art. 1 (commi 101-200)
  101. Il credito d'imposta  e'  commisurato  alla  quota  del  costo
complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite  massimo,  per
ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro  per  le
piccole imprese, a 5 milioni di euro per le  medie  imprese  e  a  15
milioni di euro per le grandi  imprese,  eccedente  gli  ammortamenti
dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime  categorie  dei
beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad  esclusione
degli ammortamenti dei beni  che  formano  oggetto  dell'investimento
agevolato. Per gli  investimenti  effettuati  mediante  contratti  di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore  per
l'acquisto  dei  beni;  tale  costo  non  comprende   le   spese   di
manutenzione. 
  102. Il credito d'imposta non e' cumulabile con aiuti de minimis  e
con altri aiuti di Stato che abbiano  ad  oggetto  i  medesimi  costi
ammessi al beneficio. 
  103. I soggetti  che  intendono  avvalersi  del  credito  d'imposta
devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia  delle  entrate.
Le modalita',  i  termini  di  presentazione  e  il  contenuto  della
comunicazione  sono  stabiliti  con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione  della  presente  legge   nella   Gazzetta   Ufficiale.
L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese  l'autorizzazione  alla
fruizione del credito d'imposta. 
  104.  Il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e  successive  modificazioni,  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in cui e' stato effettuato  l'investimento  e  deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa  al  periodo
d'imposta di  maturazione  del  credito  e  nelle  dichiarazioni  dei
redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino  a  quello  nel
quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si  applica
il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244. 
  105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non  entrano  in  funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo  a  quello  della  loro
acquisizione o ultimazione, il  credito  d'imposta  e'  rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. Se, entro  il  quinto  periodo  d'imposta  successivo  a
quello nel quale sono entrati in  funzione,  i  beni  sono  dismessi,
ceduti  a  terzi,  destinati  a  finalita'   estranee   all'esercizio
dell'impresa ovvero  destinati  a  strutture  produttive  diverse  da
quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito  d'imposta
e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle
predette ipotesi vengono acquisiti beni  della  stessa  categoria  di
quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il
costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte  che
eccede i costi delle nuove acquisizioni.  Per  i  beni  acquisiti  in
locazione finanziaria le disposizioni di cui  al  presente  comma  si
applicano anche se non  viene  esercitato  il  riscatto.  Il  credito
d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni  del  presente  comma  e'  versato  entro  il
termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui  redditi
dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le  ipotesi  ivi
indicate. 
  106. Qualora, a seguito dei  controlli,  sia  accertata  l'indebita
fruizione, anche parziale,  del  credito  d'imposta  per  il  mancato
rispetto delle  condizioni  richieste  dalla  norma  ovvero  a  causa
dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
previsti dalla legge. 
  107. L'agevolazione di cui ai commi da 98 a  106  e'  concessa  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14  del  medesimo
regolamento, che disciplina gli  aiuti  a  finalita'  regionale  agli
investimenti. 
  108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e  2019;  il
predetto importo e' corrispondentemente iscritto in apposito capitolo
di spesa dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250 milioni di euro
annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e  medie
imprese,  a  valere  sulle  risorse  europee  e  di   cofinanziamento
nazionale previste  nel  programma  operativo  nazionale  «Imprese  e
Competitivita' 2014/ 2020» e  nei  programmi  operativi  relativi  al
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in
cui si applica l'incentivo. A  tal  fine  le  predette  risorse  sono
annualmente  versate  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato.   Le
amministrazioni  titolari  dei  predetti  programmi   comunicano   al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato gli  importi,  europei  e  nazionali,
riconosciuti a titolo di credito d'imposta  dall'Unione  europea,  da
versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Nelle  more  della
conclusione  della  procedura  finalizzata  all'individuazione  delle
risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai
sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a  carico
delle disponibilita' del Fondo di rotazione  di  cui  all'articolo  5
della legge 16 aprile 1987,  n.  183.  Le  risorse  cosi'  anticipate
vengono reintegrate  al  Fondo,  per  la  parte  relativa  all'Unione
europea, a  valere  sui  successivi  accrediti  delle  corrispondenti
risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi  operativi
e,  per  la  parte  di  cofinanziamento  nazionale,  a  valere  sulle
corrispondenti quote  di  cofinanziamento  nazionale  riconosciute  a
seguito delle predette rendicontazioni di spesa. 
  109. Entro il 31 marzo 2016 si provvede, con le  procedure  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla
ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo
5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' destinate agli  interventi
del Piano di Azione Coesione (PAC), non  ancora  oggetto  di  impegni
giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal
fine, le amministrazioni titolari di interventi  del  PAC,  approvati
alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  inviano  al
sistema di monitoraggio nazionale, entro il 31 gennaio 2016,  i  dati
relativi alle risorse  impegnate  e  pagate  per  ciascuna  linea  di
intervento. 
  110.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato entro  il  30  aprile  2016  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  e'   determinato   l'ammontare   delle   risorse
disponibili in esito alla ricognizione di cui  al  comma  109  ed  e'
disposto  l'utilizzo  delle  stesse  per  l'estensione   dell'esonero
contributivo di cui ai commi  178  e  179  alle  assunzioni  a  tempo
indeterminato effettuate nell'anno  2017  in  favore  dei  datori  di
lavoro privati, operanti nelle  regioni  Abruzzo,  Molise,  Campania,
Basilicata, Sicilia,  Puglia,  Calabria  e  Sardegna,  alle  medesime
condizioni previste dai predetti commi, eventualmente rimodulando  la
durata temporale e l'entita' dell'esonero e comunque assicurando  una
maggiorazione della percentuale di  decontribuzione  e  del  relativo
importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi eta', prive di
un impiego regolarmente retribuito da almeno  sei  mesi,  in  ragione
delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del  comma  109,
la cui efficacia e' subordinata all'autorizzazione della  Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  111. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera d) del comma 54 e' abrogata; 
    b) al comma 57, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi
di  lavoro  dipendente  e  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e  50  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  eccedenti  l'importo  di
30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto
di lavoro e' cessato»; 
    c) al comma 65, alinea, le parole: «e per i  due  successivi,  il
reddito determinato ai sensi del comma 64 e'  ridotto  di  un  terzo»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  per  i  quattro   successivi,
l'aliquota di cui al comma 64 e' stabilita nella  misura  del  5  per
cento»; 
    d) il comma 77 e' sostituito dal seguente: 
  «77. Il reddito forfettario determinato  ai  sensi  dei  precedenti
commi costituisce base imponibile  ai  sensi  dell'articolo  1  della
legge  2  agosto  1990,  n.  233.  Su  tale  reddito  si  applica  la
contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.
Si applica, per l'accredito della contribuzione, la  disposizione  di
cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335». 
