art. 1 (commi 301-400)
  301. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5  della  legge  24
ottobre 2000, n. 323, e' soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2016. 
  302. A decorrere dal 1º gennaio 2015, al fine di  razionalizzare  e
uniformare le procedure e i  tempi  di  pagamento  delle  prestazioni
previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli
assegni, le pensioni e le indennita' di accompagnamento erogate  agli
invalidi civili, nonche' le rendite vitalizie dell'INAIL  sono  posti
in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno  successivo  se
festivo o non bancabile, con un unico  pagamento,  ove  non  esistano
cause ostative, nei confronti dei beneficiari di piu' trattamenti. 
  303. All'articolo 2 del decreto-legge 30  dicembre  1979,  n.  663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «A decorrere dal 1º gennaio 2015  il  medico  necroscopo  trasmette
all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  entro  48   ore
dall'evento, il certificato  di  accertamento  del  decesso  per  via
telematica on line secondo le  specifiche  tecniche  e  le  modalita'
procedurali gia' utilizzate ai fini delle  comunicazioni  di  cui  ai
commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al  primo
periodo  si  applicano  le  sanzioni  di  cui  all'articolo  46   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326». 
  304. Le prestazioni in denaro  versate  dall'INPS  per  il  periodo
successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso
un  istituto  bancario  o  postale  sono  corrisposte  con   riserva.
L'istituto bancario e la societa' Poste italiane Spa sono tenuti alla
loro restituzione all'INPS qualora esse siano state corrisposte senza
che il beneficiario ne  avesse  diritto.  L'obbligo  di  restituzione
sussiste  nei  limiti  della  disponibilita'  esistente   sul   conto
corrente. L'istituto bancario o la societa' Poste  italiane  Spa  non
possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti.
Nei casi di cui ai periodi precedenti i soggetti che  hanno  ricevuto
direttamente le prestazioni in contanti per delega  o  che  ne  hanno
avuto la disponibilita' sul conto corrente bancario o postale,  anche
per ordine permanente di accredito sul proprio  conto,  o  che  hanno
svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a  carico  del  conto
disponente,  sono  obbligati  al  reintegro  delle  somme  a   favore
dell'INPS. L'istituto bancario o la societa' Poste italiane  Spa  che
rifiutino la richiesta per impossibilita' sopravvenuta  del  relativo
obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo  sono  tenuti  a
comunicare all'INPS le generalita' del destinatario o del  disponente
e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente. 
  305. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio  dello
Stato di 11 milioni di euro per l'anno 2015 e di 19 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2016  in  relazione  ai   risparmi   conseguiti
attraverso l'attuazione dei commi 301, 302, 303 e 304. 
  306. L'INPS rende indisponibile l'importo di  50  milioni  di  euro
delle  entrate  per   interessi   attivi,   al   netto   dell'imposta
sostitutiva, derivanti dalla concessione  di  prestazioni  creditizie
agli iscritti alla gestione di cui all'articolo 1, comma  245,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e procede al riversamento all'entrata
del bilancio dello Stato. 
  307. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio  dello
Stato dei seguenti importi: 
    a) 25 milioni di euro  a  decorrere  dal  2015  in  relazione  ai
risparmi derivanti dalla  razionalizzazione  delle  attivita'  svolte
nell'ambito del servizio CUN -- Centralino unico nazionale per  INPS,
INAIL ed Equitalia; 
    b) 6 milioni di  euro  a  decorrere  dal  2015  in  relazione  ai
risparmi connessi con la rinegoziazione delle  convenzioni  stipulate
per la  determinazione  dei  limiti  reddituali  per  l'accesso  alle
prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC; 
    c) 10 milioni di euro  a  decorrere  dal  2015  in  relazione  ai
risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i  servizi
tecnologici attraverso il completamento dei processi di  integrazione
dei  sistemi  proprietari  degli  enti   soppressi   ai   sensi   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  308. L'INAIL procede al riversamento all'entrata del bilancio dello
Stato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015  in  relazione
agli  ulteriori  risparmi  da  conseguire  attraverso  interventi  di
razionalizzazione e  di  riduzione  delle  spese  dell'Istituto,  con
esclusione di quelle predeterminate per legge. 
  309. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015  gli  specifici
stanziamenti iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli  istituti
di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di  35  milioni  di
euro. I risparmi derivanti dal primo periodo  conseguono  a  maggiori
somme effettivamente affluite al bilancio dello  Stato  in  deroga  a
quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge  n.  152
del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016, ai commi 4 e 5
dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: «dell'80 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 72 per cento».  A  valere
sul  gettito  dei  contributi  previdenziali  obbligatori   incassati
dall'anno  2014,  l'aliquota  di  prelevamento  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 e'  rideterminata  nella
misura dello 0,207 per cento. 
  310. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «in almeno  un
terzo delle regioni e in  un  terzo  delle  province  del  territorio
nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di  province
riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il  60
per cento della  popolazione  italiana,  come  accertata  nell'ultimo
censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato  in
almeno otto Paesi stranieri»; 
    b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo  delle
regioni e in un terzo delle province del territorio  nazionale»  sono
sostituite dalle seguenti: «in un numero di province riconosciute  la
cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento  della
popolazione   italiana,   come   accertata   nell'ultimo   censimento
nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione  nel  territorio
nazionale individuati con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali»; 
    c) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 10. - (Attivita' diverse) -- 1. Gli istituti  di  patronato
possono  altresi'  svolgere  senza  scopo  di  lucro,  in  Italia   e
all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di  cui
all'articolo 13: 
    a) in  favore  di  soggetti  privati  e  pubblici,  attivita'  di
sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio  e  di
assistenza tecnica in materia di: previdenza  e  assistenza  sociale,
diritto del lavoro, sanita', diritto di famiglia e delle successioni,
diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e  sicurezza
sul lavoro. Lo schema di convenzione che definisce  le  modalita'  di
esercizio delle predette  attivita'  e'  approvato  con  decreto  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli  enti  di
patronato e i Ministeri competenti per materia, da emanare  entro  il
30 giugno 2015; 
    b) le attivita' e le materie di cui alla lettera a), oltre che in
materia di  supporto  a  servizi  anagrafici  o  certificativi  e  di
gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in
favore delle pubbliche amministrazioni  e  di  organismi  dell'Unione
europea anche sulla base di apposite  convenzioni  stipulate  con  le
amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
entro il 30 giugno 2015, sentiti  gli  istituti  di  patronato  e  di
assistenza sociale; 
    c) in favore dei soggetti indicati  nelle  lettere  a)  e  b),  a
sostegno   del   processo   di   riorganizzazione   della    pubblica
amministrazione, con l'obiettivo di sostenere  la  popolazione  nelle
procedure  di  accesso  telematico  alla  medesima,  sulla  base   di
convenzioni specifiche gli istituti  di  patronato  possono  svolgere
attivita' di informazione, di istruttoria, di assistenza e  di  invio
di istanze, con contributo all'erogazione  del  servizio  secondo  lo
schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche   sociali   e   del   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro il 30
giugno 2015, sentiti  gli  istituti  di  patronato  e  di  assistenza
sociale. 
