(parte 4)

           	
				
 
          Note all'art. 1: 
              Comma 1 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          11  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica): 
              "Art. 11. 1-2 (Omissis). 
              3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
          tese a realizzare effetti  finanziari  con  decorrenza  nel
          triennio considerato dal  bilancio  pluriennale.  Essa  non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
                a)  il  livello  massimo  del  ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
                b) le variazioni delle aliquote, delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
                c)  gli   importi   dei   fondi   speciali   previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
                d) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
                e) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
                f) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
                g)  l'importo  complessivo  massimo   destinato,   in
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego,  ai  sensi
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
          normativo del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
          statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
          per la parte non utilizzata al termine  dell'esercizio,  e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
                h) altre regolazioni meramente quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
                i)  norme  che  comportano  aumenti  di   entrata   o
          riduzioni di spesa, restando  escluse  quelle  a  carattere
          ordinamentale ovvero  organizzatorio,  fatto  salvo  quanto
          previsto dalla lettera m); 
                l) norme  recanti  misure  correttive  degli  effetti
          finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; 
                m) le  norme  eventualmente  necessarie  a  garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma  2,  e  10-bis,  comma  1,
          lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
          cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  come
          modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. 
              4-10 (Omissis).". 
              Comma 2 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  37  della
          legge 9 marzo  1989,  n.  88,  e  successive  modificazioni
          (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della  previdenza
          sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro): 
              "Art. 37. Gestione degli interventi assistenziali e  di
          sostegno alle gestioni previdenziali. 
              1.  E'  istituita  presso  l'INPS  la  «Gestione  degli
          interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle   gestioni
          previdenziali». 
              2. Il finanziamento della  gestione  e'  assunto  dallo
          Stato. 
              3. Sono a carico della gestione: 
                a) le pensioni sociali di cui all'articolo  26  della
          legge 30 aprile 1969, n. 153 , e  successive  modificazioni
          ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854  ,  e
          successive modificazioni e integrazioni; 
                b) l'onere delle integrazioni di cui  all'articolo  1
          della legge 12 giugno 1984, n. 222 ; 
                c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle
          gestioni dei lavoratori autonomi, dalla  gestione  speciale
          minatori e dall'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza
          per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un  importo
          pari a quello previsto per l'anno  1988  dall'articolo  21,
          comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale  somma  e'
          annualmente adeguata, con la  legge  finanziaria,  in  base
          alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di  statistica  incrementato  di  un
          punto percentuale; 
                d)   gli   oneri   derivanti    dalle    agevolazioni
          contributive disposte per legge in  favore  di  particolari
          categorie, settori o territori ivi compresi i contratti  di
          formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e  gli
          oneri relativi a trattamenti di famiglia  per  i  quali  e'
          previsto per legge il concorso dello Stato o a  trattamenti
          di integrazione salariale  straordinaria  e  a  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968, n. 1115 , 6  agosto  1975,  n.  427  ,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro  trattamento
          similare posto per legge a carico dello Stato; 
                e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; 
                f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
          rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge  28  agosto
          1970, n. 622 ,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
          di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n.  75  ,
          delle maggiorazioni di cui agli articoli 1,  2  e  6  della
          legge 15 aprile 1985, n.  140  ,  nonche'  delle  quote  di
          pensione, afferenti ai periodi lavorativi  prestati  presso
          le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono  altresi'  a
          carico della gestione tutti gli oneri relativi  agli  altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge. 
              4. L'onere di cui  al  comma  3,  lettera  c),  assorbe
          l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965,
          n. 903 , i contributi di cui all'articolo 20 della legge  3
          giugno 1975, n.  160  ,  all'articolo  27  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 843 , e all'articolo 11  della  legge  15
          aprile 1985, n. 140 . 
              5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato  ai
          fini della progressiva assunzione degli oneri di  cui  alle
          lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito  annualmente  con
          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
          oneri di cui al  presente  articolo  si  provvede  mediante
          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti
          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 . 
              6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione  per
          i coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni  con  decorrenza
          anteriore  al  1°  gennaio  1989  e   delle   pensioni   di
          riversibilita'  derivanti  dalle  medesime,  nonche'  delle
          relative    spese    di    amministrazione    e'    assunto
          progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
          stabilita con la legge  finanziaria,  tenendo  anche  conto
          degli  eventuali  apporti  di  solidarieta'   delle   altre
          gestioni. 
              7. Il bilancio della gestione e' unico e, per  ciascuna
          forma di intervento, evidenzia l'apporto dello  Stato,  gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento. 
              8. Alla  gestione  sono  attribuiti  i  contributi  dei
          datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
          di integrazione salariale straordinaria e  dei  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968, n. 1115 , 6  agosto  1975,  n.  427  ,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati  al
          finanziamento dei pensionamenti anticipati.".   
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   34
          dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni  (Misure  per  la  stabilizzazione
          della finanza pubblica): 
              "Art. 59. 1-33 (Omissis). 
              34.  L'importo  dei  trasferimenti  dallo  Stato   alle
          gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37,  comma  3,
          lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88,  e  successive
          modificazioni, come  rideterminato  al  netto  delle  somme
          attribuite  alla  gestione  per  i   coltivatori   diretti,
          mezzadri e coloni, a seguito  dell'integrale  assunzione  a
          carico  dello  Stato  dell'onere  relativo  ai  trattamenti
          pensionistici liquidati anteriormente al 1°  gennaio  1989,
          e' incrementato della somma  di  lire  6.000  miliardi  con
          effetto dall'anno 1998, a titolo di  concorso  dello  Stato
          all'onere  pensionistico  derivante   dalle   pensioni   di
          invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
          vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.  Tale  somma  e'
          assegnata  per  lire  4.780  miliardi  al  Fondo   pensioni
          lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla  gestione
          artigiani e per lire 560 miliardi alla  gestione  esercenti
          attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo  i
          criteri di cui al predetto articolo 37,  comma  3,  lettera
          c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo
          3, comma 2, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  con  il
          procedimento di cui all'articolo 14 della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e sulla base  degli  elementi  amministrativi
          relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite  le
          percentuali di riparto, fra le  gestioni  interessate,  del
          predetto  importo   al   netto   della   richiamata   somma
          aggiuntiva.  Sono   escluse   da   tale   procedimento   di
          ripartizione le quote dell'importo assegnato alla  gestione
          speciale minatori e all'Ente  nazionale  di  previdenza  ed
          assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
          altresi'  escluse  dal  predetto  procedimento   le   quote
          assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28,  31  e
          34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari  al
          50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
          n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere
          dall'anno 1997,  in  misura  proporzionale  al  complessivo
          incremento  dei  trasferimenti  stabiliti  annualmente  con
          legge finanziaria, ai  sensi  dell'articolo  37,  comma  5,
          della  legge  9   marzo   1989,   n.   88,   e   successive
          modificazioni, e annualmente adeguato  secondo  i  medesimi
          criteri. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento
          delle  pensioni  INPS  sono   autorizzate,   ove   occorra,
          anticipazioni di tesoreria  all'Ente  poste  italiane  fino
          alla concorrenza  degli  importi  pagabili  mensilmente  da
          quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse  sono
          da intendersi senza oneri di interessi. 
              (omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
          2 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2012): 
              "Art. 2. 1-3 (omissis). 
              4.  E'  istituita  presso   l'Istituto   nazionale   di
          previdenza per i dipendenti  dell'amministrazione  pubblica
          (INPDAP) la «Gestione degli interventi assistenziali  e  di
          sostegno alla gestione previdenziale», il cui finanziamento
          e'  assunto   dallo   Stato.   Nell'ambito   del   bilancio
          dell'INPDAP, sono istituite  apposite  evidenze  contabili,
          relative alla gestione di cui al primo periodo del presente
          comma,  nonche'  alle  gestioni  che  erogano   trattamenti
          pensionistici e di  fine  servizio.  Sono  a  carico  della
          gestione di cui al primo periodo: 
                a) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
          erogata dall'INPDAP. Tale somma  e'  annualmente  adeguata,
          con  la  legge  di  stabilita',  in  base  alle  variazioni
          dell'indice nazionale annuo dei prezzi al  consumo  per  le
          famiglie degli operai ed impiegati calcolato  dall'Istituto
          centrale di statistica incrementato di un punto percentuale
          ed e' ripartita tra le evidenze contabili  interessate  con
          il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni; 
                b) tutti gli oneri relativi agli altri  interventi  a
          carico dello Stato previsti da specifiche  disposizioni  di
          legge. 
              5 (omissis).".  
              Comma 3 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  14  della
          legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi): 
              "Art. 14. Conferenza di servizi. 
              1.  Qualora   sia   opportuno   effettuare   un   esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          puo' indire una conferenza di servizi. 
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate  ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti. 
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
              5. In caso di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente ovvero, con il  consenso  di  quest'ultimo,  dal
          concessionario entro quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
          concedente il diritto di voto. 
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.". 
              Comma 4 
              Per il riferimento  al  testo  dell'articolo  37  della
          legge 9 marzo 1989, n. 88 vedasi in Note al comma 2. 
                
              Comma 5 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  3  e  6
          dell'articolo 35 della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448
          (Misure di finanza pubblica per  la  stabilizzazione  e  lo
          sviluppo): 
              "Art. 35. 1-2 (omissis). 
              3. Con effetto  dall'esercizio  finanziario  1999  sono
          autorizzati trasferimenti pubblici in  favore  dell'INPS  e
          dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo  di
          anticipazione sul  fabbisogno  finanziario  delle  gestioni
          previdenziali nel loro complesso. 
              4-5 (omissis). 
              6. Per le finalita' di cui  ai  commi  3,  4  e  5,  e'
          istituita  presso  l'INPS  e  presso  l'INPDAP  un'apposita
          contabilita'  nella  quale  sono  evidenziati  i   rapporti
          debitori  verso  lo   Stato   da   parte   delle   gestioni
          previdenziali che hanno  beneficiato  dei  trasferimenti  a
          carico del bilancio dello Stato. 
              7-9 (omissis).".  
              Comma 6 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  119  della
          Costituzione: 
              "Art.  119.  (Testo  applicabile   fino   all'esercizio
          finanziario relativo all'anno 2013) 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti. 
              ****** 
              (Testo   applicabile   a    decorrere    dall'esercizio
          finanziario relativo all'anno 2014) 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di  spesa,
          nel  rispetto  dell'equilibrio  dei  relativi  bilanci,   e
          concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici
          e   finanziari   derivanti   dall'ordinamento   dell'Unione
          europea. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di
          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso
          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio
          di bilancio. E'  esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti dagli stessi contratti.". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni  in
          materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
          rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,  a   norma
          dell'articolo  16  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 2011, n. 143: 
              :"Art. 5 Programmazione del Fondo per lo sviluppo e  la
          coesione 
              1.  Il  Documento  di  economia  e   finanza   di   cui
          all'articolo 10 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          adottato nell'anno precedente a quello di inizio del  ciclo
          di  programmazione  dei  fondi   europei,   determina,   in
          relazione alle previsioni macroeconomiche, con  particolare
          riferimento all'andamento del PIL, e di finanza pubblica  e
          coerentemente con  gli  obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica,  l'ammontare  delle  risorse  da  destinare  agli
          interventi di cui  all'articolo  4.  Con  riferimento  agli
          esercizi successivi, il Documento  di  economia  e  finanza
          puo' rideterminare l'ammontare  delle  risorse  di  cui  al
          primo  periodo  anche  in  considerazione  del   grado   di
          realizzazione  finanziaria  e  reale   degli   stanziamenti
          pregressi.  La  Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di
          economia e finanza di cui all'articolo 10-bis  della  legge
          31  dicembre  2009,  n.  196,  indica  gli   obiettivi   di
          convergenza  economica  delle  aree  del  Paese  a   minore
          capacita' fiscale, con particolare riferimento al  graduale
          conseguimento,  nelle  medesime  aree,  dei  livelli  delle
          prestazioni e del  livello  dei  costi  di  erogazione  dei
          servizi standardizzati secondo quanto previsto dai  decreti
          attuativi della legge n. 42 del 2009,  valutando  l'impatto
          macroeconomico e gli effetti, in  termini  di  convergenza,
          delle  politiche  di  coesione  e  della  spesa   ordinaria
          destinata alle aree svantaggiate. 
              2. Sulla base  di  quanto  indicato  dal  Documento  di
          economia  e  finanza,  la  legge  di  stabilita'   relativa
          all'esercizio finanziario che precede l'avvio di  un  nuovo
          ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione
          finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate  per  le
          esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla  base
          della  quantificazione  proposta  dal  Ministro   delegato,
          compatibilmente con il rispetto dei vincoli di  bilancio  e
          degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso  modo,  la
          legge   di   stabilita'   provvede   contestualmente   alla
          ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali,
          collegate all'andamento stimato della spesa. 
              3. La legge annuale di stabilita', anche  sulla  scorta
          delle risultanze del sistema di  monitoraggio  unitario  di
          cui  all'articolo  6,   puo'   aggiornare   l'articolazione
          annuale, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo.
          Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento,  si
          puo' procedere alla riprogrammazione del Fondo solo  previa
          intesa in sede di Conferenza Unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              4. Entro il  mese  di  ottobre  dell'anno  che  precede
          l'avvio  del  ciclo  pluriennale  di  programmazione,   con
          delibera   del   Comitato    interministeriale    per    la
          programmazione  economica  (CIPE),  tenendo   conto   degli
          indirizzi comunitari, degli impegni assunti  nel  Programma
          Nazionale di Riforma e nel Documento di economia e  finanza
          e relativi allegati, su  proposta  del  Ministro  delegato,
          d'intesa con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e
          dello  sviluppo  economico,  nonche'  con   la   Conferenza
          unificata,  sentiti  gli   altri   Ministri   eventualmente
          interessati, sono definiti in  un  Documento  di  indirizzo
          strategico: 
                a) gli obiettivi e i criteri di  utilizzazione  delle
          risorse stanziate, le finalita' specifiche  da  perseguire,
          il riparto delle risorse tra  le  priorita'  e  le  diverse
          macro-aree territoriali,  nonche'  l'identificazione  delle
          Amministrazioni responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa Spa, costituita  ai  sensi  dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 9 gennaio  1999,  n.  1,  e  successive
          modificazioni, anche quale centrale  di  committenza  della
          quale  si  possono  avvalere  le   stesse   amministrazioni
          responsabili dell'attuazione degli interventi strategici; 
                b) i principi di condizionalita', ossia le condizioni
          istituzionali,  generali  e  relative  a  ogni  settore  di
          intervento, che devono essere  soddisfatte  per  l'utilizzo
          dei fondi; 
                c) i criteri di ammissibilita'  degli  interventi  al
          finanziamento riferiti in particolare: 
                  1) ai tempi di realizzazione definiti per  settore,
          per tipologia d'intervento,  di  soggetto  attuatore  e  di
          contesto geografico; 
                  2) ai risultati attesi, misurati con indicatori che
          soddisfino   requisiti   di    affidabilita'    statistica,
          prossimita' all'intervento, tempestivita'  di  rilevazione,
          pubblicita' dell'informazione; 
                  3) all'individuazione preventiva di una metodologia
          rigorosa di valutazione degli impatti; 
                  4) alla sostenibilita' dei piani di gestione; 
                  5)  al  possesso  da  parte  del  o  dei   soggetti
          attuatori dell'intervento di un rating, individuato secondo
          criteri e modalita' stabiliti con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, che indichi un livello adeguato
          di capacita' amministrativa e tecnica e di  legalita'  tale
          da garantire la realizzazione degli  interventi  nei  tempi
          programmati in assenza del quale, con il medesimo  decreto,
          sono individuate le misure necessarie all'attuazione  degli
          interventi  a  partire  da  forme  di  affiancamento   fino
          all'affidamento ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 6,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
                d) gli eventuali meccanismi premiali e  sanzionatori,
          ivi compresa la revoca, anche parziale, dei  finanziamenti,
          relativi  al  raggiungimento  di  obiettivi   e   risultati
          misurabili e al rispetto del  cronoprogramma,  nonche'  gli
          incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale  di
          sviluppo di cui all'articolo 6; 
                e) la possibilita'  di  chiedere  il  cofinanziamento
          delle iniziative da parte dei soggetti  assegnatari,  anche
          attraverso l'apporto di capitali privati; 
                f) la coerenza  e  il  raccordo  con  gli  interventi
          ordinari programmati o in corso di realizzazione  da  parte
          di amministrazioni pubbliche  o  concessionari  di  servizi
          pubblici fermo restando l'utilizzo  delle  risorse  per  le
          rispettive finalita'. 