  112. L'allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
e' sostituito dal seguente: 
 
                                                          «ALLEGATO 4 
                                     Articolo 1, comma 54, lettera a) 
                             (Regime fiscale per lavoratori autonomi) 
 
    

=====================================================================
|Pro- |                 |   Codici   |                 |            |
|gres-|                 | attivita'  |Valore soglia dei|            |
|sivo |Gruppo di settore| ATECO 2007 | ricavi/compensi |Redditivita'|
+=====+=================+============+=================+============+
|     |Industrie        |            |                 |            |
|     |alimentari e     |            |                 |            |
|  1  |delle bevande    |(10-11)     |           45.000|         40%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |                 |45- (da 46.2|                 |            |
|     |Commercio        |a 46.9) -   |                 |            |
|     |all'ingrosso e al|(da 47.1 a  |                 |            |
|  2  |dettaglio        |47.7)-47.9  |           50.000|         40%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |Commercio        |            |                 |            |
|     |ambulante di     |            |                 |            |
|     |prodotti         |            |                 |            |
|     |alimentari e     |            |                 |            |
|  3  |bevande          |47.81       |           40.000|         40%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |Commercio        |            |                 |            |
|     |ambulante di     |47.82 -     |                 |            |
|  4  |altri prodotti   |47.89       |           30.000|         54%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |Costruzioni e    |            |                 |            |
|     |attivita'        |(41 - 42 -  |                 |            |
|  5  |immobiliari      |43) - (68)  |           25.000|         86%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |Intermediari del |            |                 |            |
|  6  |commercio        |46.1        |           25.000|         62%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |Attivita' dei    |            |                 |            |
|     |servizi di       |            |                 |            |
|     |alloggio e di    |            |                 |            |
|  7  |ristorazione     |(55-56)     |           50.000|         40%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |Attivita'        |            |                 |            |
|     |professionali,   |            |                 |            |
|     |scientifiche,    |(64 - 65 -  |                 |            |
|     |tecniche,        |66) - (69 - |                 |            |
|     |sanitarie, di    |70 - 71 - 72|                 |            |
|     |istruzione,      |- 73 - 74 - |                 |            |
|     |servizi          |75) - (85) -|                 |            |
|     |finanziari ed    |(86 - 87 -  |                 |            |
|  8  |assicurativi     |88)         |           30.000|         78%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
|     |                 |(01 - 02 -  |                 |            |
|     |                 |03)- (05 -  |                 |            |
|     |                 |06 - 07 - 08|                 |            |
|     |                 |- 09) - (12 |                 |            |
|     |                 |- 13 - 14 - |                 |            |
|     |                 |15 - 16 - 17|                 |            |
|     |                 |- 18 - 19 - |                 |            |
|     |                 |20 - 21 - 22|                 |            |
|     |                 |- 23 - 24 - |                 |            |
|     |                 |25 - 26 - 27|                 |            |
|     |                 |- 28 - 29 - |                 |            |
|     |                 |30 - 31 - 32|                 |            |
|     |                 |- 33) - (35)|                 |            |
|     |                 |- (36 - 37 -|                 |            |
|     |                 |38 - 39) -  |                 |            |
|     |                 |(49 - 50 -  |                 |            |
|     |                 |51 - 52 -   |                 |            |
|     |                 |53) - (58 - |                 |            |
|     |                 |59 - 60 - 61|                 |            |
|     |                 |- 62 - 63) -|                 |            |
|     |                 |(77 - 78 -  |                 |            |
|     |                 |79 - 80 - 81|                 |            |
|     |                 |- 82) - (84)|                 |            |
|     |                 |- (90 -91 - |                 |            |
|     |                 |92 - 93) -  |                 |            |
|     |                 |(94 - 95 -  |                 |            |
|     |Altre attivita'  |96) -(97 -  |                 |            |
|  9  |economiche       |98) - (99)  |           30.000|         67%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
    
 
                                                                   ». 
 
  113. Le disposizioni di cui  alla  lettera  c)  del  comma  111  si
applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019,  anche  ai  soggetti
che nel 2015 hanno iniziato una nuova  attivita',  avvalendosi  delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, della citata  legge  n.
190 del 2014,  vigente  anteriormente  alle  modifiche  di  cui  alla
lettera c) del comma 111. 
  114. Fermo restando il trattamento previdenziale per i  soci  delle
cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma
autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma  3,  della  legge  3  aprile
2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica  l'articolo
50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni. 
  115. Le societa' in nome collettivo,  in  accomandita  semplice,  a
responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni che,
entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo  periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o  beni  mobili
iscritti in pubblici registri non utilizzati  come  beni  strumentali
nell'attivita'   propria   dell'impresa,   possono    applicare    le
disposizioni dei commi dal presente al comma  120  a  condizione  che
tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci,  ove  prescritto,
alla data del 30 settembre 2015, ovvero che  vengano  iscritti  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1°
ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle societa' che
hanno per oggetto esclusivo o principale  la  gestione  dei  predetti
beni e che entro il 30 settembre  2016  si  trasformano  in  societa'
semplici. 
  116. Sulla differenza tra il valore normale dei beni  assegnati  o,
in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti  all'atto  della
trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si  applica
un'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive nella misura  dell'8  per  cento
ovvero del 10,5 per cento per le societa' considerate  non  operative
in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso
al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le  riserve
in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione  dei
beni ai  soci  e  quelle  delle  societa'  che  si  trasformano  sono
assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. 
  117. Per gli immobili, su richiesta della societa' e  nel  rispetto
delle  condizioni  prescritte,  il   valore   normale   puo'   essere
determinato in misura  pari  a  quello  risultante  dall'applicazione
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei  moltiplicatori
determinati con i criteri e le modalita' previsti dal  primo  periodo
del comma 4 dell'articolo  52  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini
della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della
cessione, se inferiore al valore normale  del  bene,  determinato  ai
sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo
periodo, e' computato in misura non inferiore ad uno dei due valori. 
  118.  Il  costo  fiscalmente  riconosciuto  delle  azioni  o  quote
possedute dai soci delle  societa'  trasformate  va  aumentato  della
differenza assoggettata ad imposta  sostitutiva.  Nei  confronti  dei
soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi  1,
secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia,  il  valore  normale  dei  beni
ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo  fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute. 
  119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai  commi  da
115  a  118,  le  aliquote  dell'imposta  proporzionale  di  registro
eventualmente applicabili  sono  ridotte  alla  meta'  e  le  imposte
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. 
  120. Le societa' che si avvalgono  delle  disposizioni  di  cui  ai
commi da 115 a 118  devono  versare  il  60  per  cento  dell'imposta
sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16
giugno 2017, con i criteri di cui al  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi  ed  il  contenzioso  si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 
  121. L'imprenditore individuale che alla data del 31  ottobre  2015
possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43,  comma  2,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro  il
31  maggio  2016,  optare  per  l'esclusione  dei  beni  stessi   dal
patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in  corso
alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di  una  imposta
sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone   fisiche   e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura dell'8
per cento della differenza tra il valore normale di tali beni  ed  il
relativo valore fiscalmente riconosciuto.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120. 
  122. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della  legge  12
novembre   2011,   n.   183,    e    relativi    agli    accertamenti
clinico-strumentali e di  laboratorio  indicati  dall'amministrazione
per il reclutamento del personale  volontario  per  le  esigenze  dei
distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del  decreto  legislativo  8
marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. 
  123. All'articolo 11, comma  4-bis,  lettera  d-bis),  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,  le
parole: «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di  euro  625»
sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000,  di  euro  3.750,  di
euro 2.500 e di euro 1.250». 
  124. Le disposizioni di cui al comma 123 si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre
2015. 
  125. All'articolo 2 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446,  concernente  il  presupposto   dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai  fini  dell'imposta
nel caso di medici che abbiano  sottoscritto  specifiche  convenzioni
con le strutture ospedaliere per  lo  svolgimento  della  professione
all'interno di tali strutture, laddove gli  stessi  percepiscano  per
l'attivita' svolta presso le medesime strutture piu' del 75 per cento
del proprio reddito complessivo. Sono in ogni  caso  irrilevanti,  ai
fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare  del
reddito realizzato e le  spese  direttamente  connesse  all'attivita'
svolta.  L'esistenza   dell'autonoma   organizzazione   e'   comunque
configurabile in presenza di elementi che superano lo  standard  e  i
parametri  previsti  dalla  convenzione  con  il  Servizio  sanitario
nazionale». 
  126. L'articolo 26 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 26. - (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).  -  1.  Le
disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in
relazione al maggiore ammontare, tutte le volte  che  successivamente
all' emissione  della  fattura  o  alla  registrazione  di  cui  agli
articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile  di  un'operazione  o  quello
della relativa imposta  viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,
compresa la rettifica  di  inesattezze  della  fatturazione  o  della
registrazione. 
