art. 1 note (parte 15)

           	
				
 
            Si riporta il testo del  comma 6,  all'articolo 110,  del
          regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: 
            "6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: 
            a) quelli che, dotati di attestato  di  conformita'  alle
          disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
          cui   all'articolo 14-bis,   comma 4,   del   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 640,  e
          successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
          moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
          elettronico  definiti  con  provvedimenti   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato, nei  quali  insieme  con  l'elemento
          aleatorio sono presenti anche  elementi  di  abilita',  che
          consentono  al  giocatore  la  possibilita'  di  scegliere,
          all'avvio o nel corso della partita, la propria  strategia,
          selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
          favorevoli tra quelle proposte dal gioco,  il  costo  della
          partita non supera 1 euro, la durata minima  della  partita
          e' di quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in
          denaro, ciascuna comunque di valore  non  superiore  a  100
          euro,  erogate  dalla  macchina.  Le   vincite,   computate
          dall'apparecchio in modo non predeterminabile su  un  ciclo
          complessivo  di  non  piu'  di  140.000   partite,   devono
          risultare  non  inferiori  al  75  per  cento  delle  somme
          giocate.  In  ogni  caso  tali   apparecchi   non   possono
          riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue  regole
          fondamentali; 
            a-bis) con provvedimento del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
          apparecchi di cui alla lettera a); 
            b) quelli, facenti parte della  rete  telematica  di  cui
          all'articolo 14-bis, comma 4, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 640,  e  successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno,  da  adottare  ai   sensi   dell'articolo 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
          tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 
            1) il costo e  le  modalita'  di  pagamento  di  ciascuna
          partita; 
            2) la percentuale minima della raccolta  da  destinare  a
          vincite; 
            3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione  delle
          vincite; 
            4) le specifiche di  immodificabilita'  e  di  sicurezza,
          riferite anche  al  sistema  di  elaborazione  a  cui  tali
          apparecchi sono connessi; 
            5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore  da
          adottare sugli apparecchi; 
            6) le  tipologie  e  le  caratteristiche  degli  esercizi
          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
          di cui alla presente lettera". 
            Comma 649 
            Si  riporta   il   testo   del   comma 2,   lettera   g),
          all'articolo 14, della legge 11 marzo 2014, n. 23: 
            "g)  revisione  degli  aggi  e  compensi   spettanti   ai
          concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di
          progressivita'  legata  ai   volumi   di   raccolta   delle
          giocate:". 
            Si riporta il testo del  comma 6,  all'articolo 110,  del
          regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: 
            "6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: 
            a) quelli che, dotati di attestato  di  conformita'  alle
          disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
          cui   all'articolo 14-bis,   comma 4,   del   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 640,  e
          successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
          moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
          elettronico  definiti  con  provvedimenti   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato, nei  quali  insieme  con  l'elemento
          aleatorio sono presenti anche  elementi  di  abilita',  che
          consentono  al  giocatore  la  possibilita'  di  scegliere,
          all'avvio o nel corso della partita, la propria  strategia,
          selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
          favorevoli tra quelle proposte dal gioco,  il  costo  della
          partita non supera 1 euro, la durata minima  della  partita
          e' di quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in
          denaro, ciascuna comunque di valore  non  superiore  a  100
          euro,  erogate  dalla  macchina.  Le   vincite,   computate
          dall'apparecchio in modo non predeterminabile su  un  ciclo
          complessivo  di  non  piu'  di  140.000   partite,   devono
          risultare  non  inferiori  al  75  per  cento  delle  somme
          giocate.  In  ogni  caso  tali   apparecchi   non   possono
          riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue  regole
          fondamentali; 
            a-bis) con provvedimento del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
          apparecchi di cui alla lettera a); 
            b) quelli, facenti parte della  rete  telematica  di  cui
          all'articolo 14-bis, comma 4, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 640,  e  successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno,  da  adottare  ai   sensi   dell'articolo 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
          tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 
            1) il costo e  le  modalita'  di  pagamento  di  ciascuna
          partita; 
            2) la percentuale minima della raccolta  da  destinare  a
          vincite; 
            3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione  delle
          vincite; 
            4) le specifiche di  immodificabilita'  e  di  sicurezza,
          riferite anche  al  sistema  di  elaborazione  a  cui  tali
          apparecchi sono connessi; 
            5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore  da
          adottare sugli apparecchi; 
            6) le  tipologie  e  le  caratteristiche  degli  esercizi
          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
          di cui alla presente lettera". 
            Comma 651 
            Si riporta il testo  del  comma 5,  all'articolo 10,  del
          decreto-legge 29 novembre  2004,  n. 282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: 
            "5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
          di finanza pubblica, anche mediante interventi  volti  alla
          riduzione  della  pressione   fiscale,   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali  di
          politica economica», alla cui  costituzione  concorrono  le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1". 
            Comma 652 
            Si riporta il testo del comma 431, all'articolo 1,  della
          legge 27 dicembre 2013: 
            "431. Nello   stato   di   previsione    del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un   fondo
          denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
          cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  le
          seguenti risorse: 
            a) l'ammontare dei  risparmi  di  spesa  derivanti  dalla
          razionalizzazione   della    spesa    pubblica    di    cui
          all'articolo 49-bis  del  decreto-legge   21 giugno   2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge  9 agosto
          2013, n. 98, al netto  della  quota  gia'  considerata  nei
          commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a  programmi
          finalizzati al conseguimento  di  esigenze  prioritarie  di
          equita' sociale e ad impegni inderogabili; 
            b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota
          di aggiornamento del Documento di economia  e  finanza,  si
          stima di incassare quali  maggiori  entrate  rispetto  alle
          previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso  e
          a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente
          derivanti   dall'attivita'   di   contrasto   dell'evasione
          fiscale, al netto di  quelle  derivanti  dall'attivita'  di
          recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai
          comuni". 
            Comma 653 
            Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 2 agosto
          1982, n. 528: 
            "Art. 12. 1. I punti di  raccolta  del  gioco  del  lotto
          automatizzato sono collocati presso le rivendite di  generi
          di monopolio e presso le ricevitorie  del  lotto  che  alla
          data  di  entrata  in  funzione  dell'automazione  svolgono
          attivita' di raccolta  con  il  sistema  manuale  ai  sensi
          dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123. 
            2. Allo  scopo   di   estendere   progressivamente   alle
          rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco  del
          lotto, in rapporto alla accertata produttivita' del sistema
          automatizzato  ed  all'incremento  del   relativo   gettito
          erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato
          provvedera'  entro  due,  cinque   e   sette   anni   dalla
          realizzazione   del    sistema    di    automazione    alla
          determinazione  del   numero   dei   punti   di   raccolta,
          rispettivamente     nel      numero      di      diecimila,
          dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla
          stessa  data  la  concessione  sara'  rilasciata  ad   ogni
          rivendita richiedente, purche' venga assicurato un  incasso
          medio annuo da stabilire con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze previa intesa con le organizzazioni  sindacali  dei
          rispettivi settori  maggiormente  rappresentative  su  base
          nazionale. 
            3. Trascorso il primo  triennio,  i  termini  di  cui  al
          comma 2  possono  essere   abbreviati   in   considerazione
          dell'andamento del gioco. 
            4. In relazione alla progressiva estensione dei punti  di
          raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro  delle
          finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali  dei
          rispettivi settori  maggiormente  rappresentative  su  base
          nazionale, potra' essere rideterminata in piu' o in meno la
          distanza tra le  ricevitorie  gestite  dai  rivenditori  di
          generi  di  monopolio  e  le  ricevitorie  gestite  da   ex
          dipendenti del lotto. 
            5. Per  l'installazione  di  ciascun  terminale  per   la
          raccolta   del   gioco   del   lotto   automatizzato   ogni
          raccoglitore   versa   all'Amministrazione   autonoma   dei
          Monopoli di Stato un contributo una  tantum,  stabilito  in
          ragione  di  due  milioni  e   cinquecentomila   lire.   Il
          contributo deve essere versato da parte  dei  raccoglitori,
          per ciascun terminale gia' funzionante alla data di entrata
          in vigore della presente disposizione, entro  il  30 giugno
          2001. Per quelli installati successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione il contributo
          viene versato entro 60 giorni  dalla  data  di  ricevimento
          della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma  dei
          Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta  data
          del  30 giugno   2001. All'atto   del   ricevimento   della
          richiesta, il  ricevitore  ha  facolta'  di  rinunciare  ai
          terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui  quali  non
          sara' dovuto il pagamento del  contributo  una  tantum.  Il
          mancato versamento del contributo una  tantum  nei  termini
          predetti comportera' il ritiro del terminale  e  l'addebito
          delle spese sostenute per il ritiro. 
            6. Per il diritto esclusivo alla raccolta  delle  giocate
          ciascun raccoglitore e' tenuto a corrispondere la tassa  di
          concessione governativa di lire 500 mila annue". 
            Si riporta il  contenuto  del  comma 1,  all'articolo 33,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724: 
            "1. Il  Ministro  delle  finanze,  con  proprio  decreto,
          provvede a fissare  in  anticipo  sui  tempi  previsti  dal
          comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990,  n. 85,
          l'allargamento della rete di raccolta del gioco  del  lotto
          in modo che entro tre anni dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge sia  raggiunto  il  numero  di  15.000
          punti di raccolta e che successivamente sia estesa a  tutti
          i tabaccai che ne facciano richiesta entro il  1° marzo  di
          ogni anno, purche' sia assicurato un incasso medio annuo da
          stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di intesa
          con le  organizzazioni  sindacali  dei  rispettivi  settori
          maggiormente   rappresentative   sul    piano    nazionale,
          salvaguardando l'esigenza di garantire  la  presenza  nelle
          zone  periferiche  del  Paese.  Sulla  base  delle  domande
          presentate il Ministro delle finanze, con  propri  decreti,
          definisce il piano di progressiva estensione della  rete  a
          tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre  di  ogni
          anno. Per conseguire tali obiettivi,  la  distanza  tra  le
          ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e
          le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto  prevista
          come requisito  dal  decreto  del  Ministro  delle  finanze
          6 maggio 1987 e  dalla  legge  19 aprile  1990,  n. 85,  e'
          ridotta a 200 metri, seguendo  il  percorso  pedonale  piu'
          breve.". 
            Comma 655 
            Si  riporta  il  contenuto  del  comma 1,   lettera   q),
          all'articolo 4, del decreto legislativo  12 dicembre  2003,
          n. 344, come modificato dalla presente legge: 
            "q) fino a quando,  ai  sensi  dell'articolo 3,  comma 1,
          lettera a), della legge 7 aprile 2003,  n. 80,  non  verra'
          attuata l'inclusione, tra i soggetti  passivi  dell'imposta
          sul  reddito,   degli   enti   non   commerciali   di   cui
          all'articolo 73, comma 1,  lettera  c),  del  citato  testo
          unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato  dal
          presente decreto legislativo, gli  utili  percepiti,  dagli
          enti stessi non  concorrono  alla  formazione  del  reddito
          imponibile, in quanto esclusi, nella misura del  22,26  per
          cento del loro ammontare; sull'ammontare  imponibile  degli
          utili, in qualunque forma  corrisposti  nel  primo  periodo
          d'imposta che inizia a decorrere dal  1° gennaio  2004,  le
          societa' e gli enti indicati nel  comma 1  dell'articolo 23
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  29 settembre
          1973, n. 600 operano, con obbligo di rivalsa, una  ritenuta
          del 12,50 per cento a titolo di acconto". 
            Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 27 luglio
          2000, n. 212: 
            "Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie) 
            1. Salvo quanto  previsto  dall'articolo 1,  comma 2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
            2. In ogni caso, le disposizioni tributarie  non  possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
            3. I termini di  prescrizione  e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati". 
            Comma 656 
            Si riporta il contenuto dell'articolo 61 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
            "Art. 61. Interessi passivi 
            1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa
          sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
          l'ammontare dei ricavi e altri proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito d'impresa o che  non  vi  concorrono  in
          quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i  ricavi
          e proventi. 
            2. La parte di interessi passivi non deducibile ai  sensi
          del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto  alla
          detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)  del
          comma 1 dell'articolo 15.". 
            Si riporta il contenuto  del  comma 5,  all'articolo 109,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre
          1986, n. 917: 
            "5. Le spese e  gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande,   diverse   da   quelle   di   cui   al    comma 3
          dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del  75  per
          cento". 
            Comma 657 
            Si riporta il testo  del  comma 1,  all'articolo 25,  del
          decreto-legge  31 maggio  2010,  n. 78,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  30 luglio  2010,  n. 122,  come
          modificato dalla presente legge: 
            "1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e  le  Poste
          Italiane S.p.a. operano una ritenuta  del  8  per  cento  a
          titolo di  acconto  dell'imposta  sul  reddito  dovuta  dai
          beneficiari,   con    obbligo    di    rivalsa,    all'atto
          dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici  disposti
          dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o  per
          i quali spetta la detrazione d'imposta.  Le  ritenute  sono
          versate con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n. 241. Con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle Entrate  sono  individuate  le
          tipologie di pagamenti nonche' le modalita'  di  esecuzione
          degli  adempimenti  relativi  alla  certificazione  e  alla
          dichiarazione delle ritenute operate". 
            Comma 660 
            Si riporta il  testo  dell'articolo 19  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: 
            "Art. 19 Finanziamenti speciali 
            Ferme restando le agevolazioni di cui agli artt. 15, 16 e
          17, i finanziamenti effettuati con  fondi  somministrati  o
          conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti  per  conto
          degli stessi non concorrono a formare  la  base  imponibile
          dell'imposta sostitutiva. 
            Non concorrono  inoltre  a  formare  la  base  imponibile
          dell'imposta sostitutiva: 
            a) i finanziamenti previsti  da  leggi  speciali  recanti
          provvidenze a favore di zone devastate da catastrofi  o  da
          calamita' naturali; 
            b) i  finanziamenti  fatti  ad  Amministrazioni  statali,
          anche con  ordinamento  autonomo,  a  regioni,  province  e
          comuni e ad  enti  pubblici  istituiti  esclusivamente  per
          l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto
          di servizi pubblici in regime di monopolio. 
            L'imposta sostitutiva e' ridotta alla meta' per  i  mutui
          concessi dagli istituti di credito  fondiario  ad  Istituti
          Autonomi per le Case Popolari e a cooperative  edilizie  in
          conformita' alle  disposizioni  degli  artt. 147  e148  del
          Testo unico sull'edilizia popolare ed  economica  approvato
          con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165. 