    2. Gli istituti di  patronato  possono  svolgere,  ai  sensi  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attivita' di  informazione,
consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza  nei  luoghi
di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di
apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e  dei
datori  di  lavoro  privati,  sulla  base  di  apposite   convenzioni
stipulate secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30
giugno 2015. 
    3. Gli  istituti  di  patronato  possono  svolgere  attivita'  di
consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza
e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali,  in  favore
dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nelle  attivita'
di cui all'articolo 13, che vengono ammesse, in  base  a  convenzione
sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a
contributo per l'erogazione del servizio. Con  decreto  del  Ministro
del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentiti  gli  istituti  di
patronato e di assistenza sociale, sono individuate  le  prestazioni,
non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali
e' ammessa l'esigibilita' del citato contributo per l'erogazione  del
servizio,  per  ciascuna  prestazione  a  favore   dell'istituto   di
patronato, da parte dell'utenza o degli  enti  pubblici  beneficiari.
Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di  partecipazione
all'erogazione  del  servizio  di  cui  all'articolo  6  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e  successive  modificazioni.
Con decreto del direttore generale per le politiche  previdenziali  e
assicurative del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione
del servizio e' adeguato ogni quattro anni»; 
    d)  all'articolo  14,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:
«documentazione contabile» sono  aggiunte  le  seguenti:  «attraverso
l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  redatto  secondo
le disposizioni del codice civile, comprendente  anche  le  attivita'
svolte all'estero»; 
    e) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte  le
seguenti: 
    «c-bis) l'istituto abbia  realizzato  per  due  anni  consecutivi
attivita' rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13,
comma 7, lettera b), sia in  Italia  sia  all'estero,  in  una  quota
percentuale accertata in via definitiva dal Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali inferiore all'1,5 per cento  del  totale.  Le
disposizioni di cui alla presente lettera  trovano  applicazione  nei
confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via  definitiva
e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore  della
presente disposizione  con  effetto  dall'attivita'  dell'anno  2014,
definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali; 
    c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attivita', oltre che a
livello  nazionale,  anche  in  almeno  otto  Stati  stranieri,   con
esclusione dei  patronati  promossi  dalle  organizzazioni  sindacali
agricole». 
  311. All'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12 sono abrogati; 
    b) al comma 13, le parole: «entro un anno  dalla  medesima  data»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015». 
  312. A seguito dell'entrata in  vigore  della  riforma  complessiva
degli istituti di patronato, anche  con  riferimento  alle  attivita'
diverse  che  possono  svolgere  e   dei   relativi   meccanismi   di
finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e  13
della legge 30  marzo  2001,  n.  152,  e  successive  modificazioni,
nell'ambito della legge di bilancio per il triennio  2016-2018,  sono
rimodulate, nel rispetto degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  le
modalita' di sostegno degli istituti di  patronato  e  di  assistenza
sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la  tempestivita'
nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonche' di
definire aliquote di  contribuzione  e  meccanismi  di  anticipazione
delle  risorse  a  valere  sui  contributi   incassati   dagli   enti
previdenziali atti a garantire la  corretta  ed  efficiente  gestione
delle attivita' d'istituto. 
  313. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo
periodo,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  e   successive
modificazioni, e' ridotta di 208 milioni di euro per l'anno 2015 e di
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 
  314. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7,  undicesimo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605, le informazioni  comunicate  ai  sensi  dell'articolo  7,  sesto
comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo  sono
utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del  rischio  di
evasione. Le medesime informazioni, inclusive  del  valore  medio  di
giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e  postali,  sono
altresi' utilizzate ai fini della semplificazione  degli  adempimenti
dei  cittadini  in  merito  alla  compilazione  della   dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159,  nonche'  in  sede  di  controllo  sulla  veridicita'  dei  dati
dichiarati nella medesima dichiarazione». 
  315. Per l'anno 2015, il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali concorre agli oneri di funzionamento e ai costi  generali  di
struttura della societa' Italia Lavoro Spa con un  contributo  di  12
milioni di euro. 
  316. Agli oneri derivanti dal comma 315, pari a 12 milioni di  euro
per  l'anno  2015,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  al  Fondo  per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  317. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro il 31 marzo 2015, sono individuate  le  iniziative  di  elevata
utilita'  sociale  valutabili  nell'ambito  dei  piani  triennali  di
investimento  dell'INAIL  da  finanziare,  a  valere  sulle   risorse
autorizzate nei predetti piani  triennali,  con  l'impiego  di  quota
parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la  tesoreria
centrale dello Stato. Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  318.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale provvede  agli  adempimenti  eventualmente  necessari,
anche sul piano  internazionale,  per  rinegoziare  i  termini  degli
accordi internazionali concernenti la determinazione  dei  contributi
volontari e obbligatori alle  organizzazioni  internazionali  di  cui
l'Italia e' parte, per un importo complessivo pari a 25.243.300  euro
per l'anno 2015 e a 8.488.300 euro a  decorrere  dall'anno  2016.  Le
relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi
indicati nell'allegato n. 8 annesso alla presente legge, per  cui,  a
decorrere dall'anno 2015, non e' ammesso il ricorso  all'articolo  26
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  319. Con effetto dal 1º luglio  2015,  il  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale provvede,  sulla  base  di
rilevamenti obiettivi, ad una revisione globale dei  coefficienti  di
cui agli  articoli  171  e  178  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente comma.