  2.  Se  un'operazione  per  la  quale  sia  stata  emessa  fattura,
successivamente alla registrazione di cui  agli  articoli  23  e  24,
viene  meno  in  tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce  l'ammontare
imponibile,   in   conseguenza   di   dichiarazione   di    nullita',
annullamento,  revoca,  risoluzione,  rescissione  e  simili   o   in
conseguenza  dell'applicazione   di   abbuoni   o   sconti   previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore  del  servizio  ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19  l'imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a  norma  dell'articolo
25. 
  3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere applicata dopo
il decorso di un anno dall'effettuazione  dell'operazione  imponibile
qualora gli eventi ivi  indicati  si  verifichino  in  dipendenza  di
sopravvenuto accordo fra le parti e puo' essere applicata,  entro  lo
stesso termine, anche in  caso  di  rettifica  di  inesattezze  della
fatturazione che abbiano dato  luogo  all'applicazione  dell'articolo
21, comma 7. 
  4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche  in  caso  di
mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte  del  cessionario  o
committente: 
    a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una
procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo
di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o  dalla  data  di  pubblicazione  nel
registro delle imprese di un piano attestato ai  sensi  dell'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    b)  a  causa   di   procedure   esecutive   individuali   rimaste
infruttuose. 
  5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facolta' di cui  al
comma 2, il cessionario o  committente,  che  abbia  gia'  registrato
l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal  caso  registrare
la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti
della detrazione operata, salvo  il  suo  diritto  alla  restituzione
dell'importo pagato al cedente o  prestatore  a  titolo  di  rivalsa.
L'obbligo di cui  al  primo  periodo  non  si  applica  nel  caso  di
procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a). 
  6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma  4,
il corrispettivo sia pagato, in tutto  o  in  parte,  si  applica  la
disposizione di cui al  comma  1.  In  tal  caso,  il  cessionario  o
committente che abbia assolto  all'obbligo  di  cui  al  comma  5  ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19  l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento. 
  7.  La  correzione  di  errori  materiali  o   di   calcolo   nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e  nelle  liquidazioni
periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,
e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e
successive modificazioni, deve  essere  fatta,  mediante  annotazione
delle  variazioni  dell'imposta  in  aumento  nel  registro  di   cui
all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta  in  diminuzione  nel
registro di cui all'articolo  25.  Con  le  stesse  modalita'  devono
essere corretti, nel registro di  cui  all'articolo  24,  gli  errori
materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o
nei registri tenuti a norma di legge. 
  8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di
registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente
o prestatore del servizio  e  dal  cessionario  o  committente  anche
mediante  apposite  annotazioni  in  rettifica  rispettivamente   sui
registri di cui  agli  articoli  23  e  24  e  sul  registro  di  cui
all'articolo 25. 
  9. Nel caso di risoluzione contrattuale,  relativa  a  contratti  a
esecuzione continuata o periodica, conseguente  a  inadempimento,  la
facolta' di cui al comma 2 non si  estende  a  quelle  cessioni  e  a
quelle prestazioni per  cui  sia  il  cedente  o  prestatore  che  il
cessionario  o  committente  abbiano  correttamente  adempiuto   alle
proprie obbligazioni. 
  10.  La  facolta'  di  cui  al  comma  2  puo'  essere  esercitata,
ricorrendo i presupposti  di  cui  a  tale  disposizione,  anche  dai
cessionari e	committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo
17 o dell'articolo 74 del presente decreto  ovvero  dell'articolo  44
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la
disposizione di cui al comma 5. 
  11. Ai fini del comma 4,  lettera  a),  il  debitore  si  considera
assoggettato  a  procedura  concorsuale  dalla  data  della  sentenza
dichiarativa  del  fallimento  o  del  provvedimento  che  ordina  la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di  ammissione  alla
procedura di concordato preventivo  o  del  decreto  che  dispone  la
procedura di amministrazione straordinaria delle  grandi  imprese  in
crisi. 
  12. Ai fini del  comma  4,  lettera  b),  una  procedura  esecutiva
individuale si considera in ogni caso infruttuosa: 
    a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal  verbale
di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso
il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; 
    b) nell'ipotesi  di  pignoramento  di  beni  mobili,  quando  dal
verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la
mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilita' di  accesso  al
domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilita'; 
    c) nell'ipotesi in cui, dopo che per  tre  volte  l'asta  per  la
vendita  del  bene  pignorato  sia  andata  deserta,  si  decida   di
interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosita'». 
  127. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e
comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633,  nel  testo  risultante  dalle  modifiche
apportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui il  cessionario
o  committente  sia  assoggettato   a   una   procedura   concorsuale
successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche apportate dal
comma 126 al  predetto  articolo  26,  in  quanto  volte  a  chiarire
l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e
quindi  di  carattere  interpretativo,  si   applicano   anche   alle
operazioni effettuate anteriormente  alla  data  di  cui  al  periodo
precedente. 
  128. Al sesto comma dell'articolo 17  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo la lettera a-ter) e' inserita la seguente: 
  «a-quater)  alle  prestazioni  di  servizi   rese   dalle   imprese
consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi
delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di
cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni,  si  e'  reso  aggiudicatario  di  una  commessa   nei
confronti di un ente pubblico  al  quale  il  predetto  consorzio  e'
tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo  17-ter
del presente  decreto.  L'efficacia  della  disposizione  di  cui  al
periodo precedente e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di  deroga  ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,
del 28 novembre 2006, e successive modificazioni». 
  129. Le disposizioni di  cui  all'articolo  12,  comma  7-bis,  del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche
nell'anno 2016 con le modalita'  previste  nel  medesimo  comma.  Per
l'anno 2016 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  previsto  nel
citato comma 7-bis, e' adottato entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  130. L'articolo 57 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 57. -  (Termine  per  gli  accertamenti).  -  1.  Gli  avvisi
relativi alle rettifiche e agli accertamenti  previsti  nell'articolo
54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere  notificati,  a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo  a
quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 
  2. Nei casi  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione  o  di
presentazione  di  dichiarazione  nulla  l'avviso   di   accertamento
dell'imposta a norma del primo comma  dell'articolo  55  puo'  essere
notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a  quello
in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
  3. Nel caso  di  richiesta  di  rimborso  dell'eccedenza  d'imposta
detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data  di
notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data
della loro  consegna  intercorre  un  periodo  superiore  a  quindici
giorni, il termine di decadenza, relativo agli  anni  in  cui  si  e'
formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un
periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la
data di consegna. 
  4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le
rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o  modificati,
mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla  sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate.
Nell'avviso  devono  essere  specificamente  indicati,  a   pena   di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto». 
  131. L'articolo 43 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 43. - (Termine  per  l'accertamento).  -  1.  Gli  avvisi  di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro  il
31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello  in  cui  e'  stata
presentata la dichiarazione. 
  2. Nei casi  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione  o  di
presentazione di dichiarazione nulla l'avviso  di  accertamento  puo'
essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo  a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
  3. Fino alla scadenza del termine stabilito  nei  commi  precedenti
l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante
la  notificazione  di  nuovi  avvisi,  in  base   alla   sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate.
Nell'avviso  devono  essere  specificamente  indicati,  a   pena   di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte». 
