(parte 5)
857. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari
o  integrativi  dei  progetti di innovazione industriale ai sensi del
comma  856,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
stipulano apposite convenzioni, in conformita' agli indirizzi fissati
dai   Ministri   dell'economia  e  delle  finanze  e  dello  sviluppo
economico,   con   la   Cassa   depositi   e  prestiti  Spa,  per  la
regolamentazione  delle  modalita' di intervento, prevedendo anche la
misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima
del piano di rientro.
Possibilita' di stipulare convenzioni, da parte di Regioni e Province
autonome  di  Trento  e Bolzano, per il Finanziamento regionale degli
interventi di interesse.
858.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  856  relativamente  agli
interventi  agevolativi  alle imprese e alla ricerca previsti in atti
di  legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da
quelli  di  cui  al  comma  857, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  possono  stipulare  apposite  convenzioni, in
conformita' agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle
finanze  e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti
Spa,  per  il  finanziamento  degli interventi di interesse, mediante
l'impegno  dei  relativi  limiti  annuali  di  spesa,  nonche' per la
regolamentazione  delle  modalita' di intervento, prevedendo anche la
misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima
del  piano  di  rientro.  I relativi oneri per interessi sono posti a
carico delle regioni e delle province autonome.
Integrazione alla dotazione del FRI
859.  Le  risorse  non  utilizzate  dalle  regioni  e  dalle province
autonome  ai  sensi del comma 858 integrano la dotazione del Fondo di
cui al comma 855 dell'anno successivo.
Previsione  di  programmi  di ricerca e di sviluppo svolti da imprese
innovative   di  nuova  costituzione  e  assistenza  tecnica  imprese
innovative
860.  Nell'ambito  dei  progetti elaborati dai soggetti convenzionati
con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico per l'attuazione degli
interventi  di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese
innovative  operanti  in  comparti  di  attivita'  ad elevato impatto
tecnologico,  di  cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  e  successive modificazioni, possono essere previsti
anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative
di  nuova  costituzione  ai  sensi  dell'articolo  14  della legge 17
febbraio  1982,  n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva
del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 16
gennaio  2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile
2001,  recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del
Fondo  speciale  rotativo  per  l'innovazione  tecnologica  di cui al
citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982.
Semplificazioni procedurali per le azioni di sostegno alla nascita di
imprese innovative.
861.  Ai  soggetti  convenzionati  con  il  Ministero  dello sviluppo
economico   per  le  azioni  di  sostegno  alla  nascita  di  imprese
innovative puo' essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al
comma  860,  secondo  modalita'  anche  semplificate, determinate con
decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Completamento degli interventi della programmazione negoziata
862.  Le  iniziative  agevolate  finanziate  a valere sugli strumenti
della  programmazione  negoziata,  non ancora completate alla data di
scadenza  delle  proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e
che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore
al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate
entro  il 31 dicembre 2007. La relativa rendicontazione e' completata
entro i sei mesi successivi.
863.   In   attuazione   dell'articolo   119,   quinto  comma,  della
Costituzione  e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida
per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di
coesione  2007-2013,  approvate con l'intesa sancita dalla Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  in  data  3  febbraio  2005,  il  Fondo  per le aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n.   289,   e  successive  modificazioni,  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, e' incrementato di
64.379  milioni  di  euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni
2007  e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il
2015,  per  la  realizzazione  degli interventi di politica regionale
nazionale  relativi  al periodo di programmazione 2007-2013. Non meno
del  30  per  cento  delle  risorse  di  cui al periodo precedente e'
destinato  al  finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto
di   rilievo  strategico  nelle  regioni  meridionali.  La  dotazione
aggiuntiva  complessiva  ed il periodo finanziario di riferimento, di
cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione
da   parte   del   CIPE,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Incremento    Fondo   aree   sottoutilizzate   e   finanziamento   di
infrastrutture  e  servizi  di  trasporto di rilievo strategico nelle
Regioni mediterranee.
Quadro  strategico nazionale e istituzione di una Cabina di regia per
gli  interventi  nel  settore  delle  infrastrutture e dei trasporti,
composta  da  rappresentanti  delle  Regioni  del  Mezzogiorno  e dei
Ministeri competenti.
864.  Il  Quadro  strategico  nazionale,  in coerenza con l'indirizzo
assunto  nelle  Linee  guida di cui al comma 863, costituisce la sede
della  programmazione  unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e
comunitarie,  e  rappresenta, per le priorita' individuate, il quadro
di  riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto
capitale,  fatte  salve  le  competenze  regionali  in  materia.  Per
garantire   l'unitarieta'   dell'impianto  programmatico  del  Quadro
strategico  nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo
delle  relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse
ordinarie  disponibili  per  la copertura degli interventi, presso il
Ministero  dello  sviluppo  economico e' istituita, avvalendosi delle
risorse  umane, strumentali e finanziarie gia' esistenti, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per
gli  interventi  nel  settore  delle  infrastrutture e dei trasporti,
composta  dai  rappresentanti  delle  regioni  del  Mezzogiorno e dei
Ministeri competenti.
Determinazione della quota delle risorse annuali FAS
865.  Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre
l'esercizio  2015,  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria
determina la quota delle risorse di cui al comma 863 da iscrivere nel
bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.
Regola   contabile:   le   somme   non  impegnate  nell'esercizio  di
assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui.
866.  Le somme di cui al comma 863, iscritte nella Tabella F allegata
alla  presente  legge,  ai  sensi  del  comma  865,  sono interamente
impegnabili  a  decorrere  dal primo anno di iscrizione. Le somme non
impegnate  nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in
bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013.
Autorizzazione  di  spesa  per la realizzazione di opere e interventi
relativi  ai  canali  portuali  di grande navigazione della Laguna di
Venezia-Porto Marghera.
867.  Ai  fini  della realizzazione delle opere e degli interventi di
cui all'accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra
Ministero  dell'economia  e  delle finanze, Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio,  Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato
per  l'emergenza  socio-economico  e  ambientale  relativa  ai canali
portuali   di   grande  navigazione  della  Laguna  di  Venezia-Porto
Marghera,  nonche' per gli interventi di risanamento del polo chimico
Laghi  di  Mantova  e'  autorizzata  la spesa complessiva di euro 209
milioni,  di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009  e  euro 53 milioni per l'anno 2010. L'utilizzo delle risorse e'
disposto  con  decreto  interministeriale del Ministro dello sviluppo
economico  e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
Formulazione di un piano per rassegnazione al Ministero dell'ambiente
di somme versate allo Stato a titolo di Risarcimento danno ambientale
868.  Entro  il  31  gennaio  2007, il Ministro dell'economia e delle
finanze  e  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare,  formulano  un  piano  per  la riassegnazione al Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare delle somme
versate  allo  Stato  a titolo di risarcimento del danno ambientale a
seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e
2006  e non riassegnabili per effetto dell'articolo 1, comma 9, della
legge  30  dicembre  2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 46, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Destinazione al bilancio dello Stato di parte delle risorse destinate
a Sviluppo Italia
869.  Le  risorse  individuate  con  delibere CIPE n. 19/2004, del 29
settembre 2004, n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo
2006,  per gli anni 2006 e 2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per
contributi  a  fondo  perduto  a favore dell'autoimprenditorialita' e
dell'autoimpiego  sono  versate  all'entrata del bilancio dello Stato
per  una  quota di 225 milioni di euro nell'anno 2007 e di 75 milioni
di euro nell'anno 2008.
Istituzione del Fondo investimenti ricerca scientifica e teconologica
- FIRST
870.  Al  fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel
settore  della  ricerca,  e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Fondo  per  gli
investimenti  nella  ricerca  scientifica  e  tecnologica (FIRST). Al
Fondo  confluiscono  le  risorse annuali per i progetti di ricerca di
interesse  nazionale  delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per  le  agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo  27  luglio  1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti
della  ricerca  di  base,  di  cui  all'articolo  104  della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  e,  per quanto di competenza del Ministero
dell'universita'   e   della   ricerca,   del   Fondo   per  le  aree
sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni.
Dotazione  del  FIRST  attraverso  il rientro dei contributi concessi
sotto  forma  di  credito agevolato e attraverso l'assegnazione delle
risorse da parte del CIPE..
871.  Il Fondo di cui al primo periodo del comma 870 e' alimentato in
via  ordinaria  dai  conferimenti,  annualmente  disposti dalla legge
finanziaria,  dai  rientri  dei  contributi  concessi  sotto forma di
credito  agevolato  e,  per  quanto riguarda le aree sottoutilizzate,
delle   risorse   assegnate   dal   CIPE,   nell'ambito  del  riparto
dell'apposito Fondo.
Ripartizione FIRST attraverso decreto interministeriale.
872.   In   attuazione  delle  indicazioni  contenute  nel  Programma
nazionale  della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998,
n.  204,  e  successive modificazioni, il Ministro dell'universita' e
della  ricerca,  con  proprio  decreto,  di  concerto con il Ministro
dell'economia  e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  provvede alla ripartizione delle complessive risorse
del  Fondo,  garantendo  comunque  il  finanziamento  di un programma
nazionale  di  investimento  nelle  ricerche  liberamente proposte in
tutte  le  discipline  da  universita'  ed  enti pubblici di ricerca,
valutate  mediante  procedure  diffuse  e  condivise  nelle comunita'
disciplinari internazionali interessate.
Definizione  dei  criteri  di accesso e delle Modalita' di utilizzo e
gestione del FIRST
873.  Il  Ministro  dell'universita' e della ricerca, con regolamento
adottato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano
definisce  i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione
del  Fondo  di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni
al  fine  di  garantire  la  massima  efficacia  ed omogeneita' degli
interventi.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  predetto
regolamento  trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti
per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870.
Integrazione alle dotazioni del FIRST
874.  E'  autorizzata  la  spesa  di 300 milioni di euro per ciascuno
degli  anni  2007  e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da
destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 870.
Istituzione fondo istruzione e formazione tecnica superiore - (IFTS)
875.  Al  fine  di  assicurare  una piu' efficace utilizzazione delle
risorse  finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui
al  comma  631, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
della  pubblica  istruzione,  il  Fondo per l'istruzione e formazione
tecnica  superiore.  Al  Fondo  confluiscono  le  risorse annualmente
stanziate  a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634,
sul  fondo  iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonche' le
risorse   assegnate   dal   CIPE,   per   quanto   riguarda  le  aree
sottoutilizzate,   per   progetti   finalizzati   alla  realizzazione
dell'istruzione  e  formazione  tecnica superiore, con l'obiettivo di
migliorare  l'occupabilita' dei giovani che hanno concluso il secondo
ciclo di istruzione e formazione.
Rifinanziamento Fondo interventi regionali per commercio e turismo
876.  Il  Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto
1997,  n. 266, e successive modificazioni, e' integrato di 30 milioni
di  euro  per  l'anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2008  e  2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico,  sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce le modalita' per una semplificazione dei criteri di riparto
e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.
Interventi per consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi
877. All'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, dopo la parola: "controgaranzie" sono inserite le
seguenti: "e cogaranzie".
Riduzione  del  contributo  per  il Finanziamento dell'incremento dei
fondi di garanzie interconsortili.
878. Per le finalita' previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a),
del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal
comma  877  del  presente articolo, e' attribuito un contributo di 30
milioni  di euro per l'anno 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009.
Ambito di applicazione
879.   Le   disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  33,  del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, si applicano
anche  alle  societa'  finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  114, come da ultimo modificato dal
comma 877 del presente articolo.
Fondo garanzia fidi
880.  All'articolo  13  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
b) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
c)  al  comma  23,  secondo periodo, le parole: "ai Fondi di garanzia
indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo
di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662";
d)  al  comma 24, le parole: "ai Fondi di garanzia previsti dai commi
25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di cui
all'articolo  2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662".
881.  Al  fine  di  accelerare  lo  sviluppo dei consorzi di garanzia
collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326,  e  successive  modificazioni,  di seguito denominati
"confidi",  anche  mediante  fusioni o trasformazioni in intermediari
finanziari   vigilati,   iscritti   nell'elenco   speciale   di   cui
all'articolo  107  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 1o
settembre  1993,  n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi
dei  commi  29,  30,  31  e  32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono
ad  imputare  al  fondo  consortile  o al capitale sociale le risorse
proprie  costituite  da  fondi  rischi  o  da  altri  fondi o riserve
patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o
territoriali  o  di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite
unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi,
senza vincoli di destinazione.
Imputazione  al  fondo  consortile di risorse derivanti da contributi
pubblici
882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i
fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13
del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere
destinati  anche  alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini
dell'iscrizione  nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo 107 del
testo  unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
nonche',  in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e
sviluppo  operativo dei confidi stessi. Per le medesime finalita', in
attesa  dell'attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  26  ottobre  2005, III direttiva in
materia  di  antiriciclaggio,  i  confidi  non sono assoggettati agli
obblighi  di  cui  all'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n.
197.
Rafforzamento patrimoniale confidi
Contributi per partecipazione a programmi industriali aeronautici
883. Per le finalita' di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a),
della  legge  24  dicembre  1985, n. 808, sono autorizzati contributi
quindicennali  di  40  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008   e   2009,  da  erogare  alle  imprese  nazionali  del  settore
aeronautico,   ai   sensi   dell'articolo   5,   comma   16-bis,  del
decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Contributi per sviluppo industria aeronautica ad alta tecnologia
884.  Per  le  finalita'  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
della  legge  11  maggio  1999,  n.  140, sono autorizzati contributi
quindicennali  di  10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni
di  euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese
nazionali  ai  sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge
14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80.
Contributi  per  partecipazione  a  programmi  europei aeronautici ad
elevato contenuto tecnologico
885.  Per  le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7
agosto  1997,  n.  266,  sono  autorizzati  contributi  quindicennali
rispettivamente  di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni
di  euro  per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro per l'anno 2009, da
erogare  alle  imprese  nazionali  ai  sensi  dell'articolo  5, comma
16-bis,  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Coordinamento politiche ricerca applicata e innovazione tecnologica
886.   Gli  incentivi  alla  ricerca  applicata  e  alla  innovazione
tecnologica,  relativi  ai  Fondi  di  competenza dei Ministeri dello
sviluppo   economico   e  dell'universita'  e  della  ricerca  e  del
Dipartimento  per  l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in
modo   coordinato   anche  in  conformita'  alle  direttive  adottate
congiuntamente dai tre Ministri.
Valutazione integrata delle domande per la concessione di incentivi
887.  Le  amministrazioni  di  cui al comma 886 conformano la propria
attivita' a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare
criteri  coordinati  di  selezione e valutazione delle domande, anche
tramite  l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande
di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di
coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.
Contributi per il sistema fieristico nazionale
888.  Per  il  finanziamento  degli interventi di cui all'articolo 1,
comma  92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del Fondo
per  la  mobilita'  al  servizio  delle fiere previsto dalla legge 27
febbraio  2006, n. 105, e' autorizzato un contributo quindicennale di
3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Cofinanziamento progetti regionali per i distretti produttivi
889. All'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
la parola: "372" e' sostituita dalla seguente: "371".
Concessione  contributi  statali  per progetti regionali a favore dei
distretti produttivi
890.  All'articolo  1  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 371 sono inseriti i seguenti:
"371-bis.   In   attesa   dell'adozione   del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  di  cui  al  comma 366, puo' essere
riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti
produttivi  adottati  dalle  regioni, per un ammontare massimo del 50
per  cento  delle  risorse  pubbliche  complessivamente  impiegate in
ciascun progetto.
Individuazione dei progetti regionali ammessi al beneficio
371-ter.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti
regionali  ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi
oneri  per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di
carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma
372".
Clausola di salvaguardia
891. All'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
la parola: "371" e' sostituita dalla seguente: "371-ter".
Contributo   per  la  realizzazione  dei  progetti  per  la  societa'
dell'informazione
892.  Al  fine  di  estendere  e  sostenere  in  tutto  il territorio
nazionale    la   realizzazione   di   progetti   per   la   societa'
dell'informazione, e' autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e 2009. Con decreto di natura non
regolamentare,  entro  quattro  mesi  dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  il  Ministro per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica  amministrazione, di concerto con il Ministro per gli
affari  regionali  e  le autonomie locali per gli interventi relativi
alle  regioni  e  agli enti locali, individua le azioni da realizzare
sul  territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione
e le modalita' operative e di gestione di tali progetti.
Istituzione  di  un  Fondo  per  il  sostegno  agli  investimenti per
l'innovazione negli enti locali
893.  E'  istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
un   apposito   fondo,   denominato   "Fondo  per  il  sostegno  agli
investimenti  per l'innovazione negli enti locali", con una dotazione
finanziaria  pari  a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008  e  2009.  Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi
agli interventi di digitalizzazione dell'attivita' amministrativa, in
particolare  per  quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse
dei cittadini e delle imprese.
Criteri  di distribuzione del Fondo per il sostegno agli investimenti
per l'innovazione negli enti locali
894.  Con  successivo  decreto  dei  Ministri  per  le  riforme  e le
innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali
e  le  autonomie  locali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della
Commissione  permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e
negli  enti  locali  di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  vengono stabiliti i criteri di
distribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893.
Priorita' dei progetti da finanziare
895.  Nella  valutazione  dei progetti da finanziare, di cui al comma
892,   e'  data  priorita'  a  quelli  che  utilizzano  o  sviluppano
applicazioni  software  a  codice  aperto.  I  codici  sorgente,  gli
eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti
in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato
dal  Ministero  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili.
Istituzione del Fondo per esigenze di difesa nazionale
896.  Per  il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia
nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico
e' istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero  della  difesa,  con una dotazione di 1.700 milioni di euro
per  l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200
milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di
investimento  pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti
anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del
fondo  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con
uno  o  piu'  decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche
con   evidenze  informatiche,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  tramite  l'ufficio  centrale del bilancio, e alla Corte dei
conti, sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione, i
programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilita' del fondo,
disponendo  delle conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del
Ministro  della  difesa,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  sono  individuate  le  modalita'  e  le procedure di
assunzione  di  spesa  anche  a carattere pluriennale per i programmi
derivati da accordi internazionali.
Ripristino  della  Direzione  Generale  di commissariato e di servizi
generali
897.  Gli  articoli  2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n.
216,  sono  abrogati,  conseguentemente  e' ripristinata la Direzione
generale  di  commissariato e di servizi generali di cui all'articolo
15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.
Istituzione  del  Fondo  bonifiche aree militari, poligoni di tiro ed
unita' navali
898. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa
e'  istituito  un  fondo  di  conto capitale, con una dotazione di 25
milioni  di  euro,  destinato alle bonifiche delle aree militari, sia
dismesse  che  attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro,
nonche'  delle  unita'  navali,  effettuate d'intesa con il Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare, anche
mediante  l'impiego  del  genio  militare. Con uno o piu' decreti del
Ministro  della  difesa, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare, da comunicare anche con
evidenze  informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si
provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.
Istituzione  e  ripartizione del Fondo ristrutturazione e adeguamento
arsenali militari
899. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa
e'  istituito  un  fondo  di  conto capitale, con una dotazione di 20
milioni  di  euro,  destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento
degli  arsenali  militari,  comprese  le  darsene  interne,  e  degli
stabilimenti  militari.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro della
difesa,  da  comunicare  anche con evidenze informatiche al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede alla ripartizione del
fondo di cui al presente comma.
Istituzione   e   ripartizione   del   Fondo   ammodernamento   parco
autoveicoli,   sistemi   operativi  e  infrastrutture  dell'Arma  dei
Carabinieri
900. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa
e'  istituito  un  fondo  di  conto  capitale, con una dotazione di 5
milioni  di euro, destinato all'ammodernamento del parco autoveicoli,
dei   sistemi   operativi   e   delle  infrastrutture  dell'Arma  dei
carabinieri.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro della difesa, da
comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  si provvede alla ripartizione del fondo di cui al
presente comma.
Riduzione della dotazione di u.p.b. Ministero della difesa
901.  Per l'anno 2007, le dotazioni delle unita' previsionali di base
dello  stato  di  previsione  del  Ministero della difesa concernenti
investimenti  fissi  lordi  (categoria  21)  sono ridotte, in maniera
lineare, di 50 milioni di euro.
Autorizzazione  di  spesa  per  interventi sanitari personale civile,
militare   e   popolazioni   nelle   aree   interessate  da  missioni
internazionali
902.  E'  autorizzata  la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007
finalizzata  ad  interventi  sanitari  che  si  rendano eventualmente
necessari  in favore di personale affetto di infermita' letali ovvero
da  invalidita' o inabilita' permanente nonche' al monitoraggio delle
condizioni   sanitarie  del  personale  militare  e  civile  italiano
impiegato  e  delle  popolazioni  abitanti  in  aree  interessati  da
conflitti  per  i  quali  siano in corso missioni internazionali e di
assistenza umanitaria, nonche' in poligoni di tiro nazionali, e nelle
zone adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi
di armamento.
Autorizzazione   di   spesa   a   favore   del  Fondo  salvataggio  e
ristrutturazione imprese in difficolta'
903.   Per   il   finanziamento  degli  interventi  consentiti  dagli
Orientamenti   dell'Unione   europea   per   il   salvataggio   e  la
ristrutturazione  delle  imprese  in difficolta' sugli aiuti di Stato
del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo
2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno
2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Integrazione  del fondo per i trasferimenti correnti alle imprese per
corrispettivi a imprese pubbliche per oneri di servizio pubblico
904.  Per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e 2009, nello stato di
previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione
del  fondo  da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15, della legge
23  dicembre  2005,  n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle
dotazioni   di  bilancio  relative  ai  trasferimenti  correnti  alle
imprese,  e' integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007  e  2008  e  di  170 milioni a decorrere dall'anno 2009, ai fini
della  corresponsione  dei  corrispettivi per le imprese pubbliche in
relazione  agli  oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione
dei rispettivi contratti di programma.
905.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri in
attuazione  dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
dell'articolo  1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono
emanate,   tenendo   conto  dei  principi  del  diritto  comunitario,
disposizioni    in   merito   all'attuazione   di   quanto   previsto
dall'articolo  1-ter,  comma  4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290,  come  modificato  dall'articolo  1,  comma  373, della legge 23
dicembre  2005,  n.  266,  relativamente  alla  cessione  delle quote
superiori  al  20  per  cento  del  capitale  delle societa' che sono
proprietarie  e  che  gestiscono  reti nazionali di trasporto del gas
naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.
Criteri  cessione  quote  del  capitale  di societa' di trasporto gas
naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato
Proroga  termini  per  cessione quote del capitale per le societa' di
trasporto gas naturale
906.  Il  termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter,
comma  4,  del  decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato
dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei
soli  confronti  delle  societa'  di  cui  al  comma 905 del presente
articolo,  e'  rideterminato  in  ventiquattro mesi a decorrere dalla
data  di  entrata  in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al medesimo comma 905.
Possibilita' di utilizzo per i committenti del contratto di Locazione
finanziaria in opere pubbliche
907.  Per  la  realizzazione,  l'acquisizione  ed il completamento di
opere   pubbliche   o  di  pubblica  utilita'  i  committenti  tenuti
all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.
Contenuto   del   bando  per  utilizzo  del  contratto  di  locazione
finanziaria
908.  Nei  casi  di  cui  al  comma  907,  il  bando,  ferme le altre
indicazioni  previste  dal  codice  di  cui al decreto legislativo 12
aprile  2006,  n.  163, determina i requisiti soggettivi, funzionali,
economici,  tecnico-realizzativi  ed organizzativi di partecipazione,
le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi
e  le  garanzie  dell'operazione,  nonche' i parametri di valutazione
tecnica  ed  economico-finanziaria  dell'offerta  economicamente piu'
vantaggiosa.
909.  Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
Utilizzo  del  criterio  del  Valore  economico adeguato al costo del
lavoro nella predisposizione delle gare di appalto di lavori pubblici
e nella valutazione dell'anomalia dell'offerte
a) all'articolo 86, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis.   Nella   predisposizione  delle  gare  di  appalto  e  nella
valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia
delle  offerte  nelle  procedure  di affidamento di appalti di lavori
pubblici,  di  servizio  e  di forniture, gli enti aggiudicatori sono
tenuti  a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto  al  costo  del  lavoro  come determinato periodicamente, in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sulla   base  dei  valori  economici  previsti  dalla  contrattazione
collettiva    stipulata    dai    sindacati   comparativamente   piu'
rappresentativi,    delle   norme   in   materia   previdenziale   ed
assistenziale,  dei  diversi  settori merceologici e delle differenti
aree  territoriali.  In mancanza di contratto collettivo applicabile,
il  costo  del  lavoro  e'  determinato  in  relazione  al  contratto
collettivo  del  settore  merceologico  piu' vicino a quello preso in
considerazione";
b) all'articolo 87, al comma 2, la lettera e) e' abrogata;
c)  all'articolo 87, al comma 4, le parole: "In relazione a servizi e
forniture," sono soppresse;
d) all'articolo 87, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis.  Nell'ambito  dei  requisiti  per  la  qualificazione  di cui
all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche
le   informazioni   fornite   dallo   stesso   soggetto   interessato
relativamente  all'avvenuto  adempimento,  all'interno  della propria
azienda,   degli   obblighi   di  sicurezza  previsti  dalla  vigente
normativa".
Responsabilita'  in  solido  del  datore  di  lavoro anche in caso di
affidamento  ad  imprese  appaltatrici o subappaltatrici per danni al
lavoratore non coperti da indennizzo INAIL
910.  All'articolo  7  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  comma  1,  l'alinea e' sostituito dal seguente: "Il datore di
lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a
lavoratori  autonomi  all'interno  della  propria  azienda,  o di una
singola   unita'   produttiva   della   stessa,  nonche'  nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis.   L'imprenditore   committente   risponde   in   solido   con
l'appaltatore,   nonche'   con  ciascuno  degli  eventuali  ulteriori
subappaltatori,  per  tutti  i  danni  per  i  quali  il  lavoratore,
dipendente   dall'appaltatore   o  dal  subappaltatore,  non  risulti
indennizzato  ad  opera  dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro".
Responsabilita'  in  solido  del  datore  di  lavoro anche in caso di
affidamento  ad  imprese  appaltatrici  o subappaltatrici per mancata
retribuzione od omessa contribuzione
911.  L'articolo  29,  comma  2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
"2.  In  caso  di  appalto  di  opere  o  di  servizi  il committente
imprenditore   o   datore  di  lavoro  e'  obbligato  in  solido  con
l'appaltatore,   nonche'   con  ciascuno  degli  eventuali  ulteriori
subappaltatori   entro   il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi
e i contributi previdenziali dovuti".
Eventuali  modifiche  soggettive dei Soggetti offerenti nei contratti
di locazione finanziaria
912.   L'offerente   di   cui   al   comma   908  puo'  essere  anche
un'associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal
soggetto  realizzatore,  responsabili,  ciascuno,  in  relazione alla
specifica  obbligazione  assunta,  ovvero  un contraente generale. In
caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa
impeditiva  all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due
soggetti  costituenti  l'associazione  temporanea di imprese, l'altro
puo'  sostituirlo,  con l'assenso del committente, con altro soggetto
avente medesimi requisiti e caratteristiche.
Controllo dell'opera realizzata con la locazione finanziaria
913.  L'adempimento  degli impegni della stazione appaltante resta in
ogni  caso  condizionato al positivo controllo della realizzazione ed
eventuale   gestione   funzionale  dell'opera  secondo  le  modalita'
previste.
Rispetto dei requisiti tecnici anche in caso di Locazione finanziaria
per i contratti di servizi
914.  Al  fine  di  assicurare  la  massima  estensione  dei principi
comunitari  e  delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o
di  servizi pubblici locali la stazione appaltante considera, in ogni
caso,   rispettati  i  requisiti  tecnici  prescritti  anche  ove  la
disponibilita' dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento
del   servizio   e'   assicurata   mediante  contratti  di  locazione
finanziaria con soggetti terzi.
Autorizzazione di spesa a favore dell'autotrasporto
915.  Per  gli  interventi  previsti  dall'articolo  2,  comma 3, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo  45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di
50 milioni di euro per l'anno 2007.
Destinazione di quota parte del Fondo per autotrasporto per strutture
logistiche modali gia' previste nei piani regionali di trasporto
916.  Il  40  per  cento  delle  disponibilita' finanziarie del Fondo
istituito  dall'articolo  1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, deve essere destinato per la realizzazione e il completamento
di  strutture  logistiche  intermodali  di  I  livello le cui opere e
servizi sono gia previsti dai piani regionali trasporti.
Autorizzazione  di  spesa  per riduzione dei premi INAIL a favore dei
dipendenti  delle imprese di autotrasporto in conto di terzi relativi
all'anno 2006
917.  Per  gli  interventi  previsti  dall'articolo  2,  comma 2, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo  45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di
54 milioni di euro per l'anno 2007.
918.    Per    il    proseguimento    degli   interventi   a   favore
dell'autotrasporto  di  merci,  nonche',  ove  si  individuano misure
compatibili  con  il  mercato  comune  ai  sensi dell'articolo 87 del
Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea,  per  interventi  di
riduzione  del  costo  del  lavoro  delle imprese di autotrasporto di
merci  relativo  all'anno  2006,  al fondo istituito dall'articolo 1,
comma  108,  della  legge  23  dicembre 2005, n. 266, e' assegnata la
somma di euro 186 milioni per l'anno 2007. Con regolamento emanato ai
sensi  dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su  proposta del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia  e delle finanze e il Ministro per le politiche europee
sono  disciplinate  le modalita' di utilizzazione del fondo di cui al
primo  periodo.  L'efficacia delle modalita' di utilizzazione di tale
fondo  e'  comunque subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo
3,   del   Trattato   istitutivo   della   Comunita'   europea,  alla
autorizzazione della Commissione europea.
Autorizzazione  di  spesa  per  il  proseguimento  degli interventi a
favore dell'autotrasporto di merci
Agevolazioni  per  acquisizione  di  autoveicoli  adibiti a trasporto
merci
919. A carico del fondo di cui al comma 918 e' prelevato l'importo di
70  milioni  di  euro, da destinare a misure agevolative a favore dei
soggetti  che  acquisiscano,  anche  mediante  locazione finanziaria,
autoveicoli  adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari
o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 918
sono  determinati  criteri  e  modalita'  per  la  fruizione di dette
agevolazioni.
920.  Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l'anno 2006,
ai  sensi del comma 108 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n.  266,  e'  prelevato  l'importo  di  42  milioni di euro, mediante
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa,  per essere destinato alla
misura  prevista  all'articolo  1, comma 105, della legge 23 dicembre
2005,   n.   266.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in
vigore  il  giorno  stesso  della  pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
Riduzione  dei  premi  INAIL a favore dei dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi per l'anno 2005
Incremento tariffe per operazioni di motorizzazione e destinazione di
quota  parte  per CED del dipartimento trasporti terrestri e piano di
mobilita'
921.  A  decorrere  dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da  emanare  entro il 31 marzo 2007, e' stabilito un incremento delle
tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di
cui  all'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, in modo da
assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni
di  euro.  Di  conseguenza  e'  autorizzata, a decorrere dal 2007, la
spesa  di  25  milioni di euro, in aggiunta alle somme gia' stanziate
sul  pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro
elaborazione   dati  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,
personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti
del  Ministero  dei trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per la
predisposizione   del   piano   generale   di  mobilita',  i  sistemi
informativi   di  supporto,  il  monitoraggio  e  la  valutazione  di
efficacia degli interventi.
Autorizzazione  di  spesa  per completamento dei Progetti informatici
del Ministero delle Infrastrutture
922.  Per  la  copertura  degli oneri connessi alla prosecuzione e al
completamento  di  progetti  informatici  di competenza del Ministero
delle  infrastrutture,  gia' previsti nell'ambito del Piano triennale
per l'informatica 2007-2009 e' autorizzata la spesa di euro 8.500.000
per  l'anno  2007,  di  euro 4.200.000 per ciascuno degli anni 2008 e
2009, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero.
Incremento tariffe revisione autoveicoli
923.  Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro il 31
gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 del codice della
strada,  di  cui  al  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
stabilito  un  incremento delle tariffe applicabili per le operazioni
di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale
per  le  operazioni  eseguite dagli uffici della Motorizzazione e per
quelle  eseguite dai centri privati concessionari di dette operazioni
ai sensi dello stesso articolo 80, comma 8.
Autorizzazione  di  spesa  a favore dell'Agenzia nazionale diffusione
tecnologie per l'innovazione
924.  E'  autorizzata  la  spesa  di  5  milioni  di euro a decorrere
dall'anno  2007  a  favore  dell'Agenzia  nazionale per la diffusione
delle tecnologie per l'innovazione.
Incremento   del   Fondo   per  le  aree  sottoutilizzate  (FAS)  per
finanziamento delle Infrastrutture larga banda
925.  Al  fine  di  sostenere  nuovi  processi di realizzazione delle
infrastrutture  per  la larga banda e di completare il "Programma per
lo  sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno", le risorse del Fondo
per  le  aree  sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre  2002,  n.  289, destinate al finanziamento degli interventi
attuativi  del  suddetto  Programma  da  parte  del  Ministero  delle
comunicazioni   per   il  tramite  della  Societa'  infrastrutture  e
telecomunicazioni   per   l'Italia   Spa  (Infratel  Italia)  di  cui
all'articolo  7  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con   modificazioni,   dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  sono
incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009.
Delibera  CIPE per Riparto FAS per finanziamento infrastrutture larga
banda
926. Nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate di
cui  all'articolo  61  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE,
con  propria  delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61,
assegna  ulteriori  50  milioni  di euro per l'anno 2009 al Ministero
delle  comunicazioni  per  la realizzazione delle finalita' di cui al
comma  925. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo destinate
al  Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 sono diminuite
di 50 milioni di euro.
