art. 1 (commi 151-200)
  151. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
  «e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in
misura non superiore a quella stabilita per le tasse e  i  contributi
delle universita' statali»; 
    b) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
  «e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo
ciclo di istruzione e della scuola secondaria di  secondo  grado  del
sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge  10
marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un  importo  annuo
non superiore a 400 euro per alunno o  studente.  Per  le  erogazioni
liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento  dell'offerta
formativa rimane fermo il beneficio di cui  alla  lettera  i-octies),
che non e' cumulabile con quello di cui alla presente lettera»; 
    c) al comma 2, dopo le parole: «lettere c), e),» e'  inserita  la
seguente: «e-bis),». 
  152. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, un piano straordinario di verifica  della  permanenza
dei requisiti per il riconoscimento della parita' scolastica  di  cui
all'articolo 1, comma 4, della  legge  10  marzo  2000,  n.  62,  con
particolare   riferimento   alla   coerenza   del   piano   triennale
dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente
e al  rispetto  della  regolarita'  contabile,  del  principio  della
pubblicita' dei bilanci e della legislazione in materia di  contratti
di lavoro. Ai fini delle predette attivita'  di  verifica,  il  piano
straordinario  e'   diretto   a   individuare   prioritariamente   le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da
un numero di diplomati che si discosta significativamente dal  numero
degli  alunni  frequentanti  le  classi  iniziali  e  intermedie.  Il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  presenta
annualmente alle Camere una relazione recante  l'illustrazione  degli
esiti delle attivita' di verifica. All'attuazione del presente  comma
si  provvede  nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  153. Al fine di favorire la costruzione di  scuole  innovative  dal
punto   di   vista   architettonico,   impiantistico,    tecnologico,
dell'efficienza  energetica   e   della   sicurezza   strutturale   e
antisismica, caratterizzate  dalla  presenza  di  nuovi  ambienti  di
apprendimento   e   dall'apertura   al   territorio,   il    Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con   proprio
decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e
impulso   nell'attuazione   di   interventi    di    riqualificazione
dell'edilizia scolastica, istituita con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  27  maggio  2014  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse  di  cui
al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per  l'acquisizione
da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli
enti  locali  proprietari  delle  aree  oggetto   di   intervento   e
interessati alla costruzione di una scuola innovativa. 
  154. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al  termine  di
cui al comma 153, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque
interventi sul proprio territorio  e  a  dare  formale  comunicazione
della selezione  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca. 
  155. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  indice  specifico  concorso  con  procedura  aperta,  anche
mediante  procedure   telematiche,   avente   ad   oggetto   proposte
progettuali relative agli interventi  individuati  dalle  regioni  ai
sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158
e comunque nel numero di almeno uno per regione. 
  156. I progetti sono valutati da una commissione  di  esperti,  cui
partecipano anche la Struttura di missione di cui al comma 153  e  un
rappresentante  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca. La commissione, per ogni area di intervento,  comunica
al Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  il
primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del  finanziamento.
Ai membri della commissione non spetta alcun gettone  di  presenza  o
altro emolumento comunque denominato. 
  157. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto  di  intervento
possono affidare i successivi livelli di  progettazione  ai  soggetti
individuati a seguito del concorso di cui al comma 155  del  presente
articolo, ai  sensi  dell'articolo  108,  comma  6,  del  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  158. Per la realizzazione delle scuole  di  cui  al  comma  153  e'
utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8,
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  pari  a  euro  300
milioni nel triennio 2015-2017,  rispetto  alle  quali  i  canoni  di
locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono  posti  a  carico  dello
Stato nella misura di euro 3 milioni  per  l'anno  2016,  di  euro  6
milioni per l'anno 2017  e  di  euro  9  milioni  annui  a  decorrere
dall'anno 2018. 
  159. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo
6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura
di  missione  per  il  coordinamento  e  impulso  nell'attuazione  di
interventi di riqualificazione  dell'edilizia  scolastica,  istituita
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio  2014
presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  sono  attribuiti,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  anche  compiti
di indirizzo,  di  programmazione  degli  interventi  in  materia  di
edilizia  scolastica  nonche'  di  diffusione  della  cultura   della
sicurezza. Alle sedute dell'Osservatorio e' consentita, su specifiche
tematiche, la  partecipazione  delle  organizzazioni  civiche  aventi
competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e
predefiniti. E' istituita una Giornata  nazionale  per  la  sicurezza
nelle scuole. 
