
assicurare  prioritariamente  la  copertura  dei  posti   vacanti   e
disponibili. 
  66.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2016/2017  i  ruoli   del
personale docente sono regionali, articolati in ambiti  territoriali,
suddivisi in sezioni separate per  gradi  di  istruzione,  classi  di
concorso e tipologie di posto. Entro il 30  giugno  2016  gli  uffici
scolastici regionali, su indicazione del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  sentiti  le  regioni  e  gli  enti
locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti  territoriali,  inferiore
alla provincia o alla citta' metropolitana, considerando: 
    a) la popolazione scolastica; 
    b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche; 
    c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche  conto  delle
specificita' delle aree interne, montane e delle piccole isole, della
presenza di scuole nelle carceri, nonche' di ulteriori  situazioni  o
esperienze territoriali gia' in atto. 
  67. Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  66  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  68. A decorrere dall'anno scolastico  2016/2017,  con  decreto  del
dirigente  preposto  all'ufficio  scolastico  regionale,   l'organico
dell'autonomia e' ripartito tra gli ambiti  territoriali.  L'organico
dell'autonomia comprende l'organico di  diritto  e  i  posti  per  il
potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento,
incluso il fabbisogno per i progetti  e  le  convenzioni  di  cui  al
quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma  si
provvede nel limite massimo di cui al comma 201. 
  69. All'esclusivo scopo di far  fronte  ad  esigenze  di  personale
ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico  dell'autonomia
come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno  scolastico
2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di
rilevazione delle inderogabili necessita' previste e disciplinate, in
relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,  n.  81,  e'
costituito annualmente  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti  non
facenti parte dell'organico dell'autonomia ne'  disponibili,  per  il
personale a  tempo  indeterminato,  per  operazioni  di  mobilita'  o
assunzioni in  ruolo.  A  tali  necessita'  si  provvede  secondo  le
modalita', i criteri e i parametri previsti dal  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla  copertura  di
tali posti si  provvede  a  valere  sulle  graduatorie  di  personale
aspirante alla stipula di  contratti  a  tempo  determinato  previste
dalla normativa vigente ovvero  mediante  l'impiego  di  personale  a
tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia  limitatamente
ad un solo anno scolastico.  All'attuazione  del  presente  comma  si
provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui  al  primo  periodo,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  64,  comma  6,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  70. Gli uffici  scolastici  regionali  promuovono,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di  reti  tra
istituzioni scolastiche del medesimo ambito  territoriale.  Le  reti,
costituite  entro  il  30  giugno   2016,   sono   finalizzate   alla
valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione  comune  di
funzioni e di attivita' amministrative, nonche' alla realizzazione di
progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o  culturali
di interesse territoriale, da definire  sulla  base  di  accordi  tra
autonomie scolastiche di un medesimo  ambito  territoriale,  definiti
«accordi di rete». 
  71. Gli accordi di rete individuano: 
    a) i criteri e le modalita'  per  l'utilizzo  dei  docenti  nella
rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in  materia
di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonche' di  assistenza  e
di integrazione sociale delle  persone  con  disabilita',  anche  per
insegnamenti  opzionali,  specialistici,  di   coordinamento   e   di
progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di
piu' istituzioni scolastiche inserite nella rete; 
    b) i piani di formazione del personale scolastico; 
    c) le risorse da destinare alla rete per il  perseguimento  delle
proprie finalita'; 
    d) le forme e le modalita' per la trasparenza  e  la  pubblicita'
delle decisioni e dei rendiconti delle attivita' svolte. 
  72. Al fine di  razionalizzare  gli  adempimenti  amministrativi  a
carico  delle  istituzioni  scolastiche,  l'istruttoria  sugli   atti
relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi
e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento  di
fine rapporto del personale della  scuola,  nonche'  sugli  ulteriori
atti  non  strettamente  connessi   alla   gestione   della   singola
istituzione scolastica, puo' essere svolta dalla rete  di  scuole  in
base a specifici accordi. 
