art. 1 (commi 401-500)
  401. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al quarto periodo, dopo le parole: «  alle  regioni  medesime  »
sono inserite le seguenti: « e all'erario » e le parole: «  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto » sono sostituite dalle seguenti:  «
al lordo dell'imposta sul valore aggiunto »; 
  b) dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente:  «  Gli  importi
determinati dall'AIFA ai sensi del quarto periodo sono versati per il
90,91 per cento  alle  singole  regioni  e  per  il  9,09  per  cento
all'erario, senza possibilita' di compensazione, secondo le modalita'
indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.
241 ». 
  402. Le disposizioni di cui ai commi da  394  a  401  si  applicano
anche in relazione alle cessioni di farmaci soggette al regime  della
scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  403. Al fine di  consentire  l'attuazione  delle  disposizioni  del
decreto legislativo 3 ottobre  2009,  n.  153,  concernente  i  nuovi
servizi erogati dalle farmacie  nell'ambito  del  Servizio  sanitario
nazionale, per il triennio 2018-2020, e' avviata,  in  nove  regioni,
una sperimentazione per la remunerazione delle  prestazioni  e  delle
funzioni assistenziali previste dall'articolo 1  del  citato  decreto
legislativo n. 153 del 2009,  erogate  dalle  farmacie  con  oneri  a
carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti  dell'importo  di
cui al comma 406. 
  404. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sono  individuate  nove
regioni, di cui tre per l'anno 2018, ulteriori tre per l'anno 2019  e
ulteriori tre per l'anno 2020,  in  cui  avviare  la  sperimentazione
prevista dal comma 403, tenendo conto dell'esigenza di  garantire  la
rappresentativita' delle aree geografiche del nord, del centro e  del
sud del territorio nazionale. 
  405. La sperimentazione  di  cui  al  comma  403  e'  sottoposta  a
monitoraggio da parte del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico di
cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 dell'intesa  stipulata  il
23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,al
fine di verificarne le modalita' organizzative e gli impatti  nonche'
di   valutarne   un'eventuale   estensione   sull'intero   territorio
nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto  legislativo  3
ottobre 2009, n. 153. 
  406. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al  comma
403 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2018,  di
12 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno
2020, a valere sulle risorse  di  cui  all'articolo  1,  commi  34  e
34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  407. Per l'anno 2018, il termine del 31 maggio di cui  all'articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'  differito  al
15 luglio e, conseguentemente, il termine del 30  aprile  di  cui  al
medesimo comma e' differito al 15 giugno. 
  408. Ai fini di un piu' efficiente utilizzo delle risorse e di  una
conseguente migliore organizzazione del Servizio sanitario nazionale,
in via sperimentale per il triennio  2018-2020,  il  Ministero  della
salute, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
avvia  un  monitoraggio  degli  effetti  dell'utilizzo  dei   farmaci
innovativi  e  innovativi   oncologici   sul   costo   del   percorso
terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, e' effettuato per il  tramite
del Comitato paritetico permanente per  la  verifica  dell'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, su una o piu'  aree  terapeutiche
ed e' svolto sulla base dei dati  di  real  world  evidence  e  delle
informazioni  ricavate  dai  registri  dei   farmaci   innovativi   e
innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell'AIFA  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  409. L'esito del monitoraggio di cui al comma 408,  ferma  restando
la cornice finanziaria vigente per il Servizio  sanitario  nazionale,
e' funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per
il Servizio sanitario nazionale, ivi  ricomprendendo  la  valutazione
della congruita' dei fondi per i farmaci innovativi e per  i  farmaci
innovativi oncologici di cui all'articolo 1, commi 400 e  401,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  410. In ragione di quanto gia' disposto ai sensi  dell'articolo  1,
comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  al  medesimo  comma
607, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2017 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». 
  411. Al fine di  incentivare  l'efficienza  e  la  trasparenza  del
sistema  di  approvvigionamento   della   pubblica   amministrazione,
l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione  dei
documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli  acquisti  di
beni e servizi devono essere effettuate in forma elettronica.  A  tal
fine, fatto salvo quanto previsto  ai  commi  412,  413  e  414,  con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia
per l'Italia digitale (AGID), d'intesa con la  Conferenza  unificata,
sono adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le  modalita'
tecniche e le date di entrata in vigore delle modalita'  obbligatorie
di invio in forma elettronica della predetta documentazione. 
  412.  Per  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, ai fini del potenziamento del monitoraggio della
spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento  dell'efficienza
e dell'appropriatezza delle prestazioni  sanitarie,  la  trasmissione
dei documenti di cui al comma 411 avviene per mezzo  del  Sistema  di
gestione messo a disposizione dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  e  da
questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. 
  413. Il Sistema informativo del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura
l'integrazione del Sistema di gestione di cui al  comma  412  con  la
Banca Dati Nazionale dei Contratti  Pubblici  prevista  dall'articolo
213, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con  il  Sistema  di  interscambio
delle fatture elettroniche di cui all'articolo 1, commi  211  e  212,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  con  l'infrastruttura  della
banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  414. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita l'AGID, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono stabiliti le modalita' e i tempi per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 412 e 413. 
  415. Il Sistema di gestione di cui al comma  412  rientra  tra  gli
strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e  di
appropriatezza delle prescrizioni sanitarie di  cui  all'articolo  50
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  416. Nell'ambito delle iniziative di investimento in  start-up,  in
forma diretta o indiretta, ai  sensi  dell'articolo  1,  commi  82  e
seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per  quanto  concerne
le  aree  della  protesica  e  della  riabilitazione  l'INAIL  valuta
prioritariamente i progetti e le attivita' dei distretti produttivi e
di ricerca correlati alle  funzioni  e  alle  competenze  dei  propri
centri protesici e riabilitativi, con  particolare  riferimento  alle
esigenze di sviluppo del polo  integrato  INAIL-regione  Calabria  di
Lamezia Terme. 
  417. All'articolo 1, comma 7, sesto periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». 
  418. E' istituita presso il Ministero della salute una  banca  dati
destinata  alla  registrazione  delle  disposizioni   anticipate   di
trattamento (DAT) attraverso le  quali  ogni  persona  maggiorenne  e
capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura
incapacita' di autodeterminarsi, puo' esprimere le  proprie  volonta'
in materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il  rifiuto
rispetto ad  accertamenti  diagnostici  o  scelte  terapeutiche  e  a
singoli trattamenti sanitari. Per l'attuazione del presente comma  e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018. 
  419. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito  il
parere del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
stabilite le modalita' di registrazione delle  DAT  presso  la  banca
dati di cui al comma 418. 
  420. All'articolo 15  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
comma 16 e' sostituito dal seguente: 
  «16. Le tariffe massime delle strutture che erogano prestazioni  di
assistenza  ospedaliera  per   acuti,   assistenza   ospedaliera   di
riabilitazione  e  di  lungodegenza  post  acuzie  e  di   assistenza
specialistica ambulatoriale di cui  al  decreto  del  Ministro  della
salute 18 ottobre 2012, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28  gennaio  2013,  nonche'  le  tariffe
delle  prestazioni   relative   all'assistenza   protesica   di   cui
all'articolo 2, comma 380, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
continuano ad applicarsi fino all'adozione dei  decreti  ministeriali
di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare
entro il 28 febbraio 2018 ». 
  421. Al fine di valorizzare la  qualita'  delle  prestazioni  degli
Istituti di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  (IRCCS)  di
diritto pubblico e di diritto privato accreditati, le regioni possono
procedere alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate
dai predetti istituti,  ivi  ricomprendendo  quanto  specificatamente
previsto dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n.
208,  fermo  restando  il  rispetto  della  normativa   vigente   con
riferimento  ai  rapporti  con  le  strutture  pubbliche  e   private
accreditate e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti,  anche  in
materia di tetti di spesa. 
