art. 1 note (parte 1)

           	
				
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
          Comma 2. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  132  del  codice
          delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
          settembre 2005, n. 209, e  successive  modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 132. (Obbligo a contrarre). - 1.  Le  imprese  di
          assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di
          polizza   e   le   tariffe    relative    all'assicurazione
          obbligatoria, comprensive di ogni rischio  derivante  dalla
          circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 
              1-bis. Le  imprese  di  assicurazione  sono  tenute  ad
          accettare le proposte che sono loro presentate  secondo  le
          condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta  salva  la
          necessaria verifica della correttezza dei  dati  risultanti
          dall'attestato  di  rischio,  nonche'  dell'identita'   del
          contraente e  dell'intestatario  del  veicolo,  se  persona
          diversa. 
              1-ter.  Qualora  dalla   verifica,   effettuata   anche
          mediante consultazione delle banche di dati  di  settore  e
          dell'archivio  informatico   integrato   istituito   presso
          l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,  risulti
          che  le  informazioni  fornite  dal  contraente  non  siano
          corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non  sono
          tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese
          di assicurazione, in caso  di  mancata  accettazione  della
          proposta,  ricalcolano  il  premio  e  inviano   un   nuovo
          preventivo al potenziale contraente. 
              2. Le imprese di assicurazione possono  richiedere  che
          l'autorizzazione sia limitata,  ai  fini  dell'assolvimento
          agli obblighi derivanti dal comma 1,  ai  rischi  derivanti
          dalla circolazione di flotte  di  veicoli  a  motore  o  di
          natanti. 
              3. Al fine di  facilitare  le  verifiche  propedeutiche
          all'osservanza dell'obbligo a contrarre di cui al comma  1,
          le imprese di assicurazione hanno diritto  di  accedere  in
          via telematica  al  pubblico  registro  automobilistico  ed
          all'archivio nazionale  dei  veicoli  previsto  dal  codice
          della  strada  secondo  condizioni  economiche  e  tecniche
          strettamente correlate ai costi  del  servizio  erogato  in
          ragione dell'esigenza di consultazioni  anche  sistematiche
          nell'ambito delle  attivita'  di  prevenzione  e  contrasto
          delle frodi nell'assicurazione  obbligatoria.  Con  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   sono
          adottate le disposizioni di attuazione. 
              3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione
          dell'obbligo a contrarre, incluso  il  rinnovo,  i  termini
          regolamentari di gestione dei reclami da  parte  dell'IVASS
          sono dimezzati. Decorso  inutilmente  il  termine,  l'IVASS
          provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   21   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e
          successive modificazioni, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 21. (Misure per l'individuazione ed il  contrasto
          delle frodi assicurative). - 1. L'Istituto per la vigilanza
          sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
          (IVASS)  cura  la  prevenzione  delle  frodi  nel   settore
          dell'assicurazione della responsabilita'  civile  derivante
          dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle
          richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione
          di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. 
              2. Per favorire la prevenzione  e  il  contrasto  delle
          frodi nel settore dell'assicurazione della  responsabilita'
          civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore,
          nonche' al fine di migliorare l'efficacia  dei  sistemi  di
          liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione  e
          di  individuare  i  fenomeni   fraudolenti,   l'IVASS:   a)
          analizza,  elabora  e  valuta   le   informazioni   desunte
          dall'archivio informatico integrato  di  cui  al  comma  3,
          nonche' le informazioni e la documentazione ricevute  dalle
          imprese  di   assicurazione   e   dagli   intermediari   di
          assicurazione, al fine di individuare i  casi  di  sospetta
          frode e di stabilire un meccanismo  di  allerta  preventiva
          contro le frodi; b) richiede informazioni e  documentazione
          alle  imprese  di  assicurazione  e  agli  intermediari  di
          assicurazione,  anche  con  riferimento   alle   iniziative
          assunte ai fini di prevenzione  e  contrasto  del  fenomeno
          delle  frodi   assicurative,   per   individuare   fenomeni
          fraudolenti ed  acquisire  informazioni  sull'attivita'  di
          contrasto attuate contro le frodi; c) segnala alle  imprese
          di assicurazione e  all'Autorita'  giudiziaria  preposta  i
          profili di anomalia riscontrati a seguito dell'attivita' di
          analisi, di elaborazione dei dati di cui alla lettera b)  e
          correlazione dell'archivio informatico integrato di cui  al
          comma 3, invitandole a fornire informazioni in ordine  alle
          indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e  alle
          querele    eventualmente    presentate;     d)     fornisce
          collaborazione alle imprese di assicurazione, alle forze di
          polizia e all'autorita' giudiziaria ai fini  dell'esercizio
          dell'azione   penale   per   il   contrasto   delle   frodi
          assicurative;   e)   promuove   ogni   altra    iniziativa,
          nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione  e
          il contrasto  delle  frodi  nel  settore  assicurativo;  f)
          elabora una relazione annuale sull'attivita' svolta a  fini
          di prevenzione e contrasto delle frodi, e  alle  iniziative
          assunte a riguardo dalle imprese di assicurazione e formula
          proposte  di  modifica  della  disciplina  in  materia   di
          prevenzione  delle  frodi  nel  settore  dell'assicurazione
          della responsabilita' civile derivante  dalla  circolazione
          dei veicoli a  motore.  3.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente  articolo,  l'IVASS  si  avvale  di  un   archivio
          informatico integrato, connesso con  la  banca  dati  degli
          attestati di rischio prevista dall'articolo 134 del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, e successive  modificazioni,  con
          la banca dati sinistri e banche dati anagrafe  testimoni  e
          anagrafe  danneggiati,  istituite  dall'articolo  135   del
          medesimo codice delle assicurazioni private, con l'archivio
          nazionale dei veicoli  e  con  l'anagrafe  nazionale  degli
          abilitati  alla  guida,  istituiti  dall'articolo  226  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  con  il
          Pubblico   registro   automobilistico   istituito    presso
          l'Automobile Club d'Italia dal regio decreto-legge 15 marzo
          1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio  1928,  n.
          510, con il  casellario  giudiziale  e  il  casellario  dei
          carichi  pendenti  istituiti  presso  il  Ministero   della
          giustizia ai sensi del testo unico di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.  313,  con
          l'anagrafe tributaria, limitatamente alle  informazioni  di
          natura anagrafica, incluso il codice fiscale o  la  partita
          IVA, con l'Anagrafe nazionale della  popolazione  residente
          di cui  all'articolo  62  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni,  con  il   Casellario   centrale   infortuni
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro di cui  all'articolo  15  del  decreto
          legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38,  con  i  dati   a
          disposizione della CONSAP per  la  gestione  del  fondo  di
          garanzia per le vittime della strada  di  cui  all'articolo
          283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per  la
          gestione della liquidazione dei danni a  cura  dell'impresa
          designata di cui all'articolo 286 del decreto legislativo 7
          settembre 2005, n. 209, con i dati  a  disposizione  per  i
          sinistri  di  cui   all'articolo   125   medesimo   decreto
          legislativo gestiti dall'Ufficio centrale italiano  di  cui
          all'articolo 126, nonche' con ulteriori  archivi  e  banche
          dati pubbliche  e  private,  individuate  con  decreto  del
          Ministro dello sviluppo  economico  e  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentiti   i   Ministeri
          competenti e l'IVASS. Con il medesimo decreto,  sentito  il
          Garante per la  protezione  dei  dati,  sono  stabilite  le
          modalita' di  connessione  delle  banche  dati  di  cui  al
          presente comma, i termini, le modalita' e le condizioni per
          la gestione e conservazione dell'archivio e  per  l'accesso
          al  medesimo  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,
          dell'autorita' giudiziaria, delle forze di  polizia,  delle
          imprese di assicurazione e di soggetti terzi,  nonche'  gli
          obblighi di  consultazione  dell'archivio  da  parte  delle
          imprese  di  assicurazione  in  fase  di  liquidazione  dei
          sinistri e la facolta' di  consultazione  dell'archivio  in
          fase di assunzione del rischio  al  fine  di  accertare  la
          veridicita' delle informazioni fornite dal contraente. 
              4. Le imprese di assicurazione garantiscono  all'IVASS,
          per l'alimentazione  dell'archivio  informatico  integrato,
          secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto di
          cui al comma 3, l'accesso ai  dati  relativi  ai  contratti
          assicurativi   contenuti   nelle   proprie   banche   dati,
          forniscono la documentazione richiesta ai sensi  del  comma
          2, lettera b),  e  comunicano  all'archivio  nazionale  dei
          veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada, di
          cui al decreto legislativo n. 285 del  1992,  e  successive
          modificazioni, gli estremi dei contratti  di  assicurazione
          per  la  responsabilita'  civile  verso  i  terzi  prevista
          dall'articolo 122 del codice delle  assicurazioni  private,
          di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, stipulati  o
          rinnovati.  L'IVASS  puo'  richiedere   alle   imprese   di
          assicurazione  i  dati  relativi  alle  querele  presentate
          all'autorita' giudiziaria  per  frode  assicurativa  o  per
          reati   collegati   e    utilizzare    tali    informazioni
          esclusivamente per attivita' di  contrasto  di  tali  frodi
          all'interno dell'archivio informatico integrato. 
              5. La trasmissione dei dati di cui al comma  4  avviene
          secondo le modalita' di cui al decreto del  Ministro  dello
          sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, previsto dall'articolo  31,
          comma  1,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27. 
              6. Nell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS  evidenzia
          dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e  le
          anomalie statistiche anche  relativi  a  imprese,  agenzie,
          agenti e assicurati e le comunica alle imprese  interessate
          che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i
          relativi risultati e le querele  eventualmente  presentate.
          L'IVASS, in caso di evidenza di reato, comunica altresi'  i
          dati all'Autorita' giudiziaria e alle forze di polizia. 
              7. Agli adempimenti previsti dal presente  articolo  si
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione  vigente".  7-bis.  All'articolo
          148 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.209,  al
          comma 1, primo periodo, la parola: «2» e' sostituita  dalla
          seguente «5»". 
              - La legge 17 dicembre 2012,  n.  221  (Conversione  in
          legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese) e' pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale
          n. 18 dicembre 2012, n. 294, S.O. 
          Comma 3. 
              -  Il  testo  dell'articolo  132   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e' riportato nella nota al comma 2. 
          Comma 4. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  314  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  314.  (Rifiuto  ed   elusione   dell'obbligo   a
          contrarre e divieto di abbinamento).  -  1.  Il  rifiuto  o
          l'elusione dell'obbligo a  contrarre  di  cui  all'articolo
          132, comma 1, e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria   da    euro    duemilacinquecento    ad    euro
          quindicimila". 
              2. La violazione o l'elusione dell'obbligo a  contrarre
          di cui all'articolo 132,  comma  1,  che  sia  attuata  con
          riferimento a determinate zone  territoriali  o  a  singole
          categorie  di  assicurati  e'  punita  con   una   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  un  milione  ad  euro
          cinquemilioni. 
              3. La violazione del  divieto  di  abbinamento  di  cui
          all'articolo 170 e' punita con la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro mille ad euro tremila." 
          Comma 5. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   32   del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  32.  (Ispezione  del  veicolo,   scatola   nera,
          attestato di rischio, liquidazione  dei  danni).  -  1.  Al
          comma 1 dell'articolo 132 del  codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
              «Le  imprese  possono  richiedere   ai   soggetti   che
          presentano proposte  per  l'assicurazione  obbligatoria  di
          sottoporre volontariamente il veicolo ad  ispezione,  prima
          della  stipula  del  contratto.  Qualora  si   proceda   ad
          ispezione ai  sensi  del  periodo  precedente,  le  imprese
          praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite  ai
          sensi del primo  periodo.  Nel  caso  in  cui  l'assicurato
          acconsenta all'istallazione di meccanismi  elettronici  che
          registrano l'attivita' del veicolo, denominati scatola nera
          o equivalenti, o  ulteriori  dispositivi,  individuati  con
          decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministero dello  sviluppo  economico,  i
          costi  di  installazione,  disinstallazione,  sostituzione,
          funzionamento e portabilita' sono a carico delle  compagnie
          che praticano inoltre una riduzione significativa  rispetto
          alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all'atto
          della stipulazione  del  contratto  o  in  occasione  delle
          scadenze successive a condizione che risultino rispettati i
          parametri stabiliti dal contratto». 
              1-bis. Con regolamento emanato dall'ISVAP, di  concerto
          con il Ministro dello sviluppo economico e il  Garante  per
          la protezione dei  dati  personali,  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          raccolta, gestione  e  utilizzo,  in  particolare  ai  fini
          tariffari e della determinazione delle  responsabilita'  in
          occasione dei sinistri, dei dati  raccolti  dai  meccanismi
          elettronici di  cui  all'articolo  132-ter,  comma  1,  del
          codice delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' le  modalita'
          per   assicurare   l'interoperabilita'    dei    meccanismi
          elettronici di  cui  all'articolo  132-ter,  comma  1,  del
          codice delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.   209   in   caso   di
          sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto  di
          assicurazione  con  impresa  diversa  da  quella   che   ha
          provveduto ad installare tale meccanismo. 
              1-ter.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, e'  definito  uno  standard  tecnologico  comune
          hardware  e  software,  per  la  raccolta,  la  gestione  e
          l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici  di
          cui  all'articolo  132-ter,  comma  1,  del  codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,   al   quale   le   imprese   di
          assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni  dalla  sua
          emanazione. 
              2. All'articolo  134  del  codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: 
                «Le  indicazioni  contenute  nell'attestazione  sullo
          stato del  rischio  devono  comprendere  la  specificazione
          della tipologia del danno liquidato»; 
                b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
              «1-ter. La consegna dell'attestazione sullo  stato  del
          rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonche' ai sensi del
          regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, e' effettuata per
          via telematica, attraverso  l'utilizzo  delle  banche  dati
          elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo  o  di
          cui all'articolo 135»; 
                c) al comma  2,  le  parole:  «puo'  prevedere»  sono
          sostituite dalla seguente: «prevede»; 
                d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              «4. L'attestazione sullo stato  del  rischio,  all'atto
          della stipulazione di un contratto per il medesimo  veicolo
          al   quale   si   riferisce   l'attestato,   e'   acquisita
          direttamente dall'impresa assicuratrice in  via  telematica
          attraverso le banche dati di cui al comma  2  del  presente
          articolo e di cui all'articolo 135». 
              3. All'articolo  148  del  codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la  richiesta
          di risarcimento  deve  recare  l'indicazione  degli  aventi
          diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore
          in cui le cose danneggiate sono disponibili, per  non  meno
          di due giorni  non  festivi,  per  l'ispezione  diretta  ad
          accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni  dalla
          ricezione   di   tale    documentazione,    l'impresa    di
          assicurazione formula al  danneggiato  congrua  e  motivata
          offerta    per    il    risarcimento,    ovvero    comunica
          specificatamente i motivi per i quali non ritiene  di  fare
          offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a  trenta
          quando il modulo di denuncia  sia  stato  sottoscritto  dai
          conducenti coinvolti  nel  sinistro.  Il  danneggiato  puo'
          procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo
          lo spirare del  termine  indicato  al  periodo  precedente,
          entro  il  quale  devono  essere  comunque  completate   le
          operazioni   di   accertamento   del   danno    da    parte
          dell'assicuratore,  ovvero  dopo  il  completamento   delle
          medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse
          prima della scadenza del predetto termine. Qualora le  cose
          danneggiate  non  siano  state  messe  a  disposizione  per
          l'ispezione nei termini  previsti  dal  presente  articolo,
          ovvero siano state riparate  prima  dell'ispezione  stessa,
          l'impresa, ai fini dell'offerta  risarcitoria,  effettuera'
          le proprie valutazioni sull'entita' del danno  solo  previa
          presentazione  di  fattura  che  attesti   gli   interventi
          riparativi effettuati.  Resta  comunque  fermo  il  diritto
          dell'assicurato al risarcimento anche  qualora  ritenga  di
          non procedere alla riparazione»; 
                b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              «2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei  fenomeni
          fraudolenti,  l'impresa  di  assicurazione  provvede   alla
          consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo
          135 e qualora  dal  risultato  della  consultazione,  avuto
          riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai
          veicoli  danneggiati,  emergano  almeno  due  parametri  di
          significativita',  come  definiti   dall'articolo   4   del
          provvedimento  dell'ISVAP  n.  2827  del  25  agosto  2010,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7  settembre
          2010, l'impresa puo' decidere, entro i termini  di  cui  ai
          commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare  offerta  di
          risarcimento, motivando tale decisione con la necessita' di
          condurre  ulteriori   approfondimenti   in   relazione   al
          sinistro.   La   relativa   comunicazione   e'    trasmessa
          dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e'  anche
          trasmessa la documentazione relativa alle analisi  condotte
          sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della
          predetta   decisione,   l'impresa   deve   comunicare    al
          danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla
          richiesta di risarcimento. All'esito degli  approfondimenti
          condotti ai sensi del primo  periodo,  l'impresa  puo'  non
          formulare  offerta  di  risarcimento,  qualora,  entro   il
          termine di cui al terzo periodo,  presenti  querela,  nelle
          ipotesi in cui e'  prevista,  informandone  contestualmente
          l'assicurato    nella    comunicazione    concernente    le
          determinazioni  conclusive  in  merito  alla  richiesta  di
          risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal  caso
          i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e  il  termine
          per la presentazione della  querela,  di  cui  all'articolo
          124, primo comma, del codice penale, decorre dallo  spirare
          del termine di  trenta  giorni  entro  il  quale  l'impresa
          comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. 
