482. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilita' del predetto fondo. 483. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta: a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non e' riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo e' soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalita'» sono soppresse. 484. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data: a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»; b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi». 485. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013. 486. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, e' dovuto un contributo di solidarieta' a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonche' pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e' tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarieta', secondo modalita' proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo. 487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48. 488. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine. 489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti. 490. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»; b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»; c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011». 491. All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015». 492. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019. 493. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104». 494. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidita' permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, e' riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. 3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014. 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni». 495. All'onere di cui al comma 494, valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 496. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non puo' essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro»; b) al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»; c) al secondo periodo, le parole: «di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «2013». 497. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449 e' inserito il seguente: «449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella seguente: --------------------------------------------------------------- | Obiettivi patto di stabilita' Regione | interno (milioni di euro) |-------------------------------------- | Anno 2014 | Anni 2015-2017 ------------------------|-------------------|------------------ Piemonte | 1.928 | 1.901 Liguria | 714 | 704 Lombardia | 3.026 | 2.960 Veneto | 1.515 | 1.485 Emilia-Romagna | 1.514 | 1.485 Toscana | 1.440 | 1.418 Umbria | 548 | 543 Marche | 637 | 628 Lazio | 1.943 | 1.909 Abruzzo | 673 | 666 Molise | 261 | 259 Campania | 2.327 | 2.304 Puglia | 1.305 | 1.289 Basilicata | 539 | 535 Calabria | 1.022 | 1.013 ------------------------|-------------------|------------------ TOTALE | 19.390 | 19.099 ---------------------------------------------------------------». 498. I commi 450 e 450-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano di avere efficacia a decorrere dall'esercizio 2014. 499. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «di competenza finanziaria e» sono soppresse; b) al primo periodo, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) degli importi indicati nella seguente tabella: ---------------------------------------------------------------- | Importo | (in milioni di euro) |----------------------------- | Anno 2014 | Anni 2015-2017 ----------------------------------|-------------|--------------- Trentino-Alto Adige . . . . . . .| 2 | 3 Provincia autonoma Bolzano/Bozen | 26 | 35 Provincia autonoma Trento . . . .| 25 | 34 Friuli-Venezia Giulia . . . . . .| 56 | 75 Valle d'Aosta . . . . . .| 7 | 9 Sicilia . . . . . .| 133 | 178 Sardegna . . . . . .| 51 | 69 ----------------------------------|-------------|--------------- TOTALE RSS | 300 | 403 ----------------------------------------------------------------»; c) al primo periodo, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali»; d) al secondo periodo, le parole da: «Il complesso delle spese finali» fino a: «ai sensi del presente comma» sono soppresse. 500. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, alinea, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017»; b) al primo periodo, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454»; c) al primo periodo, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali». 501. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile». 502. Al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 462, lettera d),». 503. Alla lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.» sono soppresse; b) le parole: «Dal 2013», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2013»; c) le parole: «media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente spesa del 2011». 504. Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' abrogato a decorrere dall'esercizio 2014. 505. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, la parola: «2014» e' sostituita dalla seguente: «2015»; b) il quinto periodo e' soppresso; c) al sesto periodo, la parola: «2013» e' sostituita dalla seguente: «2014»; d) all'ultimo periodo, le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013, 2014 e 2015». 506. Al comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile». 507. I commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e successive modificazioni, sono abrogati. 508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. 509. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2015». 510. In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della giunta regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 508, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali. 511. Le disposizioni di cui ai commi 508, 510 e 526 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi 508, 510 e 526. 512. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano, ai fini del patto di stabilita' interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 513. In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, e al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «nove decimi» sono sostituite dalle seguenti: «9,19 decimi». Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'importo di 160.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230. 514. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' sostituito dal seguente: «Art. 10. - La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', puo', ferma restando la copertura ((a carico del bilancio regionale)) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione: a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale; b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle». 515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonche' al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Laddove non gia' attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige individuano gli standard minimi di servizio e di attivita' che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonche' i parametri e le modalita' per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparita' di trattamento, duplicazioni di costi e di attivita' sul territorio nazionale, in ogni caso e' escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia con riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attivita' strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario; 4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria. Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attivita' di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. 516. Relativamente alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente, viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014. In caso di mancata intesa, il contributo e' ripartito secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze. 517. Lo Stato, le regioni e le province autonome possono, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, individuare criteri e modalita' per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita' interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita' interno a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 518. L'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' sostituito dal seguente: «Art. 80. - 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale. 2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalita' di riscossione e puo' consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni. 3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalita' provvedono le province individuando criteri, modalita' e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio. 4. La potesta' legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea». 519. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 117, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ciascuna delle due province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale»; b) dopo il comma 117 e' inserito il seguente: «117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono definiti: a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale; b) le modalita' di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117; c) le modalita' di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualita' 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle relative risorse»; c) i commi da 118 a 121 sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2014. 