  422. Al fine di  garantire  e  promuovere  il  miglioramento  della
qualita' e dell'efficienza dell'attivita' di ricerca sanitaria, parte
integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i principi della
Carta europea dei ricercatori,  di  cui  alla  raccomandazione  della
Commissione delle Comunita' europee dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE),
e di consentire un'organica disciplina dei  rapporti  di  lavoro  del
personale della ricerca sanitaria, e'  istituito,  presso  gli  IRCCS
pubblici e gli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali,  di  seguito
complessivamente denominati « Istituti », fermo restando il  rispetto
dei  vincoli  in  materia  di  spesa  del  personale,  un  ruolo  non
dirigenziale della ricerca sanitaria e delle  attivita'  di  supporto
alla ricerca sanitaria. 
  423. Il rapporto di lavoro del personale di cui  al  comma  422  e'
disciplinato, sulla base di quanto previsto nei commi da 424  a  434,
nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Sanita', in un'apposita  sezione,  con  definizione  dei  trattamenti
economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli  della
categoria apicale degli altri ruoli del comparto e valorizzando,  con
riferimento al personale della  ricerca  sanitaria,  la  specificita'
delle funzioni e delle attivita' svolte,  con  l'individuazione,  con
riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma
424, di specifici criteri, connessi  anche  ai  titoli  professionali
nonche'  alla  qualita'  e  ai  risultati  della  ricerca,  ai   fini
dell'attribuzione della  fascia  economica.  In  relazione  a  quanto
previsto dal comma 422, gli atti aziendali  di  organizzazione  degli
Istituti prevedono, nell'ambito delle vigenti dotazioni  organiche  e
senza nuovi o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le
funzioni  di  ricerca,  facente  capo,  negli  IRCCS,  al   direttore
scientifico  e,  negli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali,   al
direttore generale. 
  424. Per garantire un'adeguata  flessibilita'  nelle  attivita'  di
ricerca, gli Istituti assumono, per  lo  svolgimento  delle  predette
attivita', entro il limite del 20 per cento per l'anno 2018 e del  30
per cento  a  decorrere  dall'anno  2019  delle  complessive  risorse
finanziarie disponibili per le attivita' di  ricerca,  personale  con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del
contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma  423  e  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al  comma
425. Il limite di cui al primo periodo e' incrementato con le risorse
aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della  salute,
pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a  50  milioni
di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a  90
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  425. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previo  accordo  sancito  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  definiti,
nel rispetto delle  condizioni  e  delle  modalita'  di  reclutamento
stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, i  requisiti,  i  titoli  e  le  procedure  concorsuali  per  le
assunzioni di cui al comma 424. 
  426. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali  per  il
reclutamento del personale di cui  al  comma  424  nonche'  procedere
all'immissione in servizio dei  vincitori  con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato della  durata  di  cinque  anni,  con
possibilita' di un solo rinnovo per la durata  massima  di  ulteriori
cinque anni, previa valutazione ai sensi del comma 427.  L'attuazione
di  quanto  previsto  nel  precedente  periodo  e'  subordinata  alla
verifica della disponibilita' finanziaria nell'ambito  delle  risorse
di cui al citato comma 424. 
  427. Il personale assunto ai sensi del  comma  426  e'  soggetto  a
valutazione annuale e a  valutazione  di  idoneita'  per  l'eventuale
rinnovo a conclusione dei primi  cinque  anni  di  servizio,  secondo
modalita', condizioni e criteri stabiliti con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica  amministrazione,  sentite   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente  rappresentative.  L'esito  negativo  della  valutazione
annuale, per tre  anni  consecutivi,  determina  la  risoluzione  del
contratto.  Previo  accordo  tra  gli  Istituti  e  con  il  consenso
dell'interessato, e'  ammessa  la  cessione  del  contratto  a  tempo
determinato, compatibilmente con  le  risorse  esistenti  nell'ambito
delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 424. 
  428.  Gli  Istituti,  nel  rispetto  delle   vigenti   disposizioni
legislative in materia di  contenimento  delle  spese  di  personale,
nell'ambito  dei  posti  della  complessiva  dotazione  organica  del
personale destinato  alle  attivita'  di  assistenza  o  di  ricerca,
possono inquadrare a  tempo  indeterminato  nei  ruoli  del  Servizio
sanitario nazionale, compresi quelli  della  dirigenza  per  il  solo
personale della ricerca  sanitaria,  previa  verifica  dei  requisiti
prescritti  dalle  disposizioni  vigenti,  il  personale  che   abbia
completato il secondo periodo contrattuale con valutazione  positiva,
secondo la disciplina stabilita con il  decreto  del  Ministro  della
salute previsto dal comma 427. 
  429. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale
e di favorire il rientro dall'estero di personale fornito di  elevata
professionalita', gli Istituti possono sottoscrivere  i  contratti  a
tempo determinato, per la durata del relativo  progetto  di  ricerca,
con  gli  sperimentatori  principali  vincitori  di  bandi   pubblici
competitivi  nazionali,  europei  o  internazionali,  secondo  quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 425. Il costo del contratto grava  sui  fondi  del  progetto
finanziato con il bando pubblico e il contratto puo' essere prorogato
per il completamento del primo  quinquennio  di  cui  al  comma  426,
subordinatamente alla disponibilita' delle risorse finanziarie di cui
al comma 424. 
  430. Gli Istituti possono altresi' utilizzare una quota fino  al  5
per cento delle disponibilita' finanziarie di cui al  comma  424  per
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di  cui
al comma 426 con ricercatori residenti all'estero, la cui  produzione
scientifica  soddisfi  i  parametri  stabiliti  con  il  decreto  del
Ministro della salute di cui al comma 427. 
  431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui
ai commi 424 e 432 e' ammesso alla partecipazione  per  l'accesso  in
soprannumero  al  relativo  corso  di  specializzazione,  secondo  le
modalita' previste  dall'articolo  35,  commi  4  e  5,  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 
  432. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo  del
comparto Sanita' di cui al comma 423, il personale in servizio presso
gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti  di  lavoro
flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica,  che
abbia maturato un'anzianita' di servizio di  almeno  tre  anni  negli
ultimi cinque, puo' essere assunto con contratto di  lavoro  a  tempo
determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse  di  cui
al comma 424 e secondo le modalita' e  i  criteri  stabiliti  con  il
decreto del Ministro della salute di cui al comma 427. 
  433. Al fine di  garantire  la  continuita'  nell'attuazione  delle
attivita' di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui
al comma 432, gli Istituti, in deroga all'articolo  7,  comma  5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare  ad
avvalersi, con  le  forme  contrattuali  di  lavoro  in  essere,  del
personale in servizio alla data del  31  dicembre  2017,  nei  limiti
delle risorse finanziarie di cui al comma 424. 
  434. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui ai  commi  da
422 a 432 sono stipulati in deroga ai limiti di cui  all'articolo  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo  2,
comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
   435. Al fine di valorizzare il servizio e la  presenza  presso  le
strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale  del  personale  della
dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli  effetti
finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23,  comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75,  con  riferimento
alla  retribuzione  individuale  di  anzianita',   il   livello   del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato e' incrementato di 30 milioni di  euro  per  l'anno
2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40  milioni  di  euro
per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni
di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80
milioni di euro per l'anno 2025 e di  86  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui  al  primo  periodo  sono
destinate a incrementare i  Fondi  contrattuali  per  il  trattamento
economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria. 
  436. All'articolo 1, comma 310, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al primo periodo, le parole: «  decorsi  diciotto  mesi  »  sono
sostituite dalle seguenti: « decorsi trenta mesi »; 
  b) al secondo periodo, le parole: « entro ventiquattro mesi »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro trentasei mesi » e  le  parole:  «
entro nove mesi » sono sostituite dalle seguenti:  «  entro  diciotto
mesi ». 
  437. Il Ministro della salute,  con  proprio  decreto  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  istituisce  la  Rete  nazionale  della  talassemia  e   delle
emoglobinopatie, di cui fanno parte  i  centri  di  cura  e  le  reti
regionali gia' esistenti, ed adotta linee  guida  specifiche  per  la
corretta applicazione dei protocolli terapeutici e  dei  percorsi  di
assistenza. 
