(parte 2)
 
 
                    STATUTO DEL PARTITO POSSIBILE 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                           Sede e simbolo 
 
    1. E' costituita l'associazione POSSIBILE, partito  politico  che
intende realizzare, con metodo  democratico,  la  partecipazione  dei
cittadini alla determinazione della politica nazionale. 
    2. Possibile ha sede legale in Torino, via  Giambattista  Balbis,
13. Il Comitato organizzativo puo' deliberare il trasferimento  della
sede legale e l'apertura di sedi nazionali  ulteriori  rispetto  alla
sede legale. 
    3.  L'Associazione  e'  titolare  del  nome  e  del  simbolo   di
Possibile, regolarmente depositato,  e  ne  amministra  l'utilizzo  a
norma del presente Statuto. 
    4.  Il  simbolo  di  Possibile  e'  rappresentato   dal   simbolo
matematico dell'uguale (=), composto da due bande parallele di colore
bianco,  inserito  in  un  cerchio  di  colore  lampone  nella  parte
inferiore  del  quale  reca  in   carattere   maiuscolo   la   parola
"POSSIBILE". 
 
                               Art. 2. 
 
 
                        Principi fondamentali 
 
    1. Possibile e' una libera associazione di persone per concorrere
alla determinazione della politica nazionale secondo quanto  previsto
all'art. 49 della Costituzione. 
    2.  I  principi  fondanti  di   Possibile   sono   quelli   della
Costituzione repubblicana e  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea.  Nel  rispetto  e  per  la  promozione  di  tali
principi Possibile si riconosce nel  Patto  Repubblicano  come  carta
fondamentale sottoscritta da tutti i  suoi  appartenenti  al  momento
dell'iscrizione. 
    3.  In  particolare  l'Associazione  promuove  i   valori   della
democrazia     e     dell'antifascismo,     della     partecipazione,
dell'uguaglianza  e  della  concorrenza,  della  laicita'   e   dello
svolgimento delle funzioni  pubbliche  nell'esclusivo  interesse  dei
cittadini,  rispettando  e  promuovendo  i  principi  e   le   regole
dell'etica pubblica. 
    4. Possibile riconosce e promuove il pluralismo ideologico,  come
base del principio democratico che si realizza nel  confronto  e  nel
conflitto tra diverse  opzioni  politiche.  Rivendica  l'impegno  nel
consentire agli  elettori  la  scelta  tra  posizioni  alternative  e
ripudia  una  concezione  della  politica  come  gestione  di  scelte
necessitate. 
    5. Possibile si impegna nel  riconoscimento,  l'affermazione,  la
promozione e la tutela dei doveri, dei diritti e delle liberta' delle
persone, sia come  singoli  sia  nelle  formazioni  sociali,  secondo
valori progressisti. Ritiene che  i  pubblici  poteri  debbano  agire
sempre nei limiti imposti dalla progressiva espansione e  tutela  dei
diritti e delle liberta' individuali. Rifiuta  modelli  organizzativi
fondati sulla delega senza adeguati controlli  e  sulla  negazione  o
riduzione dei principi di collegialita' e partecipazione. 
    6. Possibile ritiene che  la  partecipazione  delle  persone  sia
tanto piu' libera e autentica quanto piu' e' informata e consapevole,
e  pertanto  si  impegna  con  tutti  gli  strumenti   a   promuovere
un'adeguata formazione e informazione. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                             Iscrizione 
 
    1. Chiunque condivida i principi e  gli  obiettivi  di  Possibile
puo' iscriversi  tramite  form  appositi  presenti  sul  sito  stesso
dell'Associazione, www.possibile.com, versando la quota indicata. 
    2.  L'iscrizione  puo'  essere  perfezionata  individualmente   o
attraverso il comitato al quale chi si iscrive decide contestualmente
di aderire. 
    3. L'iscrizione e' oggetto di una valutazione  di  non  manifesta
inammissibilita' per palese conflitto con i principi fondamentali del
partito da parte del Comitato organizzativo,  che  a  tal  fine  puo'
domandare chiarimenti all'interessato ed  eventualmente  chiedere  un
parere preventivo  al  Comitato  di  garanzia.  Il  parere  negativo,
approvato in ogni caso a maggioranza assoluta  dei  componenti,  deve
essere motivato in modo circostanziato. 
    4. In ogni caso, ove l'iscrizione  sia  rifiutata,  l'interessato
puo'   ricorrere,   entro   quaranta   giorni   dalla   comunicazione
dell'avvenuto diniego, al Comitato di garanzia. Quest'ultimo  decide,
sentito l'interessato e un rappresentante del Comitato organizzativo,
nei successivi sessanta giorni, secondo  le  norme  contenute  in  un
apposito regolamento. 
    5. L'iscritto gode dei diritti ed e' tenuto  all'adempimento  dei
doveri  previsti  dal  presente  Statuto  e   dai   regolamenti   che
disciplinano la vita del partito. Avverso la ritenuta violazione  dei
propri diritti o  per  contestare  l'adempimento  dei  propri  doveri
ciascun iscritto puo' presentare ricorso al Comitato di garanzia. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                              Comitati 
 