  132. Le disposizioni di cui all'articolo  57,  commi  1  e  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
all'articolo 43, commi 1  e  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e
131 del presente articolo,  si  applicano  agli  avvisi  relativi  al
periodo d'imposta in corso alla  data  del  31  dicembre  2016  e  ai
periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro  il
31 dicembre del quarto anno successivo  a  quello  in  cui  e'  stata
presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa  presentazione
della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro  il  31  dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la  dichiarazione  avrebbe
dovuto  essere  presentata.  Tuttavia,  in  caso  di  violazione  che
comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura  penale  per  alcuno  dei  reati   previsti   dal   decreto
legislativo 10 marzo 2000,  n.  74,  i  termini  di  cui  al  periodo
precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui
e' stata commessa la violazione; il raddoppio non  opera  qualora  la
denuncia  da  parte  dell'Amministrazione  finanziaria,  in  cui   e'
ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la
scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo.  Resta  fermo
quanto  disposto  dall'ultimo  periodo  del  comma  5   dell'articolo
5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.  227,  e  successive
modificazioni. 
  133. All'articolo 32, commi 1  e  2,  del  decreto  legislativo  24
settembre 2015, n. 158, le parole: «1° gennaio 2017» sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2016». Restano comunque ferme le sanzioni
nella misura dovuta in base alle norme  relative  alla  procedura  di
collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186,
vigenti alla data di presentazione della relativa  istanza.  Ai  soli
fini della procedura di collaborazione volontaria di cui  al  periodo
precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati  al
contribuente,  di  cui  agli  articoli  5-quater  e  5-quinquies  del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227,  e  successive  modificazioni,
possono  essere  allo  stesso  notificati  dal   competente   ufficio
dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra  disposizione  di
legge, mediante  posta  elettronica  certificata,  con  le  modalita'
previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11  febbraio  2005,  n.  68,   all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito
della procedura di collaborazione volontaria. Per i fini  di  cui  al
periodo  precedente  il  contribuente  deve  manifestare  la  propria
volonta' di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di  posta
elettronica  certificata  del  professionista  che  lo  assiste.   La
notifica si intende comunque  perfezionata  nel  momento  in  cui  il
gestore del  servizio  di  posta  elettronica  certificata  trasmette
all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa  attestazione
temporale  che  certifica  l'avvenuta  spedizione  del  messaggio;  i
termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data  di
avvenuta  consegna  contenuta  nella  ricevuta  che  il  gestore  del
servizio  di  posta  elettronica   certificata   del   professionista
trasmette  all'ufficio.  Se  la  casella  di  posta  elettronica  del
professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo  di
posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo,  si
applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi  e
degli  altri  atti  che  per  legge  devono  essere   notificati   al
contribuente. 
  134. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti  o  di  omessa
impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  i
contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre  2015,
sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano
di rateazione inizialmente concesso ai  sensi  dello  stesso  decreto
legislativo n.  218  del  1997,  limitatamente  al  versamento  delle
imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016  riprendano
il versamento della prima delle rate scadute. 
  135. Ai fini di cui al comma 134, il contribuente interessato,  nei
dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa
quietanza all'ufficio competente affinche'  lo  stesso  proceda  alla
sospensione dei carichi  eventualmente  iscritti  a  ruolo  ancorche'
rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio: 
    a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di  tutti  i  pagamenti
effettuati anche a seguito di iscrizione a  ruolo,  imputandole  alle
analoghe voci dell'originario piano di rateazione; 
    b) verificato il versamento delle  rate  residue,  provvede  allo
sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo. 
  136.  Non  sono  ripetibili  le  somme   versate,   ove   superiori
all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 135. 
  137. Il debitore decade dal piano di  rateazione  a  cui  e'  stato
riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di  due
rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga. 
  138. A seguito della  trasmissione  della  quietanza,  non  possono
essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione e'  richiesta
dopo una segnalazione effettuata ai sensi  dell'articolo  48-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la
stessa non puo' essere concessa limitatamente  agli  importi  che  ne
costituiscono oggetto. 
  139. Al fine di garantire  la  stabilita'  del  gettito  tributario
derivante dagli atti registrati dai notai,  alla  legge  16  febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. In caso di mancato  versamento  da  parte  del  notaio  dei
tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o  autenticati,
se il danno non e' coperto da polizza  assicurativa,  l'agente  della
riscossione puo' richiederne  il  pagamento  direttamente  al  Fondo.
L'erogazione e' subordinata: 
    a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del  notaio  ed
alla pronuncia del suo rinvio a giudizio; 
    b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di  cui  al  primo
periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso
dall'autorita' giudiziaria o  dall'Amministrazione  finanziaria,  nei
confronti del notaio. 
  3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al
comma 3-bis, e' legalmente surrogato  nei  confronti  del  notaio  in
tutte le ragioni, azioni e  privilegi  spettanti  all'Amministrazione
finanziaria. Il Fondo puo', esibendo il documento attestante la somma
pagata,  richiedere  all'autorita'   giudiziaria   l'ingiunzione   di
pagamento.  L'ingiunzione  e'  provvisoriamente  esecutiva  a   norma
dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non e'  ammissibile
l'opposizione fondata sul motivo che  le  imposte  pagate  non  erano
dovute  o  erano  dovute  in  misura  minore.  Il  Fondo  puo'  agire
esecutivamente  sull'indennita'  dovuta  dalla  Cassa  nazionale  del
notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al  quarto
comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e,  a  tutela
del  proprio  credito,  puo'  notificare  alla  Cassa  un   atto   di
opposizione al pagamento  diretto  al  notaio  dell'indennita'  nello
stesso limite. 
  3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del  notariato,  sono
disciplinate le modalita' procedurali e l'erogazione delle  somme  da
parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la  successiva
surroga ad essa del Fondo medesimo. 
  3-quinquies. Se e' accertato con decisione passata in giudicato che
il  notaio  non  ha  commesso  il  fatto  ovvero  che  il  fatto  non
costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio  le
somme pagate al Fondo o, se il  Fondo  ha  recuperato  le  somme  dal
notaio, al notaio medesimo»; 
    b) al comma  4  dell'articolo  22  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, fatto salvo il caso di cui al  comma  3-bis,  nel
quale il danno e' dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo  ed
e' quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto»; 
    c) all'articolo 93-bis, comma 2, lettera a),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «nonche' richiedere, anche  periodicamente,
informazioni e  l'esibizione  di  documenti,  estratti  repertoriali,
atti, registri e libri anche di natura fiscale»; 
    d) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis e' inserito il seguente: 
  «2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette  al  Consiglio  nazionale
del notariato, esclusivamente  con  modalita'  telematiche  entro  il
secondo mese successivo a quello di scadenza, le  informazioni  sugli
omessi e ritardati  versamenti  richiesti  ai  notai  con  avviso  di
liquidazione»; 
    e) all'articolo 19: 
      1) al comma 1, le parole:  «con  oneri  a  carico  del  proprio
bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con separata contribuzione
obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da  versare  al
Consiglio nazionale del notariato.  Il  contributo  e'  riscosso  dal
Consiglio  nazionale  del  notariato  con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 21 della legge 27 giugno  1991,  n.  220,  entro  il  28
febbraio di ciascun anno»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La misura  dei  contributi  e'  determinata  dal  Consiglio
nazionale del notariato entro il  31  ottobre  di  ciascun  anno  per
l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri  da
esso pagati ed e' ragguagliata ai parametri soggetti  ad  annotamento
nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla  legge
e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per
ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999»; 
    f) al comma 1 dell'articolo 142-bis  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  «Il  notaio  e'  punito  in  ogni  caso  con   la
destituzione quando commette  un  reato  omettendo  o  ritardando  il
versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui  rogati  o
autenticati»; 
    g) dopo il comma 1 dell'articolo 144 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  all'ultimo  periodo  del  comma   1
dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno e' sostituita  alla
destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non
e' recidivo nella stessa infrazione». 