Individuazione   di  interventi  per  favorire  la  Transizione  alla
televisione digitale
927.  Al  fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale
sul  territorio  nazionale,  e'  istituito  presso il Ministero delle
comunicazioni  il  "Fondo  per  il  passaggio  al  digitale"  per  la
realizzazione dei seguenti interventi:
a)  incentivare  la  produzione di contenuti di particolare valore in
tecnica digitale;
b)  incentivare  il  passaggio  al  digitale  terrestre  da parte del
titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale;
c)  favorire  la  progettazione,  realizzazione  e  messa  in onda di
servizi  interattivi  di  pubblica  utilita'  diffusi  su piattaforma
televisiva digitale;
d)   favorire  la  transizione  al  digitale  da  parte  di  famiglie
economicamente o socialmente disagiate;
e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia
del digitale.
Modalita'   di  realizzazione  interventi  per  la  transizione  alla
televisione digitale
928.  Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua
gli  interventi  di  cui  al  comma  927  e  le concrete modalita' di
realizzazione  dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere
agli  interventi,  le  categorie  di  destinatari,  la  durata  delle
sperimentazioni,  nonche'  le modalita' di monitoraggio e di verifica
degli interventi.
Autorizzazione   spesa  per  la  realizzazione  degli  interventi  di
transizione al digitale
929.  Per  la  realizzazione  degli interventi di cui al comma 927 e'
autorizzata  la  spesa  di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
Riduzione   sanzioni   amministrative   nei  confronti  dei  soggetti
esercenti radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale
930.  Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora,
nonche'  la  radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni
amministrative   previste   dall'articolo   98   del   codice   delle
comunicazioni  elettroniche,  di cui al decreto legislativo 1o agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo.
Esclusione dei progetti cofinanziati dall'Unione europea dalla regola
del 2 per cento
931. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, primo e secondo
periodo,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle
spese  relative  a  progetti  cofinanziati  dall'Unione  europea, ivi
comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
Unificazione dei fondi venture capital
932.  Tutti  i  fondi  rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad
operazioni  di  venture  capital  in  Paesi  non  aderenti all'Unione
europea  nonche' il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c),
della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.
Prestazione  della  garanzia  per  il  Fondo  rotativo  alle  imprese
esportatrici
933.  Dopo  l'articolo  2  del  decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art.  2-bis.  -  1.  Il  fondo  rotativo  di cui all'articolo 2 puo'
essere,  a  cura  dell'ente  gestore,  garantito  contro  i rischi di
mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di
credito.  I  costi  della  garanzia  o  assicurazione  sono dall'ente
gestore  addebitati  agli operatori beneficiari dei finanziamenti. Le
condizioni  e  le modalita' del contratto di assicurazione o garanzia
sono sottoposte all'approvazione del comitato di gestione del fondo e
non devono comportare oneri a carico del fondo".
Promozione partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero
934.  All'articolo  3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e
successive  modificazioni,  le  parole: "per le finalita' di cui alla
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per interventi volti
a   sostenere   l'internazionalizzazione   del   sistema   produttivo
italiano".
Promozione    progetti    integrati    consorzi   agro-alimentari   e
turistico-alberghieri
935.  All'articolo  10  del  decreto-legge  28  maggio  1981, n. 251,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per  favorire  una  promozione  sinergica  del prodotto italiano, ai
sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e   successive  modificazioni,  possono  essere  concessi  contributi
d'intesa  con  i  Ministri  competenti  a  progetti promozionali e di
internazionalizzazione  realizzati  da  consorzi  misti tra piccole e
medie     imprese     dei     settori     agro-ittico-alimentare    e
turistico-alberghiero,  aventi  lo  scopo  esclusivo  dell'attrazione
della domanda estera".
Incremento  del  fondo  "made in Italy" e destinazione di quota parte
delle risorse per prodotti tessili cardati
936.  Per le finalita' di cui al comma 61 dell'articolo 4 della legge
24  dicembre  2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine
di  favorire  la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte
delle   imprese   attraverso   l'adozione  di  strumenti  di  marchio
consortili,  aventi  natura  privatistica,  il fondo istituito per le
azioni a sostegno del "made in Italy" e' incrementato di ulteriori 20
milioni  di  euro  per  l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno
degli  anni  2008  e  2009.  Quota  parte  delle  risorse  di  cui al
precedente  periodo,  per  un  ammontare pari a 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' destinata all'erogazione di
contributi  per  la  realizzazione  di  studi e ricerche diretti alla
certificazione  di  qualita'  e  di  salubrita'  dei prodotti tessili
cardati,  realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la
tipicita'  delle  lavorazioni  e  le  caratteristiche  ecologiche dei
relativi   manufatti.   Con   decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  di concerto con il Ministro del commercio internazionale,
sono  individuate  le  modalita' per accedere ai contributi di cui al
precedente periodo.
Autorizzazione  di spesa per la promozione della Produzione ceramiche
artistiche. Finanziamento Museo Internazionale di Faenza
937.  Al  fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni
di  ceramiche  artistiche  e  di  qualita', in linea con le finalita'
fissate dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e' autorizzata la spesa di
1   milione   di   euro   per   gli   anni  2007  e  2008.  A  valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, una somma pari
a  50.000  euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, e' destinata
al  finanziamento  del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza
di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 97.
Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse per la promozione delle
ceramiche artistiche
938.  L'utilizzo  delle risorse di cui al comma 937 avviene secondo i
criteri  e  le  modalita'  di utilizzo di cui al decreto del Ministro
delle  attivita' produttive 16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.
Individuazione dei criteri di Affidamento servizi in aree di servizio
delle reti autostradali
939.  All'articolo  2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
"5-ter.  L'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti
e  delle  attivita'  commerciali e ristorative nelle aree di servizio
delle  reti  autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle
lettere c) ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
a)    verifica   preventiva   della   sussistenza   delle   capacita'
tecnico-organizzative  ed  economiche  dei  concorrenti allo scopo di
garantire  un adeguato livello e la regolarita' del servizio, secondo
quanto disciplinato dalla normativa di settore;
b)   valutazione   delle  offerte  dei  concorrenti  che  valorizzino
l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei servizi, gli investimenti
in  coerenza  con  la  durata  degli  affidamenti e la pluralita' dei
marchi.  I  processi  di  selezione  devono assicurare una prevalente
importanza  al  progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni
economiche proposte;
c)  modelli  contrattuali  idonei  ad  assicurare  la  competitivita'
dell'offerta  in  termini  di  qualita'  e disponibilita' dei servizi
nonche' dei prezzi dei prodotti oil e non oil".
Autorizzazione di spesa per la stabilizzazione del personale operante
nei parchi Nazionale Gran Sasso, Monti della Laga e Maiella
940. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale
del  Gran  Sasso  e  dei Monti della Laga e del Parco nazionale della
Maiella  e' erogata a favore dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso
e  dei  Monti della Laga e dell'ente Parco nazionale della Maiella la
somma  di  euro 2.000.000, a decorrere dall'anno 2007, per consentire
la  stabilizzazione  del  personale  fuori ruolo operante presso tali
enti.  Le  relative  stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle
risorse  assegnate  con  il  presente  comma  e  nel  rispetto  delle
normative  vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I
rapporti  di  lavoro  in essere con il personale che presta attivita'
professionale  e  collaborazione presso gli enti Parco sono regolati,
sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati, a decorrere dal
1o  gennaio  2007  fino  alla definitiva stabilizzazione del suddetto
personale  e,  comunque,  non  oltre il 31 dicembre 2008. Al relativo
onere  si  provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Commercializzazione prodotti con false indicazioni
941.  In  relazione  a  quanto  previsto dal comma 61 dell'articolo 4
della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  al comma 49 del medesimo
articolo  4,  e  successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole:  "incluso  l'uso  fallace  o  fuorviante  di marchi
aziendali  ai  sensi  della  disciplina  sulle  pratiche  commerciali
ingannevoli".
Contributi   agli   enti   fieristici   per  potenziamento  attivita'
promozione del "Made in Italy"
942.  Allo  scopo  di potenziare l'attivita' di promozione e sviluppo
del   "made  in  Italy",  anche  attraverso  l'acquisizione  di  beni
strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli
impianti gia' esistenti, e' concesso, a favore degli enti fieristici,
un  contributo  nel  limite massimo complessivo di 10 milioni di euro
per  l'anno  2007  a  valere sulle disponibilita' di cui all'articolo
14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  agosto  2005,  n.  168, che e'
contestualmente  abrogato.  Le  modalita',  i criteri ed i limiti del
contributo  sono  definiti  con  decreto  del Ministro dello sviluppo
economico  entro  due  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge.
Autorizzazione  di  spesa  per  le  politiche generali a favore delle
Collettivita' italiane all'estero
943.  Per le politiche generali concernenti le collettivita' italiane
all'estero,  la  loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e
la  promozione  culturale  a loro favore, la valorizzazione del ruolo
degli imprenditori italiani all'estero nonche' il coordinamento delle
iniziative  relative  al rafforzamento e alla razionalizzazione della
rete  consolare,  e'  autorizzata  la spesa di 24 milioni di euro per
l'anno 2007 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Autorizzazione  di  spesa per la prosecuzione degli Interventi per la
salvaguardia di Venezia
944.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi per la salvaguardia di
Venezia  di  cui  alla  legge  5  febbraio 1992, n. 139, e successive
modificazioni,  e'  autorizzata  la  spesa  di 85 milioni di euro per
l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
da  ripartire  secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 3
della legge 3 agosto 1998, n. 295.
Autorizzazione  di  spesa  per  infrastrutture  della  Regione Friuli
Venezia Giulia.
945. Per l'attuazione del Protocollo d'intesa tra il Governo italiano
e  la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e' autorizzata la spesa
di  40  milioni di euro per l'anno 2007, finalizzata al completamento
del terzo lotto, secondo stralcio, tratto Gattinara-Padriciano, della
grande viabilita' triestina.
Entrate tributarie regione Friuli - Venezia Giulia
946.  All'articolo  49,  primo  comma,  dello  Statuto speciale della
regione  Friuli-Venezia  Giulia,  di cui alla legge costituzionale 31
gennaio   1963,   n.  1,  e  successive  modificazioni,  l'alinea  e'
sostituito  dal  seguente:  "Spettano  alla Regione le seguenti quote
fisse  delle  sottoindicate  entrate tributarie erariali riscosse nel
territorio della Regione stessa:".
Incremento  delle  quote  fisse  dell'IVA  per regioni Friuli Venezia
Giulia e Veneto
947.  In  applicazione  dell'articolo  15  del decreto legislativo 1o
aprile  2004,  n. 111, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni
ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, comma 7,
del  medesimo  decreto  relative  ai servizi di trasporto ferroviario
interregionale,  da  definire  previa  intesa  fra  il  Ministero dei
trasporti  e  le  regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri
saranno  quantificati  con successivo provvedimento, al numero 4) del
primo  comma  dell'articolo  49  dello Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia  Giulia,  di  cui alla legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "otto decimi" sono
sostituite dalle seguenti: "9,1 decimi".
Riduzioni  di  autorizzazioni di spesa per copertura incremento della
quota  di  entrate  attribuite  alle  regioni Friuli Venezia Giulia e
Veneto
948. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 946 e 947 decorre
dal  1o  gennaio  2008;  conseguentemente,  sono  ridotte le seguenti
autorizzazioni di spesa per gli importi sotto indicati:
a) stato di previsione del Ministero dei trasporti: legge 23 dicembre
2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 1.875.000;
b)  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
legge  23  dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo
di euro 68.408.000.
Autorizzazione  di  spesa a favore degli Interventi per Roma-capitale
della Repubblica
949.  Per  la  prosecuzione  degli interventi per Roma-capitale della
Repubblica,  di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive
modificazioni,  e'  autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro per l'anno
2009.
Autorizzazione di spesa per promozione della Candidatura italiana per
l'Esposizione Universale del 2015
950. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana
all'Esposizione  universale  del  2015  da parte della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,  d'intesa  con  il  Ministero  degli affari
esteri,  e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007
e di 1 milione di euro per l'anno 2008.
Autorizzazione   di   spesa  per  partecipazione  all'Esposizione  di
Saragozza
951. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale
di  Saragozza  del  2008 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
per  l'anno 2007, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2008 e di 450.000
euro per l'anno 2009.
Autorizzazione  di  spesa  per  partecipazione  all'  Esposizione  di
Shanghai
952.  Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di
Shanghai  2010  e'  autorizzata  la  spesa di 800.000 euro per l'anno
2007,  di 1,25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 7 milioni di euro
per l'anno 2009.
Istituzione   di   Commissariati   pro  tempore  per  le  Esposizioni
internazionali
953.  Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Saragozza
2008   e   Shanghai   2010   sono   istituiti,   rispettivamente,  un
Commissariato  per l'Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato
generale  per l'Esposizione di Shanghai 2010. Essi cessano di operare
entro  nove  mesi  dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la
presentazione   dei   rendiconti   finali   delle   spese   di   cui,
rispettivamente, ai commi 951 e 952.
Procedura per le Nomine dei Commissari per le esposizioni
954. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  del
commercio  internazionale,  sono  nominati il Commissario del Governo
per  l'Esposizione  di  Saragozza 2008 ed il Commissario generale del
Governo per l'Esposizione di Shanghai 2010.
Procedura per le nomine dei Segretari generali dei Commissariati
955.  Con  decreto  del  Ministro  degli affari esteri, sono altresi'
nominati  i  Segretari generali del Commissariato e del Commissariato
generale,  scelti  tra i funzionari della carriera diplomatica con il
grado  di  ministro  plenipotenziario,  i  quali  esercitano  le loro
funzioni  in  raccordo  con i rispettivi Commissari, sostituendoli in
caso di assenza o di impedimento.
956.  Il  Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di
cui,  rispettivamente,  ai  commi  951  e  952 e ordinano le spese da
effettuare  in Italia e all'estero per la partecipazione dell'Italia,
nonche'  le  spese  per  le  manifestazioni  a carattere scientifico,
culturale ed artistico collegate alle finalita' delle esposizioni. Il
Commissario  e  il  Commissario  generale, nello svolgimento dei loro
compiti,  sono  autorizzati  a  derogare alle vigenti disposizioni di
contabilita'  generale  dello  Stato  in  materia  di  contratti.  Il
Commissario  e  il Commissario generale presentano al Ministero degli
affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data
di  chiusura  delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle
spese sostenute.
Criteri per la gestione dei fondi attribuiti ai Commissari
Strutture di supporto ai Commissari
957.  Nello  svolgimento  delle proprie funzioni, il Commissario e il
Commissario  generale  si  avvalgono  ciascuno  del  supporto  di  un
dirigente  di  prima  fascia  ovvero  di  un  dirigente incaricato di
funzioni  dirigenziali  generali  ai sensi dell'articolo 19, comma 4,
del   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni, anche in deroga all'articolo 3, comma 147, della legge
24  dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari esteri
tra  gli  appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di
direttore  amministrativo, e di cinque unita' di personale dipendente
dal  medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive modificazioni, in posizione di comando o in altre
posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di
supporto   al  Commissario  e  al  Commissario  generale  comprendono
altresi'  personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha
diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o
del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme
dello  Stato ospitante nell'ambito delle Esposizioni. Tale personale,
ove assunto in Italia, ha diritto altresi' al rimborso delle spese di
viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennita' di
missione.  Il Commissario e il Commissario generale possono avvalersi
di consulenti in possesso di specifiche professionalita'.
Status giuridico dei Commissari
958.  Il  Commissario  e il Commissario generale, se dipendenti dalle
pubbliche   amministrazioni,  i  Segretari  generali  e  i  direttori
amministrativi sono collocati per tutta la durata dell'incarico nella
posizione  di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi
ordinamenti,  in  eccedenza  alle  quote  stabilite  dal  decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  aprile  1958, n. 571, e successive
modificazioni,  o  da  qualsiasi  altra  disposizione  legislativa  o
regolamentare.
Rinvio  a decreto ministeriale per fissazione indennita' spettante al
personale operante nell'ambito delle Esposizioni
959. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, e' stabilita l'indennita'
spettante  al  Commissario,  al  Commissario  generale,  ai Segretari
generali, ai direttori amministrativi ed al restante personale di cui
al  comma  957,  per  l'intero periodo di svolgimento delle funzioni,
dovunque  svolte,  dalla  data  di  conferimento  dell'incarico. Tale
indennita'  non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza
dell'incarico,  dei  relativi  oneri  e  dell'intensita' dell'impegno
lavorativo.  Essa  non  puo'  essere  superiore a quelle spettanti ai
corrispondenti  gradi  del  personale  appartenente  ai  ruoli  della
carriera  diplomatica,  di quella dirigenziale e delle altre carriere
del  Ministero  degli  affari  esteri e si aggiunge, per il personale
dipendente  da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali
di base metropolitane.
Conferma della vigente normativa in tema Rimborso spese di viaggio
960.  Per i periodi di servizio prestati fuori sede e' corrisposto ai
soggetti  di cui ai commi 954, 955 e 957 il rimborso delle sole spese
di viaggio, in conformita' alle disposizioni vigenti.
Procedura per la nomina del Collegio revisori dei conti
961. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, e' nominato un collegio di
tre  revisori  dei  conti,  scelti  tra  i  dirigenti  dei rispettivi
Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze,  con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente
dal  Ministro  degli  affari  esteri  e  dal  Ministro  del commercio
internazionale.
Copertura
962.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  da  953  a  961 si provvede
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 951 e 952.
Incremento dei trasferimenti erariali a favore del Comune di Roma
963. A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei
trasferimenti  erariali  agli  enti  locali,  il  contributo previsto
dall'articolo  1  della  legge  25  novembre 1964, n. 1280, da ultimo
rideterminato dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999,
n.  494,  e  confluito  nel fondo consolidato di cui all'articolo 39,
comma  1,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, e'
incrementato di 175 milioni di euro annui.
Autorizzazione    di   spesa   per   prosecuzione   interventi   alta
velocita/alta capacita' della linea Torino Milano Napoli
964.  Per  la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema "Alta
Velocita/Alta   Capacita'"   della   linea   Torino-Milano-Napoli  e'
autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo
2007-2021,  di  cui  400  milioni  per l'anno 2007, 1.300 milioni per
l'anno  2008,  1.600  milioni  per l'anno 2009 e 4.800 milioni per il
periodo  2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro annui. Le somme
di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere
dal primo anno di iscrizione.
Autorizzazione  di  spesa  per prosecuzione interventi Linea Parma-La
Spezia
965.  Per  la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e,
in   particolare,  per  la  progettazione  definitiva  del  raddoppio
dell'intero   tracciato   della  linea  ferroviaria  Parma-La  Spezia
(Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodale
Tirreno-Brennero,  e'  autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Assunzioni oneri per investimenti relativi Linea Torino-Milano-Napoli
966.  Gli  oneri  per  capitale  ed interessi dei titoli emessi e dei
mutui  contratti da Infrastrutture Spa fino alla data del 31 dicembre
2005  per  il  finanziamento  degli investimenti per la realizzazione
della   infrastruttura   ferroviaria   ad   alta   velocita'   "Linea
Torino-Milano-Napoli", nonche' gli oneri delle relative operazioni di
copertura,  sono  assunti  direttamente  a  carico del bilancio dello
Stato.  Fatti  salvi  i diritti dei creditori del patrimonio separato
costituito  da  Infrastrutture  Spa, sono abrogati il comma 1, ultimo
periodo,  il  comma  2, ultimo periodo, e il comma 4 dell'articolo 75
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Liquidazione  patrimonio  separato.  Estinzione debiti Ferrovie dello
Stato
967.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,  in  quanto succeduta ad
Infrastrutture Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge 23
dicembre  2005  n.  266,  promuove  le  iniziative  necessarie per la
liquidazione  del  patrimonio  separato  costituito da Infrastrutture
Spa.  A seguito della predetta liquidazione cessa la destinazione dei
crediti  e proventi di cui al comma 4 dell'articolo 75 della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  e  sono estinti i debiti di Ferrovie dello
Stato  Spa  e  di  societa'  del gruppo relativi al citato patrimonio
separato  sia  nei  confronti  del patrimonio separato stesso sia nei
confronti dello Stato.
Trattamento fiscale dell'assunzione degli oneri a carico del bilancio
dello Stato
968.  L'assunzione  degli  oneri a carico del bilancio dello Stato di
cui  al  comma  966 nonche' l'estinzione dei debiti di Ferrovie dello
Stato Spa e di societa' del gruppo di cui al comma 967 si considerano
fiscalmente irrilevanti.
Rinvio  a  decreto  ministeriale  per  la  definizione  di  criteri e
modalita' per l'assunzione degli oneri
969.  I  criteri  e  le  modalita' di assunzione da parte dello Stato
degli  oneri  di  cui  al  comma  966, di liquidazione del patrimonio
separato  di  cui  al  comma 967, nonche' i criteri di attuazione del
comma  964,  sono  determinati  con  uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
Incremento canone alta velocita/Alta capacita'
970.  Al  comma  8  dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio
2003,  n.  188,  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito il seguente:
"L'incremento    annuo    del    canone    dovuto    per   l'utilizzo
dell'infrastruttura  ferroviaria  Alta  Velocita/Alta  Capacita'  non
dovra' comunque essere inferiore al 2 per cento".
Autorizzazione  di  spesa a titolo di contributo per la remunerazione
degli obblighi di servizio pubblico
971.  E'  autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2007 da
riconoscere   a  Trenitalia  Spa,  a  titolo  di  contributo  per  la
remunerazione  degli  obblighi  di  servizio  pubblico  con  lo Stato
forniti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del
26  giugno  1969,  ed  in  conformita' all'articolo 5 della direttiva
91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, fino al 2003.
Assunzione   a   carico   dello   Stato   del  debito  contratto  con
Infrastrutture  spa  per  realizzazione  sistema alta velocita' /alta
capacita'
972.  Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle
quote  capitale  dei mutui accesi in applicazione del decreto-legge 7
dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78,
per  il  triennio  2007-2009,  e'  posto  a  carico  dello Stato, per
l'importo  annuo  di  27 milioni di euro, l'onere per il servizio del
debito  gia'  contratto  nei  confronti di Infrastrutture Spa, per il
periodo  dal  1o  agosto  2006  al 31 dicembre 2007 in relazione alla
realizzazione del "Sistema alta velocita/alta capacita'".
Autorizzazione  di  spesa  per  adeguamento dei corrispettivi per gli
oneri di servizio pubblico
973.  E'  autorizzata  la  spesa  complessiva di euro 311 milioni per
l'anno  2007,  in relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli
oneri  di  servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di
servizio   con   le   regioni  di  cui  all'articolo  9  del  decreto
legislativo,  19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e
al  relativo  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 16
novembre  2000,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, ed all'articolo 52 della legge
23  dicembre  2000,  n.  388,  ivi  compreso il recupero del tasso di
inflazione programmata degli anni precedenti.
Autorizzazione   di  spesa  per  investimenti  a  favore  della  Rete
tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
974.  A  copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale
dell'infrastruttura  ferroviaria nazionale e' autorizzata l'ulteriore
spesa  di  1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
tale  maggiore  spesa e' destinata, in misura non inferiore al 50 per
cento, agli investimenti nella rete regionale e locale.
Contributi sistema Alta Velocita/ Alta Capacita' Torino-Milano-Napoli
975.  Il  comma  84  dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' sostituito dal seguente:
"84.  Sono concessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge
24  dicembre  2003,  n.  350,  e successive modificazioni, a Ferrovie
dello  Stato  Spa o a societa' del gruppo contributi quindicennali di
100  milioni  di  euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione
degli  interventi  relativi  al  sistema alta velocita/alta capacita'
Torino-Milano-Napoli  e  di 100 milioni di euro annui a decorrere dal
2007  a  copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale".
Utilizzazione  di quota parte delle risorse per la tratta ferroviaria
Aosta-Chivasso
976.  A  valere  sulle  risorse  di  cui al comma 974, la somma di 20
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli anni 2007 e 2008 e' destinata
specificamente    all'ammodernamento    della    tratta   ferroviaria
Aosta-Chivasso.
Finanziamento opere di preminente interesse nazionale e utilizzazione
di quota parte delle risorse per Capitanerie di porto
977.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi di realizzazione delle
opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge
21  dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e' autorizzata
la  concessione  di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a
decorrere  da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni
di  euro  a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali
delle capitanerie di porto.
Autorizzazione di spesa per Capitanerie di porto - guardia costiera
978.   Per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009  e'  altresi'
autorizzato  un  contributo  di  3  milioni di euro per consentire lo
sviluppo   del   programma  di  potenziamento  ed  adeguamento  delle
infrastrutture  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  guardia
costiera.
utilizzazione  di  quota  parte  delle risorse ex l. 443 del 2001 per
concorso   statale  alle  opere  infrastrutturali  della  Pedemontana
lombarda
979.  Per  assicurare  il concorso dello Stato al completamento della
realizzazione   delle   opere   infrastrutturali   della  Pedemontana
lombarda,  a valere sulle risorse di cui al comma 977, e' autorizzato
un  contributo  quindicennale  di  10  milioni  di  euro  a decorrere
dall'anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di
40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine le funzioni
ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS
Spa   per  la  realizzazione  dell'autostrada  Pedemontana  Lombarda,
dell'autostrada  diretta  Brescia-Bergamo-Milano,  delle  tangenziali
esterne  di  Milano,  sono  trasferite  da  ANAS  Spa  medesima ad un
soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e
passivi inerenti la realizzazione delle infrastrutture autostradali e
che  viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato
dalla stessa ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa
interamente  partecipato.  Sempre  a  valere  sugli importi di cui al
comma  977,  e' altresi' autorizzato un contributo quindicennale di 3
milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2007, di 6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009 per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4
Lorenteggio-Linate.  A  valere sul medesimo stanziamento una quota e'
destinata al potenziamento della rete ferroviaria locale lombarda con
priorita'  per  le tratte ad alta frequentazione adibite al trasporto
dei pendolari.
Autorizzazione  alla  reiscrizione  in  bilancio di limiti di impegno
autorizzati ma non impegnati
980.  Le  quote  dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13,
comma   1,   della  legge  1o  agosto  2002,  n.  166,  e  successivo
finanziamento  a  carico  dell'articolo  4, comma 176, della legge 24
dicembre  2003,  n. 350, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non
impegnate  al  31 dicembre 2006, costituiscono economie di bilancio e
sono  reiscritte  nella competenza degli esercizi successivi a quelli
terminali dei rispettivi limiti.
Contributo  quindicennale  per  realizzazione  opere infrastrutturali
della Pedemontana di Formia
981.  Per  assicurare  il concorso dello Stato al completamento della
realizzazione  delle  opere  infrastrutturali  della  Pedemontana  di
Formia di cui alla delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere
sulle  risorse  di  cui all'articolo 2, comma 92, del decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2006,  n.  286,  che  sono  corrispondentemente ridotte, e'
autorizzato  un  contributo  quindicennale  di  5  milioni  di euro a
decorrere  dal 2007. A tal fine, il completamento della progettazione
e    della   relativa   attivita'   esecutiva,   relativamente   alla
realizzazione  dell'opera, puo' avvenire anche attraverso affidamento
di  ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma
societaria  e  partecipato dalla stessa societa' e dalla provincia di
Latina.  Con  atto  convenzionale  e'  disciplinato  il  subentro nei
rapporti  attivi  e  passivi inerenti la realizzazione delle predette
opere infrastrutturali.
Attribuzione alle autorita' portuali del gettito della tassa erariale
delle merci e della tassa di ancoraggio
982.  Per  assicurare l'autonomia finanziaria alle autorita' portuali
nazionali  e  promuovere  l'autofinanziamento  delle  attivita'  e la
razionalizzazione  della  spesa,  anche  al  fine  di  finanziare gli
interventi  di  manutenzioni  ordinaria  e  straordinaria delle parti
comuni  nell'ambito  portuale,  con priorita' per quelli previsti nei
piani   triennali   gia'   approvati,  ivi  compresa  quella  per  il
mantenimento  dei  fondali,  sono  attribuiti  a  ciascuna  autorita'
portuale,   a   decorrere   dall'anno  2007,  per  la  circoscrizione
territoriale di competenza:
a)  il  gettito  della  tassa  erariale  di cui all'articolo 2, primo
comma,  del  decreto-legge  28  febbraio 1974, n. 47, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  16  aprile  1974,  n. 117, e successive
modificazioni;
b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I
della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.
Istituzione di un Fondo perequativo a favore delle autorita' portuali
983.  A decorrere dall'anno 2007 e' istituito presso il Ministero dei
trasporti  un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro,
la  cui  dotazione e' ripartita annualmente tra le autorita' portuali
secondo  criteri  fissati  con decreto del Ministro dei trasporti, al
quale   compete   altresi'   il   potere   di  indirizzo  e  verifica
dell'attivita'  programmatica  delle  autorita' portuali. A decorrere
dall'anno  2007  sono  conseguentemente  soppressi  gli  stanziamenti
destinati alle autorita' portuali per manutenzioni dei porti.
Autorizzazione    alle   Autorita'   portuali   all'applicazione   di
addizionali
984.  Le  autorita' portuali sono autorizzate all'applicazione di una
addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti
di  vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei
piani di sicurezza portuali.
Conferma attribuzione alle autorita' portuali della Tassa sulle merci
985.  Resta  ferma  l'attribuzione  a ciascuna autorita' portuale del
gettito  della  tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo
III  del  titolo  II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive
modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.
Interpretazione  autentica  su  ambito di applicazione della Tassa di
ancoraggio e della tassa sulle merci
986.  Le  disposizioni  di  cui  alle  lettere a) e b) del comma 982,
nonche'  quelle di cui al comma 985, si interpretano nel senso che le
navi  che  compiono  operazioni  commerciali  e  le merci imbarcate e
sbarcate  nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o
presso   strutture   di  ormeggio,  quali  banchine,  moli,  pontili,
piattaforme,  boe,  torri  e  punti  di  attracco,  in qualsiasi modo
realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle
merci.
Modalita' di Riscossione
987.  Gli  uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di
cui  ai  commi  982,  984 e 985 senza alcun onere per gli enti cui e'
devoluto il relativo gettito.
Applicazione alle autorita' portuali del sistema di Tesoreria mista
988.  In  conseguenza  del  regime  di  autonomia  finanziaria  delle
autorita'  portuali  ad esse non si applica il disposto dell'articolo
1,  comma  57,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e si applica il
sistema  di  tesoreria  mista  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo  7  agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre
2006  nei  sottoconti  fruttiferi  possono  essere  prelevate  in due
annualita' nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.
Rinvio  a norme regolamentari per la Definizione sistema di autonomia
finanziaria delle autorita' portuali
989.  Ai  fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria
delle  autorita'  portuali,  il  Governo  e' autorizzato ad adottare,
entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  un  regolamento,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della
legge  23  agosto  1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle
tasse  e  dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n.
82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n.
47,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 16 aprile 1974, n.
117,  ed  alla  legge 5 maggio 1976, n. 355, nonche' i criteri per la
istituzione  delle  autorita' portuali e la verifica del possesso dei
requisiti  previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione,
tenendo  conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti,
del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali,
del volume dei traffici e della capacita' di autofinanziamento.
Rinvio  a  decreti interministeriali per individuazione di tributi da
devolvere alle autorita' portuali
990.  Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria
delle  autorita'  portuali,  con  decreto adottato di concerto tra il
Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e
il  Ministero  delle  infrastrutture,  e'  determinata,  per  i porti
rientranti   nelle   circoscrizioni   territoriali   delle  autorita'
portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali
da   devolvere   a   ciascuna   autorita'  portuale,  al  fine  della
realizzazione  di  opere  e  servizi  previsti  nei  rispettivi piani
regolatori  portuali  e  piani  operativi  triennali  con contestuale
soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.
Contributo  quindicennale  per  realizzazione  Grandi  infrastrutture
portuali
991.  E' autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici
anni  a  decorrere  dall'anno  2007,  a  valere  sulle risorse per la
realizzazione   delle   opere  strategiche  di  preminente  interesse
nazionale  di  cui  alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali
che  risultino  immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al
comma  990,  previa  acquisizione dei corrispondenti piani finanziari
presentati dalle competenti autorita' portuali e garantiti con idonee
forme  fideiussorie  dai soggetti gestori che si impegnano altresi' a
farsi  carico  di una congrua parte dell'investimento, sono stabilite
le modalita' di attribuzione del contributo.
Qualificazione  ai  fini IVA delle opere previste da piani regolatori
portuali in porti gia' esistenti
992.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo 3, comma 13, del
decreto-legge  27  aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  26  giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti gia'
esistenti  di  opere  previste  nel piano regolatore portuale e nelle
relative     varianti    ovvero    qualificate    come    adeguamenti
tecnico-funzionali sono da intendersi quali attivita' di ampliamento,
ammodernamento e riqualificazione degli stessi.
Regime fiscale atti di concessione demaniale
993.  Gli  atti  di  concessione demaniale rilasciati dalle autorita'
portuali,  in  ragione  della  natura  giuridica di enti pubblici non
economici  delle  autorita'  medesime, restano assoggettati alla sola
imposta   proporzionale   di   registro  ed  i  relativi  canoni  non
costituiscono  corrispettivi  imponibili  ai  fini  dell'imposta  sul
valore   aggiunto.   Gli   atti  impositivi  o  sanzionatori  fondati
sull'applicazione   dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ai  canoni
demaniali  marittimi  introitati  dalle  autorita'  portuali  perdono
efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.
Contributo  quindicennale per mutui contratti per la realizzazione di
Grandi infrastrutture portuali
994.  E'  autorizzato  un  contributo di 15 milioni di euro annui per
quindici  anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per
la  realizzazione  delle  opere  strategiche  di preminente interesse
nazionale,  di  cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni,  quale contributo per i mutui contratti nell'anno 2007
per  la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino
immediatamente cantierabili.
Disposizioni attuative
995. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d'intesa con
il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le
disposizioni  attuative  del  comma  994  al  fine  di  assicurare il
rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 994.
996. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma
11 sono aggiunti i seguenti:
Disciplina  dell'attivita'  di dragaggio nei siti oggetto di bonifica
di interesse nazionale
"11-bis.  Nei  siti  oggetto  di  interventi di bonifica di interesse
nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152,  il  cui  perimetro  comprende in tutto o in parte la
circoscrizione  dell'Autorita'  portuale,  le operazioni di dragaggio
possono  essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del
progetto  relativo alle attivita' di bonifica. Al fine di evitare che
tali  operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il
progetto  di  dragaggio,  basato  su  tecniche  idonee  ad evitare la
dispersione  del  materiale, e' presentato dall'Autorita' portuale, o
laddove  non  istituita  dall'ente  competente,  al  Ministero  delle
infrastrutture,  che  lo approva entro trenta giorni sotto il profilo
tecnico-economico  e  lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare per l'approvazione definitiva. Il
decreto  di  approvazione  del Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla
suddetta  trasmissione.  Il  decreto  di  autorizzazione  produce gli
effetti  previsti  dal  comma  6  del citato articolo 252 del decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nonche',  limitatamente alle
attivita' di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal
comma 7 dello stesso articolo.
11-ter.  I  materiali  derivanti  dalle  attivita'  di dragaggio, che
presentano   caratteristiche  chimiche,  fisiche  e  microbiologiche,
analoghe  al  fondo  naturale  con  riferimento al sito di prelievo e
idonee   con   riferimento  al  sito  di  destinazione,  nonche'  non
esibiscono   positivita'  a  test  ecotossicologici,  possono  essere
immessi  o  refluiti  in  mare  ovvero  impiegati per formare terreni
costieri,  su  autorizzazione  del  Ministero  dell'ambiente  e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  che  provvede nell'ambito del
procedimento  di  cui  al  comma  11-bis.  Restano salve le eventuali
competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di
dragaggio  aventi  le  caratteristiche  di  cui  sopra possono essere
utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione
della regione territorialmente competente.
11-quater.  I  materiali  derivanti dalle attivita' di dragaggio e di
bonifica,  se  non  pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti
finalizzati   esclusivamente  alla  rimozione  degli  inquinanti,  ad
esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli
inquinanti  stessi,  come  quelli di solidificazione/stabilizzazione,
possono    essere   refluiti,   su   autorizzazione   della   regione
territorialmente  competente,  all'interno  di  casse  di colmata, di
vasche  di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in
ambito  costiero,  il  cui  progetto e' approvato dal Ministero delle
infrastrutture,  d'intesa  con  il  Ministero  dell'ambiente  e della
tutela  del  territorio  e  del  mare. Le stesse devono presentare un
sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente
al  perimetro  e  sul  fondo,  in  grado  di  assicurare requisiti di
permeabilita'  almeno equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s
e  spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle
attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli
di  inquinamento  superiori  ai  valori limite di cui alla tabella l,
allegato  5,  parte  quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152
del  2006  deve  essere  attivata  la procedura di bonifica dell'area
derivante  dall'attivita'  di  colmata in relazione alla destinazione
d'uso.
11-quinquies.  L'idoneita'  del  materiale  dragato ad essere gestito
secondo  quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata
mediante  apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio
sulla  base  di  metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
da  adottare  entro  quarantacinque  giorni  dalla data di entrata in
vigore   della  presente  disposizione.  In  caso  di  realizzazione,
nell'ambito  dell'intervento  di  dragaggio,  di strutture adibite al
deposito   temporaneo  di  materiali  derivanti  dalle  attivita'  di
dragaggio  nonche'  dalle  operazioni  di  bonifica, prima della loro
messa  a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato
in  trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non
trasferimento  degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte
salve  le  disposizioni  adottate per la salvaguardia della Laguna di
Venezia.
11-sexies.   Si  applicano  le  previsioni  della  vigente  normativa
ambientale nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a
terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio".
997.  All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la
lettera m) e' sostituita dalla seguente:
Competenze  del Presidente della Autorita' portuale per navigabilita'
e mantenimento ed approfondimento dei fondali nei porti
"m)  assicura  la  navigabilita'  nell'ambito  portuale e provvede al
mantenimento  ed  approfondimento  dei fondali, fermo restando quanto
disposto  dall'articolo  5,  commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di
escavazione  e  manutenzione  dei fondali puo' indire, assumendone la
presidenza,   una   conferenza  di  servizi  con  le  amministrazioni
interessate  da  concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi
indifferibili di necessita' ed urgenza puo' adottare provvedimenti di
carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5, commi
11-bis e seguenti, ove applicabili".
Liberalizzazione settore cabotaggio marittimo Autorizzazione di spesa
per stipula nuove convenzioni per collegamenti marittimi essenziali
998.  Ai  fini  di  completare  il  processo  di liberalizzazione del
settore  del  cabotaggio  marittimo  e  di  privatizzare  le societa'
esercenti  i  servizi  di  collegamento  ritenuti  essenziali  per le
finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684,
e  agli  articoli  1  e  8  della  legge  19  maggio  1975, n. 169, e
successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non
anteriore  al  31  dicembre  2012,  sono  stipulate, nei limiti degli
stanziamenti  di  bilancio a legislazione vigente, con dette societa'
entro  il  30  giugno  2007. A tal fine e' autorizzata la spesa di 50
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
Individuazione  del  Contenuto  delle  convenzioni  per  collegamenti
marittimi essenziali
999.  Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, sulla
base  dei  criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e determinano
le  linee  da  servire,  le  procedure  e i tempi di liquidazione del
rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di
efficientamento  volti  a  ridurre i costi del servizio per l'utenza,
nonche'  forme  di  flessibilita'  tariffaria  non  distorsive  della
concorrenza.  Le convenzioni sono notificate alla Commissione europea
per  la verifica della loro compatibilita' con il regime comunitario.
Nelle  more  degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni
attualmente in vigore.
Abrogazione di disposizioni concernenti i
1000. Sono abrogati:
Servizi  Marittimi sovvenzionati di collegamento con isole maggiori e
minori
a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
b)  i  commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989,
n.  77,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n.
160;
c)  il  secondo  comma  dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20
dicembre 1974, n. 684;
d) l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.
Partecipazione   del   gruppo  Finmare  nella  societa'  Tirrenia  di
navigazione
1001.  All'articolo  1,  comma 1, della legge 19 maggio 1975, n. 169,
dopo  le  parole:  "partecipa  in  misura  non inferiore al 51%" sono
aggiunte   le   seguenti:   "fino   all'attuazione  del  processo  di
privatizzazione  del  Gruppo Tirrenia e delle singole societa' che ne
fanno parte".
Ampliamento del Porto Taranto
1002.  Al  fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad
assicurare  il  necessario adeguamento strutturale, per l'ampliamento
del  porto  di  Taranto  il  Ministro delle infrastrutture procede ai
sensi  dell'articolo  163 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Autorizzazione  di  spesa  per  lo sviluppo hub portuali di interesse
nazionale
1003.  Per  lo  sviluppo  delle  filiere  logistiche  dei  servizi ed
interventi  concernenti  i  porti con connotazioni di hub portuali di
interesse   nazionale,  nonche'  per  il  potenziamento  dei  servizi
mediante  interventi  finalizzati allo sviluppo dell'intermodalita' e
delle  attivita' di transhipment, e' autorizzato un contributo di 100
milioni  di  euro  per  l'anno  2008  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione  della  spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei
trasporti,  sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce  con  proprio  decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  i  criteri e le
caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse
nazionale.
Utilizzo  di  quota  parte delle risorse per lo sviluppo del Porto di
Gioia Tauro, di Augusta, del porto canale di Cagliari
1004.  Le  risorse  di  cui al comma 1003 sono finalizzate, fino alla
concorrenza  del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di
Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta
ai  porti  gia' individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto
canale  di Cagliari, nonche' al fine di incentivare la localizzazione
nella  relativa area portuale di attivita' produttive anche in regime
di zona franca in conformita' con la legislazione comunitaria vigente
in materia.
Istituzione  del  Comitato  interministeriale  per  sviluppo  sistemi
portuali
1005.  Per  l'adozione  del  piano di sviluppo e di potenziamento dei
sistemi  portuali  di  interesse  nazionale  e  per la determinazione
dell'importo  di  spesa destinato a ciascuno di essi, e' istituito un
apposito  Comitato  composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro
dell'interno,   dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  dal
Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture,
dal  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dal  Ministro dell'universita' e della ricerca nonche' dai presidenti
delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti,
approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.
Destinazione   delle   somme   non   utilizzate   al   termine  della
realizzazione delle opere
1006.  Le  somme  di  cui  al  comma 1003 non utilizzate dai soggetti
attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle
provenienti dai ribassi d'asta, sono versate all'entrata del bilancio
dello   Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  ad  apposito capitolo da istituire
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dei  trasporti  per gli
interventi di cui ai commi 1003, 1004 e 1005.
Applicazione del codice dei contratti pubblici per contratti pubblici
di rilevanza comunitaria nei settori ordinari
1007. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 1003, 1004 e 1005
si  applicano  le  disposizioni  della  parte  II, titolo I, capo IV,
sezione  II,  del  codice  dei  contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
Integrazione  di  autorizzazioni  di  spesa per la prosecuzione degli
interventi nelle zone terremotate del Molise e di Foggia.
1008.  Al  fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle
opere  di  ricostruzione  nelle zone colpite dagli eventi sismici nel
territorio  del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e,
in  particolare,  delle  esigenze  ricostruttive  del  comune  di San
Giuliano  di  Puglia,  si  provvede  alla  ripartizione delle risorse
finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse stesse al comune
di  San  Giuliano  di  Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti
comuni  con  precedenza  ai comuni del cratere mediante ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo
5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225, in modo da
garantire  ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di
85  milioni  di  euro  per  l'anno  2007  e di 35 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2008  e  2009, a valere sull'autorizzazione di
spesa  di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195, che e' a tal fine
integrata  di  80  milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di
euro  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009.  Gli  interventi  di
ricostruzione  finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie
sono  adottati  in  coerenza  con  i programmi gia' previsti da altri
interventi infrastrutturali statali.
Autorizzazione  di  spesa  a  favore  dei  Comuni  della  Val di Noto
titolari programmi comunitaria URBAN
1009.   Ai   fini   della   prosecuzione  degli  interventi  previsti
dall'articolo  2  della  legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive
modificazioni,  e'  autorizzata  la  spesa  di  3 milioni di euro per
ciascuno  degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val
di   Noto   riconosciuti   dall'UNESCO   come   patrimonio   mondiale
dell'umanita',  titolari  di  programmi comunitari URBAN, che abbiano
una popolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di
provincia.
Autorizzazione  di  spesa  per  concessione  di  Contributi  edilizia
privata nel Belice
1010.  Per  le finalita' di cui all'articolo 17, comma 5, della legge
11  marzo  1988, n. 67, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro
per  l'anno  2007,  di  30  milioni  di  euro per l'anno 2008 e di 50
milioni  di euro per l'anno 2009. Le risorse di cui al presente comma
possono  essere  utilizzate  dai  comuni  beneficiari  anche  per  le
finalita'  di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo
1981,  n.  64;  in  tal  caso i rapporti tra il provveditorato per le
opere  pubbliche  ed  i  comuni  interessati  saranno disciplinati da
apposita  convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge  non  sono  piu' ammesse domande di contributo finalizzate alla
ricostruzione post terremoto.
Regolarizzazione versamenti in provincia di Catania
1011.  Ai  soggetti  destinatari  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei  ministri  10  giugno  2005, n. 3442, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  17  giugno 2005, interessati dalla
proroga   dello  stato  di  emergenza  nella  provincia  di  Catania,
stabilita  per  l'anno  2006 con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
304  del 31 dicembre 2005, e' consentita la definizione della propria
posizione  entro  il  30  giugno 2007, relativamente ad adempimenti e
versamenti,  corrispondendo  l'ammontare dovuto per ciascun tributo e
contributo  a  titolo  di  capitale,  al  netto  dei  versamenti gia'
eseguiti  a  titolo  di  capitale  ed  interessi, diminuito al 50 per
cento,  ferme  restando le vigenti modalita' di rateizzazione. Per il
ritardato  versamento  dei  tributi  e  contributi di cui al presente
comma   si   applica  l'istituto  del  ravvedimento  operoso  di  cui
all'articolo  13  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive   modificazioni,   ancorche'  siano  state  notificate  le
cartelle esattoriali.
Incremento  delle  risorse per la prosecuzione degli interventi nelle
zone terremotate di Marche ed Umbria
1012.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  nei  territori delle
regioni  Umbria  e  Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre
1997,  le  risorse  di  cui  al  decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono
integrate  di  un  contributo  annuo di 52 milioni di euro per l'anno
2007  e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da
erogare  alle  medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una quota pari
a  17  milioni  di  euro  per  l'anno  2007 e' riservata, quanto a 12
milioni  di euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 14,
comma  14,  e quanto a 5 milioni di euro per la copertura degli oneri
di  cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge. I termini
di  recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13
e  14,  commi  1,  2  e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668,
all'articolo  2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e
all'articolo  2,  comma  2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908,
del  Ministro  dell'interno,  delegato  per  il  coordinamento  della
protezione  civile,  e successive modificazioni, sono prorogati al 31
dicembre  2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro,
si provvede a valere sul contributo previsto per l'anno 2007.
Contributo  quindicennale  per la prosecuzione degli interventi nelle
zone terremotate della Basilicata e Campania
1013. A valere sulle risorse di cui al comma 977, per la prosecuzione
degli   interventi  di  ricostruzione  nei  territori  delle  regioni
Basilicata  e  Campania  colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di
cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, e'
autorizzato  un  contributo  quindicennale  di  3,5 milioni di euro a
decorrere  da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare, alle
medesime  regioni,  secondo  modalita'  e  criteri  di  ripartizione,
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Contributo  quindicennale  a sostegno delle popolazioni dei comuni di
Marche, Liguria, Veneto e della provincia di Vibo Valentia colpite da
eventi  alluvionali  nell'anno 2006 e della regione Umbria per eventi
metereologici del 2005 e esplosione oleificio "Umbria olii".
1014.  Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni
dei  comuni  della  regione  Marche, colpiti dagli eventi alluvionali
nell'anno  2006,  a  valere  sulle  risorse  di  cui al comma 977, e'
autorizzato  un  contributo  quindicennale  di  1,5 milioni di euro a
decorrere  da  ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e 2009, da erogare
secondo  modalita'  e  criteri determinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri. Per il sostegno degli interventi a favore
delle  popolazioni  delle  regioni  Liguria  e  Veneto, nonche' della
provincia  di  Vibo  Valentia  colpite  dagli  eventi  alluvionali  e
meteorologici  dell'anno  2006, e' autorizzata altresi' la spesa, per
ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009,  di  10  milioni di euro
complessivi. E' autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di euro per
l'anno  2007  e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la
regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e
per   il  ristoro  dei  danni  causati  dall'esplosione  verificatasi
nell'oleificio  "Umbra  olii", nel comune di Campello sul Clitumno in
provincia di Perugia.
Contributo per zone alluvionate della provincia di Vibo Valentia
1015.   Per  la  prosecuzione  degli  interventi  e  delle  opere  di
ricostruzione  nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio
2006  nel territorio della provincia di Vibo Valentia, e' autorizzato
un  contributo  di  8  milioni di euro per l'anno 2007, da erogare ai
comuni  interessati secondo la ripartizione da effettuare con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
Semplificazione  procedure contabili e autorizzazione di spesa per il
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa
1016.  I  fondi  di  cui  alla  legge  26  febbraio  1992,  n. 211, e
successive modificazioni, destinati al cofinanziamento delle opere di
cui  alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
possono  essere  utilizzati  per il finanziamento parziale dell'opera
intera,  con  le  stesse  modalita'  contabili  e  di rendicontazione
previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del
2001.  Per  il  completamento  del  programma degli interventi di cui
all'articolo  9  della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' autorizzata
una  spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009,  destinata  alla  realizzazione di completamenti delle opere in
corso  di realizzazione. Il Ministero dei trasporti provvede, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, ad un piano di riparto di
tali  risorse, valutando le esigenze piu valide ed urgenti in tema di
trasporto.
Rinvio  a  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri per
l'individuazione delle Strade di rilievo nazionale ed autostrade
1017.  Nelle  more  dell'organico  recepimento nell'ordinamento delle
disposizioni  di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  del  17  maggio  2006,  che modifica la direttiva
1999/62/CE  relativa  alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti  al  trasporto  di  merci  su  strada  per  l'uso  di  alcune
infrastrutture,   con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  da  emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dei trasporti, sentito il parere del Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  delle  competenti
Commissioni  parlamentari,  sono  individuate  le  tratte  della rete
stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate
le   disposizioni  recate  dalla  citata  direttiva  2006/38/CE.  Gli
introiti  derivati  dall'applicazione della direttiva 2006/38/CE sono
utilizzati per investimenti ferroviari.
Predisposizione di un nuovo piano economico finanziario dell'Anas spa
ed introduzione della convenzione unica
1018.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge  ANAS  Spa  predispone  un  nuovo  piano economico-finanziario,
riferito  all'intera  durata  della sua concessione, nonche' l'elenco
delle   opere  infrastrutturali  di  nuova  realizzazione  ovvero  di
integrazione  e  manutenzione  di  quelle  esistenti, che costituisce
parte  integrante  del  piano.  Il piano e' approvato con decreto del
Ministro   delle   infrastrutture,   di   concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro  dei  trasporti  e il
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare,
sentite  le  competenti Commissioni parlamentari; con analogo decreto
e'  approvato l'aggiornamento del piano e dell'elenco delle opere che
ANAS   Spa   predispone  ogni  cinque  anni.  In  occasione  di  tali
approvazioni e' altresi' sottoscritta una convenzione unica di cui il
nuovo   piano  ed  i  successivi  aggiornamenti  costituiscono  parte
integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal
nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.
Limite massimo durata concessione ANAS
1019.  Ferma l'attuale durata della concessione di ANAS Spa fino alla
data  di  perfezionamento  della convenzione unica ai sensi del comma
1018, all'articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002,  n.  178,  le  parole:  "trenta  anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "cinquanta  anni".  In occasione del perfezionamento della
convenzione  unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, puo' adeguare la durata
della concessione di ANAS Spa.
Ripartizione canone annuo a carico enti concessionari ANAS
1020.  A  decorrere dal 1o gennaio 2007 la misura del canone annuo di
cui  all'articolo  10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e'  fissata  nel  2,4  per  cento  dei  proventi netti dei pedaggi di
competenza  dei concessionari. Il 42 per cento del predetto canone e'
corrisposto  direttamente  ad  ANAS Spa che provvede a darne distinta
evidenza  nel  piano economico-finanziario di cui al comma 1018 e che
lo  destina  alle sue attivita' di vigilanza e controllo sui predetti
concessionari   secondo   direttive   impartite  dal  Ministro  delle
infrastrutture,  volte  anche  al  conseguimento  della loro maggiore
efficienza  ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede,
nei  limiti  degli  ordinari  stanziamenti di bilancio, all'esercizio
delle  sue  funzioni  di  indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed
operativa  nei  riguardi  di  ANAS  Spa,  nonche'  dei  concessionari
autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle
previste  dall'articolo  163,  comma  3,  del  codice  dei  contratti
pubblici  relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo  12  aprile 2006, n. 163; all'alinea del medesimo comma 3
dell'articolo  163,  le  parole:  ",  ove  non  vi  siano  specifiche
professionalita'  interne,"  sono soppresse. Le convenzioni accessive
alle  concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono
corrispondentemente  modificate  al  fine  di assicurare l'attuazione
delle disposizioni del presente comma.
Soppressione  del Sovrapprezzo tariffario autostradale e sostituzione
con nuovo sovrapprezzo destinato ad ANAS
1021.   Il   sovrapprezzo   tariffario   autostradale   previsto,  in
particolare,  dagli articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e
successive  modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
e  successive modificazioni, e' soppresso. A decorrere dal 1o gennaio
2007  e' istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade,
un  sovrapprezzo il cui importo e' pari: a) per le classi di pedaggio
A  e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2007, a 2,5
millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2008 e a 3 millesimi di
euro  a  chilometro dal 1o gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio
3,  4  e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1o gennaio 2007, a
7,5  millesimi  di  euro  a  chilometro  dal  1o  gennaio  2008 e a 9
millesimi  di  euro  a  chilometro dal 1o gennaio 2009. I conseguenti
introiti  sono  dovuti  ad  ANAS  Spa, quale corrispettivo forfetario
delle  sue  prestazioni  volte ad assicurare l'adduzione del traffico
alle  tratte  autostradali in concessione, attraverso la manutenzione
ordinaria  e  straordinaria,  l'adeguamento  e il miglioramento delle
strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa.
Con  decreto  del  Ministro delle infrastrutture, su proposta di ANAS
Spa,  sono  stabilite  le modalita' di attuazione del presente comma,
ivi  incluse  quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonche'
quelle  di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma.
Conseguentemente  alle  maggiori  entrate  sono  ridotti  i pagamenti
dovuti  ad  ANAS  Spa  a  titolo  di  corrispettivo  del contratto di
servizio.
Istituzione del Fondo per investimenti in infrastrutture ferroviarie
1022. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e'
istituito   un  nuovo  fondo  per  contribuire  al  finanziamento  di
investimenti  in  infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono,
previo  versamento all'entrata del bilancio dello Stato, gli introiti
derivanti  da  ulteriori  sovrapprezzi  sui  pedaggi autostradali, da
istituire  per specifiche tratte della rete. Le concrete modalita' di
attuazione  della  misura  di cui al presente comma sono definite con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il
Ministro  dei  trasporti  e  sentita  la  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge.  Nei contratti di servizio con le
imprese  ferroviarie  e'  stabilito che una quota corrispondente alle
risorse  di  cui  al  presente  comma  e'  destinata  all'acquisto di
materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani
ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi.
Direttive per la disciplina dell'attivita' dell'ANAS
1023.  Al  fine  di  assicurare  gli obiettivi di cui ai commi 1020 e
1021,  con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sono impartite ad ANAS
Spa,  anche in deroga all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178,  come  da  ultimo  modificato  dai  commi  1019, 1024 e 1028 del
presente  articolo,  direttive  per  realizzare,  anche attraverso la
costituzione  di  apposita  societa', le cui azioni sono assegnate al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  che  esercita i diritti
dell'azionista  di  intesa  con  il  Ministero  delle infrastrutture,
l'autonomia  e  la  piena  separazione organizzativa, amministrativa,
finanziaria  e  contabile  delle sue attivita' volte alla vigilanza e
controllo  sui  concessionari autostradali, nonche' al concorso nella
realizzazione  dei  compiti  di  cui all'articolo 6-ter, comma 2, del
decreto-legge   30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono
impartite   altresi'  per  assicurare  le  modalita'  di  gestione  e
dell'eventuale  trasferimento  delle partecipazioni gia' possedute da
ANAS Spa in societa' concessionarie autostradali. Presso il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un nuovo capitolo di
bilancio  nel  quale  affluiscono,  in  caso  di  costituzione  della
predetta societa', quota parte dei contributi statali gia' attribuiti
ad ANAS Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla
base   di   un   contratto   di   servizio  con  il  Ministero  delle
infrastrutture,  di  concerto  con il Ministero dell'economia e delle
finanze, le attivita' della medesima societa'.
Abrogazione di sub concessioni di compiti ANAS
1024.  All'articolo  7, comma 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002,
n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: ", in
conformita'"  fino  a:  "da  essa  costituite"  sono sostituite dalla
seguente:  "svolge" ed il secondo periodo e' soppresso. Nell'articolo
6-ter  del  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5
sono abrogati.
Soppressione  Fondo  centrale  di  garanzia  autostradale  e ferrovie
metropolitane e subentro dell'ANAS
1025.  Il  Fondo  centrale  di  garanzia per le autostrade e ferrovie
metropolitane,  di  cui  all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n.
382,  e  successive  modificazioni,  e'  soppresso. ANAS Spa subentra
nella  mera  gestione  dell'intero  patrimonio  del citato Fondo, nei
crediti  e  nei  residui  impegni  nei  confronti  dei  concessionari
autostradali,  nonche'  nei  rapporti con il personale dipendente. Il
subentro non e' soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilita'
nette   presenti  nel  patrimonio  del  Fondo  alla  data  della  sua
soppressione  e  derivanti altresi' dalla riscossione dei crediti nei
confronti  dei concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa,
secondo  le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di
concerto   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ad
integrazione  delle  risorse  gia'  stanziate  a  tale scopo, per gli
interventi  di  completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria
attuativi  delle  deliberazioni  adottate  dal  CIPE,  ai sensi della
legislazione  vigente,  compatibilmente con gli obiettivi programmati
di  finanza  pubblica.  Le  predette  disponibilita',  alle  quali si
applicano  le disposizioni di cui al comma 1026 nonche' quelle di cui
all'articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate
in  apposita  posta  di  bilancio di ANAS Spa; del loro impiego viene
reso    altresi'    conto,    in    modo    analitico,    nel   piano
economico-finanziario di cui al comma 1018.
Estensione  disposizioni contabili all'ANAS e autorizzazione di spesa
per rimborso rate di ammortamento dei mutui
1026.  A  decorrere  dal  1o  gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici
erogati  ad  ANAS  Spa  a  copertura degli investimenti funzionali ai
compiti  di  cui essa e' concessionaria ed all'ammortamento del costo
complessivo  di tali investimenti si applicano le disposizioni valide
per  il  Gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  di cui
all'articolo  1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
A  tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa di 1.560 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi,
dell'importo  di  60  milioni di euro, da destinare al rimborso delle
rate  di  ammortamento  dei  mutui  contratti  da  ANAS Spa di cui al
contratto di programma 2003-2005.
Autorizzazione   di   spesa   per   ripristino   Contributi   annuali
ammortamento mutui
1027.  E'  autorizzata  la  spesa  complessiva di 23.400.000 euro per
l'anno 2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno,
dei  contributi  annuali  concessi  per  l'ammortamento  dei mutui in
essere contratti ai sensi dell'articolo 2, commi 86 e 87, della legge
23  dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per l'importo di 4 milioni
di  euro  ciascuno, nonche' dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25
marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, per l'importo di 15.400.000 euro.
rinvio alla legge finanziaria per Aumento capitale sociale ANAS
1028.  All'articolo  7, comma 1-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002,
n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Per gli anni
successivi  si  provvede  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468".
Attribuzione priorita' lavori ANAS
1029.  Nell'elenco  di  cui  al  comma  1018,  assumono  priorita' la
costruzione  di  tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere
internazionale  e  la  messa  in  sicurezza  delle vie di accesso, in
ottemperanza  alla  direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  29  aprile  2004,  relativa  ai  requisiti minimi di
sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
Modifiche   al  decreto  legge  n.  262  in  materia  di  concessioni
autostradali
1030.  All'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre  2006, n. 262,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  comma 82 le parole da: "; in fase di prima applicazione" sino
alla fine del comma sono soppresse;
b) al comma 83:
1)  sono  premesse  le  seguenti  parole:  "Al  fine di garantire una
maggiore  trasparenza  del  rapporto  concessorio, di adeguare la sua
regolamentazione  al  perseguimento degli interessi generali connessi
all'approntamento  delle  infrastrutture e alla gestione del servizio
secondo  adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualita' e
in  condizioni  di economicita' e di redditivita', e nel rispetto dei
principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE,";
2) alla lettera g) le parole: "in particolare" sono soppresse;
c) il comma 84 e' sostituito dal seguente:
"84.  Gli  schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati
tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83,
sentito  il  Nucleo  di consulenza per l'attuazione delle linee guida
sulla  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita' (NARS), sono
sottoposti   all'esame   del   Comitato   interministeriale   per  la
programmazione   economica   (CIPE),  anche  al  fine  di  verificare
l'attuazione  degli  obiettivi  di  cui  al  comma  83. Tale esame si
intende  assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro
quarantacinque  giorni  dalla  richiesta di iscrizione all'ordine del
giorno.   Gli   schemi  di  convenzione,  unitamente  alle  eventuali
osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le  conseguenze  di  carattere  finanziario.  Il parere e' reso entro
trenta  giorni  dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza
che   le   Commissioni   abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva
competenza,  le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora
non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti
entro  quattro  mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma
82,  il  concessionario  formula  entro  trenta  giorni  una  propria
proposta. Qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta,
si applica quanto previsto dai commi 87 e 88";
d) al comma 85, capoverso 5:
1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c)  agire  a  tutti  gli effetti come amministrazione aggiudicatrice
negli  affidamenti  di  forniture e servizi di importo superiore alla
soglia  di  rilevanza  comunitaria nonche' di lavori, ancorche' misti
con  forniture  o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel
rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e  forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni;";
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d)  sottoporre  gli  schemi  dei  bandi  di  gara delle procedure di
aggiudicazione
all'approvazione  di  ANAS  Spa,  che  deve pronunciarsi entro trenta
giorni  dal  loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine
si  applica  l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare
la  partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese
comunque  collegate  ai  concessionari, che siano realizzatrici della
relativa  progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione,
a  decorrere  dal  3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei
ministri   in   data   16   maggio   1997,  relativa  al  divieto  di
partecipazione  all'azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti
che  operano  in  prevalenza  nei  settori  delle costruzioni e della
mobilita';";
3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e)  prevedere  nel  proprio statuto idonee misure atte a prevenire i
conflitti  di  interesse  degli  amministratori,  e,  per gli stessi,
speciali  requisiti  di onorabilita' e professionalita', nonche', per
almeno alcuni di essi, di indipendenza;";
e)  al  comma  87,  il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel
caso  in  cui  il concessionario, in occasione dell'aggiornamento del
piano  finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al
comma  82,  non convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi
quanto  previsto  dal  comma 88, il rapporto concessorio si estingue,
salvo l'eventuale diritto di indennizzo";
f) il comma 88 e' sostituito dal seguente:
"88.  Qualora  ANAS  Spa  ritenga  motivatamente  di non accettare la
proposta  alternativa  che  il  concessionario  formuli nei 30 giorni
successivi  al ricevimento della proposta di convenzione, il rapporto
concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo";
g)  al  comma  89,  lettera  a),  il  capoverso  5  e' sostituito dal
seguente:
"5.  Il  concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre
di  ogni  anno,  le  variazioni  tariffarie che intende applicare. Il
concedente,  nei  successivi  quarantacinque  giorni, previa verifica
della   correttezza   delle   variazioni   tariffarie,  trasmette  la
comunicazione,   nonche'   una   sua   proposta,  ai  Ministri  delle
infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano  o  rigettano  le  variazioni  proposte  con  provvedimento
motivato   nei   trenta   giorni   successivi  al  ricevimento  della
comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in
presenza  di  un  nuovo  piano  di interventi aggiuntivi, comportante
rilevanti  investimenti,  il  concessionario  comunica al concedente,
entro  il  31  ottobre  di  ogni anno, la componente investimenti del
parametro  X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che
va   ad   integrare   le   variazioni   tariffarie   comunicate   dal
concessionario  entro  il 30 settembre. Il concedente, nei successivi
trenta  giorni,  previa verifica della correttezza delle integrazioni
tariffarie,  trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai
Ministri  delle  infrastrutture  e  dell'economia  e delle finanze, i
quali,  di concerto, approvano o rigettano con provvedimento motivato
le   integrazioni   tariffarie   nei   trenta  giorni  successivi  al
ricevimento della comunicazione".
Istituzione  del  Fondo  per  il  miglioramento  della  mobilita' dei
pendolari
1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo
economico,  l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e
favorire  il  riequilibrio  modale  degli  spostamenti  quotidiani in
favore  del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei
servizi  offerti,  e'  istituito presso il Ministero dei trasporti un
fondo  per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti
a  tali  servizi. Tale fondo, per il quale e' autorizzata la spesa di
100  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e'
destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:
a)  per  l'acquisto  di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di
competenza  regionale  di  cui  agli  articoli  8  e  9  del  decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;
b)   per   l'acquisto   di  veicoli  destinati  a  servizi  su  linee
metropolitane, tranviarie e filoviarie;
c)  per  l'acquisto  di  autobus  a  minor  impatto  ambientale  o ad
alimentazione non convenzionale.
Piano di riparto del Fondo e criteri
1032.   Il  Ministero  dei  trasporti,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano
di  riparto  tra le regioni e le province autonome, in conformita' ai
seguenti criteri:
a)  priorita'  al completamento dei programmi finanziati con la legge
18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge 26
febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;
b) condizioni di vetusta' degli attuali parchi veicolari;
c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;
d) priorita' alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si
siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies
dell'articolo  18  del  decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
introdotti  dall'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.
Facolta'  per  le regioni e le province autonome di utilizzare Centri
di acquisto comuni per modalita' di trasporto
1033.  Al  fine  di  razionalizzare la spesa e conseguire economie di
scala,  relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari
di  cui al comma 1031, le regioni, le regioni a statuto speciale e le
province  autonome  possono coordinarsi attraverso centri di acquisto
comuni  per  modalita'  di  trasporto,  anche  con  il  supporto  del
Ministero dei trasporti.
Incremento del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese
1034.  Nel  2007  il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 15, della
legge  23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti e'
incrementato di 15 milioni di euro.
Aggiornamento  del  Piano  sicurezza  stradale  e  dei  trasporti  ed
autorizzazione di spesa per attivita' connesse
1035.  Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente legge, all'aggiornamento del
Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della
legge  17  maggio  1999,  n.  144, e successive modificazioni. Per il
finanziamento   delle   attivita'   connesse   all'attuazione,   alla
valutazione   di   efficacia   ed   all'aggiornamento  del  Piano  e'
autorizzata  la  spesa  di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
Autorizzazione  di  spesa  a favore delle Attivita' di prevenzione in
materia di sicurezza nella circolazione
1036.  Al fine di consolidare ed accrescere l'attivita' del Ministero
dei  trasporti  per  la  prevenzione  in  materia  di circolazione ed
antinfortunistica  stradale, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro  per  ciascuno  degli  anni  2007, 2008 e 2009, finalizzata alla
realizzazione  di  azioni volte a diffondere i valori della sicurezza
stradale  e  ad  assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad
aggiornare  le conoscenze e le capacita' dei conducenti, a rafforzare
i  controlli  su  strada anche attraverso l'implementazione di idonee
attrezzature  tecniche,  a  migliorare  gli standard di sicurezza dei
veicoli.