              Restano salvi i diritti del danneggiato in merito  alla
          proponibilita'  dell'azione  di  risarcimento  nei  termini
          previsti  dall'articolo  145,  nonche'   il   diritto   del
          danneggiato di ottenere l'accesso  agli  atti  nei  termini
          previsti dall'articolo 146, salvo il caso di  presentazione
          di querela o denuncia»; 
                c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di  cui  ai
          commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non
          puo' rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla
          valutazione del danno alle cose,  nei  termini  di  cui  al
          comma 1, o del danno alla persona, da  parte  dell'impresa.
          Qualora cio' accada, i termini per l'offerta risarcitoria o
          per la comunicazione dei motivi per i quali  l'impresa  non
          ritiene di fare offerta sono sospesi». 
              3-bis. All'articolo 135 del codice delle  assicurazioni
          private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
          209, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a)  alla  rubrica,  dopo  le  parole:   «Banca   dati
          sinistri»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  banche   dati
          anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati»; 
                b)  al  comma  1,  le  parole:  «e'  istituita»  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «sono  istituite»  e  dopo  le
          parole: «ad essi relativi» sono aggiunte  le  seguenti:  «e
          due banche dati denominate 'anagrafe testimoni' e 'anagrafe
          danneggiati'»; 
                c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3. Le procedure di organizzazione e di  funzionamento,
          le modalita' e le condizioni di accesso alle banche dati di
          cui al comma 1, da parte delle  pubbliche  amministrazioni,
          dell'autorita' giudiziaria, delle forze di  polizia,  delle
          imprese di assicurazione e di soggetti terzi,  nonche'  gli
          obblighi di consultazione delle banche dati da parte  delle
          imprese  di  assicurazione  in  fase  di  liquidazione  dei
          sinistri,  sono  stabiliti  dall'ISVAP,  con   regolamento,
          sentiti  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   e   il
          Ministero dell'interno, e, per i profili  di  tutela  della
          riservatezza,  il  Garante  per  la  protezione  dei   dati
          personali». 
              3-ter. Al comma 2 dell'articolo 139  del  codice  delle
          assicurazioni private  di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          periodo: "In ogni caso, le lesioni di  lieve  entita',  che
          non siano suscettibili di accertamento clinico  strumentale
          obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per  danno
          biologico permanente. 
              3-quater. 
              3-quinquies. Per le classi di massimo sconto, a parita'
          di condizioni soggettive ed oggettive,  ciascuna  compagnia
          di assicurazione deve praticare identiche offerte.". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   22   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e
          successive modificazioni: 
              "Art. 22. (Misure a favore della  concorrenza  e  della
          tutela del consumatore nel mercato assicurativo). -  1.  Al
          fine  di  escludere  il  rinnovo   tacito   delle   polizze
          assicurative, al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
          209, dopo l'articolo 170 e' inserito il seguente: 
              «Articolo 170-bis - (Durata del  contratto).  -  1.  Il
          contratto    di    assicurazione     obbligatoria     della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore e dei natanti  ha  durata  annuale  o,  su
          richiesta  dell'assicurato,  di  anno  piu'  frazione,   si
          risolve automaticamente alla sua scadenza  naturale  e  non
          puo' essere tacitamente rinnovato, in  deroga  all'articolo
          1899, primo e secondo comma, del codice  civile.  L'impresa
          di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente  della
          scadenza del  contratto  con  preavviso  di  almeno  trenta
          giorni e a mantenere operante, non  oltre  il  quindicesimo
          giorno successivo alla scadenza del contratto, la  garanzia
          prestata con  il  precedente  contratto  assicurativo  fino
          all'effetto della nuova polizza». 
              2. Per le  clausole  di  tacito  rinnovo  eventualmente
          previste nei contratti stipulati precedentemente alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di
          cui  al  comma  3   dell'articolo   170-bis   del   decreto
          legislativo  7  settembre   2005,   n.   209(Codice   delle
          assicurazioni private), si applicano a  fare  data  dal  1°
          gennaio 2013. 
              3. Nelle ipotesi di contratti  in  corso  di  validita'
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  con
          clausola di tacito rinnovo, e' fatto obbligo  alle  imprese
          di assicurazione di comunicare per iscritto  ai  contraenti
          la perdita di efficacia delle clausole  di  tacito  rinnovo
          con congruo anticipo rispetto  alla  scadenza  del  termine
          originariamente  pattuito  nelle  medesime   clausole   per
          l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto. 
              4.  Al  fine  di  favorire  una   scelta   contrattuale
          maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale  tra  le  imprese
          assicuratrici-ANIA,     le     principali      associazioni
          rappresentative  degli  intermediari  assicurativi   e   le
          associazioni dei consumatori maggiormente  rappresentative,
          e'  definito   il   «contratto   base»   di   assicurazione
          obbligatoria della responsabilita' civile  derivante  dalla
          circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente
          le clausole  minime  necessarie  ai  fini  dell'adempimento
          dell'obbligo di  legge,  e  articolato  secondo  classi  di
          merito e tipologie di assicurato, e sono altresi'  definiti
          i casi di riduzione  del  premio  e  di  ampliamento  della
          copertura applicabili allo stesso «contratto base». 
              5.  Ciascuna   impresa   di   assicurazione   determina
          liberamente  il  prezzo  del  «contratto  base»   e   delle
          ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e  formula,
          obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche
          tramite il proprio sito  internet,  eventualmente  mediante
          link ad altre societa' del medesimo gruppo, ferma  restando
          la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di
          garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. 
              6. L'offerta di cui  al  comma  5  deve  utilizzare  il
          modello  elettronico  predisposto   dal   Ministero   dello
          sviluppo economico, sentita l'IVASS, in  modo  che  ciascun
          consumatore possa ottenere -  ferma  restando  la  separata
          evidenza delle singole voci di  costo  -  un  unico  prezzo
          complessivo annuo  secondo  le  condizioni  indicate  e  le
          ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate. 
              7. Le disposizioni di  cui  ai  commi  5  e  6  trovano
          applicazione decorsi 180 giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              8. Al fine di favorire una piu' efficace  gestione  dei
          rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica,
          entro 90  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'IVASS, sentite l'Associazione nazionale
          tra  le  imprese  assicuratrici  -  ANIA  e  le  principali
          associazioni     rappresentative     degli     intermediari
          assicurativi,  stabilisce  con  apposito   regolamento   le
          modalita'  secondo  cui,  entro  i  successivi  60  giorni,
          nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'articolo
          30 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  le
          imprese autorizzate all'esercizio dei  rami  vita  e  danni
          prevedono nei propri siti internet apposite aree  riservate
          a  ciascun  contraente,  accedibili  mediante  sistemi   di
          accesso  controllato,  tramite  le  quali   sia   possibile
          consultare  le   coperture   in   essere,   le   condizioni
          contrattuali sottoscritte, lo  stato  dei  pagamenti  e  le
          relative scadenze, e, limitatamente alle  polizze  vita,  i
          valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate. 
              9. Al fine di favorire il rafforzamento  dei  requisiti
          professionali  di  cui   all'articolo   111   del   decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,   e   anche   in
          considerazione  della  crescente  diffusione  dei  rapporti
          assicurativi da gestire in via telematica, entro 90  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          l'IVASS definisce  con  apposito  regolamento,  che  dovra'
          riunificare  e  armonizzare  la  disciplina  esistente   in
          materia,  gli   standard   organizzativi,   tecnologici   e
          professionali riguardanti la formazione  e  l'aggiornamento
          degli  intermediari  assicurativi,   con   riferimento   ai
          prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti  formatori  e
          alle   caratteristiche   tecniche   e   funzionali    delle
          piattaforme e-learning. 
              9-bis. Al fine di favorire  la  liberalizzazione  e  la
          concorrenza  a  favore  dei  consumatori  e  degli  utenti,
          all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
          141, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
              «1-ter.  Non  costituisce  esercizio  di   agenzia   in
          attivita' finanziaria la promozione e  il  collocamento  di
          contratti relativi alla concessione di finanziamenti  sotto
          qualsiasi forma da  parte  degli  agenti  di  assicurazione
          regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari
          assicurativi e  riassicurativi  di  cui  all'articolo  109,
          comma 2, lettera a), del decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed  intermediari
          finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1°
          settembre  1993,  n.  385.  Il   soggetto   mandante   cura
          l'aggiornamento  professionale  degli  agenti  assicurativi
          mandatari,  assicura  il  rispetto  da  parte  loro   della
          disciplina prevista ai sensi  del  titolo  VI  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  risponde  per  i
          danni  da  essi  cagionati  nell'esercizio   dell'attivita'
          prevista  dal  presente  comma,  anche  se  conseguenti   a
          responsabilita' accertata in sede penale». 
              10. Al fine di  favorire  il  superamento  dell'attuale
          segmentazione del mercato  assicurativo  ed  accrescere  il
          grado di liberta' dei diversi operatori,  gli  intermediari
          assicurativi di  cui  al  comma  2,  lettere  a),  b),  d),
          dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n. 209, nonche'  quelli  inseriti  nell'elenco  annesso  al
          registro degli intermediari medesimi ex articolo 33,  comma
          2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme  di
          collaborazione reciproca nello  svolgimento  della  propria
          attivita' anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati.
          Detta collaborazione e'  consentita  sia  tra  intermediari
          iscritti nella medesima sezione del registro o  nell'elenco
          a  questo  annesso,  sia  tra  di  loro  reciprocamente,  a
          condizione che al cliente sia fornita, con le  modalita'  e
          forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui
          regolamenti attuativi, una corretta e completa  informativa
          in relazione al fatto che  l'attivita'  di  intermediazione
          viene  svolta  in  collaborazione  tra  piu'  intermediari,
          nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della  sezione
          di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito
          della forma  di  collaborazione  adottata.  L'IVASS  vigila
          sulla corretta applicazione del presente  articolo  e  puo'
          adottare disposizioni attuative anche al fine di  garantire
          adeguata informativa ai consumatori. 
              11.  Gli   intermediari   assicurativi   che   svolgono
          attivita' di intermediazione in collaborazione tra di  loro
          ai  sensi  del  comma  10  rispondono  in  solido  per  gli
          eventuali  danni  sofferti  dal  cliente  a  cagione  dello
          svolgimento di tale attivita', salve le reciproche  rivalse
          nei loro rapporti interni. 
              12. A decorrere dal 1° gennaio 2013,  le  clausole  fra
          mandatario e impresa  assicuratrice  incompatibili  con  le
          previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di  norma
          imperativa di legge e si considerano non  apposte.  L'IVASS
          vigila ed adotta  eventuali  direttive  per  l'applicazione
          della  norma  e  per  garantire  adeguata  informativa   ai
          consumatori. 
              13. Anche al fine  di  incentivare  lo  sviluppo  delle
          forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami
          assicurativi danni e di fornire  impulso  alla  concorrenza
          attraverso  l'eliminazione   di   ostacoli   di   carattere
          tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          l'IVASS,  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico e sentite l'ANIA  e  le  principali  associazioni
          rappresentative  degli  intermediari  assicurativi,  dovra'
          definire specifiche e standard  tecnici  uniformi  ai  fini
          della  costituzione  e  regolazione  dell'accesso  ad   una
          piattaforma di  interfaccia  comune  per  le  attivita'  di
          consultazione  di  cui  all'articolo  34,   comma   1   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,   convento,   con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di
          preventivazione, monitoraggio e valutazione  dei  contratti
          di assicurazione contro i danni. 
              14.  Al  fine  di  superare  possibili  disparita'   di
          trattamento tra i consumatori  nel  settore  delle  polizze
          vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile
          e' sostituito dal seguente: 
              «Gli  altri  diritti   derivanti   dal   contratto   di
          assicurazione  e  dal  contratto  di   riassicurazione   si
          prescrivono in due anni dal giorno in cui si e'  verificato
          il fatto su cui il diritto  si  fonda,  ad  esclusione  del
          contratto di assicurazione sulla  vita  i  cui  diritti  si
          prescrivono in dieci anni». 
              15. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali  e
          dotazioni  organizzative  e  finanziarie,  l'IVASS,   anche
          mediante internet, garantisce un'adeguata  informazione  ai
          consumatori sulle misure introdotte dal presente articolo e
          assicura  altresi',  all'interno  della  relazione  di  cui
          all'articolo 21, comma  2,  un'esauriente  valutazione  del
          loro        impatto         economico-finanziario         e
          tecnologico-organizzativo. 
              15-bis. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          l'IVASS provvede, limitatamente al ramo assicurativo danni,
          alla  definizione  di  misure  di   semplificazione   delle
          procedure e degli adempimenti burocratici, con  particolare
          riferimento alla riduzione  degli  adempimenti  cartacei  e
          della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese
          di assicurazione, gli intermediari e  la  clientela,  anche
          favorendo le relazioni  digitali,  l'utilizzo  della  posta
          elettronica certificata, la firma digitale  e  i  pagamenti
          elettronici e i pagamenti on line. 
              15-ter. L'IVASS, con apposita relazione  da  presentare
          alle competenti Commissioni  parlamentari  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto e successivamente con cadenza  annuale
          entro il 30 maggio di ciascun anno, informa sulle misure di
          semplificazione adottate ai sensi del comma  15-bis  e  sui
          risultati conseguiti in relazione a tale attivita'. 
              15-quater. Nei contratti di  assicurazione  connessi  a
          mutui e ad altri contratti di finanziamento,  per  i  quali
          sia stato corrisposto un  premio  unico  il  cui  onere  e'
          sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso  di
          estinzione anticipata o di trasferimento del  mutuo  o  del
          finanziamento,  restituiscono  al  debitore/assicurato   la
          parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto
          alla scadenza originaria, calcolata per il premio  puro  in
          funzione degli anni e della frazione di anno mancanti  alla
          scadenza della copertura nonche'  del  capitale  assicurato
          residuo. 
              15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i
          criteri e le modalita' per la definizione del  rimborso  di
          cui al  comma  15-quater.  Le  imprese  possono  trattenere
          dall'importo dovuto le spese amministrative  effettivamente
          sostenute per l'emissione del contratto e per  il  rimborso
          del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella
          proposta di contratto, nella polizza ovvero nel  modulo  di
          adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono
          essere tali da costituire un limite alla  portabilita'  dei
          mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in  caso
          di rimborso. 
              15-sexies. In alternativa a quanto  previsto  al  comma
          15-quater,     le     imprese,     su     richiesta     del
          debitore/assicurato, forniscono la  copertura  assicurativa
          fino  alla  scadenza  contrattuale  a  favore   del   nuovo
          beneficiario designato. 
              15-septies. Il presente articolo si applica a  tutti  i
          contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto; in tal caso le imprese  aggiornano  i
          contratti medesimi sulla base della disciplina  di  cui  ai
          commi da 15-quater a 15-sexies.". 
          Comma 9. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  148  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 148. (Procedura di  risarcimento).  -  1.  Per  i
          sinistri  con  soli  danni  a   cose,   la   richiesta   di
          risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto
          al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in  cui
          le cose danneggiate  sono  disponibili,  per  non  meno  di
          cinque giorni  non  festivi,  per  l'ispezione  diretta  ad
          accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni  dalla
          ricezione   di   tale    documentazione,    l'impresa    di
          assicurazione formula al  danneggiato  congrua  e  motivata
          offerta    per    il    risarcimento,    ovvero    comunica
          specificatamente i motivi per i quali non ritiene  di  fare
          offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a  trenta
          quando il modulo di denuncia  sia  stato  sottoscritto  dai
          conducenti coinvolti  nel  sinistro.  Il  danneggiato  puo'
          procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo
          lo spirare del  termine  indicato  al  periodo  precedente,
          entro  il  quale  devono  essere  comunque  completate   le
          operazioni   di   accertamento   del   danno    da    parte
          dell'assicuratore,  ovvero  dopo  il  completamento   delle
          medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse
          prima della scadenza del predetto termine. Qualora le  cose
          danneggiate  non  siano  state  messe  a  disposizione  per
          l'ispezione nei termini  previsti  dal  presente  articolo,
          ovvero siano state riparate  prima  dell'ispezione  stessa,
          l'impresa, ai fini dell'offerta  risarcitoria,  effettuera'
          le proprie valutazioni sull'entita' del danno  solo  previa
          presentazione  di  fattura  che  attesti   gli   interventi
          riparativi effettuati.  Resta  comunque  fermo  il  diritto
          dell'assicurato al risarcimento anche  qualora  ritenga  di
          non procedere alla riparazione. 
