art. 1 (commi 401-500)
  401. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nello stato di previsione del
Ministero della salute e' istituito  un  Fondo  per  il  concorso  al
rimborso  alle  regioni  per  l'acquisto  dei  medicinali  oncologici
innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui,  mediante
utilizzo delle risorse del comma 393. 
  402. Per gli effetti di quanto previsto ai commi  400  e  401,  con
determinazione  del  direttore  generale  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco  (AIFA),   previo   parere   della   Commissione   consultiva
tecnico-scientifica,  da  adottare  entro  il  31  marzo  2017,  sono
stabiliti i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a
innovativita' condizionata e dei farmaci oncologici  innovativi.  Con
la  medesima  determinazione  sono  definite  le  modalita'  per   la
valutazione  degli  effetti  dei  predetti  farmaci  ai  fini   della
permanenza del requisito di  innovativita'  e  le  modalita'  per  la
eventuale riduzione del prezzo di  rimborso  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al presente comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo  2017,
i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini
della presente procedura sono quelli gia' individuati dall'AIFA. 
  403. Il requisito di innovativita' permane per un  periodo  massimo
di 36 mesi. 
  404. I farmaci di cui al comma 402 sono soggetti a monitoraggio dei
registri AIFA. 
  405. Le risorse dei fondi di cui ai commi 400 e 401 sono versate in
favore delle  regioni  in  proporzione  alla  spesa  sostenuta  dalle
regioni medesime per l'acquisto dei medicinali di cui ai citati commi
400 e 401, secondo le modalita' individuate con apposito decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
  406. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e  dei  farmaci
oncologici innovativi concorre  al  raggiungimento  del  tetto  della
spesa farmaceutica per acquisti diretti  di  cui  al  comma  398  per
l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi  di
cui ai commi 400 e 401. 
  407. All'articolo 15  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 11-ter e' inserito il seguente: 
  «11-quater. L'esistenza di un rapporto  di  biosimilarita'  tra  un
farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento  sussiste  solo
ove accertato dalla European Medicine  Agency  (EMA)  o  dall'Agenzia
italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive  competenze.  Non
e' consentita la sostituibilita' automatica tra farmaco biologico  di
riferimento e un suo biosimilare ne' tra biosimilari. Nelle procedure
pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari  non  possono  essere
posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se
aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di  razionalizzare
la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per
i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si
applicano le seguenti disposizioni: 
    a) le procedure pubbliche di acquisto devono  svolgersi  mediante
utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i
medicinali sono piu' di tre a base del medesimo principio  attivo.  A
tal fine le centrali  regionali  d'acquisto  predispongono  un  lotto
unico  per  la  costituzione  del  quale  si  devono  considerare  lo
specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio  e
via di somministrazione; 
    b) al fine  di  garantire  un'effettiva  razionalizzazione  della
spesa  e  nel  contempo  un'ampia  disponibilita'  delle  terapie,  i
pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre  farmaci  nella
graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del
minor prezzo  o  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa.  Il
medico e' comunque libero  di  prescrivere  il  farmaco,  tra  quelli
inclusi nella procedura di cui alla lettera  a),  ritenuto  idoneo  a
garantire la continuita' terapeutica ai pazienti; 
    c) in  caso  di  scadenza  del  brevetto  o  del  certificato  di
protezione complementare di un farmaco biologico durante  il  periodo
di validita' del contratto di  fornitura,  l'ente  appaltante,  entro
sessanta giorni dal momento dell'immissione in  commercio  di  uno  o
piu' farmaci biosimilari contenenti  il  medesimo  principio  attivo,
apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco  originatore
di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere  a)  e
b); 
    d) l'ente appaltante e' tenuto ad erogare ai centri  prescrittori
i  prodotti  aggiudicati  con  le  procedure  previste  dal   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    e) eventuali oneri economici aggiuntivi,  derivanti  dal  mancato
rispetto delle disposizioni del presente comma,  non  possono  essere
posti a carico del Servizio sanitario nazionale». 
  408. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento  del
Servizio   sanitario   nazionale   e'    prevista    una    specifica
finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per  l'anno  2017,  a  127
milioni di euro per l'anno 2018 e a 186 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno  2019,  per  il  concorso  al  rimborso  alle  regioni  per
l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo  piano  nazionale  vaccini
(NPNV) di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR). Le somme  di
cui al presente comma sono ripartite a  favore  delle  regioni  sulla
base dei criteri  individuati  con  intesa  da  sancire  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017. 
  409. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  1,  comma  541,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  a  decorrere  dall'anno  2017,
nell'ambito del finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  e'
prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro  per
l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno  2018,  per
il concorso al rimborso alle regioni  per  gli  oneri  derivanti  dai
processi di assunzione e stabilizzazione del personale  del  Servizio
sanitario nazionale da svolgere ai sensi  delle  disposizioni  recate
dal primo e secondo periodo del comma 543  del  medesimo  articolo  1
della legge n. 208 del 2015. Le somme di cui al presente  comma  sono
ripartite a favore delle regioni sulla base dei  criteri  individuati
con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano entro il 31 gennaio 2017. 
  410. Al  fine  di  garantire  la  continuita'  delle  attivita'  di
ricerca, in deroga  a  quanto  disposto  dall'articolo  2,  comma  4,
secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  gli  Istituti
zooprofilattici sperimentali  possono  continuare  ad  avvalersi  del
personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia
con qualifiche afferenti alle professionalita' della ricerca, assunto
con contratti flessibili, in servizio presso tali istituti alla  data
del 31 dicembre 2016. 
  411. In sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo  per  le
non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, previsti  dall'articolo  1,  comma  3,  del
decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016 e' compresa  la
condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer. 
  412. Ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali
del personale  dipendente  e  convenzionato  del  Servizio  sanitario
nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei  criteri
di cui al comma 367, e' vincolata, a decorrere dalla data di adozione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
365, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392. 
  413. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  del
Programma  di  razionalizzazione  degli   acquisti   della   pubblica
amministrazione, avvia, tramite la societa'  Consip  Spa,  un'analisi
volta ad individuare nuovi strumenti  di  acquisto  centralizzato  di
beni e correlati servizi, anche mediante  modelli  organizzativi  che
prevedano  l'acquisizione  di  beni   durevoli   e   la   concessione
dell'utilizzo degli stessi  da  parte  delle  amministrazioni  o  dei
soggetti  pubblici  interessati  senza  che  dai   suddetti   modelli
organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le
piccole imprese. 
  414. Dalla disposizione di cui al comma  413  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  415.  Al  fine  di  migliorare  l'efficienza,  la  rapidita'  e  il
monitoraggio dei processi di approvvigionamento  di  beni  e  servizi
delle amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle
finanze,  nell'ambito  del  Programma  di   razionalizzazione   degli
acquisti,  avvia  una  sperimentazione,  che  non   deve   comportare
discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese, sulla
cui  base  procede  come  acquirente   unico   per   le   merceologie
dell'energia elettrica e del servizio sostitutivo di  mensa  mediante
buoni  pasto,  per  il  medesimo  Ministero  e   per   il   Ministero
dell'interno e le loro rispettive articolazioni territoriali. 