            Per  le   operazioni   di   finanziamento   dei   crediti
          all'esportazione  previsti  dalla  legge  24 maggio   1977,
          n. 227, di durata  superiore  ai  diciotto  mesi  l'imposta
          sostitutiva si applica nella misura di cui al secondo comma
          dell'art. 18. 
            Il trattamento  previsto  agli  effetti  dell'imposta  di
          bollo dal secondo comma dell'art. 15 e' esteso  anche  agli
          effetti cambiari e titoli equivalenti  indicati  nel  primo
          comma  dell'art. 32  della  legge  citata  nel   precedente
          comma". 
            Si riporta il  testo  dell'articolo 17  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: 
            "Art. 17 Imposta sostitutiva 
            Gli enti che  effettuano  le  operazioni  indicate  negli
          artt. 15 e 16 , a seguito  di  specifica  opzione,  possono
          corrispondere, in  luogo  delle  imposte  di  registro,  di
          bollo,  ipotecarie  e  catastali  e   delle   tasse   sulle
          concessioni governative, una imposta sostitutiva. L'opzione
          e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento. 
            Per gli istituti  di  credito  costituiti  ai  sensi  dei
          decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre  1923,
          n. 3148 , e 20 maggio 1924, n. 731, degli artt. 14 e 18 del
          decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 ,  dei  decreto-legge
          13 novembre 1931, n. 1398 e 2 giugno  1946,  n. 491  ,  del
          D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418 ,  della  legge  22 giugno
          1950, n. 445 , dell'art. 17  della  legge  25 luglio  1952,
          n. 949 , e delle leggi  13 marzo  1953,  n. 208  ,11 aprile
          1953, n. 298 , e 31 luglio 1957, n. 742 , nonche'  per  gli
          istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in
          base al testo  unico  16 luglio  1905,  n. 646  ,  per  gli
          istituti  soggetti  alla  disciplina  di  cui   al   D.Lgs.
          23 agosto 1946, n. 370 ,  per  le  sezioni  autonome  opere
          pubbliche  di  cui  alle  leggi  6 marzo  1950,  n. 108,  e
          11 marzo 1958, n. 238, e per la sezione interventi speciali
          di cui alle leggi 18 dicembre 1961,  n. 1470,  e  18 maggio
          1973, n. 274,  l'imposta  sostitutiva  comprende  anche  le
          imposte di bollo e di registro,  le  imposte  ipotecarie  e
          catastali e le tasse sulle  concessioni  governative  sugli
          altri atti ed operazioni  che  detti  istituti  pongono  in
          essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della
          loro attivita', in conformita'  alle  norme  legislative  o
          agli statuti che li reggono,  salvo  quanto  stabilito  nel
          secondo comma dell'art. 15 per gli  atti  giudiziari  e  le
          cambiali". 
            Si riporta il  testo  dell'articolo 20  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: 
            "Art. 20   Dichiarazione   e    pagamento    dell'imposta
          sostitutiva 
            Gli enti che  effettuano  le  operazioni  indicate  dagli
          artt. 15 e 16  devono  dichiarare,  entro  tre  mesi  dalla
          chiusura dell'esercizio, le somme sulle quali si  commisura
          l'imposta  dovuta,  indicando   separatamente   l'ammontare
          complessivo   dei   finanziamenti   soggetti   all'aliquota
          normale, quello  dei  finanziamenti  soggetti  all'aliquota
          ridotta di  cui  all'art. 18  e  quello  dei  finanziamenti
          previsti dall'art. 19. 
            La dichiarazione deve essere presentata in due esemplari,
          sottoscritti dalle persone che sono  tenute  a  firmare  la
          dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche, all'Ufficio  del  registro  nella
          cui circoscrizione e' la sede legale dell'ente. 
            L'Ufficio annota  su  un  esemplare  della  dichiarazione
          l'ammontare  dell'imposta   che   risulta   dovuta   e   lo
          restituisce all'ente, che deve effettuare il  pagamento  in
          unica soluzione entro trenta giorni. 
            L'ufficio  dell'Agenzia  delle   entrate   competente   a
          recuperare le maggiori imposte sull'atto  di  compravendita
          della casa di abitazione, acquistata con i benefici di  cui
          all' articolo 1, quinto periodo, della  tariffa,  parte  I,
          annessa  al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26 aprile  1986,  n. 131,  e  successive
          modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per
          dichiarazione mendace o trasferimento  per  atto  a  titolo
          oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici
          prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del
          loro acquisto, provvede, nel termine  decadenziale  di  tre
          anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei
          benefici  medesimi,  a   recuperare   nei   confronti   del
          mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva  di  cui
          al terzo comma dell'articolo 18 e quella di  cui  al  primo
          comma dello stesso articolo, nonche' a irrogare la sanzione
          amministrativa  nella  misura  del  30  per   cento   della
          differenza medesima. 
            Per  la  rettifica  dell'imponibile,  per  l'accertamento
          d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla
          omissione  o  infedelta'  della   dichiarazione,   per   la
          riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda
          l'applicazione dell'imposta sostitutiva  valgono  le  norme
          sull'imposta di registro. 
            Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite
          le modalita' di applicazione delle disposizioni  dei  commi
          precedenti". 
            Si riporta il  testo  del  comma 4,  all'articolo 8,  del
          decreto-legge  27 aprile  1990,  n. 90,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165: 
            "4. Gli  enti  che  effettuano  operazioni   di   credito
          indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica   29 settembre   1973,   n. 601,   devono
          presentare, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto,
          in   luogo   della   dichiarazione   ivi   prevista,    due
          dichiarazioni di cui  la  prima  relativa  alle  operazioni
          effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la  seconda,
          relativa alle operazioni  effettuate  nel  secondo  periodo
          dell'esercizio  stesso.  Le  dichiarazioni  devono   essere
          presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla  scadenza
          del  primo  semestre  o  dalla   chiusura   dell'esercizio.
          L'ufficio  annota  su  un  esemplare  di   ciascuna   delle
          dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e
          lo restituisce all'ente che  deve  effettuare  il  relativo
          pagamento entro trenta giorni.  Con  decreto  del  Ministro
          delle   finanze   saranno   stabilite   le   modalita'   di
          applicazione delle disposizioni recate dal presente  comma,
          nonche' le  modalita'  per  l'effettuazione  dei  controlli
          delle   dichiarazioni,   avvalendosi   anche   di   sistemi
          meccanografici.". 
            Comma 661 
            Si riporta il testo del comma 373, all'articolo 1,  della
          legge  24 dicembre  2012,  n. 228,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "373. I soggetti di cui al comma 365  possono  richiedere
          ai  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito   il
          finanziamento di  cui  al  comma 367  entro  il  31 ottobre
          2013. Ai fini del rispetto della normativa  in  materia  di
          aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui ai commi da
          365  a  372  del   presente   articolo   si   tiene   conto
          dell'eventuale  differenza  positiva  fra   il   tasso   di
          interesse fissato dall'istituto di credito e  il  tasso  di
          riferimento calcolato  in  base  alla  comunicazione  della
          Commissione  relativa  alla   revisione   del   metodo   di
          fissazione dei  tassi  di  riferimento  e  attualizzazione,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.
          C14 del 19 gennaio 2008; ai  medesimi  fini,  i  Presidenti
          delle  regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto,   in
          qualita' di commissari delegati ai  sensi  dell'articolo 1,
          comma 4,   del   decreto-legge   6 giugno   2012,    n. 74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122,  verificano  l'assenza  di  sovracompensazioni  dei
          danni subiti per effetto degli  eventi  sismici  del  20  e
          29 maggio  2012,  tenendo  conto  anche   degli   eventuali
          indennizzi assicurativi. L'aiuto e' concesso nei  limiti  e
          alle condizioni del  regolamento  (CE)  n. 1998/2206  della
          Commissione,     del     15 dicembre     2006,     relativo
          all'applicazione degli articoli 87 e 88 del  trattato  agli
          aiuti d'importanza minore (de minimis)". 
            Comma 662 
            Si riporta il  testo  del  comma 3,  all'articolo 8,  del
          decreto-legge  6 giugno  2012,   n. 74,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n. 122,  cosi'
          come modificato dalla presente legge: 
            "3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone  colpite
          dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od
          oggetto  di  ordinanze  sindacali  di  sgombero,   comunque
          adottate entro il 30 novembre  2012,  in  quanto  inagibili
          totalmente o parzialmente, non concorrono  alla  formazione
          del reddito imponibile ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
          societa', fino alla definitiva ricostruzione  e  agibilita'
          dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta
          2013. I fabbricati  di  cui  al  periodo  precedente  sono,
          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale
          propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          22 dicembre 2011, n. 214,  e  successive  modificazioni,  a
          decorrere   dall'anno   2012   e   fino   alla   definitiva
          ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
          non oltre il 30 giugno 2015. Ai fini del presente comma, il
          contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la
          distruzione  o  l'inagibilita'  totale   o   parziale   del
          fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
          giorni   trasmette   copia   dell'atto   di   verificazione
          all'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  territorialmente
          competente". 
            Comma 664 
            Si riporta il testo  del  comma 5,  all'articolo 10,  del
          decreto-legge 29 novembre  2004,  n. 282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: 
            "5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
          di finanza pubblica, anche mediante interventi  volti  alla
          riduzione  della  pressione   fiscale,   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali  di
          politica economica», alla cui  costituzione  concorrono  le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1". 
            Comma 665 
            Si riporta il testo del comma 17,  all'articolo 9,  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289: 
            "17. I soggetti colpiti dal sisma del  13  e  16 dicembre
          1990, che ha interessato le province di Catania,  Ragusa  e
          Siracusa, individuati ai  sensi  dell'articolo 3  dell'O.M.
          21 dicembre 1990 del Ministro per  il  coordinamento  della
          protezione  civile,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei  provvedimenti
          agevolativi in materia di versamento delle somme  dovute  a
          titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
          automatica la propria posizione relativa  agli  anni  1990,
          1991 e 1992. La definizione si perfeziona  versando,  entro
          il 16 aprile 2003, l'intero ammontare  dovuto  per  ciascun
          tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti  gia'
          eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
          per cento; il perfezionamento  della  definizione  comporta
          gli effetti di cui  al  comma 10. Qualora  gli  importi  da
          versare  complessivamente  ai  sensi  del  presente   comma
          eccedano la somma di  5.000  euro,  gli  importi  eccedenti
          possono  essere  versati  in  un  massimo  di   otto   rate
          semestrali con  l'applicazione  degli  interessi  legali  a
          decorrere dal  17 aprile  2003. L'omesso  versamento  delle
          predette eccedenze entro le scadenze delle rate  semestrali
          non determina l'inefficacia della  definizione  automatica;
          per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
          disposizioni dell'articolo 14 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 602,  e  successive
          modificazioni,  e  sono  altresi'   dovuti   una   sanzione
          amministrativa  pari  al  30  per  cento  delle  somme  non
          versate, ridotta alla meta' in caso di versamento  eseguito
          entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima,  e
          gli interessi legali". 
            Si riporta il testo  del  comma 2,  all'articolo 21,  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: 
            "2. Il  ricorso   avverso   il   rifiuto   tacito   della
          restituzione di cui all' articolo 19, comma 1, lettera  g),
          puo' essere  proposto  dopo  il  novantesimo  giorno  dalla
          domanda di restituzione presentata entro i termini previsti
          da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla
          restituzione non e' prescritto. La domanda di restituzione,
          in mancanza di disposizioni  specifiche,  non  puo'  essere
          presentata  dopo  due  anni  dal   pagamento   ovvero,   se
          posteriore,  dal  giorno  in  cui  si  e'   verificato   il
          presupposto per la restituzione". 
            La legge  28 febbraio  2008,  n.31,  di  conversione  del
          decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 e' stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2008, n. 51, S.O.. 
            Si riporta il testo  del  comma 2,  dell'articolo 6,  del
          decreto-legge  7 ottobre  2008,  n. 154,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
            "2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
          e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini
          di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e  di
          175 milioni di euro  per  l'anno  2011,  un  Fondo  per  la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi  pluriennali,   ai   sensi   del   comma 177-bis
          dell'articolo 4  della  legge  24 dicembre  2003,   n. 350,
          introdotto   dall'articolo 1,   comma 512,   della    legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita'  previste  dall'articolo 5-bis,  comma 1,  del
          decreto-legge  13 agosto  2011,  n. 138,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14 settembre  2011,   n. 148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui  all'articolo 4  del  decreto  legislativo
          31 maggio  2011,  n. 88. All'utilizzo  del  Fondo  per   le
          finalita' di cui al primo periodo si provvede  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere
          al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti". 
            Comma 666 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 63   della   legge
          21 novembre 2000,  n. 42  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
            "Art.63. Tasse automobilistiche per particolari categorie
          di veicoli. 
            1. Sono    esentati    dal    pagamento    delle    tasse
          automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli
          adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in  cui
          si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione.  Salvo
          prova contraria, i veicoli  di  cui  al  primo  periodo  si
          considerano costruiti nell'anno di  prima  immatricolazione
          in Italia o in altro Stato. 
            2. (abrogato) 
            3. (abrogato) 
            4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso
          di utilizzazione sulla pubblica strada,  ad  una  tassa  di
          circolazione forfettaria  annua  di  lire  50.000  per  gli
          autoveicoli e di lire 20.000  per  i  motoveicoli.  Per  la
          liquidazione,  la  riscossione   e   l'accertamento   della
          predetta tassa, si applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica,  di
          cui   al   testo   unico   delle    leggi    sulle    tasse
          automobilistiche,  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  5 febbraio  1953,  n. 39,  e  successive
          modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale
          di  trascrizione  e'  fissata  in  lire  100.000  per   gli
          autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.". 
            Comma 667 
            Si riporta il testo  del  numero 18),  della  tabella  A,
          parte  II,  allegata  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 
            "18) giornali  e  notiziari  quotidiani,  dispacci  delle
          agenzie di stampa, libri,  periodici,  anche  in  scrittura
          braille e su supporti audio-magnetici  per  non  vedenti  e
          ipovedenti,  ad  esclusione  dei   giornali   e   periodici
          pornografici  e  dei  cataloghi  diversi   da   quelli   di
          informazione libraria, edizioni musicali a stampa  e  carte
          geografiche, compresi i globi  stampati;  carta  occorrente
          per la stampa degli stessi e  degli  atti  e  pubblicazioni
          della Camera dei deputati e del  Senato  della  Repubblica;
          materiale tipografico  e  simile  attinente  alle  campagne
          elettorali se commissionato dai  candidati  o  dalle  liste
          degli stessi o dai partiti  o  dai  movimenti  di  opinione
          politica". 