  438. Per le finalita' di cui al comma 437 e' autorizzata  la  spesa
di 100.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. 
  439. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219,  dopo  il
comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Al fine di rafforzare, in tutto il territorio nazionale, la
garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualita' e  sicurezza  dei
processi produttivi attinenti alle attivita' trasfusionali, il Centro
nazionale sangue svolge, in accordo  con  le  regioni,  attivita'  di
supporto alla verifica e al controllo ai fini della certificazione di
conformita' delle attivita' e dei prodotti dei servizi  trasfusionali
alle disposizioni normative  nazionali  ed  europee,  quale  garanzia
propedeutica al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da
parte delle regioni e delle province autonome, previsti dall'articolo
20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo  20
dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse. 
  4-ter. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da  emanare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono definite le  modalita'  di  funzionamento,  in  seno  al  Centro
nazionale sangue, del sistema  nazionale  di  verifica,  controllo  e
certificazione, anche con riferimento ai rapporti con  le  regioni  e
con le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  4-quater. Per le finalita' di cui al comma 4-bis e'  destinata,  in
modo vincolato, alle attivita' del Centro nazionale sangue  la  somma
di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  a
valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario  nazionale,  di  cui
all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ». 
  440. Fra i beneficiari dell'equa riparazione prevista dall'articolo
27-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi anche
i familiari dei deceduti danneggiati, anche  se  agiscono  solo  iure
proprio, a condizione che abbiano fatto domanda di  accesso  all'iter
transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,
n. 222, e all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, entro la data del 19 gennaio 2010. 
  441. Le societa' di capitali  nonche'  le  societa'  cooperative  a
responsabilita' limitata  e  le  societa'  di  persone,  titolari  di
farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di  soci
non farmacisti o con maggioranza  di  soci  non  farmacisti,  versano
all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza  farmacisti  (ENPAF)
un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato  annuo  al  netto
dell'IVA. Il contributo e' versato all'ENPAF annualmente entro il  30
settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. 
  442. Le societa' operanti nel  settore  odontoiatrico,  di  cui  al
comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124,  versano
un contributo pari allo  0,5  per  cento  del  fatturato  annuo  alla
gestione « Quota  B»  del  Fondo  di  previdenza  generale  dell'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli  odontoiatri
(ENPAM), entro il 30 settembre dell'anno successivo  a  quello  della
chiusura dell'esercizio. 
  443. All'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «6-bis.  Le  societa'  di  cui  al  comma  1,  in  qualunque  forma
costituite,  sono  tenute  a  prevedere   e   inserire   nella   loro
denominazione sociale l'indicazione "societa' tra  avvocati"  nonche'
ad applicare la maggiorazione  percentuale,  relativa  al  contributo
integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980,  n.
576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini
dell'IVA; tale importo e' riversato annualmente alla Cassa  nazionale
di previdenza e assistenza forense. 
  6-ter. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza  forense,  con
proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente  disposizione,  provvede  a  definire  termini,
modalita' dichiarative e di riscossione, nonche'  eventuali  sanzioni
applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni del comma
6-bis. Il regolamento di  cui  al  primo  periodo  e'  sottoposto  ad
approvazione ai sensi dell'articolo  3,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ». 
  444. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici
funzioni istituzionalmente demandate in base alla  normativa  vigente
all'Agenzia nazionale per  i  servizi  sanitari  regionali  (AGENAS),
anche in relazione a quanto previsto dall'articolo  1,  commi  573  e
587, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  dall'articolo  1,  comma
579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e  dall'articolo  3  della
legge 8 marzo 2017, n.  24,  la  dotazione  organica  dell'AGENAS  e'
determinata nel numero  di  146  unita',  di  cui  17  con  qualifica
dirigenziale. 
  445. Per il biennio 2018-2019, nel  rispetto  della  programmazione
triennale del fabbisogno  di  personale  l'AGENAS  puo'  bandire,  in
deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30,  comma  1,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, nonche' ad ogni altra procedura per l'assorbimento del
personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei
posti  disponibili  nella  propria  dotazione   organica,   procedure
concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato  di  100
unita' di personale, di cui 10 dirigenti di area III, 80 di categoria
D a posizione economica  di  base,  7  di  categoria  C  a  posizione
economica di base e 3 di categoria B a posizione economica  di  base,
con una riserva di posti  non  superiore  al  50  per  cento  per  il
personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data
di entrata in vigore  della  presente  legge,  presti  servizio,  con
contratto  a  tempo  determinato  ovvero  con  contratto  di   lavoro
flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione  coordinata  e
continuativa da almeno tre anni, presso l'AGENAS. 
  446. L'AGENAS puo' prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato e  fino  al  completamento  delle  procedure
concorsuali di cui al comma 445, in relazione  al  proprio  effettivo
fabbisogno, i contratti di collaborazione di  cui  al  comma  445  in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  447. All'onere derivante dall'attuazione del comma 445, pari a euro
2.372.168 per l'anno 2018 e a euro 4.740.379  a  decorrere  dall'anno
2019, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di  cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.
266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della
legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente  devoluti  al  bilancio
dell'AGENAS. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini
di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi da 444 a 448,
pari a euro 1.186.000 per l'anno 2018 e a euro 2.370.000 a  decorrere
dall'anno 2019, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  448. L'AGENAS adegua alle disposizioni di cui ai commi da 444 a 447
il proprio statuto nonche' il  regolamento  sul  funzionamento  degli
organi,  sull'organizzazione  dei   servizi,   sull'ordinamento   del
personale  e  sulla  gestione  amministrativo-contabile   dell'AGENAS
stessa, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato  con
decreto del Ministro della salute 23 settembre 2013, e tutti gli atti
connessi e consequenziali. 
  449. In ragione delle specificita' territoriali e linguistiche,  al
fine di garantire la continuita' dell'assistenza sanitaria in  ambito
provinciale, nel  triennio  2018-2020,  nella  regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol le aziende sanitarie possono stipulare, per la  durata
massima di un anno, contratti d'opera, rinnovabili fino al massimo di
due  anni,  con  operatori  sanitari  e  con  personale   del   ruolo
professionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni: 
  a) sussistano motivi di inderogabile e comprovata necessita' per lo
svolgimento  delle  relative  mansioni  e  per  garantire  i  livelli
essenziali di assistenza; 
  b) l'oggetto del rapporto riguardi un'attivita' istituzionale delle
aziende sanitarie per la quale il rispettivo posto in organico non e'
coperto; 
  c)  il  concorso  pubblico  bandito  nell'arco  dei   dodici   mesi
precedenti per la copertura  dei  corrispondenti  posti  in  organico
abbia avuto esito negativo; 
  d) risulti impossibile provvedere in base  alla  normativa  vigente
alla sostituzione del titolare del posto; 
  e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilita'
di personale previsti dalla normativa vigente. 
  450. Al fine di  assicurare  l'efficace  svolgimento  del  servizio
sanitario, i professionisti di cui al comma 449 sono inseriti,  sulla
base del contratto d'opera stipulato  con  l'azienda  sanitaria,  nei
moduli organizzativi e operativi delle singole strutture ospedaliere. 
  451. I compensi orari del personale assunto con i contratti di  cui
al comma 449 sono stabiliti dalle singole  aziende  sanitarie  e  non
possono eccedere il costo orario previsto per il personale di ruolo. 
  452. I rapporti instaurati sulla base delle disposizioni dei  commi
449, 450 e 451 non danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato. 
  453. Al fine di sostenere l'attivita' di  ricerca  sul  genoma  del
pancreas, alla Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie  del
pancreas ONLUS e' attribuito un contributo di 500.000 euro per l'anno
2019. 
  454. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, dopo le parole: « della spesa di personale »  sono  inserite  le
seguenti: « , ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, ». 