  416. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  sono
definiti le modalita' e i tempi di attuazione, nonche'  le  strutture
dei Ministeri coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 415. 
  417. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  i
Ministri   interessati,   possono   essere   individuate    ulteriori
amministrazioni e ulteriori categorie merceologiche cui e'  applicata
la sperimentazione di cui al comma 415. 
  418. Dalle disposizioni di cui ai commi da 415  a  417  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  419. All'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)   al   comma   512,   le   parole:   «provvedono   ai   propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip  SpA  o  i  soggetti
aggregatori» sono sostituite dalle seguenti:  «provvedono  ai  propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e
di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori»; 
    b) dopo il comma 514 e' inserito il seguente: 
  «514-bis.  Per  i  beni  e  servizi  la  cui  acquisizione  riveste
particolare rilevanza strategica secondo quanto  indicato  nel  Piano
triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti  e  delle  scuole  di  ogni
ordine e grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni
universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza ed assistenza
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300,  ricorrono  a  Consip  Spa,  nell'ambito  del
Programma  di  razionalizzazione  degli   acquisti   della   pubblica
amministrazione del Ministero dell'economia e delle  finanze.  A  tal
fine Consip  Spa  puo'  supportare  i  soggetti  di  cui  al  periodo
precedente   nell'individuazione   di   specifici    interventi    di
semplificazione, innovazione  e  riduzione  dei  costi  dei  processi
amministrativi. Per le attivita' di cui al presente comma e' previsto
un  incremento  delle  dotazioni  destinate  al   finanziamento   del
Programma  di  razionalizzazione  degli   acquisti   della   pubblica
amministrazione del Ministero dell'economia e delle  finanze  pari  a
euro 3.000.000 per l'anno 2017 e a euro  7.000.000  a  decorrere  dal
2018»; 
    c) al comma 515, dopo le parole: «di  cui  al  comma  513,»  sono
inserite le seguenti: «compresa quella relativa alle acquisizioni  di
particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-bis,». 
  420. All'articolo 9  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nell'ambito del Tavolo  tecnico  dei  soggetti  aggregatori
opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai  compiti
previsti  dal  medesimo  decreto,  fornisce  attraverso  linee  guida
indicazioni utili per favorire lo sviluppo  delle  migliori  pratiche
con riferimento alle procedure  di  cui  al  comma  3  da  parte  dei
soggetti  aggregatori  di  cui  ai  commi  1  e  2,  ivi  inclusa  la
determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta  e  delle
modalita' per non discriminare o escludere  le  micro  e  le  piccole
imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono  al
Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di  cui
al periodo precedente, una  preventiva  comunicazione  specificamente
motivata  sulla  quale  il  Comitato  guida  puo'  esprimere  proprie
osservazioni». 
  421. All'articolo 9  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip
Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del  comma  3  possono
procedere, qualora non siano  disponibili  i  relativi  contratti  di
Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso
di motivata  urgenza,  allo  svolgimento  di  autonome  procedure  di
acquisto dirette alla stipula di contratti  aventi  durata  e  misura
strettamente  necessaria.  In   tale   caso   l'Autorita'   nazionale
anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)». 
  422. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  che  tengono  conto
anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui  ai
commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida  fornite  ai  sensi
del comma 2-bis del presente articolo». 
  423. Con Accordo da sancire in sede di Conferenza permanente tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro
il 28 febbraio 2017 sono definite le attivita' da porre in essere per
pervenire   alla   definizione   di   linee    di    indirizzo    per
l'efficientamento e la definizione di  standard  con  riferimento  ai
magazzini   e   alla   logistica   distributiva,   alle    tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nonche' alle politiche  e  ai
processi di gestione delle risorse umane. 
  424.  L'obbligo  di  approvazione  del  programma  biennale   degli
acquisti di beni e  servizi,  di  cui  all'articolo  21  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla  vigente  normativa
sugli allegati al bilancio degli enti  locali,  stabilita  dal  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118,  si  applica  a  decorrere  dal  bilancio  di
previsione per l'esercizio finanziario 2018. 
  425. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  dei  Ministri  competenti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, le riduzioni di spesa apportate con la
presente legge,  quale  concorso  dei  Ministeri  agli  obiettivi  di
finanza  pubblica,  possono   essere   rimodulate   nell'ambito   dei
pertinenti  stati  di  previsione  della  spesa,  fermo  restando  il
conseguimento  dei  risparmi  di  spesa  realizzati  in  termini   di
indebitamento netto della pubblica amministrazione. 
  426. All'articolo 1, comma 624, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017  e
2018» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 26 milioni per ciascuno
degli anni 2017 e 2018 ed euro 16 milioni per l'anno 2019»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Nelle  more  del
versamento delle predette  risorse  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
accantonare e a rendere indisponibile per gli anni 2017, 2018 e 2019,
nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale, a valere  sulle  disponibilita'  di  cui
all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014,  n.
125, la somma di 26 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2017  e
2018 e di 16 milioni di euro per l'anno  2019,  al  netto  di  quanto
effettivamente versato per ciascun anno del triennio 2017-2019». 
  427. All'articolo 1, comma 623, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, le parole: «per ciascuno degli  anni  dal  2016  al  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2016». 
  428.  Le  maggiori  entrate  accertate  e  riscosse  dagli   uffici
all'estero del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, rispetto all'esercizio  finanziario  2014,  derivanti
dall'applicazione della tariffa  dei  diritti  consolari  di  cui  al
decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e  dall'articolo  41-bis,
comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a 4 milioni di
euro a decorrere dal 2017, rimangono acquisite all'entrata e  non  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  568,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche'  all'articolo  2,  comma  58,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 41-bis, comma 2,
del citato decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83.  Nelle  more  del
versamento delle predette  risorse  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
accantonare e a rendere indisponibile a  decorrere  dal  2017,  nello
stato di  previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, a valere  sulle  disponibilita'  di  cui
all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014,  n.
125, la somma di 4 milioni di euro al netto di quanto  effettivamente
versato in ciascun anno dal 2017. 
  429. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato  da
persona maggiorenne a corredo della domanda di  riconoscimento  della
cittadinanza italiana, di cui  all'articolo  7-bis  della  sezione  I
della tabella dei  diritti  consolari  da  riscuotersi  dagli  uffici
diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo  3  febbraio
2011, n. 71, introdotto  dall'articolo  5-bis  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 30 per cento, a
decorrere dall'anno 2017, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in
corso  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale. Il Ministro degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, con proprio decreto, trasferisce le risorse  ricevute
dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati
di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento
del contributo di 300 euro di cui al primo periodo in proporzione  ai
versamenti ricevuti. Le somme accreditate ai consolati sono destinate
al rafforzamento dei  servizi  consolari  per  i  cittadini  italiani
residenti   o   presenti   all'estero,   con   priorita'    per    la
contrattualizzazione  di  personale  locale  da  adibire,  sotto   le
direttive e il controllo dei funzionari consolari,  allo  smaltimento
dell'arretrato riguardante le  pratiche  di  cittadinanza  presentate
presso i medesimi uffici consolari. 