Autorizzazione di spesa per Interventi per la sicurezza stradale
1037. Nel 2007 per la razionalizzazione di servizi resi dal Ministero
dei  trasporti  a  favore  dei  cittadini  a sostegno della sicurezza
stradale,  e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, finalizzati
alla  conduzione della centrale di infomobilita', all'implementazione
dei  controlli  del  circolante,  delle  ispezioni  e delle verifiche
previste  dal  codice  della  strada,  al servizio di stampa ed invio
delle patenti card, ivi comprese le relative spese di funzionamento.
Autorizzazione di spesa per Interventi per la sicurezza ferroviaria
1038.  Per  la  realizzazione  di interventi volti all'ammodernamento
tecnologico   dei   sistemi  di  sicurezza,  sia  dell'infrastruttura
ferroviaria   sia   installati   a   bordo  dei  materiali  rotabili,
finalizzati  al  conseguimento  di un maggior livello della sicurezza
della  circolazione,  per le gestioni commissariali governative e per
le ferrovie di proprieta' del Ministero dei trasporti, e' autorizzata
la  spesa  di  15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.
Autorizzazione  di spesa per potenziamento componente aereonavale del
Corpo della Capitaneria di Porto
1039.  Per  il  potenziamento  della  componente aeronavale del Corpo
delle  capitanerie  di  porto e' autorizzata la spesa di 7 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Contributi per l'innovazione tecnologica dell'industria cantieristica
1040.  Nei  limiti  e  per  le  finalita'  di cui alla sezione 3.3.1,
paragrafo 15, della "Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione
navale"  del  30  dicembre  2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione  europea  C  317  del  30 dicembre 2003, il Ministero dei
trasporti  e' autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi
speciali  delle  imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della
legge  14  giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per
cento  delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione  dei  seguenti
progetti innovativi:
a)  connessi  all'applicazione  industriale  di  prodotti  e processi
innovativi,    prodotti   o   processi   tecnologicamente   nuovi   o
sensibilmente  migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore
nell'Unione   europea,   che  comportano  un  rischio  di  insuccesso
tecnologico o industriale;
b)  limitati  al  sostegno  delle  spese di investimento, concezione,
ingegneria  industriale  e  collaudo  direttamente  ed esclusivamente
collegate alla parte innovativa del progetto.
Modalita'  e  criteri  per  applicazione benefici e autorizzazione di
spesa
1041.  Entro  due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le
modalita'   ed   i   criteri   per  l'ammissione,  la  concessione  e
l'erogazione  dei  benefici  di  cui  al  comma  1040.  A tal fine e'
autorizzato  un  contributo  di 25 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
Concessione di contributi all'INSEAN
1042.  Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9
gennaio  2006,  n.  13,  il  Ministero  dei  trasporti e' autorizzato
concedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009
all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN) di Roma.
Riorganizzazione dell'INSEAN
1043.   Al  fine  di  razionalizzare  la  spesa  e  di  garantire  il
raggiungimento  delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge  9  gennaio 2006, n. 13, il Ministro dei trasporti, di concerto
con  il  Ministro della difesa e il Ministro dell'universita' e della
ricerca,  provvede alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed
accorpamento  con  altri  enti  pubblici  di  ricerca,  dell'Istituto
nazionale  per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di
Roma  con  regolamento  adottato  ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Disciplina
Autorizzazione di spesa per rete interporti
1044.   Al   fine   del  completamento  della  rete  nazionale  degli
interporti,   con   particolare   riferimento   al   Mezzogiorno,  e'
autorizzata  la  spesa di 30 milioni di euro per il 2008. Il Ministro
dei   trasporti   con   proprio   decreto  definisce  gli  interventi
immediatamente  cantierabili,  tendenti  ad  eliminare  i  "colli  di
bottiglia"  del  sistema  logistico  nazionale  ed  a  realizzare  le
interconnessioni   stradali   e   ferroviarie   fra  hub  portuali  e
interporti.  E'  autorizzato  altresi'  un contributo di 5 milioni di
euro  per  il  2008 per il completamento della rete immateriale degli
interporti  al  fine  di potenziare il livello di servizio sulla rete
logistica nazionale.
Contributo quindicennale per opere infrastrutturali Regione Veneto
1045.  Al  fine  di  promuovere  una intesa tra lo Stato e la regione
Veneto  per  la  costruzione  ed il completamento della realizzazione
delle  opere  infrastrutturali nella regione medesima, a valere sulle
risorse   di   cui   al  comma  977,  e'  autorizzato  un  contributo
quindicennale  di  5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 5
milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2008 e di 5 milioni di euro
dall'anno 2009.
Autorizzazione di spesa per la rottamazione dei traghetti
1046.  L'articolo  4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  4.  -  (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e
l'ammodernamento   delle  unita'  navali  destinate  al  servizio  di
trasporto  pubblico  locale  effettuato per via marittima, fluviale e
lacuale). - 1. Al fine di favorire la demolizione delle unita' navali
destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale
effettuato  per  via marittima, fluviale e lacuale, non piu' conformi
ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e
di tutela dell'ambiente marino e la cui eta' e' di oltre venti anni e
che,  alla  data del 1o gennaio 2006, risultino iscritte nei registri
tenuti  dalle  Autorita'  nazionali,  e'  autorizzata  la spesa di 24
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008 e 2009. Il
Ministro  dei  trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n. 281, determina con decreto, in conformita' con la normativa
comunitaria  e  internazionale  vigente  in materia di sicurezza e di
tutela  ambientale,  e  con  le  linee  guida  dell'IMO in materia di
demolizione  delle  navi  A.  962  (23)  e  di  sviluppo del Piano di
demolizione  delle  navi  (MEPC  Circ.  419  del 12 novembre 2004), i
criteri  e  le  modalita'  di  attribuzione  dei  benefici  di cui al
presente comma".
Funzioni  dell'Ispettorato  centrale  per il controllo della qualita'
dei prodotti agroalimentari
1047.  Le  funzioni  statali di vigilanza sull'attivita' di controllo
degli   organismi  pubblici  e  privati  nell'ambito  dei  regimi  di
produzioni  agroalimentari  di  qualita'  registrata  sono  demandate
all'Ispettorato  centrale  repressione  frodi di cui all'articolo 10,
comma  1,  del  decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1986,  n. 462, che assume la
denominazione   di  "Ispettorato  centrale  per  il  controllo  della
qualita'   dei   prodotti  agroalimentari"  e  costituisce  struttura
dipartimentale  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Funzioni dell'AGEA
1048.  I  controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
10  gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, e i compiti di cui all'articolo 11 del regolamento
(CEE)  n.  4045/89,  a  decorrere  dal 1o luglio 2007, sono demandati
all'Agenzia  per  le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Modifiche alla disciplina dei controlli nel settore vitivinicolo
1049.  All'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82,
le parole: "la prova preliminare di fermentazione e" sono soppresse.
Autorizzazione di spesa a favore dell'Agecontrol Spa
1050.  Per  l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa,
anche  ai  sensi  dell'articolo  18,  commi  1-bis  e  6, del decreto
legislativo  29  marzo  2004, n. 99, come modificato dall'articolo 1,
commi  4  e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e' autorizzata
la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007.
Contributo  per  applicazione  norme  comunitarie sulle denominazioni
protette
1051. In attuazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 510/2006
del  Consiglio,  del  20  marzo  2006, relativo alla protezione delle
indicazioni  geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli  alimentari,  e' istituito un contributo destinato a coprire
le  spese,  comprese  quelle  sostenute in occasione dell'esame delle
domande  di  registrazione  delle dichiarazioni di opposizione, delle
domande  di  modifica e delle richieste di cancellazione presentate a
norma  del citato regolamento. L'importo e le modalita' di versamento
del  predetto  contributo sono fissati con decreto del Ministro delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  I relativi proventi sono
versati  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnati
allo  stato  di  previsione  del  Ministero  delle politiche agricole
alimentari e forestali per le finalita' di salvaguardia dell'immagine
e  di  tutela  in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad
indicazione  geografica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
Disciplina erogazioni degli aiuti comunitari previsti dalla PAC
1052.  All'articolo  3  del  decreto-legge  9 settembre 2005, n. 182,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5-ter e' abrogato;
b) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
5-quater.  Gli  accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per
gli  organismi  pagatori  effetto  liberatorio  dalla data di messa a
disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate".
Facolta'  del  Corpo  forestale  dello  Stato di conferire assegni di
ricerca
1053. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dopo  le  parole:  "l'ENEA  e  l'ASI",  sono aggiunte le seguenti: ",
nonche' il Corpo forestale dello Stato".
Soppressione  del  fondo  per  la razionalizzazione settore bieticolo
saccarifero e subentro dell'AGEA
1054.  All'articolo  2  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' abrogato;
b) al comma 4-bis, le parole: "Al Fondo di cui al comma 4 e' altresi'
attribuita" sono sostituite dalle seguenti: "All'AGEA e' attribuita".
Risanamento  dell'Ente  per  lo  sviluppo  dell'irrigazione  e  della
trasformazione  fondiaria  in  Puglia,  Lucania  ed Irpinia (EIPLI) e
trasformazione in Spa
1055.  Entro  il  30  settembre  2007,  il  Commissario straordinario
dell'Ente  per  lo  sviluppo  dell'irrigazione e della trasformazione
fondiaria  in  Puglia,  Lucania ed Irpinia (EIPLI), di cui al decreto
legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281,
ratificato,  con  modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005,
effettua   una   puntuale  ricognizione  della  situazione  debitoria
dell'EIPLI  e  definisce,  con  i  creditori, un piano di rientro che
trasmette   al   Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  che  stabilisce  le procedure amministrative e finanziarie
per  il  risanamento dell'EIPLI. Fino alla predetta data sono sospese
le  procedure  esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. Dopo
aver  proceduto  al  risanamento  finanziario  dell'Ente, il Ministro
delle  politiche  agricole alimentari e forestali emana, d'intesa con
le   regioni  Puglia,  Basilicata  e  Campania,  un  decreto  per  la
trasformazione  dell'EIPLI  in  societa'  per  azioni, compartecipata
dallo  Stato  e dalle regioni interessate. Al fine di concorrere alle
esigenze  piu'  immediate  dell'EIPLI  e'  assegnato, allo stesso, un
contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2007.
Proroga attivita' dell'Ente irriguo umbro -toscano
1056.  All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.
381,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n.
441,  e  successive modificazioni, le parole: "e' prorogato di cinque
anni"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "e' prorogato di sei anni".
L'onere per l'attuazione del presente comma per l'anno 2007 e' pari a
271.240 euro.
Esclusione  dal  taglio per i consumi intermedi per spese relative al
sollevamento dell'acqua
1057.  Le  disposizioni  dell'articolo  22 del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006,  n.  248,  non si applicano alle spese per l'energia utilizzata
per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione.
Stanziamenti  di  spea  per  realizzazione  opere  previste dal Piano
irriguo nazionale
1058.  Al  fine  di garantire l'avvio della realizzazione delle opere
previste  dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74
del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 e' stanziata la somma di 100
milioni  di  euro  e  per  ciascuno  degli  esercizi  2008  e 2009 e'
stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.
Ulteriori autorizzazioni di spesa per il Piano irriguo nazionale anni
2007, 2008 e 2009
1059.  Per le finalita' di cui al comma 1058 sono inoltre autorizzate
le seguenti spese:
a) per l'anno 2007:
1)   46.958.020,22   euro   quale  terza  annualita'  del  contributo
quindicennale  previsto  dall'articolo  4,  comma  31, della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
2)  45.730.000  euro  quale  prima  annualita'  della quota parte del
contributo quindicennale di cui all'articolo l, comma 78, della legge
23 dicembre 2005, n. 266;
b) per l'anno 2008:
1)   46.958.020,22   euro  quale  quarta  annualita'  del  contributo
quindicennale  previsto  dall'articolo  4,  comma  31, della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
2)  45.730.000  euro  quale  seconda annualita' della quota parte del
contributo  quindicennale  di  cui  al comma 78 dell'articolo l della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
3)  50.000.000  di euro quale prima annualita' del secondo contributo
quindicennale  previsto  dal  comma 31 dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
c) per l'anno 2009:
1)   46.958.020,22   euro  quale  quinta  annualita'  del  contributo
quindicennale  previsto  dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
2)  45.730.000  euro  quale  terza  annualita'  della quota parte del
contributo  quindicennale  di  cui  al comma 78 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
3) 50.000.000 di euro quale seconda annualita' del secondo contributo
quindicennale  previsto  dal  comma 31 dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
Ulteriori autorizzazioni di spesa per il Piano irriguo nazionale anno
2010
1060.  Per  la  prosecuzione  delle opere previste dal comma 1059 per
l'anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
a)   46.958.020,22   euro   quale  sesta  annualita'  del  contributo
quindicennale  previsto  dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
b)  45.730.000  euro  quale  quarta  annualita' della quota parte del
contributo  quindicennale  di  cui  al comma 78 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c)  50.000.000  di euro quale terza annualita' del secondo contributo
quindicennale  previsto  dal  comma 31 dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
Immediata impegnabilita' delle somme anche per esercizi futuri
1061.  Le somme di cui ai commi 1058, 1059 e 1060 sono immediatamente
impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.
Copertura degli oneri relativi al piano irriguo nazionale
1062.  Le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4, comma 31,
della  legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonche' dall'articolo 1, comma
78,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266, sono ridotte per gli
importi di cui ai commi 1059 e 1060.
Stanziamento  a  favore  del  Fondo  per  la  razionalizzazione  e la
riconversione della produzione bieticolosaccarifera
1063.  Al  Fondo  per  la  razionalizzazione e la riconversione della
produzione  bieticolosaccarifera,  costituito presso l'Agenzia per le
erogazioni  in  agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
del   decreto-legge   10   gennaio   2006,   n.  2,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  e'  altresi'
attribuita,  per  l'anno  2007,  una dotazione finanziaria annuale di
65,8 milioni di euro, quale competenza del
secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.
Interventi a favore della vendita diretta dei prodotti agricoli
1064.  All'articolo  4,  comma  8,  del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  le  parole:  "lire  80  milioni"  sono sostituite dalle seguenti:
"160.000 euro";
b)  le  parole:  "lire 2 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "4
milioni di euro".
Definizione degli standard per realizzazione mercati agricoli
1065.   Al   fine   di  promuovere  lo  sviluppo  dei  mercati  degli
imprenditori  agricoli  a  vendita  diretta, con decreto del Ministro
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  di  natura  non
regolamentare,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  da  adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  sono  stabiliti  i  requisiti uniformi e gli
standard  per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento
alla  partecipazione  degli  imprenditori agricoli, alle modalita' di
vendita  e  alla  trasparenza  dei  prezzi, nonche' le condizioni per
poter  beneficiare  degli  interventi  previsti dalla legislazione in
materia.
Agevolazioni fiscali per il settore dell'apicoltura
1066.  Ai  fini  dell'incentivazione  della  pratica dell'allevamento
apistico  e del nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l),
della   legge  24  dicembre  2004,  n.  313,  agli  apicoltori,  agli
imprenditori  apistici  ed  agli  apicoltori  professionisti  di  cui
all'articolo  3  della  medesima legge n. 313 del 2004 che attuano la
pratica  del  nomadismo  e' riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa
prevista  al  punto  5  della tabella A allegata al testo unico delle
disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e
sui  consumi  e  relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto   legislativo   26   ottobre   1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, sono definite le modalita'
per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.
Convenzioni con imprenditori agricoli per salvaguardia territorio
1067.  All'articolo  15,  comma  2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  le  parole:  "50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti:
"50.000 euro";
b)  le  parole: "300 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti:
"a 300.000 euro".
Istituzione  del  Fondo  per  lo  sviluppo imprenditoria giovanile in
agricoltura
1068.  Al  fine  di  favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo
delle  imprese  giovanili  nel settore agricolo ed agroalimentare, e'
istituito  presso  il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali  il  Fondo  per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in
agricoltura,  avente  una disponibilita' finanziaria di 10 milioni di
euro all'anno per il quinquennio 2007-2011.
Criteri, modalita' e procedure di attuazione del Fondo
1069.  Con  decreto  di  natura  non regolamentare del Ministro delle
politiche   agricole  alimentari  e  forestali  sono  disciplinati  i
criteri,  le  modalita' e le procedure di attuazione del Fondo di cui
al comma 1068, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato nel settore agricolo.
Abrogazione norma imprenditoria agricola giovanile
1070.  L'articolo  3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e successive modificazioni, e' abrogato.
Copertura oneri Fondo
1071. All'onere di cui al comma 1068, pari a 10 milioni di euro annui
per  il  quinquennio  2007-2011,  si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 36 del
decreto  legislativo  18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui
all'articolo  1,  comma  2,  del  medesimo  decreto  legislativo.  Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Istituzione del Fondo per le crisi mercato agricolo
1072.  Al  fine  di  favorire la ripresa economica e produttiva delle
imprese  agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le
conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche
colpiti,  e'  istituito  presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari  e  forestali  il  Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo
confluiscono le risorse di cui all'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del
decreto-legge  10  gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  11  marzo  2006,  n. 81, non impegnate alla data del 31
dicembre  2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per  la  successiva  riassegnazione  allo  stato  di  previsione  del
Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Piano antibrucellosi nella regione Campania
1073.  Ai  sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla
legge 27 dicembre 2002, n. 292, e alla legge regionale della Campania
1o  febbraio 2005, n. 3, la giunta regionale della Campania, d'intesa
con  il  Ministero della salute e con i competenti uffici dell'Unione
europea,  entro il 15 gennaio 2007 provvede a sviluppare una campagna
informativa   e   ad   adottare  un  nuovo  piano  triennale  per  il
contenimento e l'eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali
esigenze,   secondo   principi  di  tutela  previsti  dalla  speciale
normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite
dal  consiglio  regionale  della  Campania  il  29  novembre  2006, a
salvaguardia  del  patrimonio  genetico  della  specie  allevata, del
livello     occupazionale     del    comparto,    delle    produzioni
agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore.
Finanziamento Fondo imprenditoria giovanile
1074.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da  emanare  entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
presente   legge,   sono   disciplinate  le  modalita'  operative  di
funzionamento  del  Fondo  di  cui  al comma 1068, nel rispetto degli
orientamenti comunitari in materia.
Credito di imposta per imprenditori agricoli
1075. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo  18  maggio  2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al
comma  271  si  applica  con  le modalita' di cui all'articolo 11 del
decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, nonche' in base a quanto definito
dalla  Commissione  europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e
dagli  articoli  26  e  28  del  regolamento  (CE)  n.  1698/2005 del
Consiglio,  del  20  settembre  2005.  Il  credito  d'imposta per gli
imprenditori  agricoli  si  applica, nell'ambito delle disponibilita'
complessive  del  credito  d'imposta  di cui al comma 271, nei limiti
della  somma  di  10  milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Procedura nomina Commissario unico consorzi agrari. Estensione nomina
Commissario unico consorzi agrari
1076.  All'articolo  1  del  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il
quinto  periodo  del  comma  9-bis  deve  intendersi  nel  senso  che
l'autorita'  di  vigilanza  nomina  un  nuovo  commissario  unico  in
sostituzione  di  tutti  i  commissari, monocratici o collegiali, dei
consorzi  agrari  in  stato di liquidazione coatta amministrativa, in
carica  alla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione
suddetta.  Nel  medesimo  periodo del comma 9-bis le parole: ", salvo
che  entro  detto  termine  sia  stata  autorizzata  una  proposta di
concordato  ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "la medesima disposizione si applica anche
ai  consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina
di  un  nuovo commissario unico". Al medesimo comma 9-bis, le parole:
"entro  il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il
31 dicembre 2007".
Procedure di stabilizzazione per il personale operaio forestale
1077.  Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali
protette,  per  il personale operaio forestale di cui all'articolo 1,
comma  242,  della  legge  23  dicembre 2005, n. 266, le procedure di
stabilizzazione  di  cui  al  comma  521  del  presente  articolo, si
applicano,  nell'ambito  delle disponibilita' del fondo ivi previsto,
anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124.
Ricollocazione dipendenti consorzi agrari
1078.  All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233,  le  parole:  "commi  2,  3 e 5" sono sostituite dalle seguenti:
"commi 2, 3, 5 e 6".
Integrazione  salariale  per  lavoratori  agricoli in aree colpite da
avversita' atmosferiche
1079.  Per  l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991,
n.  223,  ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore
dei  lavoratori  agricoli  nelle  aree agricole colpite da avversita'
atmosferiche  eccezionali,  compresi  nel Piano assicurativo agricolo
annuale  di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni.
Incremento contributo ISMEA
1080.   A   decorrere   dall'anno   2007,   il   contributo  previsto
dall'articolo  1-quinquies,  comma  2,  del decreto-legge 9 settembre
2005,  n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, n. 231, e' incrementato di 3 milioni di euro.
Mutui all'ISMEA per sviluppo proprieta' coltivatrice
1081.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  a concedere
all'Istituto  di  servizi  per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
mutui  ventennali  per  gli  incentivi  relativi  allo sviluppo della
proprieta'  coltivatrice  di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e
successive  modificazioni.  Gli  oneri  connessi  al  pagamento degli
interessi  relativi  ai predetti finanziamenti restano a carico dello
Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
Programma quadro settore forestale; accesso risorse F.A.S.
1082.   Al   fine  di  armonizzare  l'attuazione  delle  disposizioni
sovranazionali  in  materia  forestale, in aderenza al Piano d'azione
per  le  foreste  dell'Unione europea e nel rispetto delle competenze
istituzionali,  il  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e
forestali  e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare,  sulla base degli strumenti di pianificazione regionale
esistenti  e  delle  linee  guida  definite ai sensi dell'articolo 3,
comma  1,  del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono
alla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
un  programma  quadro per il settore forestale finalizzato a favorire
la    gestione    forestale    sostenibile   e   a   valorizzare   la
multifunzionalita' degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal
programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61
della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE
nella  deliberazione  di  cui allo stesso articolo 61, comma 3, della
citata legge n. 289 del 2002.
Finalita' intesa di filiera e contratto quadro.
1083.  L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli
9  e  10  del  decreto  legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per
scopo,  altresi',  l'integrazione  della filiera forestale con quella
agroenergetica,  la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e
la  trasformazione  di  biomasse  derivanti  da  attivita' forestali,
nonche'  lo  sviluppo  della  filiera  del  legno.  Gli organismi che
operano  la  gestione  forestale  in  forma associata e le imprese di
lavorazione  e  distribuzione  del  legno  e  di  utilizzazione della
biomassa  forestale a fini energetici nonche' i soggetti interessati,
pubblici  o  privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura
in  attuazione  degli  articoli  11,  12  e  13  del  citato  decreto
legislativo n. 102 del 2005.
Contratti di coltivazione e fornitura
Autorizzazione spesa attuazione piani nazionali del settore agricolo
1084.  Per  l'attuazione  dei  piani  nazionali  di settore, compreso
quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per  l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009.
Incremento  di  spesa  per la attuazione del Piano d'azione nazionale
per l'agricoltura biologica
1085.  L'autorizzazione  di spesa per l'attuazione del Piano d'azione
nazionale  per  l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui
all'articolo  1,  comma  87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
incrementata  di  10  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2007,
2008, 2009.
Estensione  temporale  delle agevolazioni contributive per le imprese
agricole colpite da eventi eccezionali
1086. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
le  parole: "al 31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "al 31
dicembre  2005".  In  relazione  alle  minori  entrate  che  derivano
all'INPS,  sono  trasferiti  allo stesso Istituto gli importi di 15,3
milioni  di  euro per l'anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni
dal 2008 al 2011.
Limitazione  dell'importo  relativo  alla  restituzione  del prelievo
pagato in eccesso per quote latte
1087.  All'articolo  9, comma 3, lettera c-bis), del decreto-legge 28
marzo  2003,  n.  49,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30
maggio  2003,  n. 119, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
"In  caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo
supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento".
Internazionalizzazione del sistema agroalimentare.
1088.  Dalla  base imponibile del reddito di impresa e' escluso il 25
per  cento  del  valore degli investimenti in attivita' di promozione
pubblicitaria  realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche
in  forma  cooperativa  in  mercati  esteri nel periodo di imposta in
corso  alla  data di entrata in vigore della presente legge e nei due
periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli
analoghi   investimenti   realizzati   nei  tre  periodi  di  imposta
precedenti.
Esclusione  dalla  base imponibile del reddito di impresa del 25% del
valore degli investimenti in attivita' di promozione pubblicitaria
Elevazione misura della agevolazione
1089. La misura dell'esclusione di cui al comma 1088 e' elevata al 35
per  cento  del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria
realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese
agroalimentari,  operanti in uno o piu' settori merceologici, e al 50
per  cento  del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria
all'estero  riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque
prodotti  agroalimentari  oggetto  di  intese  di filiera o contratti
quadro  in  attuazione  degli  articoli  11,  12  e  13  del  decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
Estensione beneficio alle imprese di nuova costituzione.
1090.  Il  beneficio  fiscale  di cui ai commi 1088 e 1089 si applica
anche  alle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  anche  se  con  un'attivita' di impresa o di lavoro
autonomo  inferiore  a  tre  anni.  Per  tali  imprese la media degli
investimenti  da  considerare e' quella risultante dagli investimenti
effettuati  nei  periodi di imposta precedenti a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo.
Gli   imprenditori   agricoli  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo  18  maggio  2001, n. 228, in alternativa alla esclusione
dalla  base  imponibile  ai fini IRES o IRE possono beneficiare di un
credito  di  imposta di importo pari ad un terzo del beneficio di cui
ai  commi  1088  e  1089 e per le medesime finalita'. Con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali, sono dettate le
modalita'  applicative  dei  commi  da  1088 a 1090, nei limiti della
somma  di  25  milioni  di  euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Credito di imposta per imprenditori agricoli
Attestazione effettivita' delle spese ai fini del beneficio fiscale
1091.   L'attestazione  di  effettivita'  delle  spese  sostenute  e'
rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza,
da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei
revisori  dei  conti,  dei  dottori  commercialisti, dei ragionieri e
periti  commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme
previste  dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n.  79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140,  e  successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro
di assistenza fiscale.
Modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale
1092.  Le  modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per
quanto  non  previsto dai commi da 1088 a 1091 del presente articolo,
le  stesse disposte dall'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994,
n.  357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.
489.
Sviluppo forma societaria in agricoltura.
1093.  Le societa' di persone, le societa' a responsabilita' limitata
e  le  societa'  cooperative,  che rivestono la qualifica di societa'
agricola  ai  sensi  dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo
2004,  n.  99,  come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente
articolo,  possono  optare  per  l'imposizione  dei  redditi ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
Opzione  per le societa' agricole della tassazione in base al reddito
catastale agrario
Definizione imprenditore agricolo
1094.  Si  considerano imprenditori agricoli le societa' di persone e
le  societa'  a  responsabilita  limitata, costituite da imprenditori
agricoli,  che  esercitano  esclusivamente  le attivita' dirette alla
manipolazione,  conservazione,  trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi,
il  reddito  e'  determinato  applicando  all'ammontare dei ricavi il
coefficiente di redditivita' del 25 per cento.
Modalita' applicative
1095.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari e
forestali, sono dettate le modalita' applicative del comma 1093.
Eliminazione divieto di cumulo dell'agevolazione tra socio e societa'
1096.  All'articolo  2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, il secondo periodo e' soppresso.
Investimenti  in  titoli  governativi area euro dei fondi raccolti da
Poste italiane spa
1097.  I  fondi  provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane
Spa  per attivita' di bancoposta presso la clientela privata ai sensi
dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono
investiti  in  titoli  governativi  dell'area  euro  a  cura di Poste
Italiane Spa.
Eliminazione vincolo di versamento in conto corrente fruttifero
1098.  E'  abrogato,  limitatamente ai fondi di cui al comma 1097 del
presente  articolo,  il  vincolo  di  cui all'articolo 14 del decreto
luogotenenziale   6   settembre   1917,   n.   1451,   e   successive
modificazioni,  ivi comprese le disposizioni in materia contenute nel
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.
Coordinamento  del  MEF  sull'attuazione del riassetto della raccolta
Banco Posta
1099.  L'attuazione  progressiva  del  nuovo  assetto di cui al comma
1097,  da  completare  entro  il  31  dicembre 2007, e' effettuata in
coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Interventi per la difesa del mare.
1100.  Per  l'attuazione  di  programmi  annuali di interventi per la
difesa  del  mare  previsti  dalla  legge 31 dicembre 1982, n. 979, e
successive   modificazioni,   e   dei   protocolli   attuativi  della
Convenzione     sulla     salvaguardia     del    mar    Mediterraneo
dall'inquinamento,   adottata  a  Barcellona  il  16  febbraio  1976,
ratificata   ai  sensi  della  legge  25  gennaio  1979,  n.  30,  e'
autorizzata  la  spesa  di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
Risorse  per attuazione di programmi annuali di intervento difesa del
mare
Rimborso delle spese per attivita' antinquinamento marino.
1101. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi
a  tutela  dell'ambiente  marino  conseguenti  a  danni provocati dai
soggetti  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  12 della legge 31
dicembre  1982, n. 979, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  applica  il  tariffario  internazionalmente
riconosciuto   dalle   compagnie   di  assicurazioni  degli  armatori
(SCOPIC).
Applicazione  tariffario  SCOPIC  per quantificazione spese per danni
all'ambiente marino
Riassegnazione di somme recuperate dai privati per danni all'ambiente
marino
1102. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, e' sostituito dal seguente:
"Le  somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per
gli  interventi  di  cui all'articolo 12 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento
con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di
previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare per le attivita' di difesa del mare dagli inquinamenti".
Contrasto all'abusivismo nelle aree naturali protette
1103.  Per  l'attuazione  di  un programma triennale straordinario di
interventi  di  demolizione  delle  opere  abusive  site  nelle  aree
naturali  protette  nazionali e' autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Acquisizione  gratuita  a  favore  degli  organismi di gestione o, in
assenza,  dei  comuni, delle opere abusive poste in essere nelle aree
naturali protette
1104.  Nelle  aree  naturali  protette  l'acquisizione gratuita delle
opere  abusive  di  cui  all'articolo  7, sesto comma, della legge 28
febbraio  1985,  n.  47,  e  successive modificazioni, si verifica di
diritto  a  favore  degli organismi di gestione ovvero, in assenza di
questi,  a  favore  dei  comuni.  Restano  confermati gli obblighi di
notifica  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare  degli  accertamenti,  delle ingiunzioni alla demolizione e
degli  eventuali  abbattimenti direttamente effettuati, come anche le
procedure  e le modalita' di demolizione vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Conferma  competenze  contrasto  abusivismo  delle  regioni a statuto
speciale e province autonome
1105.  Restano  altresi'  confermate  le  competenze  delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
disciplinano  la  materia  di  cui  ai  commi  1103  e 1104 secondo i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Concessione idroelettriche in provincia di Sondrio
1106.  Al  fine  di  salvaguardare  gli  equilibri  ambientali  e  di
scongiurare  il  prodursi  di  gravi  alterazioni dell'ecosistema nei
territori  di  cui  all'articolo 1 della legge 2 maggio 1990, n. 102,
limitatamente  alla  provincia  di Sondrio, a decorrere dalla data di
entrata  in vigore della presente legge e per un periodo di due anni,
le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso
idroelettrico   sono   rilasciate   previo   parere   del   Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare, che allo
scopo  si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici.
Esclusione  rideterminazione  delle  piante  organiche personale Enti
parco
1107.  L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
94,  della  legge  30  dicembre  2004, n. 311, e' estesa al personale
degli   Enti  parco  nazionali  funzionalmente  equiparato  al  Corpo
forestale  dello  Stato,  ai  sensi  dell'articolo 2, comma 36, della
legge  9  dicembre  1998,  n. 426. Per il personale di cui al periodo
precedente,  nei limiti del territorio di competenza, e' riconosciuta
la  qualifica  di  agente  di  pubblica  sicurezza  e si applicano le
disposizioni  previste  dall'articolo  29,  comma  1,  della legge 11
febbraio 1992, n. 157.
Individuazione obiettivi percentuali minimi di raccolta differenziata
dei rifiuti ed eventuale nomina di un commissario ad acta
1108.  Al  fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una piu'
efficace  utilizzazione  delle  risorse  finanziarie  destinate  alla
gestione  dei  rifiuti  solidi  urbani,  la  regione, previa diffida,
provvede  tramite un commissario ad acta a garantire il governo della
gestione  dei  rifiuti  a livello di ambito territoriale ottimale con
riferimento  a  quegli  ambiti  territoriali ottimali all'interno dei
quali  non  sia  assicurata  una  raccolta  differenziata dei rifiuti
urbani pari alle seguenti percentuali minime:
a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;
b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;
c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.
Rinvio  a  decreto  per individuazione percentuale minima di raccolta
differenziata per gli anni successivi al 2011
1109.  Per  gli  anni  successivi  al  2011, la percentuale minima di
raccolta  differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108
e'  stabilita  con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantita' di
rifiuti   inviati   in  discarica  e  nella  prospettiva  di  rendere
concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero".
Istituzione  del  Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di
riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra
1110.  Per  il  finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione
del  Protocollo  di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui  cambiamenti  climatici,  fatto  a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso
esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera
CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, e' istituito un
Fondo rotativo.
Modalita' per l'erogazione dei finanziamenti
1111.  Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge  il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  di  concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28  agosto  1997,  n. 281, individua le modalita' per l'erogazione di
finanziamenti   a  tasso  agevolato  della  durata  non  superiore  a
settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine,
con   decreto   del   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
individuato il tasso di interesse da applicare.