            Comma 668 
            Si riporta il testo del comma 242, all'articolo 1,  della
          legge  27 dicembre  2013,  n. 147,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "242. Il Fondo di rotazione di cui alla  legge  16 aprile
          1987,  n. 183,   concorre,   nei   limiti   delle   proprie
          disponibilita',  al  finanziamento  degli  oneri   relativi
          all'attuazione degli interventi complementari  rispetto  ai
          programmi  cofinanziati  dai   fondi   strutturali   e   di
          investimento (SIE) dell'Unione europea 2014/2020,  inseriti
          nell'ambito della programmazione  strategica  definita  con
          l'Accordo  di  partenariato  2014/2020   siglato   con   le
          autorita' dell'Unione europea. Al fine di  massimizzare  le
          risorse destinabili agli interventi complementari di cui al
          presente comma, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano  possono  concorrere  al  finanziamento  degli
          stessi con risorse a carico dei propri bilanci." 
            Comma 669 
            Si riporta il testo del comma 243, all'articolo 1,  della
          legge  27 dicembre  2013,  n. 147,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "243. Il Fondo di rotazione di cui alla  legge  16 aprile
          1987, n. 183, e' autorizzato, nel limite di 500 milioni  di
          euro  annui  a  valere  sulle  proprie  disponibilita',   a
          concedere  anticipazioni  delle  quote  comunitarie  e   di
          cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarita' delle
          Amministrazioni   centrali   dello    Stato    cofinanziati
          dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il
          FEAMP ovvero  con  altre  linee  del  bilancio  dell'Unione
          europea, nonche' dei  programmi  complementari  di  cui  al
          comma 242. Le risorse cosi' anticipate vengono  reintegrate
          al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi
          accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione  europea
          in  favore  del  programma  interessato.   Per   la   parte
          nazionale, le anticipazioni sono  reintegrate  al  Fondo  a
          valere   sulle   quote   di    cofinanziamento    nazionale
          riconosciute  per  lo  stesso  programma  a  seguito  delle
          relative  rendicontazioni  di  spesa.   Per   i   programmi
          complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a
          valere sulle quote riconosciute  per  ciascun  programma  a
          seguito delle relative rendicontazioni di spesa." 
            Comma 670 
            Si riporta il testo del comma 245, all'articolo 1,  della
          legge  27 dicembre  2013,  n. 147,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "245. Il  monitoraggio  degli   interventi   cofinanziati
          dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere  sui
          fondi strutturali, sul FEASR e  sul  FEAMP,  nonche'  degli
          interventi complementari previsti nell'ambito  dell'Accordo
          di partenariato finanziati dal Fondo di  rotazione  di  cui
          alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del  comma 242,
          e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato,
          attraverso le specifiche funzionalita' del proprio  sistema
          informativo. A tal fine, le  Amministrazioni  centrali,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la
          rilevazione dei dati di attuazione  finanziaria,  fisica  e
          procedurale a  livello  di  singolo  progetto,  secondo  le
          specifiche  tecniche   definite   congiuntamente   tra   il
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero   dell'economia   e   delle    finanze    e    le
          Amministrazioni  centrali  dello  Stato  responsabili   del
          coordinamento per i singoli fondi. Alla messa in opera  del
          sistema  informatico  di   supporto   alle   attivita'   di
          monitoraggio di cui al presente comma, anche  in  relazione
          alle  attivita'  di   previsione,   gestione   finanziaria,
          controllo e valutazione di impatto economico e  finanziario
          degli interventi, ivi compreso lo scambio  elettronico  dei
          dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi
          nazionali,   concorre,    nei    limiti    delle    proprie
          disponibilita', il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
          della legge 16 aprile 1987, n. 183". 
            Comma 671 
            Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16 aprile
          1987,  n. 183  Coordinamento  delle  politiche  riguardanti
          l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   ed
          adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
          comunitari, pubblicata nella  Gazz.  Uff.  13 maggio  1987,
          n. 109, S.O. 
            "Art.5. Fondo di rotazione. 
            1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del  tesoro  -
          Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
          . 
            2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si  avvale  di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
            a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla  legge
          3 ottobre 1977, n. 863 , che viene  soppresso  a  decorrere
          dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al
          comma 1; 
            b) le somme erogate  dalle  istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
            c) le somme da individuare annualmente in sede  di  legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'articolo 2,  comma 1,  lettera  c),  nell'ambito
          delle autorizzazioni di spesa  recate  da  disposizioni  di
          legge aventi le stesse finalita' di quelle  previste  dalle
          norme comunitarie da attuare; 
            d) le somme  annualmente  determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
            3. Restano  salvi  i  rapporti  finanziari   direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui  all'articolo 2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile  1971,  n. 321  ,  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748". 
            Comma 672 
            Si riporta il testo del comma 241, all'articolo 1,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, cosi' come modificata dalla
          presente legge: 
            "241. Per  gli  interventi  di  cui   al   comma 240,   a
          titolarita' delle  Amministrazioni  centrali  dello  Stato,
          alla  copertura  degli  oneri  relativi   alla   quota   di
          cofinanziamento    nazionale    pubblica    si    provvede,
          integralmente, con le disponibilita' del Fondo di rotazione
          di  cui  alla  legge  16 aprile  1987,  n. 183.  Gli  oneri
          relativi alla quota di cofinanziamento  nazionale  pubblica
          dei programmi dell'obiettivo di  cooperazione  territoriale
          europea  di  cui  al  regolamento  (UE)  n. 1299/2013   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  17 dicembre  2013,
          di cui la Repubblica italiana  e'  partner  ufficiale,  dei
          programmi dello Strumento europeo di  vicinato  di  cui  al
          regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 marzo 2014, con  autorita'  di  gestione
          italiana,  nonche'  dei  programmi   di   assistenza   alla
          pre-adesione  -  IPA  II,  di  cui  al   regolamento   (UE)
          n. 231/2014  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          dell'11 marzo 2014, con  Autorita'  di  gestione  italiana,
          sono a carico del Fondo di rotazione di cui  all'articolo 5
          della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite del  25  per
          cento della spesa pubblica prevista dal  piano  finanziario
          di ciascun programma". 
            Comma 674 
            Si riporta il testo del comma 13,  all'articolo 1,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
            "13. Al   fine   di   assicurare   l'efficacia    e    la
          sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale  per  lo
          sviluppo delle aree interne  del  Paese,  in  coerenza  con
          l'Accordo  di  partenariato  per  l'utilizzo  dei  fondi  a
          finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo  di
          programmazione 2014-2020, e'  autorizzata  la  spesa  di  3
          milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni  di  euro
          per ciascuno  degli  anni  2015  e  2016,  a  carico  delle
          disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
          della legge 16 aprile 1987, n. 183". 
            Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16 aprile
          1987, n. 183: 
            "Art. 5. Fondo di rotazione. 
            1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del  tesoro  -
          Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
          . 
            2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si  avvale  di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
            a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla  legge
          3 ottobre 1977, n. 863 , che viene  soppresso  a  decorrere
          dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al
          comma 1; 
            b) le somme erogate  dalle  istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
            c) le somme da individuare annualmente in sede  di  legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'articolo 2,  comma 1,  lettera  c),  nell'ambito
          delle autorizzazioni di spesa  recate  da  disposizioni  di
          legge aventi le stesse finalita' di quelle  previste  dalle
          norme comunitarie da attuare; 
            d) le somme  annualmente  determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
            3. Restano  salvi  i  rapporti  finanziari   direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui  all'articolo 2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile  1971,  n. 321  ,  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748". 
            Comma 676 
            Si riporta il  teso  dell'articolo 12  del  decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164: 
            "Art. 12  Potere  sostitutivo  nell'utilizzo  dei   fondi
          europei 
            1. Al fine  di  non  incorrere  nelle  sanzioni  previste
          dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso  di  inerzia,
          ritardo o  inadempimento  delle  amministrazioni  pubbliche
          responsabili  dell'attuazione  di   piani,   programmi   ed
          interventi cofinanziati dall'UE, ovvero in caso di inerzia,
          ritardo o  inadempimento  delle  amministrazioni  pubbliche
          responsabili  dell'utilizzo  dei  fondi  nazionali  per  le
          politiche di coesione,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentita la Conferenza unificata, che  si  esprime
          entro 30 giorni  dalla  richiesta,  trascorsi  i  quali  il
          parere si intende reso, propone al CIPE il  definanziamento
          e la riprogrammazione delle risorse  non  impegnate,  fermo
          restando   il   principio   di    territorialita',    anche
          prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo. 
            2. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  esercita  i
          poteri ispettivi e di monitoraggio volti  ad  accertare  il
          rispetto della tempistica  e  degli  obiettivi  dei  piani,
          programmi ed interventi finanziati dall'UE o dal Fondo  per
          lo  sviluppo  e  la  coesione,  anche   avvalendosi   delle
          amministrazioni statali e non statali dotate  di  specifica
          competenza tecnica. 
            3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o  ritardo
          nell'attuazione  degli  interventi,   il   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui
          all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno  2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge  9 agosto
          2013, n. 98. 
            3-bis. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". 
            Comma 678 
            Si riporta il testo del comma 10,  all'articolo 110,  del
          decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,
          n. 917: 
            "10. Non sono ammessi in deduzione le spese e  gli  altri
          componenti negativi derivanti da operazioni intercorse  con
          imprese residenti ovvero localizzate in Stati  o  territori
          diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto
          ministeriale emanato ai sensi  dell'articolo 168-bis.  Tale
          deduzione e'  ammessa  per  le  operazioni  intercorse  con
          imprese  residenti  o  localizzate  in  Stati   dell'Unione
          europea o dello  Spazio  economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui al citato decreto". 
            Si riporta il testo dell'articolo 168-bis del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
            "Art. 168-bis  Paesi  e  territori  che   consentono   un
          adeguato scambio di informazioni 
            1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          sono individuati gli Stati e territori  che  consentono  un
          adeguato scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione
          delle disposizioni contenute negli  articoli  10,  comma 1,
          lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis,  del
          presente testo unico,  nell'  articolo 26,  commi  1  e  5,
          nonche' nell' articolo 27,  comma 3-ter,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n. 600,  e
          successive modificazioni, nell' articolo 10-ter, commi 1  e
          9,  della  legge  23 marzo  1983,   n. 77,   e   successive
          modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del
          decreto legislativo 1° aprile 1996,  n. 239,  e  successive
          modificazioni, nell' articolo 2, comma 5, del decreto-legge
          25 settembre 2001, n. 351, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
            2. Con  lo  stesso  decreto  di  cui  al   comma 1   sono
          individuati  gli  Stati  e  territori  che  consentono   un
          adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello  di
          tassazione  non  e'  sensibilmente   inferiore   a   quello
          applicato  in  Italia,  ai  fini  dell'applicazione   delle
          disposizioni contenute  negli  articoli  47,  comma 4,  68,
          comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi
          1 e 5, e 168, comma 1, del presente  testo  unico,  nonche'
          negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 600,
          e successive modificazioni.". 
            Comma 679 
            Si riporta il testo del comma 677, all'articolo 1,  della
          legge  27 dicembre  2013,  n. 147,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui  al
          comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in  ogni
          caso il vincolo in base al quale la  somma  delle  aliquote
          della TASI e dell'IMU per ciascuna  tipologia  di  immobile
          non sia superiore  all'aliquota  massima  consentita  dalla
          legge statale per l'IMU al  31 dicembre  2013,  fissata  al
          10,6 per mille e ad altre  minori  aliquote,  in  relazione
          alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014  e  per  il
          2015, l'aliquota massima  non  puo'  eccedere  il  2,5  per
          mille.  Per  gli   stessi   anni   2014   e   2015,   nella
          determinazione delle aliquote TASI possono essere  superati
          i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per  un
          ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille
          a  condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle
          abitazioni principali e alle  unita'  immobiliari  ad  esse
          equiparate   di   cui   all'articolo 13,    comma 2,    del
          decreto-legge  6 dicembre  2011,  n. 201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22 dicembre   2011,   n. 214,
          detrazioni d'imposta  o  altre  misure,  tali  da  generare
          effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o  inferiori
          a   quelli   determinatisi    con    riferimento    all'IMU
          relativamente alla  stessa  tipologia  di  immobili,  anche
          tenendo  conto  di  quanto  previsto  dall'articolo 13  del
          citato decreto-legge n. 201, del 2011. 
            Comma 680 
            Si riporta il testo del  comma 4,  all'articolo 167,  del
          decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,
          n. 917, come modificato dalla presente legge: 
            "4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati
          o territori individuati, con  decreti  del  Ministro  delle
          finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in  ragione
          del livello di tassazione sensibilmente inferiore a  quello
          applicato in Italia, della mancanza di un adeguato  scambio
          di informazioni ovvero di  altri  criteri  equivalenti.  Si
          considera livello di tassazione sensibilmente  inferiore  a
          quello  applicato  in  Italia  un  livello  di   tassazione
          inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si
          considerano in ogni  caso  privilegiati  i  regimi  fiscali
          speciali che consentono un livello di tassazione  inferiore
          al 50 per cento di quello applicato  in  Italia,  ancorche'
          previsti da Stati  o  territori  che  applicano  un  regime
          generale di imposizione non inferiore al 50  per  cento  di
          quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia delle entrate  viene  fornito  un  elenco  non
          tassativo dei regimi fiscali speciali". 
            Comma 681 
            Si riporta il testo  del  comma 5,  all'articolo 10,  del
          decreto-legge  29 novembre  2004,  n.282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: 
            "5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
          di finanza pubblica, anche mediante interventi  volti  alla
          riduzione  della  pressione   fiscale,   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali  di
          politica economica», alla cui  costituzione  concorrono  le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1". 
            Comma 682 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 19   del   decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "Art. 19. Discarico per inesigibilita' 
            1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il
          concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
          creditore,  una  comunicazione  di   inesigibilita'.   Tale
          comunicazione viene redatta e trasmessa  con  le  modalita'
          stabilite con decreto del Ministero delle finanze, entro il
          terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto  salvo
          quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni  di
          legge.  La  comunicazione  e'  trasmessa  anche  se,   alla
          scadenza di tale termine,  le  quote  sono  interessate  da
          procedure esecutive o  cautelari  avviate,  da  contenzioso
          pendente, da  accordi  di  ristrutturazione  o  transazioni
          fiscali  e  previdenziali  in  corso,  da  insinuazioni  in
          procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in
          corso concesse ai sensi dell'articolo 19  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n. 602,  e
          successive modificazioni. In tale  caso,  la  comunicazione
          assume valore informativo e deve essere integrata entro  il
          31 dicembre dell'anno di chiusura delle attivita' in  corso
          ove la quota non sia integralmente riscossa". 
