art. 1 (commi 301-400)
  301. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 299 e 300, pari
a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2014,  si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,  n.
75. 
 
  302. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito  un  fondo  per  il  finanziamento  di  esigenze
indifferibili con una dotazione di 24.331.245 euro per  l'anno  2014,
da ripartire contestualmente tra le finalita'  di  cui  all'elenco  1
allegato alla presente legge,  con  un  unico  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
 
  303. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma  12,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' integrato con 10 milioni  di  euro
per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20  milioni  di
euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito  sportivo  amministra
gli importi di cui sopra in gestione  separata  in  base  ai  criteri
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro da lui delegato,  sentiti  il  Ministro  dell'interno  e  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  previo  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  della   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie  locali,  tenendo  conto  dell'esigenza  di
assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli
impianti sportivi e la loro fruibilita', nonche' per il loro sviluppo
e ammodernamento. 
 
  304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c)
del presente comma, il piu' efficace utilizzo, in via non  esclusiva,
delle risorse del Fondo di cui  al  comma  303,  come  integrate  dal
medesimo comma, nonche' di favorire comunque  l'ammodernamento  o  la
costruzione di  impianti  sportivi,  con  particolare  riguardo  alla
sicurezza  degli  impianti  e   degli   spettatori,   attraverso   la
semplificazione delle procedure amministrative  e  la  previsione  di
modalita' innovative di finanziamento: 
    a) il soggetto che intende realizzare  l'intervento  presenta  al
comune  interessato  uno  studio  di  fattibilita',  a  valere  quale
progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di  cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n.  207,  e  corredato  di  un  piano  economico-finanziario  e
dell'accordo  con  una  o  piu'  associazioni  o  societa'   sportive
utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilita'  non  puo'
prevedere  altri  tipi  di  intervento,  salvo  quelli   strettamente
funzionali alla fruibilita' dell'impianto  e  al  raggiungimento  del
complessivo  equilibrio   economico-finanziario   dell'iniziativa   e
concorrenti alla valorizzazione del territorio  in  termini  sociali,
occupazionali  ed  economici  e   comunque   con   esclusione   della
realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune,
previa  conferenza  di  servizi  preliminare  convocata  su   istanza
dell'interessato in ordine allo studio di fattibilita', ove ne valuti
positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine  di  novanta
giorni  dalla  presentazione  dello  studio  medesimo,  il   pubblico
interesse della  proposta,  motivando  l'eventuale  mancato  rispetto
delle priorita' di cui al comma 305  ed  eventualmente  indicando  le
condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di  assenso  sul
progetto; 
    b) sulla base  dell'approvazione  di  cui  alla  lettera  a),  il
soggetto proponente presenta al comune  il  progetto  definitivo.  Il
comune, previa conferenza  di  servizi  decisoria,  alla  quale  sono
chiamati a partecipare tutti i soggetti  ordinariamente  titolari  di
competenze in ordine al progetto presentato e che puo' richiedere  al
proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in
via definitiva sul progetto;  la  procedura  deve  concludersi  entro
centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove  il  progetto
comporti atti di competenza regionale, la conferenza  di  servizi  e'
convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni  dalla
presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce  ogni
autorizzazione  o  permesso  comunque  denominato   necessario   alla
realizzazione dell'opera e determina  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera medesima; 
    c) in caso di superamento dei termini di cui alle  lettere  a)  e
b), relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari
o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto,  il  Presidente
del Consiglio dei  ministri,  su  istanza  del  soggetto  proponente,
assegna  all'ente  interessato   trenta   giorni   per   adottare   i
provvedimenti  necessari;  decorso  inutilmente  tale   termine,   il
presidente della regione interessata nomina  un  commissario  con  il
compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito  il
comune interessato, i  provvedimenti  necessari.  Relativamente  agli
impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al
coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente  l'ulteriore
termine di trenta giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio
dei ministri, al quale e' invitato a partecipare il presidente  della
regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla  richiesta,  adotta,
entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari; 
    d) in caso di interventi da  realizzare  su  aree  di  proprieta'
pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto  approvato  e'
fatto  oggetto  di  idonea  procedura  di   evidenza   pubblica,   da
concludersi comunque entro novanta  giorni  dalla  sua  approvazione.
Alla gara e' invitato anche il soggetto  proponente,  che  assume  la
denominazione di promotore. Il  bando  specifica  che  il  promotore,
nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario,  puo'  esercitare  il
diritto  di  prelazione  entro  quindici  giorni  dall'aggiudicazione
definitiva e divenire  aggiudicatario  se  dichiara  di  assumere  la
migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili,  le
previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163, in materia di finanza di progetto.  Qualora  l'aggiudicatario
sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a),  primo  periodo,  il
predetto aggiudicatario e' tenuto a subentrare nell'accordo  o  negli
accordi di cui alla medesima lettera e periodo; 
    e) resta salvo il regime  di  maggiore  semplificazione  previsto
dalla normativa vigente in  relazione  alla  tipologia  o  dimensione
dello specifico intervento promosso. 
 
  305. Gli interventi di cui al comma 304,  laddove  possibile,  sono
realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o
relativamente a impianti localizzati in aree gia' edificate. 
 
  306.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
 
  307. Per l'organizzazione  dei  Campionati  mondiali  di  pallavolo
femminile del 2014  e'  attribuito  al  Comitato  olimpico  nazionale
italiano (CONI) un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014. 
 
  308. Al fine di consentire la realizzazione di  interventi  urgenti
per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei
«Luoghi della memoria» nel quadro degli  eventi  programmati  per  la
celebrazione  del  Centenario  della  prima   guerra   mondiale,   e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per  l'anno  2014  e  di  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. 
 
  309. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi  della  prima
guerra mondiale e di preservarne la memoria in  favore  delle  future
generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni,  convegni,
mostre, pubblicazioni e  percorsi  di  visita,  anche  prevedendo  il
coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e  grado  in  un  percorso
didattico integrativo ai  fini  del  recupero  di  lettere,  oggetti,
documenti e di altro materiale storico, e' autorizzata  la  spesa  di
1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. 
 
  310. Il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' destinato al finanziamento  delle  iniziative  finalizzate
alla gestione e all'implementazione del portale «Normattiva» volto  a
facilitare la ricerca  e  la  consultazione  gratuita  da  parte  dei
cittadini della normativa vigente, nonche' a  fornire  strumenti  per
l'attivita'  di  riordino   normativo.   Il   programma,   le   forme
organizzative  e  le  modalita'  di  funzionamento  delle   attivita'
relative al portale, anche al fine di favorire la  convergenza  delle
banche dati regionali, sono disciplinati con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri,  previa  intesa  con  il  Presidente  del
Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati
e previo parere  della  Conferenza  dei  presidenti  delle  assemblee
legislative delle regioni e delle province autonome. Il  Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo  delle
attivita'. La banca dati del portale e' alimentata  direttamente  dai
testi degli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana e le relative  attivita'  sono  svolte,  su  base
convenzionale, dal medesimo soggetto preposto  alla  stampa  ed  alla
gestione, anche con strumenti telematici, della  Gazzetta  Ufficiale.
Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo  e'  incrementato
di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di  euro  1.000.000  per  ciascuno
degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno  2017.
Ulteriori  finanziamenti  possono  essere  attribuiti  al  fondo   da
soggetti pubblici e privati, con le modalita' stabilite dallo  stesso
decreto. 
 