520. Le disposizioni di cui ai commi 518 e 519 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 521. A decorrere dall'anno 2014, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali sono assicurate con le modalita' di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sino al riordino della disciplina nazionale dei tributi locali immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato il gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la quota riferita all'aliquota standard, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 522. Per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella tabella seguente: ----------------------------------------------------------- Regioni a statuto ordinario | Riduzioni anno 2014 | (in migliaia di euro) ---------------------------------|------------------------- Piemonte . . . . . . . . . | 51.178 Liguria . . . . . . . . . | 17.959 Lombardia . . . . . . . . . | 135.234 Veneto . . . . . . . . . | 59.979 Emilia-Romagna . . . . . . . . . | 57.156 Toscana . . . . . . . . . | 42.982 Umbria . . . . . . . . . | 8.834 Marche . . . . . . . . . | 16.794 Lazio . . . . . . . . . | 68.676 Abruzzo . . . . . . . . . | 12.026 Molise . . . . . . . . . | 2.615 Campania . . . . . . . . . | 39.295 Puglia . . . . . . . . . | 29.114 Basilicata . . . . . . . . . | 4.390 Calabria . . . . . . . . . | 13.768 ---------------------------------|------------------------- TOTALE . . . . | 560.000 ----------------------------------------------------------- 523. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto ordinario nella tabella di cui al comma 522 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014. 524. Le somme di cui al comma 522, ovvero di cui al comma 523 in caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai fini del patto di stabilita' interno. 525. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna regione puo' indicare al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione. 526. Per l'anno 2014, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente: ----------------------------------------------------------- Regioni a statuto speciale | Accantonamenti anno 2014 | (in migliaia di euro) ---------------------------------|------------------------- Valle d'Aosta . . . . . . . . . | 5.540 Provincia autonoma Bolzano . . . | 22.818 Provincia autonoma Trento . . . | 19.913 Friuli-Venezia Giulia . . . . . | 44.445 Sicilia . . . . . . . . . | 106.161 Sardegna . . . . . . . . . | 41.123 ---------------------------------|------------------------- TOTALE . . . . . . | 240.000 ----------------------------------------------------------- 527. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 526 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto e' recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 528. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerare ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise». 529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuita', purche' con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato. ((1)) 530. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) e' sostituita dalle seguenti: «b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27; b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27». 531. Al fine di risolvere il contenzioso derivante dal comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro tra i funzionari del medesimo Ministero, la societa' ANAS SpA e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il compito di raggiungere un accordo tra le parti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 532. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «, registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013, e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017,»; b) le parole: «e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»; c) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»; d) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017». 533. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: «2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno dei comuni e' effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a 6 e' rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalita' previste dalla normativa previgente». 534. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6, lettera a), le parole: «e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»; b) al comma 6, lettera b), le parole: «e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»; c) al comma 6, lettera c), le parole: «a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»; d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilita' interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, e' disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "http://pattostabilitainterno. tesoro.it" della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno». 535. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali e' assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto». 536. Una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 535 e' destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilito il riparto dei predetti spazi tra i singoli comuni. 537. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: «14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarita' territoriali dell'exclave. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni». 538. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"» sono sostituite dalle seguenti: «"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"». 539. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, dopo le parole: «e' tenuto ad inviare» sono inserite le seguenti: «, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it"»; b) al primo periodo, la parola: «sottoscritta» e' sostituita dalle seguenti: «firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»; c) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; d) al quarto periodo, le parole: «, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti» sono soppresse. 540. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2011»; b) al secondo periodo, le parole: «negli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009 e 2010» e le parole: «del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011». 541. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo». 542. All'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento e' distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria generale dello Stato, affinche' gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione e' operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo». 543. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1º marzo» e le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo». 544. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e al comma 2, le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno»; b) al comma 1 e al comma 2, le parole: «sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" appositamente predisposto»; c) al comma 5, le parole: «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «10 luglio». 545. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno e» sono soppresse; b) l'ultimo periodo e' soppresso; c) le parole: «di cui al comma 87» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettabili alla sanzione di cui al periodo successivo». 546. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali: a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni; c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita' entro la medesima data. 547. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 546. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. 548. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 547, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilita' interno. Con le medesime modalita', a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilita' interno. 549. Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 547, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita' ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilita', una sanzione pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma. 550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonche' le societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate. 551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le societa' che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio e' quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle societa' che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato e' reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. 552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017: a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento e' operato nella misura indicata dalla lettera b); b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. 553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicita' e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato. 554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benche' negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. 555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle societa' che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilita' erariale dei soci. 556. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole da: «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le societa', nonche' le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se gia' avviata. L'esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.». 557. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresi', le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello e' stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le societa' che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste societa', l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalita' e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale». 558. All'articolo 76 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il comma 7 e' cosi' modificato: a) al terzo periodo, dopo le parole: «ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle» sono inserite le seguenti: «aziende speciali, dalle istituzioni e»; b) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, e' modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati». 559. All'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e' abrogato; b) al comma 6, le parole da: «nonche'» a: «degli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008». 560. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente: «5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno». 561. Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' abrogato. 562. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 sono abrogati; b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole: «delle societa' di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato». 563. Le societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle societa' dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessita' del consenso del lavoratore, processi di mobilita' di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalita' dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la societa' e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilita' non puo' comunque avvenire tra le societa' di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni. 564. Gli enti che controllano le societa' di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonche' di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime societa', l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilita' di cui al medesimo comma 563. 565. Le societa' di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonche' nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la societa' e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa societa' mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre societa' controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalita' previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. 567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le societa' partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilita' dei dipendenti in esubero presso altre societa' dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le societa' interessate da eccedenze di personale. 568. Al fine di favorire le forme di mobilita', le societa' di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilita', nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla societa' cedente alla societa' cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la societa' liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile. 570. Il Governo promuove, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 571. Anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. La disposizione del primo periodo si applica anche alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuita' degli organi e delle funzioni. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 572. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza» sono inserite le seguenti: «, nonche' titoli obbligazionari o altre passivita' in valuta estera»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 e' fatto divieto di: a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate»; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi: a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati; c) la possibilita' di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passivita' alla quale il medesimo contratto e' riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalita' di mantenere la corrispondenza tra la passivita' rinegoziata e la collegata operazione di copertura; d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente. 3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo. 3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa altresi' la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo»; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonche' delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente»; f) il comma 6 e' abrogato; g) al comma 10, le parole: «del regolamento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di stabilita' 2014». 573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di ((novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge)) la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico, qualora dimostrino dinanzi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. ((in pendenza del termine di novanta giorni)) non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 574. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. 575. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 576. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 575, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e' ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilita' dall'imposta lorda e' riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico. 577. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge, anche al fine di un riallineamento dei corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori: a) in termini di saldo netto da finanziare, a 214 milioni di euro per l'anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 87 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 578. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al comma 577 sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 577. 579. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 577 e 578 non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge. 580. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco 2 e nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel comma 578 si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi. 581. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per l'anno 2013 e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014»; b) il sesto periodo della nota 3-ter e' sostituito dai seguenti: «Limitatamente all'anno 2012, l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica, l'imposta e' dovuta nella misura massima di euro 14.000». 582. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014». 583. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative: a) articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; b) articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni; d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 584. Il cliente puo' chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere. 585. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della direttiva dell'Unione europea «relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento», i servizi oggetto di trasferibilita', le modalita' e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma 584. 586. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' di quelli di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. 587. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 586 e' erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi. 588. Per quanto non espressamente previsto dai commi 586 e 587, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 589. Le disposizioni di cui ai commi da 586 a 588 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014. 590. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarieta' di cui al primo periodo non e' dovuto. 591. All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00». 592. Dopo la nota 4 all'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' aggiunta la seguente: «5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis e' dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento». 593. All'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00». 594. Dopo la nota 1-quater all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' aggiunta la seguente: «5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater e' dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento». 595. Nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'articolo 6-bis e' abrogato. 596. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorita' competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate. 597. All'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «distinti per voce di tariffa» sono inserite le seguenti: «e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate». 598. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola: «determinato» sono inserite le seguenti: «, per ciascun atto impugnato anche in appello,»; b) all'articolo 269, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto dalle parti che si sono costituite con modalita' telematiche ed accedono con le medesime modalita' al fascicolo»; c) all'articolo 263, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico». 599. Le modalita' telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalita' tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonche' il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresi', che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati. 600. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: «13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. 13-ter. Le modalita' di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati». 601. All'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati». 602. All'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati». 603. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati». 604. Il contributo introdotto a norma dei commi 600 e 601 e' dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalita' di versamento. 605. Il contributo introdotto a norma dei commi 602 e 603 e' dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalita' di versamento. 606. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»; b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106 e' aggiunto il seguente: «Art. 106-bis. (L) -- (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato). -- 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo». 607. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge. 608. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25». 609. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento». 610. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». 611. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di riscossione, e di assicurare la funzionalita' delle strutture organizzative: a) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La presentazione del reclamo e' condizione di procedibilita' del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, puo' eccepire l'improcedibilita' del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilita', rinvia la trattazione per consentire la mediazione»; 2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi»; 3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali»; 4) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilita' di cui al comma 2»; b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge; c) all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 533, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicita' ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacita' operativa delle strutture a tal fine deputate»; 2) dopo il comma 533 e' inserito il seguente: «533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessita' di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificita' connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti»; d) l'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e' sostituito dal seguente: «Art. 17. -- (Controlli sull'attivita' di riscossione). -- 1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attivita' svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo 1, commi da 533 a 534. 2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -- Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, puo' proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attivita' di riscossione. 3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalita' e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilita' dei crediti. Tale valutazione e' effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo puo' essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilita' dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»; e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A di cui al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo; f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attivita' di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attivita'; g) all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quinquennio 2011-2015»; h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facolta' di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate. 612. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino al 1º dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013». 613. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento. 614. e' possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. 615. Le comunicazioni di irregolarita' gia' inviate alla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative ai tributi sospesi ai sensi del comma 612 del presente articolo sono inefficaci. 616. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7-bis e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere»; b) all'articolo 34, comma 4, dopo le parole: «svolgono le attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3» sono aggiunte le seguenti: «assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalita' di misurazione»; c) all'articolo 39: 1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, e' sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta la revoca dell'esercizio dell'attivita' di assistenza; nei casi di particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare»; 2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca. 4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro». 617. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sulla capacita' operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attivita', anche in ordine all'affidamento a terzi delle attivita' di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri gia' autorizzati»; b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera c), le parole: «alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»; 2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) non aver fatto parte di societa' per le quali e' stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti»; c) all'articolo 13, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente puo' indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali e' previsto il versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»; d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione»; 2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonche' della documentazione a base del visto di conformita' fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione»; e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 3, dopo la parola: «contribuente» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 3-bis»; 2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformita' per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' attuative delle disposizioni recate dal presente comma». 618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonche' degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni; b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni. 619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti. 620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma. 621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali e' intervenuto il pagamento. 622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito. 623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione. 624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. 625. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «20 aprile 2014»; le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1º maggio 2014» e le parole: «euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015». Conseguentemente il secondo periodo del predetto comma e' soppresso. 626. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, e' disposto, per il periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia. 627. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti. 628. L'efficacia delle disposizioni del comma 627 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. 629. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». 630. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito». 631. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento». 632. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 631 del presente articolo, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno, e non puo' comunque essere inferiore al 20 per cento. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 631, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 633. La disposizione di cui al comma 631 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014. 634. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, all'articolo 21-bis, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: «1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, e' stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno: a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso: 1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri; 2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri; b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso: 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi; 2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi; c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso: 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi; 2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi». 635. L'efficacia della disposizione di cui al comma 634 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. 636. Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede nel corso dell'anno 2014 alla riattribuzione delle medesime concessioni attenendosi ai seguenti criteri direttivi: a) introduzione del principio dell'onerosita' delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 200.000 della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione; b) durata delle concessioni pari a sei anni; c) versamento della somma di euro 2.800, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresi' partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita; d) versamento della somma di cui alla lettera a) in due meta' di pari importo, la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrenti; e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell'entita' della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite. 637. Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, sono stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 636, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali e' prevista per l'anno 2020. 638. Per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell'anno 2014 ai sensi del comma 636, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono altresi' poste in gara ulteriori trenta nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri direttivi di cui al predetto comma 636. 