art. 2 (commi 201-253)
    201. La misura dell'anticipazione tariffaria determinata ai sensi
della  lettera  c)  del  comma  200  puo'  contenere  anche  i  costi
riconosciuti    delle    opere    autofinanziate    dalle    societa'
concessionarie, relativi a progetti approvati dall'ENAC, realizzati o
in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe
vigenti, secondo i criteri e le modalita' previsti dalla delibera del
CIPE di cui al comma 200. Qualora nei termini di cui alla lettera  f)
del comma 200 non venga effettuato il deposito  della  documentazione
ovvero   non   vengano   stipulati   i   contratti   di    programma,
l'anticipazione tariffaria decade. L'anticipazione tariffaria decade,
altresi',  nel  caso  di  mancato  avvio  della  realizzazione  degli
investimenti nei termini e con le  modalita'  fissati  dal  piano  di
investimenti  e  dal  relativo  cronoprogramma  e  non  puo'   essere
rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte  dell'ENAC,
del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma
previsto   dalla   disciplina   vigente.   In   caso   di   decadenza
dell'anticipazione  tariffaria,  le  somme  iscritte  dalla  societa'
concessionaria  nel  fondo  di  bilancio  vincolato  sono  trasferite
all'ENAC  e  da  questo  versate,  ai  sensi  dell'articolo  18   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  su  un  apposito  conto  della
Tesoreria   dello   Stato,   dove   le   stesse   restano   vincolate
all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto,  di
altri  interventi  infrastrutturali  nel   sedime   aeroportuale   di
competenza della societa' concessionaria, su disposizione  dell'ENAC.
In caso di mancata presentazione del piano di sviluppo  di  cui  alla
lettera  a)  del  comma  200  non  si  fa   luogo   in   alcun   caso
all'anticipazione tariffaria. Il fondo vincolato presso  la  societa'
concessionaria e' rivalutato annualmente alla  media  dei  rendimenti
del BTP decennale benchmark. In sede  di  stipula  dei  contratti  di
programma, gli investimenti realizzati mediante  utilizzi  del  fondo
vincolato non producono ulteriori aumenti tariffari o costiimputabili
ai sensi del punto 3.1 della delibera del CIPE di cui al  comma  200.
Al termine della concessione, le somme affluite al  fondo  vincolato,
eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al  subentrante,
con  mantenimento  del  vincolo  di  destinazione,  o,  in   difetto,
all'ENAC. 
    202. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "alla
data del 31  dicembre  2009,  a  condizione  che  i  suddetti  schemi
recepiscano le prescrizioni richiamate dalle  delibere  del  CIPE  di
approvazione,  ai  fini  dell'invarianza  di  effetti  sulla  finanza
pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione gia' approvati"; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    "2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la
scadenza della concessione e' prevista entro il 31 dicembre 2014,  la
societa' ANAS Spa, entro il 31 marzo  2010,  avvia  le  procedure  ad
evidenza pubblica per l'individuazione dei  concessionari  ai  quali,
allo scadere delle convenzioni vigenti, e' affidata  la  concessione.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  di'
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabilite  le  modalita'  di   utilizzo   delle   risorse   derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma". 
    203. All'articolo 1, primo comma, della legge 17  dicembre  1971,
n. 1158, e successive modificazioni, il primo periodo  e'  sostituito
dal seguente: "Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e
ferroviario  e  di  altri  servizi  pubblici  fra  la  Sicilia  e  il
continente - opera di preminente interesse nazionale  -  si  provvede
mediante  affidamento  dello  studio,  della  progettazione  e  della
costruzione, nonche' dell'esercizio del solo collegamento viario,  ad
una societa' per azioni  al  cui  capitale  sociale  partecipano,  in
misura non inferiore al 51  per  cento,  la  societa'  ANAS  Spa,  le
regioni Sicilia e Calabria, nonche' altre societa' controllate, anche
indirettamente, dallo Stato". 
    204. Al fine di consentire il perseguimento  delle  finalita'  di
cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971,  n.  1158,  come  da
ultimo modificato dal comma 203 del presente articolo, e' autorizzata
la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012 quale contributo alla
societa' ANAS Spa per la sottoscrizione e  l'esecuzione,  negli  anni
2012 e seguenti, di aumenti di capitale  della  societa'  di  cui  al
medesimo articolo; al relativo onere si provvede  mediante  riduzione
del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33, come integrato  ai  sensi  della  presente  legge
nonche' dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. 
    205. E' approvato il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione  di
concessione del 30 dicembre  2003  sottoscritto  dal  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti con la societa' Stretto di Messina Spa
ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. 
    206. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 24  dicembre  2007,
n. 244,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  "legge  27
dicembre 2006, n. 296," sono inserite le seguenti: "ad eccezione  dei
Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,". 
    207. Al comma 9 dell'articolo  66  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296,"  sono
inserite le seguenti: "ad eccezione dei Corpi di polizia e del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,". 
    208. Dopo il comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, come modificato dal comma 207 del presente articolo, e'
inserito il seguente: 
    "9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011  e  2012  i  Corpi  di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato,  nel  limite  di  un  contingente  di  personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente  e  per
un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal  servizio  nel
corso dell'anno precedente". 
    209. Per le finalita' di cui ai commi da 206 a 208 e' autorizzata
la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, di  344  milioni  di
euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2012. Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi  di  polizia  e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012
sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e  in
rafferma  delle  Forze  armate,  in  servizio  o  in  congedo,  nelle
percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto
2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall'articolo  18,  comma  1,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. 
    210. Agli oneri derivanti dai commi da 206  a  209  si  provvede,
quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2010, a 344 milioni  di  euro
per l'anno 2011 e a quota parte degli oneri,  a  decorrere  dall'anno
2012, nella misura di 71 milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  come  integrato  dall'articolo  1,
comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi
della presente legge. 
    211. All'articolo 96, comma 4,  del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni, dopo le parole: "di cui al comma 2, secondo
periodo," sono inserite le seguenti:  "il  rilascio  di  informazioni
relative al traffico telefonico e' effettuato in forma  gratuita.  In
relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da  quelle  di
cui al primo periodo". 
    212.  Al   testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, comma 1, le parole:  "le  esenzioni  previste"
sono sostituite dalle seguenti: "quanto previsto"; 
    b) all'articolo 10: 
    1) i commi 4 e 5 sono abrogati; 
    2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
    "6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23  della  legge  24
novembre 1981, n. 689,  e  successive  modificazioni,  gli  atti  del
processo  sono  soggetti  soltanto  al   pagamento   del   contributo
unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato
all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie  di  cui
all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n.  319,  e  successive
modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso  articolo,  e'
in ogni caso dovuto il contributo unificato per  i  processi  dinanzi
alla Corte di cassazione"; 
    c) all'articolo 13: 
    1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto
e' pari a euro 200.  Per  gli  altri  processi  esecutivi  lo  stesso
importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di
valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30.
Per i processi di  opposizione  agli  atti  esecutivi  il  contributo
dovuto e' pari a euro 120"; 
    2) al comma 2-bis sono premesse le seguenti  parole:  "Fuori  dei
casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis,"; 
    3) il comma 4 e' abrogato. 
    213. Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, il Ministero della giustizia, di  concerto  con
il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  stipula  una  o  piu'
convenzioni in base alle quali si provvede alla gestione dei  crediti
relativi alle spese di giustizia regolate dal citato testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115, conseguenti ai provvedimenti passati  in  giudicato  o  divenuti
definitivi fino al 31 dicembre 2007, o inerenti  al  mantenimento  in
carcere per condanne, per le quali  sia  cessata  l'espiazione  della
pena in istituto  prima  della  stessa  data,  mediante  le  seguenti
attivita': 
    a)   acquisizione   dei   dati   anagrafici   del   debitore    e
quantificazione del credito, nella misura stabilita dal  decreto  del
Ministro della giustizia  adottato  a  norma  dell'articolo  205  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni; 
    b) iscrizione a ruolo del credito. 
    214. Restano in ogni caso ferme le disposizioni del citato  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio
2002, n. 115, che attengono alla natura del credito,  incluse  quelle
riferite alle condizioni per l'esigibilita' dello stesso. 
    215. Le risorse derivanti dalla  gestione  dei  crediti  relativi
alle spese di giustizia di cui al comma 213 sono versate  all'entrata
del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnate,  previa  verifica
della  compatibilita'  finanziaria  con  gli  equilibri  di   finanza
pubblica da parte del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  con
particolare riferimento  al  rispetto  del  conseguimento,  da  parte
dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in  sede
di  programma  di  stabilita'  e  crescita,  alle  pertinenti  unita'
previsionali di base dello stato di previsione  del  Ministero  della
giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario  per
lo smaltimento dei processi civili e  al  potenziamento  dei  servizi
istituzionali dell'amministrazione giudiziaria. 
    216. All'articolo 36, quarto comma, secondo periodo,  del  codice
penale, dopo le  parole:  "capoversi  precedenti"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", salva  la  pubblicazione  nei  giornali,  che  e'  fatta
unicamente  mediante  indicazione  degli  estremi  della  sentenza  e
dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia". 
    217. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: 
    "b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del
codice penale". 
    218. All'articolo 18 del decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.
231, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2.  La   pubblicazione   della   sentenza   avviene   ai   sensi
dell'articolo 36 del codice penale nonche'  mediante  affissione  nel
comune ove l'ente ha la sede principale". 
    219. Per far fronte alla grave  e  urgente  emergenza  dovuta  al
sovrappopolamento  delle  carceri,  sono  stanziati  complessivi  500
milioni  di  euro,  a   valere   sulle   disponibilita'   del   Fondo
infrastrutture di cui all'articolo  18,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.   2,   destinati
all'attuazione, anche per stralci,  del  programma  degli  interventi
necessari per conseguire la realizzazione delle nuove  infrastrutture
carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire
una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi  dell'articolo
44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
    220. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, il Ministero della  giustizia  stipula  con  le
regioni una o piu' convenzioni, finanziate con le risorse  del  Fondo
per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo  61  della  legge  27
dicembre  2002,  n.  289,  e   successive   modificazioni,   per   la
realizzazione di progetti finalizzati al  rilancio  dell'economia  in
ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia. 
    221. I risparmi di spesa derivanti dai commi 211, 212 e da 216  a
218, affluiscono al fondo di cui al comma  250,  previo  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo  ammontare  e
dell'individuazione della  corrispondente  riduzione  dei  pertinenti
capitoli, per spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria. 
    222. A decorrere dal 1° gennaio 2010,  le  amministrazioni  dello
Stato di cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza
del Consiglio dei ministri e le agenzie,  anche  fiscali,  comunicano
annualmente  all'Agenzia  del  demanio,  entro  il  31  gennaio,   la
previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b)
delle superfici da esse occupate non  piu'  necessarie.  Le  predette
amministrazioni comunicano altresi' all'Agenzia del demanio, entro il
31 gennaio 2011, le istruttorie in corso  per  reperire  immobili  in
locazione. L'Agenzia del demanio, verificata  la  corrispondenza  dei
fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento  della  spesa
pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  nonche'  74  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni:  a)
accerta l'esistenza di immobili da assegnare in  uso  fra  quelli  di
proprieta'  dello   Stato   ovvero   trasferiti   ai   fondi   comuni
d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e successive  modificazioni;  b)  verifica  la
congruita' del canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi
dell'articolo 1, comma 479, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
individuati  dalle  predette  amministrazioni  tramite  indagini   di
mercato; c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova,  qualora
ne  persista  il  bisogno,  quelli  in  scadenza  sottoscritti  dalle
predette amministrazioni e, salvo quanto previsto  alla  lettera  d),
adempie i predetti contratti; d) consegna gli  immobili  locati  alle
amministrazioni interessate che, per  il  loro  uso  e  custodia,  ne
assumono ogni responsabilita' e onere. E'  nullo  ogni  contratto  di
locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del  demanio.  Nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un fondo unico destinato alle spese  per  canoni
di locazione di  immobili  assegnati  alle  predette  amministrazioni
dello Stato. Per la  quantificazione  delle  risorse  finanziarie  da
assegnare  al   fondo,   le   predette   amministrazioni   comunicano
annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo  dei
canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del
demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalita' di
cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della  legge  n.  296
del 2006, e successive  modificazioni,  le  predette  amministrazioni
comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno  2010  l'elenco
dei beni immobili di  proprieta'  di  terzi  utilizzati  a  qualsiasi
titolo. Sulla  base  di  tali  comunicazioni  l'Agenzia  del  demanio
elabora un piano di  razionalizzazione  degli  spazi,  trasmettendolo
alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro.  Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, le amministrazioni interessate comunicano entro il  31  dicembre
di ciascun anno all'Agenzia del demanio  gli  interventi  manutentivi
effettuati  sia  sugli  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,  alle
medesime in uso governativo, sia su quelli  di  proprieta'  di  terzi
utilizzati a  qualsiasi  titolo,  nonche'  l'ammontare  dei  relativi
oneri. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui  al  citato
articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e
successive modificazioni, che utilizzano  o  detengono,  a  qualunque
titolo, immobili di  proprieta'  dello  Stato  o  di  proprieta'  dei
medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco  identificativo  dei
predetti beni ai fini della  redazione  del  rendiconto  patrimoniale
dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo  6,  comma  8,
lettera e), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  gennaio  2008,  n.  43,  e  del  conto  generale  del
patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo
a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di  cui
al citato articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del
2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali  variazioni
intervenute. Qualora emerga l'esistenza  di  immobili  di  proprieta'
dello Stato non in gestione  dell'Agenzia  del  demanio,  gli  stessi
rientrano nella  gestione  dell'Agenzia.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione puo'  essere
esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei  predetti
conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio ne effettua la
segnalazione alla Corte dei conti. Con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia  del  demanio  sono   stabilite   le   modalita'   delle
comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma. 
    223. I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti: 
    "436. Nel  rispetto  del  principio  di  trasparenza  dell'azione
amministrativa e delle procedure disciplinate  dall'articolo  14-bis,
comma 3, lettera f),  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
l'Agenzia del demanio puo' alienare beni immobili di proprieta' dello
Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa privata,  se
di valore unitario o complessivo non superiore ad  euro  400.000;  b)
mediante asta pubblica ovvero  invito  pubblico  ad  offrire,  se  di
valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000,  e,  qualora
non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del  demanio,
con propri provvedimenti dirigenziali,  provvede  a  disciplinare  le
modalita' delle procedure telematiche concorsuali  di  vendita.  Alle
forme di pubblicita' si provvede con la pubblicazione su  almeno  due
dei principali quotidiani a diffusione  nazionale  e  su  almeno  due
quotidiani a maggiore diffusione locale, nonche'  sul  sito  internet
dell'Agenzia del demanio. Le spese relative  alla  pubblicita'  delle
procedure   concorsuali   sono   poste   a   carico   dello    Stato.
L'aggiudicazione  avviene,  nelle  procedure  concorsuali,  a  favore
dell'offerta piu' alta rispetto  al  prezzo  di  base  ovvero,  nelle
procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta  migliore,  previa
valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del
demanio sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del  mercato
immobiliare  per  la  zona  di  riferimento  e  avuto  riguardo  alla
tipologia di  immobile  e  all'andamento  del  mercato.  In  caso  di
procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio puo' riservarsi di
non procedere all'aggiudicazione degli immobili. 
    437. Per le alienazioni di cui al comma 436  e'  riconosciuto  in
favore delle regioni  e  degli  enti  locali  territoriali,  sul  cui
territorio insistono gli immobili in vendita,  il  dirittodi  opzione
all'acquisto entro il termine  di  quindici  giorni  dal  ricevimento
della determinazione a vendere comunicata  dall'Agenzia  del  demanio
prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad
offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni  e  agli  enti
locali  territoriali  il  diritto  di  prelazione  all'acquisto,   da
esercitare nel corso della procedura di vendita". 
    224. Le maggiori entrate e i  risparmi  di  spesa  derivanti  dai
commi 222 e 223 affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  come  integrato  ai
sensi della presente legge  nonche'  dal  decreto-legge  23  novembre
2009, n. 168. 
    225. La societa' CONSIP Spa conclude  accordi  quadro,  ai  sensi
dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,   e   successive   modificazioni,   e   le   amministrazioni
aggiudicatici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato  codice  di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso  per
l'acquisto  di  beni  e  di  servizi.  In  alternativa,  le  medesime
amministrazioni  adottano,  per  gli  acquisti  di  beni  e   servizi
comparabili, parametri di qualita' e di prezzo  rapportati  a  quelli
degli accordi quadro di cui al presente  comma.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  e
successive modificazioni, dall'articolo 58 della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, dall'articolo 1,  commi  449  e  450,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
    226. Le  convenzioni  di  cui  all'articolo  26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, e  successive  modificazioni,  possono  essere
stipulate anche ai fini e in sede  di  aggiudicazione  degli  appalti
basati su un accordo quadro concluso  ai  sensi  del  comma  225  del
presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato
articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive  modificazioni,
per le convenzioni stipulate dalla societa' CONSIP Spa. 
    227. Nel contesto del sistema a rete  costituito  dalle  centrali
regionali e dalla societa' CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 1, comma
457, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  possono  essere  indicati  criteri
utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di
servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei  commi
225 e 226 del presente articolo dalla societa' CONSIP Spa, al fine di
determinare un'elevata possibilita' di incidere  positivamente  e  in
maniera significativa sui processi di acquisto pubblici. 
    228. Al fine di agevolare il reperimento di  alloggi  nelle  aree
colpite dagli eventi sismici del 6 aprile  2009,  relativamente  agli
immobili ad uso abitativo ubicati  nella  provincia  dell'Aquila,  in
coerenza con l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in  via
sperimentale, per l'anno 2010, il canone  di  locazione  relativo  ai
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge  9
dicembre 1998,  n.  431,  e  successive  modificazioni,  tra  persone
fisiche  che  non  agiscono  nell'esercizio  di  un'impresa,  arte  o
professione, puo' essere assoggettato, sulla base della decisione del
locatore, a un'imposta sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 20  per
cento; la base  imponibile  dell'imposta  sostitutiva  e'  costituita
dall'importo che  rileva  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche. L'imposta sostitutiva e' versata  entro  il  termine
stabilito per il versamento a saldo dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche. L'acconto relativo  all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche dovuta per l'anno  2011  e'  calcolato  senza  tenere
conto  delle  disposizioni  di  cui  al  presente   comma.   Per   la
liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione  e   il   contenzioso
riguardanti  l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  presente  comma  si
applicano le disposizioni previste per le imposte  sui  redditi.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono stabilite le modalita' di dichiarazione e  di  versamento
dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, nonche' ogni altra
disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. 
    229. Al comma 2 dell'articolo 2  del  decreto-legge  24  dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2010"; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  "31  ottobre  2008"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010"; 
    c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre 2010". 
    230. Le maggiori entrate derivanti dal comma 229  affluiscono  al
fondo di cui al comma 250 con le modalita' ivi previste. 
    231. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della  legge
27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre  2009,  a  far
data dal 1° gennaio 2010, sono versate in venti  annualita',  con  la
maggiorazione  degli  interessi  al  tasso   legale.   Il   Ministero
dell'interno  fa  pervenire,  entro  il  31  marzo  2010,  agli  enti
interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo. 
    232. Con decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
individuati specifici progetti  prioritari  ricompresi  nei  corridoi
europei  TEN-T  e  inseriti  nel   programma   delle   infrastrutture
strategiche,  aventi  costi  e  tempi  di  realizzazione   superiori,
rispettivamente,  a  2  miliardi   di   euro   e   a   quattro   anni
dall'approvazione del progetto  definitivo  e  non  suddivisibili  in
lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo  di  euro,  per  i
quali il CIPE puo' autorizzare, per un importo complessivo residuo da
finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati,
non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione  del
relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati  dallo
stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni: 
    a)  il  costo  del  lotto  costruttivo  autorizzato  deve  essere
integralmente finanziato e deve esservi  copertura  finanziaria,  con
risorse pubbliche o private nazionali  o  dell'Unione  europea,  che,
alla data dell'autorizzazione  del  primo  lotto,  devono  costituire
almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in  casi  di
particolare interesse strategico,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  puo'  essere  consentito  l'utilizzo
della procedura di cui al presente comma anche in caso  di  copertura
finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o  dell'Unione
europea,  che,  alla  data  dell'autorizzazione  del   primo   lotto,
costituiscono  almeno  il  10  per  cento   del   costo   complessivo
dell'opera; 
    b)  il  progetto  definitivo  dell'opera  completa  deve   essere
accompagnato da una relazione che indichi le  fasi  di  realizzazione
dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori
per ciascuno dei lotti e i connessi  fabbisogni  finanziari  annuali;
l'autorizzazione dei lavori per i  lotti  costruttivi  successivi  al
primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli
elementi della medesima relazione; 
    c)  il  contraente  generale  o  l'affidatario  dei  lavori  deve
assumere l'impegno di rinunciare a  qualunque  pretesa  risarcitoria,
eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea,  nonche'
a qualunque pretesa anche futura  connessa  all'eventuale  mancato  o
ritardato finanziamento dell'intera  opera  o  di  lotti  successivi;
dalle determinazioni  assunte  dal  CIPE  non  devono  in  ogni  caso
derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a  carico
del soggetto  aggiudicatore  dell'opera  per  i  quali  non  sussista
l'integrale copertura finanziaria. 
    233. Con l'autorizzazione del primo lotto  costruttivo,  il  CIPE
assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di
corrispondere  l'intero  contributo  finanziato   e   successivamente
assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in
favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di  finanziare  i
successivi lotti  costruttivi  fino  al  completamento  delle  opere,
tenuto conto del cronoprogramma. 
    234.  Il  Documento  di  programmazione  economico-finanziaria  -
Allegato Infrastrutture da' distinta evidenza degli interventi di cui
ai commi 232 e 233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le
risorse secondo quanto previsto dal comma 233. 
    235. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, dopo le parole: "operazioni a favore  delle  piccole  e  medie
imprese  che  possono  essere  effettuate  esclusivamente  attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del  credito"
sono aggiunte le seguenti: "nonche' attraverso la  sottoscrizione  di
fondi comuni di investimento gestiti  da  una  societa'  di  gestione
collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni, il cui  oggetto  sociale  realizza  uno  o  piu'  fini
istituzionali della Cassa  depositi  e  prestiti  Spa.  Lo  Stato  e'
autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro  di
quote di societa' di gestione del  risparmio  finalizzate  a  gestire
fondi comuni di investimento mobiliare di  tipo  chiuso  riservati  a
investitori qualificati che perseguano tra i  loro  obiettivi  quelli
del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle  imprese  di
minore dimensione". 
    236. Per le finalita'  di  cui  all'articolo  29,  comma  1,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010
e  2011.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, da emanare sentite le associazioni di  categoria,
sono stabilite le modalita' di utilizzo del predetto  stanziamento  e
degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno  2010  e  a
65,4 milioni di euro per l'anno 2011,  iscritti  nel  bilancio  dello
Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di  stabilire
i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi  investimenti
dei  privati  in  ricerca  e  sviluppo;  il  predetto  decreto   puo'
individuare le tipologie di interventi suscettibili di' agevolazione,
le  modalita'  di  fruizione  del  credito  d'imposta  e  i  soggetti
beneficiari  meritevoli  di  agevolazione.  Alla  relativa  copertura
finanziaria si provvede, per  l'anno  2010,  mediante  riduzione  del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della  legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e,  per  l'anno
2011, mediante riduzione del fondo di cui  all'articolo  7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 
    237. Per il finanziamento annuale previsto dall'articolo 1, comma
1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata  la  spesa
di 50 milioni di euro per l'anno 2010. 
    238. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  237  si
provvede con le disponibilita'  conseguenti  alle  revoche  totali  o
parziali delle agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni,  al
netto delle risorse necessarie  per  far  fronte  agli  impegni  gia'
assunti  per  avvenuta  sottoscrizione  di   atti   convenzionali   e
compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di
indebitamento netto. Le disposizioni di cui al comma 237 si applicano
a  condizione   dell'adozione   dei   provvedimenti   amministrativi,
debitamente registrati dalla Corte dei conti, recanti  l'accertamento
delle risorse finanziarie disponibili di cui  al  primo  periodo  del
presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  comma  237  anche  ai   fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui   all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. 
    239. Al fine di garantire condizioni di massima  celerita'  nella
realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza  e
l'adeguamento antisismico delle scuole,  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge,  previa  approvazione
di  apposito  atto  di  indirizzo  delle   Commissioni   parlamentari
permanenti competenti per materia nonche' per i profili di  carattere
finanziario,   sono   individuati   gli   interventi   di   immediata
realizzabilita' fino all'importo complessivo di 300 milioni di  euro,
con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti  territoriali
interessati, nell'ambito delle misure e con le modalita' previste  ai
sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2008,  n.
169. 
    240.  Le  risorse  assegnate  per   interventi   di   risanamento
ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009,  pari  a  1.000
milioni  di  euro,  a   valere   sulle   disponibilita'   del   Fondo
infrastrutture e  del  Fondo  strategico  per  il  Paese  a  sostegno
dell'economia  reale,  di  cui  all'articolo   18,   comma   1,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni,  sono  destinate  ai  piani  straordinari  diretti   a
rimuovere  le  situazioni  a  piu'  elevato   rischio   idrogeologico
individuate  dalla  direzione  generale  competente   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentiti  le
autorita' di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonche' all'articolo
1 del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  208,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri.
Le risorse di cui al presente comma possono essere  utilizzate  anche
tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
che definisce, altresi', la  quota  di  cofinanziamento  regionale  a
valere  sull'assegnazione  di  risorse  del   Fondo   per   le   aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre  2002,
n. 289, e successive modificazioni, che ciascun  programma  attuativo
regionale destina a interventi di risanamento ambientale. 
    241. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita, per ogni anno,
all'autorita' di cui alla legge 10 ottobre 1990, n.  287,  una  quota
pari: a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate  di  cui
all'articolo 23 della legge 12 agosto  1982,  n.  576,  e  successive
modificazioni; a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate
di cui all'articolo 2, comma 38, della legge  14  novembre  1995,  n.
481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9 milioni  di  euro,
per  ciascuno  degli  anni  2011  e  2012,  delle  entrate   di   cui
all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio
1997, n. 249; a 7 milioni di euro, per l'anno 2010, e a  7,7  milioni
di euro, per ciascuno degli anni 2011 e2012,  delle  entrate  di  cui
all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  e
successive modificazioni. Per gli anni  2011  e  2012  e'  attribuita
all'autorita' di cui al codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  una
quota pari: a 1,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di
cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982,  e  successive
modificazioni; a 3,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate
di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a
3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato
articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge  n.  249  del
1997; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate  di  cui
al citato articolo 1, comma 67,  della  legge  n.  266  del  2005,  e
successive  modificazioni.  Per  gli  anni  2010,  2011  e  2012   e'
attribuita, per ogni anno, all'autorita' di cui alla legge 12  giugno
1990, n. 146, una quota pari: a 0,1  milioni  di  euro,  per  ciascun
anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge  n.  576
del 1982, e successive modificazioni; a  0,3  milioni  di  euro,  per
ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo  2,  comma  38,
della legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno,
delle entrate di cui al citato  articolo  1,  comma  6,  lettera  c),
numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 0,3 milioni  di  euro,  per
ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo  1,  comma  67,
della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; a 1  milione
di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive  modificazioni,  e  di  cui
all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n.  449.  Le
somme di cui ai precedenti  periodi  sono  trasferite  dall'autorita'
contribuente  all'autorita'  beneficiaria  entro  il  31  gennaio  di
ciascun anno. A fini di  perequazione,  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica, su proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentite le  autorita'  interessate,  sono  stabilite,  senza
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  misure  reintegrative  in
favore  delle  autorita'  contribuenti,  nei  limiti  del  contributo
versato, a partire dal  decimo  anno  successivo  all'erogazione  del
contributo, a carico delle autorita' indipendenti percipienti  che  a
tale data presentino un avanzo di amministrazione. 
    242. Le somme versate entro il 31 ottobre  2009  all'entrata  del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, non sono  state  riassegnate  alle  pertinenti
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, per un  importo
di 50 milioni di  euro  sono  riassegnate  entro  l'anno  2009  a  un
apposito capitolo per essere destinate a interventi  a  tutela  delle
popolazioni  colpite  da  eventi  atmosferici  avversi   verificatisi
nell'ultimo triennio. 
    243. La disposizione di cui al  comma  242  entra  in  vigore  il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. 
    244.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi  speciali  di   cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive
modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio  2010-2012,  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle  misure
indicate  nelle  Tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 
    245. Le dotazioni da iscrivere nei singoli  stati  di  previsione
del bilancio  per  l'anno  2010  e  per  il  triennio  2010-2012,  in
relazione a leggi di  spesa  permanente  la  cui  quantificazione  e'
rinviata alla  legge  finanziaria,  sono  indicate  nella  Tabella  C
allegata alla presente legge. 
    246. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della  legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,  gli  stanziamenti
di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi  di
sostegno dell'economia classificati tra le spese  in  conto  capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle
misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 
    247. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della  legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le  autorizzazioni
di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella  E  allegata  alla
presente legge sono ridotte degli importi determinati nella  medesima
Tabella. 
    248. Gli importi da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni di spesa  recate  da  leggi  a  carattere  pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 
    249. A valere sulle autorizzazioni di  spesa  in  conto  capitale
recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella  Tabella  di
cui al comma 248, le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  possono
assumere impegni nell'anno 2010, a carico  di  esercizi  futuri,  nei
limiti massimi di impegnabilita' indicati per  ciascuna  disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa  Tabella,  ivi  compresi
gli impegni gia' assunti  nei  precedenti  esercizi  a  valere  sulle
autorizzazioni medesime. 
    250. Le risorse, come integrate dal  decreto-legge  25  settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre
2009, n. 166, affluite alla contabilita' speciale istituita ai  sensi
del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate, con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.  Con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, le disponibilita'  del  predetto  fondo  sono
destinate alle finalita' di cui all'Elenco 1 allegato  alla  presente
legge, nella misura massima ivi prevista,  per  ciascuno  degli  anni
2010, 2011  e  2012.  Gli  schemi  dei  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della
normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza  di  effetti
negativi sui saldi di finanza pubblica, sono  trasmessi  alle  Camere
per l'espressione del parere da parte delle Commissioni  parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario, da  rendere  entro
trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non
intenda conformarsi alle  condizioni  formulate  con  riferimento  ai
profili finanziari, ritrasmette alle Camere  gli  schemi  di  decreto
corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,  per  i
pareri definitivi delle Commissioni  parlamentari  competenti  per  i
profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni.
Le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle  finalita'  di
cui all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente  legge
sono contestualmente ripartite con un unico  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle  Commissioni
parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari. La
quota delle disponibilita' del fondo di cui  al  presente  comma  non
aventi corrispondenti effetti  sul  fabbisogno  e  sull'indebitamento
netto, per l'importo di 689 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.991
milioni di euro per l'anno 2011 e di 182 milioni di euro  per  l'anno
2012, e' destinata, mediante decreti  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte  al
conto sospeso con la Banca d'Italia per  le  quali  non  esistono  in
bilancio le occorrenti risorse. 
    251. Restano validi gli atti e i provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 23 novembre 2009, n.  168.  La  dotazione  del
fondo previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33,  e'  incrementata,  per  l'anno  2010,  di  3.716
milioni di euro, cui si provvede  mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate, per l'anno medesimo, derivanti dagli effetti dell'articolo 1
del decreto-legge n. 168 del 2009. 
    252. La copertura della presente legge per le  nuove  o  maggiori
spese  correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le   nuove
finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  fondo  speciale  di  parte
corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo  11,  comma  5,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,  secondo  il
prospetto allegato. 
    253. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010. 
 
    La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 23 dicembre 2009 
 
                             NAPOLITANO 
    

                                Berlusconi,  Presidente del Consiglio
                                dei Ministri

                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze


    
Visto, il Guardasigilli: Alfano