              5. Entro il 1° marzo successivo al termine  di  cui  al
          comma  4,  il  Ministro  delegato,  in   attuazione   degli
          obiettivi  e  nel  rispetto  dei  criteri  definiti   dalla
          delibera del CIPE di cui al comma 4, propone al CIPE per la
          conseguente  approvazione,  in  coerenza  con  il   riparto
          territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  gli  altri
          Ministri  interessati,  nonche'  con   le   amministrazioni
          attuatrici individuate, gli interventi  o  i  programmi  da
          finanziare con le  risorse  del  Fondo,  nel  limite  delle
          risorse disponibili a legislazione vigente.". 
              Comma 11 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  10  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
                
              "Art. 10. Documento di economia e finanza 
              1.  Il   DEF,   come   risultante   dalle   conseguenti
          deliberazioni parlamentari, e' composto da tre sezioni. 
              2.  La  prima  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma di stabilita', di cui all'articolo 9, comma 1. Lo
          schema contiene gli elementi e  le  informazioni  richieste
          dai regolamenti dell'Unione europea vigenti  in  materia  e
          dal  Codice  di  condotta  sull'attuazione  del  patto   di
          stabilita'  e  crescita,  con  specifico  riferimento  agli
          obiettivi da conseguire per  accelerare  la  riduzione  del
          debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: 
                a) gli obiettivi di politica economica  e  il  quadro
          delle previsioni economiche e di  finanza  pubblica  almeno
          per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
          sottosettori  del  conto  delle  amministrazioni  pubbliche
          relativi    alle     amministrazioni     centrali,     alle
          amministrazioni  locali  e  agli  enti  di   previdenza   e
          assistenza sociale; 
                b) l'aggiornamento delle  previsioni  per  l'anno  in
          corso, evidenziando gli eventuali scostamenti  rispetto  al
          precedente Programma di stabilita'; 
                c)           l'indicazione            dell'evoluzione
          economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e
          per il periodo di riferimento; per l'Italia, in  linea  con
          le modalita' e i tempi  indicati  dal  Codice  di  condotta
          sull'attuazione del patto  di  stabilita'  e  crescita,  le
          previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di
          riferimento,  con  evidenziazione   dei   contributi   alla
          crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione  dei  prezzi,
          del mercato del  lavoro  e  dell'andamento  dei  conti  con
          l'estero;   l'esplicitazione   dei   parametri    economici
          essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
          in coerenza con gli andamenti macroeconomici; 
                d) le previsioni per i principali aggregati del conto
          economico delle amministrazioni pubbliche; 
                e) gli obiettivi programmatici, indicati per  ciascun
          anno del periodo di riferimento, in  rapporto  al  prodotto
          interno lordo e, tenuto conto della  manovra  di  cui  alla
          lettera f), per l'indebitamento  netto,  per  il  saldo  di
          cassa,  al  netto  e  al  lordo  degli  interessi  e  delle
          eventuali  misure  una   tantum   ininfluenti   sul   saldo
          strutturale  del  conto  economico  delle   amministrazioni
          pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
          articolati per i sottosettori di cui alla lettera a); 
                f) l'articolazione della manovra  necessaria  per  il
          conseguimento degli  obiettivi  di  cui  alla  lettera  e),
          almeno per un triennio, per  i  sottosettori  di  cui  alla
          lettera a), nonche' un'indicazione di massima delle  misure
          attraverso le quali si prevede di  raggiungere  i  predetti
          obiettivi; 
                g)  il   prodotto   potenziale   e   gli   indicatori
          strutturali  programmatici  del   conto   economico   delle
          pubbliche amministrazioni per ciascun anno del  periodo  di
          riferimento; 
                h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo
          e gli interventi che si intende adottare per garantirne  la
          sostenibilita'; 
                i)    le    diverse     ipotesi     di     evoluzione
          dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di
          previsione alternativi riferiti al tasso  di  crescita  del
          prodotto  interno  lordo,  della  struttura  dei  tassi  di
          interesse e del saldo primario. 
              3. La seconda sezione del DEF contiene: 
                a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa
          delle  amministrazioni  pubbliche  nell'anno  precedente  e
          degli  eventuali  scostamenti   rispetto   agli   obiettivi
          programmatici  indicati   nel   DEF   e   nella   Nota   di
          aggiornamento di cui all'articolo 10-bis; 
                b) le previsioni tendenziali a legislazione  vigente,
          almeno per il triennio successivo, basate sui parametri  di
          cui al comma 2, lettera c), e, per la  parte  discrezionale
          della  spesa,   sull'invarianza   dei   servizi   e   delle
          prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita  del
          conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera
          a), al netto e al lordo delle eventuali misure  una  tantum
          ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
          amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo  di  cassa
          delle  amministrazioni  pubbliche,  con  un'indicazione  di
          massima, anche  per  l'anno  in  corso,  dei  motivi  degli
          scostamenti tra gli andamenti  tendenziali  indicati  e  le
          previsioni    riportate    nei     precedenti     documenti
          programmatici, nonche' con  l'indicazione  della  pressione
          fiscale  delle  amministrazioni  pubbliche.  Sono   inoltre
          indicate   le   previsioni   relative   al   debito   delle
          amministrazioni  pubbliche  nel  loro  complesso  e  per  i
          sottosettori di cui al comma  2,  lettera  a),  nonche'  le
          risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate,
          con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; 
                c)  un'indicazione  delle  previsioni   a   politiche
          invariate per i principali aggregati  del  conto  economico
          delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio
          successivo; 
                d) le previsioni tendenziali, almeno per il  triennio
          successivo, del saldo di cassa del  settore  statale  e  le
          indicazioni sulle correlate modalita' di copertura; 
                e) in coerenza con gli obiettivi di cui al  comma  2,
          lettera  e),  e  con  i   loro   eventuali   aggiornamenti,
          l'individuazione di regole generali  sull'evoluzione  della
          spesa delle amministrazioni pubbliche; 
                f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle
          previsioni dei  conti  dei  principali  settori  di  spesa,
          almeno  per  il  triennio   successivo,   con   particolare
          riferimento a quelli relativi  al  pubblico  impiego,  alla
          protezione sociale e alla sanita', nonche' sul debito delle
          amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. 
              4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda
          sezione del DEF, sono esposti analiticamente i  criteri  di
          formulazione delle previsioni tendenziali di cui  al  comma
          3, lettera b). 
              5.  La  terza  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma
          1. Lo  schema  contiene  gli  elementi  e  le  informazioni
          previsti  dai  regolamenti  dell'Unione  europea  e   dalle
          specifiche  linee  guida  per  il  Programma  nazionale  di
          riforma. In particolare, la terza sezione indica: 
                a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con
          indicazione  dell'eventuale  scostamento  tra  i  risultati
          previsti e quelli conseguiti; 
                b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori
          di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita'; 
                c) le priorita' del Paese e le principali riforme  da
          attuare, i tempi previsti  per  la  loro  attuazione  e  la
          compatibilita' con  gli  obiettivi  programmatici  indicati
          nella prima sezione del DEF; 
                d) i prevedibili effetti delle  riforme  proposte  in
          termini di crescita dell'economia, di  rafforzamento  della
          competitivita'  del  sistema   economico   e   di   aumento
          dell'occupazione. 
              6. In allegato  al  DEF  sono  indicati  gli  eventuali
          disegni  di  legge  collegati  alla  manovra   di   finanza
          pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per
          materia,   tenendo    conto    delle    competenze    delle
          amministrazioni,  e  concorre   al   raggiungimento   degli
          obiettivi programmatici, con esclusione di quelli  relativi
          alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 11, comma  1,
          nonche' all'attuazione del Programma nazionale  di  riforma
          di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi
          di  carattere  ordinamentale,  organizzatorio   ovvero   di
          rilancio   e   sviluppo   dell'economia.   I    regolamenti
          parlamentari determinano  le  procedure  e  i  termini  per
          l'esame dei disegni di legge collegati. 
              7. Il Ministro dello sviluppo economico  presenta  alle
          Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
          riferimento, in allegato  al  DEF,  un'unica  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate,  evidenziando  il  contributo  dei   fondi
          nazionali addizionali,  e  sui  risultati  conseguiti,  con
          particolare  riguardo  alla   coesione   sociale   e   alla
          sostenibilita'  ambientale,   nonche'   alla   ripartizione
          territoriale degli interventi. 
              8. In  allegato  al  DEF  e'  presentato  il  programma
          predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della  legge
          21 dicembre  2001,  n.  443,  e  successive  modificazioni,
          nonche' lo stato  di  avanzamento  del  medesimo  programma
          relativo  all'anno  precedente,  predisposto  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              9. In allegato  al  DEF  e'  presentato  un  documento,
          predisposto dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentiti   gli   altri   Ministri
          interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la
          riduzione delle emissioni  di  gas  ad  effetto  serra,  in
          coerenza   con   gli   obblighi   internazionali    assunti
          dall'Italia  in  sede  europea  e  internazionale,  e   sui
          relativi indirizzi. 
              10. In apposito allegato  al  DEF,  in  relazione  alla
          spesa  del  bilancio  dello  Stato,   sono   esposte,   con
          riferimento agli ultimi  dati  di  consuntivo  disponibili,
          distinte tra spese correnti e spese in conto  capitale,  le
          risorse  destinate  alle  singole  regioni,  con   separata
          evidenza   delle   categorie   economiche    relative    ai
          trasferimenti  correnti  e  in  conto  capitale  agli  enti
          locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
          30 giugno di ogni anno, a integrazione del  DEF,  trasmette
          alle Camere un apposito allegato in cui  sono  riportati  i
          risultati del  monitoraggio  degli  effetti  sui  saldi  di
          finanza pubblica, sia per le  entrate  sia  per  le  spese,
          derivanti dalle misure contenute nelle manovre di  bilancio
          adottate anche in corso d'anno, che il  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato  e  il  Dipartimento  delle
          finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono
          tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti
          rispetto  alle  valutazioni  originarie   e   le   relative
          motivazioni.".  
              Comma 13 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  5  della
          legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi comunitari): 
              "Art. 5. Fondo di rotazione. 
              1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
          . 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
                a) le disponibilita' residue del fondo  di  cui  alla
          legge 3 ottobre 1977,  n.  863  ,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
                c) le somme da individuare  annualmente  in  sede  di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE) ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare; 
                d) le somme annualmente determinate con la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,  n.  321  ,  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748.".  
              Comma 15 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   203
          dell'articolo 2  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662
          (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): 
              "203. Gli interventi che coinvolgono una  molteplicita'
          di soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano  decisioni
          istituzionali  e  risorse  finanziarie   a   carico   delle
          amministrazioni  statali,  regionali   e   delle   province
          autonome nonche' degli enti locali possono essere  regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti: 
                a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
          la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o  tra
          il soggetto pubblico competente  e  la  parte  o  le  parti
          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
          riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che  richiedono
          una valutazione complessiva delle attivita' di competenza; 
                b) «Intesa istituzionale  di  programma»,  come  tale
          intendendosi  l'accordo   tra   amministrazione   centrale,
          regionale o delle province autonome con cui  tali  soggetti
          si impegnano a collaborare sulla base di  una  ricognizione
          programmatica delle risorse  finanziarie  disponibili,  dei
          soggetti  interessati  e  delle  procedure   amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi d'interesse comune o  funzionalmente  collegati.
          La gestione finanziaria degli interventi per  i  quali  sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'  di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti   ed
          organismi pubblici, anche operanti in regime  privatistico,
          puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita'  previste
          dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
          20 aprile 1994, n. 367; 
                c)  «Accordo  di   programma   quadro»,   come   tale
          intendendosi l'accordo con enti locali  ed  altri  soggetti
          pubblici e privati promosso dagli  organismi  di  cui  alla
          lettera b), in attuazione di una  intesa  istituzionale  di
          programma per la definizione di un programma  esecutivo  di
          interventi di interesse comune o funzionalmente  collegati.
          L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1)  le
          attivita' e gli interventi da realizzare,  con  i  relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti  responsabili
          dell'attuazione delle singole attivita' ed  interventi;  3)
          gli eventuali accordi di programma ai  sensi  dell'articolo
          27 della legge 8 giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali
          conferenze  di  servizi  o   convenzioni   necessarie   per
          l'attuazione  dell'accordo;  5)  gli  impegni  di   ciascun
          soggetto,  nonche'  del  soggetto  cui   competono   poteri
          sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;  6)
          i procedimenti di conciliazione o definizione di  conflitti
          tra i soggetti  partecipanti  all'accordo;  7)  le  risorse
          finanziarie  occorrenti  per  le   diverse   tipologie   di
          intervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche
          reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure  ed
          i soggetti responsabili per il monitoraggio e  la  verifica
          dei risultati. L'accordo di programma quadro e'  vincolante
          per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli  sugli
          atti e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in  attuazione
          dell'accordo  di  programma  quadro  sono  in   ogni   caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli atti di esecuzione  dell'accordo  di  programma  quadro
          possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione  e
          contabilita',    salve    restando    le    esigenze     di
          concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel  rispetto   della
          normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente  e
          di valutazione di impatto  ambientale.  Limitatamente  alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte  adottate  dai  soggetti   pubblici   interessati
          territorialmente e per competenza istituzionale in  materia
          urbanistica possono comportare gli  effetti  di  variazione
          degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
                d)  «Patto  territoriale»,  come  tale   intendendosi
          l'accordo, promosso da enti locali,  parti  sociali,  o  da
          altri soggetti pubblici o privati con i  contenuti  di  cui
          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
          interventi  caratterizzato  da   specifici   obiettivi   di
          promozione dello sviluppo locale; 
                e); 
                f).". 