  140. Le disposizioni di cui al comma 139 si applicano  a  decorrere
dal 1° gennaio 2016. 
  141. All'articolo 14, comma 4, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  caso  di
violazione che comporta obbligo di denuncia  ai  sensi  dell'articolo
331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da  cui  possa
derivare un  provento  o  vantaggio  illecito,  anche  indiretto,  le
competenti  autorita'  inquirenti  ne  danno  immediatamente  notizia
all'Agenzia  delle  entrate,   affinche'   proceda   al   conseguente
accertamento». 
  142. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 sono abrogati; 
    b) all'articolo 167: 
      1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimento
emanati ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea  ovvero
da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia
abbia stipulato un accordo  che  assicuri  un  effettivo  scambio  di
informazioni»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. I regimi fiscali, anche  speciali,  di  Stati  o  territori  si
considerano privilegiati laddove il livello  nominale  di  tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»; 
      3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «e,  comunque,  non  inferiore
all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'»; 
      4) al comma 8-bis, alinea,  dopo  le  parole:  «localizzati  in
Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite  le
seguenti: «o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli
aderenti allo Spazio economico europeo con  i  quali  l'Italia  abbia
stipulato  un  accordo  che  assicuri   un   effettivo   scambio   di
informazioni». 
  143.  Quando  leggi,  regolamenti,  decreti   o   altre   norme   o
provvedimenti fanno riferimento agli Stati  o  territori  di  cui  al
decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167,  comma
4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il  riferimento
si intende agli Stati o territori individuati in base ai  criteri  di
cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo
modificato dal comma 142 del presente articolo. 
  144. Le disposizioni di cui ai commi  142  e  143  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2015. 
  145.   A   fini   di    adeguamento    alle    direttive    emanate
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo  economico  in
materia di obbligo delle  imprese  multinazionali  di  predisporre  e
presentare  annualmente  una  rendicontazione  Paese  per  Paese  che
riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e
maturate, insieme  con  altri  elementi  indicatori  di  un'attivita'
economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  sono  stabiliti  modalita',  termini,
elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per  la
trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate
da parte delle societa' controllanti, residenti nel territorio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  che   hanno
l'obbligo di redazione del bilancio  consolidato,  con  un  fatturato
consolidato, conseguito dal  gruppo  di  imprese  multinazionali  nel
periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione,  di  almeno
750 milioni di euro e che  non  sono  a  loro  volta  controllate  da
soggetti diversi  dalle  persone  fisiche.  L'Agenzia  delle  entrate
assicura  la  riservatezza   delle   informazioni   contenute   nella
rendicontazione di cui al primo periodo almeno  nella  stessa  misura
richiesta per le informazioni fornite  ai  sensi  delle  disposizioni
della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa
in  materia  fiscale.  In  caso   di   omessa   presentazione   della
rendicontazione  di  cui  al  primo  periodo  o  di  invio  dei  dati
incompleti o non veritieri  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. 
  146. Agli obblighi  di  cui  al  comma  145,  alle  condizioni  ivi
indicate, sono tenute anche le societa'  controllate,  residenti  nel
territorio dello Stato, nel caso in cui la societa' controllante  che
ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia  residente  in
uno Stato che non ha  introdotto  l'obbligo  di  presentazione  della
rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con  l'Italia
un accordo che consenta lo scambio delle informazioni  relative  alla
rendicontazione Paese per Paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di
scambio delle informazioni relative alla  rendicontazione  Paese  per
Paese. 
  147. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
stabiliti i criteri  generali  per  la  raccolta  delle  informazioni
relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute
da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad
assicurare  un   adeguato   presidio   al   contrasto   dell'evasione
internazionale. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono definite  le  modalita'  tecniche  di  applicazione  del
presente  comma  ed  e'  disposta  la  contestuale  soppressione   di
eventuali duplicazioni di adempimenti gia' esistenti. 
  148. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 39, primo periodo, le  parole:  «opere  dell'ingegno»
sono sostituite dalle seguenti: «software protetto da copyright»; 
    b) dopo il comma 42-bis e' inserito il seguente: 
  «42-ter.  Qualora  piu'  beni  tra  quelli  di  cui  al  comma  39,
appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati  da  vincoli  di
complementarieta' e vengano utilizzati congiuntamente ai  fini  della
realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti  o  di  un
processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire  un
solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi  da  37  a
42-bis». 
  149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli  obiettivi
2020 in materia di fonti rinnovabili, agli esercenti di impianti  per
la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse,  biogas  e
bioliquidi sostenibili che  hanno  cessato  al  1°  gennaio  2016,  o
cessano entro il  31  dicembre  2016,  di  beneficiare  di  incentivi
sull'energia prodotta, in  alternativa  all'integrazione  dei  ricavi
prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, e' concesso il diritto di fruire, fino  al  31  dicembre
2020, di un incentivo sull'energia prodotta, con le modalita' e  alle
condizioni di cui ai commi 150 e 151. 
  150. L'incentivo e' pari all'80 per cento  di  quello  riconosciuto
dal decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6  luglio  2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari
potenza, ed e' erogato dal Gestore dei  servizi  energetici,  con  le
modalita'  previste  dal  suddetto  decreto,  a  partire  dal  giorno
seguente alla data di cessazione del  precedente  incentivo,  qualora
questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a  partire  dal  1°
gennaio 2016 se la data di cessazione  del  precedente  incentivo  e'
antecedente  al  1°  gennaio  2016.  L'erogazione  dell'incentivo  e'
subordinata alla decisione favorevole della  Commissione  europea  in
esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 151. 
  151. Entro il 31 dicembre  2016,  i  produttori  interessati  dalle
disposizioni di cui ai commi 149 e 150 comunicano al Ministero  dello
sviluppo  economico  le  autorizzazioni  di   legge   possedute   per
l'esercizio  dell'impianto,  la  perizia  asseverata  di  un  tecnico
attestante il buono stato di uso e di produttivita'  dell'impianto  e
il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonche' gli altri
elementi necessari per  la  notifica  alla  Commissione  europea  del
regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della  verifica  di
compatibilita' con la disciplina in  materia  di  aiuti  di  Stato  a
favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni  2014-2020,  di  cui
alla comunicazione 2014/C 200/01 della  Commissione,  del  28  giugno
2014. 
  152. Per l'anno 2016, la misura  del  canone  di  abbonamento  alla
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e'  pari,
nel suo complesso, all'importo di euro 100. 
  153. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,  n.  246,  convertito
dalla legge 4  giugno  1938,  n.  880,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, secondo  comma,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti  periodi:  «La  detenzione  di  un  apparecchio  si  presume
altresi' nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia
elettrica  nel  luogo  in  cui  un  soggetto  ha  la  sua   residenza
anagrafica.  Allo  scopo  di  superare  le  presunzioni  di  cui   ai
precedenti  periodi,  a   decorrere   dall'anno   2016   e'   ammessa
esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche  penali,  di  cui
all'articolo 76 del  medesimo  testo  unico.  Tale  dichiarazione  e'
presentata all'Agenzia delle entrate -  Direzione  provinciale  I  di
Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con  le
modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e ha validita' per l'anno in cui e' stata presentata»; 
    b) all'articolo 1, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
  «Il canone di abbonamento e', in ogni caso, dovuto una  sola  volta
in relazione agli apparecchi di cui  al  primo  comma  detenuti,  nei
luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto  e
dai soggetti  appartenenti  alla  stessa  famiglia  anagrafica,  come
individuata dall'articolo 4 del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»; 
    c) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di  cui
all'articolo 1, secondo comma,  secondo  periodo,  il  pagamento  del
canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse
dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva  alla
scadenza delle rate. Le rate, ai fini  dell'inserimento  in  fattura,
s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi  da  gennaio
ad ottobre. L'importo delle rate e' oggetto di  distinta  indicazione
nel contesto della fattura emessa dall'impresa  elettrica  e  non  e'
imponibile  ai  fini  fiscali.  Le  somme  riscosse  sono   riversate
direttamente  all'Erario  mediante   versamento   unitario   di   cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare  il
predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello
di incasso e,  comunque,  l'intero  canone  deve  essere  riscosso  e
riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di
anticipazione da parte delle imprese elettriche». 