  160. Al fine di consentire lo svolgimento del  servizio  scolastico
in  ambienti  adeguati  e   sicuri,   la   programmazione   nazionale
predisposta in  attuazione  dell'articolo  10  del  decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e  176
del presente articolo, rappresenta il piano del fabbisogno  nazionale
in materia di edilizia  scolastica  per  il  triennio  2015-2017,  e'
aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce
i piani di cui all'articolo 11, comma  4-bis,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre  2012,  n.  221,  anche  tenendo  conto  dei  dati  inseriti
nell'Anagrafe   dell'edilizia   scolastica,   ed   e'    utile    per
l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa
in sicurezza degli edifici scolastici, comprese  le  risorse  di  cui
all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  a
beneficio degli enti locali con  la  possibilita'  che  i  canoni  di
investimento siano posti a carico delle  regioni.  La  programmazione
nazionale e' altresi' utile per l'assegnazione di  tutte  le  risorse
destinate  nel  triennio  di  riferimento  all'edilizia   scolastica,
comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto  per
mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche   di   cui
all'articolo 48 della legge 20 maggio  1985,  n.  222,  e  successive
modificazioni, nonche' quelle di cui al Fondo previsto  dall'articolo
32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come  da  ultimo
incrementato dall'articolo 2, comma  276,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, in riferimento al quale i termini  e  le  modalita'  di
individuazione  degli  interventi  di   adeguamento   strutturale   e
antisismico sono definiti con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei   ministri,   su   proposta   del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per
interventi di edilizia  scolastica  di  cui  all'articolo  18,  comma
8-ter, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  e  successive
modificazioni, sono estesi per tutta la durata  della  programmazione
nazionale triennale 2015-2017. 
  161. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della
presente  legge  e  relative  ai  finanziamenti  attivati  ai   sensi
dell'articolo  11  del  decreto-legge  1º  luglio   1986,   n.   318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  1986,  n.  488,
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo
2,  comma  4,  della  legge  8  agosto  1996,  n.  431,  nonche'   ai
finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio
1996, n. 23, fatte salve quelle relative a  interventi  in  corso  di
realizzazione o  le  cui  procedure  di  appalto  sono  aperte,  come
previsto dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate  all'attuazione  di
ulteriori  interventi  urgenti  per  la   sicurezza   degli   edifici
scolastici. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente  legge,  gli  enti  locali  beneficiari  dei  predetti
finanziamenti    trasmettono    al     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e alla  societa'  Cassa  depositi  e
prestiti Spa il monitoraggio degli  interventi  realizzati,  pena  la
revoca  delle  citate  risorse  ancora  da  erogare.  Le  conseguenti
economie  accertate,  a  seguito  del  completamento  dell'intervento
finanziato ovvero della sua mancata  realizzazione,  sono  destinate,
secondo  criteri  e  modalita'  definiti  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  a  ulteriori  interventi
urgenti  di  edilizia  scolastica   individuati   nell'ambito   della
programmazione nazionale di cui al comma 160, fermi restando i  piani
di ammortamento in corso e  le  correlate  autorizzazioni  di  spesa,
nonche' agli interventi che  si  rendono  necessari  all'esito  delle
indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177
a 179 e a quelli  che  si  rendono  necessari  sulla  base  dei  dati
risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. 
  162. Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo  dei
piani di edilizia scolastica relativi alle annualita'  2007,  2008  e
2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge  27
dicembre 2006, n. 296, pena la  mancata  successiva  assegnazione  di
ulteriori risorse statali. Le relative economie  accertate  all'esito
del monitoraggio  restano  nella  disponibilita'  delle  regioni  per
essere destinate a interventi urgenti di  messa  in  sicurezza  degli
edifici scolastici sulla base di progetti  esecutivi  presenti  nella
rispettiva   programmazione   regionale    predisposta    ai    sensi
dell'articolo  10  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,
come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente  articolo,
nonche' agli interventi che  si  rendono  necessari  all'esito  delle
indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177
a 179 e a quelli  che  si  rendono  necessari  sulla  base  dei  dati
risultanti dall'Anagrafe  dell'edilizia  scolastica.  Gli  interventi
devono  essere  comunicati  dalla  regione  competente  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  che  definisce
tempi e modalita' di attuazione degli stessi. 
  163. A valere sui rimborsi delle quote  dell'Unione  europea  e  di
cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le
risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia
scolastica,  al  netto  delle  eventuali  somme  ancora   dovute   ai
beneficiari finali degli  stessi  progetti,  confluiscono  nel  Fondo
unico per l'edilizia scolastica  per  essere  impiegate,  sulla  base
della programmazione regionale di cui  al  comma  160,  nello  stesso
territorio ai quali erano  destinate  e  per  progetti  con  analoghe
finalita' di edilizia scolastica. Le risorse sono altresi'  destinate
agli interventi che si rendono  necessari  all'esito  delle  indagini
diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179  e
a quelli che si rendono necessari  sulla  base  dei  dati  risultanti
dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle  eventuali  decurtazioni
di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad
audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e
alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e  di
cofinanziamento  nazionale  si  fa  fronte  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica. 
  164. La sanzione di cui all'articolo  31,  comma  26,  lettera  a),
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni,  da
applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il
patto di stabilita' interno per l'anno 2014, e' ridotta di un importo
pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno
2014, purche' non gia' oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno.  A  tale
fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilita'
interno nell'anno 2014 comunicano al Ministero dell'economia e  delle
finanze, mediante il sistema  web  della  Ragioneria  generale  dello
Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, le spese sostenute  nell'anno
2014 per l'edilizia scolastica. 