              Comma 18 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  10  del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni  urgenti
          per il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione
          nelle   pubbliche   amministrazioni),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125: 
              "Art. 10. Misure urgenti  per  il  potenziamento  delle
          politiche di coesione 
              1. Nel quadro delle  attribuzioni  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri  o  del  Ministro  delegato  per  la
          politica di coesione di cui all'articolo 7, comma  26,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e  al
          decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,  al  fine  di
          assicurare  il  perseguimento  delle   finalita'   di   cui
          all'articolo  119,  quinto  comma,  della  Costituzione   e
          rafforzare  l'azione  di   programmazione,   coordinamento,
          sorveglianza e sostegno  della  politica  di  coesione,  e'
          istituita  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,   di
          seguito denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          delegato. Le funzioni relative alla  politica  di  coesione
          sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          e l'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  ai  seguenti
          commi. 
              2. Ferme restando le competenze  delle  amministrazioni
          titolari  di  programmi  e  delle  relative  autorita'   di
          gestione, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in
          particolare: 
                a) nell'attivita' istruttoria cura il raccordo con le
          amministrazioni statali  e  regionali  competenti  ai  fini
          della  predisposizione  di   proposte   di   programmazione
          economica e  finanziaria  e  di  destinazione  territoriale
          delle  risorse  della  politica  di  coesione   europea   e
          nazionale di natura finanziaria e non  finanziaria  miranti
          ad accrescere  la  coesione  territoriale,  anche  ai  fini
          dell'adozione degli atti di indirizzo e  di  programmazione
          relativi all'impiego  dei  fondi  a  finalita'  strutturale
          dell'Unione Europea, nonche' all'impiego del Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con
          le risorse europee per lo sviluppo regionale; 
                b) promuove e coordina i programmi e  gli  interventi
          finanziati dai fondi strutturali,  i  programmi  finanziati
          dal Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  nonche'  le
          attivita' di valutazione delle politiche di coesione; 
                c) raccoglie ed elabora,  in  collaborazione  con  le
          amministrazioni    statali    e    regionali    competenti,
          informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi
          dei fondi  a  finalita'  strutturale  dell'Unione  europea,
          nonche' sull'attuazione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione, anche  ai  fini  dell'adozione  delle  misure  di
          accelerazione   degli   interventi   necessari   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio
          2011, n. 88; 
                d) supporta il Presidente o il Ministro delegato  nei
          rapporti con le istituzioni  dell'Unione  europea  relativi
          alla  fase  di  definizione  delle  politiche  di  sviluppo
          regionale  e  di   verifica   della   loro   realizzazione,
          predisponendo,     ove     necessario,     proposte      di
          riprogrammazione; 
                e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e  analisi
          in materia di sviluppo regionale; 
                f)  cura  l'istruttoria  relativa  all'esercizio  dei
          poteri  di  cui  all'articolo  6,  comma  6,  del   decreto
          legislativo  n.  88  del  2011,  al  fine   di   assicurare
          l'efficace  utilizzo  delle  risorse  per  la  politica  di
          coesione; 
                f-bis)  puo'  avvalersi,  al   fine   di   rafforzare
          l'attuazione della politica di coesione  ed  assicurare  il
          perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3,  comma
          3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88,  nonche'
          per dare esecuzione alle determinazioni  assunte  ai  sensi
          dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del
          2011,  dell'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche  attraverso
          il ricorso alle misure di  accelerazione  degli  interventi
          strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27; 
                f-ter)  promuove  il  ricorso   alle   modalita'   di
          attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31
          maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9
          e  9-bis  del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. 
              3. L'Agenzia, tenuto  conto  degli  obiettivi  definiti
          dagli atti di indirizzo e programmazione  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei   ministri   relativamente   ai   fondi
          strutturali europei  e  al  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione: 
                a)  opera  in   raccordo   con   le   amministrazioni
          competenti  il  monitoraggio  sistematico  e  continuo  dei
          programmi operativi e degli interventi  della  politica  di
          coesione,  anche   attraverso   specifiche   attivita'   di
          valutazione e  verifica,  ferme  restando  le  funzioni  di
          controllo  e  monitoraggio   attribuite   alla   Ragioneria
          generale dello Stato; 
                b) svolge azioni di sostegno e di assistenza  tecnica
          alle amministrazioni che  gestiscono  programmi  europei  o
          nazionali con obiettivi  di  rafforzamento  della  coesione
          territoriale  sia   attraverso   apposite   iniziative   di
          formazione del personale delle amministrazioni interessate,
          che con l'intervento di qualificati  soggetti  pubblici  di
          settore  per  l'accelerazione  e   la   realizzazione   dei
          programmi, anche con riferimento  alle  procedure  relative
          alla stesura e gestione di bandi pubblici; 
                b-bis) vigila, nel rispetto  delle  competenze  delle
          singole  amministrazioni  pubbliche,  sull'attuazione   dei
          programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano
          i fondi strutturali; 
                b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze  delle
          singole amministrazioni pubbliche, il  miglioramento  della
          qualita',  della  tempestivita',  dell'efficacia  e   della
          trasparenza delle attivita' di programmazione e  attuazione
          degli interventi; 
                c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita'  di
          gestione  di  programmi  per  la  conduzione  di  specifici
          progetti a carattere  sperimentale  nonche'  nelle  ipotesi
          previste dalla lettera d); (44) 
                d) da' esecuzione  alle  determinazioni  adottate  ai
          sensi  degli  articoli  3  e  6,  comma  6,   del   decreto
          legislativo n. 88 del 2011. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  delegato,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
          Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          adottare entro il 1° marzo 2014, e'  approvato  lo  statuto
          dell'Agenzia.   Lo   statuto   disciplina   l'articolazione
          dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita'
          di nomina degli organi di  direzione  e  del  collegio  dei
          revisori, stabilisce i principi e le modalita' di  adozione
          dei  regolamenti  e   degli   altri   atti   generali   che
          disciplinano   l'organizzazione    e    il    funzionamento
          dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una  dotazione  organica
          di  200  unita'  di   personale   e   gode   di   autonomia
          organizzativa,  contabile  e  di  bilancio.   Sono   organi
          dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo;
          il collegio dei revisori dei conti.  La  partecipazione  al
          Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta  alcuna  forma
          di   compenso.   All'interno   del    Comitato    direttivo
          dell'Agenzia  e'  assicurata  una  adeguata  rappresentanza
          delle amministrazioni territoriali. L'Agenzia  assicura  lo
          svolgimento delle  attivita'  strumentali  e  di  controllo
          interno nell'ambito delle  risorse  disponibili  o  per  il
          tramite della struttura della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri senza oneri  aggiuntivi.  Il  rapporto  di  lavoro
          presso  l'Agenzia  e'  regolato  dal  contratto  collettivo
          nazionale  di  lavoro  per  il  comparto   Ministeri.   Con
          contestuale  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro delegato, e' nominato il
          direttore generale scelto tra  personalita'  di  comprovata
          esperienza nella materia delle politiche di  coesione,  con
          trattamento  economico  non  superiore  a  quello   massimo
          previsto per i Capi dipartimento del segretariato  generale
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per quanto non
          previsto dallo statuto e dalle  disposizioni  del  presente
          articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  delegato,  di  concerto
          con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,   dello
          sviluppo economico, per la pubblica  amministrazione,  sono
          trasferite alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e
          all'Agenzia,  sulla  base  delle  funzioni  rispettivamente
          attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di
          lavoro a tempo determinato  per  la  loro  residua  durata,
          nonche'  le   risorse   finanziarie   e   strumentali   del
          Dipartimento per lo sviluppo e la  coesione  economica  del
          Ministero   dello   sviluppo    economico    (di    seguito
          Dipartimento),  ad  eccezione  di  quelle  afferenti   alla
          Direzione generale  per  l'incentivazione  delle  attivita'
          imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di  opzione,  da
          esercitare entro 30 giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Con
          decreto  del  Ministro  dello   sviluppo   economico   sono
          conseguentemente  ridotte  le   dotazioni   organiche,   le
          relative strutture e le risorse finanziarie  e  strumentali
          del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti  mantengono
          l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al  personale
          dell'Agenzia  e'  riconosciuto  il  trattamento   economico
          complessivo gia' in  godimento  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, senza che  da  cio'  derivino,
          sotto qualsiasi forma,  ulteriori  oneri  per  il  bilancio
          dello  Stato.  Il   personale   trasferito   eccedente   il
          contingente di cui al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero
          nei  ruoli  dell'Agenzia  e  gradualmente  riassorbito   in
          relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque  titolo.
          Al fine di consentire  il  piu'  efficace  svolgimento  dei
          compiti di cui al comma 2, anche in relazione  ai  rapporti
          con le istituzioni nazionali ed europee,  con  il  medesimo
          decreto  sono  stabilite   le   procedure   selettive   per
          l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          di un numero massimo di 50 unita' nell'ambito del personale
          oggetto di trasferimento ai sensi del  presente  comma,  e,
          comunque, per un onere  non  superiore  ad  euro  1.100.000
          annuo, con conseguente  aumento  della  relativa  dotazione
          organica  della  Presidenza.  Le  50  unita'  di  personale
          assegnate alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  sono
          organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi
          dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 303. Nelle  more  della  definizione  dell'assetto
          organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  gli   incarichi   di   livello
          dirigenziale  conferiti  ai  sensi  dell'articolo  19   del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito  del
          Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale  scadenza  e
          comunque fino all'effettiva  operativita'  dell'Agenzia  e,
          relativamente ai contratti  di  cui  ai  commi  5-bis  e  6
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001  n.
          165,  anche  in  deroga  ai  contingenti   indicati   dalla
          normativa vigente, previa indisponibilita'  della  medesima
          quota utilizzabile a valere sulla  dotazione  organica  dei
          dirigenti del Ministero dello sviluppo economico. 
              6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5  pari  ad  euro
          1.450.000 annui a  decorrere  dall'anno  2014  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli
          anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale  di
          parte corrente iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,
          quanto a 1.450.000 euro per  l'anno  2014  l'accantonamento
          relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  quanto  a
          950.000   euro   annui   a   decorrere   dall'anno    2015,
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e a 500.000 euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2015,  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero degli affari esteri. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8. Il Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  di  cui
          all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite  allo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delegato  per  la
          politica  di  coesione  territoriale,  sono   definite   le
          procedure di spesa, le modalita' di gestione delle  risorse
          e  la  rendicontazione  dell'utilizzo  delle   risorse   in
          attuazione dei programmi delle delibere CIPE. 
              9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  delegato,  si  provvede
          alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di  valutazione  e
          verifica degli investimenti pubblici, di  cui  all'articolo
          3, comma 5, del decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.
          430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire
          alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e  all'Agenzia
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. I componenti del Nucleo tecnico di valutazione  e
          verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino
          alla naturale scadenza degli stessi incarichi. 
              10. Fino alla effettiva operativita' dell'Agenzia, come
          definita dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo
          sviluppo e la coesione economica  assicura  la  continuita'
          della gestione amministrativa,  nonche'  la  tempestiva  ed
          efficace attuazione degli adempimenti  connessi  alla  fine
          del ciclo di programmazione  2007-2013  e  all'avvio  della
          programmazione 2014-2020. 
              10-bis. Le assunzioni a  tempo  determinato  effettuate
          dalle regioni sono escluse dall'applicazione  dell'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni,  ove  siano  finanziate
          con fondi strutturali europei e siano volte  all'attuazione
          di interventi cofinanziati con i fondi medesimi. (45) 
              11. 
              12. 
              13. 
              14. 
              14-bis. In casi eccezionali,  l'Agenzia  nazionale  per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio  1999,  n.  1,
          puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di  gestione
          e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed
          interventi  speciali,  a  carattere  sperimentale,  nonche'
          nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3. 
              14-ter. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto  con  il  Ministro  delegato  per  la
          politica di coesione  territoriale  ed  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra  l'Agenzia
          per la coesione  territoriale  e  l'Agenzia  nazionale  per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa, anche al fine di individuare le piu' idonee  forme  di
          collaborazione per l'esercizio delle rispettive  competenze
          e prerogative di legge.".  
              Comma 20 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  5  della
          legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi comunitari): 
              "Art. 5. Fondo di rotazione. 
              1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
          . 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
                a) le disponibilita' residue del fondo  di  cui  alla
          legge 3 ottobre 1977,  n.  863  ,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
                c) le somme da individuare  annualmente  in  sede  di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE) ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare; 
                d) le somme annualmente determinate con la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,  n.  321  ,  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748.".  
              Comma 21 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
          10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".  
              Comma 22 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   1202
          dell'articolo 1 della  citata  legge  n.  296  del  2006  e
          successive modificazioni: 
              "1202. In attesa  di  una  revisione  della  disciplina
          della totalizzazione e  della  ricongiunzione  dei  periodi
          contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali,
          al fine di promuovere la  stabilizzazione  dell'occupazione
          mediante il  ricorso  a  contratti  di  lavoro  subordinato
          nonche' di garantire il corretto utilizzo dei  rapporti  di
          collaborazione coordinata e continuativa anche a  progetto,
          i committenti datori di lavoro, entro e  non  oltre  il  30
          settembre 2008, possono stipulare accordi aziendali  ovvero
          territoriali, nei casi  in  cui  nelle  aziende  non  siano
          presenti le rappresentanze sindacali unitarie o  aziendali,
          con le organizzazioni sindacali aderenti alle  associazioni
          nazionali     comparativamente     piu'     rappresentative
          conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  40  del
          regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto
          2008, che dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili
          con il mercato comune in applicazione degli articoli  87  e
          88 del trattato  (regolamento  generale  di  esenzione  per
          categoria): 
              "Art.  40.  Aiuti  per   l'assunzione   di   lavoratori
          svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali 
              1. I regimi di aiuti  per  l'assunzione  di  lavoratori
          svantaggiati sotto forma  di  integrazioni  salariali  sono
          compatibili con il mercato comune  ai  sensi  dell'articolo
          87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di
          notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato,
          purche' siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi
          da 2 a 5 del presente articolo. 
              2. L'intensita' di aiuto non supera il 50 %  dei  costi
          ammissibili. 
              3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali
          durante  un  periodo  massimo   di   12   mesi   successivi
          all'assunzione. 
              Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato  e'
          un  lavoratore  molto  svantaggiato,  i  costi  ammissibili
          corrispondono ai costi salariali su un periodo  massimo  di
          24 mesi successivi all'assunzione. 
              4. Nei casi in  cui  l'assunzione  non  rappresenti  un
          aumento  netto  del  numero  di   dipendenti   dell'impresa
          interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti,
          il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito  a
          dimissioni  volontarie,  invalidita',   pensionamento   per
          raggiunti limiti d'eta', riduzione  volontaria  dell'orario
          di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito
          a licenziamenti per riduzione del personale. 
              5. Fatto salvo il  caso  di  licenziamento  per  giusta
          causa,  al  lavoratore   svantaggiato   e'   garantita   la
          continuita' dell'impiego per un periodo minimo coerente con
          la legislazione nazionale o  con  contratti  collettivi  in
          materia di contratti di lavoro. 