  311. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre
2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2009, n. 9, sono abrogati. 
 
  312. Per il completamento e la implementazione del progetto x-leges
finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi  costituzionali,
per assicurare la completa informatizzazione della  formazione  degli
atti normativi e  delle  deliberazioni  adottate  dal  Consiglio  dei
ministri, nonche' per alimentare la Gazzetta Ufficiale in conformita'
alle disposizioni del codice di cui al decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e' istituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  un  fondo  con  una  dotazione  complessiva  pari  ad  euro
1.500.000, di cui euro 200.000 per  l'anno  2014,  euro  400.000  per
l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro  200.000  per  l'anno
2017, euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 200.000 per l'anno 2019. 
 
  313. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni  anno,  riferisce  alla
Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui  all'articolo
14, comma 19, della legge 28 novembre  2005,  n.  246,  e  successive
modificazioni, sui risultati raggiunti nell'attuazione  dei  progetti
Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo. 
 
  314. All'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, il comma 30
e' abrogato. 
 
  315. All'articolo 1, comma 144, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, dopo le parole: «livelli essenziali di assistenza» sono aggiunte
le  seguenti:  «,  nonche'  per   i   servizi   istituzionali   delle
rappresentanze  diplomatiche  e   degli   uffici   consolari   svolti
all'estero». All'articolo 5, comma  2,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, dopo le parole: «tecnico-operativa della  difesa»  sono
inserite le seguenti: «nonche'  per  i  servizi  istituzionali  delle
rappresentanze  diplomatiche  e   degli   uffici   consolari   svolti
all'estero». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  comma
si provvede mediante corrispondente riduzione degli  stanziamenti  di
parte corrente e di  parte  capitale  destinati  all'erogazione  agli
uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e  di
parte capitale, iscritti nello  stato  di  previsione  del  Ministero
degli affari esteri. 
 
  316. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013,
n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013,  n.
85, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a
seguito dell'opzione effettuata ai sensi del  comma  2  del  medesimo
articolo 1 della legge n. 418 del  1999,  il  trattamento  economico,
comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non
puo'  superare  quello  complessivamente  attribuito  ai  membri  del
Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione  previdenziale,
che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza». 
 
  317. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, dopo le parole: «compiti  ispettivi»
sono inserite le seguenti: «, a quella effettuata dal  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del  turismo  per  lo  svolgimento
delle attivita' indispensabili di  tutela  e  di  valorizzazione  del
patrimonio culturale». 
 
  318. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'
ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per
l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016 e 95 milioni di  euro
per l'anno 2017. 
 
  319. Al fine di fronteggiare la  grave  situazione  socio-economica
nell'isola di Lampedusa,  determinatasi  a  seguito  dell'eccezionale
afflusso di cittadini  provenienti  dai  Paesi  del  Mediterraneo,  e
rafforzarne  la  dotazione  di  infrastrutture,  finalizzata  ad  una
maggiore efficienza  dei  servizi,  il  CIPE  assegna  al  comune  di
Lampedusa e Linosa 20 milioni di euro per il  triennio  2014-2016,  a
valere sulle  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione
stanziate dalla presente  legge  per  il  periodo  di  programmazione
2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, il comune di Lampedusa  e  Linosa,
nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal  presente  comma,
presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che
lo istruisce, un piano di interventi di miglioramento dell'efficienza
della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento
e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano, contenente anche
specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi,
istruito positivamente, su proposta  del  Ministro  per  la  coesione
territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti e' sottoposto al CIPE, per l'approvazione in  una  riunione
cui partecipa il Presidente della Regione  siciliana.  Il  comune  di
Lampedusa  e  Linosa  puo'  richiedere  all'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di  impresa  S.p.a.  di
fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere  con  il
predetto Dipartimento, ai cui oneri  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse di cui al primo periodo del  presente  comma,  la  necessaria
assistenza tecnica per la definizione del piano  e  per  l'attuazione
degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il  ricorso  alle
misure di accelerazione di cui all'articolo 55-bis del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni,  e  a  quelle  di  cui
all'articolo  9-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98.  Le
agevolazioni di cui all'articolo  37  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle  risorse  individuate
dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate
nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa,  istituita
dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al
fine di consentire il completamento del programma  di  metanizzazione
del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre  1980,
n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 20  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2014  al  2020,  e'  autorizzata  la
concessione, ai comuni e ai loro consorzi,  di  contributi  in  conto
capitale  fino  a  un  massimo   del   54   per   cento   del   costo
dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane  di
distribuzione del gas  metano.  I  contributi  sono  erogati  qualora
l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa
ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  coesione  relative  alla  programmazione   nazionale
2014-2020, con deliberazione del CIPE, che provvede ad  assegnare  20
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2014  al  2020,  sono
stabilite le procedure per la concessione dei contributi  secondo  le
seguenti priorita': 
    a) concessione ai comuni che abbiano gia' presentato,  nei  tempi
previsti, la domanda di contributo ai sensi delle  deliberazioni  del
CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004; 
    b) proseguimento del programma  generale  di  metanizzazione  del
Mezzogiorno -- biennio operativo, di cui  alla  citata  deliberazione
del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999. 
 
  320. Al fine di consentire le attivita' di  ricerca,  assistenza  e
cura dei malati oncologici, e' autorizzata la spesa di 3  milioni  di
euro per l'anno 2014 a favore del  Centro  nazionale  di  adroterapia
oncologica (CNAO). 
 
  321. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nonche' le
Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'  assicurano
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando,  secondo  i
rispettivi ordinamenti, misure di  contenimento  della  spesa,  anche
alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di  finanza
pubblica ad esse  applicabili,  che  garantiscano  il  versamento  al
bilancio dello Stato di  un  risparmio  di  spesa  complessivo  annuo
maggiorato del 10 per cento  rispetto  agli  obiettivi  di  risparmio
stabiliti a legislazione vigente e  senza  corrispondenti  incrementi
delle entrate dovute ai contributi del  settore  di  regolazione.  Le
misure alternative di  contenimento  della  spesa  di  cui  al  primo
periodo  non  possono   prevedere   l'utilizzo   degli   stanziamenti
preordinati alle spese in conto  capitale  per  finanziare  spese  di
parte corrente ne' deroghe  alle  vigenti  disposizioni  in  tema  di
personale, con particolare riferimento a quelle comportanti  risparmi
di spesa. Il rispetto  di  quanto  previsto  dal  presente  comma  e'
asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorita'. 
 
  322. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre  1993,  n.
580, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «6. Al fine di garantire la  partecipazione  del  sistema  camerale
agli obiettivi di contenimento di  finanza  pubblica  e  ai  relativi
risparmi  di  spesa  applicabili,  ciascuna  camera   di   commercio,
l'Unioncamere  e  le  singole  unioni  regionali  possono  effettuare
variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo
il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento  dei
risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei  conti
dei  singoli  enti  attesta  il  conseguimento  degli  obiettivi   di
risparmio e le modalita' compensative tra  le  diverse  tipologie  di
spesa». 
 