  165. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli
interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici  finanziati
ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e  successive  modificazioni,  con  le  delibere  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  n.  102/04
del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e
n. 143/2006  del  17  novembre  2006,  di  approvazione  del  secondo
programma stralcio,  come  rimodulati  dalla  delibera  del  CIPE  n.
17/2008 del 21 febbraio 2008, e' consentito  agli  enti  beneficiari,
previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il  31
dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta
per la realizzazione di altri interventi finalizzati  alla  sicurezza
delle scuole anche sugli stessi edifici e  nel  rispetto  del  limite
complessivo del finanziamento gia' autorizzato.  Le  modalita'  della
rendicontazione sono rese note attraverso il sito  web  istituzionale
del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge.  La
mancata rendicontazione  nel  termine  indicato  preclude  l'utilizzo
delle  eventuali  risorse   residue   ancora   nella   disponibilita'
dell'ente, che sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
entro trenta giorni dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al  primo
periodo del presente  comma.  Le  somme  relative  a  interventi  non
avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente
vincolanti, anche  giacenti  presso  la  societa'  Cassa  depositi  e
prestiti Spa, sono destinate dal  CIPE  alle  medesime  finalita'  di
edilizia  scolastica  in  favore   di   interventi   compresi   nella
programmazione nazionale triennale 2015-2017 di  cui  al  comma  160,
secondo modalita' individuate dallo stesso  Comitato,  nonche'  degli
interventi  che  si  rendono  necessari  all'esito   delle   indagini
diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179  e
di quelli che si rendono necessari sulla  base  dei  dati  risultanti
dall'Anagrafe dell'edilizia  scolastica.  Al  fine  di  garantire  la
sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi  dell'articolo
18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con
la delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e  dei  programmi
di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33,  comma  3,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del  20
gennaio 2012, il parere richiesto  ai  provveditorati  per  le  opere
pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli  enti  beneficiari
si intende positivamente reso entro trenta  giorni  dalla  richiesta,
ovvero entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge  per  quelli  presentati  precedentemente.  Gli  enti
beneficiari trasmettono  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena  la
revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate
dal CIPE alle medesime finalita' di edilizia scolastica in favore  di
interventi  compresi   nella   programmazione   nazionale   triennale
2015-2017, secondo modalita' individuate dal medesimo Comitato. 
  166. Il termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la
progettualita' per gli interventi  di  edilizia  scolastica,  di  cui
all'articolo 1, comma 54, quarto periodo,  della  legge  28  dicembre
1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma  167  del  presente
articolo, e' differito al 31 dicembre 2018. 
  167. All'articolo 1, comma  54,  quarto  periodo,  della  legge  28
dicembre  1995,  n.  549,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
«inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici
scolastici, con particolare  riguardo  a  quelli  che  insistono  sul
territorio delle zone soggette a  rischio  sismico»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di edilizia  scolastica  e  puo'  essere  alimentato
anche da risorse finanziarie di soggetti esterni». 
  168. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-octies. I  pareri,  i  visti,  e  i  nulla  osta  relativi  agli
interventi  di  cui  al  comma  1  sono  resi  dalle  amministrazioni
competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite
conferenza di  servizi,  e,  decorso  inutilmente  tale  termine,  si
intendono acquisiti con esito positivo». 
  169. All'articolo 23-ter, comma  1,  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, e successive modificazioni, le  parole:  «1º  settembre
2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º novembre 2015». 
  170. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, e  successive  modificazioni,  destinate  alla
realizzazione del piano straordinario di  messa  in  sicurezza  degli
edifici scolastici  individuati  dalla  risoluzione  parlamentare  n.
8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite  V  e  VII  della
Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state  assunte
obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono destinate alla programmazione nazionale di
cui all'articolo 10 del decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito, con, modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,
come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente  articolo,
nonche' agli interventi che  si  rendono  necessari  all'esito  delle
indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177
a 179 del presente articolo a quelli che si rendono  necessari  sulla
base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. 
  171. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 159 a  176
e' effettuato secondo quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229. 
  172. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di  cui  all'articolo
48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,  e  successive  modificazioni,
relative all'edilizia scolastica sono destinate  agli  interventi  di
edilizia scolastica che si rendono  necessari  a  seguito  di  eventi
eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  anche
sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. 
  173.  Dopo  il  comma  2  dell'articolo  10  del  decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  con
riferimento agli immobili di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica,  di  cui  all'articolo  1
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a stipulare  mutui
trentennali sulla base dei criteri di economicita' e di  contenimento
della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico  dello  Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca  di  sviluppo
del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa
e con i soggetti autorizzati all'esercizio  dell'attivita'  bancaria,
ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo  lº  settembre
1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1,  comma  75,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, le rate di  ammortamento  dei  mutui  attivati
sono pagate agli istituti finanziatori direttamente  dallo  Stato.  A
tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni
annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno
2016,  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del  2004.  Alla
compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del
presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno  2017,
a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno  2019
e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo
del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  2-ter. Le modalita' di attuazione del comma  2-bis  sono  stabilite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di  concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
da adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione». 