    1. Possibile ha una struttura federale basata sui Comitati. 
    2. Ciascun iscritto afferisce a un Comitato e a non piu' di  uno.
La scelta del Comitato al quale afferire e' rimessa all'iscritto, che
la compie con l'atto stesso dell'iscrizione. 
    3. L'iscrizione puo' avvenire anche congiuntamente  da  parte  di
almeno  dieci  persone  che  possono  in   tal   caso   dare   luogo,
contestualmente alla loro iscrizione, alla creazione di un  comitato,
scegliendone il nome. 
    4. Ciascun comitato e' composto da un numero di iscritti compreso
tra dieci e cinquanta. Il Comitato organizzativo puo' autorizzare, in
via transitoria, la presenza di un numero di componenti del  comitato
inferiore a dieci o superiore a cinquanta, purche' siano in ogni caso
salvaguardate le esigenze di collegialita' e di funzionalita'. 
    5. I Comitati si costituiscono  su  base  territoriale.  In  ogni
caso, e' ammessa la presenza di piu' comitati che fanno  riferimento,
in tutto o in parte, al medesimo territorio, nel rispetto dei  limiti
di cui al comma 3. 
    6. Il nome potra' essere successivamente modificato a seguito  di
votazione da parte del comitato stesso. 
    7. Successivamente all'avvenuta iscrizione, il Comitato elegge un
portavoce, o due portavoce purche' di  genere  diverso,  fissando  la
durata del loro mandato che non puo' essere in ogni caso inferiore  a
sei mesi e superiore a diciotto. I portavoce  sono  rieleggibili  una
sola volta consecutiva e non possono in ogni caso ricoprire la carica
per piu' di  ventiquattro  mesi  consecutivi.  In  ogni  caso,  nella
successione nella funzione di  portavoce  ciascun  Comitato  promuove
l'equilibrio di genere. 
    8. Il nome  del  portavoce  o  dei  portavoce  e'  comunicato  al
Comitato organizzativo immediatamente dopo l'avvenuta elezione. 
    9. I portavoce coordinano l'attivita' del Comitato e svolgono  le
funzioni di collegamento con  l'organizzazione  nazionale.  Non  puo'
assumere la funzione di portavoce di un Comitato  ne'  il  Segretario
ne'  un  componente  del  Comitato   scientifico   o   del   Comitato
organizzativo o del Comitato di garanzia. 
    10. I Comitati che  insistono  in  una  stessa  comunita',  o  in
un'area definita, sono tenuti a  coordinarsi  con  le  modalita'  che
riterranno piu' democratiche ed efficienti.  Ciascun  portavoce  puo'
chiedere anche  la  collaborazione  del  Comitato  organizzativo  per
favorire il suddetto coordinamento. 
    11. I portavoce possono delegare le  proprie  funzioni  ad  altri
componenti del Comitato. Quando la delega  determina  l'esercizio  di
diritti previsti dal presente Statuto essa deve essere approvata  dal
Comitato ed essere comunicata al Comitato organizzativo. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                   Diritti e doveri degli iscritti 
 
    1. Chiunque si iscriva a Possibile sottoscrive con lo stesso atto
il Patto repubblicano,  impegnandosi  a  rispettare  e  promuovere  i
principi ivi stabiliti, nonche' a rispettare le  norme  del  presente
Statuto e dei regolamenti che gli organi competenti approveranno  per
regolare la vita associativa e la partecipazione alla  discussione  e
ai procedimenti decisionali. 
    2. L'iscritto promuove le adesioni a Possibile, sostiene  le  sue
campagne e partecipa attivamente alle sue iniziative. 
    3. L'iscritto  partecipa  a  tutti  i  procedimenti  decisionali,
individualmente  o  attraverso  il  Comitato.  La  partecipazione  e'
favorita anche attraverso l'utilizzo della  piattaforma  deliberativa
online. La piattaforma puo' essere aperta anche  alla  partecipazione
dei non iscritti secondo le condizioni stabilite nel  regolamento  di
funzionamento della stessa. 
    4. La partecipazione e' valorizzata e garantita anche  attraverso
il ricorso a referendum interni,  tra  gli  iscritti,  con  eventuale
estensione anche ai  non  iscritti,  secondo  le  norme  che  saranno
stabilite in apposito Regolamento,  che  potra'  prevedere  ulteriori
forme di partecipazione conformi  ai  principi  di  cui  al  presente
Statuto. 
    5. Non e' consentita l'iscrizione contemporanea ad altri  partiti
politici. 
    6.  L'Associazione,  attraverso  i  propri  organi  nazionali,  i
Comitati e gli iscritti, promuove l'adesione  alla  propria  rete  di
associazioni, reti civiche e altri soggetti gia'  esistenti,  le  cui
finalita' siano compatibili con i valori fondativi  di  Possibile,  i
quali mantengono la  propria  autonomia  ma  sottoscrivono  il  Patto
Repubblicano e si dichiarano interessati a  promuovere  iniziative  e
campagne comuni. 
    7. Il rispetto  dei  diritti  e  dei  doveri  degli  iscritti  e'
garantito dal  Comitato  di  garanzia  che  giudica  sulle  eventuali
contestazioni in merito. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                          Organi nazionali 
 