            2. Costituiscono  causa  di  perdita   del   diritto   al
          discarico: 
            a) la mancata notificazione imputabile al concessionario,
          della cartella di pagamento, prima  del  decorso  del  nono
          mese successivo alla consegna del ruolo e nel caso previsto
          dall'articolo 32,  comma 2,   lettera   b),   del   decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro  il  terzo  mese
          successivo all'ultima rata indicata nel ruolo; 
            b) (abrogata); 
            c)  la  mancata  presentazione  della  comunicazione   di
          inesigibilita'  previsa  dal  comma 1   entro   i   termini
          stabiliti dalla legge; 
            d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva,  diversa
          dall'espropriazione  mobiliare,  su  tutti   i   beni   del
          contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento,
          risultava  dal  sistema  informativo  del  Ministero  delle
          finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di  valore
          pari al doppio del credito iscritto a  ruolo,  nonche'  sui
          nuovi  beni  la   cui   esistenza   e'   stata   comunicata
          dall'ufficio ai sensi del comma 4; 
            d-bis) il mancato svolgimento delle attivita' conseguenti
          alle  segnalazioni  di   azioni   esecutive   e   cautelari
          effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4; 
            e) la mancata riscossione delle somme iscritte  a  ruolo,
          se  imputabile  al  concessionario;  sono   imputabili   al
          concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
          al  discarico  i   vizi   e   le   irregolarita'   compiute
          nell'attivita' di notifica della cartella  di  pagamento  e
          nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
          concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
          non hanno influito sull'esito della  procedura  o  che  non
          pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero. 
            3. Per  le  quote  contenute   nelle   comunicazioni   di
          inesigibilita'  che  non   sono   soggette   a   successiva
          integrazione,  presentate  in  uno  stesso   anno   solare,
          l'agente della riscossione e'  automaticamente  discaricato
          decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
          di presentazione, fatte salve quelle per  le  quali  l'ente
          creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attivita' di
          controllo    ai    sensi    dell'articolo 20. I     crediti
          corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati  dalle
          scritture patrimoniali dell'ente creditore; 
            4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta  salvo,  in
          ogni momento,  il  potere  dell'ufficio  di  comunicare  al
          concessionario l'esistenza di nuovi beni da  sottoporre  ad
          esecuzione e di segnalare  azioni  cautelari  ed  esecutive
          nonche' conservative ed ogni altra  azione  prevista  dalle
          norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere  al
          fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.  A  tal  fine
          l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si  avvale  anche  del
          potere di cui  all'articolo 32,  primo  comma,  n. 7),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600,  e  51,  secondo  comma,  n. 7),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
            5. La documentazione  cartacea  relativa  alle  procedure
          esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata,
          fino  al  discarico  delle  relative  quote,  dallo  stesso
          concessionario. 
            6. Fino al discarico di cui al  comma 3,  l'ufficio  puo'
          richiedere  al  concessionario  la  trasmissione  ,   entro
          centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote
          per le quali intende esercitare  il  controllo  di  merito,
          ovvero procedere alla verifica della stessa  documentazione
          presso  il  concessionario;  se  entro  tale  termine,   il
          concessionario   non   consegna,   ovvero   non   mette   a
          disposizione,  tale  documentazione  perde  il  diritto  al
          discarico della quota. 
            6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale
          discarico delle quote affidate, i  provvedimenti  necessari
          ai  fini  dell'esecuzione   delle   pronunce   rese   nelle
          controversie in cui e' parte l'agente della riscossione". 
            Comma 686 
            Il decreto del Presidente della  Repubblica  29 settembre
          1973, n. 602, concernente  Disposizioni  sulla  riscossione
          delle  imposte  sul  reddito,  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268. S.O. 
            Comma 689 
            Si riporta il testo del comma 535, all'articolo 1,  della
          legge  24 dicembre  2012,  n. 228,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "535. Le disposizioni di cui ai commi da  531  a  534  si
          applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione
          a decorrere dal 1° gennaio 2015.". 
            Comma 690 
            Si riporta il testo del comma 175, all'articolo 1,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
            "175. A decorrere dal  1° gennaio  2014,  il  reddito  da
          lavoro dipendente prestato all'estero in zona di  frontiera
          o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in  via
          continuativa e come  oggetto  esclusivo  del  rapporto,  da
          soggetti residenti nel  territorio  dello  Stato  italiano,
          concorre a formare il  reddito  complessivo  per  l'importo
          eccedente 6.700 euro.". 
            Comma 691 
            Si riporta il testo dell'articolo 188-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,   n. 917,
          concernente il Testo Unico  sui  Redditi,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            "Art. 188-bis. Campione d'Italia. 
            1. Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito   delle   persone
          fisiche, i  redditi  delle  persone  fisiche  iscritte  nei
          registri  anagrafici  del  comune  di   Campione   d'Italia
          prodotti in franchi svizzeri nel  territorio  dello  stesso
          comune per un importo complessivo non superiore  a  200.000
          franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui
          all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per
          cento. 
            2. I soggetti di cui al presente  articolo  assolvono  il
          loro debito d'imposta in euro. 
            3. Ai fini del presente articolo si considerano  iscritte
          nei registri anagrafici del  comune  di  Campione  d'Italia
          anche le  persone  fisiche  aventi  domicilio  fiscale  nel
          medesimo comune le quali,  gia'  residenti  nel  comune  di
          Campione  d'Italia,  sono  iscritte   nell'anagrafe   degli
          italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune  e
          residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica. 
            3-bis. Ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro
          dai soggetti di  cui  al  presente  articolo  concorrono  a
          formare il  reddito  complessivo  per  l'importo  eccedente
          6.700 euro. La disposizione del primo periodo si applica  a
          decorrere dal 1° gennaio 2015". 
            Comma 692 
            Si riporta il testo del comma 5-bis, all'articolo 4,  del
          decreto-legge  2 marzo   2012,   n. 16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: 
            "5-bis. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e
          dell'interno,  sono  individuati  i  comuni  nei  quali,  a
          decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione
          di cui alla lettera  h)  del  comma 1  dell'articolo 7  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n. 504,  sulla  base
          dell'altitudine riportata nell'elenco dei  comuni  italiani
          predisposto dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),
          diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti
          e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
          del decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n. 99,  iscritti
          nella previdenza  agricola,  e  gli  altri.  Ai  terreni  a
          immutabile destinazione agro-silvo-pastorale  a  proprieta'
          collettiva indivisibile e inusucapibile  che,  in  base  al
          predetto  decreto,  non  ricadano  in  zone  montane  o  di
          collina,  e'  riconosciuta  l'esenzione   dall'IMU.   Dalle
          disposizioni di cui al  presente  comma  deve  derivare  un
          maggior gettito  complessivo  annuo  non  inferiore  a  350
          milioni di euro a  decorrere  dal  medesimo  anno  2014. Il
          recupero del maggior gettito, come risultante  per  ciascun
          comune a  seguito  dell'adozione  del  decreto  di  cui  al
          periodo precedente, e' operato, per i comuni delle  Regioni
          a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana  e  Sardegna,
          con  la  procedura   prevista   dai   commi   128   e   129
          dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,  n. 228,  e,
          per i comuni delle regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          in sede di attuazione  del  comma 17  dell'articolo 13  del
          decreto-legge  6 dicembre  2011,  n. 201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  22 dicembre  2011,  n. 214. Con
          apposito decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto
          con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
          stabilite le  modalita'  per  la  compensazione  del  minor
          gettito in favore dei comuni nei quali ricadono  terreni  a
          immutabile destinazione agro-silvo-pastorale  a  proprieta'
          collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone
          montane o di collina, ai quali e' riconosciuta  l'esenzione
          dall'IMU.". 
            Si riporta il  testo  del  comma 1,  all'articolo 7,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 
            "1. Sono esenti dall'imposta: 
            a) gli immobili posseduti  dallo  Stato,  dalle  regioni,
          dalla province, nonche' dai comuni, se  diversi  da  quelli
          indicati nell'ultimo periodo del  comma 1  dell'articolo 4,
          dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
          unita'  sanitarie  locali,  dalle   istituzioni   sanitarie
          pubbliche  autonome  di  cui  all'articolo 41  della  legge
          23 dicembre 1978,  n. 833  ,  dalle  camere  di  commercio,
          industria,   artigianato    ed    agricoltura,    destinati
          esclusivamente ai compiti istituzionali; 
            b)  i  fabbricati  classificati  o  classificabili  nelle
          categorie catastali da E/1 a E/9; 
            c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di  cui
          all'articolo 5-bis  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29 settembre   1973,   n. 601,   e   successive
          modificazioni; 
            d) i fabbricati  destinati  esclusivamente  all'esercizio
          del culto, purche' compatibile con  le  disposizioni  degli
          articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
            e) i fabbricati di proprieta' della Santa  Sede  indicati
          negli articoli 13, 14, 15 e 16  del  Trattato  lateranense,
          sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con  legge
          27 maggio 1929, n. 810; 
            f) i fabbricati appartenenti agli  Stati  esteri  e  alle
          organizzazioni  internazionali  per  i  quali  e'  prevista
          l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei  fabbricati
          in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
            g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o  inabitabili,
          sono stati recuperati al  fine  di  essere  destinati  alle
          attivita' assistenziali di cui alla legge 5 febbraio  1992,
          n. 104 , limitatamente  al  periodo  in  cui  sono  adibiti
          direttamente allo svolgimento delle attivita' predette; 
            h) i terreni agricoli ricadenti  in  aree  montane  o  di
          collina delimitate ai sensi  dell'articolo 15  della  legge
          27 dicembre 1977, n. 984; 
            i)  gli  immobili  utilizzati   dai   soggetti   di   cui
          all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n. 917,   e   successive
          modificazioni, fatta eccezione per gli  immobili  posseduti
          da partiti  politici,  che  restano  comunque  assoggettati
          all'imposta  indipendentemente  dalla  destinazione   d'uso
          dell'immobile, destinati  esclusivamente  allo  svolgimento
          con modalita' non commerciali di  attivita'  assistenziali,
          previdenziali,   sanitarie,   di    ricerca    scientifica,
          didattiche, ricettive, culturali,  ricreative  e  sportive,
          nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a),
          della legge 20 maggio 1985, n. 222.". 
            Si riporta il testo  del  comma 6,  all'articolo 13,  del
          decreto-legge  6 dicembre  2011,  n. 201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
            "6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per
          cento. I comuni con deliberazione del  consiglio  comunale,
          adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto  legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento  o
          in  diminuzione,  l'aliquota  di  base  sino  a  0,3  punti
          percentuali". 
            Comma 693 
            Si  riporta  il  testo  dell'articolo 175   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
            "Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed  al
          piano esecutivo di gestione. 
            1. Il bilancio  di  previsione  finanziario  puo'  subire
          variazioni nel corso  dell'esercizio  di  competenza  e  di
          cassa sia nella parte prima,  relativa  alle  entrate,  che
          nella parte seconda,  relativa  alle  spese,  per  ciascuno
          degli esercizi considerati nel documento. 
            2. Le  variazioni  al   bilancio   sono   di   competenza
          dell'organo consiliare  salvo  quelle  previste  dai  commi
          5-bis e 5-quater. 
            3. Le variazioni al bilancio  possono  essere  deliberate
          non oltre il 30 novembre di ciascun anno,  fatte  salve  le
          seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino  al
          31 dicembre di ciascun anno: 
            a) l'istituzione di tipologie di entrata  a  destinazione
          vincolata e il correlato programma di spesa; 
            b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di
          destinazione, con stanziamento pari a zero,  a  seguito  di
          accertamento e  riscossione  di  entrate  non  previste  in
          bilancio, secondo le modalita' disciplinate  dal  principio
          applicato della contabilita' finanziaria; 
            c)   l'utilizzo   delle   quote    del    risultato    di
          amministrazione vincolato ed accantonato per  le  finalita'
          per le quali sono stati previsti; 
            d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi  in
          cui sono esigibili,  di  obbligazioni  riguardanti  entrate
          vincolate  gia'  assunte  e,  se  necessario,  delle  spese
          correlate; 
            e) le variazioni delle  dotazioni  di  cassa  di  cui  al
          comma 5-bis, lettera d); 
            f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 
            g)  le  variazioni  degli  stanziamenti   riguardanti   i
          versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente
          e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. 
            4. Ai sensi dell'articolo 42 le  variazioni  di  bilancio
          possono  essere  adottate  dall'organo  esecutivo  in   via
          d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica,  a  pena
          di decadenza,  da  parte  dell'organo  consiliare  entro  i
          sessanta giorni seguenti e comunque  entro  il  31 dicembre
          dell'anno in corso se  a  tale  data  non  sia  scaduto  il
          predetto termine. 
            5. In  caso  di   mancata   o   parziale   ratifica   del
          provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
          l'organo consiliare e' tenuto ad  adottare  nei  successivi
          trenta giorni,  e  comunque  sempre  entro  il  31 dicembre
          dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
          nei riguardi dei rapporti eventualmente  sorti  sulla  base
          della deliberazione non ratificata. 
            5-bis.    L'organo    esecutivo     con     provvedimento
          amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
          gestione, salvo quelle  di  cui  al  comma 5-quater,  e  le
          seguenti variazioni del bilancio di previsione  non  aventi
          natura discrezionale, che  si  configurano  come  meramente
          applicative delle decisioni  del  Consiglio,  per  ciascuno
          degli esercizi considerati nel bilancio: 
            a)  variazioni   riguardanti   l'utilizzo   della   quota
          vincolata e accantonata del  risultato  di  amministrazione
          nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera
          reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti
          di  bilancio  dell'esercizio  precedente  corrispondenti  a
          entrate   vincolate,   secondo   le   modalita'    previste
          dall'art. 187, comma 3-quinquies; 
            b)  variazioni  compensative  tra  le   dotazioni   delle
          missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di  risorse
          comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della
          spesa definita  nel  provvedimento  di  assegnazione  delle
          risorse, o  qualora  le  variazioni  siano  necessarie  per
          l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
          di  programma  o  da  altri  strumenti  di   programmazione
          negoziata, gia' deliberati dal Consiglio; 
            c)  variazioni  compensative  tra  le   dotazioni   delle
          missioni e dei programmi limitatamente alle  spese  per  il
          personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
          personale all'interno dell'ente; 
            d) variazioni delle  dotazioni  di  cassa,  salvo  quelle
          previste dal comma 5-quater, garantendo  che  il  fondo  di
          cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; 
            e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale  vincolato
          di  cui  all'art. 3,  comma 5,  del   decreto   legislativo
          23 giugno 2011,  n. 118,  effettuata  entro  i  termini  di
          approvazione del rendiconto in deroga al comma 3. 