  430. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera  c),
della legge 11 agosto 2014, n. 125, e' ridotto di 0,8 milioni di euro
per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2018. 
  431. A decorrere dall'anno 2017 i benefici di  cui  all'articolo  6
del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono  corrisposti
nel limite del 48,7 per cento. 
  432. Ai fini della razionalizzazione della spesa del Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e dell'efficientamento
delle modalita' di  bigliettazione  degli  istituti  e  luoghi  della
cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze  speciali
di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto  2014,
n. 171, si adeguano, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, agli standard internazionali in materia di musei  e  luoghi
della cultura, di cui all'articolo 14  del  decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge  sono  apportate,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  le
necessarie modificazioni al decreto del Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  59  dell'11  marzo  2016,  nei  limiti  delle
dotazioni  organiche  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
culturali e del turismo, di cui alle tabelle A e B allegate al citato
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 171 del 2014. 
  433.  Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   Ministero
dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  fondo,  denominato
«Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli
Enti territoriali solo in termini  di  saldo  netto  da  finanziare»,
alimentato dalle seguenti risorse: 
    a) le risorse in conto residui di cui al comma  13  dell'articolo
11  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,  non  erogate  alla
data di entrata in vigore della presente legge; 
    b) le  risorse  in  conto  residui  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  e  successivi  modificazioni  e
rifinanziamenti,  ivi  comprese  le  somme  di   cui   al   comma   2
dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,  n.  125,  non  erogate
alla data di entrata in vigore della presente legge; 
    c) le  risorse  in  conto  residui  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinanziamenti, ivi comprese  le
quote funzionali all'attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, non erogate alla data di entrata in vigore  della
presente legge; 
    d) le  somme  disponibili  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non
utilizzate per le finalita' di cui al medesimo  articolo  nonche'  di
cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2016,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.
160, alla data del 31 dicembre 2016. 
  434. Il comma 714 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, e' sostituito dal seguente: 
  «714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori,  gli  enti
locali che hanno presentato  il  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale  o  ne   hanno   conseguito   l'approvazione   ai   sensi
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione  del  rendiconto  per
l'esercizio   2014,   se   alla   data    della    presentazione    o
dell'approvazione del  medesimo  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale  non  avevano  ancora   provveduto   ad   effettuare   il
riaccertamento straordinario dei residui  attivi  e  passivi  di  cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il  31
maggio 2017, scorporando  la  quota  di  disavanzo  risultante  dalla
revisione straordinaria dei  residui  di  cui  all'articolo  243-bis,
comma 8, lettera e),  limitatamente  ai  residui  antecedenti  al  1º
gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le  modalita'  previste
dal decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  2  aprile
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17  aprile  2015.
La restituzione delle anticipazioni di liquidita' erogate  agli  enti
di cui al periodo precedente,  ai  sensi  degli  articoli  243-ter  e
243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, e' effettuata in un  periodo  massimo  di  trenta  anni
decorrente dall'anno successivo a quello  in  cui  e'  stata  erogata
l'anticipazione.  A  decorrere  dalla   data   di   rimodulazione   o
riformulazione del piano, gli  enti  di  cui  ai  periodi  precedenti
presentano alla Commissione di  cui  all'articolo  155  del  medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267  del  2000  apposita
attestazione  del  rispetto  dei  tempi  di  pagamento  di  cui  alla
direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16
febbraio 2011». 
  435. Fermi restando i tempi di pagamento dei  creditori,  gli  enti
locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di
espressa pronuncia della Corte dei conti, nel  corso  degli  esercizi
2012, 2013 o 2014, antecedentemente al  riaccertamento  straordinario
di cui all'articolo 3, comma 7, del  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118,  determinando  un  piano  triennale  di  copertura  del
disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo  193  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riformulare  tale  piano,
entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora attuata,  secondo  le
modalita' e nell'arco temporale previsti dal  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  2  aprile  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. A decorrere  dalla  data
di riformulazione del piano, gli enti di cui  al  periodo  precedente
presentano alla sezione regionale  della  Corte  dei  conti  apposita
attestazione  del  rispetto  dei  tempi  di  pagamento  di  cui  alla
direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16
febbraio 2011. 
  436. Al comma 9 dell'articolo 243-bis del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 
    «b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno  del  10
per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni  di  servizi
di  cui  al  macroaggregato  03  della  spesa  corrente,   finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale  di
riduzione, dalla  base  di  calcolo  sono  esclusi  gli  stanziamenti
destinati: 
      1) alla  copertura  dei  costi  di  gestione  del  servizio  di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
      2) alla  copertura  dei  costi  di  gestione  del  servizio  di
acquedotto; 
      3) al servizio di trasporto pubblico locale; 
      4) al servizio di illuminazione pubblica; 
      5) al finanziamento delle spese  relative  all'accoglienza,  su
disposizione della competente autorita'  giudiziaria,  di  minori  in
strutture protette in regime di convitto e semiconvitto; 
    c) entro il termine di un quinquennio, riduzione  almeno  del  25
per cento delle spese per trasferimenti di cui al  macroaggregato  04
della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai  fini
del computo della percentuale di riduzione,  dalla  base  di  calcolo
sono escluse le somme relative a  trasferimenti  destinati  ad  altri
livelli    istituzionali,    a    enti,    agenzie    o    fondazioni
lirico-sinfoniche»; 
    b) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
    «c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle riduzioni indicate
nelle lettere b) e c), l'ente  locale  ha  facolta'  di  procedere  a
compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la  piena  equivalenza
delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della  spesa
per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle  medesime
lettere  b)  e  c)  del  presente  comma.  Tali  compensazioni   sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato». 
  437. Le risorse di cui al comma 433 sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate  al  Fondo
di cui al comma  433.  Ciascun  ente  territoriale  beneficiario  del
Fondo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo di cui  al  comma
466 del presente articolo in misura pari al Fondo stesso. 
  438.  Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   Ministero
dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  fondo,  denominato
«Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli
Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di  935  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2047. 
  439. I beneficiari, le finalita',  i  criteri  e  le  modalita'  di
riparto dei fondi di cui ai commi 433 e 438 sono disciplinati con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro  il  31
gennaio 2017, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  440. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«Per gli anni 2015, 2016 e 2017». 
  441.  Per  l'anno  2017  gli  enti  locali  possono  realizzare  le
operazioni di rinegoziazione di mutui di cui  all'articolo  1,  commi
430 e 537, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  anche  nel  corso
dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  fermo  restando
l'obbligo, a carico dei medesimi  enti,  di  effettuare  le  relative
iscrizioni nel bilancio di previsione. 
  442. All'articolo 1, comma 430, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, le parole: «negli  anni  2015  e  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «negli anni 2015, 2016 e 2017». 
  443. I commi 433, 437, 438, 439 e  il  presente  comma  entrano  in
vigore il giorno stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale. 
  444. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «Le  riduzioni  da
applicare  a  ciascun  comune  a  decorrere   dall'anno   2013   sono
determinate, con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con  la
Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali.  In  caso  di  mancata
intesa entro quarantacinque giorni dalla  data  di  prima  iscrizione
all'ordine del giorno  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali della proposta di riparto delle riduzioni di  cui  al  periodo
precedente, il decreto del  Ministero  dell'interno  puo',  comunque,
essere adottato ripartendo le riduzioni  in  proporzione  alla  media
delle spese sostenute per consumi intermedi nel  triennio  2010-2012,
desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione  per  abitante  di
ciascun ente non puo' assumere valore  superiore  al  250  per  cento
della media costituita dal rapporto  fra  riduzioni  calcolate  sulla
base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di  tutti  i
comuni,  relativamente  a  ciascuna   classe   demografica   di   cui
all'articolo 156 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267». 
  445. All'articolo 1, comma 347, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese  relative
al personale assunto  con  contratto  a  tempo  determinato  ai  fini
dell'attuazione del presente comma, fermo restando il rispetto  degli
obiettivi di finanza pubblica previsti  per  gli  enti  territoriali,
fino  al  31  dicembre  2019  non  si  applicano  i  limiti  di   cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
le vigenti disposizioni in materia di  contenimento  della  spesa  di
personale». 
  446. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  dopo  il
comma 380-octies e' inserito il seguente: 
  «380-novies. Le disposizioni di cui ai commi da  380  a  380-octies
che riguardano i criteri di ripartizione del  Fondo  di  solidarieta'
comunale, ad eccezione di quelle di cui al comma 380-ter, lettera a),
riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui spettante  alle
unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge  23
dicembre 2000, n. 388, nonche' il contributo di 30  milioni  di  euro
annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, ai comuni  istituiti  a  seguito  di  fusione,  trovano
applicazione sino  alla  determinazione  del  Fondo  stesso  relativo
all'anno 2016». 
  447. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «commisurato al 40 per cento dei
trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010,» sono inserite  le
seguenti: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017,». 
  448.  A  decorrere  dall'anno  2017,  la  dotazione  del  Fondo  di
solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo  1  della
legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  al  netto  dell'eventuale  quota
dell'imposta  municipale  propria  (IMU)  di  spettanza  dei   comuni
connessa alla regolazione dei rapporti  finanziari  e'  stabilita  in
euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una
quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo  13  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  eventualmente  variata  della
quota derivante dalla regolazione dei  rapporti  finanziari  connessi
con la metodologia di riparto tra  i  comuni  interessati  del  Fondo
stesso. 
  449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 448 e': 
    a)  ripartito,  quanto  a  euro  3.767.450.000,  tra   i   comuni
interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e  del  tributo
per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno  2015  derivante
dall'applicazione dei commi  da  10  a  16,  e  dei  commi  53  e  54
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro,  tra  i
comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non
assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito  della  TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale  importo
e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei  comuni  di  cui  al
precedente   periodo   l'equivalente   del   gettito    della    TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; 
    c)   destinato,   per   euro   1.885.643.345,70,    eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera  b)  non  distribuita  e
della quota dell'imposta municipale propria di spettanza  dei  comuni
connessa alla regolazione dei rapporti finanziari,  ai  comuni  delle
regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno  2017,
il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per  cento  per  l'anno  2019,
l'85 per cento per l'anno  2020  e  il  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della
differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati
dalla Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard  entro  il  30
settembre dell'anno precedente a quello di  riferimento.  L'ammontare
complessivo della capacita'  fiscale  perequabile  dei  comuni  delle
regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari al  50  per
cento  dell'ammontare  complessivo   della   capacita'   fiscale   da
perequare. La restante quota e', invece,  distribuita  assicurando  a
ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima
componente del Fondo di solidarieta' comunale  dell'anno  precedente,
eventualmente rettificata,  variato  in  misura  corrispondente  alla
variazione della quota di fondo non ripartita secondo  i  criteri  di
cui al primo periodo; 
    d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati
della quota di cui alla lettera b)  non  distribuita  e  della  quota
dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti
finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale  importo
e'  ripartito  assicurando  a   ciascun   comune   una   somma   pari
all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di  solidarieta'  comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato,  variata  in  misura
corrispondente alla variazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale
complessivo. 
  450. Con riferimento ai comuni delle regioni a  statuto  ordinario,
nel caso in cui l'applicazione dei criteri di  riparto  di  cui  alla
lettera c) del comma 449 determini una variazione  delle  risorse  di
riferimento, tra un anno e  l'altro,  superiore  a  +8  per  cento  o
inferiore  a  -8  per  cento  rispetto  all'ammontare  delle  risorse
storiche di riferimento, si puo' applicare un correttivo  finalizzato
a limitare le predette variazioni. Le  risorse  di  riferimento  sono
definite dai gettiti dell'IMU e  della  TASI,  entrambi  valutati  ad
aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo  di  solidarieta'
comunale. Per il calcolo delle risorse  storiche  di  riferimento  la
dotazione netta del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  e'  calcolata
considerando  pari  a  zero  la  percentuale  di  applicazione  della
differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard  di  cui  alla
lettera  c)  del  comma  449.  Ai  fini  di  cui  al  primo  periodo,
nell'ambito del Fondo di  solidarieta'  comunale,  e'  costituito  un
accantonamento alimentato dai comuni  che  registrano  un  incremento
delle risorse  complessive  rispetto  all'anno  precedente  superiore
all'8 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale
all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza  di  risorse
rispetto alla  soglia  dell'8  per  cento  e,  comunque,  nel  limite
complessivo  delle  risorse  necessarie  per  ridurre  le  variazioni
negative dei comuni con una perdita superiore  all'8  per  cento.  Il
predetto accantonamento e' ripartito proporzionalmente tra  i  comuni
che registrano  una  riduzione  delle  risorse  complessive  rispetto
all'anno precedente  superiore  all'8  per  cento  nei  limiti  delle
risorse accantonate. 
  451. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dell'interno,  previo  accordo  da  sancire  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  entro  il  15  ottobre
dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31
ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono  stabiliti
i criteri di riparto del Fondo di solidarieta'  comunale  di  cui  al
comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al  periodo  precedente  e',  comunque,
emanato entro  il  15  novembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento. 
  452. Con il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui al comma 451, puo' essere previsto un accantonamento sul Fondo di
solidarieta' comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro,  da
destinare per eventuali  conguagli  a  singoli  comuni  derivanti  da
rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto  del  fondo.  Le
rettifiche  decorrono  dall'anno  di   riferimento   del   Fondo   di
solidarieta' comunale cui si riferiscono. 
  453. L'articolo 14, comma 7,  del  decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, si interpreta nel senso che il  gestore  uscente  resta
obbligato  al  pagamento  del  canone  di  concessione  previsto  dal
contratto. Le  risorse  derivanti  dall'applicazione  della  presente
disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di  finanza
pubblica da parte degli enti locali. 
  454. Il termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di
previsione  degli  enti  locali  per   l'esercizio   2017,   di   cui
all'articolo 151 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e' differito al 28 febbraio 2017. 
  455.  Per  l'esercizio  finanziario  2017,  il   termine   per   la
deliberazione della nota di  aggiornamento  del  Documento  unico  di
programmazione degli enti locali, di cui all'articolo 170  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'
differito al 31 dicembre 2016. 
  456. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  186,
lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi  di  cui
all'articolo 31 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al
fine  della  gestione  associata  dei  servizi  sociali   assicurando
comunque risparmi di spesa. 
  457. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma  10,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per
i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e
passivi relativi ai fondi a  gestione  vincolata  compete  all'organo
straordinario di liquidazione. 
  458. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo  26  novembre
2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Societa' per gli studi  di  settore-Sose  s.p.a.»,
ovunque  ricorrono,  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «Societa'
Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a.»; 
    b)  alla  lettera  a),  le  parole:  «Comuni  e  Province»   sono
sostituite dalle seguenti: «Enti locali»; 
    c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) ai fini di cui alle lettere a) e b),  la  Societa'  Soluzioni
per il sistema economico -  Sose  s.p.a.  puo'  predisporre  appositi
sistemi di rilevazione di informazioni  funzionali  a  raccogliere  i
dati necessari per il calcolo  dei  fabbisogni  standard  degli  Enti
locali.  Ove   predisposti   e   somministrati,   gli   Enti   locali
restituiscono  per  via  telematica,  entro  sessanta  giorni   dalla
pubblicazione, le  informazioni  richieste.  Il  mancato  invio,  nel
termine  predetto,  delle   informazioni   e'   sanzionato   con   la
sospensione,  sino  all'adempimento  dell'obbligo  di   invio   delle
informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo  erogati  all'Ente
locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente  nel  sito  internet
del Ministero dell'interno. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e
b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo  161
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard»; 
    d) alla lettera d), la parola: «questionari» e' sostituita  dalle
seguenti: «sistemi di rilevazione di informazioni» e le  parole:  «ai
Comuni e alle Province» sono sostituite dalle  seguenti:  «agli  Enti
locali»; 
    e) alla lettera e), primo periodo, dopo le  parole:  «Commissione
tecnica per i fabbisogni standard»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre
2015, n. 208,» e, al secondo periodo, dopo  le  parole:  «Commissione
tecnica» sono inserite le seguenti: «per i fabbisogni standard»; 
    f) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
    «f) i dati raccolti ed elaborati  per  le  attivita'  di  cui  al
presente   articolo,   ai   sensi   dell'articolo   60   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, confluiscono  nella  banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
196, nonche' in quella di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  g),
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e sono,  altresi',  pubblicati  nel
sito "www.opencivitas.it", il quale consente  ai  cittadini  ed  agli
Enti locali di  accedere  ai  dati  monitorati  e  alle  elaborazioni
relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del citato codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'invio  delle  informazioni
di cui alla lettera c) costituisce espressa adozione di  una  licenza
di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettere  e)  e  h),  del  decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36». 
  459. All'articolo 47, comma 9, lettera  a),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n.  89,  dopo  le  parole:  «relativa  ai  codici  SIOPE
indicati nella tabella A allegata al presente decreto.» sono inseriti
i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno  2018,  qualora  la  spesa
relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da
comuni che gestiscono, in quanto  capofila,  funzioni  e  servizi  in
forma associata per conto  dei  comuni  facenti  parte  della  stessa
gestione associata, le riduzioni di cui alla  presente  lettera  sono
applicate  a  tutti  i  comuni  compresi  nella  gestione  associata,
proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile. A tal fine,
la regione acquisisce dal comune capofila idonea certificazione della
quota di spesa riferibile ai  comuni  facenti  parte  della  gestione
associata e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno  precedente  a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle  finanze  e
al  Ministero  dell'interno,  che  ne  tengono  conto  in   sede   di
predisposizione del decreto annuale del Presidente del Consiglio  dei
ministri per la determinazione del Fondo di solidarieta' comunale. In
caso di  mancata  comunicazione  da  parte  della  regione  entro  il
predetto termine del 30 aprile, il  riparto  non  tiene  conto  della
ripartizione proporzionale  tra  i  comuni  compresi  nella  gestione
associata; restano in tal caso confermate le modalita' di riparto  di
cui al presente articolo». 
  460. A decorrere  dal  1º  gennaio  2018,  i  proventi  dei  titoli
abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,
sono  destinati  esclusivamente  e  senza  vincoli   temporali   alla
realizzazione e alla manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle
opere di urbanizzazione primaria  e  secondaria,  al  risanamento  di
complessi edilizi compresi  nei  centri  storici  e  nelle  periferie
degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi  di
demolizione  di  costruzioni   abusive,   all'acquisizione   e   alla
realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di
tutela e riqualificazione dell'ambiente e  del  paesaggio,  anche  ai
fini della prevenzione e della mitigazione del rischio  idrogeologico
e sismico e della tutela e  riqualificazione  del  patrimonio  rurale
pubblico, nonche' a interventi volti  a  favorire  l'insediamento  di
attivita' di agricoltura nell'ambito urbano. 
  461. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, e' abrogato  alla  data  indicata  al  comma  460  del  presente
articolo. 
  462. In attuazione della sentenza della terza sezione del Consiglio
di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 e in  riferimento  al  ricorso  n.
7234 del 2014 pendente innanzi al tribunale amministrativo  regionale
del Lazio, e' istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di 8,52 milioni di  euro  per
l'anno 2017 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse  del
predetto   fondo   sono   erogate    dal    Ministero    dell'interno
subordinatamente  alla   rinuncia   al   contenzioso   amministrativo
pendente. 
  463. A decorrere dall'anno 2017 cessano  di  avere  applicazione  i
commi da 709 a 712 e da 719 a 734  dell'articolo  1  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208.  Restano  fermi  gli  adempimenti  degli  enti
territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo
di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208,  nonche'  l'applicazione  delle  sanzioni  in  caso  di  mancato
conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato
ai sensi dei commi da 720  a  727  dell'articolo  1  della  legge  28
dicembre  2015,  n.  208.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  connessi
all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarieta' di  cui  ai
commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre  2015,  n.
208. 
  464. L'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge  28
dicembre 2015, n. 208, e' soppresso. 
  465. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica  e
ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre  2012,  n.  243,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le  citta'
metropolitane, le province e i comuni concorrono  alla  realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle  disposizioni
di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono
principi fondamentali di coordinamento  della  finanza  pubblica,  ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,  secondo  comma,  della
Costituzione. 
  466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al  comma  465  del
presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini
di competenza, tra le entrate finali e  le  spese  finali,  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  243.  Ai
sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di  bilancio
previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e  le  spese
finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema
di bilancio. Per gli anni 2017-2019,  nelle  entrate  e  nelle  spese
finali in termini di competenza e' considerato il  fondo  pluriennale
vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal
ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio  2020,  tra  le
entrate e le spese finali e' incluso il fondo  pluriennale  vincolato
di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la
quota del fondo pluriennale vincolato di  entrata  che  finanzia  gli
impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto
dell'anno precedente. 
  467.  Le  risorse  accantonate  nel  fondo  pluriennale  di   spesa
dell'esercizio 2015 in  applicazione  del  punto  5.4  del  principio
contabile applicato concernente la contabilita'  finanziaria  di  cui
all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici  relative
a  investimenti  per  lavori  pubblici  e  quelle  per  procedure  di
affidamento  gia'  attivate,  se  non   utilizzate   possono   essere
conservate nel fondo pluriennale vincolato  di  spesa  dell'esercizio
2016 purche' riguardanti opere  per  le  quali  l'ente  disponga  del
progetto  esecutivo  degli  investimenti  redatto   e   validato   in
conformita' alla vigente normativa, completo  del  cronoprogramma  di
spesa e a condizione che il  bilancio  di  previsione  2017-2019  sia
approvato entro il 31 gennaio 2017.  Tali  risorse  confluiscono  nel
risultato di amministrazione  se  entro  l'esercizio  2017  non  sono
assunti i relativi impegni di spesa. 
  468. Al fine di garantire l'equilibrio di  cui  al  comma  466  del
presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del  comma
1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,  al  bilancio
di previsione e' allegato il prospetto dimostrativo del rispetto  del
saldo di cui al citato comma 466, previsto  nell'allegato  n.  9  del
decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  vigente  alla  data
dell'approvazione  di  tale  documento  contabile.  A  tal  fine,  il
prospetto allegato  al  bilancio  di  previsione  non  considera  gli
stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del  fondo
crediti di dubbia esigibilita' e dei  fondi  spese  e  rischi  futuri
concernenti accantonamenti destinati a  confluire  nel  risultato  di
amministrazione.   Il   prospetto   e'   aggiornato   dal   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato a seguito  di  successivi  interventi  normativi
volti  a  modificare  le  regole  vigenti  di  riferimento,   dandone
comunicazione  alla  Commissione  per  l'armonizzazione  degli   enti
territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il  Consiglio
approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso
dell'esercizio, ai fini della verifica del  rispetto  del  saldo,  il
prospetto di cui al terzo periodo  e'  allegato  alle  variazioni  di
bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui: 
    a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
    b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa  al
Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al
comma 466 del presente articolo; 
    c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera  e-bis),  del  testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
riguardanti le operazioni di indebitamento; 
    d) all'articolo 51,  comma  2,  lettere  a)  e  g),  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
    e) all'articolo 51, comma 4, del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa  e  il
fondo pluriennale vincolato. 
  469. Per  il  monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  a  quanto
disposto dai commi da 463 a 484  e  per  l'acquisizione  di  elementi
informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui  al  comma
465  trasmettono  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  le  informazioni
riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi  e
modalita'  definiti  con  decreti  del  predetto  Ministero  sentite,
rispettivamente, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo  di  saldo,
ciascun ente  e'  tenuto  a  inviare,  utilizzando  il  sistema  web,
appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it»,
entro il termine perentorio  del  31  marzo  dell'anno  successivo  a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione
dei   risultati   conseguiti,   firmata   digitalmente,   ai    sensi
dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal  rappresentante  legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di  revisione
economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto  e  con  le
modalita' definiti dai decreti di  cui  al  comma  469  del  presente
articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione  ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,  comma  1,  del  medesimo
codice di cui al decreto legislativo  n.  82  del  2005.  La  mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del  31
marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia  trasmessa
entro  il  successivo  30   aprile   e   attesti   il   conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici
mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni  di  cui  al
comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di  personale  a
tempo indeterminato. 
  471. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da  parte
dell'ente locale della certificazione, il presidente  dell'organo  di
revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale  ovvero
l'unico revisore nel caso  di  organo  monocratico,  in  qualita'  di
commissario ad  acta,  provvede,  pena  la  decadenza  dal  ruolo  di
revisore,  ad  assicurare   l'assolvimento   dell'adempimento   e   a
trasmettere la predetta  certificazione  entro  i  successivi  trenta
giorni.  Nel  caso  in  cui  la  certificazione  sia  trasmessa   dal
commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il  conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466,  si  applicano  le  sole
disposizioni di cui al comma 475, lettere  e)  e  f),  tenendo  conto
della  gradualita'  prevista  al  comma  476.  Sino  alla   data   di
trasmissione da parte del  commissario  ad  acta,  le  erogazioni  di
risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno  relative
all'anno successivo a quello di riferimento sono  sospese  e,  a  tal
fine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale  dello  Stato  provvede  a  trasmettere  apposita
comunicazione al predetto Ministero. 
  472. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da  parte
delle regioni e  delle  province  autonome  della  certificazione  si
procede al blocco di qualsiasi prelievo  dai  conti  della  tesoreria
statale sino a quando la certificazione non e' acquisita. 
  473. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo
di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di
cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto
di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il
termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle  risultanze
del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova
certificazione,  a  rettifica  della  precedente,  entro  il  termine
perentorio di sessanta giorni  dall'approvazione  del  rendiconto  e,
comunque, non oltre il 30 giugno  del  medesimo  anno  per  gli  enti
locali e il 30 settembre per le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  474. Decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti
ad inviare una nuova certificazione, a  rettifica  della  precedente,
solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto  gia'  certificato,  un
peggioramento del proprio posizionamento  rispetto  all'obiettivo  di
saldo di cui al comma 466. 
  475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo  di  cui  al
comma 466 del presente articolo: 
    a) l'ente locale e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del  fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale  in
misura pari all'importo corrispondente allo  scostamento  registrato.
Le province della Regione siciliana e  della  regione  Sardegna  sono
assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali  nella  misura
indicata al primo periodo.  Gli  enti  locali  delle  regioni  Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento  e
di Bolzano sono  assoggettati  ad  una  riduzione  dei  trasferimenti
correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura
pari  all'importo  corrispondente  allo  scostamento  registrato.  Le
riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di  cui
all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono
applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza  in  quote
costanti. In caso di incapienza, per uno o piu' anni del triennio  di
riferimento, gli enti locali sono tenuti a  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato le somme  residue  di  ciascuna  quota  annuale,
entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X  dell'entrata
del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2.  In  caso  di
mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo,
il recupero e' operato con le procedure di cui ai  commi  128  e  129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
    b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma  e'
tenuta ad effettuare un versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato,  di  importo  corrispondente  a  un  terzo  dello  scostamento
registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma  2,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243.  Il  versamento  e'  effettuato
entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo  a  quello
di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero
di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate  a  qualsiasi
titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale; 
    c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non  puo'
impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per  la
sanita', in misura superiore all'importo dei  corrispondenti  impegni
dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica
con riferimento agli impegni riguardanti le  funzioni  esercitate  in
entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli  impegni  correnti
dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione
sono  determinati  al  netto  di  quelli  connessi  a  funzioni   non
esercitate in entrambi gli esercizi, nonche' al netto  degli  impegni
relativi ai  versamenti  al  bilancio  dello  Stato  effettuati  come
contributo alla finanza pubblica; 
    d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non  puo'
ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,  restano  esclusi  i  mutui
gia' autorizzati e  non  ancora  contratti.  I  mutui  e  i  prestiti
obbligazionari  posti  in  essere  con   istituzioni   creditizie   o
finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture  di
linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione  da
cui risulti il rispetto del saldo di cui  al  comma  466.  L'istituto
finanziatore o l'intermediario  finanziario  non  puo'  procedere  al
finanziamento  o  al  collocamento  del  prestito  in  assenza  della
predetta attestazione; 
    e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non  puo'
procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con
qualsivoglia  tipologia  contrattuale,   compresi   i   rapporti   di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di  stabilizzazione  in  atto.  E'  fatto
altresi' divieto agli enti di stipulare  contratti  di  servizio  con
soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della  presente
disposizione. Le regioni, le citta' metropolitane e i comuni  possono
comunque procedere ad assunzioni di personale  a  tempo  determinato,
con contratti di durata massima fino  al  31  dicembre  del  medesimo
esercizio,  necessari  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni  di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione  pubblica  e  del
settore sociale nel rispetto del limite di  spesa  di  cui  al  primo
periodo del comma 28 dell'articolo  9  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
    f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il  presidente,
il sindaco e i componenti della giunta in  carica  nell'esercizio  in
cui e' avvenuta la violazione  sono  tenuti  a  versare  al  bilancio
dell'ente il 30 per cento delle indennita' di funzione e dei  gettoni
di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. 
  476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di  cui  al
comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli  accertamenti  delle
entrate finali dell'esercizio del mancato  conseguimento  del  saldo,
nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al
comma 475, lettera c), e' applicata imponendo agli impegni  di  parte
corrente, per le regioni al  netto  della  sanita',  un  limite  pari
all'importo  dei  corrispondenti  impegni  dell'anno  precedente;  la
sanzione di cui al comma 475,  lettera  e),  e'  applicata  solo  per
assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui  al
comma 475, lettera f), e' applicata dal presidente, dal sindaco e dai
componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui  e'  avvenuta
la violazione versando al bilancio dell'ente il 10  per  cento  delle
indennita'  di  funzione  e  dei  gettoni   di   presenza   spettanti
nell'esercizio della violazione.  Resta  ferma  l'applicazione  delle
restanti sanzioni di cui al comma 475. 
  477. Agli enti per i quali il mancato conseguimento  del  saldo  di
cui al comma 466 sia accertato dalla Corte dei conti  successivamente
all'anno seguente  a  quello  cui  la  violazione  si  riferisce,  le
sanzioni di cui al comma 475  si  applicano  nell'anno  successivo  a
quello della comunicazione del mancato conseguimento  del  saldo,  di
cui al comma 478. 
  478. Gli enti  di  cui  al  comma  477  sono  tenuti  a  comunicare
l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione
mediante  l'invio  di   una   nuova   certificazione   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. 
  479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4,  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  243,  a  decorrere  dall'anno  2018,  con  riferimento  ai
risultati dell'anno  precedente  e  a  condizione  del  rispetto  dei
termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473: 
    a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che
conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e  le
spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, entro il 30 luglio di  ciascun  anno,  le  eventuali
risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai
sensi  del  comma  475,  lettera  b),  per  essere   destinate   alla
realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna
regione  e'  determinato  mediante  intesa  in  sede  di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono  il  saldo
finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo  di
cui al comma 466 e  la  certificazione  dei  relativi  risultati,  in
termini di competenza e in termini di  cassa,  secondo  le  modalita'
previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di  cassa
rileva l'anticipazione erogata  dalla  tesoreria  statale  nel  corso
dell'esercizio  per  il  finanziamento   della   sanita'   registrata
nell'apposita voce delle partite di giro,  al  netto  delle  relative
regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio; 
    b) alle citta' metropolitane, alle  province  e  ai  comuni,  che
rispettano il saldo di cui al comma 466 e  che  conseguono  un  saldo
finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali,
sono assegnate, con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, entro il 30 luglio di ciascun  anno,  le  eventuali  risorse
derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale  di  riequilibrio  o
del fondo di solidarieta'  comunale  e  dai  versamenti  e  recuperi,
effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera a), per essere
destinate  alla  realizzazione  di  investimenti.  L'ammontare  delle
risorse per ciascuna citta'  metropolitana,  provincia  e  comune  e'
determinato d'intesa con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali.  Le  citta'  metropolitane,  le  province  e  i  comuni   che
conseguono il saldo finale  di  cassa  non  negativo  trasmettono  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato  le  informazioni  concernenti  il
monitoraggio al 31 dicembre del saldo  di  cui  al  comma  466  e  la
certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e  in
termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti di cui al
comma 469; 
    c) per le regioni e le citta'  metropolitane  che  rispettano  il
saldo di cui al comma 466, lasciando  spazi  finanziari  inutilizzati
inferiori all'1 per cento degli  accertamenti  delle  entrate  finali
dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo  saldo,  nell'anno
successivo  la  spesa  per  rapporti  di  lavoro  flessibile  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
puo' essere innalzata del 10 per cento  della  spesa  sostenibile  ai
sensi del predetto comma 28; 
    d) per i comuni che rispettano il saldo  di  cui  al  comma  466,
lasciando spazi finanziari inutilizzati  inferiori  all'1  per  cento
degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel  quale  e'
rispettato il medesimo saldo,  nell'anno  successivo  la  percentuale
stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' innalzata al 75  per  cento  qualora  il
rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al
rapporto medio dipendenti-popolazione per  classe  demografica,  come
definito triennalmente con il decreto del  Ministro  dell'interno  di
cui all'articolo 263, comma 2, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  480. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli
enti, che si configurano come elusivi delle regole di cui ai commi da
463 a 484, sono nulli. 
  481. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della  Corte  dei
conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 463 a
484 e' stato artificiosamente conseguito mediante  una  non  corretta
applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse  irrogano  agli
amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle  predette
regole la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a  un  massimo  di
dieci volte l'indennita' di carica percepita al  momento  in  cui  e'
stata  commessa  l'elusione   e   al   responsabile   amministrativo,
individuato dalla  stessa  sezione  giurisdizionale  regionale  della
Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a  tre  mensilita'  del
trattamento   retributivo,   al   netto   degli   oneri   fiscali   e
previdenziali.  Gli  importi  di  cui  al  periodo  precedente   sono
acquisiti al bilancio dell'ente. 
  482. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del  monitoraggio
di cui al comma 469, andamenti di spesa degli enti non  coerenti  con
gli impegni finanziari assunti  con  l'Unione  europea,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali e la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa. 
  483. Per le regioni Friuli Venezia Giulia  e  Trentino-Alto  Adige,
nonche' per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  non  si
applicano le disposizioni di cui ai commi  475  e  479  del  presente
articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilita'  interno
recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con  lo  Stato.
Ai fini del  saldo  di  competenza  mista  previsto  per  la  regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al
netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. 
  484. Alla regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in
materia di patto di stabilita' interno di cui all'articolo  1,  commi
454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
e il ricorso al  debito,  per  gli  anni  2017,  2018  e  2019,  sono
assegnati agli enti locali spazi  finanziari  nell'ambito  dei  patti
nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge  24  dicembre
2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di
cui  300  milioni  di  euro  destinati  a  interventi   di   edilizia
scolastica. 
  486. Gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le
finalita' di investimento di cui ai commi da 463 a  508,  qualora  le
operazioni   di   investimento,    realizzate    con    il    ricorso
all'indebitamento e all'utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione
degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del
proprio saldo di cui al  comma  1  dell'articolo  9  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243. 
  487. Gli  enti  locali  comunicano  gli  spazi  finanziari  di  cui
necessitano, entro il termine perentorio del 20  gennaio  di  ciascun
anno, alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Struttura  di
missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi
di riqualificazione dell'edilizia scolastica. 
  488. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Struttura  di
missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi
di riqualificazione dell'edilizia scolastica  attribuisce  a  ciascun
ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del  seguente  ordine
prioritario: 
    a) interventi di edilizia scolastica gia' avviati,  a  valere  su
risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i  quali  sono
stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016; 
    b) interventi di nuova costruzione di edifici  scolastici  per  i
quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto  e  validato
in conformita' alla vigente normativa,  completo  del  cronoprogramma
della spesa e che non  abbiano  pubblicato  il  bando  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge; 
    c) interventi  di  edilizia  scolastica  per  i  quali  gli  enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato  in  conformita'
alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che
non abbiano pubblicato il bando di  gara  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  489. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Struttura  di
missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi
di  riqualificazione  dell'edilizia  scolastica  comunica,  entro  il
termine perentorio del 5  febbraio  di  ciascun  anno,  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, gli spazi finanziari da  attribuire  a  ciascun
ente locale. 
  490. Gli  enti  locali  comunicano  gli  spazi  finanziari  di  cui
necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del  20
gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato,   mediante
l'applicativo     web     appositamente     previsto     nel     sito
«http://pareggiobilancio.mef.gov.it». 
  491. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 490,  per  la
quota non riferita agli interventi di edilizia scolastica di  cui  ai
commi da 487 a 489, sono completi delle informazioni relative: 
    a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; 
    b)  all'avanzo  di  amministrazione,   al   netto   della   quota
accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante  dal
rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente. 
  492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente
locale e' determinato, entro il 15  febbraio  di  ciascun  anno,  con
decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato,  tenendo  conto  del  seguente
ordine prioritario: 
    a)  investimenti  finanziati  con  avanzo  di  amministrazione  o
mediante operazioni di indebitamento: 
      1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di
riferimento,  a  seguito  dei  processi  di  fusione  previsti  dalla
legislazione vigente; per ciascun esercizio del  triennio  2017-2019,
sono considerati esclusivamente i comuni per i quali  i  processi  di
fusione si sono  conclusi  entro  il  1º  gennaio  dell'esercizio  di
riferimento; 
      2) dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i
quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in
conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della
spesa; 
    b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli  spazi
finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489; 
    c) investimenti finalizzati all'adeguamento  e  al  miglioramento
sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per
i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato
in conformita' alla vigente normativa,  completo  del  cronoprogramma
della spesa; 
    d)  investimenti  finalizzati  alla   prevenzione   del   rischio
idrogeologico e alla messa in  sicurezza  e  alla  bonifica  di  siti
inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per
il  loro  rilevante  impatto  sanitario,  finanziati  con  avanzo  di
amministrazione,  per  i  quali  gli  enti  dispongono  del  progetto
esecutivo redatto e validato in conformita' alla  vigente  normativa,
completo del cronoprogramma della spesa. 
  493. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b),  c)  e
d) del comma 492, qualora l'entita' delle richieste  pervenute  dagli
enti   locali   superi   l'ammontare   degli    spazi    disponibili,
l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti  che  presentano  la
maggiore  incidenza  del  fondo  di  cassa  rispetto  all'avanzo   di
amministrazione. 
  494. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017,  i  termini  di
cui ai commi 487,  489,  490  e  492  sono,  rispettivamente,  il  20
febbraio, il 5 marzo, il 20 febbraio e il 15 marzo. 
  495. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
e il ricorso al  debito,  per  gli  anni  2017,  2018  e  2019,  sono
assegnati  alle  regioni  spazi  finanziari  nell'ambito  dei   patti
nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge  24  dicembre
2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui. 
  496. Le regioni non possono  richiedere  spazi  finanziari  per  le
finalita' di investimento di cui al comma 495, qualora le  operazioni
di  investimento,  realizzate  con  il  ricorso  all'indebitamento  e
all'utilizzo  dei  risultati  di   amministrazione   degli   esercizi
precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio  saldo
di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24  dicembre  2012,  n.
243. 
  497. Gli enti di cui al comma 495 comunicano gli  spazi  finanziari
di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine  perentorio
del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato,
mediante  l'applicativo   web   appositamente   previsto   nel   sito
«http://pareggiobilancio.mef.gov.it». 
  498. Le richieste di spazi finanziari di  cui  al  comma  497  sono
complete delle informazioni relative: 
    a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; 
    b)  all'avanzo  di  amministrazione,   al   netto   della   quota
accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante  dal
rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente. 
  499. L'ammontare dello spazio  finanziario  attribuito  a  ciascuna
regione e' determinato, entro il 15 febbraio  di  ciascun  anno,  con
decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato,  tenendo  conto  del  seguente
ordine prioritario: 
    a) investimenti finalizzati all'adeguamento  e  al  miglioramento
sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per
i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato
in conformita' alla vigente normativa,  completo  del  cronoprogramma
della spesa; 
    b)  investimenti  finalizzati  alla   prevenzione   del   rischio
idrogeologico e alla messa in  sicurezza  e  alla  bonifica  di  siti
inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per
il  loro  rilevante  impatto  sanitario,  finanziati  con  avanzo  di
amministrazione,  per  i  quali  gli  enti  dispongono  del  progetto
esecutivo redatto e validato in conformita' alla  vigente  normativa,
completo del cronoprogramma della spesa. 
  500. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a)  e  b)  del
comma 499, qualora l'entita' delle richieste pervenute dalle  regioni
e dalle province autonome superi l'ammontare degli spazi disponibili,
l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti  che  presentano  la
maggiore  incidenza  del  fondo  di  cassa  rispetto  all'avanzo   di
amministrazione.