  455. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto
2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la  cura  dei  soggetti  con
disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione
del Ministero della salute, e' incrementata di 5 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
  456. In ottemperanza alle  sentenze  del  tribunale  amministrativo
regionale  (TAR)  del  Lazio,  sezione  1-bis,  n.  640/1994,  e  del
Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004,  e  per
il completamento degli interventi perequativi indicati dal  Ministero
della salute con atto DGPROF/P/3/ I.8.d.n.1 del 16  giugno  2017,  e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un  milione
di euro per ciascuno degli anni  2019  e  2020.  Il  Ministero  della
salute, con apposito decreto, individua i criteri  di  riparto  delle
risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata
e assicura il relativo monitoraggio. 
  457. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
giustizia, un fondo con una dotazione finanziaria di  20  milioni  di
euro per l'anno 2018, da ripartire con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, destinato  al  finanziamento  di  interventi  urgenti  per
assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari e degli  istituti
penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi
sismici, nonche'  al  sostegno  delle  attivita'  amministrative  del
consiglio  direttivo  della  Corte  di  cassazione  e  dei   consigli
giudiziari. 
  458. All'articolo 5, comma 4, secondo  periodo,  del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « nel corrispondente
circondario » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  nel  territorio,
rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta ». 
  459. Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici giudiziari,
i termini di cui all'articolo 1, comma 181, secondo e terzo  periodo,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  sono  prorogati  di  ulteriori
dodici  mesi  dalla  data  di   pubblicazione   della   delibera   di
assegnazione del finanziamento. 
  460. Limitatamente all'anno finanziario  2018,  e'  ridotto  di  20
milioni di euro il trasferimento in favore  del  Consiglio  superiore
della magistratura il quale e' autorizzato ad integrare  la  relativa
dotazione annuale per l'ammontare di 20  milioni  di  euro  derivanti
dall'avanzo di amministrazione. 
  461.  Al  fine  di  dare  completa  attuazione   al   processo   di
liberalizzazione di cui all'articolo 1, commi 57 e 58, della legge  4
agosto 2017, n. 124, e di assicurare,  a  decorrere  dall'anno  2018,
l'effettivita' dei risparmi  di  spesa  da  esso  derivanti,  nonche'
l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta,
a tutela della funzionalita' dell'amministrazione giudiziaria e della
finanza pubblica, all'articolo 1 della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti: 
  «97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n.  890,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Il servizio deve essere erogato da operatori postali  in  possesso
della licenza di cui all'articolo 5, comma 2,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  e  deve  rispettare  gli
obblighi di qualita' minima stabiliti dall'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124"; 
  b)  all'articolo   2,   le   parole:   "al   modello   prestabilito
dall'Amministrazione postale" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "al
modello approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
sentito il Ministero della giustizia"; 
  c) all'articolo 3: 
  1)  al  primo  comma,  le  parole:  "dell'ufficio   postale"   sono
sostituite dalle seguenti: "del punto di accettazione  dell'operatore
postale"; 
  2)  al  secondo  comma,  le  parole:  "all'ufficio  postale"   sono
sostituite dalle seguenti: "al punto di  accettazione  dell'operatore
postale"; 
  3) al terzo comma, le parole: "dall'Amministrazione  postale"  sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2"; 
  4) al quarto comma, le  parole  da:  ";  per  le  notificazioni  in
materia penale"  a:  "si  riferisce"  sono  sostituite  dai  seguenti
periodi: "Per le notificazioni in materia  penale  e  per  quelle  in
materia civile e amministrativa effettuate in corso di  procedimento,
sull'avviso di ricevimento e sul piego devono  essere  indicati  come
mittenti,  con  indicazione  dei  relativi  indirizzi,  ivi  compreso
l'indirizzo di posta elettronica  certificata  ove  il  mittente  sia
obbligato  per  legge  a  dotarsene,  la  parte  istante  o  il   suo
procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda  di  chi  abbia  fatto
richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso
il mittente che non  sia  gravato  dall'obbligo  di  cui  al  periodo
precedente puo' sempre indicare un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata ai fini della trasmissione  della  copia  dell'avviso  di
ricevimento ai sensi dell'articolo 6"; 
  5) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: 
  "E'  facolta'   dell'operatore   postale   richiedere   una   nuova
compilazione  dell'avviso  o  il  riconfezionamento  del  piego   che
risultino effettuati in modo non conforme  alla  modulistica  di  cui
all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore
puo' rifiutare l'esecuzione del servizio"; 
      6)  al  quinto  comma,  le  parole:  "all'ufficio  postale   di
partenza" sono sostituite dalle seguenti: "al punto  di  accettazione
dell'operatore postale"; 
    d) all'articolo 4: 
  1) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",
fermi restando gli effetti di  quest'ultima  per  il  notificante  al
compimento delle formalita' a lui direttamente imposte dalle  vigenti
disposizioni"; 
  2) al quarto comma, le parole: "dal bollo apposto" sono  sostituite
dalle seguenti: "da quanto attestato"; 
    e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 6. - 1. Lo smarrimento dell'avviso  di  ricevimento  non  da'
diritto ad alcuna indennita', ma l'operatore  postale  incaricato  e'
tenuto a rilasciare, senza spese,  un  duplicato  o  altro  documento
comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere
al mittente. Quando il mittente ha indicato  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine  su
supporto analogico dell'avviso di ricevimento  secondo  le  modalita'
prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro tre giorni dalla consegna  del
piego al destinatario, a trasmettere  con  modalita'  telematiche  la
copia dell'avviso al mittente. In  alternativa,  l'operatore  postale
genera l'avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai
sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005 e lo trasmette in conformita' a quanto previsto dal  secondo
periodo del presente comma. L'originale  dell'avviso  di  ricevimento
trasmesso in copia e' conservato presso l'operatore postale, dove  il
mittente puo' ritirarlo. 
  2.  Per  ogni  piego  smarrito,  l'operatore   postale   incaricato
corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni"; 
    f) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 7. - 1. L'operatore postale  consegna  il  piego  nelle  mani
proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. 
  2.  Se  la  consegna  non  puo'  essere  fatta   personalmente   al
destinatario, il piego e' consegnato, nel luogo indicato sulla  busta
che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che  conviva
anche temporaneamente con lui ovvero  addetta  alla  casa  ovvero  al
servizio del destinatario, purche' il consegnatario non  sia  persona
manifestamente affetta da malattia mentale o abbia eta'  inferiore  a
quattordici anni. In  mancanza  delle  persone  indicate  al  periodo
precedente, il piego puo' essere consegnato al portiere dello stabile
ovvero a persona che, vincolata da rapporto di  lavoro  continuativo,
e' comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. 
  3. L'avviso di ricevimento e di documenti  attestanti  la  consegna
debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e' consegnato il
piego e, quando la consegna sia  effettuata  a  persona  diversa  dal
destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi  i  documenti
summenzionati, dalla  specificazione  della  qualita'  rivestita  dal
consegnatario,   con   l'aggiunta,   se   trattasi   di    familiare,
dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. 
  4. Se il destinatario  o  le  persone  alle  quali  puo'  farsi  la
consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento  pur  ricevendo
il piego, ovvero se il destinatario rifiuta  il  piego  stesso  o  di
firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale  a  rifiuto
del  piego,  l'operatore  postale  ne  fa  menzione  sull'avviso   di
ricevimento  indicando,  se  si  tratti  di   persona   diversa   dal
destinatario, il nome ed il cognome  della  persona  che  rifiuta  di
firmare nonche' la sua qualita', appone la data e  la  propria  firma
sull'avviso di ricevimento che e' subito restituito  al  mittente  in
raccomandazione,  unitamente  al  piego  nel  caso  di  rifiuto   del
destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della  consegna  e'
fornita dall'addetto alla  notifica  nel  caso  di  impossibilita'  o
impedimento determinati da analfabetismo o da incapacita' fisica alla
sottoscrizione"; 
    g) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 8. - 1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in  luogo
del  destinatario  rifiutano  di  riceverlo,  ovvero  se  l'operatore
postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del  destinatario
o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate,
il piego e' depositato lo stesso giorno presso il punto  di  deposito
piu' vicino al destinatario. 