              Qualora il periodo d'occupazione sia piu' breve  di  12
          mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto  sara'  ridotto
          pro rata di conseguenza.". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: 
              "Art. 108. (ex articolo 88 del TCE) 
              1.  La  Commissione  procede  con  gli   Stati   membri
          all'esame permanente  dei  regimi  di  aiuti  esistenti  in
          questi Stati. Essa propone a  questi  ultimi  le  opportune
          misure richieste dal graduale sviluppo o dal  funzionamento
          del mercato interno. 
              2. Qualora la  Commissione,  dopo  aver  intimato  agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato interno a  norma
          dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato. 
              Qualora lo Stato  in  causa  non  si  conformi  a  tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente
          la Corte di giustizia dell'Unione europea, in  deroga  agli
          articoli 258 e 259. 
              A  richiesta  di  uno  Stato  membro,   il   Consiglio,
          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,
          istituito o da istituirsi da parte di  questo  Stato,  deve
          considerarsi compatibile con il mercato interno, in  deroga
          alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui
          all'articolo   109,    quando    circostanze    eccezionali
          giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione  abbia
          iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
          dal presente paragrafo, primo  comma,  la  richiesta  dello
          Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo. 
              Tuttavia, se il Consiglio non si e'  pronunciato  entro
          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione
          delibera. 
              3. Alla Commissione sono  comunicati,  in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma
          dell'articolo 107, la Commissione inizia senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale. 
              4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
          le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
          stabilito,  conformemente  all'articolo  109,  che  possono
          essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
          presente articolo.".  
              Comma 24 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1  della
          legge 5 aprile 1985, n. 124 (Disposizioni per  l'assunzione
          di manodopera da parte  del  Ministero  dell'agricoltura  e
          delle foreste): 
              "1.  Fino  all'entrata  in  vigore   della   legge   di
          definizione della disciplina generale dei parchi  nazionali
          e delle riserve di cui  all'articolo  83  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24  luglio  1977,  n.  616,  in
          deroga a quanto stabilito dalla legge 12  aprile  1962,  n.
          205, e dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n.  130,
          la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di
          Stato   per   le   foreste    demaniali    del    Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste,  per  fronteggiare  le
          esigenze relative all'esecuzione  dei  lavori  condotti  in
          amministrazione  diretta  per   la   conservazione   e   la
          protezione dei beni indicati negli articoli  68  e  83  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio
          1977, n. 616, puo' ricorrere  ad  assunzioni  di  personale
          operaio con contratto  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo
          determinato. 
              Per  il  medesimo  periodo  di  tempo  specificato  nel
          precedente comma non sono applicabili ai contratti posti in
          essere  ai  sensi  della  presente  legge  le  disposizioni
          contenute nell'articolo 2 della legge 18  aprile  1962,  n.
          230, nel decreto del Presidente della Repubblica  31  marzo
          1971, n. 276, nonche' tutte le altre con essa eventualmente
          incompatibili. 
              Le assunzioni e il trattamento economico sono  regolati
          dalle  norme  sulla  disciplina  del  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento. 
              Il contingente massimo del personale  operaio  a  tempo
          indeterminato in  servizio  non  potra'  mai  superare  nel
          periodo considerato l'equivalente di 500 unita' per anno. 
              Nella fase di prima applicazione della presente  legge,
          per gli operai occupati, o gia' occupati presso la gestione
          conservativa del patrimonio della ex Azienda di  Stato  per
          le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle
          foreste, assunti ai sensi della legge 12  aprile  1962,  n.
          205, qualora  abbiano  svolto  oltre  centottanta  giornate
          lavorative nell'anno solare precedente l'entrata in  vigore
          della presente legge, il rapporto di lavoro si considera  a
          tempo indeterminato eventualmente anche in deroga ai limiti
          di cui al quarto comma. 
              Per il corrente esercizio finanziario e per il prossimo
          la spesa complessiva per la manodopera non potra'  comunque
          superare quella sostenuta dalla gestione  conservativa  del
          patrimonio  della  ex  Azienda  di  Stato  per  le  foreste
          demaniali del Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste
          nell'esercizio precedente. 
              Al personale assunto ai sensi della presente legge  con
          contratto   a   tempo   indeterminato   si   applicano   le
          disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972,
          n. 457. 
              L'operaio assunto ai sensi  della  presente  legge  non
          acquista la qualifica di operaio dello Stato.". 
                
              Comma 25 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  43  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              "Art. 43. Semplificazione degli strumenti di attrazione
          degli investimenti e di sviluppo d'impresa 
              1. Per favorire l'attrazione degli  investimenti  e  la
          realizzazione di progetti di sviluppo di impresa  rilevanti
          per il rafforzamento della struttura produttiva del  Paese,
          con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno,  con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
          e  le  modalita'  per  la   concessione   di   agevolazioni
          finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per  la
          realizzazione  di  interventi  ad  essi   complementari   e
          funzionali. Con tale decreto, da adottare di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
          riguarda le attivita' della filiera agricola e della  pesca
          e acquacoltura, e con il Ministro  per  la  semplificazione
          normativa, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, si provvede, in particolare a: 
                a)  individuare  le  attivita',  le  iniziative,   le
          categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
          le spese  ammissibili  all'agevolazione,  la  misura  e  la
          natura  finanziaria  delle  agevolazioni  concedibili   nei
          limiti consentiti dalla vigente  normativa  comunitaria,  i
          criteri   di   valutazione   dell'istanza   di   ammissione
          all'agevolazione; 
                b) affidare, con le modalita' stabilite  da  apposita
          convenzione, all'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo di impresa  S.p.A.  le  funzioni
          relative alla gestione dell'intervento di cui  al  presente
          articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
          valutazione  ed  alla   approvazione   della   domanda   di
          agevolazione,  alla  stipula  del  relativo  contratto   di
          ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
          dell'agevolazione,  alla  partecipazione  al  finanziamento
          delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
          funzionali all'investimento privato; 
                c) stabilire le  modalita'  di  cooperazione  con  le
          Regioni e  gli  enti  locali  interessati,  ai  fini  della
          gestione dell'intervento di cui al presente  articolo,  con
          particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
          delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
          funzionali all'investimento privato; 
                d) disciplinare una procedura accelerata che  preveda
          la possibilita' per l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
          degli investimenti e  lo  sviluppo  di  impresa  S.p.A.  di
          chiedere al Ministero dello sviluppo economico  l'indizione
          di conferenze  di  servizi  ai  sensi  dell'articolo  14  e
          seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
          partecipano tutti i soggetti  competenti  all'adozione  dei
          provvedimenti  necessari  per   l'avvio   dell'investimento
          privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
          complementari  e  funzionali  all'investimento  stesso,  la
          predetta  Agenzia  nonche',  senza  diritto  di  voto,   il
          soggetto che ha presentato  l'istanza  per  la  concessione
          dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e
          in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter,
          comma 3, della citata legge n. 241 del 1990,  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico  adotta,  in  conformita'   alla
          determinazione conclusiva della conferenza di  servizi,  un
          provvedimento di approvazione del  progetto  esecutivo  che
          sostituisce, a tutti gli effetti, salvo  che  la  normativa
          comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato
          e  di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti,  o
          comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,  alla
          predetta conferenza; 
                e) le agevolazioni di  cui  al  presente  comma  sono
          cumulabili,  nei  limiti  dei  massimali   previsti   dalla
          normativa comunitaria, con benefici fiscali. 
              2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
          apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
          dell'intervento  di  cui  al  presente   articolo,   vigila
          sull'esercizio   delle   funzioni   affidate    all'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al  comma  1,
          effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
          interventi  finanziati  e  sui  risultati  conseguiti   per
          effetto degli investimenti realizzati. 
              3.  Le  agevolazioni  finanziarie  e   gli   interventi
          complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
          finanziati con  le  disponibilita'  assegnate  ad  apposito
          Fondo istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  dove  affluiscono  le  risorse
          ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
          al Ministero dello sviluppo economico  in  forza  di  Piani
          pluriennali  di  intervento  e  del  Fondo  per   le   aree
          sottoutilizzate di  cui  all'articolo  61  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei  programmi  previsti
          dal Quadro strategico nazionale 2007-2013  ed  in  coerenza
          con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto  del
          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, viene effettuata una  ricognizione  delle
          risorse  di  cui  al  presente  comma  per  individuare  la
          dotazione del Fondo. 
              4. Per l'utilizzo del Fondo  di  cui  al  comma  3,  il
          Ministero dello sviluppo economico si  avvale  dell'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa Spa. 
              5. Dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
          al comma 1, non possono essere piu' presentate domande  per
          l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
          base delle previsioni in materia di contratti di programma,
          di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e),  della  legge
          23 dicembre 1996, n.  662,  ivi  compresi  i  contratti  di
          localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
          n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
          entro la data di cui al periodo precedente  si  applica  la
          disciplina vigente prima della data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto,  fatta  salva  la  possibilita'  per
          l'interessato di chiedere che la domanda  sia  valutata  ai
          fini  dell'ammissione  ai  benefici  di  cui  al   presente
          articolo. (201) 
              6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
          215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311, e dell'articolo 6, commi 12,  13,  14  e  14-bis,  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,  n.  80.  Dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
          abrogato l'articolo 1, comma 13, del  citato  decreto-legge
          n. 35 del 2005. 
              7. Per gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo
          effettuati   direttamente   dall'Agenzia   nazionale    per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa,  si  puo'   provvedere,   previa   definizione   nella
          convenzione di cui al comma 1, lettera b), a  valere  sulle
          risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
          ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
          normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui  conti
          di tesoreria intestati all'Agenzia. 
              7-bis. Il termine di cui all' articolo  1,  comma  862,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.".  
              Comma 26 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure  urgenti
          per la crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
              "2. Il Fondo speciale rotativo di cui  all'articolo  14
          della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  istituito  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
          di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). 
              Il Fondo  e'  destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
          priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei
          vincoli   derivanti    dall'appartenenza    all'ordinamento
          comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
          un  impatto  significativo  in   ambito   nazionale   sulla
          competitivita' dell'apparato  produttivo,  con  particolare
          riguardo alle seguenti finalita': 
                a) la promozione di progetti di ricerca,  sviluppo  e
          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
          sviluppo delle imprese; 
                b) il rafforzamento della  struttura  produttiva,  il
          riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
          versano in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza
          nazionale  tramite  la   sottoscrizione   di   accordi   di
          programma; 
                c) la promozione della presenza internazionale  delle
          imprese e l'attrazione di investimenti  dall'estero,  anche
          in raccordo con le azioni che saranno attivate  dall'ICE  -
          Agenzia     per     la     promozione     all'estero      e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane.".  
              Comma 27 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n.  251  (Provvedimenti
          per il sostegno delle esportazioni  italiane),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394: 
              "Art. 2. E' istituito presso il  Mediocredito  centrale
          un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
          finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
          fronte di programmi  di  penetrazione  commerciale  di  cui
          all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
          227, in Paesi diversi da  quelli  delle  Comunita'  europee
          nonche' a fronte  di  attivita'  relative  alla  promozione
          commerciale all'estero del settore  turistico  al  fine  di
          acquisire i flussi turistici verso l'Italia.".  
              Comma 29 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   2-bis
          dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          143, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di
          commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4,  comma  4,
          lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo  1997,  n.
          59): 
              "2-bis.  Le  somme  recuperate,  riferite  ai   crediti
          indennizzati dalla SACE inseriti negli  accordi  bilaterali
          intergovernativi di ristrutturazione del debito,  stipulati
          dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero
          dell'economia e delle finanze, affluite sino alla  data  di
          trasformazione della SACE nella SACE  S.p.A.  nell'apposito
          conto corrente acceso presso la  Tesoreria  centrale  dello
          Stato,  intestato  al  Ministero  dell'economia   e   delle
          finanze, Dipartimento del tesoro,  restano  di  titolarita'
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  Dipartimento
          del  tesoro.  Questi  e'  autorizzato  ad  avvalersi  delle
          disponibilita' di tale conto  corrente  per  finanziare  la
          sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE  S.p.A.  e
          per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla
          SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni  vigenti,  nonche'
          per ogni altro scopo e finalita' connesso  con  l'esercizio
          dell'attivita' della SACE S.p.A.  nonche'  con  l'attivita'
          nazionale   sull'estero,   anche   in   collaborazione    o
          coordinamento    con     le     istituzioni     finanziarie
          internazionali, nel  rispetto  delle  esigenze  di  finanza
          pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
          del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
          e  iscritti  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  28
          maggio 1973, n. 295 (Aumento del  fondo  di  dotazione  del
          Mediocredito centrale): 
              "Art. 3. 
              Il secondo comma  dell'art.  37  del  decreto-legge  26
          ottobre 1970, n. 745, convertito nella  legge  18  dicembre
          1970, n. 1034, e' sostituito dai seguenti commi: 
              "E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito
          a medio termine (Mediocredito centrale)  un  fondo  per  la
          concessione,  in  sostituzione  o  a  completamento   delle
          operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e)  ed  f)
          del secondo comma dell'art. 2 della legge 30  aprile  1962,
          n. 265, o anche  abbinati  con  le  operazioni  stesse,  di
          contributi nel pagamento degli interessi sui  finanziamenti
          che gli istituti ed  aziende  ammessi  ad  operare  con  il
          Mediocredito  centrale  concedono  senza  o  con   parziale
          ricorso al Mediocredito stesso. 
              A partire dall'anno 1971 e' attribuito  allo  Stato  il
          dividendo sui  suoi  apporti  al  fondo  di  dotazione  del
          Mediocredito  centrale.  Gli  otto  decimi   del   relativo
          ammontare sono destinati al  fondo  di  cui  al  precedente
          comma.  I  residui  due  decimi   del   dividendo   saranno
          utilizzati  per  incrementare  la   riserva   straordinaria
          dell'Istituto, nonche' per iniziative per studi e  ricerche
          attinenti alle  finalita'  istituzionali  del  Mediocredito
          centrale. 
              I  limiti  e  le  modalita'  per  la  concessione   del
          contributo nel pagamento degli interessi verranno  indicati
          annualmente  nel   piano   generale   di   utilizzo   delle
          disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma  dell'art.
          24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131".  
              Comma 30 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  3  della
          legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo  sviluppo
          e  l'accrescimento  di   competitivita'   delle   industrie
          operanti nel settore aeronautico), pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 8 gennaio 1986, n. 5: 
              "Art.   3.   Finanziamenti   e   contributi   per    la
          partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali
          aeronautici in collaborazione internazionale. 
