art. 1 (commi 201-300)
  201. Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione
del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, sono stanziati, nello stato di previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico, ulteriori 90 milioni di euro per  il  2019  e  20
milioni di euro per il 2020 da destinare alle azioni di cui al  comma
2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo
30.  All'attuazione  del  Piano  provvede  l'ICE  -  Agenzia  per  la
promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle   imprese
italiane. 
  202. Per la concessione delle agevolazioni di cui  all'articolo  43
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  autorizzata  la
spesa di 1,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 41 milioni  di  euro
per l'anno 2020 e di 70,4 milioni di euro per l'anno 2021. 
  203.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  e'  istituito  un  fondo  finalizzato  all'erogazione  dei
contributi  alle   imprese   che   partecipano   alla   realizzazione
dell'importante progetto di interesse comune  europeo  (IPCEI)  sulla
microelettronica, con  una  dotazione  di  50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021  e
di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i  criteri  per
l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel  rispetto  della
decisione della Commissione europea di autorizzazione  dell'IPCEI  di
cui al presente comma. I contributi sono  erogati  annualmente  sulla
base delle richieste  adeguatamente  corredate  della  documentazione
amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute. 
  204. Per il finanziamento degli interventi di cui al  decreto-legge
1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio  1989,  n.  181,   destinati   alla   riconversione   e   alla
riqualificazione produttiva delle aree di crisi  industriale  di  cui
all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  la  dotazione
del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23,  comma
2,  del  citato  decreto-legge  n.  83  del  2012,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, e'  incrementata  di  100
milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2020. 
  205. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le  risorse
di cui al comma 204 del presente  articolo  sono  ripartite  tra  gli
interventi  da  attuare  per  le  situazioni  di  crisi   industriale
complessa di cui al comma 1 dell'articolo  27  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare per le altre  situazioni  di
crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo articolo 27. 
  206. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di  rischio
da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite  il  Ministero
dello sviluppo economico, puo' sottoscrivere quote o azioni di uno  o
piu' Fondi per il Venture Capital o di uno o piu' fondi che investono
in Fondi per il Venture  Capital,  come  definiti  dall'articolo  31,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  come  sostituito
dalla lettera b) del comma 219 del presente articolo. 
  207. Lo Stato puo' sottoscrivere le quote o azioni di cui al  comma
206, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici  o
privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla
gestione dei predetti organismi di investimento. 
  208. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le
modalita' d'investimento dello Stato di cui ai commi 206  e  207  nel
rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C  19/04,
relativa agli  «  Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  destinati  a
promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio », o del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 
  209. Per le finalita' di cui al  comma  206,  e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il  Fondo
di sostegno al Venture Capital con una dotazione  di  30  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. 
  210. All'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 88,  le  parole:  «  fino  al  5  per  cento  »  sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 10 per cento »; 
    b) al comma 89, dopo la lettera b-bis),e' aggiunta la seguente: 
    « b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti
nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in  Stati  membri  dell'Unione
europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
europeo »; 
    c) al comma 92, le parole: « fino  al  5  per  cento  dell'attivo
patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 10 per cento
dell'attivo patrimoniale »; 
    d) al comma 95, primo periodo, le parole: « fino al 5  per  cento
dell'attivo patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « fino  al
10 per cento dell'attivo patrimoniale ». 
  211. Per i piani di risparmio a lungo termine di  cui  all'articolo
1, commi da 100  a  114,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
costituiti  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  si  applicano   le
disposizioni dei commi seguenti. 
  212. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno  i  due
terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati  nel  piano  di
risparmio a lungo termine devono essere investiti per  almeno  il  70
per cento del valore complessivo in strumenti finanziari,  anche  non
negoziati nei mercati regolamentati o nei  sistemi  multilaterali  di
negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri  dell'Unione  europea  o  in
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili
organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70  per
cento deve essere investita per almeno il  5  per  cento  del  valore
complessivo in strumenti finanziari  ammessi  alle  negoziazioni  sui
sistemi multilaterali di negoziazione, per almeno il 30 per cento del
valore complessivo in strumenti  finanziari  di  imprese  diverse  da
quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici
equivalenti di altri mercati regolamentati e  per  almeno  il  5  per
cento in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel
territorio dello Stato ai sensi  dell'articolo  73  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in  Stati  membri  dell'Unione
europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
europeo. Gli  strumenti  finanziari  ammessi  alle  negoziazioni  sui
sistemi multilaterali di cui  al  periodo  precedente  devono  essere
emessi  da   piccole   e   medie   imprese,   come   definite   dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. 
  213. Sono Fondi per il Venture Capital di cui al comma 212 e di cui
all'articolo 1, comma 89, lettera b-ter),  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, introdotta dalla lettera b) del comma 210 del  presente
articolo, gli organismi di investimento collettivo del risparmio  che
destinano  almeno  il  70  per  cento  dei   capitali   raccolti   in
investimenti in favore di piccole  e  medie  imprese,  come  definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione,  del  6  maggio
2003, non quotate, residenti nel  territorio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  o
in Stati membri dell'Unione europea o in Stati  aderenti  all'Accordo
sullo  Spazio  economico  europeo  con  stabili  organizzazioni   nel
territorio medesimo  e  che  soddisfano  almeno  una  delle  seguenti
condizioni: 
    a) non hanno operato in alcun mercato; 
    b) operano in un mercato qualsiasi da meno di  sette  anni  dalla
loro prima vendita commerciale; 
    c) necessitano di un investimento iniziale per  il  finanziamento
del rischio che, sulla base di un piano aziendale  elaborato  per  il
lancio di  un  nuovo  prodotto  o  l'ingresso  su  un  nuovo  mercato
geografico, e' superiore al 50 per cento  del  loro  fatturato  medio
annuo negli ultimi cinque anni. 
  214. Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 213 sono attuate  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare degli  articoli  21  e  23  del
medesimo regolamento, che disciplinano rispettivamente gli aiuti alle
piccole e medie  imprese  per  il  finanziamento  del  rischio  e  si
applicano agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 e gli
aiuti alle  piattaforme  alternative  di  negoziazione  specializzate
nelle piccole e medie imprese. Agli adempimenti  europei,  nonche'  a
quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato,  provvede
il Ministero dello sviluppo economico. 
  215. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 211 a 214. 