  2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale
di riferimento deve  assicurare  la  disponibilita'  di  un  adeguato
numero di punti di giacenza o modalita' alternative di consegna della
corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie
definite dall'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni,  tenuto
conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilita'  ed
accessibilita' richieste dalla natura del servizio. 
  3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta  supervisione  e
responsabilita' dell'operatore postale, pressoi punti di  giacenza  o
sulle  modalita'  alternative  di   consegna   della   corrispondenza
inesitata,  in  relazione  alla  custodia  ed  alle  altre  attivita'
funzionali al ritiro o alla consegna degli invii. 
  4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito  e'  data
notizia al destinatario,  a  cura  dell'operatore  postale,  mediante
avviso in busta chiusa a mezzo lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento che, in caso di assenza  del  destinatario,  deve  essere
affisso alla porta d'ingresso oppure  immesso  nella  cassetta  della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso
deve  contenere  l'indicazione  del  soggetto  che  ha  richiesto  la
notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al
quale la notifica  e'  stata  richiesta  e  del  numero  di  registro
cronologico corrispondente, della data di deposito  e  dell'indirizzo
del punto di deposito, nonche' l'espresso invito  al  destinatario  a
provvedere al ricevimento del piego a lui destinato  mediante  ritiro
dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento
che la notificazione si ha  comunque  per  eseguita  trascorsi  dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui  al
periodo precedente e  che,  decorso  inutilmente  anche  il  predetto
termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente. 
  5. La notificazione si ha per eseguita dalla data  del  ritiro  del
piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui  al
comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito  lo  dichiara
sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal  destinatario  o
dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, e', entro  due  giorni
lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione. 
  6. Trascorsi dieci giorni dalla data di  spedizione  della  lettera
raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o  un  suo
incaricato ne abbia curato il ritiro,  l'avviso  di  ricevimento  e',
entro due giorni lavorativi, spedito al mittente  in  raccomandazione
con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale,  della
data dell'avvenuto deposito e dei  motivi  che  l'hanno  determinato,
dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni'
e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il
piego e' stato depositato, il piego stesso e' restituito al  mittente
in   raccomandazione   con   annotazione   in   calce,   sottoscritta
dall'operatore postale,  della  data  dell'avvenuto  deposito  e  dei
motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato  entro
il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data
delle eseguite formalita' manchi sull'avviso di  ricevimento  o  sia,
comunque, incerta, la notificazione si  ha  per  eseguita  alla  data
risultante da quanto riportato sull'avviso stesso. 
  7.  Fermi  i  termini  sopra  indicati,  l'operatore  postale  puo'
consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto
non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed  il
rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante
una firma equipollente a quella autografa"; 
    h) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 9. - 1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  201,
comma 3, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, sono restituiti al mittente in raccomandazione e
con indicazione del motivo del mancato recapito  gli  invii  che  non
possono  essere  consegnati  per  i  seguenti  motivi:   destinatario
sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo  inesatto,
indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente"; 
  i) l'articolo 11 e' abrogato; 
  l) all'articolo 12: 
  1) al primo comma, le  parole:  "3  febbraio  1993,  n.  29,"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2001, n. 165,"; 
  2) il secondo e terzo comma sono abrogati; 
    m) dopo l'articolo 16 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 16-bis. - 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge
si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati". 
  97-ter. Ai  fini  delle  notificazioni  a  mezzo  posta,  qualunque
riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per  mezzo
del quale e' effettuata la spedizione si intende riferito  al  "punto
di accettazione" e all'ufficio  postale  preposto  alla  consegna  si
intende riferito al "punto di deposito". 
  97-quater. All'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio  1999,
n. 261, al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Le
persone addette ai  servizi  di  notificazione  a  mezzo  posta  sono
considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti" e, alla  rubrica,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "e  persone  addette  ai
servizi di notificazione a mezzo posta". 
  97-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico  che  disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261. Le disposizioni di cui alla  lettera  e)  del  comma  97-bis  si
applicano a decorrere dal 1° giugno 2018 ». 
  462. Al fine di perseguire l'obiettivo  della  coesione  sociale  e
territoriale, senza discriminazioni tra gli  utenti,  in  conformita'
alla normativa europea e nazionale,  e  fermo  restando  il  rispetto
della normativa regolatoria di settore, il contratto di programma tra
il Ministero dello sviluppo economico e  il  fornitore  del  servizio
postale universale puo' comprendere, su richiesta di una delle parti,
a partire dal 1° gennaio 2020, nell'offerta complessiva  dei  servizi
postali, tenuto conto di ragioni di  efficienza  e  razionalizzazione
della fornitura dei  medesimi  servizi  e  valorizzando  la  presenza
capillare degli uffici postali appartenenti allo stesso fornitore del
servizio postale universale, le  attivita'  di  raccolta,  trasporto,
smistamento e distribuzione di invii postali fino a 5 chilogrammi. 
  463. Ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge  6  ottobre
2017, n. 158, piccoli comuni possono  stipulare  appositi  protocolli
aggiuntivi con il  fornitore  del  servizio  postale  universale  per
ridurre l'attuale  discriminazione  relativa  ai  tempi  di  consegna
effettivi rispetto ai grandi centri abitati e  per  il  conseguimento
degli obiettivi di  cui  al  comma  462  del  presente  articolo.  Il
fornitore del servizio postale universale, nel  perseguire  obiettivi
di efficienza e razionalizzazione della fornitura del servizio, anche
tenuto conto degli obiettivi di coesione  sociale  ed  economica,  si
impegna a valutare prioritariamente eventuali iniziative  degli  enti
territoriali che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi
in specifici ambiti territoriali, anche al  fine  di  valorizzare  la
presenza capillare degli uffici postali. 
  464. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'
tecniche per l'attuazione dei commi 462  e  463  con  riferimento  ai
singoli regimi interessati. 
  465. All'articolo 81-bis delle disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
    «Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il
giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo  ovvero
della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto  del  periodo
compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre
mesi successivi. La disposizione del primo periodo si  applica  anche
nei  casi  di  adozione  nazionale  e   internazionale   nonche'   di
affidamento  del  minore  avendo   riguardo   ai   periodi   previsti
dall'articolo 26 del testo unico delle  disposizioni  legislative  in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',  di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151.  Dall'applicazione
del presente comma non puo' derivare  grave  pregiudizio  alle  parti
nelle cause per le quali e' richiesta un'urgente trattazione ». 
  466. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale,  dopo  il
comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Agli effetti di cui al  comma  5  il  difensore  che  abbia
comunicato  prontamente   lo   stato   di   gravidanza   si   ritiene
legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti  la  data
presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso ». 
  467. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: « 31  dicembre  2017  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  b) al comma 3, le parole: « e del 15 per cento per  l'anno  2017  »
sono sostituite dalle seguenti: « , del 15 per cento per l'anno  2017
e del 10 per cento per l'anno 2018 ». 
  468. Ai consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso
delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre  1973,  n.  836,  o,  a
scelta  dell'interessato,  l'indennita'  di   trasferta,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  e
successive modificazioni,  a  titolo  risarcitorio  indennitario,  in
relazione  al  mantenimento  della  residenza  nel  territorio  della
provincia di Bolzano, nel limite di spesa pari a 50.000 euro annui  a
decorrere dal 2018. 
  469. Al secondo comma dell'articolo 30 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, il terzo e quarto periodo
sono soppressi. 
  470. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre  2012,  n.
247, la parola: « cinque» e' sostituita dalla seguente:« sei ». 