  323. All'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n.  146,  dopo  il
comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Al fine di garantire la  continuita'  dell'attivita'  della
Commissione, nei limiti  dei  contingenti  di  cui  al  comma  2,  il
personale di ruolo della pubblica  amministrazione,  in  servizio  in
posizione di comando  alla  data  del  30  giugno  2013,  che  ne  fa
richiesta, e' trasferito alla  Commissione  e  inquadrato  nel  ruolo
organico del personale  della  Commissione,  appositamente  istituito
senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  con
corrispondente   riduzione   delle    dotazioni    organiche    delle
amministrazioni  di  appartenenza  e  trasferimento  delle   relative
risorse finanziarie. Il numero delle unita' di personale in posizione
di comando di cui l'amministrazione puo' avvalersi ai sensi del comma
2 e' ridotto di un numero pari alle unita' immesse in ruolo». 
 
  324. Al fine di estendere il beneficio di cui  all'articolo  4  del
decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, in  favore  delle  reti  e  dei
consorzi  di  imprese  utilizzatori  di  gas  ed   energia   a   fini
industriali, i quali abbiano almeno per una percentuale  pari  all'80
per  cento  la  propria  unita'  produttiva  ubicata  nei   distretti
industriali individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n.  317,
nonche' ai  sensi  delle  normative  regionali  vigenti,  considerati
utente  unico,  anche  se  con  punti  di  fornitura   multipla,   e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite
le modalita' attuative della presente disposizione. 
 
  325. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della  legge
24  dicembre  2012,  n.  228,  relative  al  commissariamento   delle
amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale
del mandato nonche' di cessazione anticipata degli organi provinciali
che intervengono in una data compresa tra  il  1º  gennaio  e  il  30
giugno 2014. 
 
  326. All'articolo 11  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
dopo il comma 19 e' inserito il seguente: 
  «19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di
eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresi' individuate,  con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
le   fondazioni   lirico-sinfoniche   che,    presentando    evidenti
peculiarita'  per  la  specificita'  della  storia  e  della  cultura
operistica e sinfonica  italiana,  per  la  loro  assoluta  rilevanza
internazionale, le  eccezionali  capacita'  produttive,  i  rilevanti
ricavi propri, nonche' per il significativo  e  continuativo  apporto
finanziario  di  soggetti   privati,   possono   dotarsi   di   forme
organizzative  speciali,  fermo  restando  il  rispetto  di  tutti  i
requisiti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,   lettera   f),   del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri
statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma  15,  lettere
a), numero 2), e b), del presente articolo». 
 
  327. Fermo quanto stabilito al comma 326, la disposizione di cui al
numero 2)  della  lettera  a)  del  comma  15  dell'articolo  11  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si  applica  alla  Fondazione
Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo  sono  svolte  dal
consiglio di amministrazione. 
 
  328. E' autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a
favore dell'orchestra «I virtuosi italiani» di Verona, finalizzato al
sostegno della programmazione musicale. 
 
  329. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Per i contratti di locazione passiva  degli  immobili  di  cui  al
primo comma, i limiti temporali  indicati  all'articolo  12,  secondo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati,
se nel contratto e' inserita la clausola  di  acquisto  dell'immobile
locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente». 
 
  330. Ai fini della razionalizzazione e  del  riassetto  industriale
nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli  di
amministrazione di SICOT --  Sistemi  di  consulenza  per  il  Tesoro
S.r.l. e di Consip Spa, entro venti giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione
del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in  Consip
Spa. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la  convenzione
attualmente  in  essere  tra  la  SICOT   S.r.l.   e   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e'  risolta  e  le  attivita'  previste
dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal
Ministero, sulla base di un nuovo rapporto  convenzionale,  a  Consip
Spa,  secondo  modalita'  in  grado  di  limitare  esclusivamente  al
Ministero dell'economia e delle finanze --  Dipartimento  del  tesoro
l'accesso  ai  dati  e  alle  informazioni  trattati.  Le  operazioni
compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta  di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali
e da ogni  altra  imposta  indiretta  esclusa  l'imposta  sul  valore
aggiunto. 
 
  331. All'articolo 14  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  «11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, la societa'  di  cui  all'articolo  5-bis  del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993,  n.  202,  e'  trasferita  alla  Societa'
Fintecna s.p.a. o a societa'  da  essa  interamente  controllata.  Il
corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo le procedure e
ai  sensi  del  comma   12.   Entro   trenta   giorni   dall'avvenuto
trasferimento, la societa' trasferitaria  provvede  a  deliberare  la
messa in liquidazione della societa'»; 
    b) il primo periodo del comma  12  e'  sostituito  dal  seguente:
«Entro i trenta giorni successivi alla messa  in  liquidazione  della
societa', si provvede alla  nomina  di  un  collegio  di  tre  periti
designati, uno dalla societa' trasferitaria, uno  dal  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e  uno  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine  di
effettuare,  entro  novanta  giorni,   una   valutazione   estimativa
dell'esito finale della liquidazione della societa' trasferita». 
 
  332. La societa' EUR Spa puo' presentare al Ministero dell'economia
e delle finanze -- Dipartimento del  tesoro,  entro  il  15  febbraio
2014,    con    certificazione    congiunta    del    presidente    e
dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad  anticipazione
di liquidita', per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni  di
euro. L'anticipazione e' concessa, previa presentazione di  un  piano
di pagamento  dei  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili,  a  valere
sull'incremento  della  dotazione  del  Fondo   per   assicurare   la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed  esigibili,  di
cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
e successive modificazioni, previsto dall'articolo 13, comma  8,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Della presente  disposizione  si
tiene  conto  nella  predisposizione  del   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive  modificazioni,  con  il  quale,  ai  sensi  del  citato
articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, si  provvede
alla distribuzione dell'incremento del  predetto  Fondo  tra  le  sue
diverse sezioni. 
 
  333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si  provvede  a
seguito: 
    a) della predisposizione, da parte della  societa'  EUR  Spa,  di
misure  idonee  e  congrue  di   copertura   annuale   del   rimborso
dell'anticipazione  di   liquidita'   maggiorata   degli   interessi,
verificate da un apposito tavolo tecnico cui partecipano la societa',
il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro
e Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  nonche'  il
comune di Roma Capitale; 
    b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero
dell'economia e  delle  finanze  --  Dipartimento  del  tesoro  e  la
societa' EUR Spa, nel quale sono definite le modalita' di  erogazione
e di restituzione  delle  somme,  comprensive  di  interessi,  in  un
periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresi', qualora  la
societa' non adempia nei termini stabiliti al versamento  delle  rate
dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime  somme  da  parte
del Ministero dell'economia e delle finanze,  sia  l'applicazione  di
interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della societa'  e'
pari al rendimento di mercato  dei  buoni  poliennali  del  tesoro  a
cinque anni in corso di emissione. 
 