  216. Con l'obiettivo strategico di sostenere il  tessuto  economico
produttivo piu' innovativo ed assicurarne lo sviluppo e  la  crescita
nell'interesse generale del Paese, le entrate dello  Stato  derivanti
dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma  di
dividendi delle societa' partecipate dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze sono utilizzate, in misura  non  inferiore  al  15  per
cento del loro ammontare, nel rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica, per investimenti in Fondi per il Venture Capital  ai  sensi
del comma 206. Le somme introitate a tale  titolo  sono  riassegnate,
anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle
finanze per essere versate al fondo di sostegno al Venture Capital di
cui al comma 209. Le disposizioni del presente comma si  applicano  a
decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  ed
includono le entrate dello Stato rivenienti dai risultati dell'ultimo
bilancio di esercizio delle societa' partecipate. 
  217. Al fine di incentivare e rendere piu' efficienti tutte le fasi
degli investimenti nel campo dell'innovazione, all'articolo 1,  comma
1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, dopo la lettera m-undecies) e' inserita la seguente: 
    « m-undecies.1) "Business  Angel":  gli  investitori  a  supporto
dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta  o  indiretta
una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio ». 
  218. Per l'anno 2019, le  aliquote  di  cui  ai  commi  1,  4  e  7
dell'articolo  29  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei  casi  di  acquisizione
dell'intero capitale sociale  di  start-up  innovative  da  parte  di
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi  da
imprese start-up innovative, le predette aliquote sono  incrementate,
per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a  condizione  che
l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto  per  almeno  tre
anni. 
  219. All'articolo 31  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: « dei fondi comuni  di  investimento  »
sono sostituite dalle  seguenti:  «  dell'organismo  di  investimento
collettivo del risparmio chiuso, di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera k-ter), del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n.  58,  nonche'  delle  societa'  di  investimento  a
capitale fisso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  i-bis),  del
medesimo testo unico »; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  « 2. Sono  definiti  "Fondi  per  il  Venture  Capital"  (FVC)  gli
organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio  chiusi  e  le
societa' di investimento a capitale fisso, residenti  in  Italia,  ai
sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati  membri  dell'Unione
europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
europeo che sono compresi nell'elenco di cui al decreto del  Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, che investono almeno l'85 per cento del
valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non  quotate  in
mercati regolamentati, di cui all'articolo 2,  paragrafo  1,  lettera
f), punto i), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno  2017,  nella  fase  di  sperimentazione
(seed financing), di  costituzione  (start-up  financing),  di  avvio
dell'attivita' (early-stage financing) o  di  sviluppo  del  prodotto
(ex-pansion o scale  up  financing)  e  il  residuo  in  PMI  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »; 
    c) al comma 3, lettera e), le parole: « da non piu' di 36 mesi  »
sono sostituite dalle seguenti: « da meno di sette anni ». 
  220. Le disposizioni di cui al comma 218 e al  comma  219,  lettera
c), sono efficaci previa  autorizzazione  della  Commissione  europea
secondo le procedure previste dall'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  221. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.
147, dopo le parole: «  225  milioni  di  euro.  »  sono  inseriti  i
seguenti periodi: « Il Ministero dello sviluppo economico,  entro  il
30 giugno 2019,  provvede  ad  accertare  la  presenza  di  eventuali
risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo  periodo,
da assegnare entro il 31 dicembre  2021.  Con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di concessione
di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione,
processi  di   digitalizzazione   o   percorsi   di   efficientamento
gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole
e medie imprese ». 
  222. La somma di euro 2,5 milioni delle risorse disponibili  presso
la contabilita' speciale n. 5650, intestata alla  «  Simest  -  Fondo
Start up », istituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 luglio
2009, n. 99, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato. 
  223. La Simest Spa continua a gestire le disponibilita' residue per
le finalita' del Fondo Start up sulla contabilita' speciale di cui al
comma 222, limitatamente agli interventi gia' deliberati nonche' alle
domande di intervento gia' pervenute alla Simest  Spa  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, a curare i  rapporti  con  le
societa' beneficiarie delle partecipazioni sulla base  dei  contratti
gia' stipulati, nonche' ad assicurare il rientro delle partecipazioni
stesse alle relative scadenze. 
  224. Le modalita'  operative  per  la  gestione  a  stralcio  della
misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato
delle risorse residue non utilizzate per le finalita' del Fondo Start
up  e  delle  disponibilita'  derivanti  dai  rientri   relativi   al
riacquisto da parte dei beneficiari  delle  relative  partecipazioni,
sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero
dello sviluppo economico e la Simest Spa. 
  225. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la
ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo Start up. 
  226.  Per  perseguire  gli  obiettivi  di  politica   economica   e
industriale, connessi anche al programma Industria 4.0,  nonche'  per
accrescere  la  competitivita'  e  la   produttivita'   del   sistema
economico, e' istituito, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo
sviluppo  delle  tecnologie  e  delle  applicazioni  di  intelligenza
artificiale, blockchain e internet of things, con una dotazione di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.  Il  Fondo
e' destinato a finanziare: a) progetti di ricerca  e  innovazione  da
realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e  privati,  anche
esteri, nelle aree  strategiche  per  lo  sviluppo  dell'intelligenza
artificiale, della blockchain e dell'internet of  things,  funzionali
alla competitivita' del  Paese;  b)  iniziative  competitive  per  il
raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e  applicativi;  c)
il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione  di  quanto
previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati  e
favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo,
con  particolare  attenzione  alle  piccole  e  medie  imprese.   Con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge
23 agosto 1988, n. 400,  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse  ed
e' definito un assetto organizzativo che  consenta  l'uso  efficiente
delle risorse del Fondo al fine di favorire  il  collegamento  tra  i
diversi settori di ricerca interessati dagli  obiettivi  di  politica
economica e industriale,  la  collaborazione  con  gli  organismi  di
ricerca internazionali,  l'integrazione  con  i  finanziamenti  della
ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale
di rischio (venture capital)  italiano  ed  estero.  La  funzione  di
amministrazione vigilante e' attribuita al Ministero  dello  sviluppo
economico. Al Fondo possono affluire, previo  versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa,
contributi su base volontaria. Le modalita' di contribuzione da parte
di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite  dal
regolamento di cui al presente comma.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  227. In conformita' agli obiettivi di cui al comma 226, al fine  di
potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali  in  materia  di
difesa cibernetica nonche' di rafforzarele  capacita'  di  resilienza
energetica nazionale, e' istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria  di  un
milione di euro per ciascuno  degli  anni  2019,  2020  e  2021.  Con
decreto del Ministro  della  difesa,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro  dello  sviluppo  economico,  le  risorse  del  fondo   sono
ripartite tra gli interventi di cui al primo periodo. Il  decreto  di
ripartizione e' comunicato  alle  Camere  per  la  trasmissione  alle
competenti Commissioni parlamentari. 