Misure  prioritarie  nella  assegnazione  dei  finanziamenti  per  il
triennio 2007-2009
1112.  Per  il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le
misure di seguito elencate:
a)  installazione  di  impianti di microcogenerazione diffusa ad alto
rendimento elettrico e termico;
b)  installazione  di  impianti di piccola taglia per l'utilizzazione
delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricita' e calore;
c)   sostituzione   dei  motori  elettrici  industriali  con  potenza
superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;
d)  incremento  dell'efficienza  negli  usi  finali  dell'energia nei
settori civile e terziario;
e)  eliminazione  delle emissioni di protossido di azoto dai processi
industriali;
f)  progetti  pilota  di  ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di
nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.
Determinazione della dotazione del Fondo
1113.  Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al
comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima
applicazione,  al  Fondo  possono  essere  riversate, in aggiunta, le
risorse  di  cui all'articolo 2, comma 3, della legge 1o giugno 2002,
n. 120.
Destinazione del rimborso dei finanziamenti al Fondo
1114.  Le  rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate
all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma
1110.
Convenzione  per la definizione delle modalita' di gestione del Fondo
presso la Cassa depositi e prestiti Spa
1115.  Il  Fondo  di  cui  al comma 1110 e' istituito presso la Cassa
depositi  e  prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite
le  modalita'  di  gestione.  La  Cassa  depositi e prestiti Spa puo'
avvalersi  per  l'istruttoria,  l'erogazione  e  per  tutti  gli atti
connessi  alla  gestione  dei  finanziamenti  concessi  di uno o piu'
istituti  di  credito  scelti sulla base di gare pubbliche in modo da
assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.
Destinazione  di risorse per la realizzazione di un sistema integrato
per il controllo e la tracciabilita' dei rifiuti
1116.  Per  l'anno  2007  una quota non inferiore a 5 milioni di euro
delle  risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e
tutela  ambientale  del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' riservata in sede di
riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e
la  tracciabilita' dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale
ed  in  rapporto  all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi
fenomeni  di  criminalita'  organizzata nell'ambito dello smaltimento
illecito dei rifiuti.
Limitazione  dei  finanziamenti ed incentivi alla promozione di fonti
rinnovabili di energia
1117.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge i
finanziamenti   e   gli  incentivi  pubblici  di  competenza  statale
finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione
di   energia   elettrica   sono  concedibili  esclusivamente  per  la
produzione   di  energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili,  cosi'  come  definite  dall'articolo  2 della direttiva
2001/77/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001,  sulla  promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da fonti
energetiche  rinnovabili.  Sono  fatti  salvi  i  finanziamenti e gli
incentivi  concessi,  ai  sensi  della  previgente normativa, ai soli
impianti gia' autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la
realizzazione  anteriormente  all'entrata  in  vigore  della presente
legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato
interministeriale  prezzi  il  12 aprile 1992 e destinate al sostegno
alle  fonti  energetiche  assimilate,  per  i  quali  si applicano le
disposizioni di cui al comma 1118.
Definizione   dei   criteri  e  delle  modalita'  di  erogazione  dei
finanziamenti ed incentivi pubblici in tema di fonti rinnovabili
1118.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto con il
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
propri  decreti  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto  1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalita' di
erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza
statale  concedibili  alle  fonti  rinnovabili  di cui all'articolo 2
della   citata  direttiva  2001/77/CE.  Il  Ministro  dello  sviluppo
economico  provvede  con  propri  decreti  ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni
e  le  modalita' per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto
agli  incentivi  a specifici impianti gia' autorizzati all'entrata in
vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti
nella  tipologia  di  cui al periodo precedente, nonche' a ridefinire
l'entita'  e  la  durata  dei  sostegni  alle  fonti  energetiche non
rinnovabili  assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate
da  impianti  gia'  realizzati  ed  operativi alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, tenendo conto dei diritti pregressi e
nel  rispetto  dei principi generali dell'ordinamento giuridico, allo
scopo  di  ridurre  gli  oneri  che  gravano  sui prezzi dell'energia
elettrica   e   eliminare   vantaggi   economici  che  non  risultino
specificamente  motivati  e  coerenti  con  le  direttive  europee in
materia di energia elettrica.
Concessione  integrata  per  la gestione della miniera di carbone del
Sulcis
1119.  E'  fatta  salva  la normativa previgente per la produzione di
energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge
14 marzo 2005,
n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80.
Soppressione di norme in materia di fonti rinnovabili
1120.  Alla  normativa  in  materia di produzione di energia da fonti
rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 17,
i commi 1, 3 e 4 sono abrogati; all'articolo 20, comma 6 del medesimo
decreto, le parole: "e da rifiuti" sono soppresse;
b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'articolo 22, al comma 1, sono
soppresse le parole: "o assimilate"; al comma 5 e' soppresso l'ultimo
periodo; al comma 7 sono soppresse le parole: "ed assimilate";
c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e
23, le parole: "e assimilate" sono soppresse;
d)  alla  legge  10 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 1, nel comma 3,
primo  periodo, le parole "o assimilate" e le parole: "ed inorganici"
sono  soppresse  ed  il secondo periodo e' soppresso; all'articolo 11
della  medesima  legge, nella rubrica, le parole: "o assimilate" sono
soppresse;  all'  articolo  26,  comma  7,  della  medesima legge, le
parole: "o assimilate" sono soppresse;
e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 2, comma
15, le parole: "e inorganici" sono soppresse;
f)  alla  legge  1o  marzo  2002, n. 39, all'articolo 43, comma 1, la
lettera e) e' abrogata;
g)  alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all'articolo 1, il comma 71 e'
abrogato;

 
          Nota al comma 1216:
              - Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
          Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
              «2. Se  ritiene  che  lo  Stato membro in questione non
          abbia  preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
          dato  a  tale  Stato  la  possibilita' di presentare le sue
          osservazioni,  formula  un  parere  motivato  che precisa i
          punti  sui  quali  lo  Stato  membro in questione non si e'
          conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
          Nota al comma 1217:
              - La   legge   4 agosto   1955,  n.  848  (Ratifica  ed
          esecuzione   della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
          diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali firmata a
          Roma  il  4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
          Convenzione  stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24 settembre
          1955, n. 221.
          Nota al comma 1218:
              - La  legge  20 ottobre  1984,  n. 720 (Istituzione del
          sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
          e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
          1984, n. 298.
          Nota al comma 1221:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata). - 1. La  Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4. La   Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Note al comma 1223:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  87  del  Trattato
          25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
              «Art.  87  (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
          dal  presente  trattato,  sono incompatibili con il mercato
          comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
          membri,  gli  aiuti  concessi  dagli Stati, ovvero mediante
          risorse  statali,  sotto  qualsiasi  forma  che,  favorendo
          talune  imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
          falsare la concorrenza.
              2. Sono compatibili con il mercato comune:
                a) gli  aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
          consumatori,   a   condizione  che  siano  accordati  senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
                b) gli  aiuti  destinati  a ovviare ai danni arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali;
                c) gli  aiuti  concessi  all'economia  di determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della  divisione  della  Germania, nella misura in cui sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione.
              3. Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          comune:
                a) gli   aiuti   destinati  a  favorire  lo  sviluppo
          economico   delle   regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia
          anormalmente  basso,  oppure  si  abbia  una grave forma di
          sottoccupazione;
                b) gli  aiuti destinati a promuovere la realizzazione
          di  un  importante  progetto  di  comune  interesse europeo
          oppure  a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
          di uno Stato membro;
                c) gli  aiuti  destinati  ad agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse;
                d) gli  aiuti  destinati a promuovere la cultura e la
          conservazione   del  patrimonio,  quando  non  alterino  le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
          in misura contraria all'interesse comune;
                e) le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
          decisione   del   Consiglio,  che  delibera  a  maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia di documentazione amministrativa - Testo A):
              «Art.  47 (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto di
          notorieta). - 1. L'atto  di  notorieta'  concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R).
              2. La  dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza. (R).
              3. Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
              4. Salvo  il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
          Note al comma 1224:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 3 della
          legge  24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
          in  caso di violazione del termine ragionevole del processo
          e  modifica  dell'art. 375 del codice di procedura civile),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «3. Il  ricorso  e' proposto nei confronti del Ministro
          della  giustizia  quando  si  tratta  di  procedimenti  del
          giudice  ordinario,  al  Ministro  della  difesa  quando si
          tratta  di  procedimenti  del giudice militare. Negli altri
          casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
          delle finanze.».
          Nota al comma 1226:
              - Si  riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
          (Regolamento  recante  attuazione della direttiva 92/43/CEE
          relativa   alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
          seminaturali,   nonche'   della   flora   e   della   fauna
          selvatiche):
              «Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano assicurano per i
          proposti  siti  di  importanza comunitaria opportune misure
          per  evitare  il  degrado  degli  habitat  naturali e degli
          habitat  di  specie,  nonche' la perturbazione delle specie
          per  cui  le zone sono state designate, nella misura in cui
          tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
          per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
              2. Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano,  sulla  base  di linee guida per la gestione delle
          aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
          Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  adottano  per  le zone speciali di conservazione,
          entro  sei  mesi  dalla  loro  designazione,  le  misure di
          conservazione   necessarie   che  implicano  all'occorrenza
          appropriati  piani  di  gestione  specifici od integrati ad
          altri   piani   di   sviluppo   e   le   opportune   misure
          regolamentari,  amministrative  o  contrattuali  che  siano
          conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di habitat
          naturali  di  cui  all'allegato A  e  delle  specie  di cui
          all'allegato B presenti nei siti.
              2-bis. Le  misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
          nelle  zone  speciali  di  conservazione  fino all'adozione
          delle misure previste al comma 2.
              3. Qualora  le  zone speciali di conservazione ricadano
          all'interno  di  aree  naturali  protette,  si applicano le
          misure di conservazione per queste previste dalla normativa
          vigente.   Per   la   porzione  ricadente  all'esterno  del
          perimetro  dell'area  naturale  protetta  la  regione  o la
          provincia  autonoma  adotta,  sentiti anche gli enti locali
          interessati  e  il  soggetto gestore dell'area protetta, le
          opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
              «Art.  6 (Zone  di  protezione  speciale). - 1. La rete
          «Natura  2000»  comprende  le  Zone  di protezione speciale
          previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
          della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
              2. Gli  obblighi  derivanti  dagli  articoli 4  e  5 si
          applicano  anche alle zone di protezione speciale di cui al
          comma 1.».
          Nota al comma 1227:
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.»
          Nota al comma 1228:
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei  beni  culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
          della  legge  6 luglio  2002,  n. 137), e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
          Nota al comma 1229:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 7 dell'art. 12 del
          decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35 (Disposizioni urgenti
          nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
          sociale e territoriale):
              «7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
          Ministro   per   la  funzione  pubblica,  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
          esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
          Ministro  per gli affari regionali, se nominati, sentite le
          organizzazioni    sindacali   di   categoria   maggiormente
          rappresentative,   acquisita  l'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, si provvede
          all'organizzazione  e  alla  disciplina  dell'Agenzia,  con
          riguardo  anche  all'istituzione  di  un  apposito comitato
          tecnico-consultivo   e   dell'Osservatorio   nazionale  del
          turismo  e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
          rappresentanti    delle   regioni,   dello   Stato,   delle
          associazioni  di  categoria  e  delle  Camere di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  anche in deroga a
          quanto  stabilito  dall'art.  13,  comma 1, lettera b), del
          decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
          dell'Agenzia  sono in particolare previsti lo sviluppo e la
          cura  del  turismo culturale e del turismo congressuale, in
          raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
          culturale.».
          Note al comma 1230:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata). - 1. La  Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4. La   Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 23 del decreto-legge
          24 dicembre  2003,  n.  355 (Proroga di termini previsti da
          disposizioni legislative):
              «Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
          settore  del  trasporto pubblico locale, proroga di termine
          in  materia  di  servizi  di trasporto pubblico regionale e
          locale  e  differimento  del  nuovo  regime  di  ricorsi in
          materia  di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
          il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
          trasporto  pubblico  locale e' autorizzata la spesa di euro
          337.500.000  per  l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
          decorrere   dall'anno   2005;   i   trasferimenti  erariali
          conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
          stabilite  con  decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              2. L'efficacia  delle  disposizioni di cui all'art. 42,
          comma 3,  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2003,  n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
          e'  autorizzata  la  spesa  di 2.000.000 di euro per l'anno
          2004.
              3. All'onere  complessivo,  pari a euro 339.500.000 per
          l'anno   2004  e  a  euro  214.300.000  annui  a  decorrere
          dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
          con  le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
          a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
          benzina  e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
          del  testo unico delle disposizioni legislative concernenti
          le  imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi  e relative
          sanzioni  penali  e  amministrative,  approvato con decreto
          legislativo   26 ottobre   1995,   n.   504,  e  successive
          modificazioni.
              3-bis. Il   termine   del  31 dicembre  2003,  previsto
          dall'art.   18,   comma 3-bis,   del   decreto  legislativo
          19 novembre   1997,   n.   422,   per  l'affidamento  dello
          svolgimento  dei  servizi  di  trasporto automobilistici e'
          prorogato  al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   di   concerto   con  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto   1997,   n.   281,   provvede  annualmente  alla
          ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
          emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
          sviluppo  del  trasporto  pubblico locale, al potenziamento
          del   trasporto   rapido   di  massa  nonche'  al  corretto
          svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
          Nota al comma 1231:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3  dell'art. 1 del
          decreto-legge  21 febbraio  2005, n. 16 (Interventi urgenti
          per  la  tutela  dell'ambiente e per la viabilita' e per la
          sicurezza  pubblica),  cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «3. Le  risorse  di  cui al comma 2 sono assegnate alle
          regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
          Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
          del  personale  in  servizio alla data del 30 novembre 2004
          presso  le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
          aziende  ferroviarie,  limitatamente a quelle che applicano
          il  contratto  autoferrotranviari  di  cui  all'art. 23 del
          decreto-legge  24 dicembre  2003,  n.  355,  convertito con
          modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio  2004,  n. 47. Le
          spese    sostenute   dagli   enti   territoriali   per   la
          corresponsione  alle  aziende  degli importi assegnati sono
          escluse dal patto di stabilita' interno.».
          Nota al comma 1232:
              - Si  riporta  il  testo  delle lettere a), b) e c) del
          comma 74  dell'art.  1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  - legge finanziaria 2006), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «74. A  decorrere  dall'esercizio  2007 le dotazioni di
          cui  al  comma 73  sono rideterminate applicando alla media
          delle  somme  incassate  nell'ultimo triennio consuntivato,
          rilevata  dal  rendiconto  generale  delle  amministrazioni
          dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
          dello    stato   di   previsione   dell'entrata,   indicate
          nell'elenco 4  allegato  alla  presente  legge, le seguenti
          percentuali  e  comunque  con una dotazione non superiore a
          quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
                a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
                b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
                c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
          Nota al comma 1233:
              - Si  riporta  il  testo del comma 69 dell'art. 2 della
          legge   24 dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria  2004):  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «69. L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art. 47,
          secondo   comma,   della  legge  20 maggio  1985,  n.  222,
          relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
          mille   dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
          (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
          di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
          Note al comma 1234:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo   4 dicembre   1997,  n.  460  (Riordino  della
          disciplina  tributaria  degli  enti non commerciali e delle
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
              «Art.  10 (Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale). - 1. Sono   organizzazioni   non   lucrative   di
          utilita'  sociale  (ONLUS)  le associazioni, i comitati, le
          fondazioni,  le  societa'  cooperative  e gli altri enti di
          carattere  privato,  con  o senza personalita' giuridica, i
          cui   statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella  forma
          dell'atto  pubblico o della scrittura privata autenticata o
          registrata, prevedono espressamente:
                a) lo  svolgimento  di  attivita'  in  uno o piu' dei
          seguenti settori:
                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
                  2) assistenza sanitaria;
                  3) beneficenza;
                  4) istruzione;
                  5) formazione;
                  6) sport dilettantistico;
                  7) tutela,  promozione  e valorizzazione delle cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939,  n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
          al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre
          1963, n. 1409;
                  8) tutela   e   valorizzazione   della   natura   e
          dell'ambiente,  con  esclusione  dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali  e  pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
                  9) promozione della cultura e dell'arte;
                  10) tutela dei diritti civili;
                  11) ricerca  scientifica  di  particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidata   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge
          23 agosto 1988, n. 400;
                b) l'esclusivo    perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale;
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate  alla  lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
          direttamente connesse;
                d) il   divieto   di   distribuire,   anche  in  modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve  o  capitale durante la vita dell'organizzazione, a
          meno  che  la  destinazione  o  la  distribuzione non siano
          imposte  per  legge  o  siano  effettuate a favore di altre
          ONLUS  che  per  legge,  statuto  o regolamento fanno parte
          della medesima ed unitaria struttura;
                e) l'obbligo  di  impiegare gli utili o gli avanzi di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse;
                f) l'obbligo     di     devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,   in  caso  di  suo  scioglimento  per
          qualunque  causa,  ad altre organizzazioni non lucrative di
          utilita'  sociale  o  a  fini di pubblica utilita', sentito
          l'organismo  di  controllo  di  cui  all'art. 3, comma 190,
          della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge;
                g) l'obbligo  di  redigere  il  bilancio o rendiconto
          annuale;
                h) disciplina  uniforme  del  rapporto  associativo e
          delle    modalita'    associative    volte    a   garantire
          l'effettivita'    del    rapporto    medesimo,   escludendo
          espressamente  la  temporaneita'  della partecipazione alla
          vita   associativa   e   prevedendo  per  gli  associati  o
          partecipanti   maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto  per
          l'approvazione  e  le  modificazioni  dello  statuto  e dei
          regolamenti   e   per  la  nomina  degli  organi  direttivi
          dell'associazione;
                i) l'uso,  nella  denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione   «organizzazione   non   lucrativa  di  utilita'
          sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
              2. Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta'  sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e le
          prestazioni  di  servizi relative alle attivita' statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della   formazione,   dello  sport  dilettantistico,  della
          promozione  della  cultura  e  dell'arte e della tutela dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati  o  partecipanti,  nonche'  degli  altri soggetti
          indicati   alla  lettera a)  del  comma 6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a:
                a) persone  svantaggiate  in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
                b) componenti   collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari.
              3. Le  finalita'  di  solidarieta'  sociale s'intendono
          realizzate  anche  quando tra i beneficiari delle attivita'
          statutarie  dell'organizzazione  vi  siano  i  propri soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)   del  comma 6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni   di  svantaggio  di  cui  alla  lettera a)  del
          comma 2.
              4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,   si   considerano  comunque  inerenti  a  finalita'  di
          solidarieta'  sociale le attivita' statutarie istituzionali
          svolte    nei    settori   della   assistenza   sociale   e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di  cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  30 settembre  1963,  n.  1409,  della  tutela e
          valorizzazione  della natura e dell'ambiente con esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio  dei  rifiuti  urbani, speciali e pericolosi di
          cui  all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22,  della  ricerca  scientifica  di  particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidate   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge
          23 agosto  1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
          della  cultura  e  dell'arte per le quali sono riconosciuti
          apporti  economici  da  parte dell'amministrazione centrale
          dello Stato.
              5. Si   considerano   direttamente  connesse  a  quelle
          istituzionali   le   attivita'   statutarie  di  assistenza
          sanitaria,  istruzione,  formazione, sport dilettantistico,
          promozione  della  cultura e dell'arte e tutela dei diritti
          civili,  di  cui  ai  numeri  2),  4), 5), 6), 9) e 10) del
          comma 1,  lettera a),  svolte  in  assenza delle condizioni
          previste  ai  commi 2  e 3, nonche' le attivita' accessorie
          per  natura  a  quelle  statutarie istituzionali, in quanto
          integrative   delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'
          connesse   e'  consentito  a  condizione  che,  in  ciascun
          esercizio  e  nell'ambito  di ciascuno dei settori elencati
          alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
          rispetto  a  quelle istituzionali e che i relativi proventi
          non  superino  il  66  per  cento  delle  spese complessive
          dell'organizzazione.
              6. Si  considerano in ogni caso distribuzione indiretta
          di utili o di avanzi di gestione:
                a) le  cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli  organi  amministrativi  e di controllo, a coloro che a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a
          favore  dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
          grado  ed  ai  loro  affini entro il secondo grado, nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli  in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono fatti
          salvi,  nel  caso delle attivita' svolte nei settori di cui
          ai  numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
          accordati  a  soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
          che  effettuano  erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
          aventi  significato  puramente onorifico e valore economico
          modico;
                b) l'acquisto  di  beni  o  servizi per corrispettivi
          che,  senza  valide  ragioni economiche, siano superiori al
          loro valore normale;
                c) la   corresponsione   ai   componenti  gli  organi
          amministrativi  e  di  controllo  di emolumenti individuali
          annui  superiori  al  compenso massimo previsto dal decreto
          del  Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
          dal  decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
          legge  3 agosto  1995, n. 336, e successive modificazioni e
          integrazioni,  per  il  presidente  del  collegio sindacale
          delle societa' per azioni;
                d) la  corresponsione a soggetti diversi dalle banche
          e  dagli  intermediari finanziari autorizzati, di interessi
          passivi,   in   dipendenza  di  prestiti  di  ogni  specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
                e) la  corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari  o  stipendi  superiori  del 20 per cento rispetto a
          quelli  previsti  dai contratti collettivi di lavoro per le
          medesime qualifiche.
              7. Le  disposizioni  di cui alla lettera h) del comma 1
          non  si  applicano  alle  fondazioni,  e quelle di cui alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti  riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
              8. Sono  in  ogni  caso considerati ONLUS, nel rispetto
          della  loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
          di  volontariato  di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
          iscritti  nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non  governative  riconosciute  idonee ai sensi della legge
          26 febbraio  1987,  n.  49, e le cooperative sociali di cui
          alla  legge  8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
          cui  all'art.  8  della  predetta legge n. 381 del 1991 che
          abbiano  la  base sociale formata per il cento per cento da
          cooperative  sociali.  Sono  fatte  salve  le previsioni di
          maggior  favore  relative  agli  organismi di volontariato,
          alle  organizzazioni  non  governative  e  alle cooperative
          sociali  di  cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
          del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
              9. Gli  enti  ecclesiastici delle confessioni religiose
          con  le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
          e  le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
          enti  di  cui  all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
          25 agosto  1991,  n.  287,  le  cui finalita' assistenziali
          siano   riconosciute   dal   Ministero  dell'interno,  sono
          considerati   ONLUS   limitatamente   all'esercizio   delle
          attivita'  elencate  alla  lettera a)  del  comma 1;  fatta
          eccezione  per  la  prescrizione di cui alla lettera c) del
          comma 1,  agli  stessi  enti e associazioni si applicano le
          disposizioni  anche  agevolative  del  presente  decreto, a
          condizione    che   per   tali   attivita'   siano   tenute
          separatamente  le  scritture  contabili  previste  all'art.
          20-bis   del   decreto   del  Presidente  delle  Repubblica
          29 settembre   1973,   n.  600,  introdotto  dall'art.  25,
          comma 1.
              10. Non  si  considerano  in  ogni  caso ONLUS gli enti
          pubblici,   le   societa'  commerciali  diverse  da  quelle
          cooperative,   gli   enti  conferenti  di  cui  alla  legge
          30 luglio  1990,  n. 218, i partiti e i movimenti politici,
          le  organizzazioni  sindacali, le associazioni di datori di
          lavoro e le associazioni di categoria.».
              - Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
          della  legge  7 dicembre  2000,  n.  383  (Disciplina delle
          associazioni di promozione sociale):
              «Art.   7 (Registri). - 1. Presso   la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
          iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
          le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
          in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
          operanti  da  almeno  un  anno. Alla tenuta del registro si
          provvede  con  le  ordinarie  risorse  finanziarie, umane e
          strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
              2. Per  associazioni  di promozione sociale a carattere
          nazionale  si  intendono  quelle  che svolgono attivita' in
          almeno  cinque  regioni  ed  in  almeno  venti province del
          territorio nazionale.
              3. L'iscrizione    nel    registro    nazionale   delle
          associazioni  a  carattere nazionale comporta il diritto di
          automatica  iscrizione  nel  registro medesimo dei relativi
          livelli   di  organizzazione  territoriale  e  dei  circoli
          affiliati,  mantenendo  a tali soggetti i benefici connessi
          alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
              4. Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano  istituiscono,  rispettivamente,  registri su scala
          regionale  e  provinciale,  cui possono iscriversi tutte le
          associazioni  in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
          che   svolgono   attivita',   rispettivamente,   in  ambito
          regionale o provinciale.».
          Note al comma 1238:
              - Si  riporta  il  testo del comma 46 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «46. A    decorrere    dall'anno    2006,   l'ammontare
          complessivo  delle  riassegnazioni  di  entrate  non potra'
          superare,    per    ciascuna   amministrazione,   l'importo
          complessivo  delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
          al  netto  di  quelle  di  cui  al  successivo  periodo. La
          limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
          l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
          consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  a
          quelle  riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
          dall'Unione europea.»
          Note al comma 1241:
              - Il  decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
          urgenti   per  la  partecipazione  italiana  alle  missioni
          internazionali),   e'   stato   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
              - La  legge  4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
          partecipazione  italiana  alle missioni internazionali), e'
          stato  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
          n. 186.
              - Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
          concernenti  l'intervento  di cooperazione allo sviluppo in
          Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
          nella  missione  UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
          1701  (2006)  del  Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni
          Unite),   e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 agosto 2006, n. 199.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge
          28 agosto    2006,   n.   253   (Disposizioni   concernenti
          l'intervento  di  cooperazione allo sviluppo in Libano e il
          rafforzamento   del  contingente  militare  italiano  nella
          missione  UNIFIL  ridefinita  dalla citata risoluzione 1701
          (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
              «Art.   5. (Disposizioni  in  materia  penale). - 1. Al
          personale  militare  che  partecipa  alla  missione  di cui
          all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
          l'art.  9,  commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
          decreto-legge  1° dicembre  2001,  n.  421, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
              2. I  reati  commessi dallo straniero nel territorio in
          cui  si  svolgono  gli  interventi  di  cui all'art. 1 e la
          missione  di  cui  all'art.  2,  a  danno  dello Stato o di
          cittadini  italiani  partecipanti  agli  interventi  e alla
          missione   stessi,  sono  puniti  sempre  a  richiesta  del
          Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
          per  i  reati  commessi  a danno di appartenenti alle Forze
          armate.
              3. Per  i  reati  di  cui  al  comma 2  e  per  i reati
          attribuiti  alla  giurisdizione  dell'autorita' giudiziaria
          ordinaria,  commessi nel territorio e per il periodo in cui
          si  svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
          di   cui  all'art.  2  dal  cittadino  che  partecipa  agli
          interventi  o  alla  missione  stessi,  la  competenza  per
          territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
          Note al comma 1242:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 della
          legge  11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
          lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
              «Art.  1. - 1. Allo  scopo  di garantire la continuita'
          del  servizio  di  trasmissione  radiofonica  delle  sedute
          parlamentari,  e confermando lo strumento della convenzione
          da  stipulare  a  seguito  di  gara pubblica, i cui criteri
          saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
          generale   del   sistema   delle   comunicazioni,   in  via
          transitoria   la   convenzione   tra   il  Ministero  delle
          comunicazioni  e  il Centro di produzione S.p.a., stipulata
          ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
          1994,  n.  602, ed approvata con decreto del Ministro delle
          poste  e  delle  telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
          rinnovata  con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
          triennio,  intendendosi  rivalutato in legge 11.500.000.000
          l'importo  di  cui  al  comma 4  dello  stesso  art.  9.  I
          contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
          i  redattori,  il  contratto  unico nazionale di lavoro dei
          giornalisti,  si  applicano  ai  dipendenti  del  Centro di
          produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
          Note al comma 1243:
              - Si  riporta  il testo del comma 341 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «341. Allo   scopo  di  promuovere  lo  sviluppo  della
          ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
          degli  accordi  di  cooperazione  scientifica e tecnologica
          stipulati  con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  autorizzato  a costituire una
          fondazione  secondo  le  modalita'  da  esso  stabilite con
          proprio  decreto.  Al  relativo  onere si provvede mediante
          riduzione   della   dotazione   del   Fondo   per  le  aree
          sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  per  gli importi di 30 milioni di euro per
          l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
          180  milioni  di  euro  per l'anno 2009, in coerenza con il
          punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
          Note al comma 1244:
              - Si  riporta  il testo del comma 18 dell'art. 52 della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2002):
              «18. Il  finanziamento  annuale  di  cui  all'art.  27,
          comma 10,  sesto  periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
          488,   e   successive  modificazioni,  e'  incrementato,  a
          decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
          in  ragione  di  anno.  La  previsione di cui all'art. 145,
          comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
          misure  di  sostegno  di  cui  al  presente  comma  possono
          beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
          radiofoniche  locali  legittimamente esercenti alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nella  misura
          complessivamente  non superiore ad un decimo dell'ammontare
          globale   dei   contributi  stanziati.  Per  queste  ultime
          emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
          emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
          e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
              - La  legge  27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2003).
              - La  legge  24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2004).
              - La  legge  30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2005).
              - La  legge  23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2006).
          Note al comma 1246:
              - Si  riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
          legge  7 agosto  1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
          riapertura    dei   termini,   a   favore   delle   imprese
          radiofoniche,  per  la dichiarazione di rinuncia agli utili
          di  cui  all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
          n.  67,  per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
          legge stessa):
              «Art.  3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
          quotidiani  o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
          legge  25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
          di  cui  al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
          concessi  ulteriori  contributi  integrativi  pari a quelli
          risultanti  dai  predetti commi degli articoli 9 e 11 della
          citata  legge  n.  67 del 1987, sempre che tutte le entrate
          pubblicitarie  non  raggiungano  il  40 per cento dei costi
          complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
          gli ammortamenti risultanti a bilancio.
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
          al  comma 8  e  al  comma 11  del presente articolo, il cui
          ammontare  non  puo'  comunque superare il 50 per cento dei
          costi  complessivi,  compresi  gli ammortamenti, risultanti
          dal    bilancio   dell'impresa   stessa,   sono   concessi,
          limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
          giornali  quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
          dalle   lettere a)   e b)   per   le  cooperative  editrici
          costituite  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 153,
          comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
          seguenti requisiti:
                a) siano  costituite  come cooperative giornalistiche
          da almeno tre anni;
                b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
                c) abbiano  acquisito,  nell'anno  di riferimento dei
          contributi,  entrate  pubblicitarie  che non superino il 30
          per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
          bilancio dell'anno medesimo;
                d) abbiano  adottato  con norma statutaria il divieto
          di  distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
          dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
                e) la  testata  edita  abbia  diffusione  formalmente
          certificata  pari  ad almeno il 25 per cento della tiratura
          complessiva  per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
          cento  per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
          intende  per  diffusione  l'insieme  delle  vendite e degli
          abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
          cento  della  diffusione  complessiva e' concentrata in una
          sola regione;
                f) [le   testate   nazionali   che   usufruiscono  di
          contributi  di  cui al presente articolo non siano poste in
          vendita congiuntamente con altre testate];
                g) abbiano  sottoposto l'intero bilancio di esercizio
          cui  si riferiscono i contributi alla certificazione di una
          societa'  di  revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
          apposito previsto dalla CONSOB;
                h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
          non  inferiore  alla  media  dal  prezzo  base  degli altri
          quotidiani,  senza  inserti  e  supplementi,  di  cui viene
          accertata  la  tiratura,  prendendo  a riferimento il primo
          giorno   di  pubblicazione  dall'anno  di  riferimento  dei
          contributi].
              2-bis. I  contributi previsti dalla presente legge e in
          misura,  comunque,  non superiore al 50 per cento dei costi
          complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
          bilancio  dell'impresa  stessa,  sono  concessi  anche alle
          imprese  editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
          del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
          morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
          di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
          presente articolo.
              2-ter. I  contributi previsti dalla presente legge, con
          esclusione  di  quelli  previsti dal comma 11, e in misura,
          comunque,   non   superiore  al  50  per  cento  dei  costi
          complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
          bilancio  dell'impresa  stessa,  sono concessi alle imprese
          editrici,   comunque   costituite,   che  editino  giornali
          quotidiani  in  lingua  francese, ladina, slovena e tedesca
          nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
          e   Trentino-Alto   Adige,  a  condizione  che  le  imprese
          beneficiarie   non  editino  altri  giornali  quotidiani  e
          possiedano      i      requisiti      di      cui      alle
          lettere b), c), d), e), f)  e g)  del  comma 2 del presente
          articolo.  A  decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
          cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
          50   per   cento   dei   costi  complessivi,  compresi  gli
          ammortamenti,  risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
          sono  concessi  ai  giornali  quotidiani  italiani  editi e
          diffusi  all'estero  a  condizione  che le imprese editrici
          beneficiarie   possiedano   i   requisiti   di   cui   alle
          lettere b), c), d)  e g) del comma 2 del presente articolo.
          Tali   imprese  devono  allegare  alla  domanda  i  bilanci
          corredati  da  una  relazione di certificazione da parte di
          societa'  abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
          ha sede l'impresa.