A decorrere dalla medesima data, all'articolo 51,  comma  8,  secondo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' il 50 per cento delle
maggiorazioni  percepite  fino  alla   concorrenza   di   due   volte
l'indennita' base», all'articolo 23 del testo unico delle  norme  sul
trattamento di quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre
1973, n. 1092, dopo  le  parole:  «e'  aumentato»  sono  inserite  le
seguenti: «, a  domanda  dell'interessato  o  dei  superstiti  aventi
causa,» e al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le indennita' base di cui alla tabella 19 sono ridotte del  20
per cento; 
    b) all'articolo 84, quarto comma, le  parole:  «Il  personale  di
ruolo e» e le parole: «, rispettivamente dell'indennita' di  servizio
all'estero o» sono soppresse e il quinto comma e' abrogato; 
    c) all'articolo  144,  secondo  comma,  primo  periodo,  dopo  le
parole: «e' computato»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  a  domanda
dell'interessato o dei superstiti aventi causa,»; 
    d) all'articolo 171, comma  3,  lettera  a),  le  parole:  «degli
alloggi e» sono soppresse; 
    e) all'articolo 173, al comma 1, le parole: «del  20  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «di un  ottavo»  e  al  comma  3,  le
parole: «al 5 per  cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  un
ottavo»; 
    f) all'articolo 175, comma 2, al primo periodo,  le  parole:  «un
settimo» sono sostituite dalle seguenti:  «cinque  ventottesimi»,  al
secondo periodo, dopo le parole: «nella misura di» sono  inserite  le
seguenti: «cinque quarti di» e al terzo periodo, le parole:  «del  50
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque ottavi»; 
    g) all'articolo 175, il comma 3 e' abrogato; 
    h) all'articolo 176, comma  2,  le  parole:  «una  indennita'  di
servizio mensile aumentata del 50 per cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quindici ottavi di un'indennita' di servizio mensile»; 
    i)  all'articolo  177,  secondo  comma,  il  secondo  periodo  e'
soppresso; 
    l) l'articolo 178 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 178. - (Spese per abitazione)  --  1.  Fatto  salvo  quanto
disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all'estero
deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze  la
disponibilita' di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e
di decoro inerenti alle funzioni svolte. 
    2.  Per  le  spese  di  abitazione   spetta   una   maggiorazione
dell'indennita'  di  cui  all'articolo  171  determinata  secondo   i
seguenti criteri: 
    a) l'importo  e'  parametrato  all'indennita'  personale  secondo
percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in  uno
stesso ufficio, soggette a revisione annuale,  non  superiori  all'80
per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione  permanente  di
cui all'articolo 172, sulla base dei  costi  di  alloggi  rispondenti
alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo; 
    b) la maggiorazione non puo' eccedere il  costo  effettivo  della
locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte; 
    c) la maggiorazione e' corrisposta  dall'assunzione  di  funzioni
nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse,  inclusi
i periodi  di  congedo  e  quelli  in  cui  e'  sospesa  o  diminuita
l'indennita' personale; 
    d) nel  caso  di  dipendenti  che  condividano  l'abitazione,  la
maggiorazione spetta soltanto al dipendente che vi ha  diritto  nella
misura piu' elevata, aumentata del 20 per cento; 
    e) la maggiorazione non spetta se il  dipendente  o  i  familiari
conviventi anche  non  a  carico  sono  proprietari,  nella  sede  di
servizio, di un'abitazione idonea alle funzioni svolte. 
    3. La maggiorazione e' versata  in  rate  semestrali  anticipate.
L'amministrazione  puo'  versare  le  prime  due  rate   al   momento
dell'assunzione  di  funzioni  nella  sede,  se  nel  locale  mercato
immobiliare e' prassi costante pretendere  per  la  stipulazione  dei
contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per  uno  o
piu' anni»; 
    m) all'articolo 181, comma 2, le parole: «nella misura del 50 per
cento» sono soppresse; 
    n) all'articolo 186, i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati
e il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    «Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri
Paesi esteri, oltre all'indennita' personale in godimento, compete il
rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio,  nei  limiti
previsti dalle disposizioni vigenti per  i  viaggi  di  servizio  nel
territorio nazionale». 
  320. L'autorizzazione di spesa relativa agli assegni  previsti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n.  215,  e'
ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di  5,1  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  321.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2015  le  attivita'  connesse
all'acquisizione  della  produzione  di   servizi   giornalistici   e
strumentali da parte di agenzie di stampa con rete di servizi  esteri
e alla loro diffusione all'estero sono svolte  dalla  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  tenendo  conto  delle  esigenze   e   delle
indicazioni del Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale. Le risorse finanziarie gia' assegnate a tale scopo al
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  322. All'articolo 1, comma 249, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole: «60 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2014,
2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro  per
l'anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2015  e
2016». 
  323. Le votazioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani
all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286,  sono  rinviate
al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della  domanda  di
iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma  2-bis,
del  decreto-legge  30  maggio   2012,   n.   67,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, e' prorogato al 18
marzo 2015. All'attuazione delle disposizioni di cui al  primo  e  al
secondo periodo  si  provvede  con  gli  stanziamenti  disponibili  a
legislazione vigente. Le somme non impegnate  entro  il  31  dicembre
2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario  2015.  Alla
compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza  pubblica
di cui al quarto periodo del presente comma, pari  a  1.103.191  euro
per l'anno 2015, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali di cui all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  324. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29  settembre
2013, n. 121, le parole: «Entro un anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «Entro
il 31 dicembre 2015». 
  325. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115, e' ridotta di  200.000
euro annui a decorrere dall'anno 2015 per  la  quota  afferente  alle
spese di funzionamento. 
  326. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18
dicembre 1997, n. 440, e' ridotta di  30  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'esercizio 2015. 
  327. All'articolo 1-bis, comma 1, del  decreto-legge  25  settembre
2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti  i  seguenti:  «Per
l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle  somme
versate all'entrata  dello  Stato  rimane  acquisita  all'erario.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  accantonare
e a rendere indisponibile per l'anno 2015, nello stato di  previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e  a
valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 1, comma  601,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10  milioni  di  euro  al
netto di quanto effettivamente versato». 
  328. A decorrere dal 1º settembre 2015, l'articolo  307  del  testo
unico  delle  disposizioni  legislative   vigenti   in   materia   di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,  di  cui  al
decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 307. - (Organizzazione  e  coordinamento  periferico)  --  1.
L'organizzazione  e  il  coordinamento  periferico  del  servizio  di
educazione  fisica  sono  di  competenza  degli   uffici   scolastici
regionali e del dirigente ad essi preposto, che puo' avvalersi  della
collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di
educazione fisica, il quale puo' essere  dispensato  in  tutto  o  in
parte dall'insegnamento». 
  329.  A  decorrere  dal  1º  settembre  2015  e  in  considerazione
dell'attuazione     dell'organico     dell'autonomia,      funzionale
all'attivita' didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed
educative,  l'articolo  459  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' abrogato. 
  330. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della
legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e  successive  modificazioni,  sono
soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. 
  331. Al fine  di  contribuire  al  mantenimento  della  continuita'
didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere
dal 1º settembre 2015 il comma 59  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e' sostituito dal seguente: 
  «59.  Salve  le  ipotesi  di  collocamento  fuori  ruolo   di   cui
all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  e
successive modificazioni, nonche' di  cui  all'articolo  307  e  alla
parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4,  della
legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali  ai  sensi
della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola
non puo' essere posto in posizione di comando, distacco, fuori  ruolo
o   utilizzazione   comunque   denominata,   presso   le    pubbliche
amministrazioni  inserite  nel  conto  economico  consolidato   della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB),  ovvero
enti, associazioni e fondazioni». 