    1. Gli organi nazionali di Possibile sono: 
      a. gli Stati generali; 
      b. il Segretario; 
      c. il Comitato scientifico; 
      d. il Comitato organizzativo; 
      e. il Comitato di garanzia. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                         Gli Stati generali 
 
    1. Gli Stati generali determinano, con il Segretario, l'indirizzo
politico di Possibile. Essi sono composti da tutti gli iscritti o  da
loro delegati secondo quanto stabilito nel suo Regolamento, approvato
mediante procedura telematica da tutti gli iscritti. La  composizione
per delegati prevede  l'elezione  di  questi  ultimi  nell'ambito  di
ciascun  comitato,  che  li  elegge  in  proporzione   alla   propria
consistenza, in ogni caso in numero non inferiore a tre, in modo  che
siano rappresentate le minoranze, ove presenti. 
    2. Il medesimo Regolamento disciplina le forme  di  elezione  del
suo Presidente e l'organizzazione  e  il  funzionamento  degli  Stati
generali stessi. Essi deliberano  in  ogni  caso  a  maggioranza  dei
votanti, salvo che lo Statuto  o  il  loro  Regolamento  stabiliscano
diversamente. 
    3. Gli Stati generali eleggono il Segretario e gli  altri  organi
nazionali dell'Associazione  secondo  quanto  previsto  dal  presente
Statuto. 
    4. Gli Stati generali esprimono l'indirizzo politico del  partito
attraverso il lavoro dei  Comitati,  discutendo  e  votando  mozioni,
ordini del giorno, risoluzioni, secondo  le  modalita'  previste  dal
Regolamento adottato dagli stessi. 
    5. Gli Stati generali sono convocati dal  suo  Presidente  almeno
due  volte  ogni  semestre,  anche   mediante   riunione   telematica
attraverso la piattaforma deliberativa on line. In ogni caso a  tutti
gli iscritti, individualmente o  attraverso  il  Comitato  del  quale
fanno parte, e' assicurata la piu' ampia  partecipazione  a  tutti  i
procedimenti decisionali. 
    6. Gli Stati generali sono altresi' convocati  su  richiesta  del
Segretario, anche su impulso del Comitato scientifico o del  Comitato
organizzativo, nonche' su richiesta presentata da almeno  il  6%  dei
Comitati che rappresentino almeno il 3% degli iscritti. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                            Il Segretario 
 
    1. Il Segretario e' eletto per un periodo di tre anni dagli Stati
Generali, con voto personale, uguale, libero e  segreto  espresso  da
parte di ciascun iscritto. Puo' essere rieletto per  una  sola  volta
consecutiva. 
    2. Puo' candidarsi a Segretario qualunque  iscritto  a  Possibile
eleggibile alla Camera  dei  deputati.  La  candidatura  deve  essere
presentata  con  il  sostegno  di  almeno  il  6%  dei  comitati  che
rappresentino almeno il 3% degli iscritti. 
    3. Il Segretario e' il legale rappresentante dell'Associazione  e
in quanto tale titolare del simbolo di cui all'art. 1. 
    4. Il Segretario esprime al massimo livello l'indirizzo  politico
dell'Associazione, sulla base delle indicazioni degli Stati generali,
espresse anche in forma  telematica  sulla  base  dell'attivita'  dei
Comitati, e del lavoro di supporto del Comitato scientifico  e/o  del
Comitato organizzativo. 
    5.  Il  Segretario  decide  dell'utilizzo   del   simbolo   nelle
competizioni elettorali. 
    6. Il Segretario puo' presentare le proprie dimissioni agli Stati
generali, che deliberano entro i successivi sette giorni. Nel caso in
cui esse siano respinte dalla maggioranza dei votanti, il  Segretario
puo' ripresentarle nei successivi sette giorni e le stesse sono cosi'
da considerare come definitive e irrevocabili. 
    7. Nel caso in cui la carica di Segretario si renda  vacante,  il
Comitato organizzativo indice senza indugio  il  Congresso  che  deve
concludersi in ogni caso entro e  non  oltre  i  successivi  settanta
giorni. Fino alla conclusione del Congresso con la proclamazione  dei
risultati relativi alla elezione del nuovo Segretario e degli  organi
a questo collegati, il coordinatore del Comitato organizzativo e'  il
legale rappresentante di Possibile, mentre il Comitato scientifico  e
il Comitato organizzativo  rimangono  in  carica  per  l'espletamento
delle funzioni necessarie e la eventuale conclusione delle  questioni
avviate. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                       Il Comitato scientifico 
 