  154. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,  da  adottare
entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono definiti termini e modalita' per il riversamento
all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma
di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di  vendita
dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti
di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico  individuato  dal
medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili
ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti  di  cui  al
comma 156, nonche' le misure tecniche che  si  rendano  eventualmente
necessarie per l'attuazione della presente norma. 
  155. In caso di violazione degli obblighi  di  comunicazione  e  di
versamento  dei  canoni  di  cui  al   comma   154,   si   applicano,
rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1,  e  13,
comma 1,  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
successive modificazioni. 
  156. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 153, 154 e 155 e
limitatamente alle finalita' di cui ai commi da 152 a 160, l'Anagrafe
tributaria, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema
idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i  comuni,
nonche' gli altri  soggetti  pubblici  o  privati  che  ne  hanno  la
disponibilita' sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di  tutte
le informazioni utili,  e  in  particolare  dei  dati  relativi  alle
famiglie  anagrafiche,  alle  utenze  per  la  fornitura  di  energia
elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di  abbonamento
alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni  di  cui
all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nonche' ai soggetti esenti dal pagamento del canone. 
  157. Al fine di semplificare le modalita' di pagamento del  canone,
le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario  o
postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari
finanziari dai  titolari  di  utenza  per  la  fornitura  di  energia
elettrica per il pagamento delle relative fatture,  si  intendono  in
ogni caso estese al pagamento del canone di  abbonamento  televisivo.
La disposizione di cui  al  presente  comma  si  applica  anche  alle
suddette autorizzazioni all'addebito gia'  rilasciate  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, fatta salva  la  facolta'  di
revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell' utente. 
  158. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge non e' piu' esercitabile la facolta' di presentare la  denunzia
di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento,  di
cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.  880.  Restano
ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e  riscossione
coattiva e le  disposizioni  in  materia  di  canone  di  abbonamento
speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo  quanto
disposto dal precedente periodo. 
  159. In sede di prima applicazione di quanto disposto dai commi  da
152 a 158: 
    a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento  dei
sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1°  luglio
2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute; 
    b) l'Agenzia delle entrate mette  a  disposizione  delle  imprese
elettriche,  per  il  tramite  del  sistema   informativo   integrato
istituito presso  l'Acquirente  Unico  Spa  dall'articolo  1-bis  del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti  esenti  ai
sensi  delle  disposizioni  vigenti  o  che  abbiano  presentato   la
dichiarazione di cui al comma 153, lettera a), e fornisce  ogni  dato
utile a individuare i soggetti obbligati; 
    c) le imprese elettriche all'atto  della  conclusione  dei  nuovi
contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del  cliente  in
ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura.  Il  cliente
e' tenuto a comunicare ogni successiva variazione. 
  160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali  maggiori  entrate
versate a titolo di canone di abbonamento alla  televisione  rispetto
alle somme gia' iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per
l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari  al  33  per
cento del loro ammontare per l'anno 2016  e  del  50  per  cento  per
ciascuno  degli  anni  2017  e  2018,  per   essere   destinate:   a)
all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia  reddituale  prevista
dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  ai
fini  della  esenzione  dal  pagamento  del  canone  di   abbonamento
televisivo  in  favore  di  soggetti  di  eta'  pari  o  superiore  a
settantacinque anni; b) al finanziamento, fino ad un importo  massimo
di 50 milioni  di  euro  in  ragione  d'anno,  di  un  Fondo  per  il
pluralismo e  l'innovazione  dell'informazione,  da  istituire  nello
stato di previsione del Ministero dello  sviluppo  economico;  c)  al
Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di  cui  all'articolo
1, comma 431, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  e  successive
modificazioni. Le somme di cui al presente comma sono  ripartite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo  economico,  che  stabilisce  altresi'  le
modalita' di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera  a),  ferma
restando l'assegnazione alla societa'  RAI-Radiotelevisione  italiana
Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate  versate  a
titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di
abbonamento gia' destinate dalla legislazione  vigente  a  specifiche
finalita' sono attribuite sulla base  dell'ammontare  delle  predette
somme iscritte nel bilancio di previsione  per  l'anno  2016,  ovvero
dell'ammontare  versato  al   predetto   titolo   nell'esercizio   di
riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016.  Le  somme  di
cui al presente comma non  impegnate  in  ciascun  esercizio  possono
esserlo in quello successivo. 
  161. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche in conto dei residui. Alle suddette  somme  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 34, comma 7, ultimo periodo,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. 
  162. Nel Fondo di  cui  al  comma  160,  lettera  b),  confluiscono
altresi' le risorse iscritte nello stato di previsione del  Ministero
dello sviluppo economico  relative  ai  contributi  in  favore  delle
emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale. 
  163. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e succesive modificazioni,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i  criteri  di
riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle
risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da  assegnare
in favore delle emittenti radiofoniche e  televisive  locali  per  la
realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione
del pluralismo dell'informazione, il  sostegno  dell'occupazione  nel
settore, il  miglioramento  dei  livelli  qualitativi  dei  contenuti
forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative. 
  164. Con effetto a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
regolamento di cui  al  comma  163,  sono  abrogate  le  disposizioni
vigenti  relative  alle  provvidenze  in   favore   delle   emittenti
radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare
le seguenti: 
    a) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
    b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000,  n.
388; 
    c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
    d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
    e) articolo  1,  comma  1247,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  165. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di  assegnazione
dei diritti d'uso delle  frequenze  in  banda  3.6-3.8  GHz,  secondo
quanto previsto dall'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate allo stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico per il perseguimento delle seguenti finalita': 
    a) promuovere la  digitalizzazione  dei  contenuti  editoriali  e
incentivare, per gli anni 2016 e 2017, nelle  zone  di  consegna  dei
prodotti postali a giorni alterni, abbonamenti ai quotidiani in forma
digitale; 
    b) individuare idonee modalita' di  ristoro  di  eventuali  spese
connesse al cambio di tecnologia (refarming) sostenute dagli  attuali
assegnatari della suddetta banda; 
    c) realizzare  una  consultazione  pubblica  sugli  obblighi  del
servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale,  in  vista
dell'affidamento della concessione del medesimo servizio; 
    d) compiere interventi di infrastrutturazione di  reti  di  banda
ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivare
gli istituti scolastici che attivano il servizio di connettivita'  su
reti a banda ultraveloci. 
  166. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  i
trenta giorni successivi all'incasso delle entrate di  cui  al  comma
165, sono determinate le effettive maggiori entrate rispetto a quelle
previste nei saldi di finanza pubblica  nonche'  la  ripartizione  di
tali risorse tra le finalita' indicate al medesimo comma. Con  uno  o
piu' successivi decreti del Ministro dello  sviluppo  economico  sono
individuate le modalita' operative e le  procedure  per  l'attuazione
delle suddette finalita'. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero  dello
sviluppo economico. 
  167. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa
Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del  14  e  15
giugno 2010, il Ministero dello sviluppo economico  predispone  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge
una procedura di gara con offerte economiche  al  ribasso  a  partire
dalla tariffa annuale massima per ogni M/bits stabilita per  abitante
dall'articolo 27, comma 3, del regolamento di cui all'allegato A alla
delibera  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  n.