  334.   Per   assicurare   il   completamento   del   processo    di
modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita  della  stampa
quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento
tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il  termine  previsto
dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio  2012,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio  2012,  n.  103,
per la tracciabilita' delle vendite e delle rese, e' differito al  31
dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta  di  cui  al  medesimo
comma e' riconosciuto per l'anno 2014. 
 
  335. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 577 del presente articolo, i commi 1, 2  e  3  dell'articolo
11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  abrogati.
Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui  alle
suddette disposizioni,  come  rideterminate  ai  sensi  del  predetto
decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alla dotazione di cui  all'articolo  4,  comma  1,  terzo
periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. 
 
  336. Ai fini del  mantenimento,  per  il  triennio  2014-2016,  del
regime di  sospensione  delle  agevolazioni  tariffarie  postali,  in
scadenza al 31 dicembre 2013,  il  termine  di  cui  al  comma  1-bis
dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2010, n. 163, e'  prorogato
al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad  applicarsi
la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla  legge
24 febbraio 2012, n. 14, per le spedizioni di prodotti editoriali  da
parte  delle  associazioni  e  organizzazioni  senza  fini  di  lucro
iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e  delle
associazioni d'arma e combattentistiche. 
 
  337. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo
1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  16  luglio  2012,  n.  103,  ai  fini
dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e
diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalita'
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1983,
n. 48. 
 
  338. La Banca  d'Italia  tiene  conto,  nell'ambito  della  propria
autonomia, dei principi di contenimento della spesa di cui  ai  commi
da 452 a 488. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con  le
organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di  contrattazione  in
tempo utile per  dare  attuazione  ai  suddetti  principi,  la  Banca
d'Italia provvede sulle materie oggetto  del  mancato  accordo,  fino
alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo. 
 
  339. A decorrere dall'anno 2014, la  quota  delle  risorse  di  cui
all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da
attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da  sostenere  per  gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti  dal  servizio  per
malattia effettuati dalle  aziende  sanitarie  locali,  e'  ripartita
annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  alla
predisposizione del decreto di cui al periodo precedente  sulla  base
di una proposta della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome, da trasmettere entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno  con
riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole  regioni
provvedono all'assegnazione delle  rispettive  quote  determinate  ai
sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati.  Le
risorse di cui al presente comma, attribuite alle regioni e agli enti
da esse vigilati, non possono essere destinate  a  finalita'  diverse
dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal  servizio
per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i  cui  oneri
dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse. 
 
  340. Al comma 10-bis dell'articolo 4 del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Ai  fini
della razionalizzazione del  servizio,  l'INPS,  per  l'effettuazione
delle visite mediche di controllo domiciliari ai  lavoratori  assenti
dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei  medici
inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente». 
 
  341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  340  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
  342. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: «al di sopra della soglia di rilievo  comunitario»
sono soppresse. 
 
  343. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni  di  cui  al
presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori,  servizi
e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta,
nonche' nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e  al  secondo
periodo del comma 11 dell'articolo 125». 
 
  344. All'articolo 37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  «11. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  della
giustizia, e'  stabilita  la  ripartizione  in  quote  delle  risorse
confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per  essere
destinate,  in  via  prioritaria,  all'assunzione  di  personale   di
magistratura  ordinaria,  nonche',  per  il  solo  anno  2014,  nella
prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e  per
consentire a coloro  che  hanno  completato  il  tirocinio  formativo
presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228,  lo  svolgimento  di  un  periodo  di
perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014,  nel  limite
di spesa di 15 milioni di euro. La titolarita' del relativo  progetto
formativo e' assegnata al  Ministero  della  giustizia.  A  decorrere
dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni  di  euro  del  predetto
importo e' destinata all'incentivazione del personale  amministrativo
appartenente  agli  uffici  giudiziari  che  abbiano  raggiunto   gli
obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga  alle  disposizioni  di
cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e alle  spese  di  funzionamento  degli  uffici  giudiziari.  La
riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e' effettuata al
netto delle risorse utilizzate per le  assunzioni  del  personale  di
magistratura ordinaria». 
 
  345. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e'  autorizzata  la
spesa di 2,9 milioni di euro per le finalita' di cui  all'articolo  8
della legge 23 febbraio 2001,  n.  38,  e  di  500.000  euro  per  le
finalita' di cui all'articolo 21 della medesima legge. 
 
  346. E'  istituito,  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di  euro  per
l'anno 2014 finalizzato  ad  interventi  in  conto  capitale  per  la
ricostruzione  e  messa  in  sicurezza  del  territorio  nelle   zone
interessate da eventi emergenziali pregressi  per  le  quali  vi  sia
stato il rientro all'ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, ovvero vi sara' nel corso del  2014.  Il  fondo  puo'  essere
utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte  e  beni
mobili strumentali all'attivita' produttiva, inclusa quella agricola,
purche'  i  danni  siano  in  nesso  di  causalita'  con  l'evento  e
dimostrabili con perizia giurata, risalente al  periodo  dell'evento.
Gli interventi attuati con le risorse del fondo di  cui  al  presente
comma sono monitorati ai sensi del decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi. 
 
  347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 346,  ai
sensi e con le  modalita'  ivi  previste,  sono  ammessi  i  seguenti
interventi: 
    a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese
che abbiano subito danni alle scorte e  ai  beni  mobili  strumentali
all'attivita'  produttiva  a   seguito   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che hanno colpito il territorio  della  regione  Marche
nei giorni dal 1º al 6 marzo 2011; 
    b) interventi per la ricostruzione a  seguito  degli  eccezionali
eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province  di
Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20  al
24 ottobre 2013, nonche' della regione Marche nei giorni tra il 10  e
l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro  per  l'anno
2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari; 
    c) al fine di  consentire  l'avvio  dell'opera  di  ricostruzione
necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento  sismico
verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5  milioni  di  euro  per
l'anno  2014  per  il  finanziamento  degli  interventi   diretti   a
fronteggiare i danni conseguenti al sisma. 
 
  348. Al fine di completare le attivita' finalizzate alla prima fase
di ricostruzione e di recupero del tessuto  urbano  e  sociale  della
citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere,  all'articolo  4,  comma
14, del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita', i  comuni  del
cratere possono prorogare  o  rinnovare  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2014 i contratti di  lavoro  a  tempo  determinato  previsti
dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre  2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,
n.  10,  nonche'  i  contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa stipulati in  forza  delle  ordinanze  emergenziali  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo  7,  comma
6-ter, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,  n.  71,  avvalendosi  del
sistema derogatorio ivi previsto anche per  l'anno  2014  nel  limite
massimo di spesa di 0,5 milioni di euro». 
 