  332. A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici  non
possono conferire le supplenze brevi di  cui  al  primo  periodo  del
comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:  a)
personale  appartenente  al  profilo  professionale   di   assistente
amministrativo, salvo che presso le istituzioni  scolastiche  il  cui
relativo organico di diritto abbia meno di tre  posti;  b)  personale
appartenente  al  profilo  di  assistente   tecnico;   c)   personale
appartenente al profilo di  collaboratore  scolastico,  per  i  primi
sette  giorni  di  assenza.  Alla  sostituzione  si  puo'  provvedere
mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore  eccedenti
di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti  per  la  sostituzione
dei  colleghi  assenti  possono  essere  attribuite   dal   dirigente
scolastico   anche    al    personale    collaboratore    scolastico.
Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il
miglioramento  dell'offerta  formativa  prioritariamente   alle   ore
eccedenti. 
  333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa,
a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono
conferire supplenze brevi di  cui  al  primo  periodo  del  comma  78
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  al  personale
docente per il primo giorno di assenza. 
  334. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  in  considerazione  di  un
generale processo di digitalizzazione  e  incremento  dell'efficienza
dei processi e delle  lavorazioni,  si  procede  alla  revisione  dei
criteri e dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario  della
scuola, in modo  da  conseguire,  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui  all'articolo  64  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
    a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unita'; 
    b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. 
  335.  Per  le  attivita'  di  digitalizzazione   dei   procedimenti
amministrativi affidati  alle  segreterie  scolastiche,  al  fine  di
aumentare  l'efficacia  e  l'efficienza  delle  interazioni  con   le
famiglie, gli alunni e il personale dipendente,  e'  autorizzata  per
l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere  sulle  riduzioni
di spesa di cui al comma 334. 
  336. Dall'attuazione del comma 334 devono derivare per il  bilancio
dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9  milioni  di
euro per l'anno 2015 e a 50,7  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2016.  Quota  parte  delle  riduzioni  di  spesa  relative
all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, e' utilizzata  a  copertura
della maggiore spesa di cui  al  comma  335.  Al  fine  di  garantire
l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio,  in  caso  di
mancata emanazione del decreto di cui al comma 334 entro il 31 luglio
2015, si provvede alla corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti
rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  337.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo   17   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  e  successive  modificazioni,
relativa al  rimborso  delle  spese  per  accertamenti  medico-legali
sostenute dalle universita' e dalle istituzioni dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, e' ridotta di 700.000 euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015. 
  338. Il comma 278 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.
311, e' abrogato e il  secondo  periodo  del  comma  3  dell'articolo
11-quaterdecies  del  decreto-legge  30  settembre  2005,   n.   203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
e' soppresso. 
  339. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita',  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera  a),  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, e' ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2015  e  di
32  milioni  di  euro  annui   a   decorrere   dall'anno   2016,   in
considerazione di una razionalizzazione della spesa per  acquisto  di
beni e servizi da effettuare a cura delle  universita'.  Con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della  razionalizzazione
di spesa. 
  340. La somma di 140 milioni di euro, giacente sul  conto  corrente
bancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo Spa e relativa  alla
gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata  (FSRA)
di cui all'articolo 4 della  legge  25  ottobre  1968,  n.  1089,  e'
versata all'entrata del bilancio dello  Stato  entro  il  31  gennaio
2015. Eventuali ulteriori somme disponibili all'esito della  chiusura
della  gestione  stralcio  del  FSRA  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al  Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
  341. Le disponibilita'  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca destinate
al funzionamento delle istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica sono ridotte di 1 milione  di  euro  per  l'anno
2015. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di
definizione  dei  criteri   di   riparto   annuale   delle   suddette
disponibilita', individua le destinazioni di spesa su  cui  applicare
le specifiche riduzioni, con particolare riferimento alle istituzioni
con piu' elevato fondo di cassa. 
  342. A decorrere dal 1º gennaio 2015 e anche per gli incarichi gia'
conferiti,  l'incarico  di  presidente  delle  istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica,  di  cui  alla  legge  21
dicembre 1999, n. 508, e' svolto a titolo gratuito, fermo restando il
rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennita'  spettanti
al direttore e ai componenti del consiglio di  amministrazione  delle
suddette istituzioni sono  rideterminati  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura  tale
da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli  derivanti  dal
primo periodo, pari a 1.450.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2015. 
  343. I compensi ai componenti degli organi degli enti  pubblici  di
ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per  gli  enti  e  le
istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, sono rideterminati con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  in
maniera da conseguire risparmi lordi di spesa  pari  a  916.000  euro
nell'anno 2015 e a 1 milione di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2016. Conseguentemente, il Fondo di cui al primo periodo  e'  ridotto
in pari misura. 
  344. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di  ricerca,
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,
e' ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in
considerazione di una razionalizzazione della spesa per  acquisto  di
beni e servizi da effettuare a cura degli enti e delle istituzioni di
ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono definiti gli  indirizzi  per  l'attuazione
della razionalizzazione di spesa. 
  345. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il contingente  di  personale
di  diretta  collaborazione  presso  il  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  e'  individuato  in  190  unita',
inclusive della  dotazione  relativa  all'organismo  indipendente  di
valutazione.  Dalla  medesima  data  gli  stanziamenti  dei  capitoli
concernenti le competenze accessorie agli addetti al  Gabinetto  sono
corrispondentemente ridotti di euro 222.000. 
  346.  Al  fine  di  favorire  il   reclutamento   di   ricercatori,
all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo e'  inserito
il  seguente:  «A  decorrere  dall'anno  2015,  le  universita'   che
rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera  c),
del decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  49,  e  delle  successive
norme di attuazione del comma  6  del  medesimo  articolo  7  possono
procedere, in aggiunta alle facolta' di cui al  secondo  periodo  del
presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24,
comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche
utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente  riferite  ai
ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera  a),  gia'
assunti a valere sulle facolta' assunzionali  previste  dal  presente
comma». 
  347. Dopo la lettera c) del comma 2  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e' aggiunta la seguente: 
  «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c)  per  la
sola  programmazione  delle  annualita'  2015,  2016  e  2017,  fermi
restando i limiti di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  del  presente
decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai  sensi  dell'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  non
puo' essere inferiore alla meta'  di  quello  dei  professori  di  1ª
fascia reclutati nel  medesimo  periodo,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili». 
  348. Per l'attuazione del comma 347, sono individuate  risorse  nel
limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2015,
2016 e 2017, da ripartire con decreto del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, mediante corrispondente riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  349.  Si  applicano  alle  universita'  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114. 