              2. L'obbligo  di  proporre  al  danneggiato  congrua  e
          motivata offerta per il risarcimento del danno,  ovvero  di
          comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta,
          sussiste anche per i sinistri che abbiano  causato  lesioni
          personali o il decesso. La richiesta di  risarcimento  deve
          essere presentata dal danneggiato o  dagli  aventi  diritto
          con le modalita' indicate al comma  1.  La  richiesta  deve
          contenere l'indicazione del  codice  fiscale  degli  aventi
          diritto al risarcimento e la descrizione delle  circostanze
          nelle  quali  si  e'  verificato  il  sinistro  ed   essere
          accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione
          del  danno  da  parte  dell'impresa,  dai   dati   relativi
          all'eta', all'attivita' del danneggiato,  al  suo  reddito,
          all'entita' delle lesioni subite,  da  attestazione  medica
          comprovante  l'avvenuta  guarigione  con  o  senza  postumi
          permanenti,   nonche'   dalla   dichiarazione   ai    sensi
          dell'articolo 142, comma 2, o, in caso  di  decesso,  dallo
          stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione
          e' tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo
          entro   novanta   giorni   dalla    ricezione    di    tale
          documentazione. 
              2-bis. Ai fini di prevenzione e contrasto dei  fenomeni
          fraudolenti,  l'impresa  di  assicurazione  provvede   alla
          consultazione dell'archivio informatico  integrato  di  cui
          all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, e successive modificazioni,  e,  qualora  dal
          risultato della consultazione,  avuto  riguardo  al  codice
          fiscale  dei   soggetti   coinvolti   ovvero   ai   veicoli
          danneggiati,  emergano  gli  indici  di  anomalia  definiti
          dall'IVASS con  apposito  provvedimento,  o  qualora  altri
          indicatori  di  frode  siano  segnalati   dai   dispositivi
          elettronici di  cui  all'articolo  132-ter,  comma  1,  del
          presente codice o siano emersi in sede di  perizia  da  cui
          risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal
          richiedente, l'impresa puo' decidere, entro  i  termini  di
          cui ai commi 1 e 2  del  presente  articolo,  di  non  fare
          offerta di risarcimento, motivando tale  decisione  con  la
          necessita'  di  condurre   ulteriori   approfondimenti   in
          relazione  al  sinistro.  La  relativa   comunicazione   e'
          trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'IVASS, al quale
          e' anche trasmessa la documentazione relativa alle  analisi
          condotte  sul   sinistro.   Entro   trenta   giorni   dalla
          comunicazione  della  predetta  decisione,  l'impresa  deve
          comunicare al danneggiato le sue determinazioni  conclusive
          in merito alla richiesta di risarcimento.  All'esito  degli
          approfondimenti  condotti  ai  sensi  del  primo   periodo,
          l'impresa  puo'  non  formulare  offerta  di  risarcimento,
          qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti
          querela, nelle ipotesi in  cui  e'  prevista,  informandone
          contestualmente    l'assicurato     nella     comunicazione
          concernente le determinazioni  conclusive  in  merito  alla
          richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo;
          in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi  e
          il termine per  la  presentazione  della  querela,  di  cui
          all'articolo 124, primo comma, del codice  penale,  decorre
          dallo spirare del termine di trenta giorni entro  il  quale
          l'impresa comunica al  danneggiato  le  sue  determinazioni
          conclusive.  Nei  predetti  casi,  l'azione   in   giudizio
          prevista dall'articolo 145  e'  proponibile  solo  dopo  la
          ricezione delle determinazioni conclusive  dell'impresa  o,
          in sua mancanza,  allo  spirare  del  termine  di  sessanta
          giorni di sospensione  della  procedura.  Rimane  salvo  il
          diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei
          termini  previsti  dall'articolo  146,  salvo  il  caso  di
          presentazione di querela o denuncia. 
              3. Il danneggiato, in pendenza dei termini  di  cui  ai
          commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non
          puo' rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla
          valutazione del danno alle cose,  nei  termini  di  cui  al
          comma 1, o del danno alla persona, da  parte  dell'impresa.
          Qualora cio' accada, i termini per l'offerta risarcitoria o
          per la comunicazione dei motivi per i quali  l'impresa  non
          ritiene di fare offerta sono sospesi. 
              4.  L'impresa  di  assicurazione  puo'  richiedere   ai
          competenti organi  di  polizia  le  informazioni  acquisite
          relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza
          e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione
          o altro analogo segno distintivo, ma e' tenuta al  rispetto
          dei termini stabiliti dai commi 1 e  2  anche  in  caso  di
          sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni
          personali o il decesso. 
              5.  In  caso  di  richiesta  incompleta  l'impresa   di
          assicurazione richiede al danneggiato entro  trenta  giorni
          dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in
          tal caso i  termini  di  cui  ai  commi  1  e  2  decorrono
          nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti
          integrativi. 
              6. Se il danneggiato dichiara  di  accettare  la  somma
          offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro  quindici
          giorni dalla ricezione della comunicazione. 
              7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde  la  somma
          offerta  al  danneggiato  che  abbia  comunicato   di   non
          accettare l'offerta. La somma in tal  modo  corrisposta  e'
          imputata nella liquidazione definitiva del danno. 
              8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza  che
          l'interessato  abbia  fatto  pervenire   alcuna   risposta,
          l'impresa corrisponde al danneggiato la somma  offerta  con
          le stesse modalita', tempi ed effetti di cui al comma 7. 
              9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di
          cui al presente articolo, l'impresa  di  assicurazione  non
          puo' opporre al danneggiato  l'eventuale  inadempimento  da
          parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso  del  sinistro
          di cui all'articolo 1913 del codice civile. 
              10. In caso  di  sentenza  a  favore  del  danneggiato,
          quando la somma offerta ai  sensi  dei  commi  1  o  2  sia
          inferiore alla meta'  di  quella  liquidata,  al  netto  di
          eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette,
          contestualmente al deposito  in  cancelleria,  copia  della
          sentenza   all'IVASS   per   gli   accertamenti    relativi
          all'osservanza delle disposizioni del presente capo. 
              11.    L'impresa,    quando    corrisponde     compensi
          professionali  per  l'eventuale  assistenza   prestata   da
          professionisti, e' tenuta a  richiedere  la  documentazione
          probatoria relativa alla prestazione stessa e ad  indicarne
          il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di  danno
          nella  quietanza  di  liquidazione.  L'impresa,  che  abbia
          provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
          professionista,  ne  da'  comunicazione   al   danneggiato,
          indicando l'importo corrisposto. 
              11-bis. Resta ferma per  l'assicurato  la  facolta'  di
          ottenere l'integrale  risarcimento  per  la  riparazione  a
          regola  d'arte  del  veicolo  danneggiato  avvalendosi   di
          imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate  ai
          sensi della legge 5 febbraio 1992,  n.  122.  A  tal  fine,
          l'impresa di  autoriparazione  fornisce  la  documentazione
          fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni  effettuate,
          con una validita' non inferiore a due  anni  per  tutte  le
          parti non soggette a usura ordinaria.". 
              - La legge 5  febbraio  1992,  n.122  (Disposizioni  in
          materia  di  sicurezza  della   circolazione   stradale   e
          disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41. 
          Comma 10. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 137 del codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, e successive modificazioni: 
              "Art. 137. (Elenco delle associazioni dei consumatori e
          degli utenti rappresentative a  livello  nazionale).  -  1.
          Presso il Ministero dello sviluppo economico  e'  istituito
          l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli  utenti
          rappresentative a livello nazionale. 
              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
          da  comprovare  con  la  presentazione  di   documentazione
          conforme alle prescrizioni e alle procedure  stabilite  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
          requisiti: 
                a) avvenuta costituzione, per  atto  pubblico  o  per
          scrittura  privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni   e
          possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a  base
          democratica e preveda come scopo esclusivo  la  tutela  dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; 
                b) tenuta di un  elenco  degli  iscritti,  aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari; 
                c) numero di iscritti  non  inferiore  allo  0,5  per
          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
          di ciascuna  di  esse,  da  certificare  con  dichiarazione
          sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa   dal   legale
          rappresentante dell'associazione con le  modalita'  di  cui
          agli  articoli  46  e  seguenti  del  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
                d) elaborazione di un bilancio annuale delle  entrate
          e delle uscite con indicazione delle  quote  versate  dagli
          associati e tenuta dei libri contabili, conformemente  alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute; 
                e) svolgimento di un'attivita' continuativa  nei  tre
          anni precedenti; 
                f) non avere  i  suoi  rappresentanti  legali  subito
          alcuna  condanna,  passata  in  giudicato,   in   relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
          medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori  o  di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori  in  cui
          opera l'associazione. 
              3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti  e'
          preclusa  ogni  attivita'  di  promozione   o   pubblicita'
          commerciale avente per oggetto beni o servizi  prodotti  da
          terzi ed ogni  connessione  di  interessi  con  imprese  di
          produzione o di distribuzione. 
              4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede
          annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 
              5. All'elenco  di  cui  al  presente  articolo  possono
          iscriversi anche le associazioni dei  consumatori  e  degli
          utenti operanti esclusivamente nei territori ove  risiedono
          minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere  a),  b),
          d), e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti  non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa  dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
          2000. 
              6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica  alla
          Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
          anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2,  nonche'
          i   relativi   aggiornamenti   al   fine    dell'iscrizione
          nell'elenco  degli  enti  legittimati  a  proporre   azioni
          inibitorie  a  tutela  degli   interessi   collettivi   dei
          consumatori  istituito   presso   la   stessa   Commissione
          europea.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  148   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e successive  modificazioni,  cosi'
          come modificato dalla presente legge, e' riportato in  nota
          al comma 9. 
          Comma 12. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  133  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  133.  (Formule   tariffarie).   -   1.   Per   i
          ciclomotori,  i  motocicli,  le  autovetture  e  per  altre
          categorie  di  veicoli  a   motore   che   possono   essere
          individuate dall'IVASS, con  regolamento,  i  contratti  di
          assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni
          di polizza  che  prevedano  ad  ogni  scadenza  annuale  la
          variazione  in  aumento  od  in  diminuzione   del   premio
          applicato all'atto della stipulazione  o  del  rinnovo,  in
          relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un
          certo periodo di  tempo,  oppure  in  base  a  clausole  di
          franchigia che prevedano un contributo  dell'assicurato  al
          risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due
          tipologie. L'individuazione delle categorie di  veicoli  e'
          effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione.  La
          predetta  variazione  del   premio,   in   aumento   o   in
          diminuzione,  da  indicare,  in  valore   assoluto   e   in
          percentuale  rispetto  alla  tariffa  in  vigore  applicata
          dall'impresa, all'atto  dell'offerta  di  preventivo  della
          stipulazione o  di  rinnovo,  si  applica  automaticamente,
          fatte  salve   le   migliori   condizioni,   nella   misura
          preventivamente quantificata in  rapporto  alla  classe  di
          appartenenza  attribuita  alla  polizza  ed  esplicitamente
          indicata  nel  contratto.   Il   mancato   rispetto   della
          disposizione   di   cui   al   presente   comma    comporta
          l'applicazione,  da  parte  dell'IVASS,  di  una   sanzione
          amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro. 
              1-bis. E' fatto divieto alle imprese  di  assicurazione
          di differenziare la  progressione  e  l'attribuzione  delle
          classi di merito  interne  in  funzione  della  durata  del
          rapporto  contrattuale  tra  l'assicurato  e  la   medesima
          impresa, ovvero in  base  a  parametri  che  ostacolino  la
          mobilita'  tra  diverse  imprese   di   assicurazione.   In
          particolare, le imprese di assicurazione  devono  garantire
          al soggetto che stipula  il  nuovo  contratto,  nell'ambito
          della classe di merito, le condizioni di  premio  assegnate
          agli  assicurati  aventi   identiche   caratteristiche   di
          rischio. 
              2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso
          telematico all'anagrafe nazionale delle  persone  abilitate
          alla guida prevista  dal  codice  della  strada  presso  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a  scopo  di
          verifica  e  aggiornamento  delle   informazioni   relative
          all'abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e
          tecniche  strettamente  correlate  ai  costi  del  servizio
          erogato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
          personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.". 
          Comma 13. 
              -  Il  testo  dell'articolo  133   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n.  209,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' riportato in nota al comma 12. 
          Comma 14. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  134  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 134. (Attestazione sullo stato del rischio). - 1.
          L'IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative
          all'attestazione sullo stato del rischio che, in  occasione
          di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione
          obbligatoria relativi ai veicoli a motore,  l'impresa  deve
          consegnare  al  contraente  o,  se  persona   diversa,   al
          proprietario ovvero all'usufruttuario,  all'acquirente  con
          patto di riservato  dominio  o  al  locatario  in  caso  di
          locazione    finanziaria.    Le    indicazioni    contenute
          nell'attestazione   sullo   stato   del   rischio    devono
          comprendere la specificazione  della  tipologia  del  danno
          liquidato. 
              1-bis. I soggetti di cui al comma 1  hanno  diritto  di
          esigere in qualunque momento, entro quindici  giorni  dalla
          richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio  relativo
          agli ultimi cinque  anni  del  contratto  di  assicurazione
          obbligatoria  relativo  ai  veicoli  a  motore  secondo  le
          modalita' stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui al
          comma 1. 
              1-ter. La consegna dell'attestazione  sullo  stato  del
          rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonche' ai sensi del
          regolamento dell'IVASS di cui al comma 1, e' effettuata per
          via telematica, attraverso  l'utilizzo  delle  banche  dati
          elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo  o  di
          cui all'articolo 135. 
              2. Il regolamento prevede  l'obbligo,  a  carico  delle
          imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni
          riportate sull'attestato  di  rischio  in  una  banca  dati
          elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora  gia'
          esistente, da enti privati, al fine di consentire  adeguati
          controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di
          cui all'articolo 122, comma 1.  In  ogni  caso  l'IVASS  ha
          accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni
          sull'attestazione. 
              3. La  classe  di  merito  indicata  sull'attestato  di
          rischio  si  riferisce  al  proprietario  del  veicolo.  Il
          regolamento stabilisce la validita', comunque non inferiore
          a  dodici  mesi,  ed  individua  i  termini  relativi  alla
          decorrenza ed alla durata del periodo di  osservazione.  In
          caso di cessazione del rischio  assicurato  o  in  caso  di
          sospensione  o  di  mancato  rinnovo   del   contratto   di
          assicurazione per mancato utilizzo  del  veicolo,  l'ultimo
          attestato di rischio conseguito conserva validita'  per  un
          periodo di cinque anni. 
              4. L'attestazione sullo  stato  del  rischio,  all'atto
          della stipulazione di un contratto per il medesimo  veicolo
          al   quale   si   riferisce   l'attestato,   e'   acquisita
          direttamente dall'impresa assicuratrice in  via  telematica
          attraverso le banche dati di cui al comma  2  del  presente
          articolo e di cui all'articolo 135. 
              4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i  casi  di
          stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore
          veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla  persona
          fisica gia'  titolare  di  polizza  assicurativa  o  da  un
          componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare,
          non puo' assegnare al contratto una classe di  merito  piu'
          sfavorevole  rispetto  a  quella   risultante   dall'ultimo
          attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato
          e non  puo'  discriminare  in  funzione  della  durata  del
          rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le
          condizioni di premio assegnate agli  assicurati  aventi  le
          stesse caratteristiche di rischio del soggetto che  stipula
          il nuovo contratto. 
              4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un  sinistro,
          le imprese di assicurazione non  possono  applicare  alcuna
          variazione di classe di  merito  prima  di  aver  accertato
          l'effettiva  responsabilita'   del   contraente,   che   e'
          individuata  nel  responsabile  principale  del   sinistro,
          secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno  e
          fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove
          non sia possibile accertare la responsabilita'  principale,
          ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio,  in  caso  di
          liquidazione parziale, la responsabilita'  si  computa  pro
          quota in relazione al numero dei conducenti  coinvolti,  ai
          fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu'
          sinistri.  In  ogni  caso,   le   variazioni   peggiorative
          apportate alla classe di merito e i conseguenti  incrementi
          del premio per  gli  assicurati  che  hanno  esercitato  la
          facolta' di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera  b),
          devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati. 