            5-ter. Con il regolamento di contabilita' si disciplinano
          le modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni
          di bilancio di cui al comma 5-bis. 
            5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti
          di contabilita', i responsabili della spesa o,  in  assenza
          di  disciplina,  il   responsabile   finanziario,   possono
          effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: 
            a) le variazioni  compensative  del  piano  esecutivo  di
          gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e
          fra  i  capitoli  di  spesa  del  medesimo  macroaggregato,
          escluse  le  variazioni  dei   capitoli   appartenenti   ai
          macroaggregati  riguardanti  i  trasferimenti  correnti,  i
          contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto
          capitale, che sono di competenza della Giunta; 
            b)  le  variazioni  di  bilancio  fra  gli   stanziamenti
          riguardanti  il   fondo   pluriennale   vincolato   e   gli
          stanziamenti correlati,  in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, escluse quelle previste  dall'art. 3,  comma 5,  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011,  n. 118. Le  variazioni
          di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale
          vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; 
            c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della
          quota vincolata del risultato di amministrazione  derivanti
          da  stanziamenti  di  bilancio  dell'esercizio   precedente
          corrispondenti  a  entrate   vincolate,   in   termini   di
          competenza  e  di  cassa,  secondo  le  modalita'  previste
          dall'art. 187, comma 3-quinquies; 
            d)  le  variazioni  degli  stanziamenti   riguardanti   i
          versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente
          e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; 
            e)  le  variazioni  necessarie  per  l'adeguamento  delle
          previsioni,   compresa   l'istituzione   di   tipologie   e
          programmi, riguardanti le partite di giro e  le  operazioni
          per conto di terzi. 
            5-quinquies. Le  variazioni  al  bilancio  di  previsione
          disposte  con  provvedimenti   amministrativi,   nei   casi
          previsti dal presente decreto, e le  variazioni  del  piano
          esecutivo di gestione non possono essere  disposte  con  il
          medesimo provvedimento  amministrativo.  Le  determinazioni
          dirigenziali di variazione compensativa  dei  capitoli  del
          piano esecutivo di gestione di cui al  comma 5-quater  sono
          effettuate al  fine  di  favorire  il  conseguimento  degli
          obiettivi assegnati ai dirigenti. 
            6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative  tra
          macroaggregati appartenenti a titoli diversi. 
            7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli
          iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le  spese  per
          conto di terzi e partite di giro in favore di  altre  parti
          del bilancio. Sono vietati gli  spostamenti  di  somme  tra
          residui e competenza. 
            8. Mediante  la  variazione  di  assestamento   generale,
          deliberata  dall'organo  consiliare  dell'ente   entro   il
          31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di
          tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo  di
          riserva ed il fondo di cassa,  al  fine  di  assicurare  il
          mantenimento del pareggio di bilancio. 
            9. Le variazioni al piano esecutivo di  gestione  di  cui
          all'articolo 169 sono di competenza dell'organo  esecutivo,
          salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono  essere
          adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte  salve
          le  variazioni  correlate  alle  variazioni   di   bilancio
          previste al comma 3, che possono essere deliberate sino  al
          31 dicembre di ciascun anno. 
            9-bis. Le  variazioni  al  bilancio  di  previsione  sono
          trasmesse  al  tesoriere  inviando  il  prospetto  di   cui
          all'art. 10, comma 4,  del  decreto  legislativo  23 giugno
          2011,  n. 118,  e  successive  modificazioni,  allegato  al
          provvedimento  di  approvazione  della   variazione.   Sono
          altresi' trasmesse al tesoriere: 
            a)  le  variazioni  dei  residui  a  seguito   del   loro
          riaccertamento; 
            b)  le  variazioni  del   fondo   pluriennale   vincolato
          effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. 
            9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015  sono  applicate  le
          norme  concernenti  le  variazioni  di   bilancio   vigenti
          nell'esercizio 2014, fatta salva la  disciplina  del  fondo
          pluriennale vincolato e  del  riaccertamento  straordinario
          dei  residui.  Gli  enti   che   hanno   partecipato   alla
          sperimentazione nel 2014 adottano  la  disciplina  prevista
          dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.". 
            Si riporta il testo del comma 5-bis, all'articolo 4,  del
          decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, concernente Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  semplificazioni  tributarie,   di
          efficientamento  e   potenziamento   delle   procedure   di
          accertamento, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          26 aprile 2012, n. 44: 
            "5-bis. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e
          dell'interno,  sono  individuati  i  comuni  nei  quali,  a
          decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione
          di cui alla lettera  h)  del  comma 1  dell'articolo 7  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n. 504,  sulla  base
          dell'altitudine riportata nell'elenco dei  comuni  italiani
          predisposto dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),
          diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti
          e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
          del decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n. 99,  iscritti
          nella previdenza  agricola,  e  gli  altri.  Ai  terreni  a
          immutabile destinazione agro-silvo-pastorale  a  proprieta'
          collettiva indivisibile e inusucapibile  che,  in  base  al
          predetto  decreto,  non  ricadano  in  zone  montane  o  di
          collina,  e'  riconosciuta  l'esenzione   dall'IMU.   Dalle
          disposizioni di cui al  presente  comma  deve  derivare  un
          maggior gettito  complessivo  annuo  non  inferiore  a  350
          milioni di euro a  decorrere  dal  medesimo  anno  2014. Il
          recupero del maggior gettito, come risultante  per  ciascun
          comune a  seguito  dell'adozione  del  decreto  di  cui  al
          periodo precedente, e' operato, per i comuni delle  Regioni
          a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana  e  Sardegna,
          con  la  procedura   prevista   dai   commi   128   e   129
          dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,  n. 228,  e,
          per i comuni delle regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          in sede di attuazione  del  comma 17  dell'articolo 13  del
          decreto-legge  6 dicembre  2011,  n. 201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  22 dicembre  2011,  n. 214. Con
          apposito decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto
          con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
          stabilite le  modalita'  per  la  compensazione  del  minor
          gettito in favore dei comuni nei quali ricadono  terreni  a
          immutabile destinazione agro-silvo-pastorale  a  proprieta'
          collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone
          montane o di collina, ai quali e' riconosciuta  l'esenzione
          dall'IMU.". 
            Comma 694 
            Si    riporta    il    testo    del    comma 5-quinquies,
          all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225: 
            "5-quinquies.  Agli  oneri   connessi   agli   interventi
          conseguenti   agli   eventi    di    cui    all'articolo 2,
          relativamente ai quali il Consiglio dei  Ministri  delibera
          la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede  con
          l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  per  le   emergenze
          nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della  Protezione  civile.  Per  il
          finanziamento delle prime esigenze del  suddetto  Fondo  e'
          autorizzata la spesa  di  5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
          riduzione delle risorse del Fondo nazionale  di  protezione
          civile di cui all'articolo 6,  comma 1,  del  decreto-legge
          3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella
          C  della  legge  24 dicembre  2012,   n. 228. A   decorrere
          dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo  per  le
          emergenze nazionali e' determinata  annualmente,  ai  sensi
          dell'articolo 11,   comma 3,   lett.   d),   della    legge
          31 dicembre  2009,  n. 196. Sul  conto  finanziario   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  al  termine  di
          ciascun anno,  dovranno  essere  evidenziati,  in  apposito
          allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo
          per le emergenze  nazionali».  Qualora  sia  utilizzato  il
          fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre  2009,
          n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa
          deliberazione  del   Consiglio   dei   Ministri,   mediante
          riduzione  delle  voci  di  spesa   rimodulabili   indicate
          nell'elenco allegato alla presente legge. Con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  sono  individuati
          l'ammontare complessivo  delle  riduzioni  delle  dotazioni
          finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e  le
          conseguenti  modifiche  degli  obiettivi   del   patto   di
          stabilita' interno, tali da  garantire  la  neutralita'  in
          termini   di   indebitamento    netto    delle    pubbliche
          amministrazioni. Anche  in  combinazione  con  la  predetta
          riduzione  delle  voci  di   spesa,   il   fondo   di   cui
          all'articolo 28   della   legge   n. 196   del   2009    e'
          corrispondentemente reintegrato, in tutto o in  parte,  con
          le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato  dal
          Consiglio dei  Ministri,  dell'aliquota  dell'accisa  sulla
          benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota
          dell'accisa  sul  gasolio  usato  come  carburante  di  cui
          all'allegato  I  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al  decreto  legislativo   26 ottobre   1995,   n. 504,   e
          successive modificazioni. La misura dell'aumento,  comunque
          non superiore a cinque centesimi al  litro,  e'  stabilita,
          sulla base della deliberazione del Consiglio dei  Ministri,
          con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane
          in   misura   tale   da   determinare   maggiori    entrate
          corrispondenti, tenuto conto  dell'eventuale  ricorso  alla
          modalita'  di  reintegro  di   cui   al   secondo   periodo
          all'importo  prelevato  dal  fondo  di  riserva.   Per   la
          copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni  di  cui
          al successivo periodo, nonche' dal differimento dei termini
          per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi
          del comma 5-ter, si provvede mediante  ulteriori  riduzioni
          delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota  di  accisa  di
          cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In  presenza  di
          gravi  difficolta'  per  il  tessuto  economico  e  sociale
          derivanti dagli  eventi  calamitosi  che  hanno  colpito  i
          soggetti residenti  nei  comuni  interessati,  ai  soggetti
          titolari  di  mutui  relativi  agli  immobili  distrutti  o
          inagibili, anche  parzialmente,  ovvero  alla  gestione  di
          attivita' di natura commerciale  ed  economica  svolta  nei
          medesimi  edifici  o  comunque  compromessa  dagli   eventi
          calamitosi  puo'  essere   concessa,   su   richiesta,   la
          sospensione  delle  rate,   per   un   periodo   di   tempo
          circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con
          ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della   protezione
          civile, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate,
          per  gli  interventi   di   rispettiva   competenza,   alla
          Protezione civile ovvero direttamente alle  amministrazioni
          interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo,
          corredato della relazione tecnica di  cui  all'articolo 17,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
          modificazioni, e' trasmesso alle Camere per  l'espressione,
          entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti
          per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente
          il termine per l'espressione del parere,  il  decreto  puo'
          essere comunque adottato". 
            Comma 697 
            Si riporta il testo  del  comma 4,  all'articolo 12,  del
          decreto-legge  8 aprile  2013,   n. 35,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64: 
            "4. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  effettua
          il monitoraggio sulle maggiori entrate di cui  al  comma 3,
          lettera b). Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5
          milioni di euro per l'anno 2014, di cui all'Allegato 1,  e'
          accantonato e reso indisponibile con le  modalita'  di  cui
          alla lettera c) del medesimo comma 3. In  base  agli  esiti
          del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, si provvede al disaccantonamento ovvero alla
          riduzione  delle  risorse  necessarie  per  assicurare   la
          copertura di cui al comma 3, lettera b).". 
            Comma 698 
            Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n. 89,  recante
          Pagamento dei debiti delle  pubbliche  amministrazioni,  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24 aprile  2014,
          n. 95. 
            Comma 699 
            Si riporta il testo del comma 464, all'articolo 1,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
            "464. Al fine di incrementare  l'efficienza  dell'impiego
          delle risorse tenendo  conto  della  specificita'  e  delle
          peculiari esigenze del Comparto sicurezza  e  del  Comparto
          vigili  del  fuoco  e  soccorso   pubblico,   le   relative
          amministrazioni  possono  procedere  per  l'anno  2014,  in
          deroga ai limiti di cui all'articolo 66,  comma 9-bis,  del
          decreto-legge  25 giugno  2008,  n. 112,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6 agosto  2008,  n. 133,   ed
          all'articolo 1, comma 91,  della  legge  24 dicembre  2012,
          n. 228, e, comunque, con un turn over complessivo  relativo
          allo  stesso  anno  non  superiore  al  55  per  cento,  ad
          ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
          limite di un contingente complessivo corrispondente ad  una
          spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2014 e a 126 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2015,
          con riserva di assunzione di 1.000 unita' per la Polizia di
          Stato, 1.000 unita' per l'Arma dei carabinieri e 600 unita'
          per il Corpo della guardia  di  finanza.  A  tale  fine  e'
          istituito un apposito fondo nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze con  una  dotazione
          pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2015". 
            Si riporta il testo del comma 90,  all'articolo 1,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228: 
            "90. Assicurando il rispetto  dei  saldi  strutturali  di
          finanza pubblica, le risorse disponibili individuate  sulla
          base delle attivita' di cui al comma 89 sono iscritte in un
          apposito fondo istituito presso il Ministero  dell'economia
          e delle finanze, articolato in piani di  gestione  riferiti
          alle  singole  amministrazioni  interessate,  al  fine   di
          procedere ad  assunzioni  a  tempo  indeterminato.  Per  le
          finalita' di cui al  comma 89,  le  stesse  amministrazioni
          possono inoltre procedere ad assunzioni  di  personale  nel
          limite  di  un   contingente   complessivo   di   personale
          corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di
          euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2014. A tale fine e' istituito un apposito  fondo
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni  di  euro
          per l'anno 2013  e  a  120  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2014.". 
            Si riporta il testo del comma 2.3,  all'articolo 30,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
            "2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi  1  e
          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile  2014,  n. 56. Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.". 
            Si riporta il testo del comma 527, all'articolo 1,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
            "527. Per  l'anno  2008  le  amministrazioni  di  cui  al
          comma 523 possono  procedere  ad  ulteriori  assunzioni  di
          personale   a   tempo   indeterminato,   previo   effettivo
          svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di  un
          contingente complessivo di personale corrispondente ad  una
          spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal
          fine  e'  istituito  un  apposito  fondo  nello  stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari
          a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed  a  75  milioni  di
          euro  a  decorrere  dall'anno  2009. Le  autorizzazioni  ad
          assumere  sono  concesse  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449, e successive modificazioni". 
            Si riporta il testo del comma 1, all'articolo 148,  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388: 
            "1. Le entrate derivanti  dalle  sanzioni  amministrative
          irrogate dall'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del
          mercato  sono  destinate  ad  iniziative  a  vantaggio  dei
          consumatori". 
            Comma 700 
            Si riporta il testo  del  comma 2,  all'articolo 45,  del
          decreto-legge 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni
          dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "2. Per il riacquisto da parte delle regioni  dei  titoli
          obbligazionari da esse emessi e aventi  le  caratteristiche
          indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia
          e delle finanze puo'  effettuare  emissioni  di  titoli  di
          Stato. Per le finalita' del presente comma  e'  autorizzata
          l'istituzione di apposita contabilita' speciale.". 