  350. Al fine di razionalizzare  il  sistema  di  valutazione  degli
alunni  tenendo  conto  dell'esigenza  di  valorizzare   i   principi
dell'autonomia scolastica e della continuita' didattica,  assicurando
la coerenza degli  standard  valutativi  e  garantendo  uno  sviluppo
ottimale della professione  di  docente  in  termini  di  conoscenze,
competenze  e  approcci  didattici  e  pedagogici   e   di   verifica
dell'efficacia delle pratiche educative,  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinati, con effetto dall'anno 2015, i nuovi criteri per la
definizione della composizione delle commissioni d'esame delle scuole
secondarie   di   secondo   grado.   Con   decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare  entro  lo  stesso
termine, sono definiti i relativi compensi  nel  rispetto  di  quanto
eventualmente previsto  in  sede  di  contrattazione  collettiva  del
comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalita' del
Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5. 
  351. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 350, accertate
entro il 1º ottobre di ciascun  anno,  restano  nella  disponibilita'
dello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e sono utilizzate  per  l'attuazione
degli interventi ai quali e' destinato il Fondo «La buona scuola»  di
cui ai commi 4 e 5. 
  352. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 350 cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo
4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e  successive  modificazioni,
incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo. 
  353. All'articolo  2  del  decreto-legge  7  aprile  2014,  n.  58,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite  dalle
seguenti: «nell'anno scolastico 2014/2015»; 
    b) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2015»; 
    c) al comma  2-bis,  le  parole:  «,  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente» sono soppresse; 
    d) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.1.  Nei  territori   ove   e'   gia'   stata   attivata   la
convenzione-quadro Consip per il  mantenimento  del  decoro  e  della
funzionalita'  degli  immobili  adibiti   a   sede   di   istituzioni
scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche
ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis mediante
ricorso alla citata convenzione Consip»; 
    e) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
  «2-ter. Per gli interventi di cui ai  commi  2-bis  e  2  bis.1  e'
autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2015». 
  354.  Agli  oneri  di  cui  al  comma  353  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  355. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
della legge 14 febbraio 1994, n. 124, a decorrere dall'anno  2015  e'
ridotta di 1 milione di euro. 
  356. All'articolo 33, comma  11,  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, le parole da: «ai sensi» fino a:  «ottobre  2001»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 36-bis,  comma  3,
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  8
agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2014». 
  357. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotto  o  di
processo nel campo navale, avviati o in fase di avvio, e' autorizzato
un contributo ventennale in erogazione diretta di 5 milioni di euro a
decorrere dall'esercizio 2015. 
  358. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di  5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 
  359. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  13,  comma  12,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' ridotta di 8,9 milioni  di  euro
per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 
  360. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 981 dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 3 milioni di euro
per l'anno 2015. 
  361. L'autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario
al comune di Reggio Calabria di cui all'articolo 144, comma 1,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta di 3  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2015. 
  362. A decorrere dal 2017 all'articolo 1, comma 1020,  della  legge
27 dicembre  2006,  n.  296,  le  parole:  «Il  42  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il 21 per cento». La  societa'  ANAS  Spa
effettua risparmi di spesa sul contratto di  servizio  corrispondenti
alle minori entrate derivanti dall'attuazione della  disposizione  di
cui al primo periodo anche  in  termini  di  razionalizzazione  delle
spese relative al personale e al funzionamento amministrativo. 
  363. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e  successive
modificazioni, il comma 4 e' abrogato. 
  364. Ai fini del contenimento delle  spese  relative  al  personale
militare destinato a ricoprire incarichi all'estero, ove cio' risulti
possibile per lo specifico incarico in relazione  alle  modalita'  di
impiego  definite  per   l'organismo   o   ente   internazionale   di
destinazione, l'impiego del personale interessato e' disposto per  un
periodo di quattro anni. 
  365. L'articolo 565-bis del codice  dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' abrogato. 
  366. All'articolo 1461, comma 1, lettera a), del codice di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  dopo  le  parole:  «della
medaglia» sono aggiunte le seguenti: «, che comunque non  e'  coniata
in oro». 
  367. Il Ministero della difesa,  alla  scadenza  dei  contratti  di
trasporto collettivo mediante  autolinee  affidate  a  terzi  per  le
esigenze del personale  dipendente,  non  esperisce  nuove  gare  per
l'affidamento del citato servizio, ne' puo' esercitare la facolta' di
cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 
  368. Gli alloggi militari di  servizio  connessi  all'incarico  con
locali di rappresentanza (ASIR), di cui all'articolo  279,  comma  1,
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  sono
ridotti da 55 a 6 unita'. Conseguentemente, all'articolo  282,  comma
3, del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  66  del  2010
sono apportate, con effetto a  decorrere  dal  1º  gennaio  2015,  le
seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore  di
Forza  armata,  incluso  il   Comandante   generale   dell'Arma   dei
carabinieri, Segretario generale della difesa»; 
    b) le lettere b) e c) sono abrogate. 
  369. In relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di  cui  al
comma 368, si provvede ad apportare le conseguenti modifiche al testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, nella  parte  in  cui  reca  la  disciplina  applicativa
concernente gli alloggi di servizio militari. 
  370. All'articolo 906, comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e  successive  modificazioni,  le
parole:  «salvo  un  contingente  pari  al  numero  delle   posizioni
ricoperte presso enti, comandi e unita' internazionali ai sensi degli
articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del  Ministro
della difesa e» sono soppresse. 
  371. A  decorrere  dal  1º  gennaio  2015,  la  dotazione  organica
complessiva del personale civile  della  Difesa  degli  uffici  degli
addetti militari all'estero presso le rappresentanze  diplomatiche  e
militari e' ridotta del  10  per  cento.  Al  fine  di  garantire  la
funzionalita' dei singoli uffici, e' assicurata per ciascuno di  essi
una dotazione organica minima pari a 2 unita'. Entro sei  mesi  dalla
data di cui al primo periodo, il Ministro della difesa,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli
affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  ridetermina  le
dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari
all'estero, disponendo il rientro in ambito nazionale  del  personale
con maggiore anzianita' di  servizio  all'estero,  nell'ambito  delle
sedi riorganizzate.  L'impiego  del  personale  civile  della  Difesa
presso i citati uffici non puo'  essere  superiore  a  quattro  anni,
senza possibilita' di proroga. Nei confronti del personale che  abbia
maturato   una   permanenza    maggiore    deve    essere    disposto
l'avvicendamento entro l'anno 2015. 
  372. Il contingente del personale assegnato agli uffici di  diretta
collaborazione del Ministro della difesa e' ridotto del 20 per cento.
Con regolamento si provvede alle consequenziali  modificazioni  della
disciplina recata dal testo unico di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  in  materia  di  uffici  di
diretta collaborazione del Ministro della difesa. 
  373. All'articolo 584 del codice di cui al decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste  dal  comma  1  e  agli
effetti  di  risparmio  correlati  alla  riduzione  organica  di  cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli
oneri previsti dagli articoli 582 e  583  del  presente  codice  sono
ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno
2015 e del 12  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2016.  Gli  oneri
previsti dall'articolo 585 del presente codice sono ridotti  di  euro
4.000.000 a decorrere dall'anno 2018». 