    1. Il Comitato scientifico e' organo esecutivo  e  di  consulenza
tecnica, composto da un numero di persone non inferiore a nove e  non
superiore a dodici. 
    2. I componenti del Comitato scientifico sono eletti dagli  Stati
generali, secondo le norme fissate nel  relativo  regolamento,  sulla
base di una lista collegata a un candidato alla carica di Segretario.
La durata della loro carica e' la stessa di quella del Segretario. 
    3. Sono eleggibili come membri del Comitato scientifico tutti gli
iscritti che abbiano conseguito una rilevante specializzazione in  un
settore scientifico,  comprovabile  attraverso  titoli  accademici  o
comunque  attraverso  una  documentata   e   continuativa   attivita'
professionale che ha portato a pubblici riconoscimenti e a un notorio
apprezzamento o attraverso una  rilevante  e  continuativa  attivita'
pubblicistica  nel  settore  o  attraverso  rilevanti  esperienze  di
consulenza tecnica presso istituzioni o organismi pubblici. 
    4. Fermo restando quanto stabilito  al  comma  3,  e'  assicurato
l'equilibrio di genere. 
    5. Il Comitato  scientifico  assiste  gli  Stati  generali  e  il
Segretario nell'elaborazione e  nell'approfondimento  della  proposta
politica di Possibile, su cui sono costruite le diverse iniziative  e
campagne, procedendo attraverso la discussione sui temi, la  raccolta
di contributi e la promozione di  consultazioni  specifiche,  facendo
emergere tutte le competenze necessarie e realizzando  la  necessaria
sintesi. 
    6.  A  tal  fine  il  Comitato  scientifico  si  coordina  con  i
rappresentanti istituzionali di Possibile, a partire dai parlamentari
che possono essere invitati a partecipare ai suoi lavori. 
    7. Quando sia necessario  per  assicurare  il  coordinamento  con
aspetti organizzativi, il Comitato scientifico puo' altresi' invitare
a partecipare ai propri lavori uno o  piu'  componenti  del  Comitato
organizzativo. 
    8. Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti  e
organizza i propri lavori secondo modalita'  dallo  stesso  stabilite
eventualmente anche in forma di regolamento,  assicurando  una  piena
collegialita'. Elegge un coordinatore scientifico e/o un segretario. 
    9. Sussiste  incompatibilita'  tra  l'appartenenza  al   Comitato
scientifico e al Comitato organizzativo. Del Comitato scientifico non
possono altresi' fare parte il convivente, il coniuge o un parente  o
un affine fino al secondo grado del Segretario o dei  componenti  del
Comitato organizzativo. Tra i membri  del  Comitato  scientifico  non
possono sussistere legami di coniugio o convivenza o di  parentela  o
affinita' fino al secondo grado. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                      Il Comitato organizzativo 
 