              2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
          quotidiani  per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
          si  applicano  anche  ai  periodici  editi  da  cooperative
          giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
          legge  5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
          e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
          per  il  contributo  variabile  di  cui al comma 10; a tali
          periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
              3. A   decorrere  dal  1° gennaio  1991,  alle  imprese
          editrici   di   periodici   che   risultino  esercitate  da
          cooperative,  fondazioni  o enti morali, ovvero da societa'
          la   maggioranza  del  capitale  sociale  delle  quali  sia
          detenuta  da  cooperative, fondazioni o enti morali che non
          abbiano  scopo  di  lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
          euro  per  copia  stampata  fino a 30.000 copie di tiratura
          media,  indipendentemente  dal  numero  delle  testate.  Le
          imprese  di  cui al presente comma devono essere costituite
          da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
          cinque  anni.  I  contributi  di cui al presente comma sono
          corrisposti a condizione che le imprese editrici:
                a) non   abbiano   acquisito,   nell'anno  precedente
          introiti  pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
          cento  dei  costi,  compresi gli ammortamenti, dell'impresa
          per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
                b) editino   periodici  a  contenuto  prevalentemente
          informativo;
                c) abbiano   pubblicato   nei  due  anni  antecedenti
          l'entrata  in  vigore  della  presente legge e nell'anno di
          riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
          per  ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
          18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
              3-bis. Qualora  le  societa'  di  cui  al comma 3 siano
          costituite  da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
          quali  possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
          e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
          detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
              4. La  commissione  di  cui  all'art.  54  della  legge
          5 agosto  1981,  n. 416, come modificato dall'art. 11 della
          legge    30 aprile    1983,    n.   137,   esprime   parere
          sull'accertamento  della  tiratura  e sull'accertamento dei
          requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
              5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
          ai  commi 2  e  3  devono  trasmettere  alla Presidenza del
          Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
          l'editoria,   lo   statuto   della   societa'  che  escluda
          esplicitamente  la  distribuzione  degli  utili  fino  allo
          scioglimento  della societa' stessa. Le disposizioni di cui
          all'art.  2  della  presente  legge si applicano anche alle
          imprese  editrici  di  giornali  quotidiani e periodici che
          gia'  abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
          di  cui  agli  articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
          1987.  Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
          le   imprese  editrici  che  siano  collegate  con  imprese
          editrici  di  altri  giornali quotidiani o periodici ovvero
          con  imprese  che  raccolgono  pubblicita'  per  la testata
          stessa  o  per  altri  giornali quotidiani o periodici. Non
          possono   percepire   i   suddetti  contributi  le  imprese
          editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
          contrattuali   con  l'impresa  editoriale  stessa,  il  cui
          importo  ecceda  il  10  per  cento  dei  costi complessivi
          dell'impresa  editrice,  compresi  gli ammortamenti, ovvero
          nel   caso   in   cui  tra  i  soci  e  gli  amministratori
          dell'impresa  editoriale  figurino  persone  fisiche  nella
          medesima condizione contrattuale.
              6. Ove  nei  dieci  anni  dalla riscossione dell'ultimo
          contributo  la  societa' proceda ad operazioni di riduzione
          del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
          fusione  o  comunque  operi  il  conferimento di azienda in
          societa'  il  cui statuto non contempli l'esclusione di cui
          al  comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
          Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
          aumentati  degli  interessi  calcolati  al tasso doppio del
          tasso  di  riferimento  di  cui all'art. 20 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9 novembre  1976,  n. 902, e
          successive  modificazioni,  a  partire  dalla  data di ogni
          riscossione,  e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
          periodo  la  societa'  sia  posta  in  liquidazione, dovra'
          versare  in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
          parimenti  calcolata  nei  limiti del risultato netto della
          liquidazione,   prima   di   qualunque   distribuzione   od
          assegnazione.  Una  somma parimenti calcolata dovra' essere
          versata   dalla  societa'  quando,  nei  dieci  anni  dalla
          riscossione  dell'ultimo  contributo, dai bilanci annuali o
          da    altra    documentazione   idonea,   risulti   violata
          l'esclusione della distribuzione degli utili.
              7. I  contributi  di  cui al comma 8 sono corrisposti a
          condizione   che  gli  introiti  pubblicitari  di  ciascuna
          impresa  editoriale,  acquisiti  nell'anno  precedente, non
          superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
          risultanti  dal  bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
          ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
          il  35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
          di  cui  al  comma 8,  lettera b),  sono ridotti del 50 per
          cento.
              8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
          sono determinati nella seguente misura:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 30
          per  cento  dei  costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
          ammortamenti,  e  comunque  non superiore a lire 2 miliardi
          per ciascuna impresa;
                b) contributi variabili nelle seguenti misure:
                  1) lire  500  milioni  all'anno  da 10.000 a 30.000
          copie  di  tiratura  media  giornaliera  e lire 300 milioni
          all'anno,  ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
          dalle 30.000 alle 150.000 copie;
                  2) lire  200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura  media  giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
          alle 250.000 copie;
                  3) lire  100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
              9. L'ammontare   totale  dei  contributi  previsti  dal
          comma 8  non  puo'  comunque  superare  il 60 per cento dei
          costi  risultanti  dal bilancio, dei costi come determinati
          dal medesimo comma 8.
              10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
          in  vigore  al  31 dicembre  1997  a  favore  delle imprese
          editrici  di quotidiani o periodici a quella data organi di
          movimenti  politici  i  quali  organi siano in possesso dei
          requisiti  per  l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
          favore  delle  imprese  editrici  di quotidiani e periodici
          pubblicati  per  la  prima  volta  in  data  successiva  al
          31 dicembre  1997  e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
          partiti  o  movimenti  ammessi al finanziamento pubblico, a
          decorrere  dal  1° gennaio  1998  alle  imprese editrici di
          quotidiani  o periodici che, oltre che attraverso esplicita
          menzione  riportata  in  testata, risultino essere organi o
          giornali  di  forze politiche che abbiano il proprio gruppo
          parlamentare  in  una delle Camere o nel Parlamento europeo
          avendo  almeno  un rappresentante in un ramo del Parlamento
          italiano,  nell'anno  di  riferimento  dei  contributi  nei
          limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
          e' corrisposto:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 40
          per  cento  dei  costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
          ammortamenti,  e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
          500  milioni  per  i  quotidiani  e  lire 600 milioni per i
          periodici;
                b) un   contributo  variabile,  calcolato  secondo  i
          parametri  previsti  dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
          ad   un   sesto,   un  dodicesimo  od  un  ventiquattresimo
          rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
          mensili;   per   i   suddetti   periodici   viene  comunque
          corrisposto  un  contributo  fisso  di lire 400 milioni nel
          caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
              11. A   decorrere   dall'anno   1991,  ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano  inferiori  al  30 per cento dei costi
          d'esercizio   annuali,   compresi  gli  ammortamenti,  sono
          concessi,   per   ogni   esercizio,   ulteriori  contributi
          integrativi  pari  al  50  per  cento di quanto determinato
          dalle lettere a) e b) del comma 10.
              11-bis. [Ai  fini  dell'applicazione dei commi 10 e 11,
          il  requisito della rappresentanza parlamentare della forza
          politica,  la  cui  impresa editrice dell'organo o giornale
          aspiri  alla  concessione dei contributi di cui ai predetti
          commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
          elettorale,  anche  da  una dichiarazione di appartenenza e
          rappresentanza   di   tale  forza  politica  da  parte  dei
          parlamentari  interessati,  certificata dalla Camera di cui
          sono componenti].
              11-ter. A  decorrere  dall'anno  1991 sono abrogati gli
          ultimi  due  periodi  del  comma 5.  Dal  medesimo  anno  i
          contributi  previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
          che  non  fruiscono  dei  contributi  previsti dal predetto
          comma   imprese  collegate  con  l'impresa  richiedente,  o
          controllate  da  essa,  o  che  la controllano, o che siano
          controllate  dalle  stesse imprese, o dagli stessi soggetti
          che la controllano.
              12. La  somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
          non  puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
          determinati dai medesimi commi 10 e 11.
              13. I  contributi  di  cui  ai  commi 10  e 11 e di cui
          all'art.  4  sono  concessi a condizione che le imprese non
          fruiscano,  ne'  direttamente ne' indirettamente, di quelli
          di  cui  ai  commi 2,  5,  6,  7 e 8, ed a condizione che i
          contributi  di  cui  ai commi stessi non siano percepiti da
          imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
          siano  controllate  dalle  stesse  imprese  o  dagli stessi
          soggetti che le controllano.
              14. I  contributi  di  cui  ai  commi 10  e 11 e di cui
          all'art.   4   sono  corrisposti  alternativamente  per  un
          quotidiano  o  un  periodico  o  una  impresa  radiofonica,
          qualora siano espressione dello stesso partito politico.
              15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
          eccezione  di  quelle  previste  dal comma 3, sono comunque
          soggette  agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
          legge  5 agosto  1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
          legge  30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
          dei  ricavi  delle  vendite.  Sono  soggette  agli obblighi
          medesimi,  a  prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
          vendite,  anche  le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
          legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
          ogni  anno  e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
          sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
          pari  al  50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
          10  e  11  spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
          del  contributo  residuo  verra'  effettuata entro tre mesi
          dalla  presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
          della     necessaria     certificazione    nonche'    della
          documentazione  richiesta  all'editore dalle norme vigenti.
          La  certificazione,  eseguita  a  cura  di  una societa' di
          revisione,  e'  limitata  alla verifica ed al riscontro dei
          soli  costi  a  cui  si fa riferimento per il conteggio del
          contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
              «Art.  4. - 1. A  decorrere  dal 1° gennaio 1991, viene
          corrisposto,  a  cura  del Dipartimento dell'informazione e
          dell'editoria  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          un  contributo  annuo  pari al 70 per cento della media dei
          costi  risultanti  dai  bilanci  degli ultimi due esercizi,
          inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
          miliardi,  alle  imprese  radiofoniche che risultino essere
          organi  di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
          del Parlamento e che:
                a) abbiano   registrato   la   testata  giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale;
                b) trasmettano   quotidianamente   propri   programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  culturali  per  non meno del 50 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20;
                c) non  siano  editori  o controllino, direttamente o
          indirettamente,  organi  di  informazione di cui al comma 6
          dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              2. A   decorrere   dall'anno   1991,   ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano inferiori al 25 per cento dei costi di
          esercizio  annuali,  compresi gli ammortamenti, e' concesso
          un  ulteriore  contributo  integrativo pari al 50 per cento
          del  contributo  di  cui  al  comma 1.  La somma di tutti i
          contributi  non  puo'  comunque superare l'80 per cento dei
          costi come determinati al medesimo comma 1.
              3. Le  imprese  di  cui  al  comma 1 hanno diritto alle
          riduzioni   tariffarie  di  cui  all'art.  28  della  legge
          5 agosto   1981,   n.   416,  e  successive  modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
          ai  servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi tipo, ivi
          compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
          di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
          n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
          dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
              4. I  metodi  e  le  procedure  per  l'accertamento del
          possesso  dei  requisiti  per l'accesso alle provvidenze di
          cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
          della  loro  persistenza, sono disciplinati dal decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
          410,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del
          7 ottobre 1987.».
              «Art. 7. - 1... ».
              «Art.  8. - 1. Le  imprese  di radiodiffusione sonora a
          carattere   locale   che   abbiano  registrato  la  testata
          radiofonica  giornalistica  trasmessa  presso il competente
          tribunale,  trasmettano  quotidianamente  propri  programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  letterari,  per non meno del 15 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
                a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
          legge  5 agosto  1981,  n. 416, e successive modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia elettrica;
                b) al  rimborso  del  60  per  cento  delle spese per
          l'abbonamento  ai  servizi di due agenzie di informazione a
          diffusione nazionale o regionale.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 23 della
          legge   6 agosto  1990,  n.  223  (Disciplina  del  sistema
          radiotelevisivo pubblico e privato):
              «3. Ai  concessionari per la radiodiffusione televisiva
          in  ambito  locale,  ovvero  ai soggetti autorizzati per la
          radiodiffusione  televisiva  locale di cui all'art. 32, che
          abbiano   registrato   la   testata  televisiva  presso  il
          competente  tribunale  e  che  trasmettano quotidianamente,
          nelle  ore  comprese  tra  le  07,00  e le 23,00 per almeno
          un'ora,  programmi  informativi autoprodotti su avvenimenti
          politici,   religiosi,   economici,  sociali,  sindacali  o
          culturali,  si  applicano  i  benefici  di  cui  al comma 1
          dell'art.  11  della  legge  25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
          come  modificato  dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
          250,  nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
          legge  5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
          integrazioni.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 13 dell'art. 7 della
          legge  3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
          di    assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e   della
          RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
          Governo    per   l'emanazione   del   testo   unico   della
          radiotelevisione):
              «13. L'accesso  alle  provvidenze  di  cui  all'art. 11
          della   legge   25 febbraio   1987,  n.  67,  e  successive
          modificazioni,  agli  articoli 4  e  8 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250,  e  all'art.  7 del decreto-legge 27 agosto
          1993,  n.  323,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 ottobre  1993,  n. 422, e' altresi' previsto anche per i
          canali  tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
          con  esclusione  di  quelli  ad  accesso condizionato, come
          definiti   dall'art.   1,   lettera c),   del   regolamento
          concernente  la  promozione  della  distribuzione  e  della
          produzione  di  opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
          16 marzo   1999,   n.  9/1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  119  del  24 maggio 1999, che si impegnano a
          trasmettere   programmi  di  informazione  alle  condizioni
          previste  dall'art.  7  del citato decreto-legge n. 323 del
          1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
          1993.».
              - Si  riporta  il testo del comma 454 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «454. A  decorrere  dai  contributi  relativi  all'anno
          2005,  non  e'  piu'  corrisposta  l'anticipazione  di  cui
          all'art.  3,  comma 15-bis,  della  legge 7 agosto 1990, n.
          250.   I  contributi  sono  comunque  erogati  in  un'unica
          soluzione    entro    l'anno   successivo   a   quello   di
          riferimento.».
          Note al comma 1247:
              - Si  riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
          termini,  a  favore  delle  imprese  radiofoniche,  per  la
          dichiarazione  di  rinuncia  agli  utili di cui all'art. 9,
          comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
          ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
              «Art.  4. - 1. A  decorrere  dal 1° gennaio 1991, viene
          corrisposto,  a  cura  del Dipartimento dell'informazione e
          dell'editoria  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          un  contributo  annuo  pari al 70 per cento della media dei
          costi  risultanti  dai  bilanci  degli ultimi due esercizi,
          inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
          miliardi,  alle  imprese  radiofoniche che risultino essere
          organi  di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
          del Parlamento e che:
                a) abbiano   registrato   la   testata  giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale;
                b) trasmettano   quotidianamente   propri   programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  culturali  per  non meno del 50 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20;
                c) non  siano  editori  o controllino, direttamente o
          indirettamente,  organi  di  informazione di cui al comma 6
          dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              2. A   decorrere   dall'anno   1991,   ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano inferiori al 25 per cento dei costi di
          esercizio  annuali,  compresi gli ammortamenti, e' concesso
          un  ulteriore  contributo  integrativo pari al 50 per cento
          del  contributo  di  cui  al  comma 1.  La somma di tutti i
          contributi  non  puo'  comunque superare l'80 per cento dei
          costi come determinati al medesimo comma 1.
              3. Le  imprese  di  cui  al  comma 1 hanno diritto alle
          riduzioni   tariffarie  di  cui  all'art.  28  della  legge
          5 agosto   1981,   n.   416,  e  successive  modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
          ai  servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi tipo, ivi
          compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
          di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
          n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
          dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
              4. I  metodi  e  le  procedure  per  l'accertamento del
          possesso  dei  requisiti  per l'accesso alle provvidenze di
          cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
          della  loro  persistenza, sono disciplinati dal decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
          410,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del
          7 ottobre 1987.».
              - Per  l'art.  4  della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
          vedano le note al comma 1246.
              - Si  riporta  il  testo del comma 13 dell'art. 7 della
          legge  3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
          di    assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e   della
          RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
          Governo    per   l'emanazione   del   testo   unico   della
          radiotelevisione):
              «13. L'accesso  alle  provvidenze  di  cui  all'art. 11
          della   legge   25 febbraio   1987,  n.  67,  e  successive
          modificazioni,  agli  articoli 4  e  8 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250,  e  all'art.  7 del decreto-legge 27 agosto
          1993,  n.  323,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 ottobre  1993,  n. 422, e' altresi' previsto anche per i
          canali  tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
          con  esclusione  di  quelli  ad  accesso condizionato, come
          definiti   dall'art.   1,   lettera c),   del   regolamento
          concernente  la  promozione  della  distribuzione  e  della
          produzione  di  opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
          16 marzo   1999,   n.  9/1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  119  del  24 maggio 1999, che si impegnano a
          trasmettere   programmi  di  informazione  alle  condizioni
          previste  dall'art.  7  del citato decreto-legge n. 323 del
          1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
          1993.».
          Nota al comma 1248:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 19 e 20 della
          legge  14 aprile  1975,  n.  103 (Nuove norme in materia di
          diffusione radiofonica e televisiva):
              «Art.  19. La  societa'  concessionaria, oltre che alla
          gestione   dei  servizi  in  concessione,  e'  tenuta  alle
          seguenti prestazioni:
                a) a  sistemare,  secondo piani tecnici approvati dal
          Ministero  delle  poste  e delle telecomunicazioni, le reti
          trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
          renderle  idonee  a  ritrasmettere  programmi  di organismi
          esteri   confinanti;  ad  attuare  la  ristrutturazione  ed
          assumere  la gestione degli impianti di terzi eventualmente
          ad  essa  affidati,  esistenti  in  dette zone alla data di
          entrata in vigore della presente legge;
                b) a   predisporre   annualmente,  sulla  base  delle
          direttive  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
          sentita   la   Commissione  parlamentare  per  l'indennizzo
          generale   e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
          programmi  televisivi  e  radiofonici  destinati a stazioni
          radiofoniche  e televisive di altri Paesi per la diffusione
          e  la  conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
          mondo  e  ad  effettuare,  sentita  la  stessa  Commissione
          parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
                c) ad    effettuare   trasmissioni   radiofoniche   e
          televisive  in  lingua tedesca e ladina per la provincia di
          Bolzano,  in  lingua francese per la regione autonoma Valle
          d'Aosta  ed  in  lingua  slovena  per  la  regione autonoma
          Friuli-Venezia Giulia.».
              «Art.  20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
          adempimenti  di  cui  al precedente articolo sono stabiliti
          come segue.
              Per  quanto  previsto  al punto a) si provvede mediante
          separate   pattuizioni   da   effettuarsi  d'intesa  con  i
          rappresentanti  degli  enti  locali  delle  zone di confine
          interessate.
              Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
          e   radiofonici   destinati   a   stazioni  radiofoniche  e
          televisive   di   altri   Paesi   sono   regolati  mediante
          convenzioni  aggiuntive  da  stipularsi  con  le competenti
          amministrazioni  dello  Stato  entro  novanta  giorni dalla
          stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
              Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
          in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
          mediante   convenzione  aggiuntiva  da  stipularsi  con  le
          competenti  amministrazioni  dello  Stato  entro  lo stesso
          termine  di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
          in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
          modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
              L'ammontare   dei   rimborsi   della   spesa   per   le
          trasmissioni  in  lingua  tedesca  effettuate dalla sede di
          Bolzano,  nel  periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
          forfettariamente  stabilito  in  lire  6.710  milioni oltre
          all'imposta sul valore aggiunto.
              La  misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
          le  trasmissioni  radiofoniche da radio Trieste dalla legge
          14 aprile  1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
          aumento  del  numero  di  trasmissioni con l'inclusione nei
          programmi  de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
          lire  250  milioni  l'anno  oltre  all'imposta  sul  valore
          aggiunto,  a  partire  dal  1968  e  puo' essere soggetta a
          revisione   triennale   su   richiesta  di  ciascuna  parte
          contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
              L'ammontare  dei  rimborsi della spesa sostenuta per le
          trasmissioni  in  lingua  francese  per la regione autonoma
          Valle  d'Aosta  e  per le trasmissioni televisive in lingua
          slovena  per  la  regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
          regolato   con   apposite  convenzioni  con  le  competenti
          amministrazioni dello Stato.
              La  somma  di  8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
          dello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del
          tesoro  dell'anno  finanziario  1973  e  di cui al capitolo
          aggiunto  7480  dell'anno finanziario 1974, resta destinata
          ed  impegnata  per  la  liquidazione  degli oneri di cui al
          precedente  quinto  comma  nonche' a quello di cui al sesto
          comma   per   il  periodo  1968-1972.  All'onere  derivante
          dall'applicazione  dello  stesso sesto comma per il periodo
          successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
          del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
          Ministero   del   tesoro  per  l'anno  finanziario  1974  e
          corrispondenti capitoli degli anni successivi.
              Ai   nuovi  o  maggiori  oneri  derivanti  dalle  altre
          convenzioni  da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
          provvede  con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
          concessionaria  allo  Stato  e da determinare, ai sensi del
          precedente  art. 16 con la convenzione di cui al successivo
          art.  46.  Il  Ministro  per  il  tesoro  e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              Per  i  servizi  speciali radiotelevisivi, non compresi
          fra  quelli  suindicati,  le  amministrazioni  dello  Stato
          richiedenti  concordano,  attraverso  apposite convenzioni,
          con   la   societa'   concessionaria   le  modalita'  delle
          prestazioni  e  l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
          parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
          Note al comma 1249:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  26  della  legge
          10 ottobre   1990,  n.  287  (Norme  per  la  tutela  della
          concorrenza e del mercato):
              «Art.   26 (Pubblicita'   delle  decisioni).  -  1.  Le
          decisioni  di  cui  agli  articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
          pubblicate  entro venti giorni in un apposito bollettino, a
          cura  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri. Nello
          stesso  bollettino  sono  pubblicate,  ove  l'Autorita'  lo
          ritenga  opportuno,  le  conclusioni  delle indagini di cui
          all'art. 12, comma 2.»
              - Si  riporta  il  testo del comma 26 dell'art. 2 della
          legge  14 ottobre  1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
          la   regolazione   dei   servizi   di   pubblica  utilita'.
          Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei servizi di
          pubblica utilita):
              «26.  La  pubblicita'  di  atti  e  procedimenti  delle
          Autorita'   e'  assicurata  anche  attraverso  un  apposito
          bollettino  pubblicato  dalla  Presidenza del Consiglio dei
          ministri.»
              - Si  riporta  il  testo del comma 21 dell'art. 1 della
          legge  31 luglio  1997,  n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
          per  le  garanzie  nelle  comunicazioni e norme sui sistemi
          delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
              «21.  All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
          all'art.  2  della  legge  14 novembre  1995,  n.  481, non
          derogate   dalle  disposizioni  della  presente  legge.  Le
          disposizioni  del  comma 9,  limitatamente alla deroga alle
          norme  sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
          commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
          altre  Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
          481, senza oneri a carico dello Stato.»
          Note al comma 1250:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 19 del
          decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale):
              «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
          politiche  giovanili e per le politiche relative ai diritti
          e  alle  pari  opportunita).  -  1. Al fine di promuovere e
          realizzare  interventi  per  la  tutela  della famiglia, in
          tutte   le   sue   componenti   e   le   sue  problematiche
          generazionali,   nonche'   per   supportare  l'Osservatorio
          nazionale   sulla   famiglia,   presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito un fondo denominato
          «Fondo  per  le  politiche  della  famiglia»,  al  quale e'
          assegnata  la  somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
              - Si  riporta  il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
          2000,  n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
          e  della  paternita',  per  il  diritto  alla  cura  e alla
          formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
              «Art.  9.  (Misure  a  sostegno  della flessibilita' di
          orario).  - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
          articolazione   della   prestazione   lavorativa   volte  a
          conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
          per   l'occupazione   di   cui  all'art.  1,  comma 7,  del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236, e'
          destinata  una  quota  fino  a  lire  40  miliardi  annue a
          decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
          cui  almeno  il  50  per  cento destinato ad imprese fino a
          cinquanta  dipendenti,  in favore di aziende che applichino
          accordi  contrattuali  che prevedono azioni positive per la
          flessibilita', ed in particolare:
                a) progetti    articolati    per    consentire   alla
          lavoratrice  madre  o al lavoratore padre, anche quando uno
          dei  due  sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
          affidamento  o  in  adozione  un  minore,  di  usufruire di
          particolari   forme   di   flessibilita'   degli   orari  e
          dell'organizzazione   del   lavoro,   tra   cui  part  time
          reversibile,   telelavoro  e  lavoro  a  domicilio,  orario
          flessibile  in  entrata  o  in  uscita,  banca  delle  ore,
          flessibilita'  sui turni, orario concentrato, con priorita'
          per  i  genitori  che  abbiano bambini fino ad otto anni di
          eta'  o  fino  a  dodici  anni, in caso di affidamento o di
          adozione;
                b) programmi  di  formazione per il reinserimento dei
          lavoratori dopo il periodo di congedo;
                c) progetti   che   consentano  la  sostituzione  del
          titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
          del  periodo  di  astensione  obbligatoria  o  dei  congedi
          parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
              2.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  i  Ministri per la
          solidarieta'  sociale  e  per  le  pari  opportunita', sono
          definiti  i  criteri  e le modalita' per la concessione dei
          contributi di cui al comma 1.».
              - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
          1998,   n.   269   (Norme   contro  lo  sfruttamento  della
          prostituzione,  della  pornografia, del turismo sessuale in
          danno   di  minori,  quali  nuove  forme  di  riduzione  in
          schiavitu):
              «Art.   17 (Attivita'  di  coordinamento).  -  1.  Sono
          attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
          fatte  salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
          285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
          tutte   le   pubbliche   amministrazioni,   relative   alla
          prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
          minori  dallo  sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
          Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
          al  Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
          del comma 3.
              1-bis.  E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'
          l'Osservatorio  per  il  contrasto  della pedofilia e della
          pornografia   minorile   con  il  compito  di  acquisire  e
          monitorare   i   dati   e  le  informazioni  relativi  alle
          attivita',  svolte  da  tutte le pubbliche amministrazioni,
          per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
          fine  e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
          una  banca  dati  per  raccogliere,  con l'apporto dei dati
          forniti  dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
          per  il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
          per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
          modalita'  di  funzionamento  dell'Osservatorio  nonche' le
          modalita'  di  attuazione  e  di organizzazione della banca
          dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
          necessari  per  la  sicurezza  e  la riservatezza dei dati.
          Resta  ferma  la  disciplina  delle  assunzioni  di  cui ai
          commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
          n.   311.  Per  l'istituzione  e  l'avvio  delle  attivita'
          dell'Osservatorio  e  della  banca  dati di cui al presente
          comma e'  autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
          2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui al decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  come rideterminata
          dalla  tabella  C  allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
          266.  A  decorrere  dall'anno  2009,  si  provvede ai sensi
          dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              2.  Le  multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
          quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
          della  presente legge sono versate all'entrata del bilancio
          dello  Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
          iscrivere  nello  stato  di previsione della Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri  e  destinate, nella misura di due
          terzi,  a  finanziare  specifici  programmi di prevenzione,
          assistenza  e  recupero  psicoterapeutico  dei minori degli
          anni   diciotto   vittime   dei   delitti   di   cui   agli
          articoli 600-bis,  600-ter,  600-quater e 600-quinquies del
          codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
          5  della  presente  legge.  La  parte  residua del fondo e'
          destinata,   nei   limiti   delle   risorse  effettivamente
          disponibili,   al  recupero  di  coloro  che,  riconosciuti
          responsabili  dei  delitti previsti dagli articoli 600-bis,
          secondo  comma,  600-ter,  terzo  comma,  e  600-quater del
          codice  penale, anche se relativi al materiale pornografico
          di  cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
          apposita  richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              3.  Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
                a) acquisisce   dati   e   informazioni,   a  livello
          nazionale  ed  internazionale, sull'attivita' svolta per la
          prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
          programmate o realizzate da altri Stati;
                b) promuove,  in collaborazione con i Ministeri della
          pubblica  istruzione,  della  sanita',  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di  grazia  e
          giustizia  e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
          agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
          sfruttamento sessuale dei minori;
                c) partecipa,  d'intesa con il Ministero degli affari
          esteri,  agli  organismi comunitari e internazionali aventi
          compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
              4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
          e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
          relativo   onere   si  fa  fronte  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  1998,  allo  scopo
          utilizzando  l'accantonamento  relativo alla Presidenza del
          Consiglio   dei  ministri.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              5.  Il  Ministro  dell'interno,  in virtu' dell'accordo
          adottato   dai   Ministri  di  giustizia  europei  in  data
          27 settembre  1996,  volto  ad  estendere  la competenza di
          EUROPOL  anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
          istituisce,  presso la squadra mobile di ogni questura, una
          unita'  specializzata  di  polizia  giudiziaria,  avente il
          compito  di  condurre  le  indagini  sul  territorio  nella
          materia regolata dalla presente legge.
              6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
          la  sede  centrale  della  questura  un  nucleo  di polizia
          giudiziaria  avente  il  compito  di  raccogliere  tutte le
          informazioni  relative alle indagini nella materia regolata
          dalla  presente  legge  e  di  coordinarle  con  le sezioni
          analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
              7.  L'unita'  specializzata  ed  il  nucleo  di polizia
          giudiziaria  sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
          mezzi  e  delle  vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
          stanziamenti   iscritti   nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno.».
              -  La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
          Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
          nazionale   per  l'infanzia),  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
          Note al comma 1251:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.»
              - Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 8 della
          legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3):
              «6.  Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi 3  e  4  dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.».
          Note al comma 1253:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
          Note al comma 1254:
              -  La  legge  8 marzo  2000, n. 53 (Disposizioni per il
          sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  per  il
          diritto  alla cura e alla formazione e per il coordinamento
          dei  tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
          Note al comma 1257:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 7 della
          legge  3 dicembre  1999,  n. 493 (Norme per la tutela della
          salute  nelle  abitazioni  e istituzione dell'assicurazione
          contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
          presente legge:
              «4.  L'assicurazione  comprende  i  casi  di infortunio
          avvenuti  nell'ambito  domestico  in  occasione  ed a causa
          dello  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  all'art.  6,
          comma 2,   lettera a),   e   dai  quali  sia  derivata  una
          inabilita'  permanente  al  lavoro  non inferiore al 27 per
          cento.   Sono   esclusi  dall'assicurazione  gli  infortuni
          verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
          Note al comma 1258:
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
          1997,  n.  285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
          di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
              «Art.    1 (Fondo    nazionale    per    l'infanzia   e
          l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
          l'adolescenza  finalizzato alla realizzazione di interventi
          a  livello  nazionale,  regionale  e locale per favorire la
          promozione   dei   diritti,  la  qualita'  della  vita,  lo
          sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
          dell'infanzia  e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
          ad  esse  piu'  confacente  ovvero  la  famiglia  naturale,
          adottiva  o  affidataria,  in attuazione dei principi della
          Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo resa esecutiva ai
          sensi   della   legge  27 maggio  1991,  n.  176,  e  degli
          articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
              2.  Il  Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
          autonome  di  Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
          cento   delle   risorse   del   Fondo   e'   riservata  al,
          finanziamento  di  interventi  da  realizzare nei comuni di
          Venezia,  Milano,  Torino,  Genova, Bologna, Firenze, Roma,
          Napoli,  Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
          Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
          riservata   avviene,  per  il  50  per  cento,  sulla  base
          dell'ultima    rilevazione   della   popolazione   minorile
          effettuata  dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
          per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
                a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
          le  indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
          analisi  per  l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri;
                b) numero  di minori presenti in presidi residenziali
          socio-assistenziali    in   base   all'ultima   rilevazione
          dell'ISTAT;
                c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
          dell'obbligo  come  accertata  dal Ministero della pubblica
          istruzione;
                d) percentuale  di  famiglie  con  figli  minori  che
          vivono  al  di  sotto  della  soglia di poverta' cosi' come
          stimata dall'ISTAT;
                e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
          in  attivita'  criminose  come  accertata  dalla  Direzione
          generale  dei  servizi  civili  del Ministero dell'interno,
          nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
          Ministero di grazia e giustizia.
              3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore   della   presente   legge,   il   Ministro  per  la
          solidarieta'   sociale,  con  proprio  decreto  emanato  di
          concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
          e  giustizia  e  con  il Ministro per le pari opportunita',
          sentite  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  nonche'  le  Commissioni  parlamentari competenti,
          provvede  alla  ripartizione  delle  quote del Fondo tra le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
          quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
              4.  Per  il  finanziamento  del Fondo e' autorizzata la
          spesa  di  lire  117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
          miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 11 della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.».
          Note al comma 1259:
              - Si  riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
              «Art.   119 (I   Comuni,   le   Province,   le   Citta'
          metropolitane  e  le Regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata  e  di  spesa).  - I Comuni, le Province, le Citta'
          metropolitane   e   le   Regioni  hanno  risorse  autonome.
          Stabiliscono  e  applicano  tributi  ed  entrate propri, in
          armonia  con  la  Costituzione  e  secondo  i  principi  di
          coordinamento   della   finanza   pubblica  e  del  sistema
          tributario.  Dispongono  di compartecipazioni al gettito di
          tributi erariali riferibile al loro territorio.
              La  legge  dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza  vincoli  di destinazione, per i territori con minore
          capacita' fiscale per abitante.
              Le   risorse   derivanti   dalle   fonti   di   cui  ai
          commi precedenti  consentono ai Comuni, alle Province, alle
          Citta'   metropolitane   e   alle   Regioni  di  finanziare
          integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
              Per  promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio  delle  loro  funzioni,  lo Stato destina risorse
          aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali in favore di
          determinati   Comuni,   Province,  Citta'  metropolitane  e
          Regioni.
              I  Comuni,  le  Province,  le Citta' metropolitane e le
          Regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito secondo i
          principi  generali  determinati  dalla  legge  dello Stato.
          Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 8 della
          legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3):
              «6.  Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi 3  e  4  dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.»
          Nota al comma 1261:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 19 del
          decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale):
              «3.  Al  fine  di  promuovere  le politiche relative ai
          diritti  e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito un fondo denominato
          «Fondo  per  le  politiche  relative ai diritti e alle pari
          opportunita»,  al  quale e' assegnata la somma di 3 milioni
          di  euro  per  l'anno  2006  e  di  dieci milioni di euro a
          decorrere dall'anno 2007.»
          Nota al comma 1263:
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
          2006,  n.  7  (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
          divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
              «Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
          La  Presidenza  del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
          le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
          ordinari  stanziamenti  di bilancio, il coordinamento delle
          attivita'  svolte  dai  Ministeri  competenti  dirette alla
          prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
          delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
              2.  Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
          comma 1,     la     Presidenza     del     Consiglio    dei
          ministri-Dipartimento  per  le pari opportunita' acquisisce
          dati  e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
          sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
          sulle  strategie  di  contrasto programmate o realizzate da
          altri Stati.»
