art. 1 (commi 101-192)
  101. I titolari  dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  1  del
decreto  legislativo  11  febbraio  1998,   n.   32,   e   successive
modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti  di
distribuzione  dei   carburanti   hanno   l'obbligo   di   iscrizione
nell'anagrafe di  cui  al  comma  100  del  presente  articolo  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti  che  sono
in regolare sospensione dell'attivita' sulla  base  della  disciplina
regionale, con l'evidenza della data di cessazione della  sospensione
medesima. 
  102. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui  al  comma
100 del presente articolo i titolari degli impianti di  distribuzione
dei  carburanti  devono  presentare  una  dichiarazione   sostitutiva
dell'atto di notorieta', resa ai sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo 47 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata  al  Ministero
dello    sviluppo     economico,     alla     regione     competente,
all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o
concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,
attestante che l'impianto  di  distribuzione  dei  carburanti  ricade
ovvero non ricade,  in  relazione  ai  soli  aspetti  attinenti  alla
sicurezza della circolazione stradale, in una  delle  fattispecie  di
incompatibilita' previste  dalle  vigenti  disposizioni  regionali  e
meglio  precisate,   ai   soli   fini   della   presentazione   della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai commi 112 e 113
del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di
incompatibilita', si impegnano al  loro  adeguamento,  da  completare
entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge.  Entro  quindici  giorni  dalla  conclusione  dei  lavori   di
adeguamento   il   titolare    dell'autorizzazione    presenta    una
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  relativa  alla
compatibilita'  dell'impianto  di   cui   al   presente   comma.   La
dichiarazione di cui al precedente periodo puo' essere  corredata  da
deroga formale, disposta antecedentemente alla  data  di  entrata  in
vigore della presente  legge  dall'amministrazione  competente  sulla
base  della  specifica  disciplina  regionale.  In  alternativa  alla
predetta dichiarazione puo' essere resa perizia  giurata  di  tecnico
abilitato. 
  103. Qualora l'impianto  di  distribuzione  dei  carburanti  ricada
nelle fattispecie di incompatibilita'  di  cui  al  comma  102  e  il
titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento,
lo stesso titolare cessa l'attivita' di vendita di  carburanti  entro
nove mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  e
provvede   allo   smantellamento   dell'impianto.    Contestualmente,
l'amministrazione  competente  dichiara  la  decadenza   del   titolo
autorizzativo o concessorio relativo allo  stesso  impianto,  dandone
comunicazione  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,   ai   fini
dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 100, alla regione  e
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle
dogane  e  dei  monopoli  competente  per  territorio   dichiara   la
contestuale decadenza della licenza  di  esercizio.  Conseguentemente
sono risolti di diritto i  relativi  contratti  per  l'affidamento  e
l'approvvigionamento  degli  stessi  impianti  di  distribuzione  dei
carburanti. 
  104. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti  gli
impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe
di cui al comma 100, sulla base  dei  dati  gia'  in  possesso  della
pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e  delle
comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 100, 103 e 107,
sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni  locali  e
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  105. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui  al  comma
102 da parte  del  titolare  di  un  impianto  di  distribuzione  dei
carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il  Ministero  dello
sviluppo  economico  irroga  al  titolare  la   sanzione   pecuniaria
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro  7.000
per ciascun mese di ritardo dal  termine  previsto  per  l'iscrizione
all'anagrafe e per ciascuna mancata  dichiarazione,  ai  sensi  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il  titolare  a  provvedere
entro il termine perentorio  di  trenta  giorni,  pena  la  decadenza
dell'autorizzazione  o  concessione.  I   proventi   della   sanzione
amministrativa di cui al presente comma  spettano  al  Fondo  per  la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,  fino
al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine,
tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato. 
  106. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui
al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44  del
28 ottobre 1977 e' soppressa e  le  relative  funzioni  e  competenze
nonche' i relativi rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  rientrano
nelle  funzioni  svolte  da  Acquirente  unico  Spa  per  il  tramite
dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo  31  dicembre
2012, n. 249, in regime di  separazione  contabile.  Il  personale  a
tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di
entrata in vigore della presente legge e' trasferito  nella  funzione
OCSIT di  Acquirente  unico  Spa  con  mantenimento  del  trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento.  A  decorrere
dal 1° gennaio 2018 e' trasferita all'OCSIT la titolarita' del  Fondo
per la razionalizzazione della rete di distribuzione  dei  carburanti
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11  febbraio  1998,  n.
32, sul quale gravano gli oneri per lo  svolgimento  delle  attivita'
trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale
e finanziaria di tali  attivita'  rispetto  alle  altre  attivita'  e
funzioni svolte dall'OCSIT. Le  attivita'  trasferite  ai  sensi  del
presente  comma  sono  svolte  in  base  a  indirizzi  operativi  del
Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento  delle
risorse finanziarie del  Fondo  sopra  citato.  A  decorrere  dal  1°
gennaio 2018 e' trasferita all'OCSIT anche la titolarita'  del  Fondo
GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le
funzioni della Cassa conguaglio GPL relative  al  fondo  bombole  per
metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23  luglio  2009,
n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1°  giugno
2011, n.  93,  sono  direttamente  esercitate  dal  comitato  per  la
gestione del fondo bombole per metano di cui  all'articolo  12  della
legge 8 luglio 1950, n.  640,  operante  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  107. Decorso inutilmente il nuovo termine di cui al  comma  105  il
Ministero dello sviluppo economico ne da'  prontamente  comunicazione
all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  competente  per
territorio,  alla  regione  ed  all'amministrazione  competente   per
territorio al rilascio del titolo autorizzativo  o  concessorio,  che
procedono entro trenta giorni alla  dichiarazione  di  decadenza  del
titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza  di
esercizio, dandone comunicazione al  Ministero  stesso.  L'iscrizione
all'anagrafe di cui al comma 100 e'  requisito  fondamentale  per  la
validita' del titolo autorizzativo o concessorio. 
  108. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro  annuale  di
carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli competente per territorio e' subordinato alla  verifica,
eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 100,  che  l'impianto
sia  iscritto  all'anagrafe  stessa  e  che  sia   stato   dichiarato
compatibile ai sensi del comma 102. 
  109. Nel caso  in  cui  il  titolare  dell'autorizzazione  o  della
concessione   abbia   dichiarato   che   l'impianto   oggetto   della
dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilita' di cui  al
comma 102 e non abbia provveduto alla  cessazione  dell'attivita'  di
vendita dei carburanti entro nove  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, il Ministero  dello  sviluppo  economico
irroga  al  titolare  la  sanzione  pecuniaria   amministrativa   del
pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per  ciascun  mese
di ritardo rispetto alla  data  ultima  prevista  per  la  cessazione
dell'attivita' di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981,  n.
689, e dispone la  chiusura  immediata  dell'esercizio  dell'impianto
stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui  al  presente
comma spettano al comune competente per territorio per la  quota  del
70  per  cento  e  per  la   quota   restante   al   Fondo   per   la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,  fino
al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine,
quest'ultima quota e' acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.