              4-ter.1.  Conseguentemente   al   verificarsi   di   un
          sinistro, qualora l'assicurato accetti  l'installazione  di
          uno  dei  dispositivi  di  cui  all'articolo  132-ter,   le
          variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i
          conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a
          quelli altrimenti applicati. 
              4-quater. E' fatto comunque  obbligo  alle  imprese  di
          assicurazione di comunicare tempestivamente  al  contraente
          le  variazioni  peggiorative  apportate  alla   classe   di
          merito.". 
          Comma 15. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  135  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, cosi'
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.135. (Banca dati sinistri e banche  dati  anagrafe
          testimoni e anagrafe  danneggiati).  -  1.  Allo  scopo  di
          rendere piu' efficace la  prevenzione  e  il  contrasto  di
          comportamenti fraudolenti nel settore  delle  assicurazioni
          obbligatorie  per  i  veicoli  a  motore  immatricolati  in
          Italia, sono istituite presso l'IVASS una  banca  dati  dei
          sinistri ad essi relativi  e  due  banche  dati  denominate
          «anagrafe testimoni» e «anagrafe danneggiati». 
              2. Le imprese di assicurazione  autorizzate  in  Italia
          all'esercizio   dell'assicurazione    obbligatoria    della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli  a  motore  sono  tenute  a   comunicare   i   dati
          riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti
          in qualita' di impresa  designata  ai  sensi  dell'articolo
          286,  nonche'  i  sinistri  gestiti  dall'Ufficio  centrale
          italiano  ai  sensi   dell'articolo   125,   comma   5,   e
          dell'articolo  296,  secondo  le  modalita'  stabilite  con
          regolamento adottato dall'IVASS.  Al  medesimo  adempimento
          sono tenute le imprese aventi  sede  legale  in  uno  Stato
          membro dell'Unione europea ammesse a operare in  Italia  in
          regime di libera prestazione dei servizi  o  in  regime  di
          stabilimento e abilitate  all'esercizio  dell'assicurazione
          obbligatoria della responsabilita' civile  derivante  dalla
          circolazione dei veicoli  a  motore  nel  territorio  della
          Repubblica. 
              3. Le procedure di organizzazione e  di  funzionamento,
          le modalita' e le condizioni di accesso alle banche dati di
          cui al comma 1, da parte delle  pubbliche  amministrazioni,
          dell'autorita' giudiziaria, delle forze di  polizia,  delle
          imprese di assicurazione e di soggetti terzi,  nonche'  gli
          obblighi di consultazione delle banche dati da parte  delle
          imprese  di  assicurazione  in  fase  di  liquidazione  dei
          sinistri,  sono  stabiliti  dall'IVASS,  con   regolamento,
          sentiti  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   e   il
          Ministero dell'interno, e, per i profili  di  tutela  della
          riservatezza,  il  Garante  per  la  protezione  dei   dati
          personali. 
              3-bis. In caso di  sinistri  con  soli  danni  a  cose,
          l'identificazione  di  eventuali  testimoni  sul  luogo  di
          accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di
          sinistro o comunque dal primo atto formale del  danneggiato
          nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza,
          deve essere richiesta  dall'impresa  di  assicurazione  con
          espresso   avviso    all'assicurato    delle    conseguenze
          processuali della mancata risposta. In  quest'ultimo  caso,
          l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta  di
          indicazione dei testimoni con raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
          denuncia del sinistro e la parte che riceve tale  richiesta
          effettua  la  comunicazione  dei  testimoni,  a  mezzo   di
          raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di
          sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.  L'impresa
          di   assicurazione   deve    procedere    a    sua    volta
          all'individuazione  e  alla  comunicazione   di   eventuali
          ulteriori testimoni entro il termine  di  sessanta  giorni.
          Fatte  salve  le  risultanze  contenute  in  verbali  delle
          autorita' di polizia intervenute sul luogo  dell'incidente,
          l'identificazione dei  testimoni  avvenuta  in  un  momento
          successivo   comporta   l'inammissibilita'   della    prova
          testimoniale addotta. 
              3-ter. In caso di  giudizio,  il  giudice,  sulla  base
          della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze
          che non risultino acquisite secondo le  modalita'  previste
          dal  comma  3-bis.  Il  giudice  dispone  l'audizione   dei
          testimoni che non sono  stati  indicati  nel  rispetto  del
          citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti  comprovata
          l'oggettiva   impossibilita'    della    loro    tempestiva
          identificazione. 
              3-quater.  Nelle  controversie  civili   promosse   per
          l'accertamento   della    responsabilita'    e    per    la
          quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata
          segnalazione  delle  parti  che,  a  tale   fine,   possono
          richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa  alla
          procura della Repubblica,  per  quanto  di  competenza,  in
          relazione  alla  ricorrenza  dei  medesimi  nominativi   di
          testimoni presenti in piu' di  tre  sinistri  negli  ultimi
          cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui
          al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali
          e agli agenti delle autorita' di polizia che sono  chiamati
          a testimoniare.". 
          Comma 16. 
              -  Il  testo  dell'articolo  135   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e  successive  modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge, e' riportato  in  nota  al
          comma 15. 
          Comma 20. 
              -  Il  testo  dell'articolo  32  del  decreto-legge  24
          gennaio  2012,  n.   1   (Disposizioni   urgenti   per   la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge,
          e' riportato in nota al comma 5. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196  (codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28  del  codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n.196: 
              "Art. 28. (Titolare del trattamento). -  1.  Quando  il
          trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da  una
          pubblica amministrazione o  da  un  qualsiasi  altro  ente,
          associazione od  organismo,  titolare  del  trattamento  e'
          l'entita'  nel  suo  complesso  o  l'unita'  od   organismo
          periferico che esercita un  potere  decisionale  del  tutto
          autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento,
          ivi compreso il profilo della sicurezza.". 
          Comma 21. 
              -  Il  testo  dell'articolo  148   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n.  209,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' riportato in nota al comma 9. 
              -  Il  testo  dell'articolo  21  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive  modificazioni
          e' riportato in nota al comma 2. 
          Comma 22. 
              -  Il  testo  dell'articolo  148   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n.  209,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' riportato in nota al comma 9. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  145  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni: 
              "Art.145. (Proponibilita' dell'azione di risarcimento).
          - 1. Nel caso si applichi la procedura di cui  all'articolo
          148, l'azione per il risarcimento dei danni  causati  dalla
          circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali  vi  e'
          obbligo di assicurazione, puo' essere  proposta  solo  dopo
          che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta  in  caso
          di danno alla persona,  decorrenti  da  quello  in  cui  il
          danneggiato abbia chiesto all'impresa di  assicurazione  il
          risarcimento del danno, a mezzo  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento, anche  se  inviata  per  conoscenza,
          avendo osservato  le  modalita'  ed  i  contenuti  previsti
          all'articolo 148. 
              2. Nel caso in cui si  applichi  la  procedura  di  cui
          all'articolo 149 l'azione per  il  risarcimento  dei  danni
          causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i
          quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere  proposta
          solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta
          in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in  cui
          il  danneggiato  abbia  chiesto  alla  propria  impresa  di
          assicurazione il risarcimento del danno,  a  mezzo  lettera
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,   inviata   per
          conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro  veicolo
          coinvolto, avendo osservato le  modalita'  ed  i  contenuti
          previsti dagli articoli 149 e 150.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  146  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni: 
              "Art. 146. (Diritto di accesso agli atti). -  1.  Fermo
          restando quanto previsto  per  l'accesso  ai  singoli  dati
          personali dal codice in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali,   le   imprese   di   assicurazione    esercenti
          l'assicurazione obbligatoria della  responsabilita'  civile
          derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei
          natanti sono  tenute  a  consentire  ai  contraenti  ed  ai
          danneggiati il diritto di accesso agli atti  a  conclusione
          dei   procedimenti   di   valutazione,   constatazione    e
          liquidazione dei danni che li riguardano. 
              2. L'esercizio del diritto di accesso non e' consentito
          quando abbia ad oggetto atti relativi ad  accertamenti  che
          evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E'
          invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria  tra
          l'impresa  e  il  richiedente,  fermi  restando  i   poteri
          attribuiti dalla legge all'autorita' giudiziaria. 
              3. Se, entro sessanta giorni dalla  richiesta  scritta,
          l'assicurato o il danneggiato non e' messo in condizione di
          prendere visione degli atti richiesti ed estrarne  copia  a
          sue spese, puo' inoltrare reclamo all'IVASS anche  al  fine
          di veder garantito il proprio diritto. 
              4. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con il Ministro della giustizia, con  regolamento  adottato
          su proposta dell'IVASS, individua la tipologia  degli  atti
          soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e  determina  gli
          obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti,
          nonche' i termini e le altre condizioni per l'esercizio del
          diritto di cui al comma 1.". 
          Comma 23. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  201  del  codice
          della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285 e successive modificazioni,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  201.  (Notificazione  delle  violazioni).  -  1.
          Qualora  la  violazione  non  possa  essere  immediatamente
          contestata,  il  verbale,  con  gli   estremi   precisi   e
          dettagliati della  violazione  e  con  la  indicazione  dei
          motivi  che  hanno  reso   impossibile   la   contestazione
          immediata, deve, entro  novanta  giorni  dall'accertamento,
          essere  notificato  all'effettivo  trasgressore  o,  quando
          questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
          commessa dal conducente di un veicolo a motore,  munito  di
          targa, ad uno dei soggetti indicati  nell'art.  196,  quale
          risulta dai pubblici registri alla data  dell'accertamento.
          Se si tratta di ciclomotore la  notificazione  deve  essere
          fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione.
          Nel caso di accertamento  della  violazione  nei  confronti
          dell'intestatario  del  veicolo  che  abbia  dichiarato  il
          domicilio legale ai sensi dell'articolo 134,  comma  1-bis,
          la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando
          sia stata effettuata presso il  medesimo  domicilio  legale
          dichiarato    dall'interessato.     Qualora     l'effettivo
          trasgressore  od   altro   dei   soggetti   obbligati   sia
          identificato   successivamente   alla   commissione   della
          violazione la notificazione  puo'  essere  effettuata  agli
          stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai
          pubblici registri o  nell'archivio  nazionale  dei  veicoli
          l'intestazione  del  veicolo   e   le   altre   indicazioni
          identificative degli interessati o comunque dalla  data  in
          cui la  pubblica  amministrazione  e'  posta  in  grado  di
          provvedere alla loro identificazione. Quando la  violazione
          sia stata contestata  immediatamente  al  trasgressore,  il
          verbale  deve  essere  notificato  ad  uno   dei   soggetti
          individuati ai sensi dell'articolo 196 entro  cento  giorni
          dall'accertamento  della  violazione.   Per   i   residenti
          all'estero  la  notifica  deve  essere   effettuata   entro
          trecentosessanta giorni dall'accertamento. 
              1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1,  nei
          seguenti casi la contestazione immediata non e'  necessaria
          e  agli  interessati  sono  notificati  gli  estremi  della
          violazione nei termini di cui al comma 1: 
                a) impossibilita' di raggiungere un veicolo  lanciato
          ad eccessiva velocita'; 
                b) attraversamento di un  incrocio  con  il  semaforo
          indicante la luce rossa; 
                c) sorpasso vietato; 
                d)  accertamento  della  violazione  in  assenza  del
          trasgressore e del proprietario del veicolo; 
                e)  accertamento  della  violazione  per   mezzo   di
          appositi apparecchi  di  rilevamento  direttamente  gestiti
          dagli   organi   di   Polizia   stradale   e   nella   loro
          disponibilita'    che    consentono    la    determinazione
          dell'illecito  in  tempo  successivo  poiche'  il   veicolo
          oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento
          o comunque nell'impossibilita' di essere fermato  in  tempo
          utile o nei modi regolamentari; 
                f) accertamento effettuato con i dispositivi  di  cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno  2002,  n.  121,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2002,
          n. 168, e successive modificazioni; 
                g)  rilevazione  degli   accessi   di   veicoli   non
          autorizzati  ai  centri  storici,  alle  zone  a   traffico
          limitato, alle aree pedonali, alle  piazzole  di  carico  e
          scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle
          strade  riservate   attraverso   i   dispositivi   previsti
          dall'articolo 17, comma  133-bis,  della  legge  15  maggio
          1997, n. 127; (1255) 
                g-bis) accertamento  delle  violazioni  di  cui  agli
          articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167,  170,  171,
          193, 213  e  214,  per  mezzo  di  appositi  dispositivi  o
          apparecchiature di rilevamento. 
              g-ter) accertamento, per mezzo di appositi  dispositivi
          o  apparecchiature   di   rilevamento,   della   violazione
          dell'obbligo  dell'assicurazione  per  la   responsabilita'
          civile verso terzi, effettuato mediante  il  confronto  dei
          dati  rilevati   riguardanti   il   luogo,   il   tempo   e
          l'identificazione  dei  veicoli   con   quelli   risultanti
          dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano  coperti
          dall'assicurazione  per  la  responsabilita'  civile  verso
          terzi, di cui all'articolo 31, comma 2,  del  decreto-legge
          24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27. 
              1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis
          nei quali non e' avvenuta la  contestazione  immediata,  il
          verbale notificato agli interessati  deve  contenere  anche
          l'indicazione dei motivi  che  hanno  reso  impossibile  la
          contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b),
          f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli
          organi di polizia stradale qualora  l'accertamento  avvenga
          mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono
          stati omologati ovvero approvati per  il  funzionamento  in
          modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere
          gestiti direttamente dagli organi di  polizia  stradale  di
          cui all'articolo 12, comma 1. 
              1-quater.  In   occasione   della   rilevazione   delle
          violazioni di cui al comma 1-bis, lettera  g-bis),  non  e'
          necessaria la presenza degli  organi  di  polizia  stradale
          qualora  l'accertamento  avvenga  mediante  dispositivi   o
          apparecchiature che sono stati omologati  ovvero  approvati
          per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
          strumenti devono essere gestiti direttamente  dagli  organi
          di polizia stradale di cui  all'articolo  12,  comma  1,  e
          fuori dei  centri  abitati  possono  essere  installati  ed
          utilizzati  solo  sui  tratti  di  strada  individuati  dai
          prefetti,  secondo  le  direttive  fornite  dal   Ministero
          dell'interno, sentito il Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti.  I  tratti  di  strada  di  cui  al  periodo
          precedente sono individuati  tenendo  conto  del  tasso  di
          incidentalita'    e    delle    condizioni     strutturali,
          plano-altimetriche e di traffico. 
              1-quinquies.  In  occasione  della  rilevazione   delle
          violazioni di cui al comma 1-bis, lettera  g-ter),  non  e'
          necessaria la presenza degli  organi  di  polizia  stradale
          qualora  l'accertamento  avvenga  mediante  dispositivi   o
          apparecchiature che sono stati omologati  ovvero  approvati
          per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
          strumenti devono essere gestiti direttamente  dagli  organi
          di polizia stradale di cui all'articolo 12,  comma  1,  del
          presente codice.  La  documentazione  fotografica  prodotta
          costituisce atto  di  accertamento,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre  1981,  n.
          689,  in  ordine  alla  circostanza  che  al  momento   del
          rilevamento un determinato  veicolo,  munito  di  targa  di
          immatricolazione, stava circolando sulla  strada.  Qualora,
          in base alle risultanze del raffronto dei dati  di  cui  al
          citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al  momento
          del   rilevamento   un   veicolo   munito   di   targa   di
          immatricolazione   fosse   sprovvisto    della    copertura
          assicurativa   obbligatoria,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa ai sensi dell'articolo 193. 
              2. Qualora la residenza, la dimora o il  domicilio  del
          soggetto cui deve essere effettuata la notifica  non  siano
          noti, la notifica stessa non e' obbligatoria nei  confronti
          di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti  di  cui
          al comma 1. 
              2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del
          verbale all'effettivo trasgressore ed agli  altri  soggetti
          obbligati  possono  essere  assunte   anche   dall'Anagrafe
          tributaria. 
              3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli  organi
          indicati  nell'art.  12,  dei  messi  comunali  o   di   un
          funzionario  dell'amministrazione  che  ha   accertato   la
          violazione,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura civile, ovvero a mezzo della  posta,  secondo  le
          norme sulle notificazioni a  mezzo  del  servizio  postale.