  228. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2018, alle micro e  piccole  imprese,  come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  e'
attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per
l'acquisto  di  prestazioni  consulenziali  di  natura  specialistica
finalizzate a sostenere i processi di  trasformazione  tecnologica  e
digitale attraverso  le  tecnologie  abilitanti  previste  dal  Piano
nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali  e
organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati  finanziari
e dei capitali. Il contributo e' riconosciuto in relazione a  ciascun
periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi  sostenuti
ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie  imprese,  come
definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il  contributo  di
cui al primo periodo e' riconosciuto in relazione a  ciascun  periodo
d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro
il limite massimo di 25.000 euro. In caso di adesione a un  contratto
di rete ai  sensi  dell'articolo  3,  commi  4-ter  e  seguenti,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  avente  nel  programma  comune  lo
sviluppo  di  processi  innovativi  in  materia   di   trasformazione
tecnologica e digitale attraverso le tecnologie  abilitanti  previste
dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e
gestione delle attivita', compreso l'accesso ai mercati finanziari  e
dei capitali, il contributo e' riconosciuto alla rete in misura  pari
al 50 per cento dei  costi  sostenuti  ed  entro  il  limite  massimo
complessivo di 80.000 euro. I contributi di  cui  al  presente  comma
sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di  servizio  di
consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie  e  le  societa'  di
consulenza o i manager qualificati iscritti in  un  elenco  istituito
con apposito  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge. Con lo stesso  decreto  sono  stabiliti  i  requisiti
necessari per l'iscrizione nell'elenco delle societa' di consulenza e
dei manager qualificati,  nonche'  i  criteri,  le  modalita'  e  gli
adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale
riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle
micro e piccole imprese e alle reti d'impresa. 
  229. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 10, della legge  11
dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel  senso  che  si  considerano
agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso,
mediante soluzioni di  cloudcomputing,  a  beni  immateriali  di  cui
all'allegato B della medesima legge,  limitatamente  alla  quota  del
canone di competenza del singolo periodo d'imposta di  vigenza  della
disciplina agevolativa. 
  230. I contributi di cui al comma 228 sono erogati  in  conformita'
al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». 
  231. Per le finalita' di cui al comma 228 e' istituito nello  stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una
dotazione pari a 25 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019,
2020 e 2021. 
  232.  Al  fine  di  potenziare  ed  accelerare  il   programma   di
riqualificazione   energetica   degli   immobili    della    pubblica
amministrazione  centrale,  di  cui  all'articolo   5   del   decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e'  autorizzata  la  spesa  di  25
milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2020 al 2022. 
  233. Per le attivita' di vigilanza e ispettive di cui  al  comma  3
dell'articolo 177 del codice di cui al decreto legislativo 18  aprile
2016, n. 50, il Ministero dello  sviluppo  economico  puo'  avvalersi
della collaborazione della Guardia di finanza di  cui  al  protocollo
d'intesa relativo ai rapporti  di  collaborazione  tra  il  Ministero
dello sviluppo economico e la Guardia di finanza perfezionato in data
3 marzo 2018. A tal fine, e' autorizzata la  spesa  di  euro  250.000
annui a decorrere dall'anno 2019. 
  234.  Al  fine  del  potenziamento  delle   catene   logistiche   e
dell'intermodalita'   sostenibile,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24  settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  novembre
2002, n. 265, dopo le parole:  «  con  particolare  riferimento  alle
"autostrade del mare" » sono inserite le seguenti: « e  al  trasporto
per le vie d'acqua navigabili interne »; 
    b)  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205: 
      1) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole:
« strada-mare, » sono inserite  le  seguenti:  «  strada-vie  d'acqua
navigabili interne, mare-vie d'acqua navigabili interne, »; 
      2) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole:
«  con  particolare  riferimento  all'utilizzazione  della  modalita'
marittima » sono inserite le seguenti: « e per vie d'acqua navigabili
interne ». 
  235. All'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  234  si
provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno  degli
anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2021. 
  236.  All'articolo  1,  comma  5-novies,  del  testo  unico   delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: « nonche' della raccolta di finanziamenti tramite
obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle  piccole
e medie imprese ». 
  237. All'articolo 10, comma 5, del  decreto  legislativo  3  agosto
2017, n. 129, dopo le parole: «  del  comma  3  »  sono  inserite  le
seguenti: « e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di
presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa  sia  stata
presentata entro  il  30  novembre  2018,  o  la  data  di  decisione
dell'Organismo sulla stessa domanda, ». 
  238. All'articolo 100-ter del testo  unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  « 1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito e'
riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile,  agli  investitori
professionali e a particolari categorie di investitori  eventualmente
individuate dalla Consob ed e' effettuata in una sezione del  portale
diversa da quella in cui  si  svolge  la  raccolta  del  capitale  di
rischio ». 
  239. All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: « in una situazione  di  conflitto
di interessi » sono inserite le seguenti: « rispetto al singolo Oicr,
»; 
    b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  « 10. L'esperto indipendente si astiene dalla valutazione se  versa
direttamente in una situazione di conflitto di interessi rilevante in
relazione  ai  beni  da  valutare  e  provvede  a  darne   tempestiva
comunicazione al gestore. L'esperto indipendente adotta  al  riguardo
presidi organizzativi e procedure interne idonei,  nel  rispetto  del
principio di proporzionalita', ad individuare, monitorare e gestire i
potenziali  conflitti  di  interessi  e  a  garantire  l'autonomia  e
l'indipendenza del  processo  di  valutazione  immobiliare.  Di  tali
presidi e procedure e' data comunicazione  dall'esperto  indipendente
al gestore prima del conferimento dell'incarico di valutazione ed  ai
fini della valutazione di cui al comma 2,  nonche'  in  occasione  di
ogni loro aggiornamento o modifica »; 
    c) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
  « 12. Il gestore verifica che l'affidamento di incarichi  ulteriori
non direttamente correlati a quello di valutazione dell'Oicr affidati
all'esperto indipendente, ovvero alle societa' da  esso  controllate,
collegate o soggette a comune controllo, alle societa'  controllanti,
nonche'  ai  loro  amministratori  e  dipendenti,   non   pregiudichi
l'indipendenza dell'incarico  di  valutazione  conferito  all'esperto
medesimo e  non  comporti  il  sorgere  di  potenziali  conflitti  di
interessi. A tal fine, l'esperto comunica al gestore, su richiesta di
quest'ultimo, i  presidi  adottati  per  garantire  l'oggettivita'  e
indipendenza della valutazione »; 
    d) al comma 13, le parole: « dai commi 11 e 12 » sono  sostituite
dalle seguenti: « al comma 11 »; 
    e) il comma 15 e' sostituito dal seguente: 
  « 15. L'incarico di valutazione dei beni di pertinenza dell'Oicr ha
durata massima di tre anni, e' rinnovabile una sola volta e non  puo'
essere  nuovamente  conferito  in  relazione  agli  stessi  beni   di
pertinenza dell'Oicr se non sono decorsi almeno due anni  dalla  data
di cessazione del precedente incarico »; 
    f) al comma 16, le parole da: « ne' possono svolgere » fino  alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « se non sono  decorsi
almeno sei mesi dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico ». 