    1. Il Comitato organizzativo e' organo esecutivo, composto da  un
numero di persone non inferiore a nove e non superiore a dodici. 
    2. I componenti del  Comitato  organizzativo  sono  eletti  dagli
Stati Generali, secondo le norme fissate  nel  relativo  regolamento,
sulla base di una lista collegata  a  un  candidato  alla  carica  di
Segretario. La durata della loro carica e' la stessa  di  quella  del
Segretario. 
    3. E' assicurato l'equilibrio tra i generi. 
    4. Il Comitato organizzativo assiste il Segretario nella gestione
del partito e in particolare si occupa di: 
      a. gestire il tesseramento, approvare l'iscrizione dei singoli,
la creazione  dei  comitati  e  l'assegnazione  degli  iscritti  agli
stessi; 
      b. approvare l'utilizzo del nome e del simbolo di Possibile per
iniziative o su strumenti di  comunicazione  di  carattere  locale  o
nazionale; 
      c. amministrare il database, il sito, e gli  strumenti  tecnici
dell'Associazione; 
      d. promuovere e coordinare, sulla base  delle  indicazioni  del
Comitato scientifico, le campagne dell'Associazione  e  procedere  al
successivo coordinamento delle stesse; 
      e.  gestire  la  comunicazione,  creando  contenuti   ad   hoc,
amministrando  i   canali   web,   stimolando   e   sollecitando   la
partecipazione della comunita' dei  tesserati  e  degli  iscritti  al
database; 
      f. organizzare gli eventi nazionali; 
      g. curare la raccolta fondi e la  tesoreria,  e  presentare  un
rendiconto trasparente della situazione finanziaria; 
      h. gestire gli adempimenti amministrativi. 
    5. Il comitato organizzativo,  compiuti  tutti  gli  accertamenti
necessari, puo' disporre, con votazione a  maggioranza  assoluta  dei
suoi componenti, le seguenti misure nei confronti dei comitati: 
      a. scioglimento: quando sia riscontrata una grave  o  reiterata
violazione  dei  principi  del  Patto  repubblicano  o  dei  principi
fondamentali di cui al presente Statuto o sia  accertata  la  mancata
ottemperanza, entro il termine previsto, alla  espressa  diffida,  da
parte dello stesso Comitato organizzativo, a porre fine a  una  grave
violazione di altre norme statutarie; 
      b. sospensione: nel caso in cui sia riscontrata una  violazione
dei principi del  Patto  repubblicano  o  delle  norme  del  presente
Statuto; 
      c. commissariamento: nel caso in cui sia  stata  deliberata  la
sospensione o  comunque  in  caso  di  gravi  contrasti  interni  che
impediscono la operativita' del comitato stesso. 
    Avverso tali misure il Comitato, in  presenza  della  maggioranza
degli iscritti, puo'  deliberare,  a  maggioranza  dei  presenti,  di
proporre ricorso al Comitato di garanzia entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento della relativa comunicazione. 
    La decisione di scioglimento  diviene  in  ogni  caso  definitiva
soltanto se, alla scadenza del termine di  sessanta  giorni,  non  e'
stato  presentato  ricorso.  Se  e'  stato  presentato  ricorso,   lo
scioglimento diverra' definitivo soltanto  a  seguito  dell'eventuale
rigetto dello stesso da parte del Comitato di garanzia. In attesa che
la  decisione  di  scioglimento  diventi   eventualmente   definitiva
l'attivita' del comitato e' sospesa e puo' dare luogo alla nomina  di
un commissario ai sensi della lettera c. 
    6. Il comitato organizzativo,  compiuti  tutti  gli  accertamenti
necessari, puo' disporre, con votazione a  maggioranza  assoluta  dei
suoi componenti, le seguenti misure nei confronti dell'iscritto: 
      a. espulsione: 
        -  nei  casi  di  grave  o  reiterata  violazione  del  Patto
Repubblicano e dei principi fondamentali di cui al presente Statuto; 
        - nel caso in cui  l'iscritto  a  Possibile  sia  riscontrato
appartenere anche ad altro partito o movimento politico e, nonostante
l'invito a optare, non  vi  abbia  proceduto  nei  successivi  trenta
giorni; 
        - nei casi individuati dal Codice etico; 
      b. sospensione: 
        - nei casi in cui,  essendo  in  corso  un  procedimento  che
potrebbe portare all'espulsione, risultino comunque  chiari  elementi
in base ai quali e' presumibile che la violazione vi sia stata; 
        - nei  casi  di  violazione  del  Patto  Repubblicano  o  dei
principi fondamentali di cui al presente Statuto che non assumano una
gravita' tale da dare luogo all'espulsione; 
        - nei casi individuati dal Codice etico; 
      c. censura: 
        -  nei  casi  di  prolungata  e  ingiustificata   inattivita'
rispetto alle campagne e iniziative del partito; 
        - nei casi individuati dal Codice etico. 
    Avverso  tali  misure  l'interessato  puo'  proporre  ricorso  al
Comitato di garanzia, entro sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
relativa comunicazione. 
    La decisione  di  espulsione  diviene  in  ogni  caso  definitiva
soltanto se, alla scadenza del termine di  sessanta  giorni,  non  e'
stato  presentato  ricorso.   Se   e'   stato   presentato   ricorso,
l'espulsione diverra' definitiva soltanto  a  seguito  dell'eventuale
rigetto dello stesso da parte del Comitato di garanzia. 
    7. Il Comitato organizzativo, accertato, anche  a  seguito  degli
opportuni contatti con l'iscritto, il mancato rinnovo dell'iscrizione
nei quattro mesi successivi alla scadenza prevista, nonostante almeno
una comunicazione di messa in mora, ne dispone la decadenza,  con  il
conseguente   definitivo   venire   meno   della   sua   appartenenza
all'associazione e al necessario adempimento dei doveri ed  esercizio
dei diritti derivanti dall'iscrizione. In ogni  caso,  alla  scadenza
del termine previsto per  il  mancato  rinnovo  dell'iscrizione,  ove
l'iscritto non vi abbia  provveduto,  il  suo  diritto  di  voto  nel
Comitato e negli Stati generali, anche convocati su  piattaforma,  e'
immediatamente sospeso. 
    8.  Quando  lo  ritenga  utile  in  ragione  delle  questioni  da
affrontare, il Comitato organizzativo puo' invitare a partecipare  ai
propri lavori uno o piu' componenti del Comitato scientifico. 
    9. Il Comitato organizzativo delibera a maggioranza dei  presenti
e svolge i propri lavori secondo  modalita'  dallo  stesso  stabilite
eventualmente anche in forma di regolamento,  assicurando  una  piena
collegialita'. Elegge un coordinatore e/o un segretario. 
    10. Tra i componenti del  Comitato  organizzativo  il  Segretario
nomina un tesoriere. Questi dura in carica  un  anno  e  puo'  essere
rinnovato per due successive volte, fino alla  scadenza  del  mandato
del Comitato. 
    11. Sussiste  incompatibilita'  tra  l'appartenenza  al  Comitato
scientifico e al Comitato organizzativo. Del  Comitato  organizzativo
non possono altresi' fare  parte  il  convivente,  il  coniuge  o  un
parente o un affine fino  al  secondo  grado  del  Segretario  o  dei
componenti del  Comitato  scientifico.  Tra  i  membri  del  Comitato
organizzativo non possono sussistere legami di coniugio o  convivenza
o di parentela o affinita' fino al secondo grado. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                       Il Comitato di garanzia 
 