  174. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile  2014,  n.
58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n.  87,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  le  parole:  «2014/2015»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«2015/2016»; 
    b) dopo le parole: «ove non e' ancora attiva»  sono  inserite  le
seguenti: «, ovvero sia stata sospesa,»; 
    c) le parole: «e comunque fino e non oltre  il  31  luglio  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «alla data di  effettiva  attivazione
della citata convenzione e comunque fino a non  oltre  il  31  luglio
2016». 
  175. Agli oneri derivanti dal comma 174 si provvede a valere  sulle
risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98. 
  176. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,
al comma 1, terzo periodo, le parole: «40 milioni annui per la durata
dell'ammortamento  del  mutuo,  a  decorrere  dall'anno  2015»   sono
sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l'anno 2015 e per euro  50
milioni annui per la durata residua dell'ammortamento  del  mutuo,  a
decorrere dall'anno 2016» e, al comma 2, dopo le parole:  «effettuati
dalle Regioni,» sono  inserite  le  seguenti:  «anche  attraverso  la
delegazione di pagamento,». 
  177. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici  scolastici  e
di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti  e'
autorizzata  la  spesa  di  euro  40  milioni  per  l'anno  2015  per
finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici  scolastici,
anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti  locali
proprietari, a valere sul Fondo di cui al comma 202. 
  178. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e  le
modalita' per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di  cui
al comma 177,  tenendo  conto  anche  della  vetusta'  degli  edifici
valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe  dell'edilizia
scolastica. 
  179. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici  scolastici
che  si  rendono  necessari  all'esito  delle  indagini  diagnostiche
possono essere finanziati anche a valere  sulle  risorse  di  cui  ai
commi 160, 161, 162, 163, 166 e 170. 
  180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e
alla codificazione  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni  di  cui  alla
presente legge. 
  181. I decreti legislativi di cui al comma 180  sono  adottati  nel
rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  all'articolo  20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche'
dei seguenti: 
    a) riordino delle disposizioni normative in  materia  di  sistema
nazionale di istruzione e formazione attraverso: 
      1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia
di istruzione gia' contenute  nel  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  nonche'  nelle  altre  fonti
normative; 
      2) l'articolazione e  la  rubricazione  delle  disposizioni  di
legge incluse nella codificazione per materie  omogenee,  secondo  il
contenuto precettivo di ciascuna di esse; 
      3) il riordino e il coordinamento formale e  sostanziale  delle
disposizioni di legge incluse nella codificazione,  anche  apportando
integrazioni e modifiche innovative  e  per  garantirne  la  coerenza
giuridica, logica e  sistematica,  nonche'  per  adeguare  le  stesse
all'intervenuta  evoluzione  del   quadro   giuridico   nazionale   e
dell'Unione europea; 
      4) l'adeguamento della normativa  inclusa  nella  codificazione
alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea; 
      5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate; 
    b)  riordino,  adeguamento  e  semplificazione  del  sistema   di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di  docente  nella  scuola
secondaria,  in  modo  da  renderlo  funzionale  alla  valorizzazione
sociale e culturale della professione, mediante: 
      1) l'introduzione di  un  sistema  unitario  e  coordinato  che
comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per
l'accesso alla professione, affidando i diversi  momenti  e  percorsi
formativi alle universita' o alle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica,  musicale  e  coreutica  e  alle  istituzioni  scolastiche
statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze
in un quadro di collaborazione strutturata; 
      2) l'avvio di un sistema regolare  di  concorsi  nazionali  per
l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di  durata
triennale di tirocinio, di docenti nella scuola  secondaria  statale.