  374.  Il  Ministero  della  difesa  assicura  la  realizzazione  di
introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in  proprio  uso,
inclusi quelli di carattere  residenziale,  tali  da  determinare  un
miglioramento dei saldi  di  finanza  pubblica  per  un  importo  non
inferiore a 220 milioni di euro nell'anno 2015 e  a  100  milioni  di
euro annui negli anni 2016 e 2017.  A  tal  fine,  i  proventi  delle
dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato  e  ad
essi non si applicano le disposizioni in  materia  di  riassegnazione
allo stato di previsione della spesa del Ministero  medesimo  di  cui
agli articoli 306, comma 3, terzo periodo, e 307, comma  10,  lettera
d), primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66, e successive modificazioni, fino  alla  concorrenza  dei
citati importi. Nelle  more  del  versamento  dei  predetti  proventi
all'entrata del bilancio dello Stato, gli importi di 220  milioni  di
euro per l'anno 2015 e di 100 milioni  di  euro  annui  per  ciascuno
degli anni 2016 e 2017 sono  accantonati  e  resi  indisponibili,  in
termini  di  competenza  e  di   cassa,   nell'ambito   delle   spese
rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero  della  difesa  di
cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, in maniera tale da assicurare comunque una riduzione in
termini di indebitamento netto delle  pubbliche  amministrazioni  per
gli importi di cui al primo periodo.  Il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sulla base degli importi che  affluiscono  all'entrata
del bilancio dello Stato, provvede al contestuale  disaccantonamento,
nonche' alla riduzione delle risorse  necessarie  per  assicurare  il
conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo. 
  375. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma  374  nei
termini previsti, gli alloggi liberi di cui all'articolo  405,  comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
15 marzo 2010, n. 90,  e  successive  modificazioni,  sono  posti  in
vendita con uno sconto sul prezzo di  base  d'asta  pari  al  20  per
cento. Per gli alloggi liberi qualificati di particolare  pregio,  ai
sensi dell'articolo 404, comma 8, del citato testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, il  Ministero
della difesa e' autorizzato ad esperire la  procedura  della  vendita
all'asta con incanto anche utilizzando la modalita' di cui  al  comma
12 del medesimo articolo. I termini di cui all'articolo 405, commi  6
e 10, del citato testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 90 del 2010, e successive modificazioni, sono  ridotti,
rispettivamente, a trenta e  a  quindici  giorni  e  i  contratti  di
compravendita sono stipulati entro sessanta  giorni  dalla  ricezione
dell'atto di accettazione del prezzo di acquisto, nell'interesse  del
Ministero della difesa, pena la decadenza del diritto di acquisto. 
  376. Il Ministero della difesa, per le medesime finalita' di cui al
comma 374, puo' provvedere al  versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato, anche parziale, delle  risorse  attribuite  al  medesimo
Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 33, comma 8-quater, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  e  successive  modificazioni,
derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento
immobiliare.  A  tali  risorse  non   si   applica   la   prioritaria
destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale  del
Ministero della difesa di cui al citato comma 8-quater  dell'articolo
33 del decreto-legge n. 98 del 2011, e successive modificazioni. 
  377. Il Ministero della difesa e' altresi' autorizzato a  cedere  a
titolo oneroso, previa intesa con  l'Agenzia  del  demanio,  immobili
liberi,  anche  residenziali,  a   fondi   comuni   di   investimento
immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalla societa' di cui
all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, ovvero da societa'  a  prevalente  capitale
pubblico, con versamento dei relativi proventi  monetari  all'entrata
del bilancio dello Stato. 
  378. L'articolo 1095 del codice di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e' abrogato. 
  379.  Anche  ai  fini  della  valorizzazione   degli   investimenti
effettuati e della salvaguardia dei livelli occupazionali, il termine
di cui all'articolo 2190, comma 1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e  successive  modificazioni,  e'
prorogato al bilancio 2016, assicurando una riduzione delle spese per
il personale con contratto a tempo determinato dell'Agenzia industrie
difesa non inferiore al 60 per cento rispetto  alla  spesa  sostenuta
nell'anno 2014. Conseguentemente, l'ulteriore termine di cui al comma
3 del citato articolo 2190 del codice di cui al  decreto  legislativo
n. 66 del 2010,  e  successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2015 per non oltre un terzo dei contratti stipulati ai sensi
dell'articolo 143, comma 3, del testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90.  Gli  uffici
dirigenziali di livello non generale  dell'Agenzia  industrie  difesa
previsti dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  13
gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile
2014, sono rideterminati in 12 unita'. 
  380. All'articolo 535, comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo:  «Le  citate  attivita'  negoziali  sono  svolte  attraverso
l'utilizzo  integrale  delle  risorse   acquisite   dalla   societa',
attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione  della
difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare  aggiuntive
rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero». 