  471. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre  2008,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di
cui al comma  6-ter  del  presente  articolo  rientrano  in  apposite
gestioni separate del "Fondo unico giustizia": 
  a) salvo che nei casi di cui  all'articolo  104,  primo  e  secondo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e  fino  al  riparto
finale dell'attivo fallimentare, le somme giacenti in conti  correnti
accesi a norma dell'articolo 34,  primo  comma,  dello  stesso  regio
decreto n. 267 del 1942; 
  b) fino al momento della distribuzione, le somme giacenti in  conti
correnti e in depositi a risparmio ricavate nel  corso  di  procedure
esecutive per espropriazione immobiliare; 
  c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a  risparmio,
oggetto di sequestro conservativo  ai  sensi  dell'articolo  671  del
codice di procedura civile; 
  d) le somme a qualunque titolo  depositate  presso  Poste  Italiane
S.p.A.,  banche  e  altri  operatori  finanziari   in   relazione   a
procedimenti civili contenziosi. 
  2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme di  cui  al
comma 2-bis, costituiti  dal  differenziale  rispetto  al  rendimento
finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura
pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia,  al  netto  degli
interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del  fallimento  e
all'assegnatario »; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai beni di cui
ai commi 2 e 2-bis a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 6-ter »; 
    c) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: 
  «6-ter. Le modalita' di attuazione dei commi 2-bis e  2-ter,  anche
in relazione a quanto  disposto  dal  comma  6,  sono  stabilite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto e'  individuato,
relativamente ai procedimenti e alle procedure di cui al comma  2-bis
sorti dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al presente  comma,
il tasso  di  interesse  attivo  di  riferimento  scelto  tra  quelli
disponibili sul  mercato  interbancario  per  operazioni  analoghe  e
continuativamente rilevati e pubblicati, che  la  banca  o  l'ufficio
postale prescelto deve riconoscere al fine di  garantire  l'ordinario
rendimento finanziario delle somme depositate. Per i  procedimenti  e
le procedure di cui al comma 2-bis sorti prima dell'entrata in vigore
del decreto di cui al presente comma il differenziale di cui al comma
2-ter e' determinato in relazione al tasso di interesse  attivo  gia'
riconosciuto »; 
    d) al comma 7, le parole: « Con decreto » sono  sostituite  dalle
seguenti: « Salvo quanto  previsto  dai  commi  2-bis  e  2-ter,  con
decreto ». 
  472. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.
181, all'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nel primo comma, le parole da: « Su » fino a: « capitale »  sono
soppresse; 
  b) nel terzo comma, dopo la parola: « delegato » sono  aggiunte  le
seguenti: « e, nel periodo di intestazione  "Fondo  unico  giustizia"
del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia SpA ». 
  473. Al testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'articolo 238  (L)  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 238-bis (L) (Attivazione delle procedure di conversione delle
pene pecuniarie non pagate). - 1. Entro la fine di ogni mese l'agente
della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica,  le
informazioni relative allo svolgimento del servizio  e  all'andamento
delle  riscossioni  delle  pene  pecuniarie   effettuate   nel   mese
precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione  del
presente comma  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  di  cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e  si
applicano le disposizioni di cui  agli  articoli  54,  55  e  56  del
predetto decreto. 
  2. L'ufficio  investe  il  pubblico  ministero  perche'  attivi  la
conversione presso il magistrato di  sorveglianza  competente,  entro
venti giorni dalla  ricezione  della  prima  comunicazione  da  parte
dell'agente della riscossione, relativa  all'infruttuoso  esperimento
del primo pignoramento su tutti i beni. 
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresi',
il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi  dalla  presa  in
carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza
della comunicazione di cui al comma 2, non  risulti  esperita  alcuna
attivita' esecutiva ovvero se gli  esiti  di  quella  esperita  siano
indicativi dell'impossibilita' di esazione della pena pecuniaria o di
una rata di essa. 
  4. Nei casi di cui ai commi 2  e  3,  sono  trasmessi  al  pubblico
ministero  tutti  i  dati  acquisiti  che  siano  rilevanti  ai  fini
dell'accertamento dell'impossibilita' di esazione. 
  5. L'articolo di ruolo relativo alle  pene  pecuniarie  e'  sospeso
dalla data in  cui  il  pubblico  ministero  trasmette  gli  atti  al
magistrato di sorveglianza competente. 
  6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare  l'effettiva
insolvibilita' del debitore, puo' disporre le opportune indagini  nel
luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si  abbia  ragione
di ritenere che lo stesso possieda altri beni o cespiti di reddito  e
richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari. 
  7. Quando il  magistrato  di  sorveglianza  competente  accerta  la
solvibilita' del debitore,  l'agente  della  riscossione  riavvia  le
attivita' di competenza sullo stesso articolo di ruolo. 
  8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione
della stessa o di differimento della conversione di cui  all'articolo
660, comma 3, del  codice  di  procedura  penale,  l'ufficio  ne  da'
comunicazione  all'agente  della  riscossione,  anche  ai  fini   del
discarico per l'articolo di ruolo relativo. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3  trovano  applicazione
anche per le partite di credito per le quali si  e'  gia'  provveduto
all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle  medesime
». 
  474. All'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile,  dopo  le
parole: « le retribuzioni  dei  professionisti  »  sono  inserite  le
seguenti: « , compresi il  contributo  integrativo  da  versare  alla
rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di  rivalsa
per l'imposta sul valore aggiunto, ». 
  475. E' istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con
una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di
euro per l'anno 2019 e di  30  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020, da destinare con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge  23
giugno 2017, n. 103, in materia di  riforma  del  processo  penale  e
dell'ordinamento penitenziario. 
  476. All'articolo 7 del decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  10,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Alle dipendenze del Garante  nazionale,  che  si  avvale  delle
strutture e delle risorse messe a  disposizione  dal  Ministro  della
giustizia, e' istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unita' di
personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di
comando, non piu' di 2 unita' del Ministero dell'interno e  non  piu'
di  3  unita'  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  che
conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente  alle
voci fisse e continuative, con oneri a carico  delle  amministrazioni
di  provenienza  sia  in  ragione  degli  emolumenti   di   carattere
fondamentale che per gli emolumenti accessori di  carattere  fisso  e
continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono
posti a carico del Ministero della giustizia. Il  predetto  personale
e' scelto in funzione delle  conoscenze  acquisite  negli  ambiti  di
competenza del Garante. La struttura e la  composizione  dell'ufficio
sono  determinate  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro della  giustizia,  il  Ministro
dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze »; 
    b) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale  e'  autorizzata
la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016  e  2017  e  di
euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018 ». 
  477. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 4 dell'articolo 7 del  decreto-legge  n.  146  del  2013,  come
modificato dal comma 476, lettera a),  e'  adottato  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  478. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2018, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente,
ad assumere magistrati ordinari vincitori di  concorso  gia'  bandito
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  479. Per le finalita' di cui al comma 478, e' autorizzata la  spesa
nel limite di euro 10.646.068 per l'anno 2018, di euro 25.461.095 per
l'anno 2019, di euro 27.843.664 per l'anno 2020, di  euro  28.391.450
per l'anno  2021,  di  euro  36.014.275  per  l'anno  2022,  di  euro
36.226.732 per l'anno 2023, di euro 36.878.367 per  l'anno  2024,  di
euro 37.638.610 per l'anno 2025, di euro 38.290.249 per l'anno 2026 e
di euro 39.050.492 a decorrere dall'anno 2027. 
  480.  Al  fine   di   agevolare   la   definizione   dei   processi
amministrativi pendenti e di  ridurre  ulteriormente  l'arretrato,  a
decorrere dal 1° gennaio 2018, nella tabella A allegata alla legge 27
aprile 1982,  n.  186,  il  numero  dei  presidenti  di  sezione  del
Consiglio di Stato e' aumentato di una unita', quello dei consiglieri
di Stato di  sette  unita',  quello  dei  referendari  dei  tribunali
amministrativi regionali di quindici unita'. 
  481. Per le finalita' di  cui  al  comma  480,  e'  autorizzata,  a
decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indizione di  concorsi  pubblici  e,
conseguentemente,  l'assunzione  delle   corrispondenti   unita'   di
magistrati. 
  482. In considerazione della riduzione  dell'arretrato  conseguente
all'applicazione del comma 481, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,
nella tabella A allegata alla legge 27  aprile  1982,  n.  186,  come
incrementata per effetto del comma 480, il numero dei  presidenti  di
sezione del Consiglio di Stato e' ridotto di una unita',  quello  dei
consiglieri di Stato  di  due  unita',  quello  dei  referendari  dei
tribunali amministrativi regionali di cinque  unita'  e  le  relative
posizioni, se coperte da  personale  in  servizio,  sono  considerate
soprannumerarie. 
  483. Per l'attuazione dei commi da 480  a  482  e'  autorizzata  la
spesa di euro 3.502.809,62 per l'anno 2018, di euro 3.539.585,64  per
l'anno  2019,  di  euro  3.565.894,07  per  l'anno  2020,   di   euro
3.924.157,49 per l'anno 2021, di euro 4.129.297,51 per  l'anno  2022,
di euro 4.153.105,16 per l'anno 2023, di euro 4.183,938,58 per l'anno
2024, di euro 4.267.480,74 per l'anno 2025, di euro 4.967.696,29  per
l'anno 2026 e di euro 4.972.102,54 a decorrere dall'anno 2027. 
  484.  Agli  oneri  di  cui  al  comma  483  si  provvede   mediante
corrispondente utilizzo  delle  risorse  provenienti  dall'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  iscritte  nel
bilancio autonomo del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle
spese di funzionamento degli uffici giudiziari. 
  485.   Al   fine   di   assicurare   all'Avvocatura   dello   Stato
l'espletamento  dei  compiti  ad  essa  assegnati  dalla  legge,   le
dotazioni organiche degli avvocati  dello  Stato  e  dei  procuratori
dello Stato sono aumentate,  rispettivamente,  di  venti  unita'.  La
tabella  A  di  cui  alla  legge  3   aprile   1979,   n.   103,   e'
conseguentemente  modificata.  Le  procedure   concorsuali   per   le
conseguenti  assunzioni,  disciplinate  con   decreto   dell'Avvocato
generale dello Stato, sono disposte anche in  deroga  ai  vincoli  in
materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni,  nonche'  in
deroga ai limiti assunzionali previsti  dalla  normativa  vigente  in
materia di turn over. A tal fine e' autorizzata la spesa  nel  limite
di euro 2.744.515 per l'anno 2018, di euro 4.048.015 per l'anno 2019,
di euro 4.444.391 per l'anno 2020, di euro 4.717.550 per l'anno 2021,
di euro 4.756.454 per l'anno 2022, di euro 5.272.762 per l'anno 2023,
di euro 5.309.054 per l'anno 2024, di euro 5.440.072 per l'anno 2025,
di euro 6.406.433 per l'anno 2026 e di  euro  6.456.286  a  decorrere
dall'anno 2027. 
  486. Al medesimo fine di cui al comma 485, all'articolo 9, comma 4,
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al primo periodo, il numero: « 50 » e' sostituito dal  seguente:
« 75 »; 
  b) il secondo periodo e' soppresso. 
  487. All'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: « tenuto  conto  dei  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « e conforme ai »; 
  b) al comma 5, alinea, le parole: « , salvo che siano state oggetto
di specifica trattativa e approvazione, » sono soppresse; 
  c) al comma 6: 
  1) le parole: « lettere a) e c) » sono sostituite dalle seguenti: «
lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) »; 
  2) le parole: « anche qualora siano state oggetto di  trattativa  e
approvazione » sono soppresse; 
    d) il comma 9 e' abrogato. 
  488. All'articolo  19-quaterdecies  del  decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento  del
conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di  compensi
adeguati all'importanza dell'opera,  tenendo  conto,  in  ogni  caso,
dell'eventuale ripetitivita' delle prestazioni richieste ». 
  489. Al fine  di  favorire  la  piena  funzionalita'  degli  uffici
giudiziari, il Ministero  della  giustizia  e'  autorizzato,  con  le
modalita'  di  cui  all'articolo  1,  commi  2-bis   e   2-ter,   del
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  12  agosto  2016,  n.  161,  ad  assumere,  nell'ambito
dell'attuale dotazione  organica,  per  il  triennio  2018-2020,  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, un  ulteriore  contingente
massimo di 1.400 unita' di personale amministrativo non  dirigenziale
da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. 
  490. Per lo  svolgimento  delle  procedure  concorsuali  necessarie
all'attuazione  del  comma  489  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
2.000.000 per l'anno 2018. 
  491. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 489 e 490,
e' autorizzata la spesa nel limite di euro 26.704.640 per l'anno 2018
e di euro  49.409.280  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  cui  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  492. Le risorse certe e stabili  del  Fondo  per  le  politiche  di
sviluppo delle risorse umane  e  per  la  produttivita'  dell'Agenzia
delle  entrate  sono  incrementate,  a   valere   sui   finanziamenti
dell'Agenzia stessa, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018
e di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dal  2019.  Agli  oneri
derivanti  dal   precedente   periodo,   valutati   in   termini   di
indebitamento netto in euro 5,2 milioni di euro per l'anno 2018  e  a
10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma  2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  493. All'articolo 13 del decreto-legge 17  febbraio  2017,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: « biennio  2017-2018  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « triennio 2017-2019» e le parole: «60 unita'»  dalle
seguenti: « 296 unita' »; 
  b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  « 3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di
euro 1.200.000 per l'anno 2017, di euro 3.966.350 per l'anno  2018  e
di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2019. 
  3.1. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma
1 e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2018 ». 
  494. All'articolo 37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11: 
  1) al terzo periodo, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2015  »
sono inserite le seguenti: « e fino all'anno 2017 »; 
  2) dopo il terzo periodo e'  inserito  il  seguente:  «A  decorrere
dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui  al  terzo
periodo e' destinata a  fronteggiare  le  imprevedibili  esigenze  di
servizio,  ivi  comprese  quelle  connesse  al  conseguimento   degli
obiettivi  definiti  dai  programmi  di  cui  al  comma  1,  ove   il
prolungamento dell'orario d'obbligo per il  personale  amministrativo
degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti  orari  stabiliti
dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione
al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il
lavoro straordinario e' disposta, in deroga alla  normativa  vigente,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo,  per  ciascuna
unita', non superiore a 35 ore mensili »; 
    b) al comma 12, primo periodo, le parole: « entro il 30 aprile di
ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30  aprile  di
ciascuno degli anni interessati »; 
    c) il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
  «  13.  L'organo  di  autogoverno  della  magistratura   tributaria
provvede al riparto delle somme di cui al comma  11  tra  gli  uffici
giudiziari  che  hanno  raggiunto  gli   obiettivi   di   smaltimento
dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di  cui  al
comma 1, e tenuto conto delle dimensioni  e  della  produttivita'  di
ciascun ufficio.  Il  Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  sentito
l'organo di autogoverno della magistratura  amministrativa,  provvede
al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici  della
giustizia amministrativa, tenendo conto della produttivita'  e  delle
dimensioni di ciascun ufficio. Per gli anni 2015,  2016  e  2017,  il
Ministro  della  giustizia,  sentito  il  Consiglio  superiore  della
magistratura, provvede al riparto delle somme di cui al comma 11  tra
gli uffici della giustizia ordinaria in conformita' ai criteri di cui
al primo periodo ». 
  495. Al fine di migliorare la gestione  dell'Amministrazione  degli
archivi notarili, contenere le spese nonche'  mantenere  l'equilibrio
previdenziale dell'ente Cassa nazionale del notariato, alla legge  16
febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  « 2. La tabella che determina il numero e la  residenza  dei  notai
deve, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere  rivista
ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e  tenuto
anche conto della variazione  statistica  tendenziale  del  numero  e
della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai,  e  puo'
essere modificata parzialmente anche entro  un  termine  piu'  breve,
quando ne sia dimostrata l'opportunita' »; 
    b) all'articolo 65, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: 
  «A decorrere dalla data stabilita con il decreto  di  cui  al  nono
comma, il notaio trasmette in  via  telematica  all'Ufficio  centrale
degli  archivi  notarili,  in  formato  digitale,  per  l'inserimento
nell'archivio centrale informatico, la copia mensile  dei  repertori,
di cui al primo comma, nonche'  la  copia  trimestrale  del  registro
somme e valori, ovvero la  certificazione  negativa,  ed  ogni  altra
documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali e' tenuto,  a
mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente  postale
gestito dall'Ufficio centrale. 
  L'Amministrazione  degli  archivi  notarili  versa,   nei   termini
previsti  per  gli  archivi  notarili  distrettuali  dalla  normativa
vigente, le somme riscosse per  conto  del  Consiglio  nazionale  del
notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio
nella misura del 2 per cento. 
  Il controllo della liquidazione delle  tasse  e  dei  contributi  e
degli importi versati dai notai e  l'applicazione  e  la  riscossione
delle sanzioni  previste  per  tardivo  o  mancato  pagamento  spetta
all'archivio notarile distrettuale. 
  I dati estratti dalle  copie  dei  repertori  tenuti  nell'archivio
centrale informatico sostituiscono l'indice delle  parti  intervenute
negli atti, previsto dall'articolo 114. 
  L'Amministrazione   degli   archivi    notarili    provvede    alla
dematerializzazione delle copie mensili di cui al  presente  articolo
conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili. 
  Con uno o piu' decreti del Ministro della  giustizia,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti  il  Consiglio
nazionale del notariato,  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali e l'Agenzia per l'Italia digitale,  sono  determinate,  nel
rispetto del codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, le norme di  attuazione  delle  disposizioni  che  riguardano  le
modalita' di formazione e trasmissione telematica delle copie di  cui
al quarto comma, i versamenti di cui al quarto  e  quinto  comma,  la
conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati
inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono altresi'  stabilite
le date di entrata in vigore delle predette disposizioni  e  le  date
della  cessazione   dell'obbligo   di   eseguire   i   corrispondenti
adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali »; 
    c) all'articolo 93-ter e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  « 1-bis. Agli atti  funzionali  al  promovimento  del  procedimento
disciplinare si applica l'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre
1990, n. 287 ». 
  496. Alla lettera b-bis) del  terzo  comma  dell'articolo  1  della
legge 6 agosto 1926, n. 1365, le parole: « in tre precedenti concorsi
» sono sostituite dalle seguenti: « in cinque precedenti concorsi ». 
  497. All'articolo  5,  primo  comma,  numero  5),  della  legge  16
febbraio 1913, n. 89, dopo le parole:  «  continuativamente  dopo  la
laurea » sono inserite le seguenti: « anche dopo la cancellazione dal
registro dei praticanti in  conformita'  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ». 
  498. All'articolo 21-quater, comma 1, del decreto-legge  27  giugno
2015, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: « e di ufficiale giudiziario » sono sostituite  dalle
seguenti: « , di ufficiale giudiziario, di contabile,  di  assistente
informatico e di assistente linguistico »; 
  b) le  parole:  «  di  funzionario  giudiziario  e  di  funzionario
dell'ufficio notificazioni,  esecuzioni  e  protesti  (UNEP)  »  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «  di   funzionario   giudiziario,   di
funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP),
di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario
linguistico ». 
  499. L'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13. (Distretti del cibo). -  1.  Al  fine  di  promuovere  lo
sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione  sociale,  favorire
l'integrazione   di   attivita'   caratterizzate    da    prossimita'
territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire  l'impatto
ambientale  delle  produzioni,  ridurre  lo   spreco   alimentare   e
salvaguardare il territorio  e  il  paesaggio  rurale  attraverso  le
attivita' agricole e agroalimentari, sono istituiti i  distretti  del
cibo. 
  2. Si definiscono distretti del cibo: 
  a) i distretti  rurali  quali  sistemi  produttivi  locali  di  cui
all'articolo 36, comma  1,  della  legge  5  ottobre  1991,  n.  317,
caratterizzati  da  un'identita'  storica  e  territoriale   omogenea
derivante dall'integrazione fra attivita' agricole e altre  attivita'
locali, nonche' dalla produzione di beni  o  servizi  di  particolare
specificita', coerenti con le tradizioni e le  vocazioni  naturali  e
territoriali, gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore  della
presente disposizione; 
  b) i distretti agroalimentari di qualita' quali sistemi  produttivi
locali,  anche  a   carattere   interregionale,   caratterizzati   da
significativa   presenza   economica   e    da    interrelazione    e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole  e  agroalimentari,
nonche' da una o piu' produzioni  certificate  e  tutelate  ai  sensi
della vigente normativa europea o  nazionale,  oppure  da  produzioni
tradizionali o tipiche, gia' riconosciuti alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione; 
  c) i  sistemi  produttivi  locali  caratterizzati  da  una  elevata
concentrazione di piccole e medie imprese agricole e  agroalimentari,
di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; 
  d) i sistemi produttivi locali anche  a  carattere  interregionale,
caratterizzati da interrelazione e interdipendenza  produttiva  delle
imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o  piu'  produzioni
certificate e tutelate ai  sensi  della  vigente  normativa  europea,
nazionale e regionale; 
  e) i  sistemi  produttivi  locali  localizzati  in  aree  urbane  o
periurbane caratterizzati dalla significativa presenza  di  attivita'
agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree; 
  f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e
dall'integrazione fra attivita' agricole, in  particolare  quella  di
vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attivita' di  prossimita'
di  commercializzazione  e  ristorazione  esercitate   sul   medesimo
territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di  acquisto
solidale; 
  g) i sistemi produttivi locali  caratterizzati  dalla  presenza  di
attivita' di coltivazione, allevamento, trasformazione,  preparazione
alimentare e agroindustriale svolte con il  metodo  biologico  o  nel
rispetto dei criteri della sostenibilita'  ambientale,  conformemente
alla normativa europea, nazionale e regionale vigente; 
  h) i biodistretti e i distretti biologici,  intesi  come  territori
per i quali agricoltori  biologici,  trasformatori,  associazioni  di
consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli
per la diffusione del metodo biologico di coltivazione,  per  la  sua
divulgazione nonche'  per  il  sostegno  e  la  valorizzazione  della
gestione sostenibile anche  di  attivita'  diverse  dall'agricoltura.
Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia
di biodistretti o distretti biologici  si  applicano  le  definizioni
stabilite dalla medesima normativa. 
  3. Le regioni e le province autonome provvedono  all'individuazione
dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il  quale  e'
costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo. 
  4. Al fine di sostenere  gli  interventi  per  la  creazione  e  il
consolidamento dei distretti del cibo si  applicano  le  disposizioni
relative ai contratti di distretto, di cui all'articolo 66, comma  1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  5. I criteri, le modalita' e le procedure  per  l'attuazione  degli
interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione. 
  6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di  5
milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2019. 
  7. Al fine di  valorizzare  la  piena  integrazione  fra  attivita'
imprenditoriali ai sensi della lettera f) del comma 2, al comma 8-bis
dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,  dopo
le parole:  "nell'ambito  dell'esercizio  della  vendita  diretta  e'
consentito" sono inserite le seguenti:  "vendere  prodotti  agricoli,
anche manipolati o trasformati, gia' pronti per il consumo,  mediante
l'utilizzo di  strutture  mobili  nella  disponibilita'  dell'impresa
agricola, anche in modalita' itinerante su aree pubbliche o  private,
nonche'" ». 
  500. Al fine di potenziare le attivita'  volte  alla  realizzazione
degli  obiettivi  che  l'Italia  si  e'   impegnata   a   raggiungere
nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel
documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite « Agenda  2030  per
lo sviluppo sostenibile », nonche' per la realizzazione di  eventi  e
iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell'Italia
a ospitare la 26° sessione della  Convenzione  quadro  delle  Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, e in continuita' con EXPO 2015 e con
la Carta di Milano, e' autorizzata  la  spesa  di  500.000  euro  per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore del Milan Center  for
Food Law and Policy.