  73.  Il  personale  docente  gia'  assunto   in   ruolo   a   tempo
indeterminato alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge
conserva  la  titolarita'  della  cattedra  presso   la   scuola   di
appartenenza.  Al  personale  docente  assunto  nell'anno  scolastico
2015/2016 mediante le procedure di cui  all'articolo  399  del  testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,
continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  del  medesimo   decreto
legislativo in merito all'attribuzione della sede durante  l'anno  di
prova  e  alla  successiva  destinazione  alla  sede  definitiva.  Il
personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c),  e'
assegnato agli ambiti territoriali a decorrere  dall'anno  scolastico
2016/2017.  Il  personale  docente  in  esubero   o   soprannumerario
nell'anno scolastico 2016/2017 e' assegnato agli ambiti territoriali.
Dall'anno  scolastico   2016/2017   la   mobilita'   territoriale   e
professionale  del   personale   docente   opera   tra   gli   ambiti
territoriali. 
  74. Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando  il
rispetto dell'organico dell'autonomia  e  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  75. L'organico dei posti di  sostegno  e'  determinato  nel  limite
previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive  modificazioni,  e  dall'articolo
15, comma  2-bis,  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,
ferma restando la possibilita' di istituire posti in deroga ai  sensi
dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e
dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. 
  76. Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene  conto
delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o  con
insegnamento bilingue sloveno-italiano della  regione  Friuli-Venezia
Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti  comuni  sia  quello
dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa e'  determinato
a livello regionale. 
  77. Restano salve le diverse determinazioni che  la  regione  Valle
d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno  adottato
e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente
ed educativo in considerazione delle rispettive  specifiche  esigenze
riferite agli organici regionali e provinciali. 
  78. Per dare  piena  attuazione  all'autonomia  scolastica  e  alla
riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente  scolastico,
nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando
i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto  allo  studio,
garantisce un'efficace ed efficiente gestione  delle  risorse  umane,
finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche'  gli  elementi  comuni
del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon  andamento.  A
tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione,  organizzazione  e
coordinamento  ed  e'  responsabile  della  gestione  delle   risorse
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto
previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, nonche' della valorizzazione delle risorse umane. 
  79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017,  per  la  copertura
dei  posti  dell'istituzione  scolastica,  il  dirigente   scolastico
propone gli  incarichi  ai  docenti  di  ruolo  assegnati  all'ambito
territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni  e  di
sostegno, vacanti e disponibili, al fine  di  garantire  il  regolare
avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate
dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della  sede
ai sensi degli articoli 21 e 33, comma  6,  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo' utilizzare  i  docenti  in
classi di concorso diverse da quelle per  le  quali  sono  abilitati,
purche' posseggano titoli di studio validi per  l'insegnamento  della
disciplina e percorsi formativi e competenze  professionali  coerenti
con gli insegnamenti da impartire e  purche'  non  siano  disponibili
nell'ambito  territoriale  docenti  abilitati  in  quelle  classi  di
concorso. 
  80. Il dirigente scolastico formula  la  proposta  di  incarico  in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha
durata triennale ed e' rinnovato purche' in  coerenza  con  il  piano
dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze
e le competenze professionali e possono essere  svolti  colloqui.  La
trasparenza e la pubblicita' dei criteri  adottati,  degli  incarichi
conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate  attraverso  la
pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica. 
  81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico
e'  tenuto  a  dichiarare  l'assenza  di  cause  di  incompatibilita'
derivanti da rapporti di coniugio, parentela o  affinita',  entro  il
secondo grado, con i docenti stessi. 
  82.  L'incarico  e'  assegnato  dal  dirigente  scolastico   e   si
perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva piu'
proposte di incarico opta tra quelle ricevute.  L'ufficio  scolastico
regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non
abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso  di  inerzia
del dirigente scolastico. 