  381. Al fine di razionalizzare il settore  della  ricerca  e  della
sperimentazione nel settore agroalimentare e di  sostenere  gli  spin
off tecnologici, nonche' al fine di  razionalizzare  e  contenere  la
spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  e  successive  modificazioni,
anche tenendo conto degli indirizzi e  delle  proposte  formulati  ai
sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, l'Istituto  nazionale  di  economia  agraria  (INEA)  e'
incorporato nel Consiglio per la  ricerca  e  la  sperimentazione  in
agricoltura (CRA), che assume la denominazione di  Consiglio  per  la
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando
la  natura  di  ente  nazionale  di  ricerca  e  sperimentazione.  Il
Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA,
ivi inclusi  i  compiti  e  le  funzioni  ad  esso  attribuiti  dalle
disposizioni  vigenti.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze   e   con   il   Ministro   per   la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono  individuate  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie
dell'INEA trasferite al Consiglio. Entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, il  bilancio  di  chiusura
dell'INEA  e'  deliberato  dall'organo  in  carica   alla   data   di
incorporazione e trasmesso  per  l'approvazione  al  Ministero  delle
politiche  agricole   alimentari   e   forestali   e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli  organi  dell'INEA
sono corrisposti compensi, indennita'  o  altri  emolumenti  comunque
denominati fino alla data di incorporazione. Per gli  adempimenti  di
cui al quarto periodo,  ai  componenti  dei  predetti  organi  spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese  sostenute  nella
misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Ai  fini  dell'attuazione
delle disposizioni del presente  comma  e'  nominato  un  commissario
straordinario con le modalita' di cui al comma  382.  Il  commissario
predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua  nomina,  un
piano  triennale  per  il  rilancio  e  la  razionalizzazione   delle
attivita' di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto del
Consiglio   e   gli   interventi   di   incremento    dell'efficienza
organizzativa  ed  economica,  finalizzati   all'accorpamento,   alla
riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle  attivita'
degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca  e
la  sperimentazione,  a  livello  almeno   interregionale,   su   cui
concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e
collaborazioni  strutturali  con  altre  pubbliche   amministrazioni,
regioni  e  privati,  con  riduzione  delle   attuali   articolazioni
territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonche'  alla  riduzione
delle spese correnti pari ad almeno il  10  per  cento,  rispetto  ai
livelli attuali. Il commissario provvede  altresi'  all'adozione  del
bilancio di chiusura dell'INEA in caso di inottemperanza  dell'organo
in carica alla data dell'incorporazione entro il termine  di  cui  al
presente comma e  ferme  restando  le  responsabilita'  gestorie  del
predetto organo. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva,  con
decreto di natura non regolamentare, da emanare previo  parere  delle
Commissioni  parlamentari  competenti,  la  direttiva  di   indirizzo
triennale delle attivita' di ricerca e sperimentale, lo  statuto  del
Consiglio e il piano degli  interventi  necessari  ad  assicurare  il
contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonche'
l'equilibrio finanziario del Consiglio. Il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  382. Il commissario di cui al comma 381 e' nominato con decreto del
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una  sola
volta.  Con  il  medesimo  decreto  sono  stabiliti  il  mandato  del
commissario, che si sostituisce agli  organi  statutari  del  CRA,  e
l'ammontare del suo compenso nei limiti di cui all'articolo 15, comma
3,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con il decreto  di
cui al primo periodo del presente comma il Ministro  delle  politiche
agricole   alimentari   e   forestali   puo'   nominare   anche   due
sub-commissari,  da   individuare   fra   esperti   in   materia   di
organizzazione della sperimentazione e  della  ricerca  applicata  al
settore agricolo e  agroalimentare,  che  affiancano  il  commissario
nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il  relativo  compenso,
che  non  puo'  comunque  eccedere  l'80  per  cento  di  quello  del
commissario.  Al  trattamento  economico  del   commissario   e   dei
sub-commissari si provvede a valere  sui  capitoli  di  bilancio  del
Consiglio. 
  383. Nelle more dell'attuazione  del  riordino  del  Consiglio,  il
contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore del CRA, di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  29
ottobre 1999, n. 454, e'  ridotto  di  3  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015. 
  384. All'articolo 1, comma 517, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2014, i
consumi medi  standardizzati  di  gasolio  da  ammettere  all'impiego
agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche  agricole  e
forestali 26 febbraio 2002, recante "Determinazione dei consumi  medi
dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli,  orticoli,  in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e  nelle  coltivazioni
sotto serra  ai  fini  dell'applicazione  delle  aliquote  ridotte  o
dell'esenzione dell'accisa", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere  dal
1º gennaio 2015 i consumi  medi  standardizzati  di  cui  al  periodo
precedente sono ridotti del 23 per cento». 
  385. A decorrere dall'anno 2015, l'autorizzazione di spesa  di  cui
all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge  24  dicembre
2007, n. 244, e' ridotta di 6.400.000 euro annui. 
  386. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499,
e successive modificazioni, dopo il secondo periodo  e'  inserito  il
seguente: «Una quota delle predette disponibilita' in conto  capitale
puo' essere  destinata  a  favorire  l'integrazione  di  filiera  nel
sistema agricolo e agroalimentare e il  rafforzamento  dei  distretti
agroalimentari, ai sensi di quanto disposto  dall'articolo  66  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni». 
  387. Al testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003,  n.  398,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
    1) al comma 1, lettera i), le parole: «conto detenuto  presso  la
Banca d'Italia e denominato» sono sostituite dalla seguente: «il»; 
    2) al comma 1, lettera l),  le  parole:  «Conto  "disponibilita'»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «conto  disponibilita':  il  conto
"disponibilita'»; 
    b) all'articolo 3: 
    1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
gestione»; 
    2) al comma  1,  lettera  b-bis),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «.  Al  portafoglio   attivo   si   applicano   le
disposizioni del comma 6 dell'articolo 5»; 
    3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Il Tesoro e' autorizzato a stipulare accordi di  garanzia
bilaterale in relazione alle operazioni  in  strumenti  derivati.  La
garanzia  e'  costituita  da  titoli  di  Stato  di  Paesi  dell'area
dell'euro denominati in euro oppure da disponibilita' liquide gestite
attraverso movimentazioni di conti di  tesoreria  o  di  altri  conti
appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e  depositi,
di titoli o liquidita', intestati  al  Ministero  presso  il  sistema
bancario e utilizzati per la costituzione delle garanzie si applicano
le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5. Con decreto del Ministro
sono stabilite le modalita' applicative del presente comma. (L)»; 
    c) all'articolo 5: 
    1) al comma 4, ultimo periodo,  dopo  le  parole:  «Sul  predetto
conto» e' inserita la seguente: «disponibilita'»; 
    2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Il  Ministero  e  la  Banca  d'Italia  stabiliscono  mediante
convenzione, in coerenza con  gli  indirizzi  di  politica  monetaria
della Banca centrale europea,  le  condizioni  di  tenuta  del  conto
disponibilita' e dei conti ad esso assimilabili e  il  saldo  massimo
dei depositi governativi su cui  la  Banca  d'Italia  corrisponde  un
tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con
decreto del Ministro, previa  intesa  con  la  Banca  d'Italia,  sono
individuati  i  conti  istituiti   presso   la   stessa   Banca   che
costituiscono  i  menzionati  depositi  governativi.  Alla   giacenza
eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni
di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Con
decreto  del  Ministro,  sulla  base  di  criteri   di   trasparenza,
efficienza  e  competitivita',  sono  stabilite   le   modalita'   di
movimentazione della liquidita'  attraverso  operazioni  in  uso  nei
mercati e di selezione delle controparti. Con decreti del Ministro e'
stabilito l'eventuale importo  differenziale  a  carico  della  Banca
d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente
dallo  scarto  tra  il  tasso  di  interesse  applicato  ai  depositi
governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma  3,  fino  al
loro rimborso. Il Ministro e' autorizzato, ove lo ritenga  opportuno,
sentita la Banca d'Italia,  ad  assumere  direttamente  la  gestione,
nell'ambito  del  servizio  di  tesoreria  dello  Stato,  dei   fondi
disponibili nel conto disponibilita',  anche  affidando  a  tal  fine
determinati  servizi,  operazioni  o  adempimenti  a   uno   o   piu'
intermediari finanziari, nonche' stipulando una  convenzione  con  la
Cassa depositi e prestiti Spa. (L)»; 
    3) al comma 6, al primo periodo, le parole: «Sul predetto  conto»
sono sostituite dalle seguenti: «Sul conto disponibilita' e sui conti
ad esso assimilabili» e l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:
«Tali atti non comportano  pertanto  alcun  onere  di  accantonamento
sulle  giacenze  del  conto  disponibilita',  dei   conti   ad   esso
assimilabili, del conto di  tesoreria  denominato  "Dipartimento  del
Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari" e sulle  somme  provenienti
dal predetto collocamento»; 
    4) al comma 8, primo periodo,  dopo  le  parole:  «Il  conto»  e'
inserita la seguente: «disponibilita'»; 
    d) all'articolo 44, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. In coerenza con gli indirizzi  di  politica  monetaria  della
Banca centrale europea il conto denominato "Fondo per  l'ammortamento
dei  titoli  di  Stato",  istituito  presso  la  Banca  d'Italia,  e'
trasferito, con le relative giacenze,  presso  la  Cassa  depositi  e
prestiti Spa, previa stipulazione  di  apposita  convenzione  con  il
Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni  di
tenuta del conto e le modalita' di gestione e di movimentazione delle
giacenze. Il Fondo ha lo  scopo  di  ridurre,  secondo  le  modalita'
previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato
in circolazione. (L)»; 
    e) all'articolo 46: 
    1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Criteri e  modalita'
per l'utilizzo del Fondo»; 
    2) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
    3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Con decreto del  Ministro  sono  stabilite  le  modalita'
procedurali di effettuazione delle operazioni di utilizzo del  Fondo.