    1. Il Comitato di garanzia e' composto da cinque persone, di  cui
almeno due di diverso genere. 
    2. Tre componenti del Comitato  di  garanzia  sono  eletti  dagli
Stati generali, secondo le norme stabilite nel relativo  regolamento,
per  un  periodo  di  quattro  anni.  Alla  scadenza  del  mandato  i
componenti  del  Comitato  di  garanzia   non   sono   immediatamente
rieleggibili. Ogni iscritto ha a disposizione due  voti  e  risultano
eletti i tre piu' votati, purche' almeno uno sia di  genere  diverso.
Se i tre piu' votati sono tutti dello stesso genere, dopo i primi due
e' proclamato eletto chi, tra le persone di genere diverso dai  primi
due, ha riportato il maggior numero di preferenze. A parita' di  voti
e' proclamato eletto il piu' anziano per eta'. 
    3. Sono eleggibili avvocati con almeno  tre  anni  di  iscrizione
all'albo, professori o ricercatori universitari in materie giuridiche
anche a riposo, magistrati di ruolo o onorari anche a riposo,  notai.
L'appartenenza al Comitato di garanzia e' incompatibile con la carica
di Segretario e con  l'appartenenza  al  Comitato  scientifico  o  al
Comitato organizzativo. Non possono  altresi'  essere  eletti  a  far
parte del Comitato di garanzia il coniuge o il convivente o parenti o
affini fino al quarto grado  del  Segretario  o  dei  componenti  del
Comitato scientifico o del Comitato organizzativo. Tra i  membri  del
Comitato di garanzia non possono  sussistere  legami  di  coniugio  o
convivenza o di parentela o affinita' fino al quarto grado. 
    4. La candidatura e'  presentata  a  titolo  individuale  e  deve
essere supportata da almeno tre  comitati  che  rappresentino  almeno
cinquanta iscritti. 
    5. Gli altri  due  componenti  sono  sorteggiati  tra  tutti  gli
iscritti a Possibile che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'eta'
e non siano parenti o affini  entro  il  quarto  grado  o  coniugi  o
conviventi, del Segretario o di componenti del Comitato scientifico o
del Comitato organizzativo o dei componenti eletti  del  Comitato  di
garanzia o tra loro stessi. Il secondo componente  scelto  attraverso
il sorteggio deve essere di genere diverso dal primo. Il mandato  dei
due componenti sorteggiati ha la stessa durata  di  quattro  anni  di
quello dei componenti eletti. 
    6. I tre componenti eletti del Comitato di garanzia  possono  non
essere iscritti a Possibile ma non possono essere iscritti  ad  altri
partiti o movimenti politici. 
    7. Il Comitato di garanzia elegge, tra  i  componenti  eletti  ai
sensi del comma 2, un  Presidente  secondo  le  norme  stabilite  nel
proprio Regolamento che ne fissa la durata  in  carica.  Il  medesimo
Regolamento puo' altresi' prevedere l'elezione  o  la  nomina  di  un
Vicepresidente. Fino all'elezione del Presidente o nel caso in cui la
carica si renda vacante, le sue funzioni sono svolte  dal  componente
elettivo piu' anziano per eta'. 
    8. Il Comitato di garanzia opera,  per  quanto  non  direttamente
stabilito nel presente Statuto, in base  a  un  proprio  Regolamento,
approvato all'unanimita' dei componenti del Comitato stesso. Le altre
decisioni del Comitato sono in ogni caso assunte  a  maggioranza  dei
votanti. 
    9. Il Comitato di garanzia vigila sul rispetto dei diritti e  dei
doveri degli  iscritti  e  decide  sui  ricorsi  proposti  avverso  i
provvedimenti del Comitato organizzativo di cui all'art. 10 commi 5 e
6. 
    10. Il  giudizio  si  svolge  nel  rispetto  delle  regole  della
trasparenza, del diritto di azione e di difesa e  del  principio  del
contraddittorio. 
    11. Entro quarantacinque giorni dal suo insediamento il  Comitato
di garanzia, avvalendosi eventualmente della consulenza di esperti in
materia, elabora una proposta di Codice etico  che  sara'  sottoposta
alla  approvazione  degli  Stati  generali  che  deliberano  in   via
definitiva a maggioranza  dei  presenti  entro  i  successivi  trenta
giorni. Il Codice potra' essere successivamente modificato, in  tutto
o in parte, con le stesse modalita'. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                          Norme finanziarie 
 