          Nelle medesime  forme  si  effettua  la  notificazione  dei
          provvedimenti di  revisione,  sospensione  e  revoca  della
          patente  di  guida  e  di  sospensione   della   carta   di
          circolazione.  Comunque,  le  notificazioni  si   intendono
          validamente eseguite quando  siano  fatte  alla  residenza,
          domicilio o sede del soggetto, risultante  dalla  carta  di
          circolazione  o   dall'archivio   nazionale   dei   veicoli
          istituito presso il Dipartimento per i trasporti  terrestri
          o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. 
              4. Le spese di accertamento  e  di  notificazione  sono
          poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione
          amministrativa pecuniaria. 
              5.  L'obbligo  di  pagare  la  somma  dovuta   per   la
          violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria,
          si  estingue  nei  confronti  del   soggetto   a   cui   la
          notificazione  non  sia  stata   effettuata   nel   termine
          prescritto. 
              5-bis. Nel  caso  di  accertamento  di  violazione  per
          divieto di fermata e di  sosta  ovvero  di  violazione  del
          divieto  di  accesso  o  transito  nelle  zone  a  traffico
          limitato, nelle aree pedonali o  in  zone  interdette  alla
          circolazione,  mediante   apparecchi   di   rilevamento   a
          distanza, quando dal pubblico  registro  automobilistico  o
          dal  registro  della  motorizzazione  il  veicolo   risulta
          intestato a soggetto  pubblico  istituzionale,  individuato
          con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  il  comando   o
          l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria
          per  comunicare  al  soggetto  intestatario   del   veicolo
          l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite  il
          responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente  del
          veicolo,  se  lo  stesso,  in  occasione   della   commessa
          violazione, si trovava in  una  delle  condizioni  previste
          dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981,  n.  689.  In
          caso di sussistenza dell'esclusione della  responsabilita',
          il comando o l'ufficio procedente  trasmette  gli  atti  al
          prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In
          caso contrario, si procede alla  notifica  del  verbale  al
          soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196,  comma  1;
          dall'interruzione della procedura fino  alla  risposta  del
          soggetto  intestatario  del  veicolo  rimangono  sospesi  i
          termini per la notifica.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31,  comma  2,  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 marzo 2012, n. 27: 
              "Art.   31.   Contrasto   della   contraffazione    dei
          contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per  la
          responsabilita' civile verso i terzi per i danni  derivanti
          dalla circolazione dei veicoli a motore su strada. 
              1. (Omissis). 
              2. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle  compagnie
          di  assicurazione,  forma  periodicamente  un  elenco   dei
          veicoli   a    motore    che    non    risultano    coperti
          dall'assicurazione per la responsabilita'  civile  verso  i
          terzi  prevista  dall'articolo   122   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n.  209,  con  esclusione  dei  periodi  di
          sospensiva         dell'assicurazione          regolarmente
          contrattualizzati. Il Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti comunica ai rispettivi proprietari  l'inserimento
          dei  veicoli  nell'elenco  di   cui   al   primo   periodo,
          informandoli circa le conseguenze previste  a  loro  carico
          nel  caso  in  cui  i  veicoli  stessi   siano   posti   in
          circolazione su strade di uso pubblico o su aree  a  queste
          equiparate. Gli iscritti nell'elenco hanno quindici  giorni
          di tempo per regolarizzare la propria posizione.  Trascorso
          il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco
          di coloro che non hanno regolarizzato la propria  posizione
          viene messo a disposizione delle forze di polizia  e  delle
          prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del
          proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al  comma
          1 e di cui al primo periodo del presente comma si  provvede
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 del codice della
          strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285
          e successive modificazioni: 
              "Art.  12.  (Espletamento  dei   servizi   di   polizia
          stradale). -  1.  L'espletamento  dei  servizi  di  polizia
          stradale previsti dal presente codice spetta: 
                a)  in  via  principale  alla   specialita'   Polizia
          Stradale della Polizia di Stato; 
                b) alla Polizia di Stato; 
                c) all'Arma dei carabinieri; 
                d) al Corpo della guardia di finanza; 
                d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia  provinciale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
                e) ai Corpi  e  ai  servizi  di  polizia  municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
                f) ai funzionari del Ministero  dell'interno  addetti
          al servizio di polizia stradale; 
                f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e  al  Corpo
          forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 
              2. L'espletamento dei servizi di cui  all'articolo  11,
          comma 1,  lettere  a)  e  b),  spetta  anche  ai  rimanenti
          ufficiali  e  agenti  di   polizia   giudiziaria   indicati
          nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. 
              3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni  in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso delle strade possono, inoltre, essere  effettuati,
          previo superamento di un esame  di  qualificazione  secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: 
                a) dal personale  dell'Ispettorato  generale  per  la
          circolazione e la sicurezza stradale,  dell'Amministrazione
          centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, del Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          appartenente  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; 
                b) dal personale degli uffici competenti  in  materia
          di viabilita' delle regioni, delle province e  dei  comuni,
          limitatamente alle  violazioni  commesse  sulle  strade  di
          proprieta' degli enti da cui dipendono; 
                c) dai dipendenti dello Stato, delle province  e  dei
          comuni aventi la qualifica o  le  funzioni  di  cantoniere,
          limitatamente alle violazioni commesse sulle strade  o  sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; 
                d) dal personale dell'ente  ferrovie  dello  Stato  e
          delle ferrovie e  tramvie  in  concessione,  che  espletano
          mansioni ispettive o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle
          proprie funzioni e limitatamente alle  violazioni  commesse
          nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione  di
          appartenenza; 
                e) dal personale  delle  circoscrizioni  aeroportuali
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,  comma
          7; 
                f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,  comma
          7. 
              3-bis. I servizi  di  scorta  per  la  sicurezza  della
          circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
          regolare il traffico, di  cui  all'articolo  11,  comma  1,
          lettere c) e  d),  possono  inoltre  essere  effettuati  da
          personale abilitato a svolgere scorte tecniche  ai  veicoli
          eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
          limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
          prescrizioni imposte dagli enti  proprietari  delle  strade
          nei provvedimenti di autorizzazione o di  quelle  richieste
          dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. 
              4. La scorta e  l'attuazione  dei  servizi  diretti  ad
          assicurare  la  marcia  delle  colonne   militari   spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 
              5. I soggetti indicati nel presente  articolo,  eccetto
          quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
          per espletare i propri compiti di polizia  stradale  devono
          fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
          modello stabilito nel regolamento.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13 della  legge  24
          novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): 
              "Art. 13. (Atti di accertamento). - Gli organi  addetti
          al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la  cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento delle violazioni di  rispettiva  competenza,
          assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e  di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica. 
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose   che   possono   formare    oggetto    di    confisca
          amministrativa, nei modi e con i limiti con cui  il  codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria. 
              E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore  o
          del natante posto  in  circolazione  senza  essere  coperto
          dall'assicurazione obbligatoria  e  del  veicolo  posto  in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione. 
              All'accertamento  delle  violazioni   punite   con   la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro possono procedere anche gli ufficiali e  gli  agenti
          di polizia giudiziaria, i quali,  oltre  che  esercitare  i
          poteri indicati nei precedenti  commi,  possono  procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di prova, a perquisizioni in luoghi diversi  dalla  privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo  ove  le   perquisizioni   stesse   dovranno   essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale. 
              E' fatto salvo l'esercizio degli  specifici  poteri  di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  193  del  codice
          della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285 e successive modificazioni: 
              "Art.    193.    (Obbligo     dell'assicurazione     di
          responsabilita' civile). - 1.  I  veicoli  a  motore  senza
          guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i  rimorchi,  non
          possono essere posti in circolazione sulla strada senza  la
          copertura assicurativa a norma delle  vigenti  disposizioni
          di legge sulla responsabilita' civile verso terzi. 
              2.    Chiunque    circola    senza     la     copertura
          dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396. 
              3. La sanzione amministrativa di  cui  al  comma  2  e'
          ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per
          la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante
          nei quindici giorni successivi al termine di  cui  all'art.
          1901,  secondo  comma,  del  codice  civile.  La   sanzione
          amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad  un
          quarto  quando  l'interessato  entro  trenta  giorni  dalla
          contestazione  della  violazione,   previa   autorizzazione
          dell'organo accertatore, esprime  la  volonta'  e  provvede
          alla  demolizione  e  alle  formalita'  di  radiazione  del
          veicolo. In tale caso l'interessato  ha  la  disponibilita'
          del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per  le
          operazioni di  demolizione  e  di  radiazione  del  veicolo
          previo  versamento  presso  l'organo  accertatore  di   una
          cauzione pari all'importo della  sanzione  minima  edittale
          previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a
          norma  di  legge,  l'organo  accertatore   restituisce   la
          cauzione,  decurtata  dell'importo  previsto  a  titolo  di
          sanzione amministrativa pecuniaria. 
              4. Si applica l'articolo 13, comma 3,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina  che  la
          circolazione   sulla   strada   del   veicolo   sia   fatta
          immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in  ogni
          caso prelevato,  trasportato  e  depositato  in  luogo  non
          soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria
          dall'organo  accertatore  o,   in   caso   di   particolari
          condizioni,  concordato   con   il   trasgressore.   Quando
          l'interessato  effettua  il  pagamento  della  sanzione  in
          misura ridotta ai sensi dell'articolo 202,  corrisponde  il
          premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il
          pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del
          veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di Polizia che  ha
          accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
          all'avente  diritto,  dandone  comunicazione  al  prefetto.
          Quando nei termini previsti non sia stato proposto  ricorso
          e  non  sia  avvenuto  il  pagamento  in  misura   ridotta,
          l'ufficio o comando da  cui  dipende  l'organo  accertatore
          invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce
          titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e  il
          veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213. 
              4-bis. Salvo che  debba  essere  disposta  confisca  ai
          sensi  dell'articolo  240  del  codice  penale,  e'  sempre
          disposta la confisca amministrativa del  veicolo  intestato
          al conducente sprovvisto di copertura  assicurativa  quando
          sia fatto circolare  con  documenti  assicurativi  falsi  o
          contraffatti. Nei confronti di colui che abbia  falsificato
          o  contraffatto  i  documenti  assicurativi   di   cui   al
          precedente  periodo  e'   sempre   disposta   la   sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di  guida  per  un  anno.  Si  applicano  le   disposizioni
          dell'articolo 213 del presente codice. 
              4-ter.  L'accertamento  della  mancanza  di   copertura
          assicurativa   obbligatoria   del   veicolo   puo'   essere
          effettuato anche mediante il raffronto  dei  dati  relativi
          alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con  quelli
          provenienti dai dispositivi o apparecchiature di  cui  alle
          lettere e), f) e g)  del  comma  1-bis  dell'articolo  201,
          omologati ovvero approvati per  il  funzionamento  in  modo
          completamente  automatico  e  gestiti  direttamente   dagli
          organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. 
              4-quater.  Qualora,  in  base   alle   risultanze   del
          raffronto dei dati di cui al comma 4-ter,  risulti  che  al
          momento del rilevamento  un  veicolo  munito  di  targa  di
          immatricolazione   fosse   sprovvisto    della    copertura
          assicurativa obbligatoria, l'organo di  polizia  procedente
          invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido
          a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai
          sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8. 
              4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai
          dispositivi  o  apparecchiature  di  cui  al  comma  4-ter,
          costituisce atto  di  accertamento,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre  1981,  n.
          689,  in  ordine  alla  circostanza  che  al  momento   del
          rilevamento un determinato  veicolo,  munito  di  targa  di
          immatricolazione, stava circolando sulla strada." 
          Comma 24. 
              - La legge 5  febbraio  1992,  n.122  (Disposizioni  in
          materia  di  sicurezza  della   circolazione   stradale   e
          disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41. 
          Comma 25. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 170-bis del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  170-bis.  (Durata  del  contratto).  -   1.   Il
          contratto    di    assicurazione     obbligatoria     della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore e dei natanti  ha  durata  annuale  o,  su
          richiesta  dell'assicurato,  di  anno  piu'  frazione,   si
          risolve automaticamente alla sua scadenza  naturale  e  non
          puo' essere tacitamente rinnovato, in  deroga  all'articolo
          1899, primo e secondo comma, del codice  civile.  L'impresa
          di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente  della
          scadenza del  contratto  con  preavviso  di  almeno  trenta
          giorni e a mantenere operante, non  oltre  il  quindicesimo
          giorno successivo alla scadenza del contratto, la  garanzia
          prestata con  il  precedente  contratto  assicurativo  fino
          all'effetto della nuova polizza. 
              1-bis. La risoluzione di cui  al  comma  1  si  applica
          anche alle assicurazioni dei rischi  accessori  al  rischio
          principale della  responsabilita'  civile  derivante  dalla
          circolazione dei  veicoli,  qualora  lo  stesso  contratto,
          ovvero  un  altro  contratto   stipulato   contestualmente,
          garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia  i
          rischi accessori". 
          Comma 26. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n.  148,  come  modificata  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  3.  (Abrogazione  delle   indebite   restrizioni
          all'accesso  e  all'esercizio  delle  professioni  e  delle
          attivita' economiche). - 1.  Comuni,  Province,  Regioni  e
          Stato, entro il 30 settembre 2012,  adeguano  i  rispettivi
          ordinamenti  al  principio  secondo  cui   l'iniziativa   e
          l'attivita' economica privata sono libere  ed  e'  permesso
          tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei
          soli casi di: 
                a) vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario  e
          dagli obblighi internazionali; 
                b)  contrasto  con  i  principi  fondamentali   della
          Costituzione; 
                c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita'
          umana e contrasto con l'utilita' sociale; 
                d)  disposizioni  indispensabili  per  la  protezione
          della salute umana, la conservazione delle specie animali e
          vegetali, dell'ambiente, del  paesaggio  e  del  patrimonio
          culturale; 
                e) disposizioni relative alle attivita'  di  raccolta
          di giochi pubblici ovvero che comunque  comportano  effetti
          sulla finanza pubblica. 
              2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo
          sviluppo  economico  e  attua   la   piena   tutela   della
          concorrenza tra le imprese. 
              3. Sono in  ogni  caso  soppresse,  alla  scadenza  del
          termine di  cui  al  comma  1,  le  disposizioni  normative
          statali incompatibili  con  quanto  disposto  nel  medesimo
          comma, con conseguente diretta applicazione degli  istituti
          della   segnalazione   di    inizio    di    attivita'    e
          dell'autocertificazione  con  controlli  successivi.  Nelle
          more della decorrenza del predetto  termine,  l'adeguamento
          al  principio  di  cui  al  comma  1  puo'  avvenire  anche
          attraverso  gli  strumenti   vigenti   di   semplificazione
          normativa.  Entro  il  31  dicembre  2012  il  Governo   e'
          autorizzato ad adottare uno o  piu'  regolamenti  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  con  i  quali  vengono  individuate  le  disposizioni
          abrogate per effetto di quanto disposto nel presente  comma
          ed e' definita la disciplina regolamentare della materia ai
          fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. 
              4. (abrogato). 
              5. Fermo restando l'esame di Stato di cui  all'articolo
          33, quinto comma, della  Costituzione  per  l'accesso  alle
          professioni  regolamentate   secondo   i   principi   della
          riduzione e  dell'accorpamento,  su  base  volontaria,  fra
          professioni   che   svolgono   attivita'   similari,    gli
          ordinamenti professionali devono garantire che  l'esercizio
          dell'attivita' risponda  senza  eccezioni  ai  principi  di
          libera   concorrenza,    alla    presenza    diffusa    dei
          professionisti  su  tutto  il  territorio  nazionale,  alla
          differenziazione e pluralita'  di  offerta  che  garantisca
          l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
          della piu'  ampia  informazione  relativamente  ai  servizi
          offerti.  Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
          emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
          essere riformati entro 12 mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  per  recepire  i   seguenti
          principi: 
                a) l'accesso alla professione  e'  libero  e  il  suo
          esercizio  e'   fondato   e   ordinato   sull'autonomia   e
          sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
          professionista.   La   limitazione,   in   forza   di   una
          disposizione di legge,  del  numero  di  persone  che  sono
          titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il
          territorio dello Stato o in una certa area  geografica,  e'
          consentita unicamente laddove essa risponda  a  ragioni  di
          interesse pubblico, tra cui in particolare quelle  connesse
          alla  tutela  della  salute  umana,  e  non  introduca  una
          discriminazione   diretta   o   indiretta   basata    sulla
          nazionalita' o, in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in
          forma  societaria,  della  sede   legale   della   societa'
          professionale; 
                b) previsione dell'obbligo per il  professionista  di
          seguire  percorsi   di   formazione   continua   permanente
          predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati  dai
          consigli nazionali, fermo restando  quanto  previsto  dalla
          normativa vigente in  materia  di  educazione  continua  in
          medicina (ECM). La violazione  dell'obbligo  di  formazione
          continua determina un illecito disciplinare e come tale  e'
          sanzionato sulla base di quanto stabilito  dall'ordinamento
          professionale che dovra' integrare tale previsione; 
                c) la disciplina del  tirocinio  per  l'accesso  alla
          professione deve conformarsi  a  criteri  che  garantiscano
          l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e  il  suo
          adeguamento costante all'esigenza di assicurare il  miglior
          esercizio della professione; 
                d) (abrogato); 
                e) a tutela del cliente, il professionista e'  tenuto
          a stipulare idonea assicurazione  per  i  rischi  derivanti
          dall'esercizio     dell'attivita'     professionale.     Il
          professionista deve rendere noti  al  cliente,  al  momento
          dell'assunzione dell'incarico, gli  estremi  della  polizza
          stipulata  per  la  responsabilita'  professionale   e   il
          relativo massimale. Le condizioni  generali  delle  polizze
          assicurative  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
          negoziate,  in  convenzione  con  i  propri  iscritti,  dai
          Consigli  Nazionali  e   dagli   enti   previdenziali   dei
          professionisti. In  ogni  caso,  fatta  salva  la  liberta'
          contrattuale delle  parti,  le  condizioni  generali  delle
          polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono
          l'offerta di un periodo di  ultrattivita'  della  copertura
          per le richieste di risarcimento presentate  per  la  prima
          volta entro i dieci anni  successivi  e  riferite  a  fatti
          generatori della responsabilita' verificatisi  nel  periodo
          di operativita' della copertura. La disposizione di cui  al
          periodo  precedente  si  applica,  altresi',  alle  polizze
          assicurative in corso di validita' alla data di entrata  in
          vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta
          del  contraente  e  ferma  la  liberta'  contrattuale,   le
          compagnie assicurative  propongono  la  rinegoziazione  del
          contratto al richiedente secondo  le  nuove  condizioni  di
          premio; 
                f) gli ordinamenti professionali  dovranno  prevedere
          l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi  da
          quelli  aventi  funzioni  amministrative,  ai  quali   sono
          specificamente affidate l'istruzione e la  decisione  delle
          questioni  disciplinari  e  di  un  organo   nazionale   di
          disciplina.   La   carica   di   consigliere    dell'Ordine
          territoriale o di consigliere  nazionale  e'  incompatibile
          con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
          territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
          applicano alle professioni sanitarie  per  le  quali  resta
          confermata la normativa vigente; 
                g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente
          ad oggetto l'attivita' professionale,  le  specializzazioni
          ed i titoli professionali  posseduti,  la  struttura  dello
          studio ed i  compensi  delle  prestazioni,  e'  libera.  Le
          informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
          e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. 
              5.1.  Limitatamente  agli  esercenti   le   professioni
          sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera  e),  si
          applicano decorsi due anni dalla data di entrata in  vigore
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   di   cui
          all'alinea del medesimo comma 5. 
              5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali
          in contrasto con i principi di cui al comma 5,  lettere  da
          a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
          vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e,  in
          ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. 
              5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012,  provvede
          a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non
          risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un  testo
          unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della  legge
          23 agosto 1988, n. 400. 
              6.  Fermo  quanto  previsto  dal   comma   5   per   le
          professioni, l'accesso alle attivita' economiche e il  loro
          esercizio si basano sul principio di liberta' di impresa. 
              7. Le disposizioni vigenti  che  regolano  l'accesso  e
          l'esercizio delle attivita' economiche devono garantire  il
          principio di  liberta'  di  impresa  e  di  garanzia  della
          concorrenza. Le disposizioni relative  all'introduzione  di
          restrizioni all'accesso  e  all'esercizio  delle  attivita'
          economiche  devono  essere   oggetto   di   interpretazione
          restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma  1
          del presente articolo. 
              8. Le restrizioni in materia di  accesso  ed  esercizio
          delle  attivita'   economiche   previste   dall'ordinamento
          vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore
          del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al
          comma 1 del presente articolo. 
              9. Il termine "restrizione",  ai  sensi  del  comma  8,
          comprende: 
                a) la limitazione, in forza di  una  disposizione  di
          legge,  del  numero  di  persone  che  sono   titolate   ad
          esercitare una attivita' economica in tutto  il  territorio
          dello Stato o in una certa area  geografica  attraverso  la
          concessione di licenze o autorizzazioni amministrative  per
          l'esercizio,  senza  che  tale  numero   sia   determinato,
          direttamente o indirettamente sulla base della  popolazione
          o di altri criteri di fabbisogno; 
                b)  l'attribuzione  di   licenze   o   autorizzazioni
          all'esercizio di una attivita' economica solo  dove  ce  ne
          sia  bisogno   secondo   l'autorita'   amministrativa;   si
          considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da
          parte di persone che hanno gia'  licenze  o  autorizzazioni
          per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa  la
          domanda da parte  di  tutta  la  societa'  con  riferimento
          all'intero  territorio  nazionale  o  ad  una  certa   area
          geografica; 
                c) il divieto di esercizio di una attivita' economica
          al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a
          esercitarla solo all'interno di una determinata area; 
                d)  l'imposizione   di   distanze   minime   tra   le
          localizzazioni delle sedi  deputate  all'esercizio  di  una
          attivita' economica; 
                e) il divieto di esercizio di una attivita' economica
          in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche; 
                f) la limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'
          economica ad alcune categorie o divieto, nei  confronti  di
          alcune  categorie,   di   commercializzazione   di   taluni
          prodotti; 
                g) la limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'
          economica attraverso l'indicazione  tassativa  della  forma
          giuridica richiesta all'operatore; 
                h) l'imposizione di prezzi minimi o  commissioni  per
          la fornitura di beni  o  servizi,  indipendentemente  dalla
          determinazione,    diretta    o     indiretta,     mediante
          l'applicazione di un coefficiente di profitto  o  di  altro
          calcolo su base percentuale; 
                i)  l'obbligo  di  fornitura  di  specifici   servizi
          complementari all'attivita' svolta. 
              10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma
          9 precedente possono essere  revocate  con  regolamento  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n.  400,  emanato  su  proposta  del  Ministro
          competente entro quattro mesi dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, fermo in ogni caso  quanto  previsto  dal
          comma 1 del presente articolo. 
              11.  Singole  attivita'   economiche   possono   essere
          escluse,  in  tutto  o  in  parte,  dall'abrogazione  delle
          restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso,  la
          suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal
          comma 9, puo' essere concessa, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
          competente di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   sentita   l'Autorita'   garante    della
          concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, qualora: 
                a)  la  limitazione  sia  funzionale  a  ragioni   di
          interesse pubblico, tra cui in particolare quelle  connesse
          alla tutela della salute umana; 
                b)  la  restrizione  rappresenti  un  mezzo   idoneo,
          indispensabile  e,  dal  punto  di  vista  del   grado   di
          interferenza  nella  liberta'  economica,   ragionevolmente
          proporzionato all'interesse pubblico cui e' destinata; 
                c) la restrizione non introduca  una  discriminazione
          diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o,  nel  caso
          di societa', sulla sede legale dell'impresa. 
              11-bis. In conformita' alla direttiva  2006/123/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2006,
          sono  invece  esclusi  dall'abrogazione  delle  restrizioni
          disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e  noleggio
          con conducente non  di  linea,  svolti  esclusivamente  con
          veicoli categoria M1, di cui  all'articolo  6  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
              12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, recante  il  codice  dell'ordinamento
          militare, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
              «d) i proventi monetari derivanti  dalle  procedure  di
          cui alla  lettera  a)  sono  determinati  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi
          strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata
          del bilancio dello Stato  per  essere  destinati,  mediante
          riassegnazione anche in deroga ai limiti  previsti  per  le
          riassegnazioni, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, fino al 31  dicembre  2013,  agli  stati  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          una quota corrispondente al 55 per cento, da  assegnare  al
          fondo ammortamento dei titoli di  Stato,  e  del  Ministero
          della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
          nonche'   agli   enti   territoriali    interessati    alle
          valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
          somme  riassegnate   al   Ministero   della   difesa   sono
          finalizzate esclusivamente a spese di investimento.  E'  in
          ogni caso  precluso  l'utilizzo  di  questa  somma  per  la
          copertura  di  oneri  di  parte  corrente.  Ai  fini  della
          valorizzazione dei medesimi beni,  le  cui  procedure  sono
          concluse entro il termine perentorio di centottanta  giorni
          dal  loro  avvio,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  4,  comma  4-decies,  del  decreto-legge   25
          gennaio 2010, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 marzo 2010, n.  42,  ovvero  all'articolo  34  del
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   e   la
          determinazione finale delle conferenze  di  servizio  o  il
          decreto  di  approvazione  degli  accordi   di   programma,
          comportanti variazione degli  strumenti  urbanistici,  sono
          deliberati dal  consiglio  comunale  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i due  citati  provvedimenti,  in  caso  di
          mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
          medesimo termine perentorio e il  meccanismo  del  silenzio
          assenso per la ratifica delle determinazioni  finali  delle
          conferenze  di  servizi  si  applicano  alle  procedure  di
          valorizzazione di cui all'articolo 314». (82) 
              12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13  maggio
          2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
          luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a)  al  comma  1,  le  parole:  «In  caso  di»   sono
          sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e  le
          parole da: «cancellate» fino a: «avvenuto  pagamento»  sono
          sostituite dalle seguenti: «integrate  dalla  comunicazione
          dell'avvenuto   pagamento.   La    richiesta    da    parte
          dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo
          l'avvenuto pagamento»; 
                b) al comma 2, dopo le parole: «gia' registrate» sono
          inserite le seguenti: «e regolarizzate»  e  le  parole  da:
          «estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite  dalle
          seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalita' di  cui
          al comma precedente.". 
          Comma 27. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   10-bis   del
          decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 10-bis. (Accertamenti in materia  di  invalidita'
          conseguenti ad  incidenti  stradali).  -  1.  Fermo  quanto
          previsto dal codice penale, agli esercenti una  professione
          sanitaria che attestano falsamente uno stato di invalidita'
          conseguente  ad  incidente  stradale  da  cui   derivi   il
          risarcimento del danno connesso  a  carico  della  societa'
          assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui ai commi
          1 e 3 dell' articolo 55-quinquies del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il
          medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le
          relative sanzioni, e' obbligato al risarcimento  del  danno
          nei confronti della societa' assicuratrice. 
              2. Ai fini del comma 1, ciascuna  regione  promuove  la
          costituzione di una commissione mista, senza oneri  per  il
          bilancio regionale, composta  da  un  rappresentante  della
          regione   medesima,   un   rappresentante   del   consiglio
          dell'ordine dei medici e degli odontoiatri su  designazione
          dell'organo   competente   ed   un   rappresentante   delle
          associazioni  di  categoria  delle  imprese   assicuratrici
          individuata con le procedure del CNEL. 
              2-bis. Ai periti assicurativi che accertano  e  stimano
          falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali  da
          cui  derivi  il  risarcimento  a  carico   della   societa'
          assicuratrice si applica la disciplina di cui al  comma  1,
          in quanto applicabile 
              3. (abrogato). 
              4. (abrogato).". 
          Comma 28. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  128  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  128.  (Massimali  di   garanzia).   -   1.   Per
          l'adempimento  dell'obbligo   di   assicurazione   per   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore e dei natanti, il contratto  e'  stipulato
          per somme non inferiori ai seguenti importi: 
                a) nel caso di danni alle persone un  importo  minimo
          di  copertura  pari  ad  euro   6.070.000   per   sinistro,
          indipendentemente dal numero delle vittime; 
                b) nel caso di danni alle cose un importo  minimo  di
          copertura   pari   ad   euro   1.220.000   per    sinistro,
          indipendentemente dal numero delle vittime. 
              b-bis) per i veicoli a motore adibiti al  trasporto  di
          persone classificati nelle  categorie  M2  e  M3  ai  sensi
          dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni, un importo minimo di copertura pari  a  euro
          15.000.000  per  sinistro  per  i   danni   alle   persone,
          indipendentemente  dal  numero  delle  vittime,  e  a  euro
          1.000.000   per   sinistro   per   i   danni   alle   cose,
          indipendentemente dal numero dei danneggiati. 
              2. I contratti  dell'assicurazione  obbligatoria  della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati  agli
          importi minimi di copertura obbligatoria per i  danni  alle
          cose e per i danni alle persone di cui  al  comma  1  entro
          l'11 giugno 2012. 
              3. Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno  2012  di
          cui al  comma  2  gli  importi  di  cui  al  comma  1  sono
          indicizzati   automaticamente   secondo    la    variazione
          percentuale indicata  dall'indice  europeo  dei  prezzi  al
          consumo (IPCE), previsto dal regolamento  (CE)  n.  2494/95
          del Consiglio, del 23 ottobre 1995,  relativo  agli  indici
          dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato  e'
          arrotondato ad un multiplo di euro 10.000. 
              4.  Con  provvedimento  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico, da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana, e' stabilito l'adeguamento di  cui  al
          comma 3. 
              5. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli  importi  minimi
          di copertura devono essere pari ad almeno  la  meta'  degli
          ammontari di cui al comma 1." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47 del codice della
          strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285
          e successive modificazioni: 
              "Art. 47. (Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli
          si classificano, ai fini del presente codice, come segue: 
                a) veicoli a braccia; 
                b) veicoli a trazione animale; 
                c) velocipedi; 
                d) slitte; 
                e) ciclomotori; 
                f) motoveicoli; 
                g) autoveicoli; 
                h) filoveicoli; 
                i) rimorchi; 
                l) macchine agricole; 
                m) macchine operatrici; 
                n) veicoli con caratteristiche atipiche. 
              2. I veicoli a motore e i  loro  rimorchi,  di  cui  al
          comma 1, lettere e), f), g), h),  i)  e  n)  sono  altresi'
          classificati   come   segue   in   base   alle    categorie
          internazionali: 
                a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata
          del cui motore (se si tratta di motore termico) non  supera
          i  50  cc  e  la  cui  velocita'  massima  di   costruzione
          (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera  i  45
          km/h; 
                categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
          cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
          il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h; 
                categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i 45 km/h; 
                categoria  L4e:  veicoli  a  tre  ruote  asimmetriche
          rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i  45  km/h  (motocicli  con
          carrozzetta laterale); 
                categoria  L5e:  veicoli  a  tre  ruote   simmetriche
          rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i 45 km/h; 
                categoria L6e: quadricicli leggeri, la  cui  massa  a
          vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa  delle
          batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita'  massima
          per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui
          cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50  cm³  per  i
          motori ad accensione comandata; o la  cui  potenza  massima
          netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori,  a
          combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua
          massima  e'  inferiore  o  uguale  a  4  kW  per  i  motori
          elettrici. Tali veicoli  sono  conformi  alle  prescrizioni
          tecniche applicabili  ai  ciclomotori  a  tre  ruote  della
          categoria L2e,  salvo  altrimenti  disposto  da  specifiche
          disposizioni comunitarie; 
                categoria L7e: i quadricicli, diversi  da  quelli  di
          cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o
          pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al  trasporto
          di merci), esclusa la massa delle batterie  per  i  veicoli
          elettrici, e la cui potenza massima  netta  del  motore  e'
          inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli  sono  considerati
          come tricicli e sono conformi  alle  prescrizioni  tecniche
          applicabili  ai  tricicli   della   categoria   L5e   salvo
          altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
                b) - categoria  M:  veicoli  a  motore  destinati  al
          trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; 
                categoria  M1:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi al massimo otto posti  a  sedere  oltre  al
          sedile del conducente; 
                categoria  M2:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
          del conducente e massa massima non superiore a 5 t; 
                categoria  M3:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
          del conducente e massa massima superiore a 5 t; 
                c) - categoria  N:  veicoli  a  motore  destinati  al
          trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; 
                categoria  N1:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; 
                categoria  N2:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa  massima  superiore  a  3,5  t  ma  non
          superiore a 12 t; 
                categoria  N3:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa massima superiore a 12 t; 
                d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); 
                categoria  O1:  rimorchi  con   massa   massima   non
          superiore a 0,75 t; 
                categoria O2: rimorchi con massa massima superiore  a
          0,75 t ma non superiore a 3,5 t; 
                categoria O3: rimorchi con massa massima superiore  a
          3,5 t ma non superiore a 10 t; 
                categoria O4: rimorchi con massa massima superiore  a
          10 t.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  135   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e  successive  modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge, e' riportato  in  nota  al
          comma 15. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  286  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209: 
              "Art. 286. (Liquidazione dei danni a cura  dell'impresa
          designata). - 1. La liquidazione dei danni per  i  sinistri
          di cui all'articolo 283, comma 1, lettere a), b),  c),  d),
          d-bis)  e  d-ter),  e'  effettuata  a  cura  di  un'impresa
          designata   dall'IVASS   secondo   quanto   previsto    nel
          regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico.
          L'impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per  i
          sinistri  verificatisi  oltre  la  scadenza   del   periodo
          assegnato e fino alla data indicata nel  provvedimento  che
          designi altra impresa. 
              2.  Le  somme  anticipate  dalle   imprese   designate,
          comprese le spese ed al netto  delle  somme  recuperate  ai
          sensi dell'articolo 292, sono  rimborsate  dalla  CONSAP  -
          Fondo di garanzia per le vittime della strada,  secondo  le
          convenzioni,  stipulate  fra  le  imprese  e  il  Fondo  di
          garanzia   per   le   vittime   della   strada,    soggette
          all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico  su
          proposta dell'IVASS. 
              3.  Le   imprese   designate   sono   sottoposte,   per
          l'attivita' oggetto delle convenzioni, alle  direttive  per
          il regolare svolgimento delle  operazioni  di  liquidazione
          dei danni emanate  in  via  generale  o  particolare  dalla
          CONSAP". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 125, comma  5,  del
          codice delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
              "Art.  125.  (Veicoli   e   natanti   immatricolati   o
          registrati in Stati esteri). 
              (Omissis). 
              5.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  3,  lettera   c),
          l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione  dei
          danni, garantendone il pagamento agli aventi  diritto,  nei
          limiti dei massimali minimi di legge  o,  se  maggiori,  di
          quelli   eventualmente   previsti    dalla    polizza    di
          assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle
          ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di  cui
          al comma  4,  l'Ufficio  centrale  italiano  provvede  alla
          liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il
          pagamento agli aventi  diritto  nei  limiti  dei  massimali
          minimi di legge o, se  maggiori,  di  quelli  eventualmente
          previsti dalla polizza di assicurazione. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  296  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209: 
              "Art. 296. (Organismo di  indennizzo  italiano).  -  1.
          Alla CONSAP, quale gestore del Fondo  di  garanzia  per  le
          vittime  della  strada,  e'  riconosciuta  la  funzione  di
          Organismo di indennizzo italiano. 
              2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento
          delle sue funzioni  puo'  avvalersi  dell'Ufficio  centrale
          italiano  secondo  le  modalita'  stabilite  con   apposita
          convenzione." 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  303  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 303. (Fondo di  garanzia  per  le  vittime  della
          caccia). - 1. Il Fondo di garanzia  per  le  vittime  della
          caccia e' amministrato, sotto la  vigilanza  del  Ministero
          dello sviluppo economico, dalla CONSAP con l'assistenza  di
          un apposito comitato. 
              2. Il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con
          regolamento,   le   condizioni   e    le    modalita'    di
          amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di
          garanzia  per  le  vittime   della   caccia,   nonche'   la
          composizione del comitato di cui al comma 1. 
              3.   Le   imprese   autorizzate   all'esercizio   delle
          assicurazioni per la responsabilita' venatoria sono  tenute
          a versare annualmente alla CONSAP,  gestione  autonoma  del
          Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della   caccia,   un
          contributo commisurato  al  premio  incassato  per  ciascun
          contratto  stipulato   in   adempimento   dell'obbligo   di
          assicurazione. 
              4. Il regolamento  di  cui  al  comma  2  determina  le
          modalita'  di   fissazione   annuale   della   misura   del
          contributo, nel limite massimo del quindici per  cento  del
          premio  imponibile,  tenuto  conto  dei   risultati   della
          liquidazione dei danni che sono determinati nel  rendiconto
          annualmente  predisposto  dal  comitato  di  gestione   del
          fondo.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 326, comma  1,  del
          codice delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
              "Art. 326. (Procedura di  applicazione  delle  sanzioni
          amministrative - pecuniarie). - 1.  L'IVASS,  ad  eccezione
          dei  casi  di  assoluta  mancanza  di  pregiudizio  per  il
          tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per  gli
          interessi degli assicurati e degli altri aventi  diritto  a
          prestazioni assicurative, nel termine di centoventi  giorni
          dall'accertamento dell'infrazione, ovvero  nel  termine  di
          centottanta per i soggetti residenti  all'estero,  provvede
          alla  contestazione  degli  addebiti  nei   confronti   dei
          possibili responsabili della violazione. Limitatamente alle
          violazioni di cui agli articoli 148 e 149  e  fermo  quanto
          previsto ai commi 2 e 3, la procedura puo'  essere  sospesa
          dall'IVASS fino a novanta giorni qualora l'impresa dimostri
          che  sono  in  corso  accertamenti  dovuti  ad  un  fondato
          sospetto di frode. Alla scadenza del periodo di sospensione
          senza che l'impresa  abbia  proposto  querela  o  denuncia,
          riprende a decorrere il termine di cui ai commi 2 e  3.  La
          proposizione della querela o  della  denuncia  sospende  la
          procedura. La  sentenza  o  il  diverso  provvedimento  del
          giudice che  decide  il  procedimento  penale  estingue  la
          violazione. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 154, commi 4  e  5,
          del codice delle assicurazioni private, di cui  al  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
              "Art. 154. (Centro di informazione italiano). 
              (Omissis). 
              4.  Le  imprese  di  assicurazione   che   coprono   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli, che stazionano abitualmente nel  territorio  della
          Repubblica, sono tenute a comunicare in via  sistematica  i
          dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai
          numeri di polizza, alla data di cessazione della  copertura
          assicurativa,  ai   nominativi   dei   mandatari   per   la
          liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro
          e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome  ed
          indirizzo   del   proprietario   o   dell'usufruttuario   o
          dell'acquirente  con  patto  di  riservato  dominio  o  del
          locatario in caso di locazione finanziaria. 
              5. Le procedure, i tempi e le modalita'  di  invio  dei
          dati da parte delle imprese di assicurazione, le  modalita'
          del relativo trattamento dei dati e di gestione del  Centro
          di  informazione  italiano,  anche  nei   confronti   degli
          interessati  e  degli  aventi  diritto  alle  informazioni,
          nonche' le modalita' di accesso alle  informazioni  per  le
          imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione
          dei sinistri, sono definite con regolamento adottato  dalla
          CONSAP, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali. Con lo stesso  regolamento  sono  individuati  i
          dati  contenuti  nella  banca   dati   sinistri,   di   cui
          all'articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche  da
          parte del Centro di informazione italiano,  con  esclusione
          dei dati sensibili. 
              (Omissis).". 
          Comma 29. 
              - Il testo dell'articolo 128, comma 1, del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e successive  modificazioni,  cosi'
          come modificato dalla presente legge, e' riportato in  nota
          al comma 28. 
          Comma 30. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  29,  comma  1-bis,
          del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1  (Disposizioni
          urgenti   per   la   concorrenza,   lo    sviluppo    delle
          infrastrutture  e  la  competitivita'),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  come
          sostituito dalla presente legge: 
              "Art.  29.(Efficienza   produttiva   del   risarcimento
          diretto). - 1. (Omissis). 
              1-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni
          (IVASS)  definisce  il  criterio  di  cui  al  comma  1   e
          stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute.
          L'IVASS procede alla  revisione  del  criterio  di  cui  al
          periodo  precedente  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione,  qualora  lo
          stesso  non  abbia  garantito  un  effettivo  recupero   di
          efficienza  produttiva  delle  compagnie,   attraverso   la
          progressiva   riduzione   dei   costi   dei   rimborsi    e
          l'individuazione delle frodi". 
              -  Il  testo  dell'articolo  32  del  decreto-legge  24
          gennaio  2012,  n.   1   (Disposizioni   urgenti   per   la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge,
          e' riportato in nota ai commi 5 e 20. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   34,   del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 34. Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto. 
              1. (abrogato). 
              2. (abrogato). 
              3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al  comma
          1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della
          compagnia che  ha  conferito  il  mandato  all'agente,  che
          risponde in solido con  questa,  di  una  sanzione  in  una
          misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice
          di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
              3-bis. L'ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto uno standard di  modalita'  operative  per
          l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 
              3-ter. L'ISVAP predispone, con cadenza semestrale,  una
          apposita relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui
          al presente articolo, da pubblicare per via telematica  sul
          proprio sito internet.". 
          Comma 31. 
              -  Il  testo  dell'articolo  21  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,
          come modificato dalla presente legge, e' riportato in  nota
          al comma 2. 
              -  Il  regio  decreto  legge  15  marzo  1927,  n.  436
          (Disciplina   dei   contratti   di   compravendita    degli
          autoveicoli   ed   istituzione   del   Pubblico    Registro
          Automobilistico  presso  le   sedi   dell'Automobile   club
          d'Italia), convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n.  510
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile  1927,  n.
          84. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          novembre 2002,  n.  313  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   casellario
          giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni   amministrative
          dipendenti da reato e dei  relativi  carichi  pendenti)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  febbraio  2003,  n.
          36. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  62  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni: 
              "Art.   62.(Anagrafe   nazionale   della    popolazione
          residente - ANPR). - 1. E' istituita  presso  il  Ministero
          dell'interno  l'ANPR,  quale  base  di  dati  di  interesse
          nazionale,  ai  sensi  dell'articolo   60,   che   subentra
          all'Indice nazionale delle  anagrafi  (INA),  istituito  ai
          sensi del quinto  comma  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
          della   popolazione   residente»   e   all'Anagrafe   della
          popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
          ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante
          «Anagrafe e censimento  degli  italiani  all'estero».  Tale
          base di dati e' sottoposta ad un  audit  di  sicurezza  con
          cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di  cui
          all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
          relazione annuale del Garante per la  protezione  dei  dati
          personali. 
              2. Ferme restando le attribuzioni del  sindaco  di  cui
          all' articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
          altresi' alle anagrafi della popolazione  residente  e  dei
          cittadini italiani residenti all'estero tenute dai  comuni.
          Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un  piano  per
          il graduale subentro dell'ANPR  alle  citate  anagrafi,  da
          completare entro il 31 dicembre 2014.  Fino  alla  completa
          attuazione    di    detto    piano,    l'ANPR    acquisisce
          automaticamente in via telematica i  dati  contenuti  nelle
          anagrafi tenute dai  comuni  per  i  quali  non  e'  ancora
          avvenuto  il  subentro.  L'ANPR  e'   organizzata   secondo
          modalita'  funzionali  e  operative  che  garantiscono   la
          univocita' dei dati stessi. 
              2-bis. L'ANPR contiene  altresi'  l'archivio  nazionale
          informatizzato dei registri  di  stato  civile  tenuti  dai
          comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta  delle  liste
          di  cui  all'articolo  1931  del  codice   dell'ordinamento
          militare di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66, secondo le modalita' definite con uno  dei  decreti  di
          cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un  programma  di
          integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018. 
              3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la  disponibilita'
          dei dati, degli atti e degli strumenti per  lo  svolgimento
          delle funzioni di competenza statale attribuite al  sindaco
          ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a  disposizione
          dei  comuni   un   sistema   di   controllo,   gestione   e
          interscambio,  puntuale  e  massivo,  di  dati,  servizi  e
          transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
          delle funzioni istituzionali  di  competenza  comunale.  Al
          fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione
          di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento
          dell'Anagrafe stessa, il  comune  puo'  utilizzare  i  dati
          anagrafici     eventualmente     conservati     localmente,
          costantemente  allineati  con   l'ANPR.   L'ANPR   consente
          esclusivamente  ai  comuni  la  certificazione   dei   dati
          anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
          n. 223, anche in modalita'  telematica.  I  comuni  inoltre
          possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
          fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti  aventi
          diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche  amministrazioni  e
          agli organismi che erogano pubblici  servizi  l'accesso  ai
          dati contenuti nell'ANPR. 
              4. Con il decreto di cui al comma 6  sono  disciplinate
          le  modalita'  di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati   dei
          cittadini  attualmente  registrati  in  anagrafi  istituite
          presso altre amministrazioni nonche' dei dati  relativi  al
          numero e alla data di emissione e di scadenza  della  carta
          di identita' della popolazione residente. 
              5.  Ai   fini   della   gestione   e   della   raccolta
          informatizzata  di  dati  dei   cittadini,   le   pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   del
          presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR,  che
          viene  integrata  con  gli  ulteriori  dati  a   tal   fine
          necessari. 
              6. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  dell'interno,  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e  del  Ministro  delegato  all'innovazione
          tecnologica, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  d'intesa  con   l'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' con la Conferenza Stato -  citta',  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  per  gli  aspetti  d'interesse  dei  comuni,  sentita
          l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
          dei dati personali, sono stabiliti i tempi e  le  modalita'
          di attuazione delle  disposizioni  del  presente  articolo,
          anche con riferimento: 
                a) alle  garanzie  e  alle  misure  di  sicurezza  da
          adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
          e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai  dati
          da parte delle pubbliche  amministrazioni  per  le  proprie
          finalita'  istituzionali  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 50; 
                b) ai criteri per l'interoperabilita'  dell'ANPR  con
          le altre banche dati di rilevanza  nazionale  e  regionale,
          secondo  le  regole  tecniche  del  sistema   pubblico   di
          connettivita' di cui al capo VIII del presente  Codice,  in
          modo che le informazioni di anagrafe, una  volta  rese  dai
          cittadini,   si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
          amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
          duplicazioni da parte degli stessi; 
                c) all'erogazione di altri servizi  resi  disponibili
          dall'ANPR, tra i quali  il  servizio  di  invio  telematico
          delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita  e  dei
          certificati  di  cui  all'articolo  74  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,
          compatibile con  il  sistema  di  trasmissione  di  cui  al
          decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  19  marzo
          2010.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  15  del  decreto
          legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38  (Disposizioni  in
          materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e
          le malattie professionali, a norma dell'articolo 55,  comma
          1, della legge 17 maggio 1999, n. 144): 
              "Art. 15. (Natura e funzione  del  Casellario  centrale
          infortuni). -  1.  Il  Casellario  centrale  infortuni,  di
          seguito  denominato  Casellario,   svolge   con   autonomia
          gestionale una funzione pubblica, sotto  la  vigilanza  del
          Ministero  del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,
          avvalendosi della struttura e delle  risorse  organizzative
          poste a disposizione dall'INAIL,  il  quale  provvede  alle
          relative necessita',  determinate  secondo  le  indicazioni
          dell'organo di governo del Casellario, di cui  all'articolo
          19, comma 2,  mediante  previsione  di  spesa  su  separato
          capitolo nell'ambito del bilancio dell'Istituto. 
              2. Il Casellario e' titolare della banca dati, relativa
          agli infortuni professionali e non  professionali  ed  alle
          malattie  professionali,  la  quale  viene  alimentata  dai
          soggetti indicati nell'articolo 17, in  seguito  denominati
          utenti". 
              - La legge 17 dicembre 2012,  n.  221  (Conversione  in
          legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese) e' pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale
          n. 18 dicembre 2012, n. 294, S.O. 
          Comma 32. 
              -  Il  testo  dell'articolo  21  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,
          come modificato dalla presente legge, e' riportato in  nota
          ai comma 2 e 31. 
          Comma 33. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  5,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135: 
              "Art. 13. (Istituzione dell'Istituto per  la  vigilanza
          sulle assicurazioni). 
              (Omissis). 
              5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e  al
          Governo una relazione sulla propria attivita'. 
              (Omissis).". 
              - La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
          recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
          S.O. 
          Comma 36. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  328  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, come  sostituito  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  328.  (Norme  sul   pagamento   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie). - 1. Alle  sanzioni  pecuniarie
          previste dagli articoli 305, comma 4, 308,  comma  4,  309,
          310,  311,  312  e  319  non  si  applica  la  facolta'  di
          estinguere  la  violazione  con  il  pagamento  in   misura
          ridotta. 
              2. Nei  casi  in  cui  e'  consentita  la  facolta'  di
          estinguere il  procedimento  con  il  pagamento  in  misura
          ridotta e la parte rinunci espressamente al  reclamo  prima
          della fissazione della seduta di trattazione dinnanzi  alla
          Commissione consultiva, il procedimento si estingue con  il
          contestuale pagamento  di  una  sanzione  pari  all'importo
          dell'oblazione, maggiorato del dieci per cento. 
              3. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  determina
          con regolamento le modalita', i termini di pagamento  e  le
          misure  per  la   riscossione   coattiva   delle   sanzioni
          pecuniarie previste dal presente codice. 
              4. I proventi  derivanti  dalle  sanzioni  inflitte  in
          applicazione dell'articolo  145-bis  e  del  capo  III  del
          presente titolo sono versati alla  CONSAP  Spa  -  Gestione
          autonoma  del  Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della
          strada.". 
              Il capo III del Titolo  X  (Assicurazione  obbligatoria
          per i veicoli a  motore  e  i  natanti)  del  codice  delle
          assicurazioni di cui al  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, e' rubricato: "Risarcimento del danno". 
          Comma 38. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
          pensionistiche  complementari),   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 8. (Finanziamento). - 1. Il  finanziamento  delle
          forme  pensionistiche  complementari  puo'  essere  attuato
          mediante  il  versamento  di  contributi   a   carico   del
          lavoratore, del  datore  di  lavoro  o  del  committente  e
          attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel  caso  di
          lavoratori  autonomi  e   di   liberi   professionisti   il
          finanziamento delle forme pensionistiche  complementari  e'
          attuato  mediante  contribuzioni  a  carico  dei   soggetti
          stessi. Nel  caso  di  soggetti  diversi  dai  titolari  di
          reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti  fiscalmente  a
          carico di altri, il  finanziamento  alle  citate  forme  e'
          attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali
          sono a carico. 
              2. Ferma restando la facolta' per tutti i lavoratori di
          determinare liberamente  l'entita'  della  contribuzione  a
          proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti  che
          aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
          da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione  su  base
          collettiva,  le  modalita'  e  la   misura   minima   della
          contribuzione  a  carico  del  datore  di  lavoro   e   del
          lavoratore stesso possono essere fissati  dai  contratti  e
          dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi  fra
          soli  lavoratori  determinano  il  livello   minimo   della
          contribuzione a  carico  degli  stessi.  Il  contributo  da
          destinare  alle  forme  pensionistiche   complementari   e'
          stabilito  in  cifra  fissa  oppure:   per   i   lavoratori
          dipendenti, in percentuale della retribuzione  assunta  per
          il  calcolo  del  TFR  o  con   riferimento   ad   elementi
          particolari della retribuzione  stessa;  per  i  lavoratori
          autonomi e i  liberi  professionisti,  in  percentuale  del
          reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato  ai  fini
          IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci
          lavoratori di societa' cooperative,  secondo  la  tipologia
          del rapporto di lavoro, in percentuale  della  retribuzione
          assunta per il calcolo  del  TFR  ovvero  degli  imponibili
          considerati   ai   fini   dei   contributi    previdenziali
          obbligatori ovvero in percentuale  del  reddito  di  lavoro
          autonomo dichiarato  ai  fini  IRPEF  relativo  al  periodo
          d'imposta precedente. Gli accordi possono  anche  stabilire
          la percentuale minima  di  TFR  maturando  da  destinare  a
          previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il
          conferimento e' totale. 
              3. Nel caso di forme  pensionistiche  complementari  di
          cui  siano  destinatari   i   dipendenti   della   pubblica
          amministrazione, i  contributi  alle  forme  pensionistiche
          debbono essere  definiti  in  sede  di  determinazione  del
          trattamento  economico,  secondo  procedure  coerenti  alla
          natura del rapporto. 
              4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore  di
          lavoro o committente, sia volontari sia dovuti  in  base  a
          contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme
          di previdenza  complementare,  sono  deducibili,  ai  sensi
          dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo  per  un
          importo  non  superiore  ad  euro  5.164,57;  i  contributi
          versati dal datore di lavoro  usufruiscono  altresi'  delle
          medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo  16;
          ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si
          tiene conto anche delle quote  accantonate  dal  datore  di
          lavoro ai fondi di  previdenza  di  cui  all'articolo  105,
          comma 1, del citato  TUIR.  Per  la  parte  dei  contributi
          versati che non  hanno  fruito  della  deduzione,  compresi
          quelli eccedenti il  suddetto  ammontare,  il  contribuente
          comunica alla forma pensionistica complementare,  entro  il
          31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui  e'  stato
          effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data
          in cui sorge il diritto  alla  prestazione,  l'importo  non
          dedotto o che non sara'  dedotto  nella  dichiarazione  dei
          redditi. 
              5.  Per  i  contributi  versati  nell'interesse   delle
          persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si  trovino
          nelle condizioni  ivi  previste,  spetta  al  soggetto  nei
          confronti  del  quale  dette  persone  sono  a  carico   la
          deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
          fermo restando  l'importo  complessivamente  stabilito  nel
          comma 4. 
              6. Ai lavoratori di prima occupazione  successiva  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto   e,
          limitatamente ai primi cinque anni di  partecipazione  alle
          forme  pensionistiche  complementari,  e'  consentito,  nei
          venti anni successivi al quinto anno  di  partecipazione  a
          tali forme,  dedurre  dal  reddito  complessivo  contributi
          eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari  alla  differenza
          positiva tra l'importo di 25.822,85  euro  e  i  contributi
          effettivamente   versati   nei   primi   cinque   anni   di
          partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per  un
          importo non superiore a 2.582,29 euro annui. 
              7.  Il  conferimento  del  TFR  maturando  alle   forme
          pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme
          stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo: 
                a) modalita' esplicite: entro sei mesi dalla data  di
          prima assunzione  il  lavoratore  puo'  conferire  l'intero
          importo del  TFR  maturando  ad  una  forma  di  previdenza
          complementare   dallo   stesso   prescelta;   qualora,   in
          alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo  di
          tempo, di mantenere il  TFR  maturando  presso  il  proprio
          datore di lavoro, tale scelta puo'  essere  successivamente
          revocata e il lavoratore puo' conferire il TFR maturando ad
          una  forma   pensionistica   complementare   dallo   stesso
          prescelta; 
                b) modalita' tacite: nel caso in  cui  il  lavoratore
          nel periodo di tempo indicato alla lettera a)  non  esprima
          alcuna volonta',  a  decorrere  dal  mese  successivo  alla
          scadenza dei sei mesi ivi previsti: 
                  1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando
          dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista
          dagli accordi o contratti collettivi,  anche  territoriali,
          salvo sia intervenuto  un  diverso  accordo  aziendale  che
          preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva  tra
          quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2),
          della legge 23 agosto  2004,  n.  243;  tale  accordo  deve
          essere notificato dal datore di lavoro  al  lavoratore,  in
          modo diretto e personale; 
                  2) in caso di presenza di piu' forme pensionistiche
          di cui al n. 1), il  TFR  maturando  e'  trasferito,  salvo
          diverso  accordo  aziendale,  a  quella  alla  quale  abbia
          aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda; 
                  3) qualora non siano applicabili le disposizioni di
          cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro  trasferisce  il
          TFR  maturando  alla  forma   pensionistica   complementare
          istituita presso l'INPS; 
                c) con riferimento ai lavoratori di prima  iscrizione
          alla previdenza obbligatoria  in  data  antecedente  al  29
          aprile 1993: 
                  1) fermo restando quanto previsto all'articolo  20,
          qualora risultino iscritti, alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, a forme pensionistiche  complementari
          in  regime  di  contribuzione   definita,   e'   consentito
          scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla  data
          di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo
          TFR maturando presso il proprio datore  di  lavoro,  ovvero
          conferirlo, anche nel caso  in  cui  non  esprimano  alcuna
          volonta', alla forma complementare  collettiva  alla  quale
          gli stessi abbiano gia' aderito; 
                  2) qualora non risultino  iscritti,  alla  data  di
          entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   a   forme
          pensionistiche  complementari,  e'  consentito   scegliere,
          entro sei mesi dalla predetta data,  se  mantenere  il  TFR
          maturando  presso  il  proprio  datore  di  lavoro,  ovvero
          conferirlo, nella  misura  gia'  fissata  dagli  accordi  o
          contratti collettivi, ovvero,  qualora  detti  accordi  non
          prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore
          al 50 per cento, con possibilita' di incrementi successivi,
          ad una forma pensionistica complementare; nel caso  in  cui
          non esprimano alcuna volonta', si applica  quanto  previsto
          alla lettera b). 
              8. Prima dell'avvio del periodo di  sei  mesi  previsto
          dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore
          adeguate informazioni  sulle  diverse  scelte  disponibili.
          Trenta giorni prima della scadenza dei sei  mesi  utili  ai
          fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore  che
          non abbia ancora manifestato alcuna volonta' deve  ricevere
          dal datore di lavoro le  necessarie  informazioni  relative
          alla forma pensionistica complementare verso  la  quale  il
          TFR maturando e' destinato alla scadenza del semestre. 
              9.  Gli   statuti   e   i   regolamenti   delle   forme
          pensionistiche  complementari   prevedono,   in   caso   di
          conferimento tacito del TFR, l'investimento di  tali  somme
          nella linea a contenuto piu' prudenziale tali da  garantire
          la restituzione del capitale e rendimenti comparabili,  nei
          limiti previsti dalla normativa statale e  comunitaria,  al
          tasso di rivalutazione del TFR. 
              10. L'adesione a  una  forma  pensionistica  realizzata
          tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non
          comporta  l'obbligo  della  contribuzione  a   carico   del
          lavoratore e del  datore  di  lavoro.  Il  lavoratore  puo'
          decidere,  tuttavia,   di   destinare   una   parte   della
          retribuzione alla forma  pensionistica  prescelta  in  modo
          autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale
          caso comunica al datore di lavoro l'entita' del  contributo
          e il fondo di destinazione. Il  datore  puo'  a  sua  volta
          decidere, pur  in  assenza  di  accordi  collettivi,  anche
          aziendali, di contribuire  alla  forma  pensionistica  alla
          quale il  lavoratore  ha  gia'  aderito,  ovvero  a  quella
          prescelta in base al citato accordo. Nel  caso  in  cui  il
          lavoratore intenda  contribuire  alla  forma  pensionistica
          complementare e qualora abbia diritto ad un contributo  del
          datore di lavoro  in  base  ad  accordi  collettivi,  anche
          aziendali,   detto   contributo   affluisce   alla    forma
          pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e
          secondo le modalita' stabilite  dai  predetti  contratti  o
          accordi. 
              11.  La   contribuzione   alle   forme   pensionistiche
          complementari  puo'  proseguire  volontariamente  oltre  il
          raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista  dal  regime
          obbligatorio di appartenenza, a condizione che  l'aderente,
          alla data del pensionamento, possa  far  valere  almeno  un
          anno di contribuzione a favore delle  forme  di  previdenza
          complementare. E' fatta salva la facolta' del soggetto  che
          decida di proseguire volontariamente la  contribuzione,  di
          determinare autonomamente il  momento  di  fruizione  delle
          prestazioni pensionistiche. 
              12. Per i soggetti destinatari del decreto  legislativo
          16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti  al  fondo
          ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non
          fisse. I medesimi soggetti  possono  altresi'  delegare  il
          centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito  o
          di debito al versamento con cadenza trimestrale alla  forma
          pensionistica  complementare  dell'importo   corrispondente
          agli abbuoni accantonati a seguito di  acquisti  effettuati
          tramite moneta  elettronica  o  altro  mezzo  di  pagamento
          presso   i   centri   vendita   convenzionati.    Per    la
          regolarizzazione di dette  operazioni  deve  ravvisarsi  la
          coincidenza tra il soggetto che  conferisce  la  delega  al
          centro convenzionato con il titolare della posizione aperta
          presso la forma pensionistica complementare medesima. 
              13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i
          criteri stabiliti dalla COVIP, le modalita'  in  base  alle
          quali l'aderente puo'  suddividere  i  flussi  contributivi
          anche su diverse linee di  investimento  all'interno  della
          forma  pensionistica   medesima,   nonche'   le   modalita'
          attraverso le  quali  puo'  trasferire  l'intera  posizione
          individuale a una o piu' linee.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
          pensionistiche  complementari),   come   sostituito   dalla
          presente legge: 
              "Art. 11. (Prestazioni). - 1. Le  forme  pensionistiche
          complementari definiscono i requisiti  e  le  modalita'  di
          accesso alle prestazioni nel rispetto  di  quanto  disposto
          dal presente articolo. 
              2.  Il  diritto  alla  prestazione   pensionistica   si
          acquisisce al momento della maturazione  dei  requisiti  di
          accesso alle prestazioni stabiliti nel regime  obbligatorio
          di appartenenza, con almeno cinque anni  di  partecipazione
          alle forme pensionistiche complementari. 
              3.  Le  prestazioni   pensionistiche   in   regime   di
          contribuzione definita e di  prestazione  definita  possono
          essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino
          ad  un  massimo  del  50  per  cento  del  montante  finale
          accumulato,  e  in  rendita.   Nel   computo   dell'importo
          complessivo erogabile in capitale sono  detratte  le  somme
          erogate a titolo di anticipazione per le quali non  si  sia
          provveduto  al  reintegro.  Nel  caso  in  cui  la  rendita
          derivante dalla conversione di almeno il 70 per  cento  del
          montante finale sia inferiore al 50 per cento  dell'assegno
          sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della  legge  8
          agosto 1995, n. 335,  la  stessa  puo'  essere  erogata  in
          capitale. 
              4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che,
          in  caso  di  cessazione  dell'attivita'   lavorativa   che
          comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo  superiore
          a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o  parti
          di esse siano, su richiesta dell'aderente,  consentite  con
          un anticipo  di  cinque  anni  rispetto  ai  requisiti  per
          l'accesso  alle  prestazioni  nel  regime  obbligatorio  di
          appartenenza e che in tal caso possano essere  erogate,  su
          richiesta dell'aderente, in forma  di  rendita  temporanea,
          fino  al  conseguimento  dei  requisiti  di  accesso   alle
          prestazioni  nel  regime  obbligatorio.  Gli  statuti  e  i
          regolamenti  delle   forme   pensionistiche   complementari
          possono innalzare l'anticipo di cui al  periodo  precedente
          fino a un massimo di dieci anni. 
              5. A migliore  tutela  dell'aderente,  gli  schemi  per
          l'erogazione delle rendite possono prevedere,  in  caso  di
          morte del  titolare  della  prestazione  pensionistica,  la
          restituzione  ai  beneficiari  dallo  stesso  indicati  del
          montante  residuo  o,  in  alternativa,   l'erogazione   ai
          medesimi di una  rendita  calcolata  in  base  al  montante
          residuale. In  tale  caso  e'  autorizzata  la  stipula  di
          contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte
          o di sopravvivenza oltre la vita media. 
              6. Le prestazioni pensionistiche complementari  erogate
          in forma di capitale sono imponibili per il loro  ammontare
          complessivo al netto della parte corrispondente ai  redditi
          gia' assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche
          complementari erogate in forma di rendita  sono  imponibili
          per il loro ammontare  complessivo  al  netto  della  parte
          corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e  a
          quelli  di  cui  alla  lettera  g-quinquies)  del  comma  1
          dell'articolo 44 del TUIR, e successive  modificazioni,  se
          determinabili. Sulla  parte  imponibile  delle  prestazioni
          pensionistiche comunque erogate e' operata una  ritenuta  a
          titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di
          una quota pari a  0,30  punti  percentuali  per  ogni  anno
          eccedente il quindicesimo anno di  partecipazione  a  forme
          pensionistiche  complementari  con  un  limite  massimo  di
          riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso  di  prestazioni
          erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al  periodo
          precedente e' applicata dalla  forma  pensionistica  a  cui
          risulta iscritto il lavoratore;  nel  caso  di  prestazioni
          erogate in forma di rendita tale ritenuta e' applicata  dai
          soggetti eroganti.  La  forma  pensionistica  complementare
          comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati  in  suo
          possesso  necessari  per  il  calcolo  della  parte   delle
          prestazioni corrispondente ai redditi gia' assoggettati  ad
          imposta se determinabili. 
              7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari
          possono   richiedere   un'anticipazione   della   posizione
          individuale maturata: 
                a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore
          al  75  per  cento,  per  spese  sanitarie  a  seguito   di
          gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli
          per terapie e interventi  straordinari  riconosciuti  dalle
          competenti strutture pubbliche.  Sull'importo  erogato,  al
          netto  dei  redditi  gia'  assoggettati  ad   imposta,   e'
          applicata una ritenuta a titolo  d'imposta  con  l'aliquota
          del 15 per cento ridotta di una quota  pari  a  0,30  punti
          percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
          partecipazione a forme pensionistiche complementari con  un
          limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; 
                b) decorsi otto anni di iscrizione,  per  un  importo
          non superiore al 75 per cento, per l'acquisto  della  prima
          casa di abitazione per se' o per i figli,  documentato  con
          atto notarile, o per la realizzazione degli  interventi  di
          cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo
          3  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,   n.   380,
          relativamente alla prima casa  di  abitazione,  documentati
          come  previsto   dalla   normativa   stabilita   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449.  Sull'importo  erogato,  al  netto  dei  redditi  gia'
          assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta  a  titolo
          di imposta del 23 per cento;