(L)»; 
    4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Alle giacenze del Fondo si applicano le disposizioni  di  cui
all'articolo 5, comma 6. (L)»; 
    5) il comma 4 e' abrogato; 
    f) all'articolo 48: 
    1) al comma 5, le  parole:  «e  autorizza  la  Banca  d'Italia  a
prelevare dal Fondo medesimo la  somma  corrispondente  all'ammontare
dei costi delle relative operazioni» sono soppresse; 
    2) il comma 6 e' abrogato. 
  388. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto  dal
comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli
da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati. 
  389. Il comma 2 dell'articolo  22-quinquies  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116, e' abrogato. 
  390. I conti correnti aperti presso  la  Tesoreria  centrale  dello
Stato sono infruttiferi, fatto salvo il riconoscimento a  carico  del
bilancio  dello  Stato  degli   interessi   sui   conti   individuati
nell'allegato  9  alla  presente  legge,  sulla  base  dei  parametri
stabiliti dalle disposizioni che regolano i singoli conti. 
  391. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n.  720,  e
successive modificazioni, dopo il capoverso: «-- Aziende  ospedaliere
universitarie (D.Lgs. n. 517/1999)»  e'  inserito  il  seguente:  «--
Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura».  E'
abrogato l'articolo 1, comma 45, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266. 
  392. Alla data del 1º febbraio 2015  i  cassieri  delle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   di   seguito
denominate  «camere  di   commercio»,   provvedono   a   versare   le
disponibilita' liquide depositate presso gli stessi sulle  rispettive
contabilita'  speciali,  sottoconto  fruttifero,  aperte  presso   la
tesoreria statale. Restano  escluse  dall'applicazione  del  presente
comma le disponibilita'  delle  camere  di  commercio  rivenienti  da
operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non
sorrette da alcun contributo in conto capitale o in  conto  interessi
da  parte  dello  Stato,  delle  regioni   o   di   altre   pubbliche
amministrazioni. 
  393. I cassieri delle camere di commercio  provvedono  ad  adeguare
l'operativita' dei servizi di cassa intrattenuti  con  le  camere  di
commercio alle disposizioni di cui  all'articolo  1  della  legge  29
ottobre 1984, n. 720, e alle relative norme di attuazione. 
  394. Le camere di commercio provvedono a smobilizzare gli eventuali
investimenti finanziari, come individuati dal decreto  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  27  aprile  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile  2012,  entro  il  30  giugno
2015, riversando le  relative  risorse  sulle  contabilita'  speciali
aperte presso la tesoreria statale. Sono esclusi dallo  smobilizzo  i
titoli  di  Stato  italiani.  Le  camere  di  commercio  possono  non
smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come  definiti
dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui
il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16  e  il
30 aprile 2015 sia inferiore al prezzo di acquisto. 
  395. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017». 
  396. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le finalita'  del
presente comma e' autorizzata l'istituzione di apposita  contabilita'
speciale». 
  397. La disposizione di cui al comma 396 entra in vigore dalla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  398. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89,  e  successive  modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo: 
    1) le parole: «Le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le  regioni  a  statuto
ordinario»; 
    2) la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018»; 
    3) le parole: «e province autonome» sono soppresse; 
    4) le parole: «tenendo anche conto  del  rispetto  dei  tempi  di
pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonche' dell'incidenza
degli acquisti centralizzati,» sono soppresse; 
    b) al secondo periodo, la parola: «eventualmente» e' soppressa; 
    c) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Per  gli  anni
2015-2018 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui  al
primo periodo, e' incrementato di 3.452  milioni  di  euro  annui  in
ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto
dei livelli essenziali di assistenza, in  sede  di  autocoordinamento
dalle  regioni  da  recepire  con  intesa  sancita  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A  seguito
della predetta intesa sono rideterminati i livelli  di  finanziamento
degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse
da parte dello Stato. In assenza di tale  intesa  entro  il  predetto
termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto  previsto  al  secondo
periodo, considerando anche le  risorse  destinate  al  finanziamento
corrente del Servizio sanitario nazionale». 
  399. Il comma 7 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, e' abrogato. 
  400. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri  ordinamenti
ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla
presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018,
un  contributo  aggiuntivo  alla  finanza  pubblica,  in  termini  di
indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a
quanto indicato nella seguente tabella: 
    

 ===================================================================
 | Regione o provincia |Contributo aggiuntivo|Contributo aggiuntivo|
 |      autonoma       |(in migliaia di euro)|(in migliaia di euro)|
 |                     |   Anni 2015-2017    |      Anno 2018      |
 +=====================+=====================+=====================+
 |Valle d'Aosta        |      10.000,00      |      10.000,00      |
 +---------------------+---------------------+---------------------+
 |Provincia autonoma di|                     |                     |
 |Bolzano              |          -          |      25.000,00      |
 +---------------------+---------------------+---------------------+
 |Provincia autonoma di|                     |                     |
 |Trento               |          -          |      21.000,00      |
 +---------------------+---------------------+---------------------+
 |Friuli Venezia Giulia|      87.000,00      |      87.000,00      |
 +---------------------+---------------------+---------------------+
 |Regione siciliana    |     273.000,00      |     273.000,00      |
 +---------------------+---------------------+---------------------+
 |Sardegna             |      97.000,00      |      97.000,00      |
 +---------------------+---------------------+---------------------+
 |Totale autonomie     |                     |                     |
 |speciali             |     467.000,00      |     513.000,00      |
 +---------------------+---------------------+---------------------+