  83.  Il   dirigente   scolastico   puo'   individuare   nell'ambito
dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti  che  lo
coadiuvano  in  attivita'  di  supporto  organizzativo  e   didattico
dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle  disposizioni  del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  84.   Il   dirigente    scolastico,    nell'ambito    dell'organico
dell'autonomia  assegnato  e   delle   risorse,   anche   logistiche,
disponibili, riduce il numero di alunni  e  di  studenti  per  classe
rispetto a quanto previsto dal regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo  2009,  n.  81,  allo  scopo  di
migliorare la qualita' didattica  anche  in  rapporto  alle  esigenze
formative degli alunni con disabilita'. 
  85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al  comma
7, il  dirigente  scolastico  puo'  effettuare  le  sostituzioni  dei
docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci
giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove  impiegato
in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale
del grado di istruzione di appartenenza. 
  86. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici,
a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo  unico  nazionale
per la retribuzione della  posizione,  fissa  e  variabile,  e  della
retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti e'  incrementato  in
misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e  a  euro  35  milioni
annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello
Stato. Il Fondo e' altresi' incrementato di ulteriori 46  milioni  di
euro per l'anno 2016 e di 14 milioni  di  euro  per  l'anno  2017  da
corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum. 
  87. Al fine di tutelare le  esigenze  di  economicita'  dell'azione
amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico
dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per
dirigente scolastico di cui al comma 88,  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da  emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
sono definite le modalita' di svolgimento di un  corso  intensivo  di
formazione   e   della   relativa   prova   scritta   finale,   volto
all'immissione dei  soggetti  di  cui  al  comma  88  nei  ruoli  dei
dirigenti scolastici. Alle attivita' di formazione e alle  immissioni
in ruolo si  provvede,  rispettivamente,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili a  legislazione  vigente  e  a  valere  sulle  assunzioni
autorizzate per effetto dell'articolo  39  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni. 
  88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda: 
    a) i soggetti gia' vincitori  ovvero  utilmente  collocati  nelle
graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte  le  fasi
di  procedure   concorsuali   successivamente   annullate   in   sede
giurisdizionale, relative al concorso  per  esami  e  titoli  per  il
reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie  speciale,
n. 56 del 15 luglio 2011; 
    b) i soggetti che abbiano avuto una  sentenza  favorevole  almeno
nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, alcuna  sentenza  definitiva,
nell'ambito  del  contenzioso  riferito  ai  concorsi  per  dirigente
scolastico   di   cui   al   decreto   direttoriale   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22  novembre  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del  26
novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione  3
ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 76 del 6  ottobre  2006,  ovvero  avverso  la  rinnovazione  della
procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202. 
  89. Le graduatorie regionali, di cui al comma  1-bis  dell'articolo
17 del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.  128,  e  successive
modificazioni, nelle regioni  in  cui,  alla  data  di  adozione  del
decreto di cui al comma 87 del presente  articolo,  sono  in  atto  i
contenziosi relativi al concorso ordinario  per  il  reclutamento  di
dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  13  luglio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del  15
luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli  esiti  dei  percorsi
formativi di cui al medesimo comma 87. 
  90. Per le finalita' di cui al  comma  87,  oltre  che  per  quelle
connesse  alla  valorizzazione  di  esperienze   professionali   gia'
positivamente formate e impiegate, i soggetti di  cui  al  comma  88,
lettera a),  che,  nell'anno  scolastico  2014/2015,  hanno  prestato
servizio  con  contratti  di  dirigente  scolastico,  sostengono  una
sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova
orale sull'esperienza maturata,  anche  in  ordine  alla  valutazione
sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento
di tale prova con esito  positivo,  sono  confermati  i  rapporti  di
lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici. 
  91. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 87  a  90  si
provvede con le  risorse  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  92. Per garantire la tempestiva  copertura  dei  posti  vacanti  di
dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di  mobilita'  e
previo parere  dell'ufficio  scolastico  regionale  di  destinazione,
fermo restando l'accantonamento dei posti destinati  ai  soggetti  di
cui al comma 88, i posti autorizzati per  l'assunzione  di  dirigenti
scolastici sono conferiti nel limite massimo  del  20  per  cento  ai
soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso  per
il  reclutamento  di  dirigenti  scolastici   bandito   con   decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 56 del 15  luglio  2011.  Il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, predispone  le
necessarie misure applicative. 