              Per le finalita' di cui all'articolo  1,  alle  imprese
          nazionali  partecipanti  a  programmi   in   collaborazione
          internazionale per la realizzazione di aeromobili,  motori,
          equipaggiamenti  e  materiali  aeronautici  possono  essere
          concessi: 
                a) finanziamenti per l'elaborazione  di  programmi  e
          l'esecuzione    di    studi,    progettazioni,    sviluppi,
          realizzazione  di  prototipi,   prove,   investimenti   per
          industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla
          concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di
          produzione   sostenuti   in   relazione   all'apprendimento
          precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di
          regime; 
                b) contributi in conto interessi, non superiori al 60
          per cento del tasso di riferimento di cui  all'articolo  20
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  novembre
          1976, n. 902, sui finanziamenti  concessi  da  istituti  di
          credito, per lo svolgimento dell'attivita' di produzione di
          serie,  nella  misura  del  70  per  cento  del  costo  del
          programma  di  produzione  considerato  e  per  un  periodo
          massimo di cinque anni. Per le iniziative  localizzate  nei
          territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
          sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,  n.  218,  la
          misura e' rispettivamente elevata al 70 per cento e  all'80
          per cento; 
                c) contributi in conto  interessi  sui  finanziamenti
          per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito
          relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali,  nelle
          misure  necessarie   ad   allineare   le   condizioni   del
          finanziamento  a   quelle   praticate   dalle   istituzioni
          finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti  al
          programma. 
              Gli interventi di  cui  al  presente  articolo  possono
          essere  effettuati   anche   in   relazione   all'eventuale
          finanziamento, da  parte  delle  imprese  nazionali,  delle
          attivita'  comuni  di  programma  per  la  quota  di   loro
          pertinenza.". 
              Comma 31 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - legge finanziaria 2003): 
              "3. Al fine di  facilitare  l'accesso  al  mercato  dei
          capitali da parte delle imprese agricole e  agroalimentari,
          con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole   e
          forestali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,   e'   istituito   un   regime   di   aiuti
          conformemente  a   quanto   disposto   dagli   orientamenti
          comunitari in materia di  aiuti  di  Stato  in  agricoltura
          nonche'  dalla  comunicazione   della   Commissione   delle
          Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante
          aiuti di Stato e  capitale  di  rischio,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  C/235  del  21
          agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2003, 2004 e 2005.".  
              Comma 32 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 66  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 66. Dismissione di terreni demaniali agricoli e a
          vocazione agricola 
              1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, con  decreto  di
          natura non regolamentare da adottare  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  anche  sulla  base
          dei  dati  forniti  dall'Agenzia  del  demanio  nonche'  su
          segnalazione dei soggetti interessati, individua i  terreni
          agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre
          finalita' istituzionali,  di  proprieta'  dello  Stato  non
          ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi  del  decreto
          legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  nonche'  di  proprieta'
          degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a  cura
          dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza
          pubblicazione  del  bando  per  gli  immobili   di   valore
          inferiore a 100.000  euro  e  mediante  asta  pubblica  per
          quelli  di  valore  pari  o  superiore  a   100.000   euro.
          L'individuazione del bene ne determina il trasferimento  al
          patrimonio disponibile dello Stato. Ai  citati  decreti  di
          individuazione  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 1, commi  3,  4  e  5,  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni
          da porre a base  delle  procedure  di  vendita  di  cui  al
          presente comma e' determinato sulla base di valori agricoli
          medi di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8
          giugno 2001, n. 327. Una quota minima del 20 per cento  dei
          terreni  di  cui  al  primo  periodo  e'   riservata   alla
          locazione, con  preferenza  per  l'imprenditoria  giovanile
          agricola come definita dalla legislazione vigente.  Con  il
          decreto di cui al primo periodo sono altresi' stabilite  le
          modalita' di attuazione del presente articolo."  
              Comma 36 
              - Si riporta il testo vigente dei  commi  1093  e  1094
          dell'articolo 1 della citata  legge  n.  296  del  2006,  e
          successive modificazioni: 
              "1093.  Le  societa'  di   persone,   le   societa'   a
          responsabilita' limitata e  le  societa'  cooperative,  che
          rivestono  la  qualifica  di  societa'  agricola  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
          99, come da ultimo modificato dal comma 1096  del  presente
          articolo, possono optare per l'imposizione dei  redditi  ai
          sensi dell'articolo 32 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
              1094. Si considerano imprenditori agricoli le  societa'
          di  persone  e  le  societa'  a  responsabilita'  limitata,
          costituite  da  imprenditori   agricoli,   che   esercitano
          esclusivamente le  attivita'  dirette  alla  manipolazione,
          conservazione,   trasformazione,   commercializzazione    e
          valorizzazione di prodotti agricoli  ceduti  dai  soci.  In
          tale  ipotesi,  le   societa'   possono   optare   per   la
          determinazione del  reddito  applicando  all'ammontare  dei
          ricavi il coefficiente di redditivita' del 25 per cento.". 
              Per il riferimento al testo del comma  5  dell'articolo
          10 del decreto-legge n. 282 del  2004  vedasi  in  Note  al
          comma 9-quinquies.  
              Comma 37 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   177
          dell'articolo 4 della legge 24  dicembre  2003,  n.  350  e
          successive modificazioni (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2004): 
              "177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  54,
          comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di
          impegno iscritti nel bilancio dello Stato  in  relazione  a
          specifiche disposizioni legislative sono da intendere  come
          contributo   pluriennale   per    la    realizzazione    di
          investimenti, di forniture  di  interesse  nazionale  e  di
          azioni mirate a  favorire  il  trasporto  delle  merci  con
          modalita' alternative, includendo nel  costo  degli  stessi
          anche gli oneri  derivanti  dagli  eventuali  finanziamenti
          necessari, ovvero quale concorso dello Stato  al  pagamento
          di una quota degli oneri derivanti dai  mutui  o  da  altre
          operazioni finanziarie che i soggetti interessati,  diversi
          dalle pubbliche amministrazioni  come  definite  secondo  i
          criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono  autorizzati
          ad effettuare  per  la  realizzazione  di  investimenti.  I
          contributi,  compresi  gli   eventuali   atti   di   delega
          all'incasso  accettati  dall'Amministrazione,  non  possono
          essere compresi  nell'ambito  di  procedure  cautelari,  di
          esecuzione forzata e concorsuali, anche  straordinarie.  La
          quota di concorso  e'  fissata  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, emanato di concerto  con  il
          Ministro competente.".  
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 537-bis del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento militare): 
              "Art. 537-bis. Semplificazione delle procedure  per  la
          realizzazione dei programmi di  investimento  di  interesse
          dell'Amministrazione della difesa 
              1. Ai fini della semplificazione delle procedure per la
          realizzazione dei programmi di  investimento  di  interesse
          dell'Amministrazione  della  difesa,  finanziati   mediante
          contributi pluriennali, il decreto di cui  all'articolo  4,
          comma 177-bis, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,  e
          successive modificazioni, e' adottato, previo parere  delle
          competenti Commissioni  parlamentari,  dal  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   i    Ministri
          dell'economia e delle finanze  e  della  difesa.  Con  tale
          decreto si provvede a: 
                a) definire le modalita' di attuazione dei programmi,
          in sostituzione delle convenzioni di  cui  all'articolo  5,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  giugno  1996,  n.   321,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1996,
          n. 421; 
                b) fissare, se  necessario,  il  tasso  di  interesse
          massimo secondo le modalita' di cui all'articolo 45,  comma
          32, della legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  e  successive
          modificazioni,    che    puo'    essere     successivamente
          rideterminato dal Ministero dell'economia e delle  finanze,
          ove occorra; 
                c) verificare l'assenza di effetti  peggiorativi  sul
          fabbisogno e sull'indebitamento netto,  rispetto  a  quelli
          previsti dalla legislazione vigente,  ovvero  quantificarli
          per la successiva compensazione ai sensi  dell'articolo  4,
          comma 177-bis, della legge n. 350 del  2003,  e  successive
          modificazioni.".  
              Comma 38 
              Per il riferimento al testo dell'articolo 3 della legge
          n. 808 del 1985 vedasi in Note al comma 30. 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  3  della
          legge 16 marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni  in  materia
          di investimenti nelle imprese marittime): 
              "Art. 3. Modalita' d'intervento sui finanziamenti. 
              1. Alle imprese armatoriali aventi i requisiti  di  cui
          all'articolo  143  del   codice   della   navigazione   che
          effettuano gli investimenti di  cui  all'articolo  1  della
          presente  legge  il  Ministero  dei   trasporti   e   della
          navigazione puo'  altresi'  concedere  un  contributo  pari
          all'abbattimento, entro il  limite  massimo  del  3,80  per
          cento  annuo,  del   tasso   d'interesse   commerciale   di
          riferimento (CIRR) in relazione ad un piano  d'ammortamento
          della durata di dodici anni calcolato sull'80 per cento del
          prezzo  dei  lavori   di   costruzione   o   trasformazione
          dell'unita'. 
              2. Il contributo e' corrisposto anche durante i lavori,
          previa presentazione  di  idonea  fidejussione  bancaria  o
          assicurativa, in rate semestrali costanti  posticipate  per
          la durata di dodici anni decorrenti dal 1° marzo o  dal  1°
          settembre di ciascun anno. 
              3. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie  vigenti
          in materia e nei limiti degli stanziamenti gia' autorizzati
          da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo
          sono  ammissibili  all'intervento  del  Fondo  centrale  di
          garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5  della
          legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni. 
              4. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzato un limite d'impegno dodecennale di lire  72.000
          milioni annue a decorrere dall'anno 2001.". 
              La  disciplina  europea  degli  aiuti  di  Stato   alla
          costruzione navale  n.  2011/C364/06  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  Europea  n.  C364  del  14
          dicembre 2011.  
              Comma 39 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  536  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010: 
              "Art. 536. Programmi 
              1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di
          ammodernamento e rinnovamento  dei  sistemi  d'arma,  delle
          opere, dei mezzi e dei  beni  direttamente  destinati  alla
          difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile,
          il  Ministro  della  difesa  provvede  a   trasmettere   al
          Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli
          articoli  12  e  548,  comprensivo  del  piano  di  impiego
          pluriennale che riassume: 
                a) il quadro generale delle esigenze operative  delle
          Forze armate,  comprensive  degli  indirizzi  strategici  e
          delle linee di sviluppo capacitive; 
                b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in
          corso ed il relativo piano di  programmazione  finanziaria,
          indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per
          un periodo non inferiore a tre anni, compresi  i  programmi
          di  ricerca  o  di  sviluppo  finanziati  nello  stato   di
          previsione  del   Ministero   dello   sviluppo   economico.
          Nell'elenco   sono   altresi'   indicate   le    condizioni
          contrattuali,  con  particolare  riguardo  alle   eventuali
          clausole penali. 
              2. Nell'ambito della stessa documentazione  di  cui  al
          comma  1  sono   riportate,   sotto   forma   di   bilancio
          consolidato, tutte le spese relative alla funzione  difesa,
          comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri. 
              3. In relazione agli indirizzi di cui  al  comma  1,  i
          conseguenti programmi ed i relativi impegni di  spesa  sono
          approvati: 
                a) con legge, se richiedono finanziamenti  di  natura
          straordinaria; 
                b) con decreto  del  Ministro  della  difesa,  se  si
          tratta di  programmi  finanziati  attraverso  gli  ordinari
          stanziamenti di  bilancio,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze se  tali  programmi  sono  di
          durata pluriennale. Salvo quanto  disposto  al  comma  4  e
          sempre che i programmi non si riferiscano  al  mantenimento
          delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli  schemi
          di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
          competenti. I pareri sono espressi  entro  quaranta  giorni
          dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il  termine
          per l'espressione del  parere,  i  decreti  possono  essere
          adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi  alle
          condizioni formulate dalle Commissioni  competenti,  ovvero
          quando le stesse Commissioni  esprimano  parere  contrario,
          trasmette nuovamente alle  Camere  gli  schemi  di  decreto
          corredati delle necessarie  controdeduzioni  per  i  pareri
          definitivi delle Commissioni competenti da esprimere  entro
          trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora
          entro  il  termine  indicato  le   Commissioni   competenti
          esprimano  sugli  schemi  di  decreto  parere  contrario  a
          maggioranza   assoluta   dei   componenti,   motivato   con
          riferimento alla mancata coerenza con il piano  di  impiego
          pluriennale di cui al comma 1, il programma non puo' essere
          adottato. In ogni altro caso,  il  Governo  puo'  procedere
          all'adozione  dei  decreti.  Gli  schemi  di  decreto  sono
          trasmessi anche alle  Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili finanziari. 
              4.  I  piani   di   spesa   gravanti   sugli   ordinari
          stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento  di
          programmi pluriennali finanziati  nei  precedenti  esercizi
          con  leggi  speciali,  se  non   richiedono   finanziamenti
          integrativi, sono sottoposti dal Ministro della  difesa  al
          Parlamento  in  apposito  allegato  al  piano  di   impiego
          pluriennale di cui al comma 1. 
              5. L'attivita' contrattuale relativa  ai  programmi  di
          cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui  al  comma  4  e'
          svolta  dalle  competenti  strutture  del  Ministero  della
          difesa.".  
              Comma 40 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          6 del decreto-legge 7 ottobre 2008,  n.  154  (Disposizioni
          urgenti per il contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in
          materia di regolazioni contabili con le autonomie  locali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 189, e successive modificazioni: 
              "2.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.".  
              Comma 42 
              - Si riporta il testo del comma 4-bis  dell'articolo  3
          del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti  a
          sostegno  dei  settori  industriali   in   crisi,   nonche'
          disposizioni  in   materia   di   produzione   lattiera   e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33, come modificato dalla presente legge: 
              "4-bis.  Le  operazioni,  effettuate  ai  sensi   dell'
          articolo 5, comma  7,  lettera  a),  secondo  periodo,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
          quale  quella  della  concessione  di  finanziamenti,   del
          rilascio  di  garanzie,  dell'assunzione  di  capitale   di
          rischio o di debito, e possono essere  realizzate  anche  a
          favore   delle   imprese   per   finalita'   di    sostegno
          dell'economia.  Le  predette  operazioni   possono   essere
          effettuate    in    via    diretta    ovvero     attraverso
          l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
          credito, ad  eccezione  delle  operazioni  a  favore  delle
          imprese per finalita' di sostegno dell'economia che possono
          essere      effettuate      esclusivamente       attraverso
          l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
          credito  nonche'  attraverso  la  sottoscrizione  di  fondi
          comuni di investimento gestiti da una societa' di  gestione
          collettiva del risparmio di cui all' articolo 33 del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58, e successive  modificazioni,  il  cui  oggetto  sociale
          realizza uno o piu' fini istituzionali della Cassa depositi
          e prestiti Spa. Lo Stato e'  autorizzato  a  sottoscrivere,
          per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote  di  societa'
          di gestione  del  risparmio  finalizzate  a  gestire  fondi
          comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a
          investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
          quelli del rafforzamento patrimoniale  e  dell'aggregazione
          delle imprese di minore dimensione."  
              Comma 44 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  8  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78   (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 8. Sistema «export banca» 
              1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri
          decreti  autorizza  e  disciplina  le  attivita'  di  Cassa
          depositi e prestiti s.p.a. per dare vita, a  condizioni  di
          mercato, ad un  sistema  integrato  di  «export  banca».  A
          questo fine tra le operazioni  di  interesse  pubblico  che
          possono essere attivate dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
          s.p.a. con l'utilizzo dei fondi di  cui  all'  articolo  5,
          comma 7, lettera a), del decreto-legge 30  settembre  2003,
          n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre  2003,  n.  326,   e   successive   modificazioni,
          rientrano    anche    le    operazioni    per     sostenere
          l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni
          sono assistite  da  garanzia  o  assicurazione  della  SACE
          s.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni
          sono garantire da uno Stato. Con i  medesimi  decreti  sono
          stabiliti modalita' e criteri  al  fine  di  consentire  le
          operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni
          da parte della SACE s.p.a. anche in favore delle piccole  e
          medie imprese nazionali.".  