            Comma 702: 
            Si riporta il  testo  del  comma 10  dell'articolo 2  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  (Disposizioni  in
          materia di federalismo Fiscale Municipale): 
            "Art. 2   Devoluzione   ai   comuni   della    fiscalita'
          immobiliare 
            1-9 (Omissis) 
            10. In ogni caso, al fine di rafforzare la  capacita'  di
          gestione  delle  entrate  comunali  e  di  incentivare   la
          partecipazione dei  comuni  all'attivita'  di  accertamento
          tributario: 
            a) e' assicurato al comune interessato il maggior gettito
          derivante dall'accatastamento  degli  immobili  finora  non
          dichiarati in catasto; 
            b) e' elevata al  50  per  cento  la  quota  dei  tributi
          statali riconosciuta ai comuni  ai  sensi  dell'articolo 1,
          comma 1,  del  decreto-legge  30 settembre  2005,   n. 203,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n. 248, e successive modificazioni. La  quota  del  50  per
          cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria  anche  in
          relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo.  Con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   sono
          stabilite le modalita' di recupero delle  somme  attribuite
          ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a
          qualunque titolo; 
            c) i singoli comuni hanno accesso, secondo  le  modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, d'intesa con la Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie   locali,   ai   dati   contenuti   nell'anagrafe
          tributaria relativi: 
            1) ai  contratti  di  locazione  nonche'  ad  ogni  altra
          informazione riguardante il possesso o la detenzione  degli
          immobili ubicati nel proprio territorio; 
            2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi
          idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio
          territorio; 
            3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio
          territorio; 
            4) ai soggetti che esercitano nello  stesso  un'attivita'
          di lavoro autonomo o di impresa; 
            d) i comuni hanno altresi' accesso, con le  modalita'  di
          cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,
          limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi
          domicilio fiscale nel comune, che  possa  essere  rilevante
          per  il  controllo  dell'evasione  erariale  o  di  tributi
          locali; 
            e) il sistema informativo della fiscalita' e'  integrato,
          d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani,  con
          i  dati  relativi  alla  fiscalita'  locale,  al  fine   di
          assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed  i  servizi
          necessari per la gestione dei tributi di cui agli  articoli
          7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di entrata. 
            (Omissis)". 
            Comma 703: 
            Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante  disposizioni
          comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,  sul  Fondo
          sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul  Fondo  europeo
          agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
          affari marittimi e la pesca  e  disposizioni  generali  sul
          Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale
          europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per  gli
          affari marittimi e la pesca, e che  abroga  il  regolamento
          (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e' pubblicato  nella  GU  L
          347 del 20.12.2013. 
            Si riporta il testo del  comma 7  dell'articolo 10  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
            "Art. 10 Documento di economia e finanza 
            1-6 (Omissis) 
            7. Il Ministro dello  sviluppo  economico  presenta  alle
          Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
          riferimento, in allegato  al  DEF,  un'unica  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate,  evidenziando  il  contributo  dei   fondi
          nazionali addizionali,  e  sui  risultati  conseguiti,  con
          particolare  riguardo  alla   coesione   sociale   e   alla
          sostenibilita'  ambientale,   nonche'   alla   ripartizione
          territoriale degli interventi. 
            (Omissis)". 
            Si riporta il testo dei commi 1, 2  e  3  dell'articolo 6
          del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n. 88(Disposizioni
          in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per
          la rimozione di squilibri  economici  e  sociali,  a  norma
          dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42): 
            "Art. 6 Contratto istituzionale di sviluppo 
            1. Per le finalita' di cui all'articolo 1,  nonche'  allo
          scopo di accelerare la realizzazione  degli  interventi  di
          cui al presente decreto e di assicurare la  qualita'  della
          spesa pubblica,  il  Ministro  delegato,  d'intesa  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  gli  altri
          Ministri  interessati,  stipula  con  le   Regioni   e   le
          amministrazioni competenti un "contratto  istituzionale  di
          sviluppo" che destina le risorse del  Fondo  assegnate  dal
          CIPE e individua  responsabilita',  tempi  e  modalita'  di
          attuazione degli interventi. 
            2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita, per
          ogni intervento o categoria di interventi o  programma,  il
          soddisfacimento  dei  criteri  di  ammissibilita'  di   cui
          all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma,  le
          responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione  e
          di  monitoraggio   e   le   sanzioni   per   le   eventuali
          inadempienze,   prevedendo   anche   le    condizioni    di
          definanziamento anche parziale degli interventi  ovvero  la
          attribuzione delle relative risorse  ad  altro  livello  di
          governo, nel rispetto del principio di  sussidiarieta'.  In
          caso  di  partecipazione  dei  concessionari   di   servizi
          pubblici, competenti in  relazione  all'intervento  o  alla
          categoria di interventi o al programma  da  realizzare,  il
          contratto istituzionale di sviluppo definisce le  attivita'
          che sono eseguite dai predetti concessionari,  il  relativo
          cronoprogramma, meccanismi  di  controllo  delle  attivita'
          loro  demandate,   sanzioni   e   garanzie   in   caso   di
          inadempienza,  nonche'   apposite   procedure   sostitutive
          finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
          inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
          concessionari,  clausole  inderogabili  di  responsabilita'
          civile  e  di  decadenza.  Il  contratto  istituzionale  di
          sviluppo  prevede,  quale  modalita'  attuativa,   che   le
          amministrazioni centrali, ed  eventualmente  regionali,  si
          avvalgano,  anche   ai   sensi   dell'articolo 55-bis   del
          decreto-legge  24 gennaio  2012,  n. 1,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24 marzo   2012,   n. 27,   e
          successive  modificazioni,   dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa,  costituita  ai  sensi  dell'articolo 1  del   decreto
          legislativo   9 gennaio   1999,    n. 1,    e    successive
          modificazioni,   ad   esclusione   di   quanto    demandato
          all'attuazione  da  parte  dei  concessionari  di   servizi
          pubblici. 
            3. La progettazione, l'approvazione  e  la  realizzazione
          degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
          sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte  II,
          titolo III, capo  IV,  del  decreto  legislativo  12 aprile
          2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano  le  procedure  di
          progettazione,   approvazione   e    realizzazione    degli
          interventi  individuati  nel  contratto  istituzionale   di
          sviluppo   si   applicano   le    disposizioni    di    cui
          all'articolo 125 del  decreto  legislativo  2 luglio  2010,
          n. 104. Per i medesimi interventi, si applicano le  vigenti
          disposizioni in materia di prevenzione e repressione  della
          criminalita' organizzata e dei tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e
          informazioni antimafia. 
            (Omissis)". 
            Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
          dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98: 
            "Art. 9-bis Attuazione rafforzata degli interventi per lo
          sviluppo e la coesione territoriali 
            1. Per le finalita' di cui  all'articolo 9,  nonche'  per
          accelerare la realizzazione di nuovi  progetti  strategici,
          sia  di  carattere  infrastrutturale   sia   di   carattere
          immateriale,  di  rilievo   nazionale,   interregionale   e
          regionale,  aventi  natura  di   grandi   progetti   o   di
          investimenti articolati  in  singoli  interventi  tra  loro
          funzionalmente  connessi,  in  relazione  a   obiettivi   e
          risultati, finanziati con  risorse  nazionali,  dell'Unione
          europea e del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  di  cui
          all'articolo 4  del  decreto  legislativo  31 maggio  2011,
          n. 88, le amministrazioni competenti possono  stipulare  un
          contratto istituzionale di sviluppo. 
            2. Al fine di cui al comma 1, il contratto  istituzionale
          di sviluppo  e'  promosso  dal  Ministro  per  la  coesione
          territoriale o dalle  amministrazioni  titolari  dei  nuovi
          progetti strategici, coerenti con priorita'  programmatiche
          di rango europeo, nazionale o territoriale, ed e'  regolato
          dai  commi  2  e  seguenti  dell'articolo 6   del   decreto
          legislativo 31 maggio  2011,  n. 88,  come  modificato  dal
          presente articolo, in quanto compatibili  con  il  presente
          articolo. 
            3. Il  terzo  periodo  del  comma 2  dell'articolo 6  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011,  n. 88,  e'  sostituito
          dal  seguente:  «Il  contratto  istituzionale  di  sviluppo
          prevede, quale modalita' attuativa, che le  amministrazioni
          centrali, ed eventualmente regionali, si  avvalgano,  anche
          ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge  24 gennaio
          2012, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          24 marzo   2012,   n. 27,   e   successive   modificazioni,
          dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e  lo  sviluppo  d'impresa   Spa,   costituita   ai   sensi
          dell'articolo 1 del  decreto  legislativo  9 gennaio  1999,
          n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione  di  quanto
          demandato all'attuazione  da  parte  dei  concessionari  di
          servizi pubblici». 
            4. Al comma 4  dell'articolo 5  del  decreto  legislativo
          31 maggio  2011,  n. 88,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
            a) alla lettera a), la parola: «attuatrici» e' sostituita
          dalle    seguenti:    «responsabili    dell'attuazione    e
          dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e  lo  sviluppo  d'impresa   Spa,   costituita   ai   sensi
          dell'articolo 1 del  decreto  legislativo  9 gennaio  1999,
          n. 1, e successive modificazioni, anche quale  centrale  di
          committenza della  quale  si  possono  avvalere  le  stesse
          amministrazioni    responsabili    dell'attuazione    degli
          interventi strategici»; 
            b) alla lettera d) sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
          parole: «,  nonche'  gli  incentivi  all'utilizzazione  del
          contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6». 
            5. L'Agenzia    nazionale    per    l'attrazione    degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le  attivita'
          di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui
          al presente articolo opera nel  rispetto  della  disciplina
          nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici  si
          applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione
          e di repressione della  criminalita'  e  dei  tentativi  di
          infiltrazione  mafiosa,  comprese  quelle  concernenti   le
          comunicazioni e le informazioni antimafia. 
            6. Con  direttiva  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,
          n. 281,  e  successive  modificazioni,  e'  aggiornato   il
          contenuto  minimo  delle  convenzioni  di  cui  al  comma 5
          dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  9 gennaio  1999,
          n. 1, e successive modificazioni. 
            7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica." 
            Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16 aprile
          1987, n. 183  (Coordinamento  delle  politiche  riguardanti
          l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   ed
          adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
          comunitari): 
            "Art.5. Fondo di rotazione. 
            1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del  tesoro  -
          Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
          . 
            2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si  avvale  di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
            a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla  legge
          3 ottobre 1977, n. 863 , che viene  soppresso  a  decorrere
          dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al
          comma 1; 
            b) le somme erogate  dalle  istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
            c) le somme da individuare annualmente in sede  di  legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'articolo 2,  comma 1,  lettera  c),  nell'ambito
          delle autorizzazioni di spesa  recate  da  disposizioni  di
          legge aventi le stesse finalita' di quelle  previste  dalle
          norme comunitarie da attuare; 
            d) le somme  annualmente  determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
            3. Restano  salvi  i  rapporti  finanziari   direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui  all'articolo 2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile  1971,  n. 321  ,  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748." 
            La citata legge n. 183 del 1987 e' pubblicata nella Gazz.
          Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O. 
            Il decreto del Presidente  della  Repubblica  29 dicembre
          1988, n. 568  recante  "Approvazione  del  regolamento  per
          l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di
          rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in
          esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987,  n. 183"
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 1° febbraio 1989, n. 26. 
            Si riporta il testo dei commi 5 e  8  (quest'ultimo  come
          modificato   dal   comma 705    della    presente    legge)
          dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013: 
            "Art. 10  Misure  urgenti  per  il  potenziamento   delle
          politiche di coesione 
            1-4 (Omissis) 
            5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su proposta  del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  i
          Ministri dell'economia  e  delle  finanze,  dello  sviluppo
          economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  all'Agenzia,
          sulla base delle funzioni  rispettivamente  attribuite,  le
          unita' di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo
          determinato per la loro residua durata, nonche' le  risorse
          finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo  sviluppo
          e  la  coesione  economica  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle
          afferenti  alla  Direzione  generale  per  l'incentivazione
          delle attivita' imprenditoriali. E' fatto salvo il  diritto
          di opzione, da esercitare entro 30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          sono conseguentemente ridotte le  dotazioni  organiche,  le
          relative strutture e le risorse finanziarie  e  strumentali
          del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti  mantengono
          l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al  personale
          dell'Agenzia  e'  riconosciuto  il  trattamento   economico
          complessivo gia' in  godimento  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, senza che  da  cio'  derivino,
          sotto qualsiasi forma,  ulteriori  oneri  per  il  bilancio
          dello  Stato.  Il   personale   trasferito   eccedente   il
          contingente di cui al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero
          nei  ruoli  dell'Agenzia  e  gradualmente  riassorbito   in
          relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque  titolo.
          Al fine di consentire  il  piu'  efficace  svolgimento  dei
          compiti di cui al comma 2, anche in relazione  ai  rapporti
          con le istituzioni nazionali ed europee,  con  il  medesimo
          decreto  sono  stabilite   le   procedure   selettive   per
          l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          di un numero massimo di 50 unita' nell'ambito del personale
          oggetto di trasferimento ai sensi del  presente  comma,  e,
          comunque, per un onere  non  superiore  ad  euro  1.100.000
          annuo, con conseguente  aumento  della  relativa  dotazione
          organica  della  Presidenza.  Le  50  unita'  di  personale
          assegnate alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  sono
          organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi
          dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 303. Nelle  more  della  definizione  dell'assetto
          organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  gli   incarichi   di   livello
          dirigenziale  conferiti  ai  sensi   dell'articolo 19   del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito  del
          Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale  scadenza  e
          comunque fino all'effettiva  operativita'  dell'Agenzia  e,
          relativamente ai contratti  di  cui  ai  commi  5-bis  e  6
          dell'articolo 19  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001
          n. 165, anche  in  deroga  ai  contingenti  indicati  dalla
          normativa vigente, previa indisponibilita'  della  medesima
          quota utilizzabile a valere sulla  dotazione  organica  dei
          dirigenti del Ministero dello sviluppo economico. 
            6-7 (Omissis) 
            8. Il  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  di  cui
          all'articolo 61, comma 1,  della  legge  27 dicembre  2002,
          n. 289 e le relative risorse  finanziarie  sono  trasferite
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
            (Omissis)". 
            Si riporta il testo del comma 245  dell'articolo 1  della
          citata legge n. 147 del 2013: 
            "Comma 245 
            245. Il  monitoraggio   degli   interventi   cofinanziati
          dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere  sui
          fondi strutturali, sul FEASR e  sul  FEAMP,  nonche'  degli
          interventi complementari previsti nell'ambito  dell'Accordo
          di partenariato finanziati dal Fondo di  rotazione  di  cui
          alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del  comma 242,
          e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato,
          attraverso le specifiche funzionalita' del proprio  sistema
          informativo. A tal fine, le  Amministrazioni  centrali,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la
          rilevazione dei dati di attuazione  finanziaria,  fisica  e
          procedurale a  livello  di  singolo  progetto,  secondo  le
          specifiche  tecniche   definite   congiuntamente   tra   il
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero   dell'economia   e   delle    finanze    e    le
          Amministrazioni  centrali  dello  Stato  responsabili   del
          coordinamento per i singoli fondi." 
            Comma 705: 
            Il  testo  del  comma 8   dell'articolo 10   del   citato
          decreto-legge  n. 101  del  2013,  come  modificato   dalla
          presente legge, e' citato nelle note al comma 703. 
            Comma 707: 
            Si riporta il  testo  del  comma 2  dell'articolo 24  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici),  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge
          22 dicembre 2011, n. 214, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
            "Art. 24   Disposizioni   in   materia   di   trattamenti
          pensionistici 
            1 (Omissis) 
            2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento  alle
          anzianita' contributive maturate a decorrere da tale  data,
          la quota di pensione corrispondente a  tali  anzianita'  e'
          calcolata secondo il sistema contributivo.  In  ogni  caso,
          l'importo complessivo  del  trattamento  pensionistico  non
          puo'  eccedere  quello  che  sarebbe  stato  liquidato  con
          l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto  computando,
          ai fini della determinazione della misura del  trattamento,
          l'anzianita' contributiva necessaria per  il  conseguimento
          del  diritto  alla   prestazione,   integrata   da   quella
          eventualmente maturata fra la  data  di  conseguimento  del
          diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
          la corresponsione della prestazione stessa. 
            (Omissis)". 
            Comma 708: 
            Si riporta il testo dei commi 2 e 5  dell'articolo 3  del
          decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti  per  il
          riequilibrio  della  finanza  pubblica),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140: 
            "Art.3. Trattamento  di  fine  servizio  e   termini   di
          liquidazione della pensione. 
            1 (Omissis) 
            2. Alla liquidazione dei trattamenti  di  fine  servizio,
          comunque denominati, per i dipendenti di  cui  al  comma 1,
          loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente
          erogatore  provvede   decorsi   ventiquattro   mesi   dalla
          cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione
          dal servizio per raggiungimento dei limiti  di  eta'  o  di
          servizio previsti dagli ordinamenti  di  appartenenza,  per
          collocamento a riposo d'ufficio a causa del  raggiungimento
          dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
          legge o di  regolamento  applicabili  nell'amministrazione,
          decorsi  dodici  mesi  dalla  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro. Alla  corresponsione  agli  aventi  diritto  l'ente
          provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali  sono
          dovuti gli interessi. 
            3-4 (Omissis) 
            5. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non
          trovano applicazione nei casi di  cessazione  dal  servizio
          per inabilita' derivante  o  meno  da  causa  di  servizio,
          nonche' per  decesso  del  dipendente.  Nei  predetti  casi
          l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro
          quindici  giorni  dalla   cessazione   dal   servizio,   la
          necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra'
          corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre  mesi
          successivi alla ricezione  della  documentazione  medesima,
          decorsi i quali sono dovuti gli interessi. 
            (Omissis)". 
            Comma 709: 
            Il testo dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990,  e
          successive modificazioni e' citato nelle note al comma 2. 
            Comma 710: 
            Si riporta il testo degli articoli 36-bis  e  36-ter  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n. 600  del
          1973: 
            "Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi,
          dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) 
            1. Avvalendosi      di      procedure      automatizzate,
          l'amministrazione finanziaria procede, entro  l'inizio  del
          periodo  di  presentazione  delle  dichiarazioni   relative
          all'anno successivo, alla liquidazione delle  imposte,  dei
          contributi  e  dei  premi  dovuti,  nonche'  dei   rimborsi
          spettanti  in  base  alle  dichiarazioni   presentate   dai
          contribuenti e dai sostituti d'imposta . 
            2. Sulla base dei  dati  e  degli  elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'Amministrazione
          finanziaria provvede a: 
            a) correggere gli errori materiali e di calcolo  commessi
          dai contribuenti  nella  determinazione  degli  imponibili,
          delle imposte, dei contributi e dei premi; 
            b)  correggere  gli   errori   materiali   commessi   dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi  e  dei  premi   risultanti   dalle   precedenti
          dichiarazioni; 
            c) ridurre le detrazioni  d'imposta  indicate  in  misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazioni; 
            d) ridurre le deduzioni dal  reddito  esposte  in  misura
          superiore a quella prevista dalla legge; 
            e)  ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti   in   misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazione; 
            f) controllare la rispondenza con la dichiarazione  e  la
          tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei  contributi
          e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo  e  delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta. 
            2-bis. Se vi e' pericolo per  la  riscossione,  l'ufficio
          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della
          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva
          effettuazione dei versamenti delle imposte, dei  contributi
          e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo  e  delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta. 
            3. Quando dai controlli  automatici  eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione ovvero dai controlli  eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta,  l'esito  della  liquidazione  e'  comunicato   al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli  aspetti  formali.  (254)  Qualora  a  seguito  della
          comunicazione il contribuente o  il  sostituto  di  imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione. 
            4. I  dati  contabili   risultanti   dalla   liquidazione
          prevista nel presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente e  dal  sostituto
          d'imposta." 
            "Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni) 
            1. Gli     uffici     periferici     dell'amministrazione
          finanziaria, procedono, entro il  31 dicembre  del  secondo
          anno successivo a quello  di  presentazione,  al  controllo
          formale delle dichiarazioni presentate dai  contribuenti  e
          dai sostituti d'imposta, sulla base dei  criteri  selettivi
          fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto  di
          specifiche  analisi  del  rischio  di  evasione   e   delle
          capacita' operative dei medesimi uffici. 
            2. Senza pregiudizio  dell'azione  accertatrice  a  norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: 
            a) escludere in  tutto  o  in  parte  lo  scomputo  delle
          ritenute d'acconto non risultanti dalle  dichiarazioni  dei
          sostituti   d'imposta,   dalle   comunicazioni    di    cui
          all'articolo 20, terzo comma, del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica.  29 settembre  1973,  n. 605,  o   dalle
          certificazioni  richieste  ai  contribuenti  ovvero   delle
          ritenute risultanti in misura inferiore a  quella  indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; 
            b) escludere in tutto o in parte le detrazioni  d'imposta
          non  spettanti  in   base   ai   documenti   richiesti   ai
          contribuenti  o  agli  elenchi  di  cui  all'articolo.  78,
          comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 
            c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito
          non  spettanti  in   base   ai   documenti   richiesti   ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); 
            d) determinare i crediti d'imposta spettanti in  base  ai
          dati  risultanti  dalle  dichiarazioni   e   ai   documenti
          richiesti ai contribuenti; 
            e)  liquidare  la  maggiore  imposta  sul  reddito  delle
          persone   fisiche   e   i   maggiori   contributi    dovuti
          sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti  da  piu'
          dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
          lettera d), presentati per  lo  stesso  anno  dal  medesimo
          contribuente; 
            f) correggere gli errori materiali e di calcolo  commessi
          nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 
            3. Ai fini dei commi  1  e  2  ,  il  contribuente  o  il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai dati contenuti  nella  dichiarazione  e  ad  eseguire  o
          trasmettere ricevute di versamento e  altri  documenti  non
          allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti  da
          terzi. 
            4. L'esito  del  controllo  formale  e'   comunicato   al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi  che  hanno  dato   luogo   alla   rettifica   degli
          imponibili, delle imposte, delle ritenute alla  fonte,  dei
          contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche  la
          segnalazione di eventuali dati ed elementi non  considerati
          o valutati erroneamente in sede di controllo formale  entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione." 
            Si  riporta  il  testo  dell'articolo 54-bis  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: 
            "Art. 54-bis Liquidazione  dell'imposta  dovuta  in  base
          alle dichiarazioni 
            1. Avvalendosi      di      procedure       automatizzate
          l'amministrazione finanziaria procede, entro  l'inizio  del
          periodo  di  presentazione  delle  dichiarazioni   relative
          all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta  dovuta
          in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. 
            2. Sulla base dei  dati  e  degli  elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'amministrazione
          finanziaria provvede a: 
            a) correggere gli errori materiali e di calcolo  commessi
          dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e
          delle imposte; 
            b)  correggere  gli   errori   materiali   commessi   dai
          contribuenti  nel  riporto  delle  eccedenze   di   imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni; 
            c) controllare la rispondenza con la dichiarazione  e  la
          tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante  dalla
          dichiarazione annuale a titolo di acconto e  di  conguaglio
          nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli  articoli
          27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma. 
            2-bis. Se vi e' pericolo per  la  riscossione,  l'ufficio
          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della
          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva
          effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6  e
          7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  14 ottobre
          1999,   n. 542,   nonche'   dell'articolo 6   della   legge
          29 dicembre 1990, n. 405. 
            3. Quando dai controlli  automatici  eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai  sensi
          e per gli effetti di cui  al  comma 6  dell'articolo 60  al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione. 
            4. I  dati  contabili   risultanti   dalla   liquidazione
          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente." 
            Comma 711: 
            Si riporta il n. 98 della Tabella A, parte  III  allegata
          al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
          come modificato dalla presente legge: 
            "Tabella A -  Parte  III  [Beni  e  servizi  soggetti  ad
          aliquota ridotta] 
            Parte III 
            Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento 
            1-97 (Omissis) 
            98) legna  da  ardere  in  tondelli,  ceppi,  ramaglie  o
          fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi  i
          pellet (v. d. 44.01) 
            (Omissis)". 
            Comma 712: 
            Il testo del comma 5 dell'articolo 10  del  decreto-legge
          n. 282 del 2004 e' citato nelle note al comma 49. 
            Comma 713: 
            Si riporta il testo del  comma 5  dell'articolo 25  della
          legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni  in  materia  di
          perequazione,  razionalizzazione  e  federalismo  fiscale);
          come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 25. Disposizioni   tributarie   in    materia    di
          associazioni sportive dilettantistiche 
            1-4 (Omissis) 
            5. I pagamenti a favore di societa', enti o  associazioni
          sportive dilettantistiche di cui al presente articolo  e  i
          versamenti  da  questi  effettuati  sono  eseguiti,  se  di
          importo pari  o  superiore  a  1.000  euro,  tramite  conti
          correnti bancari o postali a loro intestati ovvero  secondo
          altre modalita'  idonee  a  consentire  all'amministrazione
          finanziaria  lo  svolgimento  di  efficaci  controlli,  che
          possono essere stabilite con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17,  comma 3,
          della legge 23 agosto  1988,  n. 400. L'inosservanza  della
          presente   disposizione   comporta   la   decadenza   dalle
          agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398,  e
          successive modificazioni, recante  disposizioni  tributarie
          relative alle  associazioni  sportive  dilettantistiche,  e
          l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del
          decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n. 471,   recante
          riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia  di
          imposte dirette,  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di
          riscossione dei tributi. 
            (Omissis)". 
            Comma 714: 
            Si  riporta  il  testo  dei   commi   10-bis   e   10-ter
          dell'articolo 8-quinquies  del  decreto-legge   10 febbraio
          2009,  n. 5  (Misure  urgenti  a   sostegno   dei   settori
          industriali in crisi, nonche' disposizioni  in  materia  di
          produzione lattiera e rateizzazione del debito nel  settore
          lattiero-caseario), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificat1 dalla  presente
          legge: 
            "Art. 8-quinquies.  Disposizioni   integrative   per   la
          rateizzazione in materia  di  debiti  relativi  alle  quote
          latte 
            1 - 10 (Omissis) 
            10-bis. La  notificazione  della  cartella  di  pagamento
          prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29 settembre   1973,   n. 602,   e   successive
          modificazioni,  e  ogni  altra  attivita'  contemplata  dal
          titolo  II  del  medesimo  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 602 del  1973,  e  successive  modificazioni,
          sono effettuate dall'AGEA, che a tal fine si  avvale  delle
          societa'  del  gruppo  Equitalia  ovvero  del  Corpo  della
          guardia di finanza. Il personale di  quest'ultimo  esercita
          le funzioni demandate  dalla  legge  agli  ufficiali  della
          riscossione. 
            10-ter. Le procedure di riscossione coattiva  sospese  ai
          sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi delle
          societa'  del  gruppo  Equitalia  ovvero  del  Corpo  della
          guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta  surrogata
          negli atti esecutivi eventualmente gia' avviati dall'agente
          della riscossione e nei  cui  confronti  le  garanzie  gia'
          attivate mantengono validita' e grado." 
            Comma 715: 
            Si riporta il  testo  del  comma 6  dell'articolo 50  del
          decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per  la
          competitivita' e la  giustizia  sociale),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: 
            "Art. 50 (Disposizioni finanziarie) 
            1-5 (Omissis) 
            6. Al fine di  rendere  permanente  gli  sgravi  previsti
          dall'articolo 1, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
          fondo  denominato  "Fondo  destinato  alla  concessione  di
          benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti", con
          una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di  saldo
          netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685  milioni  di
          euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015,  di
          4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni  di
          euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2018. 
            (Omissis)". 
            Comma 716: 
            Si riporta il testo del comma 431  dell'articolo 1  della
          citata legge n. 147 del 2013: 
            "431. Nello   stato   di   previsione    del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un   fondo
          denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
          cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  le
          seguenti risorse: 
            a) l'ammontare dei  risparmi  di  spesa  derivanti  dalla
          razionalizzazione   della    spesa    pubblica    di    cui
          all'articolo 49-bis  del  decreto-legge   21 giugno   2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge  9 agosto
          2013, n. 98, al netto  della  quota  gia'  considerata  nei
          commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a  programmi
          finalizzati al conseguimento  di  esigenze  prioritarie  di
          equita' sociale e ad impegni inderogabili; 
            b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota
          di aggiornamento del Documento di economia  e  finanza,  si
          stima di incassare quali  maggiori  entrate  rispetto  alle
          previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso  e
          a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente
          derivanti   dall'attivita'   di   contrasto   dell'evasione
          fiscale, al netto di  quelle  derivanti  dall'attivita'  di
          recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai
          comuni." 
            Comma 717: 
            Il testo del comma 5 dell'articolo 10  del  decreto-legge
          n. 282 del 2004 e' citato nelle note al comma 49. 
            Comma 718: 
            Il  decreto  legislativo  26 ottobre   1995,   n. 504   e
          successive  modificazioni  recante   "Testo   unico   delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative" e' pubblicato nella Gazz.  Uff  29 novembre
          1995, n. 279, S.O. 