  93. La valutazione dei dirigenti scolastici e' effettuata ai  sensi
dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. Nell'individuazione degli  indicatori  per  la  valutazione  del
dirigente scolastico si tiene conto del contributo del  dirigente  al
perseguimento  dei  risultati  per  il  miglioramento  del   servizio
scolastico previsti nel rapporto  di  autovalutazione  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
marzo 2013, n. 80, in coerenza  con  le  disposizioni  contenute  nel
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei  seguenti  criteri
generali: 
    a)  competenze  gestionali  ed   organizzative   finalizzate   al
raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed
efficacia  dell'azione  dirigenziale,  in  relazione  agli  obiettivi
assegnati nell'incarico triennale; 
    b) valorizzazione dell'impegno e  dei  meriti  professionali  del
personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli  ambiti
collegiali; 
    c) apprezzamento del proprio operato all'interno della  comunita'
professionale e sociale; 
    d)  contributo  al  miglioramento  del   successo   formativo   e
scolastico degli studenti e dei processi organizzativi  e  didattici,
nell'ambito   dei   sistemi   di   autovalutazione,   valutazione   e
rendicontazione sociale; 
    e)   direzione   unitaria   della   scuola,   promozione    della
partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della
comunita' scolastica, dei rapporti con il contesto  sociale  e  nella
rete di scuole. 
  94. Il nucleo  per  la  valutazione  dei  dirigenti  scolastici  e'
composto secondo le  disposizioni  dell'articolo  25,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e puo'  essere  articolato
con una diversa composizione in  relazione  al  procedimento  e  agli
oggetti di valutazione. La valutazione  e'  coerente  con  l'incarico
triennale  e  con  il  profilo  professionale  ed  e'  connessa  alla
retribuzione di risultato. Al fine  di  garantire  le  indispensabili
azioni di supporto  alle  scuole  impegnate  per  l'attuazione  della
presente  legge  e  in  relazione   all'indifferibile   esigenza   di
assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione
del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,  per
il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi  temporanei
di livello dirigenziale non generale di durata non  superiore  a  tre
anni  per  le  funzioni  ispettive.  Tali  incarichi  possono  essere
conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga,  per
il periodo  di  durata  di  detti  incarichi,  alle  percentuali  ivi
previste per i dirigenti  di  seconda  fascia.  Ai  fini  di  cui  al
presente comma e' autorizzata, per il triennio  2016-2018,  la  spesa
nel limite massimo  di  7  milioni  di  euro  per  ciascun  anno  del
triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i  dirigenti  tecnici
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  e'
rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per  il
triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad  una  maggiore  spesa
non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per
le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti  in
base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni,  mediante  valutazione  comparativa  dei  curricula  e
previo  avviso  pubblico,  da  pubblicare  nel  sito  del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,   che   renda
conoscibili  il  numero  dei  posti  e  la  loro   ripartizione   tra
amministrazione centrale e uffici  scolastici  regionali,  nonche'  i
criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa. 
  95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad attuare  un  piano
straordinario  di  assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale
docente per le istituzioni  scolastiche  statali  di  ogni  ordine  e
grado, per la copertura  di  tutti  i  posti  comuni  e  di  sostegno
dell'organico di diritto, rimasti  vacanti  e  disponibili  all'esito
delle operazioni di immissione in ruolo effettuate  per  il  medesimo
anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al  termine  delle  quali
sono soppresse le  graduatorie  dei  concorsi  per  titoli  ed  esami
banditi anteriormente al 2012. Per l'anno  scolastico  2015/2016,  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   e'
altresi' autorizzato a  coprire  gli  ulteriori  posti  di  cui  alla
Tabella 1 allegata alla presente legge,  ripartiti  tra  i  gradi  di
istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto
come indicato nella medesima  Tabella,  nonche'  tra  le  regioni  in
proporzione, per ciascun grado,  alla  popolazione  scolastica  delle
scuole statali, tenuto altresi' conto della presenza di aree  montane
o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita' demografica o a
forte  processo  immigratorio,  nonche'  di  aree  caratterizzate  da
elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla  Tabella
1 sono destinati alla  finalita'  di  cui  ai  commi  7  e  85.  Alla
ripartizione dei posti di  cui  alla  Tabella  1  tra  le  classi  di
concorso si provvede con decreto del dirigente  preposto  all'ufficio
scolastico  regionale,  sulla  base  del  fabbisogno  espresso  dalle
istituzioni  scolastiche  medesime,  ricondotto  nel   limite   delle
graduatorie di cui al comma  96.  A  decorrere  dall'anno  scolastico
2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1  confluiscono  nell'organico
dell'autonomia,  costituendone  i  posti  per  il  potenziamento.   A
decorrere  dall'anno   scolastico   2015/2016,   i   posti   per   il
potenziamento non possono essere coperti con  personale  titolare  di
contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico
2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di
cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
non sono disponibili per le operazioni di mobilita', utilizzazione  o
assegnazione provvisoria. 