  349. Al fine di completare le attivita' finalizzate alla prima fase
di ricostruzione del tessuto urbano, sociale  e  occupazionale  della
citta' dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il  solo
anno 2014, il comune dell'Aquila e' autorizzato, nel limite di  spesa
di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno,  anche  in  deroga  alle
vigenti normative in materia  di  vincoli  alle  assunzioni  a  tempo
determinato presso le amministrazioni pubbliche, di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n.  368,  al  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  anche
con  riferimento  all'articolo  19  di  quest'ultimo  decreto,  e  di
rispetto del patto di stabilita' e di spesa del personale di cui alla
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014  i
contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di
funzione  dirigenziale,  stipulati   sulla   base   della   normativa
emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui  all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo  2012,
con  rendicontazione  al  titolare  dell'Ufficio  speciale   per   la
ricostruzione della citta' dell'Aquila. 
 
  350.  Al  fine  di   concorrere   ad   assicurare   la   stabilita'
dell'equilibrio  finanziario  nel  comune  dell'Aquila,  negli  altri
comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario  delegato  n.  3
del  16  aprile  2009  e  n.  11  del  17  luglio  2009,   pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile  2009  e
n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, nonche' per
assicurare la continuita' del servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti
solidi  urbani,  e'  assegnato  un   contributo   straordinario   per
l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori  costi  sostenuti  o  delle
minori entrate conseguite derivanti  dalla  situazione  emergenziale,
nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune  dell'Aquila,
di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del  cratere  e
di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila. 
 
  351. Per agevolare l'autonoma sistemazione  dei  cittadini  la  cui
prima abitazione e' stata oggetto di ordinanza di sgombero a  seguito
del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i  contributi
previsti all'articolo 2  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 sono  estesi  fino
al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro. 
 
  352. All'articolo 1, comma 319, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, le parole: «6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2014»
sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2014». 
 
  353. Per l'anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione
Molise e' determinato, sia in termini di competenza sia in termini di
cassa,  dalla  somma  delle  spese  correnti  e  in  conto   capitale
risultanti dal consuntivo  al  netto  di  quelle  effettuate  per  la
ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi  sismici
dell'ottobre e del  novembre  2002.  L'esclusione  opera  nei  limiti
complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014. 
 
  354. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di  stabilita'  interno
dei comuni e delle province, individuati ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.  122,  e  dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le
procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai
commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della  regione
Emilia-Romagna e di 2,5 milioni  di  euro  per  gli  enti  locali  di
ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.  Ai  fini  dell'attuazione
della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna,  Lombardia  e
Veneto nel ridurre gli obiettivi degli  enti  locali  non  peggiorano
contestualmente il proprio obiettivo di patto. 
 
  355. All'articolo 32, comma 4, della legge  12  novembre  2011,  n.
183, dopo la lettera n-quater) e' aggiunta la seguente: 
  «n-quinquies)   dei   trasferimenti   effettuati   dalle    regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni  e  dei
territori terremotati nel maggio 2012, a  titolo  di  cofinanziamento
della quota nazionale e regionale del contributo di solidarieta', nel
limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014». 
 
  356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio  2013  e  2014
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.  ai  comuni
di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1º
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6  giugno
2012, e  successive  modificazioni,  e  all'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  e  successive  modificazioni,
nonche' alle province dei predetti comuni,  trasferiti  al  Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  non  ancora
effettuato alla data di entrata in  vigore  del  presente  comma,  e'
differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  all'anno
immediatamente successivo  alla  data  di  scadenza  del  periodo  di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Il  presente
comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1  milioni  di
euro per l'anno 2014 e a 5,3 milioni di  euro  per  l'anno  2015,  si
provvede con le risorse di cui  alle  contabilita'  speciali  di  cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,  n.  122,
che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
 
  357.  Gli  interventi  per  l'assistenza  alla  popolazione  e  gli
interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,  n.  122,  possono  essere
ammessi, nei limiti delle  risorse  ivi  previste,  anche  in  comuni
diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del  predetto
decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove  risulti  l'esistenza  di  un
nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti
ed eventi sismici. 
 
  358. Per la concessione dei contributi di cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili
di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si
applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel  medesimo
decreto-legge, anche qualora: 
    a)  il  conduttore  non  possieda  la   residenza   nell'edificio
danneggiato oppure l'immobile  risulti  domicilio  per  lavoratori  o
foresteria, purche' in entrambi i casi il contratto  di  affitto  sia
stato regolarmente registrato in una data antecedente alla  data  del
sisma; 
    b) alla data del sisma il proprietario non  risultasse  residente
anagraficamente nell'immobile danneggiato  poiche'  ospitato  in  una
struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato  temporaneamente
la residenza; 
    c)  il  proprietario  di  abitazione   inagibile   sia   iscritto
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e  l'immobile
danneggiato sia adibito a domicilio  nei  periodi  di  permanenza  in
Italia. 
 
  359. I Commissari delegati di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,  sono  autorizzati  ad  impiegare
fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per  la  ricostruzione
di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge,  per  il  pagamento
dei maggiori interessi maturati  a  carico  dei  soggetti  che  hanno
contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per  immobili  di
edilizia abitativa, a seguito della sospensione  delle  rate  di  cui
all'articolo 8, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge. 
 
  360. All'articolo 3, comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122,  le  parole:  «entro  il  31  marzo  2013»  sono
sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro il 31  dicembre
2014». 
 
  361. All'articolo 11  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,  n.  122,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo  del  tessuto
produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del  20  e  del  29
maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna  contabilita'
speciale alla data di entrata in vigore della presente  disposizione,
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del  presente
articolo, possono essere  utilizzate  anche  per  agevolazioni  nella
forma di contributo in conto capitale, alle imprese  che  realizzino,
ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti
produttivi nei territori individuati dal  comma  1  dell'articolo  1,
ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1  al  presente  decreto,
integrati dai  territori  individuati  dall'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. 
  1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi  di  cui  al
cui al  comma  1-bis  sono  concesse  secondo  quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15  dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  trattato
agli aiuti di importanza  minore  ("de  minimis"),  o  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1535/2007  della  Commissione,  del  20  dicembre
2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  trattato
CE agli aiuti de minimis nel settore della  produzione  dei  prodotti
agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato
autorizzati. 
  1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter
provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma  2  dell'articolo
1; i criteri, le  condizioni  e  le  modalita'  di  concessione  sono
disciplinati con propri  atti  dalla  regione  Emilia-Romagna,  dalla
regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono,  in
particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese
ammesse,  i  criteri  di  valutazione,  i  documenti  istruttori,  la
procedura, le condizioni per l'accesso, per  l'erogazione  e  per  la
revoca   dei   contributi,   le   modalita'   di   controllo   e   di
rendicontazione». 
 
  362. Al fine di  consentire  un'adeguata  continuita'  di  funzione
degli istituti coinvolti nell'attivita' di emergenza e  ricostruzione
del patrimonio culturale nelle aree  colpite  dal  sisma  del  maggio
2012, le disposizioni di cui all'articolo  30,  comma  2-sexies,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, non si  applicano  al  personale  comandato  da  altre
amministrazioni presso gli uffici del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo che  hanno  sede  o  competenze  di
tutela nei territori delle province di  Bologna,  Modena,  Ferrara  e
Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva  degli  organici  del
Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  e
all'assorbimento  nei  ruoli  del  personale   comandato   da   altre
amministrazioni che ne faccia richiesta. 
 