L'accesso al concorso e' riservato a coloro che sono in  possesso  di
un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo
livello per le discipline artistiche  e  musicali,  coerente  con  la
classe  disciplinare  di  concorso.  I  vincitori  sono  assegnati  a
un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A
questo fine sono previsti: 
  2.1) la determinazione  di  requisiti  per  l'accesso  al  concorso
nazionale, anche in base al numero di crediti formativi  universitari
acquisiti nelle  discipline  antropo-psico-pedagogiche  e  in  quelle
concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche,  comunque  con
il limite  minimo  di  ventiquattro  crediti  conseguibili  sia  come
crediti curricolari che come crediti aggiuntivi; 
  2.2) la disciplina relativa al  trattamento  economico  durante  il
periodo di tirocinio, tenuto anche conto  della  graduale  assunzione
della funzione di docente; 
      3) il  completamento  della  formazione  iniziale  dei  docenti
assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite: 
  3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un
diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al  termine
di un corso annuale istituito, anche in convenzione  con  istituzioni
scolastiche o  loro  reti,  dalle  universita'  o  dalle  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale  e  coreutica,  destinato  a
completare la preparazione degli iscritti nel campo  della  didattica
delle discipline afferenti alla classe concorsuale  di  appartenenza,
della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica; 
  3.2) la determinazione degli standard nazionali per la  valutazione
finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonche'
del periodo di apprendistato; 
  3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali,  l'effettuazione,  nei
due  anni  successivi  al  conseguimento  del  diploma,  di  tirocini
formativi e la graduale assunzione della funzione docente,  anche  in
sostituzione di docenti assenti, presso  l'istituzione  scolastica  o
presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione; 
  3.4) la possibilita', per coloro che non hanno  partecipato  o  non
sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero  2),
di iscriversi a proprie spese ai  percorsi  di  specializzazione  per
l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1); 
      4)  la  sottoscrizione  del  contratto  di   lavoro   a   tempo
indeterminato, all'esito di positiva conclusione  e  valutazione  del
periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da  63  a
85 del presente articolo; 
      5) la previsione che il percorso di cui al  numero  2)  divenga
gradualmente  l'unico  per  accedere  all'insegnamento  nella  scuola
secondaria  statale,  anche  per  l'effettuazione  delle   supplenze;
l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai  vigenti
percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonche'
in merito alla valutazione della competenza e della  professionalita'
per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima  della  data  di
entrata in vigore  del  decreto  legislativo  di  cui  alla  presente
lettera; 
      6) il riordino  delle  classi  disciplinari  di  afferenza  dei
docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo  da  assicurarne
la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2),  nonche'  delle
norme di attribuzione degli  insegnamenti  nell'ambito  della  classe
disciplinare di afferenza secondo principi di  semplificazione  e  di
flessibilita', fermo restando l'accertamento della  competenza  nelle
discipline insegnate; 
      7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione  in
servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche  dei
docenti,  consentendo,  secondo  principi  di  flessibilita'   e   di
valorizzazione,  l'attribuzione  di  insegnamenti  anche  in   classi
disciplinari affini; 
      8)  la  previsione  che  il  conseguimento   del   diploma   di
specializzazione  di  cui  al  numero  3.1)  costituisca  il   titolo
necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie; 
    c)  promozione  dell'inclusione  scolastica  degli  studenti  con
disabilita'  e   riconoscimento   delle   differenti   modalita'   di
comunicazione attraverso: 
      1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno
al fine  di  favorire  l'inclusione  scolastica  degli  studenti  con
disabilita', anche attraverso l'istituzione di appositi  percorsi  di
formazione universitaria; 
      2) la revisione dei criteri di inserimento  nei  ruoli  per  il
sostegno didattico, al fine di garantire la continuita'  del  diritto
allo  studio  degli  alunni  con  disabilita',  in  modo  da  rendere
possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno
per l'intero ordine o grado di istruzione; 
      3) l'individuazione dei livelli  essenziali  delle  prestazioni
scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di
competenza istituzionale; 
      4) la previsione  di  indicatori  per  l'autovalutazione  e  la
valutazione dell'inclusione scolastica; 
      5) la revisione delle modalita' e  dei  criteri  relativi  alla
certificazione, che deve  essere  volta  a  individuare  le  abilita'
residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati
di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private
o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi
degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e  della
legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per
l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali; 
      6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti
a livello territoriale per il supporto all'inclusione; 
      7) la previsione  dell'obbligo  di  formazione  iniziale  e  in
servizio per i dirigenti scolastici e per  i  docenti  sugli  aspetti
pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica; 
      8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per  il
personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,   rispetto   alle
specifiche  competenze,  sull'assistenza  di  base  e  sugli  aspetti
organizzativi  ed  educativo-relazionali  relativi  al  processo   di
integrazione scolastica; 
      9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per
gli alunni che si trovano nelle condizioni di  cui  all'articolo  12,
comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    d) revisione  dei  percorsi  dell'istruzione  professionale,  nel
rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i
percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso: 
      1) la ridefinizione  degli  indirizzi,  delle  articolazioni  e
delle opzioni dell'istruzione professionale; 
      2) il potenziamento delle  attivita'  didattiche  laboratoriali
anche attraverso una rimodulazione, a parita'  di  tempo  scolastico,
dei quadri orari degli  indirizzi,  con  particolare  riferimento  al
primo biennio; 
    e)  istituzione  del  sistema  integrato  di  educazione   e   di
istruzione dalla nascita fino a  sei  anni,  costituito  dai  servizi
educativi per l'infanzia e dalle scuole  dell'infanzia,  al  fine  di
garantire ai bambini e alle bambine pari opportunita' di  educazione,
istruzione, cura,  relazione  e  gioco,  superando  disuguaglianze  e
barriere territoriali, economiche, etniche e  culturali,  nonche'  ai
fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di  lavoro  dei
genitori, della promozione della qualita'  dell'offerta  educativa  e
della continuita' tra i vari servizi  educativi  e  scolastici  e  la
partecipazione delle famiglie, attraverso: 
      1) la definizione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
della scuola dell'infanzia e dei  servizi  educativi  per  l'infanzia
previsti dal  Nomenclatore  interregionale  degli  interventi  e  dei
servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, prevedendo: 
      1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia; 
      1.2) la qualificazione universitaria e la  formazione  continua
del personale dei servizi educativi per  l'infanzia  e  della  scuola
dell'infanzia; 
      1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi  dei
servizi  educativi  per  l'infanzia  e  della  scuola  dell'infanzia,
diversificati in base alla tipologia, all'eta'  dei  bambini  e  agli
orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale  dei
servizi  educativi  per  l'infanzia   e   dei   docenti   di   scuola
dell'infanzia, nonche' il coordinamento pedagogico territoriale e  il
riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della  scuola
dell'infanzia e del  primo  ciclo  di  istruzione,  adottate  con  il
regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254; 
      2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni  e
degli enti locali al fine di potenziare la ricettivita'  dei  servizi
educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di
cui alla presente lettera; 
      3) l'esclusione dei servizi educativi per  l'infanzia  e  delle
scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale; 
      4) l'istituzione di una quota capitaria per  il  raggiungimento
dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento  dei  costi  di
gestione, da parte dello Stato con trasferimenti  diretti  o  con  la
gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle  regioni
e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle
famiglie utenti del servizio; 
      5) l'approvazione e il finanziamento  di  un  piano  di  azione
nazionale per  la  promozione  del  sistema  integrato  di  cui  alla
presente  lettera,  finalizzato   al   raggiungimento   dei   livelli
essenziali delle prestazioni; 
      6) la  copertura  dei  posti  della  scuola  dell'infanzia  per
l'attuazione del piano di azione  nazionale  per  la  promozione  del
sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria  a  esaurimento
per il medesimo grado di istruzione  come  risultante  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge; 
      7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia  per
bambini di eta' fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie  e
istituti comprensivi; 
      8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il  bilancio
dello Stato, di un'apposita  commissione  con  compiti  consultivi  e
propositivi,   composta   da   esperti   nominati    dal    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  dalle  regioni  e
dagli enti locali; 
    f) garanzia dell'effettivita' del diritto allo studio su tutto il
territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni  in
tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali  delle
prestazioni,  sia  in  relazione  ai  servizi   alla   persona,   con
particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in  relazione
ai servizi strumentali; potenziamento  della  Carta  dello  studente,
tenuto conto del sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'
digitale, al fine di attestare attraverso  la  stessa  lo  status  di
studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni  e
servizi di natura culturale, a servizi per la mobilita'  nazionale  e
internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio  e  per
l'acquisto di materiale scolastico, nonche' possibilita' di associare
funzionalita'  aggiuntive  per  strumenti  di  pagamento   attraverso
borsellino elettronico; 
    g)   promozione   e   diffusione   della   cultura    umanistica,
valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali,
teatrali, coreutici e cinematografici e  sostegno  della  creativita'
connessa alla sfera estetica, attraverso: 
      1)  l'accesso,  nelle  sue  varie  espressioni   amatoriali   e
professionali,     alla     formazione     artistica,     consistente
nell'acquisizione  di  conoscenze  e  nel  contestuale  esercizio  di
pratiche connesse  alle  forme  artistiche,  musicali,  coreutiche  e
teatrali, mediante: 
      1.1) il potenziamento della formazione nel settore  delle  arti
nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la  prima
infanzia, nonche' la realizzazione  di  un  sistema  formativo  della
professionalita'  degli  educatori  e  dei  docenti  in  possesso  di
specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali
e didattico-metodologiche; 
      1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni
ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi,
accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e dal Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate; 
      1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa
extrascolastica  e  integrata  negli  ambiti   artistico,   musicale,
coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente; 
      2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole
secondarie   di   primo   grado   a   indirizzo   musicale    nonche'
l'aggiornamento  dell'offerta  formativa  anche  ad   altri   settori
artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio  di  poli,
nel  primo  ciclo  di  istruzione,   a   orientamento   artistico   e
performativo; 
      3) la presenza  e  il  rafforzamento  delle  arti  nell'offerta
formativa delle scuole secondarie di secondo grado; 
      4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici  e  artistici
promuovendo progettualita' e scambi con gli altri Paesi europei; 
      5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la  filiera
del  settore  artistico-musicale,  con  particolare   attenzione   al
percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche  ai  fini
dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale  e  coreutica  e
all'universita'; 
      6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici  e
le  nuove  tecnologie  valorizzando  le  esperienze  di   ricerca   e
innovazione; 
      7)  il   supporto   degli   scambi   e   delle   collaborazioni
artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia  italiane
che straniere,  finalizzati  anche  alla  valorizzazione  di  giovani
talenti; 
      8) la sinergia e l'unitarieta' degli  obiettivi  nell'attivita'
dei  soggetti  preposti  alla  promozione  della   cultura   italiana
all'estero; 
    h) revisione, riordino e adeguamento della normativa  in  materia
di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero  al  fine
di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e   il
Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  nella
gestione della  rete  scolastica  e  della  promozione  della  lingua
italiana all'estero attraverso: 
      1) la definizione dei criteri e delle modalita'  di  selezione,
destinazione  e  permanenza  in  sede   del   personale   docente   e
amministrativo; 
      2) la revisione del trattamento economico del personale docente
e amministrativo; 
      3)  la  previsione  della  disciplina  delle  sezioni  italiane
all'interno di scuole straniere o internazionali; 
      4) la revisione della disciplina dell'insegnamento  di  materie
obbligatorie  secondo  la   legislazione   locale   o   l'ordinamento
scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale; 
    i) adeguamento  della  normativa  in  materia  di  valutazione  e
certificazione delle competenze degli studenti, nonche'  degli  esami
di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente  in  materia  di
certificazione delle competenze, attraverso: 
      1) la revisione delle modalita' di valutazione e certificazione
delle competenze  degli  studenti  del  primo  ciclo  di  istruzione,
mettendo in rilievo la funzione formativa  e  di  orientamento  della
valutazione, e delle modalita' di  svolgimento  dell'esame  di  Stato
conclusivo del primo ciclo; 
      2) la revisione delle modalita' di svolgimento degli  esami  di
Stato relativi ai percorsi  di  studio  della  scuola  secondaria  di
secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di  cui
ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87,  88
e 89. 
  182. I decreti legislativi di cui al comma  180  sono  adottati  su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze nonche' con gli  altri  Ministri  competenti,  previo  parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive  modificazioni.  Gli
schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per  l'espressione  del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di  sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono
comunque essere adottati. Se il termine  previsto  per  l'espressione
del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade  nei  trenta
giorni che precedono la scadenza del termine  per  l'esercizio  della
delega previsto al comma  180,  o  successivamente,  quest'ultimo  e'
prorogato di novanta giorni. 
  183. Con uno o piu' decreti adottati  ai  sensi  dell'articolo  17,
commi 1 e 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni,  sono  raccolte  per   materie   omogenee   le   norme
regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le
modificazioni necessarie al fine di semplificarle  e  adeguarle  alla
disciplina   legislativa   conseguente   all'adozione   dei   decreti
legislativi di cui al comma 180 del presente articolo. 
  184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi  e
criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del
presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni  integrative
e correttive dei decreti medesimi. 
  185. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 180  e  184  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. A tal  fine,  per  gli  adempimenti  previsti  dai  decreti
legislativi  adottati  in  attuazione  dei  commi  180   e   184   le
amministrazioni  competenti   provvedono   attraverso   una   diversa
allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e  strumentali
allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformita'
all'articolo 17, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o  maggiori
oneri che non trovino compensazione al  proprio  interno,  essi  sono
emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in  vigore
dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge  di  stabilita',
che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
  186. Alla provincia autonoma di Bolzano  spetta  la  legittimazione
attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale
docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale. 
  187.  Al  fine  di  rispondere  alle  esigenze  socio-culturali   e
linguistiche  della  scuola  dei  diversi  gruppi   linguistici,   la
provincia autonoma di Bolzano  adotta  linee  guida,  sulla  base  di
ricerche di settore, per la personalizzazione dei percorsi  didattici
e formativi, nell'ambito della flessibilita'  ordinamentale  e  ferma
restando l'autonomia delle istituzioni  scolastiche,  per  rispondere
alle  esigenze  socio-culturali  e  linguistiche   dei   tre   gruppi
linguistici italiano, tedesco e ladino, nel  quadro  dell'unitarieta'
dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670. 