              Commi 45 e 47 
              - Si riporta il testo  del  comma  7  e  del  comma  11
          dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5 
              1-6 (Omissis). 
              7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
                a) lo Stato, le regioni, gli enti  locali,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei fondi  di  cui  alla  presente  lettera,  e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
          CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di  cui  al
          periodo precedente o dai medesimi  promossa,  tenuto  conto
          della  sostenibilita'  economico-finanziaria  di   ciascuna
          operazione. Dette  operazioni  potranno  essere  effettuate
          anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b); 
                b) le opere, gli impianti, le  reti  e  le  dotazioni
          destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
          bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione  di
          titoli,  dall'assunzione  di  finanziamenti  e   da   altre
          operazioni finanziarie, senza garanzia dello  Stato  e  con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. 
              8-10 (omissis) 
              11. Per l'attivita' della gestione separata di  cui  al
          comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
          con propri decreti di natura non regolamentare: 
                a) i criteri  per  la  definizione  delle  condizioni
          generali ed economiche dei libretti di  risparmio  postale,
          dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
          e  delle  altre  operazioni  finanziarie  assistiti   dalla
          garanzia dello Stato; 
                b) i criteri  per  la  definizione  delle  condizioni
          generali ed economiche degli  impieghi,  nel  rispetto  dei
          principi di  accessibilita',  uniformita'  di  trattamento,
          predeterminazione e non discriminazione; 
                c) le norme in materia di  trasparenza,  pubblicita',
          contratti e comunicazioni periodiche; 
                d)  i  criteri  di  gestione   delle   partecipazioni
          assegnate ai sensi del comma 3; 
                e) i criteri generali  per  la  individuazione  delle
          operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
          a), ammissibili a finanziamento; 
              e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario,
          le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A.,  ai  sensi
          del comma 7, lettera a), che possono essere garantite dallo
          Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato
          puo'  essere  rilasciata  a  prima  domanda,  con  rinuncia
          all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e
          compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia
          di garanzie onerose concesse dallo Stato  a  condizioni  di
          mercato; 
              (Omissis).".  
              Comma 48 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   100
          dell'articolo 2  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662
          (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): 
              "100. Nell'ambito delle risorse di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                a) una somma fino ad un massimo di  400  miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese; 
                b) una somma fino ad un massimo di  100  miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  47  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive
          modificazioni (Testo unico delle leggi in materia  bancaria
          e creditizia): 
              "Art. 47. Finanziamenti agevolati e gestione  di  fondi
          pubblici 
              1. Tutte le  banche  possono  erogare  finanziamenti  o
          prestare  servizi   previsti   dalle   vigenti   leggi   di
          agevolazione, purche' essi siano regolati da contratto  con
          l'amministrazione pubblica competente e  rientrino  tra  le
          attivita' che le banche possono svolgere in via  ordinaria.
          Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni
          delle leggi di agevolazione, ivi comprese  quelle  relative
          alle  misure  fiscali  e  tariffarie  e  ai  privilegi   di
          procedura. 
              2. L'assegnazione e la gestione di  fondi  pubblici  di
          agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti  e  la
          prestazione di servizi a essi inerenti,  sono  disciplinate
          da  contratti  stipulati  tra  l'amministrazione   pubblica
          competente e le banche da  questa  prescelte.  I  contratti
          indicano criteri e modalita' idonei a superare il conflitto
          di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta
          per proprio conto dalle banche; a tal fine  possono  essere
          istituiti organi  distinti  preposti  all'assunzione  delle
          deliberazioni   in   materia   agevolativa    e    separate
          contabilita'. I contratti determinano altresi' i compensi e
          i rimborsi spettanti alle banche. 
              3. I contratti indicati nel comma 2  possono  prevedere
          che la banca alla quale e' attribuita  la  gestione  di  un
          fondo pubblico di agevolazione e' tenuta a stipulare a  sua
          volta  contratti  con  altre  banche  per  disciplinare  la
          concessione, a valere sul fondo, di contributi  relativi  a
          finanziamenti da queste erogati.  Questi  ultimi  contratti
          sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          15  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266  e   successive
          modificazioni (Interventi urgenti per l'economia): 
              "3. I criteri e le modalita' per la  concessione  della
          garanzia e per la gestione del fondo nonche'  le  eventuali
          riserve  di  fondi  a  favore  di  determinati  settori   o
          tipologie di  operazioni  sono  regolati  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          di concerto con il Ministro del tesoro,  da  emanare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Apposita  convenzione  verra'  stipulata,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  tra  il  Ministero  dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
          sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un  distinto
          organo, competente a deliberare in materia, nel quale  sono
          nominati anche un rappresentante delle  banche  e  uno  per
          ciascuna delle  organizzazioni  rappresentative  a  livello
          nazionale delle  piccole  e  medie  imprese  industriali  e
          commerciali.". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   3-bis
          dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133: 
              "3-bis. Al fine di agevolare l'accesso  al  credito,  a
          partire dal 1° settembre  2008,  e'  istituito,  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto
          della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei
          familiari monogenitoriali con figli minori,  con  priorita'
          per quelli i cui  componenti  non  risultano  occupati  con
          rapporto di lavoro a tempo  indeterminato.  La  complessiva
          dotazione del Fondo di cui al primo periodo  e'  pari  a  4
          milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto  del  Ministro
          della gioventu', di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  ai
          sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo  restando  il
          rispetto dei vincoli di finanza  pubblica,  i  criteri  per
          l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e  le  modalita'
          di  funzionamento  del   medesimo,   nel   rispetto   delle
          competenze delle regioni in materia di politiche abitative.
          A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e'  altresi'
          consentito  anche  ai  giovani   di   eta'   inferiore   ai
          trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
          di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;  a
          tal fine si applica  la  disciplina  prevista  dal  decreto
          interministeriale  di  cui  al   precedente   periodo.   La
          dotazione del Fondo e' incrementata di 10 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2014 e 2015.". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92  (Disposizioni  in  materia  di
          riforma del  mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita): 
              "Art. 1 Disposizioni generali, tipologie contrattuali e
          disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele  del
          lavoratore 
              1. La presente legge dispone misure e interventi intesi
          a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in
          grado di contribuire  alla  creazione  di  occupazione,  in
          quantita' e qualita', alla crescita sociale ed economica  e
          alla riduzione permanente del tasso di  disoccupazione,  in
          particolare: 
                a) favorendo l'instaurazione di  rapporti  di  lavoro
          piu' stabili e ribadendo il rilievo prioritario del  lavoro
          subordinato a tempo  indeterminato,  cosiddetto  «contratto
          dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro; 
                b)  valorizzando   l'apprendistato   come   modalita'
          prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; 
                c)  ridistribuendo  in  modo  piu'  equo  le   tutele
          dell'impiego, da un lato  contrastando  l'uso  improprio  e
          strumentale     degli     elementi     di     flessibilita'
          progressivamente introdotti nell'ordinamento  con  riguardo
          alle   tipologie   contrattuali;    dall'altro    adeguando
          contestualmente  alle  esigenze  del  mutato  contesto   di
          riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione
          altresi'  di  un  procedimento  giudiziario  specifico  per
          accelerare la definizione delle relative controversie; 
                d)  rendendo  piu'  efficiente,  coerente   ed   equo
          l'assetto degli ammortizzatori sociali  e  delle  politiche
          attive  in  una  prospettiva  di  universalizzazione  e  di
          rafforzamento dell'occupabilita' delle persone; 
                e) contrastando usi elusivi di obblighi  contributivi
          e fiscali degli istituti contrattuali esistenti; 
                f) promuovendo una maggiore  inclusione  delle  donne
          nella vita economica; 
                g) favorendo nuove opportunita' di impiego ovvero  di
          tutela del reddito per i  lavoratori  ultracinquantenni  in
          caso di perdita del posto di lavoro; 
                h) promuovendo modalita' partecipative  di  relazioni
          industriali in conformita' agli indirizzi assunti  in  sede
          europea, al fine  di  migliorare  il  processo  competitivo
          delle imprese. 
              2. Al fine di monitorare lo stato di  attuazione  degli
          interventi e delle misure di cui alla presente legge  e  di
          valutarne  gli  effetti  sull'efficienza  del  mercato  del
          lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini,  sulle  modalita'
          di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   in
          collaborazione con  le  altre  istituzioni  competenti,  un
          sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato  su
          dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)
          e  da  altri  soggetti  del  Sistema  statistico  nazionale
          (Sistan). Al sistema concorrono altresi' le  parti  sociali
          attraverso   la   partecipazione    delle    organizzazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
          di lavoro e dei lavoratori. 
              3. Il sistema di cui al comma 2 assicura,  con  cadenza
          almeno annuale, rapporti sullo stato  di  attuazione  delle
          singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici
          e  macroeconomici,   nonche'   sul   grado   di   effettivo
          conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Il sistema
          assicura  altresi'  elementi   conoscitivi   sull'andamento
          dell'occupazione femminile, rilevando, in  particolare,  la
          corrispondenza dei  livelli  retributivi  al  principio  di
          parita' di trattamento nonche'  sugli  effetti  determinati
          dalle diverse misure  sulle  dinamiche  intergenerazionali.
          Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui  ai
          commi da 2 a 6 sono desunti elementi per  l'implementazione
          ovvero  per  eventuali  correzioni  delle  misure  e  degli
          interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce
          dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli  andamenti
          produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e,  piu'
          in generale, di quelle sociali. 
              4. Allo  scopo  di  assicurare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione   indipendenti   della   riforma,    l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)   e   l'ISTAT
          organizzano  delle  banche  dati  informatizzate   anonime,
          rendendole disponibili, a scopo di ricerca  scientifica,  a
          gruppi di ricerca collegati a universita', enti di  ricerca
          o enti che hanno anche finalita'  di  ricerca  italiani  ed
          esteri.  I  risultati  delle  ricerche  condotte   mediante
          l'utilizzo  delle  banche  dati  sono   resi   pubblici   e
          comunicati  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. 
              5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono  i  dati
          individuali anonimi, relativi  ad  eta',  genere,  area  di
          residenza,  periodi  di  fruizione   degli   ammortizzatori
          sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi
          lavorativi   e    retribuzione    spettante,    stato    di
          disoccupazione, politiche attive e di attivazione  ricevute
          ed eventuali altre informazioni utili ai fini  dell'analisi
          di impatto e del monitoraggio. 
              6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1  a  5
          non deve comportare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza  pubblica  ed  e'   effettuata   con   le   risorse
          finanziarie, umane e strumentali  previste  a  legislazione
          vigente. 
              7. Le disposizioni della presente legge, per quanto  da
          esse non espressamente previsto, costituiscono  principi  e
          criteri per la  regolazione  dei  rapporti  di  lavoro  dei
          dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, in  coerenza  con
          quanto disposto dall'articolo  2,  comma  2,  del  medesimo
          decreto legislativo. Restano ferme  le  previsioni  di  cui
          all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. 
              8. Al fine dell'applicazione del comma  7  il  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative  dei   dipendenti   delle   amministrazioni
          pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative
          normative,  gli  ambiti,  le  modalita'  e   i   tempi   di
          armonizzazione  della  disciplina  relativa  ai  dipendenti
          delle amministrazioni pubbliche. 
              9. Al decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 1, il  comma  01  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «01.  Il  contratto  di  lavoro  subordinato  a   tempo
          indeterminato costituisce la forma comune  di  rapporto  di
          lavoro»; 
                b) all'articolo 1, dopo il comma  1  e'  inserito  il
          seguente: 
              «1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto
          nell'ipotesi del primo rapporto  a  tempo  determinato,  di
          durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un  datore
          di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento
          di  qualunque  tipo  di  mansione,  sia  nella  forma   del
          contratto a  tempo  determinato,  sia  nel  caso  di  prima
          missione di un lavoratore nell'ambito di  un  contratto  di
          somministrazione a tempo determinato ai sensi del  comma  4
          dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n.   276.   I   contratti   collettivi   stipulati    dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale possono  prevedere,  in  via  diretta  a  livello
          interconfederale o di categoria ovvero in via  delegata  ai
          livelli decentrati, che in luogo  dell'ipotesi  di  cui  al
          precedente periodo il requisito di cui al comma 1  non  sia
          richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo  determinato
          o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione
          a tempo determinato  avvenga  nell'ambito  di  un  processo
          organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo
          5, comma 3, nel limite complessivo  del  6  per  cento  del
          totale  dei  lavoratori  occupati  nell'ambito  dell'unita'
          produttiva»; 
                c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di
          cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni
          di cui al comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal  comma
          1-bis relativamente alla  non  operativita'  del  requisito
          della  sussistenza  di  ragioni   di   carattere   tecnico,
          organizzativo, produttivo o sostitutivo»; 
                d) all'articolo 4, dopo il comma  2  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «2-bis.  Il  contratto  a  tempo  determinato  di   cui
          all'articolo 1, comma 1-bis, non  puo'  essere  oggetto  di
          proroga»; 
                e) all'articolo 5, comma  2,  le  parole:  «oltre  il
          ventesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il
          trentesimo  giorno»  e  le  parole:  «oltre  il  trentesimo
          giorno»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «oltre   il
          cinquantesimo giorno»; 
                f) all'articolo 5, dopo il comma  2  e'  inserito  il
          seguente: 
              «2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il  datore  di
          lavoro ha l'onere di comunicare  al  Centro  per  l'impiego
          territorialmente competente, entro la scadenza del  termine
          inizialmente fissato, che  il  rapporto  continuera'  oltre
          tale  termine,   indicando   altresi'   la   durata   della
          prosecuzione. Le modalita' di  comunicazione  sono  fissate
          con decreto di natura non regolamentare del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un  mese
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione»; 
                g) all'articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni»
          sono sostituite dalle  seguenti:  «sessanta  giorni»  e  le
          parole: «venti  giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «novanta giorni»; 
                h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i
          seguenti  periodi:   «I   contratti   collettivi   di   cui
          all'articolo   1,   comma   1-bis,    possono    prevedere,
          stabilendone  le  condizioni,  la  riduzione  dei  predetti
          periodi, rispettivamente, fino  a  venti  giorni  e  trenta
          giorni nei casi  in  cui  l'assunzione  a  termine  avvenga
          nell'ambito  di  un  processo  organizzativo   determinato:
          dall'avvio  di  una  nuova  attivita';  dal  lancio  di  un
          prodotto o di un servizio innovativo;  dall'implementazione
          di  un  rilevante  cambiamento  tecnologico;   dalla   fase
          supplementare di un significativo  progetto  di  ricerca  e
          sviluppo; dal rinnovo  o  dalla  proroga  di  una  commessa
          consistente.   In   mancanza   di   un   intervento   della
          contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo,
          il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  decorsi
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          disposizione,  sentite  le  organizzazioni  sindacali   dei
          lavoratori e dei datori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare
          le specifiche condizioni  in  cui,  ai  sensi  del  periodo
          precedente, operano le riduzioni ivi  previste.  I  termini
          ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le
          attivita' di cui al  comma  4-ter  e  in  ogni  altro  caso
          previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello
          dalle  organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
          rappresentative sul piano nazionale»; (3) 
                i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono
          aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «;  ai  fini  del
          computo del periodo massimo  di  trentasei  mesi  si  tiene
          altresi' conto dei periodi di missione  aventi  ad  oggetto
          mansioni equivalenti, svolti fra i  medesimi  soggetti,  ai
          sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente  decreto
          e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  e   successive   modificazioni,
          inerente  alla   somministrazione   di   lavoro   a   tempo
          determinato». 