  363. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º  agosto  2012,  n.
122, e successive modificazioni,  le  parole:  «diciotto  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi». 
 
  364.  La  durata  della  contabilita'  speciale  n.  5458  di   cui
all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  28  del  2  febbraio  2013,  e'  prorogata  di
ventiquattro mesi. Il dirigente dell'Unita' di progetto  Sicurezza  e
qualita' della regione Veneto e' tenuto a presentare alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile il
rendiconto  semestrale   delle   risorse   di   cui   alla   predetta
contabilita'. 
 
  365. I finanziamenti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo
18 del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  in  quanto  a
basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di
finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26  del  medesimo
decreto legislativo. 
 
  366. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le  parole:  «lettera  a)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«lettere a), b) ed f)»; 
    b) dopo le parole: «edilizia abitativa e ad uso produttivo,» sono
inserite le seguenti: «nonche' al risarcimento dei danni  subiti  dai
beni mobili strumentali all'attivita' ed  alla  ricostituzione  delle
scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attivita'
danneggiate  dal  sisma  al  fine  di   garantirne   la   continuita'
produttiva,». 
 
  367. Nel limite delle risorse disponibili  sulle  contabilita'  dei
Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n. 122, in cui confluiscono  le  risorse  finanziarie  relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate  all'anno  2015  le
possibilita' assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo. 
 
  368. Al fine di consentire il regolare svolgimento della  didattica
e reintegrare il patrimonio immobiliare  danneggiato  dal  sisma  del
2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma
1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non  si  applicano
alle amministrazioni delle Universita' che hanno sede  nei  territori
colpiti dal sisma di cui al  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 
 
  369.   Per   favorire   la   ricostruzione,   riqualificazione    e
rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri  storici  e  dei  centri
urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e
privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al
citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  1º  giugno
2012, e  successive  modificazioni,  e  all'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  e  successive  modificazioni,
predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle
condizioni di vita, alla ripresa delle attivita' economiche  ed  alla
riduzione della vulnerabilita' edilizia ed urbana, sulla  base  delle
disposizioni impartite dalle regioni interessate. 
 
  370.  Al  finanziamento  dei  piani  possono   concorrere   risorse
disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  135,  nonche'  risorse  private  attivate  a  seguito   di
specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate. 
 
  371. I finanziamenti di cui al comma 369, che non possono  comunque
eccedere la  quota  di  contributo  riconosciuto  a  ciascuna  unita'
immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n.  74  del  2012,
sono destinati: 
    a) agli interventi di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  a),
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122; 
    b) all'acquisto delle aree necessarie  per  la  delocalizzazione,
parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo  dell'eventuale
potenzialita' edificatoria qualora per finalita' di  contenimento  di
consumo di suolo si  acquisisca  un'area  gia'  pianificata  ai  fini
edificatori; 
    c) alla ricostruzione di immobili,  da  parte  di  terzi,  che  i
proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati  ad
attivita' produttive, a servizi, alla residenza o  alla  locazione  a
canone concordato con priorita' per coloro che risiedevano alla  data
del sisma nel centro storico danneggiato; 
    d) all'acquisto di immobili  immediatamente  disponibili  per  la
destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti
nei piani dei comuni di cui al comma 369. 
 
  372. I criteri e le modalita' di concessione dei  finanziamenti  di
cui al  comma  369  sono  definiti  con  appositi  provvedimenti  dei
Commissari delegati che garantiscono altresi' il  riconoscimento  dei
finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti. 
 
  373. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del
comma 371, il finanziamento per l'acquisto di aree non puo'  superare
il 30 per cento  del  costo  dell'intervento  di  ricostruzione,  con
contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria  su  cui
insiste l'edificio demolito e non ricostruito. 
 
  374. Le risorse disponibili di cui all'articolo 10,  comma  5,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di
euro,  sono  attribuite  alla  provincia  dell'Aquila,  al  fine   di
provvedere, d'intesa con il comune dell'Aquila, alla realizzazione di
un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di  iniziative
per il contrasto di situazioni di marginalita' dovute  alla  violenza
di genere e sui bambini. 
 
  375. I risparmi derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  1  della
legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in
67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di 59 milioni di  euro
per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 346
a 351. La rimanente quota, pari  a  8.629.845  euro,  confluisce  nel
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
  376. Alla compensazione degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  dei
commi da 353 a 355, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro
per l'anno 2014, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
 
  377. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da
universita' non statali di cui all'articolo 8, comma 1,  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999,  n.  517,  e'  disposto,  a  titolo  di
concorso  statale  al  finanziamento  degli   oneri   connessi   allo
svolgimento delle attivita' strumentali necessarie  al  perseguimento
dei fini istituzionali  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al  citato
articolo 8, comma 1, il finanziamento  di  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2015 al 2024, la cui erogazione e'  subordinata  alla  sottoscrizione
dei protocolli d'intesa, tra le  singole  universita'  e  la  regione
interessata, comprensivi della definitiva  regolazione  condivisa  di
eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo  tra
i policlinici universitari gestiti direttamente  da  universita'  non
statali e' stabilito con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute. 
 
  378. E' rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di  30  milioni
di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma  33,
della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
 
  379. Per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di  euro
per il rifinanziamento  del  Fondo  di  cui  all'articolo  13,  comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali  risorse  sono
prioritariamente destinate ad interventi di messa  in  sicurezza  del
territorio. 
 
  380. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190
milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2016. 
 
  381. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'
incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014. 
 
  382. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in  materia  di
erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre  1996,
n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  un  regolamento  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
 