            Comma 720: 
            Il testo del comma 2  dell'articolo 6  del  decreto-legge
          n. 154 del 2008 e' citato nelle note al comma 148. 
            Comma 721: 
            Si riporta il testo dell'articolo 7  del  citato  decreto
          legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla  presente
          legge: 
            " Art. 7 Copertura finanziaria 
            1. Agli oneri di cui  al  presente  decreto  legislativo,
          valutati in 312  milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  350
          milioni di euro per l'anno 2012, 383 milioni  di  euro  per
          gli anni 2013 e 2014 e 233  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2015 si provvede a valere sulle risorse del Fondo
          di cui all'articolo 1, comma 3,  lettera  f),  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 247,  appositamente  costituito  nello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali." 
            Si riporta il testo  del  comma 3  dell'articolo 1  della
          citata legge n. 247 del 2007: 
            "1-2 (Omissis) 
            3. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi,  al  fine   di   concedere   ai
          lavoratori  dipendenti  che  maturano   i   requisiti   per
          l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio  2008
          impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
          di conseguire, su  domanda,  il  diritto  al  pensionamento
          anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
          generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo  i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
            a) previsione di un requisito anagrafico  minimo  ridotto
          di tre anni e, in ogni caso, non inferiore  a  57  anni  di
          eta', fermi restando  il  requisito  minimo  di  anzianita'
          contributiva di 35 anni  e  il  regime  di  decorrenza  del
          pensionamento secondo le modalita' di  cui  all'articolo 1,
          comma 6, lettere c)  e  d),  della  legge  23 agosto  2004,
          n. 243; 
            b)   i   lavoratori   siano   impegnati    in    mansioni
          particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del  decreto
          19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, della sanita'  e
          per  la  funzione   pubblica;   ovvero   siano   lavoratori
          dipendenti notturni come definiti dal  decreto  legislativo
          8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di  cui
          alla successiva lettera c), possano far  valere,  nell'arco
          temporale ivi indicato, una permanenza minima  nel  periodo
          notturno; ovvero siano lavoratori addetti  alla  cosiddetta
          «linea catena» che, all'interno di un  processo  produttivo
          in  serie,  contraddistinto  da  un   ritmo   collegato   a
          lavorazioni o a misurazione  di  tempi  di  produzione  con
          mansioni organizzate in sequenze  di  postazioni,  svolgano
          attivita' caratterizzate dalla ripetizione  costante  dello
          stesso ciclo lavorativo su parti staccate  di  un  prodotto
          finale, che si spostano a flusso continuo o  a  scatti  con
          cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro  o
          dalla  tecnologia,   con   esclusione   degli   addetti   a
          lavorazioni  collaterali  a  linee  di   produzione,   alla
          manutenzione, al rifornimento materiali e al  controllo  di
          qualita';  ovvero  siano  conducenti  di  veicoli   pesanti
          adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone; 
            c) i lavoratori  che  al  momento  del  pensionamento  di
          anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla  lettera
          b)  devono  avere  svolto  nelle  attivita'  di  cui   alla
          lettera medesima: 
            1) nel periodo transitorio, un periodo  minimo  di  sette
          anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa; 
            2) a regime, un periodo pari almeno alla meta' della vita
          lavorativa; 
            d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in
          data certa attestanti l'esistenza dei requisiti  soggettivi
          e  oggettivi,  anche  con  riferimento  alla  dimensione  e
          all'assetto  organizzativo  dell'azienda,   richiesti   dal
          presente comma, e  disciplinare  il  relativo  procedimento
          accertativo, anche attraverso verifica ispettiva; 
            e)  prevedere  sanzioni  amministrative  in  misura   non
          inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro  e  altre
          misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione  da
          parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi  agli
          obblighi   di   comunicazione    ai    competenti    uffici
          dell'Amministrazione   dell'articolazione    dell'attivita'
          produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
          aventi  le  caratteristiche  di  cui   alla   lettera   b),
          relativamente,  rispettivamente,  alla  cosiddetta   «linea
          catena» e al lavoro notturno;  prevedere,  altresi',  fermo
          restando  quanto  previsto  dall'articolo 484  del   codice
          penale  e   dalle   altre   ipotesi   di   reato   previste
          dall'ordinamento, in caso di comunicazioni  non  veritiere,
          anche relativamente ai presupposti  del  conseguimento  dei
          benefici, una sanzione pari fino al  200  per  cento  delle
          somme indebitamente corrisposte; 
            f) assicurare, nella specificazione dei  criteri  per  la
          concessione dei benefici, la coerenza con il  limite  delle
          risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui
          dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per il 2009,
          200 milioni per il 2010,  312  milioni  per  il  2011,  350
          milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013; 
            g) prevedere che, qualora nell'ambito della  funzione  di
          accertamento del diritto  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)
          emerga,  dal  monitoraggio  delle  domande   presentate   e
          accolte,  il  verificarsi  di  scostamenti  rispetto   alle
          risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza   sociale   ne   dia   notizia
          tempestivamente al Ministro dell'economia e  delle  finanze
          ai   fini   dell'adozione   dei   provvedimenti   di    cui
          all'articolo 11-ter, comma 7, della  legge  5 agosto  1978,
          n. 468, e successive modificazioni. 
            (Omissis)". 
            Comma 722: 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 25   della   legge
          21 dicembre  1978,  n. 845  (Legge-quadro  in  materia   di
          formazione professionale): 
            "Art.25. Istituzione di un Fondo di rotazione. 
            Per favorire l'accesso al  Fondo  sociale  europeo  e  al
          Fondo  regionale  europeo  dei  progetti  realizzati  dagli
          organismi di cui  all'articolo  precedente,  e'  istituito,
          presso il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
          con l'amministrazione autonoma e gestione  fuori  bilancio,
          ai sensi  dell'articolo 9  della  legge  25 novembre  1971,
          n. 1041 , un Fondo di rotazione. 
            Per la  costituzione  del  Fondo  di  rotazione,  la  cui
          dotazione e' fissata in lire 100 miliardi,  si  provvede  a
          carico del bilancio dello Stato  con  l'istituzione  di  un
          apposito capitolo di spesa nello stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale per  l'anno
          1979. 
            A decorrere dal periodo di paga in  corso  al  1° gennaio
          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5)
          dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo  1974,  n. 30  ,
          convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile  1974,
          n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge  3 giugno
          1975, n. 160 , sono ridotte: 
            1) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
            2) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
            3) dal 3,05 al 2,75 per cento; 
            4) dal 4,30 al 4 per cento; 
            5) dal 6,50 al 6,20 per cento. 
            Con  la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del   contributo
          integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria  contro
          la disoccupazione involontaria  ai  sensi  dell'articolo 12
          della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in  misura
          pari  allo  0,30  per  cento  delle  retribuzioni  soggette
          all'obbligo contributivo. 
            I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento
          contribuitivo di cui al  precedente  comma  affluiscono  al
          Fondo di rotazione. Il versamento  delle  somme  dovute  al
          Fondo   e'   effettuato   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale con periodicita' trimestrale. 
            La parte di disponibilita' del  Fondo  di  rotazione  non
          utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da  quello
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, rimane acquisita alla gestione  per  l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. 
            Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante
          dall'applicazione  della  presente   legge   nell'esercizio
          finanziario 1979, si fara' fronte  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello  stato
          di previsione della spesa  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno finanziario anzidetto. 
            Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
            Le somme  di  cui  ai  commi  precedenti  affluiscono  in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria centrale e denominato  «Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale -  somme  destinate  a  promuovere
          l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti  realizzati
          dagli organismi di cui all'articolo 8 della  decisione  del
          consiglio  delle  Comunita'  europee  numero 71/66/CEE  del
          1° febbraio 1971, modificata dalla decisione  n. 77/801/CEE
          del 20 dicembre 1977". 
            Comma 723: 
            Si riporta il testo del  comma 1  dell'articolo 10  della
          legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in  materia  di
          universita' e di ricerca scientifica e tecnologica): 
            "Art.10. Rifinanziamento di leggi e norme per gli enti di
          ricerca. 
            1. E' autorizzata la spesa: 
            a) di lire 20  miliardi  per  l'anno  1999,  di  lire  60
          miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi  per  l'anno
          2001 per rifinanziare il  fondo  speciale  per  la  ricerca
          applicata, di cui  all'articolo 4  della  legge  25 ottobre
          1968, n. 1089, e successive modificazioni; 
            b) di lire 555 miliardi per l'anno 2000  e  di  lire  555
          miliardi  per  l'anno  2001  come  contributo  all'Istituto
          nazionale di fisica  nucleare  per  la  prosecuzione  delle
          attivita' secondo il programma pluriennale vigente; 
            c) di lire 24,5 miliardi per l'anno 2000 e di  lire  24,5
          miliardi  per  l'anno  2001  come  contributo  all'Istituto
          nazionale di fisica della materia per la prosecuzione delle
          attivita' secondo il programma pluriennale vigente; 
            d) di lire 40 miliardi per  l'anno  2000  e  di  lire  50
          miliardi a decorrere dall'anno  2001  per  rifinanziare  il
          Fondo  integrativo  speciale  per   la   ricerca   di   cui
          all'articolo 1, comma 3, del decreto  legislativo  5 giugno
          1998, n. 204. 
            Per l'anno 1999, all'individuazione degli  interventi  di
          particolare rilevanza  strategica  di  cui  all'articolo 1,
          comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,  si
          provvede con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione economica, su proposta del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
          Al relativo finanziamento si provvede a carico del Fondo di
          cui  al   medesimo   articolo 1,   comma 3,   del   decreto
          legislativo  n. 204  del  1998,   le   cui   risorse   sono
          corrisposte direttamente ai soggetti interessati. 
            (Omissis)". 
            Comma 724: 
            Il testo del comma 2  dell'articolo 6  del  decreto-legge
          n. 154 del 2008 e' citata nelle note al comma 148. 
            Comma 725: 
            Si riporta il testo del quarto comma dell'articolo 25 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n. 600  del
          1973: 
            "Art. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro  autonomo  e  su
          altri redditi) 
            (Omissis) 
            I compensi di cui all'articolo 23, comma 2,  lettera  c),
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,
          n. 917, corrisposti a non residenti sono  soggetti  ad  una
          ritenuta del trenta per cento a  titolo  di  imposta  sulla
          parte imponibile del loro ammontare. E' operata,  altresi',
          una ritenuta del trenta  per  cento  a  titolo  di  imposta
          sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per
          l'uso o la concessione in uso di attrezzature  industriali,
          commerciali o scientifiche che si  trovano  nel  territorio
          dello Stato. Ne  sono  esclusi  i  compensi  corrisposti  a
          stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato   di
          soggetti non residenti." 
            Si riporta il  testo  dell'articolo 4  del  codice  della
          navigazione: 
            "Art.4. Navi  e  aeromobili  italiani  in  localita'  non
          soggette alla sovranita' di alcuno Stato. 
            Le navi italiane in alto mare e gli  aeromobili  italiani
          in luogo o spazio non soggetto alla  sovranita'  di  alcuno
          Stato sono considerati come territorio italiano." 
            Si riporta il testo del comma 587  dell'articolo 1  della
          citata  legge  n. 147  del  2013,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
            "587. Il rimborso che risulta spettante al termine  delle
          operazioni di controllo preventivo di cui al  comma 586  e'
          erogato dall'Agenzia delle entrate  non  oltre  il  settimo
          mese successivo alla scadenza dei termini previsti  per  la
          trasmissione della dichiarazione di cui ai citati  articoli
          16 e 17 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
          delle finanze 31 maggio  1999,  n. 164,  ovvero  alla  data
          della trasmissione  della  dichiarazione,  ove  questa  sia
          successiva alla scadenza di detti termini. Restano fermi  i
          controlli previsti in materia di imposte sui redditi." 
            Comma 727: 
            Il testo del comma 3 dell'articolo 11 della legge  n. 196
          del 2009 e' citata nelle note al comma 1. 
            Comma 728: 
            Il testo del comma 3 dell'articolo 11 della legge  n. 196
          del 2009 e' citata nelle note al comma 1. 
            Comma 729: 
            Il testo del comma 3 dell'articolo 11 della legge  n. 196
          del 2009 e' citata nelle note al comma 1. 
            Comma 730: 
            Il testo del comma 3 dell'articolo 11 della legge  n. 196
          del 2009 e' citata nelle note al comma 1. 
            Comma 731: 
            Si riporta il testo del  comma 2  dell'articolo 30  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
            "Art. 30  Leggi  di  spesa  pluriennale  e  a   carattere
          permanente 
            1- (Omissis) 
            2. Le   amministrazioni   pubbliche   possono   stipulare
          contratti  o   comunque   assumere   impegni   nei   limiti
          dell'intera somma indicata dalle leggi di  cui  al  comma 1
          ovvero nei limiti indicati nella  legge  di  stabilita'.  I
          relativi pagamenti devono, comunque, essere  contenuti  nei
          limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. 
            (Omissis)". 
            Comma 732: 
            Si riporta il testo  del  comma 3  dell'articolo 6  della
          citata legge n. 243 del 2012: 
            "Art. 6 Eventi eccezionali e  scostamenti  dall'obiettivo
          programmatico strutturale 
            1-2 (Omissis) 
            3. Il Governo,  qualora,  al  fine  di  fronteggiare  gli
          eventi  di   cui   al   comma 2,   ritenga   indispensabile
          discostarsi temporaneamente  dall'obiettivo  programmatico,
          sentita la Commissione europea, presenta alle  Camere,  per
          le conseguenti deliberazioni  parlamentari,  una  relazione
          con cui aggiorna gli  obiettivi  programmatici  di  finanza
          pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
          che indichi  la  misura  e  la  durata  dello  scostamento,
          stabilisca le finalita' alle  quali  destinare  le  risorse
          disponibili in conseguenza  dello  stesso  e  definisca  il
          piano   di   rientro   verso   l'obiettivo   programmatico,
          commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di  cui
          al comma 2. Il piano di  rientro  e'  attuato  a  decorrere
          dall'esercizio  successivo  a  quelli  per   i   quali   e'
          autorizzato  lo  scostamento  per  gli  eventi  di  cui  al
          comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo  economico.
          La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza  lo
          scostamento e approva il piano di  rientro  e'  adottata  a
          maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 
            (Omissis)". 
            Il testo del comma 6 dell'articolo 11 della legge  n. 196
          del 2009 e' citata nelle note al comma 1. 
            Comma 733: 
            Il testo del comma 6 dell'articolo 11 della legge  n. 196
          del 2009 e' citata nelle note al comma 1.