              10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  all'articolo  13,  comma  1,  lettera  a),   sono
          soppresse le parole da: «in deroga» fino a: «ma»; 
                b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo
          e' inserito il seguente: «E' fatta salva la  previsione  di
          cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto  legislativo
          6 settembre 2001, n. 368»; 
                c) all'articolo 23, il comma 2 e' abrogato. 
              11. All'articolo 32, comma 3, della  legge  4  novembre
          2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
                «a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione
          di questioni relative alla qualificazione del  rapporto  di
          lavoro  ovvero  alla  nullita'  del  termine   apposto   al
          contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e  4  del
          decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e  successive
          modificazioni. Laddove si faccia questione  della  nullita'
          del termine apposto al contratto,  il  termine  di  cui  al
          primo comma del predetto  articolo  6,  che  decorre  dalla
          cessazione del medesimo contratto, e' fissato in centoventi
          giorni, mentre il termine  di  cui  al  primo  periodo  del
          secondo  comma  del  medesimo  articolo  6  e'  fissato  in
          centottanta giorni»; 
                b) la lettera d) e' abrogata. 
              12. Le disposizioni di cui  al  comma  3,  lettera  a),
          dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183,  come
          sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano
          in  relazione  alle  cessazioni  di   contratti   a   tempo
          determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
              13. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo  32
          della legge 4 novembre 2010,  n.  183,  si  interpreta  nel
          senso che l'indennita' ivi prevista ristora per  intero  il
          pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le  conseguenze
          retributive e contributive relative al periodo compreso fra
          la scadenza del termine e la  pronuncia  del  provvedimento
          con il quale il giudice abbia  ordinato  la  ricostituzione
          del rapporto di lavoro. 
              14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e  59  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati. 
              15. Nei confronti delle assunzioni effettuate  fino  al
          31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi  le  disposizioni
          abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione  vigente
          anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
          legge. 
              16. All'articolo 2 del testo unico  dell'apprendistato,
          di cui al decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.  167,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, dopo la  lettera  a)  e'  inserita  la
          seguente: 
                «a-bis) previsione di una durata minima del contratto
          non inferiore a  sei  mesi,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 4, comma 5»; 
                b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le  parole:
          «2118 del codice civile» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «2118 del codice civile; nel periodo di preavviso  continua
          a trovare  applicazione  la  disciplina  del  contratto  di
          apprendistato»; 
                c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3. Il numero complessivo di apprendisti che un  datore
          di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente  per
          il tramite delle agenzie di somministrazione di  lavoro  ai
          sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre
          2003, n. 276, e successive modificazioni, non puo' superare
          il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate
          e qualificate in servizio  presso  il  medesimo  datore  di
          lavoro; tale rapporto non puo' superare il  100  per  cento
          per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori
          inferiore a dieci  unita'.  E'  in  ogni  caso  esclusa  la
          possibilita' di assumere  in  somministrazione  apprendisti
          con contratto di somministrazione a  tempo  determinato  di
          cui all'articolo 20, comma 4, del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che  non  abbia
          alle   proprie   dipendenze   lavoratori   qualificati    o
          specializzati, o che comunque ne abbia in numero  inferiore
          a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore  a
          tre. Le disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  si
          applicano alle  imprese  artigiane  per  le  quali  trovano
          applicazione le disposizioni di cui  all'articolo  4  della
          legge 8 agosto 1985, n. 443»; 
                d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
              «3-bis.   L'assunzione   di   nuovi   apprendisti    e'
          subordinata alla prosecuzione del  rapporto  di  lavoro  al
          termine del periodo di apprendistato,  nei  trentasei  mesi
          precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50  per  cento
          degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
          Dal computo  della  predetta  percentuale  sono  esclusi  i
          rapporti cessati per recesso durante il periodo  di  prova,
          per  dimissioni  o  per  licenziamento  per  giusta  causa.
          Qualora non sia  rispettata  la  predetta  percentuale,  e'
          consentita  l'assunzione  di   un   ulteriore   apprendista
          rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un apprendista
          in  caso  di  totale  mancata  conferma  degli  apprendisti
          pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti
          di  cui  al  presente  comma  sono  considerati  lavoratori
          subordinati  a  tempo  indeterminato,  al  di  fuori  delle
          previsioni  del  presente  decreto,  sin  dalla   data   di
          costituzione del rapporto. 
              3-ter. Le disposizioni di cui al  comma  3-bis  non  si
          applicano nei confronti dei datori di lavoro  che  occupano
          alle loro dipendenze un numero di  lavoratori  inferiore  a
          dieci unita'». 
              17.  All'articolo  4,  comma   2,   del   testo   unico
          dell'apprendistato,  di  cui  al  decreto  legislativo   14
          settembre  2011,  n.  167,  le  parole:  «per   le   figure
          professionali    dell'artigianato     individuate     dalla
          contrattazione collettiva di riferimento»  sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «per    i    profili    professionali
          caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati  dalla
          contrattazione collettiva di riferimento». 
              17-bis.  Al  comma  3  dell'articolo  20  del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni,  dopo  la  lettera  i-bis)  e'  aggiunta  la
          seguente: 
              «i-ter) in tutti  i  settori  produttivi,  in  caso  di
          utilizzo  da  parte  del  somministratore  di  uno  o  piu'
          lavoratori assunti con contratto di apprendistato». 
              18. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del
          testo  unico  dell'apprendistato,   di   cui   al   decreto
          legislativo 14 settembre 2011, n. 167, come sostituito  dal
          comma 16, lettera c), del  presente  articolo,  si  applica
          esclusivamente  con   riferimento   alle   assunzioni   con
          decorrenza  dal  1°  gennaio  2013.  Alle  assunzioni   con
          decorrenza  anteriore  alla  predetta  data   continua   ad
          applicarsi l'articolo 2, comma 3, del predetto testo  unico
          di cui al decreto legislativo n. 167 del  2011,  nel  testo
          vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              19. Per un periodo di trentasei mesi  decorrente  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   la
          percentuale  di  cui  al  primo  periodo  del  comma  3-bis
          dell'articolo  2  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal comma
          16, lettera d), del presente  articolo,  e'  fissata  nella
          misura del 30 per cento. 
              20. All'articolo 3 del decreto legislativo 25  febbraio
          2000, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) al comma 7, dopo  il  numero  3)  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «3-bis)  condizioni  e  modalita'  che  consentono   al
          lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la  modifica
          delle  clausole  flessibili  e  delle  clausole   elastiche
          stabilite ai sensi del presente comma»; 
                b) al comma 9  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:   «Ferme   restando   le   ulteriori    condizioni
          individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma  7,
          al  lavoratore  che  si  trovi  nelle  condizioni  di   cui
          all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero  in  quelle
          di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20  maggio
          1970, n. 300, e' riconosciuta la facolta'  di  revocare  il
          predetto consenso». 
              21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 34: 
                  1) al comma 1, le parole: «ai  sensi  dell'articolo
          37» sono soppresse; 
                  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «2. Il contratto di lavoro intermittente puo'  in  ogni
          caso   essere   concluso   con   soggetti   con   piu'   di
          cinquantacinque anni di eta' e con  soggetti  con  meno  di
          ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso  che
          le prestazioni contrattuali devono essere svolte  entro  il
          venticinquesimo anno di eta'»; 
                b) all'articolo 35 e' aggiunto, in fine, il  seguente
          comma: 
              «3-bis. Prima dell'inizio della prestazione  lavorativa
          o di un  ciclo  integrato  di  prestazioni  di  durata  non
          superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto  a
          comunicarne  la  durata  con  modalita'  semplificate  alla
          Direzione   territoriale   del   lavoro   competente    per
          territorio, mediante sms, o posta elettronica. Con  decreto
          di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,  possono
          essere individuate modalita' applicative della disposizione
          di cui al precedente periodo, nonche'  ulteriori  modalita'
          di  comunicazione  in   funzione   dello   sviluppo   delle
          tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui  al
          presente comma si applica  la  sanzione  amministrativa  da
          euro 400 ad euro 2.400 in relazione  a  ciascun  lavoratore
          per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la
          procedura di diffida di cui  all'articolo  13  del  decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124»; 
                c) l'articolo 37 e' abrogato. 
              22.  I   contratti   di   lavoro   intermittente   gia'
          sottoscritti alla data di entrata in vigore della  presente
          legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui
          al comma 21, cessano di  produrre  effetti  al  1°  gennaio
          2014. 
              23. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 1  dell'articolo  61  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «1.  Ferma  restando  la  disciplina  degli  agenti   e
          rappresentanti di commercio, i rapporti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
          vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409,  numero
          3),  del  codice  di  procedura   civile,   devono   essere
          riconducibili a uno o piu' progetti  specifici  determinati
          dal committente e gestiti autonomamente dal  collaboratore.
          Il progetto  deve  essere  funzionalmente  collegato  a  un
          determinato risultato finale e non puo' consistere  in  una
          mera riproposizione dell'oggetto sociale  del  committente,
          avuto riguardo al coordinamento  con  l'organizzazione  del
          committente e indipendentemente  dal  tempo  impiegato  per
          l'esecuzione dell'attivita'  lavorativa.  Il  progetto  non
          puo'  comportare  lo  svolgimento  di   compiti   meramente
          esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati  dai
          contratti   collettivi   stipulati   dalle   organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  sul  piano
          nazionale»; 
                b) al comma 1 dell'articolo  62,  la  lettera  b)  e'
          sostituita dalla seguente: 
                «b) descrizione del progetto, con individuazione  del
          suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si
          intende conseguire»; 
                c) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 63 (Corrispettivo) - 1. Il  compenso  corrisposto
          ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato  alla
          quantita'  e  alla  qualita'  del  lavoro  eseguito  e,  in
          relazione a cio'  nonche'  alla  particolare  natura  della
          prestazione e del contratto che la regola, non puo'  essere
          inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun
          settore  di  attivita',  eventualmente  articolati  per   i
          relativi profili professionali tipici e in ogni caso  sulla
          base dei minimi salariali applicati  nel  settore  medesimo
          alle   mansioni   equiparabili   svolte   dai    lavoratori
          subordinati, dai contratti  collettivi  sottoscritti  dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero,
          su loro delega, ai livelli decentrati. 
              2. In assenza di contrattazione  collettiva  specifica,
          il  compenso  non  puo'  essere  inferiore,  a  parita'  di
          estensione   temporale   dell'attivita'    oggetto    della
          prestazione,  alle   retribuzioni   minime   previste   dai
          contratti collettivi nazionali di categoria  applicati  nel
          settore di riferimento alle  figure  professionali  il  cui
          profilo di competenza e di esperienza sia analogo a  quello
          del collaboratore a progetto»; 
                d) al comma 1 dell'articolo 67,  le  parole:  «o  del
          programma o della fase di esso» sono soppresse; 
                e) il comma 2  dell'articolo  67  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «2. Le parti possono recedere prima della scadenza  del
          termine per giusta  causa.  Il  committente  puo'  altresi'
          recedere prima della scadenza  del  termine  qualora  siano
          emersi oggettivi profili di inidoneita'  professionale  del
          collaboratore tali da rendere impossibile la  realizzazione
          del progetto. Il collaboratore puo'  recedere  prima  della
          scadenza del termine, dandone preavviso, nel  caso  in  cui
          tale facolta' sia prevista  nel  contratto  individuale  di
          lavoro»; 
                f) all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, commi
          1 e 3, le parole: «, programma di lavoro o  fase  di  esso»
          sono soppresse; 
                g) al comma 2 dell'articolo 69 e' aggiunto, in  fine,
          il seguente periodo: «Salvo prova contraria  a  carico  del
          committente, i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, anche a progetto, sono  considerati  rapporti
          di lavoro subordinato sin dalla data  di  costituzione  del
          rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia
          svolta  con  modalita'  analoghe  a   quella   svolta   dai
          lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve
          le prestazioni  di  elevata  professionalita'  che  possono
          essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano nazionale». 
              24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  si  interpreta  nel  senso  che
          l'individuazione  di  uno  specifico  progetto  costituisce
          elemento  essenziale   di   validita'   del   rapporto   di
          collaborazione coordinata e continuativa, la  cui  mancanza
          determina  la  costituzione  di  un  rapporto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato. 
              25. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  23  e  24  si
          applicano  ai   contratti   di   collaborazione   stipulati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10
          settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «Art. 69-bis  (Altre  prestazioni  lavorative  rese  in
          regime di lavoro autonomo). - 1. Le prestazioni  lavorative
          rese da persona  titolare  di  posizione  fiscale  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto  sono  considerate,  salvo
          che sia fornita prova contraria da parte  del  committente,
          rapporti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa,
          qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: 
                a) che la collaborazione con il medesimo  committente
          abbia una durata complessiva superiore a  otto  mesi  annui
          per due anni consecutivi; 
                b)   che   il   corrispettivo   derivante   da   tale
          collaborazione,  anche  se  fatturato   a   piu'   soggetti
          riconducibili   al   medesimo   centro   d'imputazione   di
          interessi,  costituisca  piu'   dell'80   per   cento   dei
          corrispettivi   annui   complessivamente   percepiti    dal
          collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; 
                c) che il collaboratore disponga  di  una  postazione
          fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. 
              2. La presunzione di cui al comma 1 non  opera  qualora
          la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: 
                a) sia connotata  da  competenze  teoriche  di  grado
          elevato   acquisite   attraverso   significativi   percorsi
          formativi, ovvero da capacita'  tecnico-pratiche  acquisite
          attraverso  rilevanti  esperienze  maturate  nell'esercizio
          concreto di attivita'; 
                b) sia svolta da  soggetto  titolare  di  un  reddito
          annuo da lavoro autonomo non  inferiore  a  1,25  volte  il
          livello  minimo  imponibile  ai  fini  del  versamento  dei
          contributi previdenziali di cui all'articolo  1,  comma  3,
          della legge 2 agosto 1990, n. 233. 
              3. La presunzione di cui al comma 1 non opera  altresi'
          con  riferimento   alle   prestazioni   lavorative   svolte
          nell'esercizio di  attivita'  professionali  per  le  quali
          l'ordinamento   richiede   l'iscrizione   ad   un    ordine
          professionale, ovvero ad appositi registri, albi,  ruoli  o
          elenchi  professionali  qualificati   e   detta   specifici
          requisiti e condizioni. Alla  ricognizione  delle  predette
          attivita' si provvede con decreto del Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali, da emanare,  in  fase  di  prima
          applicazione, entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sentite  le   parti
          sociali. 