  383. Il regolamento di cui al comma  382  si  attiene  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a)  trasparenza  e  pubblicita'  dei   procedimenti   concernenti
l'assegnazione dei contributi; 
    b) semplificazione e celerita' dei procedimenti; 
    c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti
culturali  beneficiari,  tra   cui:   possesso   della   personalita'
giuridica; assenza di finalita' di lucro; storicita'  della  presenza
dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza  nazionale
e internazionale dell'attivita' svolta; possesso di un consistente  e
notevole patrimonio culturale  relativo  all'ambito  disciplinare  di
vocazione   dell'istituto,   pubblicamente   fruibile   in    maniera
continuativa  anche  mediante  l'utilizzo  delle  nuove   tecnologie;
svolgimento di attivita' e di programmi di ricerca e di formazione di
rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in  collaborazione
tra piu' istituti culturali; capacita' di attrarre capitali privati e
promuovere  forme  di  mecenatismo;  svolgimento   di   attivita'   e
prestazione di servizi di accertato  e  rilevante  valore  culturale;
disponibilita'  di  sede  e  di  attrezzature  idonee   e   adeguate;
costituzione degli stessi e svolgimento di un'attivita'  continuativa
da  almeno  cinque  anni;  possesso  di  un  consistente   patrimonio
librario, archivistico, museale,  audiovisivo,  musicale,  storico  e
corrente,  valorizzato  dall'adesione   al   Servizio   bibliotecario
nazionale  o  ad  altre  reti  anche  di  carattere   internazionale;
svolgimento di attivita' di ricerca  e  di  formazione  di  interesse
pubblico, a livello nazionale o internazionale; 
    d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo
unicita'  di  visione  e  conseguente  programmazione  delle  risorse
statali, tenendo conto anche dei contributi  a  quegli  istituti  che
fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo; 
    e)   orientamento   del   sistema   di   contribuzione    statale
prioritariamente  e  prevalentemente  a  favore   delle   istituzioni
culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni
e sovrapposizioni con il sistema delle  contribuzioni  erogate  dalle
regioni e dagli enti locali; 
    f) previsione di una tabella di  istituti  culturali  beneficiari
del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata su
proposta del Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentite le competenti Commissioni parlamentari; 
    g) previsione di una procedura concorsuale  annuale  mediante  la
quale sono attribuiti  contributi  per  progetti  di  elevato  valore
culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da  reti  di
istituti culturali, anche  al  fine  di  ottimizzare  i  servizi  per
l'utenza; 
    h) definizione  delle  procedure  concorsuali  per  l'accesso  ai
contributi statali di cui alle lettere f) e g); 
    i) individuazione di forme adeguate di vigilanza  sulla  gestione
economico-finanziaria delle istituzioni  culturali  beneficiarie  del
contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze; 
    l) previsione di una norma transitoria  che  faccia  salve,  fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui al  presente  comma,  le
eventuali richieste del contributo statale previsto  dall'articolo  1
della  citata  legge  n.  534  del  1996,  redatte  ed  inoltrate  ai
competenti uffici del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo secondo le modalita' prescritte. 
 
  384. All'articolo 25, primo comma, della legge 5  agosto  1981,  n.
416,  e  successive  modificazioni,  la   parola:   «contributi»   e'
sostituita dalla seguente:  «premi»  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Alle pubblicazioni periodiche di cui  al  presente
comma  possono  essere  conferite,  inoltre,  menzioni  speciali  non
accompagnate da apporto economico». 
 
  385. Sullo schema di regolamento di cui al comma 382  e'  acquisito
il parere del Consiglio  di  Stato  e  delle  competenti  Commissioni
parlamentari. I  pareri  sono  espressi  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e' comunque emanato. 
 
  386. All'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San  Carlo  di
Napoli e' destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2014. 
 
  387. All'articolo 2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 222: 
      1)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «31  marzo  2011»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno» e  le  parole:
«in corso» sono sostituite  dalle  seguenti:  «da  avviare  nell'anno
seguente»; 
      2) dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: «Ai fini  del
contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni  dello
Stato, nell'espletamento  delle  indagini  di  mercato  di  cui  alla
lettera  b)  del  terzo  periodo  del  presente  comma,   finalizzate
all'individuazione degli immobili da assumere in  locazione  passiva,
hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente piu'
vantaggiose per l'Erario sulla base  di  quanto  previsto  dal  comma
222-bis, valutando anche la possibilita' di decentrare gli uffici»; 
      3) l'ottavo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Sulla  base
delle attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente
comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce  il  piano
di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene
inviato,  previa  valutazione  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze in ordine  alla  sua  compatibilita'  con  gli  obiettivi  di
riduzione del  costo  d'uso  e  della  spesa  corrente,  ai  Ministri
interessati per le valutazioni di competenza  ed  e'  pubblicato  nel
sito internet dell'Agenzia del demanio»; 
    b) al comma 222-bis: 
      1) il quarto periodo e' soppresso; 
      2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine  di
pervenire ad ulteriori risparmi di spesa,  le  Amministrazioni  dello
Stato di cui al comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo
le modalita' ed i termini determinati con provvedimento del direttore
della medesima Agenzia, i dati e le informazioni  relativi  ai  costi
per l'uso degli edifici di proprieta' dello Stato e  di  terzi  dalle
stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  del
demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla
medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto,  sulla  base  dei
dati e delle  informazioni  fornite  dalle  predette  Amministrazioni
dello Stato. Queste ultime, entro due anni  dalla  pubblicazione  del
relativo provvedimento nel sito internet  dell'Agenzia  del  demanio,
sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori  di  performance  ivi
riportati»; 
    c) il comma 224 e' sostituito dal seguente: 
  «224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo,
le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da  222
a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». 
 
  388.  Anche  ai  fini  della  realizzazione  degli   obiettivi   di
contenimento della  spesa,  i  contratti  di  locazione  di  immobili
stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma  2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni, non possono essere rinnovati,  qualora  l'Agenzia  del
demanio, nell'ambito delle proprie  competenze,  non  abbia  espresso
nulla  osta  sessanta  giorni  prima  della  data  entro   la   quale
l'amministrazione  locataria  puo'  avvalersi   della   facolta'   di
comunicare  il  recesso  dal  contratto.  Nell'ambito  della  propria
competenza  di  monitoraggio,  l'Agenzia  del  demanio  autorizza  il
rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di
prezzi medi di mercato, soltanto  a  condizione  che  non  sussistano
immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati  in  violazione
delle disposizioni del presente comma sono nulli. 
 
  389.  Le  disposizioni  del  comma  1   dell'articolo   2-bis   del
decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui  al  comma  388
del presente articolo non si applicano per i contratti  di  locazione
di  immobili  di  proprieta'  dei  fondi   comuni   di   investimento
immobiliare  gia'   costituiti   ai   sensi   dell'articolo   4   del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,  e  successive
modificazioni, nonche' degli immobili di proprieta' dei terzi  aventi
causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli
stessi fondi. 
 
  390. All'articolo 12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di  operativita'  dei
compiti di tutela della  sicurezza  e  del  soccorso  pubblico,  sono
altresi' escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b),
le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Per  far  fronte  a  imprevedibili  e
indifferibili esigenze  di  pronta  operativita'  e  a  una  maggiore
mobilita' del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, il Corpo della  guardia  di  finanza  e'  autorizzato,
previa comunicazione all'Agenzia del  demanio,  all'esecuzione  degli
interventi specifici presso le sedi dei propri reparti.  A  decorrere
dall'esercizio  finanziario  2014,  sono  trasferiti  ai   competenti
programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e  del
Ministero dell'economia e delle finanze  gli  importi  corrispondenti
agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1º gennaio 2013 ai fondi  di
cui al comma 6». 
 
  391. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
le  competenti  Commissioni  parlamentari  e  la  societa'   di   cui
all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  un  programma
straordinario di  cessioni  di  immobili  pubblici,  compresi  quelli
detenuti dal Ministero della difesa e non  utilizzati  per  finalita'
istituzionali, tale da consentire introiti per il  periodo  2014-2016
non inferiori a 500 milioni di euro annui. 
 
  392. All'articolo 31, comma 48, della legge 23  dicembre  1998,  n.
448, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5-bis» fino a:  «riduzione
prevista dall'ultimo periodo  dello  stesso  comma»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «attraverso  il  valore  venale  del  bene,  con  la
facolta' per il comune di  abbattere  tale  valore  fino  al  50  per
cento». 
 
  393. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, vengono individuati i beni  immobili,
appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione  e
ricerca educativa, da  trasferire  all'Agenzia  del  demanio  per  la
successiva dismissione. 
 