  240. Il fondo derivante dal riaccertamento dei residui  passivi  ai
sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze e' ridotto di 10 milioni  di  euro  per
l'anno 2020. 
  241. Al fine  di  assicurare  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
monitoraggio, controllo e  valutazione  sui  progetti  finanziati  ai
sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonche' il  funzionamento
del  Comitato  di  cui  all'articolo  2  della  medesima  legge,   e'
autorizzata la spesa di 250.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2019. 
  242.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  sono
definiti i criteri, le modalita' e gli obiettivi delle  attivita'  di
cui al comma 241, che  possono  essere  svolte  anche  attraverso  il
ricorso ad esperti e a societa' specializzate. 
  243. All'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1985,  n.
808, dopo le parole:  «  degli  affari  esteri  »  sono  inserite  le
seguenti: « e  della  cooperazione  internazionale,  dell'economia  e
delle finanze ». 
  244. Per  la  promozione  del  progetto  della  Scuola  europea  di
industrial engineering and management e' autorizzata la  spesa  di  2
milioni di euro per l'anno 2019  per  il  finanziamento  di  progetti
innovativi di formazione in industrial engineering and management  in
Italia. 
  245.  All'articolo  3  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  « 1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi  legate  al
turismo effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da  quella  italiana  e
che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per
il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma  1,
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' elevato a 15.000
euro a condizione che  il  cedente  del  bene  o  il  prestatore  del
servizio provveda ai seguenti adempimenti: 
    a)   all'atto   dell'effettuazione   dell'operazione   acquisisca
fotocopia del passaporto del cessionario o  del  committente  nonche'
apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai  sensi  dell'articolo
47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante  che
non e' cittadino italiano e che ha la residenza fuori del  territorio
dello Stato; 
    b) nel primo giorno feriale successivo a quello di  effettuazione
dell'operazione versi  il  denaro  contante  incassato  in  un  conto
corrente intestato al cedente o al  prestatore  presso  un  operatore
finanziario, consegnando a quest'ultimo copia  della  ricevuta  della
comunicazione di cui al comma 2 ». 
  246. I  titolari  delle  concessioni  demaniali  marittime  ad  uso
turistico ricreativo e dei punti di approdo  con  medesime  finalita'
turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui  alla
lettera e.5) del comma  1  dell'articolo  3  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,
possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre
2020, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1,
comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. 
  247. I programmi operativi nazionali  e  regionali  e  i  programmi
operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo  di
500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,  nell'ambito
degli obiettivi specifici previsti dalla  relativa  programmazione  e
nel rispetto della normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato,
misure  per  favorire  nelle  regioni  Abruzzo,   Molise,   Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria  e  Sardegna  l'assunzione  con
contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano  compiuto
trentacinque anni di eta', ovvero di soggetti di almeno  trentacinque
anni di eta' privi di un impiego regolarmente  retribuito  da  almeno
sei  mesi.  Per  i  soggetti  di  cui  al  primo  periodo,  l'esonero
contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n.96, e' elevato fino  al  100  per  cento,  nel  limite
massimo  di  importo  su  base  annua   pari   a   quanto   stabilito
dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  ed
e' cumulabile  con  altri  esoneri  o  riduzioni  delle  aliquote  di
finanziamento previsti  dalla  normativa  vigente,  limitatamente  al
periodo di applicazione degli  stessi.  In  attuazione  del  presente
comma sono adottate,  con  le  rispettive  procedure  previste  dalla
normativa  vigente,  le  occorrenti  azioni  di   rimodulazione   dei
programmi interessati. 
  248. Al fine di garantire la copertura degli ammortizzatori sociali
anche per l'anno 2019, le disposizioni previste  dall'articolo  1-bis
del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,  e  dall'articolo
1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  sono  prorogate
nel limite di spesa di 35 milioni. 
  249. Il Ministero dello sviluppo economico  presenta  al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella  quale  sono
riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari  e
il raggiungimento degli obiettivi. 
  250. All'onere derivante dall'attuazione del comma 248, nel  limite
di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a  valere
sulle risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  di  cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  251. Il trattamento di mobilita' in deroga e' concesso, nel  limite
massimo di dodici mesi, anche in  favore  dei  lavoratori  che  hanno
cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo  dal  1°
dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto  all'indennita'
di  disoccupazione  denominata  Nuova  prestazione  di  Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI). 
  252. Ai lavoratori di cui al comma 251, dal 1° gennaio  2019,  sono
applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano
regionale, da comunicare al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche  attive  del  lavoro
(ANPAL). 
  253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte
nel limite massimo delle risorse residue disponibili per le politiche
per il  lavoro  e  l'occupazione  delle  regioni,  da  comunicare  al
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  e  l'attuazione  di
quanto previsto dai commi 251 e 252 e' disciplinata con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  254. All'articolo 1, comma 139, secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «
e la regione Lazio puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino al
limite di 6 milioni di euro nell'anno 2018, per un massimo di  dodici
mesi, per le specifiche situazioni occupazionali  esistenti  nel  suo
territorio  ».  All'onere  derivante  dall'applicazione   del   primo
periodo, pari a 6 milioni di euro per  l'anno  2019,  si  provvede  a
valere sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Conseguentemente il  Fondo  per  la  compensazione  degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto  di  6
milioni di euro per l'anno 2019. Il presente comma entra in vigore il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. 
  255.  Al  fine  di  introdurre  nell'ordinamento  le  pensioni   di
cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo quale  misura
contro la poverta',  la  disuguaglianza  e  l'esclusione  sociale,  a
garanzia del diritto al  lavoro,  della  libera  scelta  del  lavoro,
nonche' del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione
e alla cultura, attraverso politiche volte al  sostegno  economico  e
all'inserimento  sociale  dei  soggetti   esposti   al   rischio   di
emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro, nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
istituito un fondo denominato « Fondo per il reddito di  cittadinanza
», con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019,  a
8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,  che
costituiscono il  relativo  limite  di  spesa,  si  provvede  a  dare
attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in
vigore delle  misure  adottate  ai  sensi  del  secondo  periodo  del
presente comma nonche' sulla base di quanto disciplinato dalle stesse
continuano  ad  essere  riconosciute  le  prestazioni   relative   al
beneficio economico del  Reddito  di  inclusione  (ReI),  di  cui  al
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel  limite  di  spesa
pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 147  del  2017  e  sulla  base  delle
procedure ivi indicate, le quali  concorrono  al  raggiungimento  del
limite di spesa complessivo di cui  al  primo  periodo  del  presente
comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di  cui
al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo  n.  147  del
2017, nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui  al
primo periodo  del  presente  comma.  Conseguentemente,  a  decorrere
dall'anno 2019 il Fondo Poverta', di cui al  decreto  legislativo  n.
147 del 2017, e' ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di
2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e  di  2.130  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2021. 
  256.  Al  fine  di  dare  attuazione  a   interventi   in   materia
pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalita'  di
pensionamento anticipato e misure  per  incentivare  l'assunzione  di
lavoratori giovani, nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo  denominato  «
Fondo  per  la  revisione  del   sistema   pensionistico   attraverso
l'introduzione di  ulteriori  forme  di  pensionamento  anticipato  e
misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani », con  una
dotazione pari a 3.968 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  a  8.336
milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro  per  l'anno
2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022,  a  6.999  milioni  di
euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere  dall'anno
2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle  risorse
di cui al primo periodo del  presente  comma,  che  costituiscono  il
relativo  limite  di  spesa,  si  provvede  a  dare  attuazione  agli
interventi ivi previsti. 
  257. Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 255
e 256, la dotazione dei relativi  Fondi  puo'  essere  rideterminata,
fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dai
suddetti commi. L'amministrazione a  cui  e'  demandata  la  gestione
delle misure di cui ai commi  255  e  256  effettua  il  monitoraggio
trimestrale sull'andamento della spesa e, entro  il  mese  successivo
alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Qualora siano accertati, rispetto agli oneri previsti,
eventuali economie per alcune misure  e  maggiori  oneri  per  altre,
entrambi  aventi  anche   carattere   pluriennale,   possono   essere
effettuate variazioni compensative tra gli  stanziamenti  interessati
per allineare il bilancio  dello  Stato  agli  effettivi  livelli  di
spesa. Le eventuali economie  non  utilizzate  per  le  compensazioni
possono essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi  255
e 256 che hanno finanziato le relative misure,  assicurando  comunque
per ciascun anno il rispetto del  limite  di  spesa  complessivamente
derivante   dai   commi   255   e   256.    L'accertamento    avviene
quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti,  su  proposta
del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  le  occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui. 
  258. Nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al
comma 255, un importo fino a 1 miliardo di euro  per  ciascuno  degli
anni 2019 e  2020  e'  destinato  ai  centri  per  l'impiego  di  cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al
fine del loro potenziamento e un importo fino a 10  milioni  di  euro
per l'anno 2019 e' destinato al finanziamento del contributo  per  il
funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa. A decorrere dall'anno 2019,  le
regioni sono autorizzate ad assumere, con  aumento  della  rispettiva
dotazione organica, fino a complessive 4.000 unita' di  personale  da
destinare  ai  centri  per  l'impiego.  Agli  oneri   derivanti   dal
reclutamento del  predetto  contingente  di  personale,  pari  a  120
milioni di euro per l'anno 2019 e a  160  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni  di  euro
per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per  l'anno  2020,  a  valere
sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri
per l'impiego e, quanto a 160  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  il
reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle  politiche  sociali,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono  stabilite  le  modalita'  di  ripartizione
delle suddette risorse tra le regioni interessate. 
  259. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.
96, le parole:  «  le  regioni  destinano  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « le regioni possono destinare ». 
  260. Per il  periodo  2019-2021  la  rivalutazione  automatica  dei
trattamenti   pensionistici,   secondo   il   meccanismo    stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
riconosciuta: 
    a)  per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente  pari  o
inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS,  nella  misura  del
100 per cento; 
    b) per i trattamenti pensionistici complessivamente  superiori  a
tre volte il trattamento minimo INPS e  con  riferimento  all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi: 
      1)  nella  misura  del  97  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente pari o inferiori a  quattro  volte  il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore  a  tre
volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale  limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla
base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di  rivalutazione
e'  comunque  attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto  limite
maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dal presente numero, l'aumento  di  rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
      2)  nella  misura  del  77  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici  complessivamente  superiori   a   quattro   volte   il
trattamento minimo  INPS  e  pari  o  inferiori  a  cinque  volte  il
trattamento minimo INPS. Per  le  pensioni  di  importo  superiore  a
cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla
base  di  quanto  previsto  dal   presente   numero,   l'aumento   di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato; 
      3)  nella  misura  del  52  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici  complessivamente   superiori   a   cinque   volte   il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a  sei  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dal presente numero, l'aumento  di  rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
      4)  nella  misura  del  47  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte  il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a otto  volte  il  trattamento  minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte  il  predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto  previsto
dal  presente  numero,  l'aumento  di   rivalutazione   e'   comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
      5)  nella  misura  del  45  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a otto volte il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a nove  volte  il  trattamento  minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte  il  predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto  previsto
dal  presente  numero,  l'aumento  di   rivalutazione   e'   comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
      6)  nella  misura  del  40  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a nove volte il  trattamento
minimo INPS. 
  261. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge e per la durata di cinque  anni,  i  trattamenti  pensionistici
diretti a carico del  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle  forme  sostitutive,
esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale  obbligatoria  e
della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della  legge
8 agosto 1995, n. 335, i  cui  importi  complessivamente  considerati
superino  100.000  euro  lordi  su  base  annua,  sono   ridotti   di
un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte  eccedente
il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per  la
parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000  euro,  pari  al  30  per
cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000  euro,  pari
al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro  fino  a  500.000
euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro. 
  262.  Gli  importi  di  cui  al  comma  261  sono   soggetti   alla
rivalutazione   automatica   secondo    il    meccanismo    stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
  263. La riduzione di cui al comma 261  si  applica  in  proporzione
agli  importi  dei  trattamenti  pensionistici,  ferma  restando   la
clausola di salvaguardia di cui al comma 267. La riduzione di cui  al
comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate
con il sistema contributivo. 
  264. Gli  organi  costituzionali  e  di  rilevanza  costituzionale,
nell'ambito della loro autonomia, si adeguano  alle  disposizioni  di
cui ai commi da 261 a 263 e 265 dalla data di entrata in vigore della
presente legge. 
  265. Presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati  sono
istituiti appositi fondi denominati « Fondo risparmio sui trattamenti
pensionistici di importo elevato » in  cui  confluiscono  i  risparmi
derivati dai commi da 261 a  263.  Le  somme  ivi  confluite  restano
accantonate. 
  266.  Nel  Fondo  di  cui  al  comma  265  affluiscono  le  risorse
rivenienti dalla riduzione di cui ai commi da 261  a  263,  accertate
sulla base del procedimento di cui  all'articolo  14  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
  267.  Per  effetto  dell'applicazione  dei  commi  da  261  a  263,
l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non  puo'
comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua. 
  268. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  ai
commi da  261  a  263  le  pensioni  di  invalidita',  i  trattamenti
pensionistici di invalidita' di cui alla legge  12  giugno  1984,  n.
222, i trattamenti  pensionistici  riconosciuti  ai  superstiti  e  i
trattamenti riconosciuti a favore  delle  vittime  del  dovere  o  di
azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto  1980,  n.  466,  e
alla legge 3 agosto 2004, n. 206. 
  269. Con  apposito  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, le risorse iscritte,  per  l'anno  2019,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, afferenti al contributo a carico del datore di lavoro per la
previdenza complementare del personale delle amministrazioni  statali
anche ad ordinamento  autonomo,  sono  ripartite  tra  gli  stati  di
previsione dei singoli Ministeri ovvero sono  trasferite  ai  bilanci
delle amministrazioni  statali  ad  ordinamento  autonomo  secondo  i
criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 20  dicembre  1999,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000. Il  contributo  a
carico  del  datore  di  lavoro  e'  versato  al  relativo  fondo  di
previdenza complementare  con  le  stesse  modalita'  previste  dalla
normativa vigente per il  versamento  del  contributo  a  carico  del
lavoratore. Il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' abrogato. 
  270. All'articolo 1, comma 793, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, dopo le parole: « con corrispondente incremento della  dotazione
organica  »  sono  inserite  le  seguenti:  «  ,  o  in  alternativa,
nell'ambito delle deleghe  delle  funzioni  trasferite  con  apposite
leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle citta'
metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1,  comma  421,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  limitatamente  alla  spesa  di
personale finanziata dalla predetta legislazione regionale ». 
  271. All'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, dopo le parole: « per la gestione dei servizi  per  l'impiego  »
sono inserite le seguenti: « qualora la funzione non sia  delegata  a
province e citta' metropolitane con legge regionale, ». 
  272. All'articolo 1, comma 796, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, dopo le parole: « gli enti regionali costituiti per la  gestione
dei servizi per l'impiego  »  sono  inserite  le  seguenti:  «  o  le
province e le citta' metropolitane, se delegate nell'esercizio  delle
funzioni, ». 
  273. Al capo I del titolo I  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: 
  « ART. 24-ter. - (Opzione per  l'imposta  sostitutiva  sui  redditi
delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera
che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno). - 1.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche,
titolari dei redditi da pensione di cui  all'articolo  49,  comma  2,
lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono  in  Italia
la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  in  uno  dei
comuni appartenenti al territorio delle  regioni  Sicilia,  Calabria,
Sardegna,  Campania,  Basilicata,  Abruzzo,  Molise  e  Puglia,   con
popolazione non superiore  a  20.000  abitanti,  possono  optare  per
l'assoggettamento dei redditi di qualunque  categoria,  percepiti  da
fonte estera o prodotti all'estero, individuati secondo i criteri  di
cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in
via forfettaria, con aliquota  del  7  per  cento  per  ciascuno  dei
periodi di imposta di validita' dell'opzione. 
  2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata dalle persone  fisiche
che  non  siano  state  fiscalmente  residenti  in  Italia  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d'imposta  precedenti  a
quello in cui l'opzione  diviene  efficace  ai  sensi  del  comma  5.
Possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che
trasferiscono la residenza da  Paesi  con  i  quali  sono  in  vigore
accordi di cooperazione amministrativa. 
  3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o
le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale  prima
dell'esercizio di validita'  dell'opzione.  L'Agenzia  delle  entrate
trasmette tali  informazioni,  attraverso  gli  idonei  strumenti  di
cooperazione   amministrativa,   alle   autorita'    fiscali    delle
giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza  fiscale  prima
dell'esercizio di validita' dell'opzione. 
  4. L'opzione di cui al comma 1 e' valida per i primi cinque periodi
d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace  ai  sensi  del
comma 5. 
  5. L'opzione di cui al comma 1 e'  esercitata  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita  la
residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed e' efficace  a  decorrere
da tale periodo d'imposta. 
  6. L'imposta  e'  versata  in  unica  soluzione  entro  il  termine
previsto per il versamento del saldo delle imposte sui  redditi.  Per
l'accertamento, la riscossione,  il  contenzioso  e  le  sanzioni  si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  previste  per
l'imposta sui redditi. L'imposta non e'  deducibile  da  nessun'altra
imposta o contributo. 
  7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca  da
parte del contribuente sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  nei
periodi  d'imposta  precedenti.  Gli  effetti  dell'opzione   cessano
laddove sia accertata  l'insussistenza  dei  requisiti  previsti  dal
presente articolo o il venir meno degli stessi  e  in  ogni  caso  di
omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma
1 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti  disposizioni  di
legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio  di
una nuova opzione. 
  8. Le persone fisiche di cui al  comma  1  possono  manifestare  la
facolta' di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta  sostitutiva
con riferimento ai redditi prodotti in uno o piu' Stati  o  territori
esteri,  dandone  specifica  indicazione   in   sede   di   esercizio
dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in
tal caso, per i redditi  prodotti  nei  suddetti  Stati  o  territori
esteri si applica il regime ordinario e compete il credito  d'imposta
per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione  dello
Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano
i medesimi criteri di cui all'articolo 23 ». 
  274. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-ter
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto  dal
comma 273 del presente articolo, per i periodi d'imposta di validita'
dell'opzione  ivi  prevista,  non  sono  tenuti  agli   obblighi   di
dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,  n.
227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi  13
e 18, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  275. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' istituito il  Fondo  per  i  poli
universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, la cui dotazione e'
costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione del comma 273, che sono  versate  al  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate allo stato di previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Fondo di cui al
precedente periodo e' finalizzato al  finanziamento  a  favore  delle
universita' aventi sede nelle regioni  Sicilia,  Calabria,  Sardegna,
Campania, Basilicata,  Abruzzo,  Molise  e  Puglia,  individuate  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e
in  cui  sia  presente   almeno   un   dipartimento   in   discipline
tecnico-scientifiche e sociologiche, per essere destinato a forme  di
sostegno diretto  agli  studenti,  al  finanziamento  di  assegni  di
ricerca, nonche' per studi e  ricerche  inerenti  allo  sviluppo  del
Mezzogiorno. Con il medesimo decreto sono ripartite  le  risorse  del
Fondo nei limiti delle disponibilita' dello stesso. 
  276. I contratti rinnovati successivamente alla data di entrata  in
vigore della presente legge, di cui alle convenzioni con le  societa'
indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15  dicembre  2016,  n.  229,  possono  derogare  ai  limiti  di  cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81.  Al
relativo onere, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019
e   2020,   si    provvede    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 329,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  277. All'articolo 1, comma 154, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al quarto periodo, dopo le parole: « ciascuno degli  anni  dal
2018 al 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e di 1  milione  di  euro
per l'anno 2023 »; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Ai  soggetti  di
cui al presente comma non si applicano le disposizioni  dell'articolo
12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, in materia di adeguamento alla speranza di vita ». 
  278. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: « e' prorogata anche per gli anni
2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: «  e'  prorogata  anche
per gli anni 2017, 2018 e 2019 »; 
    b) al secondo periodo, le parole: « e a quattro giorni per l'anno
2018 » sono sostituite dalle seguenti:  «  ,  a  quattro  giorni  per
l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019 »; 
    c) al terzo  periodo,  le  parole:  «  Per  l'anno  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018 e 2019 »; 
    d) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: « Per  gli
anni 2017 e 2018, ». 
  279. All'articolo 1, comma 275, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, dopo le parole: « quella dell'INPS » sono inserite le  seguenti:
« , compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella
gestione del soppresso Istituto postelegrafonici, abbiano  effettuato
la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7
febbraio 1979, n. 29, e  risultino  iscritti  a  forme  previdenziali
obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria, ». 
  280. Al fine di garantire l'attivita' di  inclusione  e  promozione
sociale  delle  persone  con  disabilita'  svolta  dalla  Federazione
italiana per il superamento dell'handicap ONLUS,  e'  autorizzata  la
spesa di 400.000 euro per l'anno 2019. 
  281. Limitatamente all'esercizio finanziario 2019,  le  risorse  di
cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  282. Al fine del completamento dei piani di recupero  occupazionale
previsti, le restanti risorse finanziarie  di  cui  all'articolo  44,
comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
ripartite tra le regioni con i decreti  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5  aprile  2017,
nonche' le restanti risorse finanziarie previste  per  le  specifiche
situazioni   occupazionali   esistenti   nella    regione    Sardegna
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9  maggio  2018,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  luglio  2018,  n.  83,
nonche' ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  da  ripartire
proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono
essere  destinati  dalle  predette  regioni,  nell'anno  2019,   alle
medesime finalita' del citato articolo 44, comma 11-bis, del  decreto
legislativo n. 148 del 2015, nonche' a  quelle  dell'articolo  53-ter
del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  283.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2019  l'indennizzo   di   cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 28  marzo  1996,  n.  207,  e'
concesso, nella misura  e  secondo  le  modalita'  ivi  previste,  ai
soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2 del medesimo decreto legislativo alla data di  presentazione  della
domanda. 
  284. L'aliquota contributiva di  cui  all'articolo  5  del  decreto
legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' dovuta, nella misura e  secondo
le  modalita'  ivi  previste,  dagli  iscritti  alla   gestione   dei
contributi  e  delle  prestazioni   previdenziali   degli   esercenti
attivita' commerciali.  Qualora  dal  monitoraggio  degli  oneri  per
prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive  di  cui
al presente comma dovesse emergere,  anche  in  via  prospettica,  il
mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi  e  prestazioni,
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'  adeguata
l'aliquota contributiva di cui al primo periodo del  presente  comma.
In caso di mancato adeguamento della predetta  aliquota  contributiva
l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni. 
  285.  Le  somme  non  spese  in  attuazione  dell'articolo  10  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n.  123,  restano  acquisite  al  bilancio
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro  (ANPAL)  e
sono destinate  ad  interventi  di  politica  attiva  del  lavoro.  I
risparmi di spesa relativi alle disposizioni di cui  all'articolo  2,
comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2013,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, affluiscono al Fondo
per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  286.  Il  Fondo  nazionale  per  le  politiche  migratorie  di  cui
all'articolo 45 del testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  e'
incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
  287. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale e'  istituito  un  fondo,  con  una
dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020  e
di 4 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2021,  da  destinare  a
interventi  di  sostegno  diretti  alle  popolazioni  appartenenti  a
minoranze cristiane oggetto di  persecuzioni  nelle  aree  di  crisi,
attuati dai soggetti del sistema  della  cooperazione  italiana  allo
sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014,
n. 125. 
  288.  Il  Ministro  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale presenta ogni anno alle  Camere  una  relazione  sulla
realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di
cui al comma 287. 
  289. Al Comitato atlantico italiano  e'  attribuito  un  contributo
annuo di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019.  Il  contributo  e'
erogato dal  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale entro il 30 giugno di ciascun anno ed e'  utilizzabile
esclusivamente per il funzionamento del Comitato e per lo svolgimento
delle   sue   attivita'   istituzionali   in   ambito   nazionale   e
internazionale, ivi comprese la promozione di attivita' di ricerca  e
formazione    sulle    questioni    politiche,     strategiche     ed
economico-sociali   attinenti   alla   difesa   e   alla    sicurezza
internazionale e le relazioni  con  analoghi  enti  e  organizzazioni
internazionali. Resta fermo che il Comitato puo' ricevere  contributi
da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati. 
  290. All'articolo 1, comma 110, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    « d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5  milioni  per  l'anno
2019  ed  euro  5  milioni  annui  a  decorrere  dall'anno  2020  per
l'estensione degli incentivi di cui all'articolo  32,  comma  1,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ». 
  291. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai
conducenti di cui alla lettera a) del comma 292, assunti con regolare
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato  dalle  imprese
di autotrasporto di cui alla lettera b)  del  comma  292,  spetta  un
rimborso in misura pari al  50  per  cento  del  totale  delle  spese
sostenute e documentate per il conseguimento della  patente  e  delle
abilitazioni  professionali  per  la  guida  dei  veicoli   destinati
all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di merci per  conto  di
terzi. 
  292. Le disposizioni del comma 291 si applicano: 
    a) ai conducenti che non  abbiano  compiuto  il  trentacinquesimo
anno di eta' alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
inquadrati con le qualifiche Q1,  Q2  o  Q3  previste  dal  contratto
collettivo  nazionale  di   lavoro-Logistica,   trasporto   merci   e
spedizione; 
    b) alle imprese di autotrasporto di  merci  per  conto  di  terzi
attive sul territorio italiano,  regolarmente  iscritte  al  Registro
elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. 
  293. Ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', alle  imprese
di cui al comma 292 spetta una detrazione totale  dall'imposta  lorda
per una quota pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 291, fino a
un ammontare complessivo degli stessi  non  superiore  a  1.500  euro
totali per ciascun periodo d'imposta. 
  294. Il rimborso di cui al comma 291 e' erogato da ciascuna impresa
entro sei mesi dalla data  di  decorrenza  del  contratto  di  lavoro
subordinato a  tempo  indeterminato.  Nel  caso  di  conducenti  gia'
assunti e gia' inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per
conto di terzi, il rimborso  di  cui  al  comma  291  e'  erogato  da
ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, purche'  al  momento  della  richiesta  sussistano  i
requisiti di cui al  comma  292.  Le  modalita'  di  richiesta  e  di
erogazione del rimborso  di  cui  al  comma  291  sono  definite  dal
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   con   apposito
provvedimento da adottare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  295. Dal rimborso di cui al comma 291  sono  esclusi  i  versamenti
corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  il
rilascio della patente e  delle  abilitazioni  professionali  per  la
guida  dei  veicoli   destinati   all'esercizio   dell'attivita'   di
autotrasporto di merci per conto  di  terzi,  nonche'  per  le  spese
relative all'acquisto dei  contrassegni  telematici  richiesti  dalla
normativa vigente. 
  296.  Per  la  copertura  degli   oneri   connessi   all'attuazione
dell'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117,  e'  autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
  297. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 294, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di
euro per gli anni 2019, 2020 e 2021,  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti.  Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti  di  Stato
alle imprese  ferroviarie  adottate  dalla  Commissione  europea,  le
modalita' di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1,  comma
294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per  le  annualita'  2020,
2021 e 2022. Gli incentivi  sono  destinati  alla  compensazione  dei
costi supplementari per  l'utilizzo  dell'infrastruttura  ferroviaria
nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario  dei
treni merci ed alle  attivita'  ad  esso  connesse,  sostenuti  dalle
imprese ferroviarie rispetto ad altre modalita' piu' inquinanti,  per
l'effettuazione di trasporti ferroviari di  merci  aventi  origine  o
destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania,  Puglia,
Basilicata, Calabria  e  Sicilia.  Le  risorse  non  attribuite  alle
imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente  sono  destinate,
nei limiti degli stanziamenti disponibili, al  riconoscimento  di  un
contributo alle imprese ferroviarie che  effettuano  i  trasporti  di
merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria  nazionale,
in misura non superiore al valore  di  2,5  euro  a  treno/km.  Detto
contributo, che tiene conto dei  minori  costi  esterni  rispetto  ai
trasporti in modalita' stradale, e' ripartito fra le  imprese  aventi
diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati. 
  298. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  365,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, per le finalita' di cui alla  lettera  b)  del
medesimo comma 365, e' rifinanziato per euro 130.725.000  per  l'anno
2019, per euro 328.385.000 per l'anno 2020  e  per  euro  433.913.000
annui a decorrere dall'anno 2021.  Le  relative  assunzioni  a  tempo
indeterminato, in aggiunta alle facolta' di assunzione previste dalla
legislazione vigente, sono autorizzate, nell'ambito delle vacanze  di
organico, a favore delle  amministrazioni  dello  Stato,  degli  enti
pubblici non economici nazionali  e  delle  agenzie  individuati  con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  299. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al  comma  298
si tiene  conto  delle  specifiche  richieste  volte  a  fronteggiare
indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza
in  relazione  agli  effettivi  fabbisogni   e   alle   esigenze   di
potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi del Governo.
Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate,
in via prioritaria, ad avviare nuove  procedure  concorsuali  per  il
reclutamento di professionalita' con competenze in materia di: 
    a) digitalizzazione; 
    b)  razionalizzazione  e  semplificazione  dei  processi  e   dei
procedimenti amministrativi; 
    c) qualita' dei servizi pubblici; 
    d)  gestione  dei  fondi  strutturali  e   della   capacita'   di
investimento; 
    e) contrattualistica pubblica; 
    f) controllo di gestione e attivita' ispettiva; 
    g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica
di impatto della regolamentazione; 
    h)  monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza  pubblica  e   di
bilancio. 
  300. Fatta salva l'esigenza di professionalita'  aventi  competenze
di spiccata specificita' e fermo quanto previsto per il  reclutamento
del personale di cui alla lettera a) del comma 313 e di cui al  comma
335, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma  298  del
presente articolo, sono svolte, secondo le indicazioni dei  piani  di
fabbisogno di ciascuna amministrazione,  mediante  concorsi  pubblici
unici, per esami o  per  titoli  ed  esami,  in  relazione  a  figure
professionali omogenee. I predetti concorsi  unici  sono  organizzati
dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  per  il  tramite  della   Commissione   per
l'attuazione  del  Progetto  di  Riqualificazione   delle   Pubbliche
Amministrazioni (RIPAM),  di  cui  al  decreto  interministeriale  25
luglio 1994, che si avvale dell'Associazione  Formez  PA,  e  possono
essere espletati con modalita' semplificate definite con decreto  del
Ministro per  la  pubblica  amministrazione  da  adottare,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  anche
in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e  al  decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.  Le  procedure
concorsuali e le conseguenti assunzioni, finanziate  con  le  risorse
del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b),  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi  del  comma  298
del presente articolo, sono effettuate senza  il  previo  svolgimento
delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165.