          Nota al comma 1265:
              - Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
          si vedano le note al comma 1251.
          Nota al comma 1266:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 42 del
          decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n.  151 (testo unico
          delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela e
          sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  a norma
          dell'art.  15  della  legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
          modificato dalla presente legge:
              «5.   La   lavoratrice  madre  o,  in  alternativa,  il
          lavoratore  padre  o,  dopo  la  loro  scomparsa,  uno  dei
          fratelli  o  sorelle conviventi di soggetto con handicap in
          situazione  di  gravita'  di cui all'art. 3, comma 3, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
          4,  comma 1,  della  legge  medesima e che abbiano titolo a
          fruire  dei  benefici  di  cui  all'art.  33,  comma 1, del
          presente  testo  unico  e  all'art.  33, commi 2 e 3, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
          hanno  diritto  a  fruire  del  congedo  di  cui al comma 2
          dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
          giorni  dalla  richiesta. Durante il periodo di congedo, il
          richiedente    ha   diritto   a   percepire   un'indennita'
          corrispondente   all'ultima   retribuzione   e  il  periodo
          medesimo    e'   coperto   da   contribuzione   figurativa;
          l'indennita'  e la contribuzione figurativa spettano fino a
          un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
          il  congedo  di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
          annualmente,  a  decorrere dall'anno 2002, sulla base della
          variazione  dell'indice  Istat dei prezzi al consumo per le
          famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
          dal  datore  di lavoro secondo le modalita' previste per la
          corresponsione  dei  trattamenti economici di maternita'. I
          datori  di  lavoro  privati,  nella  denuncia contributiva,
          detraggono  l'importo  dell'indennita'  dall'ammontare  dei
          contributi   previdenziali  dovuti  all'ente  previdenziale
          competente.  Peri  dipendenti dei predetti datori di lavoro
          privati,  compresi  quelli  per  i  quali  non  e' prevista
          l'assicurazione   per   le   prestazioni   di   maternita',
          l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
          modalita'  di  cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
          1979,  n.  663,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 febbraio  1980,  n.  33.  Il congedo fruito ai sensi del
          presente  comma alternativamente da entrambi i genitori non
          puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
          periodo  di  congedo entrambi i genitori non possono fruire
          dei  benefici  di  cui  all'art.  33, comma 1, del presente
          testo  unico  e  all'art.  33,  commi 2  e  3,  della legge
          5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
          ai  commi 5  e  6  del  medesimo  articolo.  I soggetti che
          usufruiscono  dei  permessi di cui al presente comma per un
          periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
          ad  usufruire  di permessi non retribuiti in misura pari al
          numero  dei  giorni  di  congedo  ordinario  che  avrebbero
          maturato  nello  stesso  arco  di  tempo  lavorativo, senza
          riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
          Nota al comma 1269:
              - Si  riporta  il testo del comma 429 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria   2006),  cosi  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «429.  Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
          della  Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
          30 dicembre  2004,  n. 311, e' assegnato un contributo di 3
          milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e di 750.000 euro per
          ciascuno   degli   anni   2007   e  2008.  A  tal  fine  e'
          corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di spesa di
          cui  all'art.  20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
          328.  Le  risorse  pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
          2007  e  2008  confluiscono  nel  Fondo  nazionale  per  le
          politiche  sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
          8 novembre 2000, n. 328».
          Nota al comma 1270:
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
          2004,  n.  206  (Nuove  norme  in  favore delle vittime del
          terrorismo  e  delle  stragi  di  tale  matrice), cosi some
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  1. -  1. Le disposizioni della presente legge si
          applicano  a  tutte  le  vittime degli atti di terrorismo e
          delle  stragi  di  tale  matrice,  compiuti  sul territorio
          nazionale   o  extranazionale,  se  coinvolgenti  cittadini
          italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
              1-bis.   Le   disposizioni   della  presente  legge  si
          applicano  inoltre  ai familiari delle vittime del disastro
          aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
          e  ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
          Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
              2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
          legge  si  applicano  le disposizioni contenute nella legge
          20 ottobre  1990,  n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
          407,  e  successive  modificazioni, nonche' l'art. 82 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
          Nota al comma 1276:
              - Si  riporta  il testo del comma 343 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «343.  Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
          sul  mercato  finanziario,  sono  rimasti  vittime di frodi
          finanziarie  e  che  hanno  sofferto  un danno ingiusto non
          altrimenti  risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
          2006,  un  apposito  fondo  nello  stato  di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  fondo  e'
          alimentato  con le risorse di cui al comma 345, previo loro
          versamento al bilancio dello Stato.».
          Note al comma 1277:
              -  La  legge  8 agosto  1985, n. 440 (Istituzione di un
          assegno   vitalizio  a  favore  di  cittadini  che  abbiano
          illustrato  la Patria e che versino in stato di particolare
          necessita),  e'  stata  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          23 agosto 1985, n. 198.
              - Si  riporta  il  testo del comma 8 dell'art. 20 della
          legge   8 novembre  2000,  n.  328  (Legge  quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali):
              «8.   A   decorrere   dall'anno  2002  lo  stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'art.  11,  comma 3,  lettera d),  della  legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque  la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
          della presente legge.»
          Note al comma 1278:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          31 gennaio  1994,  n.  97  (Nuove  disposizioni per le zone
          montane):
              «Art.  2  (Fondo  nazionale  per  la montagna). - 1. E'
          istituito   presso   il  Ministero  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica   il   Fondo  nazionale  per  la
          montagna.
              2.  Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
          dello  Stato  e  di  enti  pubblici,  ed  e' iscritto in un
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          del  bilancio  e  della  programmazione economica. Le somme
          provenienti  dagli  enti  pubblici sono versate all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
          capitolo.
              3.   Le  risorse  erogate  dal  Fondo  hanno  carattere
          aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
          speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
          sono  ripartite  fra  le regioni e le province autonome che
          provvedono  ad  istituire  propri  fondi  regionali  per la
          montagna,  alimentati  anche  con stanziamenti a carico dei
          rispettivi  bilanci,  con  i quali sostenere gli interventi
          speciali di cui all'art. 1.
              4.  Le  regioni e le province autonome disciplinano con
          propria  legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
          di cui al comma 3.
              5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
          le  province  autonome sono stabiliti con deliberazione del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          il Ministro delle politiche agricole e forestali.
              6.    I   criteri   di   ripartizione   tengono   conto
          dell'esigenza   della  salvaguardia  dell'ambiente  con  il
          conseguente  sviluppo  delle attivita' agro-silvo-pastorali
          eco-compatibili,  dell'estensione  del  territorio montano,
          della  popolazione  residente,  anche  con riferimento alle
          classi   di   eta',   alla  occupazione  ed  all'indice  di
          spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
          servizi   e   dell'entita'  dei  trasferimenti  ordinari  e
          speciali.»
          Nota al comma 1284:
              -  Per  il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
          Note al comma 1285:
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 80 della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria   2001),  cosi  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art.   80   (Disposizioni   in  materia  di  politiche
          sociali).  -  1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
          2001  e  di  lire  430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
          data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
          processi  attuativi  della  sperimentazione  e comunque non
          oltre  il  30 giugno  2007, fermi restando gli stanziamenti
          gia' previsti:
                a) i  comuni  individuati  ai  sensi  dell'art. 4 del
          decreto   legislativo   18 giugno   1998,   n.   237,  sono
          autorizzati,  nell'ambito  della  disciplina  prevista  dal
          predetto  decreto  legislativo,  a  proseguire l'attuazione
          dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
                b) la  disciplina dell'istituto del reddito minimo di
          inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
          1998  si applica anche ai comuni compresi nei territori per
          i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
          i  patti  territoriali  di cui all'art. 2, comma 203, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
          che  i  medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
          aderito  e  che  comprendono  comuni  gia' individuati o da
          individuare  ai  sensi  dell'art.  4  del  medesimo decreto
          legislativo n. 237 del 1998.»
          Nota al comma 1286:
              - Si  riporta  il testo del comma 44 dell'art. 59 della
          legge   27 dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica):
              «44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
          istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una
          dotazione  di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
          2000.».
          Nota al comma 1287:
              - Si  riporta  il testo del comma 333 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «333.   Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          comunica  per  iscritto,  entro il 15 gennaio 2006, la sede
          dell'ufficio  postale  di  zona presso il quale gli assegni
          possono  essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
          al  comma 331  e,  previa  verifica dell'ordine di nascita,
          entro  la fine del mese successivo a quello di nascita o di
          adozione  con  riferimento all'assegno di cui al comma 332.
          Gli  assegni  possono  essere  riscossi,  in deroga ad ogni
          disposizione  vigente  in materia di minori, dall'esercente
          la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
          residente,   cittadino   italiano   ovvero  comunitario  ed
          appartenente   a   un   nucleo  familiare  con  un  reddito
          complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
          cui  al  comma 331  e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
          cui  al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
          familiare  s'intende  quello  di cui all'art. 1 del decreto
          ministeriale  22 gennaio  1993  del Ministro della sanita',
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
          1993.  La condizione reddituale di cui al presente comma e'
          autocertificata  dall'esercente la potesta', all'atto della
          riscossione    dell'assegno,    mediante    riempimento   e
          sottoscrizione  di  apposita  formula  prestampata in calce
          alla  comunicazione  del  Ministero  dell'economia  e delle
          finanze,  da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
          secondo    procedure    definite   convenzionalmente.   Per
          l'attuazione  del presente comma il Ministero dell'economia
          e   delle   finanze   -  Dipartimento  dell'amministrazione
          generale,  del personale e dei servizi del tesoro si avvale
          di SOGEI Spa.».
          Note al comma 1288:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  della  legge
          24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
              «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
          trenta    giorni   dalla   data   della   contestazione   o
          notificazione della violazione, gli interessati possono far
          pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
          norma  dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
          chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
              L'autorita'  competente,  sentiti  gli interessati, ove
          questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
          ritiene  fondato  l'accertamento,  determina, con ordinanza
          motivata,  la  somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
          violazione   ed   alle   persone   che  vi  sono  obbligate
          solidalmente;   altrimenti  emette  ordinanza  motivata  di
          archiviazione   degli   atti   comunicandola  integralmente
          all'organo che ha redatto il rapporto.
              Con  l'ordinanza-ingiunzione  deve  essere  disposta la
          restituzione,  previo  pagamento  delle  spese di custodia,
          delle  cose  sequestrate,  che  non siano confiscate con lo
          stesso    provvedimento.   La   restituzione   delle   cose
          sequestrate   e'   altresi'  disposta  con  l'ordinanza  di
          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
              Il  pagamento  e' effettuato all'ufficio del registro o
          al  diverso  ufficio  indicato nella ordinanza-ingiunzione,
          entro  il  termine  di trenta giorni dalla notificazione di
          detto   provvedimento,   eseguita   nelle   forme  previste
          dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
          trentesimo  giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
              Il  termine  per  il pagamento e' di sessanta giorni se
          l'interessato risiede all'estero.
              La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
          eseguita   dall'ufficio   che  adotta  l'atto,  secondo  le
          modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
              L'ordinanza-ingiunzione  costituisce  titolo esecutivo.
          Tuttavia   l'ordinanza  che  dispone  la  confisca  diventa
          esecutiva   dopo   il  decorso  del  termine  per  proporre
          opposizione,  o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
          con  il  passaggio in giudicato della sentenza con la quale
          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
          viene  dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
          il   provvedimento   opposto  diviene  inoppugnabile  o  e'
          dichiarato  inammissibile  il  ricorso  proposto avverso la
          stessa.».
              -  Per  il  comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
          266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
          Nota al comma 1290:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 19 del
          decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale):
              «2.  Al  fine di promuovere il diritto dei giovani alla
          formazione  culturale  e  professionale  e  all'inserimento
          nella  vita  sociale,  anche attraverso interventi volti ad
          agevolare   la   realizzazione   del  diritto  dei  giovani
          all'abitazione,  nonche'  a facilitare l'accesso al credito
          per  l'acquisto  e  l'utilizzo di beni e servizi, presso la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
          denominato  «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
          assegnata  la  somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
          Nota al comma 1292:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 11-quaterdecies del
          decreto-legge   30 settembre   2005,   n.  203  (Misure  di
          contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in
          materia tributaria e finanziaria):
              «Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
          la  ricerca  e  per  l'occupazione).  -  1.  Per consentire
          l'organizzazione   e   l'adeguamento   degli   impianti   e
          attrezzature  necessari  allo  svolgimento  dei  Campionati
          mondiali  di  nuoto  che  si terranno a Roma nel 2009 e dei
          Giochi  del  Mediterraneo  che  si  terranno  a Pescara nel
          medesimo  anno,  il Dipartimento della protezione civile e'
          autorizzato  a  provvedere con contributi quindicennali nei
          confronti   dei   soggetti   competenti.   A  tal  fine  e'
          autorizzata  la  spesa  annua  di  2  milioni  di  euro per
          quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
          2  milioni  di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
          2008,  da  ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
          di cui al primo periodo del presente comma.
              2.     [Per     l'organizzazione     e    l'adeguamento
          infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
          internazionale  interconfessionale, e' autorizzata la spesa
          di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
              3.   Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti
          dall'art.  1,  comma 279,  della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
          a  decorrere  dall'anno  2006;  e'  altresi' autorizzata la
          spesa  di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
          degli  interventi  previsti  dall'art.  1, comma 278, della
          citata  legge  n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
          indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
              4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
          2002,  n.  282,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          21 febbraio  2003,  n. 27, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
          sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
                b) al  secondo  periodo,  le parole: «30 giugno 2005»
          sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
                c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
          sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
              5.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  sentito  il parere dell'Istituto nazionale per la
          fauna  selvatica  o, se istituti, degli istituti regionali,
          possono,  sulla  base  di  adeguati  piani  di abbattimento
          selettivi,   distinti   per   sesso   e   classi  di  eta',
          regolamentare  il  prelievo  di  selezione  degli  ungulati
          appartenenti  alle  specie cacciabili anche al di fuori dei
          periodi  e  degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
          n. 157.
              6.  Al  comma 1  dell'art.  70  del decreto legislativo
          10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
          «e-ter)  dell'esecuzione  di  vendemmie di breve durata e a
          carattere  saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
          A  tal  fine  e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
          dal 2006.
              7.  Al  fine  di  garantire i livelli occupazionali nel
          parco  nazionale  d'Abruzzo,  Lazio  e Molise, e' erogata a
          favore  dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
          la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
          consentire  la  stabilizzazione  del  personale fuori ruolo
          operante  presso  l'ente.  Le relative stabilizzazioni sono
          effettuate  nei  limiti  delle  risorse  assegnate  con  il
          presente  comma e  nel  rispetto delle normative vigenti in
          materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
          lavoro  in  essere  con  il  personale che presta attivita'
          professionale  e  collaborazione  presso  l'ente parco sono
          regolati,  sulla  base  di  nuovi  contratti  che  verranno
          stipulati  dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
          alla  definitiva  stabilizzazione del suddetto personale e,
          comunque,  non  oltre  il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
          risorse  di  cui  al  primo  periodo.  Al relativo onere si
          provvede  attraverso  la  riduzione  del  fondo  di  cui al
          comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
              8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
          n. 394, e' sostituito dal seguente:
              «12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
          anni».
              9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
          legislativo   13 gennaio   2003,   n.   36,   e  successive
          modificazioni,   le   parole:   «31 dicembre   2005»   sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «31 dicembre   2006».   La
          disposizione   del   presente  comma non  si  applica  alle
          discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
          discariche  per  inerti,  cui  si conferiscono materiali di
          matrice  cementizia  contenenti  amianto,  per  le quali il
          termine  di conferimento e' fissato alla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.
              10.  Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
          n.  379,  e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
          2.300.000.  Per  le  attivita'  e  il  conseguimento  delle
          finalita'  scientifiche  del  Polo  nazionale  di  cui alla
          tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
          n.   291,   viene   riconosciuto   alla   Sezione  italiana
          dell'Agenzia   internazionale   per  la  prevenzione  della
          cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
          contributo  di  1  milione  di euro per ciascuno degli anni
          2006,  2007  e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
          con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
          n.  516.  Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
          legge  30 dicembre  2004,  n.  311, deve essere inteso come
          contributo  statale  annuo ordinario; a decorrere dall'anno
          2006  esso  e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
          all'art.  1,  comma 187,  della  legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  e'  autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
          euro  e  per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
          milione  di  euro.  In favore della Lega italiana tumori e'
          autorizzata  la  spesa  di  1  milione di euro per ciascuno
          degli anni 2006, 2007 e 2008.
              11.   In   considerazione   del   rilievo  nazionale  e
          internazionale  nella  sperimentazione sanitaria di elevata
          specializzazione  e  nella  cura  delle patologie nel campo
          dell'oftalmologia,   per  l'anno  2006  e'  autorizzata  la
          concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
          della  Fondazione  «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
          in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
          il  miglioramento  della  salute  e di offrire ai cittadini
          alti  livelli  di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
          concessione  di  un  contributo  associativo  nel limite di
          50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
          in   favore   del   Comitato   permanente   degli  Ospedali
          dell'Unione   europea   (Hope)   con  sede  in  Belgio.  E'
          autorizzata  la  spesa  di  219.000  euro  per l'anno 2006,
          500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
          per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
          sanitari  all'estero  e  in  Italia  che  il Ministro della
          salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
          degli   affari   esteri,   il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della  ricerca  e  il  Ministro  per
          l'innovazione   e   le  tecnologie  attuano  congiuntamente
          avvalendosi,  in  particolare, dell'Associazione denominata
          «Alleanza  degli  Ospedali  italiani  nel  mondo»,  da essi
          congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
              12.  Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
          concessione  da  parte  di  aziende  ed istituti di credito
          nonche'   da  parte  di  intermediari  finanziari,  di  cui
          all'art.  106 del testo unico di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
          termine  con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
          e  rimborso  integrale  in  unica  soluzione alla scadenza,
          assistiti   da   ipoteca   di   primo   grado  su  immobili
          residenziali,   riservati   a   persone  fisiche  con  eta'
          superiore ai 65 anni compiuti.
              13.  Entro  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, il
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
          uno  o  piu'  decreti,  ai  sensi  dell'art. 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
                a) il  riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
          attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
          edifici;
                b) la  definizione  di  un reale sistema di verifiche
          degli  impianti  di  cui  alla  lettera a)  con l'obiettivo
          primario   di  tutelare  gli  utilizzatori  degli  impianti
          garantendo una effettiva sicurezza;
                c) la  determinazione  delle  competenze dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti locali secondo i principi di
          sussidiarieta'  e di leale collaborazione, anche tramite lo
          strumento  degli accordi in sede di Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281;
                d) la  previsione  di  sanzioni in caso di violazione
          degli  obblighi  stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
          lettere a) e b).
              14.  Per  la  prosecuzione  ed  il  completamento degli
          interventi  di  cui  all'art.  52,  comma 21,  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  e' autorizzata la spesa di 10
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
              15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
          n.  426,  dopo  la  lettera  p-terdecies),  e'  aggiunta la
          seguente:
              «p-quaterdecies)  area del territorio di cui al decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 122 del 27 maggio
          2005».
              16.  Ai  fini dell'applicazione del decreto legislativo
          30 dicembre   1992,   n.   504,  la  disposizione  prevista
          dall'art.  2,  comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
          interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
          fabbricabile  se  e'  utilizzabile  a scopo edificatorio in
          base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
          dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
              17.  E'  autorizzato  un  contributo quindicennale di 1
          milione  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2006  in favore
          dell'ANAS  Spa  per  la realizzazione di lavori di raccordo
          stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
              18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
          e'  determinata  annualmente  la quota di risorse del Fondo
          speciale  rotativo  per  l'innovazione  tecnologica  di cui
          all'art.  14  della  legge  17 febbraio  1982,  n.  46,  da
          destinare,  a  valere  sulla quota erogata a fondo perduto,
          agli  interventi  previsti  dal comma 270 dell'art. 1 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311.
              19.  Il  primo  periodo  del  comma 1 dell'art. 155 del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          e'  sostituito  dal  seguente:  "Il  reddito imponibile dei
          soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
          dall'utilizzo   in   traffico   internazionale  delle  navi
          indicate  nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
          successive    modificazioni,    iscritte    nel    registro
          internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
          457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          1998,  n.  30,  e  dagli  stessi armate, nonche' delle navi
          noleggiate  il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
          cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
          ai  sensi  della  presente  sezione qualora il contribuente
          comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
          entro  tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
          dal  quale  intende  fruirne  con  le  modalita'  di cui al
          decreto previsto dall'art. 161".
              20.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti
          dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
          la  realizzazione  di  opere di natura sociale, culturale e
          sportiva,  e'  autorizzato un contributo quindicennale di 1
          milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
              21.  All'art.  1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
          353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2004,  n.  46,  al  comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
          naturale»  sono  inserite  le  seguenti: «, le associazioni
          riconosciute  a  carattere  nazionale  aventi  per  oggetto
          statutario,  da  piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
          promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
          Nota al comma 1293:
              - Si  riporta  il testo del comma 556 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria   2006),  cosi  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «556.   Al   fine  di  prevenire  fenomeni  di  disagio
          giovanile  legato  all'uso  di  sostanze  stupefacenti,  e'
          istituito  presso  il  Ministero della solidarieta' sociale
          l'«Osservatorio   per  il  disagio  giovanile  legato  alle
          dipendenze».  Con  decreto  del Ministro della solidarieta'
          sociale,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  e'  disciplinata la composizione e
          l'organizzazione  dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
          cui  al  presente  comma e'  altres`  istituito  il  «Fondo
          nazionale  per  le  comunita'  giovanili»,  per  azioni  di
          promozione  della salute e di prevenzione dei comportamenti
          a  rischio  e per favorire la partecipazione dei giovani in
          materia  di  sensibilizzazione  e  prevenzione del fenomeno
          delle  dipendenze.  La  dotazione finanziaria del Fondo per
          ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
          milioni  di  euro,  di  cui il 25 per cento e' destinato ai
          compiti  istituzionali  del  Ministero  della  solidarieta'
          sociale    di    comunicazione,    informazione,   ricerca,
          monitoraggio  e  valutazione,  per  i quali il Ministero si
          avvale   del   parere   dell'Osservatorio  per  il  disagio
          giovanile  legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
          del   Fondo   viene  destinato  alle  associazioni  e  reti
          giovanili   individuate  con  decreto  del  Ministro  della
          solidarieta'   sociale,   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
          vengono  determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
          e le modalita' di presentazione delle istanze.».
          Nota al comma 1295:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  della  legge
          24 dicembre  1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
          il credito sportivo con sede in Roma):
              «Art.   5. L'Istituto  puo'  concedere  contributi  per
          interessi  sui mutui anche se accordati da altre aziende di
          credito  e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
          istituzionali,  con  le disponibilita' di un fondo speciale
          costituito  presso  l'Istituto medesimo e alimentato con il
          versamento   da  parte  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli  di  Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
          dell'art.  5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
          19 giugno  2003,  n. 179 del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
          a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
          n.  496,  colpiti  da  decadenza per i quali resta salvo il
          disposto  dell'art.  90,  comma 16, della legge 27 dicembre
          2002, n. 289.
              Per  i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
          cui  al  primo comma del presente articolo la relativa rata
          di   ammortamento  verra'  ridotta  di  un  ammontare  pari
          all'importo annuale del contributo concesso.
              La  concessione  del  contributo  agli  interessi  puo'
          essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
          anche  con  effetto  retroattivo,  nei  confronti  di  quei
          mutuatari  che  non  si trovassero, a seguito di successivi
          controlli,  nelle  condizioni  previste  dal  contratto  di
          concessione del finanziamento.».
          Nota al comma 1296:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Ministro  dell'economia  e delle finanze 19 giugno 2003, n.
          179   (Regolamento   recante  la  disciplina  dei  concorsi
          pronostici su base sportiva):
              «Art.  5  (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
          concorsi  pronostici  e'  ripartita,  secondo  quanto  gia'
          disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
          n.  1295,  dall'art.  2  della  legge 29 settembre 1965, n.
          1117,  dall'art.  3  della  legge 29 dicembre 1988, n. 555,
          dall'art.   27   della  legge  30 dicembre  1991,  n.  412,
          dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
          e  dall'art.  4  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138,
          convertito,  con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
          n. 178, nelle seguenti percentuali:
                a) aggio al punto di vendita 8%;
                b) montepremi: 50%;
                c) imposta unica: 33,84%;
                d) contributo  all'Istituto  per il credito sportivo:
          2,45%;
                e) contributo   alle   spese  di  gestione  di  AAMS:
          5,71%.».
          Nota al comma 1297:
              - Si  riporta  il  testo  della lettera a) del comma 19
          dell'art.  1  del  decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181
          (Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri):
              «19.  Sono  attribuite  al Presidente del Consiglio dei
          Ministri:
                a) le  funzioni  di  competenza statale attribuite al
          Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  dagli
          articoli 52,   comma 1,   e   53  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n. 300, in materia di sport. Entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
          per  il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
          la  vigilanza  da  parte  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri   e  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali.».
          Nota al comma 1298:
              - Si  riporta  il testo del comma 580 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «580.  Al  Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
          legge   15 luglio  2003,  n.  189,  ha  attribuito  compiti
          relativi  alla  promozione  dell'attivita'  sportiva tra le
          persone  disabili  e  di  riconoscimento e coordinamento di
          tutte  le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
          un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
          2007  e  2008,  per la promozione della pratica sportiva di
          base e agonistica.».
          Note al comma 1299:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 7 dell'art. 3 della
          legge  9 ottobre  2000,  n.  285  (Interventi  per i Giochi
          olimpici invernali «Torino 2006»):
              «7.   L'Agenzia   termina   la   propria  attivita'  il
          31 dicembre 2006.».
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi 1 e 2 dell'art. 10
          della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
          olimpici invernali «Torino 2006»):
              «Art.   10   (Risorse   finanziarie).   -   1.  Per  il
          finanziamento  degli  interventi necessari allo svolgimento
          dei  Giochi  olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
          il  limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
          l'anno  2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
          agli  oneri  derivanti  dalla  contrazione di mutui o altre
          operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
          le  strade  (ANAS)  e  la  Societa' italiana per il traforo
          autostradale  del  Frejus  (SITAF),  nonche', limitatamente
          alle  opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
          Piemonte,  la provincia di Torino, il comune di Torino e la
          societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
          effettuare,  nei  limiti  della  quota che sara' a ciascuno
          assegnata  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sentito  il  Ministro  delle infrastrutture e dei
          trasporti,  da emanare successivamente alla predisposizione
          del   piano   degli   interventi;   le   relative  rate  di
          ammortamento  per  capitale  ed  interessi sono corrisposte
          agli   istituti   finanziatori   da   parte  del  Ministero
          dell'economia  e delle finanze. Per le medesime finalita' e
          per  il  funzionamento  dell'Agenzia  e'  altresi' concesso
          all'Agenzia  un contributo straordinario nel limite massimo
          di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
          l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
              2.  Per  lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
          attribuite  all'Agenzia  le somme previste alla voce «spese
          generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
          delle  opere  di  cui  agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
          successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
          cento  dell'importo  complessivo  lordo  dei lavori e delle
          forniture    e    dell'importo    delle    indennita'    di
          espropriazione.  La  relativa  documentazione e' sottoposta
          alla  certificazione del collegio dei revisori dei conti al
          fine della definitiva quantificazione della somma.».
          Nota al comma 1300:
              -   L'art.   7  della  legge  9 ottobre  2000,  n.  285
          (Interventi  per  i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  16 ottobre 2000, n.
          242), abrogato dalla presente legge, recava:
              «Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
          Nota al comma 1301:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 della citata legge
          9 ottobre 2000, n. 285:
              «Art.   5   (Comitato  direttivo).  -  1.  Il  comitato
          direttivo   provvede   alla  programmazione  annuale  delle
          attivita'   dell'Agenzia,   all'approvazione  dei  bilanci,
          all'approvazione  delle  operazioni  finanziarie necessarie
          per  l'acquisizione  delle  risorse,  secondo i propri atti
          organizzativi,  e ad ogni altra attivita' necessaria per il
          perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
              2.  Il  comitato  direttivo  e'  composto dal direttore
          generale,   nominato   a   norma   dell'art.   6,  dai  due
          vicedirettori  generali,  nominati a norma dell'art. 6-bis,
          nonche'  da nove membri nominati con decreto del Presidente
          del  Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
          Presidente  del Consiglio dei ministri, uno su designazione
          del   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  uno  su
          designazione   del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  quattro  su  designazione, rispettivamente, del
          presidente  della  regione  Piemonte,  del presidente della
          provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
          del  CONI,  e due su designazione effettuata d'intesa tra i
          legali  rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
          interessati  dalle  opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
          Il  comitato  direttivo  e'  regolarmente costituito quando
          sono   nominati   almeno   sette  componenti.  Il  comitato
          direttivo  delibera  a maggioranza dei presenti. In caso di
          parita' prevale il voto del direttore generale.
              3.  I  membri  del  comitato  direttivo sono scelti tra
          esperti   particolarmente   qualificati   nelle  discipline
          tecniche,  giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
          deliberazioni  del  comitato  direttivo  e'  necessaria  la
          presenza di sette componenti.».
          Note al comma 1302:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 della
          legge  18 marzo  1991,  n. 99 (Interventi urgenti per opere
          connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
              «Art.   1.   -  1.  Per  l'immediata  realizzazione  di
          interventi  diretti  al  completamento dell'area espositiva
          della  esposizione  internazionale  «Colombo  '92», nonche'
          alla   realizzazione   di   opere   strettamente  correlate
          all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
          anche  oltre  i  limiti  di  indebitamento  previsti  dalla
          normativa  vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
          lire  quattrocentosettanta  miliardi, di cui centocinquanta
          miliardi  a  decorrere  dal  secondo semestre del 1991, con
          onere   di   ammortamento  a  totale  carico  dello  Stato.
          L'importo  eventualmente  dovuto  a  titolo di interessi di
          preammortamento  -  maggiorato  degli  ulteriori  interessi
          dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
          della  prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
          applicabile,  ai sensi di quanto previsto per le operazioni
          di  mutuo,  nel  primo  semestre  dell'ammortamento - sara'
          corrisposto  unitamente alla prima rata di ammortamento. In
          relazione  agli  oneri di ammortamento e di preammortamento
          sono  autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
          50  miliardi  a  decorrere  dall'anno  1991  e  di  lire 23
          miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
          Note al comma 1305:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7-viciesquater del
          decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
          per  l'universita'  e la ricerca, per i beni e le attivita'
          culturali,   per   il   completamento   di   grandi   opere
          strategiche,  per  la  mobilita' dei pubblici dipendenti, e
          per  semplificare  gli  adempimenti  relativi  a imposte di
          bollo   e   tasse  di  concessione,  nonche'  altre  misure
          urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
              «Art.  7-vicies  quater.   (Disposizioni  in materia di
          carte  valori).  -  1.  All'atto  del  rilascio delle carte
          valori   di  cui  all'art.  7-vicies  ter  da  parte  delle
          competenti    amministrazioni    pubbliche,    i   soggetti
          richiedenti  sono  tenuti  a  corrispondere un importo pari
          almeno  alle  spese  necessarie  per  la  loro produzione e
          spedizione,   nonche'   per   la   manutenzione  necessaria
          all'espletamento  dei servizi ad esse connessi. L'importo e
          le  modalita'  di  riscossione sono determinati annualmente
          con  decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
          concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
          le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
          da  adottare,  in  sede di prima attuazione, entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione del presente decreto.
              2.  Le  somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
          in  applicazione  del  comma 1 sono versate all'entrata del
          bilancio   dello   Stato  e  riassegnate  con  decreti  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero  dell'interno,  anche in aggiunta alle somme gia'
          stanziate,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di base
          3.1.5.17  -  servizi  del  Poligrafico  dello Stato - dello
          stato  di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
          a  euro  1,85  dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
          costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
          Ministero  dell'interno  per essere destinata per euro 1,15
          alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
          e  per  euro  0,70  ai comuni, per la copertura delle spese
          connesse  alla  gestione e distribuzione del documento. Con
          decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze sono stabilite le
          modalita`  di  attuazione della presente disposizione. Alle
          riassegnazioni  previste  dal presente comma non si applica
          il   limite  di  cui  all'art.  1,  comma 46,  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266.
              3.  Al  fine  di  contenere  i prezzi di cessione delle
          carte  valori  ed  i  costi  di attivazione, di produzione,
          emissione  e  manutenzione dei centri gestione delle stesse
          e'  in  facolta'  dell'Istituto  poligrafico  e Zecca dello
          Stato  Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
          amministrazioni  ed  anche con soggetti privati, anche allo
          scopo  di  estendere l'operativita' delle carte valori alla
          fruizione   di  servizi,  ivi  compresi  quelli  di  natura
          privatistica.  [Gli  accordi  sono  soggetti  a ratifica da
          parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministero dell'interno].
              4.  L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
          continuare  ad  avvalersi  del  patrocinio  dell'Avvocatura
          dello  Stato,  ai sensi del titolo I del testo unico di cui
          al   regio   decreto   30 ottobre  1933,  n.  1611,  e  con
          applicazione  dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
          codice di procedura civile.
              5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
              6.   Dall'attuazione   dell'art.   7-vicies-ter  e  del
          presente  articolo  non  devono  derivare  nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.».
          Nota al comma 1306:
              - Si  riporta  il  testo del comma 65 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «65.   A   decorrere   dall'anno   2007   le  spese  di
          funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
          la  borsa  (CONSOB),  dell'Autorita'  per  la vigilanza sui
          lavori  pubblici,  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni  e  della  Commissione di vigilanza sui fondi
          pensione  sono finanziate dal mercato di competenza, per la
          parte  non  coperta  da finanziamento a carico del bilancio
          dello  Stato,  secondo  modalita'  previste dalla normativa
          vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
          deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel  rispetto  dei
          limiti  massimi  previsti  per  legge, versate direttamente
          alle  medesime  Autorita'.  Le  deliberazioni, con le quali
          sono  fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
          sono  sottoposte  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
          sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, per
          l'approvazione  con  proprio decreto entro venti giorni dal
          ricevimento.   Decorso  il  termine  di  venti  giorni  dal
          ricevimento  senza  che siano state formulate osservazioni,
          le  deliberazioni  adottate  dagli  organismi  ai sensi del
          presente comma divengono esecutive.».