              4. La presunzione di cui  al  comma  1,  che  determina
          l'integrale  applicazione  della  disciplina  di   cui   al
          presente capo, ivi compresa la  disposizione  dell'articolo
          69,  comma   1,   si   applica   ai   rapporti   instaurati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data,
          al  fine  di  consentire  gli  opportuni  adeguamenti,   le
          predette disposizioni  si  applicano  decorsi  dodici  mesi
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              5. Quando la prestazione lavorativa di cui al  comma  1
          si configura come collaborazione coordinata e continuativa,
          gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione
          alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a  carico
          per  due  terzi  del  committente  e  per  un   terzo   del
          collaboratore, il quale, nel  caso  in  cui  la  legge  gli
          imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di  pagamento,
          ha  il  relativo  diritto  di  rivalsa  nei  confronti  del
          committente». 
              27.  La   disposizione   concernente   le   professioni
          intellettuali per l'esercizio  delle  quali  e'  necessaria
          l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo
          del comma 3 dell'articolo 61  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  si  interpreta  nel  senso  che
          l'esclusione dal campo  di  applicazione  del  capo  I  del
          titolo  VII  del  medesimo   decreto   riguarda   le   sole
          collaborazioni coordinate e continuative il  cui  contenuto
          concreto sia  riconducibile  alle  attivita'  professionali
          intellettuali per l'esercizio  delle  quali  e'  necessaria
          l'iscrizione  in  appositi  albi  professionali.  In   caso
          contrario,   l'iscrizione   del   collaboratore   ad   albi
          professionali non  e'  circostanza  idonea  di  per  se'  a
          determinare l'esclusione  dal  campo  di  applicazione  del
          suddetto capo I del titolo VII. 
              28. All'articolo 2549 del codice civile e' aggiunto, in
          fine, il seguente comma: 
              «Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una
          prestazione di lavoro, il numero degli associati  impegnati
          in una medesima attivita' non puo' essere superiore a  tre,
          indipendentemente dal numero degli associanti, con  l'unica
          eccezione nel  caso  in  cui  gli  associati  siano  legati
          all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il
          terzo grado o di affinita' entro il  secondo.  In  caso  di
          violazione  del  divieto  di  cui  al  presente  comma,  il
          rapporto con tutti gli associati il  cui  apporto  consiste
          anche in una prestazione di lavoro si considera  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato. 
              Le  disposizioni  di  cui  al  secondo  comma  non   si
          applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico,
          agli associati individuati  mediante  elezione  dall'organo
          assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto  sia
          certificato dagli organismi  di  cui  all'articolo  76  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni,  nonche'  in  relazione  al   rapporto   fra
          produttori e artisti,  interpreti,  esecutori,  volto  alla
          realizzazione di registrazioni  sonore,  audiovisive  o  di
          sequenze di immagini in movimento.». 
              29. Sono fatti salvi,  fino  alla  loro  cessazione,  i
          contratti in essere che, alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge,  siano  stati  certificati  ai  sensi
          degli articoli 75 e seguenti  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. 
              30. I rapporti di associazione  in  partecipazione  con
          apporto di lavoro instaurati o attuati  senza  che  vi  sia
          stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili
          dell'impresa  o  dell'affare,  ovvero  senza  consegna  del
          rendiconto previsto dall'articolo 2552 del  codice  civile,
          si presumono, salva prova  contraria,  rapporti  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato. La predetta  presunzione
          si applica,  altresi',  qualora  l'apporto  di  lavoro  non
          presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis,  comma  2,
          lettera a), del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
          276, introdotto dal comma 26 del presente articolo. 
              31.  All'articolo  86  del   decreto   legislativo   10
          settembre 2003, n. 276, il comma 2 e' abrogato. 
              32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 70 (Definizione e campo di  applicazione).  -  1.
          Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
          lavorative di natura meramente occasionale  che  non  danno
          luogo, con riferimento alla totalita'  dei  committenti,  a
          compensi superiori a  5.000  euro  nel  corso  di  un  anno
          solare, annualmente rivalutati sulla base della  variazione
          dell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie
          degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno
          precedente. Fermo restando il limite complessivo  di  5.000
          euro nel  corso  di  un  anno  solare,  nei  confronti  dei
          committenti imprenditori commerciali o  professionisti,  le
          attivita' lavorative  di  cui  al  presente  comma  possono
          essere svolte a favore di ciascun singolo  committente  per
          compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente
          ai sensi del presente comma. Per l'anno  2013,  prestazioni
          di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti
          i settori  produttivi,  compresi  gli  enti  locali,  fermo
          restando quanto previsto dal comma 3 e nel  limite  massimo
          di  3.000  euro  di  corrispettivo  per  anno  solare,   da
          percettori di prestazioni  integrative  del  salario  o  di
          sostegno al reddito.  L'INPS  provvede  a  sottrarre  dalla
          contribuzione   figurativa   relativa   alle    prestazioni
          integrative del  salario  o  di  sostegno  al  reddito  gli
          accrediti  contributivi  derivanti  dalle  prestazioni   di
          lavoro accessorio. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  in
          agricoltura: 
                a) alle attivita' lavorative  di  natura  occasionale
          rese nell'ambito  delle  attivita'  agricole  di  carattere
          stagionale effettuate da pensionati e da giovani  con  meno
          di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti  a  un
          ciclo di studi presso un istituto scolastico  di  qualsiasi
          ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici,
          ovvero  in  qualunque  periodo  dell'anno  se  regolarmente
          iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'; 
                b)  alle  attivita'  agricole  svolte  a  favore   di
          soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  che
          non possono, tuttavia, essere svolte da  soggetti  iscritti
          l'anno precedente negli elenchi anagrafici  dei  lavoratori
          agricoli. 
              3. Il ricorso a prestazioni  di  lavoro  accessorio  da
          parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto
          dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
          contenimento delle spese di personale e, ove previsto,  dal
          patto di stabilita' interno. 
              4. I  compensi  percepiti  dal  lavoratore  secondo  le
          modalita' di cui all'articolo 72  sono  computati  ai  fini
          della determinazione del reddito necessario per il rilascio
          o il rinnovo del permesso di soggiorno»; 
                b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole:  «carnet
          di buoni»  sono  inserite  le  seguenti:  «orari,  numerati
          progressivamente   e   datati,»   e   dopo    le    parole:
          «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le  seguenti:  «,
          tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con
          le parti sociali»; 
                c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e'
          aggiunto  il  seguente:   «La   percentuale   relativa   al
          versamento dei contributi  previdenziali  e'  rideterminata
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  in  funzione  degli  incrementi   delle   aliquote
          contributive  per  gli  iscritti  alla  gestione   separata
          dell'INPS». 
              33.  Resta  fermo  l'utilizzo,  secondo  la  previgente
          disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio,
          di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n.  276  del
          2003, gia' richiesti alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013. 
              34. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della  presente  legge,  il  Governo  e  le  regioni
          concludono in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano un accordo per  la  definizione  di  linee-guida
          condivise  in  materia   di   tirocini   formativi   e   di
          orientamento, sulla base dei seguenti criteri: 
                a) revisione della disciplina dei tirocini formativi,
          anche in  relazione  alla  valorizzazione  di  altre  forme
          contrattuali a contenuto formativo; 
                b)  previsione  di  azioni  e  interventi   volti   a
          prevenire e  contrastare  un  uso  distorto  dell'istituto,
          anche attraverso la puntuale individuazione delle modalita'
          con cui il tirocinante presta la propria attivita'; 
                c) individuazione  degli  elementi  qualificanti  del
          tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; 
                d) riconoscimento di una congrua indennita', anche in
          forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. 
              35.   In   ogni   caso,   la   mancata   corresponsione
          dell'indennita'  di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  34
          comporta a carico del  trasgressore  l'irrogazione  di  una
          sanzione amministrativa il cui ammontare  e'  proporzionato
          alla gravita' dell'illecito commesso, in  misura  variabile
          da  un  minimo  di  1.000  a  un  massimo  di  6.000  euro,
          conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre
          1981, n. 689. 
              36. Dall'applicazione dei commi  34  e  35  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              37. Il comma 2 dell'articolo 2 della  legge  15  luglio
          1966, n. 604, e' sostituito dal seguente: 
              «2. La comunicazione del licenziamento  deve  contenere
          la specificazione dei motivi che lo hanno determinato». 
              38. Al secondo comma dell'articolo  6  della  legge  15
          luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola:
          «duecentosettanta»   e'    sostituita    dalla    seguente:
          «centottanta». 
              39. Il termine di cui all'articolo  6,  secondo  comma,
          primo periodo, della legge 15 luglio  1966,  n.  604,  come
          modificato dal comma 38 del presente articolo,  si  applica
          in relazione ai licenziamenti  intimati  dopo  la  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e'
          sostituito dal seguente: 
              «Art.  7.  -  1.   Ferma   l'applicabilita',   per   il
          licenziamento per giusta causa e  per  giustificato  motivo
          soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970,  n.
          300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo  di
          cui all'articolo 3, seconda parte,  della  presente  legge,
          qualora disposto da un datore di lavoro avente i  requisiti
          dimensionali di cui all'articolo 18,  ottavo  comma,  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,
          deve essere preceduto da una comunicazione  effettuata  dal
          datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
          luogo dove il lavoratore presta la sua opera,  e  trasmessa
          per conoscenza al lavoratore. 
              2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore  di
          lavoro  deve  dichiarare  l'intenzione  di   procedere   al
          licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi  del
          licenziamento  medesimo  nonche'  le  eventuali  misure  di
          assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 
              3. La Direzione territoriale del  lavoro  trasmette  la
          convocazione al  datore  di  lavoro  e  al  lavoratore  nel
          termine perentorio di sette giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi  alla  commissione
          provinciale di conciliazione di cui  all'articolo  410  del
          codice di procedura civile. 
              4. La comunicazione contenente  l'invito  si  considera
          validamente effettuata quando e'  recapitata  al  domicilio
          del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad  altro
          domicilio formalmente comunicato dal lavoratore  al  datore
          di lavoro,  ovvero  e'  consegnata  al  lavoratore  che  ne
          sottoscrive copia per ricevuta. 
              5.   Le   parti   possono   essere   assistite    dalle
          organizzazioni  di  rappresentanza  cui  sono  iscritte   o
          conferiscono  mandato  oppure  da   un   componente   della
          rappresentanza  sindacale  dei  lavoratori,  ovvero  da  un
          avvocato o un consulente del lavoro. 
              6. La procedura di cui al presente articolo, durante la
          quale  le  parti,  con  la  partecipazione   attiva   della
          commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche
          soluzioni alternative al recesso, si conclude  entro  venti
          giorni dal momento in cui  la  Direzione  territoriale  del
          lavoro ha trasmesso la convocazione per  l'incontro,  fatta
          salva l'ipotesi in cui le  parti,  di  comune  avviso,  non
          ritengano  di  proseguire  la  discussione  finalizzata  al
          raggiungimento di un accordo. Se fallisce il  tentativo  di
          conciliazione e, comunque, decorso il  termine  di  cui  al
          comma  3,  il  datore  di   lavoro   puo'   comunicare   il
          licenziamento al lavoratore. 
              7. Se la conciliazione ha esito positivo e  prevede  la
          risoluzione  consensuale  del  rapporto   di   lavoro,   si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  Assicurazione
          sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere  previsto,  al
          fine  di   favorirne   la   ricollocazione   professionale,
          l'affidamento  del  lavoratore   ad   un'agenzia   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
              8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
          anche  dal  verbale  redatto   in   sede   di   commissione
          provinciale di conciliazione e dalla proposta  conciliativa
          avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal  giudice  per  la
          determinazione   dell'indennita'   risarcitoria   di    cui
          all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
          n. 300, e successive modificazioni,  e  per  l'applicazione
          degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 
              9. In caso di legittimo e documentato  impedimento  del
          lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
          procedura puo' essere sospesa per un  massimo  di  quindici
          giorni». 
              41.   Il   licenziamento   intimato    all'esito    del
          procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge
          20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito  del  procedimento
          di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.  604,
          come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce
          effetto  dal  giorno  della  comunicazione   con   cui   il
          procedimento medesimo e' stato avviato,  salvo  l'eventuale
          diritto  del  lavoratore  al  preavviso  o  alla   relativa
          indennita' sostitutiva;  e'  fatto  salvo,  in  ogni  caso,
          l'effetto sospensivo disposto dalle norme del  testo  unico
          delle disposizioni legislative in materia di  tutela  della
          maternita'  e  della  paternita',   di   cui   al   decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151.  Gli  effetti  rimangono
          altresi'  sospesi  in  caso  di  impedimento  derivante  da
          infortunio occorso sul  lavoro.  Il  periodo  di  eventuale
          lavoro svolto in costanza della procedura si considera come
          preavviso lavorato. 
              42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Tutela
          del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»; 
                b) i commi dal primo al  sesto  sono  sostituiti  dai
          seguenti: 
              «Il giudice, con la sentenza con la quale  dichiara  la
          nullita' del licenziamento perche' discriminatorio ai sensi
          dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108,  ovvero
          intimato  in   concomitanza   col   matrimonio   ai   sensi
          dell'articolo 35 del codice  delle  pari  opportunita'  tra
          uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
          n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui
          all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della  paternita',  di  cui  al  decreto
          legislativo  26  marzo   2001,   n.   151,   e   successive
          modificazioni, ovvero perche' riconducibile ad  altri  casi
          di nullita' previsti dalla legge o determinato da un motivo
          illecito  determinante  ai  sensi  dell'articolo  1345  del
          codice civile, ordina al datore di lavoro,  imprenditore  o
          non imprenditore,  la  reintegrazione  del  lavoratore  nel
          posto di lavoro, indipendentemente dal  motivo  formalmente
          addotto e quale che sia il numero dei  dipendenti  occupati
          dal datore di lavoro. La presente disposizione  si  applica
          anche   ai   dirigenti.   A    seguito    dell'ordine    di
          reintegrazione, il rapporto di lavoro  si  intende  risolto
          quando il  lavoratore  non  abbia  ripreso  servizio  entro
          trenta giorni dall'invito del datore di  lavoro,  salvo  il
          caso in cui abbia richiesto l'indennita' di  cui  al  terzo
          comma del presente articolo. Il regime di cui  al  presente
          articolo  si  applica  anche  al  licenziamento  dichiarato
          inefficace perche' intimato in forma orale. 
              Il giudice, con la sentenza  di  cui  al  primo  comma,
          condanna altresi' il datore di lavoro al  risarcimento  del
          danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
          stata  accertata  la  nullita',  stabilendo  a   tal   fine
          un'indennita' commisurata all'ultima  retribuzione  globale
          di fatto maturata  dal  giorno  del  licenziamento  sino  a
          quello  dell'effettiva   reintegrazione,   dedotto   quanto
          percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento
          di altre attivita' lavorative. In ogni caso la  misura  del
          risarcimento  non  potra'   essere   inferiore   a   cinque
          mensilita' della retribuzione globale di fatto.  Il  datore
          di lavoro e' condannato inoltre, per il  medesimo  periodo,
          al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.