639. e' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non puo' superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677. 641. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o superficie. 644. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le unita' immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo' considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 648. Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, puo' prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantita' che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero. 650. La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti. 653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. 655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. 656. La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 657. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI e' dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. 658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune stesso. 661. Il tributo non e' dovuto in relazione alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. 662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalita' di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 663. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalita' e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale. 666. e' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. 667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea. 668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 670. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e superficie. 674. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 675. La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. 680. e' differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, ((fermo restando l'accertamento delle relative somme nel 2013,)) e' comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione. 681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare. 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta; b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta. 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili. 684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unita' immobiliare, la dichiarazione puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. 686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. 688. Il versamento della TASI e della TARI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. e' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 689. Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonche' la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalita' di versamento del corrispettivo. 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. 695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 700. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. 701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 702. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. 704. e' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attivita' di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni. 706. Resta ferma la facolta' per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 707. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo e' soppresso; b) al comma 2: 1) al primo periodo sono soppresse le parole: «, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»; 2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»; 3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresi': a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»; c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 75»; d) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». 708. A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100 milioni di euro annui, ai sensi del comma 710 e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 710. All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». 711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708, del presente articolo, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707. 713. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse; b) i commi da 3 a 7 sono abrogati. 714. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse; b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015». 715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta e' indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive». 716. La disposizione in materia di deducibilita' dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 715, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 715 e' elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed e' incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro. 717. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»; b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento». 718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. 719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalita' ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012. 720. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalita' previste al comma 719. 721. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e' effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure piu' idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento. 723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonche' l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725. 725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724. 727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014. 729. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono soppresse; b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse; c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: «e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse; d) alla lettera c), le parole: «e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014» sono soppresse; e) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano». 730. Dopo il comma 380-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono inseriti i seguenti: «380-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014: a) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e' pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati e' assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarieta' comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, e' destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione; b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni: 1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380; 2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI; 3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi; d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b), puo' essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, e' rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter». 731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonche' dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, e' stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014. 732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. 733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalita' di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, e' presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del contenzioso con le modalita' di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonche' i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonche' la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. 734. Il Magistrato delle acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorita'. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magistrato delle acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009 resta ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 735. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui». 736. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014. 737. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1º gennaio 2014, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data. 738. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 739. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 740. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 741. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge. 742. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 741, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 743. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge. 744. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' del 27 per cento. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014. 745. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti locali. 746. Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, e' autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014. 747. All'articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «valorizzazione rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della societa' Difesa Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14». 748. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, fino al 28 febbraio 2014 le medesime istituzioni, situate nei territori nei quali non e' attiva la convenzione CONSIP per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, acquistano tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui a tale data la convenzione e' attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il limite di euro 34,6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui al medesimo articolo 58, comma 6, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014 individua soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni. 749. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2014.