  96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui
al comma 95: 
    a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso  pubblico
per  titoli  ed  esami  a  posti  e  cattedre  bandito  con   decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca n. 82  del  24  settembre  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25  settembre  2012,  per  il
reclutamento di personale docente  per  le  scuole  statali  di  ogni
ordine e grado; 
    b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, nelle  graduatorie  ad  esaurimento  del
personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive   modificazioni,
esclusivamente con il punteggio  e  con  i  titoli  di  preferenza  e
precedenza  posseduti  alla  data  dell'ultimo  aggiornamento   delle
graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017. 
  97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti  di
cui al comma 96. Alle fasi di cui al  comma  98,  lettere  b)  e  c),
partecipano i soggetti che abbiano  presentato  apposita  domanda  di
assunzione secondo le modalita' e nel rispetto dei termini  stabiliti
dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe  le  categorie
di cui alle lettere a) e b) del comma  96  scelgono,  con  la  stessa
domanda, per quale delle due categorie essere trattati. 
  98. Al piano straordinario di assunzioni  si  provvede  secondo  le
modalita' e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: 
    a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b),  sono  assunti
entro  il  15  settembre  2015,  nel  limite  dei  posti  vacanti   e
disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del  comma
95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e
successive  modificazioni,  di  competenza  degli  uffici  scolastici
regionali; 
    b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive  modificazioni,  i
soggetti di cui al comma 96, lettere  a)  e  b),  che  non  risultano
destinatari della proposta di  assunzione  nella  fase  di  cui  alla
lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica
al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e  disponibili  in
organico di diritto che residuano dopo la fase di  cui  alla  lettera
a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100; 
    c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive  modificazioni,  i
soggetti di cui al comma 96, lettere  a)  e  b),  che  non  risultano
destinatari della proposta di  assunzione  nelle  fasi  di  cui  alle
lettere a) o b) del presente  comma,  sono  assunti,  con  decorrenza
giuridica al 1º settembre 2015, nel limite  dei  posti  di  cui  alla
Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100. 
  99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b)  e  c)
del comma 98, l'assegnazione  alla  sede  avviene  al  termine  della
relativa fase, salvo che siano titolari  di  contratti  di  supplenza
diversi da quelli per  supplenze  brevi  e  saltuarie.  In  tal  caso
l'assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati
in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016  ovvero  al  termine  degli
esami conclusivi dei corsi  di  studio  della  scuola  secondaria  di
secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine
delle attivita' didattiche.  La  decorrenza  economica  del  relativo
contratto di lavoro consegue alla presa di servizio  presso  la  sede
assegnata. 
  100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98,  lettere
b) e c), se in possesso della  relativa  specializzazione,  esprimono
l'ordine  di  preferenza  tra  posti  di  sostegno  e  posti  comuni.
Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le  province,  a
livello nazionale. In caso di indisponibilita' sui posti per tutte le
province, non si procede all'assunzione. All'assunzione  si  provvede
scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni  nelle  graduatorie,  dando
priorita' ai soggetti di cui al comma 96, lettera a),  rispetto  agli
iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al
punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.