    1. Il  finanziamento  dell'Associazione  e'  rappresentato  dalle
quote di iscrizione. 
    2. Ulteriori risorse per finanziare l'attivita' dell'Associazione
sono costituite da  erogazioni  liberali  e  da  qualunque  forma  di
donazione, anche on line, dai contributi degli eletti, dalle raccolte
a progetto,  dalla  vendita  di  libri  e  oggettistica,  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge. 
    3.  A  ciascun  comitato  e'  destinato  il  5%  della  quota  di
iscrizione di ciascun iscritto, a partire dal tesseramento per l'anno
2016. Nei  limiti  della  disponibilita'  di  bilancio,  ai  comitati
potranno  essere  destinate  risorse  ulteriori  per  portare  avanti
progetti relativi alle campagne nazionali e locali, a  seguito  della
presentazione di un preventivo dei costi. In  ogni  caso  i  comitati
trattengono i fondi raccolti direttamente a norma di legge. 
    4. I comitati raccolgono e amministrano  le  risorse  secondo  le
disposizioni del presente  articolo  e  del  Regolamento  finanziario
dell'Associazione, oltre che eventualmente dei  propri,  adottati  in
conformita'  del  presente  Statuto,   redigendo,   a   seguito   del
trasferimento delle risorse di cui al precedente comma,  un  bilancio
preventivo e un bilancio consuntivo. In assenza della  nomina  di  un
tesoriere le funzioni di amministrazione delle  risorse  sono  svolte
dal portavoce o, in presenza di due portavoce, dal piu'  giovane  per
eta', purche' maggiorenne. 
    5.   Il   tesoriere   e'   il   responsabile    della    gestione
economico-finanziaria e  patrimoniale,  svolge  tutte  le  operazioni
necessarie a tal fine, redige il  bilancio  consuntivo  di  esercizio
dell'Associazione  in  conformita'  della   normativa   sui   partiti
politici, corredato da una  relazione  sulla  gestione.  Il  bilancio
consuntivo e il  bilancio  consolidato  sono  approvati  dagli  Stati
generali entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello al quale il
consuntivo si riferisce. 
    6. Entro il 30 novembre di ogni anno il  tesoriere  sottopone  al
Segretario e al Comitato organizzativo  il  bilancio  preventivo  per
l'anno successivo. Esso e'  quindi  approvato  dagli  Stati  generali
entro il 31 dicembre. 
    7. Il bilancio consuntivo di esercizio e' pubblicato sul sito web
dell'Associazione entro quindici giorni dall'approvazione. 
    8. Ulteriori norme sono  stabilite  nel  Regolamento  finanziario
immediatamente operativo a seguito  dell'approvazione  da  parte  del
Comitato organizzativo che lo pubblichera'  immediatamente  dopo  sul
sito  web  dell'Associazione  e  che  dovra'  in  ogni  caso   essere
riapprovato entro i successivi sessanta giorni dagli Stati  generali.
Il Regolamento potra' essere successivamente modificato, in  tutto  o
in parte, con le stesse modalita'. 
    9.  Dopo  il  primo  anno,  i  bilanci   dell'Associazione   sono
certificati da una societa' di revisione, iscritta nell'albo speciale
di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58
(Testo Unico della Finanza), individuata dal  Comitato  organizzativo
che pubblica sul sito  web  dell'Associazione  le  motivazioni  della
propria scelta. Essa verifica in particolare la regolare tenuta della
contabilita' sociale, la corretta rilevazione dei fatti  di  gestione
nelle  scritture  contabili,  la  corrispondenza  del   bilancio   di
esercizio corrisponda alle risultanze  delle  scritture  contabili  e
degli accertamenti eseguiti  e  la  conformita'  alle  norme  che  li
disciplinano. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                     Selezione delle candidature 
 