  188. La provincia autonoma di  Bolzano  si  adegua  alla  normativa
statale sugli esami di  Stato  con  legge  provinciale,  al  fine  di
integrare i percorsi nazionali con aspetti  culturali  e  linguistici
legati alla realta' locale. Le norme per l'attuazione delle  predette
disposizioni sono  adottate  dalla  provincia  autonoma,  sentito  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.  La
provincia autonoma nomina i presidenti e i membri  delle  commissioni
per l'esame di  Stato  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado.  In
relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9
del testo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, la  terza  prova
dell'esame di Stato conclusivo della  scuola  secondaria  di  secondo
grado e' determinata in aderenza  alle  linee  guida  definite  dalla
provincia   autonoma   sentito    il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  189. In attuazione dell'articolo 19  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  la
provincia autonoma di  Bolzano,  d'intesa  con  l'universita'  ed  il
conservatorio di  musica  che  hanno  sede  nella  provincia  stessa,
disciplina la formazione disciplinare  e  pedagogico-didattica  degli
insegnanti delle  scuole  funzionanti  nella  provincia  autonoma  di
Bolzano di ogni ordine e grado  dei  tre  gruppi  linguistici,  anche
nelle materie artistiche, nonche' le modalita' e  i  contenuti  delle
relative prove di accesso nel rispetto di quelli  minimi  previsti  a
livello nazionale, con possibilita' di discostarsi  dalla  tempistica
nazionale,  svolgendole  anche  in  lingua  tedesca  e  ladina,   ove
necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento  sviluppati  ed
in vigore nella  provincia  autonoma  stessa.  Tale  formazione  puo'
comprendere fino a quarantotto  crediti  formativi  universitari  del
percorso quinquennale per attivita' di insegnamento che riguardano il
relativo  contesto  culturale.  La  provincia  autonoma  di  Bolzano,
d'intesa con l'universita'  ed  il  conservatorio  di  cui  al  primo
periodo, definisce altresi' il punteggio con il  quale  integrare  la
votazione  della  prova  di  accesso,  in   caso   di   possesso   di
certificazioni di competenze linguistiche almeno di  livello  B1  del
Quadro comune europeo di riferimento. Al fine di garantire ai  futuri
insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento  tedesca  e  delle
scuole delle localita'  ladine  la  formazione  nella  madre  lingua,
l'abilitazione  all'insegnamento  si  consegue   mediante   il   solo
compimento del tirocinio  formativo  attivo  (TFA).  Il  TFA  stesso,
nonche' le relative modalita' di accesso a numero  programmato,  sono
disciplinati dalla provincia autonoma di Bolzano.  Per  lo  specifico
contesto linguistico e culturale della provincia autonoma di  Bolzano
e per l'impegno istituzionale della Libera Universita' di  Bolzano  a
garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione
delle competenze indispensabili al fine  di  poter  partecipare  alla
vita culturale ed economico-sociale e di accedere al mondo del lavoro
nella provincia stessa, la Libera Universita'  di  Bolzano,  d'intesa
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
ha facolta' di ampliare, in tutti i  corsi  di  laurea  e  di  laurea
magistrale da essa attivati, i  settori  scientifici  e  disciplinari
afferenti alle discipline letterarie  e  linguistiche,  previsti  dai
rispettivi decreti ministeriali tra le attivita' formative di base  e
caratterizzanti. 
  190. La provincia autonoma di Bolzano e' delegata ad esercitare  le
attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei  titoli  di
formazione professionale rilasciati da un  Paese  membro  dell'Unione
europea ai fini dell'esercizio della  professione  di  docente  nelle
scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica  in  relazione
alle classi di concorso esistenti nella sola  provincia  autonoma  di
Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti  di  insegnamento  nelle
scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia autonoma di
Bolzano o ai posti  di  insegnamento  nelle  scuole  delle  localita'
ladine della provincia autonoma di Bolzano per materie  impartite  in
lingua tedesca. Resta fermo che il  beneficiario  del  riconoscimento
delle  qualifiche  professionali   deve   possedere   le   conoscenze
linguistiche necessarie. L'ultimo periodo del comma  4  dell'articolo
427 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
297, e' soppresso. 
  191.  Sono  fatte  salve  le  potesta'  attribuite  alla  provincia
autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme  di
attuazione,  nonche'  ai   sensi   dell'articolo   10   della   legge
costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3.  La  provincia  autonoma  di
Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamento nel rispetto
dei principi desumibili dalla presente legge. 
  192. Per l'adozione dei  regolamenti,  dei  decreti  e  degli  atti
attuativi della presente legge non e' richiesto il parere dell'organo
collegiale consultivo nazionale della scuola. 
  193. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma  4,  lettera  a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica  per
la procedura del piano straordinario di assunzioni. 
  194.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge   e
limitatamente all'anno scolastico 2015/2016,  per  la  determinazione
dell'organico dell'autonomia  non  e'  richiesto  il  parere  di  cui
all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
  195. Fermo restando il contingente di cui all'articolo  639,  comma
3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.
297, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge
si applicano alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili  e
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  196.  Sono  inefficaci  le  norme  e  le  procedure  contenute  nei
contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente
legge. 
  197. Al fine di adeguare l'applicazione  delle  disposizioni  della
presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena  o  con
insegnamento  bilingue  della  regione  Friuli-Venezia   Giulia,   il
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  emana,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  medesima
legge, un decreto  stabilendo,  per  le  medesime  scuole,  le  norme
speciali riguardanti in particolare: 
    a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e  il
reclutamento del personale docente; 
    b) le modalita'  di  assunzione,  formazione  e  valutazione  dei
dirigenti scolastici; 
    c) il diritto  di  rappresentanza  riferito  alla  riforma  degli
organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale. 
  198. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
nonche' del decreto di cui al  comma  197,  per  quanto  riguarda  le
scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue
della regione Friuli-Venezia Giulia,  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  si   avvale   dell'Ufficio   per
l'istruzione in lingua slovena. 
  199. L'articolo  50  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e  i
commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono abrogati a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016. 
  200. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, la parola: «docente,» e' soppressa.