  394. All'articolo 75, comma 3, del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, dopo le parole:  «in  uffici  scolastici  regionali  di
livello» sono inserite  le  seguenti:  «dirigenziale  o»  e  dopo  le
parole: «dirigenziale  generale,»  sono  inserite  le  seguenti:  «in
relazione alla popolazione studentesca della relativa regione,». 
 
  395. La disposizione  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  secondo
periodo, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta  nel
senso che il direttore generale  di  progetto  e  il  vice  direttore
generale  vicario,  ove   appartenenti   ai   ruoli   del   personale
dirigenziale della pubblica amministrazione, sono  collocati  per  la
durata dell'incarico in  posizione  di  fuori  ruolo,  conservano  il
trattamento economico fondamentale in godimento e hanno  facolta'  di
optare, in luogo dell'indennita'  prevista  per  la  carica,  per  la
corresponsione di  un  emolumento  di  importo  pari  al  trattamento
economico accessorio  previsto  per  l'ultimo  incarico  dirigenziale
ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del
primo periodo del presente comma e' utile ai fini di quanto  previsto
dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni.  All'atto   del
collocamento in fuori ruolo del personale di  cui  al  primo  periodo
sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori
ruolo   un    numero    di    posti    nella    dotazione    organica
dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto  di  vista
finanziario. 
 
  396. I programmi di spesa relativi  agli  investimenti  pluriennali
per la difesa nazionale sono rideterminati,  ai  sensi  dell'articolo
536, comma 3, lettera b), del codice  dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche
in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in
misura non inferiore a 100 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2015 e 2016. 
 
  397. All'articolo 8 del decreto legislativo 7  settembre  2012,  n.
155, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. In via  sperimentale,  il  Ministro  della  giustizia  puo'
disporre,  nell'ambito  di  apposite  convenzioni  stipulate  con  le
regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il  tempo
necessario, gli immobili adibiti a servizio degli  uffici  giudiziari
periferici e delle sezioni distaccate soppressi  per  l'esercizio  di
funzioni giudiziarie nelle relative sedi.  Le  spese  di  gestione  e
manutenzione degli  immobili  e  di  retribuzione  del  personale  di
servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente  a  carico  del
bilancio della regione». 
 
  398. In relazione  alle  spese  per  consultazioni  elettorali,  le
risorse stanziate nel «Fondo da ripartire per fronteggiare  le  spese
derivanti dalle elezioni politiche,  amministrative,  del  Parlamento
europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono  ridotte  di  100
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. 
 
  399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione  in  occasione
delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella  sola
giornata della domenica, dalle ore 7 alle  ore  23.  Conseguentemente
all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  all'articolo  22,
comma 6, del testo unico di cui al decreto  legislativo  20  dicembre
1993, n.  533,  e  all'articolo  2,  primo  comma,  lettera  c),  del
decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  14  maggio  1976,  n.  240,  la  parola:  «martedi'»  e'
sostituita dalla seguente: «lunedi'»; all'articolo  5,  primo  comma,
lettera b), del citato decreto-legge  n.  161  del  1976  le  parole:
«martedi' successivo, con inizio  alle  ore  dieci»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «lunedi'  successivo,  con  inizio  alle  ore  14»;
all'articolo 20, secondo comma, lettere  b)  e  c),  della  legge  17
febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle  ore  8  del  martedi'»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedi'» e, alla medesima
lettera c), le parole:  «entro  le  ore  16»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro le ore 24» e le  parole:  «entro  le  ore  20»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedi'». 
 
  400. Ai  fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  risparmio
indicati al comma 398: 
    a) all'articolo 55, comma 8, della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, al secondo periodo, le parole: «in occasione delle  convocazioni
dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti:  «con  cadenza
triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio»; 
    b) all'articolo 17 della legge  23  aprile  1976,  n.  136,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«nei limiti massimi fissati dal decreto  previsto  dall'articolo  55,
comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono  comma  del
presente articolo»; 
      2) dopo l'ottavo comma e' inserito il seguente: 
      «L'importo  massimo  da  rimborsare  a  ciascun  comune,  fatta
eccezione per il trattamento economico dei componenti dei  seggi,  e'
stabilito con decreto del Ministero dell'interno,  nei  limiti  delle
assegnazioni  di  bilancio,  con  distinti  parametri   per   sezione
elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del
40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni
aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate  del  40
per cento»; 
    c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, e' abrogato; 
    d) all'articolo 15 del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  al  comma  1,  le  parole:  «50  ore»  e  «70   ore»   sono
rispettivamente sostituite dalle seguenti: «40 ore» e «60 ore»  e  le
parole: «dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione  dei
comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle  consultazioni
stesse» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal  cinquantacinquesimo
giorno antecedente la  data  delle  consultazioni  al  quinto  giorno
successivo alla stessa data»; 
      2) al comma 2, le parole: «con delibera di giunta  da  adottare
non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «con determinazione da adottare preventivamente» e le
parole: «per il periodo gia' decorso» sono soppresse; 
      3) al comma 3, le parole:  «sei  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quattro mesi»; 
    e) all'articolo  85  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo  comma
e' sostituito dal seguente: 
  «Le  elezioni  saranno  rinnovate  in  occasione  del  primo  turno
elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991,
n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza  di
annullamento e' divenuta definitiva»; 
    f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4
e' abrogato; 
    g) in occasione di ogni consultazione elettorale o  referendaria,
per il rilascio delle  tessere  elettorali  non  consegnate,  per  la
consegna dei  duplicati  e  per  il  rinnovo  delle  tessere,  previa
annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta
aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle  ore  nove  alle
ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la  durata  delle
operazioni di voto. E' abrogato l'articolo 9 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299; 
    h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) all'articolo 1, il secondo comma e' abrogato; 
      2) all'articolo 2, primo comma, al primo  periodo,  le  parole:
«ed al secondo» sono soppresse e il secondo periodo e' soppresso;  il
numero degli spazi di cui al secondo comma e' ridotto ad almeno  3  e
non piu' di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonche', sia  nel
numero minimo che nel numero massimo, alla meta' nei comuni da 10.001
a 500.000 abitanti e ad un terzo  nei  comuni  con  piu'  di  500.000
abitanti; 
      3) all'articolo 4, il primo, il secondo ed il terzo comma  sono
abrogati; 
      4) all'articolo 5, le  parole:  «agli  articoli  3  e  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3»; 
    i) il presidente della Corte d'appello  nomina  i  presidenti  di
seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati
gli uffici elettorali di sezione; 
    l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1º aprile 2008,  n.
49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, il secondo  periodo
e' soppresso; 
    m) con decreto  del  Ministro  dell'interno,  non  avente  natura
regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio  2014,  i  nuovi
modelli  di  schede  per  le  elezioni   comunali,   ricollocando   i
contrassegni delle liste ammesse in modo piu' razionale, al  fine  di
evitare  la  stampa  di  schede  di  dimensioni  troppo  elevate   ed
eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma  3,  secondo  periodo,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto  ai
quali».