          Nota al comma 1307:
              - Si  riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
          115   (testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
          cosi come modificato dalla presente legge:
              «6-bis.  Per  i  ricorsi  proposti davanti ai Tribunali
          amministrativi   regionali  e  al  Consiglio  di  Stato  il
          contributo  dovuto  e'  di euro 500; per i ricorsi previsti
          dall'art.  21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
          quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
          1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
          cittadinanza,  di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
          territorio  dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
          sentenza  o  di  ottemperanza  del  giudicato il contributo
          dovuto  e'  di  euro  250; per i ricorsi previsti dall'art.
          23-bis,  comma 1,  della  legge  6 dicembre  1971, n. 1034,
          nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
          23-bis,  il  contributo  dovuto  e'  di  euro  1.000; per i
          predetti  ricorsi  in  materia  di  affidamento  di lavori,
          servizi   e   forniture,  nonche¨  di  provvedimenti  delle
          Autorita',  il  contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
          relativo  al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
          ogni  caso  dalla  parte  soccombente,  anche  nel  caso di
          compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
          e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
          si  determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
          Non  e'  dovuto  alcun  contributo  per  i ricorsi previsti
          dall'art.  25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
          diniego  di  accesso  alle  informazioni  di cui al decreto
          legislativo  19 agosto  2005,  n.  195, di attuazione della
          direttiva     2003/4/CE     sull'accesso    del    pubblico
          all'informazione ambientale.».
          Nota al comma 1309:
              - Si  riporta  il  testo  dei commi 306, 307, 308 e 309
          dell'art.   1   della   legge   30 dicembre  2004,  n.  311
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
              «306.  All'art.  10, comma 4, del testo unico di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
          115,  le  parole:  «il  processo di valore inferiore a euro
          1.100 e» sono soppresse.».
              «307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
          n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
              1.  Il  contributo  unificato  e'  dovuto  nei seguenti
          importi:
                a) euro  30  per  i  processi  di valore fino a 1.100
          euro;
                b) euro  70 per i processi di valore superiore a euro
          1.100  e  fino  a euro 5.200 e per i processi di volontaria
          giurisdizione,  nonche'  per  i processi speciali di cui al
          libro  IV,  titolo  II,  capo  VI,  del codice di procedura
          civile;
                c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
          5.200  e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
          valore  indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
          di pace;
                d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
          26.000  e  fino  a  euro  52.000  e per i processi civili e
          amministrativi di valore indeterminabile;
                e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
          52.000 e fino a euro 260.000;
                f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
          260.000 e fino a euro 520.000;
                g) euro  1.110  per  i processi di valore superiore a
          euro 520.000.
              2.   Per   i  processi  di  esecuzione  immobiliare  il
          contributo  dovuto  e'  pari  a  euro  200.  Per  gli altri
          processi  esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto della
          meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
          contributo dovuto e' pari a euro 120.».
              «308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
          n. 374, e' sostituito dal seguente:
              1.  Le  cause  e  le attivita' conciliative in sede non
          contenziosa  il  cui  valore  non  eccede  la somma di euro
          1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
          soggetti  soltanto  al  pagamento del contributo unificato,
          secondo  gli  importi previsti dall'art. 13 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          2002, n. 115, e successive modificazioni.».
              «309.  Il  maggior  gettito derivante dall'applicazione
          delle  disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
          al  bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
          di   previsione   del  Ministero  della  giustizia  per  il
          pagamento  di  debiti  pregressi  nonche' per l'adeguamento
          delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze  per  le  spese  riguardanti  il  funzionamento del
          Consiglio   di   Stato   e   dei  tribunali  amministrativi
          regionali.».
          Note al comma 1310:
              -  La  legge  25 luglio  2000,  n.  209  (Misure per la
          riduzione  del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
          e  maggiormente  indebitati),  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
          Nota al comma 1314:
              -  La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
          spesa  per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
          di   immobili   da   adibire   a   sedi  di  rappresentanze
          diplomatiche  e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
          il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          12 gennaio 1999, n. 8.
          Nota al comma 1315:
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
          1983,  n.  185  (Modifica  della  tabella  dei  diritti  da
          riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
              «Art.  1. La  tabella  dei  diritti da riscuotere dagli
          uffici  diplomatici  e  consolari  di  cui  all'art. 56 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
          consolari,  e'  sostituita  da quella annessa alla presente
          legge.
              Detta  tabella  dovra'  essere  munita  del  visto  dei
          Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
          Note al comma 1317:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5  dell'art. 1 del
          decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35 (Disposizioni urgenti
          nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
          sociale e territoriale):
              «5.  E'  istituito  presso il Ministero dell'economia e
          delle  finanze  un  apposito  Fondo  con  la  dotazione  di
          34.180.000  euro  per  l'anno  2005, di 39.498.000 euro per
          l'anno  2006,  di  38.700.000  euro  per  l'anno  2007 e di
          42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
          connesse  all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
          finalizzato  al  contrasto della criminalita' organizzata e
          della  immigrazione  illegale attraverso lo scambio tra gli
          Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
          di  cui  alla  decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
          Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
          provvede  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
          cui al presente comma si provvede:
                a) quanto  a  euro  4.845.000  per  il  2005,  a euro
          15.000.000  per  ciascuno  degli anni 2006 e 2007, mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2005-2007,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
          parzialmente  utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
          per  euro  15.000.000  per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
          l'accantonamento  relativo al Ministero degli affari esteri
          e,   per  euro  3.500.000  per  il  2005,  l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'interno;
                b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
          a  decorrere  dal  2008,  mediante  utilizzo di parte delle
          maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  dell'art. 7,
          comma 3;
                c) quanto  a  euro  29.335.000  per  il  2005, a euro
          24.498.000  per  il  2006  e ad euro 1.134.000 per il 2007,
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al predetto Ministero.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 152 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   5 gennaio   1967,  n.  18
          (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
              «Art.  152  (Contingente  e durata del contratto). - Le
          rappresentanze  diplomatiche, gli uffici consolari di prima
          categoria  e  gli  istituti  italiani  di  cultura  possono
          assumere  personale  a contratto per le proprie esigenze di
          servizio,    previa   autorizzazione   dell'Amministrazione
          centrale,  nel  limite di un contingente complessivo pari a
          2.277   unita'.  Gli  impiegati  a  contratto  svolgono  le
          mansioni  previste  nei contratti individuali, tenuto conto
          dell'organizzazione   del  lavoro  esistente  negli  uffici
          all'estero.
              Il   contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a  tempo
          indeterminato,  con  un periodo di prova di nove mesi, alla
          scadenza  del  quale,  sulla base di una relazione del capo
          dell'ufficio,  si  provvede  a  disporre  la  conferma o la
          risoluzione del contratto.».
          Note al comma 1322:
              - Si  riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
          28 luglio  2004,  n.  193  (Proroga e rifinanziamento della
          legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
          patrimonio  storico e culturale delle comunita' degli esuli
          italiani  dall'Istria,  da  Fiume e dalla Dalmazia, e della
          legge  21 marzo  2001,  n. 73, recante interventi in favore
          della   minoranza  italiana  in  Slovenia  e  in  Croazia),
          pubblicata  nella  Gazzazzetta  Ufficiale 3 agosto 2004, n.
          180:
              «Art.   1. (Proroga   e   rifinanziamento  della  legge
          16 marzo  2001,  n.  72).  -  1.  Per  le  finalita' di cui
          all'art.  1,  comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
          autorizzata  la  spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
          anni 2004, 2005 e 2006.
              2.  All'art.  1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
          72, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) dopo  le parole: «da stipulare tra», sono inserite
          le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
                b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
          «sentita»;
                c) le  parole:  «e  il Ministero degli affari esteri»
          sono soppresse;
                d) dopo  le  parole:  «Alla  ripartizione delle somme
          stanziate  provvede annualmente il Ministro per i beni e le
          attivita'  culturali»  sono  aggiunte  le  seguenti: «, con
          proprio  decreto,  di concerto con il Ministro degli affari
          esteri».
              3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          pari  a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
          2006,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2004,  allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri.
              4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              «Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
          2001,  n.  73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
          legge  21 marzo  2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
          2006.  A  tale  scopo  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          pari  a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
          2006,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2004,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri.
              3.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
          Note al comma 1323:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  56  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2003):
              «Art.  56  (Fondo  per  progetti  di  ricerca). - 1. E'
          istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
          di  ricerca,  di  rilevante  valore  scientifico, anche con
          riguardo   alla   tutela  della  salute  e  all'innovazione
          tecnologica,  con  una dotazione finanziaria di 225 milioni
          di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
          2004,  92,758  milioni  di  euro  per  l'anno  2005, 97,934
          milioni  di  euro  per  l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2007.  Alla  ripartizione  del fondo,
          istituito   nello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  tra le diverse finalita'
          provvede  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, con
          proprio  decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'   e  della  ricerca,  sentiti  i  Ministri
          dell'economia   e   delle   finanze,  della  salute  e  per
          l'innovazione  tecnologica.  Con  lo  stesso  decreto  sono
          stabiliti  procedure,  modalita' e strumenti per l'utilizzo
          delle   risorse,   assicurando   in   via   prioritaria  il
          finanziamento  dei  progetti  presentati  da  soggetti  che
          abbiano  ottenuto,  negli  anni  precedenti,  un eccellente
          risultato  nell'utilizzo  e  nella capacita' di spesa delle
          risorse  comunitarie  assegnate e delle risorse finanziarie
          provenienti  dai  programmi  quadro  di ricerca dell'Unione
          europea o dai Fondi strutturali.».
          Nota al comma 1324:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
              «Art.  12.  (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
          reddito  complessivo  si  deducono  per oneri di famiglia i
          seguenti importi:
                a) 3.200  euro  per  il  coniuge  non  legalmente  ed
          effettivamente separato;
                b) 2.900  euro  per  ciascun figlio, compresi i figli
          naturali  riconosciuti,  i  figli adottivi e gli affidati o
          affiliati,   nonche'   per   ogni  altra  persona  indicata
          nell'art.   433  del  codice  civile  che  conviva  con  il
          contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
          da  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria da ripartire
          tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
              2.  La  deduzione  di  cui  al  comma 1, lettera b), e'
          aumentata a:
                a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
          tre anni;
                b) 3.200   euro,  per  il  primo  figlio  se  l'altro
          genitore  manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
          contribuente  non  e'  coniugato  o  se  coniugato,  si  e'
          successivamente   legalmente  ed  effettivamente  separato,
          ovvero  se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
          solo   contribuente   e  questi  non  e'  coniugato  o,  se
          coniugato,    si    e'    successivamente   legalmente   ed
          effettivamente separato;
                c) 3.700  euro, per ogni figlio portatore di handicap
          ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
              3.  Le  deduzioni  di  cui  ai  commi 1  e 2 spettano a
          condizione   che  le  persone  alle  quali  si  riferiscono
          possiedano  un  reddito  complessivo,  computando  anche le
          retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
          internazionali,  rappresentanze  diplomatiche e consolari e
          missioni,  nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa Sede,
          dagli  enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli enti
          centrali  della  Chiesa  cattolica,  non  superiore  a lire
          5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
              4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
          mese  e  competono  dal  mese  in  cui si sono verificate a
          quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
              4-bis.  Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
          massimo  di  1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
          contribuente   per  gli  addetti  alla  propria  assistenza
          personale  nei  casi  di non autosufficienza nel compimento
          degli  atti  della  vita quotidiana. Le medesime spese sono
          deducibili  anche  se  sono  state sostenute nell'interesse
          delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
              4-ter.  Le  deduzioni  di  cui  ai  commi 1,  2 e 4-bis
          spettano  per  la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra
          l'ammontare   di  78.000  euro,  aumentato  delle  medesime
          deduzioni  e  degli  oneri deducibili di cui all'art. 10, e
          diminuito  del  reddito  complessivo, e l'importo di 78.000
          euro.  Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
          deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
          di  zero,  la  deduzione  non compete; negli altri casi, ai
          fini  del  predetto rapporto, si computano le prime quattro
          cifre decimali.».
          Nota al comma 1327:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 21 del decreto-legge
          30 settembre   2003,   n.  269  (Disposizioni  urgenti  per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
              «Art.  21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
          del  Fondo  nazionale  per  le politiche sociali). - 1. Per
          ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
          2004,  secondo  od  ulteriore  per  ordine  di  nascita, e,
          comunque,  per  ogni  figlio adottato nel medesimo periodo,
          alle  donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
          concesso un assegno pari ad euro 1.000.
              2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
          nell'ambito   dell'INPS,  una  speciale  gestione  con  una
          dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
              3.   L'assegno   e'   concesso  dai  comuni.  I  comuni
          provvedono  ad  informare  gli  interessati  invitandoli  a
          certificare    il    possesso    dei   requisiti   all'atto
          dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
              4.  L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
          comuni,  e'  erogato  dall'I.N.P.S.  sulla  base  dei  dati
          forniti  dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
          nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
              5.  Con  uno o piu' decreti di natura non regolamentare
          del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono  emanate  le  necessarie disposizioni per l'attuazione
          del presente articolo.
              6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
          famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
          all'art.  59,  comma 44,  della  legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  e  successive  modificazioni,  e' incrementato di 232
          milioni di euro per l'anno 2004.
              6-bis. (abrogato).
              6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
          albi   provinciali   possono   avvalersi,  in  deroga  alla
          normativa    previdenziale   vigente,   di   collaborazioni
          occasionali  di  parenti entro il terzo grado, aventi anche
          il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
          dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
          suddette  devono  avere  carattere  di  aiuto,  a titolo di
          obbligazione  morale  e  percio'  senza  corresponsione  di
          compensi   ed   essere  prestate  nel  caso  di  temporanea
          impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
          della  propria  attivita'  lavorativa.  E' fatto, comunque,
          obbligo   dell'iscrizione   all'assicurazione  obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali.
              7.   Per   le   finalita'   del  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
          e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2003-2005,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello Stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2003,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo   al   Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali.».
          Nota al comma 1328:
              - Si  riporta  il  testo del comma 11 dell'art. 2 della
          legge   24 dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2004):
              «11.  E'  istituita  l'addizionale comunale sui diritti
          d'imbarco  di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
          pari  a  2,50  euro  per passeggero imbarcato ed e' versata
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato, per la successiva
          riassegnazione  quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
          fondo  istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  destinato  a  compensare  ENAV Spa, secondo
          modalita'   regolate  dal  contratto  di  servizio  di  cui
          all'art.  9  della  legge  21 dicembre  1996, n. 665, per i
          costi  sostenuti  da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
          propri  impianti  e per garantire la sicurezza operativa e,
          quanto  alla  residua quota, in un apposito fondo istituito
          presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
          rispettivo   traffico   aeroportuale   secondo  i  seguenti
          criteri:
                a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
          sedime  aeroportuale  o con lo stesso confinanti secondo la
          media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
          del  territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
          sul  totale del sedime; percentuale della superficie totale
          del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
                b) al  fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
          dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
          cento  del totale per il finanziamento di misure volte alla
          prevenzione   e   al  contrasto  della  criminalita'  e  al
          potenziamento  della sicurezza nelle strutture aeroportuali
          e nelle principali stazioni ferroviarie.».
          Nota al comma 1333:
              - Si  riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001):
              «52.  Il programma speciale di reindustrializzazione di
          cui  all'art.  5  del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
          n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
          polo   di  ricerca  e  di  attivita'  industriali  ad  alta
          tecnologia  nel  territorio  del  comune di Genova anche in
          relazione  all'attuazione  dell'art.  4  del  decreto-legge
          30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  24 novembre  2003, n. 326. Per finanziare gli
          interventi  previsti da tale integrazione e' autorizzata la
          spesa  di  lire  10  miliardi per ciascuno degli anni 2001,
          2002  e  2003.  Le  risorse  di  cui  al presente comma non
          possono  essere  utilizzate  per  altre  finalita'  fino al
          31 dicembre 2006.».
          Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
          di  commercio  con  l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
          lettera c),  e  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  2 (Funzioni).  - 1. La societa' e' autorizzata a
          rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
          rischi  di  carattere  politico,  catastrofico,  economico,
          commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
          o  indirettamente  secondo  quanto  stabilito  ai sensi del
          comma 3,  gli  operatori  nazionali e le loro controllate e
          collegate  estere  nella  loro  attivita' con l'estero e di
          internazionalizzazione  dell'economia italiana; la societa'
          e'  altresi'  autorizzata  a  rilasciare,  a  condizioni di
          mercato,  garanzie  e  coperture  assicurative  per imprese
          estere  relativamente  ad  operazioni  che siano di rilievo
          strategico   per   l'economia   italiana  sotto  i  profili
          dell'internazionalizzazione,  della  sicurezza  economica e
          dell'attivazione  di processi produttivi e occupazionali in
          Italia.  Le  garanzie  e  le  assicurazioni  possono essere
          rilasciate  anche  a  banche  nazionali,  nonche'  a banche
          estere  od  operatori  finanziari italiani od esteri quando
          rispettino  adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
          patrimonializzazione  ed operativita', per crediti concessi
          sotto   ogni  forma  e  destinati  al  finanziamento  delle
          suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
              2.    La    societa'   puo'   concludere   accordi   di
          riassicurazione  e  di  coassicurazione  con enti o imprese
          italiani,  autorizzati,  nonche' con enti od imprese esteri
          ed  organismi  internazionali;  la  societa'  puo' altresi'
          stipulare   altri   contratti   di  copertura  del  rischio
          assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
          del settore.
              3.  Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
          sono  definite  con delibera del Comitato interministeriale
          per  la programmazione economica, su proposta del Ministero
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          di  concerto  con  il Ministero del commercio con l'estero,
          tenendo  anche  conto degli accordi internazionali, nonche'
          della  normativa  e  degli indirizzi dell'Unione europea in
          materia  di  privatizzazione  dei  rischi  di  mercato e di
          armonizzazione  dei sistemi comunitari di assicurazione dei
          crediti  all'esportazione  gestiti  con  il  sostegno dello
          Stato.».
          Note al comma 1339:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          27 ottobre   1993,   n.  432,  e  successive  modificazioni
          (Istituzione  del  Fondo  per  l'ammortamento dei titoli di
          Stato):
              «Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
          -  1.  E'  istituito  presso  la  Banca  d'Italia  un conto
          denominato  «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
          di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
          secondo  le  modalita'  previste  dalla  presente legge, la
          consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
              2.  L'amministrazione  del  Fondo  di cui al comma 1 e'
          attribuita   al  Ministro  del  tesoro,  coadiuvato  da  un
          Comitato consultivo composto:
                a) dal   Direttore   generale   del  tesoro,  che  lo
          presiede;
                b) dal Ragioniere generale dello Stato;
                c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
          delle finanze;
                d) dal   Direttore   generale   del   territorio  del
          Ministero delle finanze.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro  presenta  annualmente al
          Parlamento,  in allegato al conto consuntivo, una relazione
          sull'amministrazione del Fondo.»
              - Si  riporta  il  testo del terzo comma dell'art. 2445
          del codice civile:
              «La  deliberazione  puo'  essere eseguita soltanto dopo
          novanta  giorni  dal  giorno  dell'iscrizione  nel registro
          delle   imprese,   purche'   entro  questo  termine  nessun
          creditore  sociale  anteriore  all'iscrizione  abbia  fatto
          opposizione.».
          Note al comma 1340:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3  dell'art. 9 del
          decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   14 maggio   2005,   n.  80
          (Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
              «3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
          inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
          di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
          Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
          ne  rilascia,  in via telematica, certificazione della data
          di  avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
          le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
          comunica,  in  via  telematica,  entro  trenta giorni dalla
          presentazione    dell'istanza,    il   riconoscimento   del
          contributo  ovvero  il  diniego  del  contributo stesso per
          carenza  dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
          l'esaurimento  dei  fondi  stanziati,  pari a 34 milioni di
          euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
          57 milioni di euro per l'anno 2007.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4  dell'art. 2 del
          decreto-legge  17 giugno  2005,  n.  106,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   31 luglio   2005,  n.  156
          (Disposizioni urgenti in materia di entrate):
              «4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
          inoltra  un'apposita  istanza  in  via telematica al Centro
          operativo  di  Pescara  dell'Agenzia  delle entrate, che ne
          rilascia,  in via telematica e con procedura automatizzata,
          certificazione   della   data  di  avvenuta  presentazione.
          L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
          cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
          stanziati,  pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
          milioni  di  euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
          l'anno  2007,  e  comunica, in via telematica, entro trenta
          giorni  dalla  presentazione  dell'istanza,  il diniego del
          contributo   per   carenza   dei   presupposti   desumibili
          dall'istanza,    ovvero   per   l'esaurimento   dei   fondi
          stanziati.».
          Nota al comma 1343:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 1 della
          legge  14 gennaio  1994,  n. 20 (Disposizioni in materia di
          giurisdizione  e  controllo  della  Corte dei conti), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «2.  Il  diritto al risarcimento del danno si prescrive
          in  ogni  caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
          e'  stata  realizzata  la  condotta  produttiva  di  danno,
          ovvero,  in  caso  di  occultamento doloso del danno, dalla
          data della sua scoperta.».
          Nota al comma 1344:
              - Si  riporta  il  testo del comma 27 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2006),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «27.   Nello   stato   di   previsione   del  Ministero
          dell'interno  e'  istituito  un  Fondo  da ripartire per le
          esigenze  correnti  connesse  all'acquisizione  di  beni  e
          servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
          2006,  di  100  milioni  di euro, di 30 milioni di euro per
          l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2008  e  2009.  Con  decreti  del Ministro dell'interno, da
          comunicare,  anche  con evidenze informatiche, al Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
          del   bilancio,   nonche'   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari  e  alla  Corte  dei  conti,  si provvede alla
          ripartizione  del  Fondo tra le unita' previsionali di base
          interessate del medesimo stato di previsione.».
          Note al comma 1346:
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
              «Art.   27 (Commissione   per  l'accesso  ai  documenti
          amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione  per l'accesso ai
          documenti amministrativi.
              2.   La   Commissione   e'  nominata  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
          dei  Ministri.  Essa  e'  presieduta dal sottosegretario di
          Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri ed e'
          composta  da  dodici  membri,  dei quali due senatori e due
          deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
          quattro  scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
          1979,  n.  97,  su  designazione  dei  rispettivi organi di
          autogoverno,  due  fra  i  professori  di  ruolo in materie
          giuridiche  e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
          enti  pubblici.  E'  membro di diritto della Commissione il
          capo  della  struttura  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  che  costituisce il supporto organizzativo per il
          funzionamento   della   Commissione.  La  Commissione  puo'
          avvalersi  di  un  numero di esperti non superiore a cinque
          unita',   nominati   ai  sensi  dell'art.  29  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400.
              3.  La  Commissione  e'  rinnovata ogni tre anni. Per i
          membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di
          scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso
          del triennio.
              4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  a  decorrere  dall'anno  2004, sono determinati i
          compensi  dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
          nei  limiti  degli  ordinari stanziamenti di bilancio della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              5.  La  Commissione  adotta  le determinazioni previste
          dall'art.  25,  comma 4;  vigila  affinche'  sia attuato il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla
          trasparenza  dell'attivita' della pubblica amministrazione,
          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri;   propone   al   Governo   modifiche   dei  testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
          22.
              6.  Tutte  le  amministrazioni sono tenute a comunicare
          alla  Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
              7.  In  caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
          cui  al  comma 1  dell'art. 18, le misure ivi previste sono
          adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
          Nota al comma 1347:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 10 del
          decreto-legge  29 novembre  2004,  n.  282, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  27 dicembre  2004,  n.  307
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di finanza
          pubblica):
              «5.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
          Note al comma 1349:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1  dell'art. 3 del
          decreto-legge  19 novembre  2004,  n.  277, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   21 gennaio   2005,   n.  4
          (Interventi  straordinari  per il riordino e il risanamento
          economico  dell'Ente  Ordine  Mauriziano  di Torino), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  3  (Provvedimenti  urgenti  per  il  risanamento
          dell'Ordine  Mauriziano).  -  1.  Dalla  data di entrata in
          vigore  del  presente decreto e per un periodo di trentasei
          mesi:
                a) non  possono essere intraprese o proseguite azioni
          esecutive   nei   confronti  della  Fondazione  per  debiti
          dell'Ente, insoluti alla data predetta;
                b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
          scaduti  i  termini  per  l'opposizione giudiziale da parte
          dell'Ordine   Mauriziano,  ovvero  la  stessa  opposizione,
          benche'  proposta,  sia  stata  rigettata,  sono dichiarate
          estinte  dal  giudice; gli importi dei relativi debiti sono
          inseriti  nella  massa  passiva  di  cui alla lettera e), a
          titolo di capitale, accessori e spese;
                c) i  pignoramenti  eventualmente  gia'  eseguiti non
          hanno  efficacia  e  non  vincolano  la  Fondazione  ed  il
          tesoriere,  i quali possono disporre delle somme per i fini
          della Fondazione e le finalita' di legge;
                d) i  debiti  insoluti alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  non  producono  interessi, ne' sono
          soggetti a rivalutazione monetaria;
                e) il  legale  rappresentante della Fondazione assume
          le  funzioni  di  Commissario  straordinario  e provvede al
          ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
          dalla  legge.  A  tale fine provvede all'accertamento della
          massa  passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
          interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
          nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto.
          Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
          la   massa   attiva   con   l'impiego  anche  del  ricavato
          dall'alienazione  dei  cespiti  appartenenti  al patrimonio
          disponibile    della    Fondazione,    delle    sovvenzioni
          straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
          per  legge  o  per  destinazione,  per  il  pagamento anche
          parziale   dei   debiti,   mediante   periodici   stati  di
          ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
          dalla legge;
                f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
          della   Fondazione   che  prevede  l'esclusione,  totale  o
          parziale,  di  un  credito dalla massa passiva, i creditori
          esclusi  possono  proporre  ricorso,  entro  il  termine di
          trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
          si   pronuncera'  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento
          decidendo allo stato degli atti;
                g) il   legale  rappresentante  della  Fondazione  e'
          autorizzato   a   definire  transattivamente,  con  propria
          determinazione,  le  pretese  dei  creditori, in misura non
          superiore  al  70  per cento di ciascun debito complessivo,
          con  rinuncia  ad  ogni altra pretesa e con la liquidazione
          obbligatoria   entro   trenta   giorni   dalla   conoscenza
          dell'accettazione della transazione.».
              - Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto-legge n. 277 del 2004:
              «Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
          Ordine  Mauriziano  di  Torino, ente ospedaliero di seguito
          denominato  «Ente»  e'  costituito  dai presidi ospedalieri
          Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
          cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
              - Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
          citato decreto-legge n. 277 del 2004:
              «Art.   2   (Costituzione   della   Fondazione   Ordine
          Mauriziano).  -  1.  E'  costituita  la  Fondazione  Ordine
          Mauriziano  con  sede  in  Torino,  di  seguito denominata:
          «Fondazione.».
          Nota al comma 1350:
              - Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
          citato decreto-legge n. 277 del 2004:
              «2.  Il  patrimonio  immobiliare e mobiliare dell'Ente,
          con  esclusione  dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
          comma 1,  e'  trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
          sulla  cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
          membri  di  cui:  uno nominato dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
          nominato   dal  Ministro  dell'interno;  uno  nominato  dal
          Ministro  per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
          dalla   regione   Piemonte;   uno  nominato  dall'Ordinario
          diocesano   di   Torino.   Gli   eventuali   oneri  per  il
          funzionamento   di  detto  comitato  sono  a  carico  della
          gestione  dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
          una  relazione  annuale  al  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri  che  provvede  alla  trasmissione alle competenti
          commissioni parlamentari.».
          Nota al comma 1351:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  117  del  decreto
          legislativo   7 settembre   2005,   n.  209  (Codice  delle
          assicurazioni  private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
          13 ottobre  2005,  n.  239,  S.O.),  come  modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  117  (Separazione  patrimoniale).  -  1. I premi
          pagati   all'intermediario   e   le   somme   destinate  ai
          risarcimenti   o  ai  pagamenti  dovuti  dalle  imprese  di
          assicurazione,     se     regolati     per    il    tramite
          dell'intermediario,  sono versati in un conto separato, del
          quale    puo'   essere   titolare   anche   l'intermediario
          espressamente  in  tale  qualita',  e  che costituiscono un
          patrimonio  autonomo  rispetto  a quello dell'intermediario
          medesimo.
              2.   Sul   conto  separato  non  sono  ammesse  azioni,
          sequestri  o  pignoramenti  da  parte  di creditori diversi
          dagli  assicurati  e  dalle  imprese di assicurazione. Sono
          ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
          della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
          o alla singola impresa di assicurazione.
              3.  Sul  conto  separato  non  operano le compensazioni
          legale   e   giudiziale  e  non  puo'  essere  pattuita  la
          compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
          depositario nei confronti dell'intermediario.
              3-bis.  Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
          gli    intermediari   di   cui   all'art.   109,   comma 2,
          lettere a), b)   e d),  che  possano  documentare  in  modo
          permanente   con   fideiussione   bancaria   una  capacita'
          finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
          minimo di euro 15.000.».
          Nota al comma 1352:
              - La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
          reca  «Interventi  per lo sviluppo economico post-olimpico»
          ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
          Nota al comma 1353:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11-bis della legge
          5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale  dello Stato in materia di bilancio)
          introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
              «Art.   11-bis. (Fondi   speciali).   -   1.  La  legge
          finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
          speciali    destinati   alla   copertura   finanziaria   di
          provvedimenti  legislativi  che  si prevede siano approvati
          nel  corso  degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
          pluriennale  ed  in  particolare  di  quelli  correlati  al
          perseguimento    degli    obiettivi    del   documento   di
          programmazione  finanziaria  deliberato  dal Parlamento. In
          tabelle  allegate  alla  legge  finanziaria  sono indicate,
          distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
          capitale,  le  somme  destinate alla copertura dei predetti
          provvedimenti  legislativi  ripartiti  per  Ministeri e per
          programmi.  Nella  relazione  illustrativa  del  disegno di
          legge  finanziaria,  con  apposite  note,  sono  indicati i
          singoli   provvedimenti   legislativi   che   motivano   lo
          stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
          programmi.  I  fondi speciali di cui al presente comma sono
          iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
          in  appositi  capitoli  la  cui  riduzione,  ai  fini della
          integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
          di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
          dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
              2.  Gli  importi  previsti  nei fondi di cui al comma 1
          rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
          per  nuove  o  maggiori  spese  o  riduzioni  di  entrate e
          accantonamenti  di  segno negativo per riduzioni di spese o
          incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
          sono  collegati mediante apposizione della medesima lettera
          alfabetica,  ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
          o  parte  di  essi,  la cui utilizzazione resta subordinata
          all'entrata   in   vigore   del  provvedimento  legislativo
          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
          e  comunque  nei limiti della minore spesa o delle maggiori
          entrate   da   essi   previsti   per  ciascuno  degli  anni
          considerati.  A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
          legislativi   relativi   ad  accantonamenti  negativi,  con
          decreto  del  Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
          riduzioni  di  spesa  o  incrementi di entrata sono portati
          rispettivamente  in  diminuzione  ai pertinenti capitoli di
          spesa   ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio  e
          correlativamente  assegnati  in  aumento alle dotazioni dei
          fondi di cui al comma 1.
              3.  Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
          previsti  solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
          legge siano stati presentati alle Camere.
              4.  Le  quote dei fondi di cui al presente articolo non
          possono  essere  utilizzate  per  destinazioni  diverse  da
          quelle  previste  nelle  relative  tabelle per la copertura
          finanziaria  di  provvedimenti  adottati ai sensi dell'art.
          77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  salvo  che essi
          riguardino  spese  di  primo  intervento  per  fronteggiare
          calamita'  naturali  o improrogabili esigenze connesse alla
          tutela  della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
          economico-finanziaria.
              5.  Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
          non  corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
          ramo  del  Parlamento,  di  quelli  di  parte  capitale non
          utilizzate  entro  l'anno  cui si riferiscono costituiscono
          economie  di  bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
          obblighi  internazionali  ovvero ad obbligazioni risultanti
          dai  contratti  o  dai  provvedimenti  di  cui  al comma 3,
          lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
          per  il  primo  anno  resta valida anche dopo il termine di
          scadenza  dell'esercizio  a  cui  si  riferisce  purche' il
          provvedimento  risulti  presentato alle Camere entro l'anno
          ed  entri  in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
          successivo.  Le  economie di spesa da utilizzare a tal fine
          nell'esercizio   successivo  formano  oggetto  di  appositi
          elenchi  trasmessi  alle  Camere  a  cura  del Ministro del
          tesoro  entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
          al  conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
          le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
          relativi  provvedimenti  legislativi sono comunque iscritte
          nel  bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
          vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
          limiti   dei   saldi   previsti  dal  comma 3,  lettera b),
          dell'art. 11.».
          Nota al comma 1355:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 11 della
          gia' citata legge n. 468 del 1978:
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.».
          Nota al comma 1356:
              -  Per  la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
          5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
          Nota al comma 1359:
              -  Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
          gia'  citata  legge  n.  468  del  1978, si veda la nota al
          comma 1355.
          Nota al comma 1360:
              - Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 46 della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002):
              «4.   In   apposito   allegato   al  disegno  di  legge
          finanziaria  sono analiticamente indicati le autorizzazioni
          di  spesa  e  gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
          dei fondi di cui al presente articolo.».
          Nota al comma 1361:
              - Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 11 della
          gia' citata legge n. 468 del 1978:
              «5.  In  attuazione  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove  o  maggiori  spese  correnti, riduzioni di entrata e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti
          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
          autorizzazioni di spesa corrente.».