353/11/Cons del 23 giugno 2011 per selezionare un operatore  di  rete
gia' titolare di diritto d'uso che metta a disposizione  senza  oneri
per  la  Citta'  del  Vaticano  per  un  periodo  pari  alla   durata
dell'Accordo  una  capacita'  trasmissiva  pari  a  4  M/bits  su  un
multiplex televisivo  preferibilmente  isocanale  con  copertura  del
territorio nazionale che raggiunga  almeno  il  70  per  cento  della
popolazione. Al fine di  rimborsare  gli  importi  di  aggiudicazione
corrisposti dall'operatore di rete che  mette  a  disposizione  senza
oneri per la Citta' del Vaticano per  un  periodo  pari  alla  durata
dell'Accordo la capacita' trasmissiva pari a 4 M/bits  ai  sensi  del
primo periodo, e' autorizzata la spesa di 2,724 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016. 
  168. A seguito dell'aggiudicazione resta salva  la  facolta'  delle
parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 167. 
  169. Al fine di realizzare attivita' di studio, verifiche  tecniche
ed interventi in tema  di  attribuzione  di  frequenze  aggiuntive  a
specifici servizi, propedeutiche alla razionalizzazione  della  banda
700  MHz,  e  per  l'armonizzazione  internazionale  dell'uso   dello
spettro, e' costituito un  apposito  Fondo  per  il  riassetto  dello
spettro radio presso il Ministero dello sviluppo  economico  con  una
dotazione di euro 276.000 annui a decorrere dal 2016. Con  successivo
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le specifiche modalita' di utilizzazione del Fondo e
di realizzazione delle attivita'. 
  170. I maggiori o minori valori  che  derivano  dalla  riduzione  o
conversione di strumenti di capitale nei casi di cui  al  titolo  IV,
capo II,  del  decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,  e
all'articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo
decreto legislativo n. 180 del 2015, non concorrono  alla  formazione
del reddito complessivo ai fini delle  imposte  sul  reddito  e  alla
determinazione del valore della produzione netta del soggetto che  ha
emesso gli strumenti. 
  171. Fermo restando quanto stabilito dal comma 170,  i  maggiori  o
minori  valori  che  derivano  dall'attuazione  di  una   misura   di
risoluzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del  decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i  conferimenti  del  fondo  di
risoluzione, di cui all'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo
n. 180 del 2015, e le somme corrisposte dal sistema di  garanzia  dei
depositanti, di cui all'articolo 86 del decreto  legislativo  n.  180
del 2015, non concorrono alla formazione del reddito  complessivo  ai
fini delle imposte sul reddito, per la parte che  eccede  le  perdite
fiscali pregresse e di periodo, di  cui  all'articolo  84  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla determinazione  del
valore della produzione netta dell'ente sottoposto a risoluzione.  Ai
fini del presente comma non si considera il limite dell'80 per  cento
di cui al citato articolo 84 del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917  del  1986  e  rilevano  anche  le
perdite trasferite al consolidato nazionale di cui  all'articolo  117
del medesimo testo unico e non ancora utilizzate. 
  172. L'importo dei contributi per i diritti d'uso  delle  frequenze
televisive in tecnica digitale, dovuto dagli  operatori  di  rete  in
ambito nazionale o locale, e' determinato, con decreto del  Ministero
dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione della presente legge nella  Gazzetta  Ufficiale,  in
modo trasparente, proporzionato allo  scopo,  non  discriminatorio  e
obiettivo  sulla   base   dell'estensione   geografica   del   titolo
autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto  di
meccanismi  premianti  finalizzati   alla   cessione   di   capacita'
trasmissiva a  fini  concorrenziali  nonche'  all'uso  di  tecnologie
innovative. L'articolo 3-quinquies,  comma  4,  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e' abrogato. 
  173. Il regime contributivo di cui al comma 172  si  applica  anche
alle annualita' per le quali  i  contributi  dovuti  non  sono  stati
determinati. 
  174. Dall'importo dei contributi di cui al comma 172 e dei  diritti
amministrativi per gli operatori  nazionali  e  locali,  titolari  di
autorizzazione  generale  per  l'attivita'  di  operatore   di   rete
televisiva in tecnologia  digitale  terrestre  e  per  l'utilizzo  di
frequenze  radioelettriche  per  i  collegamenti  in   ponte   radio,
calcolati in base all'allegato n. 10 del codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni, devono derivare entrate complessive annuali
per il bilancio dello Stato in  misura  non  inferiore  a  euro  32,8
milioni. 
  175. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174,
pari a 11 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015,  si
provvede,  per  l'anno  2015,  mediante  utilizzo  delle  somme  gia'
versate, entro il 9 dicembre 2015,  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, che restano acquisite all'erario per il  corrispondente
importo, e,  a  decorrere  dall'anno  2016,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  176. Le disposizioni dei commi da 172 a 175 entrano  in  vigore  il
giorno successivo alla data di  pubblicazione  della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale. 
  177.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dal
primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190. 
  178. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai  datori
di lavoro  privati,  con  esclusione  del  settore  agricolo,  e  con
riferimento alle nuove assunzioni con contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di  apprendistato  e  dei
contratti di lavoro domestico, decorrenti dal  1°  gennaio  2016  con
riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre  2016,  e'
riconosciuto, per un periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi,  ferma
restando l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni  pensionistiche,
l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi  contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di  un  importo  di
esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente
comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle  nuove  assunzioni
di cui  al  primo  periodo,  con  esclusione  di  quelle  relative  a
lavoratori che nei sei mesi precedenti  siano  risultati  occupati  a
tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e  non  spetta
con riferimento a lavoratori per i  quali  il  beneficio  di  cui  al
presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, sia gia' stato  usufruito  in  relazione  a
precedente assunzione a tempo  indeterminato.  L'esonero  di  cui  al
presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni  delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero
di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro  in  presenza
di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i  datori
di lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti  capo,  anche  per
interposta persona, allo stesso  soggetto,  hanno  comunque  gia'  in
essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede,  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, al  monitoraggio  del  numero  di  rapporti  di
lavoro attivati ai sensi  del  presente  comma  e  delle  conseguenti
minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  179. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di
cui al comma 178 si applicano: 
    a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro  per  l'anno  2018,  0,1
milioni di euro per l'anno 2019 per i  lavoratori  con  qualifica  di
impiegati e dirigenti; 
    b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro  per  l'anno  2018,  0,8
milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  con  riferimento  alle   nuove
assunzioni  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  con
esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1°  gennaio
2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il  31  dicembre
2016,  con  esclusione  dei  lavoratori  che  nell'anno  2015   siano
risultati  occupati  a  tempo  indeterminato   e   relativamente   ai
lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti  negli
elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non  inferiore
a 250 giornate con riferimento all'anno 2015. 
  180. L'esonero contributivo di cui al  comma  179  e'  riconosciuto
dall'ente   previdenziale   in   base   all'ordine   cronologico   di
presentazione delle  domande  e,  nel  caso  di  insufficienza  delle
risorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale con
riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende
in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione
anche attraverso  il  proprio  sito  internet.  L'ente  previdenziale
provvede  al  monitoraggio  delle   minori   entrate   valutate   con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari   e   forestali   ed   al   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  181. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in
appalto  e  che  assume,  ancorche'  in  attuazione  di  un   obbligo
preesistente, stabilito da norme  di  legge  o  della  contrattazione
collettiva, un lavoratore per il quale il datore di  lavoro  cessante
fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva
il diritto alla  fruizione  dell'esonero  contributivo  medesimo  nei
limiti della durata e della misura  che  residua  computando,  a  tal
fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante. 