Il Corpo della guardia di finanza, ovvero  altri  organi  di  polizia
giudiziaria, su richiesta del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali  e'  stata
disposta la cessazione immediata, anche a seguito  della  conseguente
revoca   della   licenza   di   esercizio   rilasciata   dall'ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi  o
frodi fiscali. 
  110. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  76  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilita'  di
un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi  del  comma
102 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il  termine
per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 103  del
presente  articolo,  l'amministrazione  competente   per   territorio
dichiara  la  decadenza  del  titolo  autorizzativo   o   concessorio
comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo  economico  e
all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente
l'ufficio dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  dichiara  la
decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e
sono risolti  di  diritto  i  relativi  contratti  per  l'affidamento
dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie
di cui al presente comma si applica altresi' la sanzione  di  cui  al
comma 109 del presente articolo. 
  111.  Eventuali  segnalazioni  relative  a  impianti  incompatibili
operanti successivamente alla data di cui al comma 103  sono  inviate
all'amministrazione territorialmente competente per il  rilascio  del
titolo autorizzativo o concessorio,  alla  regione  competente  e  al
Ministero dello sviluppo economico. 
  112. Con riferimento alla dichiarazione di cui  al  comma  102  del
presente  articolo,  gli  impianti  ubicati  all'interno  dei  centri
abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo  4  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
sono  considerati  incompatibili,  in  relazione  agli   aspetti   di
sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi: 
    a) impianti privi di sede propria per i  quali  il  rifornimento,
tanto  all'utenza   quanto   all'impianto   stesso,   avviene   sulla
carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1,  numero  7),  del
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    b) impianti  situati  all'interno  di  aree  pedonali,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  113. Con riferimento alla dichiarazione di cui  al  comma  102  del
presente  articolo,  gli  impianti  ubicati  all'esterno  dei  centri
abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo  4  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
sono  considerati  incompatibili,  in  relazione  agli   aspetti   di
sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi: 
    a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade
di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli  stessi,
con accessi su piu' strade pubbliche; 
    b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o
uguale a metri cento, salvo si tratti di  unico  impianto  in  comuni
montani; 
    c) impianti privi di sede propria per i  quali  il  rifornimento,
tanto  all'utenza   quanto   all'impianto   stesso,   avviene   sulla
carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1,  numero  7),  del
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  114. Le regioni e  i  comuni,  anche  attraverso  l'anagrafe  degli
impianti di  cui  al  comma  100,  verificano  che  gli  impianti  di
distribuzione dei carburanti la cui attivita' e'  sospesa  rispettino
le tempistiche e le modalita' previste per il regime della sospensiva
nelle relative norme regionali o provinciali. 
  115. Agli impianti di  distribuzione  dei  carburanti  che  cessano
definitivamente l'attivita' di vendita entro tre anni dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge  si  applicano  le  procedure
semplificate di dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in  cui
per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici  accordi
o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino. 
  116. Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  cessazione  definitiva
dell'attivita' di vendita, i titolari di  impianti  di  distribuzione
dei  carburanti  comunicano  al  comune  competente   l'avvio   delle
procedure  di  dismissione  delle  strutture  di  distribuzione,   da
realizzare con le modalita' di cui  al  comma  117,  eseguendole  nei
successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine  di  cui
al comma  115.  La  conclusione  dei  lavori  e'  attestata  con  una
relazione,  firmata  da   un   tecnico   abilitato,   da   presentare
all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai
sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  117. Le attivita' di dismissione di cui al comma 115, finalizzate a
prevenire l'insorgenza di  pericoli  nei  riguardi  della  sicurezza,
dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello
smantellamento delle attrezzature fuori terra,  nella  rimozione  dei
fondami e degli eventuali prodotti  residui  presenti  nei  serbatoi,
nella messa in sicurezza delle strutture interrate e,  ove  si  renda
necessario  a  seguito  dell'individuazione  di  una  contaminazione,
nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento  di  cui
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area,  i
titolari di impianti di distribuzione dei carburanti  procedono  alla
rimozione delle strutture interrate e, in ogni  caso,  alla  bonifica
del sito in caso di accertata contaminazione. 
  118.  Nell'ambito  delle  procedure   semplificate   previste   dal
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i  titolari
degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui  al  comma  115
del presente articolo, qualora individuino delle  contaminazioni,  si
avvalgono degli accordi di programma disciplinati  dall'articolo  246
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  119. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi da 100  a  118  con  le  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  120. All'articolo 221, comma 5, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento
l'obbligo  di  corrispondere  il   contributo   ambientale   di   cui
all'articolo 224, comma 3, lettera h)» sono soppresse; 
    b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  «L'obbligo  di
corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma
3, lettera h), e' sospeso a seguito  dell'intervenuto  riconoscimento
del  progetto  sulla  base  di  idonea  documentazione  e   sino   al
provvedimento definitivo che accerti il funzionamento  o  il  mancato
funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»; 
    c)  al  sesto  periodo,  le  parole:  «dal  Consorzio   nazionale
imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA». 
  121. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del
comma 120 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  122. All'articolo 18, comma 4, del  decreto  legislativo  14  marzo
2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «in  conformita'  alle  norme  minime  di  qualita'
definite dalla Commissione europea» sono sostituite  dalle  seguenti:
«anche nelle more della definizione delle norme minime di qualita' da
parte della Commissione europea,»; 
    b) le parole:  «,  entro  tre  mesi  dalla  loro  adozione»  sono
soppresse. 
  123. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare  sono  definite  le   modalita'
semplificate  relative  agli  adempimenti   per   l'esercizio   delle
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti di  metalli  ferrosi  e
non ferrosi. 
  124. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 123, l'Albo nazionale gestori  ambientali  di
cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
individua le  modalita'  semplificate  d'iscrizione  per  l'esercizio
della attivita' di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  di  metalli
ferrosi e non ferrosi, nonche' i quantitativi annui massimi  raccolti
e trasportati  per  poter  usufruire  dell'iscrizione  con  modalita'
semplificate. 
  125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo  13
della legge 8 luglio 1986, n.  349,  e  successive  modificazioni,  i
soggetti di cui  all'articolo  137  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  nonche'  le  associazioni,  le
Onlus e le fondazioni che intrattengono  rapporti  economici  con  le
pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo  2-bis
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  nonche'  con  societa'
controllate di diritto o di fatto direttamente  o  indirettamente  da
pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle  che  emettono  azioni
quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro partecipate, e
con societa' in partecipazione  pubblica,  ivi  comprese  quelle  che
emettono azioni quotate in mercati regolamentati  e  le  societa'  da
loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni  anno,  nei
propri  siti  o  portali  digitali,  le   informazioni   relative   a
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque  a  vantaggi
economici di  qualunque  genere  ricevuti  dalle  medesime  pubbliche
amministrazioni e dai  medesimi  soggetti  nell'anno  precedente.  Le
imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti  e
comunque vantaggi  economici  di  qualunque  genere  dalle  pubbliche
amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute  a
pubblicare tali  importi  nella  nota  integrativa  del  bilancio  di
esercizio  e   nella   nota   integrativa   dell'eventuale   bilancio
consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la  restituzione
delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui  al
periodo precedente. Qualora i  soggetti  eroganti  appartengano  alle
amministrazioni  centrali  dello  Stato  ed  abbiano  adempiuto  agli
obblighi di  pubblicazione  previsti  dall'articolo  26  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui  al  terzo  periodo
sono versate ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli  degli  stati  di
previsione  delle  amministrazioni  originariamente  competenti   per
materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai
prescritti obblighi di  pubblicazione  di  cui  all'articolo  26  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di  cui  al  terzo
periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere
riassegnate al fondo per la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208. 
  126. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di  pubblicazione  di
cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  si
applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o di
fatto, direttamente o  indirettamente,  dalle  amministrazioni  dello
Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali,
nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di  tale  obbligo
comporta una sanzione pari alle somme erogate. 
  127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni  non  rilevanti,
l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove
l'importo  delle  sovvenzioni,  dei   contributi,   degli   incarichi
retribuiti e comunque dei  vantaggi  economici  di  qualunque  genere
ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a  10.000  euro  nel
periodo considerato. 
  128. All'articolo 26, comma 2, del  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Ove  i
soggetti beneficiari siano controllati di diritto o  di  fatto  dalla
stessa persona fisica o  giuridica  ovvero  dagli  stessi  gruppi  di
persone fisiche o giuridiche,  vengono  altresi'  pubblicati  i  dati
consolidati di gruppo». 
  129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125  a
128 le amministrazioni, gli enti e le societa'  di  cui  ai  predetti
commi provvedono  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  130. Gli  istituti  bancari,  le  imprese  di  assicurazione  e  le
societa' di carte di  credito  assicurano  che  l'accesso  ai  propri
servizi di  assistenza  ai  clienti,  anche  attraverso  chiamata  da
telefono mobile, avvenga a costi telefonici  non  superiori  rispetto
alla tariffa ordinaria urbana.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma. 
  131. La violazione delle disposizioni di cui al comma  130  implica
l'applicazione di una sanzione amministrativa  pari  a  10.000  euro,
irrogata dall'Autorita' di cui al comma  130,  e  un  indennizzo  non
inferiore a 100 euro a favore dei clienti. 
  132. In conformita' con  la  direttiva  2014/92/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23  luglio  2014,  sulla  comparabilita'
delle spese relative al conto di  pagamento,  sul  trasferimento  del
conto  di  pagamento  e  sull'accesso  al  conto  di  pagamento   con
caratteristiche di base, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge,  sono  individuati  i
prodotti bancari piu'  diffusi  tra  la  clientela  per  i  quali  e'
assicurata  la  possibilita'  di  confrontare  le  spese  a  chiunque
addebitate dai prestatori  di  servizi  di  pagamento  attraverso  un
apposito sito internet. 
  133. Il decreto di cui al comma 132 individua altresi' le modalita'
e i termini secondo i quali i prestatori  dei  servizi  di  pagamento
provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione  e  definisce
le modalita' per  la  pubblicazione  nel  sito  internet,  nonche'  i
relativi aggiornamenti periodici. 
  134. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi 132 e 133
le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  135. All'articolo 28 del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  183  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, e  dalle  relative  disposizioni  e  delibera
dell'IVASS di attuazione in materia di interesse  degli  intermediari
assicurativi, le banche, gli istituti di credito e  gli  intermediari
finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o  del
credito al consumo alla stipula di  un  contratto  di  assicurazione,
ovvero  qualora  l'offerta  di  un  contratto  di  assicurazione  sia
connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o  del  credito,  sono
tenuti  ad  accettare,  senza  variare  le  condizioni  offerte   per
l'erogazione del mutuo immobiliare  o  del  credito  al  consumo,  la
polizza che il cliente presentera' o reperira' sul mercato; nel  caso
in cui essa sia  necessaria  per  ottenere  il  finanziamento  o  per
ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal  cliente
deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli  richiesti  dalla
banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nel caso in  cui  il  cliente  sottoscriva  all'atto  della
stipula  del  finanziamento  una  polizza   proposta   dalla   banca,
dall'istituto di  credito,  da  intermediari  finanziari  o  da  loro
incaricati, ha  diritto  di  recedere  dalla  stessa  entro  sessanta
giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace  il
contratto  di  finanziamento.  Ove  la  polizza  sia  necessaria  per
ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il
cliente puo' presentare in  sostituzione  una  polizza  dallo  stesso
autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di  cui
al comma 1. Le banche, gli  istituti  di  credito,  gli  intermediari
finanziari o,  in  alternativa,  le  compagnie  di  assicurazione  si
impegnano ad informare il  cliente  di  quanto  sopra  stabilito  con
comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale»; 
    c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma  1,  le  banche,  gli
istituti di credito e  gli  intermediari  finanziari  sono  tenuti  a
informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita
e   dell'ammontare   della   provvigione   pagata   dalla   compagnia
assicurativa  all'intermediario,  in   termini   sia   assoluti   che
percentuali sull'ammontare complessivo». 
  136. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale
la banca o l'intermediario  finanziario  iscritto  nell'albo  di  cui
all'articolo 106 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un
bene su scelta e secondo le  indicazioni  dell'utilizzatore,  che  ne
assume tutti i  rischi,  anche  di  perimento,  e  lo  fa  mettere  a
disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che
tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione  e  della  durata
del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha  diritto
di acquistare la  proprieta'  del  bene  ad  un  prezzo  prestabilito
ovvero, in caso  di  mancato  esercizio  del  diritto,  l'obbligo  di
restituirlo. 
  137. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore  il  mancato
pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche
non consecutivi o un importo equivalente per i  leasing  immobiliari,
ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o  un  importo
equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. 
  138. In caso  di  risoluzione  del  contratto  per  l'inadempimento
dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il  concedente  ha  diritto
alla  restituzione  del   bene   ed   e'   tenuto   a   corrispondere
all'utilizzatore  quanto  ricavato   dalla   vendita   o   da   altra
collocazione del bene, effettuata ai valori di  mercato,  dedotte  la
somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non  pagati  fino  alla
data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale,
e  del  prezzo  pattuito  per  l'esercizio  dell'opzione  finale   di
acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero  del  bene,  la
stima e la sua conservazione per il tempo  necessario  alla  vendita.
Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente
nei confronti dell'utilizzatore quando il valore  realizzato  con  la
vendita o altra collocazione  del  bene  e'  inferiore  all'ammontare
dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente. 
  139. Ai fini di cui  al  comma  138,  il  concedente  procede  alla
vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da
pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati.
Quando non e' possibile far riferimento ai predetti  valori,  procede
alla vendita sulla base di una stima effettuata da un  perito  scelto
dalle parti di  comune  accordo  nei  venti  giorni  successivi  alla
risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel  predetto
termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una  rosa
di   almeno   tre   operatori   esperti,    previamente    comunicati
all'utilizzatore, che puo' esprimere la sua preferenza vincolante  ai
fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento  della  predetta
comunicazione. Il perito e' indipendente  quando  non  e'  legato  al
concedente da rapporti di  natura  personale  o  di  lavoro  tali  da
compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di  vendita
o ricollocazione il concedente si attiene  a  criteri  di  celerita',
trasparenza e pubblicita'  adottando  modalita'  tali  da  consentire
l'individuazione del migliore offerente  possibile,  con  obbligo  di
informazione dell'utilizzatore. 
  140. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-quater  del
regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e  si  applica,  in  caso  di
immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76,
77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  141.  Al  fine  di   garantire   una   maggiore   concorrenzialita'
nell'ambito della professione forense, alla legge 31  dicembre  2012,
n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 3, il quarto periodo e' soppresso; 
      2) il comma 4 e' abrogato; 
      3) al comma 6, le parole: «ai commi  4  e  5»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al comma 5»; 
    b) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  «Art.  4-bis.  (Esercizio  della  professione  forense   in   forma
societaria). - 1. L'esercizio  della  professione  forense  in  forma
societaria e'  consentito  a  societa'  di  persone,  a  societa'  di
capitali o a societa' cooperative  iscritte  in  un'apposita  sezione
speciale  dell'albo  tenuto  dall'ordine   territoriale   nella   cui
circoscrizione ha  sede  la  stessa  societa';  presso  tale  sezione
speciale e' resa disponibile la documentazione analitica, per  l'anno
di riferimento,  relativa  alla  compagine  sociale.  E'  vietata  la
partecipazione societaria tramite societa' fiduciarie,  trust  o  per
interposta persona. La violazione  di  tale  previsione  comporta  di
diritto l'esclusione del socio. 
  2. Nelle societa' di cui al comma 1: 
    a) i soci, per almeno  due  terzi  del  capitale  sociale  e  dei
diritti di voto, devono essere  avvocati  iscritti  all'albo,  ovvero
avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre
professioni; il venire meno di tale condizione costituisce  causa  di
scioglimento della societa' e  il  consiglio  dell'ordine  presso  il
quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa
dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto  a  ristabilire
la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio  di  sei
mesi; 
    b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve  essere
composta da soci avvocati; 
    c) i  componenti  dell'organo  di  gestione  non  possono  essere
estranei  alla  compagine  sociale;  i  soci  professionisti  possono
rivestire la carica di amministratori. 
  3. Anche nel caso di esercizio della professione forense  in  forma
societaria  resta  fermo  il  principio  della   personalita'   della
prestazione professionale. L'incarico puo' essere svolto soltanto  da
soci professionisti  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  lo
svolgimento della specifica prestazione professionale  richiesta  dal
cliente, i quali assicurano per  tutta  la  durata  dell'incarico  la
piena indipendenza e imparzialita', dichiarando  possibili  conflitti
di interesse o incompatibilita', iniziali o sopravvenuti. 
  4. La responsabilita' della societa' e quella dei soci non  esclude
la responsabilita' del professionista che ha  eseguito  la  specifica
prestazione. 
  5. La sospensione, cancellazione o radiazione del  socio  dall'albo
nel quale e' iscritto costituisce causa di esclusione dalla  societa'
di cui al comma 1. 
  6. Le societa' di cui al comma  1  sono  in  ogni  caso  tenute  al
rispetto  del  codice  deontologico  forense  e  sono  soggette  alla
competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»; 
    c) l'articolo 5 e' abrogato; 
    d) all'articolo 13,  comma  5,  le  parole:  «a  richiesta»  sono
soppresse. 
  142. All'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 63 e' sostituito dal seguente: 
  «63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e' tenuto  a  versare  su
apposito conto corrente dedicato: 
    a) tutte le somme dovute a titolo  di  tributi  per  i  quali  il
medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le  spese
anticipate di cui  all'articolo  15,  primo  comma,  numero  3),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, in relazione agli atti a  repertorio  dallo
stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicita' immobiliare  o
commerciale; 
    b)  ogni  altra  somma  affidatagli  e  soggetta  ad  obbligo  di
annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui  alla  legge
22 gennaio 1934, n. 64; 
    c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi,
se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di
gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in  occasione  del
ricevimento o dell'autenticazione  di  atti  di  trasferimento  della
proprieta' o di trasferimento, costituzione  o  estinzione  di  altro
diritto reale su immobili o aziende, se in  tal  senso  richiesto  da
almeno una delle parti  e  conformemente  all'incarico  espressamente
conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il  notaio  deve
ricusare   il   suo   ministero   se   le   parti   non   depositano,
antecedentemente o  contestualmente  alla  sottoscrizione  dell'atto,
l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre  spese  dell'atto,
salvo che si tratti di persone  ammesse  al  beneficio  del  gratuito
patrocinio»; 
    b) il comma 64 e' abrogato; 
    c) il comma 65 e' sostituito dal seguente: 
  «65. Le somme depositate nel conto corrente  di  cui  al  comma  63
costituiscono patrimonio separato. Dette  somme  sono  escluse  dalla
successione del notaio o altro pubblico ufficiale e  dal  suo  regime
patrimoniale  della  famiglia,  sono  impignorabili  a  richiesta  di
chiunque ed impignorabile e' altresi' il credito al pagamento o  alla
restituzione delle stesse»; 
    d) il comma 66 e' sostituito dal seguente: 
  «66. Nei casi previsti dalle lettere a)  e  b)  del  comma  63,  il
notaio o altro pubblico ufficiale puo' disporre delle somme di cui si
tratta solo per gli specifici impieghi per i  quali  gli  sono  state
depositate,  mantenendo  di  cio'  idonea  documentazione.  Nei  casi
previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la  registrazione  e
la pubblicita' dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata
l'assenza di gravami e formalita' pregiudizievoli ulteriori  rispetto
a quelle esistenti alla data dell'atto o  da  questo  risultanti,  il
notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio  a  disporre
lo svincolo degli importi depositati a favore degli  aventi  diritto.
Se nell'atto le parti hanno previsto che il  prezzo  o  corrispettivo
sia pagato  solo  dopo  l'avveramento  di  un  determinato  evento  o
l'adempimento di una  determinata  prestazione,  il  notaio  o  altro
pubblico ufficiale svincola  il  prezzo  o  corrispettivo  depositato
quando gli viene fornita la prova,  risultante  da  atto  pubblico  o
scrittura privata autenticata, ovvero secondo  le  diverse  modalita'
probatorie  concordate  tra  le  parti,  che  l'evento   dedotto   in
condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»; 
    e) dopo il comma 66 e' inserito il seguente: 
  «66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale puo'  recuperare  dal
conto  dedicato,  a  seguito  di  redazione  di  apposito   prospetto
contabile, le somme di  cui  al  comma  63  che  abbia  eventualmente
anticipato con fondi propri, nonche' le somme in esso versate diverse
da quelle di cui al medesimo comma 63»; 
    f) il comma 67 e' sostituito dal seguente: 
  «67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al  netto
delle  spese  e  delle  imposte  relative  al  conto  corrente,  sono
finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati  ai
finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalita' e  i
termini individuati con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione. Entro lo  stesso  termine  il  Consiglio
nazionale  del  notariato  elabora,  ai  sensi   della   lettera   f)
dell'articolo 2 della legge 3  agosto  1949,  n.  577,  e  successive
modificazioni, principi di deontologia  destinati  a  individuare  le
migliori  prassi  al  fine  di  garantire   l'adempimento   regolare,
tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63,  65,  66  e
66-bis del presente articolo, nonche' dal presente  comma.  Del  pari
provvedono gli organi preposti,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,
alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti». 
  143. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, e  in  seguito  ogni  triennio,  il  Consiglio  nazionale  del
notariato, sentiti gli organi preposti  alla  vigilanza  degli  altri
pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia  una
relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi  da
63 a 67 dell'articolo 143 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  come
modificati  dal  comma  142  del  presente  articolo,  segnalando  le
eventuali criticita' e proponendo le modifiche ritenute opportune. 
  144. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun  distretto  sono
determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i
Consigli  notarili  e  le  Corti  d'appello,  tenendo   conto   della
popolazione,  dell'estensione  del  territorio   e   dei   mezzi   di
comunicazione, e procurando che di  regola  ad  ogni  posto  notarile
corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»; 
    b) all'articolo 26, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il notaio puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni,  in  tutto
il territorio della regione in cui si trova la propria  sede,  ovvero
in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la  sede,
se tale distretto comprende piu'  regioni.  Salve  in  ogni  caso  le
previsioni dell'articolo 82, puo' aprire un unico ufficio  secondario
in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto  della
Corte d'appello se tale distretto comprende piu' regioni»; 
    c) all'articolo 27, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Egli non puo' prestarlo fuori del territorio della regione in  cui
si trova la propria sede ovvero del distretto della  Corte  d'appello
in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni»; 
    d) l'articolo 82 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 82. - 1. Sono permesse associazioni di notai aventi  sede  in
qualsiasi comune della regione,  ovvero  del  distretto  della  Corte
d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto  comprende  piu'
regioni, per svolgere la propria attivita' e per mettere  in  comune,
in tutto o in parte, i proventi delle  loro  funzioni  e  ripartirli,
poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali. 
  2. Ciascun  associato  puo'  utilizzare  lo  studio  e  l'eventuale
ufficio secondario di altro associato. 
  3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio  secondario  di
un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta  fermo  il
limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26»; 
    e) all'articolo 93-bis,  dopo  il  comma  2-bis  e'  inserito  il
seguente: 
  «2-ter. Il Consiglio notarile distrettuale procede  annualmente  al
sorteggio di un numero di notai pari  almeno  a  un  ventesimo  degli
iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette  al
controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori
consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo  ufficio,  e  a
tal fine: 
    a)  il  notaio  mette  a  disposizione  del  Consiglio   notarile
distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo  studio
e nel piu' breve tempo possibile, tutta la  documentazione  contabile
in suo possesso che gli e' richiesta anche al fine di  assicurare  il
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a  67,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni; 
    b) il Consiglio notarile distrettuale nomina  ogni  due  anni  in
numero  congruo  i  notai  incaricati  di  procedere  alle  ispezioni
contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai  appartenenti  ad
altri distretti della medesima Corte d'appello; 
    c) le ispezioni contabili sono  eseguite  congiuntamente  da  tre
notai nominati ai  sensi  della  lettera  b),  secondo  le  modalita'
previste per le ispezioni presso gli studi notarili e  con  l'obbligo
di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»; 
    f) all'articolo 147, comma 1, la lettera c) e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «c) si serve  dell'opera  di  procacciatori  di  clienti  o  di
pubblicita' non conforme ai principi stabiliti  dall'articolo  4  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
agosto 2012, n. 137». 
  145. All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre  1923,  n.  3138,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  comma,  dopo   le   parole:   «archivio   notarile
distrettuale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  fatto  salvo  quanto
previsto dal quarto comma»; 
    b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha
sede  il  Consiglio  notarile»  sono   sostituite   dalla   seguente:
«aggregante»; 
    c) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
  «La riunione di archivi notarili puo' essere disposta  anche  senza
la riunione di uno o  piu'  distretti  notarili,  tenendo  conto  del
numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio
da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi
tre anni dagli archivi  da  aggregare,  nonche'  dell'estensione  del
territorio e dei mezzi di comunicazione». 
  146. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il  secondo
comma e' sostituito dal seguente: 
  «Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con  decreto  del
Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche  del
Ministero della giustizia e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili,  fatto
salvo quanto  previsto  dall'articolo  1,  quarto  comma,  del  regio
decreto 31  dicembre  1923,  n.  3138,  e  hanno  competenza  per  la
circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti». 
  147. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4. - 1. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli  sono
costituiti uffici ispettivi  la  cui  circoscrizione  e'  determinata
dalla tabella A allegata alla presente legge»; 
    b) la tabella A e' sostituita dalla seguente: 
 
                                                           «Tabella A 
 
     Sedi e circoscrizioni di competenza degli uffici ispettivi 
 
  Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede  nelle  regioni:
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,  Liguria,  Lombardia,  Marche,
Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto. 
  Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi  sede  nelle  regioni:
Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Lazio,  Molise,  Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria». 
  148. In applicazione dell'articolo  24,  comma  1,  della  legge  7
agosto  1997,  n.  266,  sono  validi  a  ogni  effetto  i   rapporti
contrattuali intercorsi,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
medesima legge,  tra  soggetti  privati  e  societa'  di  ingegneria,
costituite in forma di societa' di capitali di cui ai capi  V,  VI  e
VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in  forma
di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI  del  medesimo
libro  quinto  del  codice  civile.  Con  riferimento  ai   contratti
stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, le societa' di cui al presente comma sono tenute  a  stipulare
una polizza di assicurazione per la copertura  dei  rischi  derivanti
dalla  responsabilita'  civile  conseguente  allo  svolgimento  delle
attivita' professionali dedotte in contratto e a garantire  che  tali
attivita' siano svolte da professionisti,  nominativamente  indicati,
iscritti  negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti   ordinamenti
professionali. L'Autorita' nazionale anticorruzione provvede, con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, alla pubblicazione dell'elenco  delle  societa'  di  cui  al
presente comma nel proprio sito internet. 
  149. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
e' abrogato. 
  150. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista  deve  rendere
noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta
o digitale,» e, al terzo periodo, dopo  le  parole:  «la  misura  del
compenso e' previamente  resa  nota  al  cliente»  sono  inserite  le
seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,». 
  151. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia  urbani  che
rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai  soggetti  in
possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251. 
  152. Al fine di assicurare la trasparenza  delle  informazioni  nei
confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e  collegi
sono tenuti  ad  indicare  e  comunicare  i  titoli  posseduti  e  le
eventuali specializzazioni. 
  153.  L'esercizio  dell'attivita'   odontoiatrica   e'   consentito
esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli  abilitanti  di  cui
alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria  attivita'
come liberi professionisti. L'esercizio dell'attivita'  odontoiatrica
e'  altresi'  consentito   alle   societa'   operanti   nel   settore
odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario
iscritto all'albo degli odontoiatri  e  all'interno  delle  quali  le
prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409,
siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti  di  cui
alla medesima legge. 
  154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le  quali  e'
presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non
abbia  i   requisiti   richiesti   per   l'esercizio   dell'attivita'
odontoiatrica, devono nominare un  direttore  sanitario  responsabile
per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di  cui
al comma 153. 
  155.  Il   direttore   sanitario   responsabile   per   i   servizi
odontoiatrici  svolge  tale  funzione  esclusivamente  in  una   sola
struttura di cui ai commi 153 e 154. 
  156. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154  e
155 comporta la sospensione delle attivita' della struttura,  secondo
le modalita' definite con apposito decreto del Ministro della salute,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  157. All'articolo  7  della  legge  8  novembre  1991,  n.  362,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le  persone
fisiche, in conformita' alle disposizioni  vigenti,  le  societa'  di
persone,  le  societa'  di  capitali  e  le  societa'  cooperative  a
responsabilita' limitata»; 
    b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La
partecipazione alle societa' di cui al comma 1 e'  incompatibile  con
qualsiasi altra attivita'  svolta  nel  settore  della  produzione  e
informazione scientifica del farmaco, nonche' con  l'esercizio  della
professione medica. Alle societa' di cui al comma 1 si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»; 
    c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «a un farmacista in possesso del  requisito  dell'idoneita'
previsto dall'articolo 12 della  legge  2  aprile  1968,  n.  475,  e
successive modificazioni,»; 
    d) al comma 4, le parole: «da un  altro  socio»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «da  un  farmacista  in  possesso   del   requisito
dell'idoneita' previsto dall'articolo 12 della legge 2  aprile  1968,
n. 475, e successive modificazioni»; 
    e) il comma 4-bis e' abrogato. 
  158. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo  7  della  legge  8
novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del
presente    articolo,    possono    controllare,    direttamente    o
indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e  seguenti  del  codice
civile, non piu' del  20  per  cento  delle  farmacie  esistenti  nel
territorio della medesima regione o provincia autonoma. 
  159. L'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  provvede
ad assicurare il rispetto delle disposizioni  di  cui  al  comma  158
attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di  istruttoria  e  di
diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
  160. All'articolo  8  della  legge  8  novembre  1991,  n.  362,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Lo  statuto  delle  societa'  di  cui  all'articolo  7  e  ogni
successiva variazione, ivi incluse  quelle  relative  alla  compagine
sociale, sono comunicati, entro  sessanta  giorni,  alla  Federazione
degli ordini  dei  farmacisti  italiani  nonche'  all'assessore  alla
sanita' della competente regione  o  provincia  autonoma,  all'ordine
provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale  competente
per territorio». 
  161. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  successive
modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti,
in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere  soprannumerarie
per  decremento  della  popolazione,  e'  consentita  al   farmacista
titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la
possibilita' di trasferimento presso i comuni della medesima  regione
ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al  comma  2  del
presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore  al  numero
di farmacie esistenti nel territorio  comunale,  sulla  base  di  una
graduatoria regionale per titoli, che tenga conto  anche  dell'ordine
cronologico delle istanze  di  trasferimento  presentate,  e  che  si
perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura  biennale  del
concorso ordinario per sedi  farmaceutiche,  di  cui  all'articolo  4
della legge 8 novembre 1991, n. 362.  Ove  l'istanza  del  farmacista
venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una
tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro». 
  162. All'articolo 92, comma 4, del decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219, dopo la parola: «dipendono» sono aggiunte le  seguenti:
«ovvero alle farmacie». 
  163. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni
dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia». 
  164. Al comma 1-bis dell'articolo 37  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219, le  parole:  «subordinandola  alla  consegna  al
cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo  conforme
a quello autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che
il  cittadino  scelga  la  modalita'  per  il  ritiro  del  foglietto
sostitutivo conforme a  quello  autorizzato  in  formato  cartaceo  o
analogico o mediante l'utilizzo di  metodi  digitali  alternativi,  e
senza oneri per la finanza pubblica». 
  165. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura  delle  farmacie
convenzionate con il Servizio  sanitario  nazionale  stabiliti  dalle
autorita' competenti costituiscono il livello minimo di servizio  che
deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E' facolta' di chi ha la
titolarita' o la gestione della  farmacia  di  prestare  servizio  in
orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori,  purche'
ne dia preventiva comunicazione all'autorita' sanitaria competente  e
all'ordine provinciale dei  farmacisti  e  ne  informi  la  clientela
mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio. 
  166. E' nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva
si obbliga a non  praticare  alla  clientela  finale,  con  qualsiasi
modalita'  e  qualsiasi  strumento,  prezzi,  termini  e  ogni  altra
condizione che siano migliorativi rispetto a quelli  praticati  dalla
stessa impresa per il tramite di  soggetti  terzi,  indipendentemente
dalla legge regolatrice del contratto. 
  167. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e  degli  utenti
dei  servizi  pubblici   locali   e   di   garantire   la   qualita',
l'universalita'  e  l'economicita'  delle  relative  prestazioni,  le
regioni provvedono, secondo i rispettivi  ordinamenti,  a  prevedere,
nei contratti di servizio di trasporto pubblico  locale  e  regionale
stipulati a  decorrere  dal  31  dicembre  2017,  clausole  idonee  a
stabilire  l'obbligo  per  il  concessionario  del   servizio,   pena
l'applicazione  di  specifiche  sanzioni,  di  istituire  e   fornire
all'utenza  un  servizio  di  biglietteria  telematica   direttamente
accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato. 
  168. I concessionari e i gestori di servizi di linea  di  trasporto
passeggeri su gomma o rotaia e  di  trasporto  marittimo,  in  ambito
nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri,  entro  la
conclusione del singolo servizio di trasporto di  cui  fruiscono,  le
modalita' per accedere alla carta dei servizi  e  in  particolare  le
ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o  indennizzi,  indicandone
l'entita' e le modalita' per accedervi,  che  devono  necessariamente
includere la possibilita' per il singolo passeggero  di  chiedere  il
rimborso durante o immediatamente dopo il  termine  del  servizio  di
trasporto, a semplice  esibizione  del  titolo  di  viaggio  e  senza
ulteriori formalita'. I concessionari e i gestori  di  cui  al  primo
periodo   garantiscono   inoltre   una    maggiore    efficienza    e
semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo
delle nuove tecnologie per le  fasi  di  acquisto  ed  emissione  dei
biglietti. 
  169. I soggetti di cui al comma 168 adeguano o integrano le proprie
carte dei servizi e le proprie modalita'  organizzative  al  fine  di
garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma. 
  170. All'articolo 1, comma 2, lettera b), della  legge  15  gennaio
1992, n. 21,  dopo  la  parola:  «motocarrozzetta,»  e'  inserita  la
seguente: «velocipede,». 
  171. Al fine  di  semplificare  e  razionalizzare  le  norme  sulla
riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del codice dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo  le  parole:  «riproduzioni  richieste»  sono
inserite le seguenti: «o eseguite»; 
    b) al comma 3-bis: 
      1) al numero 1), le parole: «bibliografici e»  sono  soppresse,
dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti
a restrizioni di consultabilita' ai sensi del capo III  del  presente
titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti:  «nel
rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»; 
      2)  al  numero  2),  le  parole:  «,  neanche  indiretto»  sono
soppresse. 
  172. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 e' sostituito  dal
seguente: 
  «5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui  al   presente   articolo,
l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni,
alla presentazione degli atti di  aggiornamento  catastale  ai  sensi
dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
marzo 2006, n. 80». 
  173. Il possessore degli immobili per i quali alla data di  entrata
in vigore della presente legge  sono  gia'  attivati  gli  interventi
richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  nel
testo vigente prima della data di entrata in  vigore  della  presente
legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale
secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al  decreto  del
Ministro delle finanze 19  aprile  1994,  n.  701.  Tali  adempimenti
devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge  e  in  caso  di  omissioni  trova  applicazione
l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  174. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  adottato  il
regolamento di organizzazione del Banco nazionale  di  prova  per  le
armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel  rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo  2
della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e  successive  modificazioni,
nonche'  del  principio  dell'adeguata  rappresentanza  dei   settori
produttivi   interessati   negli   organi   dell'ente.   Nelle   more
dell'emanazione del regolamento si applica all'ente  il  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  17  maggio
2001,  di  approvazione  del  regolamento  interno  amministrativo  e
tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco  portatili.
Il regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  29
ottobre 2010, n. 222, e' abrogato. 
  175. Al fine di semplificare le  procedure  relative  al  controllo
della circolazione internazionale delle cose antiche che  interessano
il mercato dell'antiquariato, al codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10: 
      1) al comma 3, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
    «d-bis) le cose,  a  chiunque  appartenenti,  che  presentano  un
interesse  artistico,  storico,  archeologico   o   etnoantropologico
eccezionale  per  l'integrita'  e  la  completezza   del   patrimonio
culturale della Nazione»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Salvo quanto  disposto  dagli  articoli  64  e  178,  non  sono
soggette alla disciplina del presente  titolo  le  cose  indicate  al
comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che  siano  opera  di  autore
vivente o la cui esecuzione  non  risalga  ad  oltre  settanta  anni,
nonche' le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano  opera
di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre  cinquanta
anni»; 
    b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), la  parola:  «cinquanta»
e' sostituita dalla seguente: «settanta»; 
    c) all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «settanta» e le parole: «,  se  mobili,  o  ad  oltre
settanta anni, se immobili» sono soppresse; 
    d) all'articolo 14, comma 6, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Per le cose  di  cui  all'articolo  10,  comma  3,  lettera
d-bis), la dichiarazione e' adottata dal competente  organo  centrale
del Ministero.»; 
    e) all'articolo 54: 
      1) al comma  1,  lettera  d-ter),  la  parola:  «cinquanta»  e'
sostituita dalla seguente: «settanta»; 
      2) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «settanta» e le parole: «,  se  mobili,  o  ad  oltre
settanta anni, se immobili» sono soppresse; 
    f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente:  «Il  registro  e'  tenuto  in  formato   elettronico   con
caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo
reale al soprintendente ed e' diviso in due elenchi: un primo  elenco
relativo alle cose per le quali occorre la presentazione  all'ufficio
di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose  per  le  quali
l'attestato e' rilasciato in modalita' informatica  senza  necessita'
di presentazione della cosa all'ufficio  di  esportazione,  salva  la
facolta' del soprintendente di richiedere in ogni momento che  taluna
delle cose indicate nel secondo elenco  gli  sia  presentata  per  un
esame diretto»; 
    g) all'articolo 65: 
      1) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «settanta»; 
      2) al comma 3, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «settanta» e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, il  cui  valore,  fatta  eccezione  per  le  cose  di  cui
all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
    «4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita: 
      a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d); 
      b) delle cose che presentino interesse culturale,  siano  opera
di autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad  oltre
settanta anni, il cui valore sia  inferiore  ad  euro  13.500,  fatta
eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1. 
  4-bis. Nei casi di cui al comma  4,  l'interessato  ha  l'onere  di
comprovare  al   competente   ufficio   di   esportazione,   mediante
dichiarazione ai  sensi  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose  da
trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per  le  quali  non  e'
prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e  con  le  modalita'
stabilite  con  decreto  ministeriale.  Il  competente   ufficio   di
esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle
di  cui  all'articolo  10,  comma  3,  lettera   d-bis),   avvia   il
procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude  entro  sessanta
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»; 
    h) all'articolo 68: 
      1) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle
seguenti: «con decreto del Ministro»; 
      2) al comma 5,  la  parola:  «triennale»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quinquennale»; 
    i)  all'articolo  74,  comma  3,  le  parole:  «sei  mesi»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «un  anno»  e  la  parola:  «trenta»  e'
sostituita dalla seguente: «quarantotto»; 
    l) all'allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella nota (1),  la
parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta». 
  176. Il Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge: 
    a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere  generale  cui
gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione  circa
il rilascio o il rifiuto dell'attestato di  libera  circolazione,  ai
sensi dell'articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche' le condizioni, le modalita' e le procedure per il rilascio  e
la proroga dei certificati  di  avvenuta  spedizione  e  di  avvenuta
importazione, ai  sensi  dell'articolo  72,  comma  4,  del  medesimo
codice; 
    b) istituisce un apposito «passaporto» per le  opere,  di  durata
quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal  e
nel territorio nazionale. 
  177. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 10  ottobre  1990,  n.
287, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le operazioni di concentrazione di cui  all'articolo  5  devono
essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il  fatturato
totale realizzato a  livello  nazionale  dall'insieme  delle  imprese
interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro  e
qualora il fatturato  totale  realizzato  individualmente  a  livello
nazionale da almeno due delle imprese  interessate  sia  superiore  a
trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un
ammontare  equivalente  all'aumento  dell'indice  del  deflatore  dei
prezzi del prodotto interno lordo». 
  178. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo  le  parole:  «esercizi  di
vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione  degli  esercizi
pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli  esercizi
ricettivi e dei rifugi alpini,». 
  179. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  del  Ministro  dello
sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti
le associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative  a
livello nazionale e il Consiglio nazionale dei  consumatori  e  degli
utenti, un decreto legislativo per la revisione della  disciplina  in
materia di autoservizi  pubblici  non  di  linea,  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici  non  di
linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone
che contribuisca a garantire il diritto alla  mobilita'  di  tutti  i
cittadini  e  che  assicuri  agli  autoservizi  stessi  una  funzione
complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici  di  linea
ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei; 
    b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove  forme  di  mobilita'
che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme
tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti; 
    c) promuovere la concorrenza e stimolare  piu'  elevati  standard
qualitativi; 
    d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella  fruizione
del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta; 
    e) armonizzare le competenze regionali e  degli  enti  locali  in
materia, al fine di definire comuni standard nazionali; 
    f)  adeguare  il  sistema   sanzionatorio   per   le   violazioni
amministrative,  individuando   sanzioni   efficaci,   dissuasive   e
proporzionate alla  gravita'  della  violazione,  anche  ai  fini  di
contrasto di fenomeni di abusivismo,  demandando  la  competenza  per
l'irrogazione delle  sanzioni  amministrative  agli  enti  locali  ed
evitando sovrapposizioni con altre autorita'. 
  180. Lo  schema  di  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  179,
corredato di relazione tecnica, e'  trasmesso  alle  Camere  ai  fini
dell'espressione   dei   pareri    delle    competenti    Commissioni
parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta  giorni  dalla
data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente
della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine  per
l'espressione del parere, qualora cio' si  renda  necessario  per  la
complessita'  della  materia.  Decorso  il   termine   previsto   per
l'espressione  dei  pareri,  o  quello  eventualmente  prorogato,  il
decreto  legislativo  puo'  essere  comunque  adottato.  Il  Governo,
qualora non intenda conformarsi  ai  pareri  parlamentari,  trasmette
nuovamente il testo  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione, perche' su di  esso  sia  espresso  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta  giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
puo' comunque essere adottato in via definitiva. 
  181. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto
legislativo di cui  al  comma  179,  il  Governo,  nel  rispetto  dei
principi e criteri direttivi di cui  al  medesimo  comma,  e  con  la
procedura di cui al comma 180, puo' emanare disposizioni correttive e
integrative del medesimo decreto legislativo. 
  182. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 179 a
181 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si  provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie   previste   a
legislazione vigente. In conformita' all'articolo 17, comma 2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui
al comma 179  determini  nuovi  o  maggiori  oneri  che  non  trovino
compensazione al proprio interno, il decreto stesso e'  emanato  solo
successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore  dei
provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse
finanziarie. 
  183. All'articolo 84 del codice della strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3  e'  inserito  il
seguente: 
  «3-bis. L'impresa esercente attivita' di trasporto  di  viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus  con  conducente  sopra  i  9
posti, iscritta al  Registro  elettronico  nazionale  e  titolare  di
autorizzazione, puo' utilizzare i  veicoli  in  proprieta'  di  altra
impresa esercente la  medesima  attivita'  ed  iscritta  al  Registro
elettronico  nazionale,  acquisendone  la   disponibilita'   mediante
contratto di locazione». 
  184. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e  privati  per  la
mobilita', l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle  smart  city,
nonche' l'adozione di piani urbani della  mobilita'  sostenibile,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi diretti  a  disciplinare  l'installazione  sui  mezzi  di
trasporto  delle  cosiddette  «scatole  nere»  o  altri   dispositivi
elettronici  similari,   volti   anche   a   realizzare   piattaforme
tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare,  in
coerenza con la normativa dell'Unione  europea  e  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  stabilire  la  progressiva   estensione   dell'utilizzo   dei
dispositivi elettronici, con priorita' sui veicoli  che  svolgono  un
servizio  pubblico  o  che  beneficiano  di  incentivi  pubblici   e,
successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di  persone
o cose, senza maggiori oneri per i cittadini; 
    b)  definire   le   informazioni   rilevabili   dai   dispositivi
elettronici, insieme ai relativi standard, al fine  di  favorire  una
piu'  efficace  e  diffusa  operativita'  delle   reti   di   sensori
intelligenti, per una gestione  piu'  efficiente  dei  servizi  nelle
citta' e per la tutela della sicurezza dei cittadini; 
    c)    disciplinare    la    portabilita'     dei     dispositivi,
l'interoperabilita', il  trattamento  dei  dati,  le  caratteristiche
tecniche, i servizi  a  cui  si  puo'  accedere,  le  modalita'  e  i
contenuti dei  trasferimenti  di  informazioni  e  della  raccolta  e
gestione  di  dati,  il  coinvolgimento  dei   cittadini   attraverso
l'introduzione di forme di dibattito pubblico; 
    d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi  e
giudiziari dei dispositivi elettronici; 
    e)  individuare  le  modalita'  per  garantire  una  efficace  ed
effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo  ai  cittadini  la
scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali. 
  185. Gli schemi di decreti legislativi di cui  al  comma  184  sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
sentito l'IVASS e previo parere del Garante  per  la  protezione  dei
dati personali nonche' acquisiti i pareri della Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta  giorni
dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo.
Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso
alle  Camere  per  l'espressione   dei   pareri   delle   Commissioni
parlamentari  competenti  che   si   pronunciano   nel   termine   di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere  comunque  adottato.  Se  il  termine
previsto per il parere cade nei  quindici  giorni  che  precedono  la
scadenza del termine previsto dal comma  184  per  l'esercizio  della
delega o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di trenta
giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.  Decorso
tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 
  186. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di  ciascuno
dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  184,  il  Governo  puo'
adottare, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  al
medesimo  comma  184  e  con  la  procedura  di  cui  al  comma  185,
disposizioni integrative e correttive dei  decreti  medesimi,  tenuto
conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. 
  187. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione  dei
commi da 184 a 186 del presente articolo sono corredati di  relazione
tecnica che dia conto  della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi
ovvero  dei  nuovi  o  maggiori  oneri  da  essi  derivanti   e   dei
corrispondenti mezzi di copertura. In  conformita'  all'articolo  17,
comma  2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni, qualora uno o  piu'  decreti  legislativi  determinino
nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno,
i medesimi decreti legislativi sono emanati  solo  successivamente  o
contestualmente alla data di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
  188. Per favorire lo sviluppo del sistema  logistico  nazionale,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  e'
istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
il Sistema nazionale  di  monitoraggio  della  logistica  (SiNaMoLo).
Contribuiscono  all'alimentazione  del  SiNaMoLo,  attraverso  idonei
sistemi di cooperazione, in conformita' a quanto disposto dal  codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  la  piattaforma
logistica nazionale digitale (PLN) di  cui  all'articolo  61-bis  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema  PMIS  (Port  Management
Information  System)  delle  capitanerie  di  porto,  i  Sistemi  PIL
(piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma  integrata
circolazione) delle  Ferrovie  dello  Stato  italiane,  i  PCS  (Port
Community  System)  delle  Autorita'  portuali,  il  SIMPT   (Sistema
informativo per il monitoraggio e la  pianificazione  dei  trasporti)
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il  SISTRI
(Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti) del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  il  sistema
informativo dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  nonche'  le
piattaforme logistiche territoriali. 
  189. Entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sentita l'Agenzia per l'Italia  digitale  (AGID),  sono  definite  le
modalita' per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento
dei soggetti che perseguono  finalita'  di  pubblico  interesse,  che
concorrono alla  gestione  e  allo  sviluppo  di  sistemi  e  servizi
telematici per il monitoraggio e il trasporto  delle  merci,  nonche'
definendo  gli  standard  di  protocolli  di   comunicazione   e   di
trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso
veloce degli autotrasportatori ai nodi. 
  190. Per le attivita' di cui  ai  commi  188  e  189  del  presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 500.000  annui  a  decorrere
dal 2018 da iscrivere nello stato di previsione del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  191. Agli oneri derivanti dal comma 190 del presente articolo, pari
a euro 500.000 a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  192. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 4 agosto 2017 
 
                             MATTARELLA 
                                    Gentiloni Silveri, Presidente del 
                                               Consiglio dei ministri 
 
                                     Calenda, Ministro dello sviluppo 
                                                            economico 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando