(parte 3)

           	
				
 
              b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero  di  societa'
          controllata dalla stessa indicata, a domanda  del  soggetto
          richiedente il finanziamento, per assisterlo nella  stipula
          del contratto di finanziamento di cui  alla  lettera  a)  e
          nella gestione del rapporto contrattuale; 
              c). 
              d)  l'esenzione  da  ogni   tributo,   con   esclusione
          dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto  degli  atti  e
          delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti
          di cui  alla  lettera  a)  inclusi  quelli  concernenti  la
          prestazione delle eventuali  garanzie  personali  o  reali,
          nonche' degli atti conseguenti e connessi e degli  atti  di
          cui alla lettera c),  con  la  riduzione  dell'ottanta  per
          cento degli onorari e dei diritti notarili; 
              e) la concessione di contributi, anche con le modalita'
          del credito di imposta, per la ricostruzione o  riparazione
          di  immobili  diversi  da  quelli  adibiti  ad   abitazione
          principale,  nonche'  di  immobili  ad  uso  non  abitativo
          distrutti o danneggiati; 
              e-bis)   nel    caso    di    immobili    condominiali,
          l'assegnazione dei fondi necessari per  riparare  le  parti
          comuni direttamente all'amministratore che sara'  tenuto  a
          preventivare, gestire e rendicontare in  modo  analitico  e
          con contabilita' separata  tutte  le  spese  relative  alla
          ricostruzione. In  tali  fasi  l'amministratore  si  avvale
          dell'ausilio di condomini che rappresentino  almeno  il  35
          per cento delle quote condominiali; (28) (31) 
              f)  la  concessione  di  indennizzi  a   favore   delle
          attivita'   produttive   che   hanno   subito   conseguenze
          economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici; 
              g) la concessione, previa presentazione di una  perizia
          giurata, di indennizzi a favore delle attivita'  produttive
          per la  riparazione  e  la  ricostruzione  di  beni  mobili
          distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte  andate
          distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita  di
          beni mobili strumentali all'esercizio delle  attivita'  ivi
          espletate; 
              h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni
          ai beni mobili anche non registrati; 
              i) la  concessione  di  indennizzi  per  i  danni  alle
          strutture  adibite   ad   attivita'   sociali,   culturali,
          ricreative, sportive e religiose; 
              l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi
          erogati alle imprese ai sensi del presente  comma  ai  fini
          delle imposte sui redditi e della imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive,  nonche'  le  modalita'  della  loro
          indicazione nella dichiarazione dei redditi. 
              1-bis.  Ferma  l'integrale  spettanza  del   contributo
          diretto o del credito  di  imposta  previsti  dal  presente
          articolo, lo Stato, a domanda  del  soggetto  debitore  non
          moroso, subentra per un importo  non  superiore  a  150.000
          euro nel debito  derivante  da  finanziamenti  preesistenti
          garantiti da  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale
          distrutti, con la contestuale cessione alla  Fintecna  spa,
          ovvero alla societa' controllata e da  essa  indicata,  dei
          diritti di proprieta'  sui  predetti  immobili.  Il  prezzo
          della cessione e'  versato  direttamente  al  soggetto  che
          aveva erogato il finanziamento per la parziale  estinzione,
          senza penali, del debito ed  e'  conseguentemente  detratto
          dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro
          avviene a valere sulle risorse stanziate dal  comma  6  del
          presente  articolo.  Il  soggetto  debitore   che   intenda
          avvalersi della predetta facolta' presenta apposita domanda
          a Fintecna spa ovvero alla societa' controllata e  da  essa
          indicata.  Il  prezzo  della  cessione   dei   diritti   di
          proprieta' sui predetti immobili e' stabilito  dall'Agenzia
          del territorio. Al fine dell'attuazione delle  disposizioni
          contenute  nel  presente  comma  si  fa  riferimento   alla
          convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero  dell'economia
          e delle finanze prevista  ai  sensi  del  comma  3,  ultimo
          periodo, del presente articolo. Entro un anno dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  i  comuni   approvano   piani   di   recupero   e
          riutilizzazione  delle  aree  acquisite  da  Fintecna  spa,
          ovvero dalla societa' controllata e da essa indicata,  allo
          scopo di favorire la ripresa delle attivita'  economiche  e
          sociali. Entro tre  anni  dalla  medesima  data,  i  comuni
          possono acquistare da Fintecna spa, ovvero  dalla  societa'
          controllata e da essa indicata,  i  diritti  di  proprieta'
          delle  aree  oggetto  della  cessione  stessa  non   ancora
          edificate; il prezzo e' pari  a  quello  corrisposto  dalla
          societa', con la sola maggiorazione degli interessi legali. 
              1-ter. Il saldo  dei  contributi  di  cui  al  presente
          articolo, limitatamente alla ricostruzione  degli  immobili
          distrutti e  alla  riparazione  degli  immobili  dichiarati
          inagibili, e' vincolato alla documentazione che attesti che
          gli  interventi  sono  stati  realizzati   ai   sensi   del
          decreto-legge 28  maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 
              2. Per  l'individuazione  dell'ambito  di  applicazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo resta  fermo
          quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3. 
              3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse
          nazionale di cui alla lettera a)  del  comma  1  le  banche
          operanti  nei  territori  di  cui  all'articolo  1  possono
          contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni
          di euro, ai sensi dell'articolo 5,  comma  7,  lettera  a),
          secondo periodo, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti  assistiti
          da garanzia dello Stato, a favore di persone  fisiche,  per
          la ricostruzione  o  riparazione  di  immobili  adibiti  ad
          abitazione  principale  ovvero  per  l'acquisto  di   nuove
          abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta
          nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato e'
          concessa dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  con
          uno o piu' decreti dirigenziali,  per  l'adempimento  delle
          obbligazioni principali ed accessorie assunte in  relazione
          a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui e'
          stato concesso il credito ai sensi del presente  comma.  La
          garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del
          termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le  modalita'
          di concessione della garanzia, il termine  entro  il  quale
          puo'  essere  concessa,  nonche'   la   definizione   delle
          caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi  del
          comma 1, sono stabiliti con i decreti di  cui  al  presente
          comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
          garanzia concessa ai sensi del presente comma  si  provvede
          ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero  2),  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni,
          con imputazione all'unita' previsionale di  base  [3.2.4.2]
          «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di  previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Al  fine
          dell'attuazione del comma 1, lettera b), e' autorizzata  la
          spesa di 2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2009,
          2010, 2011 e 2012 per la stipula  di  una  convenzione  tra
          Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai  sensi
          del comma 3 sono  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato,
          incondizionata,   esplicita,   irrevocabile   e   a   prima
          richiesta, che resta  in  vigore  fino  alla  scadenza  del
          termine di rimborso di ciascun finanziamento.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, e' concessa la garanzia dello  Stato
          di cui al presente comma e sono definiti  i  criteri  e  le
          modalita' di operativita' della stessa. La  garanzia  dello
          Stato di cui al presente comma  e'  elencata  nell'allegato
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze ai sensi  dell'articolo  31  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
              4. La  realizzazione  di  complessi  residenziali  puo'
          essere effettuata anche nell'ambito del «Piano casa» di cui
          all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni. 
              5. Il contributo ed  ogni  altra  agevolazione  per  la
          ricostruzione o la riparazione degli immobili non  spettano
          per i beni alienati dopo la data  del  6  aprile  2009.  La
          proprieta' degli immobili per i quali e' stato concesso  il
          contributo o ogni altra agevolazione per  la  ricostruzione
          non puo' essere alienata per due anni dalla concessione del
          contributo.  Gli  atti  di   compravendita   stipulati   in
          violazione  della  presente  disposizione  sono  nulli.  La
          concessione  del   contributo   o   dell'agevolazione,   ad
          eccezione del contributo per la riparazione  dei  danni  di
          lieve entita' di cui all'articolo 2,  comma  11-bis,  viene
          trascritta  nei  registri  immobiliari  in   esenzione   da
          qualsiasi tributo o  diritto,  sulla  base  del  titolo  di
          concessione, senza alcun'altra formalita'. 
              5-bis. In deroga  agli  articoli  1120,  1121  e  1136,
          quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero
          relativi ad un  unico  immobile  composto  da  piu'  unita'
          immobiliari possono essere disposti dalla  maggioranza  dei
          condomini che comunque  rappresenti  almeno  la  meta'  del
          valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto
          comma, del  codice  civile,  gli  interventi  ivi  previsti
          devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che
          rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un
          terzo del valore dell'edificio. 
              6. Al fine dell'attuazione  dei  commi  1,  esclusa  la
          lettera b), e 2, con esclusione  dei  contributi  che  sono
          concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo  14,
          comma 1, e' autorizzata la spesa  di  euro  88.500.000  per
          l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011,  di  euro
          265.500.000  per  l'anno  2012,  di  euro  295.000.000  per
          ciascuno degli anni 2013 e 2014, di  euro  240.300.000  per
          l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno  2016,  di
          130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni dal  2018  al  2029,  di  78,9
          milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1  milioni  di  euro
          per l'anno 2031 e  di  11,3  milioni  di  euro  per  l'anno
          2032.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          1 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
          n. 3790 del 9 luglio  2009  (Ulteriori  interventi  urgenti
          diretti a  fronteggiare  gli  eventi  sismici  verificatisi
          nella regione Abruzzo il  giorno  6  aprile  2009  e  altre
          disposizioni urgenti di protezione  civile.  (Ordinanza  n.
          3790): 
              "Art. 1. 
              1. Allo scopo di consentire l'avvio delle operazioni di
          riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni  le
          cui unita' immobiliari ubicate  nei  territori  dei  comuni
          individuati ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto-legge  n.
          39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno
          2009,  n.  77,  hanno  riportato  danni  tali  da  renderle
          inagibili  o  distrutte  (con  esito   di   tipo   E),   e'
          riconosciuto un contributo diretto per la  copertura  degli
          oneri relativi alla riparazione con  miglioramento  sismico
          di edifici danneggiati o per la  ricostruzione  di  edifici
          distrutti, in  coerenza  con  gli  indirizzi  adottati  dal
          Commissario delegato, dell'unita'  immobiliare  adibita  ad
          abitazione principale, ovvero per l'acquisto di  una  nuova
          abitazione equivalente all'abitazione principale  distrutta
          tenuto conto dell'adeguamento  igienico-sanitario  e  della
          massima  riduzione  del  rischio  sismico.  Il   contributo
          diretto verra' erogato con le  modalita'  ed  i  tempi  che
          saranno determinati dal CIPE ai sensi dell'art.  14,  comma
          1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito  con
          modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, garantendo
          la continuita' ed  il  completamento  degli  interventi  di
          riparazione o ricostruzione in via prioritaria delle  prime
          abitazioni. L'intervento di riduzione del  rischio  sismico
          deve assicurare un livello di  sicurezza  dell'edificio  di
          cui   fa   parte   l'unita'   immobiliare   fino    all'80%
          dell'adeguamento  sismico.  Il  miglioramento  sismico   e'
          ammesso a contributo solo nei casi in cui la struttura  sia
          danneggiata oppure abbia un livello di sicurezza  inferiore
          al 60% di quello corrispondente ad una  struttura  adeguata
          ai sensi delle «Norme tecniche delle costruzioni» approvate
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  del  14
          gennaio 2008. Nel caso  in  cui  il  livello  di  sicurezza
          iniziale sia superiore al 60% di quello  corrispondente  ad
          una struttura adeguata, potranno essere messi a contributo,
          entro  tetti  di  spesa   da   stabilire,   interventi   di
          miglioramento  finalizzati  all'eliminazione  di  eventuali
          carenze  locali.  Qualora  l'intervento  di   miglioramento
          sismico consegua un livello di sicurezza superiore  all'80%
          dell'adeguamento sismico, il costo dell'intervento  ammesso
          a contributo e' valutato con riferimento  ad  un  progetto,
          basato sulle stesse tipologie d'intervento, che consegua al
          massimo l'80%, oppure, in maniera semplificata,  applicando
          criteri di proporzionalita', ossia moltiplicando  il  costo
          dell'intervento per 80% diviso la percentuale di  sicurezza
          conseguita. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
          3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              "Art. 3-bis. Credito di imposta e finanziamenti bancari
          agevolati per la ricostruzione 
              1. - 7. Omissis. 
              8. Per le strette finalita'  connesse  alla  situazione
          emergenziale prodottasi a seguito del sisma  del  20  e  29
          maggio  2012,  per  le  annualita'  dal  2012  al  2014  e'
          autorizzata   l'assunzione   con   contratti   di    lavoro
          flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014,  da
          parte dei comuni colpiti dal  sisma  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  134,  da  parte  della  struttura
          commissariale istituita presso la  regione  Emilia-Romagna,
          ai  sensi  del  comma  5   dell'articolo   1   del   citato
          decreto-legge n. 74 del  2012,  e  delle  prefetture  delle
          province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio  Emilia,  nel
          rispetto dei limiti di spesa annui di cui al  comma  9  del
          presente articolo. Ciascun contratto di lavoro  flessibile,
          fermi restando i limiti e la scadenza sopra  fissati,  puo'
          essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
          assunzioni  destinate  agli  enti  locali,  non  operano  i
          vincoli  assunzionali  di  cui   ai   commi   557   e   562
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  di
          cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. Le assunzioni  di  cui  al  precedente
          periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove  non
          costituite, dai comuni, con  facolta'  di  attingere  dalle
          graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato,
          approvate dai  comuni  costituenti  le  unioni  medesime  e
          vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, garantendo in  ogni  caso
          il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
          medesime   graduatorie.   L'assegnazione   delle    risorse
          finanziarie per le assunzioni tra  le  diverse  regioni  e'
          effettuata in  base  al  riparto  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4  luglio  2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  156  del  6  luglio
          2012. Il riparto delle  unita'  di  personale  assunte  con
          contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti
          percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni  o,  ove
          non costituite, ai comuni, il 16 per cento  alla  struttura
          commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il  riparto
          fra  i  comuni  interessati   nonche',   per   la   regione
          Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura  commissariale,
          avviene  previa  intesa  tra  le  unioni  ed  i  Commissari
          delegati.  I  comuni  non  ricompresi  in  unioni   possono
          stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di  loro
          ai fini dell'applicazione della presente disposizione. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          6 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 (Attuazione
          della  direttiva  2009/18/CE  che  stabilisce  i   principi
          fondamentali in materia di inchieste  sugli  incidenti  nel
          settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive
          1999/35/CE e 2002/59/CE): 
              "Art. 6. Regime delle inchieste di sicurezza 
              1. Omissis. 
              2. Al fine di garantire il migliore conseguimento degli
          obiettivi  di  cui  all'articolo  1,  nel  rispetto   della
          normativa  vigente,  il  personale  preposto  all'attivita'
          investigativa ha obbligo di segretezza in relazione ad ogni
          informazione  assunta  in   occasione   ed   agli   effetti
          dell'inchiesta di sicurezza e, in particolare,  sui  fatti,
          stati e condizioni di cui all'articolo 9. 
              Omissis.". 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          1° giugno 2012 recante "Sospensione, ai sensi dell'articolo
          9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini
          per l'adempimento degli obblighi  tributari  a  favore  dei
          contribuenti  colpiti  dal  sisma  del  20   maggio   2012,
          verificatosi nelle province di  Bologna,  Ferrara,  Modena,
          Reggio Emilia, Mantova e Rovigo" e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 6 giugno 2012, n. 130. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1   del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto   2012,   n.   122
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012): 
              "Art. 1. Ambito di  applicazione  e  coordinamento  dei
          presidenti delle regioni 
              1. Le disposizioni del presente decreto  sono  volte  a
          disciplinare   gli   interventi   per   la   ricostruzione,
          l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica  nei
          territori dei comuni delle  province  di  Bologna,  Modena,
          Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
          eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i  quali
          e' stato adottato il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1° giugno 2012 di  differimento  dei  termini
          per  l'adempimento  degli  obblighi  tributari,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130
          del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
          successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
          2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
              2. Ai fini del  presente  decreto  i  Presidenti  delle
          Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
          qualita' di Commissari delegati. 
              3. In seguito agli eventi sismici di cui  al  comma  1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
          disciplinato  ai  sensi  dell'articolo  5,  commi  4-ter  e
          4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
              4.  Agli  interventi  di  cui   al   presente   decreto
          provvedono  i  presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per  la
          ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20  e  29
          maggio 2012  nelle  regioni  di  rispettiva  competenza,  a
          decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
          l'intera durata dello stato di emergenza,  operando  con  i
          poteri di cui all'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe  alle  disposizioni
          vigenti stabilite con delibera del Consiglio  dei  Ministri
          adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1,  della
          citata legge. 
              5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
          interventi dei sindaci dei comuni e  dei  presidenti  delle
          province interessati dal sisma, adottando idonee  modalita'
          di coordinamento e programmazione degli interventi  stessi,
          nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A
          tal fine, i Presidenti  delle  regioni  possono  costituire
          apposita struttura  commissariale,  composta  da  personale
          dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione  di
          comando o distacco, nel limite di quindici  unita',  i  cui
          oneri  sono  posti  a  carico   delle   risorse   assegnate
          nell'ambito   della   ripartizione   del   Fondo   di   cui
          all'articolo 2. 
              5-bis.  I  Presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, in  qualita'  di  Commissari  Delegati,
          possono delegare le funzioni  attribuite  con  il  presente
          decreto ai  Sindaci  dei  Comuni  ed  ai  Presidenti  delle
          Province nel cui rispettivo territorio sono da  effettuarsi
          gli interventi oggetto  della  presente  normativa  nonche'
          alle strutture regionali competenti per materia.  Nell'atto
          di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
          statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti  norme,  e'
          possibile derogare e gli  eventuali  limiti  al  potere  di
          deroga." 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  67-septies
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese): 
              "Art. 67-septies. Interventi urgenti  in  favore  delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20  e  del  29
          maggio 2012 
              1. Il decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  recante
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10
          del presente decreto si applicano anche  ai  territori  dei
          comuni  di   Ferrara,   Mantova,   nonche',   ove   risulti
          l'esistenza del nesso causale tra i danni  e  gli  indicati
          eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario,  Commessaggio,
          Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino,  Castelnovo
          Bariano, Fiesso  Umbertiano,  Casalmaggiore,  Casteldidone,
          Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco  d'Oglio,
          Argenta. 
              1-bis. Le disposizioni previste dagli  articoli  2,  3,
          10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e successive modificazioni, e  dall'articolo  3-bis
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  si
          applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
          causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
          2012,  ricadenti  nei  comuni   di   Argelato,   Bastiglia,
          Campegine,  Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,   Modena,
          Minerbio,   Nonantola,   Reggio   Emilia   e    Castelvetro
          Piacentino. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni  di  cui  al
          comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
          la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e  del
          29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1 e  al  comma
          1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.".