    1.  La  selezione  dei  candidati  alle  elezioni  alle   cariche
monocratiche e nelle  assemblee  legislative  avviene  a  seguito  di
elezioni primarie, aperte agli elettori o  riservate  agli  iscritti,
secondo le norme stabilite  con  regolamento  adottato  dal  Comitato
organizzativo  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente Statuto. 
    2. Le candidature per  le  altre  assemblee  elette  a  suffragio
universale diretto o per quelle elette  da  parte  di  componenti  di
altre assemblee sono deliberate  dal  comitato  o  dai  comitati  che
insistono nel territorio interessato. 
 
                              Art. 14. 
 
 
               Trasparenza e tutela della riservatezza 
 
    1. Possibile svolge  la  propria  attivita'  politica  nel  pieno
rispetto  e   valorizzazione   del   principio   di   trasparenza   e
partecipazione anche amministrativa. 
    2. Tutti gli atti e le  decisioni  degli  organi  nazionali  sono
pubblici. Delle loro adunanze e' data piena pubblicita' sul sito  web
dell'Associazione, attraverso la pubblicazione dei relativi verbali. 
    3. In ogni caso gli iscritti possono  rivolgere  al  Comitato  di
garanzia,  al  Comitato  scientifico  o  al  Comitato   organizzativo
richieste di informazioni che devono essere evase entro i  successivi
trenta giorni. 
    4. I Comitati sono tenuti a svolgere tutta la  propria  attivita'
secondo i medesimi principi e a tenere  un  verbale  delle  decisioni
assunte. 
    5.  Il  Comitato  di  garanzia  vigila  sul  pieno  rispetto  del
principio di trasparenza. 
    6.  Deve  in  ogni  caso  essere  assicurato  il  rispetto  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  poste  a  tutela   della
riservatezza e in particolare del rispetto della vita privata e della
protezione dei dati personali. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
    1. Immediatamente dopo l'approvazione del presente  Statuto,  gli
Stati generali provvedono all'elezione del Comitato di cui all'art. 6
lettera e), secondo quanto previsto all'art. 11. 
    2.  Contestualmente  e'  avviato   il   percorso   che   portera'
all'elezione degli organi di cui all'art.  6,  lett.  b),  c)  e  d),
secondo quanto previsto agli articoli 8, 9  e  10.  Fino  al  termine
delle procedure elettorali, che dovra' avvenire entro la  conclusione
dei lavori del primo congresso nazionale, al fine  di  assicurare  la
continuita'   dell'attivita'   dell'Associazione   Possibile,    sono
prorogati il Comitato scientifico e il Comitato organizzativo di  cui
al Regolamento  provvisorio  pubblicato  sul  sito  www.possibile.com
nella composizione ivi specificata. Il Comitato organizzativo elegge,
immediatamente  dopo  la  approvazione  del  presente   Statuto,   un
coordinatore  che  assume  pro-  tempore,   fino   all'elezione   del
Segretario, la rappresentanza legale dell'Associazione. 
    3. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano  le
norme del codice civile e le altre norme di legge vigenti in  materia
di regolamentazione dei partiti politici. 
    4. Con l'approvazione del presente Statuto,  gli  Stati  generali
autorizzano il Comitato organizzativo ad apportare esclusivamente  le
ulteriori modifiche che la Commissione di garanzia  degli  statuti  e
per la trasparenza e il controllo  dei  partiti  politici  indichera'
eventualmente come necessarie al fine  di  rispettare  le  condizioni
richieste dal decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito  con
modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                              Revisione 
 
    1. Il presente Statuto e' modificato con il voto favorevole della
maggioranza assoluta degli iscritti convocati negli  Stati  generali.
Ove questa non sia raggiunta e' possibile  procedere  a  una  seconda
votazione degli iscritti convocati negli Stati generali  nella  quale
la modifica e' approvata con il voto favorevole dei  tre  quinti  dei
votanti. 
    2. La maggioranza assoluta degli iscritti convocati  negli  Stati
generali e' in ogni caso necessaria per la modifica del simbolo. 
    3. Le modificazioni non possono essere in ogni caso  relative  ai
principi fondamentali  contenuti  all'art.  2  o  porsi  comunque  in
contrasto con il Patto repubblicano. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico