(parte 2)

           	
				
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 2-bis dell'articolo
          2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 2. Funzioni del Commissario straordinario  e  dei
          vice commissari 
              1. Omissis. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
          Commissario  straordinario  provvede  anche  a   mezzo   di
          ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi
          generali   dell'ordinamento   giuridico   e   delle   norme
          dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate  previa
          intesa  con  i   Presidenti   delle   Regioni   interessate
          nell'ambito  della   cabina   di   coordinamento   di   cui
          all'articolo 1, comma 5, e sono  comunicate  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri. 
              2-bis. L'affidamento degli incarichi di  progettazione,
          per importi inferiori a quelli di cui all'articolo  35  del
          decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,   avviene,
          mediante   procedure   negoziate    con    almeno    cinque
          professionisti  iscritti  nell'elenco   speciale   di   cui
          all'articolo 34 del presente decreto. Agli oneri  derivanti
          dall'affidamento degli  incarichi  di  progettazione  e  di
          quelli previsti dall'articolo  2,  comma  11,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  si  provvede  con  le
          risorse di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  del  presente
          decreto. 
              Omissis.". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto-legge  n.  189  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 3. Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  post
          sisma 2016 
              1. Per la gestione  della  ricostruzione  ogni  Regione
          istituisce, unitamente agli  enti  locali  interessati,  un
          ufficio  comune,  denominato  «Ufficio  speciale   per   la
          ricostruzione  post  sisma  2016»,  di   seguito   «Ufficio
          speciale   per   la    ricostruzione».    Il    Commissario
          straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
          all'articolo 1, comma 6,  predispone  uno  schema  tipo  di
          convenzione.  Le   Regioni   disciplinano   l'articolazione
          territoriale di  tali  uffici,  per  assicurarne  la  piena
          efficacia  e  operativita',  nonche'   la   dotazione   del
          personale destinato agli stessi  a  seguito  di  comandi  o
          distacchi  da  parte  delle  stesse  o  di  altre  Regioni,
          Province e Comuni interessati, ovvero  da  parte  di  altre
          pubbliche amministrazioni. Le  Regioni,  le  Province  e  i
          Comuni interessati  possono  altresi'  assumere  personale,
          strettamente   necessario   ad    assicurare    la    piena
          funzionalita' degli Uffici speciali per  la  ricostruzione,
          con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli  di
          contenimento della spesa di personale di  cui  all'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, e di  cui  all'articolo
          1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
          nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016
          e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e
          2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo  e
          quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul  fondo  di
          cui all'articolo 4 e per gli anni  2017  e  2018  ai  sensi
          dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni  di  cui  al
          terzo ed  al  quarto  periodo,  nell'ambito  delle  risorse
          disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
          4, comma 3, possono  essere  destinate  ulteriori  risorse,
          fino ad un massimo di complessivi 16 milioni  di  euro  per
          gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti
          dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero  da  altre
          Pubbliche Amministrazioni regionali o  locali  interessate,
          per assicurare la funzionalita' degli Uffici  speciali  per
          la ricostruzione ovvero per  l'assunzione  da  parte  delle
          Regioni, delle Province o dei Comuni interessati  di  nuovo
          personale, con contratti a tempo determinato  della  durata
          massima di due anni,  con  profilo  professionale  di  tipo
          tecnico-ingegneristico  a   supporto   dell'attivita'   del
          Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province  e
          dei  Comuni  interessati.  L'assegnazione   delle   risorse
          finanziarie previste dal quinto e  dal  sesto  periodo  del
          presente  comma  e'  effettuata   con   provvedimento   del
          Commissario   straordinario.   Le   assunzioni   a    tempo
          determinato sono effettuate con facolta' di attingere dalle
          graduatorie  vigenti,  anche  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato  garantendo  in   ogni   caso   il   rispetto
          dell'ordine di collocazione dei  candidati  nelle  medesime
          graduatorie. Le disposizioni del presente comma in  materia
          di  comandi  o  distacchi,  ovvero  per   l'assunzione   di
          personale con contratti di lavoro a tempo  determinato  nel
          limite di un contingente massimo  di  quindici  unita',  si
          applicano,  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie   ivi
          previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
          e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2. 
              1-bis.  Gli  incarichi  dirigenziali  conferiti   dalle
          Regioni per le finalita' di cui al comma 1, quarto periodo,
          non sono computati nei contingenti di cui all'articolo  19,
          commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165. 
              1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici  speciali
          per la ricostruzione, diverse da  quelle  disciplinate  dal
          comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel
          limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e
          2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal
          precedente periodo  e'  effettuata  con  provvedimento  del
          Commissario straordinario. 
              1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti
          i limiti previsti dal  comma  1-ter  sono  a  carico  delle
          Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 
              2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  con  provvedimento
          adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono  essere
          assegnate agli uffici speciali per  la  ricostruzione,  nel
          limite delle risorse disponibili, unita' di  personale  con
          professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'articolo
          50, comma 3. 
              3. Gli uffici speciali per la ricostruzione  curano  la
          pianificazione  urbanistica  connessa  alla  ricostruzione,
          l'istruttoria  per  il  rilascio   delle   concessioni   di
          contributi e tutti  gli  altri  adempimenti  relativi  alla
          ricostruzione privata.  Provvedono  altresi'  alla  diretta
          attuazione degli interventi di ripristino  o  ricostruzione
          di  opere  pubbliche  e  beni   culturali,   nonche'   alla
          realizzazione degli interventi di prima  emergenza  di  cui
          all'articolo 42, esercitando anche  il  ruolo  di  soggetti
          attuatori assegnato alle Regioni per tutti  gli  interventi
          ricompresi nel proprio territorio di competenza degli  enti
          locali. 
              4. Gli Uffici speciali  per  la  ricostruzione  operano
          come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei
          Comuni  anche  per  i  procedimenti  relativi   ai   titoli
          abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di  cui
          al precedente periodo, i Comuni procedono allo  svolgimento
          dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei  titoli
          abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto  finale
          per il rilascio del titolo  abilitativo  edilizio,  dandone
          comunicazione all'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione
          territorialmente competente  e  assicurando  il  necessario
          coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo. 
              5. Con apposito provvedimento del Presidente di Regione
          Vicecommissario puo'  essere  costituita  presso  l'ufficio
          speciale per la ricostruzione uno Sportello  unico  per  le
          attivita' produttive (SUAP) unitario  per  tutti  i  Comuni
          coinvolti, che svolge relative funzioni limitatamente  alle
          competenze attribuite speciale  per  la  ricostruzione  dal
          presente decreto.". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto-legge  n.  189  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 5. Ricostruzione privata 
              1.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  benefici  e   del
          riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori  di
          cui all'articolo 1, con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 2,  comma  2,  il  Commissario  straordinario
          provvede a: 
                a)  individuare   i   contenuti   del   processo   di
          ricostruzione  e  ripristino  del  patrimonio   danneggiato
          distinguendo: 
              1)  interventi  di   immediata   riparazione   per   il
          rafforzamento   locale   degli   edifici   residenziali   e
          produttivi che presentano danni lievi; 
              2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o
          ricostruzione  puntuale  con  adeguamento   sismico   delle
          abitazioni e attivita' produttive danneggiate  o  distrutte
          che presentano danni gravi; 
              3) interventi di ricostruzione integrata dei  centri  e
          nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti; 
              b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione,
          la progettazione e la  realizzazione  degli  interventi  di
          ricostruzione  con  adeguamento   sismico   degli   edifici
          distrutti e di ripristino con miglioramento  sismico  degli
          edifici danneggiati, in modo  da  rendere  compatibili  gli
          interventi  strutturali  con  la   tutela   degli   aspetti
          architettonici,  storici  e  ambientali,   anche   mediante
          specifiche   indicazioni   dirette   ad   assicurare    una
          architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
          Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti  pubblici
          e privati coinvolti nel processo di ricostruzione; 
              c) individuare le tipologie di immobili e il livello di
          danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b)
          sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e
          definire le relative procedure e modalita' di attuazione; 
              d) individuare le tipologie di immobili e il livello di
          danneggiamento per i quali i principi di cui  alla  lettera
          b) sono utilizzabili per gli interventi di  ripristino  con
          miglioramento sismico o  di  ricostruzione  puntuale  degli
          edifici destinati  ad  abitazione  o  attivita'  produttive
          distrutti o  che  presentano  danni  gravi  e  definire  le
          relative procedure e modalita' di attuazione; 
              e) definire i criteri in base ai quali le  Regioni,  su
          proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla
          data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali,
          i centri e nuclei di  particolare  interesse,  o  parti  di
          essi, che risultano maggiormente colpiti e  nei  quali  gli
          interventi sono attuati  attraverso  strumenti  urbanistici
          attuativi; 
              f)  stabilire  i   parametri   da   adottare   per   la
          determinazione  del  costo  degli  interventi  ed  i  costi
          parametrici. 
              2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
          comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti  nel  presente
          decreto, sulla base dei danni effettivamente  verificatisi,
          i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti,
          sono erogati per far  fronte  alle  seguenti  tipologie  di
          intervento e danno conseguenti  agli  eventi  sismici,  nei
          Comuni di cui all'articolo 1: 
              a)  riparazione,  ripristino  o   ricostruzione   degli
          immobili di edilizia abitativa e ad uso  produttivo  e  per
          servizi  pubblici  e  privati,  e   delle   infrastrutture,
          dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o
          danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; 
              b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali  alle
          attivita' produttive, industriali,  agricole,  zootecniche,
          commerciali, artigianali,  turistiche,  professionali,  ivi
          comprese quelle relative  agli  enti  non  commerciali,  ai
          soggetti  pubblici  e  alle  organizzazioni,  fondazioni  o
          associazioni con esclusivo fine solidaristico o  sindacale,
          e di servizi, inclusi i servizi sociali,  socio-sanitari  e
          sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; 
              c) danni economici  subiti  da  prodotti  in  corso  di
          maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi  del  regolamento
          (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  21  novembre  2012,  relativo  alla  protezione  delle
          indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
          prodotti agricoli e  alimentari,  previa  presentazione  di
          perizia asseverata; 
              d) danni alle strutture private  adibite  ad  attivita'
          sociali,  socio-sanitarie  e  socio-educative,   sanitarie,
          ricreative, sportive e religiose; 
              e)   danni   agli   edifici   privati   di    interesse
          storico-artistico; 
              f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano  in  locali
          sgomberati  dalle  competenti  autorita',  per   l'autonoma
          sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento
          di alloggi temporanei; 
              g)   delocalizzazione   temporanea   delle    attivita'
          economiche o produttive e dei servizi pubblici  danneggiati
          dal sisma al fine di garantirne la continuita'; 
              h) interventi sociali  e  socio-sanitari,  attivati  da
          soggetti  pubblici,  nella  fase  dell'emergenza,  per   le
          persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio; 
              i)  interventi  per  far  fronte  ad  interruzioni   di
          attivita' sociali,  socio-sanitarie  e  socio-educative  di
          soggetti pubblici, ivi comprese  le  aziende  pubbliche  di
          servizi alla persona, nonche' di  soggetti  privati,  senza
          fine di lucro. 
              2-bis.   Con   provvedimento    adottato    ai    sensi
          dell'articolo 2, comma 2, sono  definiti  i  criteri  e  le
          modalita'  per  la  concessione  dei  contributi  per   gli
          interventi di al comma 2 legittimamente eseguiti e conclusi
          in  data  anteriore  all'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente
          comma  si  provvede,  nel  limite  di  Euro   2,5   milioni
          complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3,
          del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,  con
          modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
              3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d),  e)
          e g) del  comma  2  sono  erogati,  con  le  modalita'  del
          finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento
          lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni
          di  servizi  e  alle   acquisizioni   di   beni   necessari
          all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. 
              4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di  cui
          al  comma  3,  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del
          credito operanti  nei  territori  di  cui  all'articolo  1,
          possono contrarre  finanziamenti,  secondo  contratti  tipo
          definiti   con   apposita   convenzione    stipulata    con
          l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla  garanzia
          dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),
          secondo periodo, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti  agevolati
          assistiti  dalla   garanzia   dello   Stato   ai   soggetti
          danneggiati dall'evento sismico. Con decreti  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e
          sono definiti i criteri  e  le  modalita'  di  operativita'
          delle stesse. Le garanzie dello Stato di  cui  al  presente
          comma sono elencate nell'allegato allo stato di  previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   di   cui
          all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati,
          in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito
          di imposta, fruibile esclusivamente  in  compensazione,  in
          misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
          ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
          nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione  dei
          medesimi  finanziamenti.  Le  modalita'  di  fruizione  del
          credito di imposta sono  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Il
          credito di imposta  e'  revocato,  in  tutto  o  in  parte,
          nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto
          di  finanziamento  agevolato.  Il  soggetto  che  eroga  il
          finanziamento agevolato comunica con modalita'  telematiche
          all'Agenzia  delle  entrate  gli   elenchi   dei   soggetti
          beneficiari,  l'ammontare  del  finanziamento  concesso   a
          ciascun beneficiario, il numero e l'importo  delle  singole
          rate. 
              6.  I  finanziamenti  agevolati  hanno  durata  massima
          venticinquennale e possono coprire le eventuali spese  gia'
          anticipate dai soggetti beneficiari, anche con  ricorso  al
          credito bancario, successivamente ammesse a  contributo.  I
          contratti di finanziamento  prevedono  specifiche  clausole
          risolutive espresse, anche parziali, per i casi di  mancato
          o ridotto impiego dello  stesso,  ovvero  di  suo  utilizzo
          anche parziale per finalita' diverse da quelle indicate nel
          presente articolo. In  tutti  i  casi  di  risoluzione  del
          contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede
          al  beneficiario  la  restituzione  del   capitale,   degli
          interessi e di ogni altro  onere  dovuto.  In  mancanza  di
          tempestivo  pagamento   spontaneo,   lo   stesso   soggetto
          finanziatore comunica al Commissario straordinario, per  la
          successiva iscrizione a ruolo, i  dati  identificativi  del
          debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando  il  recupero
          da parte del soggetto finanziatore delle  somme  erogate  e
          dei relativi interessi  nonche'  delle  spese  strettamente
          necessarie alla gestione dei finanziamenti, non  rimborsati
          spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997,  n.  241.  Le  somme  riscosse  a  mezzo  ruolo  sono
          riversate in apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio
          dello  Stato  per  essere  riassegnate  al  fondo  di   cui
          all'articolo 4. 
              7. Il Commissario straordinario definisce,  con  propri
          provvedimenti   adottati   d'intesa   con   il    Ministero
          dell'economia e delle finanze, i  criteri  e  le  modalita'
          attuative  del  presente  articolo,  anche  per   garantire
          uniformita'  di  trattamento  e  un  efficace  monitoraggio
          sull'utilizzo delle risorse disponibili,  e  assicurare  il
          rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati. 
              8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano  nei
          limiti  e  nel  rispetto  delle  condizioni  previste   dal
          Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014  del  17
          giugno 2014, in particolare dall'articolo 50. 
              9.  L'importo   complessivo   degli   stanziamenti   da
          autorizzare e' determinato con  la  legge  di  bilancio  in
          relazione alla quantificazione dell'ammontare dei  danni  e
          delle risorse necessarie  per  gli  interventi  di  cui  al
          presente articolo. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto-legge  n.  189  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 8. Interventi di immediata esecuzione 
              1.  Al  fine  di  favorire  il  rientro  nelle   unita'
          immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita  e
          di lavoro nei Comuni interessati dagli  eventi  sismici  di
          cui all'articolo 1, per gli edifici  con  danni  lievi  non
          classificati agibili secondo la procedura AeDES di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5  maggio
          2011, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 113 del 17  maggio  2011,  e  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8  luglio  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del  18  ottobre
          2014,  oppure   classificati   non   utilizzabili   secondo
          procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione
          civile  e  che  necessitano  soltanto  di   interventi   di
          immediata  riparazione,  i  soggetti  interessati  possono,
          previa presentazione di apposito progetto  e  asseverazione
          da parte di un professionista abilitato  che  documenti  il
          nesso  di  causalita'  tra  gli  eventi  sismici   di   cui
          all'articolo 1 e  lo  stato  della  struttura,  oltre  alla
          valutazione economica  del  danno,  effettuare  l'immediato
          ripristino  della  agibilita'   degli   edifici   e   delle
          strutture. 
              2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
          comma 2, entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono emanate disposizioni operative per l'attuazione  degli
          interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.  Agli
          oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente   articolo
          provvede  il   Commissario   straordinario,   con   proprio
          provvedimento, nel  limite  delle  risorse  disponibili  ai
          sensi dell'articolo 5. 
              3. I soggetti interessati, con comunicazione di  inizio
          lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, anche
          in deroga  all'articolo  146  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n 42, comunicano agli uffici speciali per  la
          ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne  danno  notizia
          agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi
          di riparazione o  ripristino,  da  eseguirsi  comunque  nel
          rispetto delle disposizioni stabilite con  i  provvedimenti
          di cui al comma 2, nonche'  dei  contenuti  generali  della
          pianificazione  territoriale  e  urbanistica,  ivi  inclusa
          quella paesaggistica,  con  l'indicazione  del  progettista
          abilitato responsabile della progettazione,  del  direttore
          dei  lavori  e  della  impresa   esecutrice,   purche'   le
          costruzioni  non  siano  state  interessate  da  interventi
          edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi  i
          relativi    ordini    di    demolizione,    allegando     o
          autocertificando  quanto  necessario   ad   assicurare   il
          rispetto  delle  vigenti  disposizioni   di   settore   con
          particolare riferimento a quelle in  materia  edilizia,  di
          sicurezza  e  sismica.  I  soggetti  interessati  entro  il
          termine  di  sessanta   giorni   dall'inizio   dei   lavori
          provvedono a presentare  la  documentazione,  che  non  sia
          stata gia' allegata alla comunicazione di avvio dei  lavori
          di riparazione o ripristino, e che sia comunque  necessaria
          per  il  rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica,  del
          titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica. 
              4. Entro sessanta giorni dalla  data  di  comunicazione
          dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3  e  comunque
          non oltre la data  del  30  aprile  2018,  gli  interessati
          devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione
          la documentazione richiesta secondo le modalita'  stabilite
          negli appositi provvedimenti  commissariali  di  disciplina
          dei  contributi  di  cui  all'articolo  5,  comma  2.   Con
          ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo
          2, comma 2, il Commissario straordinario puo'  disporre  il
          differimento del termine previsto dal  primo  periodo,  per
          una sola volta e comunque non oltra la data del  31  luglio
          2018. Il mancato rispetto del termine e delle modalita'  di
          cui al presente comma  determina  l'inammissibilita'  della
          domanda di contributo e, nei soli casi caso di inosservanza
          del termine  previsti  dai  precedenti  periodi,  anche  la
          decadenza  dal  contributo  per   l'autonoma   sistemazione
          eventualmente percepito dal soggetto interessato. 
              5.  I  lavori  di  cui  al   presente   articolo   sono
          obbligatoriamente affidati a imprese: 
              a) che risultino aver presentato domanda di  iscrizione
          nell'Anagrafe di cui all'articolo  30,  comma  6,  e  fermo
          restando quanto previsto  dallo  stesso,  abbiano  altresi'
          prodotto l'autocertificazione di cui  all'articolo  89  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  e  successive
          modificazioni; 
              b) che non abbiano commesso  violazioni  agli  obblighi
          contributivi e previdenziali come attestato  dal  documento
          unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma
          dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle
          politiche  sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 
              c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che
          siano   in   possesso   della   qualificazione   ai   sensi
          dell'articolo 84  del  codice  dei  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture di cui al  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  34  del
          citato decreto-legge n. 189 del 2016: 
              "Art. 34. Qualificazione dei professionisti 
              1. Al fine di assicurare  la  massima  trasparenza  nel
          conferimento degli incarichi di progettazione  e  direzione
          dei  lavori,  e'   istituito   un   elenco   speciale   dei
          professionisti abilitati,  di  seguito  denominato  «elenco
          speciale». Il Commissario straordinario  adotta  un  avviso
          pubblico finalizzato a  raccogliere  le  manifestazioni  di
          interesse   dei    predetti    professionisti,    definendo
          preventivamente con proprio atto i criteri  generali  ed  i
          requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione
          nell'elenco speciale puo' comunque essere ottenuta soltanto
          dai  professionisti  che  presentano  il   DURC   regolare.
          L'elenco speciale, adottato dal Commissario  straordinario,
          e'  reso  disponibile  presso  le   Prefetture   -   uffici
          territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,
          Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonche'  presso  tutti  i
          Comuni  interessati  dalla  ricostruzione  e   gli   uffici
          speciali per la ricostruzione. 
              2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la
          ricostruzione o riparazione  e  ripristino  degli  immobili
          danneggiati   dagli   eventi   sismici   esclusivamente   a
          professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1. 
              3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al  comma  1
          possono   essere   affidati   dai   privati   incarichi   a
          professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali
          che siano in possesso di adeguati livelli di  affidabilita'
          e professionalita' e non  abbiano  commesso  violazioni  in
          materia contributiva e previdenziale ostative  al  rilascio
          del DURC. 
              4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere
          in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non
          episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare,
          socio,  direttore  tecnico,  con  le  imprese  invitate   a
          partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori  di
          riparazione  o  ricostruzione,  anche  in  subappalto,  ne'
          rapporti di coniugio, di  parentela,  di  affinita'  ovvero
          rapporti  giuridicamente  rilevanti  ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n.  76,
          con il titolare o con chi riveste cariche societarie  nelle
          stesse. A  tale  fine,  il  direttore  dei  lavori  produce
          apposita autocertificazione al committente,  trasmettendone
          altresi' copia agli uffici speciali per  la  ricostruzione.
          La struttura commissariale puo' effettuare controlli, anche
          a  campione,  in  ordine   alla   veridicita'   di   quanto
          dichiarato. 
              5. Il contributo  massimo,  a  carico  del  Commissario
          straordinario, per tutte le  attivita'  tecniche  poste  in
          essere  per  la  ricostruzione  pubblica  e   privata,   e'
          stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei  versamenti
          previdenziali, del 10 per  cento,  incrementabile  fino  al
          12,5 per cento per i lavori di importo  inferiore  ad  euro
          500.000. Per i  lavori  di  importo  superiore  ad  euro  2
          milioni il contributo massimo e' pari al 7,5 per cento. Con
          provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,
          sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione del
          contributo  previsto  dal  primo  e  dal  secondo  periodo,
          assicurando una graduazione del contributo che tenga  conto
          della tipologia  della  prestazione  tecnica  richiesta  al
          professionista e dell'importo dei lavori;  con  i  medesimi
          provvedimenti  puo'  essere  riconosciuto   un   contributo
          aggiuntivo,   per   le   sole   indagini   o    prestazioni
          specialistiche, nella misura massima del 2  per  cento,  al
          netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. 
              6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di
          competenza delle diocesi e del Ministero dei beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo,  con   provvedimenti
          adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e' fissata  una
          soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto
          dell'organizzazione  dimostrata  dai  professionisti  nella
          qualificazione. 
              7. Per gli interventi di ricostruzione privata  diversi
          da quelli previsti dall'articolo  8,  con  i  provvedimenti
          adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono  stabiliti
          i  criteri  finalizzati  ad   evitare   concentrazioni   di
          incarichi che non trovano  giustificazione  in  ragioni  di
          organizzazione tecnico-professionale.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  citato
          decreto-legge  n.  189  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 11. Interventi su centri storici e  su  centri  e
          nuclei urbani e rurali 
              1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei
          centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma
          1, lettera e), i Comuni, anche con il supporto degli Uffici
          speciali  per  la  ricostruzione,  assicurando   un   ampio
          coinvolgimento delle  popolazioni  interessate,  curano  la
          pianificazione urbanistica connessa alla  ricostruzione  ai
          sensi dell'articolo 3,  comma  3,  predisponendo  strumenti
          urbanistici  attuativi,   completi   dei   relativi   piani
          finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli
          interventi di: 
              a) ricostruzione con adeguamento sismico  o  ripristino
          con miglioramento sismico degli edifici pubblici o  di  uso
          pubblico,  con  priorita'  per  gli   edifici   scolastici,
          compresi i  beni  ecclesiastici  e  degli  enti  religiosi,
          dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere
          di urbanizzazione secondaria, distrutti o  danneggiati  dal
          sisma; 
              b) ricostruzione con adeguamento sismico  o  ripristino
          con   miglioramento   sismico   degli    edifici    privati
          residenziali e degli immobili utilizzati per  le  attivita'
          produttive distrutti o danneggiati dal sisma; 
              c)  ripristino   e   realizzazione   delle   opere   di
          urbanizzazione  primaria  connesse   agli   interventi   da
          realizzare   nell'area    interessata    dagli    strumenti
          urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di  connessione
          dati. 
              2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al  comma
          1 rispettano i principi di indirizzo per la  pianificazione
          stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
          2, comma 2. Mediante apposita ordinanza commissariale  sono
          disciplinate   le    modalita'    di    partecipazione    e
          coinvolgimento dei cittadini  alle  scelte  in  materia  di
          pianificazione e sviluppo territoriale. 
              3. Negli strumenti  urbanistici  attuativi  di  cui  al
          comma    1,    oltre    alla    definizione    dell'assetto
          planivolumetrico  degli  insediamenti   interessati,   sono
          indicati i danni subiti dagli immobili e  dalle  opere,  la
          sintesi degli interventi proposti,  una  prima  valutazione
          dei costi sulla base dei parametri di cui  all'articolo  6,
          le  volumetrie,  superfici  e  destinazioni   d'uso   degli
          immobili,   la   individuazione   delle    unita'    minime
          d'intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi.
          Gli strumenti attuativi individuano altresi'  i  tempi,  le
          procedure e i criteri per l'attuazione del piano stesso. 
              4. Il Comune adotta con atto consiliare  gli  strumenti
          urbanistici attuativi di cui al  comma  1.  Tali  strumenti
          sono pubblicati all'albo pretorio per  un  periodo  pari  a
          quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti interessati
          possono presentare  osservazioni  e  opposizioni  entro  il
          termine di  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione.
          Decorso tale termine, il  Comune  trasmette  gli  strumenti
          urbanistici  adottati,  unitamente  alle   osservazioni   e
          opposizioni  ricevute,  al  Commissario  straordinario  per
          l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza
          permanente di cui all'articolo 16. 
              5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante  della
          Conferenza permanente, il comune approva definitivamente lo
          strumento attuativo di cui al comma 1. 
              6. Gli strumenti attuativi di cui al comma  1  innovano
          gli strumenti urbanistici  vigenti.  Ove  siano  ricompresi
          beni paesaggistici all'articolo 136, comma 1,  lettera  c),
          del codice dei beni culturali e del  paesaggio  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
          modificazioni, se conformi alle previsioni  e  prescrizioni
          di cui agli articoli 135 e 143 del  predetto  codice  ed  a
          condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso
          il rappresentante del Ministero dei beni e delle  attivita'
          culturali e del turismo in seno alla Conferenza permanente,
          gli strumenti attuativi costituiscono, quanto al territorio
          in essi ricompreso, piani paesaggistici. 
              7. Nel caso  in  cui  i  predetti  strumenti  attuativi
          contengano previsioni  e  prescrizioni  di  dettaglio,  con
          particolare riferimento alla conservazione degli aspetti  e
          dei  caratteri  peculiari  degli  immobili  e  delle   aree
          interessate dagli eventi sismici, nonche'  alle  specifiche
          normative  d'uso  preordinate  alla   conservazione   degli
          elementi costitutivi e delle morfologie dei beni  immobili,
          delle  tipologie  architettoniche,  delle  tecniche  e  dei
          materiali  costruttivi   originariamente   utilizzati,   la
          realizzazione dei singoli interventi edilizi puo'  avvenire
          mediante  segnalazione  certificata  di  inizia   attivita'
          (SCIA),  prodotta  dall'interessato,  con   la   quale   si
          attestano la conformita'  degli  interventi  medesimi  alle
          previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve  le
          previsioni  di  maggior  semplificazione  del   regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo  12  del  decreto-legge  31
          maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni. 
              8. I Comuni di cui agli allegati  1  e  2,  sulla  base
          della rilevazione dei danni prodotti dal  sisma  ai  centri
          storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche
          tipologiche, architettoniche e paesaggistiche  del  tessuto
          edilizio, possono altresi', con apposita deliberazione  del
          Consiglio comunale, assunta entro il termine stabilito  dal
          Commissario  straordinario  con  proprio  provvedimento   e
          pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare
          gli aggregati edilizi da recuperare  attraverso  interventi
          unitari. In tali aggregati edilizi  la  progettazione  deve
          tener conto delle  possibili  interazioni  derivanti  dalla
          contiguita' strutturale con gli edifici adiacenti,  secondo
          quanto previsto dalla  vigente  normativa  tecnica  per  le
          costruzioni. Con il medesimo  provvedimento  sono  altresi'
          perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite
          dagli  insiemi  di  edifici  subordinati  a   progettazione
          unitaria, in  ragione  della  necessaria  integrazione  del
          complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero,
          nonche'  della  necessita'  di   soddisfare   esigenze   di
          sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione
          dell'assetto urbanistico. 
              9. Per  l'esecuzione  degli  interventi  unitari  sugli
          edifici privati o di proprieta' mista pubblica  e  privata,
          anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietari si
          costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni
          dall'invito  loro  rivolto  dall'ufficio  speciale  per  la
          ricostruzione. La costituzione del consorzio e' valida  con
          la partecipazione dei proprietari che rappresentino  almeno
          il  51  per  cento  delle   superfici   utili   complessive
          dell'immobile, determinate ai  sensi  dell'articolo  6  del
          decreto del Ministro dei lavori pubblici in data  5  agosto
          1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  194  del  20
          agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad  uso  non
          abitativo. 
              10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9,
          i Comuni si sostituiscono  ai  proprietari  che  non  hanno
          aderito al consorzio,  per  l'esecuzione  degli  interventi
          mediante l'occupazione temporanea degli immobili,  che  non
          puo' avere durata superiore a tre anni e per la  quale  non
          e'  dovuto  alcun  indennizzo.  Per  l'effettuazione  degli
          interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di
          cui  all'articolo  5  che  sarebbero  stati  assegnati   ai
          predetti proprietari. 
              11. Il consorzio di cui al comma 9  ed  i  Comuni,  nei
          casi previsti dal comma 10, si  rivalgono  sui  proprietari
          nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di
          ripristino e di ricostruzione per gli immobili  privati  di
          cui  all'articolo   6   siano   superiori   al   contributo
          ammissibile.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  citato
          decreto-legge  n.  189  del  2016  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 14. Ricostruzione pubblica 
              1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
          comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle
          risorse stanziate allo  scopo,  per  la  ricostruzione,  la
          riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli
          interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi
          pubblici,  nonche'  per  gli  interventi   sui   beni   del
          patrimonio   artistico   e   culturale,   compresi   quelli
          sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  che  devono  prevedere
          anche  opere  di  miglioramento  sismico   finalizzate   ad
          accrescere  in  maniera   sostanziale   la   capacita'   di
          resistenza delle strutture, nei Comuni di cui  all'articolo
          1, attraverso la concessione di contributi a favore: 
              a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo
          per la prima infanzia, ad eccezione di quelli  paritari,  e
          delle  strutture  edilizie  universitarie,  nonche'   degli
          edifici    municipali,     delle     caserme     in     uso
          all'amministrazione della difesa, degli immobili demaniali,
          delle strutture sanitarie e socio sanitarie  di  proprieta'
          pubblica  e  degli   immobili   di   proprieta'   di   enti
          ecclesiastici    civilmente    riconosciuti,    formalmente
          dichiarati di  interesse  storico-artistico  ai  sensi  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  ed  utilizzati
          perle esigenze di culto. 
              a-bis)   degli   immobili   di   proprieta'   pubblica,
          ripristinabili  con  miglioramento  sismico  entro  il   31
          dicembre 2018,  per  essere  destinati  alla  soddisfazione
          delle esigenze abitative delle  popolazioni  dei  territori
          interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
          2016; 
              b)  delle  opere  di   difesa   del   suolo   e   delle
          infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la
          difesa idraulica e per l'irrigazione; 
              c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e  delle
          chiese, che a tale fine sono equiparati  agli  immobili  di
          cui alla lettera a); 
              d)  degli  interventi  di  riparazione   e   ripristino
          strutturale  degli  edifici  privati  inclusi  nelle   aree
          cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di
          consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali. 
              2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli
          interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai
          sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a: 
              a)  predisporre  e  approvare  un  piano  delle   opere
          pubbliche, comprensivo  degli  interventi  sulle  opere  di
          urbanizzazione danneggiate dagli  eventi  sismici  o  dagli
          interventi di  ricostruzione  eseguiti  in  conseguenza  di
          detti eventi ed ammissibili  a  contributo  in  quanto  non
          imputabili  a  dolo  o  colpa  degli  operatori  economici,
          articolato  per  le  quattro   Regioni   interessate,   che
          quantifica il danno e ne prevede il finanziamento  in  base
          alla risorse disponibili; 
              a-bis) predisporre ed approvare  piani  finalizzati  ad
          assicurare  il  ripristino,  per  il  regolare  svolgimento
          dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie
          per la ripresa ovvero  per  lo  svolgimento  della  normale
          attivita' scolastica, educativa o didattica, in  ogni  caso
          senza incremento della spesa di personale,  nei  comuni  di
          cui all'articolo 1, comma 1, nonche' comma 2  limitatamente
          a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o
          danneggiati a causa degli  eventi  sismici.  I  piani  sono
          comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca; 
              b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali,
          articolato  per  le  quattro   Regioni   interessate,   che
          quantifica il danno e ne prevede il finanziamento  in  base
          alle risorse disponibili; 
              c) predisporre ed approvare un piano di interventi  sui
          dissesti  idrogeologici,  comprensivo  di  quelli  previsti
          sulle aree suscettibili di instabilita'  dinamica  in  fase
          sismica ricomprese nei centri e  nuclei  interessati  dagli
          strumenti urbanistici attuativi come individuate  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma 1, lettera d),  con  priorita'  per
          dissesti che costituiscono pericolo per centri  abitati  ed
          infrastrutture; 
              d) predisporre e approvare un  piano  per  lo  sviluppo
          delle infrastrutture e il rafforzamento del  sistema  delle
          imprese, articolato  per  le  quattro  Regioni  interessate
          limitatamente ai territori dei Comuni di cui agli  allegati
          1 e 2; 
              e). 
              f)  predisporre  e   approvare   un   programma   delle
          infrastrutture  ambientali  da  ripristinare  e  realizzare
          nelle aree oggetto degli eventi sismici di cui all'articolo
          1, con particolare attenzione agli impianti di  depurazione
          e  di   collettamento   fognario;   nel   programma   delle
          infrastrutture ambientali e' compreso il  ripristino  della
          sentieristica nelle aree protette, nonche'  il  recupero  e
          l'implementazione degli itinerari ciclabili e  pedonali  di
          turismo lento nelle aree. 
              3. Qualora la programmazione della rete scolastica o la
          riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e  2018  preveda  la
          costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le  risorse
          per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono
          comunque destinabili a tale scopo. 
              3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei
          piani  previsti  dalla   lettera   a-bis)   del   comma   2
          costituiscono   presupposto   per   l'applicazione    della
          procedura di cui all'articolo  63,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  Conseguentemente,  per
          gli appalti pubblici di lavori, di servizi e  di  forniture
          da aggiudicarsi da parte del Commissario  straordinario  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e
          6, del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  Nel
          rispetto  dei  principi  di  trasparenza,   concorrenza   e
          rotazione, l'invito, contenente l'indicazione  dei  criteri
          di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base  del
          progetto definitivo, ad almeno cinque  operatori  economici
          iscritti nell'Anagrafe antimafia degli  esecutori  prevista
          dall'articolo 30 del presente decreto. In  mancanza  di  un
          numero sufficiente di operatori  economici  iscritti  nella
          predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve
          essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti  in  uno
          degli elenchi tenuti dalle  prefetture-uffici  territoriali
          del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e  seguenti,
          della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  e  che  abbiano
          presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di
          cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni  di
          cui all'articolo 30, comma 6.  I  lavori  vengono  affidati
          sulla base della valutazione delle  offerte  effettuata  da
          una  commissione   giudicatrice   costituita   secondo   le
          modalita'  stabilite  dall'articolo  216,  comma  12,   del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui  alle
          lettere a), b), c), d)  e  f)  del  comma  2  del  presente
          articolo ovvero  con  apposito  provvedimento  adottato  ai
          sensi   dell'articolo   2,   comma   2,   il    Commissario
          straordinario puo' individuare, con specifica  motivazione,
          gli interventi, inseriti  in  detti  piani,  che  rivestono
          un'importanza essenziale ai fini  della  ricostruzione  nei
          territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi  a  far
          data  dal  24  agosto  2016.  Per  la  realizzazione  degli
          interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti
          attuatori  di  cui  all'articolo  15,  comma   1,   possono
          applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale
          di cui all'articolo 1, comma 4, ed  entro  i  limiti  della
          soglia di rilevanza europea  di  cui  all'articolo  35  del
          codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
          le  procedure  previste  dal  comma  3-bis   del   presente
          articolo. 
              3-ter.  Ai  fini  del  riconoscimento  del   contributo
          relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma
          1, i Presidenti delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
          Umbria, in qualita' di vice  commissari,  procedono,  sulla
          base  della  ricognizione  del  fabbisogno  abitativo   dei
          territori interessati dagli eventi  sismici  effettuata  in
          raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli
          edifici di proprieta' pubblica,  non  classificati  agibili
          secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
          maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  243  del  18  ottobre  2014,  oppure  classificati  non
          utilizzabili secondo procedure  speditive  disciplinate  da
          ordinanza di protezione civile,  che  siano  ripristinabili
          con  miglioramento  sismico  entro  il  31  dicembre  2018.
          Ciascun  Presidente  di  Regione,  in  qualita'   di   vice
          commissario,   provvede   a   comunicare   al   Commissario
          straordinario l'elenco degli immobili di cui al  precedente
          periodo. 
              3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria,
          ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia
          residenziale  pubblica,  nonche'  gli  enti  locali   delle
          medesime Regioni, ove a  tali  fini  da  esse  individuati,
          previa  specifica  intesa,   quali   stazioni   appaltanti,
          procedono, nei limiti delle risorse  disponibili  e  previa
          approvazione da parte  del  Presidente  della  Regione,  in
          qualita' di vice commissario, ai soli fini  dell'assunzione
          della spesa a carico delle risorse di cui  all'articolo  4,
          comma  4,  del  presente  decreto,  all'espletamento  delle
          procedure di  gara  relativamente  agli  immobili  di  loro
          proprieta'. 
              3-quinquies. Gli Uffici speciali per  la  ricostruzione
          provvedono,  con  oneri  a  carico  delle  risorse  di  cui
          all'articolo  4,  comma  3,  e  nei  limiti  delle  risorse
          disponibili,  alla  diretta  attuazione  degli   interventi
          relativi  agli  edifici  pubblici  di  proprieta'  statale,
          ripristinabili  con  miglioramento  sismico  entro  il   31
          dicembre 2018 e  inseriti  negli  elenchi  predisposti  dai
          Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari. 
              3-sexies. Con ordinanza del Commissario  straordinario,
          emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2,
          del presente decreto, sono definite  le  procedure  per  la
          presentazione e l'approvazione dei progetti  relativi  agli
          immobili di cui ai commi 3-ter e 3-quinquies. Gli  immobili
          di cui alla  lettera  a-bis)  del  comma  1,  ultimati  gli
          interventi  previsti,  sono  tempestivamente  destinati  al
          soddisfacimento delle esigenze abitative delle  popolazioni
          dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi
          dal 24 agosto 2016. 
              3-septies.  Fermo  restando  quanto   stabilito   dagli
          articoli  5  e  11  per  gli  interventi  di  ricostruzione
          privata,   al    finanziamento    degli    interventi    di
          urbanizzazione e di  consolidamento  dei  centri  e  nuclei
          abitati   oggetto   di   pianificazione   urbanistica    ed
          interessati da gravi fenomeni di instabilita'  dinamica  in
          fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione
          degli  edifici  destinati  ad   abitazione   ed   attivita'
          produttive gravemente danneggiati dal  sisma,  si  provvede
          con le risorse di cui all'articolo 4. 
              4. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario
          straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina  di
          coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza
          con il piano delle opere pubbliche  e  il  piano  dei  beni
          culturali di cui al comma 2, lettere a) e  b),  i  soggetti
          attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le  unioni
          montane e le Province interessati provvedono a  predisporre
          ed inviare  i  progetti  degli  interventi  al  Commissario
          straordinario. 
              4-bis. Ferme restando le  previsioni  dell'articolo  24
          del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  per  la
          predisposizione dei progetti  e  per  l'elaborazione  degli
          atti di pianificazione  e  programmazione  urbanistica,  in
          conformita'  agli  indirizzi   definiti   dal   Commissario
          straordinario ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,  lettera
          b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4  del
          presente  articolo  possono  procedere  all'affidamento  di
          incarichi ad uno o piu' degli operatori economici  indicati
          all'articolo 46 del citato decreto legislativo  n.  50  del
          2016,  purche'  iscritti  nell'elenco   speciale   di   cui
          all'articolo 34 del presente decreto.  L'affidamento  degli
          incarichi  di  cui  al  periodo  precedente  e'  consentito
          esclusivamente in caso di  indisponibilita'  di  personale,
          dipendente ovvero reclutato secondo le  modalita'  previste
          dai  commi  3-bis  e  seguenti  dell'articolo  50-bis   del
          presente   decreto,   in    possesso    della    necessaria
          professionalita' e, per importi inferiori a quelli  di  cui
          all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50, e' attuato  mediante  procedure  negoziate  con  almeno
          cinque  professionisti   iscritti   nel   predetto   elenco
          speciale. Restano ferme le previsioni di  cui  all'articolo
          2, comma 2-bis, del presente decreto. 
              5.  Il  Commissario  straordinario,  previo  esame  dei
          progetti presentati dai  soggetti  di  cui  al  comma  4  e
          verifica della congruita' economica degli stessi, acquisito
          il  parere  della  Conferenza   permanente   ovvero   della
          Conferenza  regionale,  nei  casi  previsti  dal  comma   4
          dell'articolo   16,   del    presente    decreto    approva
          definitivamente i progetti esecutivi ed adotta  il  decreto
          di concessione del contributo. 
              6. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le
          spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via
          diretta. 
              7.  A  seguito  del  rilascio  del   provvedimento   di
          concessione del contributo,  il  Commissario  straordinario
          inoltra  i  progetti  esecutivi  alla  centrale  unica   di
          committenza  di  cui  all'articolo  18  che   provvede   ad
          espletare le procedure  di  gara  per  la  selezione  degli
          operatori economici che realizzano gli interventi. 
              8.  Ai  fini  dell'erogazione  in   via   diretta   dei
          contributi  il  Commissario   straordinario   puo'   essere
          autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, a  stipulare  appositi  mutui  di  durata  massima
          venticinquennale, sulla base di criteri di  economicita'  e
          di contenimento della spesa, con oneri  di  ammortamento  a
          carico del bilancio dello Stato, con la Banca  europea  per
          gli investimenti, con la Banca di  sviluppo  del  Consiglio
          d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e  con  i
          soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'  bancaria
          ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385.
          Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli
          istituti finanziatori direttamente dallo Stato. 
              9. Per quanto  attiene  la  fase  di  programmazione  e
          ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di
          cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di
          Intesa tra il Commissario straordinario,  il  Ministro  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  ed  il
          rappresentante delle Diocesi  coinvolte,  proprietarie  dei
          beni  ecclesiastici,  al  fine  di  concordare   priorita',
          modalita' e termini per il recupero dei  beni  danneggiati.
          Il Protocollo definisce le modalita' attraverso cui rendere
          stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione
          tra  i  soggetti  contraenti,  al  fine  di  affrontare   e
          risolvere   concordemente   i   problemi   in    fase    di
          ricostruzione. 
              10.  Il  monitoraggio  dei  finanziamenti  di  cui   al
          presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
          decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
              11. Il Commissario straordinario definisce, con  propri
          provvedimenti   adottati   d'intesa   con   il    Ministero
          dell'economia e delle finanze, i  criteri  e  le  modalita'
          attuative del comma 6.". 
              - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo  16
          del citato decreto-legge n. 189 del 2016,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 16. Conferenza permanente e Conferenze regionali 
              1. - 2. Omissis. 
              3. La Conferenza, in particolare: 
              a)  esprime  parere  obbligatorio  e  vincolante  sugli
          strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni
          entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da
          parte dei Comuni stessi; 
              a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di
          cui al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  i
          progetti predisposti dai soggetti di cui  all'articolo  14,
          comma 4, ed all'articolo 15, comma 1, del presente decreto; 
              b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e
          dei lavori relativi a  beni  culturali  di  competenza  del
          Commissario straordinario, del Ministero dei beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo  e  del  Ministero  delle
          infrastrutture    e    dei    trasporti    e     acquisisce
          l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che
          e' resa in seno alla Conferenza stessa  dal  rappresentante
          del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
          turismo; 
              c)  esprime  parere  obbligatorio  e   vincolante   sul
          programma delle infrastrutture ambientali. 
              4. Per gli interventi privati, per quelli  attuati  dai
          soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e),
          e comma 2, del medesimo articolo  15,  che  necessitano  di
          pareri  ambientali,  paesaggistici,  di  tutela  dei   beni
          culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle
          aree   protette   regionali,   sono   costituite   apposite
          Conferenze  regionali,  presiedute  dal  Vice   commissario
          competente  o  da  un  suo  delegato  e  composte   da   un
          rappresentante di ciascuno  degli  enti  o  amministrazioni
          presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1.  Al
          fine di contenere al massimo i  tempi  della  ricostruzione
          privata la Conferenza regionale opera, per  i  progetti  di
          competenza, con le  stesse  modalita',  poteri  ed  effetti
          stabiliti al  comma  2  per  la  Conferenza  permanente  ed
          esprime il proprio parere, entro i  tempi  stabiliti  dalle
          apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2,  per  la
          concessione dei contributi. 
              Omissis.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  32  del  citato
          decreto-legge  n.  189  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  32.  Controllo  dell'ANAC  sulle  procedure  del
          Commissario straordinario 
              1. Per  gli  interventi  di  cui  all'articolo  14,  si
          applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
          90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
          2014, n. 114. 
              2.  Le  modalita'  e  gli  interventi   oggetto   delle
          verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati  con  accordi
          tra il Presidente dell'Autorita' nazionale  anticorruzione,
          il Commissario straordinario, i  Presidenti  delle  Regioni
          Vicecommissari e le centrali uniche di committenza  di  cui
          all'articolo 18. Resta, in ogni caso, ferma la funzione  di
          coordinamento del Commissario  straordinario  nei  rapporti
          con l'Autorita' Nazionale Anticorruzione, da attuarsi anche
          tramite l'istituzione di un'unica  piattaforma  informatica
          per la gestione  del  flusso  delle  informazioni  e  della
          documentazione relativa alle procedure di  gara  sottoposte
          alle verifiche di cui al comma 1. Con  i  provvedimenti  di
          cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalita'
          di attuazione del presente comma, nonche' le modalita'  per
          il monitoraggio della  ricostruzione  pubblica  e  privata,
          attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge
          31 dicembre 2009, n. 196 e gli  altri  sistemi  informatici
          connessi alle attivita' di ricostruzione. 
              3. Per le finalita'  del  presente  articolo,  l'Unita'
          Operativa Speciale di cui all'articolo  30,  comma  1,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90  opera  fino  alla
          completa esecuzione dei contratti  pubblici  relativi  agli
          interventi previsti  nell'accordo  di  cui  al  comma  2  e
          comunque non oltre  il  termine  previsto  all'articolo  1,
          comma 4. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          4 del citato decreto-legge n. 189 del 2016: 
              "Art.  4.  Fondo  per  la  ricostruzione   delle   aree
          terremotate 
              1. - 2. Omissis. 
              3. Al Commissario straordinario e'  intestata  apposita
          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui
          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di
          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e
          alle  spese  per  l'assistenza  alla   popolazione.   Sulla
          contabilita'  speciale  confluiscono   anche   le   risorse
          derivanti  dalle  erogazioni   liberali   ai   fini   della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulla
          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi
          sismici  di  cui  all'articolo  1,   ivi   incluse   quelle
          rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di
          cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio  dell'11
          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima
          emergenza. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 34  del
          citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 34. Qualificazione dei professionisti 
              1. - 4. Omissis. 
              5. Il contributo  massimo,  a  carico  del  Commissario
          straordinario, per tutte le  attivita'  tecniche  poste  in
          essere per la ricostruzione  privata,  e'  stabilito  nella
          misura, al netto dell'IVA e dei  versamenti  previdenziali,
          del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per
          i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori
          di importo  superiore  ad  euro  2  milioni  il  contributo
          massimo  e'  pari  al  7,5  per  cento.  Con  provvedimenti
          adottati  ai  sensi  dell'articolo   2,   comma   2,   sono
          individuati i criteri e  le  modalita'  di  erogazione  del
          contributo  previsto  dal  primo  e  dal  secondo  periodo,
          assicurando una graduazione del contributo che tenga  conto
          della tipologia  della  prestazione  tecnica  richiesta  al
          professionista e dell'importo dei lavori;  con  i  medesimi
          provvedimenti  puo'  essere  riconosciuto   un   contributo
          aggiuntivo,   per   le   sole   indagini   o    prestazioni
          specialistiche, nella misura massima del 2  per  cento,  al
          netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. 
              Omissis.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  50  del  citato
          decreto-legge  n.  189  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 50. Struttura  del  Commissario  straordinario  e
          misure per il personale impiegato in attivita' emergenziali 
              1.  Il  Commissario  straordinario,  nell'ambito  delle
          proprie competenze e funzioni, opera  con  piena  autonomia
          amministrativa, finanziaria e contabile in  relazione  alle
          risorse  assegnate  e  disciplina  l'articolazione  interna
          della struttura anche in aree e  unita'  organizzative  con
          propri atti in relazione alle specificita' funzionali e  di
          competenza. Al personale della struttura e' riconosciuto il
          trattamento economico accessorio corrisposto  al  personale
          dirigenziale  e  non  dirigenziale  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri  nel  caso  in  cui  il  trattamento
          economico     accessoria     di     provenienza     risulti
          complessivamente inferiore. Al personale  non  dirigenziale
          spetta  comunque  l'indennita'  di  amministrazione   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              2.  Ferma  restando  la  dotazione  di  personale  gia'
          prevista dall'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di
          ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque
          unita' di personale, destinate a operare presso gli  uffici
          speciali per la ricostruzione  di  cui  all'articolo  3,  a
          supporto di regioni e comuni  ovvero  presso  la  struttura
          commissariale centrale  per  funzioni  di  coordinamento  e
          raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti  di
          cui all'articolo 2, comma 2. 
              3.  Nell'ambito  del  contingente   dirigenziale   gia'
          previsto dall'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 settembre 2016, sono  comprese  un'unita'  con
          funzioni di livello dirigenziale generale e due unita'  con
          funzioni  di  livello   dirigenziali   non   generale.   Le
          duecentoventicinque unita' di personale di cui al  comma  2
          sono individuate: 
              a)  nella  misura  massima  di  cento  unita'  tra   il
          personale   delle   amministrazioni   pubbliche   di    cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono individuate tra
          il personale in servizio presso l'Ufficio speciale  per  la
          ricostruzione   dei   comuni   del    cratere,    istituito
          dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134. Il  personale  di  cui  alla  presente
          lettera e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma  14,
          della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  posizione  di
          comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto  dai
          rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita' di
          ricostruzione  nei   territori   del   cratere   abruzzese,
          l'Ufficio speciale per  la  ricostruzione  dei  comuni  del
          cratere  e'  autorizzato  a  stipulare,  per   il   biennio
          2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo
          di dieci  unita'  di  personale,  a  valere  sulle  risorse
          rimborsate dalla struttura  del  Commissario  straordinario
          per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di
          comando  di  cui  al  primo   periodo,   attingendo   dalle
          graduatorie delle procedure concorsuali bandite  e  gestite
          in attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  67-ter,
          commi 6 e 7, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, per le quali e' disposta la  proroga  di  validita'
          fino al 31 dicembre 2018. Decorso  il  termine  di  cui  al
          citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del  1997,
          senza che l'amministrazione di appartenenza abbia  adottato
          il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso  si
          intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione
          di disponibilita' da parte degli interessati  che  prendono
          servizio alla data indicata nella richiesta; 
              b) sulla base di  apposite  convenzioni  stipulate  con
          l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti  e
          lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.,  o  societa'   da   questa
          interamente controllata, previa  intesa  con  i  rispettivi
          organi di amministrazione; 
              c) sulla base di  apposite  convenzioni  stipulate  con
          Fintecna  S.p.A.   o   societa'   da   questa   interamente
          controllata per  assicurare  il  supporto  necessario  alle
          attivita' tecnico-ingegneristiche. 
              3-bis.  Il   trattamento   economico   fondamentale   e
          accessorio   del   personale   pubblico   della   struttura
          commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17,  comma
          14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di
          comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto  dai
          rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni
          di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita': 
              a)  le  amministrazioni  statali  di  provenienza,  ivi
          comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali  ad
          ordinamento autonomo  e  le  universita',  provvedono,  con
          oneri  a  proprio  carico  esclusivo,  al   pagamento   del
          trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita'
          di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
          risulti inferiore a quella prevista per il personale  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il  Commissario
          straordinario  provvede  al  rimborso  delle   sole   somme
          eccedenti    l'importo    dovuto,    a     tale     titolo,
          dall'amministrazione di provenienza; 
              b) per le amministrazioni pubbliche diverse  da  quelle
          di  cui  alla   lettera   a)   il   trattamento   economico
          fondamentale  e  l'indennita'  di  amministrazione  sono  a
          carico esclusivo del Commissario straordinario; 
              c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto  con
          oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario. 
              3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono
          riconosciute  una  retribuzione  di  posizione  in   misura
          equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
          dirigenti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          nonche', in attesa di specifica disposizione  contrattuale,
          un'indennita' sostitutiva della retribuzione di  risultato,
          determinata    con    provvedimento     del     Commissario
          straordinario, di importo non superiore  al  50  per  cento
          della retribuzione di posizione, a fronte delle  specifiche
          responsabilita'  connesse  all'incarico  attribuito,  della
          specifica  qualificazione  professionale  posseduta,  della
          disponibilita' a orari disagevoli e  della  qualita'  della
          prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui
          al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e  c)  del
          comma   7.   Il   trattamento   economico   del   personale
          dirigenziale  di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto
          secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del
          comma  3-bis.  Il  Commissario  straordinario  provvede  al
          rimborso  delle  somme  anticipate  dalle   amministrazioni
          statali di appartenenza del personale  dirigenziale  e  non
          dirigenziale   assegnato   alla   struttura   commissariale
          mediante versamento ad apposito capitolo  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di
          competenza all'apposito capitolo dello stato di  previsione
          dell'amministrazione di appartenenza. 
              3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter
          si applicano anche al  personale  di  cui  all'articolo  2,
          commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica  9
          settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  228
          del 29 settembre 2016. 
              3-quinquies. Alle  spese  per  il  funzionamento  della
          struttura commissariale si provvede con  le  risorse  della
          contabilita' speciale prevista dall'articolo 4, comma 3. 
              4.  Per  la  risoluzione   di   problematiche   tecnico
          contabili il commissario straordinario puo' richiedere,  ai
          sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il  supporto
          di un dirigente generale della  Ragioneria  Generale  dello
          Stato con funzioni di studio. A tale fine,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri, sono ridefiniti  i  compiti  del  dirigente
          generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni. 
              5. Per la definizione dei criteri di  cui  all'articolo
          5, comma 1, lettera b),  il  commissario  straordinario  si
          avvale di  un  comitato  tecnico  scientifico  composto  da
          esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica,
          ingegneria  sismica,  tutela  e  valorizzazione  dei   beni
          culturali e di  ogni  altra  professionalita'  che  dovesse
          rendersi necessaria, in misura massima di quindici  unita'.
          La  costituzione  e  il  funzionamento  del  comitato  sono
          regolati con provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo
          2, comma 2.  Per  la  partecipazione  al  comitato  tecnico
          scientifico non e' dovuta la corresponsione di  gettoni  di
          presenza, compensi o altri emolumenti comunque  denominati.
          Agli  oneri  derivanti  da  eventuali  rimborsi  spese  per
          missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di  cui  al
          comma 8. 
              6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9  settembre  2016,
          ove provenienti da  altra  amministrazione  pubblica,  puo'
          essere disposto il  collocamento  fuori  ruolo  nel  numero
          massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza
          finanziaria, all'atto del collocamento fuori  ruolo  e  per
          tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione
          organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di
          posti  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.  Il
          Commissario straordinario nomina con proprio  provvedimento
          gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del
          Presidente della Repubblica 9 settembre 2016. 
              7.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del   commissario
          straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2  comma  2,
          nei limiti delle risorse disponibili: 
              a)  al  personale  non  dirigenziale  delle   pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3 lettera a),  direttamente
          impegnato nelle  attivita'  di  cui  all'articolo  1,  puo'
          essere  riconosciuta  la  corresponsione  di  compensi  per
          prestazioni di lavoro straordinario nel limite  massimo  di
          75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a  quelle  gia'
          autorizzate dai  rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel
          rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di
          cui al decreto legislativo 8 aprile 2003,  n.  66,  dal  1°
          ottobre 2016 e fino al 31  dicembre  2016  nonche'  40  ore
          mensili, oltre a quelle  gia'  autorizzate  dai  rispettivi
          ordinamenti, dal 1° gennaio 2017  e  fino  al  31  dicembre
          2018; 
              b)  al  personale  dirigenziale  ed  ai   titolari   di
          incarichi  di  posizione  organizzativa   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente
          impegnato nelle  attivita'  di  cui  all'articolo  1,  puo'
          essere attribuito un incremento  del  30  per  cento  della
          retribuzione mensile di posizione prevista  dai  rispettivi
          ordinamenti, commisurata ai giorni  di  effettivo  impiego,
          dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e  dal  1°  gennaio
          2017 e sino al 31 dicembre 2018, del  20  per  cento  della
          retribuzione mensile di posizione, in  deroga,  per  quanto
          riguarda il personale  dirigenziale,  all'articolo  24  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
              c) al personale  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del
          presente comma puo' essere attribuito un incremento fino al
          30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto  dei
          risultati   conseguiti   su   specifici   progetti   legati
          all'emergenza    e    alla    ricostruzione,    determinati
          semestralmente dal Commissario straordinario. 
              7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7,  lettere  a),
          b)  e  c),  si  applicano  anche  ai  dipendenti   pubblici
          impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3. 
              8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai
          sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di
          euro per l'anno  2016  e  15  milioni  di  euro  annui  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018.  Agli  eventuali  maggiori
          oneri  si  fa  fronte  con  le  risorse  disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro
          il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli
          anni  2017  e  2018.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del
          Commissario straordinario, adottati ai sensi  dell'articolo
          2, comma 2, sono stabilite le modalita' di liquidazione, di
          rimborso e di eventuale anticipazione alle  amministrazioni
          di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis,  3-ter
          e 3-quater, delle necessarie risorse economiche. 
              9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3,  lettera
          a), il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base
          di apposita convenzione, di  strutture  e  personale  delle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   che
          provvedono, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei
          pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione
          interessata, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica. Ai fini dell'esercizio di ulteriori e  specifiche
          attivita' di  controllo  sulla  ricostruzione  privata,  il
          Commissario   straordinario   puo'    stipulare    apposite
          convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con  il
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Agli  eventuali
          maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse  della
          contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3. 
              9-bis. Anche al fine di finanziare  specifici  progetti
          di servizio civile nazionale volti a  favorire  la  ripresa
          della vita civile delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche'
          ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio
          civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale  per  il
          servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio
          1998, n. 230, e' incrementata di  euro  146,3  milioni  per
          l'anno 2016. 
              9-ter. All'onere di cui al  comma  9-bis  si  provvede,
          quanto  a  euro  139   milioni,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 187, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  e,
          quanto  a  euro  7,3   milioni,   mediante   corrispondente
          riduzione della dotazione della seconda sezione  del  Fondo
          previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della  legge
          6 giugno 2016, n. 106.". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  113  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
              "Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche 
              1.  Gli  oneri  inerenti   alla   progettazione,   alla
          direzione dei lavori ovvero al  direttore  dell'esecuzione,
          alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero
          alle verifiche di conformita', al  collaudo  statico,  agli
          studi e alle  ricerche  connessi,  alla  progettazione  dei
          piani di sicurezza e di coordinamento  e  al  coordinamento
          della sicurezza in fase di esecuzione  quando  previsti  ai
          sensi del decreto legislativo 9 aprile  2008  n.  81,  alle
          prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
          redazione  di  un  progetto  esecutivo  completo  in   ogni
          dettaglio fanno carico agli  stanziamenti  previsti  per  i
          singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli  stati
          di previsione della spesa  o  nei  bilanci  delle  stazioni
          appaltanti. 
              2. A valere sugli stanziamenti di cui al  comma  1,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  destinano  ad  un  apposito
          fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2  per
          cento  modulate  sull'importo   dei   lavori,   servizi   e
          forniture, posti a base di gara per  le  funzioni  tecniche
          svolte dai dipendenti delle stesse  esclusivamente  per  le
          attivita' di programmazione della spesa  per  investimenti,
          di valutazione preventiva dei progetti, di  predisposizione
          e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione  dei
          contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori  ovvero
          direzione   dell'esecuzione   e   di    collaudo    tecnico
          amministrativo  ovvero  di  verifica  di  conformita',   di
          collaudatore  statico   ove   necessario   per   consentire
          l'esecuzione del contratto nel  rispetto  dei  documenti  a
          base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
          Tale  fondo  non   e'   previsto   da   parte   di   quelle
          amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in  essere
          contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
          la retribuzione delle funzioni tecniche svolte  dai  propri
          dipendenti. Gli enti che costituiscono o  si  avvalgono  di
          una centrale di committenza possono destinare  il  fondo  o
          parte  di  esso  ai  dipendenti  di   tale   centrale.   La
          disposizione di cui  al  presente  comma  si  applica  agli
          appalti relativi a servizi o forniture nel caso in  cui  e'
          nominato il direttore dell'esecuzione. 
              3. L'ottanta per cento delle  risorse  finanziarie  del
          fondo costituito ai sensi del comma  2  e'  ripartito,  per
          ciascuna  opera  o  lavoro,  servizio,  fornitura  con   le
          modalita' e i criteri previsti in  sede  di  contrattazione
          decentrata  integrativa  del  personale,  sulla   base   di
          apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
          i rispettivi ordinamenti, tra  il  responsabile  unico  del
          procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
          indicate al comma 2 nonche' tra i loro  collaboratori.  Gli
          importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali  e
          assistenziali      a      carico      dell'amministrazione.
          L'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione  delle
          risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro  a
          fronte di eventuali incrementi dei tempi o  dei  costi  non
          conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
          dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
          di servizio  preposto  alla  struttura  competente,  previo
          accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
          dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti  nel
          corso dell'anno al singolo  dipendente,  anche  da  diverse
          amministrazioni, non possono superare l'importo del 50  per
          cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
          quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
          svolte  dai  medesimi  dipendenti,  in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          incrementano la quota del fondo  di  cui  al  comma  2.  Il
          presente comma non si applica al  personale  con  qualifica
          dirigenziale. 
              4. Il restante 20 per cento delle  risorse  finanziarie
          del fondo di cui  al  comma  2  ad  esclusione  di  risorse
          derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
          a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
          dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
          progetti di innovazione anche per  il  progressivo  uso  di
          metodi e strumenti elettronici  specifici  di  modellazione
          elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
          di implementazione delle banche dati per il controllo e  il
          miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
          informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
          strumentazioni elettroniche  per  i  controlli.  Una  parte
          delle risorse  puo'  essere  utilizzato  per  l'attivazione
          presso  le  amministrazioni  aggiudicatrici   di   tirocini
          formativi e di orientamento di cui  all'articolo  18  della
          legge 24 giugno 1997,  n.  196  o  per  lo  svolgimento  di
          dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
          contratti  pubblici  previa  sottoscrizione   di   apposite
          convenzioni con le Universita' e  gli  istituti  scolastici
          superiori. 
              5. Per i compiti svolti dal personale di  una  centrale
          unica di  committenza  nell'espletamento  di  procedure  di
          acquisizione di lavori, servizi e forniture  per  conto  di
          altri enti, puo' essere riconosciuta,  su  richiesta  della
          centrale  unica  di  committenza,  una  quota  parte,   non
          superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto  dal  comma
          2.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          157 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              "Art. 157. Altri incarichi di progettazione e connessi 
              1. - 2. Omissis 
              3.   E'   vietato   l'affidamento   di   attivita'   di
          progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione,
          coordinamento della sicurezza  in  fase  di  progettazione,
          coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di   esecuzione,
          collaudo, indagine e attivita' di  supporto  per  mezzo  di
          contratti a tempo determinato o altre procedure diverse  da
          quelle previste dal presente codice.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 50-bis  del  citato
          decreto-legge  n.  189  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 50-bis. Disposizioni concernenti il personale dei
          Comuni e del Dipartimento della protezione civile 
              1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  3,
          comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici  speciali
          per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici  di
          cui  all'articolo  1,   e   del   conseguente   numero   di
          procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli  allegati
          1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di  lavoro
          a tempo determinato, in deroga ai vincoli  di  contenimento
          della spesa di personale di cui all'articolo 9,  comma  28,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, e di cui  all'articolo  1,  commi
          557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite
          di spesa di 1,8 milioni di euro  per  l'anno  2016,  di  24
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per
          l'anno   2018,   ulteriori   unita'   di   personale    con
          professionalita'       di       tipo       tecnico        o
          amministrativo-contabile,  fino  a  settecento  unita'  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi  oneri  si  fa
          fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e
          di  14,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  ai   sensi
          dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le
          risorse disponibili  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
          all'articolo 4, comma 3. 
              1-bis. Nei limiti delle  risorse  finanziarie  previste
          dal comma 1 e delle unita' di  personale  assegnate  con  i
          provvedimenti di cui al comma  2,  i  Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2 possono, con efficacia  limitata  agli  anni
          2017 e  2018,  incrementare  la  durata  della  prestazione
          lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia'  in
          essere   con   professionalita'   di   tipo    tecnico    o
          amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento  della
          spesa di personale di cui all'articolo  9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
          all'articolo 1, commi 557 e 562, della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296. 
              2. Con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,
          sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile  e
          previa deliberazione della cabina  di  coordinamento  della
          ricostruzione, istituita dall'articolo  1,  comma  5,  sono
          determinati i profili professionali ed  il  numero  massimo
          delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato
          ad  assumere  per  le  esigenze  di  cui  al  comma  1.  Il
          provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che  i
          Comuni avanzano  al  Commissario  medesimo  entro  quindici
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
              3.  Le  assunzioni  sono  effettuate  con  facolta'  di
          attingere dalle  graduatorie  vigenti,  formate  anche  per
          assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
          compatibili con le esigenze. E' data facolta' di  attingere
          alle  graduatorie   vigenti   di   altre   amministrazioni,
          disponibili  nel  sito  del  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
          Qualora   nelle   graduatorie    suddette    non    risulti
          individuabile   personale   del    profilo    professionale
          richiesto, il Comune puo' procedere  all'assunzione  previa
          selezione pubblica, anche per soli titoli,  sulla  base  di
          criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'. 
              3-bis. Nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure
          previste dal comma 3 e limitatamente  allo  svolgimento  di
          compiti  di  natura   tecnico-amministrativa   strettamente
          connessi   ai    servizi    sociali,    all'attivita'    di
          progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei
          servizi e delle forniture, all'attivita' di  direzione  dei
          lavori  e  di  controllo  sull'esecuzione  degli   appalti,
          nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni  di
          cui  agli  allegati  1  e  2,  in  deroga  ai  vincoli   di
          contenimento della spesa di personale di  cui  all'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e di cui all'articolo 1, commi  557  e  562,  della
          legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  possono  sottoscrivere
          contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e
          continuativa, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
          durata non superiore al 31 dicembre 2017.  I  contratti  di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa   di   cui   al
          precedente  periodo  possono  essere  rinnovati,  anche  in
          deroga  al  limite  previsto  dal  comma  3-quinquies   del
          presente articolo, per una sola volta e per una durata  non
          superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unita' di
          personale che non sia stato possibile reclutare secondo  le
          procedure di cui al comma 3. 
              3-ter. I contratti previsti  dal  comma  3-bis  possono
          essere  stipulati,  previa  valutazione   dei   titoli   ed
          apprezzamento della sussistenza di  un'adeguata  esperienza
          professionale, esclusivamente con esperti di particolare  e
          comprovata specializzazione  anche  universitaria  di  tipo
          amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini
          e  collegi  professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio
          della  professione  relativamente  a  competenze  di   tipo
          tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere  pubbliche.
          Ai fini  della  determinazione  del  compenso  dovuto  agli
          esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore  alle
          voci  di  natura  fissa  e  continuativa  del   trattamento
          economico previsto per il personale dipendente appartenente
          alla categoria D dalla contrattazione collettiva  nazionale
          del comparto Regioni ed autonomie locali, si  applicano  le
          previsioni dell'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  4  agosto  2006,  n.  248,  relativamente  alla  non
          obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o
          minime. 
              3-quater. Le assegnazioni  delle  risorse  finanziarie,
          necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal
          comma  3-bis,  sono  effettuate   con   provvedimento   del
          Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti  delle
          Regioni - vice commissari, assicurando la possibilita'  per
          ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro
          autonomo di collaborazione coordinata e  continuativa.  Con
          uno o piu'  provvedimenti  adottati  secondo  le  modalita'
          previste dal precedente periodo, e' disposta l'assegnazione
          delle risorse finanziarie necessarie per  il  rinnovo  fino
          alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti  previsti  dal
          comma 3-bis. 
              3-quinquies. In nessun caso, il  numero  dei  contratti
          che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati  a
          stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, puo'
          essere superiore a trecentocinquanta. 
              3-sexies. Le disposizioni di cui  ai  commi  1,  2,  3,
          3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province
          interessate dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per
          cento delle risorse finanziarie e delle unita' di personale
          complessivamente  previste  dai  sopra  citati   commi   e'
          riservata  alle  Province  per  le  assunzioni   di   nuovo
          personale a tempo determinato,  per  le  rimodulazioni  dei
          contratti di lavoro a tempo parziale gia' in essere secondo
          le modalita' previste  dal  comma  1-bis,  nonche'  per  la
          sottoscrizione  di  contratti   di   lavoro   autonomo   di
          collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento
          del  Commissario  straordinario,  sentito   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione
          della  cabina   di   coordinamento   della   ricostruzione,
          istituita dall'articolo 1,  comma  5,  sono  determinati  i
          profili professionali ed il numero massimo delle unita'  di
          personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad assumere
          per le esigenze  di  cui  al  comma  1,  sulla  base  delle
          richieste da esse formulate  entro  quindici  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione.  Con
          il  medesimo  provvedimento  sono  assegnate   le   risorse
          finanziarie per la sottoscrizione dei contratti  di  lavoro
          autonomo  di  collaborazione  coordinata   e   continuativa
          previsti dai commi 3-bis e 3-ter. 
              3-septies. Nei casi in  cui  con  ordinanza  sia  stata
          disposta la chiusura di uffici pubblici, in  considerazione
          di situazioni  di  grave  stato  di  allerta  derivante  da
          calamita' naturali di  tipo  sismico  o  meteorologico,  le
          pubbliche  amministrazioni   che   hanno   uffici   situati
          nell'ambito territoriale definito  dalla  stessa  ordinanza
          che ne abbia disposto la chiusura verificano se  sussistono
          altre  modalita'  che  consentano  lo   svolgimento   della
          prestazione lavorativa  da  parte  dei  propri  dipendenti,
          compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di
          impedimento  oggettivo  e  assoluto   ad   adempiere   alla
          prestazione lavorativa, per causa comunque  non  imputabile
          al  lavoratore,  le  stesse  amministrazioni   definiscono,
          d'intesa con il lavoratore medesimo, un  graduale  recupero
          dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un  arco
          temporale  anche  superiore  a  un  anno,  salvo   che   il
          lavoratore non chieda di utilizzare i permessi  retribuiti,
          fruibili a scelta in  giorni  o  in  ore,  contemplati  dal
          contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi
          a fattispecie diverse. 
              4.   Al   fine   di   far   fronte   all'eccezionalita'
          dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni  di
          emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'articolo
          1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
          del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assumere,  con
          contratti di lavoro a tempo determinato della durata di  un
          anno, fino ad un massimo di venti unita' di personale,  con
          professionalita' di tipo tecnico o amministrativo,  per  lo
          svolgimento delle attivita'  connesse  alla  situazione  di
          emergenza, con le modalita' e secondo le procedure  di  cui
          al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il  limite
          complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno  2016  e  di
          960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52. 
              5.  Con  ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 5  della
          legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  in  deroga  alla
          normativa vigente e  fino  alla  scadenza  dello  stato  di
          emergenza puo' essere autorizzata la proroga  dei  rapporti
          di lavoro a tempo determinato,  purche'  nel  rispetto  del
          limite  massimo  imposto  dalle  disposizioni   dell'Unione
          europea,  dei  rapporti  di  collaborazione  coordinata   e
          continuativa, nonche'  dei  contratti  per  prestazioni  di
          carattere intellettuale in  materie  tecnico-specialistiche
          presso le componenti e le strutture operative del  Servizio
          nazionale della protezione civile,  direttamente  impegnate
          nella   gestione   delle   attivita'   di   emergenza.   Le
          disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti  in
          essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge  11
          novembre   2016,   n.    205.    Agli    oneri    derivanti
          dall'applicazione delle ordinanze  adottate  in  attuazione
          del presente articolo si provvede esclusivamente  a  valere
          sulle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente   nei
          bilanci delle amministrazioni interessate,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'articolo  14
          del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
          e definizione di termini), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 14. Proroga  di  termini  relativi  a  interventi
          emergenziali 
              1. - Omissis. 
              2. Il termine di cui  all'articolo  48,  comma  2,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato di ulteriori 6 mesi,  limitatamente  ai  soggetti
          danneggiati che dichiarino l'inagibilita'  del  fabbricato,
          casa di abitazione,  studio  professionale  o  azienda,  ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
          agli  enti  competenti;  la  proroga  e'  concessa  con  le
          modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2. 
              3. - 5-bis. Omissis. 
              6. Per i pagamenti di cui  all'articolo  48,  comma  1,
          lettera g), del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, il termine di  sospensione  del  31  dicembre
          2016 e' prorogato al 31 dicembre  2018  limitatamente  alle
          attivita' economiche e produttive nonche'  per  i  soggetti
          privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
          inagibile  o  distrutta.  Con   riguardo   alle   attivita'
          economiche nonche' per  i  soggetti  privati  per  i  mutui
          relativi  alla  prima  casa  di  abitazione,  inagibile   o
          distrutta, localizzate  in  una  ''zona  rossa''  istituita
          mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo  compreso
          tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore  della
          presente  disposizione,  il  termine  di  sospensione   dei
          pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1,  lettera
          g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  e'  fissato
          al 31 dicembre 2020. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis  dell'articolo  5
          del citato decreto-legge n. 8  del  2017,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 5. Misure urgenti  per  il  regolare  svolgimento
          dell'attivita' educativa e didattica 
              1. Omissis. 
              1-bis.  L'attivita'  di  progettazione  relativa   agli
          appalti di cui  al  comma  1  puo'  essere  effettuata  dal
          personale, assegnato alla struttura commissariale  centrale
          e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi  degli
          articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3,  del  decreto-legge
          n.  189  del  2016,  in  possesso  dei  requisiti  e  della
          professionalita' previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di
          legge. Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo
          18,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016   e'
          disciplinato  anche  lo   svolgimento   dell'attivita'   di
          progettazione da parte  del  personale,  anche  dipendente,
          messo  a   disposizione   della   struttura   commissariale
          dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia. Mediante  apposita
          convenzione e'  altresi'  disciplinato  lo  svolgimento  da
          parte del  personale  della  societa'  Fintecna  Spa  delle
          stesse attivita' di cui al periodo precedente.  Agli  oneri
          derivanti dall'attuazione del presente comma,  determinati,
          sulla base di  appositi  criteri  di  remunerativita',  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          sentiti il Ministro dell'economia e  delle  finanze  ed  il
          Ministro dello  sviluppo  economico,  si  provvede  con  le
          risorse di cui all'articolo 4, comma 3,  del  decreto-legge
          n.  189  del  2016.  Alle  attivita'  di  cui  ai   periodi
          precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              Omissis.". 
              Il riferimento al  testo  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 445 del 2000 e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 2. 
              Il testo  del  comma  2  dell'articolo  48  del  citato
          decreto-legge n. 189  del  2016  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 2. 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  11  del
          citato decreto-legge n. 8 del 2016, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  11.   Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          adempimenti e versamenti tributari e ambientali 
              01. - 1. Omissis. 
              2.  Nei  Comuni  di  cui  agli  allegati  1  e  2   del
          decreto-legge n. 189 del 2016, i termini  per  la  notifica
          delle cartelle di pagamento  e  per  la  riscossione  delle
          somme risultanti dagli atti di cui agli articoli  29  e  30
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          le  attivita'  esecutive  da  parte  degli   agenti   della
          riscossione  e  i  termini  di  prescrizione  e   decadenza
          relativi all'attivita' degli enti creditori,  ivi  compresi
          quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio  2017
          fino  alla  scadenza  dei  termini  delle  sospensioni  dei
          versamenti  tributari   previste   dall'articolo   48   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  dicembre  2016,  n.  229  e
          riprendono a decorrere dal 1° giugno 2018. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  3-quater
          del decreto-legge 31 marzo 2005,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31   maggio   2005,   n.   88
          (Disposizioni urgenti in materia di enti locali): 
              "Art. 3-quater. Deroga all'articolo 10,  comma  1,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 
              1. I comuni con  popolazione  fino  a  5.000  abitanti,
          appartenenti a  regioni  diverse,  posti  in  posizione  di
          confine, che condividono analoghe condizioni  territoriali,
          ricompresi  in  sezioni  regionali   diverse   dell'Agenzia
          autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
          provinciali, per  assicurare  e  garantire  lo  svolgimento
          delle mansioni delle segreterie comunali nel  rispetto  dei
          criteri di economicita', efficienza ed efficacia,  possono,
          a condizione che non derivino  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica,  nell'ambito  di  piu'  ampi
          accordi per l'esercizio associato  di  funzioni,  stipulare
          convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o  aderire
          a convenzioni gia' in atto.". 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  6  del
          citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art.  6.  Criteri  e   modalita'   generali   per   la
          concessione   dei   finanziamenti    agevolati    per    la
          ricostruzione privata 
              1. Omissis. 
              2. I contributi  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore: 
              a) dei proprietari  ovvero  degli  usufruttuari  o  dei
          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
          ai  proprietari  delle  unita'  immobiliari  danneggiate  o
          distrutte dal sisma e classificate con esito B, C  o  E  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          113 del 17 maggio 2011, che, alla data del 24  agosto  2016
          con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla  data
          del 26 ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
          all'allegato 2 ovvero alla data del  18  gennaio  2017  con
          riferimento  ai   Comuni   di   cui   all'allegato   2-bis,
          risultavano  adibite  ad  abitazione  principale  ai  sensi
          dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto  periodo,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
              b) dei proprietari  ovvero  degli  usufruttuari  o  dei
          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
          ai  proprietari  delle  unita'  immobiliari  danneggiate  o
          distrutte dal sisma e classificate con esito B, C  o  E  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          del 5 maggio 2011, che, alla data del 24  agosto  2016  con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data  del
          26  ottobre  2016  con  riferimento  ai   Comuni   di   cui
          all'allegato 2 ovvero alla data del  18  gennaio  2017  con
          riferimento  ai   Comuni   di   cui   all'allegato   2-bis,
          risultavano  concesse  in  locazione  sulla  base   di   un
          contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  ovvero
          concesse in comodato o assegnate a soci  di  cooperative  a
          proprieta' indivisa, e adibite a residenza  anagrafica  del
          conduttore, del comodatario o dell'assegnatario; 
              c) dei proprietari  ovvero  degli  usufruttuari  o  dei
          titolari di diritti reali di godimento o dei familiari  che
          si sostituiscano ai proprietari  delle  unita'  immobiliari
          danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con  esito
          B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da  quelle  di  cui
          alle lettere a) e b); 
              d) dei proprietari, ovvero  degli  usufruttuari  o  dei
          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
          ai proprietari, e per essi  al  soggetto  mandatario  dagli
          stessi incaricato, delle strutture  e  delle  parti  comuni
          degli  edifici  danneggiati  o  distrutti   dal   sisma   e
          classificati con esito B, C o E, ai sensi del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del  5  maggio  2011,
          nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento  ai
          Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016
          con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla
          data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni  di  cui
          all'allegato 2-bis, era presente un'unita'  immobiliare  di
          cui alle lettere a) , b) e c); 
              e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di  chi
          per legge o per contratto o  sulla  base  di  altro  titolo
          giuridico valido alla  data  della  domanda  sia  tenuto  a
          sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle
          unita'  immobiliari,   degli   impianti   e   beni   mobili
          strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla
          data del 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di  cui
          all'allegato 1, ovvero alla data del  24  agosto  2016  con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data  del
          26  ottobre  2016  con  riferimento  ai   Comuni   di   cui
          all'allegato 2 ovvero alla data del  18  gennaio  2017  con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano
          adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o  ad  essa
          strumentali. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo  44
          del citato decreto-legge n. 189 del 2016,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 44. Disposizioni in  materia  di  contabilita'  e
          bilancio 
              1. - 2. Omissis. 
              2-bis. In deroga alle disposizioni di cui  all'articolo
          82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136,  della  legge  7
          aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei  comuni
          di cui all'articolo 1, comma 1, del  presente  decreto  con
          popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in  cui  sia  stata
          individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa',  e'
          data  facolta'  di  applicare  l'indennita'   di   funzione
          prevista dal regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni
          con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come
          rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo
          61, comma 10, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, per la durata di due anni dalla data di entrata  in
          vigore della presente disposizione, con oneri a carico  del
          bilancio comunale. Nei comuni di cui agli allegati 1,  2  e
          2-bis, del presente decreto, i limiti previsti dal comma  4
          dell'articolo  79  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  per  la  fruizione  di
          permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente  a  48
          ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i  comuni  con
          popolazione superiore a 30.000 abitanti. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 67-ter  del  citato
          decreto-legge  n.  83  del  2012,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 67-ter. Gestione ordinaria della ricostruzione 
              1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la  ricostruzione
          e ogni intervento necessario per favorire  e  garantire  il
          ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree  colpite
          dal sisma del 6 aprile 2009 sono  gestiti  sulla  base  del
          riparto  di  competenze  previsto  dagli  articoli  114   e
          seguenti  della  Costituzione,  in  maniera  da  assicurare
          prioritariamente il completo rientro a  casa  degli  aventi
          diritto,  il  ripristino  delle  funzioni  e  dei   servizi
          pubblici, l'attrattivita' e lo  sviluppo  economico-sociale
          dei territori  interessati,  con  particolare  riguardo  al
          centro storico monumentale della citta' dell'Aquila. 
              2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare  gli
          interessi  delle  popolazioni   colpite   dal   sisma   con
          l'interesse al corretto utilizzo delle  risorse  pubbliche,
          in  considerazione  della  particolare  configurazione  del
          territorio, sono  istituiti  due  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione, uno competente sulla  citta'  dell'Aquila  e
          uno competente sui restanti comuni del cratere nonche'  sui
          comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo
          1, comma 3,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77. Tali Uffici  forniscono  l'assistenza  tecnica  alla
          ricostruzione  pubblica  e  privata  e  ne  promuovono   la
          qualita',  effettuano   il   monitoraggio   finanziario   e
          attuativo degli interventi e  curano  la  trasmissione  dei
          relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai
          sensi dell'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196, e successive modificazioni,  garantendo  gli  standard
          informativi  definiti  dal  decreto  ministeriale  di   cui
          all'articolo  67-bis,  comma  5,  del   presente   decreto,
          assicurano   nei   propri   siti   internet   istituzionali
          un'informazione  trasparente  sull'utilizzo  dei  fondi  ed
          eseguono il controllo dei processi di  ricostruzione  e  di
          sviluppo dei  territori,  con  particolare  riferimento  ai
          profili della coerenza e della conformita'  urbanistica  ed
          edilizia  delle  opere  eseguite   rispetto   al   progetto
          approvato attraverso controlli puntuali in  corso  d'opera,
          nonche' della congruita' tecnica ed economica.  Gli  Uffici
          curano, altresi', l'istruttoria finalizzata all'esame delle
          richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili
          privati sulla base dei criteri e degli indirizzi  formulati
          dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione
          per i pareri, alla quale partecipano  i  soggetti  pubblici
          coinvolti nel procedimento amministrativo. 
              3.  L'Ufficio  speciale  per  i  comuni  del   cratere,
          costituito dai comuni interessati con sede in uno di  essi,
          ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo,  con  i  presidenti  delle  province
          dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con  un  coordinatore
          individuato dai 56 comuni del cratere,  coordina  gli  otto
          uffici   territoriali   delle   aree   omogenee   di    cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  23
          marzo 2012, n.  4013.  L'Ufficio  speciale  per  la  citta'
          dell'Aquila e' costituito dal  comune  dell'Aquila,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo e con il presidente  della  provincia
          dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono determinati
          l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
          livelli istituzionali centrali,  regionali  e  locali,  gli
          specifici  requisiti  e  le  modalita'  di  selezione   dei
          titolari nominati con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, la dotazione di risorse strumentali  e  umane
          degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita',  di
          cui, per un triennio, nel limite massimo  di  25  unita'  a
          tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
          si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato  ai
          sensi dell'articolo 1 del  testo  unico  di  cui  al  regio
          decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno  dei  titolari
          degli  Uffici  speciali  con  rapporto  a  tempo  pieno  ed
          esclusivo   e'   attribuito   un   trattamento    economico
          onnicomprensivo non superiore  a  200.000  euro  annui,  al
          lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
              4. Il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  delle  economie
          territoriali della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri
          coordina  le  amministrazioni  centrali   interessate   nei
          processi  di  ricostruzione  e  di  sviluppo  al  fine   di
          indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo
          e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma  2,
          in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
          di categoria presenti nel territorio. 
              5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
          agli eventi sismici verificatisi nella regione  Abruzzo  il
          giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni  del
          cratere sono  autorizzati,  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,   ad
          assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
          complessivamente   200   unita'   di   personale,    previo
          esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
          128 unita' assegnate al comune  dell'Aquila  e  fino  a  72
          unita' assegnate alle aree omogenee. In deroga all'articolo
          4, comma 4, del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, l'efficacia delle graduatorie  formatesi  all'esito
          delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo
          indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed  e'
          equiparata  all'efficacia   delle   graduatorie   formatesi
          all'esito delle procedure selettive di cui al comma  6  del
          presente  articolo.  In   considerazione   delle   suddette
          assegnazioni di personale e'  incrementata  temporaneamente
          nella misura corrispondente la pianta organica  dei  comuni
          interessati. Dal 2023 il personale eventualmente risultante
          in soprannumero e' assorbito secondo le ordinarie procedure
          vigenti. 
              6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
          agli eventi sismici verificatisi nella regione  Abruzzo  il
          giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti e' autorizzato, in deroga a  quanto  previsto
          dall'articolo 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244, e successive modificazioni,  ad  assumere  a  tempo
          indeterminato, a  decorrere  dall'anno  2013,  fino  a  100
          unita'  di  personale,  previo  esperimento  di   procedure
          selettive  pubbliche.  Tale  personale  e'  temporaneamente
          assegnato fino a 50 unita' agli Uffici speciali di  cui  al
          comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e  fino
          a 10 unita' alla regione  Abruzzo.  Alla  cessazione  delle
          esigenze  della  ricostruzione   e   dello   sviluppo   del
          territorio coinvolto nel sisma  del  6  aprile  2009,  tale
          personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture  e
          dei  trasporti  per  finalita'  connesse  a   calamita'   e
          ricostruzione,  secondo  quanto   disposto   con   apposito
          regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto  1988,  n.  400.  In  considerazione  delle
          suddette assunzioni  di  personale  e'  corrispondentemente
          incrementata la  dotazione  organica  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.  E'  fatto  comunque  salvo
          quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95. 
              7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6  sono
          bandite e gestite dalla Commissione  per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni di  cui  al  decreto  interministeriale  25
          luglio 1994, su delega delle  amministrazioni  interessate.
          La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente del
          Consiglio dei Ministri. 
              8. Nell'ambito delle intese di  cui  al  comma  3  sono
          definiti,   sentito   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e la  semplificazione,  le  categorie  e  i
          profili professionali dei contingenti di personale  di  cui
          ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure
          concorsuali, la possibilita' di una quota  di  riserva,  in
          misura non superiore al 50 per cento dei posti  banditi,  a
          favore  del  personale  che  abbia  maturato  un'esperienza
          professionale di almeno un anno, nell'ambito  dei  processi
          di  ricostruzione,  presso   la   regione,   le   strutture
          commissariali,   le   province   interessate,   il   comune
          dell'Aquila e i comuni del cratere  a  seguito  di  formale
          contratto di lavoro, nonche' le modalita'  di  assegnazione
          del personale agli enti di  cui  al  comma  5.  Gli  uffici
          periferici  delle  amministrazioni  centrali  operanti  nel
          territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di
          ricostruzione  possono  essere  potenziati  attraverso   il
          trasferimento,    a    domanda     e     previo     assenso
          dell'amministrazione  di  appartenenza,  del  personale  in
          servizio,  nei  medesimi  ruoli,   presso   altre   regioni
          qualunque  sia  il  tempo  trascorso   dall'assunzione   in
          servizio nella sede dalla quale provengono, senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per  le
          attivita' di selezione del personale di cui al comma 6,  si
          puo'  prevedere  nei  bandi  di  concorso  una   quota   di
          iscrizione non superiore al valore  dell'imposta  di  bollo
          pari ad euro 16,00.". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   11   del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  11.  Misure  urgenti  per   la   legalita',   la
          trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
          dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6  aprile
          2009 nonche' norme in materia di  rifiuti  e  di  emissioni
          industriali 
              1.  I  contratti  tra  privati   stipulati   ai   sensi
          dell'articolo 67-quater,  comma  8,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere,  a  pena  di
          nullita', le informazioni di cui alle lettere a),  b),  c),
          d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione  SOA  per
          le categorie e  classifiche  corrispondenti  all'assunzione
          del contratto, nonche' sanzioni e penali, ivi  compresa  la
          risoluzione del contratto,  per  il  mancato  rispetto  dei
          tempi di cui alla predetta  lettera  e),  e  per  ulteriori
          inadempimenti. Ai fini della  certificazione  antimafia  di
          cui  all'articolo  67-quater,  comma  8,  lettera  b),  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e'
          consentito  il  ricorso  all'autocertificazione  ai   sensi
          dell'articolo 89 del codice di cui al decreto legislativo 6
          settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto
          condizione  risolutiva.  Il   committente   garantisce   la
          regolarita' formale dei contratti e a tale fine  trasmette,
          per il tramite degli Uffici speciali per la  ricostruzione,
          copia della documentazione ai comuni  interessati  per  gli
          idonei controlli, fermi restando i controlli  antimafia  di
          competenza  delle  prefetture  -  Uffici  territoriali  del
          Governo. Si applica l'articolo 76 del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. 
              1-bis. All'articolo 1, comma 436, primo periodo,  della
          legge 23 dicembre 2014, n.  190,  le  parole:  "si  applica
          nella misura  del  50  per  cento"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "non si applica limitatamente alle lettere  a)  e
          b) e si applica nella misura del 50 per cento limitatamente
          alla lettera c)". 
              2. Il direttore dei lavori non puo' avere in corso  ne'
          avere avuto negli  ultimi  tre  anni  rapporti  diretti  di
          natura  professionale,  commerciale  o  di  collaborazione,
          comunque denominati, con l'impresa affidataria  dei  lavori
          di riparazione o ricostruzione,  anche  in  subappalto  ne'
          rapporti di parentela con il titolare  o  con  chi  riveste
          cariche societarie nella stessa. A tale fine  il  direttore
          dei   lavori   produce   apposita   autocertificazione   al
          committente,  trasmettendone,  altresi',  copia  ai  comuni
          interessati per gli idonei controlli anche a campione. 
              3. I contratti gia' stipulati, ivi compresi i contratti
          preliminari, sono adeguati  prima  dell'approvazione  della
          progettazione esecutiva alla previsione  del  comma  1.  In
          caso di mancata conferma della  sussistenza  dei  requisiti
          accertati da parte del direttore dei lavori, il committente
          effettuera' una nuova procedura di selezione dell'operatore
          economico  e   l'eventuale   obbligazione   precedentemente
          assunta e' risolta  automaticamente  senza  produrre  alcun
          obbligo  di  risarcimento  a  carico  del  committente.  Le
          obbligazioni precedentemente  assunte  si  considerano  non
          confermate anche in mancanza della  suddetta  verifica  nei
          tempi previsti dal presente decreto. 
              4. Gli amministratori di condominio,  i  rappresentanti
          legali dei consorzi, i commissari dei consorzi  obbligatori
          di  cui  all'articolo  7,  comma  13,  dell'ordinanza   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.  3820  del  12
          novembre 2009, e successive modificazioni,  ai  fini  dello
          svolgimento delle prestazioni professionali rese  ai  sensi
          delle ordinanze del Presidente del Consiglio  dei  ministri
          adottate per consentire la riparazione o  la  ricostruzione
          delle parti comuni degli immobili danneggiati  o  distrutti
          dagli  eventi  sismici  del  6  aprile  2009,  assumono  la
          qualifica di incaricato  di  pubblico  servizio,  ai  sensi
          dell'articolo 358 del codice penale. 
              5.  Le  certificazioni  di  conclusione  lavori  e   di
          ripristino dell'agibilita' sismica con redazione e consegna
          dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni
          dalla chiusura  dei  cantieri.  In  caso  di  ritardo  agli
          amministratori  di   condominio,   ai   rappresentanti   di
          consorzio e  ai  commissari  dei  consorzi  obbligatori  si
          applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese
          di ritardo e del 50% per i mesi successivi. 
              5-bis.  Il  termine  per   l'inizio   dei   lavori   di
          riparazione  o  ricostruzione  degli   edifici,   ai   fini
          dell'applicazione  delle  penali,   inizia   a   decorrere,
          indipendentemente  dal  reale  avviamento   del   cantiere,
          trascorsi trenta giorni dalla concessione  del  contributo.
          La data di fine lavori e' indicata  nell'atto  con  cui  si
          concede  il  contributo   definitivo.   Eventuali   ritardi
          imputabili a amministratori di  condominio,  rappresentanti
          dei consorzi, procuratori  speciali,  rappresentanti  delle
          parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del 2 per
          cento, per ogni mese e frazione di  mese  di  ritardo,  del
          compenso  complessivo  loro  spettante.  Il  direttore  dei
          lavori, entro quindici giorni  dall'avvenuta  comunicazione
          di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL),
          trasmette  gli   atti   contabili   al   beneficiario   del
          contributo, che provvede entro sette giorni  a  presentarli
          presso l'apposito sportello  degli  uffici  comunali/uffici
          territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione
          di mese di ritardo e' applicata al direttore dei lavori una
          decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti  in
          rapporto all'en-tita' del SAL consegnato con  ritardo;  per
          ogni settimana  e  frazione  di  settimana  di  ritardo  e'
          applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per  cento
          sulle  competenze   complessive.   Le   decurtazioni   sono
          calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica
          della disponibilita' di cassa, devono nel  termine  massimo
          di quaranta giorni formalizzare il pagamento  del  SAL,  ad
          eccezione  degli   ultimi   SAL   estratti   per   verifica
          amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore  dei
          lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo
          le previsioni progettuali. Nel caso di  migliorie  o  altri
          interventi   difformi,   il   direttore   dei   lavori    e
          l'amministratore  di  condominio,  il  rappresentante   del
          consorzio  o  il  commissario  certificano  che  i   lavori
          relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal
          committente  ed  accludono  le  quietanze   dei   pagamenti
          effettuati  dagli  stessi.  Analoga  certificazione   viene
          effettuata dal committente in relazione  alle  migliorie  o
          interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle
          parti esclusive dello stesso se  ricompreso  in  aggregato.
          Quattro mesi prima  della  data  presunta  della  fine  dei
          lavori l'amministratore di condominio,  il  presidente  del
          consorzio  o  il  commissario  dei   consorzi   obbligatori
          presentano  domanda  di  allaccio  ai  servizi.   Eventuali
          ritardi sono sanzionati con  una  decurtazione  del  2  per
          cento per  ogni  mese  e  frazione  di  mese  del  compenso
          complessivo loro  spettante.  Le  societa'  fornitrici  dei
          servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso
          di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro
          500  al  giorno,   da   versare   al   comune.   Tutta   la
          documentazione  relativa   ai   pagamenti   effettuati,   a
          qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo
          concesso per  la  ristrutturazione  o  ricostruzione  degli
          edifici colpiti  dal  sisma,  deve  essere  conservata  per
          cinque anni. 
              6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  1656  del
          codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere  al
          subappalto per le lavorazioni  della  categoria  prevalente
          nei limiti della quota  parte  del  trenta  per  cento  dei
          lavori. Sono nulle tutte  le  clausole  che  dispongano  il
          subappalto dei  lavori  in  misura  superiore  o  ulteriori
          subappalti. E' fatto obbligo all'affidatario di  comunicare
          al  committente,  copia  dei  contratti  con  il  nome  del
          sub-contraente, l'importo del  contratto  e  l'oggetto  dei
          lavori affidati. Il  contratto  per  la  realizzazione  dei
          lavori di  riparazione  o  ricostruzione  non  puo'  essere
          ceduto, sotto qualsiasi  forma,  anche  riconducibile  alla
          cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di
          nullita'. 
              7. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori  o
          di liquidazione  coatta  dello  stesso,  nonche'  nei  casi
          previsti  dall'articolo   135,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  il  contratto  per  la
          realizzazione dei lavori  di  riparazione  o  ricostruzione
          s'intende risolto di diritto. La  disposizione  si  applica
          anche in caso di cessione di azienda  o  di  un  suo  ramo,
          ovvero  di  altra   operazione   atta   a   conseguire   il
          trasferimento   del   contratto    a    soggetto    diverso
          dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore
          dei lavori di riparazione o  ricostruzione  salvo  consenso
          del committente. 
              7-bis. Al fine di evitare che la  presenza  di  edifici
          diruti possa rallentare o  pregiudicare  il  rientro  della
          popolazione  negli  altri  edifici  e   per   favorire   la
          valorizzazione  urbanistica  e  funzionale  degli  immobili
          ricadenti  nei  borghi  abruzzesi,  le  previsioni  di  cui
          all'articolo  67-quater,  comma  5,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012 n. 83,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche  ai  centri
          storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri
          comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede
          di istruttoria non  risultino,  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          gia'  oggetto  di  assegnazione  di  alcuna  tipologia   di
          contributo per la ricostruzione o riparazione dello  stesso
          immobile. 
              7-ter. Ferma restando l'erogazione  delle  risorse  nei
          limiti degli stanziamenti previsti a legislazione  vigente,
          i comuni autorizzano la richiesta di eseguire i  lavori  di
          riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati
          dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da  parte
          dei  proprietari  o  aventi  titolo.   L'esecuzione   degli
          interventi  in  anticipazione  non  modifica  l'ordine   di
          priorita'  definito  dai  comuni   per   l'erogazione   del
          contributo che e' concesso nei modi e nei tempi  stabiliti,
          senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato  nei
          confronti dell'ente locale, a nessun  titolo,  puo'  essere
          ceduto o  offerto  in  garanzia,  pena  la  nullita'  della
          relativa clausola. 
              8. Al  fine  di  garantire  la  massima  trasparenza  e
          l'efficacia  dei  controlli  antimafia   e'   prevista   la
          tracciabilita' dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3
          della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,   relativi   alle
          erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati  per
          l'esecuzione di tutti gli  interventi  di  ricostruzione  e
          ripristino degli  immobili  danneggiati  dal  sisma  del  6
          aprile 2009.  La  Corte  dei  conti  effettua  verifiche  a
          campione,  anche  tramite  la  Guardia  di  Finanza,  sulla
          regolarita'  amministrativa  e  contabile   dei   pagamenti
          effettuati e sulla tracciabilita' dei flussi finanziari  ad
          essi collegati. Nell'ambito dei  controlli  eseguiti  dagli
          Uffici speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  i
          titolari degli Uffici  speciali  informano  la  Guardia  di
          Finanza  e  la  Corte  dei  conti  circa  le  irregolarita'
          riscontrate. 
              9.  Al  fine   di   razionalizzare   il   processo   di
          ricostruzione  degli  immobili  pubblici  danneggiati,  ivi
          compresi  gli  edifici  di  interesse  artistico,  storico,
          culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della
          parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
          42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per  settore
          di intervento, predispone un  programma  pluriennale  degli
          interventi nell'intera  area  colpita  dal  sisma,  con  il
          relativo  piano  finanziario  delle   risorse   necessarie,
          assegnate o da  assegnare,  in  coerenza  con  i  piani  di
          ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i  sindaci  dei
          comuni interessati e la  diocesi  competente  nel  caso  di
          edifici di culto. Il programma e' reso operativo attraverso
          piani annuali predisposti nei limiti dei fondi  disponibili
          e nell'osservanza dei criteri di priorita'  e  delle  altre
          indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con
          delibera  del   predetto   Comitato.   In   casi   motivati
          dall'andamento demografico e dai fabbisogni  specifici,  il
          programma  degli  interventi  per  la  ricostruzione  degli
          edifici adibiti all'uso scolastico  danneggiati  dal  sisma
          puo' prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione
          pubblica, la costruzione di nuovi edifici. 
              9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino  della
          funzionalita' degli immobili adibiti ad  uso  scolastico  e
          universitario nei territori colpiti dal sisma del 6  aprile
          2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono
          essere attuati, fino alla data  del  31  dicembre  2019  ed
          entro i limiti della soglia di rilevanza comunitaria di cui
          all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50, applicando  per  l'affidamento  di  lavori,  servizi  e
          forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6,
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto
          dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,
          l'invito,   contenente   l'indicazione   dei   criteri   di
          aggiudicazione dell'appalto, e'  rivolto,  sulla  base  del
          progetto definitivo, ad almeno cinque  operatori  economici
          iscritti  nell'elenco  degli  operatori  economici  di  cui
          all'articolo  67-quater,  comma  9,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n.  134.  I  lavori  vengono  affidati
          sulla base della valutazione delle  offerte  effettuata  da
          una  commissione   giudicatrice   costituita   secondo   le
          modalita'  stabilite  dall'articolo  216,  comma  12,   del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              9-ter.  Per  la  realizzazione  degli   interventi   di
          riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti  ad  uso
          scolastico e  universitario,  di  cui  al  comma  9-bis,  i
          soggetti  attuatori   si   avvalgono   del   Provveditorato
          interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo
          e la Sardegna o di uno degli Enti iscritti nell'Elenco  dei
          Soggetti   Aggregatori   di   cui   all'articolo   9    del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito
          presso l'ANAC. 
              9-quater. Agli interventi  di  cui  al  comma  9  -bis,
          l'articolo 14, si applica l'articolo 30  del  decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalita' e gli interventi
          oggetto delle verifiche di' cui al precedente periodo  sono
          disciplinati  mediante  apposito  accordo  tra   Presidente
          dell'Autorita'   nazionale   anticorruzione,   i   soggetti
          attuatori,  il  Provveditorato  alle  opere  pubbliche  del
          Lazio, Abruzzo e Sardegna e gli Enti  iscritti  nell'Elenco
          dei  Soggetti  Aggregatori  di  cui  all'articolo   9   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
              10. 
              11.  Nel  caso  di  edifici  di  interesse   artistico,
          storico, culturale o archeologico, sottoposti a  tutela  ai
          sensi  della  parte  seconda  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono  essere  iniziati
          senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo  21,
          comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004.  Nel  caso
          di edifici sottoposti a tutela ai sensi della  parte  terza
          del decreto legislativo  n.  42  del  2004,  i  lavori  non
          possono essere iniziati senza la preventiva  autorizzazione
          paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso  decreto
          legislativo. 
              11-bis. Le attivita'  di  riparazione  o  ricostruzione
          finanziate con  risorse  pubbliche  delle  chiese  e  degli
          edifici destinati alle attivita' di  cui  all'articolo  16,
          lettera a), della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  sono
          considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163. La  scelta  dell'impresa  affidataria  dei  lavori  di
          ricostruzione o riparazione  delle  chiese  o  degli  altri
          edifici di  cui  al  periodo  precedente,  che  siano  beni
          culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e'  effettuata
          dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e
          delle attivita' culturali e del turismo,  che  assumono  la
          veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma
          33, del citato codice di cui al decreto legislativo n.  163
          del 2006, con le modalita'  di  cui  all'articolo  197  del
          medesimo  codice.  Per  i   lavori   di   ricostruzione   o
          riparazione delle chiese o degli altri edifici  di  cui  al
          primo periodo del presente comma,  la  cui  esecuzione  non
          risalga ad oltre cinquanta anni, la  funzione  di  stazione
          appaltante di cui  al  periodo  precedente  e'  svolta  dai
          competenti  uffici  territoriali  del  Provveditorato  alle
          opere pubbliche.  Al  fine  della  redazione  del  progetto
          preliminare,  definitivo  ed  esecutivo  dei   lavori,   si
          applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice  di  cui
          al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni  caso,  nel
          procedimento di approvazione del progetto,  e'  assunto  il
          parere,  obbligatorio  e  non  vincolante,  della   diocesi
          competente.  La  stazione  appaltante  puo'   acquisire   i
          progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente
          gia' redatti alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente decreto e  depositati  presso  gli
          uffici competenti, verificandone la  conformita'  a  quanto
          previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al
          decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  e  valutarne  la
          compatibilita' con i principi della tutela, anche  ai  fini
          del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del
          codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42,  nonche'  la   rispondenza   con   le   caratteristiche
          progettuali ed economiche definite nel programma di cui  al
          comma  9  del  presente  articolo,  e  l'idoneita',   anche
          finanziaria, alla ristrutturazione  e  ricostruzione  degli
          edifici. Ogni eventuale ulteriore  revisione  dei  progetti
          che si ritenesse necessaria dovra' avvenire senza  maggiori
          oneri a carico della stazione  appaltante.  Dall'attuazione
          delle suddette disposizioni non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
          pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con  le
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              11-ter.  Al  comma  8-quinquies  dell'articolo  4   del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  dopo
          il  secondo  periodo  sono  inseriti  i   seguenti:   "Tale
          modalita' di riparto puo' essere utilizzata dai comuni fino
          al 31 marzo 2016. Dal 1º aprile 2016, i comuni ripartiscono
          i  consumi  rilevati  per  ogni  edificio,  anche  per   il
          riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua
          calda sanitaria, in base agli effettivi consumi  registrati
          dai contatori installati o da installare negli edifici  del
          progetto CASE e nei MAP". 
              11-quater. Dalle disposizioni di cui  al  comma  11-ter
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti eventualmente necessari con le  risorse  umane,
          finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. 
              12.  A  valere  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n.
          43, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  giugno
          2013, n. 71, come  rifinanziata  dalla  legge  27  dicembre
          2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n.  190,  una
          quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli
          stanziamenti annuali di bilancio,  e'  destinata,  per  gli
          importi cosi' determinati in ciascun anno, nel quadro di un
          programma di sviluppo volto ad assicurare effetti  positivi
          di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse
          territoriali,  produttive  e  professionali  endogene,   di
          ricadute occupazionali dirette e indirette,  di  incremento
          dell'offerta di beni e servizi connessi  al  benessere  dei
          cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento,
          riqualificazione e sviluppo delle  aree  di  localizzazione
          produttiva;  b)  attivita'  e   programmi   di   promozione
          turistica e culturale; c) attivita' di ricerca, innovazione
          tecnologica e alta formazione; d) azioni di  sostegno  alle
          attivita'  imprenditoriali;  e)  azioni  di  sostegno   per
          l'accesso al credito delle imprese,  comprese  le  micro  e
          piccole imprese; f) interventi e servizi di  connettivita',
          anche attraverso la banda larga, per cittadini  e  imprese.
          Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma
          di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di  cui
          al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
          giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   11
          settembre  2014,  n.  211.  Il  programma  di  sviluppo  e'
          sottoposto al  CIPE  per  l'approvazione  e  l'assegnazione
          delle  risorse.  Il  programma   individua   tipologie   di
          intervento,  amministrazioni  attuatrici,  disciplina   del
          monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere
          ed ex post, della eventuale revoca  o  rimodulazione  delle
          risorse per la piu' efficace allocazione delle medesime. 
              13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter  del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del  primo  periodo,
          dopo le parole: "sui  restanti  comuni  del  cratere"  sono
          aggiunte le seguenti: "nonche' sui comuni fuori cratere per
          gli  interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,   del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77." 
              14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter  del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134,  al  terzo  periodo,  dopo  la
          parola: "titolari" sono aggiunte le seguenti: "nominati con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". 
              14-bis. All'articolo 67-ter, comma 2,  ultimo  periodo,
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  dopo  le
          parole:  "immobili  privati"  sono  inserite  le  seguenti:
          "sulla base dei criteri e  degli  indirizzi  formulati  dai
          comuni". 
              14-ter. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "anni 2014 e
          2015" sono inserite le seguenti: "nonche' per gli anni 2016
          e 2017". 
              15.  In   relazione   alle   esigenze   connesse   alla
          ricostruzione a seguito del sisma del  6  aprile  2009,  e'
          assegnato al comune de L'Aquila un contributo straordinario
          di 8,5 milioni di euro per  l'anno  2015,  a  valere  sulle
          risorse  di  cui   all'articolo   7-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e
          successivi  rifinanziamenti,  e  con   le   modalita'   ivi
          previste. Tale contributo e' destinato: a) per l'importo di
          7 milioni di euro per  fare  fronte  a  oneri  connessi  al
          processo di ricostruzione del comune de  L'Aquila;  b)  per
          l'importo di 1 milione  di  euro  a  integrare  le  risorse
          stanziate per le finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma
          448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo
          di 0,5 milione di euro a integrare le risorse di  cui  alla
          lettera b) e da destinare ai comuni, diversi da  quello  de
          L'Aquila, interessati dal suddetto sisma. 
              16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da 13 a 14  di
          cui al presente articolo,  si  provvede  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              16-bis.  All'articolo  183,  comma   1,   del   decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) alla lettera f), dopo le parole:  "produce  rifiuti"
          sono inserite le seguenti: "e  il  soggetto  al  quale  sia
          giuridicamente riferibile detta produzione"; 
              b) alla lettera o), dopo  la  parola:  "deposito"  sono
          inserite le seguenti: "preliminare alla raccolta"; 
              c) alla lettera bb), alinea, la parola: "effettuato" e'
          sostituita dalle seguenti: "e il deposito preliminare  alla
          raccolta ai fini del  trasporto  di  detti  rifiuti  in  un
          impianto di trattamento,  effettuati"  e  dopo  le  parole:
          "sono prodotti" sono inserite le seguenti: ", da intendersi
          quale l'intera area in cui si  svolge  l'attivita'  che  ha
          determinato la produzione dei rifiuti". 
              16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo
          2014, n. 46, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              "3.  L'autorita'  competente  conclude  i  procedimenti
          avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7
          luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei
          procedimenti,   le   installazioni    possono    continuare
          l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se  del
          caso opportunamente aggiornate a cura delle  autorita'  che
          le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione,
          secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui  al
          comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette  istanze,
          in   quanto   necessari   a   garantire   la    conformita'
          dell'esercizio dell'installazione  con  il  titolo  III-bis
          della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152, e successive modificazioni". 
              16-quater.  All'articolo  33   del   decreto-legge   12
          settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) al comma 5,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: "Il Commissario straordinario del Governo, scelto
          tra persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,
          di comprovata esperienza gestionale  e  amministrativa,  e'
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il presidente della regione interessata"; 
              b)  al  comma  12,  primo  periodo,  le   parole:   da:
          "Bagnoli-Coroglio"  fino  a:  "di  cui  al  comma  6"  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "il  Soggetto  Attuatore   e'
          individuato nell'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli
          investimenti S.p.a., quale societa' in house  dello  Stato.
          Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da
          emanare entro la data del 30 settembre 2015,"; 
              c) il comma 13 e' sostituito dai seguenti: 
              "13. Al fine di definire gli indirizzi  strategici  per
          l'elaborazione del programma di  risanamento  ambientale  e
          rigenerazione  urbana  del  comprensorio  Bagnoli-Coroglio,
          assicurando il  coinvolgimento  dei  soggetti  interessati,
          nonche'  il  coordinamento  con  ulteriori  iniziative   di
          valorizzazione  del  predetto   comprensorio,   anche   con
          riferimento  alla  sua   dotazione   infrastrutturale,   e'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  un'apposita  cabina  di  regia,  presieduta  dal
          Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri  all'uopo  delegato  e  composta  dal  Commissario
          straordinario,  da  un  rappresentante  per  ciascuno   dei
          Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e delle  infrastrutture  e
          dei    trasporti,    nonche'    da    un    rappresentante,
          rispettivamente, della regione Campania  e  del  comune  di
          Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono  essere
          invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri
          organismi pubblici o privati operanti nei settori  connessi
          al predetto programma. 
              13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la societa'
          di cui al  comma  12,  unitamente  al  Soggetto  Attuatore,
          partecipa alle procedure di definizione  del  programma  di
          rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al  fine  di
          garantirne la sostenibilita' economico-finanziaria. 
              13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta
          di programma di risanamento ambientale e  di  rigenerazione
          urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base  degli  indirizzi
          di cui al  comma  13,  acquisisce  in  fase  consultiva  le
          proposte del comune di  Napoli,  con  le  modalita'  e  nei
          termini  stabiliti  dal   Commissario   straordinario.   Il
          Soggetto  Attuatore  esamina  le  proposte  del  comune  di
          Napoli, avendo  prioritario  riguardo  alle  finalita'  del
          redigendo programma di  rigenerazione  urbana  e  alla  sua
          sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune  di  Napoli
          puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di  servizi  di
          cui al  comma  9,  la  rivalutazione  delle  sue  eventuali
          proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede
          ai sensi del terzo periodo del comma 9. 
                d) il comma 13-ter e' abrogato.". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  3  dell'Ordinanza
          del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  4013  del  23
          marzo 2012: 
              "Art. 3. Uffici territoriali per la ricostruzione 
              1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  8
          novembre 2011, n. 3978, al fine di accelerare e snellire il
          processo di esame delle  richieste  di  contributo  per  la
          ricostruzione degli immobili privati ricompresi  nei  piani
          di ricostruzione, i comuni che ricadono nelle aree omogenee
          individuate con decreto  del  Commissario  delegato  devono
          costituire entro il 30 giugno 2012 un Ufficio  territoriale
          per la ricostruzione, unico per tutta l'area omogenea. 
              2. Con decreto del Commissario per la ricostruzione  da
          emanarsi entro 30 giorni dalla presente ordinanza,  saranno
          definite le modalita' di  costituzione  degli  Uffici  e  i
          risparmi di spesa.". 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 6 dell'articolo  30
          del citato decreto-legge n. 189 del 2016: 
              "Art. 30. Legalita' e trasparenza 
              1. Ai fini dello  svolgimento,  in  forma  integrata  e
          coordinata,  di  tutte  le   attivita'   finalizzate   alla
          prevenzione  e  al  contrasto  delle  infiltrazioni   della
          criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione
          dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di
          contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e
          forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione
          nei Comuni di cui all'articolo 1, e' istituita, nell'ambito
          del  Ministero  dell'interno,  una  apposita  Struttura  di
          missione, d'ora in avanti denominata  «Struttura»,  diretta
          da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai  sensi
          dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.
          345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
          1991, n. 410. 
              2. - 5. Omissis. 
              6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a
          qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi
          di ricostruzione, pubblica e privata,  nei  Comuni  di  cui
          all'articolo 1, devono essere iscritti, a  domanda,  in  un
          apposito  elenco,  tenuto  dalla  Struttura  e   denominato
          Anagrafe  antimafia  degli  esecutori,  d'ora   in   avanti
          «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e'  necessario  che  le
          verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi  del
          comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
          subappalto o subcontratto,  si  siano  concluse  con  esito
          liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono
          comunque  ammessi   a   partecipare   alle   procedure   di
          affidamento per gli interventi di  ricostruzione  pubblica,
          previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
          sostitutiva dalla  quale  risulti  la  presentazione  della
          domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
          degli altri requisiti previsti dal decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o  dalla  lettera  di
          invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta  ai
          sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18
          aprile 2016,  n.  50,  l'operatore  economico  non  risulti
          ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario  straordinario
          comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria  dei
          concorrenti,  affinche'  vengano  attivate   le   verifiche
          finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di  cui
          al  comma  2  con  priorita'  rispetto  alle  richieste  di
          iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui  al
          comma  3  dovranno  prevedere  procedure   rafforzate   che
          consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
          celeri. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo
          67-quater del citato decreto-legge n. 83 del 2012: 
              "Art.   67-quater.   Criteri    e    modalita'    della
          ricostruzione 
              1. - 8. Omissis. 
              9. Al  fine  di  garantire  la  massima  trasparenza  e
          tracciabilita'   nell'attivita'   di   riparazione   e   di
          ricostruzione degli edifici danneggiati  dal  sisma  del  6
          aprile  2009,  e'  istituito  un  elenco  degli   operatori
          economici interessati all'esecuzione  degli  interventi  di
          ricostruzione. Gli  Uffici  speciali  di  cui  al  comma  2
          dell'articolo  67-ter  fissano  i  criteri  generali  e   i
          requisiti  di  affidabilita'   tecnica   per   l'iscrizione
          volontaria  nell'elenco.   L'iscrizione   nell'elenco   e',
          comunque, subordinata al  possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici  relativi
          a  lavori,  servizi  e  forniture,  di   cui   al   decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni, e alle verifiche antimafia effettuate  dalle
          prefetture-uffici territoriali del Governo competenti.  Gli
          aggiornamenti periodici  delle  verifiche  sono  comunicati
          dalle  prefetture-uffici  territoriali  del  Governo   agli
          Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori
          economici  dall'elenco.  Con  uno  o   piu'   decreti   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti
          procedure anche  semplificate  per  il  riconoscimento  dei
          contributi alla ricostruzione privata, ulteriori  requisiti
          minimi di capacita' e di qualificazione dei  professionisti
          e delle imprese che progettano  ed  eseguono  i  lavori  di
          ricostruzione, sanzioni per il mancato rispetto  dei  tempi
          di  esecuzione,  nonche'  prescrizioni   a   tutela   delle
          condizioni alloggiative e di lavoro del personale impiegato
          nei cantieri della ricostruzione. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo del  comma  492  dell'articolo  1
          della citata legge n. 232 del 2016, come  modificato  dalla
          presente legge (art. 17-quater): 
              "492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a
          ciascun ente locale e' determinato, entro il 20 febbraio di
          ciascun anno, con decreto  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario: 
              0a)  investimenti  dei  comuni,  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77, dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.
          74, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°  agosto
          2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli
          eccezionali eventi sismici e la  ricostruzione,  finanziati
          con  avanzo  di  amministrazione   o   da   operazioni   di
          indebitamento; 
              a)    investimenti    finanziati    con    avanzo    di
          amministrazione o mediante operazioni di indebitamento: 
              1) dei comuni  istituiti,  nel  quinquennio  precedente
          all'anno di riferimento, a seguito dei processi di  fusione
          previsti dalla legislazione vigente; per ciascun  esercizio
          del triennio 2017-2019, sono considerati  esclusivamente  i
          comuni per i quali i processi di fusione si  sono  conclusi
          entro il 1º gennaio dell'esercizio di riferimento; 
              2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; 
              b). 
              c)  investimenti  finalizzati  all'adeguamento   e   al
          miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo
          di amministrazione, per i quali  gli  enti  dispongono  del
          progetto esecutivo redatto e validato in  conformita'  alla
          vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; 
              d)  investimenti  finalizzati  alla   prevenzione   del
          rischio idrogeologico e alla  messa  in  sicurezza  e  alla
          bonifica di siti  inquinati  ad  alto  rischio  ambientale,
          individuati come prioritari per il loro  rilevante  impatto
          sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per  i
          quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto  e
          validato in conformita' alla  vigente  normativa,  completo
          del cronoprogramma della spesa. 
              d-bis)  progettazione  definitiva   ed   esecutiva   di
          investimenti finalizzati al miglioramento  della  dotazione
          infrastrutturale o  al  recupero  degli  immobili  e  delle
          strutture  destinati  a   servizi   per   la   popolazione,
          finanziati con avanzo di amministrazione. 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  7-bis  del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge   24   giugno   2013,   n.   71
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
          di Piombino,  di  contrasto  ad  emergenze  ambientali,  in
          favore  delle  zone  terremotate  del  maggio  2012  e  per
          accelerare la ricostruzione in Abruzzo e  la  realizzazione
          degli interventi per Expo 2015): 
              "Art.  7-bis.   Rifinanziamento   della   ricostruzione
          privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo 
              1.  Al  fine  di  assicurare  la   prosecuzione   degli
          interventi per la ricostruzione privata nei territori della
          regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6  aprile
          2009, di cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  e'
          autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni dal 2014 al 2019 al fine  della  concessione  di
          contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di
          immobili,   prioritariamente    adibiti    ad    abitazione
          principale, danneggiati  ovvero  per  l'acquisto  di  nuove
          abitazioni,    sostitutive    dell'abitazione    principale
          distrutta. Le risorse di cui  al  precedente  periodo  sono
          assegnate ai comuni interessati con delibera del  CIPE  che
          puo'  autorizzare  gli  enti  locali  all'attribuzione  dei
          contributi  in  relazione  alle   effettive   esigenze   di
          ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio  sullo
          stato di utilizzo delle  risorse  allo  scopo  finalizzate,
          ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli
          stanziamenti annuali iscritti in bilancio.  Per  consentire
          la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui  al   presente
          articolo senza  soluzione  di  continuita',  il  CIPE  puo'
          altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di  150
          milioni di euro per l'anno 2013,  delle  risorse  destinate
          agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al  punto
          1.3 della delibera del CIPE n.  135/2012  del  21  dicembre
          2012, in via di anticipazione, a valere  sulle  risorse  di
          cui al primo periodo del presente  comma,  fermo  restando,
          comunque, lo stanziamento  complessivo  di  cui  al  citato
          punto 1.3. 
              2. I contributi sono  erogati  dai  comuni  interessati
          sulla base degli  stati  di  avanzamento  degli  interventi
          ammessi; la concessione  dei  predetti  contributi  prevede
          clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi  di
          mancato o ridotto  impiego  delle  somme,  ovvero  di  loro
          utilizzo anche solo  in  parte  per  finalita'  diverse  da
          quelle indicate nel presente articolo. In tutti i  casi  di
          revoca, il beneficiario e'  tenuto  alla  restituzione  del
          contributo.  In  caso  di  inadempienza,  si  procede   con
          l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo  sono
          riversate in apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati. 
              3. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le  misure
          dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite  in  euro
          1,81   e   in   euro   14,62,   ovunque   ricorrano,   sono
          rideterminate, rispettivamente, in  euro  2,00  e  in  euro
          16,00. 
              4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di
          politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013. 
              5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si  provvede
          con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del  presente
          articolo. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 437 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "437.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  delle
          attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
          e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma  del  6
          aprile 2009, il CIPE, sulla base delle  esigenze  effettive
          documentate  dalle  amministrazioni   centrali   e   locali
          istituzionalmente    preposte    alle    attivita'    della
          ricostruzione, ivi compresi  gli  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione, puo'  continuare  a  destinare  quota  parte
          delle  risorse  statali  stanziate  allo  scopo,  anche  al
          finanziamento di servizi di  natura  tecnica  e  assistenza
          qualificata.". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   dell'articolo   5
          dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
          maggio   2009   e   successive   modificazioni   (Ulteriori
          interventi  urgenti  diretti  a  fronteggiare  gli   eventi
          sismici verificatisi nella  regione  Abruzzo  il  giorno  6
          aprile 2009. (Ordinanza n. 3771)e successive modificazioni: 
              "Art. 5. 
              1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto-legge n. 39 del 2009 possono richiedere  ai  propri
          datori di lavoro l'esenzione dalle prestazioni  lavorative,
          per un periodo massimo di sessanta giorni, in  deroga  alle
          disposizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
              2. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti
          dalla situazione  emergenziale,  il  sindaco  della  citta'
          dell'Aquila, i sindaci dei comuni di cui al comma  1  e  la
          provincia  dell'Aquila  sono   autorizzati   a   stipulare,
          rispettivamente, fino a cinque, a due ed a tre contratti di
          collaborazione coordinata e continuativa, con  scadenza  31
          dicembre 2010, con oneri a carico  delle  risorse  ad  essi
          attribuite per fronteggiare l'emergenza. 
              2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  i
          sindaci  dei  comuni  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  del
          decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, i cui  territori  sono
          ricompresi nelle aree di competenza dei  "Centri  Operativi
          Misti" costituiti con i decreti del Commissario delegato n.
          1 del 9 aprile 2009, n. 4 del 17 aprile 2009 e n. 8 del  29
          maggio 2009, sono autorizzati a stipulare un  contratto  di
          collaborazione coordinata e continuativa, con  scadenza  31
          dicembre 2010 con oneri a  carico  delle  risorse  ad  essi
          attribuite per fronteggiare l'emergenza. 
              3. Gli eventuali contratti di lavoro gia' stipulati dai
          sindaci   nel   quadro   degli   interventi   urgenti    ed
          indifferibili e per assicurare  la  prima  assistenza  alle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art.
          1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  n.  3753  del  6  aprile  2009,   rientrano   nel
          contingente complessivo di cui al presente articolo e  sono
          conseguentemente  modificati  quanto  alla   qualificazione
          giuridica nei termini che precedono.". 
              . - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  2  del
          decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,  n.
          1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza,
          di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi  tra  spazi
          destinati agli insediamenti  residenziali  e  produttivi  e
          spazi pubblici o riservati alle  attivita'  collettive,  al
          verde pubblico o a parcheggi da  osservare  ai  fini  della
          formazione  dei  nuovi  strumenti   urbanistici   o   della
          revisione  di  quelli  esistenti,  ai  sensi  dell'art.  17
          della legge 6 agosto 1967, n. 765): 
              "Art. 2. Zone territoriali omogenee 
              Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e
          per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967,  n.
          765: 
              A) le parti del territorio interessate  da  agglomerati
          urbani che rivestono  carattere  storico,  artistico  o  di
          particolare  pregio  ambientale  o  da  porzioni  di  essi,
          comprese le  aree  circostanti,  che  possono  considerarsi
          parte   integrante,   per   tali   caratteristiche,   degli
          agglomerati stessi; 
              B) le parti del territorio  totalmente  o  parzialmente
          edificate,  diverse   dalle   zone   A):   si   considerano
          parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta
          degli edifici esistenti non  sia  inferiore  al  12,5%  (un
          ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali
          la densita' territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; 
              C) le parti del territorio destinate a nuovi  complessi
          insediativi, che risultino inedificate  o  nelle  quali  la
          edificazione  preesistente  non  raggiunga  i   limiti   di
          superficie e densita' di cui alla precedente lettera B); 
              D)  le  parti  del   territorio   destinate   a   nuovi
          insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; 
              E) le parti del territorio destinate ad  usi  agricoli,
          escluse  quelle  in  cui  -  fermo  restando  il  carattere
          agricolo delle stesse - il frazionamento  delle  proprieta'
          richieda insediamenti da considerare come zone C); 
              F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed
          impianti di interesse generale.". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   5-bis
          dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77  (Interventi  urgenti  in  favore  delle  popolazioni
          colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese
          di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
          civile): 
              "Art. 14. Ulteriori disposizioni finanziarie 
              1. - 5. Omissis. 
              5-bis. I sindaci dei  comuni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, predispongono, d'intesa con  il  presidente  della
          regione   Abruzzo   -   Commissario   delegato   ai   sensi
          dell'articolo 4, comma 2, d'intesa con il presidente  della
          provincia  nelle  materie  di  sua  competenza,  piani   di
          ricostruzione  del  centro  storico  delle   citta',   come
          determinato ai  sensi  dell'articolo  2,  lettera  a),  del
          decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,  n.
          1444,  definendo  le  linee  di  indirizzo  strategico  per
          assicurarne    la    ripresa    socio-economica    e     la
          riqualificazione dell'abitato, nonche'  per  facilitare  il
          rientro  delle  popolazioni   sfollate   nelle   abitazioni
          danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. I piani
          di ricostruzione  approvati  dai  sindaci  dei  Comuni  del
          cratere  sismico  diversi  dall'Aquila   possono   altresi'
          comprendere interventi per la riqualificazione degli  spazi
          pubblici e della rete viaria, la  messa  in  sicurezza  del
          territorio e delle cavita', danneggiate  o  rese  instabili
          dal sisma, nei centri storici  dei  medesimi  comuni  e  il
          miglioramento della dotazione di reti e  servizi  pubblici,
          connessi e complementari agli interventi  di  ricostruzione
          dei  comuni  del  cratere  ove  i  suddetti  interventi  di
          ricostruzione non siano stati gia'  eseguiti.  L'attuazione
          del piano avviene a valere sulle risorse di cui al comma 1.
          Ove appartengano alla categoria  di  cui  all'articolo  10,
          comma 3, lettera a), del codice dei beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n.  42,   ovvero   in   caso   di   particolare   interesse
          paesaggistico attestato  dal  competente  vice  commissario
          d'intesa con il sindaco, gli edifici civili privati possono
          essere ricostruiti a  valere  sulle  predette  risorse  nei
          limiti   definiti   con   ordinanza   adottata   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 1,  tenuto  conto  della  situazione
          economica individuale del  proprietario.  La  ricostruzione
          degli edifici civili privati di cui al  periodo  precedente
          esclude l'applicazione dell'articolo 3. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 3  del
          citato decreto-legge n. 39 del 2009: 
              "Art. 1. Modalita' di attuazione del presente  decreto;
          ambito oggettivo e soggettivo 
              1.  Le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge  24
          febbraio 1992, n.  225,  necessarie  per  l'attuazione  del
          presente decreto sono emanate di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  quanto  attiene  agli
          aspetti di carattere fiscale e finanziario. 
              2.  Le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge  24
          febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del  comma  1  del
          presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3,  hanno
          effetto esclusivamente con riferimento  al  territorio  dei
          comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi  nella
          regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base
          dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal
          Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una
          intensita'  MSC  uguale  o  superiore   al   sesto   grado,
          identificati con il decreto  del  Commissario  delegato  16
          aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          89 del 17 aprile 2009. Le stesse  ordinanze  riguardano  le
          persone fisiche ivi residenti, le imprese  operanti  e  gli
          enti aventi sede nei predetti territori  alla  data  del  6
          aprile 2009. 
              3. Gli interventi di cui all'articolo 3,  comma  1,  ad
          eccezione  di  quelli  di  cui  alla  lettera  f),  possono
          riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori
          dei comuni di cui al comma  2  del  presente  articolo,  in
          presenza di un nesso di causalita'  diretto  tra  il  danno
          subito e l'evento sismico, comprovato da  apposita  perizia
          giurata" 
              "Art. 3. Ricostruzione e riparazione  delle  abitazioni
          private e di immobili ad uso non  abitativo;  indennizzi  a
          favore delle imprese 
              1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
          dal sisma del 6 aprile 2009 nei  territori  individuati  ai
          sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di  eventuali
          risarcimenti assicurativi: 
              a) la concessione di contributi a fondo perduto,  anche
          con le modalita', su base volontaria, del credito d'imposta
          e, sempre su base volontaria,  di  finanziamenti  agevolati
          garantiti dallo Stato, per la ricostruzione  o  riparazione
          di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai
          sensi del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,
          distrutti, dichiarati inagibili o  danneggiati  ovvero  per
          l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive  dell'abitazione
          principale distrutta. Il contributo di  cui  alla  presente
          lettera e' determinato in ogni caso in modo tale da coprire
          integralmente le spese occorrenti per  la  riparazione,  la
          ricostruzione o  l'acquisto  di  un  alloggio  equivalente.
          L'equivalenza  e'   attestata   secondo   le   disposizioni
          dell'autorita'  comunale,  tenendo  conto  dell'adeguamento
          igienico-sanitario e della massima  riduzione  del  rischio
          sismico. Nel caso  di  ricostruzione,  l'intervento  e'  da
          realizzare  nell'ambito  dello  stesso  comune.  L'acquisto
          dell'abitazione   sostitutiva   comporta   il   contestuale
          trasferimento  al   patrimonio   comunale   dell'abitazione
          distrutta  ovvero  dei  diritti  di  cui  al  quarto  comma
          dell'articolo 1128 del  codice  civile.  Se  la  volumetria
          dell'edificio  ricostruito,  in  conseguenza  dell'acquisto
          dell'abitazione  equivalente  da  parte   di   alcuno   dei
          condomini, e' inferiore rispetto a  quella  del  fabbricato
          demolito, i diritti di cui al  quarto  comma  dell'articolo
          1128 del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di
          diritto agli altri condomini;  se  tuttavia  l'edificio  e'
          ricostruito  con  l'originaria  volumetria  a   spese   dei
          condomini,  i  diritti  di  cui  al  citato  quarto   comma
          dell'articolo 1128 del  codice  civile  sono  trasferiti  a
          coloro che hanno sostenuto tali spese. Gli atti pubblici  e
          le   scritture   private   autenticate   ricognitivi    dei
          trasferimenti al  patrimonio  comunale  ovvero  agli  altri
          condomini di cui ai periodi precedenti, nonche' quelli  con
          i  quali  vengono  comunque  riassegnate  pro  diviso  agli
          originari  condomini  o  loro  aventi   causa   le   unita'
          immobiliari  facenti  parte  dei  fabbricati   ricostruiti,
          costituiscono  titolo   per   trasferire   sugli   immobili
          ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con  le  modalita'
          di cui al  secondo  comma  dell'articolo  2825  del  codice
          civile,  le  ipoteche  e  le  trascrizioni  pregiudizievoli
          gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono  soggetti
          all'imposta  di  successione  ne'  alle  imposte  e   tasse
          ipotecarie e catastali gli immobili demoliti  o  dichiarati
          inagibili costituenti abitazione principale del de cuius;