  182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono
soggetti a una imposta sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari  al  10
per cento, entro il limite  di  importo  complessivo  di  2.000  euro
lordi,  i  premi  di  risultato  di  ammontare   variabile   la   cui
corresponsione   sia   legata   ad   incrementi   di   produttivita',
redditivita',  qualita',  efficienza  ed  innovazione,  misurabili  e
verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui  al
comma 188, nonche' le somme erogate  sotto  forma  di  partecipazione
agli utili dell'impresa. 
  183. Ai fini della determinazione dei premi  di  produttivita',  e'
computato il periodo obbligatorio di congedo di maternita'. 
  184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del
comma 3 dell'articolo 51 del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono,
nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di  lavoro
dipendente, ne' sono soggetti  all'imposta  sostitutiva  disciplinata
dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualita'  in  cui  gli  stessi
siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto  o
in parte, delle somme di cui al comma 182. 
  185.  Per  l'accertamento,  la  riscossione,  le  sanzioni   e   il
contenzioso,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette. 
  186. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  182  a  185  trovano
applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari  di
reddito di lavoro dipendente  di  importo  non  superiore,  nell'anno
precedente quello di percezione delle somme di cui al  comma  182,  a
euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare  l'imposta
sostitutiva non e' lo stesso  che  ha  rilasciato  la  certificazione
unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta  per
iscritto l'importo del reddito di lavoro  dipendente  conseguito  nel
medesimo anno. 
  187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  ai  commi
da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182  e  184  devono
essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali  o  territoriali
di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
  188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabiliti i criteri di misurazione  degli  incrementi  di
produttivita', redditivita', qualita', efficienza ed  innovazione  di
cui al comma 182 nonche'  le  modalita'  attuative  delle  previsioni
contenute nei commi da  182  a  191,  compresi  gli  strumenti  e  le
modalita' di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui  al
comma 189. Il decreto prevede altresi' le modalita' del  monitoraggio
dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187. 
  189. Il limite di cui al comma 182 e' aumentato fino ad un  importo
non  superiore  a  2.500  euro  per  le   aziende   che   coinvolgono
pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro,  con  le
modalita' specificate nel decreto di cui al comma 188. 
  190. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2: 
      1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
  «f) l'utilizzazione delle opere  e  dei  servizi  riconosciuti  dal
datore di lavoro volontariamente o in conformita' a  disposizioni  di
contratto o di accordo  o  di  regolamento  aziendale,  offerti  alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo  12  per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 100»; 
      2) la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente: 
  «f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore  di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a  categorie  di  dipendenti
per la fruizione, da parte dei familiari indicati  nell'articolo  12,
dei servizi di educazione e  istruzione  anche  in  eta'  prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi  connessi,  nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e  invernali  e  per
borse di studio a favore dei medesimi familiari»; 
      3) dopo la lettera f-bis) e' inserita la seguente: 
  «f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei  dipendenti  o  a  categorie  di  dipendenti  per  la
fruizione dei servizi  di  assistenza  ai  familiari  anziani  o  non
autosufficienti indicati nell'articolo 12»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione  di
beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo'
avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo  o
elettronico, riportanti un valore nominale». 
  191. All'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 80, le parole: «al  10  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni  di
euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per  l'anno  2018».  Le
risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma  68,  ultimo  periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n.  247,  e  successive  modificazioni,
sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, 325,8  milioni
di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno  2018,  344
milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020,
310 milioni di euro per l'anno 2021 e 293 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022. 
  192. Al fine di assicurare l'efficacia e  la  sostenibilita'  della
strategia nazionale per la valorizzazione dei beni  e  delle  aziende
confiscate alla criminalita' organizzata ed il corretto funzionamento
del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni,  in
coerenza con quanto  previsto  dal  Programma  nazionale  di  riforma
contenuto  nel  Documento  di  economia  e  finanza  2015,  l'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata  promuove
specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche
interne,  necessarie  per  l'efficace  svolgimento   delle   funzioni
istituzionali. 
  193.  Alla  realizzazione  delle  misure  di  cui  al   comma   192
concorrono, nel limite massimo di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, le  risorse  previste  nell'ambito  dei
programmi operativi nazionali  della  Commissione  europea  2014/2020
«Governance e capacita' istituzionale»  e  «Legalita'»,  nonche'  dei
programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/  2015
del 28 gennaio 2015, previa  verifica  di  coerenza  da  parte  delle
rispettive Autorita' di  gestione  con  gli  obiettivi  dei  predetti
programmi. 
  194. Nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per
il  periodo  2014/2020  e   degli   interventi   complementari   alla
programmazione dell'Unione europea di cui alla citata  delibera  CIPE
n. 10/2015, a titolarita' delle amministrazioni regionali,  gli  enti
interessati possono pianificare, di concerto con l'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata, specifiche  azioni  rivolte
all'efficace valorizzazione dei predetti beni. 
  195. Per ciascun anno del  triennio  2016-2018  e'  autorizzata  la
spesa di 10 milioni di  euro  al  fine  di  assicurare  alle  aziende
sequestrate  e   confiscate   alla   criminalita'   organizzata   nei
procedimenti penali per i  delitti  di  cui  all'articolo  51,  comma
3-bis,  del  codice  di  procedura  penale  e  nei  procedimenti   di
applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente  ai
soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la
continuita' del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno
agli investimenti e  agli  oneri  necessari  per  gli  interventi  di
ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli  occupazionali,  la
promozione di misure di emersione del lavoro  irregolare,  la  tutela
della  salute  e  della  sicurezza  del  lavoro,  il  sostegno   alle
cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c),  e  comma
8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159
del 2011. 
  196. Le risorse di cui al comma 195 confluiscono: 
    a) nella misura di  3  milioni  di  euro  annui,  in  un'apposita
sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n.  662,  destinata  alla  concessione  di  garanzie  per  operazioni
finanziarie erogate in favore di imprese,  di  qualunque  dimensione,
sequestrate  o  confiscate  alla   criminalita'   organizzata,   come
individuate al comma 195 del presente articolo, ovvero di imprese che
rilevano i complessi aziendali di  quelle  sequestrate  o  confiscate
alla criminalita' organizzata, come  individuate  al  medesimo  comma
195; 
    b) nella misura di  7  milioni  di  euro  annui,  in  un'apposita
sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di
finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui  alla  lettera
a). 
  197. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il  Ministro
della  giustizia,  sono  determinati,  nel  rispetto  delle   vigenti
disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri  e  le
modalita' per la concessione delle garanzie e  dei  finanziamenti  di
cui al comma 196, lettere a) e b). I predetti criteri sono  formulati
avuto particolare  riguardo  per  le  imprese  che  presentano  gravi
difficolta' di accesso al credito. 
  198. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque
stato e grado del procedimento, l'avente  diritto,  quale  condizione
per la restituzione dell'azienda, e' tenuto a rimborsare gli  importi
liquidati dalla sezione di cui al comma 196, lettera  a),  a  seguito
dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto  di  cui  al
comma 197 sono disciplinate le modalita'  per  la  restituzione,  con
applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del
finanziamento erogato, per il caso di  revoca  del  provvedimento  di
sequestro. 
  199. Presso il Ministero dello sviluppo economico e'  istituito  il
Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati  pagamenti,  con
una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio  2016-2018,
avente come finalita' il sostegno alle piccole e  medie  imprese  che
entrano in crisi a causa della mancata corresponsione  di  denaro  da
parte di altre aziende debitrici. 
  200. Possono accedere  al  Fondo  di  cui  al  comma  199,  con  le
modalita' stabilite dal comma 201, le piccole  e  medie  imprese  che
risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla  data
di entrata in vigore della presente legge,  a  carico  delle  aziende
debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione),
640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui
all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).